02019R2017 — IT — 01.05.2021 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2017 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/340 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2020

  L 68

62

26.2.2021




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2017 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese le lavastoviglie per uso domestico da incasso e le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria.
2.  

Il presente regolamento non si applica:

a) 

alle lavastoviglie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE;

b) 

alle lavastoviglie per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore CA/CC venduto separatamente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) 

«alimentazione da rete» o «alimentazione da rete elettrica»: la fornitura di energia elettrica dalla rete da 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;

(2) 

«lavastoviglie per uso domestico»: l’apparecchio che lava e risciacqua stoviglie che, nella dichiarazione di conformità, il fabbricante ha dichiarato conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

(3) 

«lavastoviglie da incasso per uso domestico»: la lavastoviglie per uso domestico progettata, sottoposta a prova e commercializzata esclusivamente per:

a) 

essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra, sotto e ai lati) da pannelli;

b) 

essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e

c) 

essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;

(4) 

«punto vendita»: il luogo in cui le lavastoviglie per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.

Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.

Articolo 3

Obblighi dei fornitori

1.  

I fornitori provvedono affinché:

a) 

ogni lavastoviglie per uso domestico sia corredata di un’etichetta a stampa nel formato di cui all’allegato III;

▼M1

b) 

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

▼B

c) 

su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia disponibile in formato stampa;

d) 

il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia caricato nella banca dati dei prodotti;

e) 

i messaggi pubblicitari visivi riguardanti uno specifico modello di lavastoviglie per uso domestico riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;

f) 

il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di lavastoviglie per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, contenga la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta in conformità dell’allegato VII.

g) 

per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III;

h) 

per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V.

2.  
La classe di efficienza energetica e la classe di emissione di rumore aereo sono definite nell’allegato II e sono calcolate in conformità all’allegato IV.

Articolo 4

Obblighi dei distributori

I distributori provvedono a che:

a) 

nei punti vendita, incluse le fiere, ogni lavastoviglie per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile nelle lavastoviglie per uso domestico da incasso e, in tutte le altre lavastoviglie per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;

b) 

per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità degli allegati VII e VIII;

c) 

i messaggi pubblicitari visivi di un dato modello di lavastoviglie per uso domestico contengano la classe di efficienza energetica di tale modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, in conformità all’allegato VII;

d) 

il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di lavastoviglie per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, contenga la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta in conformità dell’allegato VII.

Articolo 5

Obblighi delle piattaforme di hosting in Internet

Il prestatore di servizi di hosting, di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, che autorizza la vendita diretta di lavastoviglie per uso domestico mediante il proprio sito Internet consente di esporre l’etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione in conformità alle disposizioni dell’allegato VIII e informa il distributore dell’obbligo di esporle.

Articolo 6

Metodi di misurazione

Le informazioni da fornire in applicazione degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dello stato dell’arte riconosciuto di cui all’allegato IV.

Articolo 7

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 8

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il 25 dicembre 2025.

In particolare il riesame valuta:

a) 

il potenziale di miglioramento per quanto riguarda il consumo energetico e le prestazioni ambientali e funzionali delle lavastoviglie per uso domestico;

b) 

l’efficacia delle misure in vigore nell’ottica di modificare il comportamento dell’utilizzatore finale per orientarlo ad acquistare apparecchi e a usare programmi più efficienti sotto il profilo dell’energia e delle risorse;

c) 

la possibilità di considerare gli obiettivi dell’economia circolare.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1059/2010 è abrogato con decorrenza dal 1o marzo 2021.

Articolo 10

Misure di transizione

A decorrere dal 25 dicembre 2019 e fino al 28 febbraio 2021, la scheda del prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 1059/2010, anziché essere fornita in formato stampa insieme al prodotto può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1o novembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati

Si applicano le seguenti definizioni:

(1) 

«indice di efficienza energetica» (IEE): il rapporto tra il consumo di energia del programma eco e il consumo di energia del programma standard;

(2) 

«consumo di energia del programma eco» (EPEC): il consumo di energia della lavastoviglie per uso domestico nel programma eco, espresso in kilowattora per ciclo;

(3) 

«consumo di energia del programma standard» (SPEC): il consumo di energia preso come riferimento in quanto funzione della capacità nominale della lavastoviglie per uso domestico, espresso in kilowattora per ciclo;

(4) 

«programma»: la serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per determinati livelli di sporco o condizioni di carico, o entrambi;

(5) 

«ciclo»: il processo completo di lavaggio, risciacquo e asciugatura, quale definito dal programma selezionato, che consiste in una serie di operazioni fino al termine di ogni attività;

(6) 

«codice di risposta rapida» (QR): il codice a barre a matrice (quick response code) che figura sull’etichetta energetica di un modello di prodotto che rimanda alle informazioni sul modello contenute nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

(7) 

«coperto» (ps): l’insieme di stoviglie destinato all’uso da parte di una persona, esclusi gli utensili di servizio;

(8) 

«utensili di servizio»: gli oggetti per la preparazione e la distribuzione del cibo che possono comprendere pentole, scodelle e posate da portata e un vassoio;

(9) 

«capacità nominale»: il numero massimo di coperti, compresi gli utensili di servizio, che possono essere lavati, risciacquati e asciugati nella lavastoviglie per uso domestico in un ciclo, se caricati nella lavastoviglie conformemente alle istruzioni del fornitore;

(10) 

«consumo di acqua del programma eco» (EPWEC): il consumo di acqua della lavastoviglie per uso domestico nel programma eco, espresso in litri per ciclo;

(11) 

«indice di efficienza di lavaggio» (IC): il rapporto tra l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie per uso domestico e l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie per uso domestico di riferimento;

(12) 

«indice di efficienza di asciugatura» (ID): il rapporto tra l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie per uso domestico e l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie per uso domestico di riferimento;

(13) 

«durata del programma» (Tt): il lasso di tempo che ha inizio con l’avvio del programma selezionato, escluso l’eventuale avvio ritardato programmato dall’utilizzatore, e termina con l’indicazione della fine del programma, dopo di che l’utilizzatore ha accesso al carico;

(14) 

«eco»: il nome del programma della lavastoviglie per uso domestico dichiarato dal fabbricante come indicato per il lavaggio di stoviglie con grado di sporco normale e a cui fanno riferimento le informazioni sull’etichetta energetica e sulla scheda informativa del prodotto;

(15) 

«modo spento»: la condizione in cui la lavastoviglie per uso domestico è collegata alla rete elettrica ma non esegue alcuna funzione; si considerano inoltre «modo spento»:

a) 

le condizioni che forniscono soltanto l’indicazione del modo spento;

b) 

le condizioni che forniscono esclusivamente le funzionalità intese a garantire la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

(16) 

«modo stand-by»: la condizione in cui la lavastoviglie per uso domestico è collegata alla rete elettrica e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:

a) 

funzione di riattivazione o funzione di riattivazione e soltanto un’indicazione della funzione di riattivazione abilitata e/o;

b) 

funzione di riattivazione attraverso il collegamento a una rete; e/o

c) 

display di visualizzazione delle informazioni o dello stato, e/o

d) 

funzione di rilevamento per le misure di emergenza;

(17) 

«rete»: l’infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un’architettura, compresi i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli);

(18) 

«avvio ritardato»: la condizione in cui l’utilizzatore ha impostato un determinato ritardo per l’inizio del ciclo del programma selezionato;

(19) 

«garanzia»: qualsiasi impegno assunto dal rivenditore o dal fornitore finalizzato a:

a) 

rimborsare il prezzo pagato; oppure

b) 

sostituire le lavastoviglie per uso domestico, ripararle o intervenire diversamente qualora non corrispondano alle specifiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

(20) 

«dispositivo di visualizzazione»: qualsiasi schermo, anche tattile, o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

(21) 

«visualizzazione annidata»: l’interfaccia visiva in cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l’espansione di un’altra immagine o di un altro insieme di dati su schermo tattile;

(22) 

«schermo tattile»: lo schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

(23) 

«testo alternativo»: il testo fornito in alternativa a un’immagine per presentare informazioni in forma non grafica qualora l’immagine non sia fruibile sul dispositivo di visualizzazione o ai fini di una migliore accessibilità, ad esempio nel caso delle applicazioni di sintesi vocale;

▼M1

(24) 

«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.

▼B




ALLEGATO II

A.    ►M1  Classi di efficienza energetica delle lavastoviglie per uso domestico  ◄

La classe di efficienza energetica della lavastoviglie per uso domestico è determinata in base all’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1.

L’IEE della lavastoviglie per uso domestico è calcolato conformemente all’allegato IV.



Tabella 1

Classi di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica

A

IEE < 32

B

32 ≤ IEE < 38

C

38 ≤ IEE < 44

D

44 ≤ IEE < 50

E

50 ≤ IEE < 56

F

56 ≤ IEE < 62

G

IEE ≥ 62

B.    Classi di emissione di rumore aereo

La classe di emissione di rumore aereo della lavastoviglie per uso domestico è determinata in base alle emissioni di rumore aereo di cui alla tabella 2.



Tabella 2

Classi di emissione di rumore aereo

Classe di emissione di rumore aereo

Rumore (in dB(A)]

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n




ALLEGATO III

Etichetta

1.   ETICHETTA

image

L’etichetta riporta le informazioni seguenti:

I. 

codice QR;

II. 

nome o marchio del fornitore;

III. 

identificativo del modello del fornitore;

IV. 

scala delle classi di efficienza energetica da A a G;

V. 

classe di efficienza energetica, determinata conformemente al punto A dell’allegato II;

VI. 

consumo di energia del programma eco (EPEC) espresso in kWh per 100 cicli, arrotondato all’intero più vicino;

VII. 

capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il programma eco;

VIII. 

consumo di acqua del programma eco (EPWC) espresso in litri per ciclo, arrotondato al primo decimale;

IX. 

durata del programma eco in hh:mm, arrotondata al minuto più vicino;

X. 

emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) in relazione a 1 pW e arrotondate all’ intero più vicino e classe di emissione di rumore aereo, determinata conformemente al punto B dell’allegato II;

XI. 

il numero del presente regolamento, ovvero «2019/2017».

2.   STRUTTURA DELL’ETICHETTA

L’etichetta è conforme alla figura riportata di seguito.

image

In tale formato:

a) 

l’etichetta è almeno larga 96 mm e alta 192 mm. Se è stampata in un formato maggiore, il suo contenuto è comunque proporzionato a quanto sopra specificato;

b) 

lo sfondo dell’etichetta è 100 % bianco;

c) 

i caratteri sono Verdana e Calibri;

d) 

le dimensioni e le specifiche degli elementi costitutivi dell’etichetta sono indicate nella struttura dell’etichetta delle lavastoviglie per uso domestico;

e) 

si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

f) 

l’etichetta è conforme a tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura sopra riportata):

image

i colori del logo dell’UE sono i seguenti:

— 
sfondo: 100,80,0,0:
— 
stelle: 0,0,100,0:

image

il colore del logo dell’energia è: 100,80,0,0:

image

il codice QR è di colore 100 % nero;

image

il nome del fornitore è di colore 100 % nero e in Verdana grassetto, 9 pt;

image

l’identificativo del modello è di colore 100 % nero e in Verdana tondo, 9 pt;

image

per quanto riguarda la scala da A a G:

— 
le lettere della scala di efficienza energetica sono di colore 100 % bianco e in Calibri grassetto, 19 pt; le lettere sono centrate lungo un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;
— 
i colori delle frecce della scala da A a G sono i seguenti:
— 
Classe A: 100,0,100,0;
— 
Classe B: 70,0,100,0;
— 
Classe C: 30,0,100,0;
— 
Classe D: 0,0,100,0;
— 
Classe E: 0,30,100,0;
— 
Classe F: 0,70,100,0;
— 
Classe G: 0,100,100,0;

image

le linee divisorie interne hanno uno spessore di 0,5 pt. Il loro colore è 100 % nero;

image

la lettera della classe di efficienza energetica è di colore 100 % bianco e in Calibri grassetto, 33 pt. La freccia della classe di efficienza energetica e la freccia corrispondente sulla scala da A a G sono disposte in modo che le loro punte risultino allineate. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia, che è di colore 100 % nero;

image

il valore del consumo di energia del programma eco per 100 cicli è in Verdana grassetto, 28 pt; «kWh» è in Verdana tondo, 18 pt; il numero «100» nel pittogramma che rappresenta 100 cicli è in Verdana tondo, pt 14. Il valore e l’unità sono centrati e di colore 100 % nero;

image

i pittogrammi sono conformi a quanto indicato nelle figure e alle seguenti specifiche:

— 
le linee dei pittogrammi hanno uno spessore di 1,2 pt; le linee e il testo (numeri e unità) sono di colore 100 % nero;
— 
i testi sotto i pittogrammi sono in Verdana grassetto, 16 pt, e l’unità in Verdana tondo, 12 pt; entrambi sono centrati sotto i pittogrammi;
— 
pittogramma delle emissioni di rumore aereo: il numero di decibel nell’altoparlante è in Verdana grassetto, 12 pt, e l’unità «dB» in Verdana tondo, 9 pt; la gamma delle classi di rumore (da A a D) è centrata sotto il pittogramma; la lettera della classe di rumore applicabile è in Verdana grassetto, 16 pt, e le altre lettere delle classi di rumore in Verdana tondo, 10 pt;

image

il numero del regolamento è di colore 100 % nero e in Verdana tondo, 6 pt;




ALLEGATO IV

Metodi di misurazione e di calcolo

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati avvalendosi di norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, in linea con le disposizioni seguenti.

▼M1

Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 4, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.

▼B

Per la misurazione e/o il calcolo del consumo di energia, dell’IEE, del consumo di acqua, della durata del programma, dell’efficienza di lavaggio e asciugatura e delle emissioni di rumore aereo del modello di lavastoviglie per uso domestico si utilizza il programma eco con la lavastoviglie per uso domestico caricata alla capacità nominale. Il consumo di energia, il consumo di acqua, la durata del programma e l’efficienza di lavaggio e asciugatura sono misurati contemporaneamente.

L’EPWC è espresso in litri per ciclo e arrotondato al primo decimale.

La durata del programma eco (Tt) è espressa in ore e minuti e arrotondata al minuto più vicino.

Le emissioni di rumore aereo sono misurate in dB(A) in relazione a 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina;

1.   INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Ai fini del calcolo dell’IEE del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’EPEC della lavastoviglie per uso domestico è confrontato con lo SPEC.

a) 

L’IEE è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

IEE = (EPEC/SPEC) × 100

dove:

EPEC è il consumo di energia del programma eco della lavastoviglie per uso domestico misurato in kWh/ciclo e arrotondato al terzo decimale;

SPEC è il consumo di energia del programma standard della lavastoviglie per uso domestico.

b) 

Lo SPEC è calcolato in kWh per ciclo e arrotondato al terzo decimale come segue:

(1) 

per le lavastoviglie per uso domestico con capacità nominale di coperti ≥ 10 e larghezza > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

(2) 

per le lavastoviglie per uso domestico con capacità nominale di coperti ≤ 9 o larghezza ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450

dove ps è il numero di coperti.

▼M1

2.   INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio (IC) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza di lavaggio del programma eco è confrontata con l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento.

L’IC è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

IC = exp (ln IC)

e

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

dove:

CT,i è l’efficienza di lavaggio del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;

CR,i è l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento per un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;

n è il numero dei cicli di prova.

3.   INDICE DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di asciugatura (ID) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza di asciugatura del programma eco è confrontata con l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie di riferimento.

L’ID è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

ID = exp (ln ID)

e

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

dove:

ID,i è l’indice di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i);

n è il numero dei cicli di prova combinati di lavaggio e asciugatura.

ID,i è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

dove:

DT,i è il punteggio medio di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondato al terzo decimale;

DR,t è il punteggio di asciugatura obiettivo della lavastoviglie di riferimento, arrotondato al terzo decimale.

4.   MODI A CONSUMO RIDOTTO

Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (Po), del modo stand-by (Psm) e dell’avvio ritardato (Pds), espressa in W e arrotondata al secondo decimale.

Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate:

— 
la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;
— 
l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.

▼B




ALLEGATO V

Scheda informativa del prodotto

Le informazioni incluse nella scheda informativa delle lavastoviglie per uso domestico a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono inserite dal fornitore nella banca dati dei prodotti conformemente alla tabella 3.

Il manuale dell’utilizzatore, o altra documentazione fornita con il prodotto, indica chiaramente il rimando - indirizzo URL leggibile dall’uomo o codice QR - al modello nella banca dati dei prodotti o fornisce il numero di registrazione del prodotto.

▼M1



Tabella 3

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore ()() :

Indirizzo del fornitore ()() :

Identificativo del modello () :

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (ps ()

x

Dimensioni in cm ()()

Altezza

x

Larghezza

x

Profondità

x

IEE ()

x,x

Classe di efficienza energetica ()

[A/B/C/D/E/F/G] ()

Indice di efficienza di lavaggio ()

x,xxx

Indice di efficienza di asciugatura ()

x,xxx

Consumo di energia in kWh [per ciclo], con il programma eco e l’utilizzo di acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio

x,xxx

Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

x,x

Durata del programma (ore:min) ()

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ()

x

Classe di emissione di rumore aereo ()

[A/B/C/D] ()

Modo spento (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by (W) (se del caso)

x,xx

Avvio ritardato (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by in rete (W) (se del caso)

x,xx

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore ()() :

Informazioni supplementari ()() :

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 6, del regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione (5):

(1)   

Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)   

Per il programma eco.

(3)   

Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)   

Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(5)   

Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione. (cfr. pag. 267 della presente Gazzetta ufficiale)

▼B




ALLEGATO VI

Documentazione tecnica

▼M1

1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:

a) 

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b) 

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c) 

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d) 

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 4; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e) 

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f) 

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g) 

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.



Tabella 4

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavastoviglie per uso domestico

PARAMETRO

VALORE DICHIARATO

UNITÀ

Capacità nominale espressa in numero di coperti

X

Consumo di energia del programma eco (EPEC) arrotondato al terzo decimale

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma standard (SPEC) arrotondato al terzo decimale

X,XXX

kWh/ciclo

Indice di efficienza energetica (IEE)

X,X

Consumo di acqua del programma eco (EPWC) arrotondato al primo decimale

X,X

l/ciclo

Indice di efficienza di lavaggio (IC)

X,XXX

Indice di efficienza di asciugatura (ID)

X,XXX

Durata del programma eco (Tt) arrotondata al minuto più vicino

X:XX

ore:min

Potenza assorbita in modo spento (Po) arrotondata al secondo decimale (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) arrotondata al secondo decimale (se del caso)

X,XX

W

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

Sì/No

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso), arrotondata al secondo decimale

X,XX

W

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso) arrotondata al secondo decimale

X,XX

W

Emissioni di rumore aereo

X

dB(A) re 1 pW

▼B

2. Qualora le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello di lavastoviglie per uso domestico siano state ottenute mediante uno dei metodi seguenti o di entrambi:

— 
da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fornitore;
— 
dai calcoli effettuati sulla base della progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fornitore;

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dai fornitori per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fornitori differenti.




ALLEGATO VII

Informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico promozionale nelle vendite a distanza e nella televendita, ad eccezione delle vendite a distanza su Internet

1. Al fine di garantire la conformità agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 4, lettera c), i messaggi pubblicitari visivi riportano la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.

2. Al fine di garantire la conformità ai requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 4, lettera d), il materiale tecnico promozionale riporta la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.

3. Nelle vendite a distanza sulla base di documentazione cartacea è d’obbligo indicare la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.

4. La classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica, come da figura 1, sono così indicate:

a) 

freccia contenente la lettera della classe di efficienza energetica, di colore 100 % bianco e in Calibri grassetto avente dimensioni almeno equivalenti a quello del prezzo (se riportato);

b) 

colore della freccia corrispondente a quello della classe di efficienza energetica;

c) 

gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, di colore 100 % nero; e

d) 

dimensioni tali da rendere la freccia chiaramente visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo nero di 0,5 pt di spessore.

In deroga a quanto precede, nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale o per le vendite a distanza sulla base di documentazione cartacea che sono stampati in monocromia anche la freccia può essere stampata in monocromia.

Figura 1
Esempio di freccia a colori/in monocromia rivolta verso sinistra/destra, con indicazione della gamma di classi di efficienza energetica image

5. In caso di vendita a distanza tramite televendita, il cliente deve essere specificamente informato della classe di efficienza energetica del prodotto e della gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, nonché della possibilità di consultare l’etichetta completa e la scheda informativa del prodotto tramite il sito web della banca dati dei prodotti o richiedendone una copia stampata.

6. In tutti i casi di cui ai punti da 1 a 3 e 5 il cliente deve poter ottenere, dietro richiesta, una copia stampata dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto.




ALLEGATO VIII

Informazioni da fornire in caso di vendita a distanza su Internet

1. L’etichetta elettronica messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l’etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all’allegato III, punto 2. L’etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedervi è conforme ai requisiti di cui al punto 2 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.

2. In caso di visualizzazione annidata, come indicato nella figura 2, l’immagine usata per accedere all’etichetta:

a) 

consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica figurante sull’etichetta del prodotto;

b) 

indica nella freccia la classe di efficienza energetica del prodotto, in colore 100 % bianco e in carattere Calibri grassetto avente dimensioni equivalenti a quello del prezzo;

c) 

indica la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, di colore 100 % nero; e

d) 

ha uno dei due seguenti formati e dimensioni tali da rendere la freccia chiaramente visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo visibile di colore 100 % nero:

Figura 2
Esempio di freccia a colori rivolta verso sinistra/destra, con indicazione della gamma di classi di efficienza energetica image

3. in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:

a) 

l’immagine di cui al punto 2 del presente allegato appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) 

l’immagine rinvia all’etichetta stabilita nell’allegato III;

c) 

l’etichetta appare con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;

d) 

l’etichetta è visualizzata in una finestra a comparsa, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) 

in caso di ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le pertinenti convenzioni per i dispositivi in questione;

f) 

l’etichetta scompare mediante un’opzione di chiusura o un altro meccanismo di chiusura standard;

g) 

il testo alternativo all’immagine, che deve apparire qualora non sia possibile visualizzare l’etichetta, è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quello del prezzo.

4. La scheda informativa del prodotto in formato elettronico messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere la scheda informativa del prodotto chiaramente visibile e leggibile. La scheda informativa del prodotto può essere esposta mediante una visualizzazione annidata o un collegamento alla banca dati dei prodotti, nel qual caso il collegamento indica in modo chiaro e leggibile «Scheda informativa del prodotto». Se si ricorre alla visualizzazione annidata, la scheda informativa del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del collegamento su schermo tattile.




ALLEGATO IX

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

▼M1

Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.

▼B

Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o altra documentazione fornita.

►M1  Nell’ambito della verifica della ◄ conformità di un modello di prodotto ai requisiti del presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura descritta di seguito.

(1) 

Le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello.

(2) 

Il modello si considera conforme ai pertinenti requisiti se:

a) 

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli non sono più favorevoli per il fabbricante dei corrispondenti valori che figurano nelle relazioni di prova, e

b) 

i valori riportati sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore rispetto ai valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata e la classe di emissioni di rumore aereo non sono più favorevoli per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati, e

c) 

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l’unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori ottenuti da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 5.

(3) 

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

(4) 

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti.

(5) 

Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 5.

(6) 

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

▼M1

(7) 

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.

▼B

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nell’allegato IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze ammesse ai fini della verifica stabilite nella tabella 5 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per i requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 5 non si applicano altre tolleranze, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.



Tabella 5

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Consumo di energia del programma eco (EPEC)

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato per EPEC di oltre il 5 %.

Consumo di acqua del programma eco (EPWC)

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato per EPWC di oltre il 5 %.

Indice di efficienza di lavaggio (IC)

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato per IC di oltre il 14 %.

Indice di efficienza di asciugatura (ID)

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato per ID di oltre il 12 %.

Durata del programma (Tt)

Il valore determinato (*1) non è superiore ai valori dichiarati Tt di oltre il 5 % o di 10 minuti, a seconda di quale valore sia superiore.

Potenza assorbita in modo spento (Po)

Il valore determinato (*1) della potenza assorbita Po non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm)

Il valore determinato (*1) della potenza assorbita Psm non è superiore di oltre il 10 % al valore dichiarato, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

Potenza assorbita in modo di avvio ritardato (Pds)

Il valore determinato (*1) della potenza assorbita Pds non è superiore di oltre il 10 % al valore dichiarato, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A) re 1pW.

(*1)   

Nel caso di tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.



( 1 ) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

( 2 ) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

( 3 ) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).