02021R0947 — IT — 14.06.2021 — 000.002
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►C1 REGOLAMENTO (UE) 2021/947 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2021/947 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
del 9 giugno 2021,
che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale («strumento»), comprendente il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus («EFSD+») e la garanzia per le azioni esterne per il periodo del QFP 2021-2027.
Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il bilancio per il periodo compreso tra il 2021 e il 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«programma indicativo nazionale»: un programma indicativo che riguardi un solo paese;
«programma indicativo multinazionale»: un programma indicativo che riguardi più di un paese;
«programma indicativo regionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo all'interno della stessa area geografica, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;
«programma indicativo transregionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo in aree geografiche diverse, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;
«cooperazione transfrontaliera»: la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi e territori lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe dell'Unione, ivi incluse la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi e la cooperazione interregionale di cui a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno («regolamento Interreg»);
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
«organizzazione della società civile»: una vasta gamma di attori con ruoli e mandati molteplici, che possono variare nel tempo e fra istituzioni e paesi, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, religiosi, ambientali, sociali o economici, e che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale e che comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali;
«autorità locale»: un'autorità come un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, componente della struttura statale, al di sotto del livello di governo centrale, quali villaggi, comuni, distretti, contee, province o regioni, che è responsabile nei confronti dei cittadini e solitamente composta da un organo deliberativo o decisionale come un consiglio o un'assemblea, e da un organo esecutivo come un sindaco o altro funzionario esecutivo, che sono eletti direttamente o indirettamente o scelto a livello locale;
«finestra d'investimento»: un'area destinataria del sostegno della garanzia per le azioni esterne nell’ambito dell’EFSD+ per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici;
«addizionalità»: il principio secondo il quale, sulla base dell'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel contesto del presente regolamento e del regolamento IPA III, il sostegno della garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza detta garanzia o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa. Il principio di addizionalità significa altresì che le operazioni sostenute mediante la garanzia per le azioni esterne devono attirare finanziamenti del settore privato e ovviare alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali, nonché migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio garantisce inoltre che le operazioni della garanzia per le azioni esterne non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o altri interventi finanziari dell'Unione o internazionali ed evitino l'esclusione di altri investimenti pubblici o privati, salvo debitamente giustificato conformemente agli obiettivi e ai principi dello strumento. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne;
«operazione con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali»: qualsiasi operazione in cui la controparte è direttamente uno Stato o un ente pubblico pienamente sostenuto da una garanzia esplicita dello Stato poiché non dispone della capacità giuridica o dell'autonomia o della capacità finanziaria per beneficiare dei necessari finanziamenti diretti;
«operazione con controparti sub-sovrane commerciali»: qualsiasi operazione in cui la controparte è un ente pubblico non sostenuto da una garanzia esplicita di uno Stato e che è finanziariamente in grado di contrarre prestiti a proprio rischio e dispone della capacità giuridica per farlo;
«donatore»: un'istituzione finanziaria internazionale, uno Stato membro o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altro ente pubblico o privato che contribuisce al fondo comune di copertura;
«paese partner»: un paese o territorio che può beneficiare del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento a norma dell'articolo 4;
Ai fini del presente regolamento, nei casi in cui è fatto riferimento ai diritti umani, è inteso che sono comprese le libertà fondamentali.
Articolo 3
Obiettivi dello strumento
Gli obiettivi generali dello strumento sono:
affermare e promuovere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, quali enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 TUE, in modo da contribuire alla riduzione e, a termine, all'eliminazione della povertà, a consolidare, sostenere e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché affrontare la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, ivi comprese le loro cause profonde;
contribuire a promuovere il multilateralismo, a onorare gli impegni internazionali e a conseguire gli obiettivi convenuti dall'Unione, in particolare gli OSS, l'Agenda 2030 e l'accordo di Parigi;
promuovere partenariati rafforzati con i paesi terzi, anche con i paesi della politica europea di vicinato sulla base degli interessi e della titolarità reciproci, al fine di promuovere la stabilizzazione e la buona governance e sviluppare la resilienza.
Gli obiettivi specifici dello strumento sono:
sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;
sviluppare partenariati rafforzati speciali e una cooperazione politica rafforzata con i paesi della politica europea di vicinato, basati sulla cooperazione, la pace e la stabilità e su un impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, con l'obiettivo di conseguire una democrazia radicata e sostenibile e una progressiva integrazione socioeconomica nonché contatti interpersonali;
a livello mondiale:
proteggere, promuovere e far progredire la democrazia, lo Stato di diritto, compresi i meccanismi di responsabilità, e i diritti umani, fra cui la parità di genere e la protezione dei difensori dei diritti umani, anche nelle circostanze più difficili e nelle situazioni di emergenza;
sostenere le organizzazioni della società civile;
promuovere la stabilità e la pace e prevenire i conflitti, così da contribuire alla protezione dei civili; e
affrontare altre sfide mondiali quali i cambiamenti climatici, la protezione della biodiversità e dell'ambiente, nonché la migrazione e la mobilità;
rispondere rapidamente a:
situazioni di crisi, instabilità e conflitto, comprese quelle che possono derivare dai flussi migratori e dagli sfollamenti forzati, e minacce ibride;
sfide alla resilienza, comprese le catastrofi naturali e provocate dall'uomo, e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo; e
esigenze e priorità della politica estera dell'Unione.
Articolo 4
Ambito di applicazione e struttura
I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento sono eseguiti attraverso:
programmi geografici;
programmi tematici;
azioni di risposta rapida.
I programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali nelle aree seguenti:
vicinato;
Africa subsahariana;
Asia e Pacifico;
Americhe e Caraibi.
I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, fatta eccezione per i paesi candidati e candidati potenziali quali definiti nel regolamento IPA IIIe per i paesi e territori d'oltremare.
Possono essere altresì istituiti programmi geografici di portata continentale o transregionale, in particolare un programma panafricano che interessi i paesi africani di cui al primo comma, lettere a) e b), e un programma che interessi gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di cui al secondo comma, lettere b), c) e d).
I programmi geografici nell'area del vicinato possono riguardare qualsiasi paese o territorio elencato nell'allegato I.
Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi geografici si basano sui settori di cooperazione di cui all'allegato II.
I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli OSS a livello mondiale, nei settori seguenti:
diritti umani e democrazia;
organizzazioni della società civile;
pace, stabilità e prevenzione dei conflitti;
sfide mondiali.
I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare.
Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi tematici si basano sui settori di intervento di cui all'allegato III.
Le azioni di risposta rapida consentono di intervenire tempestivamente per:
contribuire alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi, comprese quelle che possono derivare dai flussi migratori e dagli sfollamenti forzati;
contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo e, se del caso, con la costruzione della pace;
affrontare le esigenze e le priorità della politica estera dell'Unione.
Le azioni di risposta rapida possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare.
Per conseguire gli obiettivi dello strumento, le azioni di risposta rapida si basano sui settori di intervento di cui all'allegato IV.
Le azioni previste a titolo dello strumento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici.
Le azioni attuate tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate nell'ambito dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali volte a raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, in particolare gli OSS e l'accordo di Parigi, nonché a proteggere i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni attuate nell'ambito dei programmi tematici possono essere intraprese anche nel caso in cui:
il programma geografico non esiste;
il programma geografico è stato sospeso;
non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato; oppure
l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici.
Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici. Le azioni di risposta rapida sono concepite e attuate in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 44 entro il 31 dicembre 2021 allo scopo di integrare il presente regolamento con disposizioni che stabiliscono:
obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione desunti dai settori di cooperazione per i programmi geografici dell'allegato II, compresa la definizione delle priorità, per le seguenti sottoregioni: vicinato meridionale, vicinato orientale, Africa occidentale, Africa orientale e centrale, Africa australe e Oceano Indiano, Medio Oriente, Asia centrale, Asia meridionale, Asia settentrionale e sudorientale, Pacifico, Americhe e Caraibi;
obiettivi tematici indicativi per il pilastro geografico; e
assegnazioni finanziarie indicative per le sottoregioni dell'Africa occidentale, dell'Africa orientale e centrale, dell'Africa australe e dell'Oceano Indiano.
L'atto delegato di cui al primo comma del presente paragrafo è riesaminato in occasione della valutazione intermedia di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Articolo 5
Coerenza, sinergie e complementarità
A tal fine, l'Unione tiene conto dell'impatto di tutte le politiche interne ed esterne in materia di sviluppo sostenibile e si adopera per promuovere maggiori sinergie e complementarità, in particolare con la politica commerciale, la cooperazione economica e altre forme di cooperazione settoriale.
Articolo 6
Bilancio
La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:
60 388 000 000 EUR per i programmi geografici:
6 358 000 000 EUR per i programmi tematici:
3 182 000 000 EUR per le azioni di risposta rapida.
Articolo 7
Quadro strategico
Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante tra l'Unione e i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni con i paesi partner a livello di capi di Stato o di governo, o di ministri, le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione dello strumento.
Articolo 8
Principi generali
L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.
L'Unione sostiene un multilateralismo efficace nel promuovere la cooperazione con le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.
L'Unione tiene conto, nell'ambito del dialogo politico regolare con i paesi partner, del loro bilancio in termini di attuazione degli obblighi e degli impegni, ivi compresa l'Agenda 2030, delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di altre convenzioni, comprese quelle sulle norme in materia di sicurezza nucleare, degli accordi internazionali, in particolare l'accordo di Parigi, e delle relazioni contrattuali con l'Unione, in particolare gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione e gli accordi commerciali.
In linea con i principi di partenariato inclusivo e di trasparenza, la Commissione assicura, ove opportuno, che i soggetti interessati dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di essere adeguatamente coinvolti e di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e sorveglianza dei programmi. Se del caso, la Commissione garantisce altresì lo svolgimento di un dialogo rafforzato con il settore privato.
In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso alle istituzioni e ai sistemi dei paesi partner per l'attuazione dei programmi.
L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno allo scopo di migliorarne l'efficacia e l'efficienza.
L'Unione promuove l'inclusività nell'attuazione dello strumento e la collaborazione con gli Stati membri, cercando di massimizzare il valore aggiunto e tenendo conto dell'esperienza e delle capacità, in modo da rafforzare gli interessi, i valori e gli obiettivi comuni. L'Unione incoraggia lo scambio delle migliori pratiche e la condivisione delle conoscenze tra gli organismi e gli esperti degli Stati membri.
Tali azioni si basano su una rigorosa analisi periodica dei conflitti per garantire che si tenga conto delle situazioni di conflitto e attuare un approccio di riforma del settore della sicurezza che contribuisca alla governance democratica, alla rendicontabilità e alla sicurezza umana, ivi compresi benefici per le popolazioni locali. Tali misure sono integrate, se del caso, nel contesto di un'assistenza a più lungo termine volta alla riforma del settore della sicurezza.
Articolo 9
Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo
L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:
se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione a norma dello strumento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte; e
se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.
L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare una delle spese seguenti:
spese militari ricorrenti;
l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;
la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.
TITOLO II
ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO
CAPO I
Programmazione
Articolo 10
Portata dei programmi geografici
Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione:
buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, compresa la parità di genere;
eliminare la povertà, combattere le disuguaglianze e le discriminazioni e promuovere lo sviluppo umano;
migrazione, sfollamenti forzati e mobilità;
ambiente e cambiamenti climatici;
crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa;
pace, stabilità e prevenzione dei conflitti;
partenariato.
Articolo 11
Portata dei programmi tematici
Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi tematici interessano i seguenti settori di intervento:
diritti umani e democrazia: promuovere:
i valori fondamentali della democrazia;
lo Stato di diritto;
l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani;
il rispetto della dignità umana;
i principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà;
il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dei diritti umani;
organizzazioni della società civile:
società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente e spazio democratico nei paesi partner;
dialogo aperto e inclusivo con e tra gli attori della società civile;
sensibilizzazione, comprensione, conoscenza e impegno dei cittadini europei per quanto riguarda le questioni relative allo sviluppo;
pace, stabilità e prevenzione dei conflitti:
assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi;
assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti;
sfide mondiali:
salute;
istruzione;
parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze;
minori e giovani;
migrazione, sfollamenti forzati e mobilità;
lavoro dignitoso, protezione sociale, disuguaglianze e inclusione;
cultura;
garanzia di un ambiente sano e lotta contro i cambiamenti climatici;
energia sostenibile;
crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato;
sicurezza alimentare e nutrizionale;
rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo;
promozione di società inclusive e iniziative multilaterali, buona governance economica, compresa la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali;
sostegno alla valutazione e alla documentazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei principi di partenariato e di efficacia.
Articolo 12
Strategia di programmazione generale
In conformità dell'articolo 7, la programmazione a norma dello strumento si basa sugli elementi seguenti:
i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento;
nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni partner in situazioni di crisi, post-crisi o di fragilità e vulnerabilità, è effettuata un'analisi dei conflitti per fare in modo che siano considerate le situazioni di conflitto e si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze particolari dei paesi o delle regioni partner interessati e delle rispettive popolazioni; quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, si rivolge particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti gli attori pertinenti per contribuire alla transizione da una situazione di emergenza a una di sviluppo sostenibile e di pace stabile, compresa la prevenzione della violenza;
nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri assicurano consultazioni reciproche inclusive onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione; la programmazione congiunta è l'approccio preferito ai fini della programmazione per paese e la sua attuazione è flessibile, inclusiva e a guida nazionale. La programmazione congiunta è aperta ad altri donatori e attori pertinenti, se l'Unione e gli Stati membri lo ritengono opportuno; l'Unione e gli Stati membri si adoperano inoltre, ogniqualvolta risulti appropriato, per sostenere i paesi partner attraverso un'attuazione congiunta;
nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione incoraggia un dialogo inclusivo e multilaterale periodico con altri donatori e attori, comprese le autorità locali, i rappresentanti della società civile, le fondazioni e il settore privato, a seconda dei casi, al fine di agevolare i rispettivi contributi, secondo le modalità opportune, e garantire che svolgano un ruolo significativo nel processo di programmazione;
il programma tematico Diritti umani e democrazia e il programma tematico Organizzazioni della società civile di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell'articolo 4, paragrafo 3, forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati; tali programmi tematici sostengono principalmente gli attori della società civile a tutti i livelli, tenendo conto delle forme e dei metodi di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dell'esito delle consultazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).
Articolo 13
Principi di programmazione per i programmi geografici
La programmazione dei programmi geografici si basa sui principi seguenti:
fatto salvo il paragrafo 5, le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo tempestivo, continuativo e inclusivo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, con la partecipazione delle organizzazioni della società civile, dei parlamenti nazionali, regionali e locali e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità democratica del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;
ove opportuno, il periodo di programmazione è sincronizzato e allineato con i cicli strategici dei paesi partner;
la programmazione può prevedere attività di cooperazione finanziate da varie fonti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e da altri programmi dell'Unione in conformità del loro atto di base.
La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:
le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società, nonché dell'impatto di crisi prolungate e ricorrenti;
la capacità e l'impegno dei partner di promuovere valori, principi e interessi comuni, compresi i diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance, la lotta contro la corruzione, lo spazio civico aperto e la parità di genere, e di sostenere obiettivi comuni e alleanze e cooperazione multilaterali, un sistema internazionale basato su regole, nonché la promozione delle priorità dell'Unione;
gli impegni, compresi quelli concordati con l'Unione, e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri quali la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale, la sostenibilità ambientale e l'uso efficace degli aiuti, tenendo conto delle specificità e del livello di sviluppo dei paesi partner;
l'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione nei paesi e nelle regioni partner;
le capacità dei partner di mobilitare e utilizzare in modo efficace le risorse nazionali, come pure di accedere alle risorse finanziarie, di gestire in modo trasparente le risorse a sostegno delle priorità di sviluppo nazionali nonché le loro capacità di assorbimento.
Articolo 14
Documenti di programmazione per i programmi geografici
I programmi indicativi pluriennali si basano su:
una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;
un documento quadro che definisce la politica dell'Unione nei confronti del partner o dei partner interessati, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri;
un documento comune tra l'Unione e il partner o i partner interessati che fissa le priorità condivise e gli impegni reciproci.
Articolo 15
Documenti di programmazione per i programmi tematici
Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione a iniziative globali.
Articolo 16
Adozione e modifica dei programmi indicativi pluriennali
Articolo 17
Riserva per le sfide e le priorità emergenti
L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato, tra l'altro, in casi di maggiore necessità e debitamente giustificati, per:
assicurare una risposta appropriata dell'Unione in circostanze impreviste;
rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi legate a crisi — naturali o provocate dall'uomo –, a situazioni di conflitto violento e di post-crisi o alla pressione migratoria e agli sfollamenti forzati;
promuovere nuove iniziative o priorità dell'Unione o internazionali.
CAPO II
Disposizioni specifiche per il vicinato
Articolo 18
Obiettivi specifici per l'area del vicinato
In conformità degli articoli 3 e 4, gli obiettivi specifici del sostegno dell'Unione nell'area del vicinato a titolo dello strumento sono:
promuovere una cooperazione politica rafforzata e incentivare e consolidare una democrazia radicata e sostenibile, la stabilità, la buona governance, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti, anche attraverso la cooperazione istituzionale e lo sviluppo delle capacità;
promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner e all'interno dei paesi partner, anche attraverso i contatti interpersonali, e un'ampia gamma di attività incentrate specialmente sui giovani;
rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, oltre alla cooperazione regionale nel Mar Nero, alla cooperazione artica e alla dimensione settentrionale, anche nei settori dell'energia e della sicurezza;
realizzare la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard e norme internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, incluso attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti;
rafforzare i partenariati per una migrazione e una mobilità ben gestite e sicure e, ove applicabile e purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura, sostenere l'attuazione degli attuali regimi di esenzione dal visto, in linea con il meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto, i dialoghi sulla liberalizzazione dei visti e gli accordi e le intese bilaterali o regionali con i paesi terzi, compresi i partenariati per la mobilità;
sostenere la creazione di fiducia e altre misure a favore della sicurezza, della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.
Articolo 19
Documenti di programmazione e criteri di assegnazione
In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, il sostegno dell'Unione nell'ambito dei programmi geografici nell'area del vicinato differisce per forma ed entità, in considerazione delle caratteristiche seguenti del paese partner:
le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione, le disuguaglianze e il grado di sviluppo;
l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche, ambientali e sociali;
l'impegno e i progressi nel conseguimento di una democrazia radicata e sostenibile, dello Stato di diritto, della buona governance, dei diritti umani e della lotta contro la corruzione;
il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;
la capacità di assorbimento e l'impatto potenziale del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento.
Articolo 20
Approccio basato sugli incentivi
Articolo 21
Programmi indicativi multinazionali
I programmi indicativi multinazionali nell'area del vicinato affrontano sfide comuni a tutti i paesi partner o ad alcuni di essi, sulla base delle priorità del partenariato orientale e della dimensione meridionale della politica europea di vicinato riesaminata e tenendo conto dei lavori svolti nel contesto dell'Unione per il Mediterraneo, e la cooperazione regionale, transregionale e subregionale principalmente tra due o più paesi partner, anche nel quadro della dimensione settentrionale e della cooperazione regionale «Sinergia del Mar Nero».
Articolo 22
Cooperazione transfrontaliera
CAPO III
Piani d'azione, misure e modalità di attuazione
Articolo 23
Piani d'azione e misure
Una misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.
Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi.
Articolo 24
Misure di sostegno
Ove le spese di sostegno non siano incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 23, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire:
studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti appresi e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;
attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;
spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell'Unione.
Articolo 25
Adozione di piani d'azione e misure
La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:
le misure individuali per le quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 5 000 000 EUR;
le misure speciali e di sostegno nonché i piani d'azione adottati al fine di attuare azioni di risposta rapida, per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 000 000 EUR;
le misure di assistenza straordinaria di cui all’articolo 23, paragrafo 6, per le quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 20 000 000 EUR;
le modifiche tecniche ai piani d'adozione e alle misure, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:
il cambiamento del metodo di attuazione;
le proroghe del periodo di attuazione;
le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;
gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 10 000 000 EUR.
In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), e lettera d), punto iv), si applicano su base annuale.
I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 45 entro un mese dalla loro adozione.
Sono effettuate altre opportune valutazioni ex ante, proporzionate agli obiettivi e agli importi delle azioni e delle misure previste, per determinare le possibili implicazioni e i rischi di tali azioni e misure per quanto riguarda i diritti umani, l'accesso a risorse naturali quali i terreni e le norme sociali, anche sotto forma di valutazioni d'impatto per le principali azioni e misure che si prevede abbiano un impatto significativo su tali settori.
Se del caso, le valutazioni ambientali strategiche, compreso l'impatto sui cambiamenti climatici, sono utilizzate per l'attuazione dei programmi settoriali. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.
Articolo 26
Modalità di cooperazione
La cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere, ad esempio, le forme seguenti:
accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi i fondi per l'assistenza a un paese o una regione partner;
misure di cooperazione amministrativa e tecnica, nonché sviluppo di capacità, anche ai fini della condivisione di esperienze di transizione o di attuazione delle riforme degli Stati membri, quali la cooperazione decentrata tramite partenariati o gemellaggi, tra istituzioni pubbliche, inclusi autorità locali, organismi di diritto pubblico o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;
contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, anche ai fini della valutazione e della sorveglianza indipendenti ivi correlate, ove possibile da parte di organizzazioni della società civile;
programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;
contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell'Unione, alle azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell'Unione, nonché a organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE.
Articolo 27
Forme di finanziamento dell'Unione
I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:
sovvenzioni;
appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;
sostegno di bilancio;
contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;
strumenti finanziari;
garanzie di bilancio;
operazioni di finanziamento misto;
alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;
assistenza finanziaria;
esperti esterni retribuiti.
In aggiunta ai casi di cui all'articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di attribuzione diretta può essere utilizzata per:
sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani per finanziare azioni ed esigenze di protezione d'urgenza, anche mediante meccanismi di protezione dei difensori dei diritti umani a rischio, nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace, eventualmente senza necessità di cofinanziamento;
sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, inclusa la violazione dei diritti umani, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o di un conflitto armato, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle condizioni più difficili; tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e la loro durata massima è di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'esecuzione;
sovvenzioni a favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Campus globale per i diritti umani, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi;
sovvenzioni di valore modesto a organizzazioni della società civile ricorrendo, per quanto possibile, a forme semplificate di finanziamento conformemente all'articolo 125 del regolamento finanziario.
Il sostegno di bilancio, anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno dei paesi partner, tenuto conto dei loro risultati e progressi con riguardo ai valori universali, alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e una migliore governance e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e a spendere meglio al fine di sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro dignitosi, anche per i giovani, l'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze e di costruire e consolidare democrazie e società pacifiche. Il sostegno di bilancio contribuisce inoltre alla parità di genere.
Ogni decisione di concedere un sostegno di bilancio si basa su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.
Nel fornire sostegno di bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri di condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni.
I contributi agli strumenti finanziari a titolo dello strumento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
Articolo 28
Persone ed entità ammissibili
La partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di attribuzione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e del programma tematico in materia di organizzazioni della società civile e del programma tematico in materia di sfide mondiali è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti gli altri soggetti giuridici, comprese le organizzazioni della società civile, che hanno la nazionalità e, nel caso delle persone giuridiche, che sono effettivamente stabiliti nei paesi seguenti:
gli Stati membri, i beneficiari elencati nel pertinente allegato del regolamento IPA III e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
i paesi partner del vicinato e la Federazione russa, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi di cui all'allegato I a cui partecipa;
i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'APS pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, che non sono membri del gruppo del G20, nonché i paesi e territori d'oltremare;
i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'APS, che sono membri del gruppo del G20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un'azione finanziata dall'Unione a titolo dello strumento a cui partecipano;
i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco al finanziamento esterno; l'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili a norma dello strumento; la Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione;
i paesi membri dell'OCSE, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'APS.
Articolo 29
Attività escluse
I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento non sostengono azioni o misure che:
possono comportare la violazione dei diritti umani nei paesi partner;
sono incompatibili con i contributi determinati a livello nazionale (NDC) dai paesi beneficiari nel quadro dell'accordo di Parigi o promuovono investimenti in combustibili fossili o, in base all'analisi ambientale e alla valutazione dell'impatto ambientale, causano effetti negativi significativi sull'ambiente o sul clima, a meno che tali azioni o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento e siano accompagnate da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti, compreso il sostegno alla graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili che danneggiano l'ambiente.
Articolo 30
Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.
L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica alle azioni pluriennali di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata a fini di prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.
Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.
CAPO IV
EFSD+, garanzia per le azioni esterne, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria ai paesi terzi
Articolo 31
Portata e finanziamento
In particolare l'EFSD+ promuove lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e inclusivo, la transizione verso un'economia a valore aggiunto sostenibile e un ambiente stabile per gli investimenti. Esso favorisce anche la resilienza socioeconomica e ambientale dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà. L'EFSD+ contribuisce pertanto alla riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche, la crescita sostenibile e inclusiva, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la tutela e gestione dell'ambiente, la creazione di posti di lavoro dignitosi sulla base delle norme fondamentali del lavoro definite dall'ILO, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, comprese le cooperative e le PMI, la connettività sostenibile, il sostegno ai gruppi vulnerabili, la promozione dei diritti umani, la parità di genere e l'emancipazione delle donne e dei giovani, e affronta altresì le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati, conformemente ai settori prioritari di cui all'allegato V e ai relativi documenti di programmazione indicativa.
Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, anche fornendo sostegno per lo sviluppo delle capacità istituzionali, per la governance economica e per l'assistenza tecnica.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 44 per modificare l'importo massimo della garanzia per le azioni esterne fino ad un massimo del 20 %.
Un importo massimo di 10 000 000 000 EUR a titolo del bilancio dell'Unione può essere utilizzato per alimentare la garanzia per le azioni esterne. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare tale importo massimo al fine di garantire che l'importo della dotazione rispecchi l'importo e i tassi di copertura della garanzia per le azioni esterne, tenendo conto del tipo di operazioni garantite.
Il tasso di copertura della garanzia per le azioni esterne è pari al 9 % per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e per le garanzie di bilancio a copertura dei rischi sovrani associati alle operazioni di prestito.
I tassi di copertura sono riesaminati almeno ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 51. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare i tassi di copertura.
Articolo 32
Struttura dell'EFSD+
Articolo 33
Comitato strategico dell'EFSD+
Il comitato strategico dell'EFSD+ organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'attuazione dell'EFSD+.
Articolo 34
Comitati operativi regionali
I comitati operativi delle piattaforme regionali d'investimento, tenendo conto del parere del comitato strategico interessato e delle pertinenti valutazioni dei rischi, assistono la Commissione, a livello di attuazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre d'investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sul ricorso alla garanzia per le azioni esterne a copertura dei proposti programmi di investimento dell'EFSD+.
Articolo 35
Ammissibilità e selezione delle operazioni e controparti per la garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+
La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento finanziario riguardanti in particolare la necessità di conseguire addizionalità, anche ovviando alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali, allineare gli interessi delle controparti ammissibili evitando distorsioni della concorrenza e, ove opportuno, massimizzare gli investimenti privati, e che:
sono oggetto, in linea con l'articolo 34 del regolamento finanziario, di valutazioni ex ante proporzionate agli obiettivi e agli importi delle operazioni previste al fine di determinare le implicazioni e i rischi eventuali di tali operazioni con riguardo ai diritti umani, alle norme in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro anche sotto forma di valutazioni d'impatto per i programmi principali che si prevede abbiano un impatto significativo su tali settori, in linea con la finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento e tenendo conto del principio del consenso libero, previo e informato delle comunità interessate dagli investimenti fondiari;
assicurano la complementarità all'interno dei diversi pilastri del piano per gli investimenti esterni e con altre iniziative;
sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, tenendo conto nel contempo delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire condizioni più vantaggiose;
sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale e massimizzano l'impatto sullo sviluppo;
non provocano distorsioni nei mercati dei paesi e delle regioni partner e non entrano in concorrenza sleale con i soggetti locali;
sono attuate conformemente al quadro strategico di cui all'articolo 7, agli obblighi e alle norme applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro e agli orientamenti, ai principi e alle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti, in particolare quelli adottati dall'ONU e dall'OCSE, nel pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani nonché in linea con gli obiettivi e i principi generali stabiliti agli articoli 3 e 8.
La garanzia per le azioni esterne è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:
prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;
garanzie;
controgaranzie;
strumenti del mercato dei capitali;
qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.
La Commissione garantisce l'uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili, comprese le controparti di piccola e media entità, e al contempo promuove la cooperazione tra di esse tenendo debitamente conto delle loro capacità, del loro valore aggiunto e della loro esperienza.
La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione dell'EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+.
La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell'articolo 154 del regolamento finanziario, tenendo conto degli elementi seguenti:
la consulenza dei comitati operativi strategici e regionali;
gli obiettivi della finestra d'investimento;
l'esperienza e le capacità di gestione del rischio della controparte ammissibile;
la quantità di risorse proprie e supplementari, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento, tenendo debitamente conto dell'entità dell'investimento;
le competenze settoriali o geografiche delle controparti ammissibili;
i vantaggi di promuovere la collaborazione tra le controparti ammissibili.
La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle carenze del mercato o di situazioni di investimento non ottimali e da una valutazione del suo allineamento con le priorità del presente regolamento e, se del caso, del regolamento IPA III. La Commissione conduce tale analisi in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.
Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Tali strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, o i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato, comprese le PMI, di tali paesi partner. Non possono beneficiare di tali strumenti imprese controllate dal settore militare o della sicurezza dello Stato, tranne in casi debitamente giustificati.
Articolo 36
Ruolo della BEI
La BEI ha l'esclusiva per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva. Nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva, il contributo con risorse proprie è inteso come assunzione del rischio residuo e la garanzia dell'UE copre il 65 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.
In deroga al secondo comma, se la BEI non può effettuare o decide di non effettuare operazioni nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva, l'attuazione di tali operazioni è aperta ad altre controparti ammissibili, conformemente alle condizioni che dovranno essere stabilite nei pertinenti accordi di garanzia per le azioni esterne, che tengono conto delle condizioni offerte dalla BEI per la stessa tipologia di operazioni e delle esigenze, circostanze e natura specifiche della controparte ammissibile che attua tali operazioni.
La BEI è ammissibile all'attuazione di operazioni con controparti sub-sovrane non coperte nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva di cui al paragrafo 1 e di operazioni con il settore privato. Si applica la procedura di cui all'articolo 35 per affidare alla BEI, se del caso, due finestre d'investimento dedicate supplementari che offrono:
una copertura globale del rischio non esclusiva per operazioni con controparti sub-sovrane commerciali; e
operazioni non esclusive per la promozione degli investimenti diretti esteri, degli scambi e dell'internazionalizzazione delle economie dei paesi partner, a copertura dei rischi politici per le operazioni del settore privato.
Nell'attuare le finestre d'investimento dedicate di cui ai paragrafi 1 e 2, la BEI si conforma al presente regolamento, inclusi i relativi obiettivi generali e quelli dell'EFSD+ e, se del caso, del regolamento IPA III, nonché ai pertinenti documenti di programmazione e agli obblighi di rendicontazione.
Le operazioni nell'ambito della finestra d'investimento dedicata di cui al paragrafo 2, lettera b), sono coerenti con quelle delle agenzie per il credito all'esportazione degli Stati membri.
Per le operazioni della BEI che rientrano nell'ambito delle finestre d'investimento di cui al presente articolo, la valutazione di ammissibilità definita all'articolo 35, paragrafo 9, è soddisfatta nel quadro della procedura prevista all'articolo 19 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TFUE. La BEI fornisce tempestivamente tutte le informazioni richieste dalla Commissione a tal fine. Le operazioni di finanziamento della BEI che rientrano nell'ambito di tali finestre d'investimento non sono coperte dalla garanzia dell'UE se la Commissione esprime parere negativo nel quadro della procedura prevista all'articolo 19 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TFUE. Tutte le ulteriori modalità applicabili alla BEI sono stabilite nei pertinenti accordi di garanzia per le azioni esterne.
Articolo 37
Contributo di altri donatori alla garanzia per le azioni esterne
In deroga all'articolo 218, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono fornire contributi sotto forma di garanzie o in contanti.
I paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e le altre parti terze versano i contributi in contanti, previo parere del comitato strategico dell'EFSD+ e previa approvazione da parte della Commissione.
Gli Stati membri possono richiedere che i loro contributi siano destinati all'avvio di azioni in regioni, paesi o settori specifici o finestre d'investimento esistenti. La Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi approvati.
Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a titolo del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.
I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica.
La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.
Articolo 38
Attuazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne
Al Parlamento europeo e al Consiglio è comunicata la firma di tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne. Su loro richiesta, tali accordi sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.
Gli accordi di garanzia per le azioni esterne contengono in particolare:
norme dettagliate sulla copertura, i requisiti, l'ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure;
norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per le azioni esterne, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;
un riferimento agli obiettivi e alla finalità dello strumento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, compreso, in particolare, attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera f);
la remunerazione della garanzia per le azioni esterne, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati, e in particolare per i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, i paesi meno sviluppati e i paesi poveri fortemente indebitati;
i requisiti per l'uso della garanzia per le azioni esterne, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;
le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;
gli obblighi di sorveglianza, rendicontazione, trasparenza e valutazione;
procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne.
La garanzia per le azioni esterne può coprire:
per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;
per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 35, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.
Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire sui rischi coperti dalla garanzia per le azioni esterne, e conformemente all'articolo 209, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia per le azioni esterne forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l'altro, informazioni sugli aspetti seguenti:
la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione misurate in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario e dei principi contabili internazionali per il settore pubblico;
l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalle operazioni dell'EFSD+ fornite alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.
Articolo 39
Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi e tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Articolo 40
Partecipazione al capitale di enti per il finanziamento dello sviluppo
La dotazione per i programmi geografici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere utilizzata per contribuire alla dotazione di capitale di enti europei e non europei per il finanziamento dello sviluppo.
CAPO V
Sorveglianza, rendicontazione e valutazione
Articolo 41
Sorveglianza e rendicontazione
I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi sono controllati in modo trasparente e tempestivo sulla base di dati qualitativi e quantitativi misurabili e pertinenti, ivi compresi, ma non solo, quelli indicati all'allegato VI. Ove possibile gli indicatori sono disaggregati per sesso, età e altri fattori pertinenti.
Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma dello strumento. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.
La relazione annuale fornisce:
informazioni relative all'esercizio precedente sulle misure finanziate;
gli esiti delle attività di sorveglianza e di valutazione;
la partecipazione e il livello di cooperazione dei partner interessati, ripartite per le tipologie di entità di cui all'articolo 62 del regolamento finanziario per la gestione sia diretta sia indiretta;
gli impegni di bilancio, compresi gli importi dei contratti, e gli stanziamenti di pagamento, ripartite per paese, regione e settore di cooperazione;
informazioni qualitative e quantitative, anche sulle misure adottate a norma dell'articolo 9, sull'utilizzo della riserva per le sfide e le priorità emergenti di cui all'articolo 17 e sull'utilizzo dei fondi dedicati all'approccio basato sugli incentivi in risposta alle prestazioni in settori chiave di cui all'articolo 20.
La relazione annuale valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili per illustrare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi dello strumento, come pure i progressi compiuti verso l'integrazione delle questioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8. Essa presenta inoltre una ripartizione delle forme di finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 27. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi di efficacia dello sviluppo, anche per gli strumenti finanziari innovativi.
La Commissione presenta, come parte della relazione annuale, una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e al funzionamento dell'EFSD+, alla sua gestione e al suo effettivo contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Essa comprende gli elementi seguenti:
una valutazione dei risultati che contribuiscono a realizzare la finalità e gli obiettivi dello strumento e, se del caso, di altri strumenti di finanziamento di cui all'articolo 31, paragrafo 7;
una valutazione, basata su indicatori in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, e dell'articolo 35, paragrafo 2, dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, comprese le PMI, del tipo di soggetti del settore privato che beneficiano di sostegno, delle realizzazioni stimate ed effettive e degli esiti e impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ su base aggregata, compresi gli impatti per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'eliminazione della povertà e il modo in cui sono affrontate le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati; la valutazione comprende un'analisi delle misure del rischio e del loro impatto sulla stabilità finanziaria ed economica dei partner e un'analisi di genere delle operazioni coperte sulla base di elementi di prova e dati ripartiti per genere, paese e settore, ove possibile;
una valutazione della conformità delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+ con i principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale;
una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte;
una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+, comprese quelle di cui all'articolo 36, e da altri pilastri del piano per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;
una valutazione della remunerazione delle garanzie e dell'attuazione dell'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.
La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, quali quelle dell'ILO e dell'OCSE, e utilizzando il quadro di riferimento per una norma comune sviluppato dall'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali.
Articolo 42
Valutazione
La Commissione comunica le risultanze e conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e del relativo seguito, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Le valutazioni possono essere discusse su richiesta degli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 7. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni e di decidere l'assegnazione delle risorse. Tali valutazioni e il relativo seguito sono resi pubblici.
La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati — compresi i beneficiari, gli attori della società civile e le autorità locali — nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati a titolo dello strumento e può eventualmente adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con i paesi partner.
Le valutazioni intermedia e finale contengono anche informazioni consolidate provenienti dalle relazioni annuali su tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterne e i contributi a fondi fiduciari, presentando una ripartizione delle spese per paese beneficiario, forme di finanziamento dell'Unione e coinvolgimento degli Stati membri e dei partner pertinenti, impegni e pagamenti, nonché una ripartizione per programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, compreso l'uso dei fondi mobilitati dalla riserva per le sfide e le priorità emergenti di cui all'articolo 6.
Le valutazioni intermedia e finale sono elaborate allo scopo specifico di migliorare i finanziamenti dell'Unione. Esse orientano le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate a titolo dello strumento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Estensione della portata geografica
Articolo 44
Esercizio della delega
Articolo 45
Procedura di comitato
Articolo 46
Informazione, comunicazione e visibilità
Gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell'Unione includono obblighi al riguardo.
Articolo 47
Deroga ai requisiti di visibilità
Qualora questioni di sicurezza o sensibilità politiche possano rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni o per determinati periodi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare a fini di visibilità nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi improvvisa, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.
Articolo 48
Clausola relativa al servizio europeo per l'azione esterna
Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE, in particolare l'articolo 9.
Articolo 49
Modifiche della decisione n. 466/2014/UE
La decisione n. 466/2014/UE è così modificata:
all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione.»;
nell'allegato I, i tre paragrafi del punto D sono sostituiti dal testo seguente:
«Nell'ambito del massimale fisso globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare importi all'interno delle regioni e tra le regioni.».
Articolo 50
Abrogazione e disposizioni transitorie
Articolo 51
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI NELL'AREA DEL VICINATO
Algeria
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Egitto
Georgia
Israele
Giordania
Libano
Libia
Repubblica di Moldova
Marocco
Territorio palestinese occupato
Siria
Tunisia
Ucraina
Il sostegno fornito dall'Unione in quest'area può essere utilizzato anche per consentire alla Federazione russa di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera e ad altri programmi multinazionali indicativi pertinenti, compresi quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 21.
ALLEGATO II
SETTORI DI COOPERAZIONE PER I PROGRAMMI GEOGRAFICI
Per tutte le regioni geografiche
PERSONE
1. Buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, compresa la parità di genere
Rafforzare e promuovere la democrazia e i processi democratici inclusivi, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione, la governance e il controllo, compresi processi elettorali trasparenti, inclusivi e credibili, nonché istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti e inclusive a tutti i livelli, compresi gli organi legislativi, un sistema giudiziario indipendente, rafforzando una partecipazione e una rappresentanza politiche significative;
rafforzare la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità del diritto internazionale dei diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani; sostenere e monitorare i meccanismi di reclamo e ricorso per quanto riguarda le violazioni e gli abusi dei diritti umani a livello nazionale e locale; contribuire all'attuazione degli strumenti e dei quadri globali e regionali e aumentare le capacità della società civile relativamente alla loro attuazione e al loro monitoraggio;
lottare contro la discriminazione in tutte le sue forme e promuovere il principio dell'uguaglianza e della non discriminazione, in particolare la parità di genere, i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze, i diritti dei minori, delle persone con disabilità, delle persone appartenenti a minoranze, delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali (LGBTI) e i diritti dei popoli indigeni, quali definiti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP);
sostenere, rafforzare e dare maggiori mezzi d'azione a una società civile dinamica e ai suoi molteplici ruoli, indipendenti e attivi, nelle transizioni politiche, nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio aperto che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini alla vita politica e al controllo del processo decisionale e contrastare la riduzione dello spazio democratico; sostenere e promuovere la partecipazione di tutti ai processi politici e alla vita pubblica;
migliorare il pluralismo, l'indipendenza e la professionalità di media liberi e indipendenti nonché potenziare l'alfabetizzazione mediatica e contrastare la disinformazione; rafforzare i diritti digitali, compresi i diritti di accesso alle informazioni; rafforzare il diritto alla riservatezza e la protezione dei dati;
rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, alimentari, demografici e sociali nonché alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e alle crisi sanitarie, comprese le pandemie;
promuovere lo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche e inclusive a livello internazionale, nazionale e subnazionale, comprese le autorità locali; rafforzare la capacità di pianificare ed elaborare bilanci in modo attento alla dimensione di genere, nonché un sistema giudiziario indipendente, efficace, efficiente e responsabile, la promozione dello Stato di diritto, la giustizia internazionale, la rendicontabilità e l'accesso alla giustizia per tutti a prezzi abbordabili;
sostenere i processi di riforma della pubblica amministrazione a livello nazionale e subnazionale, anche mediante il ricorso a sistemi di e-government incentrati sui cittadini e ad altre soluzioni digitali per costruire sistemi amministrativi e di erogazione di servizi pubblici solidi, responsabili e trasparenti, rafforzare i quadri giuridici e l'assetto istituzionale, le capacità e i sistemi statistici nazionali, anche per quanto riguarda la disaggregazione dei dati per fascia di reddito, genere, età e altri fattori, promuovere una sana gestione delle finanze pubbliche, compresi gli audit esterni, e contribuire alla lotta contro la corruzione, l'elusione e l'evasione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva;
sostenere i governi e le amministrazioni nazionali e locali nella creazione delle infrastrutture necessarie per consentire l'effettuazione accurata di tutte le registrazioni all'anagrafe (dalla nascita alla morte) e la pubblicazione ove necessario di duplicati riconosciuti ufficialmente, al fine di garantire che tutti i cittadini esistano ufficialmente e possano esercitare i loro diritti fondamentali;
promuovere politiche e sviluppi territoriali, rurali e urbani inclusivi, equilibrati e integrati potenziando le istituzioni e gli enti pubblici a livello nazionale e subnazionale, sostenendo lo sviluppo di capacità delle autorità locali e mobilitando le loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo locale, compresi efficienti processi di decentramento, anche relativamente al bilancio, e di ristrutturazione dello Stato;
aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche a livello nazionale e subnazionale e delle imprese pubbliche, migliorare l'accesso di tutti alle informazioni sugli affari pubblici, rafforzare gli appalti pubblici, anche incoraggiando l'elaborazione di criteri e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e la gestione delle finanze pubbliche a livello regionale, nazionale e locale, sostenere lo sviluppo e la diffusione di sistemi di e-governance e migliorare l'erogazione dei servizi;
contribuire alla gestione sostenibile, responsabile, sensibile ai conflitti e trasparente delle risorse naturali e delle relative entrate e sostenere le riforme volte a garantire politiche fiscali eque, giuste, efficienti e sostenibili.
2. Eliminare la povertà, combattere le disuguaglianze e le discriminazioni e promuovere lo sviluppo umano
Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, anche mediante servizi pubblici relativi alla salute, alla nutrizione, all'istruzione e alla protezione sociale, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze e non lasciare indietro nessuno;
sostenere un'agricoltura, una silvicoltura e una pesca sostenibili per aumentare la sicurezza alimentare e creare opportunità economiche e posti di lavoro;
intensificare gli sforzi per l'adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere, proteggere e rispettare i diritti delle donne e delle ragazze, dei giovani e dei bambini e delle persone con disabilità, al fine di agevolarne il coinvolgimento e la partecipazione significativa alla vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile;
promuovere il rispetto, la tutela e la realizzazione dei diritti e dell'emancipazione di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, i diritti fondiari come pure i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, eliminare la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme, comprese pratiche dannose quali il matrimonio precoce, forzato e infantile e la mutilazione genitale femminile;
affrontare i nessi tra crescita demografica globale ed evoluzioni demografiche verso lo sviluppo sostenibile in tutte le dimensioni pertinenti, comprese la parità di genere, la salute, la protezione e la coesione sociali, l'istruzione e l'occupazione;
prestare particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili ed emarginate, compresi i minori e i giovani, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI, le persone appartenenti a minoranze e i popoli indigeni, i rifugiati, gli sfollati interni, le persone vittime di conflitti armati e gli apolidi;
promuovere un approccio integrato per sostenere le comunità, specialmente quelle più emarginate, vulnerabili, povere e difficili da raggiungere, anche migliorando l'accesso universale ai beni e ai servizi di base, anche nei settori della salute, dell'istruzione, della nutrizione e della protezione sociale;
sostenere la creazione di un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, elemento importante per promuovere una popolazione giovanile sana, in grado di raggiungere il suo pieno potenziale. Questo comprende promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini, nonché consentire ai bambini, in particolare a quelli più emarginati, di affacciarsi alla vita nelle migliori condizioni investendo nello sviluppo della prima infanzia e garantendo che i bambini che vivono in condizioni di povertà o disuguaglianza abbiano accesso a servizi di base quali la sanità, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale;
sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili e a una dieta sana, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, tra cui i bambini di età inferiore ai cinque anni, gli adolescenti, sia ragazze che ragazzi, e le donne, soprattutto durante la gravidanza e l'allattamento, e rafforzare la resilienza alimentare e nutrizionale e la continuità dell'assistenza, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti; prevenire l'arresto della crescita, il deperimento e le altre forme di malnutrizione; promuovere approcci multisettoriali all'agricoltura che siano sensibili agli aspetti nutrizionali;
sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile e servizi igienico-sanitari sicuri, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche, in particolare a livello locale;
conseguire una copertura sanitaria universale con un accesso equo per tutti i singoli individui e tutte le comunità a servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili, compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva nel contesto dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e dei risultati delle relative conferenze di revisione, anche tramite il sostegno alla creazione di sistemi sanitari inclusivi, solidi, resilienti, di qualità e accessibili a tutti, e rafforzare le capacità di allarme rapido, di riduzione e gestione dei rischi e di ripresa; integrare l'azione attraverso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione al fine di affrontare le minacce sanitarie globali, sviluppare vaccini, medicinali e trattamenti sicuri, efficienti e a prezzi abbordabili contro le malattie connesse alla povertà e trascurate e migliorare le risposte alle sfide sanitarie, comprese le malattie trasmissibili, la resistenza antimicrobica e le malattie ed epidemie emergenti;
sostenere una protezione sociale universale ed equa e rafforzare le reti di sicurezza sociale nonché le reti e i sistemi di sostegno per garantire un reddito di base, prevenire le situazioni di povertà estrema e sviluppare la resilienza;
promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile per ovviare alle disuguaglianze nelle aree urbane, concentrandosi sulle persone più bisognose;
aiutare le autorità locali — anche mediante la cooperazione decentrata, lo sviluppo di capacità e la mobilitazione di risorse — a migliorare, nelle zone urbane e rurali, la localizzazione degli OSS mediante l'erogazione e la capacità di risposta dei servizi di base e l'accesso equo alla sicurezza alimentare e nutrizionale, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli, rafforzare e promuovere la partecipazione accessibile e i meccanismi di reclamo, in particolare per i gruppi e gli individui svantaggiati ed emarginati;
promuovere il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione, prestando particolare attenzione al rafforzamento dei sistemi di istruzione gratuiti mediante un'educazione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa, e promuovere opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti, a tutti i livelli, in particolare durante la prima infanzia e la scuola primaria, la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, con speciale attenzione alle donne e alle ragazze, nonché mediante lo sviluppo formativo e professionale dei docenti e il ricorso alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento;
sostenere le azioni per lo sviluppo di capacità, la mobilità ai fini dell'apprendimento tra l'Unione e i paesi partner o tra i paesi partner stessi, nonché per la cooperazione e il dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità e gli organismi esecutivi a livello locale di tali paesi;
promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, affrontando in particolare i cambiamenti sociali e connessi alla povertà, i dati aperti, i big data, l'intelligenza artificiale e l'innovazione, impedendo nel contempo la fuga dei cervelli;
rafforzare il coordinamento tra tutti gli attori pertinenti a tutti i livelli per favorire la transizione da una situazione di emergenza naturale o provocata dall'uomo alla fase di sviluppo; garantire una pianificazione e una programmazione concertate degli interventi di cooperazione, che siano coerenti con gli aiuti umanitari e, se del caso, con le azioni di costruzione della pace, sulla base di un'analisi congiunta;
sostenere la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, anche attraverso misure volte a eliminare tutte le forme di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sul credo e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa e culturale tra le società e al loro interno;
promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale delle industrie creative ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile;
sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne, dei giovani, dei singoli individui e delle comunità e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale;
promuovere la dignità e la resilienza delle persone vittime di sfollamenti forzati a lungo termine e la loro inclusione nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti e delle comunità di accoglienza, anche a livello locale.
3. Migrazione, sfollamenti forzati e mobilità
Rafforzare i partenariati bilaterali, regionali e internazionali in materia di migrazione, di sfollamenti forzati e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, tra cui l'assistenza nell'attuazione degli accordi, dei dialoghi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione, compresi quelli in materia di rimpatrio e riammissione, percorsi legali e partenariati per la mobilità, nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli obblighi in materia di diritti umani;
sostenere il reinserimento sostenibile dei migranti di ritorno e delle loro famiglie, nonché il rimpatrio sicuro e dignitoso tra i paesi partner, nel pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani a norma del diritto internazionale e dell'Unione;
affrontare e attenuare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
lottare contro la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati; ridurre le vulnerabilità nel contesto della migrazione, comprese quelle causate dalla tratta e dal traffico di esseri umani, nonché includere misure di sostegno per proteggere le vittime di sfruttamento e abuso; e intensificare la cooperazione in materia di gestione integrata delle frontiere in linea con il diritto internazionale e dell'Unione, il diritto dei diritti umani, il diritto umanitario e le norme in materia di protezione dei dati;
rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione della migrazione, compresa la formazione in materia di diritti umani, e sostenere le procedure di accoglienza, trattamento, asilo e rimpatrio dei paesi partner; rafforzare la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme e degli obblighi in materia di protezione dei dati relativi al diritto alla riservatezza ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani; e sostenere la raccolta e l'uso di dati accurati e disaggregati quale base per politiche fondate su elementi concreti al fine di agevolare uno svolgimento ordinato, sicuro, regolare e responsabile della migrazione e della mobilità;
sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, a tutti i livelli, compresi i programmi di protezione;
creare i presupposti per agevolare, se del caso, la migrazione legale e una buona gestione della mobilità, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, nonché i contatti interpersonali, in settori quali l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, gli scambi culturali e il dialogo interculturale, anche fornendo informazioni accurate e tempestive; massimizzare l'incidenza della migrazione regolare sullo sviluppo;
migliorare la comune comprensione del nesso tra migrazione e sviluppo, riconoscendo che lo svolgimento ordinato, sicuro, regolare e responsabile della migrazione e della mobilità, la pace, la buona governance, la stabilità, la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile sono strettamente interconnessi, e perseguire sinergie all'interno di queste diverse dimensioni;
garantire la tutela, il rispetto e la realizzazione dei diritti umani di tutti i migranti, i rifugiati, le persone vittime di sfollamenti forzati e gli sfollati interni, compresi quelli sfollati a causa dei cambiamenti climatici, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili;
sostenere soluzioni orientate allo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati, gli sfollati interni e le rispettive comunità di accoglienza, anche attraverso un'inclusione socioeconomica che preveda l'accesso al mercato del lavoro, a posti di lavoro dignitosi, all'istruzione e ai servizi, al fine di promuovere la dignità, la resilienza e l'autonomia degli sfollati;
sostenere l'impegno della diaspora nei paesi di origine per contribuire allo sviluppo sostenibile, anche coinvolgendo le autorità locali e le organizzazioni della società civile, tenendo conto del loro potenziale di investimento e sostenendo le loro iniziative imprenditoriali e di solidarietà;
promuovere trasferimenti delle rimesse più rapidi, meno costosi e più sicuri nei paesi di origine e di destinazione, sfruttando in tal modo il loro potenziale di sviluppo.
La cooperazione in questo settore sarà gestita in linea con le pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di migrazione, nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo.
PIANETA
4. Ambiente e cambiamenti climatici
Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione, l'integrazione e il monitoraggio delle questioni climatiche e ambientali; rafforzare la governance regionale, nazionale e locale in materia di clima e ambiente e facilitare l'accesso alle fonti pubbliche e private per la riduzione del rischio di catastrofi, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi e i finanziamenti per il clima, nonché l'assicurazione contro i rischi climatici;
sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli Stati e alle popolazioni particolarmente vulnerabili; contribuire agli sforzi profusi dai partner per onorare i loro impegni in materia di cambiamenti climatici e di conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche a livello locale, in linea con l'accordo di Parigi e con il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. Tali sforzi includono l'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) e dei piani d'azione in materia di adattamento e mitigazione, comprese le sinergie tra adattamento e mitigazione, mediante iniziative globali come il partenariato sui contributi determinati a livello nazionale, nonché i rispettivi impegni nel quadro di altri accordi ambientali multilaterali quali la Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione;
sviluppare e/o rafforzare la crescita verde e blu sostenibile e l'economia circolare in tutti i settori economici;
promuovere l'accesso all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo; intensificare la cooperazione in materia di energia rinnovabile sostenibile, nel pieno rispetto dei più elevati standard internazionali anche per la valutazione degli impatti di sicurezza e ambientali a livello sia nazionale che transfrontaliero; promuovere e intensificare la cooperazione in materia di efficienza energetica nonché la produzione e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili; promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, puliti, sostenibili e a prezzi abbordabili; sostenere in particolare soluzioni su piccola scala, basate su mini reti e non collegate alla rete di elevato valore ambientale e di sviluppo, nonché soluzioni locali e decentrate che garantiscano l'accesso all'energia per le persone che vivono in condizioni di povertà e in zone remote;
sviluppare le capacità per l'integrazione degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici e perseguire una crescita verde nell'ambito delle strategie di sviluppo locali e nazionali, anche promuovendo criteri di sostenibilità negli appalti pubblici;
promuovere la graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili che danneggiano l'ambiente, nonché la stabilità e la trasparenza dei mercati dell'energia e la diffusione di reti intelligenti nonché l'uso di tecnologie digitali per una gestione sostenibile dell'energia;
promuovere la responsabilità sociale delle imprese, la dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento e l'applicazione coerente dell'«approccio precauzionale» e dei principi del «chi inquina paga»;
promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, tra cui l'agroecologia e la biodiversità, nonché migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti e promuovere la resilienza ambientale e sociale ed ecosistemi sani;
potenziare le reti e i servizi di trasporto multimodali a livello locale, nazionale, regionale e continentale per aumentare ulteriormente le opportunità di sviluppo economico sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici e la creazione di posti di lavoro, in vista di uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici; agevolare e liberalizzare ulteriormente i trasporti; migliorare la sostenibilità, la sicurezza stradale e la resilienza del settore dei trasporti;
rafforzare il coinvolgimento delle autorità e delle comunità locali nonché dei popoli indigeni nella risposta ai cambiamenti climatici, la lotta alla perdita di biodiversità e ai reati contro le specie selvatiche, la conservazione degli ecosistemi e una gestione delle risorse naturali sensibile ai conflitti, anche attraverso il miglioramento della gestione dei pascoli e delle risorse idriche; promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la resilienza nelle aree urbane; rafforzare e promuovere la partecipazione e l'accesso ai meccanismi di reclamo e ricorso a livello nazionale e locale, in particolare per i popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP;
promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile al fine di responsabilizzare le persone affinché trasformino la società e costruiscano un futuro sostenibile;
promuovere la conservazione, la gestione e l'uso sostenibili e sensibili ai conflitti e il ripristino delle risorse naturali, nonché ecosistemi terrestri e non terrestri sani, arrestare la perdita di biodiversità, tutelare le specie selvatiche, anche combattendo il bracconaggio e il traffico illecito di fauna selvatica; rafforzare la consultazione, promuovere la cooperazione transfrontaliera regionale e garantire il consenso libero, previo e informato e la partecipazione effettiva dei popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP;
promuovere la gestione integrata, sostenibile, partecipativa e sensibile ai conflitti delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico, conformemente al diritto internazionale, coinvolgendo, se del caso, le autorità locali;
promuovere la conservazione e il rafforzamento degli stock di carbonio attraverso una gestione sostenibile in materia di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e lottare contro il degrado ambientale, la desertificazione e il degrado dei terreni e delle foreste, nonché la siccità, coinvolgendo, se del caso, le autorità locali;
promuovere l'imboschimento e la protezione delle foreste naturali; ridurre la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale; lottare contro il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno;
Sostenere una migliore governance e lo sviluppo delle capacità per la gestione sostenibile delle risorse naturali, anche attraverso i governi subnazionali; sostenere la negoziazione e l'attuazione di accordi di partenariato volontari;
sostenere la governance degli oceani, compresi la protezione, il ripristino e la conservazione delle zone costiere e marine, in tutte le sue forme, inclusi gli ecosistemi, la lotta contro i rifiuti marini, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la protezione della biodiversità marittima, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi, la preparazione e la resilienza, anche mediante investimenti e la promozione di un approccio basato sulle comunità e incentrato sulle persone, in sinergia con le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici;
promuovere l'uso efficiente delle risorse e il consumo e la produzione sostenibili, in particolare lungo l'intera catena di approvvigionamento, verso la transizione in direzione di un'economia circolare, anche ponendo un freno all'uso di risorse naturali per il finanziamento dei conflitti e sostenendo il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle iniziative pertinenti; lottare contro l'inquinamento, ridurre gli inquinanti atmosferici, in particolare il particolato carbonioso, e promuovere una corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;
sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica sostenibile, la competitività, il valore aggiunto locale nelle catene di approvvigionamento e gli scambi sostenibili, lo sviluppo del settore privato con particolare attenzione per la crescita verde, a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici, le PMI e le cooperative, avvalendosi dei vantaggi offerti dagli accordi commerciali già esistenti con l'Unione per lo sviluppo sostenibile;
promuovere l'adempimento degli impegni in materia di conservazione della biodiversità contenuti negli accordi internazionali;
migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e degli obiettivi ambientali fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca;
affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sullo sviluppo, sulla pace e sulla sicurezza.
PROSPERITÀ
5. Crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa
Sostenere l'imprenditoria, anche attraverso la microfinanza, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'occupabilità mediante lo sviluppo di abilità e competenze, l'istruzione e la formazione professionale, il miglioramento della piena applicazione delle norme internazionali in materia di lavoro, anche attraverso il dialogo sociale e la lotta al lavoro minorile, condizioni di lavoro in un ambiente salubre, la parità di genere, salari di sussistenza e la creazione di opportunità, in particolare per i giovani e le donne;
sostenere i percorsi di sviluppo nazionali e locali che massimizzano l'impatto e i risultati sociali positivi e riducono il rischio di esclusione ed emarginazione di determinati gruppi; promuovere una fiscalità equa, efficiente e sostenibile e politiche pubbliche ridistributive, nonché l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale e regimi di assicurazione sociale sostenibili; sostenere gli sforzi a livello nazionale e internazionale volti a combattere l'evasione fiscale e i paradisi fiscali;
migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti a livello locale e nazionale, creando un contesto normativo favorevole per lo sviluppo economico e aiutando le imprese, in particolare le PMI — ivi comprese le start-up, come pure le cooperative, le imprese sociali e le imprenditrici — ad espandere la loro attività e a creare posti di lavoro, sostenere lo sviluppo di un'economia della solidarietà e rafforzare la condotta responsabile delle imprese e la responsabilità del settore privato;
promuovere la responsabilità delle imprese e meccanismi di ricorso per le violazioni dei diritti umani connesse alle attività del settore privato; sostenere gli sforzi a livello locale, regionale e mondiale per garantire il rispetto, da parte delle imprese, delle norme in materia di diritti umani e delle evoluzioni normative, anche per quanto riguarda la dovuta diligenza obbligatoria, e degli impegni internazionali in materia di imprese e diritti umani;
rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, l'inclusività, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta responsabile delle imprese, e rispettare e promuovere le norme e i principi in materia di diritti umani da un'estremità all'altra delle catene del valore; sostenere la condivisione del valore aggiunto e condizioni commerciali eque;
aumentare la pertinenza, l'efficacia e la sostenibilità della spesa pubblica, anche tramite la promozione di appalti pubblici sostenibili; promuovere un uso maggiormente strategico delle finanze pubbliche, anche mediante strumenti di finanziamento misto, per attirare ulteriori investimenti pubblici e privati;
rafforzare il potenziale delle città come poli di crescita inclusiva e sostenibile e di innovazione;
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creare legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolare lo sviluppo delle industrie creative e di un settore del turismo sostenibile come fattori di sviluppo sostenibile;
rafforzare e diversificare le catene del valore agricole e alimentari sostenibili e inclusive, promuovere la sicurezza alimentare e la diversificazione economica, la creazione di valore aggiunto, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio equo e incentivare le innovazioni sostenibili, a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici;
porre maggiormente l'accento sull'intensificazione di un'agricoltura ecologicamente efficiente per i piccoli agricoltori, in particolare le donne, sostenendo politiche, strategie e quadri giuridici nazionali efficaci e sostenibili, nonché un accesso e una gestione equi e sostenibili delle risorse, tra cui i terreni e i diritti fondiari, l'acqua, altri fattori di produzione agricola e il (micro)credito;
sostenere una maggiore partecipazione, anche a livello regionale, della società civile e in particolare delle organizzazioni agricole all'elaborazione delle politiche e ai programmi di ricerca e incrementare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi governativi;
sostenere e promuovere la gestione sostenibile della pesca e l'acquacoltura sostenibile;
favorire l'accesso universale a un'energia sostenibile, affidabile e a prezzi abbordabili, promuovendo un'economia a basse emissioni, resiliente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030;
promuovere una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura e migliorare la connettività con l'Unione nel settore dei trasporti;
promuovere una connettività digitale accessibile, inclusiva, affidabile, a prezzi abbordabili e protetta e rafforzare l'economia digitale; promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali; favorire l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro nel settore digitale; promuovere l'uso delle tecnologie digitali in quanto fattori abilitanti di sviluppo sostenibile; affrontare le questioni della cibersicurezza, della riservatezza dei dati e le altre questioni normative legate alla digitalizzazione;
sviluppare e rafforzare i mercati e i settori, in modo da incentivare una crescita inclusiva, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici e il commercio equo e ridurre l'emarginazione socioeconomica dei gruppi vulnerabili;
sostenere l'agenda di integrazione regionale e politiche commerciali ottimali a sostegno di uno sviluppo inclusivo e sostenibile, rafforzare la capacità dei paesi in materia di scambi e sostenere il consolidamento e l'attuazione degli accordi commerciali tra l'Unione e i suoi partner, ivi compresi accordi olistici e asimmetrici con i paesi partner in via di sviluppo, in linea con le norme sui diritti umani; promuovere e rafforzare il multilateralismo, la cooperazione economica sostenibile nonché le misure volte a promuovere e potenziare le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio;
promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, la digitalizzazione, i dati aperti, i big data e l'intelligenza artificiale nonché l'innovazione, compreso lo sviluppo della diplomazia scientifica;
promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme; sviluppare l'artigianato locale nonché le espressioni culturali e le arti contemporanee; conservare e promuovere il patrimonio culturale; sfruttare il potenziale delle industrie creative ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile; garantire e rafforzare i diritti dei popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP, e delle comunità locali e la loro effettiva partecipazione ed emancipazione;
fornire alle donne i mezzi per svolgere un ruolo più incisivo nell'economia e nel processo decisionale, anche a livello locale;
migliorare l'accesso a un lavoro dignitoso per tutti in un ambiente salubre, creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti e adottare politiche occupazionali finalizzate a un lavoro dignitoso, al rispetto dei diritti umani e del lavoro, compresi salari di sussistenza per tutti, specialmente le donne e i giovani;
promuovere un accesso equo, sostenibile, senza distorsioni, sensibile ai conflitti e non corrotto al settore estrattivo, nel rispetto dei diritti umani; aumentare la trasparenza, la dovuta diligenza e la responsabilità degli investitori, promuovendo al contempo la responsabilità del settore privato; applicare le misure di accompagnamento del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
PACE
6. Pace, stabilità e prevenzione dei conflitti
Contribuire alla pace, alla prevenzione dei conflitti e pertanto alla stabilità sviluppando la resilienza degli Stati, dei governi subnazionali, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, alimentari, demografici, di sicurezza e sociali, anche contrastando le minacce ibride e sostenendo valutazioni della resilienza concepite per individuare le capacità locali all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock; affrontare l'esclusione politica ed economica e altre cause strutturali e profonde a lungo termine di conflitto, insicurezza e instabilità;
promuovere una cultura della non violenza, anche sostenendo l'educazione formale, informale e non formale alla pace;
sostenere la prevenzione dei conflitti, l'allarme rapido e la costruzione della pace tramite la mediazione e il dialogo, la gestione delle crisi, la stabilizzazione e la ricostruzione post-conflitto, ivi compreso un rafforzamento del ruolo delle donne in tutte queste fasi; promuovere, agevolare e sviluppare le capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscano alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, con un'attenzione particolare alle tensioni emergenti tra le comunità, nonché a misure di conciliazione tra segmenti della società e durante i conflitti e le crisi che si protraggono nel tempo;
sostenere la riabilitazione e il reinserimento delle vittime dei conflitti armati, sostenere il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento nella società degli ex combattenti e delle loro famiglie e affrontare gli effetti sociali della ristrutturazione delle forze armate, comprese le esigenze specifiche delle donne;
rafforzare la partecipazione sistematica delle donne e dei giovani, anche ai processi decisionali e di attuazione, ai negoziati di pace, ai processi di riconciliazione, alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace, nonché la loro inclusione, la partecipazione civile e politica significativa e il riconoscimento sociale in linea con la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in paesi e situazioni fragili, di conflitto e post-conflitto, anche al fine di affrontare l'impatto sproporzionato sulle donne e sui giovani dei conflitti violenti e di prendere maggiormente in considerazione le loro specifiche esigenze nel corso di un conflitto;
prevenire tutte le forme di violenza sessuale e di genere, compreso il ricorso alla violenza sessuale quale arma di guerra;
promuovere una riforma del settore della sicurezza sensibile ai conflitti e alla dimensione di genere che garantisca il rispetto, la promozione e la realizzazione dei principi di buona governance e dei valori fondamentali dell'Unione e che fornisca progressivamente ai singoli individui, alla società civile e allo Stato capacità e strumenti di sicurezza più efficaci, democratici e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile e della pace;
sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, conformemente all'articolo 9;
sostenere le iniziative regionali e internazionali per il disarmo e i regimi e meccanismi di controllo delle esportazioni di armi;
sostenere le iniziative locali, nazionali, regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace, tra cui le iniziative per il disarmo e i regimi e meccanismi di controllo delle esportazioni di armi, lo sminamento e le azioni antimine, e mettere in collegamento queste iniziative; affrontare l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e dei residuati bellici esplosivi sulla popolazione civile, comprese le esigenze delle donne;
prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo; proteggere i singoli individui da tali minacce, anche per mezzo di azioni sensibili ai conflitti e alla dimensione di genere e adeguate al contesto;
sostenere i tribunali locali, nazionali, regionali e internazionali istituiti ad hoc e le commissioni e i meccanismi per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione;
lottare contro ogni forma di violenza, contro la corruzione, la criminalità organizzata e il riciclaggio;
promuovere la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda la gestione sostenibile, sensibile ai conflitti e partecipativa delle risorse naturali comuni, conformemente al diritto internazionale e dell'Unione; rispettare e promuovere i diritti umani dei singoli individui e dei gruppi interessati, compresi i popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP, e le comunità locali;
cooperare con i paesi terzi per l'uso pacifico dell'energia nucleare nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, garantendo il pieno rispetto dei più elevati standard internazionali; sostenere le azioni sociali volte a ovviare alle ripercussioni sulla popolazione nei paesi interessati da incidenti radiologici e a migliorarne le condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'istruzione nei settori connessi al nucleare. Se del caso, tali attività sono coerenti con quelle dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare.
rafforzare la sicurezza e la protezione marittime a favore di oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
sostenere lo sviluppo di capacità relativamente a cibersicurezza, reti digitali resilienti, protezione dei dati e privacy, in linea con le norme e i principi in materia di diritti umani.
PARTENARIATO
7. Partenariato
Rafforzare la titolarità nazionale, il partenariato e il dialogo costruttivo, anche con la società civile, per contribuire a rendere più efficace la cooperazione allo sviluppo in tutte le sue dimensioni (con particolare attenzione alle problematiche specifiche dei paesi meno sviluppati e dei paesi colpiti da conflitti e in situazioni di fragilità, nonché alle sfide specifiche legate alla transizione dei paesi a medio reddito e dei paesi in via di sviluppo più avanzati); attuare un approccio alla cooperazione allo sviluppo basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani e garantisca che nessuno sia lasciato indietro;
approfondire il dialogo politico, economico, sociale, ambientale e culturale tra l'Unione e i paesi terzi e le organizzazioni regionali e internazionali e sostenere l'attuazione degli impegni bilaterali e internazionali;
promuovere una maggiore inclusività e collaborazione di tutti gli attori nell'attuazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di azione esterna, cercando di condividere gli insegnamenti appresi, massimizzare le capacità, il valore aggiunto, l'eccellenza e l'esperienza, rafforzando così obiettivi, valori e interessi comuni e l'ambizione di realizzare una migliore collaborazione;
promuovere le relazioni di buon vicinato, l'integrazione regionale, una maggiore connettività, la cooperazione e il dialogo costruttivo e inclusivo, compresa, tra l'altro, la cooperazione regionale rafforzata nel quadro della strategia dell'UE in materia di connessione tra l'Europa e l'Asia, della strategia dell'UE per l'Asia centrale, del partenariato Africa-UE, della cooperazione regionale nel Mar Nero, della cooperazione artica e della dimensione settentrionale;
sostenere e rafforzare la cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare;
promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni e alle fondazioni della società civile, rafforzando la loro partecipazione significativa, continuativa e strutturata alle politiche interne e internazionali e la loro capacità di svolgere il proprio ruolo quali attori indipendenti dello sviluppo e della governance; sviluppare gli approcci multilaterali e nuove modalità di partenariato con gli attori della società civile, comprese le organizzazioni per i diritti delle donne; sostenere la democrazia e ampliare lo spazio civico; promuovere un dialogo concreto e strutturato con l'Unione e l'uso e l'attuazione effettivi delle tabelle di marcia nazionali per l'impegno dell'Unione con la società civile;
dialogare con le autorità locali e sostenerne il ruolo di responsabili politici e decisionali per stimolare lo sviluppo locale, compreso il contesto imprenditoriale, e una migliore governance, nonché il ruolo di attori dello sviluppo e della governance; promuovere un quadro normativo e istituzionale favorevole che consenta alle autorità locali di esercitare il proprio mandato, rafforzando la loro partecipazione significativa, continuativa e strutturata alle politiche interne e internazionali; e rafforzare gli approcci di governance multilaterali e multilivello e le nuove modalità di partenariato con le autorità locali;
dialogare in modo più efficace con la popolazione, compresi i difensori dei diritti umani, dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale e pubblica;
coinvolgere i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo più avanzati nell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma «Beni pubblici e sfide globali», anche nel quadro della cooperazione sud-sud e della cooperazione triangolare;
incentivare l'integrazione e la cooperazione a livello regionale, secondo un approccio orientato ai risultati, sostenendo l'integrazione e il dialogo regionali;
costituire partenariati con il settore privato per creare posti di lavoro e migliorare i mezzi di sussistenza nei paesi partner.
ALLEGATO III
SETTORI DI INTERVENTO PER I PROGRAMMI TEMATICI
1. SETTORI DI INTERVENTO PER I DIRITTI UMANI E LA DEMOCRAZIA
L'Unione contribuisce a promuovere i valori fondamentali di democrazia, Stato di diritto, universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani, rispetto della dignità umana, principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dei diritti umani, principalmente nei settori seguenti:
Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, alla tolleranza, all'assenza di discriminazioni, alla dignità umana, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, alla giustizia internazionale e alla responsabilità, intorno a due assi principali:
Monitoraggio, promozione e rafforzamento del rispetto e dell'osservanza di tutti i diritti umani, siano essi civili o politici, e dei diritti economici, sociali e culturali.
Ciò include, tra l'altro, azioni volte ad abolire la pena di morte, promuovere la lotta alle sparizioni forzate, prevenire ed eliminare la tortura, i maltrattamenti e altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, promuovere la libertà di espressione, riunione e associazione nonché la libertà di pensiero, coscienza e religione o credo; azioni volte a promuovere e tutelare la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutte le sfere della vita, compresi l'istruzione, la sanità e gli ambiti e diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, nel processo decisionale politico e per quanto riguarda le misure di sostegno per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze; azioni volte a promuovere e proteggere i diritti dei minori, delle donne, dei giovani, delle persone LGBTI — ivi comprese misure per depenalizzare l'omosessualità — nonché delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche, dei popoli indigeni — quali proclamati nella UNDRIP — e delle persone con disabilità, e volte a combattere il razzismo, la xenofobia e qualsiasi forma di discriminazione. In tale ambito specifico, l'assistenza dell'Unione affronta in particolare le questioni in materia di diritti umani più delicate secondo il contesto, risponde alla riduzione dello spazio a disposizione della società civile attiva nella promozione e nella protezione dei diritti umani, e contrasta altre sfide emergenti e complesse.
Proteggere i difensori dei diritti umani in tutto il mondo e fornire loro maggiori mezzi d'azione, in particolare nei paesi in cui il mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è particolarmente marcato e sistematico, e inclusi i casi in cui sono state introdotte misure restrittive per limitare le loro azioni e il loro operato è essenziale per rafforzare il quadro istituzionale e giuridico in materia di diritti umani. I difensori dei diritti umani e gli esponenti della società civile, in particolare quelli locali, ricevono assistenza di emergenza, a medio e a lungo termine e beneficiano di misure sostenibili, anche attraverso un meccanismo specifico per la protezione dei difensori dei diritti umani, affinché possano operare senza ostacoli.
Sviluppare, sostenere, consolidare e tutelare la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo, della rappresentanza e della responsabilità a livello politico, il rafforzamento della democrazia a tutti i livelli e della partecipazione dei cittadini e della società civile, sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti come pure la capacità dei cittadini di monitorare i sistemi democratico ed elettorale mediante il sostegno alle organizzazioni nazionali di cittadini per l'osservazione elettorale e alle loro reti regionali. La democrazia è rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, le norme e i principi democratici, la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media, sia online che offline, l'internet libero, la lotta alla censura, istituzioni responsabili e inclusive — parlamenti e partiti politici compresi — e la lotta alla corruzione. L'assistenza dell'Unione sostiene l'azione della società civile volta a rafforzare lo Stato di diritto, a promuovere l'indipendenza del sistema giudiziario e della legislatura, a sostenere e valutare le riforme giuridiche e istituzionali e la loro attuazione, a monitorare i sistemi democratici ed elettorali e a promuovere l'accesso a una giustizia a prezzi abbordabili per tutti, compresi meccanismi di reclamo e ricorso efficaci e accessibili a livello nazionale e locale.
L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del più ampio sostegno ai processi democratici. In questo contesto, l'osservazione elettorale dell'UE rimane una componente di primo piano del programma, così come il seguito dato alle raccomandazioni delle relative missioni.
I settori di intervento 1 e 2 contribuiscono a rafforzare la cooperazione e il partenariato con la società civile attiva nei settori dei diritti umani e della democrazia, anche in situazioni sensibili, e a promuovere nuove sinergie regionali e transregionali mediante la condivisione delle conoscenze, compresa la condivisione delle migliori pratiche, e la creazione di reti all'interno della società civile locale e tra la società civile e altri pertinenti organi e meccanismi in materia di diritti umani al fine di rafforzarne le capacità, resilienza inclusa, e di sviluppare una narrazione convincente sui diritti umani e la democrazia con un effetto moltiplicatore.
Promuovere un multilateralismo efficace e un partenariato strategico, contribuendo a rafforzare le capacità degli strumenti e dei meccanismi internazionali, regionali e nazionali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Sono rilanciati i partenariati strategici, con particolare attenzione all'Alto Commissariato per i diritti umani, alla Corte penale internazionale e ad altri pertinenti meccanismi internazionali, regionali e nazionali per i diritti umani. Il programma promuove inoltre l'istruzione e la ricerca in materia di diritti umani e democrazia, anche attraverso il Campus globale per i diritti umani.
2. SETTORI DI INTERVENTO PER LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE
1. Società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente e spazio democratico nei paesi partner
Creare un contesto favorevole e accessibile alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche attraverso le fondazioni, sostenendo la partecipazione attiva della società civile ai dialoghi politici e il consolidamento delle piattaforme di dialogo per gli attori non statali.
Sostenere e sviluppare la capacità delle organizzazioni e delle fondazioni della società civile di fungere da attori a pieno titolo dello sviluppo e della buona governance.
Sviluppare le capacità delle organizzazioni della società civile per quanto riguarda il loro sostegno ai gruppi vulnerabili ed emarginati, fornendo servizi sociali di base quali la sanità, comprese la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale, nonché l'accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari sicuri.
Sostenere le organizzazioni femminili e altre organizzazioni pertinenti che operano a favore della parità di genere, nonché le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, e fornire loro maggiori mezzi d'azione affinché possano operare e siano protette da minacce e violenze.
Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze della società civile nei paesi partner.
Dotare la società civile dei mezzi per svolgere le proprie attività attraverso, tra l'altro, lo sviluppo di capacità, il coordinamento e il rafforzamento istituzionale delle organizzazioni della società civile, tenendo conto dell'importanza di contesti favorevoli alle loro azioni e dell'accesso ai finanziamenti, nonché per dialogare all'interno delle rispettive organizzazioni e con diversi tipi di soggetti interessati; promuovere il dialogo delle organizzazioni della società civile con i governi in materia di politica pubblica.
2. Dialogo aperto e inclusivo con e tra gli attori della società civile
Promuovere sedi di dialogo multilaterale inclusivo, compresa l'interazione e il coordinamento fra i cittadini, la società civile, le autorità locali, gli Stati membri, i paesi partner, il settore privato e gli attori fondamentali dello sviluppo.
Rendere possibili la cooperazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze fra e con gli attori della società civile a livello nazionale e internazionale.
Promuovere la cooperazione e i partenariati delle organizzazioni della società civile con le organizzazioni intergovernative internazionali, compreso lo sviluppo di capacità al fine di promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali, inclusi quelli relativi ai diritti umani, alla giustizia, allo Stato di diritto e alla democrazia.
Garantire un dialogo strutturato concreto e costante e partenariati con l'Unione.
3. Sensibilizzazione, comprensione, conoscenza e impegno dei cittadini europei per quanto riguarda le questioni relative allo sviluppo
Responsabilizzare le persone per aumentarne il coinvolgimento relativamente alle questioni in materia di sviluppo e agli OSS, anche attraverso la sensibilizzazione del pubblico, la promozione dell'educazione formale, informale e non formale allo sviluppo, specialmente tra i giovani, e la promozione della condivisione delle conoscenze tra gli attori pertinenti, con particolare attenzione agli Stati membri dell'Unione e ai paesi candidati e potenziali candidati.
Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati e potenziali candidati a favore di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner, compresa la riduzione della povertà.
3. SETTORI DI INTERVENTO PER LA PACE, LA STABILITÀ E LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI
1. Assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi
L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure sensibili ai conflitti volte a creare e a rafforzare la capacità dei partner di analizzare i rischi, prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali, della società civile e delle autorità locali, in relazione agli sforzi da essi profusi principalmente nei settori sottoelencati, con particolare attenzione alla parità di genere, garantendo l'effettiva partecipazione ed emancipazione delle donne e dei giovani:
allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche;
promozione e sviluppo di capacità in materia di creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione, anche a livello di comunità, con particolare attenzione alle tensioni emergenti tra le diverse comunità, in particolare al fine di prevenire genocidi e crimini contro l'umanità;
prevenzione dei conflitti;
rafforzamento delle capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione, mantenimento della pace e costruzione della pace;
miglioramento della ripresa post-conflitto e della ripresa post-catastrofe con effetti sulla situazione politica e di sicurezza;
sostegno alla stabilizzazione, alla sicurezza dei singoli individui, alle misure di ripristino della sicurezza umana, compresi le azioni antimine, lo sminamento e la giustizia di transizione in linea con i pertinenti accordi multilaterali;
sostegno alle azioni di costruzione della pace e di consolidamento dello Stato, con il coinvolgimento, se del caso, delle organizzazioni della società civile, degli Stati e delle organizzazioni internazionali, e rafforzamento delle relazioni tra Stato e società;
contributo all'ulteriore sviluppo di dialoghi strutturali sulle questioni relative alla costruzione della pace a vari livelli, tra la società civile locale e i paesi partner, nonché con l'Unione;
risposta e preparazione alle crisi;
limitazione dell'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostegno al rispetto, da parte dei soggetti interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, compresi atti giuridici quali il regolamento (UE) 2017/821, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali;
sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, conformemente all'articolo 9;
sostegno ad azioni che promuovono la parità di genere e l'emancipazione delle donne, in particolare mediante l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la partecipazione e la rappresentanza delle donne e dei giovani nei processi di pace formali e informali;
promuovere una cultura della non violenza, anche sostenendo l'educazione formale, informale e non formale alla pace;
sostegno ad azioni per il rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui, comprese valutazioni della resilienza concepite per individuare le capacità endogene all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da pressioni e shock;
sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali nazionali istituiti ad hoc, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e ad altri meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà;
sostegno a misure intese a contrastare l'uso illecito delle armi da fuoco e delle armi leggere e di piccolo calibro e il relativo accesso;
sostegno al trasferimento di know-how, allo scambio di informazioni e di migliori pratiche, alla valutazione dei rischi o delle minacce, alla ricerca e all'analisi, ai sistemi di allarme rapido, alla formazione e all'erogazione di servizi.
2. Assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti
L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei partner e le azioni dell'Unione che affrontano le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti, principalmente nei seguenti settori:
minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, radicalizzazione che porta all'estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti, in particolare rafforzando le capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie e civili coinvolte nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, compresa la criminalità informatica;
minacce allo spazio pubblico, alle infrastrutture critiche, compresi il trasporto internazionale, tra cui il traffico passeggeri e il traffico merci, la gestione e la distribuzione dell'energia, la cibersicurezza;
minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;
minacce alla stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce aventi un potenziale impatto destabilizzante sulla pace e sulla sicurezza, derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici;
attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi, o legati ai residuati bellici esplosivi, in particolare nei seguenti settori:
sostegno e promozione di attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca del settore della difesa;
potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civile;
sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, alla creazione di infrastrutture civili e ai pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;
rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli effettivi dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);
sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni, in particolare di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale, e per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del trattato sul commercio delle armi e la promozione del suo rispetto;
sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.
Se del caso, tali attività sono coerenti con quelle dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare;
sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, conformemente all'articolo 9.
È data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di affrontare le summenzionate minacce.
Le misure pongono l'accento in particolare sulla buona governance e sono conformi al diritto internazionale. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.
Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento delle norme antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più elevati standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi di controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento.
Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.
4. SETTORI DI INTERVENTO PER LE SFIDE MONDIALI
A. PERSONE
1. Salute
Sviluppare gli elementi fondamentali di un sistema sanitario efficiente e globale, anche per quanto riguarda le malattie trasmissibili, che possono essere affrontati meglio a livello mondiale per garantire un accesso equo, inclusivo, universale e a prezzi abbordabili ai servizi sanitari, compresi quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
promuovere, erogare e ampliare i servizi di base e i servizi di assistenza psicologica a favore delle vittime di violenza, in particolare le donne e i minori vittime di stupro;
potenziare le iniziative globali fondamentali per garantire una copertura sanitaria universale attraverso una leadership mondiale nell'applicazione del principio «la salute in tutte le politiche», assicurando la continuità dell'assistenza, compresa la promozione della salute, dalla prevenzione alla fase successiva al trattamento;
provvedere alla sicurezza sanitaria a livello mondiale e far fronte alla resistenza antimicrobica attraverso la ricerca sulle malattie trasmissibili, comprese le malattie connesse alla povertà e trascurate e le malattie prevenibili da vaccino, e la lotta a tali malattie, contrastare il fenomeno dei medicinali contraffatti, tradurre le conoscenze in prodotti (inclusi i medicinali generici), diagnostica e tecnologie sanitarie correlate sicuri, accessibili e a prezzi abbordabili, e politiche in grado di gestire le trasformazioni del carico di morbilità (malattie non trasmissibili, tutte le forme di malnutrizione e fattori di rischio ambientale) e configurare i mercati mondiali per migliorare l'accesso a prezzi abbordabili ai beni e ai servizi sanitari di base, compresi quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
sostenere iniziative globali per lo sviluppo di vaccini sicuri, efficienti e a prezzi abbordabili.
2. Istruzione
Promuovere il conseguimento di obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione attraverso iniziative congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione e una formazione di qualità accessibili, inclusive ed eque, anche per i docenti, a tutti i livelli e per tutte le fasce d'età, anche in situazioni di emergenza e di crisi e dando particolare priorità al rafforzamento dei sistemi di istruzione gratuiti;
rafforzare le conoscenze, le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, compreso il sostegno alla raccolta e all'analisi dei dati, alla ricerca e all'innovazione e allo scambio di conoscenze in materia di istruzione, come pure alle reti nel settore dell'istruzione, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive, istruite, democratiche, inclusive e resilienti;
sostenere un'azione mondiale volta a ridurre le discriminazioni e le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi nonché tra i diversi gruppi della società, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica, politica, sociale e culturale;
sostenere un'istruzione inclusiva e di qualità in contesti fragili;
sostenere azioni e promuovere la cooperazione nel settore dello sport per contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli individui e delle comunità.
3. Parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze
Impegnarsi per far progredire la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutti gli ambiti, compreso il sostegno alla creazione di un contesto economico, politico e sociale più favorevole al rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze, che consenta loro di partecipare pienamente alla società, godere di pari opportunità di leadership nella vita sociale, economica, politica e civile e agire da motore di sviluppo;
guidare e sostenere le iniziative, i partenariati e le alleanze mondiali per i diritti delle donne e delle ragazze, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel relativo protocollo opzionale, per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze, compresa l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica come il mercato del lavoro e l'accesso ai servizi sociali e sanitari;
guidare e sostenere le iniziative, i partenariati e le alleanze mondiali per i diritti delle donne al fine di eliminare tutte le pratiche dannose e le forme di violenza contro donne e ragazze, comprese la violenza fisica, psicologica, sessuale, la violenza di genere, la mutilazione genitale femminile come pure il matrimonio precoce, forzato e infantile, la violenza economica, politica e di altra natura e le discriminazioni, anche in situazioni di crisi, nonché l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica;
affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere quale strumento per contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace; promuovere l'emancipazione delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace;
promuovere la protezione e il rispetto dei diritti di tutte le donne e le ragazze, compresi quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
promuovere la protezione e il rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze, compresi i diritti economici, politici, sociali e del lavoro nonché quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
4. Minori e giovani
Promuovere l'accesso universale a tutti i servizi sociali e sanitari da parte dei minori e dei giovani, compresi i più emarginati, con particolare attenzione alla salute, alla nutrizione, all'istruzione, alla protezione sociale e allo sviluppo della prima infanzia, anche attraverso servizi specifici calibrati sui giovani;
promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, garantire che i minori si affaccino alla vita nelle migliori condizioni e siano protetti in tutti gli ambiti dalla violenza, dagli abusi e dall'abbandono, anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini;
promuovere l'emancipazione dei minori e dei giovani aprendo spazi per la loro partecipazione attiva e significativa alle questioni che li riguardano, in particolare alla vita politica e agli sforzi di mediazione e nell'ambito dei processi di pace, sostenendo le iniziative di dialogo interculturale tra le organizzazioni giovanili e prevenendo l'emarginazione e l'esclusione;
intensificare l'assistenza ai giovani per sostenerli nell'acquisizione di competenze pertinenti e nell'accesso a posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso l'istruzione, la formazione professionale e tecnica e le tecnologie digitali;
promuovere l'emancipazione e la cittadinanza responsabile dei giovani aprendo spazi per la loro partecipazione attiva e significativa alla vita politica e agli sforzi di mediazione e nell'ambito dei processi di pace, sostenendo le iniziative del dialogo interculturale tra le organizzazioni giovanili e prevenendo l'emarginazione e l'esclusione;
creare un ambiente favorevole che offra ai giovani nuove e innovative opportunità di impegno civico, imprenditorialità e occupazione.
5. Migrazione, sfollamenti forzati e mobilità
Garantire una leadership costante dell'Unione nella definizione dell'agenda globale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni, in particolare per agevolare una migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile, in linea con i diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale umanitario;
orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi la migrazione sud-sud e gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati;
sostenere l'osservanza degli impegni assunti a livello internazionale e dell'Unione in materia di migrazione e sfollamenti forzati, anche a livello delle Nazioni Unite;
migliorare la base di conoscenze globale, anche in relazione al nesso tra migrazione e sviluppo, e avviare azioni pilota volte a definire metodi operativi innovativi in materia di migrazione e sfollamenti forzati;
promuovere partenariati strategici con le pertinenti organizzazioni internazionali per sostenere la cooperazione internazionale e la governance della migrazione conformemente al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale dei rifugiati.
La cooperazione in questo settore sarà gestita in linea con le pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di migrazione, nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo.
6. Lavoro dignitoso, protezione sociale, disuguaglianze e inclusione
Definire l'agenda mondiale e sostenere le iniziative volte a integrare un pilastro forte su equità e giustizia sociale in linea con i valori europei;
contribuire all'agenda mondiale sul lavoro dignitoso per tutti in un ambiente salubre, sulla base delle norme fondamentali del lavoro definite dall'ILO, anche in materia di dialogo sociale, salari di sussistenza e lotta al lavoro minorile, responsabilità sociale delle imprese, in particolare nel rendere sostenibili e responsabili le catene del valore globali, e migliorare la conoscenza in merito a politiche occupazionali efficaci che tengano conto della dimensione di genere, rispondano alle esigenze del mercato del lavoro e promuovano l'inclusione socioeconomica, compresi l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
sostenere iniziative mondiali in materia di imprese e diritti umani, compresa la responsabilità delle imprese per quanto riguarda le violazioni dei diritti e l'accesso ai mezzi di ricorso;
sostenere le iniziative mondiali sulla protezione sociale universale improntate ai principi di efficienza, sostenibilità ed equità, compreso un sostegno per ovviare alle disuguaglianze al fine di rafforzare la parità di genere e la coesione sociale, in particolare con l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale e regimi di assicurazione sociale sostenibili;
portare avanti la ricerca e lo sviluppo a livello mondiale attraverso un'innovazione sociale che rafforzi l'inclusione sociale e tenga conto dei diritti e delle necessità specifiche delle fasce più vulnerabili della società;
promuovere e sostenere gli sforzi volti a rendere la vita sociale, politica ed economica più inclusiva e ad affrontare i fattori socioeconomici dei conflitti.
7. Cultura
Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale e interreligioso per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità;
sostenere la cultura quale motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la conservazione del patrimonio culturale e la cooperazione in questo ambito;
sviluppare l'artigianato locale quale mezzo di conservazione del patrimonio culturale locale e di promozione dello sviluppo sostenibile;
rafforzare la cooperazione in materia di salvaguardia, conservazione e potenziamento del patrimonio culturale, anche preservando il patrimonio culturale particolarmente vulnerabile, in particolare delle minoranze, delle comunità isolate e dei popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP;
sostenere accordi per la restituzione dei beni culturali ai loro paesi di origine;
sostenere la cooperazione culturale, anche mediante scambi, partenariati e altre iniziative e il riconoscimento della professionalità di autori, artisti e operatori culturali e creativi;
sostenere la cooperazione e i partenariati tra le organizzazioni sportive.
B. PIANETA
1. Garantire un ambiente sano e lottare contro i cambiamenti climatici
Rafforzare la governance mondiale in materia di clima e ambiente e l'attuazione dell'accordo di Parigi, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e degli altri accordi multilaterali in materia di ambiente;
contribuire alla proiezione esterna delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici;
integrare l'ambiente, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, i cambiamenti climatici, gli obiettivi di riduzione del rischio di catastrofi e preparazione alle catastrofi nelle politiche, nei piani e negli investimenti, anche migliorando le conoscenze e l'informazione;
attuare iniziative a livello internazionale e dell’Unione per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici, anche attraverso l'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) e di strategie a lungo termine a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, promuovere la riduzione del rischio di catastrofi, lottare contro il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e l'uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili (tra cui terre, acqua, oceani, pesca e foreste), promuovere l'imboschimento e la protezione delle foreste naturali, lottare contro la deforestazione, la desertificazione, il degrado del suolo, il disboscamento illegale, il traffico di specie selvatiche e l'inquinamento, compresi i rifiuti marini, garantire un ambiente sano, affrontare le questioni relative al clima e all'ambiente, compresi gli sfollamenti dovuti a catastrofi naturali, promuovere l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la gestione integrata delle risorse idriche e la sana gestione di prodotti chimici e rifiuti e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, nonché promuovere la responsabilità delle imprese e la condotta responsabile delle imprese;
promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, tra cui l'agroecologia, al fine di proteggere gli ecosistemi e la biodiversità e aumentare la resilienza ambientale e sociale ai cambiamenti climatici, con un'attenzione particolare al sostegno a favore dei piccoli agricoltori, dei lavoratori e degli artigiani;
attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione, l'uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata;
promuovere la graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili che danneggiano l'ambiente, incoraggiare l'adozione di tariffe correlate ai costi da parte dei fornitori di energia ed esplorare alternative più efficienti in termini di costi e rispettose del clima per la protezione sociale.
2. Energia sostenibile
Sostenere le iniziative, gli impegni, i partenariati e le alleanze mondiali, compresa la transizione verso l'energia sostenibile;
promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali anche diversificando le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e il potenziale di riduzione delle emissioni, migliorare i mercati e incoraggiare interconnessioni e scambi in materia di energia e, in particolare, di energia elettrica;
incoraggiare i governi partner a riformare le politiche e i mercati nel settore dell'energia per creare un ambiente favorevole alla crescita inclusiva e agli investimenti, ampliando l'accesso per tutti a servizi energetici rispettosi del clima, moderni, affidabili, sostenibili e a prezzi abbordabili, dando la priorità alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica;
esplorare, individuare, razionalizzare globalmente e sostenere modelli aziendali finanziariamente sostenibili con un potenziale di scalabilità e replicabilità, che forniscano tecnologie innovative e digitali, attraverso una ricerca innovativa volta ad aumentare l'efficienza, in particolare per approcci decentrati che diano accesso all'energia mediante fonti rinnovabili, anche nelle zone dove la capacità del mercato locale è limitata.
C. PROSPERITÀ
1. Crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato
Promuovere investimenti privati sostenibili attraverso meccanismi di finanziamento innovativi e condivisione dei rischi;
migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sviluppare un settore privato locale responsabile dal punto di vista sociale ed ecologico, sostenere un dialogo rafforzato tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità, la competitività e la resilienza delle PMI e start-up locali, come pure delle cooperative e delle imprese sociali, e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale;
promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e il ricorso efficace ai servizi finanziari, quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e il trasferimento dei pagamenti, da parte delle PMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili;
sostenere l'attuazione della politica commerciale e degli accordi commerciali dell'Unione, in linea con lo sviluppo sostenibile; rafforzare le capacità commerciali dei paesi partner, migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare il commercio equo, gli investimenti responsabili e le opportunità commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, nonché mirare a facilitare l'accesso a tecnologie rispettose del clima, garantendo nel contempo la massima condivisione possibile del valore aggiunto e la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle catene di approvvigionamento, tenendo conto della coerenza delle politiche per lo sviluppo;
promuovere un'efficace combinazione di politiche a favore della diversificazione economica, del valore aggiunto, dell'integrazione regionale e di un'economia verde e blu sostenibile;
favorire l'accesso alle tecnologie digitali promuovendo, tra l'altro, l'accesso ai finanziamenti e l'inclusione finanziaria nonché il commercio elettronico;
promuovere una produzione e un consumo sostenibili nonché tecnologie e pratiche innovative per un'economia a basse emissioni, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare;
rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta responsabile delle imprese da un'estremità all'altra delle catene del valore;
combattere il riciclaggio, la corruzione, i flussi finanziari illeciti nonché l'evasione e l'elusione fiscali; promuovere una fiscalità progressiva, misure anticorruzione e politiche ridistributive della spesa pubblica;
promuovere la crescita inclusiva, anche promuovendo e sostenendo la partecipazione delle donne e dei giovani nonché individuando e affrontando in modo proattivo l'emarginazione economica di determinati gruppi.
2. Sicurezza alimentare e nutrizionale
Sostenere e influenzare le strategie, le organizzazioni, i meccanismi e i soggetti internazionali che trattano importanti questioni e quadri strategici mondiali inerenti alla sicurezza alimentare e nutrizionale sostenibile, ridurre la frammentazione dell'architettura mondiale della nutrizione e contribuire all'assunzione di responsabilità per quanto riguarda gli impegni internazionali in materia di sicurezza alimentare, nutrizione e agricoltura sostenibile;
migliorare i beni pubblici globali per porre fine a fame e malnutrizione; garantire l'accesso equo agli alimenti, anche contribuendo ad affrontare le carenze di finanziamenti per la nutrizione, grazie tra l'altro a strumenti quali la Rete mondiale per le crisi alimentari al fine di rafforzare la capacità di dare una risposta adeguata alle crisi alimentari e al fabbisogno nutrizionale;
potenziare in modo coordinato e accelerato gli sforzi transettoriali per migliorare le capacità di produzione alimentare diversificata a livello locale e regionale, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'accesso all'acqua potabile e rafforzare la resilienza dei soggetti più vulnerabili, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti;
ribadire a livello mondiale il ruolo centrale dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, ivi compresi la piccola agricoltura, l'allevamento di bestiame e la pastorizia, per conseguire una maggiore sicurezza alimentare, l'eliminazione della povertà, la creazione di posti di lavoro, un accesso equo e sostenibile alle risorse e la gestione delle medesime, tra cui terreni e diritti fondiari, acqua, sementi libere da brevetti e altri fattori di produzione agricoli e il (micro)credito, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la resilienza ed ecosistemi sani;
promuovere le innovazioni attraverso la ricerca internazionale e migliorare le conoscenze e le competenze mondiali, la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome, specie per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, l'agrobiodiversità, le catene del valore globali e inclusive, il commercio equo, la sicurezza alimentare, gli investimenti responsabili, la governance dei terreni e la gestione delle risorse naturali.
D. PARTENARIATI
1. Rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo
Potenziare la capacità istituzionale e operativa delle autorità locali europee e dei paesi partner e delle loro reti e alleanze, quali attori dello sviluppo e partner nell'elaborazione delle politiche, al fine di contribuire alla formulazione, all'attuazione e al monitoraggio di politiche e accordi che prestino attenzione agli interessi delle comunità locali; rafforzare il loro ruolo nell'ambito delle attività di sensibilizzazione sulla riforma a favore del decentramento e sullo sviluppo locale e urbano; garantire un dialogo politico strutturato concreto e costante nel settore dello sviluppo e promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo locale, compresi i processi di decentramento, la partecipazione e la responsabilità;
intensificare le interazioni con i cittadini europei in materia di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (compresi la condivisione delle conoscenze e il dialogo), in particolare per quanto riguarda gli OSS, anche nell'Unione e nei territori associati come pure nei paesi candidati e potenziali candidati.
2. Promuovere società inclusive e iniziative multilaterali, una buona governance economica, compresa la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali, specialmente nel contesto della cooperazione fiscale internazionale attuando misure contro l'elusione e l'evasione fiscali, una gestione trasparente delle finanze pubbliche e una spesa pubblica efficace e inclusiva, in linea con gli obblighi in materia di diritti umani e i principi di buona governance.
3. Sostenere la valutazione e la documentazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei principi di partenariato e di efficacia.
ALLEGATO IV
SETTORI DI INTERVENTO PER LE AZIONI DI RISPOSTA RAPIDA
1. Azioni che contribuiscono alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, di crisi emergenti, di crisi e di post-crisi, anche quelle che possono derivare da flussi migratori e sfollamenti forzati
Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), consentono all'Unione di reagire in modo efficace, efficiente, integrato e sensibile ai conflitti alle seguenti situazioni eccezionali e impreviste:
situazioni di urgenza, crisi, fragilità, minacce ibride, crisi emergenti o calamità naturali, laddove pertinente per la stabilità, la pace e la sicurezza;
situazioni che minacciano la pace, la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità delle persone, in particolare quelle esposte a violenze sessuali e di genere in situazioni di instabilità;
situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.
Tali azioni di risposta rapida possono mirare a:
sostenere, mediante la fornitura di assistenza tecnica e logistica, gli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali, regionali e locali e dagli attori statali e della società civile nella promozione dell'instaurazione di un clima di fiducia, della mediazione, del dialogo e della riconciliazione, della giustizia di transizione e dell'emancipazione di donne e giovani, in particolare per quanto riguarda le tensioni a livello di comunità e i conflitti che si protraggono nel tempo;
sostenere l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, i giovani, la pace e la sicurezza;
sostenere la creazione e il funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;
sostenere lo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;
sostenere i tribunali penali internazionali e i tribunali nazionali istituiti ad hoc, le commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, la giustizia di transizione e altri meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà;
sostenere il rafforzamento della capacità di uno Stato — in situazioni di forte pressione — di costruire rapidamente, mantenere o ripristinare le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base;
sostenere misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e altre misure volte a rilanciare l'attività economica, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;
sostenere le misure civili relative alla smobilitazione e al reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile, nonché al loro eventuale rimpatrio, e misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;
sostenere misure intese ad attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;
sostenere misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e dei residuati bellici esplosivi sulla popolazione civile. Le attività finanziate a titolo dello strumento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;
sostenere misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e il relativo accesso;
sostenere misure volte ad assicurare che in situazioni di crisi e di conflitto le esigenze specifiche di donne e bambini siano adeguatamente soddisfatte, tra l'altro impedendo che siano esposti a violenze di genere;
sostenere la riabilitazione e il reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;
sostenere misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;
sostenere misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;
sostenere misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità di accoglienza;
sostenere misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;
sostenere misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo che rappresentano una minaccia per la stabilità, e a minacce alla salute pubblica connesse a pandemie, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile o in aggiunta a essa;
sviluppare le capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, conformemente all'articolo 9.
2. Azioni che contribuiscono al rafforzamento della resilienza e al collegamento fra gli aiuti umanitari, le azioni per lo sviluppo e, se del caso, la costruzione della pace
Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), sono concepite per rafforzare efficacemente la resilienza e migliorare il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra gli aiuti umanitari, le azioni per lo sviluppo e, se del caso, la costruzione della pace, questioni che non possono essere affrontate agevolmente tramite i programmi geografici e tematici.
Tali azioni di risposta rapida possono mirare a:
rafforzare la resilienza, affrontare fattori di fragilità e potenziali fattori di conflitto, aiutando le persone, le comunità, le istituzioni e i paesi a essere più preparati, resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente in seguito a pressioni e shock politici, economici e sociali, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti, pandemie e minacce mondiali, anche identificando e potenziando le loro capacità già esistenti, rafforzando la capacità di uno Stato — in situazioni di forte pressione — di costruire rapidamente, mantenere o ripristinare le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base, e sostenendo la capacità di società, comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica e sensibile ai conflitti e di costruire, mantenere o ripristinare i mezzi di sussistenza e i servizi sociali in situazioni di forte pressione, sostenendo le pertinenti iniziative internazionali e multilaterali che perseguono gli stessi obiettivi;
attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni fonte di instabilità macroeconomica e tutelare le riforme socioeconomiche e la spesa pubblica prioritaria a favore dello sviluppo socioeconomico e della riduzione della povertà;
eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo di standard socioeconomici e creare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni interessati e dalle popolazioni colpite; ciò include la necessità di affrontare le esigenze urgenti e immediate derivanti dagli sfollamenti di popolazioni e delle comunità di accoglienza in seguito a catastrofi naturali o provocate dall'uomo;
aiutare le organizzazioni regionali e statali, a livello nazionale o locale, o le pertinenti organizzazioni internazionali o della società civile, a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi;
sostenere misure che rendano operativi approcci integrati, in particolare migliorando il coordinamento e l'applicazione di approcci sensibili ai conflitti da parte degli attori umanitari, dello sviluppo e, se del caso, coinvolti nella costruzione della pace.
3. Azioni volte ad affrontare le esigenze e le priorità della politica estera dell'Unione
Le azioni di risposta rapida a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di interessi di politica estera urgenti o imperativi o di opportunità di conseguire i relativi obiettivi, che richiedano una reazione rapida e a cui sia difficile rispondere con altri mezzi.
Tali azioni di risposta rapida possono mirare a:
sostenere le strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, quali migrazione e sfollamenti forzati, cambiamenti climatici e sicurezza, compresa la mediazione, e sfruttare le opportunità in questo contesto;
sostenere la politica commerciale e la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi commerciali dell'Unione; sostenere un migliore accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti e tutelando i diritti di proprietà intellettuale, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa, con gli adattamenti necessari per la situazione specifica del paese partner, tenendo conto del principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, quale stabilito negli articoli 208 e 212 TFUE, e degli impegni internazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;
contribuire all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la scienza e l'istruzione e la cooperazione per la gestione e la governance degli oceani; sostenere la convergenza normativa;
promuovere la diffusa comprensione e visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione.
Tali azioni di risposta rapida danno esecuzione a strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Tali azioni puntano in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'Unione e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali.
ALLEGATO V
SETTORI PRIORITARI DELLE OPERAZIONI DELL'EFSD+ COPERTE DALLA GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE
Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili al sostegno della garanzia per le azioni esterne puntano in particolare ai settori prioritari seguenti:
fornire finanziamenti e sostegno per lo sviluppo del settore privato e cooperativo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario e in linea con la finalità dell'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, prestando un'attenzione particolare alle imprese locali e alle PMI, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, sulla base delle norme fondamentali del lavoro definite dall'ILO, e alla promozione del contributo delle imprese europee alla finalità dell'EFSD+;
affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati fornendo strumenti finanziari che possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati, incluse garanzie di prima perdita in base al portafoglio, garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per le PMI, e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;
stimolare il finanziamento del settore privato, con un'attenzione particolare per le PMI, affrontando le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti;
rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività sostenibile, compresi energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile ed economia blu, gestione sostenibile delle foreste e ripristino dei paesaggi, infrastrutture sociali, salute e capitale umano, al fine di migliorare il contesto socioeconomico;
contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente;
contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati, e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, nonché rafforzare la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani.
ALLEGATO VI
ELENCO DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE
In linea con gli OSS, si utilizza il seguente elenco non esaustivo dei principali indicatori di performance per facilitare la misurazione del contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi specifici dello strumento:
punteggio relativo allo Stato di diritto in relazione ai paesi che beneficiano dell'assistenza dell'Unione;
percentuale della popolazione al di sotto della soglia internazionale di povertà per sesso, età, posizione lavorativa e ubicazione geografica (urbana/rurale);
numero di donne in età riproduttiva, ragazze adolescenti e bambini al di sotto dei 5 anni che beneficiano di programmi nutrizionali con il sostegno dell'Unione;
numero di piccoli agricoltori raggiunti con interventi, sostenuti dall'Unione, volti a incrementarne la produzione sostenibile e a migliorarne l'accesso ai mercati e/o la sicurezza della proprietà fondiaria;
numero di bambini di 1 anno totalmente immunizzati con il sostegno dell'Unione;
numero di studenti iscritti a un ciclo di istruzione: a) primario, b) secondario; numero di persone che hanno beneficiato di interventi, sostenuti dall'Unione, di istruzione e formazione professionale/sviluppo di competenze in sede istituzionale o sul posto di lavoro;
emissioni di gas a effetto serra evitate (Kt di CO2eq) con il sostegno dell'Unione;
area degli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce protetta e/o gestita in modo sostenibile con il sostegno dell'Unione;
mobilitazione e effetto moltiplicatore degli investimenti;
numero di persone che beneficiano direttamente di interventi, sostenuti dall'Unione, che mirano specificamente a sostenere il consolidamento civile della pace a seguito di conflitti o la prevenzione dei conflitti;
numero di processi relativi alle prassi del paese partner in materia di commercio, investimenti e attività delle imprese, o alla promozione della dimensione esterna delle politiche interne dell'Unione o degli interessi dell'Unione, che sono stati influenzati;
numero di persone con accesso a una migliore fonte di acqua potabile e/o a servizi igienico-sanitari migliorati con il sostegno dell'Unione;
numero di migranti, rifugiati e sfollati interni o di persone provenienti da comunità di accoglienza protette o assistite con il sostegno dell'Unione;
numero di paesi e città con strategie in materia di cambiamenti climatici e/o riduzione del rischio di catastrofi a) elaborate o b) in fase di attuazione con il sostegno dell'Unione;
numero di PMI che applicano pratiche di consumo e produzione sostenibili con il sostegno dell'Unione;
capacità di produzione di energia rinnovabile installata (MW) con il sostegno dell'Unione;
percentuale della cooperazione finanziata dall'Unione che promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile;
numero di vittime di violazioni dei diritti umani che beneficiano direttamente di assistenza finanziata dall'Unione;
numero di iniziative finanziate dall'Unione a sostegno dell'attuazione di riforme politiche, economiche e sociali e degli accordi congiunti nei paesi partner.
Ove possibile, tutti gli indicatori relativi a persone sono disaggregati per sesso, in particolare per monitorare i progressi compiuti verso la parità di genere, e per età.
Ove possibile, tutti gli indicatori sono disaggregati per aree geografiche dello strumento.
( 1 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
( 3 ) Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).