02021D2032 — IT — 21.04.2022 — 001.001


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DECISIONE (PESC) 2021/2032 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2021

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle unità militari formate dalla missione di formazione dell'UE in Mozambico

(GU L 415 del 22.11.2021, pag. 25)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (PESC) 2022/668 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2022

  L 121

44

22.4.2022




▼B

DECISIONE (PESC) 2021/2032 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2021

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle unità militari formate dalla missione di formazione dell'UE in Mozambico



Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.  
È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Mozambico («beneficiario»), finanziata nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2.  
La misura di assistenza si prefigge l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di capacità per e lo spiegamento delle unità delle forze armate mozambicane che saranno formate dall'EUTM Mozambico al fine di permettere a tali unità di sviluppare le capacità necessarie e sostenibili per ripristinare la sicurezza nella provincia settentrionale di Cabo Delgado in Mozambico, consentendo in tal modo la presenza di autorità di contrasto responsabili, basate sullo Stato di diritto, per proteggere la popolazione civile e il ritorno di strutture statali responsabili che forniscano servizi a Cabo Delgado.
3.  

Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia l'erogazione delle seguenti attrezzature non concepite per l'uso letale della forza e forniture alle unità mozambicane di cui a tale paragrafo:

a) 

attrezzature individuali per soldati;

b) 

attrezzature collettive a livello di compagnia;

c) 

automezzi terrestri e anfibi;

d) 

dispositivi tecnici; e

e) 

un ospedale da campo.

▼M1

4.  
La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

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Articolo 2

Disposizioni finanziarie

▼M1

1.  
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 85 000 000  EUR.

▼B

2.  
Tutte le spese sono gestite in conformità della Decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.  
L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza, e dalla misura urgente approvata dal Consiglio il 30 luglio 2021.
2.  

Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a) 

il rispetto da parte delle unità delle forze armate mozambicane formate dall'EUTM Mozambico del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b) 

l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c) 

l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d) 

che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.  
Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.  
L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2.  
L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dal ministero della Difesa della Repubblica portoghese.

Articolo 5

Monitoraggio, controllo e valutazione

1.  
L'alto rappresentante garantisce che sia monitorato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3. Tale monitoraggio consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e atti che comportano violenza sessuale e di genere da parte di unità delle forze armate mozambicane sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2.  

Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

a) 

verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b) 

relazioni sull'inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario degli elementi designati; le relazioni continuano a essere presentate fino a quando non sono più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c) 

controllo in loco: il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.  
L'alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione della misura di assistenza, sei mesi dopo lo spiegamento nella regione di Cabo Delgado delle prime due compagnie formate dall'EUTM Mozambico. Tale valutazione comporterà visite in loco per il controllo delle attrezzature e delle forniture consegnate nell'ambito della misura di assistenza o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature nell'ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509.L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il CPS può inoltre raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.