02021R0771 — IT — 11.05.2021 — 000.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/771 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 165 del 11.5.2021, pag. 25) |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/771 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2021
che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Controlli della documentazione contabile
Il controllo della tracciabilità riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria:
il nome e l’indirizzo del fornitore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore o dell’esportatore del prodotto;
il nome e l’indirizzo del destinatario e, se diverso da quest’ultimo, dell’acquirente o dell’importatore dei prodotti;
il certificato del fornitore a norma dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848;
le informazioni di cui all’allegato III, punto 2.1.1, del regolamento (UE) 2018/848;
l’idonea identificazione del lotto.
Se pertinente, il controllo del bilancio della massa riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria:
la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all’unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l’uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti;
la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco;
la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l’unità dell’operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario;
nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari;
la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l’anno precedente;
la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l’anno in corso;
il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l’anno in corso e l’anno precedente;
ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione;
i prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici.
Articolo 2
Controlli ufficiali sui gruppi di operatori
Al fine di valutare la creazione, il funzionamento e il mantenimento del sistema di controlli interni di un gruppo di operatori, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo accerta almeno che:
le procedure documentate del sistema di controlli interni che siano state messe in atto siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2018/848;
l’elenco dei membri del gruppo di operatori con le informazioni richieste per ciascun membro sia costantemente aggiornato e allineato all’ambito di applicazione del certificato;
tutti i membri del gruppo di operatori soddisfino i criteri di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE) 2018/848 per tutta la durata della loro partecipazione al gruppo di operatori;
il numero, la formazione e la competenza degli ispettori del sistema di controlli interni siano proporzionati e adeguati e gli ispettori non presentino conflitti di interessi;
le ispezioni interne di tutti i membri del gruppo di operatori e delle loro attività e unità di produzione o locali, compresi i centri di acquisto e di raccolta, siano effettuate almeno una volta all’anno e siano documentate;
i nuovi membri o le nuove unità di produzione e le nuove attività dei membri esistenti, compresi i centri di acquisto e di raccolta, siano stati accettati solo previa approvazione da parte del gestore del sistema di controlli interni sulla base della relazione di ispezione interna secondo le procedure documentate del sistema di controlli interni messe in atto;
il gestore del sistema di controlli interni adotti misure adeguate in caso di non conformità, compreso il relativo follow-up, secondo le procedure documentate del sistema di controlli interni messe in atto;
le notifiche del gestore del sistema di controlli interni all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo siano idonee e sufficienti;
la tracciabilità interna di tutti i prodotti e i membri del gruppo di operatori sia garantita dalla stima dei quantitativi e dal controllo incrociato delle rese di ciascun membro del gruppo di operatori;
i membri del gruppo di operatori ricevano una formazione adeguata sulle procedure del sistema di controlli interni e sui requisiti del regolamento (UE) 2018/848.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.