ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, PARERE DELLA COMMISSIONE, IN DATA 19 GENNAIO 1972, RELATIVO ALLE DOMANDE DI ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 27/03/1972 pag. 0003
++++ PARERE DELLA COMMISSIONE in data 19 gennaio 1972 relativo alle domande di adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca , dell'Irlanda , del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la CECA , l'articolo 237 del trattato che istituisce la CEE e l'articolo 205 del trattato che istituisce la CEEA , considerando che il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di diventare membri delle suddette Comunità ; considerando che nei pareri in data 29 settembre 1967 e 1 * ottobre 1969 la Commissione ha già avuto occasione di esprimere la propria opinione in merito ad alcuni aspetti fondamentali dei problemi sollevati dalle precitate domande di adesione ; considerando che le condizioni per l'ammissione degli Stati sunnominati e gli adattamenti dei trattati istitutivi delle Comunità , da questa determinati , sono stati oggetto di negoziati svoltisi in seno ad una conferenza fra le Comunità e gli Stati richiedenti ; che è stata assicurata , nel rispetto del dialogo istituzionale organizzato dai trattati , l'unicità nella rappresentanza delle Comunità ; considerando che al termine dei negoziati in oggetto risulta che le disposizioni concordate dalle parti sono eque e adeguate ; che in tali condizioni l'ampliamento , pur salvaguardando la coesione e il dinamismo interno della Comunità , consentirà di potenziarne la partecipazione allo sviluppo delle relazioni internazionali ; considerando che divenendo membri delle Comunità gli Stati richiedenti accettano senza riserve i trattati e le relative finalità politiche , le decisioni di ogni tipo adottate successivamente all'entrata in vigore dei trattati e le opzioni effettuate in materia di sviluppo e del potenziamento delle Comunità ; considerando in particolare che l'ordinamento giuridico definito dai trattati istitutivi delle Comunità è essenzialmente caratterizzato dall'applicabilità diretta di talune disposizioni contenute nei trattati stessi e di determinati atti adottati dalle istituzioni delle Comunità , dal primato del diritto comunitario su quelle norme nazionali che sarebbero ad esso contrarie e dall'esistenza di procedure che consentono di realizzare l'uniformità di interpretazione del diritto comunitario ; che l'adesione alle Comunità implica il riconoscimento del carattere cogente di tali regole , la cui osservanza è indispensabile per garantire l'efficacia e l'unità del diritto comunitario , ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'adesione alle Comunità del Regno di Danimarca , dell'Irlanda , del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord . Il presente parere è indirizzato al Consiglio . Fatto a Bruxelles , il 19 gennaio 1972 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI