02022D0266 — IT — 22.02.2023 — 003.001


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▼M2

DECISIONE (PESC) 2022/266 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2022

concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo

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(GU L 042I del 23.2.2022, pag. 109)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE (PESC) 2022/628 DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2022

  L 116

8

13.4.2022

►M2

DECISIONE (PESC) 2022/1908 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022

  L 259I

118

6.10.2022

►M3

DECISIONE (PESC) 2023/388 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2023

  L 53

37

21.2.2023


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 129, 3.5.2022, pag.  46 (2022/266)

 C2

Rettifica, GU L 140, 19.5.2022, pag.  62 (2022/266)




▼B

▼M2

DECISIONE (PESC) 2022/266 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2022

concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo



Articolo 1

1.  
È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.
2.  
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui al paragrafo 1.

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Articolo 2

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 24 maggio 2022 di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 24 maggio 2022.

Articolo 4

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.  

Sono vietati:

a) 

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1;

b) 

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;

c) 

la concessione di finanziamenti a entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1o per il fine documentato di finanziare tali entità;

d) 

la creazione di imprese in partecipazione con entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1;

e) 

la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

2.  

I divieti di cui al paragrafo 1:

a) 

si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022; e

b) 

non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 24 febbraio 2022.

3.  
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.
4.  
I divieti e le restrizioni di cui al presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori delle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1 se i relativi investimenti non sono destinati a entità in tali zone.

Articolo 6

1.  

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni o tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,

a) 

a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o

b) 

per l'utilizzo nelle regioni zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1,

nei settori seguenti:

i) 

trasporti;

ii) 

telecomunicazioni;

iii) 

energia; e

iv) 

prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

2.  

La fornitura di:

a) 

assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;

b) 

finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate,

è vietata.

▼M2

2 bis.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a:

a) 

organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;

b) 

organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;

c) 

organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o

d) 

agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

2 ter.  
Nei casi non contemplati dal paragrafo 2 bis e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché la fornitura di servizi e assistenza di cui al paragrafo 2, dopo aver accertato che tali beni, tecnologie, servizi e assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.

▼B

3.  
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
4.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

Articolo 7

1.  
È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1nei settori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni o delle tecnologie.

▼M2

1 bis.  

I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a:

a) 

organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;

b) 

organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;

c) 

organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o

d) 

agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

1 ter.  
Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 bis e in deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza e servizi di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.

▼B

2.  
I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022 dei contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3.  
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

1.  

Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, purché:

a) 

sia necessaria per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, situate nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o

b) 

sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o

c) 

apparecchi o attrezzature per uso medico.

2.  
Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza.
3.  
Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.

Articolo 9

1.  
È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1, compresi i servizi connessi al turismo marittimo.
2.  
I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022 dei contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3.  
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼M3

La presente decisione si applica fino al 24 febbraio 2024.

▼B

La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti.