02018R0841 — IT — 14.03.2021 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/268 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2020 |
L 60 |
21 |
22.2.2021 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri per il settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2030. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF e le norme per il controllo dell’adempimento di tali impegni da parte degli Stati membri.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell’allegato I, comunicati a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 e che si verificano sul territorio degli Stati membri nelle seguenti categorie contabili del suolo:
nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030:
i) |
«terreni imboschiti» : uso del suolo comunicato come terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali; |
ii) |
«terreni disboscati» : uso del suolo comunicato come terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni; |
iii) |
«terre coltivate gestite» : uso del suolo comunicato come:
—
terre coltivate che restano tali,
—
pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate, o
—
terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;
|
iv) |
pascoli gestiti : uso del suolo comunicato come:
—
pascoli che restano tali,
—
terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli, o
—
pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;
|
v) |
«terreni forestali gestiti» : uso del suolo comunicato come terreni forestali che restano tali; |
a decorrere dal 2026: «zone umide gestite»: uso del suolo comunicato come
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«pozzo»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra; |
2) |
«sorgente»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra; |
3) |
«comparto di carbonio»:la totalità o una parte di un’entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro e nell’ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio; |
4) |
«riserva di carbonio»:la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio; |
5) |
«prodotto legnoso»:qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto; |
6) |
«foresta»:un’area di terreno definita dai valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita, come precisato per ciascuno Stato membro nell’allegato II. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l’altezza minima fissata nell’allegato II, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell’area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta; |
7) |
«livello di riferimento per le foreste»,la stima, espressa in tonnellate di CO2 equivalente l’anno, delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in base ai criteri definiti nel presente regolamento; |
8) |
«valore di emivita»,il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale; |
9) |
«disturbi naturali»:ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi; |
10) |
«ossidazione istantanea»:metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell’atmosfera dell’intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta. |
Articolo 4
Impegni
Per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.
Articolo 5
Norme generali di contabilizzazione
Articolo 6
Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati
Articolo 7
Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite
Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, hanno scelto di non includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei loro impegni, comunicano nondimeno alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso del suolo comunicato come:
zone umide che restano tali;
insediamenti o altri terreni, convertiti in zone umide; o
come zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.
Articolo 8
Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti
I livelli di riferimento per le foreste determinati ai sensi del primo comma tengono conto del futuro impatto delle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all’età per non limitare indebitamente l’intensità di gestione forestale in quanto elemento centrale di pratiche sostenibili di gestione forestale, allo scopo di mantenere o rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine.
Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per determinare il livello di riferimento proposto per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione relativa ai terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti.
Se necessario, la Commissione formula raccomandazioni tecniche agli Stati membri che tengono conto delle conclusioni della valutazione tecnica per agevolare il riesame tecnico dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione pubblica tali raccomandazioni tecniche.
Articolo 9
Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi
Nella contabilizzazione prevista a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all’allegato V:
carta;
pannelli di legno;
legno segato.
Articolo 10
Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali
Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:
presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e
non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.
Articolo 11
Flessibilità
Uno Stato membro può avvalersi:
degli strumenti di flessibilità generali di cui all’articolo 12; e
al fine di rispettare l’impegno assunto a norma dell’articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all’articolo 13.
Articolo 12
Strumenti di flessibilità generali
Articolo 13
Flessibilità per i terreni forestali gestiti
Se il calcolo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare tali emissioni a condizione che:
lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 abbia incluso misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l’incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e
all’interno dell’Unione, le emissioni totali non superino gli assorbimenti totali nelle categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2 del presente regolamento per il periodo in cui lo Stato membro intende utilizzare la compensazione. Nel valutare se, all’interno dell’Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/842.
Per quanto riguarda l’importo della compensazione, lo Stato membro interessato può compensare solo:
pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste; e
fino all’importo massimo della compensazione per tale Stato membro di cui all’allegato VII per il periodo dal 2021 al 2030.
Articolo 14
Controllo di conformità
Tale relazione comprende, se del caso, dettagli sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 11 e i relativi importi, o sull’utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi.
Articolo 15
Registro
Articolo 16
Esercizio della delega
Articolo 17
Riesame
La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l’integrità dell’obiettivo globale dell’Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi.
Articolo 18
Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:
all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
è inserita la lettera seguente:
a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) in conformità dei metodi di cui all’allegato III bis del presente regolamento;
è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera d bis) del primo comma, per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell’allegato III bis, qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull’accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.»;
all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/841 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;
all’articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/841».
è inserito l’allegato seguente:
Articolo 19
Modifica della decisione n. 529/2013/UE
La decisione n. 529/2013/UE è così modificata:
all’articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è soppresso;
all’articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
GAS A EFFETTO SERRA E COMPARTI DI CARBONIO
Gas a effetto serra di cui all’articolo 2:
biossido di carbonio (CO2);
metano (CH4);
protossido di azoto (N2O).
Tali gas a effetto serra sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente e determinati ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.
Comparti di carbonio di cui all’articolo 5, paragrafo 4:
biomassa epigea;
biomassa ipogea;
lettiera;
legno morto;
carbonio organico nel suolo;
prodotti legnosi su terreni imboschiti nelle categorie contabili del suolo dei terreni forestali gestiti.
ALLEGATO II
VALORI MINIMI DEI PARAMETRI DI SUPERFICIE, DI COPERTURA ARBOREA E DELL’ALTEZZA ARBOREA
Stato membro |
Superficie (ha) |
Copertura arborea (%) |
Altezza arborea (m) |
Belgio |
0,5 |
20 |
5 |
Bulgaria |
0,1 |
10 |
5 |
Repubblica ceca |
0,05 |
30 |
2 |
Danimarca |
0,5 |
10 |
5 |
Germania |
0,1 |
10 |
5 |
Estonia |
0,5 |
30 |
2 |
Irlanda |
0,1 |
20 |
5 |
Grecia |
0,3 |
25 |
2 |
Spagna |
1,0 |
20 |
3 |
Francia |
0,5 |
10 |
5 |
Croazia |
0,1 |
10 |
2 |
Italia |
0,5 |
10 |
5 |
Cipro |
0,3 |
10 |
5 |
Lettonia |
0,1 |
20 |
5 |
Lituania |
0,1 |
30 |
5 |
Lussemburgo |
0,5 |
10 |
5 |
Ungheria |
0,5 |
30 |
5 |
Malta |
1,0 |
30 |
5 |
Paesi Bassi |
0,5 |
20 |
5 |
Austria |
0,05 |
30 |
2 |
Polonia |
0,1 |
10 |
2 |
Portogallo |
1,0 |
10 |
5 |
Romania |
0,25 |
10 |
5 |
Slovenia |
0,25 |
30 |
2 |
Slovacchia |
0,3 |
20 |
5 |
Finlandia |
0,5 |
10 |
5 |
Svezia |
0,5 |
10 |
5 |
Regno Unito |
0,1 |
20 |
2 |
ALLEGATO III
ANNO O PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL VALORE-SOGLIA DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
Stato membro |
Anno/Periodo di riferimento |
Belgio |
1990 |
Bulgaria |
1988 |
Repubblica ceca |
1990 |
Danimarca |
1990 |
Germania |
1990 |
Estonia |
1990 |
Irlanda |
1990 |
Grecia |
1990 |
Spagna |
1990 |
Francia |
1990 |
Croazia |
1990 |
Italia |
1990 |
Cipro |
1990 |
Lettonia |
1990 |
Lituania |
1990 |
Lussemburgo |
1990 |
Ungheria |
1985-87 |
Malta |
1990 |
Paesi Bassi |
1990 |
Austria |
1990 |
Polonia |
1988 |
Portogallo |
1990 |
Romania |
1989 |
Slovenia |
1986 |
Slovacchia |
1990 |
Finlandia |
1990 |
Svezia |
1990 |
Regno Unito |
1990 |
ALLEGATO IV
PIANO NAZIONALE DI CONTABILIZZAZIONE FORESTALE CONTENENTE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO PER LE FORESTE DELLO STATO MEMBRO
A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste
Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:
il livello di riferimento è coerente con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;
il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;
il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;
il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l’ipotesi dell’ossidazione istantanea e l’applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;
si presume un rapporto costante tra l’uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;
il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l’obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell’Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell’Unione europea in materia di biodiversità;
il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;
il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra.
B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale
Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell’articolo 8 contiene i seguenti elementi:
la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;
l’elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell’esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;
la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d’inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull’intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;
evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;
la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:
la superficie oggetto di gestione forestale;
emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;
caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all’età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;
tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.
C. Livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025
Stato membro |
Il livello di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di CO2 equivalente all’anno |
Belgio |
– 1 369 009 |
Bulgaria |
– 5 105 986 |
Repubblica ceca |
– 6 137 189 |
Danimarca |
+354 000 |
Germania |
– 34 366 906 |
Estonia |
– 1 750 000 |
Irlanda |
+112 670 |
Grecia |
– 2 337 640 |
Spagna |
– 32 833 000 |
Francia |
– 55 399 290 |
Croazia |
– 4 368 000 |
Italia |
– 19 656 100 |
Cipro |
– 155 779 |
Lettonia |
– 1 709 000 |
Lituania |
– 5 164 640 |
Lussemburgo |
– 426 000 |
Ungheria |
– 48 000 |
Malta |
– 38 |
Paesi Bassi |
– 1 531 397 |
Austria |
– 4 533 000 |
Polonia |
– 28 400 000 |
Portogallo |
– 11 165 000 |
Romania |
– 24 068 200 |
Slovenia |
– 3 270 200 |
Slovacchia |
– 4 827 630 |
Finlandia |
– 29 386 695 |
Svezia |
– 38 721 000 |
Regno Unito |
– 20 701 550 |
ALLEGATO V
FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO, METODOLOGIE E VALORI DI EMIVITA PREDEFINITI PER I PRODOTTI LEGNOSI
Aspetti metodologici
Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nel presente allegato, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nel presente allegato.
Valori di emivita per default:
con «valore di emivita» si intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.
I valori di emivita predefiniti (HL) sono i seguenti:
2 anni per la carta;
25 anni per i pannelli di legno;
35 anni per il legno segato.
Gli Stati membri possono specificare i prodotti materiali a base di legno, compresa la corteccia, che rientrano all’interno delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.
ALLEGATO VI
CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI
Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:
livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;
tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;
stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo dal 2001 al 2020, elencati per categorie contabili del suolo;
dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti di carbonio e gas.
Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica dal 2001 al 2020 escludendo tutti gli anni per i quali sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L’individuazione dei valori statistici anomali è eseguita nel modo seguente:
calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020;
esclusione dalla serie storica di tutti gli anni per i quali le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;
ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020 meno gli anni esclusi di cui alla lettera b);
ripetizione delle lettere b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.
Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 superano il livello di fondo più un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell’articolo 10. Detto margine è pari a un livello di probabilità del 95 %.
Le seguenti emissioni non devono essere escluse:
emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sul terreno, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;
emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sul terreno, in qualsiasi anno del periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030;
emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.
Le informazioni da fornire a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:
individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell’anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;
prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;
una descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030;
ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l’impatto di tali disturbi naturali;
ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.
ALLEGATO VII
IMPORTO MASSIMO DELLA COMPENSAZIONE DISPONIBILE NELL’AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ PER I TERRENI FORESTALI GESTITI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3, LETTERA B)
Stato membro |
Assorbimenti medi da pozzi risultanti da terreni forestali comunicati per il periodo dal 2000 al 2009 in milioni di tonnellate di CO2 equivalente l’anno |
Limite della compensazione espresso in milioni di tonnellate di CO2 equivalente per il periodo dal 2021 al 2030 |
Belgio |
-3,61 |
-2,2 |
Bulgaria |
-9,31 |
-5,6 |
Repubblica ceca |
-5,14 |
-3,1 |
Danimarca |
0,56 |
0,1 |
Germania |
-45,94 |
-27,6 |
Estonia |
-3,07 |
-9,8 |
Irlanda |
0,85 |
0,2 |
Grecia |
-1,75 |
-1,0 |
Spagna |
-26,51 |
-15,9 |
Francia |
-51,23 |
-61,5 |
Croazia |
-8,04 |
-9,6 |
Italia |
-24,17 |
-14,5 |
Cipro |
0,15 |
0,03 |
Lettonia |
-8,01 |
-25,6 |
Lituania |
-5,71 |
-3,4 |
Lussemburgo |
0,49 |
0,3 |
Ungheria |
-1,58 |
0,9 |
Malta |
0,00 |
0,0 |
Paesi Bassi |
-1,72 |
0,3 |
Austria |
-5,34 |
-17,1 |
Polonia |
-37,50 |
-22,5 |
Portogallo |
-5,13 |
-6,2 |
Romania |
-22,34 |
-13,4 |
Slovenia |
-5,38 |
-17,2 |
Slovacchia |
-5,42 |
-6,5 |
Finlandia |
-36,79 |
-44,1 |
Svezia |
-39,55 |
-47,5 |
Regno Unito |
-16,37 |
-3,3 |
( *1 ) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).»;