02019R0452 — IT — 19.09.2020 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2019/452 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

(GU L 079I del 21.3.2019, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1298 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2020

  L 304

1

18.9.2020




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REGOLAMENTO (UE) 2019/452 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e per un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione con riguardo agli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esso prevede altresì la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti.

2.  Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva di Stato membri perla sicurezza nazionale, come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.

3.  Nessuna disposizione del presente regolamento limita il diritto di ciascuno Stato membro di decidere se controllare o meno un particolare investimento estero diretto nel quadro del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«investimento estero diretto», un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica;

2) 

«investitore estero», una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto;

3) 

«controllo», una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti;

4) 

«meccanismo di controllo», uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai relativi orientamenti, che definisce i termini, le condizioni e le procedure per valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico;

5) 

«investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso», un investimento estero diretto oggetto di una valutazione o di un esame formale in corso ai sensi di un meccanismo di controllo;

6) 

«decisione di controllo», una misura adottata in applicazione di un meccanismo di controllo;

7) 

«impresa di un paese terzo», un'impresa costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione di un paese terzo.

Articolo 3

Meccanismi di controllo degli Stati membri

1.  Conformemente al presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

2.  Le norme e le procedure connesse ai meccanismi di controllo, compresi i termini temporali pertinenti, devono essere trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali dettagliate applicabili.

3.  Gli Stati membri applicano termini temporali nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo. I meccanismi di controllo consentono agli Stati membri di tenere conto delle osservazioni degli altri Stati membri di cui agli articoli 6 e 7 e dei pareri della Commissione di cui agli articoli 6,7 e 8.

4.  Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette.

5.  Gli investitori esteri e le imprese interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali.

6.  Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo mantengono, modificano o adottano le misure necessarie a individuare e prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo.

7.  Gli Stati membri notificano alla Commissione i propri meccanismi di controllo esistenti al più tardi entro il 10 maggio 2019. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche apportate a un meccanismo di controllo esistente o l'adozione di un nuovo meccanismo di controllo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo di controllo o delle eventuali modifiche a un meccanismo di controllo esistente.

8.  Al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 7, la Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

Articolo 4

Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione

1.  Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

a) 

infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

b) 

tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 1 ), tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

c) 

sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

d) 

accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o

e) 

libertà e pluralismo dei media.

2.  Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, in particolare, se:

a) 

l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

b) 

l'investitore estero sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro; o

c) 

vi sia un grave rischio che l'investitore intraprenda attività illegali o criminali.

Articolo 5

Relazione annuale

1.  Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale riguardante l'anno civile precedente, che includa informazioni aggregate sugli investimenti esteri diretti realizzati nei rispettivi territori, sulla base delle informazioni a loro disposizione, nonché informazioni aggregate sulle richieste ricevute da altri Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 5.

2.  Per ciascun periodo di riferimento, gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo forniscono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, informazioni aggregate sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo.

3.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione è resa pubblica.

4.  Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni sistemiche connesse con l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 6

Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso fornendo il prima possibile le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento. La notifica può includere un elenco degli Stati membri in cui si ritiene che la sicurezza o l'ordine pubblico possano subire effetti negativi. Nel quadro della notifica, se del caso, lo Stato membro che procede al controllo si adopera per indicare se ritiene che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004.

2.  Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso in un altro Stato membro possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico, ovvero se dispone di informazioni pertinenti per tale controllo, può formulare osservazioni allo Stato membro che effettua il controllo. Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione.

La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.

3.  La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a tale investimento estero diretto, può emettere un parere destinato allo Stato membro che effettua il controllo. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. La Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri. La Commissione emette il parere ove giustificato, alla luce del fatto che almeno un terzo degli Stati membri ritenga che un investimento estero diretto possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico.

La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere.

4.  Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.

5.  Le osservazioni di cui al paragrafo 2 e i pareri di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate.

6.  Al più tardi entro 15 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli altri Stati membri e la Commissione notificano allo Stato membro che effettua il controllo la loro intenzione di formulare osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 3. La notifica può comprendere una richiesta di informazioni supplementari oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Le eventuali richieste di informazioni supplementari sono debitamente giustificate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 3, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro che effettua il controllo. Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione.

7.  Le osservazioni di cui al paragrafo 2 o i pareri di cui al paragrafo 3 sono indirizzati allo Stato membro che effettua il controllo e gli sono inviati entro un termine ragionevole, e comunque entro 35 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 6, tali osservazioni o pareri sono emessi entro 20 giorni civili dal ricevimento delle informazioni aggiuntive o della notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5.

In deroga al paragrafo 6, la Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri se possibile entro il termine di cui al presente paragrafo, e in ogni caso entro cinque giorni dalla scadenza di tale termine.

8.  Se eccezionalmente lo Stato membro che effettua il controllo ritiene che la sua sicurezza o il suo ordine pubblico richieda un'azione immediata, notifica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di emettere una decisione di controllo prima dei termini di cui al paragrafo 7 e motiva debitamente la necessità di un'azione immediata. Gli altri Stati membri e la Commissione si adoperano per formulare osservazioni o emettere un parere in tempi rapidi.

9.  Lo Stato membro che effettua il controllo tiene in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3. La decisione di controllo finale è adottata dallo Stato membro che effettua il controllo.

10.  La cooperazione a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituiti a norma dell'articolo 11.

Articolo 7

Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti non oggetto di un controllo in corso

1.  Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro e che non è oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a detto investimento estero diretto, può formulare osservazioni a tale altro Stato membro. Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione.

La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.

2.  La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in uno Stato membro e che non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a tale investimento estero diretto, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. La Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri. La Commissione emette il parere ove giustificato, alla luce del fatto che almeno un terzo degli Stati membri ritenga che un investimento estero diretto possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico.

La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere.

3.  Uno Stato membro che giustificatamente ritenga che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico può chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.

4.  Le osservazioni di cui al paragrafo 1 e i pareri di cui al paragrafo 2 sono debitamente motivati.

5.  Uno Stato membro o la Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto che non è oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 o 2, può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato le informazioni di cui all'articolo 9.

Le eventuali richieste di informazioni sono debitamente motivate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni ai sensi del paragrafo 1 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 2, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.

Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione.

6.  Le osservazioni ai sensi del paragrafo 1 o i pareri ai sensi del paragrafo 2 sono destinati allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato e gli sono trasmessi entro un termine ragionevole, e comunque entro 35 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 o della notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5. Se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 15 giorni civili supplementari per emettere tale parere.

7.  Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tiene in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e il parere della Commissione.

8.  Gli Stati membri possono formulare osservazioni ai sensi del paragrafo 1 e la Commissione può formulare un parere ai sensi del paragrafo 2 al più tardi entro 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero diretto.

9.  La cooperazione a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituiti a norma dell'articolo 11.

10.  Il presente articolo non si applica agli investimenti esteri diretti già realizzati prima del 10 aprile 2019.

Articolo 8

Investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione

1.  La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.

2.  Le procedure di cui agli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti:

a) 

nell'ambito della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o delle osservazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, uno Stato membro può indicare se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sui progetti o programmi di interesse per l'Unione;

b) 

il parere della Commissione è trasmesso agli altri Stati membri;

c) 

lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione qualora non lo segua.

3.  Ai fini del presente articolo, tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o quelli che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico. L'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato.

4.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alla modifica dell'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione.

Articolo 9

Obblighi di informazione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni comunicate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 5, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) 

l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sull'investitore finale e sulla partecipazione al capitale;

b) 

il valore approssimativo dell'investimento estero diretto;

c) 

i prodotti, i servizi e le attività commerciali dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato;

d) 

gli Stati membri in cui l'investitore estero e l'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato esercitano attività commerciali pertinenti;

e) 

il finanziamento dell'investimento e la sua fonte, sulla base delle migliori informazioni di cui dispone lo Stato membro;

f) 

la data in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.

3.  Gli Stati membri si adoperano per fornire agli Stati membri richiedenti e alla Commissione, senza indebito ritardo, tutte le eventuali informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, ove disponibili.

4.  Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato può chiedere all'investitore estero o all'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2. L'investitore estero o l'impresa in questione fornisce le informazioni richieste senza indebito ritardo.

5.  Uno Stato membro comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri interessati se, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non è in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro indica chiaramente nella comunicazione il motivo per cui non ha fornito tali informazioni e illustra in che modo si è adoperato per ottenere le informazioni richieste, inclusa la richiesta di cui al paragrafo 4.

Nel caso in cui nessuna informazione sia fornita, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione possono basarsi sulle informazioni a loro disposizione.

Articolo 10

Riservatezza delle informazioni trasmesse

1.  Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.  Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.

3.  Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

Articolo 11

Punti di contatto

1.  Ogni Stato membro e la Commissione istituiscono un punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione coinvolgono detti punti di contatto in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento.

2.  La Commissione fornisce un sistema sicuro e criptato per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra i punti di contatto.

Articolo 12

Gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea

Il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea che fornisce consulenza e competenze alla Commissione continua a discutere delle questioni relative al controllo degli investimenti esteri diretti, a condividere le migliori prassi e gli insegnamenti appresi e a scambiare opinioni sulle tendenze e le questioni di interesse comune attinenti agli investimenti esteri diretti. La Commissione valuta inoltre la possibilità di chiedere la consulenza di tale gruppo su questioni sistemiche relative all'attuazione del presente regolamento.

Le discussioni all'interno del gruppo sono tenute riservate.

Articolo 13

Collaborazione internazionale

Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1.  Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, e soltanto nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e per garantire l'efficacia della cooperazione di cui al presente regolamento.

2.  I dati personali relativi all'attuazione del presente regolamento sono conservati soltanto per il periodo necessario a realizzare i fini per i quali sono stati raccolti.

Articolo 15

Valutazione

1.  Entro il 12 ottobre 2023 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e, se necessario, forniscono alla Commissione informazioni supplementari per la stesura della relazione.

2.  Qualora nella relazione si raccomandi di modificare il presente regolamento, detta relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa in tal senso.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 10 aprile 2019.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dall'11 ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3

1.   Programmi europei GNSS (Galileo ed EGNOS):

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

2.   Copernicus:

Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

▼M1

3.   Orizzonte 2020, compresi i programmi di ricerca e sviluppo a norma dell’articolo 185 TFUE e le imprese comuni o qualsiasi altra struttura creata a norma dell’articolo 187 TFUE:

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), comprese le iniziative relative a tecnologie abilitanti fondamentali quali l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori e la cibersicurezza.

▼B

4.   Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T):

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

5.   Reti transeuropee dell'energia (TEN-E):

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

6.   Reti transeuropee delle telecomunicazioni:

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

7.   Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa:

Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).

▼M1

8.   Cooperazione strutturata permanente (PESCO):

Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24).

Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18).

Decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio, del 12 novembre 2019, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 113).

▼M1

9.   Azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell’UE GOVSATCOM:

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l’articolo 58, paragrafo 2, lettera b) (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

10.   Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa:

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l’articolo 58, paragrafo 2, lettera b) (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

11.   Impresa comune europea per ITER:

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).



( 1 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).