11957E/CNV/COM/04

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI ALLE COMUNITA EUROPEE, SEZIONE II: LA CORTE DI GIUSTIZIA, ARTICOLO 4


Articolo 4

1. Fin dalla sua entrata in funzione, la Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente sostituisce la Corte prevista dall'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita le competenze attribuite a questa Corte da quest'ultimo trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.

Il presidente della Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente esercita la attribuzioni devolute dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio al presidente della Corte prevista da questo trattato.

2. A tal fine, alla data dell'entrata in funzione della Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente,

a) l'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguente:

«Articolo 32

La Corte è composta di sette giudici.

La Corte si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi nelle cause di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 41.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'articolo 32 ter, comma secondo.»

«Articolo 32 bis

La Corte è assistita da due avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause proposte alla Corte, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, così come definita dall'articolo 31.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimità può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 32 ter, comma terzo.»

«Articolo 32 ter

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamenti al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, è designato a sorte.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte. Il suo mandato è rinnovabile.»

«Articolo 32 quater

La Corte nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.»;

b) le disposizioni del protocollo sullo stato della Corte di giustizia allegato al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono abrogate limitatamente alle disposizioni in esso contenute che siano contrarie agli articoli da 32 a 32 quater inclusi di questo trattato.