02024L1760 — IT — 18.03.2026 — 002.001
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DIRETTIVA (UE) 2024/1760 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1760 del 5.7.2024, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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DIRETTIVA (UE) 2025/794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2025 |
L 794 |
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16.4.2025 |
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DIRETTIVA (UE) 2026/470 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2026 |
L 470 |
1 |
26.2.2026 |
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Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2024/1760 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2024
relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme in materia di:
obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società; e
responsabilità delle violazioni di detti obblighi di cui alla lettera a).
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:
avere avuto, in media, più di 5 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;
pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato;
aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 75 000 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 275 000 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.
La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:
avere generato un fatturato netto superiore a 1 500 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
pur senza raggiungere il limite minimo di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 75 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 275 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.
La società capogruppo chiede l’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo all’autorità di controllo competente, conformemente all’articolo 24, al fine di valutare se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, l’autorità di controllo competente concede l’esenzione. Se del caso, tale autorità informa debitamente della domanda, e successivamente della sua decisione, l’autorità di controllo competente dello Stato membro in cui è stabilita la filiazione designata.
La società capogruppo rimane responsabile congiuntamente con la filiazione designata per il mancato adempimento, da parte di quest’ultima, degli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
«società»: uno dei soggetti seguenti:
una persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE;
una persona giuridica costituita a norma del diritto di un paese terzo in una forma comparabile a quelle elencate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE;
un’impresa finanziaria regolamentata, a prescindere dalla forma giuridica, che è:
«impatto ambientale negativo»: impatto negativo sull’ambiente causato dalla violazione dei divieti e degli obblighi elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 1, punti 15 e 16, e parte II, tenendo conto della legislazione nazionale connessa alle disposizioni degli strumenti ivi elencati;
«impatto negativo sui diritti umani»: impatto su persone causato da:
un abuso di uno dei diritti umani elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 1, in quanto tali diritti umani sono sanciti dagli strumenti internazionali elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 2;
un abuso di un diritto umano non elencato nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 1, ma sancito dagli strumenti in materia di diritti umani elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 2, a condizione che:
«impatto negativo»: impatto ambientale negativo o impatto negativo sui diritti umani;
«filiazione»: persona giuridica, quale definita all’articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE, e persona giuridica per il cui tramite è esercitata l’attività di «impresa controllata», quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );
«partner commerciale»: un soggetto:
con il quale la società ha concluso un accordo commerciale connesso alle attività, ai prodotti o ai servizi della società o al quale la società fornisce servizi a norma della lettera g) («partner commerciale diretto»); o
che non è un partner commerciale diretto ma svolge attività commerciali connesse alle attività, ai prodotti o ai servizi della società («partner commerciale indiretto»);
«catena di attività»:
attività di un partner commerciale a monte di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di tale società, compresi la progettazione, l’estrazione, l’approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l’immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio; e
attività di un partner commerciale a valle di una società inerenti alla distribuzione, al trasporto e all’immagazzinamento del prodotto di tale società, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società, a eccezione della distribuzione, del trasporto e dell’immagazzinamento del prodotto soggetto al controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 o a controlli delle esportazioni relativi ad armi, munizioni o materiali bellici, una volta che l’esportazione del prodotto sia stata autorizzata;
«verifica di terzo indipendente»: verifica del fatto che la società o parti della sua catena di attività assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente derivanti dalla presente direttiva, effettuata da un esperto obiettivo, completamente indipendente dalla società, che sia esente da conflitti di interesse e da pressioni esterne, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani o di ambiente, a seconda della natura dell’impatto negativo, e risponda della qualità e dell’attendibilità della verifica;
«PMI»: microimpresa, piccola impresa o media impresa, quale ne sia la forma giuridica, che non fa parte di un grande gruppo, secondo le rispettive definizioni dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 7, della direttiva 2013/34/UE;
«iniziativa di settore o multipartecipativa»: insieme stabilito su base volontaria di procedure, strumenti e meccanismi per l’esercizio del dovere di diligenza, sviluppato e controllato da governi, associazioni di settore, organizzazioni interessate, comprese organizzazioni della società civile, o raggruppamenti o combinazioni di essi, a cui le imprese possono partecipare al fine di sostenere l’adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza;
«mandatario»: persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione alla quale una società ai sensi della lettera a), punto ii), ha conferito l’incarico di agire per suo conto quanto all’assolvimento degli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva;
«impatto negativo grave»: impatto negativo che è particolarmente incisivo in ragione della sua natura, come ad esempio un impatto che comporta un danno alla vita, alla salute o alla libertà delle persone, o in ragione della sua entità, portata o carattere irrimediabile, tenendo in considerazione la sua gravità, compreso il numero di persone fisiche che sono o possono essere colpite, la misura in cui l’ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone fisiche o l’ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell’impatto entro un periodo di tempo ragionevole;
«fatturato netto»:
i «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni», quali definiti all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE; o
se la società applica i principi contabili internazionali adottati in base al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) o è una società ai sensi della lettera a), punto ii), i ricavi quali definiti nella disciplina di informativa finanziaria, o ai sensi di questa, sulla cui base è redatto il bilancio della società;
«portatori di interessi»: dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;
«misure adeguate»: misure che permettono di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, affrontando efficacemente gli impatti negativi in modo commisurato al grado di gravità e alla probabilità dell’impatto negativo, e ragionevolmente disponibili per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese la natura e la portata dell’impatto negativo e dei fattori di rischio pertinenti;
«rapporto d’affari»: la relazione di una società con un partner commerciale;
«società madre»: una società che controlla una o più filiazioni;
«società capogruppo»: una società madre che controlla, direttamente o indirettamente secondo i criteri di cui all’articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE, una o più filiazioni e non è controllata da un’altra società;
«gruppo di società» o «gruppo»: una società madre e tutte le sue filiazioni;
«riparazione»: il ripristino per la persona o le persone colpite, per le comunità o per l’ambiente di una situazione equivalente o più vicina possibile a quella in cui si troverebbero se non si fosse verificato un impatto negativo effettivo, in proporzione all’implicazione della società nell’impatto negativo, anche mediante il risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società alla persona o alle persone colpite dall’impatto negativo effettivo e, se del caso, il rimborso dei costi sostenuti dalle autorità pubbliche per le misure correttive eventualmente necessarie;
«fattori di rischio»: fatti, situazioni o circostanze connessi alla gravità e alla probabilità di un impatto negativo, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di partner commerciale, ad esempio se il partner commerciale non è una società soggetta alla presente direttiva o ad altri atti giuridici comparabili in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, a livello geografico e contestuale, come il livello di applicazione della legge in relazione al tipo di impatto negativo, e a livello di settori, di attività commerciali e di prodotti e servizi;
«gravità di un impatto negativo»: l’entità, la portata o il carattere irrimediabile dell’impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compreso il numero di persone fisiche che sono o possono esserne colpite, la misura in cui l’ambiente è o può esserne danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone fisiche o l’ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell’impatto entro un periodo di tempo ragionevole.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 34 al fine di modificare l’allegato della presente direttiva:
aggiungendo i riferimenti agli articoli degli strumenti internazionali ratificati da tutti gli Stati membri e rientranti nell’ambito di applicazione di uno specifico diritto, divieto o obbligo connesso alla tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dell’ambiente elencato nell’allegato della presente direttiva;
modificando, se del caso, i riferimenti agli strumenti internazionali di cui all’allegato della presente direttiva, in vista della modifica, della sostituzione o dell’abrogazione di tali strumenti;
conformemente agli sviluppi intervenuti nelle pertinenti sedi internazionali in merito agli strumenti elencati nell’allegato della presente direttiva, parte 1, sezione 2:
sostituendo i riferimenti agli strumenti elencati con i riferimenti a nuovi strumenti concernenti la stessa materia e ratificati da tutti gli Stati membri; o
aggiungendo i riferimenti a nuovi strumenti concernenti la stessa materia degli strumenti elencati e ratificati da tutti gli Stati membri.
Articolo 4
Livello di armonizzazione
Articolo 5
Dovere di diligenza
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 7 a 16 («dovere di diligenza») mediante:
integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell’articolo 7;
individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell’articolo 8 e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali in conformità dell’articolo 9;
prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 10 e 11;
riparazione degli impatti negativi effettivi in conformità dell’articolo 12;
svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi in conformità dell’articolo 13;
instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo in conformità dell’articolo 14;
monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza in conformità dell’articolo 15;
comunicazione pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell’articolo 16.
Qualora, alla scadenza del periodo di conservazione di cui al primo comma, siano in corso procedimenti giudiziari o amministrativi a norma della presente direttiva, il periodo di conservazione è prorogato fino alla conclusione della questione.
Articolo 6
Sostegno a livello di gruppo per il dovere di diligenza
L’adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli da 7 a 16 da parte di una società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a tutte le condizioni seguenti:
la filiazione e la società madre si scambiano tutte le informazioni necessarie e cooperano per adempiere gli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
la filiazione si attiene alla politica relativa al dovere di diligenza della società madre, opportunamente adattata per garantire che gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, siano assolti in relazione alla filiazione;
la filiazione integra il dovere di diligenza in tutte le proprie politiche e i propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell’articolo 7, descrivendo chiaramente quali obblighi devono essere assolti dalla società madre e, ove necessario, informa i pertinenti portatori di interessi al riguardo;
se necessario, la filiazione continua ad adottare misure adeguate in conformità degli articoli 10 e 11 e continua ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 12 e 13;
se del caso, la filiazione chiede a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), o all’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), chiede garanzie contrattuali a un partner commerciale indiretto conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, o all’articolo 11, paragrafo 5, e sospende il rapporto d’affari conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, o all’articolo 11, paragrafo 7.
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Articolo 7
Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società
La politica relativa al dovere di diligenza di cui al paragrafo 1 è elaborata previa consultazione con i dipendenti della società e i loro rappresentanti e prevede tutti gli elementi seguenti:
una descrizione dell’approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;
un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi l’intera società e le sue filiazioni, nonché i partner commerciali diretti o indiretti della società, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), o dell’articolo 11, paragrafo 5; e
una descrizione delle procedure predisposte per l’integrazione del dovere di diligenza nelle pertinenti politiche della società e per l’esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta di cui alla lettera b) e per estenderne l’applicazione ai partner commerciali.
Per le finalità di cui al primo comma, le società tengono conto degli impatti negativi già individuati a norma dell’articolo 8, nonché delle misure adeguate adottate per affrontarli a norma degli articoli 10 e 11 e conformemente all’esito delle valutazioni effettuate a norma dell’articolo 15.
Articolo 8
Individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali
Nell’ambito dell’obbligo previsto al paragrafo 1, le società adottano misure adeguate per fare quanto segue, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di partner commerciale, ad esempio se il partner commerciale non è una società soggetta alla presente direttiva o ad altre normative obbligatorie comparabili in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, a livello di geografia e contesto, come il livello di applicazione della legge in relazione al tipo di impatto negativo, e a livello di settori, di attività commerciali e di prodotti e servizi:
procedere a un esercizio esplorativo, sulla base unicamente delle informazioni ragionevolmente disponibili, per individuare i settori generali delle proprie attività e di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;
sulla base dei risultati dell’esercizio esplorativo di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.
Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della valutazione approfondita di cui al paragrafo 2, lettera b):
le società possano chiedere informazioni ai partner commerciali soltanto qualora tali informazioni siano necessarie, e nel caso di partner commerciali con meno di 5 000 dipendenti soltanto qualora le informazioni non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi;
qualora le informazioni necessarie possano essere ottenute da diversi partner commerciali, le società le chiedano in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi;
qualora siano individuati impatti negativi ugualmente probabili o ugualmente gravi in vari settori, le società possano attribuire priorità alla valutazione dei settori che coinvolgono partner commerciali diretti.
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Articolo 9
Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati
Articolo 10
Prevenzione degli impatti negativi potenziali
Al fine di stabilire le misure adeguate di cui al primo comma, si tiene debitamente conto dei seguenti elementi:
se l’impatto negativo potenziale può essere causato solo dalla società, se può essere causato congiuntamente dalla società e da una filiazione o da un partner commerciale, mediante atti o omissioni, o se può essere causato solo da un partner commerciale della società nella catena di attività;
se l’impatto negativo potenziale può verificarsi nelle attività di una filiazione, di un partner commerciale diretto o di un partner commerciale indiretto; e
la capacità della società di influenzare il partner commerciale che può causare o causare congiuntamente l’impatto negativo potenziale.
La società è tenuta ad adottare le misure adeguate seguenti, ove pertinente:
se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare senza indebito ritardo un piano d’azione in materia di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per l’attuazione di misure adeguate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi; le società possono elaborare i loro piani d’azione in collaborazione con iniziative di settore o multipartecipative; il piano d’azione in materia di prevenzione è adattato alle attività e alle catene di attività delle società;
chiedere a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano d’azione in materia di prevenzione, anche chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena di attività della società; quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5;
effettuare gli investimenti finanziari o non finanziari, gli adeguamenti o gli aggiornamenti necessari, ad esempio, degli impianti, dei processi e delle infrastrutture di produzione o di altri processi e infrastrutture operativi;
apportare le modifiche o i miglioramenti necessari al piano aziendale, alle strategie generali e alle attività della società stessa, comprese le pratiche di acquisto, la progettazione e le pratiche di distribuzione;
offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI che è partner commerciale della società, se necessario alla luce delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli della PMI, anche fornendo o consentendo l’accesso allo sviluppo delle capacità, alla formazione o al potenziamento dei sistemi di gestione e, qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d’azione in materia di prevenzione ne comprometta la sostenibilità economica, offrendo sostegno finanziario mirato e proporzionato, ad esempio finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell’ottenere finanziamenti;
in conformità del diritto dell’Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se del caso anche al fine di aumentare la propria capacità di prevenire o attenuare l’impatto negativo, in particolare se nessun’altra misura risulta idonea o efficace.
Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La società valuta inoltre se le garanzie contrattuali di una PMI debbano essere accompagnate da alcune delle misure adeguate per le PMI di cui al paragrafo 2, lettera e). Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. La PMI può condividere i risultati delle verifiche con altre società se chiede di pagare almeno una parte dei costi della verifica di terzo indipendente, o in accordo con la società.
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima e fino a quando l’impatto non sia stato affrontato la società:
si astiene dall’allacciare un rapporto nuovo o prolungare i rapporti esistenti con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l’impatto;
se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, sospende il rapporto d’affari per le attività in questione, anche al fine di utilizzarne o aumentarne l’effetto leva; e
adotta e attua senza indebito ritardo un piano d’azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine.
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non espone la società alle sanzioni di cui all’articolo 27 né alla responsabilità di cui all’articolo 29.
Prima di sospendere un rapporto d’affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell’impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d’affari e deve essere in grado di riferire all’autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di una tale decisione.
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d’affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.
Qualora decida di sospendere il rapporto d’affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.
Qualora decida di non sospendere il rapporto d’affari a norma del presente articolo, la società monitora l’impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.
Articolo 11
Arresto degli impatti negativi effettivi
Al fine di stabilire le misure adeguate di cui al primo comma, si tiene debitamente conto dei seguenti elementi:
se l’impatto negativo effettivo è causato solo dalla società, se è causato congiuntamente dalla società e da una filiazione o da un partner commerciale, mediante atti o omissioni, o se è causato solo da un partner commerciale della società nella catena di attività;
se l’impatto negativo effettivo si è verificato nelle attività di una filiazione, di un partner commerciale diretto o di un partner commerciale indiretto; e
la capacità della società di influenzare il partner commerciale che ha causato o ha causato congiuntamente l’impatto negativo effettivo.
La società è tenuta ad adottare le misure adeguate seguenti, ove pertinente:
neutralizzare l’impatto negativo o minimizzarne l’entità; tali misure sono proporzionate alla gravità dell’impatto negativo e all’implicazione della società in esso;
se l’impossibilità di un arresto immediato dell’impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare senza indebito ritardo un piano d’azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per l’attuazione di misure adeguate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi; le società possono elaborare i loro piani d’azione in collaborazione con iniziative di settore o multipartecipative; il piano d’azione correttivo è adattato alle attività e alle catene di attività delle società;
chiedere a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano d’azione correttivo, anche chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena di attività della società; quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 6;
effettuare gli investimenti finanziari o non finanziari, gli adeguamenti o gli aggiornamenti necessari, ad esempio, degli impianti, dei processi e delle infrastrutture di produzione o di altri processi e infrastrutture operativi;
apportare le modifiche o i miglioramenti necessari al piano aziendale, alle strategie generali e alle attività della società stessa, comprese le pratiche di acquisto, la progettazione e le pratiche di distribuzione;
offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI che è partner commerciale della società, se necessario alla luce delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli della PMI, anche fornendo o consentendo l’accesso allo sviluppo delle capacità, alla formazione o al potenziamento dei sistemi di gestione e, qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d’azione correttivo ne comprometta la sostenibilità economica, offrendo sostegno finanziario mirato e proporzionato, ad esempio finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell’ottenere finanziamenti;
in conformità del diritto dell’Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se del caso anche al fine di aumentare la propria capacità di arrestare l’impatto negativo o minimizzarne l’entità, in particolare se nessun’altra misura risulta idonea o efficace;
fornire riparazione conformemente all’articolo 12.
Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La società valuta inoltre se le garanzie contrattuali di una PMI debbano essere accompagnate da alcune delle misure adeguate per le PMI di cui al paragrafo 3, lettera f). Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. La PMI può condividere i risultati delle verifiche con altre società se chiede di pagare almeno una parte dei costi della verifica di terzo indipendente, o in accordo con la società.
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell’entità con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima e fino a quando l’impatto non sia stato affrontato la società:
si astiene dall’allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l’impatto;
se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, sospende il rapporto d’affari per le attività in questione, anche al fine di utilizzarne o aumentarne l’effetto leva; e
adotta e attua senza indebito ritardo un piano d’azione correttivo rafforzato per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine.
Finché è ragionevole attendersi che il piano d’azione correttivo rafforzato vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non espone la società alle sanzioni di cui all’articolo 27 né alla responsabilità di cui all’articolo 29.
Prima di sospendere un rapporto d’affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell’impatto negativo che non era possibile arrestare o di cui non era possibile minimizzare sufficientemente l’entità. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d’affari e deve essere in grado di riferire all’autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di una tale decisione.
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d’affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.
Qualora decida di sospendere il rapporto d’affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.
Qualora decida di non sospendere il rapporto d’affari a norma del presente articolo, la società monitora l’impatto negativo effettivo e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.
Articolo 12
Riparazione degli impatti negativi effettivi
Articolo 13
Dialogo significativo con i portatori di interessi
►M2 La consultazione dei pertinenti portatori di interessi avviene nelle fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono: ◄
in fase di raccolta delle informazioni necessarie sugli impatti negativi effettivi o potenziali, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi e attribuire loro priorità a norma degli articoli 8 e 9;
in fase di elaborazione di piani d’azione in materia di prevenzione e correttivi a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 3, e in fase di elaborazione di piani d’azione in materia di prevenzione e correttivi rafforzati a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, e dell’articolo 11, paragrafo 7;
▼M2 —————
in fase di adozione di misure adeguate per fornire riparazione agli impatti negativi a norma dell’articolo 12.
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Articolo 14
Meccanismo di notifica e procedura di reclamo
Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo:
le persone fisiche o giuridiche colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite e i legittimi rappresentanti di tali persone per loro conto, quali le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani;
i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone fisiche che lavorano nella catena di attività interessata; e
le organizzazioni della società civile che sono attive ed esperte nei settori collegati all’impatto ambientale negativo che è oggetto del reclamo.
Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l’impatto negativo che ne costituisce l’oggetto sia considerato individuato ai sensi dell’articolo 8 e la società adotti le misure adeguate conformemente agli articoli 10, 11 e 12.
Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di:
chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito;
incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, oggetto del reclamo, e della potenziale riparazione conformemente all’articolo 12;
ottenere dalla società le motivazioni in base alle quali un reclamo è considerato fondato o meno e, qualora sia stato considerato fondato, ottenere informazioni sui provvedimenti e sulle azioni intrapresi o da intraprendere.
Il meccanismo garantisce che le notifiche possano essere effettuate in forma anonima o riservata conformemente al diritto nazionale. Le società adottano misure ragionevolmente disponibili per evitare qualsiasi forma di ritorsione garantendo la riservatezza dell’identità delle persone o dei soggetti che presentano notifiche, conformemente al diritto nazionale. La società può informare le persone o i soggetti che presentano le notifiche in merito ai provvedimenti e alle azioni intrapresi o da intraprendere, se del caso.
Articolo 15
Monitoraggio
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla catena di attività della società stessa, di quelle dei suoi partner commerciali, per valutare l’attuazione e per monitorare l’adeguatezza e l’efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell’entità degli impatti negativi. La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 5 anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che si siano presentati o possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi. Ove opportuno, la politica relativa al dovere di diligenza, gli impatti negativi individuati e le misure adeguate che ne sono derivate sono aggiornati in base all’esito di tali valutazioni e tenendo debitamente conto delle informazioni pertinenti fornite dai portatori di interessi.
Articolo 16
Comunicazione
Fatta salva l’esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che ciascuna società riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione annuale. Tale dichiarazione annuale è pubblicata:
in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione che sia utilizzata nello Stato membro dell’autorità di controllo designata a norma dell’articolo 24 e, qualora diversa, in una lingua che sia di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari;
entro un termine ragionevole, ma non oltre 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta o, per le società che effettuano la rendicontazione volontaria in conformità della direttiva 2013/34/UE, entro la data di pubblicazione del bilancio d’esercizio.
Nel caso di una società costituita in conformità del diritto di un paese terzo, la dichiarazione comprende anche le informazioni richieste a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, relative al mandatario della società.
Nell’adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione garantisce che non vi sia alcuna duplicazione degli obblighi di rendicontazione per le società di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), che sono soggette a obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2088, pur mantenendo pienamente gli obblighi minimi stabiliti nella presente direttiva.
Articolo 17
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nella dichiarazione annuale di cui al primo comma soddisfino i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni della società cui si riferiscono le informazioni;
l’identificativo della persona giuridica della società, come specificato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
le dimensioni della società per categoria, come specificate a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificati a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
il tipo di informazioni, come specificato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione per specificare:
eventuali altri metadati necessari di cui devono essere corredate le informazioni;
la strutturazione dei dati nelle informazioni; e
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Articolo 18
Clausole contrattuali tipo
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d’uso volontario entro il 26 luglio 2027 al fine di agevolare le società nel conformarsi all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 3, lettera c).
Articolo 19
Orientamenti
Gli orientamenti emanati a norma del paragrafo 1 comprendono:
orientamenti e migliori pratiche su come assolvere il dovere di diligenza conformemente agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 16, in particolare il processo di individuazione a norma dell’articolo 8, l’attribuzione di priorità agli impatti a norma dell’articolo 9, le misure adeguate per adattare le pratiche di acquisto a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 3, il disimpegno responsabile a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, e dell’articolo 11, paragrafo 7, le misure adeguate per la riparazione a norma dell’articolo 12 e le modalità per individuare i portatori di interessi e instaurare un dialogo con gli stessi a norma dell’articolo 13, anche attraverso il meccanismo di notifica e la procedura di reclamo istituiti all’articolo 14;
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orientamenti specifici per settore;
orientamenti sulla valutazione dei fattori di rischio a livello di società, di quelli relativi alle attività commerciali, di quelli geografici e contestuali, di quelli connessi ai prodotti e ai servizi e di quelli settoriali, compresi quelli associati alle zone di conflitto o ad alto rischio;
riferimenti alle fonti di dati e informazioni disponibili per il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva, nonché agli strumenti e alle tecnologie digitali che potrebbero agevolare e sostenere il rispetto di tali obblighi;
informazioni su come condividere risorse e informazioni tra società e altri soggetti giuridici ai fini del rispetto delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, in modo conforme alla protezione dei segreti commerciali a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, e alla protezione da potenziali azioni di ritorsione o rivalsa di cui all’articolo 13, paragrafo 5;
informazioni per i portatori di interessi e i loro rappresentanti su come instaurare un dialogo nel corso dell’intero processo di attuazione del dovere di diligenza.
Articolo 20
Misure di accompagnamento
Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i loro partner commerciali e i portatori di interessi e fornire loro assistenza. Particolare attenzione è prestata in quest’ambito alle PMI che intervengono nelle catene di attività delle società. Tali siti web, piattaforme o portali danno accesso, in particolare:
ai contenuti e ai criteri per la rendicontazione, quali stabiliti dalla Commissione negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 16, paragrafo 3;
agli orientamenti della Commissione sulle clausole contrattuali tipo d’uso volontario di cui all’articolo 18 e agli orientamenti da essa emanati a norma dell’articolo 19;
all’helpdesk unico di cui all’articolo 21; e
alle informazioni per i portatori di interessi e i loro rappresentanti su come instaurare un dialogo nel corso dell’intero processo di attuazione del dovere di diligenza.
La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni su tali iniziative e sui relativi esiti. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti che definiscono i criteri di idoneità e una metodologia per la valutazione da parte delle società dell’idoneità delle iniziative di settore e multipartecipative.
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti che definiscono i criteri di idoneità e una metodologia per la valutazione da parte delle società dell’idoneità dei verificatori terzi, nonché orientamenti per il monitoraggio dell’accuratezza, dell’efficacia e dell’integrità della verifica da parte di terzi.
Articolo 21
Helpdesk unico
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Articolo 23
Mandatario
Articolo 24
Autorità di controllo
Una società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, può chiedere, con richiesta debitamente motivata, di cambiare l’autorità di controllo competente a disciplinare le questioni contemplate dalla presente direttiva nei suoi confronti se un mutamento delle circostanze comporta che generi la maggior parte del suo fatturato nell’Unione in uno Stato membro diverso.
Articolo 25
Poteri delle autorità di controllo
L’adozione di provvedimenti correttivi non preclude l’imposizione di sanzioni o l’attivazione della responsabilità civile, a norma, rispettivamente, degli articoli 27 e 29.
Nello svolgimento dei compiti assegnatile, l’autorità di controllo dispone almeno del potere di:
ordinare che la società:
cessi la violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva compiendo un’azione o cessando una condotta;
si astenga da qualsiasi reiterazione della condotta in questione; e
se del caso, fornisca riparazioni proporzionate alla violazione e necessarie per porvi fine;
imporre sanzioni in conformità dell’articolo 27; e
adottare misure provvisorie in caso di rischio imminente di danni gravi e irreparabili.
Le autorità di controllo esercitano i poteri di cui al presente articolo conformemente al diritto nazionale:
direttamente;
in cooperazione con altre autorità; o
rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti che provvedono a che tali mezzi di ricorso siano efficaci e abbiano un effetto equivalente alle sanzioni imposte direttamente dalle autorità di controllo.
Articolo 26
Segnalazioni circostanziate
Articolo 27
Sanzioni
Nel decidere se imporre sanzioni e, qualora tali sanzioni siano imposte, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso:
della natura, della gravità e della durata della violazione e della gravità degli impatti da essa causati;
degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 10 e 11;
dell’eventuale collaborazione attuata con altri soggetti per affrontare gli impatti in questione;
se del caso, della misura in cui sono state adottate decisioni di attribuzione di priorità conformemente all’articolo 9;
di eventuali pertinenti violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, commesse in precedenza dalla società, constatate da una decisione definitiva;
della misura in cui la società ha adottato eventuali provvedimenti correttivi in relazione alla materia in questione;
dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione;
di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso in questione.
Gli Stati membri prevedono almeno le seguenti sanzioni:
sanzioni pecuniarie;
se una società non si conforma a una decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine applicabile, una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile della violazione e la natura della violazione.
Articolo 28
Rete europea delle autorità di controllo
La Commissione può invitare le agenzie dell’Unione dotate di competenze nei settori contemplati dalla presente direttiva ad aderire alla rete europea delle autorità di controllo.
Le autorità di controllo possono tuttavia concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza in casi eccezionali.
La rete europea delle autorità di controllo pubblica:
le decisioni delle autorità di controllo contenenti sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 5; e
un elenco indicativo delle società di paesi terzi soggette alla presente direttiva.
Articolo 29
Responsabilità civile delle società e diritto al pieno risarcimento
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Gli Stati membri provvedono affinché:
le norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non ostacolino indebitamente l’avvio di procedimenti per il risarcimento del danno e, in ogni caso, non siano più restrittive delle norme sui regimi nazionali di responsabilità civile generale;
i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno ai sensi della presente direttiva sono di almeno cinque anni e, in ogni caso, non inferiori al termine di prescrizione stabilito dai regimi nazionali di responsabilità civile generale;
i termini di prescrizione non iniziano a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che i ricorrenti siano a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza:
del comportamento e del fatto che esso costituisce una violazione;
del fatto che la violazione li ha danneggiati; e
dell’identità dell’autore della violazione;
le spese processuali non siano eccessivamente onerose per i ricorrenti per rivolgersi alla giustizia;
i ricorrenti siano in grado di richiedere provvedimenti inibitori, anche mediante procedimenti sommari; tali provvedimenti inibitori assumono la forma di misure definitive o provvisorie, per porre fine alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, compiendo un’azione o cessando una condotta;
▼M2 —————
qualora sia avanzata una domanda di risarcimento e il ricorrente presenti una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno e abbia indicato che elementi di prova supplementari rientrano nel controllo della società, i giudici possano ordinare che tali elementi probatori siano divulgati dalla società conformemente al diritto procedurale nazionale;
i giudici nazionali limitino la divulgazione degli elementi di prova richiesti a quanto necessario e proporzionato per sostenere una domanda o potenziale domanda di risarcimento del danno e limitino la conservazione degli elementi di prova a quanto necessario e proporzionato per sostenere tale domanda di risarcimento del danno; nel determinare se un ordine di divulgazione o di conservazione delle prove sia proporzionato, i giudici nazionali esaminino in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove; la portata e i costi della divulgazione nonché i legittimi interessi di tutte le parti, compresi eventuali terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento; se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate;
gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano rilevanti ai fini dell’azione per il risarcimento del danno; gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle; gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle;
Quando il danno è stato causato congiuntamente dalla società, dalla sua filiazione e da un partner commerciale diretto o indiretto, essi sono responsabili in solido, fatte salve le disposizioni di diritto nazionale relative alle condizioni della responsabilità in solido e ai diritti di regresso.
▼M2 —————
Articolo 30
Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 si applichi alla segnalazione di violazioni delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva e alla protezione della persona che segnala la violazione.
Articolo 31
Sostegno pubblico, appalti pubblici e concessioni pubbliche
Gli Stati membri provvedono affinché il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o dalla loro attuazione volontaria sia considerato un aspetto ambientale o sociale che le amministrazioni aggiudicatrici possono, a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, prendere in considerazione nell’ambito dei criteri di aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, e come una condizione ambientale o sociale che le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità di tali direttive, stabilire in relazione all’esecuzione di appalti pubblici e contratti di concessione.
Articolo 32
Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
Nell’allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, punto E.2, è aggiunto il punto seguente:
Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».
Articolo 33
Modifica del regolamento (UE) 2023/2859
Nell’allegato del regolamento (UE) 2023/2859, parte B, è aggiunto il punto seguente:
«17. Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».
Articolo 34
Esercizio della delega
Articolo 35
Procedura di comitato
Articolo 36
Riesame e relazioni
▼M2 —————
►M2 Entro il 26 luglio 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sulla sua efficacia ed efficienza nel conseguirne gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima relazione valuta, tra l’altro, gli aspetti seguenti: ◄
gli impatti della presente direttiva sulle PMI, corredandoli di una valutazione dell’efficacia delle diverse misure e degli strumenti di sostegno forniti alle PMI dalla Commissione e dagli Stati membri;
l’ambito di applicazione della presente direttiva in termini di società interessate, per stabilire se garantisce l’efficacia della presente direttiva alla luce dei suoi obiettivi, la parità di condizioni tra i soggetti contemplati e assicura che le società non possano eludere l’applicazione della presente direttiva, ivi compreso se sia necessario:
la necessità di rivedere la definizione del termine «catena di attività»;
l’eventuale modifica dell’allegato alla presente direttiva, anche alla luce degli sviluppi internazionali, nonché il suo eventuale ampliamento per coprire ulteriori impatti negativi, in particolare gli effetti negativi sulla buona governance;
▼M2 —————
l’efficacia dei meccanismi di applicazione della presente direttiva istituiti a livello nazionale, compresi i loro effetti protettivi sui titolari dei diritti;
la necessità di apportare modifiche al livello di armonizzazione stabilito dalla presente direttiva per garantire parità di condizioni alle società nel mercato interno, comprese la convergenza e la divergenza tra le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva.
Articolo 37
Recepimento
Essi applicano tali misure a decorrere dal 26 luglio 2029, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2030 o successivamente a tale data.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 38
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 39
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Parte I
1. DIRITTI E DIVIETI CHE FIGURANO NEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI
1. Il diritto alla vita, interpretato in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. L’abuso di tale diritto comprende, tra l’altro, le guardie di sicurezza private o pubbliche che proteggono le risorse, le strutture o il personale della società che provocano la morte di una persona a causa della mancanza di istruzioni o di controllo da parte della società.
2. Il divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante, interpretato in linea con l’articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Ciò comprende, tra l’altro, le guardie di sicurezza private o pubbliche che proteggono le risorse, le strutture o il personale dell’impresa che sottopongono una persona a tortura o a trattamento crudele, inumano o degradante a causa della mancanza di istruzioni o di controllo da parte della società.
3. Il diritto alla libertà e alla sicurezza, interpretato in linea con l’articolo 9, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
4. Il divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese illegittime alla sua reputazione o al suo onore, interpretato in linea con l’articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
5. Il divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione, interpretato in linea con l’articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
6. Il diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui un equo salario e un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa per i lavoratori dipendenti e un reddito di sussistenza per i lavoratori autonomi e i piccoli coltivatori, guadagnato in cambio del loro lavoro e della loro produzione, un’esistenza decorosa, la sicurezza e l’igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, interpretato in linea con gli articoli 7 e 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
7. Il divieto di limitare l’accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un’alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, interpretato in linea con l’articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
8. Il diritto del minore al miglior stato di salute possibile, interpretato in linea con l’articolo 24 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il diritto all’educazione, interpretato in linea con l’articolo 28 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il diritto di beneficiare di un livello di vita adeguato, interpretato in linea con l’articolo 27 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il diritto del minore di essere protetto dallo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale, interpretato in linea con l’articolo 32 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il diritto del minore di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all’interno o all’esterno del suo paese a fini di sfruttamento, interpretato in linea con gli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
9. Il divieto di impiego di un minore di età inferiore all’età alla quale si compie l’obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in linea con l’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sull’età minima per l’assunzione all’impiego, del 1973 (n. 138), interpretato in linea con gli articoli da 4 a 8 della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sull’età minima per l’assunzione all’impiego, del 1973 (n. 138).
10. Il divieto delle forme peggiori di lavoro minorile (persone di età inferiore ai 18 anni), interpretato in linea con l’articolo 3 della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono:
tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione o per il traffico di stupefacenti; e
qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.
11. Il divieto del lavoro forzato o obbligatorio, vale a dire ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani, interpretato in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29). Per lavoro forzato o obbligatorio non si intende un lavoro o servizio conforme all’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all’articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
12. Il divieto della schiavitù e della tratta di schiavi sotto qualsiasi forma, ivi comprese le pratiche assimilabili alla schiavitù, all’asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, o della tratta di esseri umani, interpretato in linea con l’articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
13. Il diritto alla libertà di associazione e di riunione e i diritti di organizzazione e di negoziazione collettiva, interpretati in linea con gli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l’articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e la convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98). Tra tali diritti figurano i seguenti:
i lavoratori sono liberi di costituire sindacati o di aderirvi;
la costituzione di un sindacato, così come l’adesione e l’appartenenza a esso, non deve essere invocata come motivo di discriminazione ingiustificata o ritorsione;
i sindacati sono liberi di operare in linea con le proprie costituzioni e norme, senza ingerenze da parte delle autorità; e
il diritto di sciopero e il diritto di negoziazione collettiva.
14. Il divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell’impiego, interpretato in linea con gli articoli 2 e 3 della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sull’uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), gli articoli 1 e 2 della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e l’articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Ciò comprende, in particolare:
il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore; e
la discriminazione fondata sull’origine nazionale o sull’estrazione sociale, sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla religione o sulle opinioni politiche.
15. Il divieto di causare qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive, consumo eccessivo di acqua, degrado del suolo o altri effetti sulle risorse naturali, come la deforestazione, che:
comprometta in modo sostanziale le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti;
privi una persona dell’accesso ad acqua potabile sicura e pulita;
ostacoli l’accesso di una persona ai servizi igienico-sanitari o distrugga questi ultimi;
leda la salute, la sicurezza, il normale uso di un terreno o dei beni acquisiti legalmente di una persona;
incida negativamente in modo sostanziale sui servizi ecosistemici attraverso i quali un ecosistema contribuisce direttamente o indirettamente al benessere delle persone;
interpretato in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e gli articoli 11 e 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
16. Il diritto degli individui, dei raggruppamenti e delle comunità di disporre di terre e risorse e il diritto di non essere privati dei mezzi di sussistenza, il che comporta il divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell’acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona, interpretato in linea con gli articoli 1 e 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con gli articoli 1, 2 e 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
2. STRUMENTI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E LIBERTÀ FONDAMENTALI
Parte II
DIVIETI E OBBLIGHI INCLUSI NEGLI STRUMENTI IN MATERIA AMBIENTALE
1. L’obbligo di evitare o attenuare gli impatti negativi sulla diversità biologica, interpretato in linea con l’articolo 10, lettera b), della convenzione sulla diversità biologica del 1992 e il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente, compresi gli obblighi derivanti dal protocollo di Cartagena in materia di sviluppo, manipolazione, trasporto, uso, trasferimento e immissione nell’ambiente di organismi viventi modificati e dal protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica, del 12 ottobre 2014.
2. Il divieto di importazione, esportazione, riesportazione o introduzione dal mare senza licenza di qualunque esemplare di una specie iscritta nelle appendici da I a III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, interpretato in linea con gli articoli III, IV e V della convenzione.
3. Il divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell’allegato A, parte I, della convenzione di Minamata sul mercurio, del 10 ottobre 2013 (convenzione di Minamata), interpretato in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione.
4. Il divieto di utilizzare mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione elencati nell’allegato B, parte I, della convenzione di Minamata dopo la data di eliminazione progressiva specificata nella convenzione per i singoli processi, interpretato in linea con l’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione.
5. Il divieto di trattamento illecito dei rifiuti di mercurio, interpretato in linea con l’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione di Minamata e con l’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ).
6. Il divieto di produzione e uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A della convenzione di Stoccolma, del 22 maggio 2001, sugli inquinanti organici persistenti, interpretato in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della convenzione, e con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ).
7. Il divieto di manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento illeciti dei rifiuti, interpretato in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), della convenzione sugli inquinanti organici persistenti e con l’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1021.
8. Il divieto di importazione o esportazione di un prodotto chimico elencato nell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO), del 10 settembre 1998, interpretato in linea con l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione e con quanto indicato dalla parte importatrice o esportatrice della convenzione conformemente alla procedura di previo assenso informato (procedura PIC).
9. Il divieto di produzione, consumo, importazione ed esportazione illeciti di sostanze regolamentate di cui agli allegati A, B, C ed E del protocollo di Montreal alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, interpretato in linea con l’articolo 4 B del protocollo di Montreal e con le disposizioni in materia di licenze a norma del diritto applicabile nella giurisdizione pertinente.
10. Il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti interpretato in linea con l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989 (convenzione di Basilea), e con il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ):
verso una parte della convenzione che ha vietato l’importazione di tali rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, interpretato in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Basilea;
verso uno Stato di importazione che non dà per iscritto il suo accordo specifico all’importazione di questi rifiuti, qualora detto Stato non abbia vietato l’importazione di tali rifiuti pericolosi, interpretato in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della convenzione di Basilea;
verso uno Stato non parte della convenzione di Basilea, interpretato in linea con l’articolo 4, paragrafo 5, della convenzione di Basilea;
verso uno Stato di importazione se tali rifiuti pericolosi o altri rifiuti non sono gestiti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico in detto Stato o altrove, interpretato in linea con l’articolo 4, paragrafo 8, prima frase, della convenzione di Basilea.
11. Il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi dai paesi elencati nell’allegato VII della convenzione di Basilea verso paesi non compresi nell’elenco dell’allegato VII per le operazioni elencate nell’allegato IV della convenzione di Basilea, interpretato in linea con l’articolo 4 A della convenzione di Basilea e con gli articoli 34 e 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
12. Il divieto di importazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti da Stati non parti che non hanno ratificato la convenzione di Basilea, interpretato in linea con l’articolo 4, paragrafo 5, della convenzione di Basilea.
13. L’obbligo di evitare o attenuare gli impatti negativi sulle proprietà considerate patrimonio naturale ai sensi dell’articolo 2 della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 16 novembre 1972 (convenzione sul patrimonio mondiale), interpretato in linea con l’articolo 5, lettera d), della convenzione sul patrimonio mondiale e con il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente.
14. L’obbligo di evitare o attenuare gli impatti negativi sulle zone umide quali definite all’articolo 1 della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 2 febbraio 1971 (convenzione di Ramsar), interpretato in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Ramsar e con il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente.
15. L’obbligo di prevenire l’inquinamento causato dalle navi, interpretato in linea con la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, del 2 novembre 1973, modificata dal protocollo del 1978 (convenzione MARPOL 73/78). Ciò comprende:
il divieto di scarico in mare di:
idrocarburi o miscele di idrocarburi secondo le definizioni di cui alla norma 1 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme da 9 a 11 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
sostanze liquide nocive secondo la definizione di cui alla norma 1, punto 6, dell’allegato II della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme 5 e 6 dell’allegato II della convenzione MARPOL 73/78; e
acque di scarico secondo le definizioni di cui alla norma 1, punto 3, dell’allegato IV della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme da 8 a 9 dell’allegato IV della convenzione MARPOL 73/78;
il divieto di illecito inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli secondo la definizione di cui alla norma 1 dell’allegato III della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme da 1 a 7 dell’allegato III della convenzione MARPOL 73/78; e
il divieto di illecito inquinamento da rifiuti delle navi secondo la definizione di cui alla norma 1 dell’allegato V della convenzione MARPOL 73/78, interpretato in linea con le norme da 3 a 6 dell’allegato V della convenzione MARPOL 73/78.
16. L’obbligo di prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino da immissione, interpretato in linea con l’articolo 210 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), del 10 dicembre 1982, e con il diritto applicabile nella giurisdizione pertinente.
( ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
( ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
►C1 ( ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). ◄
( ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( ) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
( ) Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
( ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
( ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
( ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
( ) Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (MiCA) (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
( ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
( ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( ) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
( ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).