02019R1602 — IT — 15.04.2024 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1602 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/950 DELLA COMMISSIONE  del 15 gennaio 2024

  L 950

1

26.3.2024




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1602 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento stabilisce in quali casi e a quali condizioni il documento sanitario comune di entrata («DSCE») di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve accompagnare fino al luogo di destinazione ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, destinata all'immissione in commercio («partita»).
2.  
Il presente regolamento non si applica alle partite in transito.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «luogo di destinazione» si intende il luogo di consegna della partita per lo scarico finale, quale indicato nel DSCE.

Articolo 3

Casi in cui il DSCE accompagna le partite fino al luogo di destinazione

Ciascuna partita è accompagnata da un DSCE, indipendentemente dal fatto che essa sia o no frazionata presso il posto di controllo frontaliero o in seguito all'uscita dal posto di controllo frontaliero ma prima dell'immissione in libera pratica, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite non frazionate

Se una partita non è frazionata prima dell'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) 

l'operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE, in formato cartaceo o elettronico, accompagni la partita fino al luogo di destinazione e fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

b) 

l'operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;

▼M1

c) 

le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano ad assoggettare la partita a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere assoggettata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.

▼B

Articolo 5

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero

1.  

Se una partita deve essere frazionata presso il posto di controllo frontaliero, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) 

nell'effettuare la notifica preventiva conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita dichiara nel DSCE il posto di controllo frontaliero come luogo di destinazione dell'intera partita;

b) 

una volta che l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero abbia finalizzato il DSCE per l'intera partita conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita chiede che la partita sia frazionata e presenta mediante l'IMSOC, per ciascuna parte della partita frazionata, un DSCE in cui dichiara il quantitativo, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione della parte pertinente della partita frazionata;

c) 

l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero finalizza i DSCE per le singole parti della partita frazionata conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che la somma dei quantitativi dichiarati in tali DSCE non superi il quantitativo totale indicato nel DSCE per l'intera partita;

d) 

l'operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE per ciascuna parte della partita frazionata, in formato cartaceo o elettronico, accompagni la parte pertinente della partita frazionata fino al luogo di destinazione ivi indicato e fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

e) 

l'operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE per ciascuna parte della partita frazionata e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;

▼M1

f) 

le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della parte pertinente della partita frazionata indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano ad assoggettare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE per la parte della partita frazionata non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere assoggettata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.

▼B

2.  

Nel caso di una partita non conforme da frazionare presso il posto di controllo frontaliero, laddove l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero ordini all'operatore di intraprendere una o più delle azioni di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 soltanto riguardo a una parte della partita, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) 

in seguito alla finalizzazione del DSCE per l'intera partita, l'operatore responsabile di tale partita presenta per ciascuna parte della partita frazionata un DSCE in cui dichiara il quantitativo, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione di tale parte;

b) 

l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero finalizza i DSCE per le singole parti della partita frazionata conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, tenendo conto della decisione assunta per ciascuna parte della partita frazionata;

c) 

il paragrafo 1, lettere d), e) e f), si applica a ciascuna parte della partita frazionata.

Articolo 6

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite in regime di sorveglianza doganale frazionate dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero

Se una partita deve essere frazionata dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero e prima dell'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) 

l'operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE, in formato cartaceo o elettronico, accompagni ciascuna parte della partita frazionata fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

b) 

per ciascuna parte della partita frazionata l'operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;

▼M1

c) 

per ciascuna parte della partita frazionata le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo indicato nella dichiarazione in dogana per tale parte e autorizzano ad assoggettare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere assoggettata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.

▼B

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

▼M1

L’articolo 4, lettera c), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e l’articolo 6, lettera c), si applicano tuttavia a decorrere dalla data in cui i procedimenti informatici doganali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 diverranno operativi o, al più tardi, dal 3 marzo 2025.

▼B

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri della data in cui tali procedimenti informatici diventano operativi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.