02023R1542 — IT — 28.07.2023 — 000.005
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REGOLAMENTO (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2023
relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Ai fini del capo II, quando le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria, esse si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
Il presente regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e
apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio.
Articolo 2
Obiettivi
L’obiettivo del presente regolamento è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, nonché proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«batteria»: qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione;
«pacco batterie»: qualsiasi gruppo di elementi o moduli di batteria collegati tra loro o racchiusi in un involucro esterno in modo da formare un’unità completa non destinata a essere scissa o aperta dall’utilizzatore finale;
«modulo di batteria»: qualsiasi insieme di elementi di batteria collegati tra loro o racchiusi in un involucro esterno per proteggere gli elementi da impatti esterni e destinato a essere utilizzato singolarmente o in combinazione con altri moduli;
«elemento di batteria»: l’unità funzionale di base di una batteria, composta da elettrodi, elettrolita, contenitore, morsetti e, se del caso, separatori, contenente i materiali attivi la cui reazione genera energia elettrica;
«materiale attivo»: il materiale che reagisce chimicamente per produrre energia elettrica quando l’elemento di batteria si scarica o per stoccare energia elettrica quando la batteria è in carica;
«batteria non ricaricabile»: la batteria non progettata per essere ricaricata elettricamente;
«batteria ricaricabile»: la batteria progettata per essere ricaricata elettricamente;
«batteria con stoccaggio esterno»: una batteria specificamente progettata in modo da stoccare la propria energia esclusivamente in uno o più dispositivi esterni collegati;
«batteria portatile»: la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;
«batteria portatile di uso generale»: una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3);
«batteria per mezzi di trasporto leggeri»: una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), e che non è una batteria per veicoli elettrici;
«batteria per avviamento, illuminazione e accensione» o «batteria per autoveicoli»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine;
«batteria industriale»: una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;
«batteria per veicoli elettrici»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858;
«sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria»: una batteria industriale con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare dalla rete ed erogare energia elettrica nella rete o stoccare ed erogare energia elettrica per gli utilizzatori finali, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata;
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di una batteria sul mercato dell’Unione;
«messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di una batteria, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale;
«messa in servizio»: il primo uso nell’Unione ai fini previsti di una batteria che non era stata precedentemente immessa sul mercato;
«modello di batteria»: una versione di una batteria in cui tutte le unità della stessa hanno le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini dei requisiti del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione, nonché lo stesso identificativo del modello;
«batteria che presenta un rischio»: una batteria che potenzialmente potrebbe avere effetti nocivi sulla salute umana o la sicurezza delle persone, dei beni materiali o dell’ambiente oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all’uso previsto della batteria o nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, in relazione ai requisiti relativi alla messa in servizio, all’installazione e alla manutenzione;
«impronta di carbonio»: la somma delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in equivalenti di biossido di carbonio e basata su uno studio dell’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint — PEF,) che utilizza la categoria di impatto unica dei cambiamenti climatici;
«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che è soggetto agli obblighi in per quanto riguarda la fabbricazione, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione, la messa a disposizione, l’immissione sul mercato, ivi compresa l’immissione sul mercato online, o la messa in servizio delle batterie conformemente al presente regolamento;
«operatore indipendente»: una persona fisica o giuridica che è indipendente dal fabbricante e dal produttore e che partecipa direttamente o indirettamente alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione delle batterie, e comprende gestori di rifiuti, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova, gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature per veicoli a carburante alternativo;
«codice QR»: un codice a matrice leggibile meccanicamente che permette il collegamento alle informazioni richieste dal presente regolamento;
«sistema di gestione delle batterie»: un dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche di una batteria al fine di garantirne la sicurezza, le prestazioni e la durata di servizio, che gestisce e conserva i dati relativi ai parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all’allegato VII e che comunica con il veicolo, il mezzo di trasporto leggero o l’apparecchio in cui è incorporata la batteria, o con un’infrastruttura di ricarica pubblica o privata;
«apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da una batteria;
«stato di carica»: l’energia disponibile in una batteria espressa in percentuale della sua capacità nominale dichiarata dal fabbricante;
«stato di salute»: la misura delle condizioni generali di una batteria ricaricabile e della sua capacità di fornire le prestazioni specificate rispetto alle condizioni iniziali;
«preparazione per il riutilizzo»: la preparazione per il riutilizzo secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/CE;
«preparazione per il cambio di destinazione»: qualsiasi operazione per mezzo della quale i rifiuti di batterie o parti di essi sono preparati in modo da poter essere utilizzati per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata;
«cambio di destinazione»: qualsiasi operazione che comporti l’utilizzo della batteria, che non sia un rifiuto di batteria, o di parti di essa per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata;
«rifabbricazione»: qualsiasi operazione tecnica su una batteria usata che comprenda lo smontaggio e la valutazione di tutti i relativi elementi e moduli di batteria e l’utilizzo di un certo numero di moduli ed elementi di batteria nuovi, usati o recuperati dai rifiuti oppure di altri componenti di batteria, che sia finalizzata a ripristinare la capacità ad almeno il 90 % della sua capacità nominale originaria, nella quale lo stato di salute di tutti i singoli elementi di batteria non differisca di più del 3 % da un elemento all’altro, e che consenta l’utilizzo della batteria per la stessa finalità o applicazione per la quale essa era stata originariamente progettata;
«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità;
«specifiche tecniche»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
«norma armonizzata»: la norma secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
«marcatura CE»: la marcatura mediante la quale un fabbricante indica che la batteria è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;
«accreditamento»: l’accreditamento secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
«organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, informazione e dovere di diligenza;
«organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
«organismo notificato»: un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo V;
«dovere di diligenza per le batterie»: gli obblighi di un operatore economico in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione dei rischi, alle verifiche e alla vigilanza da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare, prevenire e affrontare i rischi effettivi e potenziali sul piano sociale e ambientale legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime e delle materie prime secondarie necessarie per la fabbricazione di batterie, ivi compresi i fornitori della catena e le loro affiliate o i loro subappaltatori;
«affiliata»: la persona giuridica per il cui tramite è esercitata l’attività di un’impresa controllata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«società madre»: la società che controlla una o più affiliate;
«zone di conflitto e ad alto rischio»: zone di conflitto e ad alto rischio quali definite all’articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/821;
«contratto a distanza»: contratto a distanza quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;
«produttore»: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:
è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio oppure fa progettare o fabbricare batterie e le fornisce per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro;
è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli;
è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; o
vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo;
«rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore»: una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro in cui il produttore immette batterie sul mercato, e che è diverso dallo Stato membro in cui è stabilito il produttore, designata dal produttore in conformità dell’articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per adempiere gli obblighi di tale produttore ai sensi del capo VIII del presente regolamento;
«organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore»: una persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente e operativamente, l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;
«rifiuti di batterie»: qualsiasi batteria che costituisca rifiuti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
«rifiuti della fabbricazione di batterie»: i materiali o gli oggetti eliminati durante il processo di fabbricazione delle batterie che non possono essere riutilizzati come parte integrante dello stesso processo e che devono essere riciclati;
«sostanza pericolosa»: una sostanza classificata come pericolosa a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;
«trattamento»: qualsiasi operazione eseguita sui rifiuti di batterie dopo la consegna degli stessi ad un impianto per la cernita, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, la preparazione per il riciclaggio o il riciclaggio;
«preparazione per il riciclaggio»: il trattamento dei rifiuti di batterie prima di qualsiasi processo di riciclaggio, compresi, tra l’altro, lo stoccaggio, la manipolazione e lo smantellamento dei pacchi batterie o la separazione di frazioni che non fanno parte della batteria stessa;
«punto di raccolta volontario»: qualsiasi impresa senza scopo di lucro, commerciale o di altra natura o ente pubblico che partecipa di propria iniziativa alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri che essa ha prodotto o che sono prodotti da altri utilizzatori finali prima di consegnare tali rifiuti di batterie ai produttori, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore o ai gestori di rifiuti per il successivo trattamento;
«gestore di rifiuti»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo professionale, si occupa della raccolta differenziata o del trattamento dei rifiuti di batterie;
«impianto autorizzato»: uno stabilimento o un’impresa autorizzati a norma della direttiva 2008/98/CE a effettuare il trattamento dei rifiuti di batterie;
«riciclatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua riciclaggio in un impianto autorizzato;
«durata di vita di una batteria»: il periodo che inizia quando la batteria è fabbricata e termina quando la batteria diventa rifiuto;
«efficienza di riciclaggio»: il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni derivate valida ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di batterie, in relazione ad un processo di riciclaggio;
«normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
«autorità nazionale»: un’autorità di approvazione o qualsiasi altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato in uno Stato membro per quanto riguarda le batterie;
«rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi dei capi IV e VI;
«importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato la batteria proveniente da un paese terzo;
«distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato;
«identificativo univoco»: una stringa univoca di caratteri che identifica le batterie e consente il collegamento via web al passaporto della batteria;
«piattaforma online»: una piattaforma online secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
«partecipante al mercato»: un partecipante al mercato secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:
«rifiuto», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «prevenzione», «raccolta», «raccolta differenziata», «regime di responsabilità estesa del produttore», «riutilizzo» e «riciclaggio» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;
«vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «misura correttiva», «utilizzatore finale», «richiamo» e «ritiro», come anche «rischio» in relazione ai requisiti di cui ai capi I, IV, VI, VII e IX nonché agli allegati V, VIII e XIII del presente regolamento, di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1020;
«aggregatore indipendente» e «stoccaggio di energia», di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944.
Articolo 4
Libera circolazione
Articolo 5
Requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie
Le batterie sono immesse sul mercato o messe in servizio solo se rispettano i requisiti seguenti:
i requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza di cui agli articoli da 6 a 10 e 12; e
i requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III.
CAPO II
Requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza
Articolo 6
Restrizioni relative alle sostanze
Articolo 7
Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici, delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri
Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, il è redatta una dichiarazione dell’impronta di carbonio per ciascun modello di batteria per stabilimento di fabbricazione, conformemente all’atto di esecuzione di cui al quarto comma, contenente almeno le informazioni seguenti:
informazioni amministrative sul fabbricante;
informazioni sul modello di batteria;
informazioni sull’ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria;
l’impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista;
l’impronta di carbonio della batteria differenziata in base alla fase del ciclo di vita, come descritto al punto 4 dell’allegato II;
il numero di identificazione della dichiarazione di conformità UE della batteria;
un link di accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio di cui alle lettere d) ed e).
La dichiarazione dell’impronta di carbonio si applica a partire dal:
18 febbraio 2025 o 12 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per veicoli elettrici;
18 febbraio 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno;
18 agosto 2028 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per mezzi di trasporto leggeri;
18 agosto 2030 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno.
Fino a quando non sarà accessibile mediante il codice QR di cui all’articolo 13, paragrafo 6, la dichiarazione dell’impronta di carbonio accompagna la batteria.
Entro il 18 febbraio 2024 per le batterie per veicoli elettrici, il 18 febbraio 2025 per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, il 18 febbraio 2027 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e il 18 febbraio 2029 per le batterie industriali con stoccaggio esterno, la Commissione adotta:
un atto delegato a norma dell’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dell’impronta di carbonio della batteria di cui al primo comma, lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all’allegato II;
un atto di esecuzione che stabilisce il formato per la dichiarazione dell’impronta di carbonio di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
Per quanto riguarda le batterie di cui al primo comma, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII dimostra che l’impronta di carbonio dichiarata e la corrispondente attribuzione a una classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio sono state calcolate conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1, quarto comma, lettera a), e del quarto comma, lettera a), del presente paragrafo.
I requisiti riguardanti la classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal:
18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per veicoli elettrici;
18 agosto 2027 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno;
18 febbraio 2030 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per mezzi di trasporto leggeri;
18 febbraio 2032 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno.
Entro il 18 febbraio 2025 per le batterie per veicoli elettrici, il 18 agosto 2026 per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, il 18 agosto 2028 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e il 18 agosto 2030 per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno, la Commissione adotta:
un atto delegato a norma dell’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le classi di prestazione relative all’impronta di carbonio di cui al primo comma. Nel preparare l’atto delegato, la Commissione tiene conto delle condizioni di cui all’allegato II, punto 8;
un atto di esecuzione che stabilisce i formati per l’etichettatura di cui al primo comma e il formato per la dichiarazione della classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio di cui al secondo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
Conformemente alle condizioni di cui all’allegato II, punto 8, la Commissione riesamina con cadenza triennale il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi e, se del caso, adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 per modificare il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla prevista evoluzione nel mercato.
Il requisito relativo alla soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal:
18 febbraio 2028 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie per veicoli elettrici;
18 febbraio 2029 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno;
18 agosto 2031 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri;
18 agosto 2033 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno.
Entro il 18 agosto 2026 per le batterie per veicoli elettrici, il 18 febbraio 2028 per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, il 18 febbraio 2030 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e il 18 febbraio 2032 per le batterie industriali con stoccaggio esterno, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l’atto delegato, la Commissione tiene conto delle condizioni pertinenti di cui all’allegato II, punto 9.
L’introduzione di una soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all’impronta di carbonio di cui al paragrafo 2.
Articolo 8
Contenuto riciclato nelle batterie industriali, nelle batterie per veicoli elettrici, nelle batterie per mezzi di trasporto leggeri e nelle batterie per autoveicoli
Il primo comma si applica a decorrere dal 18 agosto 2033 alle batterie per mezzi di trasporto leggeri che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi.
Entro il 18 agosto 2026, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo, per le batterie di cui al primo e al secondo comma, la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e della percentuale di piombo presente nella batteria e recuperata dai rifiuti, e stabilendo il formato della documentazione.
A decorrere dal 18 agosto 2031, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII attesta che tali batterie contengono, nei materiali attivi, la seguente percentuale minima, rispettivamente, di cobalto, litio o nichel recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e la percentuale minima di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione:
16 % di cobalto;
85 % di piombo;
6 % di litio;
6 % di nichel.
A decorrere dal 18 agosto 2036, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, per le batterie per veicoli elettrici, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII attesta che tali batterie contengono, nei materiali attivi, la seguente percentuale minima, rispettivamente, di cobalto, litio o nichel recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e la percentuale minima di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione:
26 % di cobalto;
85 % di piombo;
12 % di litio;
15 % di nichel.
Ove giustificato e opportuno sulla base della valutazione effettuata a norma del primo comma o a motivo di altri considerevoli cambiamenti delle tecnologie per le batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati, la Commissione adotta entro il 18 agosto 2029 un atto delegato a norma dell’articolo 89 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 9
Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare i valori minimi di cui al primo comma o aggiungere i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità a quelli di cui all’allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici.
Nel preparare l’atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l’impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale, anche aumentando l’efficienza a livello di risorse di queste ultime, e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili.
La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall’atto delegato di cui al primo comma non abbiano un impatto negativo significativo sulla sicurezza e sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi, dei mezzi di trasporto leggeri o di altri veicoli in cui sono incorporate, sull’accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività del settore.
Articolo 10
Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici
Per le batterie di cui al primo comma, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII contiene una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per misurare, calcolare o stimare i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità. La spiegazione comprende almeno gli elementi di cui all’allegato IV, parte B.
Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 89 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A, che le batterie per mezzi di trasporto leggeri devono raggiungere.
Nel preparare gli atti delegati di cui al primo e al secondo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l’impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e provvede affinché i requisiti ivi stabiliti non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi, dei mezzi di trasporto leggeri o degli altri veicoli in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività del settore.
Articolo 11
Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri
Una batteria portatile è considerata facilmente rimovibile dall’utilizzatore finale se può essere rimossa da un prodotto mediante l’uso di strumenti disponibili in commercio, senza che sia necessario l’uso di utensili speciali, a meno che non siano forniti gratuitamente con il prodotto, attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio del prodotto.
La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili provvede affinché tali prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza riguardanti l’uso, la rimozione e la sostituzione delle batterie. Tali istruzioni e tali informazioni sulla sicurezza sono rese disponibili online in modo permanente su un sito web pubblicamente accessibile in maniera facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali.
Il presente paragrafo non pregiudica eventuali disposizioni specifiche che garantiscono un livello più elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana per quanto riguarda la rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili da parte degli utilizzatori finali previste da qualsiasi normativa dell’Unione sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE.
In deroga al paragrafo 1, i seguenti prodotti che incorporano batterie portatili possono essere progettati in modo tale da rendere la batteria rimovibile e sostituibile solo a cura di professionisti indipendenti:
apparecchi specificamente progettati per funzionare principalmente in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d’acqua, flussi d’acqua o immersione in acqua, e destinati a essere lavabili o risciacquabili;
dispositivi medici professionali per imaging e radioterapia, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745, e dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746.
La deroga di cui alla lettera a) del presente paragrafo si applica solo qualora sia necessaria per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio.
Articolo 12
Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria
Entro il 18 agosto 2024, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII:
attesta che i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria sono conformi al paragrafo 1 e comprova che sono stati sottoposti a prove con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi ai parametri di sicurezza di cui all’allegato V. I parametri di sicurezza si applicano solo nella misura in cui sussiste un relativo pericolo per il sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria in questione allorché è utilizzato alle condizioni previste dal fabbricante;
include una valutazione degli eventuali pericoli per la sicurezza del sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria non contemplati nell’allegato V;
include elementi probatori attestanti che i pericoli di cui alla lettera b) sono stati attenuati e sottoposti con esito positivo a prove; per tali prove si utilizzano i metodi più avanzati;
include istruzioni in materia di attenuazione nell’eventualità che insorgano i pericoli individuati, per esempio un incendio o un’esplosione.
La documentazione tecnica è riesaminata se una batteria è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, alla rifabbricazione o al cambio di destinazione.
CAPO III
Requisiti in materia di etichettatura, marcatura e informazioni
Articolo 13
Etichettatura e marcatura delle batterie
Il simbolo della raccolta differenziata copre almeno il 3 % della superficie del lato maggiore della batteria fino ad una dimensione massima di 5 × 5 cm.
Per gli elementi cilindrici di batteria, il simbolo della raccolta differenziata occupa almeno l’1,5 % della superficie della batteria e ha una dimensione massima di 5 × 5 cm.
Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo della raccolta differenziata risulterebbe inferiore a 0,47 × 0,47 cm, non è richiesta la marcatura della batteria con tale simbolo. È invece richiesta la stampa del simbolo della raccolta differenziata di almeno 1 × 1 cm sull’imballaggio.
Il relativo simbolo chimico indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo della raccolta differenziata e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie di tale simbolo.
A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie sono contrassegnate con un codice QR come descritto nell’allegato VI, parte C. Il codice QR permette di accedere:
per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e per le batterie per veicoli elettrici, al passaporto della batteria in conformità dell’articolo 77;
per le altre batterie, alle informazioni applicabili di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, alla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 18, alla relazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3, e alle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a f);
per le batterie per autoveicoli, alla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria, calcolata in conformità dell’articolo 8.
Tali informazioni sono complete, aggiornate e accurate.
Articolo 14
Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie
L’accesso in sola lettura ai dati relativi ai parametri di cui all’allegato VII tramite il sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 è fornito, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della batteria, su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria, compresi gli operatori indipendenti o i gestori di rifiuti, o a terzi che agiscono per loro conto, al fine di:
mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti o di partecipanti al mercato attraverso un sistema di stoccaggio dell’energia;
valutare il valore residuo o la durata di vita residua della batteria e la capacità per un ulteriore utilizzo, sulla base della valutazione dello stato di salute della batteria;
facilitare la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione ovvero la rifabbricazione della batteria.
CAPO IV
Conformità delle batterie
Articolo 15
Presunzione di conformità delle batterie
Articolo 16
Specifiche comuni
In casi eccezionali, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per i requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78 o le prove di cui all’articolo 15, paragrafo 1, qualora:
tali requisiti o prove non siano contemplati dalle norme armonizzate, o da parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
la Commissione abbia chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per tali requisiti o prove; e
sia stata soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
la richiesta della Commissione non è stata accettata da alcuna delle organizzazioni europee di normazione,
la Commissione osserva indebiti ritardi nell’adozione delle norme armonizzate richieste, o
un’organizzazione europea di normazione ha emanato una norma che non corrisponde interamente alla richiesta della Commissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
Nel preparare il progetto di atto di esecuzione che stabilisce le specifiche comuni, la Commissione tiene conto dei pareri degli organi competenti o del gruppo di esperti e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.
Articolo 17
Procedure di valutazione della conformità
La valutazione della conformità delle batterie ai requisiti di cui agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14 è effettuata secondo una delle procedure seguenti:
per le batterie fabbricate in serie:
«Modulo A — Controllo di produzione interno», di cui all’allegato VIII, parte A, o
«Modulo D1 — Garanzia della qualità del processo di produzione», di cui all’allegato VIII, parte B;
per le batterie non fabbricate in serie:
«Modulo A — Controllo di produzione interno», di cui all’allegato VIII, parte A, o
«Modulo G — Conformità basata sulla verifica dell’unità», di cui all’allegato VIII, parte C.
La valutazione della conformità delle batterie ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 è effettuata secondo una delle seguenti procedure:
«Modulo D1 — Garanzia della qualità del processo di produzione», di cui all’allegato VIII, parte B, per le batterie fabbricate in serie; o
«Modulo G — Conformità basata sulla verifica dell’unità», di cui all’allegato VIII, parte C, per le batterie non fabbricate in serie.
Articolo 18
Dichiarazione di conformità UE
Articolo 19
Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 20
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
CAPO V
Notifica degli organismi di valutazione della conformità
Articolo 21
Notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità in conformità del presente regolamento.
Articolo 22
Autorità di notifica
Articolo 23
Requisiti relativi alle autorità di notifica
Articolo 24
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.
Articolo 25
Requisiti relativi agli organismi notificati
L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto all’esecuzione di compiti di valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell’importazione, nella distribuzione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali batterie, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
L’organismo di valutazione della conformità assicura che le attività della propria società madre o delle consorelle, delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato VIII, per audit periodici conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, e verifica da parte di terzi conformemente all’articolo 51 nonché per ciascuna categoria di batterie per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
il personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza di tali procedure e la loro capacità di essere riprodotte;
le politiche e procedure adeguate per distinguere le attività svolte in qualità di organismo notificato dagli altri compiti;
le procedure necessarie per svolgere i compiti di valutazione della conformità che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia delle batterie in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per svolgere in maniera adeguata i compiti tecnici e amministrativi relativi alle proprie attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutte le informazioni e a tutti gli strumenti o impianti di prova necessari. Ciò comprende l’istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altri regolamenti interni, l’assegnazione di compiti specifici al personale e le decisioni riguardanti la valutazione della conformità, senza delegare tali attività a un subappaltatore o a un’affiliata.
Il personale addetto all’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità per cui l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
soddisfacenti conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 10, agli articoli 12, 13 e 14 e agli articoli da 48 a 52, delle norme armonizzate applicabili di cui all’articolo 15, delle specifiche comuni di cui all’articolo 16 e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione, nonché del diritto nazionale;
la capacità di elaborare certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni della conformità sono state eseguite.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
Articolo 26
Presunzione di conformità degli organismi notificati
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’organismo di valutazione della conformità è considerato conforme ai requisiti di cui all’articolo 25 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.
Articolo 27
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
Articolo 28
Domanda di notifica
Articolo 29
Procedura di notifica
Articolo 30
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
Articolo 31
Modifiche delle notifiche
Articolo 32
Contestazione della competenza degli organismi notificati
Articolo 33
Obblighi operativi degli organismi notificati
Articolo 34
Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.
Articolo 35
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
L’organismo notificato informa l’autorità di notifica:
di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità o di una decisione di approvazione;
di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della sua notifica;
di eventuali richieste di informazioni che abbia ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività di valutazione della conformità;
su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della sua notifica e di qualsiasi altra attività eseguita, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
L’organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che eseguono attività di valutazione della conformità analoghe aventi come oggetto le stesse categorie di batterie informazioni pertinenti sulle questioni relative a:
valutazioni della conformità negative e, su richiesta, positive; e
qualunque limitazione, sospensione o ritiro di una decisione di approvazione.
Articolo 36
Scambio di esperienze e di buone pratiche
La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze e di buone pratiche tra le autorità degli Stati membri responsabili della politica di notifica.
Articolo 37
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che un coordinamento e una cooperazione adeguati siano predisposti tra gli organismi notificati e che siano adeguatamente gestiti sotto forma di gruppo di coordinamento settoriale di organismi notificati.
Gli organismi notificati partecipano al lavoro del gruppo di coordinamento settoriale, direttamente o mediante rappresentanti designati.
CAPO VI
Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII
Articolo 38
Obblighi dei fabbricanti
All’atto dell’immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che la batteria:
sia stata progettata e fabbricata conformemente agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12 e 14, e sia accompagnata da istruzioni chiare, comprensibili e leggibili nonché da informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio; e
sia contrassegnata ed etichettata conformemente all’articolo 13.
Articolo 39
Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria
I fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria forniscono le informazioni e la documentazione necessarie al rispetto dei requisiti del presente regolamento allorché forniscono gli elementi di batteria o i moduli di batteria a un fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite gratuitamente.
Articolo 40
Obblighi dei rappresentanti autorizzati
Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso.
Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato dispone dei mezzi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, in una lingua dell’Unione stabilita da tale autorità. Il mandato comprende almeno i compiti seguenti:
tenere a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione di conformità UE, la documentazione tecnica, la relazione di verifica, la decisione di approvazione di cui all’articolo 51, paragrafo 2, e le relazioni di audit di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio;
fornire all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria. Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo;
cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che rientrano nel mandato.
Articolo 41
Obblighi degli importatori
Prima di immettere una batteria sul mercato, gli importatori verificano che:
siano state redatte la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII e il fabbricante abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17;
la batteria rechi la marcatura CE di cui all’articolo 19 e sia contrassegnata ed etichettata a norma dell’articolo 13;
la batteria sia accompagnata dai documenti richiesti a norma degli articoli da 6 a 10 e degli articoli 12, 13 e 14 nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato; e
il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all’articolo 38, paragrafi 6 e 7.
L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14, non immette tale batteria sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato, indicando i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
Articolo 42
Obblighi dei distributori
Prima di mettere la batteria a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
il produttore sia registrato nel registro dei produttori di cui all’articolo 55;
la batteria rechi la marcatura CE di cui all’articolo 19 e sia contrassegnata ed etichettata a norma dell’articolo 13;
la batteria sia accompagnata dai documenti richiesti ai sensi degli articoli da 6 a 10 e dagli articoli 12, 13 e 14, e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato o messa in servizio; e
il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, all’articolo 38, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 41, paragrafo 3.
Articolo 43
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici interessati di cui al presente capo, i fornitori di servizi di logistica, oltre ai requisiti di cui al primo paragrafo, eseguono anche i compiti di cui all’articolo 40, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4.
Articolo 44
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
L’importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 38 se si applica una delle condizioni seguenti:
la batteria è immessa sul mercato o è messa in servizio con il nome o il marchio dell’importatore o del distributore;
la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore in un modo che potrebbe comprometterne la conformità ai requisiti pertinenti del presente regolamento; o
la funzione della batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore.
Articolo 45
Obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione
Articolo 46
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici, su richiesta di un’autorità nazionale, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni seguenti:
l’identità di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro una batteria;
l’identità di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito la batteria, nonché la quantità e i modelli esatti.
CAPO VII
Obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
Articolo 47
Ambito di applicazione del presente capo
Il presente capo non si applica agli operatori economici che nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio hanno registrato un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR e non fanno parte di un gruppo costituito da imprese madri e figlie che, su base consolidata, supera il limite di 40 milioni di EUR.
Il presente capo non si applica agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, se tali batterie sono già state immesse sul mercato o messe in servizio prima di essere sottoposte a tali operazioni.
Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni della normativa dell’Unione in materia di obblighi relativi al dovere di diligenza in relazione ai minerali e ai metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio.
Articolo 48
Strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di:
modificare l’elenco delle materie prime di cui all’allegato X, punto 1, e delle categorie di rischio di cui all’allegato X, punto 2, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici nella fabbricazione delle batterie e nella loro composizione chimica, e in funzione delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821;
modificare l’elenco degli strumenti internazionali di cui all’allegato X, punto 3, conformemente agli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali per quanto riguarda le norme relative alle strategie relative al dovere di diligenza e alla tutela dell’ambiente e dei diritti sociali;
modificare gli obblighi degli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabiliti agli articoli 49 e 50 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e modificare l’elenco di strumenti in materia di dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale di cui all’allegato X, punto 4.
Articolo 49
Sistema di gestione dell’operatore economico
È compito di ogni operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1:
adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la strategia d’impresa relativa al dovere di diligenza per le batterie, per quanto riguarda le materie prime elencate all’allegato X, punto 1 e le categorie di rischio sociale e ambientale associate, elencate all’allegato X, punto 2;
integrare, nella propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, principi che siano coerenti con i principi stabiliti negli strumenti in materia di dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale elencati all’allegato X, punto 4;
organizzare il sistema interno di gestione in modo da favorire la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, affidando ai propri più alti dirigenti l’incarico di sorvegliare la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie nonché di conservare i documenti relativi a tale sistema per un periodo di almeno 10 anni;
istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza relativamente alla catena di approvvigionamento, anche tramite una catena di custodia o un sistema di rintracciabilità, identificando i soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento;
integrare la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, comprese le misure di gestione dei rischi, nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori; e
istituire un meccanismo di trattamento dei reclami, compreso un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, e un meccanismo di riparazione, o prevedere tali meccanismi tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un Mediatore; tali meccanismi si basano sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
Il sistema di cui al paragrafo 1, lettera d), è accompagnato da una documentazione che fornisce almeno le informazioni seguenti:
una descrizione delle materie prime, compresi la loro denominazione commerciale e il tipo;
il nome e l’indirizzo del fornitore che ha fornito le materie prime presenti nelle batterie immesse sul mercato all’operatore economico che immette tali batterie sul mercato;
il paese di origine delle materie prime e le operazioni di mercato dall’estrazione delle materie prime al fornitore diretto dell’operatore economico che immette la batteria sul mercato;
la quantità di materie prime presenti nella batteria immessa sul mercato, espressa in percentuale o in peso;
le relazioni di verifica da parte di terzi rilasciate da un organismo notificato riguardanti i fornitori di cui all’articolo 50, paragrafo 3;
se le relazioni di cui alla lettera e) non sono disponibili e se la materia prima proviene da una zona di conflitto e ad alto rischio, ulteriori informazioni a norma delle raccomandazioni specifiche per gli operatori economici a monte di cui alla guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, se del caso, come la miniera di origine e i luoghi in cui avvengono il consolidamento, il commercio e il trattamento della materia prima, nonché il pagamento di imposte, commissioni e diritti di sfruttamento.
Le relazioni di verifica da parte di terzi di cui al primo comma, lettera e), sono messe a disposizione degli operatori che intervengono a valle della catena di approvvigionamento da parte dei fornitori di cui all’articolo 50, paragrafo 3.
Articolo 50
Obblighi di gestione dei rischi
È compito dell’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1:
individuare e valutare il rischio nella propria catena di approvvigionamento di effetti negativi associati alle categorie di rischio elencate all’allegato X, punto 2, nel quadro del suo piano di gestione, anche sulla base delle informazioni fornite a norma dell’articolo 49 e di qualsiasi altra informazione pertinente che sia pubblicamente disponibile o fornita dai portatori di interessi, con riferimento alla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie;
progettare e attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati per prevenire, mitigare e comunque affrontare gli effetti negativi:
comunicando ai propri più alti dirigenti designati a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera c) le conclusioni della propria valutazione dei rischi;
adottando misure di gestione dei rischi che siano conformi agli strumenti in materia di dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale elencati all’allegato X, punto 4, tenuto conto della propria capacità di influenzare i fornitori, comprese le loro affiliate e i loro subappaltatori, in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, della propria capacità di fare pressione su di essi adottando le misure necessarie;
elaborando e attuando un piano di gestione dei rischi, controllando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per attenuare i rischi, comunicando tali risultati ai suoi più alti dirigenti designati conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), e prevedendo la sospensione o la risoluzione delle relazioni con un fornitore o la sua affiliata o il suo subappaltatore dopo il fallimento dei tentativi di attenuare i rischi, sulla base dei pertinenti contratti e accordi di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera e);
realizzando valutazioni supplementari dei fatti e del rischio per quanto riguarda i rischi che richiedono misure di attenuazione o a seguito di un cambiamento delle circostanze.
Articolo 51
Verifica da parte di terzi delle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
L’organismo notificato effettua una verifica da parte di terzi che:
riguarda l’insieme delle attività degli operatori economici, nonché dei processi e dei sistemi da essi utilizzati per adempiere gli obblighi in materia di dovere di diligenza conformemente agli articoli 49, 50 e 52;
ha quale proprio scopo di determinare la conformità delle pratiche relative al dovere di diligenza attuate dagli operatori economici che immettono batterie sul mercato, conformemente agli articoli 49, 50 e 52;
se del caso, comprende controlli sulle imprese e raccoglie informazioni dai portatori di interessi;
individua per gli operatori economici che immettono batterie sul mercato ambiti di possibile miglioramento relativamente al dovere di diligenza;
rispetta i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità dell’audit definiti nelle linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.
Articolo 52
Divulgazione di informazioni sulle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
Articolo 53
Riconoscimento dei regimi relativi al dovere di diligenza
Nel decidere in merito al riconoscimento di un regime relativo al dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione il metodo e l’approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare i rischi.
CAPO VIII
Gestione dei rifiuti di batterie
Articolo 54
Autorità competente
Gli Stati membri definiscono le modalità organizzative e di funzionamento dell’autorità o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali relative a:
la registrazione dei produttori in conformità dell’articolo 55;
l’autorizzazione dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore in conformità dell’articolo 58;
la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell’articolo 57;
la raccolta di dati sulle batterie e sui rifiuti di batterie in conformità dell’articolo 75;
la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’articolo 76.
Articolo 55
Registro dei produttori
I produttori presentano la domanda di registrazione tramite il sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui al paragrafo 9, lettera a).
I produttori mettono a disposizione sul mercato di uno Stato membro batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, sono registrati in tale Stato membro.
La domanda di registrazione include le informazioni seguenti:
il nome e, se disponibile, il marchio commerciale con cui il produttore opera nello Stato membro e i recapiti del produttore, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, il numero di telefono, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica, indicando un unico punto di contatto;
il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice di identificazione fiscale europeo o nazionale;
la categoria o le categorie di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici, le batterie per autoveicoli, e la relativa composizione chimica;
informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all’articolo 56 e ai requisiti di cui agli articoli 59, 60 e 61:
per quanto riguarda le batterie portatili o le batterie per mezzi di trasporto leggeri, i requisiti di cui alla lettera d) sono soddisfatti fornendo:
per quanto riguarda le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici, i requisiti di cui alla lettera d) sono soddisfatti fornendo:
una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, che attesti che le informazioni fornite sono veritiere.
Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenta più di un produttore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, tale rappresentante autorizzato fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.
L’autorità competente:
mette a disposizione sul proprio sito web informazioni sulla procedura di domanda tramite un sistema di elaborazione elettronica dei dati;
autorizza le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni richieste a norma dei paragrafi 2 e 3.
L’autorità competente può:
stabilire modalità relative ai requisiti e al processo di registrazione senza aggiungere requisiti sostanziali a quelli di cui ai paragrafi 2 e 3;
esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.
L’autorità competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere.
Articolo 56
Responsabilità estesa del produttore
I contributi finanziari che devono essere versati dal produttore coprono i seguenti costi per i prodotti che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro interessato:
i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate da rifiuti di batterie riciclati;
i costi di effettuazione di un’indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti conformemente all’articolo 69, paragrafo 5;
i costi di fornitura di informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie a norma dell’articolo 74;
i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti a norma dell’articolo 75.
Qualora una batteria di cui al paragrafo 2 sia soggetta a più di una responsabilità estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi di cui al primo comma.
La Commissione agevola lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda tali meccanismi di ripartizione dei costi.
Articolo 57
Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore
In caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole quantità di batterie, comprese le piccole e medie imprese. Esse garantiscono inoltre che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori:
siano modulati conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/98/CE e almeno in base alla categoria e alla composizione chimica delle batterie, se del caso, tenendo conto della ricaricabilità, del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie e se le batterie siano state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, e della loro impronta di carbonio; e
siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal valore di materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie riciclati.
Articolo 58
Autorizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore
L’autorizzazione è concessa solo se è dimostrato:
che i requisiti di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE sono rispettati e le misure messe in atto dal produttore o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti ad adempiere gli obblighi di cui al presente capo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori per conto dei quali agisce l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore; e
mediante prove documentali, che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, o i requisiti di cui all’articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, e che sono adottate tutte le disposizioni necessarie per permettere di conseguire e mantenere nel tempo almeno l’obiettivo di raccolta di cui, rispettivamente, all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 60, paragrafo 3.
Articolo 59
Raccolta dei rifiuti di batterie portatili
I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie portatili a disposizione sul mercato. A tal fine essi:
istituiscono un sistema di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie portatili;
offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie portatili ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione («punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili»);
prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di batterie portatili, mettendo tra l’altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi ai requisiti della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) presso i punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili;
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie portatili presso i punti di raccolta collegati, con frequenza proporzionale all’area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei rifiuti di batterie portatili solitamente raccolti tramite i punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili;
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie portatili rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una frequenza proporzionale al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie portatili;
provvedono affinché i rifiuti di batterie portatili raccolti presso i punti di raccolta collegati di rifiuti di batterie portatili e rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano successivamente sottoposti a trattamento da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato in conformità dell’articolo 70.
I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie portatili:
consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti:
distributori a norma dell’articolo 62;
impianti di trattamento di rifiuti di veicoli fuori uso soggetti alla direttiva 2000/53/CE;
autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell’articolo 66;
punti di raccolta volontari conformemente all’articolo 67;
impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetti alla direttiva 2012/19/UE; e
copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie portatili, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie portatili risultano redditizie.
I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili:
45 % entro il 31 dicembre 2023;
63 % entro il 31 dicembre 2027;
73 % entro il 31 dicembre 2030.
I produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all’allegato XI.
Articolo 60
Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri
I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:
istituiscono un sistema di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri;
offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione («punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri»);
prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, mettendo tra l’altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi ai requisiti della direttiva 2008/68/CE presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri;
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri, con frequenza proporzionale all’area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri solitamente raccolti presso tali punti di raccolta;
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una frequenza proporzionale al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri;
provvedono affinché i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri e rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano successivamente sottoposti a trattamento da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato a norma dell’articolo 70.
I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:
consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti:
i distributori a norma dell’articolo 62;
gli impianti di trattamento di rifiuti di veicoli fuori uso soggetti alla direttiva 2000/53/CE;
le autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell’articolo 66;
i punti di raccolta volontari conformemente all’articolo 67;
gli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetti alla direttiva 2012/19/UE; e
copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano redditizie.
I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:
51 % entro il 31 dicembre 2028;
61 % entro il 31 dicembre 2031.
I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all’allegato XI.
I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore:
istituiscono i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), con infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di detti rifiuti di batterie nei punti di raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta;
raccolgono i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell’infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali punti di raccolta; e
provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo agli impianti autorizzati per il trattamento a norma degli articoli 70 e 73.
Articolo 61
Raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici
I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l’utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, e garantiscono che tutti i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici indipendentemente dalla natura, composizione chimica, condizione, marca od origine della rispettiva categoria che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro siano raccolti separatamente. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai sistemi di ritiro e raccolta che includono i punti di raccolta da essi istituiti in cooperazione con:
distributori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici a norma dell’articolo 62, paragrafo 1;
operatori che effettuano la rifabbricazione o il cambio di destinazione di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici;
impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di veicoli fuori uso di cui all’articolo 65 per i rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici derivanti dalle loro attività;
autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell’articolo 66.
Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che le entità di cui al primo comma, lettere da a) a d), possano raccogliere rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, con le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un’operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l’obbligo del produttore di ritirare tali rifiuti di batterie non comporta alcun costo connesso allo smantellamento e alla raccolta di tali rifiuti di batterie sostenuto da tali utilizzatori.
I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore:
dotano i sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili, e coprono i costi necessari sostenuti da tali sistemi di ritiro e raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti di batterie nei sistemi di ritiro e raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per autoveicoli, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta;
raccolgono i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dai sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell’infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali sistemi di ritiro e raccolta; e
provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti presso gli utilizzatori finali e presso i sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 del presente articolo agli impianti autorizzati per il trattamento a norma dell’articolo 70 e degli articoli 70 e 73.
Articolo 62
Obblighi dei distributori
I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall’utilizzatore finale a titolo gratuito e senza l’obbligo per l’utilizzatore finale di acquistare o di avere acquistato una nuova batteria, indipendentemente dalla loro composizione chimica, marca od origine come segue:
per i rifiuti di batterie portatili presso il punto di vendita del distributore o nelle sue immediate vicinanze;
per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici presso il punto di vendita del distributore o nelle sue vicinanze.
L’obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1:
non si applica ai rifiuti di prodotti contenenti batterie;
è limitato alle categorie di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell’offerta di batterie nuove del distributore e, per i rifiuti di batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali.
Ai fini della conformità all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono dai produttori che offrono batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, ai consumatori situati nell’Unione, le informazioni seguenti:
i dettagli relativi al registro dei produttori di cui all’articolo 55 e il numero o numeri di registrazione del produttore in tale registro;
un’autocertificazione del produttore attestante l’impegno a offrire esclusivamente batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, in relazione alle quali sono soddisfatti i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 56, paragrafi 1, 2, 3 e 4, all’articolo 57, paragrafo 1, e all’articolo 58, paragrafi 1, 2 e 7.
Articolo 63
Sistemi di restituzione su cauzione per le batterie
Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta la fattibilità e i potenziali vantaggi dell’istituzione di sistemi di restituzione su cauzione per le batterie, in particolare per le batterie portatili di uso generale. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l’opportunità di prendere le misure del caso, compresa l’adozione di proposte legislative.
Articolo 64
Obblighi degli utilizzatori finali
Articolo 65
Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento
Articolo 66
Partecipazione delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti
Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti assicurano che i rifiuti di batterie raccolti siano trattati conformemente all’articolo 70:
consegnandoli ai produttori della categoria di batterie pertinente o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all’articolo 57, paragrafo 8; o
effettuando esse stesse il trattamento dei rifiuti di batterie raccolti conformemente all’articolo 68, paragrafo 2.
Articolo 67
Partecipazione dei punti di raccolta volontari
Articolo 68
Restrizioni relative alla consegna di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri
Articolo 69
Obblighi degli Stati membri riguardo agli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri
Se l’autorità competente comunica le proprie osservazioni sul progetto di piano d’azione correttivo, il produttore o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore elaborano, entro un mese dal ricevimento di tali osservazioni, il piano d’azione correttivo tenendo conto di tali osservazioni e lo attuano di conseguenza.
Nel valutare se continuano a essere soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 55 e, se del caso, per l’autorizzazione di cui all’articolo 58, si tiene conto del contenuto del piano d’azione correttivo e del rispetto dello stesso da parte del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore.
Articolo 70
Trattamento
Articolo 71
Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali
Articolo 72
Spedizione dei rifiuti di batterie
Se le autorità competenti di uno Stato membro stabiliscono che una spedizione prevista di batterie usate consiste in rifiuti di batterie, le spese per analisi, ispezioni e stoccaggio appropriati delle batterie usate sospettate di essere rifiuti possono essere poste a carico dei produttori delle categorie di batterie pertinenti, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare i requisiti minimi di cui all’allegato XIV, in particolare per quanto riguarda lo stato di salute, per distinguere tra la spedizione di batterie usate e quella di rifiuti di batterie.
Articolo 73
Preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici
Per dimostrare che un rifiuto di una batteria per mezzi di trasporto leggeri, un rifiuto di una batteria industriale o un rifiuto di una batteria per veicoli elettrici sottoposto alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione non è più classificabile come rifiuto, il detentore della batteria fornisce, su richiesta di un’autorità competente, quanto segue:
prove di una valutazione dello stato di salute o dei test sullo stato di salute condotti in uno Stato membro sotto forma di copie della documentazione attestante la capacità della batteria di fornire le prestazioni pertinenti al suo utilizzo a seguito della preparazione per il riutilizzo o della preparazione per il cambio di destinazione;
prove del riutilizzo della batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, mediante una fattura o un contratto relativi alla vendita o al trasferimento della proprietà della batteria;
prove di un’adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, attraverso, tra le altre cose, un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico.
Articolo 74
Informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, i produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni seguenti relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio di uno Stato membro:
il contributo degli utilizzatori finali alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche e raccomandazioni relative all’uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione e rifabbricazione;
il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie conformemente agli obblighi di cui all’articolo 64, in modo da consentirne il trattamento;
la raccolta differenziata, i punti di ritiro e raccolta, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione e il trattamento disponibili per i rifiuti di batterie;
le necessarie istruzioni di sicurezza per la manipolazione dei rifiuti di batterie, anche in relazione ai rischi associati alle batterie contenenti litio e alla loro manipolazione;
il significato delle etichette e dei simboli presenti sulle batterie in conformità dell’articolo 13 o stampati sul loro imballaggio o nei documenti che accompagnano le batterie; e
l’impatto delle sostanze presenti nelle batterie, in particolare delle sostanze pericolose, sull’ambiente e sulla salute umana o sulla sicurezza delle persone, compreso l’impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati.
Tali informazioni sono comunicate:
a intervalli regolari per ciascun modello di batteria, dal momento in cui il modello della batteria in questione è messo a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, almeno presso il punto di vendita in modo visibile e attraverso le piattaforme online;
in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato.
Dal momento in cui una batteria è fornita nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione per via elettronica, gratuitamente e su richiesta, dei gestori di rifiuti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il trattamento, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le informazioni seguenti specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie:
i processi per lo smantellamento dei mezzi di trasporto leggeri, dei veicoli e degli apparecchi in modo da consentire la rimozione delle batterie incorporate;
le misure di sicurezza e protezione, anche in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio, applicabili ai processi di stoccaggio, trasporto e trattamento dei rifiuti di batterie.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma identificano i componenti e i materiali nonché l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose presenti in una batteria, nella misura in cui ciò sia necessario agli operatori che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il trattamento per consentire loro di ottemperare ai requisiti del presente regolamento.
Tali informazioni sono rese disponibili in una o più lingue facilmente comprensibili per gli operatori di cui al primo comma, secondo quanto stabilito dallo Stato membro nel cui mercato la batteria deve essere messa a disposizione.
I distributori forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 anche quando vendono i loro prodotti tramite piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali.
Articolo 75
Requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti
I produttori di batterie portatili e i produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, almeno le informazioni seguenti in base alla composizione chimica e alle categorie di batterie e dei rifiuti di batterie:
il quantitativo di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali;
il quantitativo di batterie portatili di uso generale messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie portatili di uso generale che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali;
il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti a norma degli articoli 59 e 60 rispettivamente;
il tasso di raccolta raggiunto dal produttore o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore per i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri;
il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento;
il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ed esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione;
il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione.
I gestori di rifiuti che non sono i produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili o rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dai distributori o da altri punti di raccolta di rifiuti di batterie portatili o di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti in base alla loro composizione chimica.
I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni in base alla composizione chimica e le categorie dei rifiuti di batterie:
il quantitativo di batterie per autoveicoli, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali;
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione;
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento;
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ed esportati in paesi terzi per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o per il trattamento.
I gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie dai distributori o presso altri punti di raccolta di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici, ovvero presso gli utilizzatori finali, comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, le informazioni seguenti in base alla composizione chimica e alle categorie dei rifiuti di batterie:
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti;
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione;
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento;
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ed esportati in paesi terzi per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o per il trattamento.
I gestori di rifiuti che effettuano il trattamento e i riciclatori comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento dei rifiuti di batterie, per ogni anno civile e per Stato membro in cui i rifiuti di batterie sono stati raccolti, le informazioni seguenti:
il quantitativo di rifiuti di batterie ricevuti per il trattamento;
il quantitativo di rifiuti di batterie che hanno iniziato ad essere sottoposti a processi di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione o riciclaggio;
dati sull’efficienza di riciclaggio per i rifiuti di batterie, sul recupero dei materiali dai rifiuti di batterie e sulla destinazione e sul rendimento delle frazioni derivate finali.
La comunicazione relativa all’efficienza di riciclaggio e al recupero di materiali interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti. Se le operazioni di riciclaggio si svolgono presso più di un impianto, il primo riciclatore è responsabile della raccolta e della comunicazione di tali informazioni alle autorità competenti.
L’autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento dei rifiuti di batterie fornisce le informazioni di cui al presente paragrafo all’autorità competente dello Stato membro in cui sono state raccolte le batterie, se differente.
I rifiuti di batterie inviati in un altro Stato membro ai fini del trattamento in tale altro Stato membro sono inclusi nei dati relativi all’efficienza di riciclaggio e al recupero dei materiali e sono conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’allegato XII da parte dello Stato membro in cui sono stati raccolti.
Articolo 76
Comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri pubblicano in forma aggregata, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione nell’atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 5, i dati seguenti sulle batterie portatili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alle categorie di batterie e alla composizione chimica:
il quantitativo di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, comprese quelle incorporate in apparecchi, veicoli o prodotti industriali, ma escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali;
il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti a norma degli articoli 59, 60 e 61, e i tassi di raccolta calcolati in base alla metodologia di cui all’allegato XI;
il quantitativo di rifiuti di batterie industriali e il quantitativo di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione;
i valori per le efficienze di riciclaggio conseguite di cui all’allegato XII, parte B, e i valori per il recupero di materiali ottenuto di cui all’allegato XII, parte C, riguardo alle batterie raccolte in tale Stato membro.
Gli Stati membri mettono a disposizione tali dati entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti. Essi rendono pubblici tali dati per via elettronica nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, utilizzando servizi di trasmissione di dati facilmente accessibili. I dati sono presentati in un formato a lettura ottica, classificabile e consultabile e rispettano gli standard aperti per l’uso da parte di terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quando i dati di cui al primo comma sono resi disponibili.
Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente al paragrafo 5.
Oltre agli obblighi imposti dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE, i dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), del presente articolo comprendono le batterie incorporate nei veicoli e negli apparecchi e i rifiuti di batterie da essi rimossi a norma dell’articolo 65.
CAPO IX
Passaporto digitale della batteria
Articolo 77
Passaporto della batteria
Le informazioni contenute nel passaporto della batteria comprendono:
informazioni accessibili al pubblico conformemente all’allegato XIII, punto 1;
informazioni accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione conformemente all’allegato XIII, punti 2 e 3; e
informazioni accessibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad accedere alle stesse e a trattarle ai fini di cui al terzo comma, lettere a) e b), conformemente all’allegato XIII, punti 2 e 4.
Le finalità per l’accesso e il trattamento delle informazioni di cui al secondo comma, lettera c):
riguardano lo smantellamento della batteria, comprese le misure di sicurezza da adottare durante lo smantellamento, e la composizione dettagliata del modello della batteria e sono essenziali per consentire a riparatori, rifabbricanti, operatori della seconda vita e riciclatori di svolgere le rispettive attività economiche a norma del presente regolamento; o
nel caso di singole batterie, sono essenziali per l’acquirente della batteria o per le parti che agiscono per conto dell’acquirente, al fine di mettere la singola batteria a disposizione di aggregatori di energia indipendenti o di partecipanti al mercato dell’energia.
Le informazioni di cui al secondo comma sono incluse nel passaporto della batteria nella misura applicabile alla categoria o alla sottocategoria di batterie in questione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare l’allegato XIII riguardo alle informazioni da includere nel passaporto della batteria al fine di tenere conto dei progressi tecnici e scientifici.
Il codice QR e l’identificatore univoco sono conformi alle norme ISO/IEC 15459-1:2014, 15459-2:2015, 15459-3:2014, 15459-4:2014, 15459-5:2014 e 15459-6:2014 o a norme equivalenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare il secondo comma del presente paragrafo alla luce dei progressi tecnici e scientifici sostituendo le norme di cui a tale comma o aggiungendo altre norme europee o internazionali alle quali il codice QR e l’identificatore univoco devono conformarsi.
Qualora lo stato di una batteria cambi in rifiuto di batteria, la responsabilità della conformità agli obblighi di cui al paragrafo 4 del presente articolo è trasferita al produttore o, se designata a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, o al gestore di rifiuti selezionato conformemente all’articolo 57, paragrafo 8.
I criteri per specificare le persone di cui al paragrafo 2, lettera c), e per determinare in che misura esse possono scaricare, condividere, pubblicare o riutilizzare le informazioni di cui all’allegato XIII, punti 2 e 4 sono i seguenti:
la necessità di disporre di tali informazioni al fine di valutare lo stato e il valore residuo della batteria e la sua capacità per un ulteriore riutilizzo;
la necessità di disporre di tali informazioni ai fini della preparazione per il riutilizzo, della preparazione per il cambio di destinazione, del cambio di destinazione, della rifabbricazione o del riciclaggio della batteria oppure della scelta tra tali operazioni;
la necessità di garantire che l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili contenute nel passaporto della batteria e il relativo trattamento siano limitati al minimo necessario conformemente al diritto dell’Unione applicabile.
Articolo 78
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto della batteria
La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto della batteria sono conformi ai requisiti essenziali seguenti:
il passaporto della batteria è pienamente interoperabile con altri passaporti digitali dei prodotti previsti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la progettazione ecocompatibile, in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;
i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti accedono al passaporto della batteria gratuitamente e sulla base dei rispettivi diritti di accesso di cui all’allegato XIII e dell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 77, paragrafo 9;
i dati contenuti nel passaporto della batteria sono memorizzati dall’operatore economico responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 77, paragrafo 4 o 7, o dagli operatori autorizzati ad agire per suo conto;
se i dati contenuti nel passaporto della batteria sono memorizzati o altrimenti trattati dagli operatori autorizzati ad agire per conto dell’operatore economico responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 77, paragrafo 4 o 7, detti operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, interamente o parzialmente, oltre quanto è necessario per la prestazione dei servizi di memorizzazione o trattamento pertinenti;
il passaporto della batteria rimane disponibile dopo che l’operatore economico responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 77, paragrafo 4 o 7, cessa di esistere o cessa la propria attività nell’Unione;
i diritti di accedere alle informazioni contenute nel passaporto della batteria, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati in virtù dei diritti di accesso specificati nell’allegato XIII e nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 77, paragrafo 9;
sono assicurate l’autenticazione, l’affidabilità e l’integrità dei dati;
i passaporti delle batterie sono tali da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.
CAPO X
Vigilanza del mercato dell’Unione e procedure di salvaguardia dell’Unione
Articolo 79
Procedura a livello nazionale per le batterie che presentano rischi
Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato di cui al primo comma concludono che la batteria non rispetta i requisiti di cui al presente regolamento («batteria non conforme»), chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, al fine di rendere la batteria conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarla o di richiamarla dal mercato.
Le autorità di vigilanza del mercato ne informano di conseguenza l’organismo notificato competente.
Le autorità di vigilanza del mercato comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate.
Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione della batteria non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti avanzati dall’operatore economico interessato. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una qualsiasi delle cause seguenti:
non conformità della batteria agli articoli da 6 a 10 o agli articoli 12, 13 e 14;
carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 15;
carenze nelle specifiche comuni di cui all’articolo 16.
Articolo 80
Procedura di salvaguardia dell’Unione
In base ai risultati della valutazione la Commissione adotta un atto di esecuzione in cui stabilisce se la misura nazionale sia giustificata o no. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per fare in modo che la batteria non conforme sia ritirata dai rispettivi mercati e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro in questione provvede a ritirare tale misura.
Articolo 81
Batterie conformi che presentano rischi
Articolo 82
Attività congiunte
Le autorità di vigilanza del mercato possono svolgere attività congiunte con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali. Tali attività congiunte possono includere l’istituzione, da parte degli Stati membri o delle autorità di vigilanza del mercato, di centri di competenza per le batterie, al fine di promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti in relazione ai requisiti di cui al presente regolamento, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 83
Non conformità formale
Fatto salvo l’articolo 79, uno Stato membro, se giunge a una delle seguenti conclusioni, richiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 20 del presente regolamento;
la marcatura CE non è stata apposta;
il numero di identificazione dell’organismo notificato, ove richiesto a norma dell’allegato VIII, è stato apposto in violazione dell’articolo 20, o non è stato apposto;
la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non è stata compilata correttamente;
la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII non è disponibile o non è completa;
le informazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 7 o all’articolo 41, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
non sono stati rispettati altri requisiti amministrativi di cui all’articolo 38 o all’articolo 41;
Articolo 84
Non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza
CAPO XI
Appalti pubblici verdi e procedura di modifica delle restrizioni relative alle sostanze
Articolo 85
Appalti pubblici verdi
Articolo 86
Procedura di restrizione in materia di sostanze
Se dal fascicolo di restrizione risulta che è necessaria un’azione a livello di Unione in aggiunta alle misure già adottate, lo Stato membro inoltra il fascicolo all’Agenzia nel formato di cui all’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare la procedura descritta ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo e agli articoli 87 e 88.
L’Agenzia pubblica senza indugio sul suo sito web il fascicolo di prescrizione e le restrizioni proposte a norma dei paragrafi 2 e 3, indicandone chiaramente la data di pubblicazione. Essa invita tutti i portatori di interessi a presentare, individualmente o congiuntamente, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione:
osservazioni sul fascicolo di restrizione e le restrizioni proposte;
un’analisi socioeconomica delle restrizioni proposte, comprensiva di un’analisi delle alternative, o informazioni che possano contribuirvi, contenente un esame dei vantaggi e degli inconvenienti delle stesse. Tale analisi è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Articolo 87
Parere dei comitati dell’Agenzia
Articolo 88
Trasmissione di un parere alla Commissione
CAPO XII
Delega di potere e procedura di comitato
Articolo 89
Esercizio della delega
Articolo 90
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO XIII
Modifiche
Articolo 91
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:
nell’allegato I, il punto 21 dell’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione è sostituito dal punto seguente:
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1);».
Articolo 92
Modifica della direttiva 2008/98/CE
All’articolo 8 bis, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, è aggiunto il comma seguente:
« ►C1 Per le batterie, quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ) ◄ , gli Stati membri adottano misure per garantire che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 si conformino al presente articolo entro il 18 agosto 2025.
CAPO XIV
Disposizioni finali
Articolo 93
Sanzioni
Entro il 18 agosto 2025 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 94
Riesame
Tenendo conto del progresso tecnico e dell’esperienza pratica acquisita negli Stati membri, la Commissione include nella relazione una valutazione degli aspetti seguenti del presente regolamento:
l’elenco dei formati comuni che rientrano nella definizione di batterie portatili di uso generale;
i requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza di cui al capo II, compresa l’eventuale necessità di introdurre un divieto di esportazione di batterie non conformi alle restrizioni di cui all’allegato I;
i requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III;
i requisiti relativi al dovere di diligenza per le batterie di cui agli articoli da 48 a 53;
le misure riguardanti la gestione dei rifiuti di batterie di cui al capo VIII, compresa la possibilità di introdurre due sottocategorie di batterie portatili, vale a dire le batterie portatili ricaricabili e non ricaricabili, con obiettivi di raccolta differenziata, e di introdurre un obiettivo di raccolta differenziata per le batterie portatili di uso generale;
le misure relative al passaporto della batteria di cui al capo IX;
le violazioni e il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni stabilite all’articolo 93;
l’analisi dell’impatto del presente regolamento sulla competitività e sugli investimenti nel settore delle batterie e sugli oneri amministrativi derivanti dal presente regolamento.
Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
La Commissione pubblica una relazione contenente i risultati di tale valutazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore degli eventuali atti legislativi di cui al primo comma, o entro il 30 giugno 2031, se questa data è precedente. Se del caso, la Commissione correda la sua relazione di una proposta legislativa intesa a modificare il capo VII.
Articolo 95
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.
Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito:
l’articolo 11 fino al 18 febbraio 2027;
l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, fino al 31 dicembre 2025, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasmissione dei dati alla Commissione, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;
l’articolo 21, paragrafo 2, fino al 18 agosto 2026.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 96
Entrata in vigore e applicazione
Le seguenti disposizioni si applicano come segue:
l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
l’articolo 17 e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
Il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
RESTRIZIONE SULLE SOSTANZE
Colonna 1 Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze |
Colonna 2 Restrizioni |
1. Mercurio N. CAS 7439-97-6 N. CE 231-106-7 e suoi composti |
Le batterie, anche incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, non contengono più dello 0,0005 % di mercurio (espresso come mercurio metallico) in peso. |
2. Cadmio N. CAS 7440-43-9 N. CE 231-152-8 e suoi composti |
Le batterie portatili, anche incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, non contengono più dello 0,002 % di cadmio (espresso come cadmio metallico) in peso. |
3. Piombo N. CAS 7439-92-1 N. CE 231-100-4 e suoi composti |
1. A decorrere dal 18 agosto 2024, le batterie portatili, anche incorporate in apparecchi, non contengono più dello 0,01 % di piombo (espresso come piombo metallico) in peso. 2. La restrizione di cui al punto 1 non si applica alle pile zinco-aria a bottone portatili fino al 18 agosto 2028. |
ALLEGATO II
IMPRONTA DI CARBONIO
1. Ambito di applicazione
Il presente allegato fornisce gli elementi essenziali relativi alle modalità di calcolo dell’impronta di carbonio.
La metodologia per il calcolo e la verifica dell’impronta di carbonio che deve essere prevista mediante l’atto delegato adottato a norma dell’articolo 7 si basa sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, è conforme all’ultima versione del metodo relativo all’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint — PEF) elaborato dalla Commissione, nonché alle pertinenti regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules — PEFCR) e riflette gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita.
Ai fini del calcolo dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita si tiene conto della distinta dei materiali, dell’energia e dei materiali ausiliari utilizzati in un determinato impianto di fabbricazione per produrre un determinato modello di batteria. In particolare, occorre identificare con precisione i componenti elettronici, ad esempio le unità di gestione e di sicurezza delle batterie, e i materiali catodici, in quanto possono diventare i fattori determinanti nel calcolo dell’impronta di carbonio di una batteria.
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
«dati di processo»: le informazioni associate ai processi utilizzati per la modellizzazione degli inventari del ciclo di vita (LCI), grazie a cui nell’LCI ciascun risultato aggregato delle catene di trasformazione che rappresentano le attività di un processo è moltiplicato per i corrispondenti dati di processo e dalla loro combinazione si ricava l’impronta di carbonio associata al processo;
«distinta dei materiali»: un elenco delle materie prime, dei sottoinsiemi, degli insiemi intermedi, dei sottocomponenti e delle parti, e delle rispettive quantità, necessari per fabbricare la batteria;
«dati specifici dell’impresa»: i dati che sono direttamente misurati o raccolti presso uno o più impianti (dati specifici del sito) rappresentativi delle attività dell’impresa, tali dati sono noti anche come «dati primari»;
«unità funzionale»: gli aspetti qualitativi e quantitativi delle funzioni, dei servizi, o di entrambi, forniti dalla batteria;
«ciclo di vita»: le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall’acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire dalle risorse naturali fino allo smaltimento finale (ISO 14040:2006 o norma equivalente);
«inventario del ciclo di vita (LCI)»: la combinazione dell’insieme degli scambi di flussi elementari, flussi di rifiuti e flussi di prodotti in una serie di dati LCI;
«serie di dati d’inventario del ciclo di vita (LCI)»: il documento o file contenente informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto o altro riferimento, come il sito o il processo, in cui figurano i metadati descrittivi e l’inventario del ciclo di vita quantitativo, che potrebbe includere una serie di dati di un’unità di processo, una serie parzialmente aggregata di dati o una serie aggregata di dati;
«flusso di riferimento»: la misura di quanto richiesto in uscita dai processi, in un dato sistema di prodotto, per soddisfare la funzione espressa dall’unità funzionale (sulla base della norma ISO 14040:2006 o di una norma equivalente);
«dati secondari»: i dati che non sono direttamente raccolti o misurati mediante un processo specifico della catena di approvvigionamento dell’impresa o stimati da tale impresa, ma che sono tratti da una banca dati LCI di terze parti o da altre fonti; tali dati comprendono i dati medi del settore, ad esempio, i dati pubblicati sulla produzione, le statistiche delle amministrazioni pubbliche e i dati forniti dalle associazioni settoriali, nonché gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti, e possono anche essere basati su dati finanziari e contenere dati vicarianti e altri dati generici e includono anche dati primari sottoposti ad aggregazione orizzontale;
«confine del sistema»: gli aspetti inclusi o esclusi dalle fasi del ciclo di vita.
Inoltre, le norme armonizzate di calcolo dell’impronta di carbonio delle batterie contengono tutte le ulteriori definizioni necessarie alla loro interpretazione.
3. Unità funzionale e flusso di riferimento
L’unità funzionale è definita come un kWh (chilowattora) dell’energia totale fornita dal sistema a batteria durante la vita utile della batteria, misurata in kWh. L’energia totale si ottiene moltiplicando il numero di cicli per la quantità di energia fornita nell’arco di ciascun ciclo.
Il flusso di riferimento è il peso della batteria necessario per svolgere una funzione specifica ed è misurato in kg di batteria per kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile. Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dal fabbricante per quantificare l’impronta di carbonio sono calcolati in relazione al flusso di riferimento.
In deroga al primo comma, per le batterie di riserva la cui funzione principale è quella di garantire la continuità di una fonte di energia, l’unità funzionale è definita come la capacità di fornire un kWmin (chilowatt-minuto) di capacità di potenza di riserva in qualsiasi momento della durata di vita della batteria. Di conseguenza, il flusso di riferimento per le batterie di riserva è il peso della batteria necessario a svolgere la funzione definita ed è misurato in kg di batteria per kWmin della capacità di potenza di riserva divisa per la vita utile della batteria in anni. Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dai fabbricanti di batterie di riserva per quantificare l’impronta di carbonio sono calcolati in relazione a tale flusso di riferimento.
In casi eccezionali, ad esempio per le batterie per veicoli ibridi non ricaricabili, la metodologia può definire un’unità funzionale diversa.
4. Confine del sistema
Si riportano di seguito le fasi del ciclo di vita e i processi interessati inclusi nel confine del sistema:
Fase del ciclo di vita |
Processi interessati |
Acquisizione delle materie prime e prelavorazione |
Comprende i processi di estrazione e gli altri pertinenti processi di approvvigionamento e prelavorazione, nonché il trasporto di tutti i materiali attivi fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti della batteria (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici o elettronici. |
Fabbricazione del prodotto principale |
Assemblaggio degli elementi di batteria e assemblaggio delle batterie con gli elementi di batteria o i componenti elettrici o elettronici |
Distribuzione |
Trasporto al punto di vendita |
Fine vita e riciclaggio |
Raccolta, smantellamento e riciclaggio |
Sono esclusi dal confine del sistema i seguenti processi interessati dalle fasi del ciclo di vita:
La fase di utilizzo è esclusa dai calcoli relativi all’impronta di carbonio lungo il ciclo di vita in quanto non direttamente influenzabile dai fabbricanti, salvo nei casi in cui sia dimostrato che le scelte operate dai fabbricanti di batterie in fase di progettazione possano influire in modo non trascurabile sull’impatto di tale fase.
5. Uso di serie di dati specifici dell’impresa e serie di dati secondari
A causa dell’elevato numero di componenti delle batterie e della complessità dei processi di fabbricazione, l’operatore economico limita, ove giustificato, l’uso dei dati specifici dell’impresa nell’analisi di processi e componenti delle parti specifiche di una batteria.
In particolare tutti i dati di processo relativi all’anodo, al catodo, all’elettrolito, al separatore e all’involucro dell’elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento. Di conseguenza, non possono essere utilizzati dati di processo generici. I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi al PEF.
Poiché la dichiarazione dell’impronta di carbonio è specifica a un modello di batteria prodotto in un sito definito, non è consentito il campionamento di dati prelevati da stabilimenti diversi che producono lo stesso modello di batteria.
Qualora vi sia una modifica della distinta dei materiali o del mix energetico utilizzati per produrre un modello di batteria, l’impronta di carbonio relativa a tale modello è ricalcolata.
Le norme armonizzate da stabilire mediante un atto delegato di cui all’articolo 7, paragrafo 1, comprendono una modellizzazione dettagliata delle fasi del ciclo di vita seguenti:
6. Valutazione d’impatto dell’impronta di carbonio
L’impronta di carbonio della batteria è calcolata con il metodo di valutazione dell’impatto lungo il ciclo di vita relativo alla categoria «cambiamenti climatici» raccomandato nella relazione del 2019 del Centro comune di ricerca, dal titolo «Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method» (Suggerimenti per l’aggiornamento del metodo relativo all’impronta ambientale di prodotto (PEF)].
I risultati sono forniti come risultati caratterizzati senza normalizzazione e ponderazione. L’elenco dei fattori di caratterizzazione da utilizzare è consultabile sulla piattaforma europea sulla valutazione del ciclo di vita (LIFE Cycle Assessment — LCA).
7. Compensazioni
Le compensazioni sono calcolate rispetto a una situazione di riferimento, che rappresenta uno scenario ipotetico per le emissioni che si sarebbero prodotte in assenza del progetto di mitigazione che determina le compensazioni.
Le compensazioni non sono incluse nella dichiarazione dell’impronta di carbonio, ma possono essere comunicate separatamente come informazioni ambientali aggiuntive.
8. Classi di prestazione relative all’impronta di carbonio
A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell’impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato, è individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato delle categorie di batterie di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
La definizione della soglia di ciascuna classe di prestazione, così come la portata, si basa sulla distribuzione delle prestazioni delle categorie di batterie di cui all’articolo 7, paragrafo 1, immesse sul mercato nei tre anni precedenti, sugli sviluppi tecnologici previsti e su altri fattori tecnici.
9. Soglie massime relative all’impronta di carbonio
In base alle informazioni raccolte tramite le dichiarazioni dell’impronta di carbonio e alla distribuzione relativa delle classi di prestazione inerenti all’impronta di carbonio dei modelli di batterie immesse sul mercato, nonché tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici del settore, la Commissione definisce le soglie massime relative all’impronta di carbonio lungo il ciclo di vita per le categorie di batterie di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dopo aver effettuato un’apposita valutazione d’impatto per determinare i valori delle soglie.
Nel definire le soglie massime relative all’impronta di carbonio lungo il ciclo di vita di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della distribuzione relativa dei valori dell’impronta di carbonio per le batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell’impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato e del contributo effettivo e potenziale di tali soglie relative all’impronta di carbonio lungo il ciclo di vita agli obiettivi dell’Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica entro il 2050.
ALLEGATO III
PARAMETRI DI PRESTAZIONI ELETTROCHIMICHE E DURABILITÀ DELLE BATTERIE PORTATILI DI USO GENERALE
Parte A
Parametri per le batterie non ricaricabili
1. Durata media minima: il tempo di scarica medio minimo raggiunto da un campione di batterie in caso di utilizzo in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa.
2. Prestazione di scarica ritardata: la diminuzione relativa della durata media minima, utilizzando come punto di riferimento la durata media minima inizialmente misurata, dopo un certo periodo e in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa.
3. Resistenza alle perdite: la resistenza alla fuoriuscita non prevista di elettroliti, gas o altro materiale.
Parte B
Parametri per le batterie ricaricabili
1. Capacità nominale: il valore di capacità di una batteria, in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, e dichiarato dal fabbricante.
2. Ritenzione della carica (capacità) ( 6 ): la capacità che la batteria può fornire dopo lo stoccaggio, in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, per un determinato periodo di tempo, senza una ricarica successiva ed espressa in percentuale della capacità nominale.
3. Recupero della carica (capacità): la capacità che la batteria può fornire con una ricarica successiva dopo lo stoccaggio, in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, per un determinato periodo di tempo ed espressa in percentuale della capacità nominale.
4. Durata in cicli: il numero di cicli di carica e scarica che una batteria può sostenere in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, prima che la capacità scenda sotto una specifica frazione della capacità nominale.
5. Resistenza alle perdite: la resistenza alla fuoriuscita non prevista di elettroliti, gas o altro materiale.
ALLEGATO IV
REQUISITI PER LE PRESTAZIONI ELETTROCHIMICHE E LA DURABILITÀ DELLE BATTERIE PER MEZZI DI TRASPORTO LEGGERI, DELLE BATTERIE INDUSTRIALI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 2 KWH E DELLE BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
«Capacità nominale»: il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto alle condizioni di riferimento da una batteria completamente carica.
«Attenuazione di capacità»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell’uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria.
«Potenza»: la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell’arco di un determinato periodo alle condizioni di riferimento.
«Attenuazione di potenza»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell’utilizzo, della quantità di energia che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale.
«Resistenza interna»: l’opposizione al flusso di corrente all’interno di un elemento o di una batteria, alle condizioni di riferimento, ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive.
«Efficienza di carica/scarica»: il rapporto tra l’energia netta erogata da una batteria durante la prova di scarica e l’energia totale richiesta per ripristinare lo stato di carica iniziale mediante una carica normale.
Parte A
Parametri relativi alle prestazioni elettrochimiche e alla durabilità
1. Capacità nominale (in Ah) e attenuazione di capacità (in %).
2. Potenza (in W) e attenuazione di potenza (in %).
3. Resistenza interna (in Ω) e aumento della resistenza interna (in %).
4. Ove applicabile, efficienza di carica/scarica e relativa attenuazione (in %).
5. La durata di vita prevista della batteria alle condizioni di riferimento per le quali è stata progettata, in termini di cicli, fatta eccezione per le applicazioni non cicliche, e anni civili.
Parte B
Elementi per spiegare le misurazioni per i parametri elencati nella parte A
1. Tasso di scarica e tasso di carica applicati.
2. Rapporto tra la potenza nominale della batteria (W) e l’energia della batteria (Wh).
3. Profondità di scarica rilevata durante la prova della vita in cicli.
4. Capacità di potenza allo stato di carica dell’80 % e del 20 %.
5. Eventuali calcoli eseguiti con i parametri misurati, se del caso.
ALLEGATO V
PARAMETRI DI SICUREZZA
1. Sbalzo termico e variazione ciclica
La prova valuta le variazioni dell’integrità della batteria derivanti dall’espansione e dalla contrazione dei componenti degli elementi in seguito all’esposizione a variazioni estreme e improvvise della temperatura e le potenziali conseguenze di tali variazioni. Durante uno sbalzo termico la batteria è esposta a due limiti di temperatura e mantenuta ad ogni limite di temperatura per un determinato periodo.
2. Protezione da cortocircuiti esterni
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria quando si applica un cortocircuito esterno. La prova può valutare l’attivazione del dispositivo di protezione da sovracorrente o la capacità degli elementi di resistere alla corrente senza che si verifichi una situazione di pericolo (ad esempio fuga termica, esplosione, incendio). I principali fattori di rischio sono la generazione di calore a livello di elemento e la formazione di archi che possono danneggiare i circuiti o portare a una riduzione della resistenza di isolamento.
3. Protezione dal sovraccarico
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di sovraccarico. I principali rischi per la sicurezza durante un sovraccarico sono la decomposizione dell’elettrolita, la rottura del catodo e dell’anodo, la decomposizione esotermica dello strato interfase elettrolita-solido, la degradazione del separatore e la placcatura del litio, che possono portare all’autoriscaldamento della batteria e alla fuga termica. I fattori che influenzano l’esito della prova comprendono come minimo il tasso di carica e lo stato di carica raggiunto alla fine. La protezione può essere garantita o dal controllo della tensione (interruzione dopo il raggiungimento della tensione di carica limite) o dal controllo della corrente (interruzione dopo il superamento della corrente di carica massima).
4. Protezione dallo scaricamento eccessivo
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di scaricamento eccessivo. I rischi per la sicurezza durante lo scaricamento eccessivo includono l’inversione di polarità che porta all’ossidazione del collettore di corrente anodica (rame) e alla placcatura sul lato catodico. Anche un piccolo scaricamento eccessivo può causare la formazione di dendriti e in ultima analisi un cortocircuito.
5. Protezione da temperature eccessive
La prova valuta l’effetto del guasto del dispositivo di controllo della temperatura o del guasto di altri dispositivi di protezione contro il surriscaldamento interno durante il funzionamento.
6. Protezione dalla propagazione termica
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di propagazione termica. La fuga termica in uno degli elementi può causare una reazione a cascata in tutta la batteria, che può essere composta da numerosi elementi. Ciò può comportare gravi conseguenze, tra cui un significativo rilascio di gas. La prova tiene conto delle prove in corso di sviluppo per applicazioni nel settore dei trasporti da parte dell’ISO e del regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite.
7. Danno meccanico dovuto a forze esterne
Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria è accidentalmente esposta a sollecitazioni meccaniche e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.
8. Cortocircuito interno
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di cortocircuito interno. Il verificarsi di cortocircuiti interni, uno dei problemi principali per chi fabbrica batterie, può provocare lo sfiato, la fuga termica e la formazione di scintille che possono infiammare i vapori dell’elettrolita che fuoriescono dall’elemento. La generazione di tali cortocircuiti interni può essere innescata da imperfezioni di fabbricazione, dalla presenza di impurità negli elementi o dalla crescita dendritica del litio, ed è causa della maggior parte degli incidenti di sicurezza sul campo. Sono possibili vari scenari di cortocircuiti interni (ad esempio contatto elettrico di catodo/anodo, collettore di corrente in alluminio/collettore di corrente in rame, collettore di corrente in alluminio/anodo), ciascuno con una diversa resistenza di contatto.
9. Abuso termico
Durante questa prova, la batteria è esposta a temperature elevate (in IEC 62619 la temperatura è di 85 °C) che possono innescare reazioni di decomposizione esotermica e portare ad una fuga termica nell’elemento.
10. Prova d’incendio
Il rischio di esplosione è valutato esponendo la batteria al fuoco.
11. Emissioni di gas
Le batterie possono contenere quantità significative di materiali potenzialmente pericolosi, ad esempio elettroliti altamente infiammabili, componenti corrosive e tossiche. Se la batteria è esposta a determinate condizioni, la sua integrità potrebbe essere compromessa, con conseguente rilascio di gas pericolosi. È pertanto importante individuare le emissioni di gas provenienti da sostanze rilasciate dalla batteria durante i test: per tutti i parametri di sicurezza elencati ai punti da 1 a 10 si tiene debitamente conto del rischio legato ai gas tossici emessi dagli elettroliti non acquosi.
ALLEGATO VI
REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE
Parte A: Informazioni generali sulle batterie
Le informazioni da riportare sull’etichetta di una batteria comprendono le informazioni seguenti relative alla batteria:
le informazioni che identificano il fabbricante conformemente all’articolo 38, paragrafo 7;
la categoria della batteria e le informazioni che la identificano conformemente all’articolo 38, paragrafo 6;
il luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria);
la data di fabbricazione (mese e anno);
il peso;
la capacità;
la composizione chimica;
le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;
l’agente estinguente utilizzabile;
le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.
Parte B: Simbolo indicante la raccolta differenziata delle batterie
Parte C: Codice QR
Il codice QR è in alto contrasto con il colore di fondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile.
ALLEGATO VII
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DI SALUTE E DELLA DURATA DI VITA PREVISTA DELLE BATTERIE
Parte A
Parametri per la determinazione dello stato di salute delle batterie per veicoli elettrici, dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri:
Per le batterie per veicoli elettrici:
lo stato dell’energia certificata (State of Certified Energy — SOCE).
Per i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria e le batterie per mezzi di trasporto leggeri:
la capacità residua;
ove possibile, la capacità di potenza residua;
ove possibile, l’efficienza di carica/scarica residua;
l’evoluzione dei tassi di scarica spontanea;
ove possibile, la resistenza ohmica.
Parte B
Parametri per la determinazione della durata di vita prevista dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri:
la data di fabbricazione o, ove opportuno, la data di messa in servizio della batteria;
il rendimento in termini di energia;
il rendimento in termini di capacità;
il monitoraggio di eventi dannosi, quali il numero di eventi di scarica profonda, il tempo trascorso a temperature estreme, il tempo trascorso in ricarica a temperature estreme;
il numero di cicli carica-scarica equivalenti completi.
ALLEGATO VIII
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Parte A
MODULO A — CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO
1. Descrizione del modulo
Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le batterie in questione rispettano i requisiti di cui agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14 ad esse applicabili.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità della batteria ai pertinenti requisiti di cui al punto 1 e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto;
i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità e circuiti;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria;
un campione dell’etichetta richiesto in conformità dell’articolo 13;
un elenco delle norme armonizzate di cui all’articolo 15, applicate in tutto o in parte, compresa un’indicazione delle parti che sono state applicate, un elenco delle specifiche comuni di cui all’articolo 16, applicate in tutto o in parte, compresa un’indicazione delle parti che sono state applicate e un elenco di altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
se non sono state applicate o non sono disponibili le norme armonizzate e le specifiche comuni di cui alla lettera e), una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti applicabili di cui agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14 o per verificare la conformità delle batterie a tali requisiti;
i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, gli esami effettuati, e le prove tecniche o documentali utilizzate; e
le relazioni di prova.
3. Fabbricazione
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità delle batterie alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti applicabili di cui al punto 1.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singola batteria che rispetta i requisiti applicabili di cui al punto 1 oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento della batteria.
Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di batteria conformemente all’articolo 18 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per 10 anni dalla data in cui è stata immessa sul mercato l’ultima batteria del modello in questione. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di batteria per cui è stata redatta.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità nazionali su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato del fabbricante
Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal rappresentante autorizzato del fabbricante, per suo conto e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Parte B
MODULO D1 — GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
1. Descrizione del modulo
La garanzia della qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, fatti salvi gli obblighi di altri operatori economici in conformità del presente regolamento, che le batterie in questione soddisfano i requisiti applicabili di cui agli articoli 7 e 8 o, a scelta del fabbricante, a tutti i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità della batteria ai requisiti pertinenti di cui al punto 1 e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi.
La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto;
i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità e circuiti;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria;
un campione dell’etichetta richiesto in conformità dell’articolo 13;
un elenco delle norme armonizzate di cui all’articolo 15 applicate, delle specifiche comuni di cui all’articolo 16 applicate, o di entrambe, e, in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, delle specifiche comuni, o di entrambe, l’indicazione delle parti applicate;
un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche utilizzate a fini di misurazione o calcolo e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 al 10 e agli articoli 12, 13 e 14 o per verificare la conformità delle batterie a tali requisiti, qualora norme armonizzate, specifiche comuni, o entrambe non siano state applicate o non siano disponibili;
i risultati dei calcoli di progettazione effettuati e gli esami effettuati e le prove tecniche o documentali utilizzate;
uno studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e della classe dell’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, lettera a), e gli elementi di prova e le informazioni che determinano i dati in ingresso per tali calcoli,
uno studio a sostegno della percentuale di contenuto riciclato di cui all’articolo 8, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, e gli elementi di prova e le informazioni che determinano i dati in ingresso per tali calcoli, e
le relazioni di prova.
3. Disponibilità della documentazione tecnica
Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato della batteria.
4. Fabbricazione
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova delle batterie interessate, come specificato al punto 5, ed è soggetto alla vigilanza di cui al punto 6.
5. Sistema di qualità
1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per le batterie interessate all’organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
nome e indirizzo del fabbricante e, se la domanda è presentata dal rappresentante autorizzato del fabbricante, anche nome e indirizzo di quest’ultimo;
una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di batterie prevista;
la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 5.2;
la documentazione tecnica di cui al punto 2.
2. Il sistema di qualità garantisce la conformità delle batterie ai requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema di qualità consente un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualità.
La documentazione relativa al sistema di qualità include in particolare un’adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;
delle procedure per documentare e controllare i parametri e i dati necessari per calcolare e aggiornare la percentuale di contenuto riciclato di cui all’articolo 8 e, se del caso, i valori e la classe dell’impronta di carbonio di cui all’articolo 7;
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo e di garanzia della qualità corrispondenti che si intende applicare;
degli esami, dei calcoli, delle misurazioni e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui saranno effettuati;
della documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi ai calcoli, alle misurazioni, alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
dei mezzi di monitoraggio che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta per il prodotto e che il sistema di qualità funzioni efficacemente.
3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso rispetti i requisiti di cui al punto 5.2.
Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della pertinente norma armonizzata.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell’audit comprende almeno un membro con esperienza di valutazione nel settore del prodotto interessato e nel campo tecnologico in questione, che inoltre conosca i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 al 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
L’audit comprende una visita valutativa agli impianti del fabbricante.
Il gruppo incaricato dell’audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2 al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 al 10 e agli articoli 12, 13 e 14 e di effettuare gli esami, i calcoli, le misurazioni e le prove necessari atti a garantire la conformità della batteria a tali requisiti. Il gruppo incaricato dell’audit verifica l’affidabilità dei dati utilizzati per il calcolo della percentuale di contenuto riciclato di cui all’articolo 8 e, se del caso, i valori e la classe dell’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, nonché la corretta applicazione della pertinente metodologia di calcolo.
Previa valutazione del sistema di qualità, la decisione dell’organismo notificato è notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’audit e i motivi di tale decisione.
4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a far sì che tale sistema rimanga adeguato ed efficace.
5. Il fabbricante tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista al sistema qualità.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continuerà a rispettare i requisiti di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.
L’organismo notificato notifica al fabbricante la sua decisione. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e la decisione con motivazione circostanziata.
6. Vigilanza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
Scopo della vigilanza è garantire che il fabbricante adempia debitamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
Ai fini della valutazione, il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e stoccaggio fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 5.2;
la documentazione tecnica di cui al punto 2;
la documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi ai calcoli, alle misurazioni, alle prove e alle tarature e relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
L’organismo notificato effettua periodicamente audit per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante una relazione sugli audit effettuati. Durante tali audit, l’organismo notificato verifica almeno l’affidabilità dei dati utilizzati per il calcolo della percentuale di contenuto riciclato di cui all’articolo 8 e, se del caso, i valori e la classe dell’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, nonché la corretta applicazione della pertinente metodologia di calcolo.
L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite, l’organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, esami calcoli, misurazioni o prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L’organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero di identificazione di quest’ultimo su ogni singola batteria che rispetta i requisiti applicabili di cui al punto 1 oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento della batteria.
Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di batteria conformemente all’articolo 18 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui è stata immessa sul mercato l’ultima batteria del modello in questione. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di batteria per cui è stata redatta.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità nazionali su richiesta.
8. Disponibilità della documentazione relativa al sistema di qualità
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato della batteria:
la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 5.2;
le modifiche di cui al punto 5.5 e la relativa approvazione;
le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4.
9. Obblighi di informazione dell’organismo notificato
Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, ritirate, sospese o altrimenti limitate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate.
10. Rappresentante autorizzato del fabbricante
Gli obblighi di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Parte C
MODULO G — CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITÀ
1. Descrizione del modulo
La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, fatti salvi gli obblighi di altri operatori economici a norma del presente regolamento, che la batteria in questione, alla quale sono state applicate le disposizioni del punto 4, è conforme ai requisiti applicabili di cui agli articoli 7 e 8 o, a scelta del fabbricante, a tutti i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
2. Documentazione tecnica
1. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità della batteria ai requisiti pertinenti di cui al punto 1 e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi.
La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria.
La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto;
i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità e circuiti;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria;
un campione dell’etichetta richiesto in conformità dell’articolo 13;
un elenco delle norme armonizzate di cui all’articolo 15, delle specifiche comuni di cui all’articolo 16 applicate, o di entrambe, e, in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, delle specifiche comuni, o di entrambe, l’indicazione delle parti applicate;
un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche utilizzate a fini di misurazione o calcolo e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti applicabili di cui al punto 1 o per verificare la conformità delle batterie a tali requisiti, qualora norme armonizzate, specifiche comuni o entrambe non siano state applicate o non siano disponibili;
i risultati dei calcoli di progettazione effettuati e gli esami effettuati, e le prove tecniche o documentali utilizzate;
uno studio a sostegno dei valori e della classe dell’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, lettera a), e gli elementi di prova e le informazioni che determinano i dati in ingresso per tali calcoli,
uno studio a sostegno della percentuale di contenuto riciclato di cui all’articolo 8, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, e gli elementi di prova e le informazioni che determinano i dati in ingresso per tali calcoli, e
le relazioni di prova.
2. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato della batteria.
3. Fabbricazione
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano che tale batteria fabbricata sia conforme ai requisiti applicabili di cui al punto 1.
4. Verifica
Un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, gli esami, i calcoli, le misurazioni e le prove appropriati come stabilito nelle norme armonizzate pertinenti di cui all’articolo 15, nelle specifiche comuni di cui all’articolo 16, o in entrambe, o prove equivalenti, per verificare la conformità della batteria ai requisiti applicabili di cui al punto 1. In mancanza di una tale norma armonizzata o di una specifica comune, l’organismo notificato interessato decide in merito agli esami, ai calcoli, alle misurazioni e alle prove adeguati da effettuare.
L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami, ai calcoli, alle misurazioni e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sulla batteria approvata.
Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato della batteria.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 4, il numero di identificazione di quest’ultimo su ogni batteria che rispetta i requisiti applicabili di cui al punto 1 oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento della batteria.
Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE conformemente all’articolo 18 per ogni batteria e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica la batteria per la quale è stata redatta.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità nazionali su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato del fabbricante
Gli obblighi di cui ai punti 2.2, 4.2 e 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO IX
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N.* …
* (numero di identificazione della dichiarazione)
1. Modello di batteria (numero di prodotto, categoria e lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (descrizione della batteria e identificazione che ne consenta la rintracciabilità e che, laddove opportuno, può includere un’immagine della batteria).
5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: … (riferimenti degli altri atti dell’Unione applicati).
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. L’organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: … (estremi, fra cui la data e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio)
(nome e cognome, funzione) (firma)
ALLEGATO X
ELENCO DELLE MATERIE PRIME E DELLE CATEGORIE DI RISCHIO
1. Materie prime:
cobalto;
grafite naturale;
litio;
nichel;
composti chimici a base delle materie prime elencate alle lettere da a) a d) necessari per la fabbricazione dei materiali attivi delle batterie.
2. Categorie di rischio sociale e ambientale:
ambiente, clima e salute umana, considerati gli effetti diretti, indotti, indiretti e cumulativi, compresi:
aria, compreso, l’inquinamento atmosferico, quali le emissioni di gas a effetto serra;
acqua, compresi i fondali marini e l’ambiente marino e compresi l’inquinamento idrico, l’uso dell’acqua, le quantità di acqua (inondazioni o siccità) e l’accesso all’acqua;
suolo, compresi l’inquinamento, l’erosione, l’uso e il degrado del suolo;
biodiversità, compresi i danni agli habitat, alla fauna selvatica, alla flora e agli ecosistemi, compresi i servizi ecosistemici;
sostanze pericolose;
rumori e vibrazioni;
sicurezza degli impianti;
consumo di energia;
rifiuti e residui;
diritti umani, diritti dei lavoratori e relazioni industriali, compresi:
salute e sicurezza sul posto di lavoro,
lavoro minorile,
lavoro forzato,
discriminazione,
libertà sindacali;
vita della comunità, compresa quella delle popolazioni indigene.
3. Tra gli strumenti internazionali relativi ai rischi di cui al punto 2 figurano:
i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
gli orientamenti per l’analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti dell’UNEP;
la convenzione sulla diversità biologica, in particolare la decisione COP VIII/28 «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment»;
l’accordo di Parigi delle Nazioni Unite;
le otto convenzioni fondamentali dell’ILO quali definite nella Dichiarazione dell’ILO sui principi e sui diritti fondamentali dell’ambito del lavoro;
qualsiasi altra convenzione internazionale in materia ambientale che sia vincolante per l’Unione o per i suoi Stati membri;
la dichiarazione dell’ILO sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro;
la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
4. Gli strumenti relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale applicabili agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui al capo VII del presente regolamento includono:
la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali;
la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’ILO;
le linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese;
le linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.
ALLEGATO XI
CALCOLO DEI TASSI DI RACCOLTA PER RIFIUTI DI BATTERIE PORTATILI E RIFIUTI DI BATTERIE PER MEZZI DI TRASPORTO LEGGERI
1. I produttori delle categorie di batterie pertinenti o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie, raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 59, 60 e 69, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere messe direttamente a disposizione sul mercato dai produttori o da essi consegnate a terzi affinché le mettano a disposizione sul mercato per gli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso dei tre anni civili precedenti. Il tasso di raccolta è calcolato rispettivamente per le batterie portatili conformemente all’articolo 59 e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri conformemente all’articolo 60.
Anno |
Raccolta di dati |
Calcolo |
Obbligo di comunicazione |
|
Anno 1 |
Vendite nell’anno 1 (V1) |
|
|
|
Anno 2 |
Vendite nell’anno 2 (V2) |
|
|
|
Anno 3 |
Vendite nell’anno 3 (V3) |
|
|
|
Anno 4 |
Vendite nell’anno 4 (V4) |
Raccolta nell’anno 4 (R4) |
Tasso di raccolta (TR4) = 3*R4/(V1+V2+V3) |
TR4 |
Anno 5 |
Vendite nell’anno 5 (V5) |
Raccolta nell’anno 5 (R5) |
Tasso di raccolta (TR4) = 3*R5/(V2+V3+V4) |
TR5 |
Ecc. |
Ecc. |
Ecc. |
Ecc. |
|
2. I produttori delle categorie di batterie pertinenti o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio dello Stato membro nell’anno in questione, senza tenere conto delle batterie uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno, prima di essere vendute agli utilizzatori finali. Tali vendite sono calcolate separatamente per le batterie portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri.
3. Per ciascuna batteria si considera solo la prima messa a disposizione sul mercato di uno Stato membro.
4. I calcoli di cui ai punti 1 e 2 sono basati sui dati raccolti o su stime significative dal punto di vista statistico fondate sui dati raccolti.
ALLEGATO XII
REQUISITI IN MATERIA DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO, COMPRESO IL RICICLAGGIO
Parte A: Requisiti in materia di stoccaggio e trattamento
1. Il trattamento comprende almeno la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.
2. Il trattamento e l’eventuale stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento, compresi gli impianti di riciclaggio, hanno luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.
3. I rifiuti di batterie sono stoccati negli impianti di trattamento, compresi gli impianti di riciclaggio, in modo da evitare che si mescolino a rifiuti di materiali conduttori o combustibili.
4. Sono predisposte precauzioni e misure di sicurezza specifiche per il trattamento dei rifiuti di batterie al litio durante la manipolazione, la cernita e lo stoccaggio. Tali misure prevedono tra l’altro che siano tenuti al riparo da:
calore eccessivo, come temperature elevate, fuoco, luce del sole diretta;
acqua, come precipitazioni e inondazioni:
compressione o danni fisici.
I rifiuti di batterie al litio sono stoccati nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai capovolti e in ambienti ben ventilati e sono coperti da un isolante in gomma ad alta tensione. Gli impianti di stoccaggio per i rifiuti di batterie al litio sono contrassegnati da un segnale di avvertimento.
5. Il mercurio è separato durante il trattamento in un flusso identificabile, che è immobilizzato e smaltito in modo sicuro e che non può provocare effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente.
6. Il cadmio è separato durante il trattamento in un flusso identificabile, a cui è assegnata una destinazione sicura e che non può provocare effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente.
Parte B: Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio
1. Entro il 31 dicembre 2025 il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio:
riciclaggio del 75 % in peso medio delle batterie al piombo-acido;
riciclaggio del 65 % in peso medio delle batterie al litio;
riciclaggio dell’80 % in peso medio delle batterie al nichel-cadmio;
riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di batterie.
2. Entro il 31 dicembre 2030 il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio:
riciclaggio dell’80 % in peso medio delle batterie al piombo-acido;
riciclaggio del 70 % in peso medio delle batterie al litio.
Parte C: Obiettivi in materia di recupero dei materiali
1. Entro il 31 dicembre 2027 tutto il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di recupero dei materiali:
90 % per il cobalto;
90 % per il rame;
90 % per il piombo;
50 % per il litio;
90 % per il nichel.
2. Entro il 31 dicembre 2031 tutto il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di recupero dei materiali:
95 % per il cobalto;
95 % per il rame;
95 % per il piombo;
80 % per il litio;
95 % per il nichel.
ALLEGATO XIII
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PASSAPORTO DELLA BATTERIA
1. INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO DI BATTERIA ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Il passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti relative al modello di batteria accessibili al pubblico:
le informazioni specificate alla parte A dell’allegato VI;
la composizione materiale della batteria, comprese la sua composizione chimica, le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo e le materie prime critiche presenti nella batteria;
le informazioni sull’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2;
le informazioni sull’approvvigionamento responsabile indicate nella relazione concernente la strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie di cui all’articolo 52, paragrafo 3;
le informazioni sul contenuto riciclato contenute nella documentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
la quota di contenuto rinnovabile;
la capacità nominale (in Ah);
la tensione minima, nominale e massima, con indicazione degli intervalli di temperatura ove pertinenti;
la capacità di potenza originaria (in W) e limiti, con indicazione dell’intervallo di temperatura, ove pertinente;
la durata di vita prevista della batteria, espressa in cicli, e la prova di riferimento utilizzata;
la soglia di capacità per l’esaurimento (solo per le batterie per veicoli elettrici);
l’intervallo di temperatura che la batteria può sopportare quando non è in uso (prova di riferimento);
il periodo di applicazione della garanzia commerciale relativa alla vita di calendario;
l’efficienza energetica di carica/scarica iniziale e al 50 % della vita in cicli;
la resistenza interna degli elementi di batteria e del pacco batterie;
il tasso C (C-rate) rilevato nella pertinente prova della vita in cicli;
i requisiti relativi alla marcatura, di cui all’articolo 13, paragrafi 3 e 4;
la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 18;
le informazioni relative alla prevenzione e gestione dei rifiuti di batterie di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a f).
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO DI BATTERIA ACCESSIBILI UNICAMENTE A PERSONE AVENTI UN INTERESSE LEGITTIMO E ALLA COMMISSIONE
Il passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti relative al modello di batteria accessibili unicamente a persone aventi un interesse legittimo e alla Commissione:
la composizione dettagliata, compresa l’indicazione dei materiali usati nel catodo, nell’anodo e nell’elettrolita;
i numeri identificativi dei componenti e i recapiti dei fornitori dei ricambi;
le informazioni necessarie allo smantellamento, comprendenti almeno:
le misure di sicurezza.
3. INFORMAZIONI ACCESSIBILI UNICAMENTE AGLI ORGANISMI NOTIFICATI, ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO E ALLA COMMISSIONE
Il passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti relative al modello di batteria accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione:
4. INFORMAZIONI E DATI RELATIVI A UNA SINGOLA BATTERIA ACCESSIBILI SOLO A PERSONE AVENTI UN INTERESSE LEGITTIMO
Il passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti e i dati seguenti specifici relativi a una singola batteria accessibili unicamente a persone aventi un interesse legittimo:
i valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato;
le informazioni sullo stato di salute della batteria a norma dell’articolo 14;
le informazioni sullo stato della batteria, definita come «originale», «sottoposta a cambio di destinazione», «riutilizzata», «rifabbricata» oppure «rifiuto».
le informazioni e i dati derivanti dal suo utilizzo, compreso il numero di cicli di carica e scarica e gli eventi negativi, quali gli incidenti, nonché le informazioni registrate periodicamente sulle condizioni ambientali di esercizio, inclusa la temperatura, e sullo stato di carica.
ALLEGATO XIV
REQUISITI MINIMI PER LA SPEDIZIONE DI BATTERIE USATE
1. Al fine di distinguere tra batterie usate e rifiuti di batterie, qualora il detentore, ossia la persona fisica o giuridica in possesso delle batterie usate o dei rifiuti di batterie, dichiari che intende spedire o spedisca batterie usate e non rifiuti di batterie, a tale detentore è richiesto, per comprovare tale dichiarazione, di produrre quanto segue:
una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento della proprietà delle batterie, attestante che le batterie sono pienamente funzionanti e destinate direttamente al riutilizzo;
prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione, come il certificato di prova, la prova della funzionalità per ogni batteria o parte della stessa nella spedizione e il protocollo contenente tutte le informazioni sulla documentazione conformemente al punto 3;
una dichiarazione resa dal detentore dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come «rifiuto» ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; e
una tutela adeguata contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico.
2. Il punto 1), lettere a) e b), e il punto 3), non si applicano qualora sia dimostrato da prove documentali che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:
la batteria usata è rinviata al produttore o a un terzo che agisce per suo conto per riparazione sotto garanzia a fini di riutilizzo; o
qualora la batteria usata sia per uso professionale, essa è rinviata al produttore o a un terzo che agisce per suo conto o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001)107/def. del Consiglio dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di ricupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o
qualora la batteria usata sia per uso professionale e sia difettosa, essa è rinviata al produttore o a un terzo che agisce per suo conto per un’analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono per suo conto.
3. Al fine di dimostrare che le batterie della spedizione costituiscono batterie usate, anziché rifiuti di batterie, il detentore esegue la procedura seguente relativa alle prove e alla documentazione:
sottoporre la batteria a prove che ne accertino lo stato di salute e valutino la presenza di sostanze pericolose;
registrare i risultati della valutazione e delle prove di cui alla lettera a).
la documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sulla batteria usata stessa se questa non è stata imballata, o sull’imballaggio, in modo da poter essere letta senza rimuovere l’imballaggio;
la documentazione contiene le informazioni seguenti:
4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico, ad esempio ogni container o autocarro di batterie usate deve essere accompagnato da:
un pertinente documento di trasporto; e
una dichiarazione di responsabilità da parte della persona responsabile.
5. In mancanza della prova che un oggetto sia una batteria usata e non un rifiuto di batteria sotto forma dell’appropriata documentazione richiesta ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un’adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, l’oggetto è da considerarsi un rifiuto e si presume che il carico contenga una spedizione illecita. In tali casi il carico è trattato conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
ALLEGATO XV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2006/66/CE |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, primo paragrafo, punto 1) |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, primo paragrafo, punto 2) |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, secondo paragrafo |
— |
Articolo 2 |
Articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 3 e 4 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3, punto 1) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 1) |
Articolo 3, punto 2) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 2) |
Articolo 3, punto 3) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 9) |
Articolo 3, punto 4) |
— |
Articolo 3, punto 5) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 12) |
Articolo 3, punto 6) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 13) |
Articolo 3, punto 7) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 50) |
Articolo 3, punto 8) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 3, punto 9) |
— |
Articolo 3, punto 10) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 53) |
Articolo 3, punto 11) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 26) |
Articolo 3, punto 12) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 47) |
Articolo 3, punto 13) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 65) |
Articolo 3, punto 14) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 16) |
Articolo 3, punto 15) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 22) |
Articolo 3, punto 16) |
— |
Articolo 3, punto 17) |
— |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Allegato I |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Allegato I, prima voce |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Allegato I, seconda voce |
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) |
— |
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b) |
— |
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c) |
— |
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 4 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 2 |
Articolo 8 |
Articolo 59, articolo 62, e articoli da 64 a 67 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 59 |
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 59, paragrafo 1, lettera a) Articolo 59, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 62 |
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 61, paragrafo 1 Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 59, paragrafo 2, lettera a), punto ii) Articolo 61, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 59, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 59, paragrafo 1 e Articolo 59, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 59, paragrafo 1 e Articolo 59, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 59, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 61 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 61 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
Articoli 59, 60, e 69 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 75, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 59 e articolo 60 |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) |
— |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 59, paragrafo 3, e articolo 60, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 69, paragrafo 2 e articolo 76, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 10, paragrafo 4 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 11, primo paragrafo |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 11, secondo paragrafo |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 12 |
Articolo 70 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 70, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 59, paragrafo 1, lettera f); articolo 60, paragrafo 1, lettera f), e articolo 61, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 71, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma |
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 71, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 70, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 71, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 75, paragrafo 5, lettera c); articolo 76, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 12, paragrafo 6 |
Articolo 71, paragrafo 4 |
Articolo 13 |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
— |
Articolo 14 |
Articolo 70, paragrafo 1 |
Articolo 15 |
Articolo 72 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 72, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 72, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 72, paragrafo 4 |
Articolo 16 |
Articolo 56 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 56, paragrafi 1 e 4 |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 56, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 56, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 2 |
— |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 56, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 74, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
— |
Articolo 16, paragrafo 6 |
— |
Articolo 17 |
Articolo 55 |
Articolo 18 |
Articolo 57, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 18, paragrafo 1 |
— |
Articolo 18, paragrafo 2 |
— |
Articolo 18, paragrafo 3 |
— |
Articolo 19 |
Articolo 59, paragrafo 1; articolo 60, paragrafo 1; articolo 61, paragrafo 1, articolo 62 e articoli da 64 a 67 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 59, paragrafo 2; articolo 60, paragrafo 2; articolo 61, paragrafo 1, e articoli 62, 65, 66 e 67 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 57, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 20 |
Articolo 74 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 74, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 74 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 74, paragrafo 4 |
Articolo 21 |
Articolo 20 articolo 13; allegato VI, parti A, B, e C |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 21, paragrafo 6 |
— |
Articolo 21, paragrafo 7 |
— |
Articolo 22 bis |
— |
Articolo 23 |
Articolo 94 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 94, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 94, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera a) |
— |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 94, paragrafo 2, primo comma, lettera e) |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 71, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 94, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 23 bis |
Articolo 89 |
Articolo 23 bis, paragrafo 1 |
Articolo 89, paragrafo 1 |
Articolo 23 bis, paragrafo 2 |
Articolo 89, paragrafo 2 |
Articolo 23 bis, paragrafo 3 |
Articolo 89, paragrafo 3 |
Articolo 23 bis, paragrafo 4 |
Articolo 89, paragrafo 5 |
Articolo 23 bis, paragrafo 5 |
Articolo 89, paragrafo 6 |
Articolo 24 |
Articolo 90 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 90, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 90, paragrafo 3 |
Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 90, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 25 |
Articolo 93 |
Articolo 26 |
— |
Articolo 27 |
— |
Articolo 28 |
Articolo 95 |
Articolo 29 |
Articolo 96 |
Articolo 30 |
— |
Allegato I |
Allegato XI |
Allegato II |
Allegato VI, parte B |
Allegato III |
Allegato XII |
Allegato III, parte A |
Allegato XII, parte A |
Allegato III, parte B |
Allegato XII, parte B |
Allegato IV |
Articolo 55 |
( 1 ) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
( 3 ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
( 4 ) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
( 5 ) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
( *1 ) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
( *2 ) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).
( *3 ) Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1);»;
►C1 ( *4 ) Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).». ◄
( 6 ) L’IEC menziona la carica e la capacità, che rappresentano entrambe la stessa quantità fisica (carica). L’unica differenza è che la carica è espressa in C = A*s mentre la capacità è espressa in A*h. Nella pratica, si usa la capacità nella maggior parte dei casi.