02022R0092 — IT — 14.04.2024 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 015 del 24.1.2022, pag. 16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/917 DELLA COMMISSIONE  del 22 marzo 2024

  L 917

1

25.3.2024




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

1.  
Il metodo di raccolta di dati da parte degli Stati membri sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati è coerente con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti.
2.  
Per le navi da pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa sulle informazioni fornite nella notifica anticipata dei rifiuti a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883.
3.  

Per le navi da pesca che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa su uno dei seguenti metodi descritti nel manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti:

a) 

indagini;

b) 

fonti amministrative o altre fonti;

c) 

procedure di stima statistica;

d) 

una combinazione dei metodi di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 2

1.  
I rifiuti accidentalmente pescati sono comunicati conformemente ai componenti di cui alla tabella 1 dell’allegato.
2.  
I rifiuti accidentalmente pescati possono includere attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa, che può essere comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini.
3.  
La tabella 2 dell’allegato presenta gli elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati.
4.  
La tabella 3 dell’allegato definisce il formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati e il metodo di aggregazione.

Articolo 3

1.  
Il quantitativo di rifiuti accidentalmente pescati è comunicato in volume e in massa.
2.  
Se del caso, la conversione del volume (V) in massa (m) è calcolata con la formula seguente:

m = ρV

dove ρ è la densità stimata del materiale (kgm-3), m è la massa (kg) e V è il volume (m3).

▼M1

Articolo 4

A decorrere dal 1o gennaio 2024 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per periodi di due anni civili. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine del secondo anno per il quale sono state raccolte. La prima comunicazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.

▼B

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Tabella 1

Componenti dei rifiuti accidentalmente pescati

Livello 1

Plastica

Metallo

Gomma

Legno

Tessili

Altri rifiuti

Livello 2

— Reti

— Boe

— Scatole per il pesce

— Cavi/corde

— Bottiglie

— Imballaggi

— Reggette

— Schiuma

— Taniche

— Fusti di olio

— Fibra di vetro

— Sacchi per fertilizzanti e mangimi

— Altri oggetti di grandi dimensioni

— Fusti di olio

— Fili

— Latte per vernici

— Filtri dell’olio

— Altri oggetti

— Guanti

— Pneumatici e cinghie

— Stivali

— Altri oggetti

— Nasse da pesca

— Casse

— Pallet

— Altri oggetti

— Corde

— Indumenti e calzature

— Altri oggetti

— Vetro

— Rifiuti medici

— Rifiuti sanitari

— Altri oggetti



Tabella 2

Elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione

Obbligatorio o facoltativo

Descrizione

Celle corrispondenti della tabella 3 da comunicare

Obbligatorio

Massa totale e volume totale di tutti i rifiuti accidentalmente pescati.

Celle delle colonne 1 e 4 della riga 1 (carattere in grassetto)

Facoltativo

Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati in base alla loro origine: ALDFG (*1) e altri rifiuti marini.

Tutte le celle della riga 1

Facoltativo

Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati per tipo di materiale (plastica, metalli, gomma e altri rifiuti).

Tutte le celle delle colonne 1 e 4

Facoltativo

Massa e volume dei rifiuti accidentalmente pescati, aggregati per origine e tipo di materiale

Tutte le celle della tabella 3

(*1)   

Attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa.



Tabella 3

Formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati

 

1

2

3

4

5

6

Massa totale (tonnellate)

ALDFG (*1) (tonnellate)

Altri rifiuti marini (tonnellate)

Volume totale (m3)

ALDFG (*1) (m3)

Altri rifiuti marini (m3)

1

Totale

A1+A2

A1 = B1+C1+D1+E1

A2 = B2+C2+D2+E2

F1+F2

F1 = G1+H1+I1+J1

F2 = G2+H2+I2+J2

2

Plastica

B1+B2

B1

B2

G1+G2

G1

G2

3

Metallo

C1+C2

C1

C2

H1+H2

H1

H2

4

Gomma

D1+D2

D1

D2

I1+I2

I1

I2

5

Legno, tessili e altri rifiuti

E1+E2

E1

E2

J1+J2

J1

J2

(*1)   

Attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa.