02018R1861 — IT — 03.08.2021 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1861 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2018 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 |
L 249 |
15 |
14.7.2021 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1861 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2018
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Scopo generale del SIS
Scopo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, e garantire l'applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo V, capo 2, del TFUE relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante tale sistema.
Articolo 2
Oggetto
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) |
«segnalazione» : un insieme di dati inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona al fine di intraprendere un'azione specifica; |
2) |
«informazioni supplementari» : le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni inserite nel SIS, che devono essere scambiate tramite gli uffici SIRENE:
a)
per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;
b)
in seguito a un riscontro positivo (hit) al fine di consentire l'azione appropriata;
c)
quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
d)
con riguardo alla qualità dei dati SIS;
e)
con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
f)
con riguardo ai diritti di accesso; |
3) |
«dati complementari» : i dati memorizzati nel SIS e connessi alle segnalazioni inserite nel SIS, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS sia localizzata grazie all'interrogazione del SIS; |
4) |
«cittadino di paese terzo» : chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione, o tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, beneficia di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione; |
5) |
«dati personali» : dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
6) |
«trattamento dei dati personali» : qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la memorizzazione, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; |
7) |
«corrispondenza» : il verificarsi, nell'ordine, di quanto segue:
a)
un utente finale ha effettuato un'interrogazione;
b)
l'interrogazione ha rivelato la presenza di una segnalazione inserita nel SIS da un altro Stato membro; e
c)
i dati relativi alla segnalazione nel SIS corrispondono ai dati dell'interrogazione; |
8) |
«riscontro positivo (hit)» : una corrispondenza che soddisfi i seguenti criteri:
a)
è stata confermata da:
i)
l'utente finale; oppure,
ii)
l'autorità competente conformemente alle procedure nazionali qualora la corrispondenza in questione sia basata sul raffronto di dati biometrici; e
b)
sono richieste ulteriori azioni; |
9) |
«Stato membro segnalante» : lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS; |
10) |
«Stato membro di rilascio» : lo Stato membro che esamina la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata o che lo ha rilasciato o prorogato, ed è coinvolto nella procedura di consultazione con un altro Stato membro; |
11) |
«Stato membro di esecuzione» : lo Stato membro che intraprende o ha intrapreso l'azione richiesta in seguito a un riscontro positivo (hit); |
12) |
«utente finale» : membro del personale di un'autorità competente autorizzato ad interrogare direttamente il CS-SIS, l'N.SIS o una loro copia tecnica; |
13) |
«dati biometrici» : i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, vale a dire fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici; |
14) |
«dati dattiloscopici» : dati relativi alle impronte digitali e alle impronte palmari che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona; |
15) |
«immagine del volto» : le immagini digitali del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità dell'immagine per essere utilizzate in un raffronto biometrico automatizzato; |
16) |
«rimpatrio» : il rimpatrio quale definito nell'articolo 3, punto 3), della direttiva 2008/115/CE; |
17) |
«divieto d'ingresso» : il divieto d'ingresso quale definito nell'articolo 3, punto 6), della direttiva 2008/115/CE; |
18) |
«reati di terrorismo» : i reati previsti dal diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) o equivalenti a uno di tali reati per gli Stati membri che non sono vincolati da detta direttiva; |
19) |
«permesso di soggiorno» : il permesso di soggiorno quale definito nell'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ); |
20) |
«visto per soggiorno di lunga durata» : il visto per soggiorno di lunga durata di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen; |
21) |
«minaccia per la salute pubblica» : minaccia per la salute pubblica quale definita nell'articolo 2, punto 21), regolamento (UE) 2016/399; |
22) |
«ESP» : il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); |
23) |
«BMS comune» : il servizio comune di confronto biometrico istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817; |
24) |
«CIR» : l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817; |
25) |
«MID» : il rilevatore di identità multiple istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. |
Articolo 4
Architettura tecnica e modalità operative del SIS
Il SIS consta di:
un sistema centrale («SIS centrale») costituito da:
un'unità di supporto tecnico («CS-SIS») che contiene una banca dati, la «banca dati del SIS», e che include un CS-SIS di riserva,
un'interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);
un sistema nazionale (N.SIS) in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale, e che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso;
un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l'NI-SIS («infrastruttura di comunicazione») che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di dati tra gli uffici SIRENE di cui all'articolo 7, paragrafo 2; e
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CS-SIS e le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.
Un N.SIS di cui alla lettera b) può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Due o più Stati membri possono creare una copia condivisa in uno dei loro N.SIS, che può essere usata congiuntamente dagli Stati membri in questione. Tale copia condivisa è considerata la copia nazionale di ciascuno di tali Stati membri.
Un N.SIS di riserva condiviso di cui alla lettera b) può essere usato congiuntamente da due o più Stati membri. In tal caso, l'N.SIS di riserva è considerato l'N.SIS di riserva di ciascuno di tali Stati membri. L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta.
Gli Stati membri che intendono creare una copia condivisa o un N.SIS di riserva condiviso da utilizzare congiuntamente definiscono le rispettive responsabilità in un accordo scritto. Essi notificano il proprio accordo alla Commissione.
L'infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del SIS. Essa comprende percorsi ridondanti e separati per le connessioni tra il CS-SIS e il CS-SIS di riserva, oltre che percorsi ridondanti e separati per le connessioni tra ciascun punto di accesso nazionale alla rete SIS e il CS-SIS e il CS-SIS di riserva.
Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Per gli Stati membri che usano una copia nazionale o condivisa, il CS-SIS provvede a quanto segue:
aggiornamento in linea delle copie nazionali;
sincronizzazione e coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS; e
funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali.
Articolo 5
Costi
CAPO II
COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 6
Sistemi nazionali
Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS e per il collegamento all'NI-SIS.
Ciascuno Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali.
Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni tramite il proprio N.SIS.
Articolo 7
Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE
Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N.SIS, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS e adotta le misure atte a garantire l'osservanza del presente regolamento. Ha il compito di garantire che tutte le funzionalità del SIS siano messe adeguatamente a disposizione degli utenti finali.
Ogni ufficio SIRENE dispone, in conformità della legislazione nazionale, di un facile accesso diretto o indiretto a tutte le informazioni nazionali pertinenti, comprese le banche dati nazionali e tutte le informazioni sulle segnalazioni degli Stati membri, nonché alla consulenza di esperti per essere in grado di reagire alle richieste di informazioni supplementari in modo rapido ed entro i termini di cui all'articolo 8.
Gli uffici SIRENE coordinano la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS. A tal fine, essi hanno accesso ai dati trattati nel SIS.
Articolo 8
Scambio di informazioni supplementari
Le richieste di informazioni supplementari da trattare con la massima priorità possono recare la dicitura «URGENT» (urgente) nei formulari SIRENE, seguita dalla specificazione dei motivi dell'urgenza.
Articolo 9
Conformità tecnica e funzionale
Articolo 10
Sicurezza – Stati membri
Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio N.SIS, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro al fine di:
proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);
impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
impedire che i dati siano trattati nel SIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel SIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso identificatori di utente individuali e unici ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
assicurare che tutte le autorità con diritto di accesso al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, a richiesta di queste (profili del personale);
garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e la finalità dello stesso (controllo dell'inserimento);
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo);
garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati (ripristino); e
garantire che il SIS esegua le sue funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nel SIS non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).
Articolo 11
Riservatezza – Stati membri
Articolo 12
Tenuta dei registri a livello nazionale
Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali tramite l'ESP sia registrato per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e ai fini dell'autocontrollo e dell'integrità e sicurezza dei dati.
Articolo 13
Autocontrollo
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.
Articolo 14
Formazione del personale
Tale programma di formazione può rientrare in un programma di formazione generale a livello nazionale comprendente la formazione in altri settori pertinenti.
CAPO III
COMPETENZE DELL'eu-LISA
Articolo 15
Gestione operativa
L'eu-LISA è inoltre responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:
controllo;
sicurezza;
coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore.
compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
acquisizione e rinnovo; e
aspetti contrattuali.
L'eu-LISA è inoltre responsabile dei seguenti compiti relativi agli uffici SIRENE e alla comunicazione tra gli uffici SIRENE:
coordinamento, gestione e sostegno delle attività di collaudo;
gestione e aggiornamento di specifiche tecniche per lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE e l'infrastruttura di comunicazione; e
gestione dell'effetto dei cambiamenti tecnici laddove riguardino sia il SIS che lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE.
L'eu-LISA riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati e agli Stati membri interessati.
La Commissione presenta una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai problemi di qualità dei dati riscontrati.
Articolo 16
Sicurezza – eu-LISA
L'eu-LISA adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro per il SIS centrale e l'infrastruttura di comunicazione, al fine di:
proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);
impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
impedire che i dati siano trattati nel SIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel SIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso identificatori di utente individuali e unici ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati a richiesta di quest'ultimo (profili del personale);
garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento);
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo);
garantire che, in caso di interruzione delle operazioni, i sistemi installati possano essere ripristinati(ripristino);
garantire che il SIS esegua le sue funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nel SIS non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità); e
garantire la sicurezza dei suoi siti tecnici.
Articolo 17
Riservatezza – eu-LISA
Articolo 18
Tenuta dei registri a livello centrale
Il Garante europeo della protezione dei dati ha accesso a tali registri, nei limiti delle sue competenze e su sua richiesta, ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti.
Articolo 18 ter
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS
Per ciascun trattamento di dati eseguito nel SIS e nell’ETIAS conformemente agli articoli 36 bis e 36 ter del presente regolamento è conservato un registro in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
CAPO IV
INFORMAZIONE DEL PUBBLICO
Articolo 19
Campagne d'informazione sul SIS
All'inizio dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione, in collaborazione con le autorità di controllo e con il Garante europeo della protezione dei dati, effettua una campagna per informare il pubblico sugli obiettivi del SIS, sui dati ivi conservati, sulle autorità che hanno accesso al SIS e sui diritti degli interessati. La Commissione ripete siffatte campagne a intervalli regolari in collaborazione con le autorità di controllo e con il Garante europeo della protezione dei dati. La Commissione mantiene un sito web a disposizione del pubblico attraverso cui fornire tutte le informazioni pertinenti relative al SIS. Gli Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini e residenti sul SIS in generale.
CAPO V
SEGNALAZIONI DI CITTADINI DI PAESI TERZI AI FINI DEL RESPINGIMENTO E DEL RIFIUTO DI SOGGIORNO
Articolo 20
Categorie di dati
Le segnalazioni nel SIS che includono informazioni su persone contengono esclusivamente i seguenti dati:
cognomi;
nomi;
nomi e cognomi alla nascita;
nomi e cognomi precedenti e alias;
segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
luogo di nascita;
data di nascita;
genere;
ogni cittadinanza posseduta;
l'indicazione che la persona:
è armata;
è violenta;
è fuggita o evasa;
è a rischio suicidio;
pone una minaccia per la salute pubblica; oppure
è coinvolta in un'attività di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541;
ragione della segnalazione;
l'autorità autrice della segnalazione;
il riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
l'azione da intraprendere in caso di riscontro positivo (hit);
connessioni con altre segnalazioni a norma dell'articolo 48;
l'indicazione del fatto che la persona interessata è un familiare di un cittadino dell'Unione o di un'altra persona beneficiaria del diritto di libera circolazione a di cui all'articolo 26
l'indicazione del fatto che la decisione di respingimento e del rifiuto di soggiorno si fonda su uno degli elementi seguenti:
precedente condanna di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a);
grave minaccia per la sicurezza di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
elusione della normativa dell'Unione o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c);
divieto d'ingresso di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b); oppure
provvedimento restrittivo di cui all'articolo 25;
tipo di reato;
categoria dei documenti di identificazione;
paese di rilascio dei documenti di identificazione;
numero dei documenti di identificazione;
data di rilascio dei documenti di identificazione;
fotografie e immagini del volto;
dati dattiloscopici;
copia, possibilmente a colori, dei documenti di identificazione.
Articolo 21
Proporzionalità
Articolo 22
Requisito per inserire una segnalazione
Articolo 23
Compatibilità delle segnalazioni
Nel caso in cui una persona sia oggetto di segnalazioni multiple inserite da diversi Stati membri, le segnalazioni per l'arresto inserite conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1862 sono eseguite in via prioritaria a norma dell'articolo 25 di detto regolamento.
Articolo 24
Condizioni per inserire la segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno
Gli Stati membri inseriscono una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
lo Stato membro ha concluso, alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali del cittadino di paese terzo interessato e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno, che la presenza di tale cittadino di paese terzo interessato nel proprio territorio costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale e, pertanto, ha adottato una decisione giudiziaria o amministrativa in conformità della normativa nazionale ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno e ha emesso una segnalazione nazionale per gli stessi fini, oppure
lo Stato membro ha emesso un divieto d'ingresso secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di un cittadino di paese terzo.
Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si verificano quando:
il cittadino di paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno;
esistono fondati motivi per ritenere che il cittadino di paese terzo abbia commesso un reato grave, compreso un reato di terrorismo, o esistono indizi concreti della sua intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro; oppure
il cittadino di paese terzo ha eluso o tentato di eludere la normativa dell'Unione o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri.
Articolo 25
Condizioni per l'inserimento della segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di provvedimenti restrittivi
Gli Stati membri predispongono le procedure necessarie per inserire, aggiornare e cancellare tali segnalazioni.
Articolo 26
Condizioni per l'inserimento della segnalazione di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione nell'Unione
Articolo 27
Consultazione preventiva prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata
Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in conformità delle disposizioni seguenti:
lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro dieci giorni di calendario;
l'assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;
al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e
se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua intenzione o la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio.
Articolo 28
Consultazione preliminare prima dell'inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno
Qualora uno Stato membro abbia adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, ed esamini la possibilità di inserire una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno per un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in conformità delle disposizioni seguenti:
lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione;
le informazioni scambiate ai sensi della lettera a) del presente articolo contengono dettagli sufficienti sui motivi alla base della decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lo Stato membro di rilascio valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro che ha adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o, se non è stato possibile adottare una decisione entro tale termine da parte dello stato di rilascio, gli rivolge una richiesta motivata di prorogare eccezionalmente i termini di risposta per un massimo di altri 12 giorni di calendario;
qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro che ha adottato la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, di mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro che ha adottato la decisione non inserisce la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
Articolo 29
Consultazione a posteriori dopo l'inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno
Qualora risulti che uno Stato membro abbia inserito una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno per un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in conformità delle disposizioni seguenti:
lo Stato membro segnalante informa lo Stato membro di rilascio in merito alla segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
le informazioni scambiate di cui alla lettera a) includono dettagli sufficienti sui motivi alla base della segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
lo Stato membro di rilascio valuta, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro segnalante, se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
al momento di adottare la decisione, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua decisione o, se non è stato possibile per lo Stato membro di rilascio adottare una decisione entro tale termine, gli rivolge una richiesta motivata di proroga dei termini di risposta; i termini possono essere eccezionalmente prorogati per un massimo di altri 12 giorni di calendario;
qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro segnalante di mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
Articolo 30
Consultazione in caso di riscontro positivo (hit) riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi
Qualora uno Stato membro constati un riscontro positivo (hit) su una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da uno Stato membro e riguardante un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano attraverso lo scambio di informazioni supplementari in conformità delle disposizioni seguenti:
lo Stato membro di esecuzione informa lo Stato membro segnalante in merito alla situazione,
lo Stato membro segnalante avvia la procedura di cui all'articolo 29;
lo Stato membro segnalante comunica allo Stato membro di esecuzione l'esito della consultazione.
La decisione riguardante l'ingresso del cittadino di paese terzo è adottata dallo Stato membro di esecuzione in conformità del regolamento (UE) 2016/399.
Articolo 31
Statistiche
Ogni anno gli Stati membri forniscono all'eu-LISA statistiche annuali sugli scambi di informazioni effettuati ai sensi degli articoli da 27 a 30 e sui casi in cui i termini non sono stati rispettati.
CAPO VI
INTERROGAZIONE CON DATI BIOMETRICI
Articolo 32
Norme specifiche per inserire fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici
Articolo 33
Norme specifiche per la verifica o l'interrogazione tramite fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici
Prima che questa funzionalità sia attuata nel SIS, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità, sullo stato di preparazione e sull'affidabilità della tecnologia necessaria. Il Parlamento europeo è consultato in merito alla relazione.
Dopo l'inizio dell'uso della funzionalità ai valichi di frontiera regolari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 per integrare il presente regolamento riguardo alla determinazione degli altri casi in cui è possibile ricorrere a fotografie e immagini del volto per identificare le persone.
CAPO VII
DIRITTO DI ACCESSO E RIESAME E CANCELLAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
Articolo 34
Autorità competenti nazionali con diritto di accesso ai dati in SIS
Le autorità nazionali competenti responsabili dell'accertamento dell'identità dei cittadini di paesi terzi hanno accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati SIS ai fini:
dei controlli di frontiera, a norma del regolamento (UE) 2016/399;
dei controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e del relativo coordinamento da parte delle autorità designate;
della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi o dell'esecuzione di sanzioni penali, nello Stato membro interessato, purché si applichi la direttiva (UE) 2016/680;
dell'esame delle condizioni e dell'adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, compreso sui permessi di soggiorno e sui visti per soggiorni di lunga durata, e in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, nonché delle verifiche sui cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri;
dei controlli di sicurezza sui cittadini di paesi terzi che chiedono la protezione internazionale, nella misura in cui le autorità che svolgono i controlli non siano «autorità accertanti» ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) e, se del caso, della consulenza fornita in conformità del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio ( 7 );
dell'esame delle domande di visto e dell'assunzione delle relative decisioni, comprese le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
della verifica delle identità diverse e del contrasto della frode di identità in conformità del capo V del regolamento (UE) 2019/817;
del trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell’unità nazionale ETIAS a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240.
Articolo 35
Accesso di Europol ai dati nel SIS
Europol:
fatti salvi i paragrafi 4 e 6, non collega parti del SIS, né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso, a sistemi di raccolta e trattamento di dati gestiti da o presso Europol e non scarica o copia altrimenti parti del SIS;
in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794, cancella le informazioni supplementari contenenti dati personali entro un anno dalla cancellazione della relativa segnalazione. A titolo di deroga, se Europol dispone di informazioni nelle proprie banche dati o nei progetti di analisi operativa su un caso cui si riferiscono le informazioni supplementari, Europol può, in via eccezionale, continuare a conservare le informazioni supplementari per svolgere i suoi compiti, ove necessario. Europol informa lo Stato membro segnalante e quello di esecuzione dell'ulteriore conservazione di tali informazioni supplementari e ne fornisce una giustificazione;
limita l'accesso ai dati nel SIS, comprese le informazioni supplementari, al proprio personale specificamente autorizzato che necessita dell'accesso a tali dati per l'assolvimento dei propri compiti;
adotta e applica misure per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'autocontrollo a norma degli articoli 10, 11 e 13;
provvede affinché il proprio personale autorizzato a trattare i dati del SIS riceva una formazione e informazioni adeguate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1; e
fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794, consente al Garante europeo della protezione dei dati di sorvegliare ed esaminare le attività da essa svolte nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati nel SIS e di consultazione degli stessi e nello scambio e nel trattamento di informazioni supplementari.
Articolo 36
Accesso ai dati nel SIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e dei membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione
Articolo 36 ter
Accesso ai dati SIS da parte dell’unità centrale ETIAS
Articolo 36 quater
Interoperabilità con l’ETIAS
Articolo 37
Valutazione dell'uso del SIS da parte di Europol e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Articolo 38
Ambito dell'accesso
Gli utenti finali, compresi Europol e i membri delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punti 8) e 9), del regolamento (UE) 2016/1624, accedono solo ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 39
Periodo di riesame delle segnalazioni
Articolo 40
Cancellazione delle segnalazioni
La segnalazione riguardante il respingimento e rifiuto di soggiorno ai sensi dell'articolo 24 è cancellata:
allorché la decisione su cui si basava è stata revocata o annullata dall'autorità competente, oppure
ove applicabile, in esito alla procedura di consultazione prevista dall'articolo 27 e dall'articolo 29.
CAPO VIII
REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Articolo 41
Trattamento dei dati del SIS
Nonostante il disposto del primo comma, non sono permesse copie tecniche che portino alla creazione di banche dati off-line ad uso delle autorità preposte al rilascio dei visti, fatta eccezione per le copie destinate ad essere usate esclusivamente in caso di emergenza in seguito all'indisponibilità della rete per oltre 24 ore.
Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alle rispettive autorità di controllo e assicurano che il presente regolamento, in particolare l'articolo 10, sia applicato a tali copie.
Articolo 42
Dati SIS e archivi nazionali
Articolo 43
Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione
Se l'azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro che ha richiesto l'intervento ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari.
Articolo 44
Qualità dei dati trattati nel SIS
Articolo 45
Incidenti di sicurezza
Articolo 46
Distinzione tra persone con caratteristiche simili
Articolo 47
Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità
I dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:
consentire all'autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona oggetto della segnalazione; e
permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e di stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.
Ai fini del presente articolo, e previo consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata per ogni categoria di dati, possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS soltanto i seguenti dati personali della persona la cui identità è stata usurpata:
cognomi;
nomi;
nomi e cognomi alla nascita;
nomi e cognomi precedenti e alias, eventualmente registrati a parte;
segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili;
luogo di nascita;
data di nascita;
genere;
fotografie e immagini del volto;
impronte digitali, impronte palmari o entrambe;
ogni cittadinanza posseduta;
categoria dei documenti di identificazione;
paese di rilascio dei documenti di identificazione;
numero dei documenti di identificazione;
data di rilascio dei documenti di identificazione;
indirizzo della persona;
nome del padre della persona;
nome della madre della persona.
Articolo 48
Connessioni fra segnalazioni
Articolo 49
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
Articolo 50
Trasferimento di dati personali a terzi
I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate a norma del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione.
CAPO IX
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 51
Legislazione applicabile
Articolo 52
Diritto d'informazione
Articolo 53
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente
Gli Stati membri possono decidere di non fornire informazioni all'interessato, in tutto o in parte, in conformità della legislazione nazionale, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato al fine di:
non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
proteggere la sicurezza pubblica;
proteggere la sicurezza nazionale; oppure
proteggere i diritti e le libertà altrui.
Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Dette informazioni possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al primo comma, lettere da a) a e). Lo Stato membro informa l'interessato della possibilità di proporre un reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.
Lo Stato membro fornisce i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all'interessato. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo.
In tali casi, l'interessato deve poter esercitare i propri diritti anche tramite le autorità di controllo competenti.
Articolo 54
Mezzi di impugnazione
Gli Stati membri presentano relazioni annuali al comitato europeo per la protezione dei dati su:
il numero di richieste di accesso presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
il numero di richieste di accesso presentate all'autorità di controllo e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazione dei dati archiviati illecitamente che sono state presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui i dati sono stati rettificati o cancellati;
il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni di dati archiviati illecitamente che sono state presentate all'autorità di controllo;
il numero di procedimenti giudiziari avviati;
il numero di cause in cui il giudice ha statuito a favore del ricorrente;
eventuali osservazioni sui casi di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive emesse da giudici o autorità di altri Stati membri in merito a segnalazioni inserite dallo Stato membro segnalante.
Un modello per le relazioni di cui al presente paragrafo è elaborato dalla Commissione.
Articolo 55
Controllo dell'N.SIS
Articolo 56
Controllo dell'eu-LISA
Articolo 57
Cooperazione tra le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati
CAPO X
RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Articolo 58
Responsabilità
Fatti salvi il diritto al risarcimento e ogni responsabilità ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento illecito di dati personali in seguito all'uso dell'N.SIS o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro; e
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto incompatibile con il presente regolamento compiuto dall'eu-LISA ha diritto al risarcimento da parte della stessa.
Uno Stato membro o l'eu-LISA sono esonerati in tutto o in parte da tale responsabilità di cui al primo comma se provano che l'evento che ha dato luogo al danno non è loro imputabile.
Articolo 59
Sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale uso improprio dei dati SIS, od ogni trattamento di tali, o qualsiasi scambio di informazioni supplementari in contrasto con il presente regolamento sia punibile ai sensi della legislazione nazionale.
Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 60
Controllo e statistiche
Per controllare l'attuazione degli atti giuridici nell'Unione, anche ai fini del regolamento (UE) n. 1053/2013, la Commissione può chiedere all'eu-LISA di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, sulle prestazioni del SIS, sull'uso del SIS e sullo scambio di informazioni supplementari.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può chiedere all'eu-LISA di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, ai fini dello svolgimento di analisi di rischio e valutazioni della vulnerabilità di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2016/1624.
eu-LISA permette alla Commissione e agli organismi di cui paragrafo 5 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. Su richiesta, eu-LISA concede agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche in conformità dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.
La relazione di valutazione comprende anche statistiche sul numero di segnalazioni inserite ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) e statistiche sul numero di segnalazioni inserite ai sensi della lettera b) di tale paragrafo. Per quanto riguarda le segnalazioni l'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), precisa quante segnalazioni sono state inserite a seguito delle situazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a), b) o c). La relazione di valutazione comprende altresì una valutazione dell'applicazione dell'articolo 24 da parte degli Stati membri.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 61
Esercizio della delega
Articolo 62
Procedura di comitato
Articolo 63
Modifiche al regolamento (CE) n. 1987/2006
Il regolamento (CE) n. 1987/2006 è così modificato:
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Sistemi nazionali
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Riservatezza – Stati membri
l'articolo 15 è così modificato:
è inserito il seguente paragrafo:
L'organo di gestione riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati.
La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai problemi di qualità dei dati incontrati.»;
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
all'articolo 17 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
all'articolo 20, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«k bis) tipo di reato;»;
all'articolo 21, è aggiunto il paragrafo seguente:
«Qualora la decisione di respingimento e di rifiuto di soggiorno di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sia connessa a un reato di terrorismo, il caso è ritenuto adeguato, pertinente e sufficientemente importante da giustificare una segnalazione nel SIS II. Per motivi di sicurezza pubblica o nazionale, gli Stati membri possono eccezionalmente astenersi dall'inserire una segnalazione, quando la stessa rischi di ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari.»;
l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Norme specifiche per l'inserimento, la verifica o l'interrogazione tramite fotografie e impronte digitali
l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Condizioni per inserire la segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di provvedimenti restrittivi
Gli Stati membri predispongono le procedure necessarie per inserire, aggiornare e cancellare tali segnalazioni.»;
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 27 bis
Accesso di Europol ai dati SIS II
Europol:
fatti salvi i paragrafi 4 e 6, non collega parti del SIS II, né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso, a sistemi di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso di essa e non scarica o copia altrimenti parti del SIS II;
in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794, cancella le informazioni supplementari contenenti dati personali entro un anno dalla cancellazione della relativa segnalazione. A titolo di deroga, se Europol dispone di informazioni nelle proprie banche dati o nei progetti di analisi operativa su un caso cui si riferiscono le informazioni supplementari, Europol può, in via eccezionale, continuare a conservare le informazioni supplementari per svolgere i suoi compiti, ove necessario. Europol informa lo Stato membro segnalante e quello di esecuzione dell'ulteriore conservazione di tali informazioni supplementari e fornisce una giustificazione;
limita l'accesso ai dati nel SIS II, comprese le informazioni supplementari, al proprio personale specificamente autorizzato che necessita dell'accesso a tali dati ai fini dell'assolvimento dei propri compiti;
adotta e applica misure per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'autocontrollo a norma degli articoli 10, 11 e 13;
provvede affinché il proprio personale autorizzato a trattare i dati del SIS II riceva una formazione e informazioni adeguate a norma dell'articolo 14;
fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794, consente al Garante europeo della protezione dei dati di sorvegliare ed esaminare le attività da essa svolte nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati nel SIS II e di consultazione degli stessi e nello scambio e nel trattamento di informazioni supplementari.
Articolo 27 ter
Accesso ai dati nel SIS II da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e dei membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione
Articolo 64
Modifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
L'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è soppresso.
Articolo 65
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1987/2006 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui al primo comma dell'articolo 66, paragrafo 5.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.
Articolo 66
Entrata in vigore, inizio delle attività e applicazione
Al più tardi del 28 dicembre 2021 la Commissione adotta una decisione che stabilisce la data alla quale le attività del SIS hanno inizio a norma del presente regolamento, dopo aver verificato che sono soddisfatte le condizioni seguenti:
sono stati adottati gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione del presente regolamento;
gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento; e
l'eu-LISA ha comunicato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-SIS e all'interazione tra CS-SIS e N.SIS.
In deroga al primo comma:
l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15, paragrafo 7, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi 3 e 4, l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 33, paragrafo 4, l'articolo 47, paragrafo 4, l'articolo 48, paragrafo 6, l'articolo 60, paragrafi 6 e 9, l'articolo 61, l'articolo 62, l'articolo 63, punti da 1) a 6) e punto 8), e i paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
l'articolo 63, punto 9), si applica a decorrere dal 28 dicembre 2019;
l'articolo 63, punto 7), si applica a decorrere dal 28 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1987/2006 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
Articolo 22 |
Articoli 32 e 33 |
Articolo 23 |
Articolo 22 |
— |
Articolo 23 |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
Articolo 25 |
Articolo 26 |
Articolo 26 |
Articolo 25 |
— |
Articolo 27 |
— |
Articolo 28 |
— |
Articolo 29 |
— |
Articolo 30 |
— |
Articolo 31 |
Articolo 27 |
Articolo 34 |
Articolo 27a |
Articolo 35 |
Articolo 27b |
Articolo 36 |
— |
Articolo 37 |
Articolo 28 |
Articolo 38 |
Articolo 29 |
Articolo 39 |
Articolo 30 |
Articolo 40 |
Articolo 31 |
Articolo 41 |
Articolo 32 |
Articolo 42 |
Articolo 33 |
Articolo 43 |
Articolo 34 |
Articolo 44 |
— |
Articolo 45 |
Articolo 35 |
Articolo 46 |
Articolo 36 |
Articolo 47 |
Articolo 37 |
Articolo 48 |
Articolo 38 |
Articolo 49 |
Articolo 39 |
Articolo 50 |
Articolo 40 |
— |
— |
Articolo 51 |
Articolo 41 |
Articolo 53 |
Articolo 42 |
Articolo 52 |
Articolo 43 |
Articolo 54 |
Articolo 44 |
Articolo55 |
Articolo 45 |
Articolo 56 |
Articolo 46 |
Articolo 57 |
Articolo 47 |
— |
Articolo 48 |
Articolo 58 |
Articolo 49 |
Articolo 59 |
Articolo 50 |
Articolo 60 |
— |
Articolo 61 |
Articolo 51 |
Articolo 62 |
Articolo 52 |
— |
— |
Articolo 63 |
— |
Articolo 64 |
Articolo 53 |
— |
— |
Articolo 65 |
Articolo 54 |
— |
Articolo 55 |
Articolo 66 |
( 1 ) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
( 2 ) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
( 6 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
( *1 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
( *2 ) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
( *3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)».