02018R0841 — IT — 14.03.2021 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/268 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2020

  L 60

21

22.2.2021




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri per il settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2030. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF e le norme per il controllo dell’adempimento di tali impegni da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  

Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell’allegato I, comunicati a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 e che si verificano sul territorio degli Stati membri nelle seguenti categorie contabili del suolo:

a) 

nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030:

i)

«terreni imboschiti» : uso del suolo comunicato come terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali;

ii)

«terreni disboscati» : uso del suolo comunicato come terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni;

iii)

«terre coltivate gestite» :

uso del suolo comunicato come:

— 
terre coltivate che restano tali,
— 
pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate, o
— 
terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;

iv)

pascoli gestiti :

uso del suolo comunicato come:

— 
pascoli che restano tali,
— 
terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli, o
— 
pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;

v)

«terreni forestali gestiti» : uso del suolo comunicato come terreni forestali che restano tali;

b) 

a decorrere dal 2026: «zone umide gestite»: uso del suolo comunicato come

— 
zone umide che restano tali,
— 
insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide, o
— 
zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.
2.  
Nel periodo dal 2021 al 2025 uno Stato membro può includere, nell’ambito di applicazione degli impegni di cui all’articolo 4 del presente regolamento, le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell’allegato I del presente regolamento comunicati a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e che si verificano sul suo territorio nella categoria contabile delle zone umide gestite. Il presente regolamento si applica anche a tali emissioni e assorbimenti inclusi da uno Stato membro.
3.  
Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 2, intende includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei suoi impegni, ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.
4.  
Se necessario, alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione della versione perfezionata delle linee guida IPCC, la Commissione può avanzare una proposta per rinviare di un ulteriore periodo di cinque anni la contabilizzazione obbligatoria relativa alle zone umide gestite.

Articolo 3

Definizioni

1.  

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«pozzo»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

2)

«sorgente»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

3)

«comparto di carbonio»:la totalità o una parte di un’entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro e nell’ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;

4)

«riserva di carbonio»:la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;

5)

«prodotto legnoso»:qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;

6)

«foresta»:un’area di terreno definita dai valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita, come precisato per ciascuno Stato membro nell’allegato II. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l’altezza minima fissata nell’allegato II, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell’area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;

7)

«livello di riferimento per le foreste»,la stima, espressa in tonnellate di CO2 equivalente l’anno, delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in base ai criteri definiti nel presente regolamento;

8)

«valore di emivita»,il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;

9)

«disturbi naturali»:ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi;

10)

«ossidazione istantanea»:metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell’atmosfera dell’intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta.

2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16, per modificare o sopprimere le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure aggiungervi nuove definizioni, al fine di adeguare detto paragrafo agli sviluppi scientifici o tecnici e garantire la coerenza tra le suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida IPCC, adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.

Articolo 4

Impegni

Per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Norme generali di contabilizzazione

1.  
Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).
2.  
Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare garantendo che le emissioni e gli assorbimenti non siano contabilizzati in più di una categoria contabile del suolo.
3.  
Qualora la destinazione del terreno sia convertita, gli Stati membri, 20 anni dopo la data di tale conversione, cambiano la classificazione di terreni forestali, terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni da tali terreni convertiti in un altro tipo di terreno a detto terreno che rimane lo stesso tipo di terreno.
4.  
Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell’allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.
5.  
Gli Stati membri tengono un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione
6.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare l’allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.

Articolo 6

Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati

1.  
Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni totali e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
2.  
In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, qualora la destinazione del terreno sia convertita da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni a terreni forestali, uno Stato membro può cambiare la classificazione di tali terreni da «terreni convertiti in terreni forestali» a «terreni forestali che restano tali» 30 anni dopo la data di tale conversione, se debitamente giustificato sulla base delle linee guida IPCC.
3.  
Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati ciascuno Stato membro determina la superficie forestale utilizzando i parametri specificati nell’allegato II.

Articolo 7

Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite

1.  
Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
2.  
Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
3.  
Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, include le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei suoi impegni e tutti gli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei rispettivi periodi e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
4.  

Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, hanno scelto di non includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei loro impegni, comunicano nondimeno alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso del suolo comunicato come:

a) 

zone umide che restano tali;

b) 

insediamenti o altri terreni, convertiti in zone umide; o

c) 

come zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

Articolo 8

Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti

1.  
Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.
2.  
Se il calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro, lo Stato membro interessato include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all’equivalente del 3,5 % delle emissioni di detto Stato membro nell’anno o nel periodo di riferimento di cui all’allegato III. Gli assorbimenti netti risultanti dai comparti di carbonio costituiti dal legno morto e dai prodotti legnosi, a eccezione della categoria di carta di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti non sono soggetti a tale limitazione.
3.  
Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale, che includono un livello di riferimento proposto per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo dal 2026 al 2030. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nella sezione B dell’allegato IV ed è reso pubblico, anche mediante Internet.
4.  
Gli Stati membri determinano il loro livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui alla sezione A dell’allegato IV. Per la Croazia, il suo livello di riferimento per le foreste può tener conto, oltre che dei criteri di cui alla sezione A dell’allegato IV, anche delle circostanze relative all’occupazione del suo territorio e al periodo bellico e post bellico che hanno avuto un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento.
5.  
Il livello di riferimento per le foreste è basato sulla continuazione di pratiche sostenibili di gestione forestale, come documentate nel periodo dal 2000 al 2009 per quanto riguarda le caratteristiche dinamiche della foresta collegate all’età nelle foreste nazionali, utilizzando i migliori dati disponibili.

I livelli di riferimento per le foreste determinati ai sensi del primo comma tengono conto del futuro impatto delle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all’età per non limitare indebitamente l’intensità di gestione forestale in quanto elemento centrale di pratiche sostenibili di gestione forestale, allo scopo di mantenere o rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine.

Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per determinare il livello di riferimento proposto per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione relativa ai terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti.

6.  
La Commissione, in consultazione con gli esperti nominati dagli Stati membri, effettua una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo al fine di valutare in quale misura i livelli di riferimento proposti per le foreste sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 5, paragrafo 1. Inoltre, la Commissione consulta le parti interessate e la società civile. La Commissione pubblica una sintesi dei lavori svolti, inclusi i pareri espressi dagli esperti nominati dagli Stati membri, e le relative conclusioni.

Se necessario, la Commissione formula raccomandazioni tecniche agli Stati membri che tengono conto delle conclusioni della valutazione tecnica per agevolare il riesame tecnico dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione pubblica tali raccomandazioni tecniche.

7.  
Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 giugno 2024, per il periodo dal 2026 al 2030. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.
8.  
Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 che modificano l’allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
9.  
Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 che modificano l’allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030, sulla base di un’eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo.
10.  
Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 30 aprile 2025, per il periodo dal 2026 al 2030.
11.  
Per assicurare la coerenza di cui al paragrafo 5, del presente articolo gli Stati membri, se necessario, presentano alla Commissione correzioni tecniche che non richiedono modifiche degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 8 o 9 del presente articolo entro le date di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 9

Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi

1.  

Nella contabilizzazione prevista a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all’allegato V:

a) 

carta;

b) 

pannelli di legno;

c) 

legno segato.

2.  
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l’allegato V aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, e garantendo l’integrità ambientale.
3.  
Gli Stati membri possono precisare i prodotti di derivazione legnosa, inclusa la corteccia, che rientrano nell’ambito delle categorie esistenti e nuove di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi e a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili.

Articolo 10

Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

1.  
Alla fine di ciascuno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo»). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell’allegato VI.
2.  

Lo Stato membro che applica il paragrafo 1:

a) 

presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per le categorie contabili del suolo di cui al paragrafo 1, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell’allegato VI; e

b) 

non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.

3.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 allo scopo di modificare l’allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d’informativa riportati in tale allegato al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.

Articolo 11

Flessibilità

1.  

Uno Stato membro può avvalersi:

a) 

degli strumenti di flessibilità generali di cui all’articolo 12; e

b) 

al fine di rispettare l’impegno assunto a norma dell’articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all’articolo 13.

2.  
L’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell’articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 12

Strumenti di flessibilità generali

1.  
Se le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità, e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni soppresse deve essere preso in considerazione per quanto riguarda la conformità dello Stato membro al suo impegno ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento.
2.  
Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali e previa deduzione di un’eventuale quantità considerata a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, detto Stato membro può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all’impegno assunto a norma dell’articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.
3.  
Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali nel periodo dal 2021 al 2025 e previa deduzione di un’eventuale quantità considerata a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, o trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro può riportare la quantità restante di assorbimenti al periodo dal 2026 al 2030.
4.  
Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1.  
Lo Stato membro le cui emissioni totali superino gli assorbimenti totali nelle categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all’articolo 4.
2.  

Se il calcolo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare tali emissioni a condizione che:

a) 

lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 abbia incluso misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l’incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e

b) 

all’interno dell’Unione, le emissioni totali non superino gli assorbimenti totali nelle categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2 del presente regolamento per il periodo in cui lo Stato membro intende utilizzare la compensazione. Nel valutare se, all’interno dell’Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/842.

3.  

Per quanto riguarda l’importo della compensazione, lo Stato membro interessato può compensare solo:

a) 

pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste; e

b) 

fino all’importo massimo della compensazione per tale Stato membro di cui all’allegato VII per il periodo dal 2021 al 2030.

4.  
La Finlandia può compensare fino a 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalente, a condizione che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 14

Controllo di conformità

1.  
Entro il 15 marzo 2027, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032, per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all’articolo 2, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

Tale relazione comprende, se del caso, dettagli sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 11 e i relativi importi, o sull’utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi.

2.  
La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall’articolo 4.
3.  
La Commissione redige una relazione nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni totali e sugli assorbimenti totali di gas a effetto serra dell’Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all’articolo 2, che sono pari alle emissioni e agli assorbimenti totali comunicati per il periodo, meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell’Unione nel periodo dal 2000 al 2009.
4.  
L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nell’esecuzione del quadro di monitoraggio e conformità di cui al presente articolo, in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Articolo 15

Registro

1.  
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 del presente regolamento a integrazione dello stesso, al fine di stabilire le norme relative all’iscrizione nel registro dell’Unione, istituito in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro e di assicurare che la contabilizzazione effettuata in relazione al ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento sia accurata.
2.  
L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
3.  
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili al pubblico.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafi 8 e 9, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafi 8 e 9, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 6, dell’articolo 8, paragrafi 8 e 9, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Riesame

1.  
Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l’altro, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi.

La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l’integrità dell’obiettivo globale dell’Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi.

2.  
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 11; nonché sul contributo del presente regolamento all’obiettivo globale dell’Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie maggiori riduzioni dei gas a effetto serra e dei necessari maggiori assorbimenti nell’Unione e, se del caso, formula proposte.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1) 

all’articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

a) 

è inserita la lettera seguente:

«d bis

a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) in conformità dei metodi di cui all’allegato III bis del presente regolamento;

b) 

è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera d bis) del primo comma, per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell’allegato III bis, qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull’accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.»;

2) 

all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«viii) 

a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/841 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;

3) 

all’articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«b bis

a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/841».

4) 

è inserito l’allegato seguente:






«ALLEGATO III bis
Metodi di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis)
Approccio 3: Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d’uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.
Metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.
Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d’inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull’inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull’evoluzione o sull’incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d’uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.
Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.».

Articolo 19

Modifica della decisione n. 529/2013/UE

La decisione n. 529/2013/UE è così modificata:

1) 

all’articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è soppresso;

2) 

all’articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

GAS A EFFETTO SERRA E COMPARTI DI CARBONIO

A. 

Gas a effetto serra di cui all’articolo 2:

a) 

biossido di carbonio (CO2);

b) 

metano (CH4);

c) 

protossido di azoto (N2O).

Tali gas a effetto serra sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente e determinati ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.

B. 

Comparti di carbonio di cui all’articolo 5, paragrafo 4:

a) 

biomassa epigea;

b) 

biomassa ipogea;

c) 

lettiera;

d) 

legno morto;

e) 

carbonio organico nel suolo;

f) 

prodotti legnosi su terreni imboschiti nelle categorie contabili del suolo dei terreni forestali gestiti.




ALLEGATO II



VALORI MINIMI DEI PARAMETRI DI SUPERFICIE, DI COPERTURA ARBOREA E DELL’ALTEZZA ARBOREA

Stato membro

Superficie (ha)

Copertura arborea (%)

Altezza arborea (m)

Belgio

0,5

20

5

Bulgaria

0,1

10

5

Repubblica ceca

0,05

30

2

Danimarca

0,5

10

5

Germania

0,1

10

5

Estonia

0,5

30

2

Irlanda

0,1

20

5

Grecia

0,3

25

2

Spagna

1,0

20

3

Francia

0,5

10

5

Croazia

0,1

10

2

Italia

0,5

10

5

Cipro

0,3

10

5

Lettonia

0,1

20

5

Lituania

0,1

30

5

Lussemburgo

0,5

10

5

Ungheria

0,5

30

5

Malta

1,0

30

5

Paesi Bassi

0,5

20

5

Austria

0,05

30

2

Polonia

0,1

10

2

Portogallo

1,0

10

5

Romania

0,25

10

5

Slovenia

0,25

30

2

Slovacchia

0,3

20

5

Finlandia

0,5

10

5

Svezia

0,5

10

5

Regno Unito

0,1

20

2




ALLEGATO III



ANNO O PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL VALORE-SOGLIA DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

Stato membro

Anno/Periodo di riferimento

Belgio

1990

Bulgaria

1988

Repubblica ceca

1990

Danimarca

1990

Germania

1990

Estonia

1990

Irlanda

1990

Grecia

1990

Spagna

1990

Francia

1990

Croazia

1990

Italia

1990

Cipro

1990

Lettonia

1990

Lituania

1990

Lussemburgo

1990

Ungheria

1985-87

Malta

1990

Paesi Bassi

1990

Austria

1990

Polonia

1988

Portogallo

1990

Romania

1989

Slovenia

1986

Slovacchia

1990

Finlandia

1990

Svezia

1990

Regno Unito

1990




ALLEGATO IV

PIANO NAZIONALE DI CONTABILIZZAZIONE FORESTALE CONTENENTE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO PER LE FORESTE DELLO STATO MEMBRO

A.   Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste

Il livello di riferimento per le foreste di uno Stato membro è determinato secondo i seguenti criteri:

a) 

il livello di riferimento è coerente con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;

b) 

il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;

c) 

il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall’uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

d) 

il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l’ipotesi dell’ossidazione istantanea e l’applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;

e) 

si presume un rapporto costante tra l’uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;

f) 

il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l’obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell’Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell’Unione europea in materia di biodiversità;

g) 

il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;

h) 

il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra.

B.   Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell’articolo 8 contiene i seguenti elementi:

a) 

la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

b) 

l’elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell’esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;

c) 

la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d’inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull’intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;

d) 

evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;

e) 

la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:

i) 

la superficie oggetto di gestione forestale;

ii) 

emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

iii) 

caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all’età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;

iv) 

tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.

▼M1

C.    Livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025



Stato membro

Il livello di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di CO2 equivalente all’anno

Belgio

– 1 369 009

Bulgaria

– 5 105 986

Repubblica ceca

– 6 137 189

Danimarca

+354 000

Germania

– 34 366 906

Estonia

– 1 750 000

Irlanda

+112 670

Grecia

– 2 337 640

Spagna

– 32 833 000

Francia

– 55 399 290

Croazia

– 4 368 000

Italia

– 19 656 100

Cipro

– 155 779

Lettonia

– 1 709 000

Lituania

– 5 164 640

Lussemburgo

– 426 000

Ungheria

– 48 000

Malta

– 38

Paesi Bassi

– 1 531 397

Austria

– 4 533 000

Polonia

– 28 400 000

Portogallo

– 11 165 000

Romania

– 24 068 200

Slovenia

– 3 270 200

Slovacchia

– 4 827 630

Finlandia

– 29 386 695

Svezia

– 38 721 000

Regno Unito

– 20 701 550

▼B




ALLEGATO V

FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO, METODOLOGIE E VALORI DI EMIVITA PREDEFINITI PER I PRODOTTI LEGNOSI

Aspetti metodologici

— 
Se non è possibile distinguere i prodotti legnosi nelle categorie contabili del suolo dei terreni imboschiti da quelli raccolti nei terreni forestali gestiti, lo Stato membro ha la facoltà di contabilizzare i prodotti legnosi presupponendo che tutte le emissioni e gli assorbimenti si siano verificati nei terreni forestali gestiti.
— 
I prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi e i prodotti legnosi raccolti a fini energetici si contabilizzano in base al metodo dell’ossidazione istantanea.
— 
I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore («metodo della produzione»).
— 
Per i prodotti legnosi esportati, i dati del paese fanno riferimento ai valori di emivita specifici del paese e all’uso dei prodotti legnosi nel paese d’importazione.
— 
I valori di emivita specifici del paese per i prodotti legnosi commercializzati nell’Unione non si discostano da quelli utilizzati dallo Stato membro importatore.
— 
A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato da paesi terzi e indicare i paesi d’origine di tale legno.

Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nel presente allegato, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nel presente allegato.

Valori di emivita per default:

con «valore di emivita» si intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.

I valori di emivita predefiniti (HL) sono i seguenti:

a) 

2 anni per la carta;

b) 

25 anni per i pannelli di legno;

c) 

35 anni per il legno segato.

Gli Stati membri possono specificare i prodotti materiali a base di legno, compresa la corteccia, che rientrano all’interno delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.




ALLEGATO VI

CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI

1. 

Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:

a) 

livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;

b) 

tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;

c) 

stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo dal 2001 al 2020, elencati per categorie contabili del suolo;

d) 

dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti di carbonio e gas.

2. 

Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica dal 2001 al 2020 escludendo tutti gli anni per i quali sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L’individuazione dei valori statistici anomali è eseguita nel modo seguente:

a) 

calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020;

b) 

esclusione dalla serie storica di tutti gli anni per i quali le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;

c) 

ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020 meno gli anni esclusi di cui alla lettera b);

d) 

ripetizione delle lettere b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.

3. 

Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 superano il livello di fondo più un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell’articolo 10. Detto margine è pari a un livello di probabilità del 95 %.

4. 

Le seguenti emissioni non devono essere escluse:

a) 

emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sul terreno, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;

b) 

emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sul terreno, in qualsiasi anno del periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030;

c) 

emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.

5. 

Le informazioni da fornire a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:

a) 

individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell’anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;

b) 

prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

c) 

una descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030;

d) 

ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l’impatto di tali disturbi naturali;

e) 

ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.




ALLEGATO VII



IMPORTO MASSIMO DELLA COMPENSAZIONE DISPONIBILE NELL’AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ PER I TERRENI FORESTALI GESTITI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

Stato membro

Assorbimenti medi da pozzi risultanti da terreni forestali comunicati per il periodo dal 2000 al 2009 in milioni di tonnellate di CO2 equivalente l’anno

Limite della compensazione espresso in milioni di tonnellate di CO2 equivalente per il periodo dal 2021 al 2030

Belgio

-3,61

-2,2

Bulgaria

-9,31

-5,6

Repubblica ceca

-5,14

-3,1

Danimarca

0,56

0,1

Germania

-45,94

-27,6

Estonia

-3,07

-9,8

Irlanda

0,85

0,2

Grecia

-1,75

-1,0

Spagna

-26,51

-15,9

Francia

-51,23

-61,5

Croazia

-8,04

-9,6

Italia

-24,17

-14,5

Cipro

0,15

0,03

Lettonia

-8,01

-25,6

Lituania

-5,71

-3,4

Lussemburgo

0,49

0,3

Ungheria

-1,58

0,9

Malta

0,00

0,0

Paesi Bassi

-1,72

0,3

Austria

-5,34

-17,1

Polonia

-37,50

-22,5

Portogallo

-5,13

-6,2

Romania

-22,34

-13,4

Slovenia

-5,38

-17,2

Slovacchia

-5,42

-6,5

Finlandia

-36,79

-44,1

Svezia

-39,55

-47,5

Regno Unito

-16,37

-3,3



( *1 ) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).»;