02020L0262 — IT — 27.02.2020 — 000.004
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA (UE) 2020/262 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 058 del 27.2.2020, pag. 4) |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2020/262 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2019
che stabilisce il regime generale delle accise
(rifusione)
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti ("prodotti sottoposti ad accisa"):
prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;
alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
tabacchi lavorati di cui alla direttiva 2011/64/UE.
Gli Stati membri possono applicare imposte:
su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;
sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari.
Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
Articolo 2
Applicazione del codice doganale dell'Unione ai prodotti sottoposti ad accisa
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
"depositario autorizzato" la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, immagazzinare, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale;
"territorio di uno Stato membro" il territorio di uno Stato membro al quale si applicano i trattati, a norma degli articoli 349 e 355 TFUE, a eccezione dei territori terzi;
"territorio dell'Unione" i territori degli Stati membri;
"territorio terzo" qualsiasi territorio di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;
"paesi terzi" qualsiasi Stato o territorio cui non si applicano i trattati;
"regime di sospensione dall'accisa" un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione, al magazzinaggio o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;
"importazione" l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
"ingresso irregolare" l'ingresso nel territorio dell'Unione di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 e per i quali è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento, o sarebbe sorta se i prodotti fossero soggetti a dazi doganali;
"destinatario registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa dal territorio di un altro Stato membro;
"speditore registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità;
"deposito fiscale" un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, immagazzinati, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale;
"speditore certificato" una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;
"destinatario certificato" una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di destinazione al fine di ricevere, nell’esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;
"Stato membro di destinazione" lo Stato membro in cui devono essere consegnati o utilizzati i prodotti sottoposti ad accisa conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
"sgravio" esonero dall'obbligo di pagare l'importo di un'accisa che non è stata pagata;
"rimborso" il risarcimento dell'importo di un'accisa che è stata pagata.
Articolo 4
Applicazione territoriale
La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
isole Canarie;
i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE;
isole Åland;
isole Anglo-normanne.
La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 3, TFUE né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
isola di Helgoland;
territorio di Büsingen;
Ceuta;
Melilla;
Livigno.
Articolo 5
Statuto territoriale speciale
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:
del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;
di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;
delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;
dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.
Capo II
Disposizioni procedurali generali
Articolo 6
Evento imponibile, momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili
I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto:
della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio dell'Unione;
della loro importazione o dell'ingresso irregolare nel territorio dell'Unione.
Ai fini della presente direttiva, per 'immissione in consumo" si intende:
lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa;
la detenzione o il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, compresi i casi di irregolarità, fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa unionale e della legislazione nazionale;
la fabbricazione, compresi la trasformazione e la produzione o il trattamento irregolari dei prodotti sottoposti ad accisa, fuori da un regime di sospensione dall'accisa;
l'importazione dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che essi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, a un regime di sospensione dall'accisa, o il loro ingresso irregolare, a meno che l'obbligazione doganale sia stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) o k), del regolamento (UE) n. 952/2013. Se l'obbligazione doganale è stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 gli Stati membri possono prevedere, nella normativa nazionale, una sanzione che tiene conto dell'importo dell'accisa che sarebbe sorta.
Per momento di svincolo da un regime di sospensione dall'accisa di cui al paragrafo 3, lettera a), si intende:
il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv);
il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4.
Se viene accertata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa, la garanzia costituita in conformità dell'articolo 17 è svincolata, interamente o parzialmente a seconda dei casi, su presentazione di una prova soddisfacente.
In mancanza di soglie comuni di perdita parziale, gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni nazionali.
Articolo 7
Debitore dell'accisa
Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:
per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a):
il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
per quanto riguarda la detenzione o il magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), la persona che detiene o immagazzina prodotti sottoposti ad accisa o qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione o al loro magazzinaggio, o una combinazione di tali persone in conformità del principio di responsabilità in solido;
per quanto riguarda la fabbricazione, compresa la trasformazione, di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;
per quanto riguarda l'importazione o l'ingresso irregolare di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera d): il dichiarante quale definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 ("dichiarante") o qualsiasi altra persona di cui all'articolo 77, paragrafo 3, di tale regolamento e, in caso di ingresso irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale ingresso irregolare.
Articolo 8
Condizioni di esigibilità e aliquote di accisa da applicare
Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.
L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.
In deroga al primo comma, in caso di variazione di una o più aliquote dell'accisa, le riserve di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo possono essere assoggettate, ove appropriato, a un aumento o a una riduzione dell'accisa.
Articolo 9
Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 17 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell'accisa nell'altro Stato membro.
Articolo 10
Rimborso e sgravio
Oltre ai casi di cui all'articolo 37, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 5, e all'articolo 46, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dallo Stato membro e alle condizioni che lo Stato membro fissa per impedire ogni possibile evasione o abuso.
Tale rimborso o sgravio non può dar luogo a esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 11 o dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE o 2011/64/UE.
Articolo 11
Esenzioni dal pagamento dell'accisa
I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati:
nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;
dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;
dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;
per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 12
Certificato di esenzione
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 20 a 27 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente all'interno del proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.
Articolo 13
Esenzioni dal pagamento dell'accisa per i viaggiatori che si recano in paesi terzi o territori terzi
Ai fini del presente articolo si intende per:
"punto di vendita in esenzione da imposte" qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;
"viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo" qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
Capo III
Fabbricazione, trasformazione, detenzione e magazzinaggio
Articolo 14
Disposizione generale
Articolo 15
Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato
Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.
Il depositario autorizzato è tenuto:
a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e al magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa;
a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;
a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;
a iscrivere nella contabilità del suo deposito fiscale e nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l'articolo 16, paragrafo 4;
ad acconsentire a qualsiasi controllo e a ogni verifica delle scorte.
Le condizioni relative alla garanzia di cui al primo comma, lettera a), sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.
Capo IV
Circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Articolo 16
Disposizioni generali relative al luogo di spedizione e di destinazione della circolazione
I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa tra i seguenti luoghi nel territorio dell'Unione, compreso il transito per un paese terzo o un territorio terzo:
da un deposito fiscale verso:
un altro deposito fiscale;
un destinatario registrato;
un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
il destinatario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti dal territorio di un altro Stato membro;
l'ufficio doganale di uscita se previsto dall'articolo 329, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/244, che è al tempo stesso l'ufficio doganale di partenza per il regime di transito esterno in conformità dell'articolo 189, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.
Ai fini del presente articolo, per "luogo di importazione" si intende il luogo in cui i prodotti sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Salvo qualora l'importazione abbia luogo all'interno di un deposito fiscale, i prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall'accisa solo se il dichiarante o qualsiasi persona che interviene direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013 fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di importazione le informazioni seguenti:
il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ( 2 ) che identifica lo speditore registrato per il movimento,
il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 che identifica il destinatario cui i prodotti sono spediti,
se applicabile, la prova che i prodotti importati sono destinati a essere spediti dal territorio dello Stato membro di importazione verso il territorio di un altro Stato membro.
Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
Articolo 17
Garanzia
Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa:
i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;
se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno dell'Unione per via marittima.
Articolo 18
Destinatario registrato
Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:
prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa;
acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
Articolo 19
Inizio e conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa inizia:
nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione;
nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013.
La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude:
nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa;
nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione;
nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v), nel momento in cui i prodotti sono vincolati al regime di transito esterno.
Articolo 20
Documento amministrativo elettronico
Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.
Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati a un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.
Articolo 21
Trattamento del documento amministrativo elettronico per i prodotti esportati
Articolo 22
Regime speciale per la circolazione dei prodotti energetici
Articolo 23
Frazionamento delle spedizioni
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;
il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.
Articolo 24
Formalità a destinazione
Se tali dati non sono validi, il destinatario ne riceve notifica senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione forniscono al destinatario la conferma della registrazione della nota di ricevimento e inviano tale conferma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
Articolo 25
Formalità alla conclusione di un movimento di prodotti esportati
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.
Articolo 26
Indisponibilità del sistema informatizzato
In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che:
i prodotti siano accompagnati da un documento di riserva contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
lo speditore informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione.
Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere allo speditore una copia del documento di cui alla lettera a) del primo comma, la verifica, da parte dello Stato membro di spedizione, dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità del sistema informatizzato è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.
Non appena i dati figuranti sulla bozza di documento amministrativo elettronico sono verificati, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo. L'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 1, e gli articoli 24 e 25 si applicano in quanto compatibili.
Il dichiarante fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione una copia di tale documento di riserva, il cui contenuto corrisponde ai prodotti sottoposti ad accisa figuranti nella dichiarazione di esportazione, o l'identificativo unico del documento di riserva.
Articolo 27
Documenti di riserva a destinazione o in caso di esportazione
Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento in tempi brevi mediante il sistema informatizzato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento di riserva di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 24 si applicano in quanto compatibili.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo speditore una copia del documento di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, o la notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 5. L'articolo 25, paragrafo 3, si applica in quanto compatibile.
Articolo 28
Prove alternative di ricevimento e di uscita
Un documento di riserva di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), costituisce un elemento di prova appropriato.
Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii) o v), per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa nelle circostanze di cui al paragrafo 2 sono usciti dal territorio dell'Unione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:
accettano un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita attestante che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio dell'Unione o che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati vincolati al regime di transito esterno conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v), quale elemento appropriato di prova dell'uscita dei prodotti dal territorio dell'Unione,
possono prendere in considerazione qualsiasi combinazione dei seguenti elementi di prova:
una bolla di consegna;
un documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha trasportato i prodotti sottoposti ad accisa fuori dal territorio dell'Unione attestante l'uscita dei prodotti;
un documento in cui l'autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo certifica la consegna conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili a tale certificazione in detto Stato o paese;
i registri tenuti dall'operatore economico comprovanti la fornitura di prodotti a navi, aeromobili o impianti offshore;
altre prove accettabili per le autorità dello Stato membro di spedizione.
Articolo 29
Delega di potere e conferimento di competenze di esecuzione con riguardo ai documenti da scambiare nell'ambito del regime di sospensione dall'accisa
Articolo 30
Procedure semplificate in un solo Stato membro
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.
Articolo 31
Procedure semplificate in due o più Stati membri
Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione frequente e periodica di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.
La presente disposizione include la circolazione attraverso condutture fisse.
Capo V
Circolazione e tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo
Articolo 32
Acquisto da parte di un privato
Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:
status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e le ragioni per le quali li detiene;
luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;
qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;
natura dei prodotti sottoposti ad accisa;
quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.
Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:
prodotti a base di tabacco:
bevande alcoliche:
Ai fini del presente paragrafo, per "modalità di trasporto atipiche" si intende il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori economici.
Articolo 33
Disposizioni generali
Nell'ambito di applicazione dei regimi di cui alla presente sezione i prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati solo da uno speditore certificato a un destinatario certificato.
Articolo 34
Evento imponibile
Articolo 35
Condizioni per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione
Il destinatario certificato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, rispetta tutti i seguenti obblighi:
prima della spedizione dei prodotti, prestare una garanzia a copertura dei rischi inerenti di mancato pagamento delle accise che possono verificarsi durante la circolazione attraverso i territori degli Stati membri transitati e nello Stato membro di destinazione;
pagare l'accisa dovuta nello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro alla conclusione della circolazione dei prodotti;
acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.
Articolo 36
Documento amministrativo elettronico semplificato
Se tali dati non sono validi, lo speditore certificato ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo semplificato e lo comunicano allo speditore certificato.
Articolo 37
Nota di ricevimento
Se tali dati non sono validi, il destinatario certificato ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione forniscono al destinatario certificato la conferma della registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
La nota di ricevimento è ritenuta una prova sufficiente che il destinatario certificato abbia espletato tutte le formalità necessarie e abbia effettuato, se applicabile e a meno che i prodotti sottoposti ad accisa siano esenti dal pagamento dell'accisa, gli eventuali pagamenti dell'accisa dovuta nello Stato membro di destinazione, o che segua un regime di sospensione dall'accisa a norma del capo III.
Articolo 38
Procedura di riserva e recupero alla spedizione
In deroga all'articolo 36, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore certificato può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a condizione che:
i prodotti siano accompagnati da un documento di riserva contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1;
lo speditore certificato informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione.
Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere allo speditore certificato una copia del documento di cui al primo comma, lettera a), la verifica da parte dello Stato membro di spedizione dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità del sistema informatizzato è imputabile allo speditore certificato, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.
Non appena i dati figuranti sulla bozza di documento amministrativo elettronico sono verificati, conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, tale documento sostituisce il documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo. L'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 37 si applicano in quanto compatibili.
Articolo 39
Documenti di riserva e recupero dei dati - nota di ricevimento
Nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano trasportati nell'ambito della presente sezione e la nota di ricevimento non possa essere presentato alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché le procedure di cui all'articolo 38, paragrafo 2, non sono state ancora completate, il destinatario certificato, salvo in casi debitamente giustificati, presenta un documento di riserva nel quale figurano gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
Fatto salvo il caso in cui la nota di ricevimento possa essere presentata tempestivamente dal destinatario certificato attraverso il sistema informatizzato conformemente a quanto disposto all'articolo 37, paragrafo 1, o salvo in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione trasmettono una copia del documento di riserva di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore certificato o la tengono a disposizione dello stesso.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all'articolo 38, paragrafo 2, sono state completate, il destinatario certificato presenta una nota di ricevimento conformemente all'articolo 37, paragrafo 1. L'articolo 37, paragrafi 2 e 3, si applica in quanto compatibile.
Articolo 40
Prove di ricevimento alternative
Il documento di riserva di cui all'articolo 39, primo comma, costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma del presente paragrafo.
Articolo 41
Deroga all'obbligo di avvalersi del sistema informatizzato – Procedure semplificate in due o più Stati membri
Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della presente sezione che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.
Articolo 42
Circolazione di prodotti immessi in consumo fra due luoghi nel territorio dello stesso Stato membro attraverso il territorio di un altro Stato membro
Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nel territorio dello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:
la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, seguendo un itinerario appropriato;
il destinatario certificato attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;
lo speditore certificato e il destinatario certificato acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
Articolo 43
Delega di potere e competenze di esecuzione ai fini della circolazione dei prodotti da consegnare per scopi commerciali
Articolo 44
Vendite a distanza
L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
Lo Stato membro di destinazione può tuttavia consentire allo speditore di nominare un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione, quale debitore dell'accisa. Il rappresentante fiscale è riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro. Gli Stati membri possono disporre che, nei casi in cui lo speditore o il rappresentante fiscale non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il debitore dell'accisa sia il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
Lo speditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato /registrata e prestare una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo la consegna dei prodotti sottoposti ad accisa;
tenere una contabilità delle consegne di prodotti.
Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali o multilaterali.
Articolo 45
Distruzione e perdita
Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
Se viene accertata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa, la garanzia costituita in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 44, paragrafo 4, lettera a), è svincolata, interamente o parzialmente, su presentazione di una prova soddisfacente.
Articolo 46
Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di acquisto dei prodotti sottoposti ad accisa, si determina il territorio del lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo procedono, su richiesta, al rimborso o allo sgravio dell'accisa qualora essa sia stata applicata nello Stato membro in cui l'irregolarità si è verificata o è stata rilevata. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione svincolano la garanzia prestata a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 44, paragrafo 4, lettera a).
Capo VI
Varie
Articolo 47
Contrassegni
Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti sottoposti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli, a eccezione delle spese di emissione, è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.
Lo Stato membro che ha rilasciato tali contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, che essi siano stati rimossi o distrutti.
Articolo 48
Piccoli produttori di vino
Articolo 49
Rifornimenti per navi e aeromobili
Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni dell'Unione relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni a essi inerenti.
Articolo 50
Regime speciale
Gli Stati membri che hanno concluso un accordo sulla responsabilità per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine possono adottare misure che derogano alle disposizioni della presente direttiva al fine di semplificare le procedure di riscossione dell'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di tale ponte.
Ai fini di tali misure, il ponte e le aree dei cantieri di cui all'accordo sono considerati parti del territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte in conformità dell'accordo.
Gli Stati membri interessati notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.
Capo VII
Esercizio della delega e procedura di comitato
Articolo 51
Esercizio della delega
Articolo 52
Procedura di comitato
Capo VIII
Relazione e disposizioni transitorie e finali
Articolo 53
Relazione sull'attuazione della presente direttiva
Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione è presentata entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva.
In particolare, la prima relazione valuta l'applicazione e l'impatto delle disposizioni nazionali adottate e applicate ai sensi dell'articolo 32, tenendo conto delle pertinenti prove dell'impatto di tali disposizioni per quanto concerne effetti transfrontalieri, frode, elusione, evasione o abuso, nonché l'impatto sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla salute pubblica.
Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le pertinenti informazioni disponibili necessarie a stilare la relazione.
La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 54
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri consentono il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli articoli 33, 34 e 35 della direttiva 2008/118/CE fino al 31 dicembre 2023.
Le notifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 5, della presente direttiva possono essere effettuate con mezzi diversi dal sistema informatizzato fino al 13 febbraio 2024.
Articolo 55
Recepimento
Fatto salvo l'articolo 54, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima . Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 56
Abrogazione
La direttiva 2008/118/CE, modificata dagli atti elencati nell'allegato I, parte A, è abrogata con efficacia al 13 febbraio 2023, non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e ai termini di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 57
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 1, 4 e 5, gli articoli da 7 a 11, gli articoli 13, 14 e 15, gli articoli 18, 23 e 24, gli articoli 30, 31 e 32, gli articoli da 47 a 53, gli articoli 56 e 58 si applicano a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Articolo 58
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PARTE A
DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
(di cui all’articolo 56)
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio |
GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12 |
Direttiva 2010/12/UE del Consiglio |
GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1 |
Trattato di adesione della Croazia |
GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10 |
Direttiva 2013/61/UE del Consiglio |
GU L 353 del 28.12.2013, pag. 5 |
Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio |
GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10 |
PARTE B
TERMINI DI RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE E DATA DI APPLICAZIONE
(di cui all’articolo 56)
Direttiva |
Termine del recepimento |
Data di applicazione |
2008/118/CE |
1° gennaio 2010 |
1° aprile 2010 |
2010/12/UE |
1° gennaio 2011 |
|
2013/61/UE |
1° gennaio 2014 |
|
(UE) 2019/2235 |
30 giugno 2022 |
1° luglio 2022 |
ALLEGATO II
TAVOLA Di CONCORDANZA
Direttiva 2008/118/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3, punto 4 |
– |
– |
Articolo 2, punto 4 |
Articolo 4, frase introduttiva |
Articolo 3 frase introduttiva |
Articolo 4, punti da 1 a 5 |
Articolo 3, punti da 1 a 5 |
Articolo 4, punto 6 |
– |
Articolo 4, punto 7 |
Articolo 3, punto 6 |
Articolo 4, punto 8 |
Articolo 3, punto 7 |
– |
Articolo 3, punto 8 |
Articolo 4, punti da 9 a 11 |
Articolo 3, punti da 9 a 11 |
– |
Articolo 3, punti 12 e 13 |
Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, punto 14 |
– |
Articolo 3, punti 15 e 16 |
Articolo 5, punti 1 e 2 |
Articolo 4, punti 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafo 3, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 3, frase introduttiva |
Articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a e) |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e) |
Articolo 5, paragrafo 3, lettere f) e g) |
– |
Articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6 |
Articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 6, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 7, punto 5 |
– |
– |
Articolo 6, paragrafo 7 |
– |
Articolo 6, punto 8 |
– |
Articolo 6, paragrafo 9, secondo comma |
– |
Articolo 6, punto 10 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8, primo e secondo comma |
– |
Articolo 8, terzo comma |
Articoli da 10 a 12 |
Articoli da 9 a 11 |
Articolo 13, punto 1 |
Articolo 12, punto 1 |
Articolo 13, punto 2 |
– |
– |
Articolo 12, punti 2 e 3 |
Articolo 13, punto 3 |
Articolo 12, punto 4 |
Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 14, punto 4 |
– |
Articolo 14, punto 5 |
Articolo 13, punto 4 |
Articoli 15 e 16 |
Articoli 14 e 15 |
Articolo 17, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) |
– |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v) |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
– |
Articolo 16, punti 2 e 3 |
Articolo 17, punto 2 |
Articolo 16, punto 4 |
Articolo 17, punto 3 |
Articolo 16, punto 5 |
Articolo 18, punto 1 |
Articolo 17, punto 1 |
– |
Articolo 17, punto 2 |
Articolo 18, punto 2 |
Articolo 17, punto 3 |
Articolo 18, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 17, punto 4 |
Articolo 18, punto 4 |
Articolo 17, punto 5 |
Articolo 18, paragrafo 3, seconda frase |
Articolo 17, punto 6 |
Articolo 19 |
Articolo 18 |
Articolo 20, punto 1 |
Articolo 19, punto 1 |
Articolo 20, punto 2 |
Articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b) |
– |
Articolo 19, paragrafo 2,lettera c) |
Articolo 21, punti da 1 a 4 |
Articolo 20, punti da 1 a 4 |
Articolo 21, punto 5 |
Articolo 21, punto 1 |
Articolo 21, punto 6 |
Articolo 20, punto 5 |
Articolo 21, punto 7 |
Articolo 20, punto 6 |
Articolo 21, punto 8 |
Articolo 20, paragrafo 7, prima frase |
– |
Articolo 20, paragrafo 7, seconda frase |
– |
Articolo 21, paragrafi da 2) a 5) |
Articolo 22 |
Articolo 22, punti 1 e 2 |
– |
Articolo 22, punto 3 |
Articolo 23, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 23, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 23, primo comma, punto 1 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 23, primo comma, punto 2 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 23, primo comma, punto 3 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 23, secondo comma |
Articolo 23, punto 2 |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
Articolo 25, punto 1 |
Articolo 25, punto 1 |
– |
Articolo 25, punto 2 |
Articolo 25, punto 2 |
Articolo 25, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 25, punto 3 |
Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 26, punti 1 e 2 |
Articolo 26, punti 1 e 2 |
Articolo 26, punto 3 |
– |
Articolo 26, punti 4 e 5 |
Articolo 26, punti 3 e 4 |
– |
Articolo 27, punto 5 |
Articolo 27 |
Articolo 27 |
Articolo 28, punto 1 |
Articolo 28, punto 1 |
Articolo 28, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 28, punti 2 e 3 |
– |
Articolo 28, punto 4 |
Articolo 28, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 28, punto 5 |
Articolo 29 |
Articolo 29 |
Articolo 30 |
Articolo 30 |
Articolo 31 |
Articolo 31 |
Articolo 32 |
Articolo 32 |
Articolo 33, punto 1 |
Articolo 33, punti 1 e 2 |
– |
Articolo 33, punti 3 e 4 |
Articolo 33, punto 2 |
Articolo 33, punto 5 |
Articolo 33, punti 3 e 4 |
_ |
– |
Articolo 34, punto 1 |
Articolo 33, punto 5 |
Articolo 34, punto 2 |
Articolo 33, punto 6 |
Articolo 37, punto 4 |
Articolo 34, punto 1 |
Articolo 35, punto 1 |
Articolo 34, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 35, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 34, paragrafo 2, secondo comma |
_ |
– |
Articolo 35, paragrafi da 3) a 8) |
– |
Articoli da 36 a 41 |
Articolo 35 |
Articolo 42 |
– |
Articolo 43 |
Articolo 36, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 43, punto 14 |
Articolo 36, paragrafi da 2 a 6 |
Articolo 44, paragrafi da 2 a 6 |
Articolo 37, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 45, paragrafo 1, primo comma |
– |
Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma |
– |
Articolo 45, punto 2 |
Articolo 37, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 45, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 37, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 45, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 37, punto 2 |
– |
Articolo 38 |
Articolo 46, paragrafi da 1 a 4 |
– |
Articolo 46, paragrafo 3, primo comma, seconda frase |
– |
Articolo 46, paragrafo 5 |
Articolo 39 |
Articolo 47 |
Articolo 40 |
Articolo 48 |
Articolo 41 |
Articolo 49 |
Articolo 42 |
Articolo 50 |
– |
Articolo 51 |
Articolo 43 |
Articolo 52 |
Articolo 44 |
– |
– |
Articoli 53 e 54 |
Articoli 45 e 46 |
– |
Articolo 47 |
Articolo 56 |
Articolo 48 |
Articolo 55 |
Articolo 49 |
Articolo 57 |
Articolo 50 |
Articolo 58 |
– |
Allegato I |
– |
Allegato II |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 32).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).
( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).