02019D0031 — IT — 15.08.2024 — 006.001


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►B

DECISIONE (UE) 2019/1743 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 ottobre 2019

sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)

(GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE (UE) 2020/1264 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  dell’8 settembre 2020

  L 297

5

11.9.2020

 M2

DECISIONE (UE) 2021/874 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 26 maggio 2021

  L 191

43

31.5.2021

►M3

DECISIONE (UE) 2022/310 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 17 febbraio 2022

  L 46

140

25.2.2022

 M4

DECISIONE (UE) 2023/55 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 16 dicembre 2022

  L 3

16

5.1.2023

►M5

DECISIONE (UE) 2023/817 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 5 aprile 2023

  L 102

56

17.4.2023

►M6

DECISIONE (UE) 2024/2016 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 16 luglio 2024

  L 2016

1

26.7.2024




▼B

DECISIONE (UE) 2019/1743 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 ottobre 2019

sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)



Articolo 1

Remunerazione delle riserve in eccesso

1.  
Le riserve in eccesso degli enti soggetti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) ( 1 ) eccedenti la riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio ( 2 ) e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) (di seguito «riserve in eccesso») sono remunerate al tasso dello zero per cento o a quello sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.
2.  
Una parte delle riserve in eccesso di un ente detenute nei conti di riserva dell’ente ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) fino a un multiplo della riserva obbligatoria dell’ente (di seguito «detrazione») è esentata dalla regola di remunerazione di cui al paragrafo 1. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate sono specificati dal Consiglio direttivo e successivamente pubblicati sul sito Internet della BCE. Gli aggiustamenti del moltiplicatore «m» e/o del tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applicano a partire dal periodo di mantenimento successivo alla comunicazione della decisione del Consiglio direttivo, salvo che sia diversamente specificato. Le riserve in eccesso esentate sono determinate sulla base della media dei saldi di fine giornata dei conti di riserva dell’ente, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), durante un periodo di mantenimento. Le disponibilità in depositi presso l’Eurosistema non sono considerate riserve in eccesso.
3.  
Gli interessi dovuti o guadagnati sulle riserve in eccesso esentate o non esentate sono dedotte tramite addebito sui conti di riserva dell’ente interessato, oppure a seconda dei casi, pagato nella seconda giornata operativa della BCN successiva la fine del periodo di mantenimento su cui è stato calcolato l’interesse.
4.  
In caso di enti che detengono riserve obbligatorie attraverso un intermediario ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la detrazione è calcolata come stabilito nel presente paragrafo. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione si applica alle riserve obbligatorie aggregate che devono essere mantenute dell’ente intermediario interessato per conto proprio e per tutti gli enti per i quali mantiene le riserve obbligatorie ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applica unicamente alle riserve in eccesso detenute nei conti di riserva dell’intermediario interessato ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

▼M6

5.  
In caso di interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative, come indicato all’articolo 187 bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 3 ), si applicano i paragrafi da 1 a 4. Tuttavia, laddove gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema con accesso alle operazioni di deposito dell’Eurosistema in conformità a tale indirizzo sono soggetti a tale interruzione di TARGET, le riserve in eccesso che superano eventuali detrazioni applicabili in conformità al paragrafo 2 sono automaticamente remunerate per il periodo di interruzione di TARGET al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è maggiore di zero. Se l’accesso di una controparte idonea al deposito presso la banca centrale è soggetto a un limite, la remunerazione stabilita nel precedente periodo si applica esclusivamente all’importo di riserve in eccesso di tale controparte che non supera tale limite.

▼M3

Articolo 2

Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE

▼M5

1.  

Sono remunerate all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base le partecipazioni nei seguenti conti accesi presso la BCE:

a) 

conti accesi presso la BCE in conformità alla decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea ( 4 ), alla decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea ( 5 ), alla decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea ( 6 ), alla decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea ( 7 ) e al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ( 8 );

b) 

altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a).

Tuttavia, quando sui relativi conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento oppure all’euro short-term rate (€STR), se superiore.

2.  

Il tasso di cui al paragrafo 1 si applica anche al conto dedicato acceso presso la BCE in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) e utilizzati ai fini delle giacenze monetarie prudenziali in relazione a:

a) 

NextGenerationEU («NGEU»);

b) 

lo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria+) ( 10 );

c) 

qualsiasi altro programma di finanziamento dell’Unione europea che la BCE e la Commissione possano convenire di includere.

Tuttavia, un importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato non superiore a 20 miliardi di euro è remunerato allo zero per cento o all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base, se superiore.

▼B

Articolo 3

Abrogazione

1.  
La decisione BCE/2014/23 è abrogata.
2.  
I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato II.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal settimo periodo di mantenimento delle riserve del 2019 con inizio il 30 ottobre 2019.




ALLEGATO I

Decisione abrogata e successiva modifica



Decisione BCE/2014/23

GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115.

Decisione (UE) 2015/509 della Banca centrale europea (BCE/2015/9)

GU L 91 del 2.4.2015, pag. 1.




ALLEGATO II

Tavola di concordanza



Decisione BCE/2014/23

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 6

Articolo 4

Allegato I

Allegato II



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

( 3 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

( 4 ) Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).

( 5 ) Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24).

( 6 ) Decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

( 7 ) Decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

( 8 ) Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

( 9 ) C (2021)2502 final.

( 10 ) Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria+) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).