02019R1715 — IT — 21.04.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1715 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2019

che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/547 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2021

  L 109

60

30.3.2021


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 303, 25.11.2019, pag.  39 (2019/1715)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1715 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2019

che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  

Il presente regolamento stabilisce:

a) 

condizioni e procedure specifiche relative alla trasmissione delle notifiche e delle ulteriori informazioni per il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), da istituire a norma del regolamento (CE) n. 178/2002;

b) 

procedure per l’istituzione e l’uso del sistema informatico per la notifica e la comunicazione nell’Unione delle malattie, che la Commissione è tenuta a istituire e gestire in conformità all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429;

c) 

norme specifiche, compresi i termini, per la presentazione delle notifiche, da stabilire conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;

d) 

norme per il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) necessari per eseguire i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda:

i) 

il formato del documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, compreso l’equivalente elettronico, e le istruzioni per la sua presentazione e il suo uso;

ii) 

le modalità di collaborazione uniformi tra le autorità doganali, le autorità competenti e le altre autorità di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) 2017/625;

iii) 

il rilascio di certificati elettronici e l’uso di firme elettroniche per i certificati ufficiali di cui all’articolo 87 del regolamento (UE) 2017/625;

iv) 

i formati standard per lo scambio di informazioni nel quadro dell’assistenza amministrativa e della collaborazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2017/625, riguardanti:

— 
richieste di assistenza;
— 
notifiche e risposte comuni e ricorrenti;
v) 

le specifiche degli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;

vi) 

il corretto funzionamento dell’IMSOC di cui al titolo VI, capo IV, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«elemento»: un sistema elettronico integrato nell’IMSOC;

2) 

«rete»: un gruppo di membri che hanno accesso a un elemento specifico;

3) 

«membro della rete»: l’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione, un’agenzia dell’UE, l’autorità competente di un paese terzo o un’organizzazione internazionale che ha accesso almeno a un elemento;

4) 

«punto di contatto»: il punto di contatto designato dal membro della rete per rappresentarlo;

5) 

«sistema nazionale dello Stato membro»: un sistema informatico per il trattamento delle informazioni, di proprietà di uno Stato membro e da esso istituito prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di elaborare, trattare e scambiare dati, informazioni e documenti relativi ai controlli ufficiali e in grado di scambiare per via elettronica dati con l’elemento pertinente;

6) 

«organizzazione internazionale»: uno degli organismi internazionalmente riconosciuti elencati all’articolo 121, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, oppure un’organizzazione intergovernativa simile;

7) 

«iRASFF»: il sistema elettronico che attua le procedure RASFF e AAC descritte, rispettivamente, all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e agli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625;

▼M1 —————

▼M1

9) 

«rete RASFF»: il sistema di allarme rapido istituito sotto forma di rete dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per le notifiche di cui ai punti da 15 a 20 del presente articolo;

▼B

10) 

«rete AAC»: la rete composta dalla Commissione e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti;

▼M1

11) 

«rete sulle frodi»: la rete composta dalla Commissione, da Europol e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo specifico di agevolare lo scambio di informazioni sulle notifiche di frode definite al punto 21;

12) 

«rete di allarme e collaborazione»: una rete composta dal RASFF, dall’AAC e dalle reti sulle frodi;

▼B

13) 

«punto di contatto unico»: un punto di contatto composto dai punti di contatto del RASFF e dell’AAC in ciascuno Stato membro, anche non fisicamente ubicati nella stessa unità amministrativa;

▼M1

14) 

«notifica di non conformità»: una notifica nell’iRASFF relativa a una non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 che non comporta un rischio ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;

▼B

15) 

«notifica di allarme»: una notifica nell’iRASFF di un grave rischio diretto o indiretto, dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che esige o che potrebbe esigere un intervento rapido di un altro membro della rete RASFF;

16) 

«notifica di informazione»: una notifica nell’iRASFF di un rischio diretto o indiretto, dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi in conformità all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che non esige un intervento rapido di un altro membro della rete RASFF;

17) 

«notifica di informazione per follow-up»: una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato di un altro paese membro della rete RASFF;

18) 

«notifica di informazione per attenzione»: una notifica di informazione relativa a un prodotto che:

i) 

è presente solo nel paese del membro della rete notificante; o

ii) 

non è stato immesso sul mercato; o

iii) 

non è più sul mercato;

19) 

«notifica di notizie»: una notifica nell’iRASFF riguardante un rischio dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che proviene da una fonte informale, contiene informazioni non verificate o riguarda un prodotto non ancora identificato;

▼M1

20) 

«notifica di respingimento alla frontiera»: una notifica nell’iRASFF di una situazione in cui sono stati respinti una partita, un container o un carico di alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi a causa di un rischio di cui all’articolo 50, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, e all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;

21) 

«notifica di frode»: una notifica di non conformità nell’iRASFF riguardante un’azione intenzionale sospetta da parte di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti, in violazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

22) 

«notifica originale»: una notifica di non conformità, una notifica di allarme, una notifica di informazione, una notifica di notizie, una notifica di frode o una notifica di respingimento alla frontiera;

▼B

23) 

«notifica di follow-up»: una notifica nell’iRASFF contenente informazioni supplementari rispetto a una notifica originale;

24) 

«richiesta»: una richiesta di assistenza amministrativa nell’iRASFF, basata su una notifica originale o di follow-up, che consente lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 104 a 108 del regolamento (UE) 2017/625;

25) 

«risposta»: una risposta a una richiesta di assistenza amministrativa nell’iRASFF, basata su una notifica originale o di follow-up, che consente lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 104 a 108 del regolamento (UE) 2017/625;

26) 

«membro della rete o punto di contatto notificante»: il membro della rete o il punto di contatto che trasmette una notifica a un altro membro della rete o punto di contatto;

27) 

«membro della rete o punto di contatto notificato»: il membro della rete o il punto di contatto destinatario di una notifica di un altro membro della rete o punto di contatto;

28) 

«membro della rete o punto di contatto interpellato»: il membro della rete o il punto di contatto cui è indirizzata una notifica di un altro membro della rete o punto di contatto allo scopo di ricevere una risposta;

29) 

«ADIS»: il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, che la Commissione è tenuta a istituire e gestire a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429;

30) 

«rete ADIS»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento dell’ADIS;

31) 

«EUROPHYT»: il sistema elettronico per le notifiche che la Commissione è tenuta a istituire, e che deve essere collegato e compatibile con l’IMSOC, per la trasmissione da parte degli Stati membri delle notifiche di focolaio EUROPHYT in conformità all’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031;

32) 

«notifica di focolaio EUROPHYT»: una notifica, da trasmettere nell’EUROPHYT, di quanto segue:

a) 

la presenza ufficialmente confermata sul territorio dell’Unione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, di cui all’articolo 11, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/2031;

b) 

la presenza ufficialmente confermata di un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

c) 

la presenza o il pericolo imminente di ingresso o di diffusione nel territorio dell’Unione di un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

d) 

la presenza ufficialmente confermata di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

▼M1 —————

▼B

35) 

«rete EUROPHYT per i focolai»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento dell’EUROPHYT;

36) 

«Traces»: il sistema informatico di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 per lo scambio di dati, informazioni e documenti;

37) 

«rete Traces»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento del Traces;

38) 

«firma elettronica»: una firma elettronica come definita all’articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014;

39) 

«firma elettronica avanzata»: una firma elettronica conforme alle specifiche tecniche stabilite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506;

40) 

«firma elettronica qualificata»: una firma elettronica come definita all’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014;

41) 

«sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico conforme alle specifiche tecniche stabilite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506;

42) 

«sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico come definito all’articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014;

43) 

«validazione temporale elettronica qualificata»: una validazione temporale elettronica come definita all’articolo 3, punto 34, del regolamento (UE) n. 910/2014;

44) 

«punto di controllo»: un punto di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;

45) 

«unità di controllo»: un’unità dotata della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell’elemento pertinente e designata come segue a tale scopo:

a) 

«unità di controllo centrale» per l’autorità competente a livello centrale di uno Stato membro;

b) 

«unità di controllo regionale» per l’autorità competente a livello regionale di uno Stato membro;

c) 

«unità di controllo locale» per l’autorità competente a livello locale di uno Stato membro.

CAPO 2

Principi generali e protezione dei dati

Articolo 3

Elementi dell’IMSOC

1.  

L’IMSOC consta dei seguenti elementi:

a) 

l’iRASFF;

b) 

l’ADIS;

c) 

l’EUROPHYT;

d) 

il Traces.

2.  
Gli elementi di cui al paragrafo 1 operano in conformità ai principi generali e alle norme in materia di protezione dei dati di cui al presente capo.

Articolo 4

Elementi, reti e punti di contatto

1.  
Ciascun elemento dispone di una rete di cui la Commissione fa parte.
2.  
I membri della rete designano almeno un punto di contatto e ne comunicano la designazione e i recapiti al punto di contatto della Commissione. I membri della rete informano immediatamente il punto di contatto della Commissione in merito a qualsiasi cambiamento al riguardo.
3.  
Il punto di contatto della Commissione mantiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto e lo mette a disposizione di tutti i membri della rete.
4.  

La Commissione istituisce una struttura di governance per orientare lo sviluppo, individuare le priorità e controllare l’attuazione corretta dell’IMSOC. La struttura di governance si compone di:

a) 

un gruppo per la gestione operativa, in collaborazione con gli Stati membri, per discutere, almeno una volta l’anno, le priorità e lo sviluppo di ciascun elemento;

b) 

sottogruppi nell’ambito del gruppo per la gestione operativa, che discutono regolarmente le priorità e lo sviluppo di funzioni specifiche per ciascun elemento.

Articolo 5

Proprietà e responsabilità per i dati, le informazioni e i documenti

1.  
Ciascun membro della rete è proprietario e responsabile dei dati, delle informazioni e dei documenti che il suo punto di contatto o gli utenti che operano sotto la sua responsabilità hanno inserito o prodotto nell’elemento pertinente.
2.  
Ciascun firmatario, l’autorità competente cui un firmatario appartiene o l’autorità competente che crea un sigillo elettronico è proprietario/a e responsabile della parte di documento che firma o su cui appone un sigillo nel Traces.
3.  
Se un documento è firmato nel Traces da più di un firmatario, ciascuno di essi è proprietario e responsabile della parte di documento che firma.

Articolo 6

Collegamenti tra gli elementi

1.  

I collegamenti tra gli elementi sono intesi a:

a) 

integrare i dati, le informazioni o i documenti in uno o più degli elementi mediante dati, informazioni o documenti già presenti in un altro elemento; e

b) 

fornire informazioni pertinenti e aggiornate a ciascun membro della rete affinché possa svolgere i suoi compiti in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento per ciascun elemento; e

c) 

sostenere e attuare le procedure per

i) 

determinare e modificare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625;

ii) 

applicare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui alle lettere d), e) ed f), di tale articolo;

iii) 

in caso di sospetta non conformità, l’esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui all’articolo 65, paragrafo 6, di tale regolamento.

2.  

I collegamenti di cui al paragrafo 1 consistono in collegamenti tra:

a) 

l’iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di respingimento alla frontiera e ai documenti sanitari comuni di entrata;

▼M1

b) 

l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio EUROPHYT;

c) 

l’iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

▼M1

d) 

l’ADIS e il Traces, che consentono lo scambio di dati e di informazioni relativi alle notifiche nell’Unione.

▼B

Articolo 7

Scambio elettronico di dati tra gli elementi e altri sistemi elettronici

1.  

Gli scambi di dati tra l’IMSOC e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri:

a) 

si basano su norme internazionali che sono pertinenti per l’elemento e utilizzano formati XML, CMS o PDF;

b) 

utilizzano i dizionari di dati specifici e le norme commerciali che l’elemento pertinente prevede.

2.  

La Commissione fornisce agli Stati membri:

a) 

la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i);

b) 

la frequenza e i risultati dell’esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii);

c) 

i dizionari di dati e le norme commerciali di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.  
In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un accordo sul livello dei servizi che disciplini la manutenzione dello scambio elettronico di dati tra l’elemento pertinente e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri.

Articolo 8

Obblighi e diritti della Commissione

1.  
La Commissione garantisce il funzionamento, la manutenzione, il supporto e qualsiasi aggiornamento o sviluppo necessario del software e dell’infrastruttura informatica degli elementi.
2.  

La Commissione ha accesso a tutti i dati, a tutte le informazioni e a tutti i documenti in ciascun elemento al fine di monitorare lo scambio di dati, informazioni e documenti ivi inseriti o elaborati per individuare attività che sono o sembrano non conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e

a) 

hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri; o

b) 

hanno o sembrano avere luogo in più Stati membri.

Articolo 9

Condizioni per la concessione dell’accesso parziale all’IMSOC a paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.  

Al ricevimento di una domanda debitamente motivata, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può concedere all’autorità competente di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale un accesso parziale alle funzioni di uno o più elementi e a dati, informazioni e documenti specifici ivi inseriti o elaborati, purché il richiedente dimostri, in relazione agli elementi in questione, di soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) 

possiede la capacità giuridica e operativa di fornire, senza ritardi ingiustificati, l’assistenza necessaria per consentire il buon funzionamento dell’elemento al quale è richiesto l’accesso parziale;

b) 

ha designato a tale scopo un punto di contatto.

2.  
L’accesso parziale di cui al paragrafo 1 non comprende l’accesso ai dati personali trattati negli elementi ai quali è concesso l’accesso parziale.
3.  
In deroga al paragrafo 2, l’accesso parziale può comprendere l’accesso ai dati personali se le condizioni relative ai trasferimenti leciti di dati personali stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 sono soddisfatte dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale richiedente.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1.  

I dati personali sono trattati in ciascun elemento per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. In particolare, i dati personali appartengono a una delle seguenti categorie:

a) 

punti di contatto, operatori, importatori, esportatori, trasportatori e tecnici di laboratorio, se i dati personali sono richiesti in virtù del diritto dell’Unione;

b) 

utenti di ciascun elemento.

2.  
Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento gli Stati membri rispettano il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 e la Commissione rispetta il regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 11

Titolari del trattamento dei dati e contitolarità del trattamento

1.  
La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri sono contitolari delle operazioni di trattamento dei dati in ciascuno degli elementi.
2.  

La Commissione ha le seguenti responsabilità:

a) 

determinare e attuare i dispositivi tecnici per consentire agli interessati di esercitare i loro diritti e garantire che tali diritti siano esercitati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725;

b) 

garantire la sicurezza del trattamento nell’ambito di ciascun elemento, a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725;

c) 

determinare le categorie del proprio personale e dei fornitori esterni ai quali può essere conferito l’accesso agli elementi;

d) 

notificare e comunicare qualsiasi violazione dei dati personali relativa agli elementi, rispettivamente al Garante europeo della protezione dei dati, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725, e all’interessato a norma dell’articolo 35 di tale regolamento;

e) 

garantire che il proprio personale e i fornitori esterni siano adeguatamente formati per svolgere i loro compiti conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

3.  

Le autorità competenti degli Stati membri hanno le seguenti responsabilità:

a) 

garantire che i diritti degli interessati siano esercitati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al presente regolamento;

b) 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679;

c) 

designare il personale che deve avere accesso a ciascun elemento;

d) 

accertarsi che il personale che accede a ciascun elemento sia adeguatamente formato per svolgere i propri compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680.

4.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono designare, all’interno dello stesso Stato membro, diversi contitolari del trattamento al fine di adempiere uno o più degli obblighi di cui al paragrafo 3.

CAPO 3

Elementi, reti e punti di contatto

SEZIONE 1

iRASFF

▼M1

Articolo 12

Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni

Gli Stati membri indicano quali organi di collegamento designati in conformità all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono responsabili dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode.

▼B

Articolo 13

Punto di contatto unico

1.  

Il punto di contatto unico in ciascuno Stato membro ha le seguenti responsabilità:

a) 

predisporre modalità efficaci per lo scambio agevole di informazioni pertinenti con tutte le autorità competenti nel territorio soggetto alla propria giurisdizione, al fine di consentire la trasmissione immediata di notifiche, richieste o risposte alle autorità competenti affinché attuino l’intervento opportuno, e provvedere alla corretta archiviazione delle notifiche, delle richieste o delle risposte;

b) 

definire i propri ruoli e le proprie responsabilità e quelli delle autorità competenti nel territorio soggetto alla propria giurisdizione relativamente alla redazione e alla trasmissione di notifiche, richieste e risposte come pure alla valutazione e alla diffusione di notifiche, richieste e risposte ricevute da altri membri della rete di allarme e collaborazione.

▼M1

2.  
Gli Stati membri possono includere il loro punto di contatto della rete sulle frodi nel rispettivo punto di contatto unico.

▼B

3.  
La comunicazione nell’ambito della rete RASFF avviene tramite il punto di contatto unico.

Articolo 14

Doveri dei membri della rete di allarme e collaborazione

1.  
I membri della rete di allarme e collaborazione garantiscono il funzionamento efficiente delle loro reti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.
2.  
Ciascun punto di contatto designato della rete di allarme e collaborazione comunica al punto di contatto della Commissione informazioni dettagliate sulle persone che lo gestiscono e i rispettivi recapiti. Tali informazioni sono inviate utilizzando il modello informativo dei punti di contatto fornito dalla Commissione.
3.  
I punti di contatto della rete RASFF assicurano la disponibilità di un funzionario di turno per le comunicazioni d’emergenza 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

Articolo 15

Informazioni scambiate nell’iRASFF

1.  
Gli scambi di informazioni tra i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione ai fini dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e del titolo IV del regolamento (UE) 2017/625 sono effettuati esclusivamente nell’iRASFF e sotto forma di notifiche, richieste e risposte.
2.  
I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione compilano i pertinenti campi di una notifica per consentire una chiara identificazione del prodotto, dei rischi, dei casi di non conformità e di sospetta frode in questione, forniscono ove possibile informazioni sulla rintracciabilità e individuano i punti di contatto responsabili di qualsiasi follow-up relativo a una notifica o a una risposta a una richiesta.
3.  
Le notifiche possono essere trasmesse sotto forma di notifiche originali o di notifiche di follow-up.
4.  
Le richieste e le risposte indicano il punto/i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione cui la richiesta o la risposta è indirizzata.

Articolo 16

Notifiche di non conformità

1.  

I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione si scambiano senza ritardi ingiustificati notifiche di non conformità che comprendono almeno quanto segue:

a) 

il nome dell’autorità competente che tratta la notifica, se diversa dal punto di contatto;

b) 

una descrizione dell’eventuale non conformità;

c) 

l’individuazione, ove possibile, degli operatori associati all’eventuale non conformità;

d) 

informazioni dettagliate sugli animali o sulle merci in questione;

e) 

qualsiasi informazione riguardante i rischi presunti;

f) 

un’indicazione che spiega se la notifica si riferisce a un possibile caso di conformità perpetrata attraverso pratiche fraudolente.

2.  
Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di non conformità dopo che è stata scambiata.

Articolo 17

Notifiche di allarme

1.  
I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di allarme al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui sono informati del rischio.
2.  
Le notifiche di allarme comprendono tutte le informazioni disponibili richieste all’articolo 16, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva. Il fatto che non si siano state raccolte tutte le informazioni pertinenti non deve comunque ritardare ingiustificatamente la trasmissione delle notifiche di allarme.
3.  
Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di allarme e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione entro 24 ore dal ricevimento delle medesime.
4.  
Al di fuori dell’orario d’ufficio della Commissione, i punti di contatto della rete RASFF comunicano la trasmissione di una notifica di allarme o di una notifica di follow-up relativa a una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione e specificando quali paesi membri della rete RASFF sono coinvolti. Il punto di contatto della Commissione informa i punti di contatto della rete RASFF coinvolti telefonando ai loro numeri di emergenza.

Articolo 18

Notifiche di informazione

1.  
I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di informazione al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati.
2.  
Le notifiche di informazione comprendono tutte le informazioni disponibili richieste all’articolo 16, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.
3.  
Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di informazione e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati al ricevimento delle stesse.

Articolo 19

Notifiche di notizie

1.  
I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione possono trasmettere notifiche di notizie al punto di contatto della Commissione.
2.  
Le notifiche di notizie comprendono tutte le informazioni richieste dall’articolo 16, paragrafo 1, ove disponibili.
3.  
Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di notizie e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati al ricevimento delle stesse.

Articolo 20

Notifiche di respingimento alla frontiera

1.  
I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di respingimento alla frontiera ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati.
2.  
Le notifiche di respingimento alla frontiera comprendono tutte le informazioni richieste all’articolo 16, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.
3.  
Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse attraverso il Traces a tutti i posti di controllo frontalieri.
4.  
Il punto di contatto della Commissione verifica ciascuna notifica di respingimento alla frontiera dopo che è stata trasmessa.

▼M1

Articolo 21

Notifiche di frode

1.  

I punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano notifiche di frode che comprendono almeno quanto segue:

a) 

tutte le informazioni richieste all’articolo 16, paragrafo 1;

b) 

una descrizione della presunta pratica fraudolenta;

c) 

l’identificazione, ove possibile, degli operatori coinvolti;

d) 

informazioni sulle eventuali indagini di polizia o giudiziarie in corso sulla presunta pratica fraudolenta;

e) 

informazioni sulle eventuali istruzioni impartite dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, non appena tali informazioni sono disponibili e possono essere divulgate.

2.  
I punti di contatto della rete sulle frodi comunicano senza ritardi ingiustificati qualsiasi informazione riguardante i rischi per la salute al loro punto di contatto della rete RASFF.
3.  
Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di frode dopo che è stata scambiata.

▼B

Articolo 22

Notifiche di follow-up

1.  
Se un membro della rete di allarme e collaborazione dispone di informazioni supplementari riguardanti una notifica originale, i punti di contatto coinvolti trasmettono immediatamente a tale rete una notifica di follow-up.
2.  
Se un punto di contatto di cui al paragrafo 1 ha richiesto informazioni di follow-up riguardanti una notifica originale, tali informazioni sono fornite alla rete di allarme e collaborazione nella misura del possibile e senza ritardi ingiustificati.
3.  
Se, al ricevimento di una notifica originale, un membro della rete RASFF esegue un intervento conformemente all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002, il suo punto di contatto trasmette immediatamente una notifica di follow-up dettagliata alla rete di allarme e collaborazione.
4.  

Se l’intervento di cui al paragrafo 3 consiste nel trattenere un prodotto e rispedirlo a un distributore nel paese di un altro membro della rete RASFF,

a) 

il membro della rete che esegue l’intervento fornisce le informazioni pertinenti sul prodotto rispedito in una notifica di follow-up, salvo che tali informazioni non fossero già integralmente incluse nella notifica originale;

b) 

l’altro membro della rete fornisce in una notifica di follow-up le informazioni sull’intervento eseguito in relazione al prodotto rispedito.

5.  
In deroga al paragrafo 1, se una notifica di follow-up modifica la classificazione di una notifica originale trasformandola in una notifica di allarme o di informazione, il membro della rete di allarme e collaborazione la trasmette al punto di contatto della Commissione per la verifica e la trasmissione ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione entro i termini di cui all’articolo 17 o all’articolo 18.

Articolo 23

Accesso alle notifiche iRASFF

1.  
Tutti i membri della rete di allarme e collaborazione hanno accesso alle notifiche di allarme, di informazione, di notizie o di respingimento alla frontiera.
2.  
Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di non conformità solo i membri della rete di allarme e collaborazione notificanti, notificati e interpellati. Gli altri membri della rete hanno tuttavia accesso alle informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) ed e).

▼M1

3.  
Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di frode solo i punti di contatto della rete sulle frodi notificanti, notificati e interpellati.

▼B

Articolo 24

Verifica e pubblicazione delle notifiche

1.  

La verifica delle notifiche da parte del punto di contatto della Commissione riguarda:

a) 

la completezza e la leggibilità della notifica;

b) 

la correttezza della base giuridica a sostegno della notifica; in ogni caso, se è stato identificato un rischio, la notifica è trasmessa anche se la base giuridica non è corretta;

c) 

la conferma che la notifica rientra nell’ambito della rete RASFF;

d) 

la presentazione delle informazioni essenziali contenute nella notifica in una lingua facilmente comprensibile per il punto di contatto della rete di allarme e collaborazione;

e) 

la conformità al presente regolamento;

f) 

la presenza ricorsiva dello stesso operatore e/o pericolo e/o paese di origine.

▼M1

2.  
In deroga al paragrafo 1, la verifica delle notifiche di non conformità, di frode e di respingimento alla frontiera riguarda le lettere b), c) ed e) di tale paragrafo.

▼B

3.  
Una volta verificata una notifica conformemente al paragrafo 1 o 2, il punto di contatto della Commissione può pubblicare una sintesi delle notifiche di allarme, di informazione, di respingimento alla frontiera e di non conformità, fornendo informazioni sulla classificazione e sullo stato della notifica, sul prodotto e sui rischi identificati, sul paese di origine, sui paesi in cui il prodotto è stato distribuito, sul membro della rete notificante, sulla base della notifica e sulle misure adottate.
4.  
La Commissione pubblica una relazione annuale sulle notifiche trasmesse nell’iRASFF.

Articolo 25

Ritiro e modifica di una notifica

1.  

Se le informazioni su cui si basa l’intervento da eseguire si rivelano infondate o se la notifica è stata trasmessa erroneamente, qualsiasi punto di contatto della rete di allarme e collaborazione può chiedere:

▼M1

a) 

a un punto di contatto notificante di ritirare una notifica di non conformità, di frode o di follow-up;

▼B

b) 

al punto di contatto della Commissione, con il consenso del punto di contatto notificante, di ritirare una notifica di allarme, di informazione, di respingimento alla frontiera o di notizie.

2.  
Qualsiasi punto di contatto della rete di allarme e collaborazione può chiedere che una notifica sia modificata con il consenso del punto di contatto notificante.
3.  
Una notifica di follow-up non è considerata una modifica di una notifica e può quindi essere trasmessa senza il consenso di altri membri della rete, salvo che tale notifica di follow-up modifichi la classificazione della notifica stessa.

Articolo 26

Chiusura di una notifica e periodo di conservazione dei dati personali

1.  

Una notifica è chiusa automaticamente nell’iRASFF se:

a) 

non vi sono richieste di follow-up in sospeso; o

b) 

tutte le richieste hanno ricevuto una risposta; o

c) 

non viene fornita alcuna risposta all’ultima richiesta entro sei mesi dalla sua trasmissione.

2.  
I dati personali provenienti dalle notifiche chiuse sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni.

Articolo 27

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.  
Se una notifica di allarme, di informazione o di respingimento alla frontiera riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all’iRASFF o al Traces, la Commissione informa tale paese terzo senza ritardi ingiustificati.

▼M1

2.  
Se una notifica di non conformità o di frode riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all’iRASFF o al Traces, la Commissione può informare tale paese terzo.

▼B

Articolo 28

Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF

1.  

In caso di indisponibilità dell’iRASFF:

a) 

i punti di contatto della rete RASFF comunicano la trasmissione di un messaggio di posta elettronica riguardante una notifica di allarme o una notifica di follow-up relativa a una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione. Il punto di contatto della Commissione informa i punti di contatto della rete RASFF che devono provvedere al follow-up telefonando ai loro numeri di emergenza;

b) 

i punti di contatto della rete AAC si scambiano informazioni tramite posta elettronica;

▼M1

c) 

i punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano le informazioni sulle notifiche di frode tramite posta elettronica;

▼B

d) 

gli scambi di cui alle lettere b) e c) non attivano il meccanismo di richiesta e risposta.

2.  
Non appena l’iRASFF è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione vi inseriscono le informazioni scambiate al di fuori del sistema.

▼M1

SEZIONE 2

ADIS

Articolo 29

Rete ADIS

1.  
Ciascun membro della rete ADIS designa almeno un punto di contatto responsabile della trasmissione nell’ADIS dei dati e delle informazioni riguardanti la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in conformità agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione ( 1 ).
2.  
Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro e figurante nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

Articolo 29 bis

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali provenienti dalle notifiche nell’Unione e dalle comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, sono conservati nell’ADIS per un periodo non superiore a dieci anni.

Articolo 29 ter

Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’ADIS

1.  
In caso di indisponibilità dell’ADIS, i punti di contatto della rete ADIS trasmettono i dati e le informazioni riguardanti le notifiche nell’Unione e le comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, tramite posta elettronica o altri mezzi specificati nel sito web della Commissione.
2.  
Non appena l’ADIS è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete ADIS vi inseriscono i dati e le informazioni trasmessi al di fuori del sistema.

▼B

SEZIONE 3

EUROPHYT

Articolo 30

Rete EUROPHYT

Ciascun membro della rete EUROPHYT designa:

a) 

un punto di contatto responsabile della trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT per i focolai;

b) 

un punto di contatto responsabile per:

i) 

la sorveglianza della trasmissione di notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni, conformemente all’articolo 33, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione;

ii) 

la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali pertinenti, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione;

iii) 

la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione.

Articolo 31

Accesso alle notifiche di focolaio e di intercettazione EUROPHYT

Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, ha accesso alle notifiche di focolaio o di intercettazione EUROPHYT solo la rete EUROPHYT coinvolta.

Articolo 32

Trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT per i focolai

1.  
I punti di contatto della rete EUROPHYT trasmettono nell’EUROPHYT una notifica di focolaio contenente almeno le informazioni indicate nell’allegato I, punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 e 8, del presente regolamento entro otto giorni lavorativi dalla data della conferma ufficiale, da parte dell’organismo ufficiale competente, della presenza dell’organismo nocivo di cui all’articolo 11, primo comma, lettere a) e b), all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
2.  
Se la presenza di un organismo nocivo è ufficialmente confermata a norma del paragrafo 1, la notifica contiene anche le informazioni di cui all’allegato I, punto 5.6.
3.  
I punti di contatto della rete trasmettono nell’EUROPHYT una notifica contenente le informazioni indicate nell’allegato I, punti 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, da 5.3 a 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, da 7.1 a 7.6, 9 e 10, entro trenta giorni dalla data pertinente di cui al paragrafo 1.
4.  
I punti di contatto della rete EUROPHYT aggiornano le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 non appena abbiano verificato le nuove informazioni pertinenti a loro disposizione o l’autorità competente abbia adottato nuove misure.

Articolo 33

Uso del Traces per la trasmissione di notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni

1.  
Il responsabile fitosanitario ufficiale che adotta la decisione relativa alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione in conformità all’articolo 55, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 trasmette nel Traces le notifiche di intercettazione EUROPHYT su tali partite entro due giorni lavorativi dalla loro intercettazione.
2.  

Le notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:

a) 

le informazioni da registrare nel DSCE di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera c);

b) 

informazioni supplementari sulle misure adottate in merito alla partita;

c) 

informazioni sulla quarantena imposta;

d) 

eventuali ulteriori informazioni sull’intercettazione, ove disponibili.

3.  
I punti di contatto della rete EUROPHYT trasmettono nel Traces le notifiche di intercettazione EUROPHYT relative alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione entro due giorni lavorativi dalla loro intercettazione. Tali notifiche comprendono le informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 34

Periodo di conservazione dei dati personali per le notifiche di focolaio EUROPHYT

EUROPHYT conserva i dati personali provenienti dalle notifiche di focolaio EUROPHYT per un periodo non superiore a dieci anni.

SEZIONE 4

TRACES

▼M1

Articolo 35

Rete TRACES

Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, ciascun membro della rete Traces designa uno o più punti di contatto per le funzioni previste all’articolo 132, lettera d), e all’articolo 133 del regolamento (UE) 2017/625 e in altre normative dell’Unione relative al Traces.

▼B

Articolo 36

Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti nel Traces

1.  
Ciascun operatore ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti che tratta, elabora o trasmette nel Traces.
2.  
Ciascuna autorità competente ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti trattati, elaborati o trasmessi nel Traces, nell’ambito della propria sfera di responsabilità, dal suo personale o dagli operatori che gestisce nel Traces.
3.  
Se più di un’autorità competente tratta, elabora o trasmette dati, informazioni o documenti nel Traces, esse hanno accesso a tutti tali dati, informazioni e documenti.
4.  
Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, le entità che non hanno contribuito al trattamento, all’elaborazione o alla trasmissione di dati, informazioni o documenti nel Traces, o non partecipano all’immissione sul mercato o allo spostamento in questione, non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti.
5.  
In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti riguardanti una decisione di negare l’ingresso a una partita o un ordine di eseguire un intervento, registrati nel Traces conformemente all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 37

Scambi tra il Traces e altri sistemi elettronici

1.  
Gli scambi di dati tra il Traces e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, sono sincroni, reciproci e basati sulle norme dell’UN/CEFACT, dell’IPPC e dell’OIE.
2.  
Gli scambi di dati tra il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri utilizzano i dati di riferimento forniti nel Traces.

Articolo 38

Collaborazione tra le autorità negli Stati membri in merito a partite che entrano nell’Unione

1.  

Ai fini della collaborazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti relativi agli animali e alle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi e alle decisioni adottate in base ai controlli ufficiali effettuati in conformità al titolo II, capo V, di tale regolamento, attraverso

a) 

il Traces o i rispettivi sistemi nazionali degli Stati membri; o

b) 

l’ambiente a interfaccia unica dell’UE per le dogane, basato sui sistemi doganali elettronici di cui alla decisione n. 70/2008/CE e interconnesso con il Traces.

2.  
Se l’accesso indicato al paragrafo 1 non è disponibile, gli Stati membri garantiscono, senza ritardi ingiustificati, che le loro autorità doganali e le autorità competenti si scambino reciprocamente, in modo tempestivo, i dati, le informazioni e i documenti pertinenti.

▼M1

Articolo 39

Rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione e uso delle firme elettroniche

1.  

I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:

a) 

sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:

i) 

il Traces;

ii) 

il sistema nazionale di uno Stato membro;

iii) 

il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il Traces;

iv) 

il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il sistema nazionale di uno Stato membro;

b) 

sono firmati da un funzionario autorizzato con la sua firma elettronica;

c) 

recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale.

2.  
Se i certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico sono rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii) o iv), non è richiesta la firma elettronica del funzionario autorizzato.
3.  
La Commissione è informata in anticipo del rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico conformemente al paragrafo 1, lettera a), punto iv).
4.  
L’autorità competente accetta i certificati fitosanitari in formato elettronico, come richiesto per l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, solo se rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto i) o iii), del presente articolo.

▼M1

Articolo 39 bis

Rilascio di certificati e documenti commerciali in formato elettronico per gli spostamenti di animali e merci tra gli Stati membri e uso delle firme elettroniche

I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per gli spostamenti di animali, prodotti di origine animale e materiale germinale tra gli Stati membri, e i documenti commerciali in formato elettronico per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano e trasportati verso un altro Stato membro, soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:

a) 

sono rilasciati nel TRACES;

b) 

sono firmati da un veterinario ufficiale o da un certificatore con la sua firma elettronica;

c) 

recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.

Articolo 39 ter

Rilascio di certificati elettronici per l’esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e uso delle firme elettroniche

I certificati fitosanitari in formato elettronico per l’esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dal territorio dell’Unione verso un paese terzo sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:

a) 

il Traces, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i) 

sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;

ii) 

rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;

b) 

il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i) 

sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;

ii) 

sia trasmesso al Traces al più tardi al momento dell’apposizione della firma elettronica da parte del certificatore e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.

▼B

Articolo 40

Formato del DSCE e istruzioni per la sua presentazione e il suo uso

1.  

Il DSCE contiene le voci relative alle informazioni di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento ed è usato dall’operatore e dalle autorità competenti in conformità all’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 in uno dei seguenti formati, a seconda della categoria della partita stabilita all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento:

a) 

un DSCE-A redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione A, del presente regolamento, per le partite di animali:

i) 

di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; o

ii) 

soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure disposte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) o f), del regolamento (UE) 2017/625;

b) 

un DSCE-P redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione B, del presente regolamento, per le partite di prodotti:

i) 

di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625; o

ii) 

soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure disposte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625;

c) 

un DSCE-PP redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione C, del presente regolamento, per le partite di:

i) 

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625; o

ii) 

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono soggetti, al loro ingresso nell’Unione, a una delle misure o condizioni disposte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625; o

iii) 

piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici aventi particolare origine o provenienza per i quali è necessario un livello minimo di controlli ufficiali per far fronte a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità delle piante come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/66;

d) 

un DSCE-D redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione D, del presente regolamento, per le partite di mangimi e alimenti di origine non animale che sono soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure o alle condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625.

2.  

Il DSCE di cui al paragrafo 1 è:

a) 

redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata;

b) 

debitamente compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata in conformità alle note esplicative di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento:

i) 

dall’operatore responsabile della partita, per quanto riguarda le informazioni relative ai dettagli della partita, come descritto nella parte I dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato;

ii) 

dall’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo, per quanto riguarda le informazioni relative alla decisione adottata sulla partita, come descritto nella parte II dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato;

iii) 

dall’autorità competente al posto di controllo frontaliero di uscita o della destinazione finale, o dall’autorità competente a livello locale, per quanto riguarda le informazioni relative alle misure di follow-up adottate in merito alla partita a seguito dell’adozione di una decisione, come descritto nella parte III dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato.

3.  
In deroga al paragrafo 2, lettera a), uno Stato membro può acconsentire che un DSCE sia redatto in una lingua ufficiale dell’UE diversa da quella dello Stato membro di entrata.

▼M1

Articolo 41

Uso di un DSCE elettronico

Un operatore o un’autorità competente utilizza un DSCE in formato elettronico attraverso uno dei seguenti sistemi:

a) 

il Traces, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i) 

sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;

ii) 

sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;

iii) 

rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;

b) 

il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i) 

sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;

ii) 

sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;

iii) 

sia trasmesso al Traces al più tardi nel momento in cui la decisione sulla partita è adottata in base a controlli ufficiali e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.

▼B

Articolo 42

Periodi di conservazione dei certificati e dei DSCE elettronici e dei dati personali ivi contenuti

1. 

Ai fini del mantenimento dell’integrità dei certificati e dei DSCE rilasciati a norma, rispettivamente, dell’articolo 39 e dell’articolo 41, i dati pertinenti riguardanti le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali e gli scambi elettronici sono conservati dal Traces e dai sistemi nazionali degli Stati membri per almeno tre anni.

2. 

I dati personali provenienti dai certificati e dai DSCE di cui al paragrafo 1 sono conservati dal Traces e dai sistemi nazionali degli Stati membri per un periodo non superiore a dieci anni.

▼M1 —————

▼B

Articolo 43

Elenco delle unità di controllo

Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces l’elenco delle unità di controllo designate dal rispettivo Stato membro ai fini del sistema Traces.

Articolo 44

Elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo

1.  
Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces l’elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo che il rispettivo Stato membro ha designato in conformità, rispettivamente, all’articolo 59, paragrafo 1, e all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di effettuare i controlli ufficiali su una o più delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.
2.  

Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 del presente articolo inserisce nel Traces le informazioni relative a ciascun posto di controllo frontaliero e punto di controllo designato usando

a) 

il formato indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione ( 2 ) per fornire le informazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;

b) 

le abbreviazioni e le specifiche di cui all’allegato II di tale regolamento di esecuzione.

▼M1

Articolo 45

Elenchi dei dati di riferimento

1.  

Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces i seguenti elenchi:

a) 

stabilimenti del settore alimentare che l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004;

b) 

stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto o registrato in conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

c) 

posti di controllo ai quali l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha rilasciato un riconoscimento in conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio ( 3 );

d) 

trasportatori che fanno lunghi viaggi, ai quali l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ( 4 );

e) 

stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;

f) 

stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettere b) e c), rispettivamente, del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;

g) 

stabilimenti e operatori figuranti nel registro degli stabilimenti e degli operatori registrati di cui all’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;

h) 

stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura registrati di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;

i) 

trasportatori ai quali l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;

j) 

conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame ai quali l’autorità competente ha rilasciato un certificato di idoneità a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005;

k) 

mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi e navi adibite al trasporto di bestiame, cui l’autorità competente ha rilasciato un certificato di omologazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;

l) 

operatori figuranti nel registro degli operatori professionali che introducono nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario di cui all’articolo 65, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031;

m) 

stazioni di quarantena e strutture di confinamento designate in conformità all’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031 per svolgere attività che riguardano piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti nel territorio dell’Unione da paesi terzi.

2.  
I punti di contatto di cui al paragrafo 1 inseriscono nel Traces le informazioni relative a ciascun elenco indicato in tale paragrafo ricorrendo alle specifiche tecniche relative al formato di tali elenchi fornite dalla Commissione.
3.  
La Commissione assiste gli Stati membri nella messa a disposizione del pubblico degli elenchi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), mediante la pubblicazione sul proprio sito web o attraverso il Traces.

▼B

Articolo 46

Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata

1.  
I punti di contatto della rete Traces mantengono un archivio pubblico in Internet contenente un modello compilabile di tutti i documenti che possono essere rilasciati nel Traces o nel sistema nazionale dello Stato membro in conformità al presente regolamento.
2.  
Se il sistema nazionale di uno Stato membro, il Traces o una delle loro funzioni non è disponibile per più di un’ora, i loro utenti possono usare un modello cartaceo o elettronico compilabile di cui al paragrafo 1 per registrare e scambiare informazioni.
3.  
Non appena i sistemi o le funzioni di cui al paragrafo 2 sono nuovamente disponibili, i loro utenti utilizzano le informazioni registrate conformemente al paragrafo 2 al fine di elaborare per via elettronica i documenti richiesti a norma del presente regolamento.
4.  
Se il Traces, il sistema nazionale di uno Stato membro o una delle loro funzioni non sono disponibili, gli Stati membri possono temporaneamente elaborare e scambiare per via elettronica tutti i documenti necessari nel sistema disponibile e gli obblighi relativi alle funzioni del Traces non si applicano. La Commissione e i proprietari dei sistemi nazionali effettuano in un’unica volta uno scambio ad hoc di tali documenti non appena la disponibilità è stata ripristinata.
5.  
I documenti elaborati in conformità ai paragrafi 2 e 4 recano la dicitura «elaborati in una situazione di emergenza».
6.  
La Commissione informa gli utenti, attraverso il Traces, con un anticipo di due settimane in merito a ogni indisponibilità programmata, alla relativa durata e al motivo di tale indisponibilità.

CAPO 4

Disposizioni finali

Articolo 47

Abrogazioni

1.  
La direttiva 94/3/CE, le decisioni 92/486/CEE, 2003/24/CE, 2003/623/CE, 2004/292/CE, 2004/675/CE e 2005/123/CE, il regolamento (UE) n. 16/2011, nonché le decisioni di esecuzione 2014/917/UE, (UE) 2015/1918 e (UE) 2018/1553, sono abrogati a decorrere dal 14 dicembre 2019.
2.  
I riferimenti a tali atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 48

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, ad eccezione del capo 3, sezione 2, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Contenuto delle notifiche di cui all’articolo 32

1.  Informazioni generali

1.1. Titolo — indicare la denominazione scientifica dell’organismo nocivo in questione di cui all’articolo 11, primo comma, lettere a) e b), all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, la localizzazione e se si tratta o no della sua prima presenza. La denominazione scientifica deve essere una delle seguenti:

1) 

la denominazione scientifica dell’organismo nocivo compresa, se del caso, la patovar; oppure,

2) 

se il punto 1 non è applicabile, la denominazione scientifica approvata da un’organizzazione internazionale, compresa la patovar, e il nome di tale organizzazione; oppure,

3) 

se né il punto 1 né il punto 2 sono applicabili, la denominazione scientifica indicata nella fonte di informazione più attendibile, con riferimento a tale fonte.

È possibile presentare note esplicative.

1.2. Sintesi — una sintesi delle informazioni di cui ai punti da 3 a 7.

1.3. Indicare una delle seguenti opzioni:

1) 

notifica parziale conformemente all’articolo 32, paragrafi 1 e 2;

2) 

notifica conformemente all’articolo 32, paragrafo 3;

3) 

aggiornamento della notifica conformemente all’articolo 32, paragrafo 4;

4) 

nota conclusiva indicante l’abrogazione delle misure e i motivi di tale abrogazione.

2.  Autorità unica e persone responsabili

2.1. Nome dell’autorità unica che trasmette la notifica — inserire la dicitura «Notifica trasmessa da», seguita dal nome dell’autorità unica e dello Stato membro di tale autorità.

2.2. Persona di contatto ufficiale presso l’autorità unica — indicare il nome, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della persona nominata dall’autorità unica come persona di contatto ufficiale per la notifica. Se sono state indicate più persone, specificare i motivi.

3.  Localizzazione della zona in cui l’organismo nocivo è presente

3.1. Indicare, nel modo più preciso possibile, la localizzazione della zona in cui l’organismo nocivo è presente, con riferimento almeno a un ente amministrativo (ad esempio comune, città, provincia).

3.2. Allegare una o più carte geografiche del luogo.

4.  Motivo della notifica, stato fitosanitario della zona e dello Stato membro interessato

4.1. Indicare una delle seguenti opzioni:

1) 

prima presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo nel territorio dello Stato membro interessato;

2) 

presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo in una parte del territorio dello Stato membro interessato dove, fino a quel momento, la sua presenza non era nota (se applicabile, indicare che l’organismo nocivo è comparso in una parte del territorio in cui era stato presente in precedenza ma era stato eradicato).

4.2. Stato fitosanitario della zona ( 5 ) in cui è stato rilevato l’organismo nocivo dopo la conferma ufficiale — indicare, con una nota esplicativa, una o più delle seguenti opzioni:

1) 

presente ovunque nella zona;

2) 

presente solo in parti specifiche della zona;

3) 

presente in parti specifiche della zona dove non sono coltivate piante ospiti;

4) 

presente: in corso di eradicazione;

5) 

presente: in corso di contenimento;

6) 

presente: in scarsa prevalenza;

7) 

assente: organismo nocivo rilevato, ma eradicato;

8) 

assente: organismo nocivo rilevato, ma non più presente per motivi diversi dall’eradicazione;

9) 

transitorio (non si prevede che la presenza dell’organismo dia luogo al suo insediamento): nessun intervento necessario;

10) 

transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza;

11) 

transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione;

12) 

altro.

4.3. Stato fitosanitario nello Stato membro interessato prima della conferma ufficiale della presenza effettiva, o sospetta, dell’organismo nocivo — indicare, con una nota esplicativa, una o più delle seguenti voci:

1) 

presente ovunque nello Stato membro;

2) 

presente solo in alcune parti dello Stato membro;

3) 

presente in parti specifiche dello Stato membro dove non vi sono colture ospiti;

4) 

presente: stagionalmente;

5) 

presente: in corso di eradicazione;

6) 

presente: in corso di contenimento (qualora l’eradicazione sia impossibile);

7) 

presente: in scarsa prevalenza;

8) 

assente: organismo nocivo non rilevato;

9) 

assente: organismo nocivo eradicato;

10) 

assente: organismo nocivo non più presente per motivi diversi dall’eradicazione;

11) 

assente: rilevazioni dell’organismo nocivo non valide;

12) 

assente: rilevazioni dell’organismo nocivo non attendibili;

13) 

assente: unicamente intercettato;

14) 

transitorio: nessun intervento necessario;

15) 

transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza;

16) 

transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione;

17) 

altro.

4.4. Stato fitosanitario nello Stato membro interessato dopo la conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo — indicare, con una nota esplicativa, una o più delle seguenti opzioni:

1) 

presente ovunque nello Stato membro;

2) 

presente solo in alcune parti dello Stato membro;

3) 

presente in parti specifiche dello Stato membro dove non vi sono colture ospiti;

4) 

presente: stagionalmente;

5) 

presente: in corso di eradicazione;

6) 

presente: in corso di contenimento (qualora l’eradicazione sia impossibile);

7) 

presente: in scarsa prevalenza;

8) 

assente: organismo nocivo eradicato;

9) 

assente: organismo nocivo non più presente per motivi diversi dall’eradicazione;

10) 

assente: rilevazioni dell’organismo nocivo non valide;

11) 

assente: rilevazioni dell’organismo nocivo non attendibili;

12) 

assente: unicamente intercettato;

13) 

transitorio: nessun intervento necessario;

14) 

transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza;

15) 

transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione;

16) 

altro.

5.  Scoperta, campionamento, analisi e conferma dell’organismo nocivo

5.1. Origine della scoperta o del sospetto della presenza dell’organismo nocivo — indicare una delle seguenti opzioni:

1) 

indagine ufficiale relativa all’organismo nocivo;

2) 

indagine relativa a un focolaio di un organismo nocivo esistente o eradicato;

3) 

ispezioni fitosanitarie di qualunque tipo;

4) 

ispezione basata sulla tracciabilità a monte e a valle relativa alla presenza specifica dell’organismo nocivo in questione;

5) 

ispezione ufficiale per scopi non fitosanitari;

6) 

informazioni fornite da operatori professionali, da laboratori o da altre persone;

7) 

informazioni scientifiche;

8) 

altro.

È possibile formulare ulteriori osservazioni sotto forma di testo libero o di documenti allegati.

Nel caso dell’opzione 8), specificare.

Per le ispezioni, indicare la data o le date, la descrizione del metodo (compresi i dati relativi ai controlli visivi o di altro tipo), descrivere brevemente il sito dell’ispezione e i risultati e fornire immagini.

Nei casi delle opzioni 3) e 4), indicare la data dell’ispezione o delle ispezioni e descrivere il metodo di ispezione (compresi i dati relativi ai controlli visivi o di altro tipo). È possibile descrivere brevemente il sito dell’ispezione e i risultati e fornire immagini.

5.2. Data del rilevamento — indicare la data in cui l’organismo ufficiale competente ha accertato la presenza dell’organismo nocivo, ha iniziato a sospettarne la presenza o ne è stato informato per la prima volta. Se l’organismo nocivo è stato rilevato da una persona diversa dall’organismo ufficiale competente, indicare la data in cui è stato rilevato e in cui tale persona ha informato l’organismo ufficiale competente.

5.3. Campionamento per l’analisi di laboratorio — se applicabile, fornire informazioni sulla procedura di campionamento per l’analisi di laboratorio, compresi data, metodo e dimensione del campione. È possibile allegare immagini.

5.4. Laboratorio — se applicabile, indicare il nome e l’indirizzo del laboratorio o dei laboratori che hanno partecipato all’individuazione dell’organismo nocivo.

5.5. Metodo diagnostico — indicare una delle seguenti opzioni:

1) 

conforme a un protocollo verificato inter pares — (indicare chiaramente il riferimento al protocollo e, se del caso, eventuali scostamenti dal protocollo);

2) 

altro (specificare il metodo).

5.6. Data della conferma ufficiale dell’identità dell’organismo nocivo.

6.  Informazioni relative alla zona infestata, alla gravità e alla fonte del focolaio

6.1. Dimensioni e delimitazione della zona infestata — indicare una o più delle seguenti opzioni (è possibile presentare cifre approssimative, ma corredate di spiegazione sul motivo della mancanza di dati precisi):

1) 

area infestata (m2, ha, km2);

2) 

numero di piante infestate (unità);

3) 

volume dei prodotti vegetali infestati (tonnellate, m3);

4) 

coordinate GPS, o altra descrizione specifica [ad esempio unità territoriali statistiche di Eurostat (NUTS), codici geografici (Geocodes), fotografie aeree] che delimitano la zona.

6.2. Caratteristiche della zona infestata e delle zone nelle sue vicinanze — indicare una o più delle seguenti opzioni:

1) 

zona all’aperto — zona di produzione:

1.1) 

terreno (a seminativo, a pascolo);

1.2) 

frutteto/vigneto;

1.3) 

vivaio;

1.4) 

foresta.

2) 

Zona all’aperto — altro:

2.1) 

giardino privato;

2.2) 

siti pubblici;

2.3) 

zona di conservazione;

2.4) 

piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione;

2.5) 

altro (specificare).

3) 

Ambiente chiuso:

3.1) 

serra;

3.2) 

altri giardini d’inverno;

3.3) 

sito privato (diverso da una serra);

3.4) 

sito pubblico (diverso da una serra);

3.5) 

altro (specificare).

Per ciascuna opzione, indicare se la contaminazione riguarda una o più delle seguenti voci:

— 
piante da impianto;
— 
altre piante;
— 
prodotti vegetali; o
— 
altri oggetti.

6.3. Piante ospiti nella zona infestata e nelle sue vicinanze — indicare la denominazione scientifica delle piante ospiti di tale zona, conformemente al punto 6.4. È possibile fornire ulteriori informazioni sulla densità delle piante ospiti, con riferimento alle pratiche colturali e alla caratteristica specifica degli habitat, o sui prodotti vegetali sensibili della zona.

6.4. Piante, prodotti vegetali e altri oggetti infestati — indicare la denominazione scientifica delle piante ospiti infestate. È possibile precisare la varietà e, per i prodotti vegetali, il tipo di merce, a seconda dei casi.

6.5. Vettori presenti nella zona — se applicabile, indicare una delle seguenti opzioni:

1) 

la denominazione scientifica dei vettori, almeno a livello di genere; oppure,

2) 

se il punto 1 non è applicabile, la denominazione scientifica approvata da un’organizzazione internazionale e il nome di tale organizzazione; oppure,

3) 

se né il punto 1 né il punto 2 sono applicabili, la denominazione scientifica indicata nella fonte di informazione più attendibile, con riferimento a tale fonte. È possibile fornire ulteriori informazioni sulla densità dei vettori, o le caratteristiche delle piante importanti per i vettori.

6.6. Gravità del focolaio — descrivere la diffusione attuale dell’infestazione, i sintomi e il danno arrecato. Se del caso, aggiungere le previsioni non appena disponibili.

6.7. Fonte del focolaio — indicare la via confermata di entrata dell’organismo nocivo nella zona o, in attesa di conferma, la via sospettata. È possibile fornire ulteriori informazioni circa l’origine confermata o potenziale dell’organismo nocivo.

7.  Misure fitosanitarie ufficiali

7.1. Adozione di misure fitosanitarie ufficiali — indicare una delle seguenti opzioni e fornire note esplicative:

1) 

sono state adottate misure fitosanitarie ufficiali sotto forma di trattamento chimico, biologico o fisico;

2) 

sono state adottate misure fitosanitarie ufficiali diverse dal trattamento chimico, biologico o fisico;

3) 

è prevista l’adozione di misure fitosanitarie ufficiali;

4) 

in attesa di decisione sull’adozione di misure fitosanitarie ufficiali;

5) 

nessuna misura fitosanitaria ufficiale (spiegare il motivo).

In caso di definizione di una zona delimitata, per le opzioni 1), 2) e 3) precisare se le misure sono/saranno adottate all’interno o all’esterno di tale zona.

7.2. Data di adozione delle misure fitosanitarie ufficiali (indicare la durata prevista di eventuali misure temporanee).

7.3. Individuazione della zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali — indicare il metodo utilizzato per individuare la zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali. Fornire i risultati delle indagini effettuate.

7.4. Obiettivo delle misure fitosanitarie ufficiali — indicare una delle seguenti opzioni:

1) 

eradicazione;

2) 

contenimento (qualora l’eradicazione sia impossibile).

7.5. Misure che incidono sulla circolazione delle merci — indicare una delle seguenti opzioni:

1) 

misure che incidono sull’importazione di merci nell’Unione o sulla loro circolazione nell’Unione (descrivere le misure);

2) 

misure che non incidono sull’importazione di merci nell’Unione o sulla loro circolazione nell’Unione.

7.6. Indagini specifiche — nel caso di indagini effettuate nell’ambito delle misure fitosanitarie ufficiali, descrivere la metodologia, la durata e la portata di tali indagini.

8.  Valutazione del rischio fitosanitario

Indicare una delle seguenti opzioni:

1) 

la valutazione del rischio fitosanitario non è richiesta [per gli organismi nocivi indicati all’articolo 11, primo comma, lettere a) e b), o soggetti alle misure di cui all’articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031];

2) 

la valutazione, o la valutazione preliminare del rischio fitosanitario, è in corso;

3) 

esiste già una valutazione preliminare del rischio fitosanitario — presentare i risultati principali e allegare la valutazione preliminare del rischio fitosanitario o indicare dove è reperibile;

4) 

esiste già una valutazione del rischio fitosanitario — presentare i risultati principali e allegare la valutazione del rischio fitosanitario o indicare dove è reperibile.

9.  Aggiungere link ai siti web pertinenti e altre fonti di informazione.

10.  Indicare se alcune o tutte le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 3.1, da 4.1 a 4.4, da 5.1 a 5.6, da 6.1 a 6.7, da 7.1 a 7.6 e 8 devono essere trasmesse all’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.




ALLEGATO II

Documenti sanitari comuni di entrata (DSCE)

PARTE 1

Voci e note esplicative del DSCE

Osservazioni generali

Le voci specificate nella parte 1 costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DSCE.

Salvo altrimenti specificato o stabilito nella normativa dell’Unione, tutte le voci o le caselle si applicano ai modelli di DSCE di cui alla parte 2.

Le copie cartacee di un DSCE elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Selezionare una casella tra le caselle da I.20 a I.26 e una casella tra quelle da II.9 a II.16; per ciascuna casella, selezionare un’opzione.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DSCE saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DSCE nella parte 2 sono indicative.

Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.

Nel trattare i dati personali inclusi nei DSCE gli Stati membri rispettano il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 e la Commissione rispetta il regolamento (UE) 2018/1725.



PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

I.1

Speditore/esportatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese (1) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne in alcuni casi previsti dal diritto dell’Unione nei quali può essere stabilita in uno Stato membro.

I.2

Riferimento DSCE

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).

I.3

Riferimento locale

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente.

I.4

Posto di controllo frontaliero/punto di controllo/unità di controllo

 

Selezionare, a seconda dei casi, il nome del posto di controllo frontaliero o del punto di controllo.

Indicare eventualmente il luogo dell’ispezione.

Nel caso di un DSCE-P successivo per una partita non conforme, indicare il nome dell’unità di controllo incaricata della supervisione della zona franca o del deposito doganale riconosciuto per tale scopo.

I.5

Codice del posto di controllo frontaliero/del punto di controllo/dell’unità di controllo

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC al posto di controllo frontaliero, al punto di controllo o all’unità di controllo.

I.6

Destinatario/importatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica cui la partita è destinata e che figura, ad esempio, sui certificati ufficiali, sugli attestati ufficiali o su altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale rilasciati nel paese terzo. Se questa persona coincide con quella indicata nella casella I.8, questa casella è compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite in tale casella.

Questa casella è facoltativa in caso di trasbordo o di transito.

I.7

Luogo di destinazione

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese, del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se questo indirizzo coincide con quello indicato nella casella I.6, questa casella è compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite in detta casella.

Tale luogo deve essere situato in uno Stato membro, anche in caso di transito, come definito all’articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2017/625, con magazzinaggio delle merci. In caso di transito senza magazzinaggio delle merci, il paese terzo di destinazione è indicato nella casella I.22.

Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.

Per le partite da frazionare al posto di controllo frontaliero, nel primo DSCE indicare tale posto di controllo frontaliero come luogo di destinazione. Nei DSCE successivi indicare il luogo di destinazione per ciascuna parte della partita frazionata.

Per le partite da trasferire verso un punto di controllo, indicare il punto di controllo come luogo di destinazione. Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite nella casella I.20.

Se le partite sono spostate verso una struttura per il successivo trasporto, il luogo di destinazione è richiesto solo se diverso dalla struttura per il successivo trasporto.

I.8

Operatore responsabile della partita

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.6 e deve coincidere con quello indicato nella casella I.35.

Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC.

Nel caso di un DSCE successivo, indicare il nome e l’indirizzo della persona incaricata di presentare la partita per ulteriori controlli ufficiali nel luogo successivo.

Nel caso di un DSCE-P successivo per le partite non conformi, indicare il nome e l’indirizzo della persona incaricata di espletare le procedure in seguito al magazzinaggio.

I.9

Documenti di accompagnamento

 

Selezionare il tipo di documenti di accompagnamento richiesti: ad esempio certificati ufficiali, attestati ufficiali, permessi, dichiarazioni o altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale.

Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento e il paese di rilascio. La data di rilascio è facoltativa. Se il certificato ufficiale è stato generato nell’IMSOC, indicare il codice alfanumerico unico nella casella I.2a del certificato ufficiale.

Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

I.10

Notifica preventiva

 

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo al punto di entrata in cui è situato il posto di controllo frontaliero.

DSCE-D/DSCE-PP

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo al punto di controllo nel caso di un DSCE successivo per il trasferimento verso un punto di controllo.

I.11

Paese di origine

 

Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite nella casella I.31.

DSCE-A

Indicare il paese di permanenza durante il periodo di permanenza richiesto che figura sul certificato ufficiale di accompagnamento.

In caso di cavalli registrati reintrodotti nell’Unione dopo un’esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30, 60 o 90 giorni per corse, competizioni ed eventi culturali in alcuni paesi terzi, indicare il paese dal quale essi sono stati spediti l’ultima volta.

DSCE-P

Indicare il paese di produzione, trasformazione o imballaggio dei prodotti (etichettati con il marchio di identificazione).

Nel caso dei prodotti reintrodotti nell’Unione di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625 o che vi fanno ritorno dopo il transito attraverso paesi terzi [come definito all’articolo 3, punto 44, lettera b), di tale regolamento], indicare lo Stato membro di origine.

DSCE-PP

Indicare il paese/i paesi di origine in cui le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, come menzionato nel certificato fitosanitario.

DSCE-D

Indicare il paese di origine delle merci o quello in cui sono state coltivate, raccolte o prodotte.

I.12

Regione di origine

 

Qualora gli animali o le merci siano interessati da misure di regionalizzazione in conformità al diritto dell’Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti. Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite nella casella I.31.

DSCE-PP

Nel caso in cui il paese di origine abbia ufficialmente dichiarato alcune zone indenni da un organismo nocivo specifico, indicare la zona di origine della pianta, del prodotto vegetale o degli altri oggetti.

I.13

Mezzo di trasporto

 

Selezionare uno dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in arrivo al posto di controllo frontaliero e indicarne l’identificazione:

— aereo (indicare il numero del volo);

— nave (indicare il nome e il numero della nave);

— treno (indicare il numero del treno e del vagone);

— automezzo (indicare il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio).

In caso di nave traghetto, selezionare «nave» e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (con la targa del rimorchio, se applicabile), oltre al nome della nave traghetto prevista.

DSCE-PP

L’identificazione del mezzo di trasporto non è richiesta.

I.14

Paese di spedizione

 

DSCE-P/DSCE-PP/DSCE-D

Indicare il paese in cui le merci sono state caricate a bordo del mezzo di trasporto finale per il viaggio verso l’Unione. In alcuni casi in cui lo spostamento comporta più di un paese prima dell’entrata nell’Unione (scambi triangolari), può trattarsi del paese terzo in cui è stato rilasciato il certificato ufficiale.

Questa casella non è applicabile al DSCE-A.

I.15

Stabilimento di origine

 

Se previsto dalla normativa dell’Unione, indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese dello o degli stabilimenti di origine.

Se previsto dalla normativa dell’Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento.

Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite nella casella I.31.

I.16

Condizioni di trasporto

 

DSCE-P/DSCE-D

Indicare, se applicabile, la categoria della temperatura richiesta durante il trasporto (ambiente, di refrigerazione, di congelamento). Può essere selezionata soltanto una categoria.

Questa casella non è applicabile al DSCE-A e al DSCE-PP.

I.17

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno).

Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

I.18

Certificato come o per

 

Selezionare lo scopo dello spostamento degli animali, l’uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nel certificato ufficiale (se richiesto) o nel documento commerciale.

DSCE-A

riproduzione/reddito, ingrasso, stabilimenti confinati, cani/gatti/furetti (o nel caso in cui più di cinque cani/gatti/furetti siano oggetto di spostamento per motivi di natura non commerciale), animali acquatici ornamentali, macello, quarantena, equidi registrati, stabulazione (solo per gli animali d’acquacoltura), circo itinerante/esibizioni di animali, esposizione, ripopolamento o altro.

DSCE-P

consumo umano, alimentazione animale, uso farmaceutico, uso tecnico, campione commerciale, ulteriore trasformazione o altro.

DSCE-D:

consumo umano, consumo umano dopo ulteriore trattamento, alimentazione animale, campione o articolo da esposizione, o altro.

Questa casella non è applicabile al DSCE-PP.

I.19

Conformità delle merci

 

Questa casella si applica solo al DSCE-P.

Selezionare «Conformi» se le merci sono conformi alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2017/625.

Selezionare «Non conformi» se le merci:

— non sono conformi alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; e

— sono conformi alle norme di cui alla lettera d) di tale articolo; e

— non sono destinate ad essere immesse sul mercato.

I.20

Per il trasbordo/trasferimento/proseguimento del viaggio verso

 

DSCE-A (proseguimento del viaggio)

Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione in cui gli animali rimangono nella stessa nave o nello stesso aereo e sono destinati a essere spediti direttamente verso un paese terzo senza sbarcare in un altro porto o aeroporto dell’Unione.

Indicare il nome del successivo posto di controllo frontaliero nell’Unione verso il quale gli animali continuano il viaggio sulla stessa nave o sullo stesso aereo per ulteriori controlli ufficiali.

DSCE-P (trasbordo)

Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione in cui i prodotti sono trasbordati in un’altra nave o in un altro aereo e sono destinati a essere spediti direttamente verso un paese terzo senza sbarcare in un altro porto o aeroporto dell’Unione.

Indicare il nome del successivo posto di controllo frontaliero nell’Unione in cui i prodotti devono essere trasbordati per ulteriori controlli ufficiali.

DSCE-PP (trasbordo/trasferimento)

Indicare il nome del successivo posto di controllo frontaliero o del punto di controllo nell’Unione verso il quale le merci devono essere, rispettivamente, trasbordate o trasferite per ulteriori controlli ufficiali.

DSCE-D (trasferimento)

Indicare il nome del punto di controllo nell’Unione verso il quale le merci devono essere trasferite per ulteriori controlli ufficiali se la partita è selezionata per i controlli di identità e i controlli fisici.

I.21

Per il successivo trasporto

 

DSCE-PP/DSCE-D

Indicare la struttura autorizzata per il successivo trasporto verso la quale la partita deve essere trasportata dopo essere stata selezionata per i controlli di identità e fisici al posto di controllo frontaliero.

I.22

Per il transito verso

 

Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.

Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di uscita per le partite non conformi che attraversano il territorio dell’Unione su strada, su ferrovia o per via navigabile (transito esterno).

Questa casella non si applica al DSCE-D.

I.23

Per il mercato interno

 

Barrare la casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione.

I.24

Per le merci non conformi

 

Questa casella si applica solo al DSCE-P.

Selezionare, se applicabile, il tipo di destinazione a cui la partita sarà consegnata e indicare il numero di registrazione: deposito doganale riconosciuto per tale scopo, zona franca o nave (compresa l’indicazione del nome e del porto di consegna).

I.25

Per la reintroduzione

 

DSCE-A

Barrare la casella in caso di reintroduzione di cavalli registrati nell’Unione dopo un’esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30, 60 o 90 giorni per corse, competizioni ed eventi culturali in alcuni paesi terzi.

Barrare la casella in caso di reintroduzione di animali originari dell’Unione e che vi fanno ritorno in quanto il paese terzo ha negato l’ingresso.

DSCE-P/DSCE-PP

Barrare la casella in caso di reintroduzione di merci originarie dell’Unione e che vi fanno ritorno in quanto il paese terzo ha negato l’ingresso.

Questa casella non è applicabile al DSCE-D.

I.26

Per l’ammissione temporanea

 

Questa casella si applica unicamente al DSCE-A e solo per i cavalli registrati.

Punto di uscita — indicare il posto di controllo frontaliero di uscita.

Data di uscita — indicare la data di uscita (deve essere un periodo inferiore a 90 giorni in seguito all’ammissione).

I.27

Mezzo di trasporto in uscita dal posto di controllo frontaliero/magazzinaggio

 

Questa casella può essere compilata previa notifica ed è obbligatoria per:

— gli animali che rientrano nell’ambito del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (2) (DSCE-A);

— le merci oggetto di trasbordo, transito diretto, monitoraggio, reintroduzione o consegna a tutte le destinazioni di controllo, compresi la struttura per il successivo trasporto o il punto di controllo, se sono richiesti ulteriori controlli ufficiali (DSCE-P, DSCE-PP, DSCE-D);

— le merci non conformi in transito (DSCE-P).

Selezionare uno dei seguenti mezzi di trasporto: aereo, nave, treno o automezzo (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).

DSCE-PP

Se il numero del contenitore è indicato nella casella I.17, l’indicazione del mezzo di trasporto non è necessaria.

I.28

Trasportatore

 

Questa casella è obbligatoria solo per il DSCE-A quando si utilizza la casella I.27.

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica incaricata del trasporto.

Indicare, se applicabile, il numero di registrazione o di riconoscimento.

I.29

Data di partenza

 

Questa casella è obbligatoria solo per il DSCE-A quando si utilizza la casella I.27.

Indicare la data e l’ora stimate di partenza dal posto di controllo frontaliero.

I.30

Giornale di viaggio

 

Questa casella si applica solo al DSCE-A e fa riferimento alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005.

I.31

Descrizione della partita

 

Compilare in base, ad esempio, ai certificati ufficiali, agli attestati ufficiali, alle dichiarazioni o ad altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, in modo da fornire una descrizione delle merci sufficiente a consentirne l’identificazione e il calcolo delle tariffe: ad esempio codice della nomenclatura combinata (NC) e titolo, codice TARIC, codice EPPO, specie (informazioni tassonomiche), peso netto (kg).

Indicare il numero complessivo di lamelle di sperma, uova ed embrioni.

Indicare, come richiesto, la natura e il numero di imballaggi, il tipo di imballaggio (secondo le norme UN/CEFACT), il numero di lotto, il numero di identificazione individuale, il numero di passaporto, il tipo di prodotto.

Nel caso di un DSCE successivo, inserire la quantità delle merci indicata nel DSCE precedente.

DSCE-P

Selezionare «Consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.

I.32

Numero complessivo di imballaggi

 

Indicare, se del caso, il numero complessivo di imballaggi della partita.

I.33

Quantità totale

 

DSCE-A

indicare, se del caso, il numero complessivo di animali.

DSCE-P

indicare, se del caso, il numero complessivo di lamelle di sperma, uova ed embrioni.

DSCE-PP/DSCE-D:

indicare, a seconda dei casi, il numero di pezzi o il volume.

I.34

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

È il peso netto totale (vale a dire la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l’imballaggio) calcolato automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.31.

Indicare il peso lordo totale (vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto). Tali informazioni non sono richieste per il DSCE-PP.

I.35

Dichiarazione

 

La dichiarazione deve essere firmata dalla persona fisica responsabile della partita e può essere adattata in base al DSCE utilizzato.

Il sottoscritto, operatore responsabile della partita sopra descritta, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, in ordine al pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, dalla rispedizione delle partite, dall’assoggettamento a quarantena o a isolamento degli animali, o dall’eutanasia ed eliminazione, ove necessario.

Firma (il firmatario si impegna ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito cui è stato negato l’ingresso in un paese terzo).

PARTE II – CONTROLLI

Casella

Descrizione

II.1

DSCE precedente

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC al DSCE usato prima del frazionamento di una partita o prima del trasbordo (qualora siano effettuati controlli ufficiali), della sostituzione, dell’annullamento o del trasferimento verso un punto di controllo.

II.2

Riferimento DSCE

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.3

Controllo documentale

 

Comprende i controlli di conformità alla normativa nazionale per gli animali e le merci per cui non tutte le condizioni di entrata nell’Unione sono disciplinate dal diritto dell’UE.

II.4

Controllo di identità

 

Selezionare «Sì» o «No» a seconda dei casi.

DSCE-A

Selezionare «No» se gli animali devono proseguire il loro viaggio via mare o per via aerea, sulla stessa nave o sullo stesso aereo, da un posto di controllo frontaliero a un altro, e i controlli ufficiali devono essere effettuati al posto di controllo frontaliero successivo.

DSCE-P

Selezionare «No» se le merci sono trasbordate da un posto di controllo frontaliero a un altro.

DSCE-PP

Selezionare «No» se le merci sono trasferite verso un punto di controllo o trasbordate da un posto di controllo frontaliero a un altro.

Selezionare «No» per un controllo ridotto o se il controllo di identità non è richiesto.

DSCE-D

Selezionare «No» se le merci sono trasferite verso un punto di controllo.

II.5

Controllo fisico

 

Selezionare «Sì» o «No» a seconda dei casi.

DSCE-A

Sono compresi i risultati dell’esame clinico eseguito, la mortalità e la morbilità degli animali.

Selezionare «No» se gli animali devono proseguire il loro viaggio via mare o per via aerea, sulla stessa nave o sullo stesso aereo, da un posto di controllo frontaliero a un altro, a norma del pertinente diritto dell’Unione e i controlli ufficiali devono essere effettuati al posto di controllo frontaliero successivo.

DSCE-P

Selezionare «Controllo ridotto» se, in conformità alle norme da adottare in virtù dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la partita non è stata selezionata per un controllo fisico ma si ritiene che sia stata verificata in modo soddisfacente mediante i soli controlli documentale e di identità.

Selezionare «Altro» se si fa riferimento alle procedure di reintroduzione, controllo e transito. Ciò si riferisce anche agli animali e alle merci trasbordati da un posto di controllo frontaliero a un altro secondo le norme da adottare in virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

DSCE-PP

Selezionare «Controllo ridotto» se, in conformità alle norme da adottare in virtù dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la partita non è stata selezionata per i controlli di identità e fisico ma si ritiene che sia stata verificata in modo soddisfacente mediante il solo controllo documentale.

Selezionare «Altro» se si fa riferimento alle procedure di reintroduzione, controllo e transito. Ciò si riferisce anche alle merci trasbordate da un posto di controllo frontaliero a un altro secondo le norme da adottare in virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

DSCE-D

Selezionare «No» se le merci sono trasferite verso un punto di controllo.

II.6

Prove di laboratorio

 

Selezionare «Sì» se è stata eseguita una prova.

Prova: selezionare la categoria della sostanza o dell’agente patogeno oggetto della prova di laboratorio.

— Selezionare «Casuale» se la partita non è trattenuta al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova. Non selezionare questa opzione se il campionamento della partita è effettuato per prove di laboratorio cui corrispondono altre opzioni della casella;

— selezionare «Sospetto» se si sospetta che gli animali e le merci non siano conformi al diritto dell’Unione e sono trattenuti al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova;

— selezionare «Misure di emergenza» se gli animali e le merci sono sottoposti a misure di emergenza specifiche e sono trattenuti al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova, a meno che non sia autorizzato il successivo trasporto.

Risultato della prova:

— selezionare «In attesa dei risultati» se la partita può lasciare il posto di controllo frontaliero senza attendere il risultato di una prova;

— selezionare «Soddisfacente» o «Non soddisfacente» se il risultato della prova è disponibile.

DSCE-P

Selezionare «Richiesto» se il campionamento è richiesto conformemente al diritto dell’Unione e la partita non è trattenuta al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova.

Selezionare «Controlli intensificati» se gli animali e le merci sono soggetti alle norme relative alle procedure sui controlli in forma intensificata da adottare in virtù dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 e sono trattenuti al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova.

DSCE-PP

Selezionare «Campionamento per rilevare un’infezione latente» se il campionamento è richiesto conformemente al diritto dell’Unione e la partita non è trattenuta al posto di controllo frontaliero in attesta del risultato di una prova.

DSCE-D

Selezionare «Temporaneo incremento dei controlli» se le merci sono soggette a misure che richiedono un temporaneo incremento dei controlli [articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625] e sono trattenute al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova, a meno che non sia autorizzato il successivo trasporto.

II.7

Controllo del benessere degli animali

 

Questa casella si applica solo al DSCE-A.

Selezionare «No» se gli animali vivi non sono scaricati al posto di controllo frontaliero indicato nella casella I.4 né trasbordati verso un altro posto di controllo transfrontaliero e non sono stati sottoposti a un controllo del benessere.

Barrare la casella «Soddisfacente» o «Non soddisfacente» se sono disponibili i risultati del controllo degli animali e delle condizioni di trasporto.

II.8

Impatto del trasporto sugli animali

 

Questa casella si applica solo al DSCE-A.

Indicare il numero di animali morti e di animali non idonei per il trasporto, nonché il numero di nascite o di aborti (vale a dire quante femmine hanno partorito o abortito durante il trasporto).

Nel caso in cui la spedizione consista in un numero elevato di animali (ad esempio pulcini di un giorno, pesci o molluschi), fornire, se del caso, una stima del numero di esemplari morti o non idonei per il trasporto.

II.9

Idoneità per il trasbordo/trasferimento/proseguimento del viaggio

 

Barrare la casella se la partita è idonea per il trasbordo/trasferimento/proseguimento del viaggio.

Il trasbordo non si applica al DSCE-A e al DSCE-D.

II.10

Idoneità per il successivo trasporto

 

DSCE-PP/DSCE-D

Barrare la casella se la partita è idonea per il successivo trasporto.

II.11

Idoneità per il transito

 

Barrare la casella se la partita è idonea per il transito.

Questa casella non si applica al DSCE-D.

II.12

Idoneità per il mercato interno

 

Barrare la casella se l’esito dei controlli ufficiali è favorevole, a prescindere dal fatto che gli animali o le merci siano vincolati al regime doganale «Immissione in libera pratica» alla frontiera o in una fase successiva all’interno dell’Unione.

DSCE-A

Se l’immissione sul mercato degli animali è autorizzata a condizioni speciali (come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale), indicare la destinazione controllata: macello, stabilimento confinato, quarantena o uso locale.

DSCE-P

Selezionare l’uso del prodotto.

Per i sottoprodotti di origine animale che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione ma che non rientrano nelle condizioni di controllo del trasporto da adottare in virtù dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, compilare la casella II.18.

DSCE-D

Selezionare l’utilizzo del prodotto: consumo umano, alimentazione animale o altro.

II.13

Idoneità per il controllo

 

Questa casella si applica solo al DSCE-A e al DSCE-P e si riferisce a una partita controllata conformemente alle condizioni da adottare in virtù dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

II.14

Idoneità per le merci non conformi

 

Questa casella si applica solo al DSCE-P.

Selezionare la destinazione controllata: deposito doganale riconosciuto per tale scopo, zona franca o nave.

II.15

Idoneità per l’ammissione temporanea

 

Questa casella si applica unicamente al DSCE-A e solo per i cavalli registrati.

Barrare la casella per autorizzare l’ammissione degli animali nel territorio dell’Unione fino alla data indicata nella casella I.26.

II.16

Non idoneità

 

Si riferisce alle partite per le quali i risultati dei controlli ufficiali non sono favorevoli e a cui è stato negato l’ingresso nell’Unione. Indicare la data entro la quale l’azione deve essere intrapresa.

DSCE-A

Selezionare «Eutanasia» se non può essere autorizzato il consumo umano delle carni degli animali.

Selezionare «Rispedizione» se gli animali sono rispediti.

Selezionare «Macellazione» se le carni degli animali potrebbero essere utilizzate per il consumo umano a seguito di un’ispezione positiva.

Selezionare «Distruzione» se all’arrivo al posto di controllo frontaliero gli animali sono morti.

DSCE-P/DSCE-D

Selezionare: distruzione, rispedizione, trattamento speciale o uso per altri scopi.

DSCE-PP

Selezionare: trattamento adeguato, ingresso negato, quarantena imposta, distruzione, rispedizione, trasformazione industriale o altro.

II.17

Motivo del rifiuto

 

DSCE-A

Selezionare «Documentale» in caso di certificato mancante, assenza del certificato originale, modello sbagliato, certificato fraudolento, date non valide, firma o timbro mancanti, autorità non valida, relazione di laboratorio mancante, assenza di ulteriori garanzie o non conformità alle prescrizioni nazionali.

Selezionare «Origine» in caso di paese non autorizzato, zona non autorizzata o stabilimento non riconosciuto.

Selezionare «Identità» in caso di identificazione, documento o mezzo di trasporto non corrispondenti, identificazione individuale mancante, numero di identificazione individuale o specie non corrispondenti.

Selezionare «Fisico» in caso di presenza di animali sospetti, animali non idonei per il trasporto o animali morti.

Selezionare «Laboratorio» in caso di risultato insoddisfacente delle prove.

Selezionare «Benessere degli animali» in caso di mezzi di trasporto non idonei.

Selezionare «IAS» in caso di non conformità alle norme applicabili alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Selezionare «Altro» se nessuno dei summenzionati motivi è applicabile.

DSCE-P

Selezionare «Documentale» in caso di certificato mancante, assenza del certificato originale, modello sbagliato, certificato fraudolento, date non valide, firma o timbro mancanti, autorità non valida, relazione di laboratorio mancante o dichiarazione aggiuntiva mancante.

Selezionare «Origine» in caso di paese non autorizzato, regione non autorizzata o stabilimento non riconosciuto.

Selezionare «Identità» in caso di etichetta mancante, etichetta o documento non corrispondenti, etichetta incompleta, mezzo di trasporto, numero del sigillo ufficiale, marchio di identificazione o specie non corrispondenti.

Selezionare «Fisico» in caso di carenza di igiene, interruzione della catena del freddo, carenze nel mantenimento della temperatura o nel controllo organolettico o presenza di parassiti.

Selezionare «Laboratorio» in caso di contaminazione chimica, contaminazione microbiologica, residui di farmaci veterinari, esposizione a radiazioni, additivi non conformi od organismi geneticamente modificati (OGM).

Selezionare «IAS» in caso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Selezionare «Altro» se nessuno dei summenzionati motivi è applicabile.

DSCE-PP

Selezionare «Documentale» nel caso in cui il certificato, il passaporto delle piante o qualsiasi altro documento che fornisca garanzie in conformità al diritto dell’Unione sia mancante o non valido.

Selezionare «Origine» in caso di numero di registrazione della società non disponibile, se richiesto.

Selezionare «Identità» in caso di non corrispondenza nei documenti che accompagnano la partita.

Selezionare «Fisico» in caso di presenza di un organismo nocivo o di piante, prodotti vegetali o altri oggetti vietati.

Selezionare «Altro» se il destinatario non figura nel registro ufficiale dei produttori/importatori.

Selezionare «IAS» in caso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

DSCE-D

Selezionare «Documentale» nel caso in cui il certificato o altri documenti di accompagnamento richiesti siano mancanti o non validi.

Selezionare «Identità» in caso di non corrispondenza nei documenti di accompagnamento.

Selezionare «Laboratorio» in caso di contaminazione chimica o microbiologica.

Selezionare «Fisico» in caso di carenza di igiene fisica.

Selezionare «Altro» se nessuno dei summenzionati motivi è applicabile.

II.18

Dati relativi alle destinazioni di controllo

 

Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione/di riconoscimento per tutte le destinazioni di controllo di cui alle caselle da II.9 a II.16.

DSCE-A

Per gli stabilimenti per i quali l’autorità competente richiede l’anonimato, indicare solo il numero di registrazione/di riconoscimento assegnato.

DSCE-PP/DSCE-D

In caso di successivo trasporto, indicare il nome, l’indirizzo e, se applicabile, il numero di registrazione della struttura per il successivo trasporto.

In caso di trasferimento verso un punto di controllo, indicare i dati di contatto e il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC al punto di controllo.

II.19

Partita risigillata

 

Indicare il numero del sigillo apposto dopo i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero o dopo il magazzinaggio in un deposito doganale riconosciuto per tale scopo e nei casi in cui un sigillo ufficiale è richiesto in virtù del diritto dell’Unione.

II.20

Identificazione del posto di controllo frontaliero

 

Apporre, a seconda dei casi, il timbro ufficiale del posto di controllo frontaliero o del punto di controllo.

Nel caso di un DSCE-P successivo per una partita non conforme, indicare il nome dell’unità di controllo incaricata della supervisione della zona franca o del deposito doganale riconosciuto per tale scopo.

II.21

Certificatore

 

Questa casella si riferisce alla dichiarazione da firmare a cura del certificatore autorizzato a firmare il DSCE:

Il sottoscritto, certificatore, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alla normativa dell’UE e, se applicabile, alla normativa nazionale dello Stato membro di destinazione.

II.22

Tariffe delle ispezioni

 

Questa casella può essere utilizzata per indicare le tariffe delle ispezioni.

II.23

Riferimento del documento doganale

 

Questa casella può essere utilizzata dall’autorità doganale o, previa comunicazione dell’autorità doganale, dal responsabile della partita per aggiungere informazioni pertinenti (ad esempio il riferimento del documento T1), qualora le partite rimangano sotto sorveglianza doganale per un determinato periodo.

II.24

DSCE successivo

 

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DSCE rilasciati nei casi da stabilire a norma dell’articolo 51 e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o in seguito al frazionamento della partita al posto di controllo frontaliero.

(1)   

Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)   

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).



PARTE III – FOLLOW-UP

Casella

Descrizione

III.1

DSCE precedente

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.

III.2

Riferimento DSCE

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

III.3

DSCE successivo

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DSCE riportato nella casella II.24.

III.4

Dati relativi alla rispedizione

Indicare il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il paese e il codice ISO del paese.

Indicare, non appena tali informazioni sono disponibili, la data di rispedizione e il nome del posto di controllo frontaliero di uscita. In caso di decisioni di respingimento, la data della rispedizione non deve essere superiore a 60 giorni dalla data di convalida del DSCE.

III.5

Follow-up

Indicare l’autorità incaricata di certificare il ricevimento e la conformità della partita cui il DSCE si riferisce: il posto di controllo frontaliero di uscita, il posto di controllo frontaliero della destinazione finale o l’unità di controllo.

DSCE-A

Indicare l’ulteriore destinazione e/o i motivi della non conformità o del cambiamento di stato degli animali (ad esempio destinazione non valida, certificato mancante o non valido, documenti non corrispondenti, identificazione mancante o non valida, prove non soddisfacenti, animali che si sospettano affetti da malattia, animali morti o andati persi o conversione in entrata permanente).

DSCE-P

Indicare l’ulteriore destinazione e/o i motivi della non conformità (ad esempio destinazione non valida, certificato mancante o non valido, documenti non corrispondenti, identificazione mancante o non valida, controlli non soddisfacenti, sigillo mancante, rotto o non corrispondente...).

DSCE-PP

In caso di merci destinate al successivo trasporto o al trasferimento verso un punto di controllo, selezionare «Sì» o «No» per indicare se la partita è arrivata.

DSCE-D

In caso di merci destinate al successivo trasporto o al trasferimento verso un punto di controllo, selezionare «Sì» o «No» per indicare se la partita è arrivata.

III.6

Certificatore

Si riferisce alla firma del certificatore operante presso l’autorità competente in caso di rispedizione e di follow-up delle partite.

PARTE 2

Modelli del documento sanitario comune d entrata (DSCE)

Sezione A

DSCE-A

[per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625]

image

image

image

image

image

Sezione B

DSCE-P

[per i prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625]

image

image

image

image

▼C1

Sezione C

DSCE-PP

[per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625]

image

image

image

Sezione D

DSCE-D

[per i mangimi e gli alimenti di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625]

image

image

image

image

▼B




ALLEGATO III

Tavola di concordanza di cui all’articolo 47, paragrafo 2

1. Direttiva 94/3/CE



Direttiva 94/3/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 4

_

Articolo 5

Articolo 2, punto 34

Articolo 6

Allegato I, punto 10

Articolo 7

_

Articolo 8

_

2. Regolamento (UE) n. 16/2011



Regolamento (UE) n. 16/2011

Presente regolamento

Articolo 1, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 1, punto 2

Articolo 2, punto 3

Articolo 1, punto 3

Articolo 2, punto 4

Articolo 1, punto 4

Articolo 2, punto 15

Articolo 1, punto 5

Articolo 2, punto 16

Articolo 1, punto 5, lettera a)

Articolo 2, punto 17

Articolo 1, punto 5, lettera b)

Articolo 2, punto 18

Articolo 1, punto 6

Articolo 2, punto 20

Articolo 1, punto 7

Articolo 2, punto 22

Articolo 1, punto 8

Articolo 2, punto 23

Articolo 1, punto 9

_

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 13

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

-

Articolo 8, primo comma, lettere da a) a f)

Articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a f)

Articolo 8, secondo comma

-

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafi 2 e 3

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafo 1

 

 

Articolo 11, lettera a)

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 11, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 12

_

3. Decisione di esecuzione 2014/917/UE



Decisione di esecuzione 2014/917/UE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

_

Articolo 2, paragrafi 1 e 3

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi 2 e 4

Articolo 32, paragrafo 3

 

 

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 3

_

Allegato

Allegato I

4. Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918



Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918

Presente regolamento

Articolo 1

_

Articolo 2

_

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

_

Articolo 3, paragrafo 2

_

Articolo 3, paragrafo 3

_

Articolo 3, paragrafo 4

_

Articolo 4

Articolo 12

Articolo 5

_

Articolo 6

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 7, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, lettera c)

_

Articolo 7, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera e)

_

Articolo 8, paragrafo 2, lettera f)

_

Articolo 8, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

-

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b)

Articolo 13

_

Articolo 14

_

5. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553



Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553

Presente regolamento

Articolo 1

_

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

_

Articolo 3

_



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

( 5 ) In linea con il concetto definito nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie, ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area. Roma, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf).