02018R2067 — IT — 01.01.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2067 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2084 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2020 |
L 423 |
23 |
15.12.2020 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2067 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018
concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori.
Il presente regolamento fissa altresì, fatto salvo il regolamento (CE) n. 765/2008, le disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita agli impianti, a norma dell’articolo 10 bis di tale direttiva.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
«rischio di non individuazione» : il rischio che il verificatore non individui un'inesattezza rilevante; |
(2) |
«accreditamento» : l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti fissati dalle norme armonizzate, ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008, e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per svolgere la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo a norma del presente regolamento; |
3) |
«verificatore» : una persona giuridica che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento ed è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento, oppure una persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell’emissione di una dichiarazione di verifica; |
(4) |
«verifica» : le attività svolte da un verificatore per presentare una dichiarazione di verifica a norma del presente regolamento; |
(5) |
«inesattezza» : un'omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo, ad esclusione dell'incertezza ammissibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; |
(6) |
«inesattezza rilevante» : un'inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo da parte dell'autorità competente; |
(6 bis) |
«comunicazione annuale concernente il livello di attività» : una comunicazione presentata da un gestore a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1842 della Commissione ( 1 ); |
(7) |
«comunicazione del gestore o dell’operatore aereo» : la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l’operatore aereo deve presentare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la comunicazione delle tonnellate-chilometro che l’operatore aereo deve presentare al fine di richiedere l’assegnazione delle quote ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della medesima direttiva; la comunicazione dei dati di riferimento presentata dal gestore a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento; |
(8) |
«ambito di accreditamento» : le attività di cui all'allegato I per le quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento; |
(9) |
«competenza» : la capacità di applicare conoscenze e abilità per lo svolgimento di un'attività; |
(10) |
«soglia di rilevanza» : il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti dal verificatore; |
(11) |
«sistema di controllo» : la valutazione dei rischi da parte del gestore o dell'operatore aereo e il complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che un gestore o un operatore aereo istituisce, documenta, applica e mantiene ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ , a seconda dei casi; |
(12) |
«attività di controllo» : le azioni compiute o le misure adottate dal gestore o dall'operatore aereo per attenuare i rischi intrinseci; |
(13) |
«non conformità» : una delle seguenti situazioni:
a)
ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
b)
ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro da parte di un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore aereo in violazione degli obblighi previsti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
c)
ai fini della verifica della comunicazione dei dati di riferimento presentata da un gestore a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/331, della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, o della comunicazione annuale concernente il livello di attività, qualsiasi atto compiuto o omesso dall’operatore in violazione degli obblighi contemplati nel piano della metodologia di monitoraggio;
d)
ai fini dell'accreditamento di cui al capo IV, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento; |
(14) |
«sito» : ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui i dati e le informazioni utili sono controllati e archiviati; |
(15) |
«ambiente di controllo» : il contesto in cui opera il sistema di controllo interno e il complesso delle azioni del personale dirigente di un gestore o di un operatore aereo volte a far conoscere detto sistema di controllo interno; |
(16) |
«rischio intrinseco» : la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate; |
(17) |
«rischio di controllo» : la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo; |
(18) |
«rischio di verifica» : il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è viziata da inesattezze rilevanti; |
(19) |
«garanzia ragionevole» : un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere sulla verifica, in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti; |
(20) |
«procedure di analisi» : l'analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un'analisi delle relazioni che non sono in linea con altre informazioni pertinenti o che evidenziano uno scostamento dai quantitativi previsti; |
(21) |
«documentazione interna di verifica» : l'intera documentazione interna che un verificatore raccoglie per registrare tutte le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte per la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo; |
(22) |
«auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS» : un auditor dell'EU ETS (il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea) incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e responsabile della verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo e dell'elaborazione della relazione in merito; |
(23) |
«auditor dell'EU ETS» : un membro di una squadra di verifica responsabile di condurre la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo che non l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS; |
(24) |
«esperto tecnico» : una persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica necessarie per la conduzione delle attività di verifica ai fini del capo III e per lo svolgimento delle attività di accreditamento ai fini del capo V; |
(25) |
«livello di garanzia» : il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla dichiarazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell'incarico di verifica; |
(26) |
«valutatore» : una persona alla quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento; |
(27) |
«valutatore responsabile» : un valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva di valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento; |
(28) |
«comunicazione dei dati di riferimento» : una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ ; |
(29) |
«comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti» : una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ ; |
(30) |
«periodo di comunicazione del livello di attività» : il periodo applicabile precedente alla presentazione della comunicazione annuale concernente il livello di attività a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842. |
Articolo 4
Presunzione di conformità
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate — quali definite all’articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 — o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ad eccezione degli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 22, 27, paragrafo 1, 28, 31 e 32 del presente regolamento, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali prescrizioni.
Articolo 5
Quadro generale per l'accreditamento
In assenza di disposizioni specifiche del presente regolamento relative alla composizione degli organismi nazionali di accreditamento o alle attività e ai requisiti connessi all'accreditamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.
CAPO II
VERIFICA
Articolo 6
Affidabilità della verifica
Una comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o una comunicazione annuale concernente il livello di attività che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.
Il processo di verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali il gestore o l'operatore aereo può intervenire per migliorare le proprie prestazioni nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni o dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.
Articolo 7
Obblighi generali del verificatore
In occasione della verifica, il verificatore valuta se:
la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo è completa e soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 a seconda dei casi;
il gestore o l'operatore aereo ha agito in conformità alle disposizioni previste nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e al piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, e alle disposizioni previste dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo;
il gestore ha agito in conformità alle disposizioni previste dal piano della metodologia di monitoraggio a norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/331 approvato dall’autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti o della comunicazione annuale concernente il livello di attività;
i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non sono viziati da inesattezze rilevanti;
possono essere fornite informazioni a sostegno delle attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e le procedure associate del gestore o dell'operatore aereo per migliorare i risultati del rispettivo monitoraggio e comunicazione.
In deroga alla lettera c), il verificatore valuta se il piano della metodologia di monitoraggio del gestore è conforme alle disposizioni del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ qualora tale piano non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento. Qualora il verificatore rilevi che il piano della metodologia di monitoraggio non ottempera al regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ , il gestore modifica tale piano in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detto regolamento.
Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, il verificatore ottiene dal gestore o dall'operatore aereo elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno delle emissioni aggregate, delle tonnellate-chilometro oppure dei dati pertinenti comunicati ai fini dell'assegnazione gratuita, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.
Qualora il piano della metodologia di monitoraggio sia soggetto all'approvazione dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ e tale piano non sia stato approvato, sia incompleto oppure vi siano state apportate le modifiche significative di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del medesimo regolamento senza l'approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente.
In seguito all'approvazione da parte dell'autorità competente, il verificatore continua, ripete o adegua di conseguenza le attività di verifica.
Qualora l'approvazione non sia stata ottenuta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore lo segnala in detta dichiarazione.
Articolo 8
Obblighi precontrattuali
Prima di accettare un incarico di verifica, il verificatore raccoglie adeguate informazioni sul gestore o sull'operatore aereo e valuta se è in grado di procedere alla verifica. A tal fine il verificatore quanto meno:
valuta i rischi insiti nell'esecuzione della verifica concernente la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;
esamina le informazioni fornite dal gestore o dall'operatore aereo per stabilire l'ambito della verifica;
valuta se l'incarico rientra nel proprio ambito di accreditamento;
valuta se possiede le competenze, il personale e le risorse necessarie per selezionare una squadra di verifica in grado di far fronte alla complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo e se è in grado di portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti;
valuta se è in grado di garantire che la potenziale squadra di verifica di cui dispone possieda le competenze e il personale necessari per svolgere le attività di verifica relative al gestore o all'operatore aereo interessato;
determina, per ciascun incarico di verifica richiesto, la tempistica necessaria per condurre la verifica in maniera appropriata.
Articolo 9
Tempistica
Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi:
la complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo;
il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi;
la soglia di rilevanza richiesta;
la complessità e la completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell'operatore aereo;
l'ubicazione delle informazioni e dei dati concernenti le emissioni di gas a effetto serra, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro oppure dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.
Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo rispetto al tempo stipulato nel contratto, qualora ciò si riveli necessario ai fini dell'analisi strategica, dell'analisi dei rischi o di altre attività di verifica. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere necessario includono almeno le seguenti:
quando, durante la verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore o dell'operatore aereo sembrano essere più complesse di quanto inizialmente previsto;
quando, durante la verifica, il verificatore rileva inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati.
Articolo 10
Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo
Prima dell'analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:
l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
la versione più recente del piano di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;
la versione più recente del piano della metodologia di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano, compresa, se del caso, la certificazione dell'approvazione;
una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore o dell'operatore aereo;
la valutazione dei rischi del gestore o dell'operatore aereo di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ , a seconda dei casi, nonché una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
se del caso, la valutazione dell'incertezza semplificata di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ ;
le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;
la comunicazione annuale delle emissioni, la comunicazione delle tonnellate-chilometro, la comunicazione dei dati di riferimento, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o la comunicazione annuale concernente il livello di attività del gestore o dell’operatore aereo, a seconda dei casi;
le comunicazioni dei dati di riferimento relative a periodi di assegnazione precedenti per fasi di assegnazione precedenti e, se del caso, le comunicazioni concernenti il livello di attività annuale degli anni precedenti trasmesse all'autorità competente ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, della direttiva 2003/87/CE;
ove applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente;
qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, l'elenco di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
qualora il piano della metodologia di monitoraggio abbia subito modifiche, l’elenco di tutte le modifiche ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/331;
ove applicabile, le comunicazioni di cui all’articolo 69, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
ove applicabile, informazioni sul modo in cui il gestore ha corretto le non conformità o ha dato seguito alle raccomandazioni di miglioramenti riportate nella dichiarazione di verifica riguardante una comunicazione concernente il livello di attività annuale dell’anno precedente o una comunicazione dei dati di riferimento pertinente;
la dichiarazione di verifica dell'anno precedente o del periodo di riferimento precedente, a seconda dei casi, qualora il verificatore non abbia eseguito la verifica per quel determinato gestore o operatore aereo nell'anno precedente o nel periodo di riferimento precedente;
tutta la corrispondenza pertinente con l’autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche apportate al piano di monitoraggio o al piano della metodologia di monitoraggio, o se del caso, le correzioni dei dati comunicati;
le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol o da altri organismi pertinenti;
qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta direttiva e le relazioni previste dall'articolo 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica;
ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente in merito alla rinuncia alle visite in sito presso gli impianti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1;
gli elementi probatori in possesso del gestore che dimostrano la conformità alle soglie di incertezza per i livelli contemplati nel piano di monitoraggio;
qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.
Articolo 11
Analisi strategica
Per comprendere le attività svolte dall'impianto o dall'operatore aereo, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono come minimo:
le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
la soglia di rilevanza richiesta;
le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per il medesimo gestore o operatore aereo.
Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:
ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore, la categoria dell'impianto di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le attività condotte in tale impianto;
ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro dell'operatore aereo, le dimensioni e la natura dell'operatore aereo, la distribuzione delle informazioni nei vari siti nonché il numero e la tipologia dei voli;
il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, a seconda dei casi, il piano della metodologia di monitoraggio, nonché le specifiche della metodologia di monitoraggio definite nel piano di monitoraggio o, a seconda dei casi, nel piano della metodologia di monitoraggio;
la natura, l'entità e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché l'apparecchiatura e i processi che hanno permesso di calcolare le emissioni, i dati sulle tonnellate-chilometro o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita, compresa l'apparecchiatura di misurazione descritta nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo e le altre fonti primarie di dati;
le attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e l'ambiente di controllo.
Nell'eseguire l'analisi strategica, il verificatore controlla:
se il piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio trasmessogli, a seconda dei casi, è la versione più recente e, ove necessario, se è stato approvato dall'autorità competente;
se sono intervenute modifiche al piano di monitoraggio durante il periodo di comunicazione;
se sono intervenute modifiche al piano della metodologia di monitoraggio durante il periodo di riferimento o durante il periodo di comunicazione del livello di attività, a seconda dei casi;
ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b) sono state notificate all'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, o dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o se sono state approvate dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione;
ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b bis) sono state notificate all’autorità competente a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o se sono state approvate dall’autorità competente a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
Articolo 12
Analisi dei rischi
Il verificatore individua e analizza i seguenti elementi per definire, pianificare ed effettuare una verifica efficace:
i rischi intrinseci;
le attività di controllo;
qualora siano state effettuate attività di controllo di cui alla lettera b), i rischi di controllo riguardanti l'efficacia di tali attività di controllo.
Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore considera quanto meno:
i risultati dell'analisi strategica di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c);
la soglia di rilevanza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 13
Piano di verifica
Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi, che comprenda quanto meno:
un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
un piano di collaudo che fissi l'ambito di applicazione e la metodologia di collaudo delle attività di controllo, nonché delle relative procedure;
un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia del campionamento dei dati per i punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore o dell’operatore aereo, i dati aggregati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella comunicazione delle tonnellate-chilometro dell’operatore aereo o i dati aggregati utili ai fini dell’assegnazione a titolo gratuito riportati nella comunicazione dei dati di riferimento, nella comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o nella comunicazione annuale concernente il livello di attività.
Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il collaudo delle attività di controllo, il verificatore considera i seguenti elementi:
i rischi intrinseci;
l'ambiente di controllo;
le attività di controllo pertinenti;
l'esigenza di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole.
Nel determinare le dimensioni del campione e le attività di campionamento per il campionamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera c), il verificatore considera i seguenti elementi:
i rischi intrinseci e i rischi di controllo;
i risultati delle procedure di analisi;
l'obbligo di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole;
la soglia di rilevanza;
la rilevanza del contributo di un singolo dato per l'insieme dei dati.
Articolo 14
Attività di verifica
Il verificatore dà attuazione al piano di verifica e, sulla base dell'analisi dei rischi, controlla l'attuazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi.
A tal fine, il verificatore effettua quanto meno verifiche sostanziali costituite da procedure di analisi, verifica dei dati e controllo della metodologia di monitoraggio e provvede a controllare:
le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici;
che le attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci;
che le procedure elencate nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che tali procedure siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute.
Ai fini del secondo comma, lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l'interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.
Articolo 15
Procedure di analisi
Nell'attuare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore valuta i dati comunicati per individuare potenziali ambiti di rischio e successivamente convalidare e adattare le attività di verifica pianificate. Il verificatore provvede quanto meno a:
valutare la plausibilità di oscillazioni e andamenti tendenziali nel tempo o tra elementi paragonabili;
individuare valori palesemente anomali, dati inattesi e lacune nei dati.
Nell'applicare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore esegue:
procedure di analisi preliminari sui dati aggregati prima di svolgere le attività di cui all'articolo 14, al fine di comprendere la natura, la complessità e la rilevanza dei dati comunicati;
procedure di analisi sostanziali sui dati aggregati e sui punti di rilevamento su cui gli stessi si basano al fine di individuare potenziali errori strutturali e valori palesemente anomali;
procedure di analisi finali sui dati aggregati per garantire che tutti gli errori individuati durante il processo di verifica siano stati risolti in maniera corretta.
In base alle spiegazioni e alle ulteriori prove prodotte, il verificatore valuta l'impatto sul piano di verifica e sulle relative attività da svolgere.
Articolo 16
Verifica dei dati
Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e in considerazione del piano di monitoraggio approvato o, a seconda dei casi, del piano della metodologia di monitoraggio, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla:
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, i limiti dell'impianto;
allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti del gestore, i limiti dell’impianto e dei suoi sottoimpianti;
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni, la comunicazione dei dati di riferimento, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o la comunicazione annuale concernente il livello di attività di un gestore, la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione descritti nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi;
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la completezza dei voli che rientrano in un'attività di trasporto aereo elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per la quale l'operatore aereo è responsabile, nonché la completezza dei dati relativi alle emissioni e alle tonnellate-chilometro, rispettivamente;
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i dati comunicati e la documentazione sulla massa e sul bilanciamento;
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati riguardanti il carburante acquistato o fornito in altro modo agli aeromobili che svolgono l'attività di trasporto aereo;
ai fini della verifica di una comunicazione annuale concernente il livello di attività, l’accuratezza dei parametri di cui agli articoli 16, paragrafo 5, 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331 nonché dei dati richiesti a norma dell’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842;
la coerenza tra i dati aggregati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e i dati provenienti da fonti primarie;
ove il gestore applichi una metodologia fondata su misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, i valori misurati utilizzando i risultati dei calcoli eseguiti dal gestore in conformità all'articolo 46 di tale regolamento di esecuzione;
l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.
Articolo 17
Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio
►M1 Allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore controlla se la metodologia di rilevamento e monitoraggio dei dati definita nel piano della metodologia di monitoraggio è applicata correttamente, e in particolare: ◄
se tutti i dati riguardanti le emissioni, gli input, gli output e i flussi energetici sono attributi correttamente ai sottoimpianti, in linea con i limiti del sistema di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ ;
se i dati sono completi e se si rilevano lacune nei dati o doppi conteggi;
se i livelli di attività per i parametri di riferimento relativi ai prodotti si basano su una corretta applicazione delle definizioni dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ ;
se i livelli di attività per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, per il sottoimpianto di teleriscaldamento, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per i sottoimpianti con emissioni di processo sono stati attribuiti correttamente in base ai prodotti fabbricati e in linea con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
se il consumo di energia è stato correttamente attribuito a ciascun sottoimpianto, se del caso;
se il valore dei parametri elencati agli articoli 16, paragrafo 5, 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331 si basi su una corretta applicazione di tale regolamento;
ai fini della verifica della relazione annuale sul livello di attività e della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti, la data di inizio del normale funzionamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
ai fini della verifica di una relazione annuale sul livello di attività, se i parametri di cui all’allegato IV, punti da 2.3 a 2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/331, a seconda dell’impianto, sono stati monitorati e comunicati correttamente conformemente al piano della metodologia di monitoraggio.
Qualora le differenze tra i valori misurati nei due impianti non siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione, il verificatore controlla che siano state operate correzioni per allineare i valori misurati, che tali correzioni siano state prudenziali e l'autorità competente le abbia approvate.
▼M1 —————
Articolo 18
Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti
Qualora il gestore o l'operatore aereo abbia ottenuto l'approvazione dell'autorità competente per l'uso di metodi diversi da quelli di cui al primo comma, a norma dell'articolo 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che l'approccio approvato sia stato applicato correttamente e documentato in modo adeguato.
Qualora il gestore o l'operatore aereo non riesca a ottenere per tempo tale approvazione, il verificatore si accerta che l'approccio utilizzato dal gestore o dall'operatore aereo per completare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e che non comporti inesattezze rilevanti.
Qualora il piano della metodologia di monitoraggio non preveda un metodo applicabile alle lacune nei dati, il verificatore controlla che l’approccio utilizzato dal gestore per completare i dati mancanti sia basato su prove ragionevoli e garantisce che i dati richiesti dall’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 non siano sottostimati né sovrastimati.
Articolo 19
Valutazione dell'incertezza
Qualora il gestore applichi una metodologia di monitoraggio non basata su livelli, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla quanto segue:
se sono state effettuate una valutazione e una quantificazione dell'incertezza da parte del gestore a dimostrazione del fatto che è stata rispettata la soglia di incertezza complessiva richiesta per il livello annuale di emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
la validità delle informazioni utilizzate per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza;
se l'approccio complessivo utilizzato per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza è conforme all'articolo 22, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
se sono stati forniti elementi di prova per dimostrare che sono state soddisfatte le condizioni per la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 22, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Articolo 20
Campionamento
Articolo 21
Visite in sito
Articolo 22
Trattamento di inesattezze, non conformità e inosservanze
Il gestore o l'operatore aereo corregge qualsiasi inesattezza o non conformità comunicata.
Qualora rilevi un’inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il gestore o l’operatore aereo ne dà comunicazione all’autorità competente e corregge l’inosservanza in modo opportuno e senza indebito ritardo.
Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o se aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sul totale delle emissioni comunicate, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. Nel valutare l'incidenza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.
Il verificatore valuta se la non conformità non corretta, individualmente o se aggregata ad altre, ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.
Qualora il gestore o l’operatore aereo non corregga le inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, a norma del paragrafo 1, prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest’ultimo valuta se l’inosservanza non corretta ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un’inesattezza rilevante.
Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o se aggregate ad altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 23, ove ciò si giustifichi per l'entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate.
Articolo 23
Soglia di rilevanza
Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica:
per gli impianti di categoria A di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e gli impianti di categoria B di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione;
per gli operatori aerei con emissioni annue pari o inferiori a 500 chilotonnellate di CO2fossile.
Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 2 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica:
per gli impianti di categoria C di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
per gli operatori aerei con emissioni annue superiori a 500 chilotonnellate di CO2fossile.
►M1 Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, delle comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti e le comunicazioni annuali sul livello di attività, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del valore totale comunicato di quanto segue: ◄
delle emissioni totali dell'impianto ove i dati si riferiscano a emissioni;
della somma delle importazioni e della produzione di calore misurabile netto, se del caso, ove i dati si riferiscano a dati di calore misurabile;
della somma dei quantitativi di gas di scarico importati e prodotti nell'impianto, se del caso;
del livello di attività individuale di ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per prodotto.
Articolo 24
Conclusioni tratte dai risultati della verifica
Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la stessa, il verificatore:
controlla i dati definitivi provenienti dal gestore o dall'operatore aereo, compresi quelli che sono stati corretti in base alle informazioni ottenute durante la verifica;
esamina le motivazioni addotte dal gestore o dall'operatore aereo per eventuali discrepanze tra i dati definitivi e quelli forniti in precedenza;
esamina l'esito della valutazione per stabilire se il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, secondo i casi, il piano della metodologia di monitoraggio, comprese le procedure ivi descritte, sia stato attuato in maniera corretta;
valuta se il rischio di verifica si collochi a un livello accettabilmente basso per poter fornire una garanzia ragionevole;
si assicura di aver raccolto prove sufficienti per poter emettere un parere sulla verifica, che confermi con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
si assicura che il processo di verifica sia interamente comprovato nella documentazione interna di verifica e che sia possibile esprimere un giudizio definitivo nella dichiarazione di verifica.
Articolo 25
Riesame indipendente
Il responsabile del riesame indipendente conduce tale riesame in modo da assicurare che il processo di verifica si sia svolto in conformità al presente regolamento, che le procedure per le attività di verifica di cui all'articolo 41 siano state eseguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.
Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica che fornisca una garanzia ragionevole.
Articolo 26
Documentazione interna di verifica
Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:
i risultati delle attività di verifica svolte;
l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica;
informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per i giudizi espressi in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni, sui dati relativi alle tonnellate-chilometro o sui dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita oggetto della comunicazione.
Dopo l'autenticazione della dichiarazione di verifica a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.
Articolo 27
Dichiarazione di verifica
►M1 Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all’operatore aereo per ciascuna comunicazione delle emissioni, delle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti sottoposta a verifica. ◄
la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica;
la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere un parere sulla verifica che attesti con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti;
qualora il piano della metodologia di monitoraggio non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente, l'inosservanza del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ non consente una sufficiente chiarezza e impedisce al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti non è viziata da inesattezze rilevanti.
Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo può essere giudicata soddisfacente solo se non contiene inesattezze rilevanti.
La dichiarazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:
il nome del gestore o dell'operatore aereo sottoposto a verifica;
gli obiettivi della verifica;
l'ambito di applicazione della verifica;
un riferimento alla comunicazione del gestore o dell'operatore aereo sottoposta a verifica;
i criteri impiegati per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo, compresa l'autorizzazione, ove applicabile, e le versioni del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, nonché il periodo di validità di ciascun piano;
in caso di verifica della comunicazione di riferimento necessaria ai fini dell'assegnazione per il periodo 2021-2025, e qualora l'autorità competente non abbia richiesto l'approvazione del piano della metodologia di monitoraggio, una conferma che il verificatore ha controllato tale piano e che esso è conforme al regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ ;
qualora la verifica riguardi la comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, le emissioni aggregate o le tonnellate-chilometro per attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e per impianto o operatore aereo;
qualora la verifica riguardi la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, i dati annuali verificati aggregati per anno del periodo di riferimento, per ciascun sottoimpianto e per il livello di attività annuale, nonché le emissioni attribuite al sottoimpianto;
se riguarda la verifica della relazione annuale sul livello di attività, i dati annuali verificati aggregati per ogni anno del periodo di comunicazione del livello di attività per ciascun sottoimpianto per il rispettivo livello annuale di attività;
il periodo di comunicazione, il periodo di riferimento o il periodo di comunicazione del livello di attività soggetti a verifica;
le responsabilità del gestore o dell'operatore aereo, dell'autorità competente e del verificatore;
la dichiarazione relativa al parere sulla verifica;
una descrizione di ciascuna inesattezza e non conformità individuata che non è stata corretta prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
le date delle visite in sito effettuate e il soggetto che le ha effettuate;
informazioni in merito all'eventuale rinuncia a una visita in sito e i motivi di tale rinuncia;
eventuali inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 emerse nel corso della verifica;
qualora non si possa ottenere per tempo l'approvazione dell'autorità competente per il metodo utilizzato per colmare le lacune nei dati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, la conferma che il metodo impiegato è o non è prudenziale e che comporta o no inesattezze rilevanti;
una dichiarazione che attesti se il metodo impiegato per colmare eventuali lacune nei dati a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ comporta inesattezze rilevanti;
▼M1 —————
se il verificatore ha rilevato modifiche rilevanti dei parametri elencati agli articoli 16, paragrafo 5, 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331 o modifiche dell’efficienza energetica a norma dell’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, una descrizione di tali modifiche e le relative osservazioni;
se del caso, conferma che è stata verificata la data di inizio del funzionamento normale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
ove opportuno, raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti;
i nominativi dell'auditor responsabile gruppo di audit dell'EU ETS, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell'auditor dell'EU ETS e dell'esperto tecnico coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo;
la data e la firma di una persona autorizzata in nome e per conto del verificatore, con il relativo nominativo.
►M1 Nella dichiarazione di verifica il verificatore descrive inesattezze, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al gestore o all’operatore aereo, nonché all’autorità competente, di comprendere quanto segue: ◄
l’entità e la natura dell’inesattezza, della non conformità o dell’inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842;
il motivo per cui l'inesattezza ha o meno un effetto rilevante;
quale elemento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è interessato dall'inesattezza oppure quale elemento del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio è interessato dalla non conformità;
a quale articolo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 è riconducibile l’inosservanza.
Articolo 28
Limiti dell'ambito di applicazione
Il verificatore può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), è troppo limitato in una delle seguenti situazioni:
la mancanza di dati impedisce al verificatore di ottenere le prove richieste per ridurre il rischio di verifica al livello necessario per conseguire una ragionevole certezza;
il piano di monitoraggio non è approvato dall'autorità competente;
il piano di monitoraggio o, se del caso, il piano della metodologia di monitoraggio non fornisce un ambito di applicazione o una chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica;
il gestore o l'operatore aereo non ha messo a disposizione informazioni sufficienti per consentire al verificatore di eseguire la verifica;
il regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ o lo Stato membro richiede che il piano della metodologia di monitoraggio sia approvato dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento e tale piano non è stato approvato dall'autorità competente prima dell'inizio della verifica.
Articolo 29
Trattamento delle non conformità non rilevanti non rettificate
Qualora il gestore o l'operatore aereo non abbia rettificato le non conformità a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore appura se l'omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.
Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal gestore o dall'operatore aereo.
Qualora il gestore non abbia rettificato queste non conformità, il verificatore appura se l’omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.
Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal gestore.
Articolo 30
Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione
Qualora individui ambiti di miglioramento della prestazione del gestore o dell'operatore aereo in relazione alle lettere da a) a e) in appresso, il verificatore include nella dichiarazione di verifica raccomandazioni tese a migliorare le prestazioni del gestore o dell'operatore aereo riguardo a detti elementi, ossia:
la valutazione dei rischi eseguita dal gestore o dall'operatore aereo;
lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo nonché la valutazione del sistema di controllo;
lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle procedure per le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo nonché altre procedure che un gestore o un operatore aereo deve istituire ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ ;
il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, anche in relazione al conseguimento di livelli più elevati, alla riduzione dei rischi e al miglioramento dell'efficienza del monitoraggio e della comunicazione;
il monitoraggio e la comunicazione dei dati per le comunicazioni sui dati di riferimento, le comunicazioni sui dati relativi ai nuovi entranti e le comunicazioni annuali sul livello di attività.
Qualora il gestore o l'operatore aereo non abbia attuato dette raccomandazioni o non l'abbia fatto in modo corretto, il verificatore ne valuta l'impatto sul rischio di inesattezze e non conformità.
Articolo 31
Verifica semplificata di impianti
Il gestore presenta una domanda all'autorità competente affinché essa approvi la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.
Sulla base della domanda presentata dal gestore interessato, l'autorità competente decide se approvare la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, prendendo in considerazione tutti gli elementi seguenti:
le informazioni fornite dal verificatore sull'esito dell'analisi dei rischi;
l'informazione secondo cui è possibile accedere a distanza ai dati utili;
gli elementi a riprova del fatto che le disposizioni di cui al paragrafo 3 non sono applicabili all'impianto;
gli elementi a riprova del fatto che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito.
Il verificatore effettua sempre visite in sito nelle situazioni seguenti:
quando il verificatore verifica per la prima volta una comunicazione sulle emissioni o una comunicazione annuale sul livello di attività del gestore;
ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore, se il verificatore non ha effettuato visite in sito nei due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al periodo di comunicazione in corso;
ai fini della verifica della comunicazione annuale sul livello di attività del gestore, se un verificatore non ha effettuato una visita in loco durante la verifica di una comunicazione annuale sul livello di attività o di una comunicazione dei dati di riferimento nei due periodi di comunicazione sul livello di attività immediatamente precedenti l’attuale periodo di comunicazione concernente il livello di attività;
se durante il periodo di comunicazione sono state apportate modifiche significative ai piani di monitoraggio, incluse le modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
se, durante il periodo di comunicazione del livello di attività, sono state apportate modifiche significative all’impianto o ai suoi sottoimpianti che richiedono modifiche significative del piano della metodologia di monitoraggio, comprese le modifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
se l'oggetto della verifica è la comunicazione del gestore concernente i dati di riferimento o i dati relativi ai nuovi entranti.
Articolo 32
Condizioni per la rinuncia alla conduzione di visite in sito
La rinuncia alla conduzione di visite in sito di cui all'articolo 31, paragrafo 1, presuppone che si verifichi una delle seguenti condizioni:
►M1 la verifica di una relazione sulle emissioni di un gestore riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e: ◄
nell'impianto è presente un solo flusso di fonti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, costituito da gas naturale, oppure uno o più flussi di fonti de minimis che, aggregati, non superano la soglia pertinente fissata all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
il gas naturale è monitorato tramite misurazione fiscale soggetta a un adeguato regime giuridico di controllo dei misuratori fiscali e nel rispetto dei livelli di incertezza previsti per il livello applicabile;
si applicano esclusivamente valori standard per i fattori di calcolo del gas naturale;
►M1 la verifica di una relazione sulle emissioni di un gestore riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e: ◄
nell'impianto è presente un solo flusso di fonti, costituito da combustibile senza emissioni di processo, e tale combustibile è un combustibile solido la cui combustione avviene direttamente presso l'impianto, senza stoccaggio intermedio, oppure un combustibile liquido o gassoso che può essere oggetto di stoccaggio intermedio;
i dati relativi alle attività e connessi al flusso di fonti sono monitorati mediante uno dei seguenti metodi:
metodo della misurazione fiscale, soggetta a un adeguato regime giuridico di controllo dei misuratori fiscali, nel rispetto dei livelli di incertezza previsti per il livello applicabile;
metodo basato esclusivamente sui dati di fatturazione tenendo conto delle variazioni delle scorte, se del caso;
si applicano esclusivamente valori standard i per fattori di calcolo;
l'autorità competente ha accordato all'impianto il permesso di attuare un piano di monitoraggio semplificato a norma dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
la verifica di una relazione sulle emissioni di un operatore riguarda un impianto a basse emissioni ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le lettere da a) a c) del punto 2 sono applicabili;
la verifica della comunicazione annuale del gestore sul livello di attività riguarda un impianto di cui ai punti 1, 2 o 3, in cui:
l’impianto non ha altri sottoimpianti oltre il sottoimpianto cui si applica un parametro di riferimento di prodotto a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331; e
i dati di produzione pertinenti per il parametro di riferimento di prodotto sono stati valutati nell’ambito di un audit a fini di contabilità finanziaria e l’operatore ne fornisce le prove;
la verifica della comunicazione annuale sul livello di attività del gestore riguarda un impianto di cui ai punti 1, 2 o 3, in cui:
l’impianto ha al massimo due sottoimpianti;
il secondo sottoimpianto contribuisce per meno del 5 % all’assegnazione finale totale di quote dell’impianto; e
il responsabile della verifica dispone di dati sufficienti per valutare la suddivisione dei sottoimpianti, se del caso;
la verifica della comunicazione annuale concernente il livello di attività di un gestore riguarda un impianto di cui ai punti 1, 2 o 3, in cui:
l’impianto è dotato unicamente di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di sottoimpianti per il teleriscaldamento; e
il verificatore dispone di dati sufficienti per valutare la suddivisione dei sottoimpianti, se del caso;
►M1 la verifica della comunicazione delle emissioni o della comunicazione annuale del livello di attività del gestore riguarda un impianto situato in un sito senza personale e: ◄
i dati acquisiti in telemisura dal sito senza personale sono inviati direttamente a un altro luogo in cui avvengono il trattamento, la gestione e l'archiviazione;
le responsabilità della gestione e della registrazione di tutti i dati relativi al sito incombono alla stessa persona;
i misuratori sono già stati ispezionati in sito dall’operatore o da un laboratorio a norma dell’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il gestore fornisce un documento firmato o prove fotografiche recanti indicazione della data comprovanti che nell’impianto non sono state operate modifiche operative o di misurazione successivamente all’ispezione in questione;
►M1 la verifica della comunicazione delle emissioni o della comunicazione annuale del livello di attività del gestore riguarda un impianto situato in un sito remoto o inaccessibile, in particolare un impianto in mare aperto, e: ◄
esiste un elevato livello di centralizzazione dei dati raccolti dal sito e trasmessi direttamente a un altro luogo in cui avvengono il trattamento, la gestione e l'archiviazione con una buona garanzia di qualità;
i misuratori sono già stati ispezionati in sito dall’operatore o da un laboratorio a norma dell’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il gestore fornisce un documento firmato o prove fotografiche recanti indicazione della data comprovanti che nell’impianto non sono state operate modifiche operative o di misurazione successivamente all’ispezione in questione.
Il punto 2) può essere applicato anche qualora nell'impianto siano presenti, oltre al flusso di fonti di cui alla lettera a) del medesimo punto, uno o più flussi di fonti de minimis che, aggregati, non superino la soglia pertinente fissata all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Il punto 3 bis), lettera b), si applica se il sottoimpianto che contribuisce per almeno il 95 % all’assegnazione finale totale di quote dell’impianto di cui al punto 3 ter), lettera b), è un sottoimpianto cui si applica un parametro di riferimento di prodotto a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331.
Articolo 33
Verifica semplificata per gli operatori aerei
Articolo 34
Piani per le verifiche semplificate
I verificatori che utilizzano un piano di verifica semplificato tengono un registro delle motivazioni dell'utilizzo di tale piano nella documentazione interna di verifica, compresa la dimostrazione del fatto che le condizioni per ricorrere a un piano di verifica semplificato sono state soddisfatte.
Articolo 34 bis
Visite in loco virtuali
Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo non contenga inesattezze rilevanti. Una visita fisica al sito dell’impianto o presso l’operatore aereo è effettuata senza indebito ritardo.
La decisione di effettuare una visita in loco virtuale si basa sull’esito dell’analisi del rischio e una volta che le condizioni per effettuare una visita virtuale sono soddisfatte. Il verificatore ne informa senza indugio il gestore o l’operatore aereo.
Il gestore o l’operatore aereo presenta all’autorità competente una richiesta affinché essa approvi la decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale in loco. La domanda comprende i seguenti elementi:
la prova che non è possibile effettuare una visita fisica in loco a causa di circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell’operatore aereo;
informazioni sulle modalità di svolgimento della visita virtuale in loco;
le informazioni sull’esito dell’analisi dei rischi effettuata dal verificatore;
prova delle misure adottate dal verificatore destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per ottenere la garanzia che la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo non contenga inesattezze rilevanti.
In deroga al paragrafo 3, qualora un gran numero di impianti o operatori aerei sia interessato da analoghe circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell’operatore aereo e sia necessario intervenire immediatamente per motivi sanitari nazionali imposti dalla legge, l’autorità competente può autorizzare i verificatori a effettuare visite virtuali in loco senza la previa approvazione individuale di cui al paragrafo 3, a condizione che:
l’autorità competente abbia stabilito che sussistono gravi circostanze eccezionali e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell’operatore aereo, e che è necessario un intervento immediato per motivi sanitari nazionali imposti dalla legge;
il gestore o operatore aereo informi l’autorità competente in merito alla decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale in loco, prendendo in considerazione gli elementi di cui al paragrafo 2.
L’autorità competente, nella valutazione della comunicazione del gestore o dell’operatore aereo in conformità della lettera b), esamina le informazioni fornite e informa l’organismo nazionale di accreditamento in merito all’esito della valutazione.
CAPO III
PRESCRIZIONI PER I VERIFICATORI
Articolo 35
Ambiti di accreditamento per settore
Il verificatore presenta una dichiarazione di verifica solo a un gestore o a un operatore aereo che svolga un'attività di cui all'allegato I, per la quale il verificatore ha ottenuto un accreditamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento.
Articolo 36
Processo continuo di garanzia delle competenze
Nell'ambito del processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1, il verificatore quanto meno definisce, documenta, applica e mantiene:
criteri generali di competenza per tutto il personale che svolge attività di verifica;
criteri specifici di competenza per ciascuna funzione in seno all'organizzazione del verificatore che svolge attività di verifica, in particolare per l'auditor dell'EU ETS, l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS, il responsabile del riesame indipendente e l'esperto tecnico;
un metodo per assicurare il mantenimento delle competenze e la periodica valutazione del rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica;
un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica;
un processo per valutare se l'incarico di verifica ricada nell'ambito di accreditamento del verificatore e se quest'ultimo disponga delle competenze, del personale e delle risorse necessari a selezionare una squadra di verifica e a portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti.
I criteri di competenza di cui al primo comma, lettera b), sono specifici per ciascun ambito di accreditamento in cui tali soggetti svolgono attività di verifica.
Nel valutare le competenze del personale a norma del primo comma, lettera c), il verificatore valuta tali competenze a fronte dei criteri di competenza di cui alle lettere a) e b).
Il processo di cui al primo comma, lettera e), comprende anche un processo per valutare se la squadra di verifica sia in possesso di tutte le competenze e risorse umane necessarie a svolgere le attività di verifica per un determinato gestore od operatore aereo.
Il verificatore elabora criteri generali e specifici di competenza in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, nonché agli articoli 38, 39 e 40.
Il verificatore passa regolarmente in rassegna il processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1 per far sì che:
i criteri di competenza di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), siano elaborati in conformità ai requisiti di competenza previsti dal presente regolamento;
siano affrontate tutte le problematiche individuabili in relazione alla fissazione dei criteri generali e specifici di competenza, a norma del paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b);
tutti i requisiti del processo di garanzia delle competenze siano opportunamente aggiornati e preservati.
Il valutatore competente osserva detti auditor durante la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo nel sito dell'impianto o dell'operatore aereo, a seconda dei casi, per stabilire se gli auditor soddisfino i criteri di competenza.
Articolo 37
Squadre di verifica
Ciascun componente della squadra:
ha una chiara comprensione del proprio ruolo individuale nel processo di verifica;
è in grado di comunicare efficacemente nella lingua necessaria ad assolvere ai propri compiti specifici.
Qualora il verificatore esegua la verifica di comunicazioni dei dati di riferimento, comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti o comunicazioni annuali sul livello di attività, la squadra di verifica comprende perlomeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici connessi alla raccolta, al monitoraggio e alla comunicazione dei dati pertinenti ai fini dell’assegnazione gratuita.
Articolo 38
Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e gli auditor responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS
Un auditor dell'EU ETS ha le competenze per effettuare la verifica. A tal fine, l'auditor dell'EU ETS quanto meno:
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d’esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) 2019/331 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 qualora si occupi della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili, nonché gli orientamenti e la legislazione in merito emanati dallo Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica;
possiede la conoscenza e l'esperienza relative alla revisione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:
le metodologie di revisione dei dati e delle informazioni, compresa l'applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;
l'analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo;
le tecniche di campionamento per il campionamento dei dati e il controllo delle attività di controllo;
la valutazione dei sistemi di dati e informazioni, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo;
è in grado di svolgere attività connesse alla verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo secondo i requisiti previsti al capo II;
possiede la conoscenza e l'esperienza degli aspetti tecnici specifici per settore relativi al monitoraggio e alla comunicazione e che interessano l'ambito delle attività previste all'allegato I per le quali conduce la verifica.
Articolo 39
Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente
Articolo 40
Ricorso a esperti tecnici
Articolo 41
Procedure per le attività di verifica
Per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell’attuazione, nel miglioramento e nella revisione delle procedure e dei processi di cui al paragrafo 1, il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione nel rispetto della norma armonizzata di cui all’allegato II. Il sistema di gestione si incentra quanto meno su:
politiche e responsabilità;
esame della gestione;
audit interni;
azioni correttive;
azioni volte ad affrontare i rischi e le opportunità e ad adottare misure preventive;
controllo dei documenti informativi.
Articolo 42
Registri e comunicazione
Articolo 43
Imparzialità e indipendenza
Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità, il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non è un gestore o un operatore aereo, né proprietario di un gestore o di un operatore aereo o di proprietà di questi, né intrattiene relazioni con il gestore o l'operatore aereo che possano compromettere la sua indipendenza e imparzialità. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE.
Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interessi di cui alla prima frase del primo comma segnatamente in uno dei casi seguenti:
qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, a seconda dei casi, nel piano della metodologia di monitoraggio, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e la stesura del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio;
qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema impiegato per monitorare e comunicare le emissioni, i dati relativi alle tonnellate-chilometro o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.
Si ritiene che esista un conflitto di interessi per il verificatore nelle relazioni con il gestore o l'operatore aereo segnatamente in uno dei casi seguenti:
qualora la relazione tra il verificatore e il gestore o l'operatore aereo si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti o commercializzazione in comune;
qualora il gestore o l'operatore aereo abbia beneficiato di servizi di consulenza di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure di assistenza tecnica di cui al paragrafo 3, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un'altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e rischi di comprometterne l'imparzialità.
Ai fini del primo comma, lettera b), l'imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l'ente di consulenza, l'organismo di assistenza tecnica o l'altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti.
Tuttavia, l’assunzione di persone fisiche per l’espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma qualora il verificatore, nell’effettuare tale assunzione, si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica effettuate dal personale assunto. Quando assume persone fisiche per l’espletamento di attività di verifica, il verificatore esige da tali persone la firma di un accordo scritto in merito alla loro conformità alle procedure del verificatore e all’assenza di conflitti di interesse nello svolgimento di tali attività di verifica.
CAPO IV
ACCREDITAMENTO
Articolo 44
Accreditamento
Il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo è accreditato per l'ambito delle attività di cui all'allegato I per le quali il verificatore effettua la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo.
Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o del livello di attività annuale, il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore deve inoltre essere accreditato per il gruppo di attività n. 98 di cui all’allegato I.
Articolo 45
Obiettivi dell'accreditamento
Durante il processo di accreditamento e il monitoraggio dei verificatori accreditati, ciascun organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:
dispongano delle competenze per eseguire la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;
eseguano la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;
soddisfino i requisiti di cui al capo III.
Articolo 46
Domanda di accreditamento
La domanda è corredata delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato III.
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, prima dell'inizio della valutazione a norma dell'articolo 45 il richiedente mette a disposizione dell'organismo nazionale di accreditamento anche i seguenti elementi:
tutte le informazioni chieste dall'organismo nazionale di accreditamento;
le procedure e le informazioni relative ai processi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e le informazioni sul sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 41, paragrafo 2;
i criteri di competenza di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo di garanzia delle competenze di cui all'articolo 36 nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica;
le informazioni sul processo inteso ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'articolo 43, paragrafo 6, compresi i registri pertinenti sull'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e del relativo personale;
le informazioni sugli esperti tecnici e sui principali addetti coinvolti nella verifica delle comunicazioni dei gestori e degli operatori aerei;
il sistema e il processo per assicurare un'adeguata documentazione interna di verifica;
altri registri utili di cui all'articolo 42, paragrafo 1.
Articolo 47
Predisposizione della valutazione
Articolo 48
Valutazione
La squadra di valutazione di cui all'articolo 58 svolge quanto meno le seguenti attività per effettuare la valutazione di cui all'articolo 45:
un esame di tutti i documenti e registri pertinenti di cui all'articolo 46;
una visita presso i locali del richiedente per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi di cui all'articolo 41;
l'osservazione diretta di una parte rappresentativa dell'ambito di accreditamento richiesto, nonché delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo degli addetti del verificatore coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo al fine di assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento.
Nello svolgere tali attività, la squadra di valutazione soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Qualora reputi la risposta del richiedente insufficiente o inefficace, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente ulteriori informazioni o interventi. L'organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove a dimostrazione dell'effettiva attuazione delle misure adottate, oppure condurre una valutazione di follow-up per accertare l'effettiva attuazione delle misure correttive.
Articolo 49
Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento
L'attestato di accreditamento è corredato delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato III.
L'attestato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di emissione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.
Articolo 50
Vigilanza
La vigilanza comprende quanto meno:
una visita ai locali del verificatore, finalizzata allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b);
l'osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 51
Rivalutazione
Articolo 52
Valutazione straordinaria
Articolo 53
Ampliamento dell'ambito
In risposta a una domanda presentata da un verificatore per l'ampliamento dell'ambito di un accreditamento già concesso, l'organismo nazionale di accreditamento intraprende le azioni necessarie a stabilire se il verificatore soddisfi i requisiti di cui all'articolo 45 per l'ampliamento richiesto del proprio ambito di accreditamento.
Articolo 54
Misure amministrative
L'organismo nazionale di accreditamento sospende, revoca o riduce l'accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.
L'organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura per la sospensione e la revoca dell'accreditamento e la riduzione dell'ambito dell'accreditamento.
L'organismo nazionale di accreditamento sospende un accreditamento o ne restringe l'ambito in ognuno dei seguenti casi:
il verificatore ha commesso una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento;
il verificatore non ha soddisfatto le prescrizioni del presente regolamento in maniera persistente e ripetuta;
il verificatore ha violato altri specifici termini o condizioni dell'organismo nazionale di accreditamento.
L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento nei seguenti casi:
il verificatore non ha posto rimedio ai problemi che hanno determinato una decisione di sospensione dell'attestato di accreditamento;
un membro dell'alta dirigenza del verificatore o un membro del personale del verificatore coinvolto in attività di verifica disciplinate dal presente regolamento ha subito una condanna per frode;
il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o occultato informazioni.
Gli Stati membri istituiscono procedure per la risoluzione di tali ricorsi.
L'organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione dell'attestato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e sia convinto che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento.
CAPO V
REQUISITI RELATIVI AGLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI ETS
Articolo 55
Organismo nazionale di accreditamento
Articolo 56
Accreditamento transfrontaliero
Qualora uno Stato membro non consideri economicamente sensato o sostenibile designare un organismo nazionale di accreditamento o fornire determinati servizi di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, esso ricorre all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro.
Lo Stato membro di cui trattasi ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 57
Indipendenza e imparzialità
Tuttavia, l'organismo nazionale di accreditamento può esternalizzare determinate attività, nel rispetto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Articolo 58
Squadra di valutazione
La squadra di valutazione comprende almeno una persona competente in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 negli aspetti pertinenti per l'ambito di accreditamento e dotata delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica presso l'impianto o l'operatore aereo per tale ambito, nonché almeno una persona che conosca la normativa e gli orientamenti nazionali in materia.
Qualora l'organismo nazionale di accreditamento valuti la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, la squadra di valutazione comprende anche perlomeno una persona competente in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita a norma del regolamento delegato (UE) ►M1 2019/331 ◄ e dotata delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica per tale ambito.
Articolo 59
Requisiti di competenza per i valutatori
Nel valutare un verificatore, il valutatore possiede le competenze per svolgere le attività previste al capo IV. A tal fine il valutatore:
soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all'allegato III;
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d’esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) 2019/331 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nel caso in cui i valutatori valutino la competenza e le prestazioni del verificatore per l’ambito n. 98 di cui all’allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili;
è competente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, per formazione o grazie all'accesso a una persona che possiede conoscenze ed esperienza in tale ambito.
Articolo 60
Esperti tecnici
Un esperto tecnico è dotato delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l'esperto tecnico:
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d’esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) 2019/331 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nel caso in cui l’esperto tecnico valuti la competenza e le prestazioni del verificatore per l’ambito n. 98 di cui all’allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili;
dispone di una conoscenza sufficiente delle attività di verifica.
Articolo 61
Procedure
L'organismo nazionale di accreditamento ottempera agli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 62
Reclami
Qualora riceva un reclamo riguardante il verificatore dall'autorità competente, dal gestore o dall'operatore aereo oppure da altre parti interessate, l'organismo nazionale di accreditamento entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo:
si pronuncia in merito alla validità del reclamo;
provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
adotta misure adeguate per far fronte al reclamo;
registra il reclamo e le misure adottate; e
risponde all'autore del reclamo.
Articolo 63
Registri e documentazione
Articolo 64
Accesso alle informazioni e riservatezza
Articolo 65
Valutazione inter pares
Tale valutazione inter pares è organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.
L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 applica adeguati criteri di valutazione inter pares e attua un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se:
l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accreditamento conformemente al capo IV;
l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui al presente capo.
I criteri per i valutatori e le squadre di valutazione inter pares comprendono requisiti di competenza specifici al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE.
A tal fine, l'organismo nazionale di accreditamento di cui trattasi presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.
L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un'esenzione.
Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all'organismo nazionale di accreditamento.
A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, immediatamente dopo le proprie decisioni che autorizzano l'autorità nazionale a effettuare la certificazione, tutte le prove documentali attinenti. L'autorità nazionale non certifica verificatori ai fini del presente regolamento prima che lo Stato membro interessato abbia fornito tali prove documentali.
Lo Stato membro interessato esamina periodicamente il funzionamento dell'autorità nazionale per garantire che continui a soddisfare il summenzionato livello di credibilità e riferisce in merito alla Commissione.
Articolo 66
Misure correttive
Articolo 67
Riconoscimento reciproco dei verificatori
Articolo 68
Monitoraggio dei servizi forniti
Qualora uno Stato membro determini, durante un'ispezione eseguita conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE, che un verificatore non ottempera al presente regolamento, l'autorità competente o l'organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro ne informa l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore.
L'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore considera la comunicazione di tale informazione come un reclamo ai sensi dell'articolo 62, adotta misure adeguate e risponde all'autorità competente o all'organismo nazionale di accreditamento conformemente all'articolo 73, paragrafo 2, secondo comma.
Articolo 69
Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione
CAPO VI
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 70
Scambio di informazioni e punti di contatto
Articolo 71
Programma di lavoro riguardante l'accreditamento e relazione di gestione
Ogni anno entro il 31 dicembre l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente di ciascuno Stato membro un programma di lavoro riguardante l'accreditamento, contenente l'elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento che gli hanno comunicato, a norma dell'articolo 77, l'intenzione di condurre verifiche negli Stati membri interessati. Il programma di lavoro riguardante l'accreditamento contiene quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore:
i tempi e i luoghi previsti per la verifica;
informazioni sulle attività che l'organismo nazionale di accreditamento ha pianificato per il verificatore in questione, in particolare le attività in materia di vigilanza e rivalutazione;
le date dei controlli mediante osservazione diretta che l'organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore, compreso l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei che saranno visitati durante i controlli mediante osservazione diretta;
l'indicazione se l'organismo nazionale di accreditamento abbia chiesto di condurre attività di vigilanza all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica.
Qualora le informazioni di cui al primo comma subiscano variazioni, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette all'autorità competente una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno.
Ogni anno entro il 1ogiugno l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente una relazione di gestione. La relazione di gestione contiene quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione:
i particolari dell'accreditamento dei nuovi verificatori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento, compreso il relativo ambito di accreditamento;
eventuali variazioni dell'ambito di accreditamento per tali verificatori;
una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall'organismo nazionale di accreditamento;
una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base del loro avvio;
eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dall'ultima relazione di gestione e le misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento;
una descrizione dettagliata delle misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall'autorità competente, a meno che l'organismo nazionale di accreditamento abbia considerato le informazioni come un reclamo ai sensi dell'articolo 62.
Articolo 72
Scambio di informazioni sulle misure amministrative
Qualora l'organismo nazionale di accreditamento abbia adottato misure amministrative nei confronti di un verificatore a norma dell'articolo 54, si sia posto fine a una sospensione dell'accreditamento o una decisione su un ricorso abbia annullato la decisione di un organismo nazionale di accreditamento di imporre le misure amministrative di cui all'articolo 54, l'organismo nazionale di accreditamento ne informa i seguenti soggetti:
l'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è accreditato;
l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento di ciascuno Stato membro in cui il verificatore svolge le verifiche.
Articolo 73
Informazioni trasmesse dall'autorità competente
L'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore conduce la verifica trasmette con cadenza annuale all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore in questione quanto meno le informazioni seguenti:
i risultati utili ottenuti dal controllo della comunicazione del gestore e dell'operatore aereo e delle dichiarazioni di verifica, in particolare in merito a eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione;
i risultati dell'ispezione del gestore o dell'operatore aereo qualora siano rilevanti per l'organismo nazionale di accreditamento ai fini dell'accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora evidenzino eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione;
i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore in questione, qualora detta valutazione sia stata eseguita dall'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
i reclami pervenuti all'autorità competente che riguardano il verificatore in questione.
L'organismo nazionale di accreditamento adotta misure adeguate per dare seguito a dette informazioni e risponde all'autorità competente entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione delle medesime. Nella propria risposta, l'organismo nazionale di accreditamento informa l'autorità competente in merito alle misure adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte nei confronti del verificatore.
Articolo 74
Scambio di informazioni sulla vigilanza
Qualora i risultati di cui al paragrafo 1 dimostrino che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore adotta misure adeguate, a norma del presente regolamento, e comunica all'organismo nazionale di accreditamento che ha svolto attività di vigilanza:
le misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;
ove opportuno, il modo in cui il verificatore ha posto rimedio a quanto rilevato dal verificatore;
se del caso, le misure amministrative imposte al verificatore.
Articolo 75
Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui il responsabile della verifica è stabilito
Se un verificatore ha ricevuto un accreditamento da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il programma di lavoro riguardante l'accreditamento e la relazione di gestione di cui all'articolo 71, nonché le informazioni di cui all'articolo 72, sono forniti anche all'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è stabilito.
Articolo 76
Banche di dati concernenti i verificatori accreditati
L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, le autorità nazionali, i verificatori, i gestori, gli operatori aerei e le autorità competenti, e può raggruppare tali banche di dati in un'unica banca di dati centralizzata.
La banca di dati di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni:
il nome e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione;
gli Stati membri in cui il verificatore effettua verifiche;
l'ambito di accreditamento di ciascun verificatore;
le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento;
eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore.
Tali informazioni sono rese pubbliche.
Articolo 77
Notifica da parte dei verificatori
Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l'accreditamento e la relazione di gestione di cui all'articolo 71, il verificatore notifica, ogni anno entro il 15 novembre, le seguenti informazioni all'organismo nazionale di accreditamento che l'ha accreditato:
i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare;
l’indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei la cui comunicazione delle emissioni, delle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o dei livelli annuali di attività è oggetto di verifica;
il nome dei membri della squadra di verifica e l'ambito di accreditamento in cui rientra l'attività del gestore o dell'operatore aereo.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 78
Abrogazione del regolamento (UE) n. 600/2012 e disposizioni transitorie
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 79
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nellaGazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal1ogennaio 2019oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Ambito di accreditamento dei verificatori
L'ambito di accreditamento dei verificatori è indicato nel certificato di accreditamento in base ai seguenti gruppi di attività, a norma dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e di altre attività a norma degli articoli 10 bise 24 della direttiva 2003/87/CE. Tali disposizioni si applicano altresì ai verificatori certificati da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.
Gruppo di attività n. |
Ambiti dell'accreditamento |
1a |
Combustione di combustibili in impianti in cui sono impiegati unicamente combustibili commerciali standard ai sensi del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/2066 oppure in impianti di categoria A o B in cui è impiegato gas naturale |
1b |
Combustione di combustibili in impianti, senza limitazioni |
2 |
Raffinazione di petrolio |
3 |
— Produzione di coke — Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metalliferi (tra cui i minerali sulforati) — Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua |
4 |
— Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe) — Produzione di alluminio secondario — Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la produzione di leghe |
5 |
Produzione di alluminio primario (emissioni di CO2e PFC) |
6 |
— Produzione di clinker (cemento) — Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite — Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro — Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura — Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale — Essicazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e di altri prodotti a base di gesso |
7 |
— Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose — Fabbricazione di carta o cartoni |
8 |
— Produzione di nerofumo (carbon black) — Produzione di ammoniaca — Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili — Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale — Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3) |
9 |
— Produzione di acido nitrico (emissioni di CO2e N2O) — Produzione di acido adipico (emissioni di CO2e N2O) — Produzione di gliossale e acido gliossilico (emissioni di CO2e N2O) |
10 |
— Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE — Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE |
11 |
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE |
12 |
Attività di trasporto aereo (emissioni e dati relativi alle tonnellate-chilometro) |
98 |
Altre attività ai sensi dell'articolo 10bisdella direttiva 2003/87/CE |
99 |
Altre attività contemplate da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, da descrivere nel dettaglio nell'attestato di accreditamento |
ALLEGATO II
Requisiti per i verificatori
Per quanto riguarda i requisiti per i verificatori, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento. Si applicano inoltre le seguenti procedure, processi e provvedimenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1:
un processo e una politica per la comunicazione con il gestore o l'operatore aereo e altre parti interessate;
i provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute;
un processo per il trattamento dei ricorsi;
un processo per il trattamento dei reclami (che comprende una tempistica indicativa);
un processo per la presentazione di una dichiarazione di verifica rivista laddove si riscontri un errore nella dichiarazione di verifica o nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo dopo che il verificatore ha sottoposto la dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo per l'inoltro all'autorità competente;
una procedura o un processo per l'esternalizzazione delle attività di verifica ad altre organizzazioni;
una procedura o un processo per garantire che il verificatore si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica svolte dalle persone assunte;
processi atti a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, tra cui:
processi per l’esame del sistema di gestione almeno una volta all’anno, con un intervallo tra un esame e l’altro non superiore a 15 mesi;
processi per lo svolgimento di audit interni almeno una volta all’anno, con un intervallo tra un audit interno e l’altro non superiore a 15 mesi;
processi per l’individuazione e la gestione delle non conformità nelle attività del verificatore e l’adozione di misure correttive per ovviare a tali non conformità;
processi per l’individuazione dei rischi e delle opportunità nelle attività del verificatore e per l’adozione di misure preventive per attenuare tali rischi;
processi per il controllo delle informazioni documentate.
ALLEGATO III
Requisiti minimi per il processo di accreditamento e requisiti per gli organismi di accreditamento
Per quanto riguarda i requisiti minimi per l'accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità.
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione |
Presente regolamento |
Articoli da 1 a 31 |
Articoli da 1 a 31 |
— |
Articolo 32 |
Articoli da 32 a 78 |
Articoli da 33 a 79 |
Allegati da I a III |
Allegati da I a III |
— |
Allegato IV |
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).