02019R0626 — IT — 14.12.2019 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/626 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2019

relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 131 dell'17.5.2019, pag. 31)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1981 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019

  L 308

72

29.11.2019




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/626 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2019

relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento riguarda gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui le partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«carni fresche» : carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

2)

«preparazioni di carni» : preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

3)

«carne» : carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

4)

«pollame» : pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

5)

«selvaggina selvatica» : selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

6)

«uova» : uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

7)

«ovoprodotti» : ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

8)

«prodotti a base di carne» : prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

9)

«stomachi, vesciche e intestini trattati» : stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;

10)

«molluschi bivalvi» : molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

11)

«prodotti della pesca» : prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

12)

«latte crudo» : latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

13)

«prodotti lattiero-caseari» : prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

14)

«colostro» : colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

15)

«prodotti ottenuti dal colostro» : prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

16)

«cosce di rana» : cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

▼M1

17)

«lumache» : lumache quali definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano;

▼B

18)

«grasso animale fuso» : grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

19)

«ciccioli» : ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

20)

«gelatina» : gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

21)

«collagene» : collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

22)

«miele» : miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

23)

«prodotti apicoli» : prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

24)

«carni di rettili» : carni di rettili quali definite all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2019/625;

25)

«insetti» : insetti quali definiti all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/625.

Articolo 3

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati

Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010.

Articolo 4

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti

Le partite di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 798/2008 ( 2 ).

Articolo 5

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento

Le partite di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento destinata al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 119/2009.

Articolo 6

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne e stomachi, vesciche e intestini trattati diversi dai budelli

Le partite di prodotti a base di carne e stomachi, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3, lettera b), della decisione 2007/777/CE.

Le partite di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati destinati al consumo umano sono tuttavia autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE.

Articolo 7

Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di budelli

Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 1 della decisione 2003/779/CE.

Articolo 8

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati

Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato I. È tuttavia autorizzato l'ingresso nell'Unione anche di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, provenienti da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

Articolo 9

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca diversi da quelli di cui all'articolo 8

Le partite di prodotti della pesca diversi da quelli di cui all'articolo 8 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.

Articolo 10

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 605/2010.

Articolo 11

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cosce di rana

Le partite di cosce di rana destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato III.

▼M1

Articolo 12

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di lumache

Le partite di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’allegato III del presente regolamento.

▼B

Articolo 13

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli

Le partite di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di prodotti a base di carne conformemente all'articolo 3, lettera b), punto i), della decisione2007/777/CE.

Articolo 14

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene

▼M1

1.  Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 oppure dalla Corea del Sud, dalla Malaysia, dal Pakistan o da Taiwan.

2.  Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 o da Taiwan.

▼B

3.  Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.

4.  Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

Articolo 15

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

1.  Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010.

2.  Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, da cui sono autorizzate le importazioni di carne di pollame delle rispettive specie come specificato in tale parte di tale allegato.

3.  Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.

4.  Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

Articolo 16

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

1.  Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan.

2.  Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o da Taiwan.

3.  Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.

4.  Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

5.  Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime ottenute da tali prodotti conformemente all'articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 17

Elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli

Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna «Paese» dell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione ( 3 ) e recano una «X» nella colonna «Miele» di tale allegato.

Articolo 18

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti altamente raffinati

Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

1. nel caso di materie prime ottenute da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;

2. nel caso di materie prime ottenute da prodotti della pesca, tutti i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II;

3. nel caso di materie prime ottenute da pollame, i paesi terzi e/o i territori che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

Articolo 19

Elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni di rettili

Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da Svizzera ( 4 ), Botswana, Vietnam, Sud Africa o Zimbabwe.

▼M1

Articolo 20

Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di insetti

Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo o una sua regione elencati nell’allegato III bis del presente regolamento e se sono stati spediti da tale paese o regione.

▼B

Articolo 21

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale

Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 20 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

1. nel caso di prodotti ottenuti da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;

2. nel caso di prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o Taiwan;

3. nel caso di prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II;

4. nel caso di prodotti ottenuti da leporidi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;

5. nel caso di prodotti ottenuti da specie diverse, i paesi terzi o loro regioni di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo per ciascun prodotto di origine animale.

Articolo 22

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

1. l'articolo 1 è soppresso;

2. l'allegato I è soppresso.

Articolo 23

Abrogazione

La decisione 2006/766/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione 2006/766/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

Fino al 20 aprile 2021 gli Stati membri continuano a consentire l'ingresso nel loro territorio di partite di budelli di cui all'articolo 7 provenienti da paesi terzi o loro regioni autorizzati all'importazione di tali partite nell'Unione conformemente all'articolo 1 della decisione 2003/779/CE.

Articolo 25

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI È CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI, REFRIGERATI, CONGELATI O TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (1)

CODICE ISO DEL PAESE

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AU

Australia

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera (2)

 

CL

Cile

 

GL

Groenlandia

 

JM

Giamaica

Unicamente gasteropodi marini.

JP

Giappone

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

KR

Corea del Sud

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

MA

Marocco

I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello di cui all'allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) individuabile dal metodo del saggio biologico.

NZ

Nuova Zelanda

 

PE

Perù

Unicamente Pectinidae (pettinidi) eviscerati d'acquacoltura.

TH

Thailandia

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

 

US

Stati Uniti d'America

Stato di Washington e Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

(1)   Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(2)   Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).




ALLEGATO II



ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI È CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I

CODICE ISO DEL PAESE

PAESE TERZO O SUE REGIONI

RESTRIZIONI

AE

Emirati arabi uniti

 

AG

Antigua e Barbuda

Unicamente astici vivi.

AL

Albania

 

AM

Armenia

Unicamente gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d'allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d'allevamento congelati.

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaigian

Unicamente caviale.

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BN

Brunei

Unicamente prodotti dell'acquacoltura.

BR

Brasile

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Bielorussia

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CG

Congo

Unicamente prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

CH

Svizzera (1)

 

CI

Costa d'Avorio

 

CL

Cile

 

CN

Cina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capo Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egitto

 

ER

Eritrea

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GL

Groenlandia

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesia

 

IL

Israele

 

IN

India

 

IR

Iran

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

KE

Kenya

 

KI

Repubblica di Kiribati

 

KR

Corea del Sud

 

KZ

Kazakhstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marocco

 

MD

Repubblica di Moldova

Unicamente caviale.

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MK

Macedonia del Nord

 

MM

Myanmar/Birmania

 

MR

Mauritania

 

MU

Maurizio

 

MV

Maldive

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambico

 

NA

Namibia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nuova Zelanda

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Perù

 

PF

Polinesia francese

 

PG

Papua Nuova Guinea

 

PH

Filippine

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

 

RU

Russia

 

SA

Arabia Saudita

 

SB

Isole Salomone

 

SC

Seychelles

 

SG

Singapore

 

SH

Sant'Elena

Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.

 

Tristan da Cunha

Escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione.

Unicamente astici (freschi o congelati).

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

US

Stati Uniti d'America

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

 

ZA

Sud Africa

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).




ALLEGATO III



ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI È CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE DI RANA E LUMACHE, PREPARATE CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO III, SEZIONE XI, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004, DESTINATE AL CONSUMO UMANO

CODICE ISO DEL PAESE

PAESE TERZO O SUE REGIONI

RESTRIZIONI

AE

Emirati arabi uniti

 

AL

Albania

 

▼M1

AM

Armenia

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaigian

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BR

Brasile

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Bielorussia

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera (1)

 

CI

Costa d'Avorio

 

CL

Cile

 

CN

Cina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capo Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egitto

 

ER

Eritrea

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GL

Groenlandia

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesia

 

IL

Israele

 

IN

India

 

IR

Iran

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

KE

Kenya

 

KI

Repubblica di Kiribati

 

KR

Corea del Sud

 

KZ

Kazakhstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marocco

 

MD

Repubblica di Moldova

Unicamente lumache.

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MK

Macedonia del Nord

 

MM

Myanmar/Birmania

 

MR

Mauritania

 

MU

Maurizio

 

MV

Maldive

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambico

 

NA

Namibia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nuova Zelanda

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Perù

 

PF

Polinesia francese

 

PG

Papua Nuova Guinea

 

PH

Filippine

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

 

RU

Russia

 

SA

Arabia Saudita

 

SB

Isole Salomone

 

SC

Seychelles

 

SG

Singapore

 

SH

Sant'Elena

Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.

 

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Siria

Unicamente lumache.

TG

Togo

 

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

US

Stati Uniti d'America

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

 

ZA

Sud Africa

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

▼M1




ALLEGATO III bis

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di insetti, di cui all’articolo 20



Codice ISO del paese

Paese terzo o sue regioni

Osservazioni

CA

Canada

 

CH

Svizzera

 

KR

Corea del Sud

 

▼B




ALLEGATO IV



TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 23

Decisione 2006/766/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 8

Articolo 2

Articolo 9

Articolo 3

Articolo 4

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

( 3 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

( 4 ) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).