02022O1378 — IT — 08.08.2022 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

▼C1

INDIRIZZO (UE) 2022/1378 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

del 28 luglio 2022,

che modifica l’indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2022/28)

▼B

(GU L 206 del 8.8.2022, pag. 55)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 195, 3.8.2023, pag.  55 ((UE) 2022/1378)




▼B

▼C1

INDIRIZZO (UE) 2022/1378 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 luglio 2022

che modifica l’indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2022/28)

▼B



Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo 2008/596/CE (BCE/2008/5) è modificato come segue:

1. 

all’articolo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

«per “giurisdizioni europee” si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato l’euro conformemente al trattato, nonché la Danimarca, la Svezia, la Svizzera, l’Inghilterra e il Galles.»;

2. 

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.  

Le operazioni di pronti contro termine, di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego e quelle di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego, aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE, sono regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell’edizione o versione indicata, o ogni altra edizione o versione più recente approvata dalla BCE:

a) 

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) (“EBF Master Agreement for Financial Transactions”) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualsiasi delle giurisdizioni europee e secondo il diritto dell’Irlanda del nord e della Scozia;

b) 

il “Bond Market Association Master Repurchase Agreement” (versione settembre 1996) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e

c) 

il “TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement” (versione del 2000) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).»;

3. 

all’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3.  

Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell’edizione o nella versione indicata, od ogni altra edizione o versione più recente approvata dalla BCE:

a) 

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualsiasi delle giurisdizioni europee;

b) 

il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement” (Multi-currency — cross-border, versione del diritto dello Stato di New York), è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e

c) 

il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement” (Multi-currency — cross-border, versione del diritto inglese) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).»;

4. 

all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5.  
I depositi aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che: i) siano idonee per le operazioni di cui ai paragrafi 2 e/o 3 di cui sopra; e ii) siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee, ad eccezione dell’Irlanda, saranno regolati utilizzando il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004 o ogni altra edizione più recente approvata dalla BCE). Nel caso in cui non rientrino nei punti i) e ii) di cui sopra, i depositi aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolati utilizzando l’accordo quadro di compensazione, come specificato al paragrafo 7 seguente.»;
5. 

all’articolo 3, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

«6.  
Un documento in lingua inglese nella forma stabilita nell’allegato I (di seguito “ECB Annex”) deve essere accluso, costituendone parte integrante, a tutti i contratti standard in forza dei quali sono eseguite le operazioni di pronti contro termine, di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego e quelle con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego, le operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine trilaterali o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, tranne che nel caso in cui tali operazioni siano effettuate sulla base del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE.»;
6. 

all’articolo 3, paragrafo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«7.  
Un accordo quadro di compensazione è stipulato con tutte le controparti, ad eccezione di quelle: i) con cui la BCE abbia concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE; e ii) che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni europee, tranne l’Irlanda, come segue:»;
7. 

all’articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 9:

«9.  
Tutti gli accordi quadro conclusi dalla BCE a partire dal 1o agosto 2022 oppure conclusi dalla BCE prima di tale data e modificati in seguito contengono una dichiarazione permanente da ogni controparte che: a) rispetti sotto ogni aspetto sostanziale tutte le leggi applicabili (comprese le istruzioni impartite dalla autorità competenti) relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; b) non sia coinvolta nel riciclaggio di denaro e/o nel finanziamento del terrorismo; e c) rispetti tutte le misure restrittive applicabili (comunemente denominate “sanzioni”) adottate a livello dell’Unione europea e/o delle Nazioni unite, oppure imposte da ogni altra autorità competente.»;

Articolo 2

Efficacia

1.  
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2.  
Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o agosto 2022.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.




ALLEGATO

L’allegato I dell’indirizzo 2008/596/CE (BCE/2008/5) è sostituito dal seguente:

« ECB ANNEX

1. The provisions of this Annex shall be supplemental terms and conditions applying to [name the standard agreement to which this Annex applies] dated [date of agreement] (the “Agreement”) between the European Central Bank (the “ECB”) and [name of counterparty] (the “Counterparty”). The provisions of this Annex shall be annexed to, incorporated in and form an integral part of the Agreement. If and to the extent that any provisions of the Agreement (other than the provisions of this Annex) or the ECB Master Netting Agreement dated as of [date] (the “Master Netting Agreement”) between the ECB and the Counterparty, including any other supplemental terms and conditions, annex or schedule to the Agreement, contain provisions inconsistent with or to the same or similar effect as the provisions of this Annex, the provisions of this Annex shall prevail and apply in place of those provisions.

2. Except as required by law or regulation, the Counterparty agrees that it shall keep confidential, and under no circumstances disclose to a third party, any information or advice furnished by the ECB or any information concerning the ECB obtained by the Counterparty as a result of it being a party to the Agreement, including without limitation information regarding the existence or terms of the Agreement (including this Annex) or the relationship between the Counterparty and the ECB created thereby, nor shall the Counterparty use the name of the ECB in any advertising or promotional material.

3. The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of: (i) any consolidation or amalgamation with, or merger with or into, or transfer of all or substantially all of its assets to, another entity; (ii) the appointment of any liquidator, receiver, administrator or analogous officer or the commencement of any procedure for the winding-up or reorganisation of the Counterparty or any other analogous procedure; or (iii) a change in the Counterparty’s name.

4. There shall be no waiver by the ECB of immunity from suit or the jurisdiction of any court, or any relief against the ECB by way of injunction, order for specific performance or for recovery of any property of the ECB or attachment of its assets (whether before or after judgment), in every case to the fullest extent permitted by applicable law.

5. There shall not apply in relation to the ECB any event of default or other provision of any kind in which reference is made to the bankruptcy, insolvency or other analogous event of the ECB.

6. The Counterparty agrees that it has entered into the Agreement (including this Annex) as principal and not as agent for any other entity and that it shall enter into all transactions as principal.».