02020D1350 — IT — 28.10.2022 — 002.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1350 DEL CONSIGLIO del 25 settembre 2020 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 35) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/678 DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2021 |
L 144 |
12 |
27.4.2021 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2080 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2022 |
L 280 |
19 |
28.10.2022 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1350 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2020
che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19
Articolo 1
La Lituania soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.
Articolo 2
Articolo 3
La Lituania può finanziare le misure seguenti:
sovvenzioni salariali durante il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-911» del 20 gennaio 2022;
sovvenzioni salariali dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021;
prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 5-1 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;
prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’articolo 5-2 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020.
Articolo 4
Articolo 5
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.