02018R0196 — IT — 01.05.2019 — 002.001


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REGOLAMENTO (UE) 2018/196 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 2018

che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

(codificazione)

(GU L 044 dell'16.2.2018, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/632 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2018

  L 105

3

25.4.2018

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/673 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2019

  L 114

5

30.4.2019




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REGOLAMENTO (UE) 2018/196 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 2018

che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

(codificazione)



Articolo 1

Le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per l'Unione nel quadro dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

▼M2

Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0,001 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

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Articolo 3

1.  La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:

a) l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dall'Unione nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;

b) l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio;

c) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I; tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo;

d) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati dei prodotti; la Commissione depenna in primo luogo i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato II al 1o maggio 2005 e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva; essa procede quindi ad eliminare i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato I al 1o maggio 2005, seguendo l'ordine di detto elenco;

e) la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

2.  Se aggiunge prodotti all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendo i prodotti in questione da detto allegato. Essa non modifica l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di apportare le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Qualora le informazioni sui pagamenti effettuati dagli Stati Uniti siano disponibili tardi nel corso dell'anno, in modo che non risulti possibile rispettare i termini regolamentari e imposti dall'OMC seguendo la procedura di cui all'articolo 4 e qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, sussistano imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 5 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del primo comma.

Articolo 4

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 5

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o del Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 6

L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 7

1.  Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari all'importazione sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi è stata rilasciata prima del 30 aprile 2005.

2.  I dazi supplementari all'importazione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I ammessi in franchigia conformemente al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 2 ).

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 673/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti, se del caso, al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2




ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all'importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 3 ).

0710 40 00

ex 9003 19 00 «montature di metalli comuni»

8705 10 00

6204 62 31

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ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.




ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive



Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio

(GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione

(GU L 111 del 25.4.2006, pag. 5).

 

Regolamento (CE) n. 409/2007 della Commissione

(GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16).

 

Regolamento (CE) n. 283/2008 della Commissione

(GU L 86 del 28.3.2008, pag. 19).

 

Regolamento (CE) n. 317/2009 della Commissione

(GU L 100 del 18.4.2009, pag. 6).

 

Regolamento (UE) n. 305/2010 della Commissione

(GU L 94 del 15.4.2010, pag. 15).

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2011 della Commissione

(GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 51).

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione

(GU L 108 del 18.4.2013, pag. 6).

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

limitatamente al punto 11 dell'allegato

Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52).

limitatamente al punto 4 dell'allegato

Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2014 della Commissione

(GU L 90 del 26.3.2014, pag. 6).

 

Regolamento delegato (UE) 2015/675 della Commissione

(GU L 111 del 30.4.2015, pag. 16).

 

Regolamento delegato (UE) 2016/654 della Commissione

(GU L 114 del 28.4.2016, pag. 1).

 

Regolamento delegato (UE) 2017/750 della Commissione

(GU L 113 del 29.4.2017, pag. 12).

 




ALLEGATO IV

Tavola di concordanza



Regolamento (CE) n. 673/2005

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 4 bis

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV



( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).