02019R2035 — IT — 05.12.2019 — 000.004


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2035 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2019

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 015, 20.1.2020, pag.  8 (2019/2035)

►C2

Rettifica, GU L 191, 16.6.2020, pag.  3 (2019/2035)

►C3

Rettifica, GU L 267, 14.8.2020, pag.  5 (2019/2035)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2035 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2019

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)



PARTE I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento integra le norme di cui al regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda:

a) 

gli stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova;

b) 

le prescrizioni in materia di tracciabilità dei seguenti animali terrestri detenuti:

i) 

bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi (ungulati);

ii) 

cani, gatti e furetti;

iii) 

volatili in cattività;

iv) 

uova da cova;

v) 

animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali.

2.  La parte II, titolo I, capo 1, stabilisce prescrizioni per la registrazione dei trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame che trasportano tali animali tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo.

3.  La parte II, titolo I, capo 2, prevede deroghe all’obbligo di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento, applicabili agli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di determinati equini e agli operatori di incubatoi di volatili in cattività.

Tale capo stabilisce inoltre prescrizioni per il riconoscimento dei seguenti tipi di stabilimenti:

a) 

stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro o che ricevono tali animali da un altro Stato membro;

b) 

incubatoi, da cui le uova da cova o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro;

c) 

stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato membro.

Tali prescrizioni riguardano le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza, le strutture e le attrezzature, il personale e la supervisione da parte dell’autorità competente.

4.  La parte II, titolo I, capo 3, stabilisce prescrizioni per il riconoscimento dei seguenti tipi di stabilimenti:

a) 

centri di raccolta di cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro;

b) 

rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro;

c) 

posti di controllo;

d) 

stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro;

e) 

stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, da cui tali animali devono essere spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro.

Tali prescrizioni riguardano le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza e di controllo, le strutture e le attrezzature e la supervisione da parte del veterinario.

5.  La parte II, titolo I, capo 4, stabilisce prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti confinati, da cui gli animali terrestri detenuti devono essere spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza e di controllo, le strutture e le attrezzature e la supervisione da parte del veterinario.

6.  La parte II, titolo II, capo 1, stabilisce gli obblighi di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri:

a) 

degli stabilimenti di animali terrestri detenuti;

b) 

degli incubatoi;

c) 

dei trasportatori di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame, che trasportano tali animali tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;

d) 

degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e pollame.

7.  La parte II, titolo II, capo 2, stabilisce l’obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti riconosciuti di cui alla parte II, titolo I, capi 2, 3 e 4.

8.  La parte II, titolo III, capo 1, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, per i seguenti tipi di stabilimenti registrati o riconosciuti:

a) 

tutti gli stabilimenti che detengono animali terrestri;

b) 

gli stabilimenti che detengono:

i) 

bovini, ovini, caprini e suini;

ii) 

equini;

iii) 

pollame e volatili in cattività;

iv) 

cani, gatti e furetti;

v) 

api mellifere;

c) 

circhi itineranti ed esibizioni di animali;

d) 

rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;

e) 

posti di controllo;

f) 

stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati;

g) 

stabilimenti confinati.

9.  La parte II, titolo III, capo 2, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di incubatoi registrati o riconosciuti, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

10.  La parte II, titolo III, capo 3, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori registrati, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

11.  La parte II, titolo III, capo 4, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori che procedono alle operazioni di raccolta, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda:

a) 

gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame;

b) 

gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame;

c) 

gli operatori dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti registrati presso l’autorità competente.

12.  La parte III, titoli da I a IV, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina, suina ed equina, anche per quanto riguarda i mezzi di identificazione, la documentazione e le basi dati informatizzate.

13.  La parte III, titolo V, capo 1, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti, anche per quanto riguarda gli animali da compagnia che vengono spostati in un altro Stato membro per scopi diversi dai movimenti a carattere non commerciale.

14.  La parte III, titolo V, capo 2, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità di camelidi e cervidi detenuti.

15.  La parte III, titolo V, capo 3, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità dei volatili in cattività detenuti.

16.  La parte III, titolo V, capo 4, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e di quelli destinati ad esibizioni di animali.

17.  La parte III, titolo VI, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità delle uova da cova.

18.  La parte III, titolo VII, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità di bovini, ovini, caprini, suini, equini, cervidi e camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione.

19.  La parte IV stabilisce determinate misure transitorie per quanto riguarda le direttive 64/432/CEE e 92/65/CEE, i regolamenti (CE) n. 1760/2000, (CE) n. 21/2004 e (CE) n. 1739/2005, le direttive 2008/71/CE, 2009/156/CE e 2009/158/CE e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 per quanto riguarda:

a) 

la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti;

b) 

l’identificazione degli animali terrestri detenuti;

c) 

i documenti di trasporto e di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e di quelli destinati ad esibizioni di animali.

d) 

il documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«cane», un animale detenuto della specie Canis lupus;

2) 

«gatto», un animale detenuto della specie Felis silvestris;

3) 

«furetto», un animale detenuto della specie Mustela putorius furo;

4) 

«tipo di trasporto», il modo in cui è effettuato il trasporto, ad esempio su strada, per ferrovia, per via aerea o per via d’acqua;

5) 

«mezzo di trasporto», i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili;

6) 

«pulcini di un giorno», tutto il pollame di meno di 72 ore;

7) 

«centro di raccolta di cani, gatti e furetti», uno stabilimento in cui sono raggruppati animali di questo tipo, con lo stesso stato sanitario e provenienti da più stabilimenti;

8) 

«rifugio per animali», uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento dell’ingresso nello stabilimento;

9) 

«posti di controllo», i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97;

10) 

«stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale», uno stabilimento le cui strutture, unitamente alle rigorose misure di biosicurezza ivi applicate, garantiscono un isolamento efficace della produzione di animali dalle strutture associate e dall’ambiente;

11) 

«bombo», un animale di una delle specie appartenenti al genere Bombus;

12) 

«primati», gli animali di una delle specie appartenenti all’ordine dei primati, esclusi gli esseri umani;

13) 

«api mellifere», gli animali appartenenti alla specie Apis mellifera;

14) 

«veterinario dello stabilimento», un veterinario responsabile delle attività svolte nello stabilimento di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, o presso uno stabilimento confinato, secondo quanto previsto dal presente regolamento;

15) 

«numero di registrazione unico», il numero assegnato dall’autorità competente a uno stabilimento registrato, secondo quanto previsto all’articolo 93 del regolamento (UE) 2016/429;

16) 

«numero di riconoscimento unico», il numero assegnato dall’autorità competente a uno stabilimento da essa riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429;

17) 

«codice unico», il codice unico tramite il quale gli operatori che detengono animali della specie equina sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all’articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429; tale codice è registrato nella base dati informatizzata dello Stato membro di cui all’articolo 109, paragrafo 1, di tale regolamento;

18) 

«codice di identificazione dell’animale», il codice individuale figurante sul mezzo di identificazione applicato a un animale:

a) 

comprendente il codice paese dello Stato membro in cui il mezzo di identificazione è stato applicato all’animale;

b) 

seguito dal numero di identificazione numerica individuale assegnato all’animale, di lunghezza non superiore a 12 cifre;

19) 

«bovino» o «animale della specie bovina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

20) 

«ovino» o «animale della specie ovina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

21) 

«caprino» o «animale della specie caprina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

22) 

«suino» o «animale della specie suina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

23) 

«identificatore elettronico», un marcatore con identificazione a radiofrequenza («RFID»);

24) 

«animale della specie equina» o «equino», un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;

25) 

«base dati informatizzata», una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti, secondo quanto previsto all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

26) 

«filiera di approvvigionamento», una filiera produttiva integrata avente uno stato sanitario comune per quanto riguarda le malattie elencate, che consiste in una rete collaborativa di stabilimenti specializzati riconosciuti dall’autorità competente ai fini dell’articolo 53, tra i quali i suini vengono spostati per completare il ciclo produttivo;

27) 

«documento unico di identificazione a vita», il documento unico valido a vita tramite il quale gli operatori che detengono animali della specie equina sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;

28) 

«ente selezionatore», qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o detenuti da tale ente;

29) 

«organismo di allevamento», qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati riconosciuti da tale paese terzo in relazione all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione;

30) 

«equino registrato»:

a) 

un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012;

b) 

un animale detenuto della specie Equus caballus, registrato presso un’associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);

31) 

«camelide», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

32) 

«cervide», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

33) 

«renna», un ungulato della specie Rangifer tarandus, figurante all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

34) 

«circo itinerante», un’esibizione o una fiera in cui sono presenti animali o esibizioni di animali, destinata a spostarsi tra Stati membri;

35) 

«esibizione di animali», qualsiasi esibizione in cui siano presenti animali detenuti ai fini di un’esibizione o di una fiera e che può far parte di un circo;

36) 

«pollame riproduttore», il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova;

▼C1

37) 

«gruppo», l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica. ►C3  Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente. ◄

▼B



PARTE II

REGISTRAZIONE, RICONOSCIMENTO, REGISTRI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE



TITOLO I

REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI TRASPORTATORI E DEGLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE



CAPO 1

Registrazione dei trasportatori di animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati per il trasporto tra Stati membri e verso paesi terzi

Articolo 3

Obblighi di registrazione per i trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame

1.  Al fine di essere registrati conformemente all’articolo 93 del regolamento (UE) 2016/429, prima dell’inizio delle loro attività i trasportatori che trasportano cani, gatti e furetti detenuti nonché pollame tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo forniscono all’autorità competente informazioni riguardanti:

a) 

il nome e l’indirizzo del trasportatore interessato;

b) 

le specie che si prevede di trasportare;

c) 

il tipo di trasporto;

d) 

il mezzo di trasporto.

2.  I trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti di cui al paragrafo 1 informano l’autorità competente in merito al numero di animali che si prevede di trasportare.

3.  I trasportatori di pollame di cui al paragrafo 1 informano l’autorità competente in merito alle categorie di pollame che si prevede di trasportare.

4.  I trasportatori di cui al paragrafo 1 informano l’autorità competente in merito:

a) 

a eventuali cambiamenti in relazione agli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

b) 

all’eventuale cessazione dell’attività di trasporto.



CAPO 2

Riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame, degli incubatoi e degli stabilimenti che detengono pollame

Articolo 4

Deroghe all’obbligo di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento, applicabili agli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di determinati equini e agli operatori di incubatoi di volatili in cattività

Gli operatori dei seguenti stabilimenti non sono tenuti a presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento dei rispettivi stabilimenti conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429:

a) 

stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione;

b) 

incubatoi di volatili in cattività.

Articolo 5

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro o che ricevono tali animali da un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 1, del presente regolamento, stabilite:

a) 

al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;

b) 

al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;

c) 

al punto 3, per quanto riguarda il personale;

d) 

al punto 4, per quanto riguarda la supervisione da parte dell’autorità competente.

Articolo 6

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro o che ricevono tali animali da un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 2, del presente regolamento, stabilite:

a) 

al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;

b) 

al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;

c) 

al punto 3, per quanto riguarda il personale;

d) 

al punto 4, per quanto riguarda la supervisione da parte dell’autorità competente.

Articolo 7

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi

Nel rilasciare il riconoscimento degli incubatoi, da cui le uova da cova di pollame o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni stabilite:

a) 

all’allegato I, parte 3, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;

b) 

all’allegato I, parte 3, punto 2, e all’allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda la sorveglianza;

c) 

all’allegato I, parte 3, punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;

d) 

all’allegato I, parte 3, punto 4, per quanto riguarda il personale;

e) 

all’allegato I, parte 3, punto 5, per quanto riguarda la supervisione da parte dell’autorità competente.

Articolo 8

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame, dai cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni stabilite:

a) 

all’allegato I, parte 4, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;

b) 

all’allegato I, parte 4, punto 2, e all’allegato II, parte 2, per quanto riguarda la sorveglianza;

c) 

all’allegato I, parte 4, punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.



CAPO 3

Riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri

Articolo 9

Obbligo, per gli operatori di determinati tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri, di presentare all’autorità competente una domanda di riconoscimento

Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti presentano all’autorità competente una domanda di riconoscimento conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e avviano le loro attività solo dopo che il loro stabilimento è stato riconosciuto:

a) 

centri di raccolta di cani, gatti e furetti, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;

b) 

rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;

c) 

posti di controllo;

d) 

stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;

e) 

stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, da cui tali animali sono spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro.

Articolo 10

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti

Nel rilasciare il riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 5, del presente regolamento, stabilite:

a) 

al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;

b) 

al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

Articolo 11

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti

Nel rilasciare il riconoscimento dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 5, del presente regolamento, stabilite:

a) 

al punto 2, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;

b) 

al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

Articolo 12

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei posti di controllo

Nel rilasciare il riconoscimento dei posti di controllo, l’autorità competente si assicura che tali posti di controllo soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 6, del presente regolamento, stabilite:

a) 

al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;

b) 

al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

Articolo 13

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, da cui tali bombi devono essere spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 7, del presente regolamento, stabilite:

a) 

al punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza e di sorveglianza;

b) 

al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

Articolo 14

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, da cui tali animali devono essere spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 8, del presente regolamento, stabilite:

a) 

al punto 1, per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza;

b) 

al punto 2, per quanto riguarda le misure di sorveglianza e di controllo;

c) 

al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

Articolo 15

Obblighi per gli operatori di stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati

Gli operatori degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all’articolo 14:

▼C2

a) 

attuano le disposizioni necessarie per effettuare esami veterinari post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;

▼B

b) 

si assicurano, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario dello stabilimento, responsabile:

i) 

della supervisione delle attività dello stabilimento e del rispetto delle prescrizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 14;

ii) 

del riesame del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, lettera a), quando richiesto e almeno una volta all’anno.



CAPO 4

Riconoscimento degli stabilimenti confinati da cui gli animali terrestri devono essere spostati all’interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro

Articolo 16

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dello stato di stabilimento confinato per animali terrestri

Nel rilasciare il riconoscimento di uno stabilimento confinato per animali terrestri che devono essere spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, del presente regolamento, stabilite:

a) 

al punto 1, per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza;

b) 

al punto 2, per quanto riguarda le misure di sorveglianza e di controllo;

c) 

al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

Articolo 17

Obblighi per gli operatori di stabilimenti confinati per animali terrestri

Gli operatori degli stabilimenti confinati per animali terrestri di cui all’articolo 16:

▼C2

a) 

attuano le disposizioni necessarie per effettuare esami veterinari post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;

▼B

b) 

si assicurano, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario dello stabilimento, responsabile:

i) 

della supervisione delle attività dello stabilimento e del rispetto delle prescrizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 16;

ii) 

del riesame del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera a), quando richiesto e almeno una volta all’anno.



TITOLO II

REGISTRI DELL’AUTORITÀ COMPETENTE RELATIVI AI TRASPORTATORI E AGLI OPERATORI DI STABILIMENTI REGISTRATI E RICONOSCIUTI



CAPO 1

Registri degli stabilimenti, dei trasportatori e degli operatori registrati presso l’autorità competente

Articolo 18

Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi

Per ciascuno stabilimento l’autorità competente riporta nel proprio registro degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi registrati presso di essa le seguenti informazioni:

a) 

il numero di registrazione unico assegnatogli;

b) 

la data di registrazione presso l’autorità competente;

c) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento;

d) 

l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento;

e) 

una descrizione delle sue strutture;

f) 

il tipo di stabilimento;

g) 

le specie, le categorie e il numero di animali terrestri o di uova da cova detenuti nello stabilimento;

h) 

il periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici;

i) 

lo stato sanitario eventualmente assegnato allo stabilimento dall’autorità competente;

j) 

le restrizioni eventualmente imposte dall’autorità competente sui movimenti degli animali, delle uova da cova o dei prodotti diretti verso lo stabilimento o in provenienza dallo stesso;

k) 

la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente.

Articolo 19

Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri dei trasportatori di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame

1.  Per ciascun trasportatore l’autorità competente riporta nel proprio registro dei trasportatori che sono registrati presso di essa e trasportano tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché pollame le seguenti informazioni:

a) 

il numero di registrazione unico assegnatogli;

b) 

la data di registrazione presso l’autorità competente;

c) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore;

d) 

le specie che si prevede di trasportare;

e) 

il tipo di trasporto;

f) 

il mezzo di trasporto;

g) 

la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente.

2.  Per ciascun trasportatore di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti di cui al paragrafo 1, l’autorità competente riporta nel proprio registro dei trasportatori informazioni relative al numero di animali che si prevede di trasportare.

3.  Per ciascun trasportatore di pollame di cui al paragrafo 1, l’autorità competente riporta nel proprio registro dei trasportatori informazioni relative alle categorie di pollame che si prevede di trasportare.

Articolo 20

Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame

Per ciascun operatore l’autorità competente riporta nel proprio registro degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame e che sono registrati presso di essa, compresi quelli che acquistano e vendono tali animali, le seguenti informazioni:

a) 

il numero di registrazione unico assegnatogli;

b) 

la data di registrazione presso l’autorità competente;

c) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore;

d) 

le specie e le categorie di ungulati detenuti e di pollame da raggruppare;

e) 

la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente.



CAPO 2

Registri degli stabilimenti riconosciuti dall’autorità competente

Articolo 21

Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti riconosciuti

Per ciascuno stabilimento l’autorità competente riporta nel proprio registro degli stabilimenti riconosciuti di cui alla parte II, titolo I, capi 2, 3 e 4, le seguenti informazioni:

a) 

il numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente;

b) 

la data del riconoscimento rilasciato dall’autorità competente o dell’eventuale sospensione o revoca di tale riconoscimento;

c) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore;

d) 

l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento;

e) 

una descrizione delle sue strutture;

f) 

il tipo di stabilimento;

g) 

le specie, le categorie e il numero di animali terrestri, di uova da cova o di pulcini di un giorno detenuti nello stabilimento;

h) 

il periodo durante il quale gli animali sono detenuti nello stabilimento, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici;

i) 

lo stato sanitario eventualmente assegnato allo stabilimento dall’autorità competente;

j) 

le restrizioni eventualmente imposte dall’autorità competente sui movimenti di animali o di materiale germinale diretti verso lo stabilimento o in provenienza dallo stesso;

k) 

la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente.



TITOLO III

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER GLI OPERATORI, IN AGGIUNTA A QUELLI STABILITI DAL REGOLAMENTO (UE) 2016/429



CAPO 1

Operatori di stabilimenti registrati presso l’autorità competente o riconosciuti dalla stessa

Articolo 22

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di tutti gli stabilimenti che detengono animali terrestri

Gli operatori di tutti gli stabilimenti registrati o riconosciuti che detengono animali terrestri registrano le seguenti informazioni:

a) 

il codice di identificazione di ciascun animale identificato detenuto nello stabilimento, figurante sull’eventuale mezzo di identificazione;

b) 

il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di origine degli animali, se questi sono originari di un altro stabilimento;

c) 

il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di destinazione degli animali, se questi sono destinati a un altro stabilimento.

Articolo 23

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono bovini ovini, caprini e suini

1.  Gli operatori di stabilimenti registrati che detengono bovini, ovini, caprini e suini registrano le seguenti informazioni relative a tali animali:

a) 

la data di nascita di ciascun animale detenuto nello stabilimento;

b) 

la data di morte naturale, macellazione o perdita di ciascun animale nello stabilimento;

c) 

il tipo di identificatore elettronico o il tatuaggio eventualmente applicato all’animale e la rispettiva ubicazione;

d) 

il codice di identificazione iniziale di ciascun animale identificato, se tale codice è stato modificato e il motivo di tale modifica.

2.  Gli operatori di stabilimenti che detengono ovini e caprini registrano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sotto forma dell’anno di nascita di ciascuno di tali animali detenuto nello stabilimento.

3.  Gli operatori di stabilimenti che detengono suini sono esentati dalla registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.  Se gli ovini, i caprini o i suini detenuti nello stabilimento sono identificati solo mediante il numero di identificazione unico del loro stabilimento di nascita, gli operatori degli stabilimenti registrano le informazioni di cui al paragrafo 1 per ciascun gruppo di animali con lo stesso numero di identificazione unico del rispettivo stabilimento di nascita e il numero totale di animali di tale gruppo.

5.  Se i suini detenuti nello stabilimento non sono identificati conformemente all’articolo 53, gli operatori degli stabilimenti:

a) 

non sono tenuti a registrare le informazioni di cui al paragrafo 1;

b) 

registrano, per ciascun gruppo di animali spostato dal proprio stabilimento, le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e il numero totale di animali di tale gruppo.

Articolo 24

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono equini

Per ciascun equino detenuto gli operatori di stabilimenti registrati che detengono equini registrano le seguenti informazioni:

a) 

il codice unico;

b) 

la data di nascita nello stabilimento;

c) 

la data di morte naturale, perdita o macellazione nello stabilimento.

Articolo 25

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e volatili in cattività

Gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti che detengono pollame, come pure gli operatori di stabilimenti che detengono volatili in cattività, registrano le seguenti informazioni:

a) 

le prestazioni produttive del pollame;

b) 

il tasso di morbilità del pollame e dei volatili in cattività nello stabilimento, unitamente ad informazioni sulla causa.

Articolo 26

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono cani, gatti e furetti

Gli operatori di stabilimenti registrati che detengono cani, gatti e furetti registrano, per ciascuno di tali animali, le seguenti informazioni:

a) 

la data di nascita;

b) 

la data di morte naturale o di perdita nello stabilimento.

Articolo 27

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono api mellifere

Per ciascun apiario gli operatori di stabilimenti registrati che detengono api mellifere registrano informazioni dettagliate sull’eventuale transumanza temporanea degli alveari detenuti, consistenti in dati riguardanti almeno il luogo di ciascuna transumanza, la relativa data di inizio e di fine e il numero degli alveari spostati.

Articolo 28

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali

Per ciascun animale gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali registrati registrano le seguenti informazioni:

a) 

la data di morte o di perdita dell’animale nello stabilimento;

b) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile degli animali o del proprietario dell’animale da compagnia;

c) 

informazioni dettagliate sui movimenti dei circhi itineranti e delle esibizioni di animali.

Articolo 29

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti

Gli operatori dei rifugi riconosciuti per animali destinati a cani, gatti e furetti registrano, per ciascuno di tali animali, le seguenti informazioni:

a) 

l’età stimata e il sesso, la razza o il colore del mantello;

b) 

la data di applicazione o la data di lettura del transponder iniettabile;

c) 

le osservazioni effettuate sugli animali in entrata durante il periodo di isolamento;

d) 

la data di morte naturale o di perdita nello stabilimento.

Articolo 30

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei posti di controllo

Gli operatori dei posti di controllo riconosciuti registrano il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore.

Articolo 31

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati

Gli operatori di stabilimenti riconosciuti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati registrano le seguenti informazioni:

a) 

l’età stimata e il sesso degli animali detenuti nello stabilimento;

b) 

il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati e sul quale sono caricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore;

c) 

informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, lettera a);

d) 

i risultati delle prove cliniche e di laboratorio, come pure delle prove post mortem di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, lettera b);

e) 

informazioni dettagliate sulla vaccinazione e sul trattamento degli animali sensibili di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, lettera c);

f) 

le eventuali istruzioni dell’autorità competente per quanto riguarda le osservazioni effettuate durante il periodo di isolamento o di quarantena.

Articolo 32

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti confinati

Gli operatori di stabilimenti confinati riconosciuti registrano le ulteriori informazioni in appresso:

a) 

l’età stimata e il sesso degli animali detenuti nello stabilimento;

b) 

il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati e sul quale sono caricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore;

c) 

informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera a);

d) 

i risultati delle prove cliniche, di laboratorio e post mortem di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera b);

e) 

informazioni dettagliate sulla vaccinazione e sul trattamento degli animali sensibili di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera c);

f) 

informazioni dettagliate sull’isolamento o sulla quarantena degli animali in entrata, le eventuali istruzioni dell’autorità competente per quanto riguarda l’isolamento e la quarantena e le osservazioni effettuate durante il periodo di isolamento o di quarantena.



CAPO 2

Incubatoi

Articolo 33

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli incubatoi

Per ciascun gruppo gli operatori di incubatoi registrati registrano le seguenti informazioni:

a) 

le specie e il numero di pulcini di un giorno, di neonati di altre specie o di uova da cova detenuti nell’incubatoio;

b) 

i movimenti di pulcini di un giorno, di neonati di altre specie e di uova da cova in entrata e in uscita dai loro stabilimenti indicando, a seconda dei casi:

i) 

il loro luogo di origine o di destinazione previsto, compreso il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento, a seconda dei casi;

ii) 

le date di tali movimenti;

c) 

il numero di uova incubate non schiuse e la loro destinazione prevista, compreso il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento, a seconda dei casi;

d) 

i risultati della schiusa;

e) 

informazioni dettagliate sugli eventuali programmi di vaccinazione.



CAPO 3

Trasportatori registrati presso l’autorità competente

Articolo 34

Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori registrati di animali terrestri detenuti

Per ciascun mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto di animali terrestri detenuti i trasportatori registrati registrano le ulteriori informazioni in appresso:

a) 

il numero di targa o il numero di immatricolazione;

b) 

le date e gli orari di carico degli animali presso lo stabilimento di origine;

c) 

il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico di ciascuno stabilimento visitato;

d) 

le date e gli orari di scarico degli animali presso lo stabilimento di destinazione;

e) 

le date e i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione del mezzo di trasporto;

f) 

i numeri di riferimento dei documenti che accompagnano gli animali.



CAPO 4

Operatori che procedono alle operazioni di raccolta

Articolo 35

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame

Gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame registrano le seguenti informazioni:

a) 

la data di morte e di perdita degli animali nello stabilimento;

b) 

il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore di tali animali;

c) 

i numeri di riferimento dei documenti che devono accompagnare gli animali.

Articolo 36

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame

Per ciascun animale oggetto di acquisto gli operatori registrati che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame registrano le seguenti informazioni:

a) 

il numero di riconoscimento o di registrazione unico dello stabilimento per le operazioni di raccolta attraverso il quale l’animale è passato dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e prima di essere acquistato, ove disponibile;

b) 

la data dell’acquisto;

c) 

il nome e l’indirizzo dell’acquirente dell’animale;

d) 

il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore;

e) 

i numeri di riferimento dei documenti che devono accompagnare gli animali.

Articolo 37

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti

Gli operatori dei centri riconosciuti di raccolta di cani, gatti e furetti registrano il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore.



PARTE III

TRACCIABILITÀ DEGLI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI E DELLE UOVA DA COVA



TITOLO I

TRACCIABILITÀ DEI BOVINI DETENUTI



CAPO 1

Mezzi e metodi di identificazione

Articolo 38

Obblighi per gli operatori che detengono bovini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

1.  Gli operatori che detengono bovini provvedono affinché tali bovini siano identificati individualmente mediante il marchio auricolare convenzionale di cui all’allegato III, lettera a), il quale:

a) 

deve essere apposto su ciascun padiglione auricolare dell’animale e recare in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale sul mezzo di identificazione;

b) 

deve essere applicato ai bovini nello stabilimento di nascita;

c) 

non deve essere rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti.

2.  Gli operatori che detengono bovini possono sostituire:

a) 

il marchio auricolare convenzionale di cui al paragrafo 1 con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti;

b) 

entrambi i marchi auricolari convenzionali di cui al paragrafo 1 con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti, conformemente alle esenzioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1.

Articolo 39

Esenzioni dalle prescrizioni in materia di identificazione concesse dall’autorità competente agli operatori di stabilimenti confinati e agli operatori che detengono bovini per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi

1.  L’autorità competente può esentare gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono bovini per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi dalle prescrizioni in materia di identificazione dei bovini di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a).

2.  Nel concedere le esenzioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che almeno uno dei mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere d) ed e), sia stato da essa approvato ai fini dell’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti da operatori esentati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

L’autorità competente stabilisce le procedure che gli operatori devono seguire nel presentare la domanda per l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 40

Disposizioni speciali per l’identificazione dei bovini di razze allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali

L’autorità competente può autorizzare gli operatori che detengono bovini di razze allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali a identificare tali animali individualmente mediante un mezzo di identificazione alternativo da essa autorizzato dopo la rimozione del marchio auricolare convenzionale di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), purché venga mantenuto un nesso univoco tra l’animale identificato e il suo codice di identificazione.

Articolo 41

Sostituzione del marchio auricolare convenzionale per i bovini detenuti di cui all’articolo 38, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione di uno dei marchi auricolari convenzionali di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), con uno dei mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere c), d) ed e), per tutti i bovini detenuti sul proprio territorio o per categorie specifiche di tali bovini.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere a), c), d) ed e), soddisfino le seguenti prescrizioni:

a) 

recano il codice di identificazione dell’animale;

b) 

sono approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti.

3.  Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda:

a) 

la domanda, da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti nel proprio territorio;

b) 

la domanda, da presentarsi a cura degli operatori che detengono bovini, di assegnazione dei mezzi di identificazione al loro stabilimento.

4.  Gli Stati membri istituiscono e mettono a disposizione del pubblico l’elenco delle razze di bovini allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali detenute sul proprio territorio.



CAPO 2

Base dati informatizzata

Articolo 42

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata dei bovini detenuti

Per ciascun bovino detenuto l’autorità competente conserva le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:

a) 

deve essere registrato il codice di identificazione dell’animale;

b) 

deve essere registrato il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato al bovino, tra quelli figuranti all’allegato III, lettere c), d) ed e);

c) 

per gli stabilimenti che detengono bovini devono essere registrate le seguenti informazioni:

i) 

il numero di registrazione unico assegnato loro;

ii) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento;

d) 

per tutti i movimenti di bovini diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni:

i) 

il numero di registrazione unico degli stabilimenti di origine e di destinazione;

ii) 

la data di arrivo;

iii) 

la data di partenza;

e) 

deve essere registrata la data di morte naturale, perdita o macellazione del bovino nello stabilimento.

Articolo 43

Norme relative allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda i bovini

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le loro basi dati informatizzate per quanto riguarda i bovini soddisfino le seguenti prescrizioni:

a) 

sono protette conformemente al diritto nazionale applicabile;

b) 

contengono almeno le informazioni aggiornate di cui all’articolo 42.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le loro basi dati informatizzate siano gestite mediante un sistema informatico in grado di applicare e gestire firme elettroniche qualificate per i messaggi finalizzati allo scambio di dati, onde garantire la non disconoscibilità per quanto riguarda:

a) 

l’autenticità dei messaggi scambiati, affinché siano fornite garanzie circa l’origine del messaggio;

b) 

l’integrità dei messaggi scambiati, affinché siano fornite garanzie del fatto che il messaggio non è stato alterato o danneggiato;

c) 

le informazioni temporali relative ai messaggi scambiati, affinché siano fornite garanzie del fatto che tali messaggi sono stati inviati in un momento specifico.

3.  Uno Stato membro che abbia stabilito uno scambio elettronico di dati con un altro Stato membro e che rilevi una violazione della sicurezza o una perdita di integrità tale da incidere significativamente sulla validità dei dati o sui dati personali conservati ne dà notifica senza indugio a quest’ultimo Stato membro e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione.



CAPO 3

Documento di identificazione

Articolo 44

Documento di identificazione dei bovini detenuti

Il documento di identificazione dei bovini detenuti di cui all’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 contiene le seguenti informazioni:

a) 

le informazioni di cui all’articolo 42, lettere da a) a d);

b) 

la data di nascita di ciascun animale;

c) 

il nome dell’autorità di rilascio competente o dell’organismo al quale è stato assegnato tale compito;

d) 

la data di rilascio.



TITOLO II

TRACCIABILITÀ DEGLI OVINI E DEI CAPRINI DETENUTI



CAPO 1

Mezzi e metodi di identificazione

Articolo 45

Obblighi per gli operatori che detengono ovini e caprini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

1.  Gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere inviati direttamente al macello prima dei 12 mesi di età provvedono affinché ciascuno di tali animali sia identificato almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto su un padiglione auricolare dell’animale o la fascia per pastorale convenzionale di cui all’allegato III, lettera a) o b), e recante in modo visibile, leggibile e indelebile:

a) 

il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale;

o

b) 

il codice di identificazione dell’animale.

2.  Gli operatori che detengono ovini e caprini non destinati a essere inviati direttamente al macello prima dei 12 mesi di età provvedono affinché ciascuno di tali animali sia identificato individualmente nel modo seguente:

a) 

mediante il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale;

e

b) 

mediante uno dei mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini e i caprini sono detenuti e recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale.

3.  Gli operatori che detengono ovini e caprini provvedono affinché:

a) 

i mezzi di identificazione siano applicati agli ovini e ai caprini nello stabilimento di nascita;

b) 

nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

4.  Gli operatori che detengono ovini e caprini possono sostituire:

a) 

uno dei mezzi di identificazione approvati di cui al paragrafo 2, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 46, paragrafi 1, 2, 3 e 4;

b) 

entrambi i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini e i caprini sono detenuti, conformemente alle esenzioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1.

Articolo 46

Deroghe alle prescrizioni di cui all’articolo 45 per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

1.  In deroga alla prescrizione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), gli operatori che detengono ovini e caprini appartenenti a una popolazione di animali nati con orecchie troppo piccole per potervi apporre il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante la fascia per pastorale convenzionale figurante alla lettera b) di tale allegato e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale.

2.  In deroga alla prescrizione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), gli operatori che detengono ovini e caprini non destinati a essere spostati in un altro Stato membro possono sostituire il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), con il tatuaggio figurante alla lettera g) di tale allegato e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale, purché l’autorità competente abbia autorizzato l’uso del bolo ruminale figurante alla lettera d) di tale allegato.

3.  In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), gli operatori che detengono ovini e caprini non destinati a essere spostati in un altro Stato membro, come pure gli operatori che detengono ovini o caprini esentati dall’applicazione di un identificatore elettronico conformemente all’articolo 48, possono sostituire l’identificatore elettronico con il tatuaggio figurante all’allegato III, lettera g), e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale.

4.  In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere trasportati al macello dopo essere stati oggetto di raccolta o di ingrasso in un altro stabilimento possono identificare ciascun animale almeno mediante il marchio auricolare elettronico figurante all’allegato III, lettera c), apposto su un padiglione auricolare dell’animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale e in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione di tale animale, purché gli animali in questione:

a) 

non siano destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

e

b) 

siano macellati prima dei 12 mesi di età.

Articolo 47

Esenzioni dalle prescrizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, per gli operatori di stabilimenti confinati e per gli operatori che detengono animali per scopi culturali, ricreativi o scientifici

1.  L’autorità competente può esentare gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono ovini e caprini per scopi culturali, ricreativi o scientifici dalle prescrizioni in materia di identificazione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  L’autorità competente si assicura che il bolo ruminale figurante all’allegato III, lettera d), o il transponder iniettabile di cui figurante alla lettera e) di tale allegato sia stato da essa autorizzato per l’identificazione degli ovini e dei caprini di cui al paragrafo 1, e che tale mezzo di identificazione autorizzato soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 3.

L’autorità competente stabilisce le procedure che gli operatori devono seguire nel presentare la domanda per l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 48

Deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, concessa dagli Stati membri e obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione

1.  In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che detengono ovini o caprini a sostituire i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), con il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui alla lettera a) o b) di tale allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

il numero totale di ovini e caprini detenuti nel proprio territorio non è superiore a 600 000 animali, quali registrati in una base dati informatizzata;

b) 

gli ovini e i caprini detenuti non sono destinati a essere spostati in un altro Stato membro.

2.  In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che detengono caprini a sostituire i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), con il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui alla lettera a) o b) di tale allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

il numero totale di caprini detenuti nel proprio territorio non è superiore a 160 000 animali, quali registrati in una base dati informatizzata;

b) 

i caprini detenuti non sono destinati a essere spostati in un altro Stato membro.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da a) a f), soddisfino le seguenti prescrizioni:

a) 

recano il codice di identificazione dell’animale;

b) 

sono approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini o i caprini sono detenuti.

4.  Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda la domanda:

a) 

da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti sul proprio territorio;

b) 

da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini al loro stabilimento.



CAPO 2

Base dati informatizzata

Articolo 49

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli ovini e dei caprini detenuti

Per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, l’autorità competente conserva le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:

a) 

per gli stabilimenti che detengono tali animali devono essere registrate le seguenti informazioni:

i) 

il numero di registrazione unico assegnato loro;

ii) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento;

b) 

per tutti i movimenti di tali animali diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni:

i) 

il numero totale di animali;

ii) 

il numero di registrazione unico dei loro stabilimenti di origine e di destinazione;

iii) 

la data di arrivo;

iv) 

la data di partenza.



CAPO 3

Documento di trasporto

Articolo 50

Documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro

Il documento di trasporto di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di un unico Stato membro contiene le seguenti informazioni:

a) 

il codice di identificazione individuale dell’animale o il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale, figurante sul mezzo di identificazione;

b) 

il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all’animale, tra quelli figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), e la rispettiva ubicazione;

c) 

le informazioni di cui all’articolo 49, lettera a), punto i), e lettera b), punti i), ii) e iv);

d) 

il numero di registrazione unico del trasportatore;

e) 

il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.

Articolo 51

Deroga a determinate prescrizioni di cui all’articolo 50 per quanto riguarda il documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti destinati a essere raggruppati nel territorio di uno Stato membro

L’autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni di cui all’articolo 50, lettera a), per gli operatori degli stabilimenti da cui gli ovini e i caprini detenuti devono essere spostati in uno stabilimento per esservi raggruppati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

gli operatori non devono trasportare nello stesso mezzo di trasporto gli ovini e i caprini detenuti e animali provenienti da altri stabilimenti salvo qualora, nel mezzo di trasporto, i lotti di tali animali siano tenuti fisicamente separati gli uni dagli altri;

b) 

gli operatori degli stabilimenti in cui gli animali devono essere raggruppati registrano, previa autorizzazione dell’autorità competente, il codice di identificazione individuale di ciascun animale di cui all’articolo 50, lettera a), per conto dell’operatore dello stabilimento da cui provengono gli ovini e i caprini, e conservano i dati registrati;

c) 

l’autorità competente deve aver accordato agli operatori degli stabilimenti in cui devono essere effettuate le operazioni di raccolta degli ovini e dei caprini l’accesso alla base dati informatizzata di cui all’articolo 49;

d) 

gli operatori degli stabilimenti in cui gli animali devono essere raggruppati devono disporre di procedure atte a garantire che le informazioni di cui alla lettera b) siano registrate nella base dati informatizzata di cui all’articolo 49.



TITOLO III

TRACCIABILITÀ DEI SUINI DETENUTI



CAPO 1

Mezzi e metodi di identificazione

Articolo 52

Obblighi per gli operatori che detengono suini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

1.  Gli operatori di stabilimenti che detengono suini provvedono affinché ciascun suino sia identificato mediante i seguenti mezzi di identificazione:

a) 

il marchio auricolare convenzionale di cui all’allegato III, lettera a), o il marchio auricolare elettronico di cui all’allegato III, lettera c), apposto su un padiglione auricolare dell’animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico:

i) 

dello stabilimento di nascita dell’animale;

o

ii) 

dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53, quando tali animali sono spostati in uno stabilimento esterno a tale filiera;

oppure

b) 

il tatuaggio di cui all’allegato III, lettera g), eseguito sull’animale e recante in modo indelebile il numero di registrazione unico:

i) 

dello stabilimento di nascita dell’animale;

o

ii) 

dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53, quando tali animali sono spostati in uno stabilimento esterno a tale filiera.

2.  Gli operatori di stabilimenti che detengono suini provvedono affinché:

a) 

i mezzi di identificazione siano applicati ai suini:

i) 

nello stabilimento di nascita;

o

ii) 

nell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53, quando tali animali sono spostati in uno stabilimento esterno a tale filiera;

b) 

nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

3.  Gli operatori di stabilimenti che detengono suini possono sostituire i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i suini sono detenuti, conformemente alle esenzioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1.

Articolo 53

Deroghe alle prescrizioni di cui all’articolo 52 per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nell’ambito della filiera di approvvigionamento

In deroga all’articolo 52, l’autorità competente può consentire agli operatori degli stabilimenti della filiera di approvvigionamento di derogare all’obbligo di identificazione dei suini quando tali animali sono destinati a essere spostati nell’ambito di detta filiera di approvvigionamento all’interno del territorio del proprio Stato membro, purché l’applicazione pratica delle misure di tracciabilità in tale Stato membro garantisca la piena tracciabilità di tali animali.

Articolo 54

Esenzioni dalle prescrizioni in materia di identificazione concesse dall’autorità competente agli operatori di stabilimenti confinati e agli operatori che detengono suini per scopi culturali, ricreativi o scientifici

1.  L’autorità competente può esentare gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono suini per scopi culturali, ricreativi o scientifici dalle prescrizioni in materia di identificazione dei suini di cui all’articolo 52, paragrafo 1.

2.  Nel concedere le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente si assicura che il transponder iniettabile di cui all’allegato III, lettera e), sia stato da essa autorizzato per l’identificazione dei suini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che tale mezzo di identificazione autorizzato soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1.

3.  L’autorità competente stabilisce le procedure che gli operatori devono seguire nel presentare la domanda per l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 55

Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere a), c), e) e g), soddisfino le seguenti prescrizioni:

a) 

recano:

i) 

il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale;

o

ii) 

nel caso di animali che devono essere spostati da uno stabilimento di una filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53 in un altro stabilimento esterno a tale filiera, il numero di registrazione unico dell’ultimo stabilimento di detta filiera di approvvigionamento;

b) 

sono riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro in cui i suini sono detenuti.

2.  Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda la domanda:

a) 

da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti sul proprio territorio;

b) 

da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione dei suini al loro stabilimento.

3.  Gli Stati membri istituiscono e mettono a disposizione del pubblico l’elenco degli stabilimenti della filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53 presenti sul loro territorio.



CAPO 2

Base dati informatizzata

Articolo 56

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata dei suini detenuti

Per quanto riguarda i suini detenuti, l’autorità competente conserva le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:

a) 

per gli stabilimenti che detengono tali animali devono essere registrate le seguenti informazioni:

i) 

il numero di registrazione unico assegnato loro;

ii) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento;

b) 

per tutti i movimenti di tali animali diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni:

i) 

il numero totale di animali;

ii) 

il numero di registrazione unico dei loro stabilimenti di origine e di destinazione;

iii) 

la data di arrivo;

iv) 

la data di partenza.



CAPO 3

Documento di trasporto

Articolo 57

Documento di trasporto per i suini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro

Il documento di trasporto di cui all’articolo 115, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli animali detenuti della specie suina che devono essere spostati all’interno del territorio di un unico Stato membro contiene le seguenti informazioni:

a) 

le informazioni da conservare nella base dati informatizzata di cui all’articolo 56, lettera a), punto i), e lettera b), punti i), ii) e iv);

b) 

il numero di registrazione unico del trasportatore;

c) 

il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.



TITOLO IV

TRACCIABILITÀ DEGLI EQUINI DETENUTI



CAPO 1

Mezzi e metodi di identificazione

Articolo 58

Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

1.  Gli operatori che detengono equini provvedono affinché ciascun animale sia identificato individualmente mediante i seguenti mezzi di identificazione:

a) 

il transponder iniettabile figurante all’allegato III lettera e);

b) 

un documento unico di identificazione a vita.

2.  Gli operatori che detengono equini provvedono affinché:

a) 

gli equini siano identificati entro i termini di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262;

b) 

nessun mezzo di identificazione di cui al paragrafo 1 sia rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente dello stabilimento in cui tali animali sono abitualmente detenuti.

3.  Gli operatori che detengono equini e, se non sono i proprietari degli animali, che agiscono per conto e con l’accordo del proprietario dell’animale, presentano all’autorità competente dello stabilimento in cui gli animali sono abitualmente detenuti la domanda di rilascio del documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 65 o all’articolo 66 e forniscono a tale autorità competente le informazioni necessarie per compilare tale documento di identificazione e i dati conservati nella base dati di cui all’articolo 64.

Articolo 59

Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli equini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

1.  Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione del transponder iniettabile di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), con:

a) 

un unico marchio auricolare convenzionale, quale figurante all’allegato III, lettera a), applicato agli equini detenuti per la produzione di carne, purché tali animali siano nati in tale Stato membro o vi siano stati importati senza presentare un mezzo di identificazione fisico prima dell’ingresso nell’Unione;

b) 

un metodo alternativo autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 62, che stabilisca un nesso univoco tra l’equino e il documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b).

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, soddisfino le seguenti prescrizioni:

a) 

recano il codice di identificazione dell’animale;

b) 

sono approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli equini sono identificati conformemente all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a).

3.  Gli Stati membri:

a) 

stabiliscono procedure per la domanda, da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei metodi di identificazione degli equini detenuti identificati sul proprio territorio;

b) 

stabiliscono i termini per la presentazione delle domande di rilascio del documento di identificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 60

Deroghe relative all’identificazione degli equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico

1.  In deroga all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono specificare le popolazioni di equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico in determinate zone del loro territorio, che sono soggetti all’obbligo di identificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, solo quando:

a) 

sono allontanati da tali popolazioni, tranne in caso di trasferimento sotto la supervisione ufficiale da una popolazione specificata a un’altra;

o

b) 

sono messi in cattività per uso domestico.

2.  Prima di avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione le popolazioni di equini e le zone in cui tali animali vivono allo stato semiselvatico.

3.  In deroga all’articolo 58, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l’applicazione del transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e), più di 12 mesi prima del rilascio di un documento di identificazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, purché il codice di identificazione dell’animale figurante sul transponder iniettabile sia registrato dall’operatore al momento dell’impianto di tale transponder e trasmesso all’autorità competente.

Articolo 61

Deroghe relative all’identificazione degli equini detenuti inviati al macello o accompagnati da un documento di identificazione provvisorio

▼C2

1.  In deroga all’articolo 58, paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare l’uso di un metodo semplificato di identificazione degli equini destinati a essere inviati al macello, per i quali non è stato rilasciato alcun documento unico di identificazione a vita conformemente all’articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, purché:

▼B

a) 

gli equini abbiano un’età inferiore a 12 mesi;

b) 

esista una linea continua di tracciabilità degli animali dallo stabilimento di nascita fino al macello situato nello stesso Stato membro.

Gli equini devono essere trasportati direttamente al macello e, durante tale trasporto, devono essere identificati individualmente mediante il transponder iniettabile, il marchio auricolare convenzionale o elettronico o la fascia per pastorale convenzionale o elettronica di cui rispettivamente all’allegato III, lettera a), b), c), e) o f).

▼C2

2.  In deroga all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente, su richiesta dell’operatore dell’equino, rilascia un documento di identificazione provvisorio per il periodo di tempo in cui il documento di identificazione rilasciato conformemente all’articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, o all’articolo 67 o 68 del presente regolamento, è in possesso di tale autorità competente al fine di aggiornare gli estremi di identificazione contenuti in tale documento.

▼B

Articolo 62

Autorizzazione di metodi di identificazione alternativi degli equini detenuti

1.  Gli Stati membri possono autorizzare idonei metodi di identificazione alternativi degli equini detenuti, compresa la registrazione dei marchi, che garantiscano un nesso univoco tra l’equino e il documento unico di identificazione a vita e dimostrino che l’animale è stato oggetto del processo di identificazione.

2.  Gli Stati membri che autorizzano metodi di identificazione alternativi secondo quanto previsto al paragrafo 1 provvedono affinché:

a) 

i metodi di identificazione alternativi siano utilizzati solo in casi eccezionali per l’identificazione di equini iscritti in appositi libri genealogici o per scopi specifici, oppure siano utilizzati per equini che non possono essere identificati mediante un transponder iniettabile per motivi medici o legati al benessere degli animali;

b) 

gli eventuali metodi di identificazione alternativi autorizzati o qualsiasi combinazione di tali metodi offrano almeno le stesse garanzie del transponder iniettabile;

c) 

il formato delle informazioni relative al metodo di identificazione alternativo applicato a un equino sia tale da poter essere inserito in una base dati interrogabile.

Articolo 63

Obbligo per gli operatori che si avvalgono di metodi di identificazione alternativi

1.  Gli operatori che si avvalgono di un metodo di identificazione alternativo autorizzato, secondo quanto previsto all’articolo 62, paragrafo 1, forniscono all’autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, i mezzi per accedere a tali informazioni di identificazione o hanno l’onere di verificare l’identità dell’equino, conferito loro da tali autorità od operatori.

2.  Se i metodi di identificazione alternativi si basano su caratteristiche dell’equino che possono mutare nel tempo, l’operatore fornisce all’autorità competente le informazioni necessarie per aggiornare il documento di identificazione di cui all’articolo 62 e la base dati di cui all’articolo 64.

3.  Gli enti selezionatori e le associazioni od organizzazioni internazionali che gestiscono cavalli per competizioni o corse possono esigere che gli equini che sono stati identificati mediante un metodo di identificazione alternativo, secondo quanto previsto all’articolo 62, siano identificati mediante l’impianto di un transponder iniettabile ai fini dell’iscrizione o della registrazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina nei libri genealogici o della registrazione di cavalli per competizioni o corse.



CAPO 2

Base dati informatizzata

Articolo 64

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli equini detenuti

Per quanto riguarda gli equini detenuti l’autorità competente conserva le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:

a) 

per quanto riguarda lo stabilimento in cui tali equini sono abitualmente detenuti devono essere registrati:

i) 

il numero di registrazione unico assegnatogli;

ii) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento;

b) 

per ciascun equino abitualmente detenuto nello stabilimento devono essere registrati:

i) 

il codice unico;

ii) 

ove disponibile, il codice di identificazione dell’animale figurante sul mezzo fisico di identificazione;

iii) 

se il transponder iniettato non è stato approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’equino è stato identificato conformemente all’articolo 58, paragrafo 2, il sistema di lettura di tale transponder iniettato;

iv) 

qualsiasi informazione relativa a nuovi documenti di identificazione, duplicati di documenti di identificazione o documenti di identificazione sostitutivi rilasciati per l’animale;

v) 

la specie dell’animale;

vi) 

il sesso degli animali, con la possibilità di inserire la data di castrazione;

vii) 

la data e il paese di nascita, quali dichiarati dall’operatore che detiene l’equino;

viii) 

la data di morte naturale nello stabilimento o di perdita, quali dichiarate dall’operatore che detiene l’equino, o la data di macellazione di tale equino;

ix) 

il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato il documento di identificazione o dell’organismo al quale è stato assegnato tale compito;

x) 

la data di rilascio del documento di identificazione;

c) 

per ciascun equino detenuto nello stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni viene registrato il codice unico. Tale disposizione non si applica tuttavia ai seguenti casi:

i) 

equini che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per un periodo non superiore a 90 giorni;

ii) 

equini maschi da riproduzione detenuti durante la stagione riproduttiva;

iii) 

equini femmine da riproduzione detenuti per un periodo non superiore a 90 giorni.



CAPO 3

Documento di identificazione

Articolo 65

Documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti

1.  Il documento unico di identificazione a vita contiene almeno le seguenti informazioni:

a) 

il codice di identificazione dell’animale figurante sul transponder iniettabile o sul marchio auricolare;

b) 

il codice unico assegnato a vita all’animale, che codifica:

i) 

la base dati informatizzata in cui l’autorità competente o l’organismo di rilascio ha registrato le informazioni necessarie al rilascio del primo documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), e, ove necessario, del documento unico di identificazione a vita sostitutivo di cui all’articolo 69, paragrafo 2, lettera b);

ii) 

il codice di identificazione numerica del singolo equino in detta base dati;

c) 

la specie dell’animale;

d) 

il sesso dell’animale, con la possibilità di inserire la data di castrazione;

e) 

la data e il paese di nascita, quali dichiarati dall’operatore che detiene l’equino;

f) 

il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio competente o dell’organismo al quale è stato assegnato tale compito;

g) 

la data di rilascio del documento unico di identificazione a vita;

h) 

se del caso, informazioni sulla sostituzione del mezzo di identificazione fisico e il codice di identificazione dell’animale figurante su tale mezzo di identificazione fisico sostitutivo;

i) 

se del caso:

i) 

il marchio di convalida rilasciato e inserito nel documento unico di identificazione a vita dall’autorità competente, o dell’organismo al quale è stata delegata tale attività, per un periodo non superiore a quattro anni, che attesti che l’animale risiede abitualmente in uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente come stabilimento a basso rischio sanitario per via delle frequenti visite di sanità animale, di controlli di identità e prove sanitarie supplementari e dell’assenza di riproduzione naturale nello stabilimento, salvo in locali dedicati e distinti, con possibilità di rinnovo del periodo di validità del marchio di convalida rilasciato;

o

ii) 

la licenza rilasciata e inserita nel documento unico di identificazione a vita, per un periodo non superiore a quattro anni, dalla federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale ai fini della partecipazione a competizioni equestri, o dall’autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, che attesti che sono effettuate almeno due visite all’anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie a effettuare la vaccinazione periodica contro l’influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi, con possibilità di rinnovo del periodo di validità della licenza rilasciata.

2.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i documenti unici di identificazione a vita per gli equini registrati e per gli equidi identificati conformemente all’articolo 62 contengono almeno le seguenti informazioni:

a) 

una descrizione grafica e verbale dell’animale, compresa la possibilità di aggiornare tali informazioni;

b) 

se del caso, informazioni dettagliate sui metodi di identificazione alternativi;

c) 

se del caso, informazioni sulla razza conformemente all’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940;

d) 

se del caso, le informazioni necessarie per l’uso del documento unico di identificazione a vita a fini sportivi, conformemente alle prescrizioni delle pertinenti organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni o corse, comprese informazioni sulle prove effettuate per la ricerca di malattie elencate o non elencate e sulle vaccinazioni contro tali malattie, come richiesto per l’accesso a competizioni e corse e per l’ottenimento della licenza di cui al paragrafo 1, punti i) e ii).

Articolo 66

Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i documenti unici di identificazione a vita

1.  Gli operatori che detengono equini provvedono affinché tali animali siano sempre accompagnati dal loro documento unico di identificazione a vita.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli operatori non sono tenuti a garantire che gli equini detenuti siano accompagnati dal documento unico di identificazione a vita quando tali animali:

a) 

sono in stalla o al pascolo e il documento unico di identificazione a vita può essere esibito immediatamente dall’operatore che detiene l’equino o dall’operatore dello stabilimento in cui l’animale è detenuto;

b) 

sono temporaneamente montati, guidati, condotti o portati:

i) 

nelle vicinanze dello stabilimento in cui l’animale è detenuto all’interno di uno Stato membro;

o

ii) 

durante la transumanza degli animali verso pascoli estivi registrati o in provenienza dagli stessi, purché i documenti unici di identificazione a vita possano essere esibiti nello stabilimento di partenza;

c) 

sono equini non svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;

d) 

partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione, una corsa o una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino temporaneamente lo stabilimento in cui ha luogo l’addestramento, la competizione, la corsa o la manifestazione;

e) 

sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli animali stessi o lo stabilimento in cui sono detenuti.

3.  Gli operatori che detengono equini non possono inviare al macello un equino accompagnato dal documento temporaneo di cui all’articolo 61, paragrafo 2.

4.  Dopo la morte o la perdita dell’equino, gli operatori che detengono equini restituiscono il documento unico di identificazione a vita all’autorità di rilascio competente o all’organismo al quale è stato delegato tale compito, informazione che potranno ricavare dalla decodifica del codice unico dell’equino.

Articolo 67

Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il rilascio di duplicati di documenti unici di identificazione a vita o di documenti unici di identificazione a vita sostitutivi

1.  Su domanda dell’operatore, l’autorità competente, o l’organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, rilascia un duplicato del documento unico di identificazione a vita qualora sia possibile stabilire l’identità dell’equino detenuto e l’operatore:

a) 

abbia dichiarato la perdita del documento unico di identificazione a vita rilasciato per l’animale;

o

b) 

non abbia identificato l’animale entro i termini di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a).

2.  Su domanda dell’operatore o di propria iniziativa, l’autorità competente rilascia un documento di identificazione unico sostitutivo qualora non sia possibile stabilire l’identità dell’animale e l’operatore:

a) 

abbia dichiarato la perdita del documento unico di identificazione a vita rilasciato per l’animale;

o

b) 

non abbia soddisfatto le prescrizioni in materia di identificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 68

Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il rilascio di nuovi documenti unici di identificazione a vita per gli equini registrati

Se un equino identificato diventa un equino registrato e il documento unico di identificazione a vita rilasciato per tale animale non può essere adattato per soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2, l’autorità competente, o l’organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, su domanda dell’operatore dell’equino, rilascia un nuovo documento unico di identificazione a vita in sostituzione del documento precedente, contenente le informazioni richieste conformemente all’articolo 65, paragrafi 1 e 2.

Articolo 69

Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda i duplicati di documenti di identificazione, i documenti di identificazione sostitutivi e i nuovi documenti di identificazione

1.  L’autorità competente, o l’organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, inserisce nella base dati informatizzata di cui all’articolo 64 le informazioni relative al rilascio di un duplicato o di un documento di identificazione sostitutivo conformemente all’articolo 67 o al rilascio di un nuovo documento di identificazione conformemente all’articolo 68.

2.  L’autorità competente, o l’organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, inserisce:

a) 

nel duplicato e nel nuovo documento unico di identificazione a vita, il codice unico assegnato all’animale conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), in occasione del rilascio del primo documento unico di identificazione a vita;

o

b) 

nel documento unico di identificazione a vita sostitutivo, il codice unico assegnato all’equino in occasione del rilascio di tale documento.



TITOLO V

TRACCIABILITÀ DI CANI, GATTI E FURETTI, CAMELIDI E CERVIDI DETENUTI, UCCELLI IN CATTIVITÀ E ANIMALI TERRESTRI DETENUTI IN CIRCHI ITINERANTI E DESTINATI AD ESIBIZIONI DI ANIMALI



CAPO 1

Tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti



Sezione 1

Mezzi di identificazione

Articolo 70

Obblighi per gli operatori che detengono cani, gatti e furetti per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono:

a) 

affinché tali animali, quando sono spostati in un altro Stato membro, siano identificati individualmente mediante il transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e);

b) 

affinché il transponder iniettabile destinato a essere impiantato nell’animale sia approvato dall’autorità competente;

c) 

a fornire all’autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, il dispositivo di lettura che consente di effettuare in qualsiasi momento la verifica dell’identificazione individuale dell’animale qualora il transponder iniettabile impiantato non sia stato approvato dall’autorità competente.



Sezione 2

Documento di identificazione

Articolo 71

Documento di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti

Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono affinché ciascuno di tali animali, se spostato in un altro Stato membro, sia accompagnato dal documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 576/2013, debitamente compilato e rilasciato conformemente all’articolo 22 di tale regolamento.



Sezione 3

Tracciabilità degli animali da compagnia

Articolo 72

Prescrizioni in materia di tracciabilità per i movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale

Gli operatori provvedono affinché gli animali da compagnia spostati in un altro Stato membro per scopi diversi dai movimenti a carattere non commerciale rispettino le norme di cui agli articoli 70 e 71.



CAPO 2

Tracciabilità di camelidi e cervidi detenuti

Articolo 73

Obblighi per gli operatori che detengono camelidi e cervidi per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

1.  Gli operatori che detengono camelidi provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante:

a) 

il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), apposto su ciascun padiglione auricolare degli animali e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale;

o

b) 

il transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale.

2.  Gli operatori che detengono cervidi provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante uno dei seguenti mezzi di identificazione:

a) 

il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), apposto su ciascun padiglione auricolare degli animali e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale;

o

b) 

il transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale;

oppure

c) 

il tatuaggio figurante all’allegato III, lettera g), eseguito sull’animale e recante in modo indelebile il codice di identificazione dell’animale.

3.  Gli operatori di stabilimenti che detengono camelidi e cervidi provvedono:

a) 

affinché i mezzi di identificazione siano applicati a tali animali nello stabilimento di nascita;

b) 

affinché nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente;

c) 

a fornire all’autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, il dispositivo di lettura che consente di effettuare in qualsiasi momento la verifica dell’identificazione individuale dell’animale qualora il transponder iniettabile impiantato non sia stato approvato dall’autorità competente.

Articolo 74

Esenzione per gli operatori che detengono renne

In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 73, paragrafo 2, gli operatori che detengono renne provvedono affinché ciascuno di tali animali detenuto nei rispettivi stabilimenti sia identificato mediante un metodo alternativo autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro.

Articolo 75

Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere a), e) e g), soddisfino le seguenti prescrizioni:

a) 

recano il codice di identificazione dell’animale;

b) 

sono approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui i camelidi e i cervidi sono detenuti.

2.  Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda:

a) 

la domanda, da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti sul proprio territorio;

b) 

la domanda, da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione al loro stabilimento.



CAPO 3

Tracciabilità dei volatili in cattività

Articolo 76

Obblighi per gli operatori che detengono psittacidi per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

1.  Gli operatori che detengono psittacidi provvedono affinché tali animali, se sono spostati in un altro Stato membro, siano identificati individualmente mediante uno dei seguenti mezzi di identificazione:

a) 

l’anello figurante all’allegato III, lettera h), applicato almeno a una delle zampe dell’animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale;

o

b) 

il transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale;

oppure

c) 

il tatuaggio figurante all’allegato III, lettera g), eseguito sull’animale e recante in modo visibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale.

2.  Gli operatori che detengono psittacidi:

a) 

provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), siano approvati dall’autorità competente;

b) 

forniscono all’autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, il dispositivo di lettura che consente di effettuare in qualsiasi momento la verifica dell’identificazione individuale dell’animale qualora il mezzo di identificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stato approvato dall’autorità competente.



CAPO 4

Tracciabilità degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali



Sezione 1

Documenti di trasporto e di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali

Articolo 77

Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il documento di trasporto degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali

1.  L’autorità competente rilascia un documento di trasporto secondo quanto previsto all’articolo 117, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per tutti gli animali terrestri detenuti in circhi itineranti o destinati ad esibizioni di animali che devono essere spostati in un altro Stato membro, ad eccezione di lagomorfi, roditori, api mellifere e bombi.

2.  L’autorità competente si assicura che il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 contenga almeno le seguenti informazioni:

a) 

la denominazione commerciale del circo itinerante o dell’esibizione di animali;

b) 

il numero di registrazione unico del circo itinerante o dell’esibizione di animali assegnato dall’autorità competente;

c) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore del circo itinerante o dell’esibizione di animali;

d) 

la specie e la quantità;

e) 

per ciascun animale di cui l’operatore del circo itinerante o dell’esibizione di animali non è responsabile, il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile dell’animale o del proprietario dell’animale da compagnia;

f) 

il codice di identificazione dell’animale figurante sui mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 e 76;

g) 

il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all’animale, secondo quanto previsto alla lettera f), e la rispettiva ubicazione;

h) 

il marchio di identificazione, il mezzo di identificazione e la rispettiva ubicazione, se del caso, per quanto riguarda gli animali diversi da quelli di cui alla lettera f), applicati dall’operatore;

i) 

la data di ingresso di ciascun animale nel circo itinerante o nell’esibizione di animali e la rispettiva data di uscita;

j) 

il nome, l’indirizzo e la firma del veterinario ufficiale che rilascia il documento di identificazione;

k) 

la data di rilascio del documento di trasporto.

Articolo 78

Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il documento di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali

1.  L’autorità competente rilascia un documento di identificazione secondo quanto previsto all’articolo 117, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per ciascun animale terrestre detenuto in circhi itineranti o destinato ad esibizioni di animali che deve essere spostato in un altro Stato membro, ad eccezione degli animali della specie equina, dei volatili, dei cani, dei gatti e dei furetti, dei lagomorfi e dei roditori.

2.  L’autorità competente si assicura che il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 contenga le seguenti informazioni:

a) 

il nome, l’indirizzo e i dati di contatto dell’operatore responsabile dell’animale;

b) 

la specie, il sesso, il colore ed eventuali tratti o caratteristiche visibili o distintivi dell’animale;

c) 

il codice di identificazione dell’animale identificato mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 e 76;

d) 

il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all’animale di cui alla lettera c) e la rispettiva ubicazione;

e) 

il marchio di identificazione, il mezzo di identificazione e la rispettiva ubicazione, se del caso, per quanto riguarda gli animali diversi da quelli di cui alla lettera c), applicati dall’operatore;

f) 

informazioni dettagliate relative alla vaccinazione dell’animale, se del caso;

g) 

informazioni dettagliate relative ai trattamenti dell’animale, se del caso;

h) 

informazioni dettagliate relative alle prove diagnostiche;

i) 

il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che rilascia il documento di identificazione;

j) 

la data di rilascio del documento di identificazione.

Articolo 79

Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il documento di identificazione dei volatili detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali

1.  L’autorità competente rilascia un documento di identificazione secondo quanto previsto all’articolo 117, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per i gruppi di volatili detenuti in circhi itineranti o destinati ad esibizioni di animali che devono essere spostati in un altro Stato membro.

2.  L’autorità competente si assicura che il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 contenga le seguenti informazioni:

a) 

il nome, l’indirizzo e i dati di contatto dell’operatore responsabile dei volatili;

b) 

le specie dei volatili;

c) 

il codice di identificazione, il mezzo di identificazione e la rispettiva ubicazione, se applicati ai volatili;

d) 

informazioni dettagliate relative alla vaccinazione dei volatili, se del caso;

e) 

informazioni dettagliate relative ai trattamenti dei volatili, se del caso;

f) 

informazioni dettagliate relative alle prove diagnostiche;

g) 

il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che rilascia il documento di identificazione;

h) 

la data di rilascio del documento di identificazione.



TITOLO VI

TRACCIABILITÀ DELLE UOVA DA COVA

Articolo 80

Obblighi per gli operatori per quanto riguarda la tracciabilità delle uova da cova

Gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori degli incubatoi provvedono affinché ciascun uovo da cova rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine delle uova da cova.



Titolo VII

Tracciabilità degli animali terrestri detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione

Articolo 81

Obbligo per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei cervidi o dei camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione

1.   ►C3  Se ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti sono stati applicati mezzi di identificazione in paesi terzi o territori, dopo l’ingresso di tali animali nell’Unione e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi. ◄

2.   ►C3  Nel caso di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi o camelidi detenuti originari di Stati membri e identificati conformemente alle norme dell’Unione, dopo il loro ingresso nell’Unione in provenienza da paesi terzi o territori e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi. ◄

3.  Gli operatori non sono tenuti ad applicare le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti destinati essere inviati a un macello situato in uno Stato membro, purché gli animali siano macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell’Unione.

Articolo 82

Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei cervidi o dei camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione

Gli Stati membri stabiliscono procedure che gli operatori degli stabilimenti che detengono gli animali di cui all’articolo 81, paragrafo 2, devono seguire nel richiedere l’assegnazione di mezzi di identificazione al loro stabilimento.

Articolo 83

Obblighi per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli animali detenuti della specie equina dopo il loro ingresso nell’Unione

Gli operatori che detengono animali della specie equina provvedono affinché gli equini, dopo l’ingresso nell’Unione e in caso di permanenza nella stessa, siano identificati conformemente all’articolo 58 dopo la data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013.



PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 84

Abrogazione

I seguenti atti sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021:

— 
regolamento (CE) n. 509/1999,
— 
regolamento (CE) n. 2680/99,
— 
decisione 2000/678/CE,
— 
decisione 2001/672/CE,
— 
regolamento (CE) n. 911/2004,
— 
decisione 2004/764/CE,
— 
regolamento (CE) n. 644/2005,
— 
regolamento (CE) n. 1739/2005,
— 
decisione 2006/28/CE,
— 
decisione 2006/968/CE,
— 
decisione 2009/712/CE,
— 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 85

Misure transitorie relative all’abrogazione del regolamento (CE) n. 1739/2005

In deroga all’articolo 84 del presente regolamento, l’articolo 5 e l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1739/2005, relativi al registro degli animali e ai passaporti per gli animali, e gli allegati I, III e IV del medesimo regolamento si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 86

Misure transitorie relative all’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262

In deroga all’articolo 84 del presente regolamento:

a) 

i termini per l’identificazione degli equidi nati nell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

b) 

le norme relative agli equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e alla registrazione dei trattamenti di cui all’articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto delegato adottato conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6;

c) 

le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equidi nati nell’Unione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 87

Misure transitorie per quanto riguarda l’identificazione degli animali terrestri detenuti

1.  Gli articoli da 1 a 10 del regolamento (CE) n. 1760/2000, il regolamento (CE) n. 21/2004 e la direttiva 2008/71/CE, nonché gli atti adottati sulla loro base, continuano ad applicarsi fino al 21 aprile 2021.

2.  I bovini, gli ovini, i caprini e i suini detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva 2008/71/CE, nonché agli atti adottati sulla loro base, sono considerati identificati conformemente al presente regolamento.

3.  Gli equini detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 sono considerati identificati conformemente al presente regolamento.

4.  I camelidi e i cervidi detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente al diritto nazionale applicabile sono considerati identificati conformemente al presente regolamento.

5.  Gli psittacidi detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono considerati identificati conformemente al presente regolamento.

Articolo 88

Misure transitorie per quanto riguarda le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 21 aprile 2021, le informazioni di cui agli articoli da 18 a 21 del presente regolamento relative agli stabilimenti e agli operatori esistenti di cui all’articolo 279, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 siano state riportate, per ciascuno stabilimento e per ciascun operatore, nei relativi registri delle autorità competenti.

Articolo 89

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALLA PARTE II, TITOLO I, CAPI 2, 3 E 4

PARTE 1

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 5

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 5 sono le seguenti:

a) 

devono essere disponibili adeguate strutture per l’isolamento degli ungulati;

b) 

lo stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;

c) 

deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;

d) 

i locali in cui sono detenuti gli ungulati, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l’uscita di ciascun lotto di ungulati, e se necessario prima dell’introduzione di un nuovo lotto di ungulati, conformemente a procedure operative stabilite;

e) 

nelle strutture in cui sono detenuti gli ungulati devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di un nuovo lotto di ungulati.

2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 5 sono le seguenti:

a) 

per il carico e lo scarico degli ungulati devono essere disponibili attrezzature e strutture adeguate;

b) 

devono essere disponibili idonei locali di stabulazione di livello adeguato per gli ungulati, che devono essere costruiti in modo da prevenire il contatto con il bestiame che si trova all’esterno e la comunicazione diretta con i locali di isolamento e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;

c) 

deve essere disponibile un locale adeguato per il magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del foraggio, della lettiera e del letame;

d) 

i locali in cui sono detenuti tali animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti, le rampe e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;

e) 

devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per gli ungulati.

3. Le prescrizioni relative al personale degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 5 sono le seguenti:

a) 

il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione specifica, o aver acquisito un’esperienza pratica equivalente, nei seguenti campi:

i) 

manipolazione degli ungulati detenuti nello stabilimento e, se necessario, prestazione di appropriata assistenza a tali animali;

ii) 

tecniche igieniche e di disinfezione necessarie a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.

4. Le prescrizioni relative alla supervisione, da parte dell’autorità competente, degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 5 sono le seguenti:

a) 

l’operatore deve dare al veterinario ufficiale la possibilità di utilizzare un ufficio per:

i) 

effettuare la supervisione delle operazioni di raccolta degli ungulati;

ii) 

procedere all’ispezione dello stabilimento per verificare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3;

iii) 

provvedere alla certificazione sanitaria degli ungulati;

b) 

l’operatore deve provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione di cui al punto 4, lettera a), punto i).

PARTE 2

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all’articolo 6

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e alle altre misure di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all’articolo 6 sono le seguenti:

a) 

devono essere disponibili adeguate strutture per l’isolamento del pollame;

b) 

lo stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di pollame della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;

c) 

deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;

d) 

i locali in cui è detenuto il pollame, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l’uscita di ciascun lotto di pollame, e se necessario prima dell’introduzione di un nuovo lotto di pollame, conformemente a procedure operative stabilite;

e) 

nelle strutture in cui è detenuto il pollame devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di un nuovo lotto di pollame;

f) 

i visitatori devono indossare indumenti protettivi e il personale deve indossare adeguati abiti da lavoro e agire nel rispetto delle norme igieniche stabilite dall’operatore.

2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all’articolo 6 sono le seguenti:

a) 

lo stabilimento deve ospitare unicamente pollame;

b) 

deve essere disponibile un locale adeguato per il magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del mangime, della lettiera e del letame;

c) 

il pollame non deve venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall’esterno dello stabilimento;

d) 

i locali in cui sono detenuti tali animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti, le rampe e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;

e) 

devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per il pollame;

f) 

lo stabilimento deve garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del monitoraggio sanitario.

3. Le prescrizioni relative al personale degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all’articolo 6 sono le seguenti:

a) 

il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione specifica, o aver acquisito un’esperienza pratica equivalente, nei seguenti campi:

i) 

manipolazione del pollame detenuto nello stabilimento e, se necessario, prestazione di appropriata assistenza a tali animali;

ii) 

tecniche igieniche e di disinfezione necessarie a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.

4. Le prescrizioni relative alla supervisione, da parte dell’autorità competente, degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all’articolo 6 sono le seguenti:

a) 

l’operatore deve dare al veterinario ufficiale la possibilità di utilizzare un ufficio per:

i) 

effettuare la supervisione delle operazioni di raccolta del pollame;

ii) 

procedere all’ispezione dello stabilimento per verificare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3;

iii) 

provvedere alla certificazione sanitaria del pollame;

b) 

l’operatore deve provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione di cui al punto 4, lettera a), punto i).

PARTE 3

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi di cui all’articolo 7

1. Le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza per gli incubatoi di cui all’articolo 7 sono le seguenti:

a) 

le uova da cova di pollame devono provenire da stabilimenti riconosciuti che detengono pollame riproduttore o da altri incubatoi di pollame riconosciuti;

b) 

le uova devono essere pulite e disinfettate tra il momento di arrivo all’incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione, tranne qualora siano già state disinfettate nello stabilimento di origine;

c) 

deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione:

i) 

delle incubatrici e delle attrezzature dopo la schiusa;

ii) 

dei materiali da imballaggio dopo ogni utilizzo, tranne qualora si tratti di materiali monouso destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;

d) 

deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;

e) 

ai visitatori devono essere forniti indumenti protettivi per il lavoro;

f) 

al personale devono essere forniti adeguati abiti da lavoro e il codice di condotta con l’indicazione delle norme igieniche.

2. Le prescrizioni relative alla sorveglianza degli incubatoi di cui all’articolo 7 sono le seguenti:

a) 

l’operatore deve attuare un programma di controllo della qualità microbiologica conformemente all’allegato II, parte 1;

b) 

l’operatore dell’incubatoio deve provvedere affinché siano prese disposizioni, con l’operatore dello stabilimento che detiene pollame da cui provengono le uova da cova, per realizzare presso l’incubatoio il campionamento per le prove di rilevamento degli agenti patogeni indicati nel programma di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato II, parte 2, al fine di completare tale programma.

3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli incubatoi di cui all’articolo 7 sono le seguenti:

a) 

gli incubatoi devono essere separati fisicamente e dal punto di vista operativo dalle strutture che detengono pollame o altri volatili;

b) 

le seguenti unità funzionali e attrezzature devono essere tenute separate:

i) 

magazzinaggio e classificazione delle uova;

ii) 

disinfezione delle uova;

iii) 

preincubazione;

iv) 

incubazione per la schiusa;

v) 

sessaggio e vaccinazione dei pulcini di un giorno;

vi) 

condizionamento di uova da cova e pulcini di un giorno per la spedizione;

c) 

i pulcini di un giorno e le uova da cova detenuti nell’incubatoio non devono venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall’esterno dell’incubatoio;

d) 

le operazioni devono fondarsi sul principio della circolazione a senso unico delle uova da cova, delle attrezzature mobili e del personale;

e) 

devono essere disponibili adeguati sistemi di illuminazione naturale o artificiale e di regolazione dell’aria e della temperatura;

f) 

deve essere possibile pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dell’incubatoio;

g) 

devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per i pulcini di un giorno e per le uova da cova.

4. Le prescrizioni relative al personale che viene a contatto con le uova da cova e i pulcini di un giorno di cui all’articolo 7 sono le seguenti:

a) 

il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione specifica a tal fine, o aver acquisito un’esperienza pratica equivalente, nelle tecniche igieniche e di disinfezione necessarie a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.

5. Le prescrizioni relative alla supervisione degli incubatoi da parte dell’autorità competente di cui all’articolo 7 sono le seguenti:

a) 

l’operatore deve dare al veterinario ufficiale la possibilità di utilizzare un ufficio per:

i) 

procedere all’ispezione dell’incubatoio per verificare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4;

ii) 

provvedere alla certificazione sanitaria delle uova da cova e dei pulcini di un giorno;

b) 

l’operatore deve provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione di cui al punto 5, lettera a), punto i).

PARTE 4

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame di cui all’articolo 8

1. Le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza degli stabilimenti che detengono pollame di cui all’articolo 8 sono le seguenti:

a) 

le uova da cova devono essere:

i) 

raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;

ii) 

pulite e disinfettate quanto prima, tranne qualora la disinfezione sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;

iii) 

condizionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato;

b) 

se uno stabilimento ospita contemporaneamente specie di pollame degli ordini Galliformes e Anseriformes, tali specie devono essere nettamente separate;

c) 

nelle strutture in cui è detenuto il pollame devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di un nuovo gruppo di pollame;

d) 

i visitatori devono indossare indumenti protettivi e il personale deve indossare adeguati abiti da lavoro e agire nel rispetto delle norme igieniche stabilite dall’operatore;

e) 

deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.

2. Le prescrizioni relative alla sorveglianza degli stabilimenti che detengono pollame di cui all’articolo 8 sono le seguenti:

a) 

l’operatore deve applicare e rispettare un programma di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato II, parte 2;

b) 

l’operatore dello stabilimento deve provvedere affinché siano prese disposizioni, con l’operatore dell’incubatoio cui sono destinate le uova da cova, per realizzare presso l’incubatoio il campionamento per le prove di rilevamento degli agenti patogeni indicati nel programma di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato II, parte 2, al fine di completare tale programma.

3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti che detengono pollame di cui all’articolo 8 sono le seguenti:

a) 

l’ubicazione e la disposizione devono essere idonee al tipo di produzione praticato;

b) 

lo stabilimento deve ospitare unicamente pollame:

i) 

proveniente dallo stabilimento stesso;

o

ii) 

proveniente da altri stabilimenti riconosciuti che detengono pollame;

o

iii) 

proveniente da incubatoi riconosciuti di pollame;

o

iv) 

►C3  che è entrato nell’Unione da paesi terzi e territori autorizzati; ◄

c) 

il pollame non deve venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall’esterno;

d) 

le strutture devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario;

e) 

deve essere possibile pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dello stabilimento;

f) 

lo stabilimento deve disporre di attrezzature adeguate, idonee al tipo di produzione praticato e che consentano la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto nel luogo più appropriato dello stabilimento.

PARTE 5

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti e dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e altre misure di biosicurezza dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti di cui all’articolo 10 sono le seguenti:

a) 

i centri devono ammettere soltanto cani, gatti e furetti provenienti da stabilimenti registrati che detengono tali animali;

b) 

devono essere disponibili adeguate strutture per l’isolamento dei cani, dei gatti e dei furetti;

c) 

nelle strutture in cui sono detenuti cani, gatti e furetti devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di un nuovo lotto di tali animali;

d) 

deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.

2. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e altre misure di biosicurezza dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti di cui all’articolo 11 sono le seguenti:

a) 

devono essere disponibili adeguate strutture per l’isolamento dei cani, dei gatti e dei furetti;

b) 

i locali in cui sono detenuti cani, gatti e furetti, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l’uscita di ciascun lotto di tali animali, e se necessario prima dell’introduzione di un nuovo lotto, conformemente a procedure operative stabilite;

c) 

nelle strutture in cui sono detenuti cani, gatti e furetti devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di un nuovo lotto di tali animali;

d) 

deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.

3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti e dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 sono le seguenti:

a) 

devono essere disponibili idonei locali di ricovero di livello adeguato per tali animali, che devono essere costruiti in modo da prevenire il contatto con gli animali all’esterno e la comunicazione diretta con i locali di isolamento e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;

b) 

i locali in cui sono detenuti tali animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;

c) 

devono essere disponibili locali adeguati per il magazzinaggio rispettivamente del materiale da lettiera fresco, della lettiera e del letame come pure degli alimenti per animali da compagnia;

d) 

devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, degli strumenti e dei mezzi di trasporto.

PARTE 6

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei posti di controllo di cui all’articolo 12

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e altre misure di biosicurezza dei posti di controllo di cui all’articolo 12 sono le seguenti:

a) 

i posti di controllo devono essere ubicati, progettati, costruiti e gestiti in modo da garantire un livello sufficiente di biosicurezza al fine di evitare la diffusione di malattie elencate o emergenti ad altri stabilimenti e tra partite consecutive di animali che transitano per tali locali;

b) 

i posti di controllo devono essere costruiti, attrezzati e gestiti in modo da assicurare che le operazioni di pulizia e disinfezione possano essere effettuate facilmente; deve essere disponibile in loco un posto di lavaggio per i mezzi di trasporto;

c) 

i posti di controllo devono disporre di strutture adeguate per isolare separatamente gli animali che si sospetta siano infetti da una malattia animale;

d) 

tra due partite consecutive di animali devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario che, se del caso, devono essere adattati in funzione della provenienza o meno degli animali da una regione, una zona o un compartimento simile con lo stesso stato sanitario; in particolare, nei posti di controllo non devono essere presenti animali per un periodo di almeno 24 ore dopo un periodo massimo di utilizzo di sei giorni e dopo il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di una nuova partita di animali;

e) 

prima di accettare gli animali, gli operatori dei posti di controllo devono:

i) 

avere avviato le operazioni di pulizia e disinfezione nelle 24 ore successive alla partenza di tutti gli animali che vi si trovavano in precedenza;

ii) 

provvedere affinché nessun animale entri nei posti di controllo prima del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione in modo ritenuto soddisfacente dal veterinario ufficiale.

2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature dei posti di controllo di cui all’articolo 12 sono le seguenti:

a) 

le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfettate prima e dopo ogni utilizzo, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;

b) 

le attrezzature che vengono a contatto con gli animali presenti nei posti di controllo devono essere destinate esclusivamente ai locali interessati, tranne qualora siano state sottoposte a pulizia e disinfezione dopo essere venute a contatto con gli animali o con i loro escrementi o la loro urina. In particolare, l’operatore del posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e indumenti protettivi, riservati esclusivamente a chiunque entri nel posto di controllo, e mettere a disposizione attrezzature adeguate per la loro pulizia e disinfezione;

c) 

la lettiera deve essere rimossa quando una partita di animali è trasferita da un recinto e, dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, deve essere sostituita con materiale da lettiera fresco;

d) 

il foraggio, la lettiera, gli escrementi e l’urina non devono essere prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un trattamento appropriato per evitare la diffusione di malattie animali;

e) 

devono essere presenti strutture adeguate per la detenzione, l’ispezione e l’esame degli animali, se del caso;

f) 

deve essere disponibile un locale adeguato per il magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del mangime, del foraggio, della lettiera e del letame;

g) 

deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.

PARTE 7

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale di cui all’articolo 13

1. Le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza e di sorveglianza degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale di cui all’articolo 13 sono le seguenti:

a) 

l’operatore deve garantire e verificare, mediante controlli interni, che sia impedito l’ingresso nello stabilimento dei piccoli coleotteri dell’alveare e che la loro presenza nello stabilimento sia rilevabile, nonché procedere alle relative registrazioni.

2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale di cui all’articolo 13 sono le seguenti:

a) 

la produzione di bombi deve essere isolata da tutte le attività connesse svolte nello stabilimento e deve essere realizzata in strutture a prova di insetti volanti;

b) 

i bombi devono essere mantenuti isolati all’interno dell’edificio per tutta la durata della produzione;

c) 

il polline deve essere conservato e manipolato in strutture isolate dai bombi durante tutto il processo di produzione di questi ultimi, prima di essere utilizzato per la loro alimentazione.

PARTE 8

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all’articolo 14

1. Le prescrizioni relative alle misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all’articolo 14 sono le seguenti:

a) 

ciascuna unità dello stabilimento di quarantena deve:

i) 

essere ubicata a una distanza sicura dagli stabilimenti o da altri luoghi circostanti in cui sono detenuti animali, al fine di evitare la trasmissione di malattie animali contagiose tra animali residenti e animali sottoposti a quarantena;

ii) 

iniziare il periodo di quarantena prescritto quando l’ultimo animale del lotto è introdotto nello stabilimento di quarantena;

iii) 

►C3  essere svuotata degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di quarantena dell’ultimo lotto e successivamente lasciata vuota per un periodo di almeno sette giorni prima dell’introduzione nello stabilimento di quarantena di un lotto di animali entrato nell’Unione da paesi terzi e territori; ◄

b) 

la lettiera deve essere rimossa quando una partita di animali è trasferita da un recinto e, dopo il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, deve essere sostituita con materiale da lettiera fresco;

c) 

il foraggio, la lettiera, gli escrementi e l’urina non devono essere prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un trattamento appropriato per evitare la diffusione di malattie animali;

d) 

devono essere prese precauzioni per evitare la contaminazione incrociata fra le partite di animali in entrata e in uscita;

e) 

gli animali rilasciati dallo stabilimento di quarantena devono soddisfare le prescrizioni dell’Unione relative ai movimenti di animali terrestri detenuti tra Stati membri.

2. Le prescrizioni relative alle misure di sorveglianza e controllo degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all’articolo 14 sono le seguenti:

a) 

il piano di sorveglianza delle malattie deve prevedere un adeguato controllo delle zoonosi negli animali e deve essere attuato e aggiornato in base al numero e alle specie di animali presenti nello stabilimento e alla situazione epidemiologica all’interno dello stabilimento e intorno ad esso per quanto riguarda le malattie elencate ed emergenti;

b) 

gli animali che si sospetta siano infetti o contagiati da agenti patogeni di malattie elencate o emergenti devono essere sottoposti a prove cliniche, di laboratorio o post mortem;

c) 

si deve procedere, se del caso, alla vaccinazione e al trattamento degli animali sensibili contro le malattie animali trasmissibili;

d) 

se disposto dall’autorità competente, devono essere utilizzati animali sentinella per l’individuazione precoce di eventuali malattie.

3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all’articolo 14 sono le seguenti:

a) 

gli stabilimenti devono essere chiaramente delimitati e l’accesso di animali e persone alle strutture riservate agli animali deve essere controllato;

b) 

per il personale con mansioni di controllo veterinario devono essere disponibili locali sufficientemente ampi, compresi spogliatoi, docce e servizi igienici;

c) 

devono essere disponibili mezzi adeguati per la cattura, il confinamento e, se necessario, l’immobilizzazione e l’isolamento degli animali;

d) 

devono essere disponibili strutture e attrezzature per la pulizia e la disinfezione;

e) 

la parte dello stabilimento in cui sono detenuti gli animali deve essere:

i) 

a prova di insetti, se prescritto dall’autorità competente per affrontare rischi specifici in materia di sanità animale, e disporre di filtri hepa all’entrata e all’uscita dell’apertura di aerazione, sistemi interni di controllo dei vettori, doppia porta di accesso e procedure operative;

ii) 

in caso di volatili in cattività, a prova di volatili, mosche e parassiti;

iii) 

sigillabile in modo da consentire la fumigazione;

iv) 

di livello adeguato e costruita in modo da prevenire il contatto con gli animali all’esterno e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;

v) 

costruita in modo che i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature possano essere puliti e disinfettati facilmente.

PARTE 9

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all’articolo 16

1. Le prescrizioni relative alle misure di quarantena, isolamento e biosicurezza degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all’articolo 16 sono le seguenti:

a) 

gli stabilimenti devono ammettere solamente animali terrestri detenuti che sono stati sottoposti a un periodo di quarantena appropriato per le malattie pertinenti per la specie, qualora tali animali provengano da uno stabilimento diverso da uno stabilimento confinato;

b) 

gli stabilimenti devono ammettere solamente primati che soddisfano norme altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 6.12.4 del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2018;

c) 

se necessario, devono essere disponibili strutture adeguate per la quarantena degli animali terrestri detenuti provenienti da altri stabilimenti.

2. Le prescrizioni relative alle misure di sorveglianza e di controllo degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all’articolo 16 sono le seguenti:

a) 

il piano di sorveglianza delle malattie deve prevedere un adeguato controllo delle zoonosi negli animali terrestri detenuti e deve essere attuato e aggiornato in base al numero e alle specie di animali terrestri detenuti presenti nello stabilimento e alla situazione epidemiologica all’interno dello stabilimento e intorno ad esso per quanto riguarda le malattie elencate ed emergenti;

b) 

gli animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti o contagiati da agenti patogeni di malattie elencate o emergenti devono essere sottoposti a prove cliniche, di laboratorio o post mortem;

c) 

si deve procedere, se del caso, alla vaccinazione e al trattamento degli animali terrestri detenuti sensibili contro le malattie animali trasmissibili.

3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all’articolo 16 sono le seguenti:

a) 

gli stabilimenti devono essere chiaramente delimitati e l’accesso di animali e persone alle strutture riservate agli animali deve essere controllato;

b) 

devono essere disponibili mezzi adeguati per la cattura, il confinamento e, se necessario, l’immobilizzazione e l’isolamento degli animali;

c) 

i locali di stabulazione degli animali devono essere di livello adeguato e costruiti in modo da:

i) 

impedire il contatto con gli animali presenti all’esterno e permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;

ii) 

permettere di pulire facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature.




ALLEGATO II

PROGRAMMA DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO NEGLI INCUBATOI E PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE NEGLI STABILIMENTI CHE DETENGONO POLLAME E NEGLI INCUBATOI

PARTE 1

Programma di controllo microbiologico negli incubatoi di cui all’articolo 7

Il programma di controllo microbiologico ai fini dei controlli igienici comprende quanto segue:

a) 

devono essere prelevati campioni ambientali, da sottoporre a un esame batteriologico;

b) 

i campioni devono essere prelevati almeno ogni sei settimane e ogni campionamento deve comprendere 60 campioni.

PARTE 2

Programmi di sorveglianza delle malattie negli incubatoi di cui all’articolo 7 e negli stabilimenti che detengono pollame di cui all’articolo 8

1. Obiettivo dei programmi di sorveglianza delle malattie

Dimostrare che i gruppi detenuti in stabilimenti riconosciuti che detengono pollame sono indenni dagli agenti patogeni di cui ai punti 2 e 3.

I programmi di sorveglianza delle malattie comprendono, come minimo, gli agenti patogeni e le specie elencate detenute di cui al punto 2.

2. Sorveglianza dei sierotipi di Salmonella di pertinenza per la sanità animale

2.1. 

Identificazione dell’infezione da parte degli agenti:

a) 

Salmonella Pullorum: comprende Salmonella enterica, sottospecie enterica serovar Gallinarum variante biochimica (biovar) Pullorum;

b) 

Salmonella Gallinarum: comprende Salmonella enterica, sottospecie enterica serovar Gallinarum variante biochimica (biovar) Gallinarum;

c) 

Salmonella arizonae: comprende Salmonella enterica sottospecie arizonae sierogruppo K (O18) arizonae.

2.2. 

Specie bersaglio di pollame:

a) 

per Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

b) 

per Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo.

2.3. 

Esami:

ciascun gruppo deve essere sottoposto ad esame clinico ad ogni periodo di deposizione o produzione nel momento più opportuno per l’individuazione della malattia in questione.

2.4. 

Matrice di campionamento:

a) 

devono essere prelevati campioni da ciascun gruppo nello stabilimento che detiene pollame, a seconda dei casi:

i) 

per le prove sierologiche: sangue;

ii) 

per le prove batteriologiche:

— 
tessuti prelevati post mortem, in particolare fegato, milza, ovaia, ovidotto e giunzione ileocecale,
— 
campioni ambientali,
— 
tamponi cloacali di volatili vivi, in particolare prelevati da quelli che sembrano malati o che sono stati identificati come altamente sieropositivi;
b) 

campioni da prelevare nell’incubatoio per le prove batteriologiche:

i) 

pulcini che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio);

ii) 

pulcini di seconda scelta;

iii) 

meconio di pulcini;

iv) 

calugine o polvere dalle incubatrici e dalle pareti dell’incubatoio.

2.5. 

Base di campionamento e frequenza di campionamento:

a) 

nello stabilimento che detiene pollame:

i) 

campionamento per Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum:



Specie

Tempo del campionamento

Numero di volatili da sottoporre a campionamento/numero di campioni ambientali

Pollame riproduttore

Pollame da reddito

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix e Anas spp

Prima che inizi la deposizione

Durante la produzione almeno una volta all’anno

60

ii) 

campionamento per Salmonella arizonae:



Specie

Tempo del campionamento

Numero di volatili da sottoporre a campionamento/numero di campioni ambientali

Pollame riproduttore

Pollame da reddito

Meleagris gallopavo

Prima che inizi la deposizione

Durante la produzione almeno una volta all’anno

60

iii) 

il numero di volatili da sottoporre a campionamento conformemente ai punti i) e ii) può essere adattato dall’autorità competente in funzione della prevalenza conosciuta dell’infezione nello Stato membro interessato e della sua incidenza in passato nello stabilimento. In ogni caso occorre sempre prelevare un numero statisticamente valido di campioni per le prove sierologiche/batteriologiche per rilevare l’infezione;

b) 

nell’incubatoio i campioni devono essere prelevati ed esaminati almeno una volta ogni sei settimane. La prove devono almeno comprendere:

i) 

un campione aggregato di calugine e meconio di pulcini di ciascuna incubatrice;

e

ii) 

un campione di:

— 
10 pulcini di seconda scelta e 10 pulcini morti nel guscio di ogni gruppo di origine presente in un’incubatrice il giorno del prelievo dei campioni,

o

— 
20 pulcini di seconda scelta di ogni gruppo di origine presente in un’incubatrice il giorno del prelievo dei campioni.
2.6. 

Trattamento dei campioni e metodi di prova:

a) 

i campioni prelevati devono essere sottoposti a:

i) 

prove sierologiche ( 1 );

ii) 

prove batteriologiche in alternativa o in aggiunta alle prove sierologiche di cui al punto i); i campioni per le prove batteriologiche non vanno tuttavia prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti le prove;

b) 

i campioni prelevati devono essere trattati nel modo seguente:

i) 

arricchimento diretto in brodo selenite-cisteina per i campioni fecali/di meconio e intestinali o altri mezzi adeguati qualora sia prevista competizione tra la flora nei campioni;

ii) 

pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann al tetrationato-novobiocina (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio);

iii) 

isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come l’agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente;

iv) 

la Salmonella Pullorum e la Salmonella Gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MSRV) utilizzato per il monitoraggio della Salmonella spp. zoonotica nell’Unione, ma tale mezzo è adatto per la Salmonella arizonae;

v) 

le tecniche di rilevamento devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all’infezione da Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum dalle risposte sierologiche causate dall’impiego del vaccino contro la Salmonella Enteritidis, qualora sia usato tale vaccino ( 2 ). Non si deve pertanto utilizzare questo tipo di vaccino se si prevede un monitoraggio sierologico. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegate prove batteriologiche, ma il metodo di conferma usato deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

2.7. 

Risultati:

un gruppo è considerato positivo se, dopo aver ottenuto risultati positivi alle prove effettuate conformemente ai punti da 2.3 a 2.6, una seconda prova appropriata conferma l’infezione da parte degli agenti patogeni.

3. Sorveglianza di Mycoplasma spp. di pertinenza per il pollame:

3.1. 

Identificazione dell’infezione da parte dei seguenti agenti:

a) 

Mycoplasma gallisepticum;

b) 

Mycoplasma meleagridis.

3.2. 

Specie bersaglio:

a) 

Mycoplasma gallisepticum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo;

b) 

Mycoplasma meleagridis: Meleagris gallopavo.

3.3. 

Esami:

ciascun gruppo deve essere sottoposto ad esame clinico ad ogni periodo di deposizione o produzione nel momento più opportuno per l’individuazione della malattia in questione.

3.4. 

Matrice di campionamento:

campioni da prelevare da ciascun gruppo nello stabilimento che detiene pollame, a seconda dei casi:

a) 

sangue;

b) 

sperma;

c) 

tamponi tracheali, coanali o cloacali;

d) 

tessuti prelevati post mortem, in particolare sacchi aerei dei pulcini di un giorno che presentano lesioni;

e) 

in particolare per l’individuazione del Mycoplasma meleagridis, dall’ovidotto e dal pene dei tacchini.

3.5. 

Base di campionamento e frequenza di campionamento:

a) 

campionamento per Mycoplasma gallisepticum:



Specie

Tempo del campionamento

Numero di volatili da sottoporre a campionamento

Pollame riproduttore

Pollame da reddito

Gallus gallus

all’età di 16 settimane
prima che inizi la deposizione
successivamente ogni 90 giorni

Durante la produzione ogni 90 giorni

60
60
60

Meleagris gallopavo

all’età di 20 settimane
prima che inizi la deposizione
successivamente ogni 90 giorni

Durante la produzione ogni 90 giorni

60
60
60
b) 

campionamento per Mycoplasma meleagridis:



Specie

Tempo del campionamento

Numero di volatili da sottoporre a campionamento

Pollame riproduttore

Pollame da reddito

Meleagris gallopavo

all’età di 20 settimane
prima che inizi la deposizione
successivamente ogni 90 giorni

Durante la produzione ogni 90 giorni

60
60
60
c) 

il numero di volatili da sottoporre a campionamento conformemente alle lettere a) e b) può essere adattato dall’autorità competente in funzione della prevalenza conosciuta dell’infezione nello Stato membro interessato e della sua incidenza in passato nello stabilimento. In ogni caso occorre sempre prelevare un numero statisticamente valido di campioni per le prove sierologiche/batteriologiche.

3.6. 

Esami, campionamento e metodi di prova:

le prove sierologiche, batteriologiche e molecolari per individuare la presenza dell’infezione devono essere effettuate con metodi convalidati riconosciuti dall’autorità competente.

3.7. 

Risultati:

un gruppo è considerato positivo se, dopo aver ottenuto risultati positivi alle prove effettuate conformemente ai punti da 3.3 a 3.6, una seconda prova appropriata conferma l’infezione da parte degli agenti patogeni.

PARTE 3

Ulteriori informazioni sulle tecniche diagnostiche

I laboratori che sono stati designati dall’autorità competente per svolgere le prove richieste alle parti 1 e 2 del presente allegato possono consultare il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2018, per una descrizione più dettagliata delle tecniche diagnostiche.




ALLEGATO III

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI

I mezzi di identificazione degli animali terrestri detenuti sono i seguenti:

a) 

marchio auricolare convenzionale;

b) 

fascia per pastorale convenzionale;

c) 

marchio auricolare elettronico;

d) 

bolo ruminale;

e) 

transponder iniettabile;

f) 

fascia per pastorale elettronica;

g) 

tatuaggio;

h) 

anello applicato alla zampa.



( 1 ) A volte le prove sierologiche in specie avicole diverse dalle Galliformes comportano una proporzione inaccettabile di risultati falsi positivi.

( 2 ) Non esiste attualmente una prova in grado di distinguere tra la risposta all’infezione da Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum e la risposta alla vaccinazione per questo sierotipo.