02020D1350 — IT — 28.10.2022 — 002.001


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►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1350 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

(GU L 314 del 29.9.2020, pag. 35)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/678 DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2021

  L 144

12

27.4.2021

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2080 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2022

  L 280

19

28.10.2022




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1350 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19



Articolo 1

La Lituania soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

▼M2

1.  
L’Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell’importo massimo di 1 099 060 000  EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2.  
Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

▼B

3.  
La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Lituania al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

▼M2

4.  
La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Lituania e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.

▼B

5.  
La Lituania paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
6.  
La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

▼M2

Articolo 3

La Lituania può finanziare le misure seguenti:

a) 

sovvenzioni salariali durante il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-911» del 20 gennaio 2022;

b) 

sovvenzioni salariali dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021;

c) 

prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 5-1 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;

d) 

prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’articolo 5-2 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020.

▼M1

Articolo 4

1.  
La Lituania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2.  
Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, la Lituania informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

▼B

Articolo 5

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.