02020R1201 — IT — 23.12.2021 — 002.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020 (GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1688 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2021 |
L 332 |
6 |
21.9.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2130 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2021 |
L 432 |
19 |
3.12.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020
relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«organismo nocivo specificato»: Xylella fastidiosa (Wells et al.) e tutte le sue sottospecie;
«piante ospiti»: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’allegato I;
«piante specificate»: piante ospiti da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell’organismo nocivo specificato.
CAPO II
INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL’ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E PIANI DI EMERGENZA
Articolo 2
Indagini relative all’organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri
Articolo 3
Piani di emergenza
Ogni Stato membro istituisce un piano di emergenza. Il piano di emergenza definisce le azioni da intraprendere nel suo territorio per quanto riguarda:
l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato agli articoli da 7 a 11;
gli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione, come indicato agli articoli da 19 a 26;
i controlli ufficiali da effettuare sugli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione e delle piante ospiti verso l’Unione, come indicato agli articoli 32 e 33.
Ogni Stato membro aggiorna il proprio piano di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno. I piani di emergenza istituiti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono aggiornati entro il 31 dicembre 2020.
Oltre agli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il piano di emergenza comprende tutti gli elementi seguenti:
le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato;
norme che precisino le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell’ordine di rimozione e per l’accesso alle proprietà private.
CAPO III
AREE DELIMITATE
Articolo 4
Definizione di aree delimitate
Qualora sia confermata solo la presenza di una o più particolari sottospecie dell’organismo nocivo specificato, lo Stato membro interessato può delimitare un’area in relazione unicamente a tali sottospecie.
Qualora la conferma della presenza di una sottospecie sia in corso, lo Stato membro interessato delimita tale area in relazione all’organismo nocivo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.
La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato.
La larghezza della zona cuscinetto è la seguente:
almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11;
almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17.
Articolo 5
Deroghe alla definizione di aree delimitate
In deroga all’articolo 4, la zona cuscinetto attorno alla zona infetta stabilita a fini di eradicazione può essere ridotta a una larghezza non inferiore a 1 km se è possibile concludere, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato non ne ha comportato la diffusione e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
tutte le piante specificate situate nella zona infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario, sono state immediatamente sottoposte a campionamento e rimosse;
da quando sono state adottate le misure di eradicazione nessun’altra pianta è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato nella zona infetta, in base a prove ufficiali eseguite almeno una volta nel corso dell’anno, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa;
almeno una volta nel primo anno successivo all’identificazione dell’organismo nocivo specificato è stata effettuata un’indagine in una zona con una larghezza minima di 2,5 km attorno alla zona infetta, da cui è risultato che l’organismo nocivo specificato non è presente in tale zona. Lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti situate in tale zona. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle piante infette presentano un livello di rischio più elevato rispetto all’altra parte dell’area in questione;
da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta e nelle sue immediate vicinanze non sono stati rilevati vettori che trasportano l’organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite due volte durante la stagione di volo del vettore e conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tali prove permettono di concludere che la diffusione naturale dell’organismo nocivo specificato è esclusa.
In deroga all’articolo 4, lo Stato membro interessato può decidere di non stabilire immediatamente un’area delimitata se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
vi sono elementi di prova attestanti che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto di recente nell’area insieme alle piante su cui è stato rilevato o che l’organismo nocivo specificato è stato rilevato in un sito dotato di protezione fisica contro i vettori di tale organismo nocivo;
i risultati delle attività di ispezione indicano che tali piante erano già infette prima di essere introdotte nell’area interessata;
non sono stati rilevati vettori che trasportano l’organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite in prossimità delle piante in questione.
Nel caso di cui al paragrafo 3 lo Stato membro interessato:
effettua, nell’area in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata confermata per la prima volta, un’indagine annuale per almeno due anni allo scopo di determinare se altre piante siano state contagiate e se sia opportuno adottare ulteriori misure;
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non stabilisce un’area delimitata e l’esito dell’indagine di cui alla lettera a) non appena disponibile.
Articolo 6
Revoca delle aree delimitate
In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato, qualora abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, può revocare l’area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a seguito delle misure adottate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, si conclude, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva area delimitata;
il più vicino possibile al momento della revoca, sono state eseguite prove ufficiali all’interno dell’area delimitata, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.
CAPO IV
MISURE DI ERADICAZIONE
Articolo 7
Rimozione delle piante
Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente dalla zona infetta:
le piante notoriamente infette dall’organismo nocivo specificato;
le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell’area delimitata;
le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato.
In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV ed è confermato che non sono infette dall’organismo nocivo specificato;
le singole piante specificate o l’area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.
Articolo 8
Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato
Articolo 9
Distruzione delle piante
Articolo 10
Sorveglianza annuale dell’area delimitata
Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell’organismo nocivo specificato nell’intera area delimitata mediante indagini annuali, conformemente all’articolo 2, paragrafi 5 e 6, e tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa.
Nelle zone infette lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, comprese le piante specificate che non sono state rimosse a norma dell’articolo 7, paragrafo 1. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,5 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.
Nelle zone cuscinetto lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, come pure le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato.
Lo Stato membro interessato monitora anche la presenza dell’organismo nocivo specificato nei vettori che si trovano nell’area delimitata al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l’efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente all’articolo 8.
Articolo 11
Altre misure pertinenti per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato
CAPO V
MISURE DI CONTENIMENTO
Articolo 12
Disposizioni generali
L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di applicare le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17, anziché misure di eradicazione, in una zona infetta elencata nell’allegato III.
Articolo 13
Rimozione di piante in una zona infetta elencata nell’allegato III
Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo l’identificazione ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato o, se l’organismo nocivo specificato è rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato e dei suoi vettori durante e dopo la rimozione.
Articolo 14
Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato nelle zone infette elencate nell’allegato III
Articolo 15
Sorveglianza annuale delle zone infette elencate nell’allegato III
Lo Stato membro interessato, almeno nelle parti della zona infetta di cui al paragrafo 2, sottopone immediatamente a campionamento e prove, in un raggio di 50 m attorno alle piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato, le seguenti piante:
tutte le piante specificate appartenenti alla specie delle piante specificate che sono risultate infette nella stessa area delimitata; e
tutte le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo.
Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante indagini annuali, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa. Tale monitoraggio è effettuato almeno nelle parti seguenti della zona infetta elencata nell’allegato III:
in un’area di almeno 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto;
in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell’area di cui alla lettera a) e designati a tal fine dallo Stato membro.
In tali parti della zona infetta lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le specie di piante ospiti risultate infette nell’area delimitata, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6. A tal fine, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,7 % con un livello di confidenza almeno del 90 %. Lo Stato membro sottopone a campionamento e prove anche la popolazione di vettori per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato.
Articolo 16
Distruzione delle piante
Articolo 17
Altre misure pertinenti per il contenimento dell’organismo nocivo specificato
Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l’accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile.
CAPO VI
IMPIANTO DI PIANTE SPECIFICATE IN ZONE INFETTE
Articolo 18
Autorizzazione dell’impianto di piante specificate in zone infette
L’impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo in uno dei casi seguenti:
le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall’organismo nocivo specificato e dai suoi vettori;
le piante specificate in questione appartengono di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all’organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell’allegato III, ma al di fuori dell’area di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a);
le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato in base alle attività di indagine svolte almeno negli ultimi due anni conformemente all’articolo 10 e sono piantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione.
CAPO VII
SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE
Articolo 19
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata
Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in un sito di produzione situato in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le piante specificate sono state coltivate per il loro intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all’articolo 24 o sono presenti in tale sito almeno dagli ultimi tre anni;
per tutto il periodo di crescita delle piante specificate, nel sito non è stata riscontrata la presenza né dell’organismo nocivo specificato né dei suoi vettori;
le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
le piante specificate sono trasportate attraverso l’area delimitata o al suo interno in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l’infezione da parte dell’organismo nocivo specificato o dei suoi vettori non possa verificarsi;
il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante specificate sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.
Articolo 20
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata
Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
le piante specificate appartengono a specie di piante che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata e che sono state sottoposte, nei tre anni successivi alla definizione dell’area delimitata, ad attività di indagine come indicato agli articoli 10 e 15 e non sono mai risultate infette dall’organismo nocivo specificato;
le specie di piante specificate di cui alla lettera b) sono pubblicate nella banca dati della Commissione relativa alle piante ospiti che non sono notoriamente infette in tale area delimitata;
le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti dall’autorità competente ad ispezione e ad analisi molecolare, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %;
il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro tutti i vettori dell’organismo nocivo specificato.
Articolo 21
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata
Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le piante specificate sono state coltivate per l’intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all’articolo 24;
le piante specificate sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle condizioni seguenti:
sono state coltivate a partire da sementi;
sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l’intero ciclo vitale in un’area del territorio dell’Unione indenne dall’organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;
sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all’articolo 19 e che sono state sottoposte a prove, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %, da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;
le piante specificate sono trasportate attraverso l’area delimitata, o al suo interno, in un contenitore in condizioni sterili, in modo da escludere la possibilità di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori.
Articolo 22
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo coltivate per parte de loro ciclo vitale in tale area delimitata
Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate all’impianto, escluse le sementi, che sono state coltivate per parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata e che figurano nell’elenco delle piante specificate per detta area possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le piante sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e controllato dall’autorità competente in materia, in cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C.
Articolo 23
Spostamenti all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata
Gli spostamenti all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate che sono state coltivate almeno per parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
tale sito è sottoposto ogni anno a campionamento e prove dall’autorità competente per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa;
i risultati dell’ispezione annuale e delle prove effettuate su un campione rappresentativo confermano l’assenza dell’organismo nocivo specificato;
le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
gli operatori professionali chiedono alla persona che riceve tali piante di firmare una dichiarazione attestante che le piante in questione non saranno spostate fuori da tali zone.
Articolo 24
Autorizzazione dei siti di produzione
L’autorità competente può autorizzare un sito di produzione ai fini degli articoli 19 e 21 solo se esso soddisfa tutte le condizioni seguenti:
è registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
è stato autorizzato dall’autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l’organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell’autorità competente, nel periodo più adatto.
Esso trasmette tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri immediatamente dopo averlo istituito o aggiornato.
Articolo 25
Spostamenti all’interno dell’Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata
Le piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni seguenti:
appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 ed è sottoposto a ispezione annuale da parte dell’autorità competente;
è sottoposto, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV e tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa.
In deroga al paragrafo 1, le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb possono essere spostate per la prima volta all’interno dell’Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
sono state coltivate in un sito che è sottoposto a ispezione annuale dall’autorità competente;
il sito è sottoposto a campionamento e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa e con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.
Articolo 26
Spostamenti all’interno dell’Unione di piante madri di pre-base o di materiali pre-base che sono stati coltivati al di fuori di un’area delimitata
Le piante madri di pre-base quali definite all’articolo 1, punto 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione ( 3 ) o i materiali pre-base quali definiti all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio ( 4 ) appartenenti alle specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus x P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica x P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch e P. salicina Lindley, che sono stati coltivati al di fuori di un’area delimitata e hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
sono stati certificati conformemente all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione ( 5 );
entro il termine più breve possibile prima dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.
Articolo 27
Passaporti delle piante
Le piante di cui agli articoli da 19 a 26 sono spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031.
Per le piante specificate di cui all’articolo 23 si applicano le condizioni supplementari seguenti:
se sono spostate unicamente all’interno delle zone infette, l’indicazione «Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031;
se sono spostate all’interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto nella zona infetta, l’indicazione «Zona cuscinetto e Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.
CAPO VIII
INTRODUZIONE NELL’UNIONE DI PIANTE OSPITI
Articolo 28
Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato
Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte le condizioni seguenti:
l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l’organismo nocivo specificato risulta non essere presente nel paese in base all’ispezione, al campionamento e all’analisi molecolare effettuati dall’autorità competente, con l’utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV, e conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare a livello nazionale un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;
le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che l’organismo nocivo specificato non è presente nel paese;
le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;
le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;
al loro ingresso nell’Unione le piante ospiti sono state controllate dall’autorità competente conformemente all’articolo 33 e la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata.
Articolo 29
Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un’area indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto
Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le piante ospiti sono originarie di un’area che è stata dichiarata indenne dall’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante interessata conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e in base a indagini ufficiali comprendenti campionamento e prove, effettuate con uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;
l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta area;
le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Luogo di origine», che le piante ospiti interessate hanno trascorso l’intero ciclo vitale nell’area di cui alla lettera a), con l’indicazione specifica del nome dell’area;
le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;
le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;
al loro ingresso nell’Unione le piante ospiti sono state controllate dall’autorità competente conformemente all’articolo 33 e la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata.
Articolo 30
Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un sito di produzione indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto
Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le piante ospiti sono originarie di un sito di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall’organismo nocivo conformemente all’articolo 31;
l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l’elenco dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo, con l’indicazione della loro ubicazione all’interno del paese;
le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario:
che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte per l’intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall’organismo nocivo dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all’articolo 31 e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l’infezione da parte dell’organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori non possa verificarsi;
che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo;
al loro ingresso nell’Unione le piante ospiti sono state controllate dall’autorità competente conformemente all’articolo 33 e la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata.
Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato e che sono state coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le piante specificate soddisfano una delle condizioni seguenti:
sono state coltivate a partire da sementi;
sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l’intero ciclo vitale in un’area indenne dall’organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;
sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all’articolo 31 e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;
le piante ospiti sono state coltivate in un sito di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall’organismo nocivo conformemente all’articolo 31;
l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l’elenco dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo, con l’indicazione della loro ubicazione all’interno del paese;
le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario:
che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte in vitro per l’intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall’organismo nocivo dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all’articolo 31 e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l’infezione da parte dell’organismo nocivo specificato o dei suoi vettori noti non possa verificarsi;
che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito di produzione indenne dall’organismo nocivo.
Articolo 31
Autorizzazione dei siti di produzione come indenni dall’organismo nocivo
Un sito di produzione può essere autorizzato come indenne dall’organismo nocivo solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il sito di produzione è stato dichiarato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante come sito a prova di insetto indenne dall’organismo nocivo specificato e dai suoi vettori conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
il sito di produzione è stato sottoposto a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
il sito di produzione è sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell’autorità competente, nel periodo più adatto;
il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante ospiti originarie del sito di produzione sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.
Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell’organismo nocivo specificato o danni che compromettono le condizioni a prova di insetto del sito di produzione indenne dall’organismo nocivo, revocano immediatamente l’autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante ospiti. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
CAPO IX
CONTROLLI UFFICIALI SUGLI SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE E DELLE PIANTE OSPITI VERSO L’UNIONE
Articolo 32
Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione
Articolo 33
Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione
CAPO X
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Articolo 34
Campagne di sensibilizzazione
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
Relazioni sulle misure adottate dagli Stati membri
I risultati delle indagini svolte a norma degli articoli 10 e 15 nelle aree delimitate sono trasmessi alla Commissione utilizzando i modelli di cui all’allegato V.
Articolo 36
Conformità
Se necessario al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri revocano o modificano le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione della revoca o della modifica di tali misure.
Articolo 37
Abrogazione
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è abrogata.
Articolo 38
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2, paragrafo 4, seconda frase, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), terza frase, l’articolo 28, lettera a), seconda frase, e l’articolo 29, lettera a), seconda frase, si applicano tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell’organismo nocivo specificato (“piante ospiti”)
Acacia
Acer
Adenocarpus lainzii
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Amaranthus retroflexus L.
Ambrosia
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.
Ampelopsis cordata Michx.
Anthyllis hermanniae L.
Artemisia
Asparagus acutifolius L.
Athyrium filix-femina
Baccharis
Brassica
Calicotome spinosa (L.) Link
Calicotome villosa (Poiret) Link
Callicarpa americana L.
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Calluna vulgaris (L.) Hull
Carya
Catharanthus roseus
Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Cercis siliquastrum L.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium album L.
Chionanthus
Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura
Cistus
Citrus
Clematis cirrhosa L.
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea
Conium maculatum L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A.Rich.
Coronilla
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus
Digitaria
Diospyros kaki L.f.
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum
Elaeagnus angustifolia L.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erigeron
Erodium moschatum (L.) L’Hérit.
Erysimum hybrids
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fagus crenata Blume
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
Ficus carica L.
Fortunella
Frangula alnus Mill.
Fraxinus
Genista
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Hebe
Helianthus
Helichrysum
Heliotropium europaeum L.
Hemerocallis
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.
Hibiscus
Humulus scandens (Lour.) Merr.
Ilex aquifolium L.
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
IVA annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans
Juniperus ashei J. Buchholz
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia
Laurus nobilis L.
Lavandula
Lavatera cretica
Ligustrum lucidum L.
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera implexa
Lonicera japonica Thunb.
Lupinus aridorum
Lupinus villlosus
Magnolia grandiflora L.
Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Mimosa
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Morus
Myoporum insulare R. Br.
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Olea
Osteospermum ecklonis DC.
Osteospermum fruticosum (L.) Norl.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium
Perovskia abrotanoides
Persea americana Mill.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phoenix
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala grandiflora
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Psidium
Pteridium aquilinum
Pyrus
Quercus
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus
Rhus
Robinia pseudoacacia L.
Rosa
Rubus
Ruta chalepensis
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis
Salvia rosmarinus
Sambucus
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica
Sapindus saponaria L.
Sassafras
Setaria magna Griseb.
Solidago fistulosa Mill.
Solidago virgaurea L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spartium
Stewartia pseudocamellia
Strelitzia reginae Aiton
Streptocarpus
Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom
Teucrium capitatum L.
Trifolium repens L.
Ulex
Ulmus
Vaccinium
Vinca
Vitis
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra R.Br.
Xanthium strumarium L.
ALLEGATO II
Elenco delle piante notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell’organismo nocivo specificato (“piante specificate”)
Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa
Acer
Ambrosia artemisiifolia L.
Calicotome spinosa (L.) Link
Cercis occidentalis Torr.
Cistus monspeliensis L.
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Coffea
Erysimum
Genista lucida L.
Juglans regia L.
Lupinus aridorum
Magnolia grandiflora L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Morus
Nerium oleander L.
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Psidium
Rhamnus alaternus L.
Rubus rigidus Sm.
Rubus ursinus Cham. & Schldl.
Ruta chalepensis
Salvia rosmarinus
Sambucus
Spartium junceum L.
Streptocarpus
Teucrium capitatum L.
Ulmus americana L.
Vaccinium corymbosum
Vinca
Vitis
Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie multiplex
Acacia
Acer griseum (Franch.) Pax
Acer pseudoplatanus L.
Acer rubrum L.
Adenocarpus lainzii
Alnus rhombifolia Nutt.
Ambrosia
Ampelopsis cordata Michx.
Anthyllis hermanniae L.
Artemisia
Asparagus acutifolius L.
Athyrium filix-femina
Baccharis halimifolia L.
Calicotome spinosa (L.) Link
Calicotome villosa (Poir.) Link
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Calluna vulgaris (L.) Hull
Carya
Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Cercis siliquastrum L.
Chionanthus
Cistus
Clematis cirrhosa L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A. Rich.
Coronilla
Cytisus
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum
Elaeagnus angustifolia L.
Encelia farinosa Gray ex Torr.
Erigeron
Erodium moschatum
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Ficus carica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus
Genista
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Hebe
Helianthus
Helichrysum
Hibiscus syriacus
Ilex aquifolium L.
IVA annua L.
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia
Laurus nobilis L.
Lavandula
Lavatera cretica
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera
Lupinus aridorum
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Myrtus communis L.
Nerium oleander
Olea
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.
Pelargonium
Perovskia abrotanoides
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia
Phlomis fruticosa L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Polygala grandiflora
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Pteridium aquilinum
Quercus
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus
Robinia pseudoacacia L.
Rosa
Rubus
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis
Salvia rosmarinus
Sambucus
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica
Sapindus saponaria L.
Solidago virgaurea L.
Spartium
Strelitzia reginae Aiton
Ulex
Ulmus
Vaccinium
Vinca
Westringia fruticosa Guerin.
Xanthium strumarium L.
Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca
Acacia
Amaranthus retroflexus L.
Asparagus acutifolius L.
Catharanthus roseus (L.) G. Don
Chenopodium album L.
Cistus albidus L.
Cistus creticus L.
Citrus
Coffea
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erigeron
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Grevillea juniperina Br.
Hebe
Heliotropium europaeum L.
Hibiscus
Laurus nobilis L.
Lavandula
Myoporum insulare Br.
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.
Olea europaea L.
Osteospermum fruticosum (L.) Norl.
Pelargonium
Phillyrea latifolia L.
Pistacia vera
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Rhamnus alaternus L.
Salvia rosmarinus
Spartium junceum L.
Ulex parviflorus
Vinca minor L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra Br.
ALLEGATO III
Zone infette di cui all’articolo 4, paragrafo 2, nelle quali sono applicate le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17
PARTE A
Zona infetta in Italia
La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:
La provincia di Lecce
La provincia di Brindisi
I seguenti comuni della provincia di Taranto:
Il seguente comune della provincia di Bari:
PARTE B
Zona infetta in Francia
La zona infetta in Francia comprende la seguente area:
La regione Corsica
PARTE C
Zona infetta in Spagna
La zona infetta in Spagna comprende la seguente area:
La Comunità autonoma delle Isole Baleari
ALLEGATO IV
Metodi di prova per l'identificazione della Xylella fastidiosa e delle sue sottospecie
A. Prove per lo screening e l'individuazione della presenza della Xylella fastidiosa
PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010 (e erratum 2013) ( 6 );
amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) sulla base di primer sviluppati da Harper et al. 2010 (e erratum 2013) ( 7 );
PCR in tempo reale sulla base di Ouyang et al., 2013 ( 8 );
PCR convenzionale sulla base di Minsavage et al. 1994 ( 9 ).
B. Analisi molecolari per l'identificazione delle sottospecie di Xylella fastidiosa
Tipizzazione MLST (Multi Locus Sequence Typing) sulla base di Yuan et al., 2010, per la determinazione di tutte le sottospecie ( 10 );
PCR sulla base di Hernandez-Martinez et al., 2006, per la determinazione delle sottospecie fastidiosa, multiplex e sandyi ( 11 );
PCR sulla base di Pooler & Hartung, 1995, per la determinazione della sottospecie pauca ( 12 ).
ALLEGATO V
Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini svolte a norma degli articoli 10 e 15 nelle aree delimitate
PARTE A
Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica
1. Ubicazione geografica dell’AD |
2. Dimensioni iniziali dell’AD (ha) |
3. Dimensioni aggiornate dell’AD (ha) |
4. Approccio (E/C) |
5. Zona (es. ZC/ZI) |
6. Siti di indagine |
7. Calendario |
A. Definizione dell’indagine (parametri di input per RiBESS+) |
B. Sforzo di campionamento |
C. Risultati dell’indagine |
23. Osservazioni |
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8. Popolazione bersaglio |
9. Unità epidemiologiche |
10. Metodo di rilevazione |
11. Efficacia di campionamento |
12. Sensibilità del metodo |
13. Fattori di rischio (attività, luoghi e aree) |
14. Numero di unità epidemiologiche sottoposte a ispezione |
15. Numero di esami |
16. Numero di campioni |
17. Numero di prove |
18. Numero di altre misure |
19. Risultati |
20. Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 |
21. Livello di confidenza raggiunto |
22. Prevalenza attesa |
||||||||||||||||||||
Specie ospiti |
Superficie (in ha o altre unità più pertinenti) |
Unità di ispezione |
Descrizione |
Unità |
Esami visivi |
Prove |
Altri metodi |
Fattore di rischio |
Livelli di rischio |
Numero di luoghi |
Rischi relativi |
Proporzione della popolazione ospite |
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Positivi |
Negativi |
Indeterminati |
Numero |
Data |
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Istruzioni per compilare il modello
Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine. Riassumere e giustificare:
indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.
indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine ed eventuali aggiornamenti pertinenti.
indicare l’approccio: eradicazione (E) o contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD e degli approcci adottati per queste aree.
indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta/infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 5 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.
indicare i siti di indagine, utilizzando più di una riga se necessario. Si prega di utilizzare sempre una riga diversa per le indagini svolte nei vivai. Se si usa l’opzione “altro”, si prega di specificare quanto segue.
All’aperto (zona di produzione): 1.1 campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.
All’aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio ecc.).
Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio).
indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.
indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie ospiti e la superficie interessata. Per “popolazione bersaglio” si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Si prega di giustificare nella colonna 23 (“Osservazioni”) la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte all’indagine. Per “unità di ispezione” si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.
indicare le unità epidemiologiche sottoposte all’indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per “unità epidemiologica” si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio che è omogenea in termini di epidemiologia e comprende almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS, aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta deve essere giustificata nelle ipotesi di base.
indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso. Indicare “non disponibile” quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.
fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per “efficacia di campionamento” si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta all’indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta all’indagine.
per “sensibilità del metodo” si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).
indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.
indicare i dati relativi all’indagine. Indicare “non applicabile” quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 “Metodo di rilevazione”.
indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati “indeterminati” si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).
indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso si prega di indicare nella colonna 21 (“Osservazioni”) i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.
indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma ISPM n. 31. Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base delle ispezioni effettuate (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.
indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine.
PARTE B
Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini sugli insetti vettori della Xylella fastidiosa
1. Descrizione dell’AD |
2. Approccio |
3. Zona |
4. Specie vettrici |
5. Esami visivi |
6. Tipo di trappole (o altri metodi di cattura dei vettori, come retino entomologico ecc.) |
7. Numero di trappole (o altri metodi di cattura) |
8. Frequenza di controllo delle trappole (o altri metodi, se applicabile) |
9. Calendario di controllo delle trappole (o altri metodi, se applicabile) |
10. Numero di campioni di vettori raccolti |
11. Numero di vettori catturati |
12. Numero di vettori analizzati |
13. Numero di campioni di vettori analizzati |
14. Numero di campioni di vettori risultati positivi |
15. Numero di campioni di vettori risultati negativi |
16. Numero di campioni di vettori con risultato indeterminato |
17. Osservazioni |
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Nome |
Data di definizione |
Calendario |
Numero |
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Istruzioni per compilare il modello
indicare il nome dell’area, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione.
indicare eradicazione (E) o contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD e degli approcci adottati per queste aree.
indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine: zona infetta/infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 5 km, attorno ai vivai ecc.).
indicare l’elenco delle specie vettrici dell’organismo nocivo di cui alla prima colonna, utilizzando righe diverse per ogni vettore.
indicare solo se applicabile.
indicare il tipo di metodo di cattura dei vettori. Se per lo stesso vettore sono utilizzati più metodi, fornire i dati in righe separate.
indicare il numero di trappole o di altri metodi di cattura, utilizzando righe separate per ogni metodo.
indicare la frequenza con cui le trappole o i metodi di cattura sono stati controllati (ad esempio una volta alla settimana, una volta al mese, quattro volte all’anno ecc.).
indicare i mesi dell’anno in cui le trappole sono state controllate.
indicare il numero di campioni raccolti (un campione può contenere più vettori).
indicare il numero totale di vettori catturati. Si prega di indicare solo il numero di vettori di interesse, non le catture accessorie.
indicare il numero di campioni di vettori analizzati in relazione all’organismo nocivo, qualora il campione sia composto da più vettori.
numero di campioni con risultato indeterminato, ossia campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto ecc.).»
( 1 ) Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma, pubblicata il 15 dicembre 2011.
( 2 ) Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma, pubblicata l’8 gennaio 2014.
( 3 ) Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).
( 4 ) Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).
( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 (GU L 140 del 31.5.2017, pag. 7).
( 6 ) DOI: 10.1094/PHYTO-06-10-0168.
( 7 ) DOI: 10.1094/PHYTO-06-10-0168.
( 8 ) DOI: 10.1371/journal.pone.0081647.
( 9 ) DOI:10.1094/Phyto-84-456.
( 10 ) DOI: 10.1094/PHYTO-100-6-0601.
( 11 ) DOI: 10.1094/PD-90-1382.
( 12 ) DOI: 10.1007/BF00294703.