02021D2032 — IT — 21.04.2022 — 001.001
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DECISIONE (PESC) 2021/2032 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2021 (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 25) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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L 121 |
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22.4.2022 |
DECISIONE (PESC) 2021/2032 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2021
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle unità militari formate dalla missione di formazione dell'UE in Mozambico
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia l'erogazione delle seguenti attrezzature non concepite per l'uso letale della forza e forniture alle unità mozambicane di cui a tale paragrafo:
attrezzature individuali per soldati;
attrezzature collettive a livello di compagnia;
automezzi terrestri e anfibi;
dispositivi tecnici; e
un ospedale da campo.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
il rispetto da parte delle unità delle forze armate mozambicane formate dall'EUTM Mozambico del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.
Articolo 4
Attuazione
Articolo 5
Monitoraggio, controllo e valutazione
Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
relazioni sull'inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario degli elementi designati; le relazioni continuano a essere presentate fino a quando non sono più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
controllo in loco: il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509.L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
Il CPS può inoltre raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.