02017R2470 — IT — 29.08.2022 — 036.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2470 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2470 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2017
che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati
L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 è istituito conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
ELENCO DELL’UNIONE DEI NUOVI ALIMENTI
Contenuto dell’elenco
1. L’elenco dell’Unione è costituito dalle tabelle 1 e 2.
2. La tabella 1 comprende i nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.
Colonna 1 |
: |
Nuovo alimento autorizzato |
Colonna 2 |
: |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato. Questa colonna è ulteriormente suddivisa in due: Categoria degli alimenti specificati e livelli massimi |
Colonna 3 |
: |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Colonna 4 |
: |
Altri requisiti |
3. La tabella 2 comprende le specifiche sui nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.
Colonna 1 |
: |
Nuovo alimento autorizzato |
Colonna 2 |
: |
Specifiche |
Tabella 1 - Nuovi alimenti autorizzati
Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
►M29 Tutela dei dati ◄ |
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Acido N-acetil-D-neuraminico |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «acido N-acetil-D-neuraminico». Gli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuraminico recano l’indicazione secondo cui l’integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni qualora essi consumino latte materno o altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuraminico durante lo stesso periodo di ventiquattro ore. |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (1) |
0,05 g/l di formula ricostituita |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,05 g/kg per gli alimenti solidi |
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Alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati, ma in ogni caso non superiori ai livelli massimi stabiliti per la categoria di cui alla tabella, corrispondente ai prodotti |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,2 g/l (bevande) 1,7 g/kg (barrette) |
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Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione (2) |
1,25 g/kg |
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Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte |
0,05 g/l |
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Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente |
0,05 g/l (bevande) 0,4 g/kg (alimenti solidi) |
||||
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande |
0,05 g/l (bevande) 0,25 g/kg (alimenti solidi) |
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Barrette ai cereali |
0,5 g/kg |
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Edulcoranti da tavola |
8,3 g/kg |
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Bevande a base di frutta e di verdure |
0,05 g/l |
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Bevande aromatizzate |
0,05 g/l |
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Caffè speciale, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni |
0,2 g/kg |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (3) |
300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni) 55 mg/giorno per i lattanti 130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia 250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni |
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Polpa disidratata del frutto di Adansonia digitata (baobab) |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa disidratata del frutto del baobab». |
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Estratto di Ajuga reptans da colture cellulari |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle parti aeree fiorite di Ajuga reptans |
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Akkermansia muciniphila (pastorizzato) |
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
3,4 × 1010 cellule/giorno |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Akkermansia muciniphila pastorizzato». |
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Autorizzato il 1o marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: A-Mansia Biotech SA, rue Granbonpré, 11, Bâtiment H, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgio. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società A-Mansia Biotech SA è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento Akkermansia muciniphila pastorizzato, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Mansia Biotech SA. Data finale della tutela dei dati: 1o marzo 2027. |
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
3,4 × 1010 cellule/giorno |
L’etichetta degli integratori alimentari contenenti Akkermansia muciniphila pastorizzato indica che tali integratori alimentari dovrebbero essere consumati esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento. |
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L-alanil-L-glutamina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
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Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
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Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di DHA |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.». |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Bevande analcoliche (incluse le bevande a base di latte) |
60 mg/100 ml |
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Olio di semi di Allanblackia |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di Allanblackia» |
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Margarine e creme spalmabili a base di panna |
30 g/100 g |
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Miscele di oli vegetali (*) e latte (che rientrano nella categoria di alimenti: prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande) |
30 g/100 g |
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(*) Esclusi gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva quali definiti nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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Estratto delle foglie di Aloe macroclada Baker |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un gel simile ottenuto da Aloe vera (L.) Burm |
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Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di EPA e DHA combinati |
►C1 La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba)» ◄ |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Bevande analcoliche Bevande a base di latte Bevande sostitutive delle bevande a base di latte |
80 mg/100 ml |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 ml |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Barrette nutrizionali/barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 000 mg/giorno per la popolazione in generale 450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 |
200 mg/100 ml |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di EPA e DHA combinati |
►C1 La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba)» ◄ |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Bevande analcoliche Bevande a base di latte Bevande sostitutive delle bevande a base di latte |
80 mg/100 ml |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 ml |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Barrette nutrizionali/barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 000 mg/giorno per la popolazione in generale 450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 |
200 mg/100 ml |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio estratto da Mortierella alpina» o «olio di Mortierella alpina» |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti a fini medici speciali per lattanti, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Olio di argan estratto da Argania spinosa |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di argan» e, se utilizzato come condimento, sull’etichetta è indicato «olio vegetale solo per condimento». |
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Come condimento |
Non specificato |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso degli oli vegetali alimentari |
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Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni. |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, ad esclusione di quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia, ai bambini e agli adolescenti di età inferiore a 14 anni |
40-80 mg/giorno di oleoresina, corrispondenti a ≤ 8 mg di astaxantina al giorno |
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Semi di basilico (Ocimum basilicum) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura |
3 g/200 ml per l’aggiunta di semi di basilico interi (Ocimum basilicum) |
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Betaina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi (7) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «betaina». Le etichette degli alimenti contenenti betaina recano l'indicazione di non utilizzare l'alimento nel caso in cui si consumino nello stesso giorno integratori alimentari contenenti betaina. |
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Autorizzato il 22 agosto 2019. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Copenhagen K, DK-1411, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società DuPont Nutrition Biosciences ApS è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento betaina, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di DuPont Nutrition Biosciences ApS. Termine della tutela dei dati: 22 agosto 2024. |
Polveri per bevande, bevande isotoniche ed energetiche destinate agli sportivi |
60 mg/100 g |
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Barrette proteiche e ai cereali destinate agli sportivi |
500 mg/100 g |
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Sostituti di un pasto destinati agli sportivi |
20 mg/100 g |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
500 mg/100 g (barrette) 136 mg/100 g (zuppe) 188 mg/100 g (porridge) 60 mg/100 g (bevande) |
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Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 per gli adulti |
400 mg/giorno |
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Estratto di fagioli neri fermentati |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fagioli neri (soia) fermentati» o «estratto di soia fermentata». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
4,5 g/giorno |
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Lattoferrina bovina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Lattoferrina da latte vaccino». |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (pronte da bere) |
100 mg/100 ml |
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Alimenti a base di latte per bambini nella prima infanzia (pronti da mangiare/bere) |
200 mg/100 g |
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Alimenti trasformati a base di cereali (solidi) |
670 mg/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le esigenze dei singoli fino a un massimo di 3 g/giorno |
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Bevande a base di latte |
200 mg/100 g |
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Miscele in polvere per bevande a base di latte (pronte da bere) |
330 mg/100 g |
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Bevande a base di latte fermentato (comprese le bevande allo yogurt) |
50 mg/100 g |
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Bevande analcoliche |
120 mg/100 g |
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Prodotti a base di yogurt |
80 mg/100 g |
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Prodotti a base di formaggio |
2 000 mg/100 g |
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Gelati |
130 mg/100 g |
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Prodotti di pasticceria |
1 000 mg/100 g |
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Caramelle |
750 mg/100 g |
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Gomme da masticare |
3 000 mg/100 g |
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Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «isolato di proteine di siero di latte dolce». Gli integratori alimentari contenenti isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino recano la seguente dicitura: «Questo integratore alimentare non è indicato per i lattanti/i bambini/gli adolescenti di età inferiore a uno/tre/diciotto (*) anni.» (*) in funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare. |
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Autorizzato il 20 novembre 2018. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Armor Protéines S.A.S., 19 bis rue de la Libération, 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Francia. Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Armor Protéines S.A.S. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Armor Protéines S.A.S. Data finale della tutela dei dati: 20 novembre 2023. |
Formule per lattanti, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 Formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
30 mg/100 g (in polvere) 3,9 mg/100 ml (ricostituito) 30 mg/100 g (in polvere) 4,2 mg/100 ml (ricostituito) 300 mg/giorno 30 mg/100 g (formula in polvere destinata ai lattanti nei primi mesi di vita fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare) 3,9 mg/100 ml (formula ricostituita destinata ai lattanti nei primi mesi di vita fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare) 30 mg/100 g (formula in polvere destinata ai lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare) 4,2 mg/100 ml (formula ricostituita destinata ai lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare) 58 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia 380 mg/giorno per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 3 e 18 anni 610 mg/giorno per gli adulti 25 mg/giorno per i lattanti 58 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia 250 mg/giorno per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 3 e 18 anni 610 mg/giorno per gli adulti; |
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Olio di semi di Buglossoides arvensis |
Categoria dell’alimento specificato |
Livello massimo dell’acido stearidonico (STA) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio raffinato di Buglossoides». |
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Prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi |
250 mg/100 g |
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75 mg/100 g per le bevande |
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Formaggio e prodotti caseari |
750 mg/100 g |
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Burro ed altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste spalmabili (non destinati a cottura o frittura) |
750 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
625 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
500 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Olio di Calanus finmarchicus |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di Calanus finmarchicus (crostaceo)». 2. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus reca l’indicazione che tali integratori alimentari non devono essere consumati: a) se altri integratori alimentari contenenti esteri di astaxantina sono consumati lo stesso giorno; b) dai lattanti e dai bambini di età inferiore ai 3 anni; c) dai minori di 14 anni, se l’ingrediente contiene ≥ 0,1 % di astaxantina. |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
1,0 g/giorno (< 0,1 % di esteri di astaxantina, corrispondente a < 1,0 mg di astaxantina al giorno) per la popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia 2,3 g/giorno (da 0,1 % a ≤ 0,25 % di esteri di astaxantina, corrispondente a ≤ 5,75 mg di astaxantina al giorno) per la popolazione in generale di età superiore ai 14 anni |
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Fruttoborato di calcio |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fruttoborato di calcio». 2. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti fruttoborato di calcio indica che gli integratori alimentari in questione non dovrebbero essere consumati dalla popolazione di età inferiore ai 18 anni e dalle donne durante la gravidanza e l'allattamento. |
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Autorizzato il 23 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: VDF FutureCeuticals, Inc., 300 West 6th Street Momence, Illinois 60954, Stati Uniti. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società VDF FutureCeuticals, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento fruttoborato di calcio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di VDF FutureCeuticals, Inc. Data finale della tutela dei dati: 23 dicembre 2026. |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta, esclusi gli integratori alimentari destinati alle donne durante la gravidanza e l'allattamento |
220 mg/giorno |
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L-metilfolato di calcio |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (espressi come acido folico) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «L-metilfolato di calcio». |
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Alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
A norma della direttiva 2002/46/CE |
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Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 |
A norma del regolamento (CE) n. 1925/2006 |
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Acidi grassi cetilati |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è «preparato di acidi grassi cetilati». 2. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento indica che tali integratori alimentari non dovrebbero essere assunti da persone di età inferiore a 18 anni. |
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Autorizzato il 3 marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Pharmanutra SpA, Via Delle Lenze 216/b, 56122 Pisa, Italia. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Pharmanutra SpA è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento acidi grassi cetilati, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Pharmanutra SpA. Data finale della tutela dei dati: 3 marzo 2027. |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta |
1,6 g/giorno |
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Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)» oppure «gomma base (n. CAS: 1246080-53-4)». |
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Gomme da masticare |
8 % |
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Base per gomma da masticare (copolimero di metilviniletere e di anidride maleica) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «base per gomma (compreso il copolimero di metilviniletere e anidride maleica)» oppure «base per gomma (n. CAS 9011-16-9)». |
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Gomme da masticare |
2 % |
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Olio di semi di chia da Salvia hispanica |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di chia (Salvia hispanica)». |
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Grassi e oli |
10 % |
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Olio di semi di chia puro |
2 g/giorno |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2 g/giorno |
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Semi di chia (Salvia hispanica) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Semi di chia (Salvia hispanica)». |
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Prodotti di panetteria |
5 % (semi di chia interi o macinati) |
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Prodotti da forno |
10 % di semi di chia interi |
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Cereali da prima colazione |
10 % di semi di chia interi |
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Pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi |
5 % di semi di chia interi |
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Frutta, noci e miscele di semi |
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Semi di chia |
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Dolciumi (compresi il cioccolato e i prodotti di cioccolato), escluse le gomme da masticare |
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Prodotti lattiero-caseari (compresi gli yogurt) e prodotti sostitutivi |
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Ghiacci alimentari |
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Prodotti ortofrutticoli (compresi creme di frutta da spalmare, composte con/senza cereali, preparati di frutta da utilizzare come strato inferiore per prodotti lattiero-caseari o da mescolare con tali prodotti, dessert alla frutta, frutta mista con latte di cocco in vasetti a doppio comparto) |
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Bevande analcoliche (compresi succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura) |
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Budini che non richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione |
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Complesso chitina-glucano derivato dall’Aspergillus niger |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dall’Aspergillus niger». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
5 g/giorno |
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Complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
5 g/giorno |
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Estratto di chitosano dai funghi (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di chitosano dall’Agaricus bisporus» o «estratto di chitosano dall’Aspergillus niger». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari del chitosano derivante dai crostacei |
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Solfato di condroitina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «solfato di condroitina derivato da fermentazione microbica e solfatazione». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
1 200 mg/giorno |
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Cromo picolinato |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di cromo totale |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «cromo picolinato». |
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Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
250 μg/giorno |
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Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 (4) |
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Biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti biomassa di lievito al cromo (Yarrowia lipolytica) reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari «non sono indicati per i lattanti e i bambini nella prima infanzia (bambini di età inferiore a 3 anni)/i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni» (12). |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
2 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni, corrispondenti a 46 μg di cromo al giorno 4 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e gli adulti, corrispondenti a 92 μg di cromo al giorno |
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Erbe di Cistus incanus L. Pandalis |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «erbe di Cistus incanus L. Pandalis». |
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Infusioni di erbe |
Dose giornaliera prevista: 3 g di erbe/giorno (2 tazze/giorno) |
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Citicolina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «citicolina». 2. Le etichette degli alimenti contenenti citicolina recano l’indicazione secondo cui il prodotto non è adatto al consumo da parte dei bambini. |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
500 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
250 mg per porzione e un livello massimo di consumo giornaliero di 1 000 mg |
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Clostridium butyricum |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» o «Clostridium butyricum (CBM 588)». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
1,35 × 108 CFU/giorno |
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Polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner e il duo infuso (alimento tradizionale da un paese terzo) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa di bacche di caffè» e/o «cascara (polpa di bacche di caffè)» e/o «infuso di polpa di bacche di caffè» e/o «infuso secco di polpa di bacche di caffè». Se il prodotto contenente il nuovo alimento ha un tenore superiore a 150 mg/l di caffeina (come tale o ricostituito), reca un’etichetta con l’indicazione seguente: «Tenore di caffeina elevato. Non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l’allattamento» posta nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento e seguita dal tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml. I preparati tipici per infusi sono approntati con un massimo di 6 g di polpa di bacche di caffè per 100 ml di acqua calda (> 75°). Per la polpa di bacche di caffè immessa sul mercato come tale per la preparazione di infusi sono fornite informazioni ai consumatori sulla preparazione. |
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Polpa di bacche di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner per la preparazione di infusi |
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Caffè, estratti di caffè e cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande calde (e loro controparti aromatizzate). |
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Bevande analcoliche pronte da bere, aromatizzate o non aromatizzate |
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D-ribosio |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «D-ribosio». Le etichette degli alimenti contenenti D-ribosio recano l'indicazione di non utilizzare l'alimento nel caso in cui si consumino nello stesso giorno integratori alimentari contenenti D-ribosio. |
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Autorizzato il 16 aprile 2019. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Bioenergy LIFE Science, Inc., 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Bioenergy LIFE Science, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento D-ribosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Bioenergy LIFE Science, Inc. Data finale della tutela dei dati: 16 aprile 2024 (5 anni). |
Barrette ai cereali |
0,20 g/100 g |
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Prodotti da forno fini |
0,31 g/100 g |
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Prodotti a base di cioccolato (escluse le barrette di cioccolato) |
0,17 g/100 g |
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Bevande a base di latte (esclusi i frullati e le bevande con aggiunta di malto) |
0,08 g/100 g |
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Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi, bevande isotoniche ed energetiche |
0,80 g/100 g |
||||
Barrette destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
3,3 g/100 g |
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Sostituti di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande) |
0,13 g/100 g |
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Sostituti di un pasto per il controllo del peso (in forma di barrette) |
3,30 g/100 g |
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Dolciumi |
0,20 g/100 g |
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Tè e infusioni (sotto forma di polvere da ricostituire) |
0,23 g/100 g |
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Estratto di cacao in polvere sgrassato |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di polifenoli, corrispondenti a 1,1 g di estratto di cacao in polvere sgrassato al giorno. |
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Barrette nutrizionali |
1 g/giorno e 300 mg di polifenoli, corrispondenti a non più di 550 mg di estratto di cacao in polvere sgrassato in una porzione di alimenti (o integratori alimentari) |
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Bevande a base di latte |
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Altri alimenti (compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE), noti per contenere ingredienti funzionali e di norma destinati al consumo da parte di adulti attenti alla salute |
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Estratto di cacao a basso contenuto di grassi |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di flavanoli di cacao al giorno. |
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Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
730 mg per porzione e circa 1,2 g/giorno |
||||
Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di coriandolo». |
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|
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
600 mg/giorno |
||||
Estratto di mirtillo in polvere |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di mirtillo in polvere». |
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Autorizzato il 20 novembre 2018. Quest'iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Ocean Spray Cranberries Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, l'estratto di mirtillo in polvere, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Ocean Spray Cranberries Inc. Data finale della protezione dei dati: 20 novembre 2023. |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta |
350 mg/giorno |
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Frutti essiccati di Crataegus pinnatifida |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «frutti essiccati di Crataegus pinnatifida». |
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Infusioni di erbe |
In linea con il normale uso alimentare di Crataegus laevigata |
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Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE (5) |
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Composte |
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α-ciclodestrina |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «alfa-ciclodestrina» o «α-ciclodestrina». |
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γ-ciclodestrina |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gamma-ciclodestrina» o «γ-ciclodestrina». |
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Chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf (alimento tradizionale da un paese terzo) |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «chicchi decorticati di fonio (Digitaria exilis)». |
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Preparato di destrano prodotto da Leuconostoc mesenteroides |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «destrano». |
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Prodotti di panetteria |
5 % |
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Olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo (contenente almeno l’80 % di diacilgliceroli)». |
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Oli da cucina |
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Margarine spalmabili |
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Condimenti per insalata |
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Maionese |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande) |
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Prodotti di panetteria |
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Prodotti di tipo yogurt |
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Diidrocapsiato (DHC) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «diidrocapsiato». 2. Gli integratori alimentari contenenti diidrocapsiato sintetico recano l’etichetta: «non destinato ai bambini fino ai quattro anni e mezzo». |
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Barrette ai cereali |
9 mg/100 g |
||||
Biscotti, gallette e cracker |
9 mg/100 g |
||||
Spuntini a base di riso |
12 mg/100 g |
||||
Bevande gassose, bevande diluibili, bevande a base di succo di frutta |
1,5 mg/100 ml |
||||
Bevande a base di verdure |
2 mg/100 ml |
||||
Bevande a base di caffè e di tè |
1,5 mg/100 ml |
||||
Acqua aromatizzata - non frizzante |
1 mg/100 ml |
||||
Cereali precotti a base di avena |
2,5 mg/100 g |
||||
Altri cereali |
4,5 mg/100 g |
||||
Gelati e dessert a base di latte |
4 mg/100 g |
||||
Miscele pronte per budino |
2 mg/100 g |
||||
Prodotti a base di yogurt |
2 mg/100 g |
||||
Prodotti a base di cioccolato |
7,5 mg/100 g |
||||
Caramelle dure |
27 mg/100 g |
||||
Gomme da masticare senza zucchero |
115 mg/100 g |
||||
Prodotti a base di latte da aggiungere al caffè |
40 mg/100 g |
||||
Edulcoranti |
200 mg/100 g |
||||
Zuppe pronte |
1,1 mg/100 g |
||||
Condimenti per insalata |
16 mg/100 g |
||||
Proteine vegetali |
5 mg/100 g |
||||
Pasti pronti |
3 mg/pasto |
||||
Sostituti di un pasto per il controllo del peso |
3 mg/pasto |
||||
Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande) |
1 mg/100 ml |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 mg/singola assunzione 9 mg/giorno |
||||
Miscele in polvere per bevande analcoliche |
14,5 mg/kg pari a 1,5 mg/100 ml |
||||
Euglena gracilis essiccata |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «biomassa essiccata dell’alga Euglena gracilis». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti Euglena gracilis essiccata recano l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per lattanti/bambini di età inferiore ai 3 anni/bambini di età inferiore ai 10 anni/bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni (12). |
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Autorizzato il 23 dicembre 2020. L’inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Kemin Foods L.C., 2100 Maury Street Des Moines, IA 50317, Stati Uniti. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Kemin Foods L.C. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Kemin Foods L.C. Data finale della tutela dei dati: 23 dicembre 2025. |
Barrette ai cereali, barrette di granola e barrette proteiche da prima colazione |
630 mg/100 g |
||||
Yogurt |
150 mg/100 g |
||||
Bevande allo yogurt |
95 mg/100 g |
||||
Succhi e nettari di frutta e di verdura, nettari, bevande miscelate a base di frutta/verdura |
120 mg/100 g |
||||
Bevande aromatizzate alla frutta |
40 mg/100 g |
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Bevande sostitutive di un pasto |
75 mg/100 g |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti |
100 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia 150 mg/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni 225 mg/giorno per i bambini a partire dai 10 anni e gli adolescenti (fino ai 17 anni) 375 mg/giorno per gli adulti |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
190 mg/pasto |
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Parti aeree essiccate di Hoodia parviflora |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «parti aeree essiccate di Hoodia parviflora». |
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Autorizzata in data 3 settembre 2018. L'inserimento si basa sulle prove e sui dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Desert Labs, Ltd. Kibbutz Yotvata, 88820 Israele. Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Desert Labs, Ltd è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «parti aeree essiccate di Hoodia parviflora», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Desert Labs, Ltd. Scadenza della tutela dei dati:3 settembre 2023 |
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta |
9,4 mg/giorno |
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Estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari HTN®Vb». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle foglie di Lippia citriodora |
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Estratto di Echinacea angustifolia da colture cellulari |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle radici di Echinacea angustifolia |
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Estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di Echinacea purpurea da colture cellulari EchiPure-PC™» |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile dei flosculi del capolino di Echinacea purpurea |
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Olio di Echium plantagineum |
Categoria dell’alimento specificato |
Livello massimo dell’acido stearidonico (STA) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di Echium raffinato». |
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Prodotti a base di latte e prodotti del tipo yogurt da bere, presentati in dosi individuali |
250 mg/100 g; 75 mg/100 g per le bevande |
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Preparazioni a base di formaggi |
750 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
750 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
625 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
500 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Florotannini dell’Ecklonia cava |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «florotannini dell’Ecklonia cava». Gli integratori alimentari contenenti florotannini dell’Ecklonia cava recano la seguente dicitura: a) Questo integratore alimentare non è indicato per i bambini/gli adolescenti di età inferiore a dodici/quattordici/diciotto(*) anni. b) Questo integratore alimentare non è indicato per le persone con malattie della tiroide o le persone che sanno di essere a rischio di sviluppare malattie della tiroide o sono state identificate come soggetti a rischio di sviluppare malattie della tiroide. c) Questo integratore alimentare non è indicato se si assumono anche altri integratori alimentari contenenti iodio. (*) In funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare. |
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Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore a 12 anni |
163 mg/giorno per gli adolescenti di età compresa fra 12 e 14 anni; 230 mg/giorno per gli adolescenti di età superiore a 14 anni; 263 mg/giorno per gli adulti |
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Idrolizzato di membrane d'uovo |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «idrolizzato di membrane d'uovo». |
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Autorizzato il 25 novembre 2018. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Biova, LLC, 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Biova, LLC è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «idrolizzato di membrane d'uovo», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Biova, LLC. Data finale della protezione dei dati: 25 novembre 2023 |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale |
450 mg/giorno |
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Epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (Camellia sinensis) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
L’etichetta reca l’indicazione secondo cui i consumatori non devono consumare più di 300 mg di estratto al giorno. |
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Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
150 mg di estratto in una porzione di alimenti o integratori alimentari |
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L-ergotioneina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «L-ergotioneina» |
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Bevande analcoliche |
0,025 g/kg |
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Bevande a base di latte |
0,025 g/kg |
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Prodotti lattiero-caseari «freschi»(*) |
0,040 g/kg |
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Barrette di cereali |
0,2 g/kg |
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Prodotti a base di cioccolato |
0,25 g/kg |
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Integratori alimentari secondo la definizione della direttiva 2002/46/CE |
30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne in gravidanza e in allattamento) 20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni |
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(*) Ove utilizzata in prodotti lattiero-caseari, la L-ergotioneina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte. |
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Estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai)». L’etichettatura degli integratori alimentari contenenti l’estratto della miscela di tre radici di erbe reca accanto all’elenco degli ingredienti la dicitura che tale estratto non è indicato per persone con un’allergia conclamata al sedano. |
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Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta |
175 mg/giorno |
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Feredetato sodico |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (espressi come EDTA anidro) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «feredetato sodico». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
18 mg/giorno per i bambini 75 mg/giorno per gli adulti |
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Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
12 mg/100 g |
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Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 |
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Fosfato ferroso di ammonio |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfato ferroso di ammonio». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
Da utilizzare in conformità alla direttiva 2002/46/CE, al regolamento (UE) n. 609/2013 e/o al regolamento (CE) n. 1925/2006 |
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Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
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Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 |
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Peptidi di origine ittica da Sardinops sagax |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi del prodotto peptidico di origine ittica |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «peptidi di origine ittica (Sardinops sagax)». |
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Alimenti a base di yogurt, yogurt da bere, prodotti a base di latte fermentato e latte in polvere |
0,48 g/100 g (pronti da mangiare/bere) |
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Acqua aromatizzata e bevande a base di verdure |
0,3 g/100 g (pronti da bere) |
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Cereali da prima colazione |
2 g/100 g |
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Minestre, stufati e minestre in polvere |
0,3 g/100 g (pronti da mangiare) |
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Flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L.». 2. L’etichetta dei prodotti alimentari cui il prodotto è stato aggiunto come nuovo ingrediente alimentare indica che: a) il prodotto non è indicato per donne incinte o che allattano, bambini e giovani adolescenti; b) le persone che assumono farmaci da prescrizione dovrebbero consumare il prodotto soltanto sotto controllo medico; c) la dose massima giornaliera di flavonoidi è 120 mg. 3. La quantità di flavonoidi nel prodotto alimentare finito è indicata sull’etichetta del prodotto che lo contiene. |
Le bevande contenenti flavonoidi sono presentate al consumatore finale come porzioni singole. |
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Bevande a base di latte |
120 mg/giorno |
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Bevande a base di yogurt |
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Bevande a base di frutta o verdura |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
120 mg/giorno |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
120 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
120 mg/giorno |
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Polpa, succo di polpa, succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. (alimento tradizionale da un paese terzo) |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», «succo di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)» o «succo concentrato di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», a seconda della forma usata. |
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Estratto di fucoidano dall’alga marina Fucus vesiculosus |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fucoidano dall’alga marina Fucus vesiculosus». |
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Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale |
250 mg/giorno |
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Estratto di fucoidano dall’alga marina Undaria pinnatifida |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fucoidano dall’alga marina Undaria pinnatifida». |
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Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale |
250 mg/giorno |
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2′-fucosillattosio |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «2′-fucosillattosio». 2. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 2′-fucosillattosio indica che gli integratori non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti addizionati di 2′-fucosillattosio. 3. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 2′-fucosillattosio destinati ai bambini nella prima infanzia indica che gli integratori non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di 2′-fucosillattosio. |
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Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte |
1,2 g/l |
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Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte |
1,2 g/l per le bevande |
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19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente |
1,2 g/l per le bevande |
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19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande |
1,2 g/l per le bevande |
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12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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400 g/kg per i preparati per la macchiatura |
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Barrette ai cereali |
12 g/kg |
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Edulcoranti da tavola |
200 g/kg |
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Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di latto-N-neotetraosio in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di latto-N-neotetraosio in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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1,2 g/l per prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
1,2 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di latto-N-neotetraosio, in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
4,8 g/l per le bevande |
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40 g/kg per le barrette |
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Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione. |
60 g/kg |
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Bevande aromatizzate |
1,2 g/l |
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Caffè, tè (escluso il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti |
9,6 g/l - il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per il consumo |
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Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti |
3,0 g/giorno per la popolazione in generale |
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1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia |
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Miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio («2’ -FL/DFL») (fonte microbica) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio». Le etichette degli integratori alimentari contenenti la miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio recano l’indicazione di non utilizzare gli integratori alimentari nel caso in cui si consumino nello stesso giorno latte materno o altri alimenti contenenti 2’-fucosillattosio e/o difucosillattosio aggiunti. |
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Autorizzato il 19.12.2019. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S. Data finale della tutela dei dati: 19.12.2024. |
Prodotti lattiero-caseari non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati (compreso il trattamento UHT) |
2,0 g/l |
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Prodotti non aromatizzati fermentati, a base di latte |
2,0 g/l (per le bevande) 20 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Prodotti aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente |
2,0 g/l (per le bevande) 20 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Bevande (bevande aromatizzate) |
2,0 g/l |
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Barrette ai cereali |
20 g/kg |
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Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,6 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,2 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore 10 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
4,0 g/l (per le bevande) 40 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti |
4,0 g/giorno |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
1,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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3-fucosillattosio (3-FL) (fonte microbica) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «3-fucosillattosio». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 3-fucosillattosio (3-FL) indica che tali integratori alimentari non dovrebbero essere assunti: a) se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di 3-fucosillattosio; b) da lattanti e bambini di età inferiore ai tre anni. |
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Autorizzato il 12 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: DuPont Nutrition & Biosciences ApS, Langebrogade 1, 1001 Copenhagen K, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società DuPont Nutrition & Biosciences ApS è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento 3-fucosillattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di DuPont Nutrition & Biosciences ApS. Data finale della tutela dei dati: 12 dicembre 2026. |
Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati (anche con trattamento UHT) a base di latte |
0,85 g/l |
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Prodotti aromatizzati e non aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente |
0,5 g/l (per le bevande) |
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5,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari |
0,85 g/l (per le bevande) |
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8,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Bevande aromatizzate, bevande energetiche e bevande per gli sportivi |
1,0 g/l |
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Barrette ai cereali |
30,0 g/kg |
||||
Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,85 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,85 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
0,85 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,3 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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3,0 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
|||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
2,0 g/l (per le bevande) |
||||
30,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
|||||
Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
5,0 g/giorno |
||||
Galatto-oligosaccaride |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (espressi come rapporto kg di galatto-oligosaccaride/kg del prodotto alimentare finito) |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
0,333 |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia |
0,450 (corrispondenti a 5,4 g di galatto-oligosaccaride/porzione; massimo tre porzioni/giorno fino a un massimo di 16,2 g/giorno) |
||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
Conformemente alle particolari esigenze nutrizionali delle persone alle quali sono destinati i prodotti, ma non più di 0,128 (corrispondente a un massimo di 8,25 g di galatto-oligosaccaride al giorno) |
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Latte |
0,020 |
||||
Bevande a base di latte |
0,030 |
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Sostituti di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande) |
0,020 |
||||
Bevande sostitutive delle bevande a base di latte |
0,020 |
||||
Yogurt |
0,033 |
||||
Dessert a base di latte |
0,043 |
||||
Dessert congelati a base di latte |
0,043 |
||||
Bevande a base di frutta e bevande energetiche |
0,021 |
||||
Bevande sostitutive di un pasto per lattanti |
0,012 |
||||
Succhi per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,025 |
||||
Bevande a base di yogurt per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,024 |
||||
Dessert per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,027 |
||||
Spuntini per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,143 |
||||
Cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,027 |
||||
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
0,013 |
||||
Succhi |
0,021 |
||||
Ripieno per torte di frutta |
0,059 |
||||
Preparazioni a base di frutta |
0,125 |
||||
Barrette |
0,125 |
||||
Cereali |
0,125 |
||||
Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,008 |
||||
Dolciumi a base di latte |
0,05 |
||||
Formaggi e formaggi fusi |
0,1 |
||||
Burro e grassi da spalmare |
0,1 |
||||
Glucosamina HCl |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei |
||||
Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
|||||
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Glucosamina solfato KCl |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei |
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Glucosamina solfato NaCl |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei |
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Gomma di guar |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gomma di guar». 2. Uno specifico riferimento al possibile rischio di disturbi digestivi per bambini di età inferiore a 8 anni in seguito all’esposizione alla gomma di guar deve essere visibile sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono. Ad esempio: «Un eccessivo consumo di questi prodotti può determinare disturbi digestivi, in particolare nei bambini di età inferiore a 8 anni». 3. Nel caso di prodotti in due compartimenti contenenti, rispettivamente, prodotti a base di latte e cereali, le istruzioni per l’uso devono indicare chiaramente la necessità di mescolare i cereali e i prodotti a base di latte prima del consumo, al fine di tenere conto del possibile rischio di ostruzione del tratto gastrointestinale. |
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Latticini freschi quali yogurt, latte fermentato, formaggi freschi e altri dessert a base di latte |
1,5 g/100 g |
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Alimenti liquidi a base di verdura o di frutta (della varietà «smoothie») |
1,8 g/100 g |
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Composte di frutta o di verdure |
3,25 g/100 g |
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Cereali accompagnati da un prodotto a base di latte, in un imballaggio contenente due compartimenti |
10 g/100 g nei cereali Niente nei prodotti a base di latte che li accompagnano 1 g/100 g nel prodotto pronto per il consumo |
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Prodotti lattieri trattati termicamente, fermentati con Bacteroides xylanisolvens |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Prodotti lattieri fermentati (in forma liquida, semiliquida e come polvere atomizzata) |
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Idrossitirosolo |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «idrossitirosolo». L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo reca le seguenti indicazioni: a) «Questo prodotto alimentare non è indicato per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le donne durante la gravidanza e l’allattamento; b) questo prodotto non è adatto per la cottura, anche in forno, e la frittura». |
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Oli di pesce e vegetali [esclusi gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva quali definiti nell’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (6)], immessi sul mercato in quanto tali. |
0,215 g/kg |
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Grassi da spalmare quali definiti nell’allegato VII, parte VII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, immessi sul mercato in quanto tali. |
0,175 g/kg |
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Proteina ISP (Ice Structuring Protein) tipo III HPLC 12 |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina ISP». |
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Ghiaccio commestibile |
0,01 % |
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Estratto acquoso di foglie essiccate di Ilex guayusa |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di foglie essiccate di Ilex guayusa». |
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Infusioni di erbe |
In linea con il normale uso nelle infusioni di erbe e negli integratori alimentari di un estratto acquoso simile delle foglie di Ilex paraguariensis |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
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Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (alimento tradizionale da un paese terzo) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull«etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è »Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephorà. |
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Infusioni di erbe |
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Idrossido di ferro adipato tartrato |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «idrossido di ferro adipato tartrato (nano)». L’etichettatura degli integratori alimentari contenenti idrossido di ferro adipato tartrato reca l’indicazione che tali prodotti non devono essere consumati da bambini e adolescenti di età inferiore a 18/bambini di età inferiore a 4 anni (*). (*) In funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare. |
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Autorizzato il 28.8.2022. Questa iscrizione si basa su dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Nemysis Limited, Suite 4.01 Ormond Building 31-36 Ormond Quay Upper Arran Quay Dublin 7, D07 F6DC Dublino, Irlanda. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Nemysis Limited è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento idrossido di ferro adipato tartrato, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Nemysis Limited. Data finale della tutela dei dati: 28.8.2027. |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta |
≤ 100 mg/giorno (≤ 30 mg Fe/giorno) |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati a bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni, esclusi i bambini di età inferiore a quattro anni |
≤ 50 mg/giorno (≤ 14 mg Fe/giorno) |
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Isomalto-oligosaccaride |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «isomalto-oligosaccaride». 2. Gli alimenti contenenti il nuovo ingrediente devono recare l’etichetta «fonte di glucosio». |
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Bevande analcoliche a ridotto contenuto calorico |
6,5 % |
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Bevande energetiche |
5,0 % |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto per gli sportivi (comprese le bevande isotoniche) |
6,5 % |
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Succhi di frutta |
5 % |
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Verdure trasformate e succhi di verdura |
5 % |
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Altre bevande analcoliche |
5 % |
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Barrette ai cereali |
10 % |
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Biscotti e gallette |
20 % |
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Barrette ai cereali da prima colazione |
25 % |
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Caramelle dure |
97 % |
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Caramelle morbide/barrette di cioccolato |
25 % |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso (in forma di barrette o a base di latte) |
20 % |
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Isomaltulosio |
Non specificato |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «isomaltulosio». 2. La denominazione del prodotto alimentare figurante sull’etichetta è accompagnata dalla dicitura «L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio». |
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Mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L. |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (g/100 g) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «mandorle della varietà commestibile di Jatropha curcas L.». |
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Autorizzato il 12 luglio 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: JatroSolutions GmbH, Echterdinger Strasse 30, 70599 Stoccarda, Germania. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società JatroSolutions GmbH è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «mandorle della varietà commestibile di Jatropha curcas L.», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di JatroSolutions GmbH. Data finale della tutela dei dati: 12 luglio 2027. |
Mandorle come tali, candite o conservate nello zucchero e come frutta a guscio trasformata |
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Barrette ai cereali |
5 |
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Cereali da colazione |
5 |
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Frutti essiccati |
5 |
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Lattitolo |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lattitolo» |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (capsule, compresse o polvere), destinati alla popolazione adulta |
20 g/giorno |
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Latto-N-neotetraosio |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «latto-N-neotetraosio». 2. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti latto-N-neotetraosio indica che gli integratori non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti addizionati di latto-N-neotetraosio. 3. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti latto-N-neotetraosio destinati ai bambini nella prima infanzia indica che gli integratori non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di latto-N-neotetraosio. |
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Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte |
0,6 g/l |
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Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte |
0,6 g/l per le bevande 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
||||
Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente |
0,6 g/l per le bevande 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande |
0,6 g/l per le bevande 6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 200 g/kg per i preparati per la macchiatura |
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Barrette ai cereali |
6 g/kg |
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Edulcoranti da tavola |
100 g/kg |
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Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,6 g/l in combinazione con max. 1,2 g/l di 2′-fucosillattosio in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,6 g/l in combinazione con max. 1,2 g/l di 2′-fucosillattosio in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 0,6 g/l per prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore |
||||
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
0,6 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con 2′-fucosillattosio, in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
2,4 g/l per le bevande 20 g/kg per le barrette |
||||
Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
30 g/kg |
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Bevande aromatizzate |
0,6 g/l |
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Caffè, tè (escluso il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti |
4,8 g/l - il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per il consumo |
||||
Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti |
1,5 g/giorno per la popolazione in generale 0,6 g/giorno per i bambini nella prima infanzia |
||||
Latto-N-tetraosio («LNT») (fonte microbica) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «latto-N-tetraosio». Le etichette degli integratori alimentari contenenti latto-N-tetraosio recano l’indicazione di non utilizzare l’integratore se nello stesso giorno sono consumati anche latte materno o altri alimenti con aggiunta di latto-N-tetraosio. |
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Autorizzato il 23.4.2020. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «latto-N-tetraosio», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S. Data finale della tutela dei dati: 23.4.2025. |
Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT) |
1,0 g/l |
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Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato |
1,0 g/l (bevande) 10 g/kg (prodotti diversi dalle bevande) |
||||
Prodotti aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente |
1,0 g/l (bevande) 10 g/kg (prodotti diversi dalle bevande) |
||||
Bevande (bevande aromatizzate) |
1,0 g/l |
||||
Barrette ai cereali |
10 g/kg |
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Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,8 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,6 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,6 g/l (bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. 5 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande. |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
0,6 g/l (bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. 5 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande. |
||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
2,0 g/l (bevande). 20 g/kg (prodotti diversi dalle bevande). |
||||
Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, ad esclusione di quelli destinati ai lattanti |
2,0 g/giorno per i bambini nella prima infanzia, i bambini, gli adolescenti e gli adulti |
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Bacche di Lonicera caerulea L. (haskap) (alimento tradizionale da un paese terzo) |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «bacche di haskap (Lonicera caerulea)». |
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Estratto della foglia di erba medica Medicago sativa |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di erba medica Medicago sativa» o «proteina di alfalfa Medicago sativa». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
10 g/giorno |
||||
Licopene |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene». |
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Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati) |
2,5 mg/100 g |
||||
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
2,5 mg/100 g |
||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
8 mg/pasto |
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Cereali da prima colazione |
5 mg/100 g |
||||
Grassi e condimenti |
10 mg/100 g |
||||
Minestre (escluse quelle di pomodoro) |
1 mg/100 g |
||||
Pane (anche del tipo croccante) |
3 mg/100 g |
||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
15 mg/giorno |
||||
Licopene ottenuto da Blakeslea trispora |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene». |
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Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati) |
2,5 mg/100 g |
||||
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
2,5 mg/100 g |
||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
8 mg/pasto |
||||
Cereali da prima colazione |
5 mg/100 g |
||||
Grassi e condimenti |
10 mg/100 g |
||||
Minestre (escluse quelle di pomodoro) |
1 mg/100 g |
||||
Pane (anche del tipo croccante) |
3 mg/100 g |
||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
15 mg/giorno |
||||
Licopene estratto da pomodori |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene». |
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Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati) |
2,5 mg/100 g |
||||
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
2,5 mg/100 g |
||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
8 mg/pasto |
||||
Cereali da prima colazione |
5 mg/100 g |
||||
Grassi e condimenti |
10 mg/100 g |
||||
Minestre (escluse quelle di pomodoro) |
1 mg/100 g |
||||
Pane (anche del tipo croccante) |
3 mg/100 g |
||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
15 mg/giorno |
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Oleoresina di licopene estratta dal pomodoro |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di licopene |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «oleoresina di licopene estratta dal pomodoro». |
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Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati) |
2,5 mg/100 g |
||||
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
2,5 mg/100 g |
||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
8 mg/pasto |
||||
Cereali da prima colazione |
5 mg/100 g |
||||
Grassi e condimenti |
10 mg/100 g |
||||
Minestre (escluse quelle di pomodoro) |
1 mg/100 g |
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Pane (anche del tipo croccante) |
3 mg/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è «lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina» |
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Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta |
1000 mg/giorno |
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Citrato-malato di magnesio |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «citrato-malato di magnesio». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
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Estratto della corteccia di magnolia |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto della corteccia di magnolia». |
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Confetti alla menta (prodotti di pasticceria) |
0,2 % per rinfrescare l’alito. Con un livello massimo pari a 0,2 % e dimensioni massime di una gomma/un confetto di 1,5 g, ogni gomma o confetto conterrà non oltre 3 mg di estratto di corteccia di magnolia |
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Gomme da masticare |
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Olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di germi di granturco». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2 g/giorno |
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Gomme da masticare |
2 % |
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Metilcellulosa |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «metilcellulosa». |
La metilcellulosa non può essere usata in alimenti preparati specificamente per bambini nella prima infanzia. |
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Ghiaccio commestibile |
2 % |
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Bevande aromatizzate |
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Prodotti a base di latte fermentato aromatizzati o no |
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Dessert da consumare freddi (prodotti lattiero-caseari e a base di grassi, frutta, cereali, uova) |
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Preparazioni a base di frutta (polpa, purea e composta) |
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Minestre e brodi |
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1-metilnicotinamide cloruro |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «1-metilnicotinamide cloruro». Gli integratori alimentari contenenti 1-metilnicotinamide cloruro recano la seguente dicitura: Questo integratore alimentare è indicato per gli adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento. |
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Autorizzata in data 2 settembre 2018. L'inserimento si basa sulle prove e sui dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Pharmena SA, Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Polonia. Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Pharmena SA è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «1-metilnicotinamide cloruro», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Pharmena SA. Scadenza della tutela dei dati: 2 settembre 2023. |
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
58 mg/giorno |
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Acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina» o «5MTHF-glucosamina». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE come fonti di folato |
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Monometilsilanetriolo (silicio organico) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di silicio |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «silicio organico (monometilsilanetriolo)». |
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Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta (in forma liquida) |
10,40 mg/giorno |
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Proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata)». |
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Autorizzato il 15 maggio 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Eat Just, Inc., 2000 Folsom Street San Francisco, CA 94110 USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Eat Just, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento proteina di fagiolo mungo, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Eat Just, Inc. Data finale della tutela dei dati: 15 maggio 2027. |
Prodotti a base di proteine |
20 g/100 g |
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Estratto miceliale del fungo Shiitake (Lentinula edodes) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto miceliale del Lentinula edodes» o «estratto del fungo Shiitake». |
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Prodotti di panetteria |
2 ml/100 g |
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Bevande analcoliche |
0,5 ml/100 ml |
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Pasti pronti |
2,5 ml per pasto |
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Alimenti a base di yogurt |
1,5 ml/100 ml |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2,5 ml per dose giornaliera |
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Nicotinamide riboside cloruro |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «nicotinamide riboside cloruro». |
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Autorizzato il 20 febbraio 2020. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: ChromaDex Inc., 10900 Wilshire Boulevard Suite 600, Los Angeles, CA 90024 USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società ChromaDex Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di ChromaDex Inc. Data finale della tutela dei dati: 20 febbraio 2025. |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
300 mg/giorno per la popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento 230 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «nicotinamide riboside cloruro» 2. L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento reca l’indicazione che tali alimenti devono essere consumati solo da persone di età superiore ai 18 anni, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
500 mg/giorno |
||||
Sostituti di un pasto destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
150 mg/pasto (massimo 2 pasti/giorno fino a un massimo di 300 mg/giorno) |
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Succo di frutta di noni (Morinda citrifolia) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «succo di noni» o «succo di Morinda citrifolia». |
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Bevande pastorizzate a base di frutta e nettare di frutta |
30 ml in una porzione (fino al 100 % di succo di noni) o 20 ml due volte al giorno, non oltre 40 ml al giorno |
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Succo di frutta di noni in polvere (Morinda citrifolia) |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
6,6 g/giorno (equivalenti a 30 ml di succo di noni) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «succo di noni in polvere» o «succo di Morinda citrifolia in polvere». |
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Purea e concentrato dei frutti del noni (Morinda citrifolia) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è la seguente: per le puree di frutta: «purea dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «purea dei frutti del noni» per i concentrati di frutta: «concentrato dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «concentrato dei frutti del noni». |
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Purea di frutta |
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Confetti/confetteria |
45 g/100 g |
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Barrette ai cereali |
53 g/100 g |
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Miscele di bevande nutrizionali in polvere (peso secco) |
53 g/100 g |
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Bevande gassate |
11 g/100 g |
||||
Gelati e sorbetti |
31 g/100 g |
||||
Yogurt |
12 g/100 g |
||||
Biscotti |
53 g/100 g |
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Brioches, torte e prodotti di pasticceria |
53 g/100 g |
||||
Cereali da prima colazione (integrali) |
88 g/100 g |
||||
Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE |
133 g/100 g sulla base della quantità prima della trasformazione, da cui si ottengono 100 g finali di prodotto |
||||
Creme dolci spalmabili, per farcitura e glassa |
31 g/100 g |
||||
Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti |
88 g/100 g |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
26 g/giorno |
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Concentrato di frutta |
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Confetti/confetteria |
10 g/100 g |
||||
Barrette ai cereali |
12 g/100 g |
||||
Miscele di bevande nutrizionali in polvere (peso secco) |
12 g/100 g |
||||
Bevande gassate |
3 g/100 g |
||||
Gelati e sorbetti |
7 g/100 g |
||||
Yogurt |
3 g/100 g |
||||
Biscotti |
12 g/100 g |
||||
Brioches, torte e prodotti di pasticceria |
12 g/100 g |
||||
Cereali da prima colazione (integrali) |
20 g/100 g |
||||
Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE |
30 g/100 g |
||||
Creme dolci spalmabili, per farcitura e glassa |
7 g/100 g |
||||
Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti |
20 g/100 g |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
6 g/giorno |
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Foglie di noni (Morinda citrifolia) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «foglie di noni» o «foglie di Morinda citrifolia». 2. Il consumatore è informato del fatto che per la preparazione di una tazza di infuso non deve essere utilizzato più di 1 g di foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia. |
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Per la preparazione di infusi |
Per la preparazione di una tazza di infuso non deve essere utilizzato più di 1 g di foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia |
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Frutti del noni in polvere (Morinda citrifolia) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «frutti di Morinda citrifolia in polvere» o «frutti del noni in polvere». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2,4 g/giorno |
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Microalga Odontella aurita |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «microalga Odontella aurita». |
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Paste alimentari aromatizzate |
1,5 % |
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Zuppe a base di pesce |
1 % |
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Terrine di pesce |
0,5 % |
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Preparazioni per brodo |
1 % |
||||
Cracker |
1,5 % |
||||
Pesce congelato, impanato |
1,5 % |
||||
Olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di fitosteroli/fitostanoli |
A norma dell’allegato III, punto 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
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Grassi da spalmare quali definiti nell’allegato VII, parte VII e nell’appendice II, punti B e C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i grassi di cottura e frittura e i grassi da spalmare a base di burro o altri grassi animali |
1. I prodotti contenenti il nuovo ingrediente alimentare sono presentati in modo da essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti un massimo di 3 g (in caso di una porzione giornaliera) o di 1 g (in caso di tre porzioni giornaliere) di fitosteroli/fitostanoli aggiunti. 2. Il tenore di fitosteroli/fitostanoli aggiunti a una confezione di bevande non supera 3 g. 3. I condimenti per insalata, la maionese e le salse piccanti sono confezionati in porzioni singole. |
||||
Prodotti a base di latte, per esempio i prodotti a base di latte parzialmente scremato e di latte scremato, cui sono stati eventualmente aggiunti frutta e/o cereali, prodotti a base di latte fermentato quali yogurt e prodotti a base di formaggio (tenore in grassi ≤ 12 g per 100 g), in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto e in cui le materie grasse o le proteine sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi o proteine vegetali |
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Bevande a base di soia |
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Condimenti per insalata, maionese e salse piccanti |
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Olio estratto da calamari |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di DHA e EPA combinati |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio estratto da calamari». |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Prodotti di panetteria (pane e panini) |
200 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Bevande analcoliche (incluse le bevande a base di latte) |
60 mg/100 ml |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 000 mg/giorno per la popolazione in generale 450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
200 mg/pasto |
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Estratto di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti l’estratto di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per la popolazione di età inferiore ai 18 anni e per le donne durante la gravidanza. |
|
Autorizzato il 23 dicembre 2020. L’inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: NuLiv Science, 1050 W. Central Ave., Building C, Brea, CA 92821, Stati Uniti. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società NuLiv Science è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di NuLiv Science. Data finale della tutela dei dati: 23 dicembre 2025. |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta in generale, esclusi gli integratori alimentari destinati alle donne durante la gravidanza. |
35 mg/giorno |
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Polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polvere di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassata» |
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Polvere ad elevato tenore di proteine |
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Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato), non trattati termicamente dopo la fermentazione |
0,7 % |
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Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione |
0,7 % |
||||
Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente |
0,7 % |
||||
Dolciumi |
10 % |
||||
Succhi di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE (8) e succhi di verdura |
2,5 % |
||||
Nettari di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE, nettari di verdura e prodotti analoghi |
2,5 % |
||||
Bevande aromatizzate |
3 % |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
7,5 g/giorno |
||||
Polvere ad elevato tenore di fibre |
|||||
Dolciumi |
4 % |
||||
Succhi di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE e succhi di verdura |
2,5 % |
||||
Nettari di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE, nettari di verdura e prodotti analoghi |
4 % |
||||
Bevande aromatizzate |
4 % |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
12 g/giorno |
||||
Polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza». I prodotti alimentari che contengono «polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.)», recano l’indicazione secondo cui questo ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. Tale indicazione figurano accanto all’elenco degli ingredienti. |
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|
Barrette ai cereali misti |
20 g/100 g |
||||
Muesli e cereali analoghi per la prima colazione |
20 g/100 g |
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Prodotti a base di cereali estrusi per la prima colazione |
20 g/100 g |
||||
Snack (escluse le patatine) |
15 g/100 g |
||||
Pane e panini con aggiunta di ingredienti speciali (quali semi, uva passa, erbe aromatiche) |
7 g/100 g |
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Pane nero recante dicitura sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
7 g/100 g |
||||
Pane e panini multicereali |
7 g/100 g |
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Prodotti sostitutivi della carne |
10 g/100 g |
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Polpette di carne |
10 g/100 g |
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Preparati pastorizzati a base di frutta, prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La dicitura «pastorizzato mediante trattamento ad alta pressione» figura accanto alla denominazione dei preparati a base di frutta in quanto tali e su ogni prodotto in cui è utilizzato tale trattamento. |
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Tipi di frutta: mela, albicocca, banana, mora di rovo, mirtillo, ciliegia, noce di cocco, fico, uva, pompelmo, mandarino, mango, melone, pesca, pera, ananas, prugna, lampone, rabarbaro, fragola |
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||||
Fenilcapsaicina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fenilcapsaicina». |
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Autorizzato il 19 dicembre 2019. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Svezia. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società aXichem AB è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento fenilcapsaicina, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di aXichem AB |
Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 esclusi gli alimenti destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni |
2,5 mg/giorno |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore a 11 anni |
2,5 mg/giorno |
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Amido di mais fosfatato |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «amido di mais fosfatato». |
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Prodotti di panetteria |
15 % |
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Pasta |
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Cereali da prima colazione |
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Barrette ai cereali |
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Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di fosfatidilserina |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina ricavata da pesci». |
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Bevande a base di yogurt |
50 mg/100 ml |
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Polveri a base di latte in polvere |
3 500 mg/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere) |
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Alimenti a base di yogurt |
80 mg/100 g |
||||
Barrette ai cereali |
350 mg/100 g |
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Prodotti dolciari a base di cioccolato |
200 mg/100 g |
||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
300 mg/giorno |
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Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di fosfatidilserina |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina da soia». |
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Bevande a base di yogurt |
50 mg/100 ml |
||||
Polveri a base di latte in polvere |
3,5 g/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere) |
||||
Alimenti a base di yogurt |
80 mg/100 g |
||||
Barrette ai cereali |
350 mg/100 g |
||||
Prodotti dolciari a base di cioccolato |
200 mg/100 g |
||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Prodotto a base di fosfolipidi contenente fosfatidilserina e acido fosfatidico in uguali quantità |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di fosfatidilserina |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina e acido fosfatidico di soia». |
Il prodotto non è destinato alle donne durante la gravidanza o l’allattamento. |
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Cereali da prima colazione |
80 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
350 mg/100 g |
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Alimenti a base di yogurt |
80 mg/100 g |
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Prodotti tipo yogurt a base di soia |
80 mg/100 g |
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Bevande a base di yogurt |
50 mg/100 g |
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Alternative allo yogurt da bere a base di soia |
50 mg/100 g |
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Polveri a base di latte in polvere |
3,5 g/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere) |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
800 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Fosfolipidi del tuorlo d’uovo |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Non specificato |
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Fitoglicogeno |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fitoglicogeno». |
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Prodotti alimentari trasformati |
25 % |
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Fitosteroli/fitostanoli |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
A norma dell’allegato III, punto 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
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Bevande a base di riso |
1. I prodotti sono presentati in modo da essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti un massimo di 3 g (in caso di una porzione giornaliera) o di 1 g (in caso di tre porzioni giornaliere) di fitosteroli/fitostanoli aggiunti. Il tenore di fitosteroli/fitostanoli aggiunti a una confezione di bevande non supera 3 g. I condimenti per insalata, la maionese e le salse piccanti sono confezionati in porzioni singole. |
||||
Pane di segale contenente ≥ 50 % di farina di segale integrale (chicchi di segale interi o frantumati e fiocchi di segale) e ≤ 30 % di farina di frumento, nonché ≤ 4 % di zucchero, ma senza aggiunta di grassi |
|||||
Condimenti per insalata, maionese e salse piccanti |
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Bevande a base di soia |
|||||
Prodotti del tipo latte, per esempio tipo latte parzialmente scremato e scremato, con eventuale aggiunta di frutta e/o cereali, in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto o in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi e/o da proteine vegetali |
|||||
Prodotti a base di latte fermentato quali yogurt e prodotti di tipo formaggio (tenore in grassi ≤ 12 % per 100 g), in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto o in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi e/o da proteine vegetali |
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Grassi da spalmare quali definiti nell’allegato VII, parte VII e nell’appendice II, punti B e C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i grassi di cottura e frittura e i grassi da spalmare a base di burro o altri grassi animali |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 g/giorno |
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Olio del nocciolo di prugna |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Per frittura e condimenti |
In linea con il normale uso degli oli vegetali alimentari |
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Proteine di patate (coagulate) e relativi idrolizzati |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di patate». |
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Proliloligopeptidasi (preparato enzimatico) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proliloligopeptidasi». |
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Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale |
120 PPU/giorno (2,7 g di preparato enzimatico/giorno) (2 × 106 PPI/giorno) PPU – unità di prolilpeptidasi o di prolin-proteasi (Prolyl Peptidase Units o Proline Protease Units) PPI – Protease Picomole International |
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Estratto proteico di rene di suino |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
3 capsule o 3 compresse/giorno, pari a 12,6 mg di estratto di rene di suino a giorno Tenore di diaminossidasi (DAO): 0,9 mg/giorno (3 capsule o 3 compresse con un tenore di DAO pari a 0,3 mg/capsula o 0,3 mg/compressa) |
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Alimento a fini medici speciali, quale definito nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Sale disodico di pirrolochinolina chinone |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sale disodico di pirrolochinolina chinone». Gli integratori alimentari contenenti sale disodico di pirrolochinolina chinone recano la seguente dicitura: Questo integratore alimentare è indicato per gli adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento. |
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Autorizzata il 2 settembre 2018. L'inserimento si basa sulle prove e sui dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Giappone. Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «sale disodico di pirrolochinolina chinone», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Scadenza della tutela dei dati: 2 settembre 2023 |
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento. |
20 mg/giorno |
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Olio di colza ad alto tenore di insaponificabili |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di colza». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
1,5 g per porzione raccomandata di consumo giornaliero |
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Proteina di semi di colza |
Come fonte di proteine vegetali negli alimenti, escluse le formule per lattanti e le formule di proseguimento |
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1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di semi di colza». 2. Un prodotto alimentare contenente «proteina di semi di colza» deve recare l’indicazione secondo cui questo ingrediente può causare una reazione allergica per i consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. Ove necessario, tale indicazione figura chiaramente accanto all’elenco degli ingredienti. |
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Concentrato di peptidi di gamberetti raffinato |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «concentrato di peptidi di gamberetti raffinato». |
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Autorizzato il 20 novembre 2018. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Marealis AS., Stortorget 1, Kystens Hus, 2nd floor, N-9008 Tromsø, indirizzo postale: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvegia. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Marealis AS è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento concentrato di peptidi di gamberetti raffinato, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Marealis AS. Data finale della protezione dei dati: 20 novembre 2023 |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta |
1 200 mg/giorno |
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Trans-resveratrolo |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «trans-resveratrolo». 2. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l’indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico. |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta |
150 mg/giorno |
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Trans-resveratrolo (fonte microbica) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «trans-resveratrolo». 2. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l’indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico. |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
In linea con il normale uso negli integratori alimentari di resveratrolo estratto dal poligono giapponese (Fallopia japonica) |
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Estratto di cresta di gallo |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di cresta di gallo» o «estratto di cresta di galletto». |
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Bevande a base di latte |
40 mg/100 g o mg/100 ml |
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Bevande fermentate a base di latte |
80 mg/100 g o mg/100 ml |
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Prodotti tipo yogurt |
65 mg/100 g o mg/100 ml |
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Fromage frais |
110 mg/100 g o mg/100 ml |
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Olio di sacha inchi estratto da Plukenetia volubilis |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di sacha inchi (Plukenetia volubilis)». |
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Come l’olio di lino |
In linea con il normale uso alimentare dell’olio di lino |
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Salatrim |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «grasso a basso tenore energetico (salatrim)». 2. Si segnala in modo chiaro che il consumo eccessivo può provocare disturbi gastrointestinali. 3. Si segnala in modo chiaro che i prodotti non sono destinati ad essere consumati dai bambini. |
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Prodotti di panetteria e pasticceria |
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Olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di DHA e EPA combinati |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.». |
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Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
3 000 mg/giorno |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alle donne durante la gravidanza e l’allattamento |
450 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
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Cereali da colazione |
500 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 g per la soia e i prodotti sostitutivi del latte (escluse le bevande) |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 per i prodotti lattieri (compresi il latte, il formaggio fresco e i prodotti a base di yogurt; escluse le bevande) |
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Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 g |
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Barrette ai cereali/nutrizionali |
500 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi del pesce |
300 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi della carne |
300 mg/100 g |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di DHA |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.» |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale |
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450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
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Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 ml |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
200 mg/100 g |
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Purea di frutta/verdura |
100 mg/100 g |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di DHA |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per i lattanti e i bambini di età inferiore a 3 anni. |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE per la popolazione in generale di età superiore a 3 anni |
1 g/giorno |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di DHA |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.» |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale |
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450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
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Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
|||||
Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
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Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 ml |
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Purea di frutta/verdura |
100 mg/100 g |
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Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp». |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale |
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450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
||||
Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
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Barrette di cereali |
500 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
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Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 ml |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
200 mg/100 g |
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Purea di frutta/verdura |
100 mg/100 g |
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Olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (WZU477) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di DHA |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.». |
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Autorizzato il 16 maggio 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Progress Biotech bv, Canaalstaete, Kanaalweg 33, 2903LR Capelle aan den Ijssel, Paesi Bassi. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Progress Biotech bv è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Progress Biotech bv. Data finale della tutela dei dati: 16 maggio 2026 (5 anni). |
Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al selenio |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al selenio». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al selenio reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per i lattanti e i bambini di età inferiore a 4 anni/i bambini di età inferiore a 7 anni/i bambini di età inferiore a 11 anni/i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 18 anni (3). |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (12), tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini di età inferiore a 4 anni. |
50 mg/giorno per i bambini di età compresa tra 4 e 6 anni, corrispondenti a 10 μg di selenio al giorno 100 mg/giorno per i bambini di età compresa tra 7 e 10 anni, corrispondenti a 20 μg di selenio al giorno 500 mg/giorno per gli adolescenti di età compresa tra 11 e 17 anni, corrispondenti a 100 μg di selenio al giorno 800 mg/giorno per gli adulti, corrispondenti a 160 μg di selenio al giorno |
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Sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) (fonte microbica) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (espressi come 3’-sialil-lattosio) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sale sodico di 3’-sialil-lattosio». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3’-sialil-lattosio reca l’indicazione secondo cui gli integratori alimentari non dovrebbero essere assunti: a) se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio; b) da lattanti e bambini nella prima infanzia. |
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Autorizzato il 18 febbraio 2021. L’inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S. Scadenza della tutela dei dati: 18 febbraio 2026. |
Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT) |
0,25 g/l |
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Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente |
0,25 g/l (per le bevande) |
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0,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte |
0,25 g/l (per le bevande) |
||||
2,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5) |
0,25 g/l |
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Barrette ai cereali |
2,5 g/kg |
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Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,15 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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1,25 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,5 g/l (per le bevande) |
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5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
|||||
Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
0,5 g/giorno |
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Sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) (fonte microbica) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (espressi come 6’-sialil-lattosio) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sale sodico di 6’-sialil-lattosio». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) reca l’indicazione secondo cui gli integratori alimentari non dovrebbero essere assunti: a) se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 6’-sialillattosio; b) da lattanti e bambini nella prima infanzia. |
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Autorizzato il 17 febbraio 2021. L’inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento sale sodico di 6’-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S. Scadenza della tutela dei dati: 17 febbraio 2026. |
Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT) |
0,5 g/l |
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Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte |
0,5 g/l (per le bevande) |
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2,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
|||||
Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente |
0,5 g/l (per le bevande) |
||||
5,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
|||||
Bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5) |
0,5 g/l |
||||
Barrette ai cereali |
5,0 g/kg |
||||
Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,4 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,3 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,3 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
2,5 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
|||||
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
0,3 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
||||
Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,0 g/l (per le bevande) |
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10,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
1,0 g/giorno |
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Sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench (alimento tradizionale da un paese terzo) |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sciroppo di sorgo (Sorghum bicolor)». |
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Estratto di soia fermentata |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di soia fermentata». 2. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti l’estratto di soia fermentata deve recare l’indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico. |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (in forma di capsule, compresse o in polvere), destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
100 mg/giorno |
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Estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di germi di frumento ricco di spermidina». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
Equivalente a 6 mg/giorno max. di spermidina |
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Sucromalt |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sucromalt». 2. La denominazione del prodotto alimentare figurante sull’etichetta è accompagnata dalla dicitura «il sucromalt è una fonte di glucosio e di fruttosio». |
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Non specificato |
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Fibra di canna da zucchero |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Pane |
8 % |
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Prodotti di panetteria |
5 % |
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Prodotti a base di carne |
3 % |
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Condimenti e spezie |
3 % |
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Formaggi grattugiati |
2 % |
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Prodotti dietetici speciali |
5 % |
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Salse |
2 % |
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Bevande |
5 % |
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Zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.) |
Non specificato |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», «glucosio ottenuto dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)» o «fruttosio ottenuto dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», a seconda della forma usata. |
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Estratto di olio di girasole |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di girasole». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
1,1 g/giorno |
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Frutti essiccati di Synsepalum dulcificum |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è «frutti essiccati di Synsepalum dulcificum». 2. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti frutti essiccati di Synsepalum dulcificum indica che l’integratore alimentare in questione dovrebbe essere consumato esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento. |
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Autorizzato il 5 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Medicinal Gardens S.L., Marqués de Urquijo 47, 1o D, Office 1, Madrid, 28008, Spagna. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Medicinal Gardens S.L. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Medicinal Gardens S.L. Data finale della tutela dei dati: 5 dicembre 2026. |
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento. |
0,7 g/giorno |
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Tetraidrocurcuminoidi |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «tetraidrocurcuminoidi». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti tetraidrocurcuminoidi indica che tali integratori alimentari: a) devono essere consumati esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento; b) non devono essere consumati se lo stesso giorno vengono consumati altri integratori alimentari contenenti curcumina e/o curcuminoidi. |
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Autorizzato l'11 luglio 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Sabinsa Europe GmbH, Monzastrasse 4, 63225 Langen, Germania. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Sabinsa Europe GmbH, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento tetraidrocurcuminoidi, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Sabinsa Europe GmbH. Data finale della tutela dei dati: 11 luglio 2027. |
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
140 mg/giorno |
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Larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata». 2. L’etichettatura dei prodotti alimentari che contengono larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata reca l’indicazione che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all’elenco degli ingredienti. |
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Autorizzato il 22 giugno 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: SAS EAP Group, 35 Boulevard du Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, Francia. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società SAS EAP Group è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di SAS EAP Group. Data finale della tutela dei dati: 22 giugno 2026. |
Larva di Tenebrio molitor essiccata, intera o in polvere |
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Prodotti proteici |
10 g/100 g |
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Biscotti |
10 g/100 g |
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Piatti a base di leguminose |
10 g/100 g |
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Prodotti a base di pasta |
10 g/100 g |
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Microalga liofilizzata Tetraselmis chuii |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «microalga liofilizzata Tetraselmis chuii» o «microalga liofilizzata T. chuii». Gli integratori alimentari contenenti la microalga liofilizzata Tetraselmis chuii recano la seguente dicitura: «Contiene quantità trascurabili di iodio». |
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Salse |
20 % o 250 mg/giorno |
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Sali speciali |
1 % |
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Condimenti |
250 mg/giorno |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
250 mg/giorno |
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Therapon barcoo/Scortum |
L’uso previsto è identico a quello del salmone, vale a dire la preparazione di piatti e prodotti gastronomici a base di pesce, inclusi i prodotti ittici cotti, crudi, affumicati e al forno. |
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D-tagatosio |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «D-tagatosio». 2. Sull’etichetta dei prodotti con un tenore di D-tagatosio superiore a 15 g per porzione e di tutte le bevande che contengono più dell’1 % di D-tagatosio (nella forma in cui vengono consumate) deve figurare l’indicazione «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi». |
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Non specificato |
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Estratto ricco in tassifolina |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto ricco in tassifolina» |
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Yogurt bianco/yogurt alla frutta(*) |
0,020 g/kg |
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Chefir(*) |
0,008 g/kg |
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Latticello(*) |
0,005 g/kg |
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Latte in polvere(*) |
0,052 g/kg |
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Crema(*) |
0,070 g/kg |
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Crema acida(*) |
0,050 g/kg |
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Formaggio(*) |
0,090 g/kg |
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Burro(*) |
0,164 g/kg |
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Prodotti a base di cioccolato |
0,070 g/kg |
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Bevande analcoliche |
0,020 g/l |
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Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni |
100 mg/giorno |
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(*) Ove utilizzato in prodotti lattiero-caseari, l’estratto ricco in tassifolina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte. |
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Trealosio |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
1. La denominazione del nuovo alimento sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «trealosio» e figura nell’etichettatura del prodotto in quanto tale, o negli elenchi degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono. 2. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta è accompagnata dalla dicitura «il trealosio è una fonte di glucosio». |
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Non specificato |
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Funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D2 |
1. La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è «funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV». 2. La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è accompagnata dall’indicazione: «è stato applicato un trattamento con luce controllata per aumentare i livelli di vitamina D» o «è stato applicato un trattamento con raggi UV per aumentare i livelli di vitamina D2» |
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Funghi (Agaricus bisporus) |
20 μg di vitamina D2/100 g di peso fresco |
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Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D2 |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lievito alla vitamina D» o «lievito alla vitamina D2». |
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Pane e panini lievitati |
5 μg/100 g |
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Prodotti da forno fini lievitati |
5 μg/100 g |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
A norma della direttiva 2002/46/CE |
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Lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico |
45 μg/100 g per il lievito fresco 200 μg/100 g per il lievito secco |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari è «lievito alla vitamina D» o «lievito alla vitamina D2». 2. L’etichetta del nuovo alimento deve recare l’indicazione secondo cui il prodotto alimentare è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo. 3. L’etichetta del nuovo alimento deve recare istruzioni per l’uso rivolte ai consumatori finali, affinché non sia superata una concentrazione massima di 5 μg/100 g di vitamina D2 nei prodotti finali cotti in forno domestico. |
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Piatti compresi pasti pronti (escluse minestre e insalate) |
3 μg/100 g |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lievito alla vitamina D» o «lievito alla vitamina D2». |
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Minestre e insalate |
5 μg/100 g |
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Cereali fritti o estrusi, prodotti a base di semi o radici |
5 μg/100 g |
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Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti a base di cereali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Prodotti frutticoli trasformati |
1,5 μg/100 g |
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Verdure trasformate |
2 μg/100 g |
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Pane e prodotti analoghi |
5 μg/100 g |
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Cereali da prima colazione |
4 μg/100 g |
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Paste alimentari, impasti e prodotti analoghi |
5 μg/100 g |
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Altri prodotti a base di cereali |
3 μg/100 g |
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Spezie, condimenti, ingredienti per salse, salse e guarnizioni da dessert |
10 μg/100 g |
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Prodotti proteici |
10 μg/100 g |
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Formaggi |
2 μg/100 g |
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Dessert a base di latte e prodotti analoghi |
2 μg/100 g |
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Latte fermentato o panna fermentata |
1,5 μg/100 g |
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Prodotti lattiero-caseari in polvere e concentrati |
25 μg/100 g |
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Prodotti a base di latte, siero e panna |
0,5 μg/100 g |
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Prodotti sostitutivi della carne e dei prodotti lattiero-caseari |
2,5 μg/100 g |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
5 μg/100 g |
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Sostituti di un pasto per il controllo del peso |
5 μg/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Pane trattato con raggi UV |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D2 |
La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento è accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta mediante trattamento con raggi UV». |
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Pane e panini lievitati (senza guarniture) |
3 μg di vitamina D2/100 g |
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Latte trattato con raggi UV |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D3 |
1. La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento è «latte trattato con raggi UV». 2. Se il latte trattato con raggi UV contiene un quantitativo di vitamina D considerato significativo ai sensi dell’allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, la denominazione sull’etichetta è accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta mediante trattamento con raggi UV» o «latte contenente vitamina D risultante dal trattamento con raggi UV». |
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Latte intero pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013 |
5-32 μg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti |
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Latte parzialmente scremato pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013 |
1-15 μg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti |
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Polvere di funghi contenente vitamina D2 |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D2 () |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D» o «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2» L’etichettatura degli integratori alimentari con polvere di funghi contenente vitamina D2 reca l’indicazione secondo cui l’integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti |
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Autorizzato il 27 agosto 2020. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Oakshire Naturals, LP., PO Box 388 Kennett Square, Pennsylvania 19348, Stati Uniti. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Oakshire Naturals, LP. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento polvere di funghi contenente vitamina D2, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Oakshire Naturals, LP. Data finale della tutela dei dati: 27 agosto 2025. |
Cereali da prima colazione |
2,25 μg di vitamina D2/100 g |
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Pane e prodotti di pasticceria lievitati |
2,25 μg di vitamina D2/100 g |
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Pasta e prodotti a base di cereali |
2,25 μg di vitamina D2/100 g |
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Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura |
1,125 μg di vitamina D2/100 mL |
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Latte e prodotti lattiero-caseari (eccetto il latte liquido) |
2,25 μg di vitamina D2/100 g/1,125 μg di vitamina D2/100 mL (bevande) |
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Formaggio (eccetto i fiocchi di latte, la ricotta e i formaggi da grattugiare) |
2,25 μg di vitamina D2/100 g |
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Barrette e bevande sostitutive di un pasto |
2,25 μg di vitamina D2/100 g/1,125 μg di vitamina D2/100 mL (bevande) |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari |
2,25 μg di vitamina D2/100 g/1,125 μg di vitamina D2/100 mL (bevande) |
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Prodotti sostitutivi della carne |
2,25 μg di vitamina D2/100 g |
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Minestre e brodi |
2,25 μg di vitamina D2/100 g |
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Spuntini vegetali estrusi |
2,25 μg di vitamina D2/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi quelli destinati ai lattanti |
15 μg/giorno |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti |
15 μg/giorno |
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Polvere di funghi contenente vitamina D2 |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi di vitamina D2 |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2». 2. L'etichetta degli integratori alimentari con polvere di funghi contenente vitamina D2 indica che l'integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti e a bambini di età inferiore ai tre anni. |
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Autorizzato il 19 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: MBio, Monaghan Mushrooms, Tullygony, Tyholland, Co. Monaghan, Irlanda. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società MBio, Monaghan Mushrooms è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento polvere di funghi contenente vitamina D2, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di MBio, Monaghan Mushrooms. Data finale della tutela dei dati: 19 dicembre 2026. |
Cereali da prima colazione |
2,1 μg/100 g |
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Pane e prodotti analoghi di pasticceria lievitati |
2,1 μg/100 g |
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Pasta, prodotti a base di cereali e prodotti analoghi |
2,1 μg/100 g |
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Succhi e nettari di frutta/verdura |
1,1 μg/100 ml (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore) |
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Prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi (diversi dalle bevande) |
2,1 μg/100 g (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore) |
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Prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi (bevande) |
1,1 μg/100 ml (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore) |
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Latte e prodotti lattiero-caseari in polvere |
21,3 μg/100 g (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore) |
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Prodotti sostitutivi della carne |
2,1 μg/100 g |
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Minestre |
2,1 μg/100 ml (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore) |
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Spuntini vegetali estrusi |
2,1 μg/100 g |
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Sostituti di un pasto per il controllo del peso |
2,1 μg/100 g |
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Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi quelli destinati ai lattanti |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
15 μg di vitamina D2/giorno |
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Vitamina K2 (menachinone) |
Da utilizzare in conformità alla direttiva 2002/46/CE, al regolamento (UE) n. 609/2013 e/o al regolamento (CE) n. 1925/2006 |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «menachinone» o «vitamina K2». |
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Estratto di crusca di frumento |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di crusca di frumento». |
L’estratto di crusca di frumento non può essere immesso sul mercato come integratore alimentare o ingrediente di integratori alimentari, né può essere aggiunto alle formule per lattanti. |
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Birra e relativi succedanei |
0,4 g/100 g |
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Cereali pronti per il consumo |
9 g/100 g |
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Prodotti lattiero-caseari |
2,4 g/100 g |
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Succhi di frutta e di verdura |
0,6 g/100 g |
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Bevande analcoliche |
0,6 g/100 g |
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Preparati a base di carne |
2 g/100 g |
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Piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa (Alimento tradizionale da un paese terzo) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Wolffia arrhiza e Wolffia globosa» o «Wolffia arrhiza» o «Wolffia globosa» a seconda della pianta utilizzata. |
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Piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa come tali |
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Xilo-oligosaccaridi |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (10) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Xilo-oligosaccaridi» |
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Pane bianco |
14 g/kg |
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Pane integrale |
14 g/kg |
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Cereali da colazione |
14 g/kg |
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Biscotti |
14 g/kg |
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Bevande a base di soia |
3,5 g/kg |
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Yogurt (9) |
3,5 g/kg |
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Creme di frutta da spalmare |
30 g/kg |
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Prodotti di cioccolato |
30 g/kg |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale |
2 g/giorno |
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Biomassa di lievito Yarrowia lipolytica |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «biomassa di lievito Yarrowia lipolytica uccisa col calore» |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
6 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e la popolazione adulta in generale 3 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni |
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Beta-glucani del lievito |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di beta-glucani del lievito (Saccharomyces cervisiae) puri |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
1,275 g/giorno per i bambini di età superiore a 12 anni e la popolazione in generale 0,675 g/giorno per i bambini di età inferiore a 12 anni |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,275 g/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
1,275 g/giorno |
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Bevande a base di frutta e/o di verdura, compresi i succhi concentrati e disidratati |
1,3 g/kg |
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Bevande aromatizzate alla frutta |
0,8 g/kg |
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Cacao in polvere per la preparazione di bevande |
38,3 g/kg (in polvere) |
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Altre bevande |
0,8 g/kg (pronti da bere) |
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7 g/kg (in polvere) |
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Barrette ai cereali |
6 g/kg |
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Cereali da prima colazione |
15,3 g/kg |
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Cereali da prima colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre |
1,5 g/kg |
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Biscotti tipo «gallette» |
6,7 g/kg |
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Biscotti tipo «cracker» |
6,7 g/kg |
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Bevande a base di latte |
3,8 g/kg |
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Prodotti a base di latte fermentato |
3,8 g/kg |
||||
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari |
3,8 g/kg |
||||
Latte in polvere/polvere di latte |
25,5 g/kg |
||||
Zuppe, minestre e preparati per minestre |
0,9 g/kg (pronti per il consumo) |
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1,8 g/kg (condensati) |
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6,3 g/kg (in polvere) |
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Cioccolato e dolciumi |
4 g/kg |
||||
Barrette e polveri proteiche |
19,1 g/kg |
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Confetture, marmellate e altri prodotti spalmabili a base di frutta |
11,3 g/kg |
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Zeaxantina |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zeaxantina». |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2 mg/giorno |
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Zinco L-pidolato |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zinco L-pidolato». |
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Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013 |
3 g/giorno |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti una dicitura sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
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(1)
Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(2)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).
(3)
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(4)
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
(5)
Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67).
(6)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
►M32
(7)
Livelli massini d'uso nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. ◄
►M45
(8)
Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58). ◄
►M46
(9)
Quando sono utilizzati nei prodotti lattiero-caseari, gli xilo-oligosaccaridi non possono sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei componenti del latte.
(10)
Livelli massimi calcolati in base alle specifiche indicate nella colonna «Sotto forma di polvere 1». ◄
(11)
È utilizzata la specifica minima per il contenuto di vitamina D nella polvere di funghi contenente vitamina D2, pari a 1 000 μg di vitamina D2 per grammo di polvere di funghi.
(12)
In funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare. |
Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
Tutela dei dati |
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Acheta domesticus (grillo domestico) congelato, essiccato e in polvere |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi (g/100 g) (commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni) |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Acheta domesticus (grillo domestico) congelato» o «Acheta domesticus (grillo domestico) essiccato/in polvere», a seconda della forma utilizzata. 2. L'etichetta dei prodotti alimentari contenenti Acheta domesticus (grillo domestico) congelato, essiccato o in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all'elenco degli ingredienti. |
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Autorizzato il 3 marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Fair Insects B.V., Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Fair Insects B.V. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Fair Insects B.V. Data finale della tutela dei dati: 3 marzo 2027. |
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Congelato |
Essiccato o in polvere |
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Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere |
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Prodotti proteici diversi dai prodotti sostitutivi della carne |
40 |
20 |
||||
Pane e panini |
30 |
10 |
||||
Prodotti da forno, barrette ai cereali e paste alimentari farcite |
30 |
15 |
||||
Biscotti |
30 |
8 |
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Prodotti a base di pasta (secchi) |
3 |
1 |
||||
Minestre e minestre concentrate o in polvere |
20 |
5 |
||||
Prodotti trasformati a base di patate, piatti a base di leguminose e di verdure e prodotti a base di pasta o di pizza |
15 |
5 |
||||
Snack a base di farina di granturco |
40 |
20 |
||||
Bevande tipo birra, miscele per bevande alcoliche |
1 |
1 |
||||
Frutta a guscio, semi oleosi e ceci |
40 |
25 |
||||
Salse |
30 |
10 |
||||
Preparati a base di carne |
40 |
16 |
||||
Prodotti sostitutivi della carne |
80 |
50 |
||||
Prodotti a base di cioccolato |
30 |
10 |
||||
Prodotti congelati a base di latte fermentato |
15 |
5 |
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Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (g/100 g) (commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni) |
1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Locusta migratoria congelata», «Locusta migratoria essiccata/in polvere», o «polvere di Locusta migratoria intera» a seconda della forma utilizzata. 2. L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti Locusta migratoria congelata, essiccata o in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all’elenco degli ingredienti. |
|
Autorizzato il 5.12.2021 Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Fair Insects BV è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Fair Insects BV. Data finale della tutela dei dati: 5.12.2026 |
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Congelato |
Essiccato o in polvere |
|||||
Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere |
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|||||
Prodotti trasformati a base di patate; piatti a base di leguminose e prodotti a base di pasta |
15 |
5 |
||||
Prodotti sostitutivi della carne |
80 |
50 |
||||
Minestre e minestre concentrate |
15 |
5 |
||||
Legumi e ortaggi in scatola/in vasetto |
20 |
15 |
||||
Insalate |
15 |
5 |
||||
Bevande tipo birra, miscele per bevande alcoliche |
2 |
2 |
||||
Prodotti a base di cioccolato |
30 |
10 |
||||
Frutta a guscio, semi oleosi e ceci |
|
20 |
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Prodotti congelati a base di latte fermentato |
15 |
5 |
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Salsicce |
30 |
10 |
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Larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (g/100 g) (commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni) |
1. A seconda della forma utilizzata, la denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata», «larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) essiccata» o «larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) in polvere». 2. L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all’elenco degli ingredienti. |
|
Autorizzato il 1o marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Fair Insects BV è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Fair Insects BV. Data finale della tutela dei dati: 1o marzo 2027. |
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Congelato |
Essiccato o in polvere |
|||||
Larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere |
|
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Pane e panini multicereali; cracker e grissini |
30 |
10 |
||||
Barrette ai cereali |
30 |
15 |
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Prodotti a base di pasta secca; piatti a base di pasta (esclusa la pasta secca soffiata); pizza e piatti analoghi |
15 |
10 |
||||
Prodotti a base di pasta secca farcita; |
30 |
15 |
||||
Premiscele (secche) per prodotti da forno |
30 |
15 |
||||
Salse |
30 |
10 |
||||
Patate, piatti a base di leguminose |
15 |
10 |
||||
Siero di latte in polvere |
40 |
20 |
||||
Prodotti sostitutivi della carne |
80 |
50 |
||||
Minestre e insalate |
20 |
5 |
||||
Patatine fritte/patatine |
40 |
20 |
||||
Bevande tipo birra; bevande alcoliche miscelate; miscele per bevande alcoliche |
1 |
1 |
||||
Prodotti a base di cioccolato |
30 |
10 |
||||
Frutta a guscio, semi oleosi e ceci |
40 |
30 |
||||
Prodotti congelati a base di latte fermentato |
15 |
5 |
||||
Preparazioni di carne |
40 |
16 |
Tabella 2 - Specifiche
Nuovo alimento autorizzato |
Specificche |
|||
Acido N-acetil-D-neuraminico |
Descrizione L’acido N-acetil-D-neuraminico si presenta come polvere cristallina di colore bianco-biancastro Definizione Denominazione chimica Denominazioni IUPAC: acido N-acetil-D-neuraminico (diidrato) 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonic acid (dihydrate), Sinonimi acido sialico (diidrato) Formula chimica C11H19NO9 (acido) C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (diidrato) Massa molecolare 309,3 Da (acido) 345,3 (309,3 + 36,0) (diidrato) N. CAS 131-48-6 (acido libero) 50795-27-2 (diidrato) Specifiche Descrizione: polvere cristallina di colore bianco-biancastro pH (20 °C, soluzione al 5 %): 1,7-2,5 acido N-acetil-D-neuraminico (diidrato): > 97,0 % Acqua (10,4 % nel diidrato): ≤ 12,5 % (p/p) Ceneri, solfatate: < 0,2 % (p/p) Acido acetico (acido libero e/o acetato di sodio): < 0,5 % (p/p) Metalli pesanti Ferro: < 20,0 mg/kg Piombo: < 0,1 mg/kg Proteine residue: < 0,01 % (p/p) Solventi residui 2-propanolo: < 0,1 % (p/p) Acetone: < 0,1 % (p/p) Acetato di etile: < 0,1 % (p/p) Criteri microbiologici Salmonella: assenza in 25 g Conteggio totale degli aerobi mesofili: < 500 CFU/g Enterobatteriacee: assenza in 10 g Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: assenza in 10 g Listeria monocytogenes: assenza in 25 g Bacillus cereus: < 50 CFU/g Lieviti: < 10 CFU/g Muffe: < 10 CFU/g Endotossine residue: < 10 EU/mg CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina |
|||
Acheta domesticus (grillo domestico) congelato, essiccato e in polvere |
Descrizione/definizione Il nuovo alimento è costituito dal grillo domestico intero, congelato, essiccato e in polvere. Il termine «grillo domestico» si riferisce agli esemplari adulti di Acheta domesticus, una specie di insetti appartenente alla famiglia dei Grillidi. Il nuovo alimento è destinato a essere commercializzato in tre diverse forme, ossia: i) A. domesticus trattato termicamente e congelato intero (AD congelato), ii) A. domesticus trattato termicamente e liofilizzato intero (AD essiccato) e iii) A. domesticus trattato termicamente, liofilizzato e macinato intero (polvere di AD intero). Prima dell'uccisione tramite congelamento è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale degli esemplari adulti. |
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Caratteristiche/composizione (AD congelato) Ceneri (% p/p): 0,6-1,2 Umidità (% p/p): 76-82 Proteina grezza (N x 6,25) (% p/p): 12-21 Carboidrati digeribili (% p/p): 0,1-2 Grassi (% p/p): 3-12 di cui saturi (% p/p): 36-45 Indice di perossido (meq O2/kg di grassi): ≤ 5 Fibre alimentari (% p/p): 0,8-3 (18)Chitina (% p/p): 0,7-3,0 Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,05 mg/kg Cadmio: ≤ 0,06 mg/kg Micotossine Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): ≤ 4 μg/kg Aflatossina B1 (μg/kg): ≤ 2 Deossinivalenolo: ≤ 200 μg/kg Ocratossina A: ≤ 1 μg/kg Diossine e PCB diossina-simili Somma di diossine e PCB diossina-simili UB ( (19)OMS2005 PCDD/F-PCB-TEQ): ≤ 1,25 pg/g di grasso Criteri microbiologici Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 105 (7)CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g Escherichia coli: ≤ 50 CFU/g Salmonella spp.: assenza in 25 g Listeria monocytogenes: assenza in 25 g Anaerobi solfito riduttori: ≤ 30 CFU/g Bacillus cereus (presunto): ≤ 100 CFU/g Enterobatteriacee (presunte): < 100 CFU/g Stafilococchi coagulasi positivi: ≤ 100 CFU/g |
Caratteristiche/composizione (AD essiccato o in polvere) Ceneri (% p/p): 2,9-5,1 Umidità (% p/p): ≤ 5 Proteina grezza (N x 6,25) (% p/p): 55-65 Carboidrati digeribili (% p/p): 1-4 Grassi (% p/p): 29-35 di cui saturi (% p/p): 36-45 Indice di perossido (meq O2/kg di grassi): ≤ 5 Fibre alimentari (% p/p): 3-6 (18)Chitina (% p/p): 5,3-10,0 Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,05 mg/kg Cadmio: ≤ 0,06 mg/kg Micotossine Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): ≤ 4 μg/kg Aflatossina B1 (μg/kg): ≤ 2 Deossinivalenolo: ≤ 200 μg/kg Ocratossina A: ≤ 1 μg/kg Diossine e PCB diossina-simili Somma di diossine e PCB diossina-simili UB ( (19)OMS2005 PCDD/F-PCB-TEQ): ≤ 1,25 pg/g di grasso Criteri microbiologici Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 105 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g Escherichia coli: ≤ 50 CFU/g Salmonella spp.: assenza in 25 g Listeria monocytogenes: assenza in 25 g Anaerobi solfito riduttori: ≤ 30 CFU/g Bacillus cereus (presunto): ≤ 100 CFU/g Enterobatteriacee (presunte): < 100 CFU/g Stafilococchi coagulasi positivi: ≤ 100 CFU/g |
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Polpa disidratata del frutto di Adansonia digitata (baobab) |
Descrizione/definizione I frutti del baobab (Adansonia digitata) vengono raccolti dagli alberi. I gusci duri vengono spezzati e la polpa è separata dai semi e dal guscio. Essa viene quindi macinata, suddivisa in particelle grossolane e fini (di misura compresa tra 3 e 600 μ) e confezionata. Principali componenti nutrizionali Umidità (perdita per essiccazione) (g/100 g): 4,5-13,7 Proteine (g/100 g): 1,8-9,3 Grassi (g/100 g): 0-1,6 Carboidrati totali (g/100 g): 76,3-89,5 Zuccheri totali (in glucosio): 15,2-36,5 Sodio (mg/100 g): 0,1-25,2 Caratteristiche analitiche Sostanze estranee visibili: non oltre lo 0,2 % Umidità (perdita per essiccazione) (g/100 g): 4,5-13,7 Cenere (g/100 g): 3,8-6,6 |
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Estratto di Ajuga reptans da colture cellulari |
Descrizione/definizione L’estratto idroalcolico delle colture di tessuti di Ajuga reptans L. è sostanzialmente equivalente agli estratti delle parti aeree fiorite di Ajuga reptans ottenute da colture tradizionali. |
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Akkermansia muciniphila (pastorizzato) |
Descrizione L’Akkermansia muciniphila pastorizzato (ceppo ATCC BAA-835, CIP 107961) è prodotto mediante crescita anaerobica dei batteri, seguita da pastorizzazione, concentrazione delle cellule, crioconservazione e liofilizzazione. Caratteristiche/composizione Conteggio totale cellule di A. muciniphila (cellule/g): da 2,5 × 1010 a 2,5 × 1012 Conteggio cellule vitali di A. muciniphila (CFU/g): < 10 (LoD)(*) Attività dell’acqua: ≤ 0,43 Umidità (%): ≤ 12,0 Proteine (%): ≤ 35,0 Grassi (%): ≤ 4,0 Ceneri grezze (%): ≤ 21,0 Carboidrati (%): 36,0-86,0 Criteri microbiologici Conteggio totale degli aerobi mesofili: ≤ 500 CFU(**)/g Anaerobi solfito-riduttori: ≤ 50 CFU/g Stafilococchi coagulasi-positivi: ≤ 10 CFU/g Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g Lieviti: ≤ 10 CFU/g Muffe: ≤ 10 CFU/g Bacillus cereus: ≤ 100 CFU/g Listeria spp.: assenza in 25 g Salmonella spp.: assenza in 25 g Escherichia coli: assenza in 1 g (*) LoD: limite di rilevazione. (**) Unità formanti colonie. |
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L-alanil-L-glutamina |
Descrizione/definizione L’L-alanil-L-glutamina è ottenuta mediante fermentazione di un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli. Durante il processo di fermentazione, l’ingrediente è secreto nel terreno di coltura, dal quale in seguito è separato e purificato a una concentrazione superiore al 98 %. Aspetto: polvere cristallina bianca Purezza: > 98 % Spettroscopia infrarossa: conformità alla norma di riferimento Aspetto della soluzione: incolore e limpida Tenore (su base secca): 98-102 % Sostanze collegate (ciascuna): ≤ 0,2 % Residuo alla calcinazione: ≤ 0,1 % Perdita all’essiccazione: ≤ 0,5 % Rotazione ottica: +9,0 - +11,0o pH (1 %; H2O): 5,0-6,0 Ammonio (NH4): ≤ 0,020 % Cloruro (Cl): ≤ 0,020 % Solfato (SO4): ≤ 0,020 % Criteri microbiologici Escherichia coli: assenza/g |
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Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. |
Descrizione/definizione Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 4,5 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Tenore di DHA: ≥ 32 % |
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Olio di semi di Allanblackia |
Descrizione/Definizione: L'olio di semi di Allanblackia si ottiene dai semi di Allanblackia delle specie: A. floribunda (sinonimo di A. parviflora) e A. stuhlmannii. Composizione in acidi grassi (espressa come % degli acidi grassi totali): Acido laurico — acido miristico — acido palmitico (C12:0 — C14:0 — C16:0): somma degli acidi < 4,0 % Acido stearico (C18:0): 45-58 % Acido oleico (C18:1): 40-51 % Acidi grassi polinsaturi (AGP) < 2 % Caratteristiche: Acidi grassi liberi: max. 0,1 % degli acidi grassi totali Acidi grassi trans: max. 1,0 % degli acidi grassi totali Indice di perossido: max 1,0 meq/kg Sostanze insaponificabili: max. 1,0 % (p/p) dell'olio Indice di saponificazione: 185-198 mg KOH/g |
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Estratto delle foglie di Aloe macroclada Baker |
Descrizione/definizione L’estratto di gel in polvere ottenuto dalle foglie dell’Aloe macroclada Baker è sostanzialmente equivalente a quello del gel ottenuto dalle foglie dell’Aloe vera L. Burm f. Ceneri: 25 % Fibre alimentari: 28,6 % Grassi: 2,7 % Umidità: 4,7 % Polisaccaridi: 9,5 % Proteine: 1,63 % Glucosio: 8,9 % |
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Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba |
Descrizione/definizione L'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) è ottenuto per estrazione dei lipidi dal krill congelato tritato o da farina di krill essiccato con un solvente di estrazione approvato (a norma della direttiva 2009/32/CE). Le proteine e il materiale residuo del krill vengono rimossi dall'estratto lipidico tramite filtrazione. I solventi di estrazione e l'acqua residua sono eliminati tramite evaporazione. Indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g Indice di perossido (PV) ≤ 3 meq O 2/kg di olio Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico estratto da Euphausia superba devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC). Umidità e sostanze volatili: ≤ 3 % o 0,6 espresso come attività dell'acqua a 25 °C Fosfolipidi: da ≥ 35 % a < 60 % Acidi grassi trans: ≤ 1 % EPA (acido eicosapentaenoico): ≥ 9 % DHA (acido docosaesaenoico) ≥ 5 % |
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Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba |
Descrizione/definizione L’olio ricco di fosfolipidi è prodotto a partire dal krill antartico (Euphausia superba) mediante ripetuti lavaggi con un solvente approvato (a norma della direttiva 2009/32/CE) per aumentare il tenore di fosfolipidi dell’olio. I solventi sono rimossi dal prodotto finale tramite evaporazione. Indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 3 meq O2/kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 3 % o 0,6 espresso come attività dell’acqua a 25 °C Fosfolipidi: ≥ 60 % Acidi grassi trans: ≤ 1 % EPA (acido eicosapentaenoico): ≥ 9 % DHA (acido docosaesaenoico) ≥ 5 % |
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Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina |
Descrizione/definizione L’olio ricco di acido arachidonico, di colore giallo chiaro, è ottenuto per fermentazione dei ceppi non geneticamente modificati IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 e CBS 210.32 del fungo Mortierella alpina mediante l’impiego di un liquido idoneo. L’olio è poi estratto dalla biomassa e purificato. Acido arachidonico: ≥ 40 % in peso del tenore totale di acidi grassi Acidi grassi liberi: ≤ 0,45 % del tenore totale di acidi grassi Acidi grassi trans: ≤ 0,5 % del tenore totale di acidi grassi Sostanze insaponificabili: ≤ 1,5 % Indice di perossido (PV): ≤ 5 meq/kg Indice di anisidina: ≤ 20 Indice di acidità: ≤ 1,0 KOH/g Umidità: ≤ 0,5 % |
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Olio di argan estratto da Argania spinosa |
Descrizione/definizione L’olio di argan è ottenuto mediante spremitura a freddo dei semi simili a mandorle dei frutti di Argania spinosa (L.) Skeels. I semi possono essere tostati prima della spremitura, ma senza contatto diretto con la fiamma. Composizione Acido palmitico (C16:0): 12-15 % Acido stearico (C18:0): 5-7 % Acido oleico (C18:1): 43-50 % Acido linoleico (C18:2): 29-36 % Sostanze insaponificabili: 0,3-2 % Steroli totali: 100-500 mg/100 g Tocoferoli totali: 16-90 mg/100 g Acidità oleica: 0,2-1,5 % Indice di perossido (PV): < 10 meq O2/kg |
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Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis |
Descrizione/definizione L’astaxantina è un carotenoide derivato dall’alga Haematococcus pluvialis. I metodi per favorire la crescita delle alghe sono vari; è possibile ricorrere a sistemi chiusi esposti alla luce del sole o illuminati con luci artificiali rigorosamente controllate oppure utilizzare bacini aperti. Le cellule algali sono raccolte ed essiccate; l’oleoresina è estratta mediante CO2 supercritica o un solvente (acetato di etile). L’astaxantina è diluita e standardizzata al 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % o 20 % mediante olio di oliva, di cartamo, di girasole o MCT (trigliceridi a catena media). Composizione dell’oleoresina Grassi: 42,2-99 % Proteine: 0,3-4,4 % Carboidrati: 0-52,8 % Fibre: < 1,0 % Ceneri: 0,0-4,2 % Specifiche per i carotenoidi peso/peso% Astaxantine totali: 2,9-11,1 % 9-cis-astaxantina: 0,3-17,3 % 13-cis-astaxantina: 0,2-7,0 % Monoesteri di astaxantina: 79,8-91,5 % Diesteri di astaxantina: 0,16-19,0 % β-carotene: 0,01-0,3 % Luteina: 0-1,8 % Cantaxantina: 0-1,30 % Criteri microbiologici Batteri aerobici totali: < 3 000 CFU/g Lieviti e muffe: < 100 CFU/g Coliformi: < 10 CFU/g E. coli: negativo Salmonella: negativo Stafilococco: negativo |
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Semi di basilico (Ocimum basilicum) |
Descrizione/definizione Il basilico (Ocimum basilicum L.) appartiene alla famiglia delle «Lamiaceee» nell’ordine delle «Lamiali». Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. I fiori, le foglie e altre parti della pianta sono rimossi. Il massimo livello di purezza dei semi di basilico deve essere garantito tramite filtrazione (ottica, meccanica). Il processo di produzione di succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura contenenti semi di basilico (Ocimum basilicum L.) comprende le fasi di preidratazione dei semi e di pastorizzazione. Sono previsti controlli microbiologici e sistemi di monitoraggio. Sostanza secca: 94,1 % Proteine: 20,7 % Grassi: 24,4 % Carboidrati: 1,7 % Fibre alimentari: 40,5 % (metodo: AOAC 958.29) Ceneri: 6,78 % |
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Betaina |
Descrizione/definizione La betaina (N,N,N-trimetilglicina o carbossi-N,N,N-trimetilmetanaminio), in forma anidra (CH3)3N+CH2COO– (n. CAS: 107-43-7) e monoidrata (CH3)3N+CH2COO–.H2O (n. CAS: 590-47-6) è ottenuta dalla trasformazione delle barbabietole da zucchero (ossia melassa, vinacce o betaina-glicerolo). Caratteristiche/composizione Aspetto: cristalli bianchi fluidi Betaina: ≥ 99,0 % (p/p sulla base del peso a secco) Umidità: ≤ 2,0 % (anidra); ≤ 15,0 % (monoidrata) Ceneri: ≤ 0,1 % pH: 5,0 -7,0 Proteine residue: ≤ 1,0 mg/g Metalli pesanti Arsenico: < 0,1 mg/kg Mercurio: < 0,005 mg/kg Cadmio: < 0,01 mg/kg Piombo: < 0,05 mg/kg Criteri microbiologici Conta batterica totale: ≤ 100 CFU/g Coliformi: negativo/10 g Salmonella sp.: negativo/25 g Lieviti: ≤ 10 CFU/g Muffe: ≤ 10 CFU/g CFU: unità formanti colonie. |
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Estratto di fagioli neri fermentati |
Descrizione/definizione L’estratto di fagioli neri fermentati (estratto Touchi) è una polvere fine, di color marrone chiaro, proteica, ottenuta per estrazione con acqua da piccoli semi di soia [Glycine max (L.) Merr.] fermentati con Aspergillus oryzae. L’estratto contiene un inibitore dell’α-glucosidasi. Caratteristiche Grassi: ≤ 1,0 % Proteine: ≥ 55 % Acqua: ≤ 7,0 % Ceneri: ≤ 10 % Carboidrati: ≥ 20 % Attività inibitoria dell’α-glucosidasi: IC50 min. 0,025 mg/ml Isoflavoni di soia: ≤ 0,3 g/100 g |
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Lattoferrina bovina |
Descrizione/definizione La lattoferrina bovina è una proteina naturalmente presente nel latte vaccino. Si tratta di una glicoproteina in grado di legare il ferro di circa 77 kDa, formata da una catena polipeptidica singola di 689 amminoacidi. Processo di produzione: la lattoferrina bovina è isolata dal latte scremato o dal siero di latte tramite scambio ionico e successive fasi di ultrafiltrazione. Infine viene essiccata mediante liofilizzazione o nebulizzazione e le particelle più grandi vengono scartate. È una polvere virtualmente inodore, di colore rosato chiaro. Proprietà fisico-chimiche della lattoferrina bovina Umidità: < 4,5 % Ceneri: < 1,5 % Arsenico: < 2,0 mg/kg Ferro: < 350 mg/kg Proteine: > 93 % di cui lattoferrina bovina: > 95 % di cui altre proteine: < 5,0 % pH (soluzione al 2 %, 20 °C): 5,2-7,2 Solubilità (soluzione al 2 %, 20 °C): completa |
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Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino |
Descrizione L’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino è una polvere di colore grigio giallognolo, ottenuta da latte vaccino scremato mediante una serie di procedure di isolamento e purificazione. Caratteristiche/composizione Proteine totali (p/peso del prodotto): ≥ 90 % Lattoferrina (p/peso del prodotto): 25-75 % Lattoperossidasi (p/peso del prodotto): 10-40 % Altre proteine (p/peso del prodotto): ≤ 30 % TGF-β2: 12-18 mg/100 g Umidità: ≤ 6,0 % pH (soluzione al 5 % p/v): 5,5 - 7,6 Lattosio: ≤ 3,0 % Grassi: ≤ 4,5 % Ceneri: ≤ 3,5 % Ferro: ≤ 25 mg/100 g Metalli pesanti Piombo: < 0,1 mg/kg Cadmio: < 0,2 mg/kg Mercurio: < 0,6 mg/kg Arsenico: < 0,1 mg/kg Criteri microbiologici Conta batteri aerobi mesofili: ≤ 10 000 CFU/g Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g Escherichia coli: negativo/g Stafilococchi coagulasi-positivi: negativo/g Salmonella: negativo/25 g Listeria: negativo/25 g Cronobacter spp.: negativo/25 g Muffe: ≤ 50 CFU/g Lieviti: ≤ 50 CFU/g CFU: unità formanti colonie |
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Olio di semi di Buglossoides arvensis |
Descrizione/definizione L’olio raffinato di Buglossoides è estratto dai semi di Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. Acido alfa-linolenico: ≥ 35 % p/p degli acidi grassi totali Acido stearidonico: ≥ 15 % p/p degli acidi grassi totali Acido linoleico: ≥ 8,0 % p/p degli acidi grassi totali Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % p/p degli acidi grassi totali Indice di acidità: ≤ 0,6 mg KOH/g Indice di perossido (PV): < 5,0 meq O2/kg Tenore di insaponificabili: ≤ 2,0 % Tenore di proteine (azoto complessivo): ≤ 10 μg/ml Alcaloidi pirrolizidinici: non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4,0 μg/kg |
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Olio di Calanus finmarchicus |
Descrizione/definizione Il nuovo alimento è un olio di colore rubino, leggermente viscoso, con un leggero odore di molluschi, estratto dal crostaceo (zooplancton marino) Calanus finmarchicus. L’ingrediente è costituito principalmente da esteri di cera (> 85 %) con piccoli quantitativi di trigliceridi e altri lipidi neutri. Specifiche Acqua: < 1,0 % Esteri di cera: > 85 % Acidi grassi totali: > 46 % Acido eicosapentaenoico (EPA): > 3,0 % Acido docosaesaenoico (DHA): > 4,0 % Alcoli grassi totali: > 28 % Alcole grasso C20: 1 n-9: > 9,0 % Alcole grasso C22: 1 n-11: > 12 % Acidi grassi trans: < 1,0 % Esteri di astaxantina: ≤ 0,25 % Indice di perossido (PV): < 3,0 meq. O2/kg |
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Fruttoborato di calcio |
Descrizione/definizione Il nuovo alimento è costituito dal fruttoborato di calcio, un sale di calcio tetraidrato di un estere bis(fruttosilico) dell'acido borico sotto forma di polvere, rappresentato da Ca[(C6H10O6)2B]2•4H2O, con una massa molecolare di 846 Da. Il nuovo alimento è prodotto mediante sintesi chimica in cui il fruttosio è combinato con l'acido borico in acqua per produrre un estere bis(fruttosilico) dell'acido borico attraverso vari processi di riscaldamento e miscelazione. Viene poi aggiunto carbonato di calcio per ottenere una soluzione contenente il sale di calcio del fruttoborato (tetraidrato). La soluzione è liofilizzata, macinata per ottenere il prodotto finale in polvere e poi confezionata e conservata in condizioni rappresentative di conservazione (22 ± 1 °C RH 55-60 %). Caratteristiche/composizione Umidità libera: < 5,0 % Calcio: 4,5-5 % Boro: 2,5-2,9 % Fruttosio: 80-85 % Ceneri: 15-16 % Metalli pesanti Arsenico: ≤ 1 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: ≤ 1 000 CFU/g (a) Lieviti e muffe: < 100 CFU/g Coliformi: ≤ 10 CFU/g Escherichia coli: < 10 CFU/g Salmonella spp.: assenza in 25 g Stafilococchi coagulasi positivi: assenza in 1 g (a) CFU: unità formanti colonie. |
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L-metilfolato di calcio |
Descrizione L’L-metilfolato di calcio è ottenuto per sintesi chimica a partire dall’acido folico. È una polvere cristallina di colore bianco tendente al giallino, quasi inodore, scarsamente solubile in acqua e pochissimo solubile o insolubile nella maggior parte dei solventi organici. Definizione Formula chimica: C20H23CaN7O6 Nome sistematico: N-{4-[[[(6S)-2-ammino-1,4,5,6,7,8-esaidro-5-metil-4-oxo-6-pteridinil)metil]ammino]benzoil}-L-acido glutammico, sale di calcio. N. CAS: 129025-21-4 (sale di calcio con 5-MTHF/Ca2+ in un rapporto indefinito) e 151533-22-1 (sale di calcio con L-5-MTHF/Ca2+ in un rapporto definito di 1:1). Peso molecolare: 497,5 Dalton Sinonimi: L-metilfolato, calcio; acido L-5-metiltetraidrofolico, sale di calcio [(L-5-MTHF-Ca)]; acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale di calcio [(6S)-5-MTHF-Ca]; acido (6S)-5-metil-5,6,7,8-tetraidropteroil-L-glutammico, sale di calcio e acido L-5-metil-tetraidrofolico (L-5-MTHF) senza specificazione del catione. Formula strutturale:
Caratteristiche Purezza: > 95 % (su base secca) Acqua: ≤ 17,0 % Calcio (su base anidra e priva di solventi): 7,0 - 8,5 % D-metilfolato di calcio (isomero 6R, αS): ≤ 1,0 % Altri folati e sostanze correlate: ≤ 2,5 % Etanolo: ≤ 0,5 % Contaminanti CFU: unità formanti colonie. |
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Lattanti e bambini nella prima infanzia |
Popolazione in generale esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia |
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Piombo: ≤ 1 mg/kg |
Piombo: ≤ 1 mg/kg |
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Boro: ≤ 10 mg/kg |
Boro: ≤ 10 mg/kg |
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Cadmio ≤ 0,5 mg/kg |
Cadmio ≤ 0,5 mg/kg |
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Mercurio ≤ 1,0 mg/kg |
Mercurio ≤ 1,5 mg/kg |
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Arsenico: ≤ 1,5 mg/kg |
Arsenico: ≤ 1,5 mg/kg |
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Platino ≤ 2 mg/kg |
Platino ≤ 10 mg/kg |
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Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 1 000 CFU/g Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 100 CFU/g |
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Acidi grassi cetilati |
Descrizione/definizione Il nuovo alimento consiste principalmente in una miscela di acido miristico cetilato e acido oleico cetilato sintetizzati da alcole cetilico, acido miristico e acido oleico e, in misura minore, altri acidi grassi cetilati e altri composti dell’olio d’oliva. Caratteristiche/composizione Tenore di esteri: 70-80 %, di cui: oleato di cetile: 22-30 %, miristato di cetile: 41-56 % Trigliceridi: 22-25 % Indice di acidità (mg KOH/g): ≤ 5 Indice di saponificazione (mg KOH/g): 130-150 Criteri microbiologici Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 1 000 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g KOH: idrossido di potassio CFU: unità formanti colonie |
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Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole) |
Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è un polimero sintetico (numero di brevetto WO2006016179). Consiste in polimeri ramificati del monometossi polietilenglicole (MPEG) innestati su poliisoprene legato all’anidride maleica (PIP-g-MA) e MPEG che non hanno reagito (meno del 35 % in peso). È di colore bianco-biancastro. N. CAS: 1246080-53-4 Caratteristiche Umidità: < 5,0 % Alluminio: < 3,0 mg/kg Litio: < 0,5 mg/kg Nichel: < 0,5 mg/kg Anidride residua: < 15 μmol/g Indice di polidispersione: < 1,4 Isoprene: < 0,05 mg/kg Ossido di etilene: < 0,2 mg/kg Anidride maleica libera: < 0,1 % Totale di oligomeri (inferiore a 1 000 Dalton): ≤ 50 mg/kg Glicole etilenico: < 200 mg/kg Glicole dietilenico: < 30 mg/kg Monoetilene glicol metil etere: < 3,0 mg/kg Dietilene glicol metil etere: < 4,0 mg/kg Trietilene glicol metil etere: < 7,0 mg/kg 1,4-diossano: < 2,0 mg/kg Formaldeide: < 10 mg/kg |
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Base per gomma da masticare (copolimero di metilviniletere e di anidride maleica) |
Descrizione/definizione Il copolimero di metilviniletere e di anidride maleica è un copolimero anidro di metilviniletere e anidride maleica. Polvere fluida da bianca a biancastra N. CAS: 9011-16-9 Purezza Tenore: almeno 99,5 % in sostanza secca Viscosità specifica (1 % in MEK): 2-10 Metilviniletere residuo: ≤ 150 ppm Anidride maleica residua: ≤ 250 ppm Acetaldeide: ≤ 500 ppm Metanolo: ≤ 500 ppm Dilauroile perossido: ≤ 15 ppm Totale metalli pesanti: ≤ 10 ppm Criteri microbiologici Conteggio della carica aerobica totale su piastra: ≤ 500 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 500 CFU/g Escherichia coli: negativo al test Salmonella: negativo al test Staphylococcus aureus: negativo al test Pseudomonas aeruginosa: negativo al test |
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Olio di semi di chia da Salvia hispanica |
Descrizione/definizione L’olio di semi di chia è ottenuto dai semi della chia (Salvia hispanica L.) (purezza 99,9 %) mediante spremitura a freddo. Non vengono utilizzati solventi; una volta spremuto, l’olio è conservato in vasche di decantazione ed è sottoposto a un procedimento di filtrazione per eliminarne le impurità. Può anche essere prodotto mediante estrazione con CO2supercritica. Processo di produzione È ottenuto mediante spremitura a freddo. Non vengono utilizzati solventi; una volta spremuto, l’olio è conservato in vasche di decantazione ed è sottoposto a un procedimento di filtrazione per eliminarne le impurità. Acidità espressa in acido oleico: ≤ 2,0 % Indice di perossido (PV): ≤ 10 meq/kg Impurità insolubili: ≤ 0,05 % Acido alfa-linolenico: ≥ 60 % Acido linoleico: 15-20 % |
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Semi di chia (Salvia hispanica) |
Descrizione/definizione La chia (Salvia hispanica) è una pianta erbacea annuale, estiva, appartenente alla famiglia delle Labiatae. Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. I fiori, le foglie e altre parti della pianta sono rimossi. Sostanza secca: 90-97 % Proteine: 15-26 % Grassi: 18-39 % Carboidrati(*): 18-43 % Fibra grezza (**): 18-43 % Ceneri: 3-7 % (*) I carboidrati comprendono il valore della fibra (**) Per fibra grezza si intende la parte composta prevalentemente da cellulosa, pentosani e lignina non digeribili. Processo di produzione Il processo di produzione di succhi di frutta e miscele di succhi di frutta contenenti semi di chia comprende le fasi di preidratazione dei semi e di pastorizzazione. Sono previsti controlli microbiologici e sistemi di monitoraggio. |
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Complesso chitina-glucano derivato dall’Aspergillus niger |
Descrizione/definizione Il complesso chitina-glucano è ottenuto dal micelio dell’Aspergillus niger; si tratta di una polvere di colore giallastro, inodore e fluida. Il suo tenore di sostanza secca è pari o superiore al 90 %. Il complesso chitina-glucano è composto principalmente da due polisaccaridi: — chitina, composta da unità di ripetizione di N-acetil-D-glucosamina (n. CAS: 1398-61-4), — beta(1,3)-glucano, composto da unità di ripetizione di D-glucosio (n. CAS: 9041-22-9). Perdita all’essiccazione: ≤ 10 % Chitina-glucano: ≥ 90 % Rapporto chitina/glucano: da 30:70 a 60:40 Ceneri: ≤ 3,0 % Lipidi: ≤ 1,0 % Proteine: ≤ 6,0 % |
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Complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius |
Descrizione/definizione Il complesso chitina-glucano è ottenuto dalle pareti cellulari dei frutti del fungo Fomes fomentarius. È composto principalmente da due polisaccaridi: — chitina, composta da unità di ripetizione di N-acetil-D-glucosamina (n. CAS: 1398-61-4); — beta(1,3)-glucano, composto da unità di ripetizione di D-glucosio (n. CAS: 9041-22-9). Il processo di produzione comprende diverse fasi, tra cui: pulizia, riduzione in termini di dimensioni e frantumazione, ammorbidimento in acqua e riscaldamento in soluzione alcalina, lavaggio, essiccazione. Durante il processo di produzione non va effettuata l’idrolisi. Aspetto: polvere inodore e insapore, di colore marrone Purezza Umidità: ≤ 15 % Ceneri: ≤ 3,0 % Chitina-glucano: ≥ 90 % Rapporto chitina/glucano: 70:20 Carboidrati totali, esclusi i glucani ≤ 0,1 % Proteine: ≤ 2,0 % Lipidi: ≤ 1,0 % Melanine: ≤ 8,3 % Additivi: nessuno pH: 6,7-7,5 Metalli pesanti Piombo (ppm): ≤ 1,00 Cadmio (ppm): ≤ 1,00 Mercurio (ppm): ≤ 0,03 Arsenico (ppm): ≤ 0,20 Criteri microbiologici Batteri mesofili totali: ≤ 103/g Lieviti e muffe: ≤ 103/g Coliformi a 30 °C: ≤ 103/g E. coli: ≤ 10/g Salmonella e altri batteri patogeni assenza/25 g |
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Estratto di chitosano dai funghi (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) |
Descrizione/definizione L’estratto di chitosano [contenente principalmente poli(D-glucosamina)] è ottenuto dai gambi di Agaricus bisporus o dal micelio di Aspergillus niger. Il processo di produzione brevettato comprende diverse fasi, tra cui: estrazione e deacetilazione (idrolisi) in ambiente alcalino, solubilizzazione in ambiente acido, precipitazione in ambiente alcalino, lavaggio ed essiccazione. Sinonimo: poli(D-glucosamina) Chitosano (n. CAS: 9012-76-4) Formula del chitosano: (C6H11NO4)n Aspetto: polvere fine, fluida Colore: da biancastra a leggermente marrone Odore: inodore Purezza Tenore di chitosano (% p/p - peso a secco): ≥ 85 Tenore di glucano (% p/p - peso a secco): ≤ 15 Perdita all’essiccazione (% p/p - peso a secco): ≤ 10 Viscosità (1 % in acido acetico all’1 %): 1-15 Grado di acetilazione (in % mol/peso umido): 0-30 Viscosità (1 % in acido acetico all’1 %) (mPa.s): 1-14 per il chitosano derivato da Aspergillus niger; 12-25 per la chitina derivata da Agaricus bisporus Ceneri (% p/p peso a secco): ≤ 3,0 Proteine (% p/p peso a secco): ≤ 2,0 Granulometria delle particelle: > 100 nm Densità da compattazione (g/cm3): 0,7-1,0 Capacità di legare i grassi 800 x (p/p peso umido): accertata mediante test Metalli pesanti Mercurio (ppm): ≤ 0,1 Piombo (ppm): ≤ 1,0 Arsenico (ppm): ≤ 1,0 Cadmio (ppm): ≤ 0,5 Criteri microbiologici Conteggio della carica aerobica (CFU/g): ≤ 103 Conteggio dei lieviti e delle muffe (CFU/g): ≤ 103 Escherichia coli (CFU/g): ≤ 10 Enterobatteriacee (CFU/g): ≤ 10 Salmonella: assenza/25 g Listeria monocytogenes: assenza/25 g |
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Solfato di condroitina |
Descrizione/definizione Il solfato di condroitina (sale di sodio) è un prodotto biosintetico. È ottenuto mediante solfatazione chimica della condroitina derivata dalla fermentazione attivata dal ceppo del batterio Escherichia coli O5:K4:H4, U1-41 (ATCC 23502). Solfato di condroitina (sale di sodio) (% su base secca): 95-105 MWp (peso medio) (kDa): 5-12 MWn (numero medio) (kDa): 4-11 Dispersione (wh/w0,05): ≤ 0,7 Modello di solfatazione (ΔDi-6S) (%): ≤ 85 Perdita all’essiccazione (%) (105 °C a peso costante): ≤ 10,0 Residuo alla calcinazione (% su base secca): 20-30 Proteina (% su base secca): ≤ 0,5 Endotossine (EU/mg): ≤ 100 Impurità organiche totali (mg/kg): ≤ 50 |
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Cromo picolinato |
Descrizione/definizione: Il cromo picolinato è una polvere fluida rossastra, leggermente solubile in acqua a pH 7. Il sale è solubile anche in solventi organici polari. Denominazione chimica: tris(2piridincarbossilato-N,O)cromo(III) oppure 2-acido piridincarbossilico sale di cromo(III) N. CAS: 14639-25-9 Formula chimica: Cr(C6H4NO2)3 Caratteristiche chimiche Cromo picolinato: ≥ 95 % Cromo (III): 12-13 % Cromo (IV): non rilevato Acqua: ≤ 4,0 % |
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Biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo |
Descrizione/definizione Il nuovo alimento è la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica al cromo essiccata e uccisa col calore. Il nuovo alimento è ottenuto mediante fermentazione in presenza di cloruro di cromo seguita da una serie di procedure di purificazione e da un processo di morte termica del lievito per garantire l’assenza di cellule vitali di Yarrowia lipolytica nel nuovo alimento. Caratteristiche/composizione Cromo totale: 18–23 μg/g Cromo (VI): < 10 μg/kg (limite di rilevazione) Proteine: 40–50 g/100 g Fibre alimentari: 24-32 g/100 g Zuccheri: < 2 g/100 Grassi: 6-12 g/100 g Ceneri totali: ≤ 15 % Acqua: ≤ 5 % Sostanza secca: ≥ 95 % Metalli pesanti Piombo: ≤ 3,0 mg/kg Cadmio: ≤ 1,0 mg/kg Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg Criteri microbiologici Conta dei microrganismi aerobi totali: ≤ 5x103 CFU/g Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 102 CFU/g Cellule vitali di Yarrowia lipolytica (13): < 10 CFU/g (limite di rilevazione) Coliformi: ≤ 10 CFU/g Salmonella spp.: assenza in 25 g CFU: unità formanti colonie |
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Erbe di Cistus incanus L. Pandalis |
Descrizione Le erbe di Cistus incanus L. Pandalis rientrano in una specie appartenente alla famiglia delle Cistacee originaria della regione mediterranea, più precisamente della penisola calcidica. Il nuovo alimento è costituito dalle parti aeree essiccate e tagliate (giovani germogli e parti legnose) di Cistus incanus L. Pandalis |
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Citicolina |
Descrizione/definizione La citicolina è prodotta mediante un procedimento microbiologico. È composta da citosina, ribosio, pirofosfato e colina. Polvere cristallina bianca Denominazione chimica: colina citidina 5′-pirofosfato, citidina 5′-(triidrogeno difosfato) P’-[2-(trimetilammonio)etile]estere sale interno Formula chimica: C14H26N4O11P2 Peso molecolare: 488,32 g/mol N. CAS: 987-78-0 pH (soluzione campione dell’1 %): 2,5-3,5 Purezza Tenore: ≥ 98 % di sostanza secca Perdita all’essiccazione (a 100 °C per 4 ore): ≤ 5,0 % Ammonio: ≤ 0,05 % Arsenico: non più di 2 ppm Acidi fosforici liberi: ≤ 0,1 % Acido 5’-citidilico: ≤ 1,0 % Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: ≤ 103 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 102 CFU/g Escherichia coli: assenza in 1 g |
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Clostridium butyricum |
Descrizione/definizione Il Clostridium butyricum (CBM-588) è un batterio Gram positivo, sporigeno, anaerobio obbligato, non patogeno, non geneticamente modificato. Numero di deposito: FERM BP-2789 Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 103 CFU/g Escherichia coli: non rilevato in 1 g Staphylococcus aureus: non rilevato in 1 g Pseudomonas aeruginosa: non rilevato in 1 g Lieviti e muffe: ≤ 102 CFU/g |
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Polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner e il duo infuso (alimento tradizionale da un paese terzo) |
Descrizione/definizione L’alimento tradizionale consiste in polpa essiccata di bacche di caffè non torrefatto delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (genere: Coffea famiglia: Rubiaceae) e il suo infuso. L’infuso può essere utilizzato come tale oppure concentrato o essiccato. Le bacche mature di caffè sono raccolte e quindi i chicchi di caffè sono eliminati meccanicamente, prima o dopo un processo di essiccazione, lasciando la polpa essiccata di bacche di caffè, che può essere macinata ottenendo così una polvere. La polpa di bacche di caffè separata è anche nota come «cascara», dallo spagnolo «cáscara», che significa «guscio». Di norma l’infuso è preparato mescolando fino a 6 g di polpa di cascara o guscio in 100 ml di acqua calda (> 75 °C) per alcuni minuti e poi versando in un colino o utilizzando i corrispondenti quantitativi di infusi essiccati o solubili. Composizione della polpa essiccata di bacche di caffè Acqua: < 18 % Attività dell’acqua (aw): ≤ 0,65 Ceneri: < 10,4 % di sostanza secca Proteine: < 15 % di sostanza secca Grassi: < 5 % di sostanza secca Carboidrati: < 85 % di sostanza secca Criteri microbiologici Conteggio aerobico in piastra: < 104 CFU/g Lieviti e muffe totali: < 100 CFU/g Enterobatteriacee: < 50 CFU/g Salmonella: assenza in 25 g Bacillus cereus: < 100 CFU/g Micotossine Ocratossina A: < 5,0 μg/kg Aflatossina B1: < 2,0 μg/kg Aflatossina B1, B2, G1, G2 (somma): < 4,0 μg/kg Metalli pesanti Cadmio (Cd): < 0,05 mg/kg Piombo (Pb): < 1,0 mg/kg Rame: ≤ 50 mg/kg Mercurio: ≤ 0,02 mg/kg Arsenico: ≤ 0,2 mg/kg Impurità Benzo(a)pirene: < 10,0 μg/kg Somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene: < 50,0 μg/kg Antiparassitari I livelli di antiparassitari negli alimenti tradizionali sono conformi ai livelli fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 per il numero «0639000» relativo a «infusi di erbe da altre parti della pianta». CFU: unità formanti colonie |
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D-ribosio |
Descrizione Il D-ribosio è un monosaccaride aldopentoso ottenuto mediante fermentazione utilizzando un ceppo di Bacillus subtilis carente di transchetolasi Formula chimica: C5H10O5 N. CAS: 50-69-1 Massa molecolare: 150,13 Da Caratteristiche/composizione Aspetto: secco con consistenza polverosa, di colore da bianco a giallastro Rotazione specifica [α]D 25: da – 19,0° a – 21,0° Purezza del D-ribosio (% su base secca): -metodo HPLC/RI (8) 98,0–102,0 % Ceneri: < 0,2 % Perdita all'essiccazione (umidità): < 0,5 % Chiarezza della soluzione: ≥ 95 % di trasmittanza Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,1 mg/kg Arsenico: ≤ 0,1 mg/kg Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: ≤ 100 CFU (9)/g Lieviti: ≤ 100 CFU/g Muffe: ≤ 100 CFU/g Coliformi: ≤ 10 CFU/g Salmonella sp.: negativo/25 g |
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Euglena gracilis essiccata |
Descrizione/definizione Il nuovo alimento è costituito da cellule intere essiccate di Euglena, ovvero da biomassa essiccata della microalga Euglena gracilis. Il nuovo alimento è prodotto mediante fermentazione seguita da filtrazione e da un processo di morte termica della microalga per garantire l’assenza di cellule vitali di Euglena gracilis nel nuovo alimento. Caratteristiche/composizione Carboidrati totali: ≤ 75 % Beta-glucano: > 50 % Proteine: ≥ 15 % Grassi: ≤ 15 % Ceneri: ≤ 10 % Umidità: ≤ 6 % Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,5 mg/kg Cadmio: ≤ 0,5 mg/kg Mercurio: ≤ 0,05 mg/kg Arsenico: ≤ 0,02 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio aerobico in piastra: ≤ 10 000 CFU/g Coliformi: ≤ 100 MPN/g Lieviti e muffe: ≤ 500 CFU/g Escherichia coli: assenza in 10 g Staphylococcus aureus: assenza in 10 g Salmonella: assenza in 25 g Listeria monocytogenes: assenza in 25 g CFU: unità formanti colonie; MPN: numero più probabile |
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Estratto di cacao in polvere sgrassato |
Estratto di cacao (Theobroma cacao L.) Aspetto: polvere marrone scuro, priva di impurità visibili Proprietà fisiche e chimiche Tenore di polifenoli: min. 55,0 % GAE Tenore di teobromina: max. 10,0 % Tenore di ceneri: max. 5,0 % Tenore di umidità: max. 8,0 % Densità d’insieme: 0,40-0,55 g/cm3 pH: 5,0-6,5 Solvente residuo: max. 500 ppm |
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Estratto di cacao a basso contenuto di grassi |
Estratto di cacao a basso contenuto di grassi (Theobroma cacao L.) Aspetto: polvere di colore da rosso scuro a porpora Estratto di cacao, concentrato: min. 99 % Biossido di silicio (aiuto tecnologico): max. 1,0 % Flavanoli di cacao: min. 300 mg/g — Epicatechina: min. 45 mg/g Perdita all’essiccazione: max. 5,0 % |
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Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum |
Descrizione/definizione L’olio di semi di coriandolo è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi che è prodotto dai semi della pianta di coriandolo Coriandrum sativum L. Colore da giallognolo a marrone, sapore tenue N. CAS: 8008-52-4 Composizione in acidi grassi Acido palmitico (C16:0): 2-5 % Acido stearico (C18:0): < 1,5 % Acido petroselinico [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 % Acido oleico [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15 % Acido linoleico (C18:2): 12-19 % Acido α-linoleico (C18:3): < 1,0 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Purezza Indice di rifrazione (20 °C): 1,466-1,474 Indice di acidità: ≤ 4 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg Indice di iodio: 88-110 unità Indice di saponificazione: 179-200 mg KOH/g Sostanze insaponificabili: ≤ 15 g/kg |
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Estratto di mirtillo in polvere |
Descrizione/definizione L'estratto di mirtillo in polvere è un estratto in polvere ricco di fenoli solubile in acqua, preparato mediante un'estrazione etanolica dal concentrato di succo di bacche mature e sode di mirtillo cultivar Vaccinium macrocarpon. Caratteristiche/composizione Umidità (% p/p): ≤ 4 Proantocianidine - PAC (% p/p peso a secco) Totale fenoli (GAE (6), % p/p peso a secco) (5) — metodo Folin-Ciocalteau: > 46,2 Solubilità (acqua): 100 %, senza particelle insolubili visibili Tenore di etanolo (mg/kg): ≤ 100 Vagliatura: 100 % attraverso maglie di vaglio 30 Aspetto della polvere: fluida, di colore rosso intenso. Aroma: terroso senza sapore di bruciato. Metalli pesanti Arsenico (ppm): < 3 Criteri microbiologici Lieviti: < 100 CFU (7)/g Muffe: < 100 CFU/g Conteggio aerobico in piastra: < 1 000 CFU/g Coliformi: < 10 CFU/g Escherichia coli: < 10 CFU/g Salmonella: assente in 375 g |
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Frutti essiccati di Crataegus pinnatifida |
Descrizione/definizione I frutti essiccati di Crataegus pinnatifida rientrano in una specie appartenente alla famiglia delle Rosacee originaria della Cina settentrionale e della Corea. Composizione Sostanza secca: 80 % Carboidrati: 55 g/kg di peso fresco Fruttosio: 26,5-29,3 g/100 g Glucosio: 25,5-28,1 g/100 g Vitamina C: 29,1 mg/100 g di peso fresco Sodio: 2,9 g/100 g di peso fresco Le composte sono prodotti ottenuti mediante trattamento termico della parte commestibile di una o più specie di frutti, interi o in pezzi, con o senza setacciatura, a una concentrazione non significativa. Possono essere aggiunti zucchero, acqua, sidro, spezie e succo di limone. |
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α-ciclodestrina |
Descrizione/definizione Saccaride ciclico non riducente: formato da 6 unità di D-glucopiranosile con legame α-1,4 prodotto per l’azione della ciclodestrina glucosiltransferasi (CGTase, EC 2.4.1.19) su amido idrolizzato. Recupero e purificazione dell’α-ciclodestrina possono avvenire con una delle seguenti procedure: precipitazione di un complesso di α-ciclodestrina con 1-decanolo, dissoluzione in acqua ad alta temperatura e riprecipitazione, strippaggio con vapore del complessante e cristallizzazione dell’α-ciclodestrina dalla soluzione; oppure cromatografia con scambio ionico o cromatografia a esclusione (gel filtrazione) seguita da cristallizzazione dell’α-ciclodestrina dalle acque madri purificate; o processi di separazione a membrana come ultrafiltrazione e osmosi inversa. Descrizione: solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore. Sinonimi: α-ciclodestrina, α-destrina, cicloesaamilosi, ciclo-maltoesoso, α-cicloamilasi Denominazione chimica: cicloesaamilosi N. CAS: 10016-20-3 Formula chimica: (C6H10O5)6 Peso formula: 972,85 Tenore: ≥ 98 % (su base secca) Identificazione Intervallo di fusione: si decompone a temperatura superiore a 278 °C Solubilità: facilmente solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo Rotazione specifica: [α]D 25: tra +145o e +151o (soluzione all’1 %) Cromatografia: il tempo di ritenzione del picco più elevato in un cromatogramma liquido del campione corrisponde a quello dell’α-ciclodestrina in un cromatogramma di riferimento di α-ciclodestrina (disponibile presso Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, Monaco, Germania o presso Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) nelle condizioni descritte nel METODO DI PROVA. Purezza Acqua: ≤ 11 % (metodo di Karl Fischer) Complessante residuo: ≤ 20 mg/kg (1-decanolo) Sostanze riducenti: ≤ 0,5 % (in glucosio) Ceneri solfatate: ≤ 0,1 % Piombo: ≤ 0,5 mg/kg Metodo di prova Analisi mediante cromatografia liquida alle seguenti condizioni. Soluzione del campione: versare con cura circa 100 mg di campione per la prova in un matraccio con taratura a 10 ml e aggiungere 8 ml di acqua deionizzata. Sciogliere completamente il campione con un bagno a ultrasuoni (10-15 minuti) e portare a volume con acqua deionizzata purificata. Filtrare con filtro da 0,45 micron. Soluzione di riferimento: versare con cura circa 100 mg di α-ciclodestrina in un matraccio con taratura a 10 ml e aggiungere 8 ml di acqua deionizzata. Sciogliere completamente il campione con un bagno a ultrasuoni e portare a volume con acqua deionizzata purificata. Cromatografia: cromatografo liquido munito di rivelatore dell’indice di rifrazione e di registratore integratore. Colonna e riempimento: nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co., Düren, Germania) o equivalente. Lunghezza: 250 mm Diametro: 4 mm Temperatura: 40 °C Fase mobile: acetonitrile/acqua (67/33, v/v) Velocità di flusso: 2,0 ml/min Volume di iniezione: 10 μl Procedimento: iniettare la soluzione di campione nel cromatografo, registrare il cromatogramma e misurare l’area del picco di α-CD. Calcolare la percentuale di α-ciclodestrina nel campione di prova come segue: % di α-ciclodestrina (base secca) = 100 × (AS/AR) (WR/WS) in cui AS e AR rappresentano le aree dei picchi massimi dovuti ad α-ciclodestrina per la soluzione di campione e, rispettivamente, per la soluzione di riferimento; WS e WR rappresentano il peso (mg) del campione di prova e, rispettivamente, dell’α-ciclodestrina di riferimento dopo correzione del contenuto idrico. |
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γ-ciclodestrina |
Descrizione/definizione Saccaride ciclico non riducente, formato da otto unità di D-glucopiranosile con legame α-1,4 prodotto per l’azione della ciclodestrina glucosiltransferasi (CGTase, EC 2.4.1.19) su amido idrolizzato. Recupero e purificazione della γ-ciclodestrina possono avvenire con precipitazione di un complesso di γ-ciclodestrina con 8-cicloesadecen-1-one, dissoluzione del complesso in acqua e n-decano, strippaggio con vapore della fase acquosa e recupero della gamma-CD dalla soluzione mediante cristallizzazione. Solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore Sinonimi: γ-ciclodestrina, γ-destrina, ciclo-octa-amilosio, ciclomaltooctaosio, γ-cicloamilasi Denominazione chimica: ciclo-octa-amilosio N. CAS: 17465-86-0 Formula chimica: (C6H10O5)8 Tenore: ≥ 98 % (su base secca) Identificazione Intervallo di fusione: si decompone a temperatura superiore a 285 °C Solubilità: facilmente solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo Rotazione specifica: [α]D 25: tra + 174 o e + 180 o (soluzione all’1 %) Purezza Acqua: ≤ 11 % Complessante residuo (8-cicloesadecen-1-one (CHDC): ≤ 4 mg/kg Solvente residuo (n-decano): ≤ 6 mg/kg Sostanze riducenti: ≤ 0,5 % (in glucosio) Ceneri solfatate: ≤ 0,1 % |
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Chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio) (alimento tradizionale da un paese terzo) |
Descrizione/Definizione L'alimento tradizionale è costituito dai chicchi decorticati (privati della crusca) di Digitaria exilis (Kippist) Stapf. La Digitaria exilis (Kippist) Stapf è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Poaceae. Principali componenti nutrizionali dei chicchi decorticati di fonio Carboidrati: 76,1 g/100 g di fonio Acqua: 12,4 g/100 g di fonio Proteine: 6,9 g/100 g di fonio Grassi: 1,2 g/100 g di fonio Fibre: 2,2 g/100 g di fonio Ceneri: 1,2 g/100 g di fonio Tenore di fitati: ≤ 2,1 mg/g |
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Preparato di destrano prodotto da Leuconostoc mesenteroides |
1. In forma di polvere Carboidrati: 60 % con: (destrano: 50 %, mannitolo: 0,5 %, fruttosio: 0,3 %, leucrosio: 9,2 %) Proteine: 6,5 % Lipidi: 0,5 % Acido lattico: 10 % Etanolo: tracce Ceneri: 13 % Umidità: 10 % 2. In forma liquida Carboidrati: 12 % con: (destrano: 6,9 %, mannitolo: 1,1 %, fruttosio: 1,9 %, leucrosio: 2,2 %) Proteine: 2,0 % Lipidi: 0,1 % Acido lattico: 2,0 % Etanolo: 0,5 % Ceneri: 3,4 % Umidità: 80 % |
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Olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo |
Descrizione/definizione Prodotto a partire da glicerolo e acidi grassi derivati da oli vegetali commestibili, in particolare da olio di soia (Glycine max) o da olio di colza (Brassica campestris, Brassica napus), utilizzando un enzima specifico. Distribuzione dell’acilglicerolo Diacilgliceroli (DAG): ≥ 80 % 1,3-Diacilgliceroli (1,3-DAG): ≥ 50 % Triacilgliceroli (TAG): ≤ 20 % Monoacilgliceroli (MAG): ≤ 5,0 % Composizione degli acidi grassi (MAG, DAG, TAG) Acido oleico (C18:1): 20-65 % Acido linoleico (C18:2): 15-65 % Acido linoleico (C18:3): ≤ 15 % Acidi grassi saturi: ≤ 10 % Altro Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,1 % Indice di perossido (PV): ≤ 1,0 meq/kg Insaponificabili: ≤ 2,0 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % MAG = monoacilgliceroli, DAG = diacilgliceroli, TAG = triacilgliceroli |
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Diidrocapsiato (DHC) |
Descrizione/definizione Il diidrocapsiato è sintetizzato mediante esterificazione, catalizzata da enzima, dell’alcol vanillico e dell’acido 8-metilnonanoico. Dopo l’esterificazione il diidrocapsiato è estratto con n-esano. Liquido viscoso da incolore a giallo Formula chimica: C18 H28 O4 N. CAS: 205687-03-2 Proprietà fisiche e chimiche Diidrocapsiato: > 94 % Acido 8-metilnonanoico: < 6,0 % Alcol vanillico: < 1,0 % Altre sostanze collegate alle sintesi: < 2,0 % |
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Parti aeree essiccate di Hoodia parviflora |
Descrizione/Definizione Parti aeree essiccate intere di Hoodia parviflora N.E.Br. (famiglia delle Apocinacee) Caratteristiche/Composizione Materiale vegetale: parti aeree di piante di almeno 3 anni di età Aspetto: polvere fine di colore da verde chiaro a marrone chiaro Solubilità (acqua): > 25 mg/ml Umidità: < 5,5 % Aw: < 0,3 pH: < 5,0 Proteine: < 4,5 g/100 g Grassi: < 3 g/100 g Carboidrati (comprese le fibre alimentari): < 80 g/100 g Fibre alimentari: < 55 g/100 g Zuccheri totali: < 10,5 g/100 g Ceneri: < 20 % Odigosidi P57: 5–50 mg/kg L: 1 000 –6 000 mg/kg O: 500–5 000 mg/kg Totale: 1 500 –11 000 mg/kg Metalli pesanti Arsenico: < 1,00 mg/kg Mercurio: < 0,1 mg/kg Cadmio: < 0,1 mg/kg Piombo: < 0,5 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio della carica aerobica totale su piastra: < 105 CFU/g Escherichia coli: < 10 CFU/g Staphylococcus aureus: < 50 CFU/g Coliformi totali: < 10 CFU/g Lieviti: ≤ 100 CFU/g Muffe: ≤ 100 CFU/g Salmonella: negativo/25 g Listeria monocytogenes: negativo/25 g CFU: unità formanti colonie |
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Estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari |
Descrizione/definizione Estratto secco di Lippia citriodora (Palau) Kunth da colture cellulari HTN®Vb. |
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Estratto di Echinacea angustifolia da colture cellulari |
Descrizione/definizione L’estratto delle radici di Echinacea angustifolia ottenuto da colture di tessuti vegetali è sostanzialmente equivalente a un estratto delle radici di Echinacea angustifolia ottenuto in etanolo-acqua con titolazione al 4 % di echinacoside. |
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Estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari |
Descrizione/definizione Estratto secco di Echinacea purpurea da colture cellulari EchiPure-PC™ |
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Olio di Echium plantagineum |
Descrizione/definizione L’olio di Echium raffinato è un prodotto giallo chiaro ottenuto dalla raffinazione dell’olio estratto dai semi dell’Echium plantagineum L. Acido stearidonico: ≥ 10 % p/p degli acidi grassi totali Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % (p/p degli acidi grassi totali) Indice di acidità: ≤ 0,6 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq O2/kg Tenore di insaponificabili: ≤ 2,0 % Tenore di proteine (azoto complessivo): ≤ 20 μg/ml Alcaloidi pirrolizidinici: non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4,0 μg/kg |
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Florotannini dell’Ecklonia cava |
Descrizione/definizione I florotannini dell’Ecklonia cava sono ottenuti mediante estrazione con alcol dall’alga marina commestibile Ecklonia cava. L’estratto è una polvere di colore marrone scuro ricca di florotannini, composti polifenolici presenti come metaboliti secondari in alcune specie di alghe brune. Caratteristiche/composizione Contenuto di florotannini: 90 ± 5 % Attività antiossidante: > 85 % Umidità: < 5 % Ceneri: < 5 % Criteri microbiologici: Conteggio totale cellule vitali: < 3 000 CFU/g Muffe/lieviti: < 300 CFU/g Coliformi: negativi al test Salmonella spp.: negativo al test Staphylococcus aureus: negativo al test Metalli pesanti e alogeni: Piombo: < 3,0 mg/kg Mercurio: < 0,1 mg/kg Cadmio: < 3,0 mg/kg Arsenico: < 25,0 mg/kg Arsenico inorganico: < 0,5 mg/kg Iodio: 150,0 – 650,0 mg/kg CFU: unità formanti colonie |
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Idrolizzato di membrane d'uovo |
Descrizione L'idrolizzato di membrane d'uovo è ottenuto da membrane del guscio di uova di gallina. Il guscio d'uovo è sottoposto a una separazione idromeccanica al fine di ottenere le membrane delle uova, che vengono poi ulteriormente trasformate utilizzando un metodo brevettato di solubilizzazione. In seguito al processo di solubilizzazione, la soluzione viene filtrata, concentrata, essiccata mediante nebulizzazione e confezionata. Caratteristiche/composizione |
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Metodi chimici |
Metodi |
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Totale composti contenenti azoto (% p/p): ≥ 88 |
Combustione secondo AOAC 990.03 e AOAC 992.15 |
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Collagene (% p/p): ≥ 15 |
Saggio con collagene solubile SircolTM |
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Elastina (% p/p): ≥ 20 |
Saggio con elastina FastinTM |
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Totale glicosamminoglicani (% p/p): ≥ 5 |
USP26 (metodo K0032 con solfato di condroitina) |
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Calcio: ≤ 1 % |
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Parametri fisici pH: 6,5 – 7,6 Ceneri (% p/p): ≤ 8 Umidità (% p/p): ≤ 9 Attività dell'acqua: ≤ 0,3 Solubilità (in acqua): solubile Densità apparente: ≥ 0,6 g/cc Metalli pesanti Arsenico: ≤ 0,5 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio aerobico in piastra: ≤ 2 500 CFU/g Escherichia coli: ≤ 5 MPN/g Salmonella: negativo (in 25 g) Coliformi: ≤ 10 MPN/g Staphylococcus aureus: ≤ 10 CFU/g Conteggio delle spore mesofile: ≤ 25 CFU/g Conteggio delle spore termofile: ≤ 10 CFU/10 g Lieviti: ≤ 10 CFU/g Muffe: ≤ 200 CFU/g CFU: unità formanti colonie; MPN: numero più probabile; USP: Farmacopea degli Stati Uniti d'America. |
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Epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (Camellia sinensis) |
Descrizione/definizione Estratto altamente purificato di foglie di tè verde [Camellia sinensis (L.) Kuntze] in forma di polvere fine, di colore dal biancastro al rosa chiaro. È composto da un minimo di 90 % di epigallocatechina gallato (EGCG), e ha un punto di fusione tra 210 e 215 °C circa. Aspetto: polvere di colore dal biancastro al rosa chiaro Denominazione chimica: polifenolo(-)epigallocatechina-3-gallato Sinonimi: epigallocatechina gallato (EGCG) N. CAS: 989-51-5 Denominazione INCI: epigallocatechina gallato Massa molecolare 458,4 g/mol Perdita all’essiccazione: max. 5,0 % Metalli pesanti Arsenico: max. 3,0 ppm Piombo: max. 5,0 ppm Tenore min. 94 % EGCG (su base secca) max. 0,1 % di caffeina Solubilità: l’EGCG è abbastanza solubile in acqua, etanolo, metanolo e acetone |
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L-ergotioneina |
Definizione Denominazione chimica (IUPAC): (2S)-3-(2-tiosso-2,3-diidro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimetilammonio)-propanoato Formula chimica: C9H15N3O2S Massa molecolare: 229,3 Da N. CAS: 497-30-3 |
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Parametro |
Specifica |
Metodo |
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Aspetto |
Polvere bianca |
Esame visivo |
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Rotazione ottica |
[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a) |
Polarimetria |
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Purezza chimica |
≥ 99,5 % ≥ 99,0 % |
HPLC [Eur. Ph. 2.2.29] 1H-NMR |
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Identificazione |
Conforme alla struttura C: 47,14 ± 0,4 % H: 6,59 ± 0,4 % N: 18,32 ± 0,4 % |
1H-NMR Analisi elementare |
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Solventi residui totali (metanolo, acetato di etile, isopropanolo, etanolo) |
[Eur. Ph. 01/2008:50400] < 1 000 ppm |
Gascromatografia [Eur. Ph. 01/2008:20424] |
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Perdita all’essiccazione |
Standard interno < 0,5 % |
[Eur. Ph. 01/2008:20232] |
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Impurità |
< 0,8 % |
HPLC/GPC o 1H-NMR |
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Metalli pesanti b) c) |
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Piombo: |
< 3,0 ppm |
ICP/AES |
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Cadmio |
< 1,0 ppm |
(Pb, Cd) |
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Mercurio |
< 0,1 ppm |
Fluorescenza atomica (Hg) |
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Specifiche microbiologiche b) |
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Conta totale batteri aerobi vivi (TVAC) |
≤ 1 x 103 CFU/g |
[Eur. Ph. 01/2011:50104] |
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Conta totale dei lieviti e delle muffe (TYMC) |
≤ 1 x 102 CFU/g |
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Escherichia coli |
assenza in 1 g |
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Eur. Ph.: farmacopea europea; 1H-NMR: risonanza magnetica nucleare protonica; HPLC: cromatografia liquida ad alta prestazione; GPC: cromatografia a permeazione di gel; ICP/AES: spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente; CFU: unità formanti colonie. a) Lit. [α]D = (+) 126,6o (c = 1, H2O) b) analisi effettuate su ciascun lotto c) livelli massimi in conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006. |
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Estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai) |
Descrizione/definizione La miscela di tre radici di erbe è una polvere fine di colore bruno giallastro prodotta mediante estrazione con acqua calda, concentrazione per evaporazione ed essiccazione a spruzzo Composizione dell’estratto della miscela di tre radici di erbe Radice di Cynanchum wilfordii: 32,5 % (p/p) Radice di Phlomis umbrosa: 32,5 % (p/p) Radice di Angelica gigas: 35,0 % (p/p) Specifiche Perdita all’essiccazione: non più di 100 mg/g Tenore: Acido cinnamico: 0,012 – 0,039 mg/g Estere metilico di shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g Nodachenina: 3,35 – 10,61 mg/g Metossalene: < 3 mg/g Fenoli: 13,0 – 40,0 mg/g Cumarina: 13,0 – 40,0 mg/g Iridoidi: 13,0 – 39,0 mg/g Saponine: 5,0 – 15,5 mg/g Elementi nutritivi Carboidrati: 600 – 880 mg/g Proteine: 70 – 170 mg/g Grassi: < 4 mg/g Parametri microbiologici Conteggio totale di organismi vitali su piastra: < 5000 CFU/g Muffe e lieviti totali: < 100 CFU/g Batteri coliformi: < 10 CFU/g Salmonella: negativo 25 g Escherichia coli: negativo 25 g Staphylococcus aureus: negativo 25 g Metalli pesanti Piombo: < 0,65 mg/kg Arsenico: < 3,0 mg/kg Mercurio: < 0,1 mg/kg Cadmio: < 1,0 mg/kg CFU: unità formanti colonie |
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Feredetato sodico |
Descrizione/definizione Il feredetato sodico (acido etilendiamminotetraacetico - EDTA) è una polvere inodore, fluida, da giallo a marrone con una purezza chimica superiore al 99 % (p/p). È facilmente solubile in acqua. Formula chimica: C10H12FeN2NaO8 * 3H2O Caratteristiche chimiche pH di una soluzione all’1 %: 3,5-5,5 Ferro: 12,5-13,5 % Sodio: 5,5 % Acqua: 12,8 % Materia organica (CHNO): 68,4 % EDTA: 65,5-70,5 % Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,1 % Acido nitrilotriacetico: ≤ 0,1 % |
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Fosfato ferroso di ammonio |
Descrizione/definizione Il fosfato ferroso di ammonio si presenta sotto forma di polvere fine di colore grigio/verde, praticamente insolubile nell’acqua e solubile negli acidi minerali diluiti. N. CAS: 10101-60-7 Formula chimica: FeNH4PO4 Caratteristiche chimiche pH di una sospensione acquosa al 5 %: 6,8-7,8 Ferro (totale): ≥ 28 % Ferro (II): 22-30 % (p/p) Ferro (III): ≤ 7,0 % (p/p) Ammoniaca: 5-9 % (p/p) Acqua: ≤ 3,0 % |
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Peptidi di origine ittica da Sardinops sagax |
Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è una miscela peptidica ottenuta mediante idrolisi catalizzata da proteasi alcalina del muscolo di pesce (Sardinops sagax), successivo isolamento della frazione peptidica per cromatografia su colonna, concentrazione sotto vuoto ed essiccazione a spruzzo. Si tratta di una polvere bianco-giallastra. Peptidi (1) (peptidi a catena corta, dipeptidi e tripeptidi di peso molecolare inferiore a 2 kDa): ≥ 85 g/100 g Val-Tyr (dipeptide): 0,1-0,16 g/100 g Ceneri: ≤ 10 g/100 g Umidità: ≤ 8 g/100 g (1) Metodo di Kjeldahl |
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Flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra |
Descrizione/definizione I flavonoidi derivano dalla radice o dal rizoma della Glycyrrhiza glabra L. per estrazione con etanolo seguita da un’ulteriore estrazione di questo estratto etanolico con trigliceridi a media catena. Si tratta di un liquido di colore marrone scuro contenente glabridina in dosi comprese fra 2,5 % e 3,5 %. Umidità: < 0,5 % Ceneri: < 0,1 % Indice di perossido (PV): < 0,5 meq/kg Glabridina: 2,5-3,5 % di grassi Acido glicirrizico: < 0,005 % Grassi, incluse le sostanze di tipo polifenolico: ≥ 99 % proteine: < 0,1 % Carboidrati: non rilevabili |
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Polpa, succo di polpa, succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. (alimento tradizionale da un paese terzo) |
Descrizione/Definizione L’alimento tradizionale è la polpa del frutto della pianta di cacao (Theobroma cacao L.), ovvero la «sostanza acquosa, mucillaginosa e acida nella quale sono inseriti i semi». Per ottenere la polpa del frutto del cacao è necessario aprire le cabosse e separare successivamente le bucce e le fave; la polpa è poi sottoposta a pastorizzazione e congelamento. Il succo di polpa di cacao e/o il succo concentrato di polpa di cacao sono il prodotto di un processo di trasformazione (trattamento enzimatico, pastorizzazione, filtrazione e concentrazione). Composizione tipica della polpa di cacao, del succo di polpa di cacao e del succo concentrato di polpa di cacao Proteine (g/100 g): 0,0 - 2,0 Grassi totali (g/100 g): 0,0 - 0,2 Zuccheri totali (g/100 g): > 11,0 Grado Brix (° Brix): ≥ 14 pH: 3,3 - 4,0 Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra (aerobico): < 10 000 CFU (9)/g Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g Salmonella: assenza in 25 g |
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Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere |
Descrizione/definizione Il nuovo alimento è costituito da locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere. Il termine «locusta migratoria» si riferisce agli esemplari adulti di Locusta migratoria, una specie di insetti appartenente alla famiglia degli Acrididi (sottofamiglia: Locustini). Il nuovo alimento è destinato a essere commercializzato in tre diverse forme, ossia: i) L. migratoria trattata termicamente e congelata (LM congelata); ii) L. migratoria trattata termicamente e liofilizzata (LM essiccata); iii) L. migratoria trattata termicamente, liofilizzata e macinata intera (polvere di LM intera). La LM essiccata può essere commercializzata come tale o in polvere. Per quanto riguarda la LM congelata e la LM essiccata, le zampe e le ali devono essere rimosse per ridurre il rischio di stipsi, che potrebbe essere causata dall’ingestione delle grosse spine presenti sulle tibie degli insetti. La polvere di LM intera è ottenuta mediante macinazione meccanica dell’insetto, comprese le zampe e le ali, e setacciatura per ridurre le dimensioni delle particelle a meno di 1 mm. Prima dell’uccisione tramite congelamento è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale degli esemplari adulti. |
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Parametri |
LM congelata |
LM essiccata |
Polvere di LM intera |
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Caratteristiche/composizione |
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Ceneri (% p/p) |
0,6 -1,0 |
2,0 -3,1 |
1,8 -1,9 |
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Umidità (% p/p) |
67 -73 |
≤ 5 |
≤ 5 |
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Proteina grezza (N x 6,25 ) (% p/p) |
11 -21 |
43 -53 |
50 -60 |
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Grassi (% p/p) |
7 -13 |
31 -41 |
31 -41 |
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Acidi grassi saturi (% grassi) |
35 -43 |
35 -43 |
35 -43 |
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Carboidrati digeribili (% p/p) |
0,1 -2,0 |
0,1 -2,0 |
1,0 -3,5 |
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(18)Fibre alimentari (% p/p) |
1,5 -3,5 |
5,5 -9,0 |
5,5 -9,0 |
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Chitina (% p/p) |
1,7 -2,4 |
6,4 -10,4 |
10,5 -13,9 |
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Indice di perossido (meq O2 /kg di grassi) |
≤ 5 |
≤ 5 |
≤ 5 |
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Contaminanti |
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Piombo (mg/kg) |
≤ 0,07 |
≤ 0,07 |
≤ 0,07 |
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Cadmio (mg/kg) |
≤ 0,05 |
≤ 0,05 |
≤ 0,05 |
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Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2) (μg/kg) |
≤ 4 |
≤ 4 |
≤ 4 |
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Aflatossina B1 (μg/kg) |
≤ 2 |
≤ 2 |
≤ 2 |
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Deossinivalenolo (μg/kg) |
≤ 200 |
≤ 200 |
≤ 200 |
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Ocratossina |