02017R2470 — IT — 29.08.2022 — 036.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2470 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2017

che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/460 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2018

  L 78

2

21.3.2018

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/461 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2018

  L 78

7

21.3.2018

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/462 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2018

  L 78

11

21.3.2018

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/469 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2018

  L 79

11

22.3.2018

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/991 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2018

  L 177

9

13.7.2018

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1011 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2018

  L 181

4

18.7.2018

 M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1018 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2018

  L 183

9

19.7.2018

 M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1032 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2018

  L 185

9

23.7.2018

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1023 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2018

  L 187

1

24.7.2018

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1122 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018

  L 204

36

13.8.2018

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1123 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018

  L 204

41

13.8.2018

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1132 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 2018

  L 205

15

14.8.2018

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1133 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 2018

  L 205

18

14.8.2018

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1293 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2018

  L 243

2

27.9.2018

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1631 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2018

  L 272

17

31.10.2018

 M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1632 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2018

  L 272

23

31.10.2018

►M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1633 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2018

  L 272

29

31.10.2018

►M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1647 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2018

  L 274

51

5.11.2018

►M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1648 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2018

  L 275

1

6.11.2018

►M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1991 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018

  L 320

22

17.12.2018

►M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2016 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2018

  L 323

1

19.12.2018

►M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2017 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2018

  L 323

4

19.12.2018

►M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/108 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2019

  L 23

4

25.1.2019

►M24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/109 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2019

  L 23

7

25.1.2019

►M25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/110 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2019

  L 23

11

25.1.2019

►M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/387 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2019

  L 70

17

12.3.2019

►M27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/388 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2019

  L 70

21

12.3.2019

 M28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/456 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2019

  L 79

13

21.3.2019

►M29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/506 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2019

  L 85

11

27.3.2019

►M30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/760 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2019

  L 125

13

14.5.2019

►M31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1272 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2019

  L 201

3

30.7.2019

►M32

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1294 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 2019

  L 204

16

2.8.2019

 M33

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1314 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2019

  L 205

4

5.8.2019

►M34

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1686 DELLA COMMISSIONE dell’8 ottobre 2019

  L 258

13

9.10.2019

►M35

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1976 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2019

  L 308

40

29.11.2019

►M36

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1979 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2019

  L 308

62

29.11.2019

 M37

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2165 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019

  L 328

81

18.12.2019

 M38

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/16 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2020

  L 7

6

13.1.2020

 M39

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/24 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2020

  L 8

12

14.1.2020

►M40

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/206 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2020

  L 43

66

17.2.2020

►M41

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/443 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2020

  L 92

7

26.3.2020

►M42

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/478 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 2020

  L 102

1

2.4.2020

►M43

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/484 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2020

  L 103

3

3.4.2020

►M44

Modificato da: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1318 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2021

  L 286

5

10.8.2021

►M45

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/500 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2020

  L 109

2

7.4.2020

►M46

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/916 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 2020

  L 209

6

2.7.2020

►M47

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/917 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 2020

  L 209

10

2.7.2020

►M48

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/973 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2020

  L 215

7

7.7.2020

►M49

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1163 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2020

  L 258

1

7.8.2020

►M50

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1559 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2020

  L 357

7

27.10.2020

►M51

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1634 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2020

  L 367

39

5.11.2020

►M52

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1820 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2020

  L 406

29

3.12.2020

►M53

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1821 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2020

  L 406

34

3.12.2020

►M54

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1822 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2020

  L 406

39

3.12.2020

►M55

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1993 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2020

  L 410

62

7.12.2020

►M56

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/50 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021

  L 23

7

25.1.2021

►M57

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/51 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021

  L 23

10

25.1.2021

►M58

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/82 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021

  L 29

16

28.1.2021

►M59

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/96 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2021

  L 31

201

29.1.2021

►M60

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/120 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2021

  L 37

1

3.2.2021

►M61

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/668 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2021

  L 141

3

26.4.2021

►M62

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/670 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2021

  L 141

14

26.4.2021

►M63

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/882 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2021

  L 194

16

2.6.2021

 M64

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/900 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2021

  L 197

71

4.6.2021

►M65

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/912 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021

  L 199

10

7.6.2021

►M66

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1318 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2021

  L 286

5

10.8.2021

►M67

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1319 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2021

  L 286

12

10.8.2021

►M68

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1326 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2021

  L 288

24

11.8.2021

►M69

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1377 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2021

  L 297

20

20.8.2021

►M70

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1974 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2021

  L 402

5

15.11.2021

►M71

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1975 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2021

  L 402

10

15.11.2021

►M72

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2029 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021

  L 415

9

22.11.2021

►M73

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2079 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2021

  L 426

16

29.11.2021

►M74

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2129 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2021

  L 432

13

3.12.2021

►M75

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2191 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2021

  L 445

1

13.12.2021

►M76

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/47 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2022

  L 9

29

14.1.2022

►M77

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/168 DELLA COMMISSIONE dell’8 febbraio 2022

  L 28

5

9.2.2022

►M78

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/169 DELLA COMMISSIONE dell’8 febbraio 2022

  L 28

10

9.2.2022

►M79

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/187 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2022

  L 30

102

11.2.2022

►M80

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/188 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2022

  L 30

108

11.2.2022

►M81

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/196 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2022

  L 31

46

14.2.2022

►M82

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/202 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2022

  L 33

41

15.2.2022

►M83

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/672 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2022

  L 122

24

25.4.2022

►M84

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/673 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2022

  L 122

27

25.4.2022

 M85

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/684 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2022

  L 126

10

29.4.2022

►M86

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/961 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2022

  L 165

41

21.6.2022

►M87

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/965 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2022

  L 166

118

22.6.2022

►M88

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/966 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2022

  L 166

125

22.6.2022

►M89

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1160 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2022

  L 179

25

6.7.2022

►M90

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1365 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2022

  L 205

230

5.8.2022

►M91

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1373 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2022

  L 206

28

8.8.2022

►M92

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1381 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 2022

  L 207

12

9.8.2022


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 087, 23.3.2020, pag.  6 (2018/1023)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2470 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2017

che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati

L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 è istituito conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M9




ALLEGATO

ELENCO DELL’UNIONE DEI NUOVI ALIMENTI

Contenuto dell’elenco

1. L’elenco dell’Unione è costituito dalle tabelle 1 e 2.

2. La tabella 1 comprende i nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.

Colonna 1

:

Nuovo alimento autorizzato

Colonna 2

:

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato. Questa colonna è ulteriormente suddivisa in due: Categoria degli alimenti specificati e livelli massimi

Colonna 3

:

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Colonna 4

:

Altri requisiti

3. La tabella 2 comprende le specifiche sui nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.

Colonna 1

:

Nuovo alimento autorizzato

Colonna 2

:

Specifiche



Tabella 1 - Nuovi alimenti autorizzati

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

►M29  Tutela dei dati ◄

Acido N-acetil-D-neuraminico

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «acido N-acetil-D-neuraminico».

Gli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuraminico recano l’indicazione secondo cui l’integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni qualora essi consumino latte materno o altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuraminico durante lo stesso periodo di ventiquattro ore.

 

 

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (1)

0,05 g/l di formula ricostituita

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,05 g/kg per gli alimenti solidi

Alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati, ma in ogni caso non superiori ai livelli massimi stabiliti per la categoria di cui alla tabella, corrispondente ai prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,2 g/l (bevande)

1,7 g/kg (barrette)

Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione (2)

1,25 g/kg

Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte

0,05 g/l

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

0,05 g/l (bevande)

0,4 g/kg (alimenti solidi)

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

0,05 g/l (bevande)

0,25 g/kg (alimenti solidi)

Barrette ai cereali

0,5 g/kg

Edulcoranti da tavola

8,3 g/kg

Bevande a base di frutta e di verdure

0,05 g/l

Bevande aromatizzate

0,05 g/l

Caffè speciale, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni

0,2 g/kg

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (3)

300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni)

55 mg/giorno per i lattanti

130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia

250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni

Polpa disidratata del frutto di Adansonia digitata (baobab)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa disidratata del frutto del baobab».

 

 

Estratto di Ajuga reptans da colture cellulari

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle parti aeree fiorite di Ajuga reptans

▼M77

Akkermansia muciniphila (pastorizzato)

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

3,4 × 1010 cellule/giorno

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Akkermansia muciniphila pastorizzato».

 

Autorizzato il 1o marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: A-Mansia Biotech SA, rue Granbonpré, 11, Bâtiment H, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgio. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società A-Mansia Biotech SA è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento Akkermansia muciniphila pastorizzato, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Mansia Biotech SA.

Data finale della tutela dei dati: 1o marzo 2027.

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

3,4 × 1010 cellule/giorno

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti Akkermansia muciniphila pastorizzato indica che tali integratori alimentari dovrebbero essere consumati esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento.

▼M9

L-alanil-L-glutamina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

 

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di DHA

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.».

 

 

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette ai cereali

500 mg/100 g

Bevande analcoliche (incluse le bevande a base di latte)

60 mg/100 ml

▼M25

Olio di semi di Allanblackia

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di Allanblackia»

 

 

Margarine e creme spalmabili a base di panna

30 g/100 g

Miscele di oli vegetali (*) e latte (che rientrano nella categoria di alimenti: prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande)

30 g/100 g

(*)  Esclusi gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva quali definiti nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

▼M9

Estratto delle foglie di Aloe macroclada Baker

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un gel simile ottenuto da Aloe vera (L.) Burm

Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di EPA e DHA combinati

►C1  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba ◄

 

 

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Bevande analcoliche

Bevande a base di latte

Bevande sostitutive delle bevande a base di latte

80 mg/100 ml

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 ml

Cereali da prima colazione

500 mg/100 g

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette nutrizionali/barrette ai cereali

500 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 000  mg/giorno per la popolazione in generale

450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013

200 mg/100 ml

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di EPA e DHA combinati

►C1  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba ◄

 

 

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Bevande analcoliche

Bevande a base di latte

Bevande sostitutive delle bevande a base di latte

80 mg/100 ml

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 ml

Cereali da prima colazione

500 mg/100 g

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette nutrizionali/barrette ai cereali

500 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 000  mg/giorno per la popolazione in generale

450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013

200 mg/100 ml

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

▼M44 M66

Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio estratto da Mortierella alpina» o «olio di Mortierella alpina»

 

 

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti a fini medici speciali per lattanti, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

▼M9

Olio di argan estratto da Argania spinosa

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di argan» e, se utilizzato come condimento, sull’etichetta è indicato «olio vegetale solo per condimento».

 

 

Come condimento

Non specificato

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso degli oli vegetali alimentari

▼M69

Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, ad esclusione di quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia, ai bambini e agli adolescenti di età inferiore a 14 anni

40-80 mg/giorno di oleoresina, corrispondenti a ≤ 8 mg di astaxantina al giorno

▼M9

Semi di basilico (Ocimum basilicum)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura

3 g/200 ml per l’aggiunta di semi di basilico interi (Ocimum basilicum)

▼M32

Betaina

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi (7)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «betaina».

Le etichette degli alimenti contenenti betaina recano l'indicazione di non utilizzare l'alimento nel caso in cui si consumino nello stesso giorno integratori alimentari contenenti betaina.

 

Autorizzato il 22 agosto 2019. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Copenhagen K, DK-1411, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società DuPont Nutrition Biosciences ApS è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento betaina, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di DuPont Nutrition Biosciences ApS.

Termine della tutela dei dati: 22 agosto 2024.

Polveri per bevande, bevande isotoniche ed energetiche destinate agli sportivi

60 mg/100 g

Barrette proteiche e ai cereali destinate agli sportivi

500 mg/100 g

Sostituti di un pasto destinati agli sportivi

20 mg/100 g

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

500 mg/100 g (barrette)

136 mg/100 g (zuppe)

188 mg/100 g (porridge)

60 mg/100 g (bevande)

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 per gli adulti

400 mg/giorno

▼M9

Estratto di fagioli neri fermentati

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fagioli neri (soia) fermentati» o «estratto di soia fermentata».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

4,5 g/giorno

Lattoferrina bovina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Lattoferrina da latte vaccino».

 

 

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (pronte da bere)

100 mg/100 ml

Alimenti a base di latte per bambini nella prima infanzia (pronti da mangiare/bere)

200 mg/100 g

Alimenti trasformati a base di cereali (solidi)

670 mg/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le esigenze dei singoli fino a un massimo di 3 g/giorno

Bevande a base di latte

200 mg/100 g

Miscele in polvere per bevande a base di latte (pronte da bere)

330 mg/100 g

Bevande a base di latte fermentato (comprese le bevande allo yogurt)

50 mg/100 g

Bevande analcoliche

120 mg/100 g

Prodotti a base di yogurt

80 mg/100 g

Prodotti a base di formaggio

2 000  mg/100 g

Gelati

130 mg/100 g

Prodotti di pasticceria

1 000  mg/100 g

Caramelle

750 mg/100 g

Gomme da masticare

3 000  mg/100 g

▼M34

Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «isolato di proteine di siero di latte dolce».

Gli integratori alimentari contenenti isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino recano la seguente dicitura:

«Questo integratore alimentare non è indicato per i lattanti/i bambini/gli adolescenti di età inferiore a uno/tre/diciotto (*) anni.»

(*) in funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare.

 

Autorizzato il 20 novembre 2018. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Armor Protéines S.A.S., 19 bis rue de la Libération, 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Francia. Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Armor Protéines S.A.S. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Armor Protéines S.A.S. Data finale della tutela dei dati: 20 novembre 2023.

Formule per lattanti, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

Formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

30 mg/100 g (in polvere)

3,9 mg/100 ml (ricostituito)

30 mg/100 g (in polvere)

4,2 mg/100 ml (ricostituito)

300 mg/giorno

30 mg/100 g (formula in polvere destinata ai lattanti nei primi mesi di vita fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare)

3,9 mg/100 ml (formula ricostituita destinata ai lattanti nei primi mesi di vita fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare)

30 mg/100 g (formula in polvere destinata ai lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare)

4,2 mg/100 ml (formula ricostituita destinata ai lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare)

58 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia

380 mg/giorno per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 3 e 18 anni

610 mg/giorno per gli adulti

25 mg/giorno per i lattanti

58 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia

250 mg/giorno per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 3 e 18 anni

610 mg/giorno per gli adulti;

▼M9

Olio di semi di Buglossoides arvensis

Categoria dell’alimento specificato

Livello massimo dell’acido stearidonico (STA)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio raffinato di Buglossoides».

 

 

Prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi

250 mg/100 g

75 mg/100 g per le bevande

Formaggio e prodotti caseari

750 mg/100 g

Burro ed altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste spalmabili (non destinati a cottura o frittura)

750 mg/100 g

Cereali da prima colazione

625 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

500 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

▼M88

Olio di Calanus finmarchicus

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di Calanus finmarchicus (crostaceo)».

2.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus reca l’indicazione che tali integratori alimentari non devono essere consumati:

a)  se altri integratori alimentari contenenti esteri di astaxantina sono consumati lo stesso giorno;

b)  dai lattanti e dai bambini di età inferiore ai 3 anni;

c)  dai minori di 14 anni, se l’ingrediente contiene ≥ 0,1 % di astaxantina.

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

1,0 g/giorno (< 0,1 % di esteri di astaxantina, corrispondente a < 1,0 mg di astaxantina al giorno) per la popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia

2,3 g/giorno (da 0,1 % a ≤ 0,25 % di esteri di astaxantina, corrispondente a ≤ 5,75 mg di astaxantina al giorno) per la popolazione in generale di età superiore ai 14 anni

▼M74

Fruttoborato di calcio

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fruttoborato di calcio».

2.  L'etichetta degli integratori alimentari contenenti fruttoborato di calcio indica che gli integratori alimentari in questione non dovrebbero essere consumati dalla popolazione di età inferiore ai 18 anni e dalle donne durante la gravidanza e l'allattamento.

 

Autorizzato il 23 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: VDF FutureCeuticals, Inc., 300 West 6th Street Momence, Illinois 60954, Stati Uniti.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società VDF FutureCeuticals, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento fruttoborato di calcio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di VDF FutureCeuticals, Inc.

Data finale della tutela dei dati: 23 dicembre 2026.

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta, esclusi gli integratori alimentari destinati alle donne durante la gravidanza e l'allattamento

220 mg/giorno

▼M82

L-metilfolato di calcio

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (espressi come acido folico)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «L-metilfolato di calcio».

 

 

Alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

A norma della direttiva 2002/46/CE

Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006

A norma del regolamento (CE) n. 1925/2006

▼M79

Acidi grassi cetilati

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è «preparato di acidi grassi cetilati».

2.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento indica che tali integratori alimentari non dovrebbero essere assunti da persone di età inferiore a 18 anni.

 

Autorizzato il 3 marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Pharmanutra SpA, Via Delle Lenze 216/b, 56122 Pisa, Italia. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Pharmanutra SpA è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento acidi grassi cetilati, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Pharmanutra SpA.

Data finale della tutela dei dati: 3 marzo 2027.

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta

1,6 g/giorno

▼M9

Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)» oppure «gomma base (n. CAS: 1246080-53-4)».

 

 

Gomme da masticare

8 %

Base per gomma da masticare (copolimero di metilviniletere e di anidride maleica)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «base per gomma (compreso il copolimero di metilviniletere e anidride maleica)» oppure «base per gomma (n. CAS 9011-16-9)».

 

 

Gomme da masticare

2 %

Olio di semi di chia da Salvia hispanica

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di chia (Salvia hispanica)».

 

 

Grassi e oli

10 %

Olio di semi di chia puro

2 g/giorno

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

2 g/giorno

▼M61

Semi di chia (Salvia hispanica)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Semi di chia (Salvia hispanica)».

 

 

Prodotti di panetteria

5 % (semi di chia interi o macinati)

Prodotti da forno

10 % di semi di chia interi

Cereali da prima colazione

10 % di semi di chia interi

Pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi

5 % di semi di chia interi

Frutta, noci e miscele di semi

 

Semi di chia

 

Dolciumi (compresi il cioccolato e i prodotti di cioccolato), escluse le gomme da masticare

 

Prodotti lattiero-caseari (compresi gli yogurt) e prodotti sostitutivi

 

Ghiacci alimentari

 

Prodotti ortofrutticoli (compresi creme di frutta da spalmare, composte con/senza cereali, preparati di frutta da utilizzare come strato inferiore per prodotti lattiero-caseari o da mescolare con tali prodotti, dessert alla frutta, frutta mista con latte di cocco in vasetti a doppio comparto)

 

Bevande analcoliche (compresi succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura)

 

Budini che non richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione

 

▼M9

Complesso chitina-glucano derivato dall’Aspergillus niger

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dall’Aspergillus niger».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

5 g/giorno

Complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

5 g/giorno

Estratto di chitosano dai funghi (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di chitosano dall’Agaricus bisporus» o «estratto di chitosano dall’Aspergillus niger».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari del chitosano derivante dai crostacei

Solfato di condroitina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «solfato di condroitina derivato da fermentazione microbica e solfatazione».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

1 200  mg/giorno

Cromo picolinato

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di cromo totale

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «cromo picolinato».

 

 

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013

250 μg/giorno

Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 (4)

▼M54

Biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti biomassa di lievito al cromo (Yarrowia lipolytica) reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari «non sono indicati per i lattanti e i bambini nella prima infanzia (bambini di età inferiore a 3 anni)/i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni» (12).

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

2 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni, corrispondenti a 46 μg di cromo al giorno

4 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e gli adulti, corrispondenti a 92 μg di cromo al giorno

▼M9

Erbe di Cistus incanus L. Pandalis

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «erbe di Cistus incanus L. Pandalis».

 

 

Infusioni di erbe

Dose giornaliera prevista: 3 g di erbe/giorno (2 tazze/giorno)

Citicolina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «citicolina».

2.  Le etichette degli alimenti contenenti citicolina recano l’indicazione secondo cui il prodotto non è adatto al consumo da parte dei bambini.

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

500 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

250 mg per porzione e un livello massimo di consumo giornaliero di 1 000  mg

Clostridium butyricum

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» o «Clostridium butyricum (CBM 588)».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

1,35 × 108 CFU/giorno

▼M76

Polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner e il duo infuso (alimento tradizionale da un paese terzo)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa di bacche di caffè» e/o «cascara (polpa di bacche di caffè)» e/o «infuso di polpa di bacche di caffè» e/o «infuso secco di polpa di bacche di caffè».

Se il prodotto contenente il nuovo alimento ha un tenore superiore a 150 mg/l di caffeina (come tale o ricostituito), reca un’etichetta con l’indicazione seguente: «Tenore di caffeina elevato. Non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l’allattamento» posta nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento e seguita dal tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.

I preparati tipici per infusi sono approntati con un massimo di 6 g di polpa di bacche di caffè per 100 ml di acqua calda (> 75°). Per la polpa di bacche di caffè immessa sul mercato come tale per la preparazione di infusi sono fornite informazioni ai consumatori sulla preparazione.

 

 

Polpa di bacche di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner per la preparazione di infusi

 

Caffè, estratti di caffè e cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande calde (e loro controparti aromatizzate).

 

Bevande analcoliche pronte da bere, aromatizzate o non aromatizzate

 

▼M29

D-ribosio

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «D-ribosio».

Le etichette degli alimenti contenenti D-ribosio recano l'indicazione di non utilizzare l'alimento nel caso in cui si consumino nello stesso giorno integratori alimentari contenenti D-ribosio.

 

Autorizzato il 16 aprile 2019. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Bioenergy LIFE Science, Inc., 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Bioenergy LIFE Science, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento D-ribosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Bioenergy LIFE Science, Inc.

Data finale della tutela dei dati: 16 aprile 2024 (5 anni).

Barrette ai cereali

0,20 g/100 g

Prodotti da forno fini

0,31 g/100 g

Prodotti a base di cioccolato (escluse le barrette di cioccolato)

0,17 g/100 g

Bevande a base di latte (esclusi i frullati e le bevande con aggiunta di malto)

0,08 g/100 g

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi, bevande isotoniche ed energetiche

0,80 g/100 g

Barrette destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

3,3 g/100 g

Sostituti di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)

0,13 g/100 g

Sostituti di un pasto per il controllo del peso (in forma di barrette)

3,30 g/100 g

Dolciumi

0,20 g/100 g

Tè e infusioni (sotto forma di polvere da ricostituire)

0,23 g/100 g

▼M9

Estratto di cacao in polvere sgrassato

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di polifenoli, corrispondenti a 1,1 g di estratto di cacao in polvere sgrassato al giorno.

 

 

Barrette nutrizionali

1 g/giorno e 300 mg di polifenoli, corrispondenti a non più di 550 mg di estratto di cacao in polvere sgrassato in una porzione di alimenti (o integratori alimentari)

Bevande a base di latte

Altri alimenti (compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE), noti per contenere ingredienti funzionali e di norma destinati al consumo da parte di adulti attenti alla salute

Estratto di cacao a basso contenuto di grassi

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di flavanoli di cacao al giorno.

 

 

Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

730 mg per porzione e circa 1,2 g/giorno

Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di coriandolo».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

600 mg/giorno

▼M15

Estratto di mirtillo in polvere

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di mirtillo in polvere».

 

Autorizzato il 20 novembre 2018. Quest'iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, USA.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Ocean Spray Cranberries Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, l'estratto di mirtillo in polvere, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Ocean Spray Cranberries Inc.

Data finale della protezione dei dati: 20 novembre 2023.

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta

350 mg/giorno

▼M9

Frutti essiccati di Crataegus pinnatifida

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «frutti essiccati di Crataegus pinnatifida».

 

 

Infusioni di erbe

In linea con il normale uso alimentare di Crataegus laevigata

Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE (5)

Composte

α-ciclodestrina

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «alfa-ciclodestrina» o «α-ciclodestrina».

 

 

γ-ciclodestrina

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gamma-ciclodestrina» o «γ-ciclodestrina».

 

 

▼M21

Chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «chicchi decorticati di fonio (Digitaria exilis)».

 

 

▼M9

Preparato di destrano prodotto da Leuconostoc mesenteroides

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «destrano».

 

 

Prodotti di panetteria

5 %

Olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo (contenente almeno l’80 % di diacilgliceroli)».

 

 

Oli da cucina

 

Margarine spalmabili

Condimenti per insalata

Maionese

Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)

Prodotti di panetteria

Prodotti di tipo yogurt

Diidrocapsiato (DHC)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «diidrocapsiato».

2.  Gli integratori alimentari contenenti diidrocapsiato sintetico recano l’etichetta: «non destinato ai bambini fino ai quattro anni e mezzo».

 

 

Barrette ai cereali

9 mg/100 g

Biscotti, gallette e cracker

9 mg/100 g

Spuntini a base di riso

12 mg/100 g

Bevande gassose, bevande diluibili, bevande a base di succo di frutta

1,5 mg/100 ml

Bevande a base di verdure

2 mg/100 ml

Bevande a base di caffè e di tè

1,5 mg/100 ml

Acqua aromatizzata - non frizzante

1 mg/100 ml

Cereali precotti a base di avena

2,5 mg/100 g

Altri cereali

4,5 mg/100 g

Gelati e dessert a base di latte

4 mg/100 g

Miscele pronte per budino

2 mg/100 g

Prodotti a base di yogurt

2 mg/100 g

Prodotti a base di cioccolato

7,5 mg/100 g

Caramelle dure

27 mg/100 g

Gomme da masticare senza zucchero

115 mg/100 g

Prodotti a base di latte da aggiungere al caffè

40 mg/100 g

Edulcoranti

200 mg/100 g

Zuppe pronte

1,1 mg/100 g

Condimenti per insalata

16 mg/100 g

Proteine vegetali

5 mg/100 g

Pasti pronti

3 mg/pasto

Sostituti di un pasto per il controllo del peso

3 mg/pasto

Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)

1 mg/100 ml

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 mg/singola assunzione

9 mg/giorno

Miscele in polvere per bevande analcoliche

14,5 mg/kg pari a 1,5 mg/100 ml

▼M52

Euglena gracilis essiccata

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «biomassa essiccata dell’alga Euglena gracilis».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti Euglena gracilis essiccata recano l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per lattanti/bambini di età inferiore ai 3 anni/bambini di età inferiore ai 10 anni/bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni (12).

 

Autorizzato il 23 dicembre 2020. L’inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Kemin Foods L.C., 2100 Maury Street Des Moines, IA 50317, Stati Uniti.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Kemin Foods L.C. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Kemin Foods L.C.

Data finale della tutela dei dati: 23 dicembre 2025.

Barrette ai cereali, barrette di granola e barrette proteiche da prima colazione

630 mg/100 g

Yogurt

150 mg/100 g

Bevande allo yogurt

95 mg/100 g

Succhi e nettari di frutta e di verdura, nettari, bevande miscelate a base di frutta/verdura

120 mg/100 g

Bevande aromatizzate alla frutta

40 mg/100 g

Bevande sostitutive di un pasto

75 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti

100 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia

150 mg/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni

225 mg/giorno per i bambini a partire dai 10 anni e gli adolescenti (fino ai 17 anni)

375 mg/giorno per gli adulti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

190 mg/pasto

▼M13

Parti aeree essiccate di Hoodia parviflora

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «parti aeree essiccate di Hoodia parviflora».

 

Autorizzata in data 3 settembre 2018. L'inserimento si basa sulle prove e sui dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Desert Labs, Ltd. Kibbutz Yotvata, 88820 Israele.

Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Desert Labs, Ltd è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «parti aeree essiccate di Hoodia parviflora», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Desert Labs, Ltd.

Scadenza della tutela dei dati:3 settembre 2023

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta

9,4 mg/giorno

▼M9

Estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari HTN®Vb».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle foglie di Lippia citriodora

Estratto di Echinacea angustifolia da colture cellulari

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle radici di Echinacea angustifolia

▼M31

Estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di Echinacea purpurea da colture cellulari EchiPure-PC™»

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile dei flosculi del capolino di Echinacea purpurea

▼M9

Olio di Echium plantagineum

Categoria dell’alimento specificato

Livello massimo dell’acido stearidonico (STA)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di Echium raffinato».

 

 

Prodotti a base di latte e prodotti del tipo yogurt da bere, presentati in dosi individuali

250 mg/100 g; 75 mg/100 g per le bevande

Preparazioni a base di formaggi

750 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

750 mg/100 g

Cereali da prima colazione

625 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

500 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

▼M50

Florotannini dell’Ecklonia cava

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «florotannini dell’Ecklonia cava».

Gli integratori alimentari contenenti florotannini dell’Ecklonia cava recano la seguente dicitura:

a)  Questo integratore alimentare non è indicato per i bambini/gli adolescenti di età inferiore a dodici/quattordici/diciotto(*) anni.

b)  Questo integratore alimentare non è indicato per le persone con malattie della tiroide o le persone che sanno di essere a rischio di sviluppare malattie della tiroide o sono state identificate come soggetti a rischio di sviluppare malattie della tiroide.

c)  Questo integratore alimentare non è indicato se si assumono anche altri integratori alimentari contenenti iodio.

(*)  In funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare.

 

 

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore a 12 anni

163 mg/giorno per gli adolescenti di età compresa fra 12 e 14 anni;

230 mg/giorno per gli adolescenti di età superiore a 14 anni;

263 mg/giorno per gli adulti

▼M18

Idrolizzato di membrane d'uovo

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «idrolizzato di membrane d'uovo».

 

Autorizzato il 25 novembre 2018. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Biova, LLC, 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Biova, LLC è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «idrolizzato di membrane d'uovo», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Biova, LLC.

Data finale della protezione dei dati: 25 novembre 2023

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale

450 mg/giorno

▼M9

Epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (Camellia sinensis)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

L’etichetta reca l’indicazione secondo cui i consumatori non devono consumare più di 300 mg di estratto al giorno.

 

 

Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

150 mg di estratto in una porzione di alimenti o integratori alimentari

▼M50

L-ergotioneina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «L-ergotioneina»

 

 

Bevande analcoliche

0,025 g/kg

Bevande a base di latte

0,025 g/kg

Prodotti lattiero-caseari «freschi»(*)

0,040 g/kg

Barrette di cereali

0,2 g/kg

Prodotti a base di cioccolato

0,25 g/kg

Integratori alimentari secondo la definizione della direttiva 2002/46/CE

30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne in gravidanza e in allattamento)

20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni

(*)  Ove utilizzata in prodotti lattiero-caseari, la L-ergotioneina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.

▼M50

Estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai)».

L’etichettatura degli integratori alimentari contenenti l’estratto della miscela di tre radici di erbe reca accanto all’elenco degli ingredienti la dicitura che tale estratto non è indicato per persone con un’allergia conclamata al sedano.

 

 

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta

175 mg/giorno

▼M9

Feredetato sodico

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (espressi come EDTA anidro)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «feredetato sodico».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

18 mg/giorno per i bambini

75 mg/giorno per gli adulti

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013

12 mg/100 g

Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006

Fosfato ferroso di ammonio

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfato ferroso di ammonio».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

Da utilizzare in conformità alla direttiva 2002/46/CE, al regolamento (UE) n. 609/2013 e/o al regolamento (CE) n. 1925/2006

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013

Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006

Peptidi di origine ittica da Sardinops sagax

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi del prodotto peptidico di origine ittica

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «peptidi di origine ittica (Sardinops sagax)».

 

 

Alimenti a base di yogurt, yogurt da bere, prodotti a base di latte fermentato e latte in polvere

0,48 g/100 g (pronti da mangiare/bere)

Acqua aromatizzata e bevande a base di verdure

0,3 g/100 g (pronti da bere)

Cereali da prima colazione

2 g/100 g

Minestre, stufati e minestre in polvere

0,3 g/100 g (pronti da mangiare)

Flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L.».

2.  L’etichetta dei prodotti alimentari cui il prodotto è stato aggiunto come nuovo ingrediente alimentare indica che:

a)  il prodotto non è indicato per donne incinte o che allattano, bambini e giovani adolescenti;

b)  le persone che assumono farmaci da prescrizione dovrebbero consumare il prodotto soltanto sotto controllo medico;

c)  la dose massima giornaliera di flavonoidi è 120 mg.

3.  La quantità di flavonoidi nel prodotto alimentare finito è indicata sull’etichetta del prodotto che lo contiene.

Le bevande contenenti flavonoidi sono presentate al consumatore finale come porzioni singole.

 

Bevande a base di latte

120 mg/giorno

Bevande a base di yogurt

Bevande a base di frutta o verdura

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

120 mg/giorno

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

120 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

120 mg/giorno

▼M40

Polpa, succo di polpa, succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. (alimento tradizionale da un paese terzo)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», «succo di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)» o «succo concentrato di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», a seconda della forma usata.

 

 

 

▼M9

Estratto di fucoidano dall’alga marina Fucus vesiculosus

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fucoidano dall’alga marina Fucus vesiculosus».

 

 

Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale

250 mg/giorno

Estratto di fucoidano dall’alga marina Undaria pinnatifida

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fucoidano dall’alga marina Undaria pinnatifida».

 

 

Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale

250 mg/giorno

2′-fucosillattosio

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «2′-fucosillattosio».

2.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 2′-fucosillattosio indica che gli integratori non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti addizionati di 2′-fucosillattosio.

3.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 2′-fucosillattosio destinati ai bambini nella prima infanzia indica che gli integratori non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di 2′-fucosillattosio.

 

 

Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte

1,2 g/l

Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte

1,2 g/l per le bevande

19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente

1,2 g/l per le bevande

19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

1,2 g/l per le bevande

12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

400 g/kg per i preparati per la macchiatura

Barrette ai cereali

12 g/kg

Edulcoranti da tavola

200 g/kg

Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di latto-N-neotetraosio in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di latto-N-neotetraosio in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

1,2 g/l per prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

1,2 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di latto-N-neotetraosio, in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

4,8 g/l per le bevande

40 g/kg per le barrette

Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione.

60 g/kg

Bevande aromatizzate

1,2 g/l

Caffè, tè (escluso il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

9,6 g/l - il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per il consumo

Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti

3,0 g/giorno per la popolazione in generale

1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia

▼M36

Miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio («2’ -FL/DFL»)

(fonte microbica)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio».

Le etichette degli integratori alimentari contenenti la miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio recano l’indicazione di non utilizzare gli integratori alimentari nel caso in cui si consumino nello stesso giorno latte materno o altri alimenti contenenti 2’-fucosillattosio e/o difucosillattosio aggiunti.

 

Autorizzato il 19.12.2019. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S.

Data finale della tutela dei dati: 19.12.2024.

Prodotti lattiero-caseari non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati (compreso il trattamento UHT)

2,0 g/l

Prodotti non aromatizzati fermentati, a base di latte

2,0 g/l (per le bevande)

20 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Prodotti aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente

2,0 g/l (per le bevande)

20 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Bevande (bevande aromatizzate)

2,0 g/l

Barrette ai cereali

20 g/kg

Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

1,6 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

1,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

1,2 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

10 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

4,0 g/l (per le bevande)

40 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti

4,0 g/giorno

▼M56

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

1,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

▼M72

3-fucosillattosio (3-FL)

(fonte microbica)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «3-fucosillattosio».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 3-fucosillattosio (3-FL) indica che tali integratori alimentari non dovrebbero essere assunti:

a)  se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di 3-fucosillattosio;

b)  da lattanti e bambini di età inferiore ai tre anni.

 

Autorizzato il 12 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: DuPont Nutrition & Biosciences ApS, Langebrogade 1, 1001 Copenhagen K, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società DuPont Nutrition & Biosciences ApS è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento 3-fucosillattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di DuPont Nutrition & Biosciences ApS.

Data finale della tutela dei dati: 12 dicembre 2026.

Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati (anche con trattamento UHT) a base di latte

0,85  g/l

Prodotti aromatizzati e non aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente

0,5  g/l (per le bevande)

5,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari

0,85  g/l (per le bevande)

8,5  g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Bevande aromatizzate, bevande energetiche e bevande per gli sportivi

1,0 g/l

Barrette ai cereali

30,0 g/kg

Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,85  g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,85  g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

0,85  g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,3  g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

3,0  g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

2,0  g/l (per le bevande)

30,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

5,0  g/giorno

▼M92

Galatto-oligosaccaride

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (espressi come rapporto kg di galatto-oligosaccaride/kg del prodotto alimentare finito)

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

0,333

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia

0,450 (corrispondenti a 5,4 g di galatto-oligosaccaride/porzione; massimo tre porzioni/giorno fino a un massimo di 16,2 g/giorno)

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Conformemente alle particolari esigenze nutrizionali delle persone alle quali sono destinati i prodotti, ma non più di 0,128 (corrispondente a un massimo di 8,25 g di galatto-oligosaccaride al giorno)

Latte

0,020

Bevande a base di latte

0,030

Sostituti di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)

0,020

Bevande sostitutive delle bevande a base di latte

0,020

Yogurt

0,033

Dessert a base di latte

0,043

Dessert congelati a base di latte

0,043

Bevande a base di frutta e bevande energetiche

0,021

Bevande sostitutive di un pasto per lattanti

0,012

Succhi per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,025

Bevande a base di yogurt per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,024

Dessert per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,027

Spuntini per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,143

Cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,027

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

0,013

Succhi

0,021

Ripieno per torte di frutta

0,059

Preparazioni a base di frutta

0,125

Barrette

0,125

Cereali

0,125

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,008

Dolciumi a base di latte

0,05

Formaggi e formaggi fusi

0,1

Burro e grassi da spalmare

0,1

▼M9

Glucosamina HCl

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013

 

Sostituto di un pasto per il controllo del peso

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Glucosamina solfato KCl

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei

Glucosamina solfato NaCl

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei

Gomma di guar

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gomma di guar».

2.  Uno specifico riferimento al possibile rischio di disturbi digestivi per bambini di età inferiore a 8 anni in seguito all’esposizione alla gomma di guar deve essere visibile sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono.

Ad esempio: «Un eccessivo consumo di questi prodotti può determinare disturbi digestivi, in particolare nei bambini di età inferiore a 8 anni».

3.  Nel caso di prodotti in due compartimenti contenenti, rispettivamente, prodotti a base di latte e cereali, le istruzioni per l’uso devono indicare chiaramente la necessità di mescolare i cereali e i prodotti a base di latte prima del consumo, al fine di tenere conto del possibile rischio di ostruzione del tratto gastrointestinale.

 

 

Latticini freschi quali yogurt, latte fermentato, formaggi freschi e altri dessert a base di latte

1,5 g/100 g

Alimenti liquidi a base di verdura o di frutta (della varietà «smoothie»)

1,8 g/100 g

Composte di frutta o di verdure

3,25 g/100 g

Cereali accompagnati da un prodotto a base di latte, in un imballaggio contenente due compartimenti

10 g/100 g nei cereali

Niente nei prodotti a base di latte che li accompagnano

1 g/100 g nel prodotto pronto per il consumo

Prodotti lattieri trattati termicamente, fermentati con Bacteroides xylanisolvens

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Prodotti lattieri fermentati (in forma liquida, semiliquida e come polvere atomizzata)

 

Idrossitirosolo

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «idrossitirosolo».

L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo reca le seguenti indicazioni:

a)  «Questo prodotto alimentare non è indicato per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le donne durante la gravidanza e l’allattamento;

b)  questo prodotto non è adatto per la cottura, anche in forno, e la frittura».

 

 

Oli di pesce e vegetali [esclusi gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva quali definiti nell’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (6)], immessi sul mercato in quanto tali.

0,215 g/kg

Grassi da spalmare quali definiti nell’allegato VII, parte VII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, immessi sul mercato in quanto tali.

0,175 g/kg

Proteina ISP (Ice Structuring Protein) tipo III HPLC 12

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina ISP».

 

 

Ghiaccio commestibile

0,01  %

Estratto acquoso di foglie essiccate di Ilex guayusa

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di foglie essiccate di Ilex guayusa».

 

 

Infusioni di erbe

In linea con il normale uso nelle infusioni di erbe e negli integratori alimentari di un estratto acquoso simile delle foglie di Ilex paraguariensis

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

▼M47

Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull«etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è »Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephorà.

 

 

Infusioni di erbe

 

▼M91

Idrossido di ferro adipato tartrato

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «idrossido di ferro adipato tartrato (nano)».

L’etichettatura degli integratori alimentari contenenti idrossido di ferro adipato tartrato reca l’indicazione che tali prodotti non devono essere consumati da bambini e adolescenti di età inferiore a 18/bambini di età inferiore a 4 anni (*).

(*)  In funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare.

 

Autorizzato il 28.8.2022. Questa iscrizione si basa su dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Nemysis Limited, Suite 4.01 Ormond Building 31-36 Ormond Quay Upper Arran Quay Dublin 7, D07 F6DC Dublino, Irlanda. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Nemysis Limited è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento idrossido di ferro adipato tartrato, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Nemysis Limited.

Data finale della tutela dei dati: 28.8.2027.

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta

≤ 100 mg/giorno (≤ 30 mg Fe/giorno)

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati a bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni, esclusi i bambini di età inferiore a quattro anni

≤ 50 mg/giorno (≤ 14 mg Fe/giorno)

▼M9

Isomalto-oligosaccaride

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «isomalto-oligosaccaride».

2.  Gli alimenti contenenti il nuovo ingrediente devono recare l’etichetta «fonte di glucosio».

 

 

Bevande analcoliche a ridotto contenuto calorico

6,5  %

Bevande energetiche

5,0  %

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto per gli sportivi (comprese le bevande isotoniche)

6,5  %

Succhi di frutta

5  %

Verdure trasformate e succhi di verdura

5  %

Altre bevande analcoliche

5  %

Barrette ai cereali

10  %

Biscotti e gallette

20  %

Barrette ai cereali da prima colazione

25  %

Caramelle dure

97  %

Caramelle morbide/barrette di cioccolato

25  %

Sostituto di un pasto per il controllo del peso (in forma di barrette o a base di latte)

20  %

Isomaltulosio

Non specificato

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «isomaltulosio».

2.  La denominazione del prodotto alimentare figurante sull’etichetta è accompagnata dalla dicitura «L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio».

 

 

▼M87

Mandorle (della varietà commestibile) di Jatropha curcas L.

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (g/100 g)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «mandorle della varietà commestibile di Jatropha curcas L.».

 

Autorizzato il 12 luglio 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: JatroSolutions GmbH, Echterdinger Strasse 30, 70599 Stoccarda, Germania. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società JatroSolutions GmbH è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «mandorle della varietà commestibile di Jatropha curcas L.», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di JatroSolutions GmbH.

Data finale della tutela dei dati: 12 luglio 2027.

Mandorle come tali, candite o conservate nello zucchero e come frutta a guscio trasformata

 

Barrette ai cereali

5

Cereali da colazione

5

Frutti essiccati

5

 

▼M14

Lattitolo

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lattitolo»

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (capsule, compresse o polvere), destinati alla popolazione adulta

20 g/giorno

▼M9

Latto-N-neotetraosio

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «latto-N-neotetraosio».

2.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti latto-N-neotetraosio indica che gli integratori non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti addizionati di latto-N-neotetraosio.

3.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti latto-N-neotetraosio destinati ai bambini nella prima infanzia indica che gli integratori non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di latto-N-neotetraosio.

 

 

Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte

0,6 g/l

Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte

0,6 g/l per le bevande

9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente

0,6 g/l per le bevande

9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

0,6 g/l per le bevande

6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

200 g/kg per i preparati per la macchiatura

Barrette ai cereali

6 g/kg

Edulcoranti da tavola

100 g/kg

Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,6 g/l in combinazione con max. 1,2 g/l di 2′-fucosillattosio in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,6 g/l in combinazione con max. 1,2 g/l di 2′-fucosillattosio in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

0,6 g/l per prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

0,6 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con 2′-fucosillattosio, in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

2,4 g/l per le bevande

20 g/kg per le barrette

Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

30 g/kg

Bevande aromatizzate

0,6 g/l

Caffè, tè (escluso il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

4,8 g/l - il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per il consumo

Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti

1,5 g/giorno per la popolazione in generale

0,6 g/giorno per i bambini nella prima infanzia

▼M43

Latto-N-tetraosio («LNT»)

(fonte microbica)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «latto-N-tetraosio».

Le etichette degli integratori alimentari contenenti latto-N-tetraosio recano l’indicazione di non utilizzare l’integratore se nello stesso giorno sono consumati anche latte materno o altri alimenti con aggiunta di latto-N-tetraosio.

 

Autorizzato il 23.4.2020. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «latto-N-tetraosio», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S.

Data finale della tutela dei dati: 23.4.2025.

Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT)

1,0 g/l

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato

1,0 g/l (bevande)

10 g/kg (prodotti diversi dalle bevande)

Prodotti aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente

1,0 g/l (bevande)

10 g/kg (prodotti diversi dalle bevande)

Bevande (bevande aromatizzate)

1,0 g/l

Barrette ai cereali

10 g/kg

Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,8 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,6 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,6 g/l (bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.

5 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande.

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

0,6 g/l (bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.

5 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande.

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

2,0 g/l (bevande).

20 g/kg (prodotti diversi dalle bevande).

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, ad esclusione di quelli destinati ai lattanti

2,0 g/giorno per i bambini nella prima infanzia, i bambini, gli adolescenti e gli adulti

▼M20

Bacche di Lonicera caerulea L. (haskap)

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «bacche di haskap (Lonicera caerulea)».

 

 

▼M9

Estratto della foglia di erba medica Medicago sativa

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di erba medica Medicago sativa» o «proteina di alfalfa Medicago sativa».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

10 g/giorno

Licopene

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene».

 

 

Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati)

2,5 mg/100 g

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

2,5 mg/100 g

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

8 mg/pasto

Cereali da prima colazione

5 mg/100 g

Grassi e condimenti

10 mg/100 g

Minestre (escluse quelle di pomodoro)

1 mg/100 g

Pane (anche del tipo croccante)

3 mg/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

15 mg/giorno

Licopene ottenuto da Blakeslea trispora

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene».

 

 

Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati)

2,5 mg/100 g

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

2,5 mg/100 g

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

8 mg/pasto

Cereali da prima colazione

5 mg/100 g

Grassi e condimenti

10 mg/100 g

Minestre (escluse quelle di pomodoro)

1 mg/100 g

Pane (anche del tipo croccante)

3 mg/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

15 mg/giorno

Licopene estratto da pomodori

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene».

 

 

Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati)

2,5 mg/100 g

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

2,5 mg/100 g

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

8 mg/pasto

Cereali da prima colazione

5 mg/100 g

Grassi e condimenti

10 mg/100 g

Minestre (escluse quelle di pomodoro)

1 mg/100 g

Pane (anche del tipo croccante)

3 mg/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

15 mg/giorno

Oleoresina di licopene estratta dal pomodoro

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di licopene

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «oleoresina di licopene estratta dal pomodoro».

 

 

Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati)

2,5 mg/100 g

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

2,5 mg/100 g

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

8 mg/pasto

Cereali da prima colazione

5 mg/100 g

Grassi e condimenti

10 mg/100 g

Minestre (escluse quelle di pomodoro)

1 mg/100 g

Pane (anche del tipo croccante)

3 mg/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

▼M50

Lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è «lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina»

 

 

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta

1000 mg/giorno

▼M9

Citrato-malato di magnesio

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «citrato-malato di magnesio».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

 

Estratto della corteccia di magnolia

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto della corteccia di magnolia».

 

 

Confetti alla menta (prodotti di pasticceria)

0,2 % per rinfrescare l’alito. Con un livello massimo pari a 0,2 % e dimensioni massime di una gomma/un confetto di 1,5 g, ogni gomma o confetto conterrà non oltre 3 mg di estratto di corteccia di magnolia

Gomme da masticare

Olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di germi di granturco».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

2 g/giorno

Gomme da masticare

2  %

Metilcellulosa

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «metilcellulosa».

La metilcellulosa non può essere usata in alimenti preparati specificamente per bambini nella prima infanzia.

 

Ghiaccio commestibile

2  %

Bevande aromatizzate

Prodotti a base di latte fermentato aromatizzati o no

Dessert da consumare freddi (prodotti lattiero-caseari e a base di grassi, frutta, cereali, uova)

Preparazioni a base di frutta (polpa, purea e composta)

Minestre e brodi

▼M11

1-metilnicotinamide cloruro

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «1-metilnicotinamide cloruro».

Gli integratori alimentari contenenti 1-metilnicotinamide cloruro recano la seguente dicitura:

Questo integratore alimentare è indicato per gli adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento.

 

Autorizzata in data 2 settembre 2018. L'inserimento si basa sulle prove e sui dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Pharmena SA, Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Polonia. Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Pharmena SA è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «1-metilnicotinamide cloruro», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Pharmena SA.

Scadenza della tutela dei dati: 2 settembre 2023.

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento

58 mg/giorno

▼M9

Acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina» o «5MTHF-glucosamina».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE come fonti di folato

 

 

 

 

Monometilsilanetriolo (silicio organico)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di silicio

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «silicio organico (monometilsilanetriolo)».

 

 

Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta (in forma liquida)

10,40 mg/giorno

▼M84

Proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata)».

 

Autorizzato il 15 maggio 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Eat Just, Inc., 2000 Folsom Street San Francisco, CA 94110 USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Eat Just, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento proteina di fagiolo mungo, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Eat Just, Inc.

Data finale della tutela dei dati: 15 maggio 2027.

Prodotti a base di proteine

20 g/100 g

▼M9

Estratto miceliale del fungo Shiitake (Lentinula edodes)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto miceliale del Lentinula edodes» o «estratto del fungo Shiitake».

 

 

Prodotti di panetteria

2 ml/100 g

Bevande analcoliche

0,5 ml/100 ml

Pasti pronti

2,5 ml per pasto

Alimenti a base di yogurt

1,5 ml/100 ml

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

2,5 ml per dose giornaliera

▼M89

Nicotinamide riboside cloruro

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «nicotinamide riboside cloruro».

 

Autorizzato il 20 febbraio 2020. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: ChromaDex Inc., 10900 Wilshire Boulevard Suite 600, Los Angeles, CA 90024 USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società ChromaDex Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di ChromaDex Inc.

Data finale della tutela dei dati: 20 febbraio 2025.

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

300 mg/giorno per la popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

230 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «nicotinamide riboside cloruro»

2.  L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento reca l’indicazione che tali alimenti devono essere consumati solo da persone di età superiore ai 18 anni, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

 

 

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

500 mg/giorno

Sostituti di un pasto destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

150 mg/pasto (massimo 2 pasti/giorno fino a un massimo di 300 mg/giorno)

▼M9

Succo di frutta di noni (Morinda citrifolia)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «succo di noni» o «succo di Morinda citrifolia».

 

 

Bevande pastorizzate a base di frutta e nettare di frutta

30 ml in una porzione (fino al 100 % di succo di noni)

o

20 ml due volte al giorno, non oltre 40 ml al giorno

Succo di frutta di noni in polvere (Morinda citrifolia)

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

6,6 g/giorno (equivalenti a 30 ml di succo di noni)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «succo di noni in polvere» o «succo di Morinda citrifolia in polvere».

 

 

Purea e concentrato dei frutti del noni (Morinda citrifolia)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è la seguente:

per le puree di frutta:

«purea dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «purea dei frutti del noni»

per i concentrati di frutta:

«concentrato dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «concentrato dei frutti del noni».

 

 

 

Purea di frutta

Confetti/confetteria

45 g/100 g

Barrette ai cereali

53 g/100 g

Miscele di bevande nutrizionali in polvere (peso secco)

53 g/100 g

Bevande gassate

11 g/100 g

Gelati e sorbetti

31 g/100 g

Yogurt

12 g/100 g

Biscotti

53 g/100 g

Brioches, torte e prodotti di pasticceria

53 g/100 g

Cereali da prima colazione (integrali)

88 g/100 g

Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE

133 g/100 g

sulla base della quantità prima della trasformazione, da cui si ottengono 100 g finali di prodotto

Creme dolci spalmabili, per farcitura e glassa

31 g/100 g

Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti

88 g/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

26 g/giorno

 

Concentrato di frutta

Confetti/confetteria

10 g/100 g

Barrette ai cereali

12 g/100 g

Miscele di bevande nutrizionali in polvere (peso secco)

12 g/100 g

Bevande gassate

3 g/100 g

Gelati e sorbetti

7 g/100 g

Yogurt

3 g/100 g

Biscotti

12 g/100 g

Brioches, torte e prodotti di pasticceria

12 g/100 g

Cereali da prima colazione (integrali)

20 g/100 g

Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE

30 g/100 g

Creme dolci spalmabili, per farcitura e glassa

7 g/100 g

Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti

20 g/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

6 g/giorno

Foglie di noni (Morinda citrifolia)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «foglie di noni» o «foglie di Morinda citrifolia».

2.  Il consumatore è informato del fatto che per la preparazione di una tazza di infuso non deve essere utilizzato più di 1 g di foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia.

 

 

Per la preparazione di infusi

Per la preparazione di una tazza di infuso non deve essere utilizzato più di 1 g di foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia

Frutti del noni in polvere (Morinda citrifolia)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «frutti di Morinda citrifolia in polvere» o «frutti del noni in polvere».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

2,4 g/giorno

Microalga Odontella aurita

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «microalga Odontella aurita».

 

 

Paste alimentari aromatizzate

1,5  %

Zuppe a base di pesce

1  %

Terrine di pesce

0,5  %

Preparazioni per brodo

1  %

Cracker

1,5  %

Pesce congelato, impanato

1,5  %

Olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di fitosteroli/fitostanoli

A norma dell’allegato III, punto 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

 

 

Grassi da spalmare quali definiti nell’allegato VII, parte VII e nell’appendice II, punti B e C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i grassi di cottura e frittura e i grassi da spalmare a base di burro o altri grassi animali

1.  I prodotti contenenti il nuovo ingrediente alimentare sono presentati in modo da essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti un massimo di 3 g (in caso di una porzione giornaliera) o di 1 g (in caso di tre porzioni giornaliere) di fitosteroli/fitostanoli aggiunti.

2.  Il tenore di fitosteroli/fitostanoli aggiunti a una confezione di bevande non supera 3 g.

3.  I condimenti per insalata, la maionese e le salse piccanti sono confezionati in porzioni singole.

Prodotti a base di latte, per esempio i prodotti a base di latte parzialmente scremato e di latte scremato, cui sono stati eventualmente aggiunti frutta e/o cereali, prodotti a base di latte fermentato quali yogurt e prodotti a base di formaggio (tenore in grassi ≤ 12 g per 100 g), in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto e in cui le materie grasse o le proteine sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi o proteine vegetali

Bevande a base di soia

Condimenti per insalata, maionese e salse piccanti

Olio estratto da calamari

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di DHA e EPA combinati

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio estratto da calamari».

 

 

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Cereali da prima colazione

500 mg/100 g

Prodotti di panetteria (pane e panini)

200 mg/100 g

Barrette ai cereali

500 mg/100 g

Bevande analcoliche (incluse le bevande a base di latte)

60 mg/100 ml

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 000  mg/giorno per la popolazione in generale

450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

200 mg/pasto

▼M53

Estratto di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti l’estratto di Panax notoginseng e Astragalus membranaceus reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per la popolazione di età inferiore ai 18 anni e per le donne durante la gravidanza.

 

Autorizzato il 23 dicembre 2020. L’inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: NuLiv Science, 1050 W. Central Ave., Building C, Brea, CA 92821, Stati Uniti.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società NuLiv Science è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di NuLiv Science.

Data finale della tutela dei dati: 23 dicembre 2025.

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta in generale, esclusi gli integratori alimentari destinati alle donne durante la gravidanza.

35 mg/giorno

▼M45

Polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polvere di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassata»

 

 

Polvere ad elevato tenore di proteine

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato), non trattati termicamente dopo la fermentazione

0,7 %

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

0,7 %

Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

0,7 %

Dolciumi

10 %

Succhi di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE (8) e succhi di verdura

2,5 %

Nettari di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE, nettari di verdura e prodotti analoghi

2,5 %

Bevande aromatizzate

3 %

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

7,5 g/giorno

Polvere ad elevato tenore di fibre

Dolciumi

4 %

Succhi di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE e succhi di verdura

2,5 %

Nettari di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE, nettari di verdura e prodotti analoghi

4 %

Bevande aromatizzate

4 %

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

12 g/giorno

▼M60

Polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e

di colza (Brassica napus L.)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza».

I prodotti alimentari che contengono «polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.)», recano l’indicazione secondo cui questo ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. Tale indicazione figurano accanto all’elenco degli ingredienti.

 

 

Barrette ai cereali misti

20 g/100 g

Muesli e cereali analoghi per la prima colazione

20 g/100 g

Prodotti a base di cereali estrusi per la prima colazione

20 g/100 g

Snack (escluse le patatine)

15 g/100 g

Pane e panini con aggiunta di ingredienti speciali (quali semi, uva passa, erbe aromatiche)

7 g/100 g

Pane nero recante dicitura sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

7 g/100 g

Pane e panini multicereali

7 g/100 g

Prodotti sostitutivi della carne

10 g/100 g

Polpette di carne

10 g/100 g

▼M9

Preparati pastorizzati a base di frutta, prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La dicitura «pastorizzato mediante trattamento ad alta pressione» figura accanto alla denominazione dei preparati a base di frutta in quanto tali e su ogni prodotto in cui è utilizzato tale trattamento.

 

 

Tipi di frutta:

mela, albicocca, banana, mora di rovo, mirtillo, ciliegia, noce di cocco, fico, uva, pompelmo, mandarino, mango, melone, pesca, pera, ananas, prugna, lampone, rabarbaro, fragola

 

▼M35

Fenilcapsaicina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fenilcapsaicina».

 

Autorizzato il 19 dicembre 2019. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Svezia. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società aXichem AB è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento fenilcapsaicina, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di aXichem AB

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 esclusi gli alimenti destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni

2,5 mg/giorno

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore a 11 anni

2,5 mg/giorno

▼M9

Amido di mais fosfatato

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «amido di mais fosfatato».

 

 

Prodotti di panetteria

15  %

Pasta

Cereali da prima colazione

Barrette ai cereali

Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di fosfatidilserina

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina ricavata da pesci».

 

 

Bevande a base di yogurt

50 mg/100 ml

Polveri a base di latte in polvere

3 500  mg/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere)

Alimenti a base di yogurt

80 mg/100 g

Barrette ai cereali

350 mg/100 g

Prodotti dolciari a base di cioccolato

200 mg/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

300 mg/giorno

Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di fosfatidilserina

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina da soia».

 

 

Bevande a base di yogurt

50 mg/100 ml

Polveri a base di latte in polvere

3,5 g/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere)

Alimenti a base di yogurt

80 mg/100 g

Barrette ai cereali

350 mg/100 g

Prodotti dolciari a base di cioccolato

200 mg/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Prodotto a base di fosfolipidi contenente fosfatidilserina e acido fosfatidico in uguali quantità

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di fosfatidilserina

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina e acido fosfatidico di soia».

Il prodotto non è destinato alle donne durante la gravidanza o l’allattamento.

 

Cereali da prima colazione

80 mg/100 g

Barrette ai cereali

350 mg/100 g

Alimenti a base di yogurt

80 mg/100 g

Prodotti tipo yogurt a base di soia

80 mg/100 g

Bevande a base di yogurt

50 mg/100 g

Alternative allo yogurt da bere a base di soia

50 mg/100 g

Polveri a base di latte in polvere

3,5 g/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere)

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

800 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Fosfolipidi del tuorlo d’uovo

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Non specificato

Fitoglicogeno

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fitoglicogeno».

 

 

Prodotti alimentari trasformati

25  %

Fitosteroli/fitostanoli

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

A norma dell’allegato III, punto 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

 

 

Bevande a base di riso

1.  I prodotti sono presentati in modo da essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti un massimo di 3 g (in caso di una porzione giornaliera) o di 1 g (in caso di tre porzioni giornaliere) di fitosteroli/fitostanoli aggiunti.

Il tenore di fitosteroli/fitostanoli aggiunti a una confezione di bevande non supera 3 g.

I condimenti per insalata, la maionese e le salse piccanti sono confezionati in porzioni singole.

Pane di segale contenente ≥ 50 % di farina di segale integrale (chicchi di segale interi o frantumati e fiocchi di segale) e ≤ 30 % di farina di frumento, nonché ≤ 4 % di zucchero, ma senza aggiunta di grassi

Condimenti per insalata, maionese e salse piccanti

Bevande a base di soia

Prodotti del tipo latte, per esempio tipo latte parzialmente scremato e scremato, con eventuale aggiunta di frutta e/o cereali, in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto o in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi e/o da proteine vegetali

Prodotti a base di latte fermentato quali yogurt e prodotti di tipo formaggio (tenore in grassi ≤ 12 % per 100 g), in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto o in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi e/o da proteine vegetali

Grassi da spalmare quali definiti nell’allegato VII, parte VII e nell’appendice II, punti B e C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i grassi di cottura e frittura e i grassi da spalmare a base di burro o altri grassi animali

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 g/giorno

Olio del nocciolo di prugna

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Per frittura e condimenti

In linea con il normale uso degli oli vegetali alimentari

Proteine di patate (coagulate) e relativi idrolizzati

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di patate».

 

 

Proliloligopeptidasi (preparato enzimatico)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proliloligopeptidasi».

 

 

Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale

120 PPU/giorno (2,7 g di preparato enzimatico/giorno) (2 × 106 PPI/giorno)

PPU – unità di prolilpeptidasi o di prolin-proteasi (Prolyl Peptidase Units o Proline Protease Units)

PPI – Protease Picomole International

▼M48

Estratto proteico di rene di suino

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 capsule o 3 compresse/giorno, pari a 12,6 mg di estratto di rene di suino a giorno Tenore di diaminossidasi (DAO): 0,9 mg/giorno (3 capsule o 3 compresse con un tenore di DAO pari a 0,3 mg/capsula o 0,3 mg/compressa)

Alimento a fini medici speciali, quale definito nel regolamento (UE) n. 609/2013

▼M10

Sale disodico di pirrolochinolina chinone

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sale disodico di pirrolochinolina chinone».

Gli integratori alimentari contenenti sale disodico di pirrolochinolina chinone recano la seguente dicitura:

Questo integratore alimentare è indicato per gli adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento.

 

Autorizzata il 2 settembre 2018. L'inserimento si basa sulle prove e sui dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Giappone. Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «sale disodico di pirrolochinolina chinone», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Scadenza della tutela dei dati: 2 settembre 2023

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento.

20 mg/giorno

▼M9

Olio di colza ad alto tenore di insaponificabili

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di colza».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

1,5 g per porzione raccomandata di consumo giornaliero

Proteina di semi di colza

Come fonte di proteine vegetali negli alimenti, escluse le formule per lattanti e le formule di proseguimento

 

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di semi di colza».

2.  Un prodotto alimentare contenente «proteina di semi di colza» deve recare l’indicazione secondo cui questo ingrediente può causare una reazione allergica per i consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. Ove necessario, tale indicazione figura chiaramente accanto all’elenco degli ingredienti.

 

 

▼M17

Concentrato di peptidi di gamberetti raffinato

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «concentrato di peptidi di gamberetti raffinato».

 

Autorizzato il 20 novembre 2018. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Marealis AS., Stortorget 1, Kystens Hus, 2nd floor, N-9008 Tromsø, indirizzo postale: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvegia. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Marealis AS è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento concentrato di peptidi di gamberetti raffinato, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Marealis AS.

Data finale della protezione dei dati: 20 novembre 2023

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta

1 200  mg/giorno

▼M57

Trans-resveratrolo

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «trans-resveratrolo».

2.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l’indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta

150 mg/giorno

▼M9

Trans-resveratrolo (fonte microbica)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «trans-resveratrolo».

2.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l’indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di resveratrolo estratto dal poligono giapponese (Fallopia japonica)

Estratto di cresta di gallo

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di cresta di gallo» o «estratto di cresta di galletto».

 

 

Bevande a base di latte

40 mg/100 g o mg/100 ml

Bevande fermentate a base di latte

80 mg/100 g o mg/100 ml

Prodotti tipo yogurt

65 mg/100 g o mg/100 ml

Fromage frais

110 mg/100 g o mg/100 ml

Olio di sacha inchi estratto da Plukenetia volubilis

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di sacha inchi (Plukenetia volubilis)».

 

 

Come l’olio di lino

In linea con il normale uso alimentare dell’olio di lino

Salatrim

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «grasso a basso tenore energetico (salatrim)».

2.  Si segnala in modo chiaro che il consumo eccessivo può provocare disturbi gastrointestinali.

3.  Si segnala in modo chiaro che i prodotti non sono destinati ad essere consumati dai bambini.

 

 

Prodotti di panetteria e pasticceria

 

▼M90

Olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di DHA e EPA combinati

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.».

 

 

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

3 000  mg/giorno

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alle donne durante la gravidanza e l’allattamento

450 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

200 mg/100 g

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

Cereali da colazione

500 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 g per la soia e i prodotti sostitutivi del latte (escluse le bevande)

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 per i prodotti lattieri (compresi il latte, il formaggio fresco e i prodotti a base di yogurt; escluse le bevande)

Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)

80 mg/100 g

Barrette ai cereali/nutrizionali

500 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi del pesce

300 mg/100 g

Prodotti sostitutivi della carne

300 mg/100 g

▼M26

Olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi di DHA

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.»

 

 

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Cereali da prima colazione

500 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale

450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

200 mg/100 g

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette ai cereali

500 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 g

Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)

80 mg/100 ml

Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

200 mg/100 g

 

Purea di frutta/verdura

100 mg/100 g

▼M68

Olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di DHA

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per i lattanti e i bambini di età inferiore a 3 anni.

 

 

Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE per la popolazione in generale di età superiore a 3 anni

1 g/giorno

▼M24

Olio derivato da Schizochytrium sp.

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi di DHA

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.»

 

 

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Cereali da prima colazione

500 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale

450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

200 mg/100 g

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette ai cereali

500 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 g

Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)

80 mg/100 ml

Purea di frutta/verdura

100 mg/100 g

▼M50

Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp».

 

 

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Cereali da prima colazione

500 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale

450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

200 mg/100 g

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette di cereali

500 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 g

Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)

80 mg/100 ml

Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

200 mg/100 g

Purea di frutta/verdura

100 mg/100 g

▼M62

Olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (WZU477)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di DHA

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.».

 

Autorizzato il 16 maggio 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Progress Biotech bv, Canaalstaete, Kanaalweg 33, 2903LR Capelle aan den Ijssel, Paesi Bassi.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Progress Biotech bv è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Progress Biotech bv.

Data finale della tutela dei dati: 16 maggio 2026 (5 anni).

Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

▼M55

Biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al selenio

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al selenio».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al selenio reca l’indicazione secondo cui tali integratori alimentari non sono indicati per i lattanti e i bambini di età inferiore a 4 anni/i bambini di età inferiore a 7 anni/i bambini di età inferiore a 11 anni/i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 18 anni (3).

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (12), tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini di età inferiore a 4 anni.

50 mg/giorno per i bambini di età compresa tra 4 e 6 anni, corrispondenti a 10 μg di selenio al giorno

100 mg/giorno per i bambini di età compresa tra 7 e 10 anni, corrispondenti a 20 μg di selenio al giorno

500 mg/giorno per gli adolescenti di età compresa tra 11 e 17 anni, corrispondenti a 100 μg di selenio al giorno

800 mg/giorno per gli adulti, corrispondenti a 160 μg di selenio al giorno

▼M59

Sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL)

(fonte microbica)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (espressi come 3’-sialil-lattosio)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sale sodico di 3’-sialil-lattosio».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3’-sialil-lattosio reca l’indicazione secondo cui gli integratori alimentari non dovrebbero essere assunti:

a)  se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio;

b)  da lattanti e bambini nella prima infanzia.

 

Autorizzato il 18 febbraio 2021. L’inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S.

Scadenza della tutela dei dati: 18 febbraio 2026.

Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT)

0,25 g/l

Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente

0,25 g/l (per le bevande)

0,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte

0,25 g/l (per le bevande)

2,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5)

0,25 g/l

Barrette ai cereali

2,5 g/kg

Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,15 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

1,25 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,5 g/l (per le bevande)

5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

0,5 g/giorno

▼M58

Sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL)

(fonte microbica)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (espressi come 6’-sialil-lattosio)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sale sodico di 6’-sialil-lattosio».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) reca l’indicazione secondo cui gli integratori alimentari non dovrebbero essere assunti:

a)  se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 6’-sialillattosio;

b)  da lattanti e bambini nella prima infanzia.

 

Autorizzato il 17 febbraio 2021. L’inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento sale sodico di 6’-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S.

Scadenza della tutela dei dati: 17 febbraio 2026.

Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT)

0,5 g/l

Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte

0,5 g/l (per le bevande)

2,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente

0,5 g/l (per le bevande)

5,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5)

0,5 g/l

Barrette ai cereali

5,0 g/kg

Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,4 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,3 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,3 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

2,5 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

0,3 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

1,0 g/l (per le bevande)

10,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

1,0 g/giorno

▼M22

Sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sciroppo di sorgo (Sorghum bicolor)».

 

 

▼M9

Estratto di soia fermentata

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di soia fermentata».

2.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti l’estratto di soia fermentata deve recare l’indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (in forma di capsule, compresse o in polvere), destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

100 mg/giorno

Estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di germi di frumento ricco di spermidina».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

Equivalente a 6 mg/giorno max. di spermidina

Sucromalt

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sucromalt».

2.  La denominazione del prodotto alimentare figurante sull’etichetta è accompagnata dalla dicitura «il sucromalt è una fonte di glucosio e di fruttosio».

 

 

Non specificato

Fibra di canna da zucchero

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

 

Pane

8  %

Prodotti di panetteria

5  %

Prodotti a base di carne

3  %

Condimenti e spezie

3  %

Formaggi grattugiati

2  %

Prodotti dietetici speciali

5  %

Salse

2  %

Bevande

5  %

▼M51

Zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», «glucosio ottenuto dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)» o «fruttosio ottenuto dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», a seconda della forma usata.

 

 

▼M9

Estratto di olio di girasole

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di girasole».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

1,1 g/giorno

▼M70

Frutti essiccati di Synsepalum dulcificum

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è «frutti essiccati di Synsepalum dulcificum».

2.  L’etichetta degli integratori alimentari contenenti frutti essiccati di Synsepalum dulcificum indica che l’integratore alimentare in questione dovrebbe essere consumato esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento.

 

Autorizzato il 5 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Medicinal Gardens S.L., Marqués de Urquijo 47, 1o D, Office 1, Madrid, 28008, Spagna.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Medicinal Gardens S.L. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Medicinal Gardens S.L.

Data finale della tutela dei dati: 5 dicembre 2026.

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento.

0,7 g/giorno

▼M86

Tetraidrocurcuminoidi

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «tetraidrocurcuminoidi».

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti tetraidrocurcuminoidi indica che tali integratori alimentari:

a)  devono essere consumati esclusivamente da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento;

b)  non devono essere consumati se lo stesso giorno vengono consumati altri integratori alimentari contenenti curcumina e/o curcuminoidi.

 

Autorizzato l'11 luglio 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Sabinsa Europe GmbH, Monzastrasse 4, 63225 Langen, Germania. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Sabinsa Europe GmbH, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento tetraidrocurcuminoidi, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Sabinsa Europe GmbH.

Data finale della tutela dei dati: 11 luglio 2027.

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

140 mg/giorno

▼M63

Larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata».

2.  L’etichettatura dei prodotti alimentari che contengono larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata reca l’indicazione che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all’elenco degli ingredienti.

 

Autorizzato il 22 giugno 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: SAS EAP Group, 35 Boulevard du Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, Francia.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società SAS EAP Group è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di SAS EAP Group.

Data finale della tutela dei dati: 22 giugno 2026.

Larva di Tenebrio molitor essiccata, intera o in polvere

 

Prodotti proteici

10 g/100 g

Biscotti

10 g/100 g

Piatti a base di leguminose

10 g/100 g

Prodotti a base di pasta

10 g/100 g

▼M9

Microalga liofilizzata Tetraselmis chuii

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «microalga liofilizzata Tetraselmis chuii» o «microalga liofilizzata T. chuii».

Gli integratori alimentari contenenti la microalga liofilizzata Tetraselmis chuii recano la seguente dicitura: «Contiene quantità trascurabili di iodio».

 

 

Salse

20 % o 250 mg/giorno

Sali speciali

1  %

Condimenti

250 mg/giorno

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

250 mg/giorno

Therapon barcoo/Scortum

L’uso previsto è identico a quello del salmone, vale a dire la preparazione di piatti e prodotti gastronomici a base di pesce, inclusi i prodotti ittici cotti, crudi, affumicati e al forno.

 

 

 

D-tagatosio

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «D-tagatosio».

2.  Sull’etichetta dei prodotti con un tenore di D-tagatosio superiore a 15 g per porzione e di tutte le bevande che contengono più dell’1 % di D-tagatosio (nella forma in cui vengono consumate) deve figurare l’indicazione «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi».

 

 

Non specificato

▼M50

Estratto ricco in tassifolina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto ricco in tassifolina»

 

 

Yogurt bianco/yogurt alla frutta(*)

0,020 g/kg

Chefir(*)

0,008 g/kg

Latticello(*)

0,005 g/kg

Latte in polvere(*)

0,052 g/kg

Crema(*)

0,070 g/kg

Crema acida(*)

0,050 g/kg

Formaggio(*)

0,090 g/kg

Burro(*)

0,164 g/kg

Prodotti a base di cioccolato

0,070 g/kg

Bevande analcoliche

0,020 g/l

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni

100 mg/giorno

(*)  Ove utilizzato in prodotti lattiero-caseari, l’estratto ricco in tassifolina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.

▼M9

Trealosio

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.  La denominazione del nuovo alimento sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «trealosio» e figura nell’etichettatura del prodotto in quanto tale, o negli elenchi degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.

2.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta è accompagnata dalla dicitura «il trealosio è una fonte di glucosio».

 

 

Non specificato

▼M50

Funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2

1.  La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è «funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV».

2.  La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è accompagnata dall’indicazione: «è stato applicato un trattamento con luce controllata per aumentare i livelli di vitamina D» o «è stato applicato un trattamento con raggi UV per aumentare i livelli di vitamina D

 

 

Funghi (Agaricus bisporus)

20 μg di vitamina D2/100 g di peso fresco

▼M81

Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lievito alla vitamina D» o «lievito alla vitamina D2».

 

 

Pane e panini lievitati

5 μg/100 g

Prodotti da forno fini lievitati

5 μg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

A norma della direttiva 2002/46/CE

Lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico

45 μg/100 g per il lievito fresco

200 μg/100 g per il lievito secco

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari è «lievito alla vitamina D» o «lievito alla vitamina D2».

2.  L’etichetta del nuovo alimento deve recare l’indicazione secondo cui il prodotto alimentare è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo.

3.  L’etichetta del nuovo alimento deve recare istruzioni per l’uso rivolte ai consumatori finali, affinché non sia superata una concentrazione massima di 5 μg/100 g di vitamina D2 nei prodotti finali cotti in forno domestico.

Piatti compresi pasti pronti (escluse minestre e insalate)

3 μg/100 g

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lievito alla vitamina D» o «lievito alla vitamina D2».

Minestre e insalate

5 μg/100 g

Cereali fritti o estrusi, prodotti a base di semi o radici

5 μg/100 g

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti a base di cereali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Prodotti frutticoli trasformati

1,5 μg/100 g

Verdure trasformate

2 μg/100 g

Pane e prodotti analoghi

5 μg/100 g

Cereali da prima colazione

4 μg/100 g

Paste alimentari, impasti e prodotti analoghi

5 μg/100 g

Altri prodotti a base di cereali

3 μg/100 g

Spezie, condimenti, ingredienti per salse, salse e guarnizioni da dessert

10 μg/100 g

Prodotti proteici

10 μg/100 g

Formaggi

2 μg/100 g

Dessert a base di latte e prodotti analoghi

2 μg/100 g

Latte fermentato o panna fermentata

1,5 μg/100 g

Prodotti lattiero-caseari in polvere e concentrati

25 μg/100 g

Prodotti a base di latte, siero e panna

0,5 μg/100 g

Prodotti sostitutivi della carne e dei prodotti lattiero-caseari

2,5 μg/100 g

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

5 μg/100 g

Sostituti di un pasto per il controllo del peso

5 μg/100 g

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

▼M9

Pane trattato con raggi UV

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2

La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento è accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta mediante trattamento con raggi UV».

 

 

Pane e panini lievitati (senza guarniture)

3 μg di vitamina D2/100 g

Latte trattato con raggi UV

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D3

1.  La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento è «latte trattato con raggi UV».

2.  Se il latte trattato con raggi UV contiene un quantitativo di vitamina D considerato significativo ai sensi dell’allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, la denominazione sull’etichetta è accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta mediante trattamento con raggi UV» o «latte contenente vitamina D risultante dal trattamento con raggi UV».

 

 

Latte intero pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013

5-32 μg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti

Latte parzialmente scremato pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013

1-15 μg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti

▼M49

Polvere di funghi contenente vitamina D2

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2 ()

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D» o «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2»

L’etichettatura degli integratori alimentari con polvere di funghi contenente vitamina D2 reca l’indicazione secondo cui l’integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti

 

Autorizzato il 27 agosto 2020. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Oakshire Naturals, LP., PO Box 388 Kennett Square, Pennsylvania 19348, Stati Uniti. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Oakshire Naturals, LP. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento polvere di funghi contenente vitamina D2, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Oakshire Naturals, LP.

Data finale della tutela dei dati: 27 agosto 2025.

Cereali da prima colazione

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Pane e prodotti di pasticceria lievitati

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Pasta e prodotti a base di cereali

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura

1,125 μg di vitamina D2/100 mL

Latte e prodotti lattiero-caseari (eccetto il latte liquido)

2,25 μg di vitamina D2/100 g/1,125 μg di vitamina D2/100 mL (bevande)

Formaggio (eccetto i fiocchi di latte, la ricotta e i formaggi da grattugiare)

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Barrette e bevande sostitutive di un pasto

2,25 μg di vitamina D2/100 g/1,125 μg di vitamina D2/100 mL (bevande)

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari

2,25 μg di vitamina D2/100 g/1,125 μg di vitamina D2/100 mL (bevande)

Prodotti sostitutivi della carne

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Minestre e brodi

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Spuntini vegetali estrusi

2,25 μg di vitamina D2/100 g

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi quelli destinati ai lattanti

15 μg/giorno

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti

15 μg/giorno

▼M73

Polvere di funghi contenente vitamina D2

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2».

2.  L'etichetta degli integratori alimentari con polvere di funghi contenente vitamina D2 indica che l'integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti e a bambini di età inferiore ai tre anni.

 

Autorizzato il 19 dicembre 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: MBio, Monaghan Mushrooms, Tullygony, Tyholland, Co. Monaghan, Irlanda. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società MBio, Monaghan Mushrooms è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento polvere di funghi contenente vitamina D2, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di MBio, Monaghan Mushrooms.

Data finale della tutela dei dati: 19 dicembre 2026.

Cereali da prima colazione

2,1 μg/100 g

Pane e prodotti analoghi di pasticceria lievitati

2,1 μg/100 g

Pasta, prodotti a base di cereali e prodotti analoghi

2,1 μg/100 g

Succhi e nettari di frutta/verdura

1,1 μg/100 ml (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore)

Prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi (diversi dalle bevande)

2,1 μg/100 g (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore)

Prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi (bevande)

1,1 μg/100 ml (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore)

Latte e prodotti lattiero-caseari in polvere

21,3 μg/100 g (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore)

Prodotti sostitutivi della carne

2,1 μg/100 g

Minestre

2,1 μg/100 ml (prodotti commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore)

Spuntini vegetali estrusi

2,1 μg/100 g

Sostituti di un pasto per il controllo del peso

2,1 μg/100 g

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi quelli destinati ai lattanti

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

15 μg di vitamina D2/giorno

▼M9

Vitamina K2 (menachinone)

Da utilizzare in conformità alla direttiva 2002/46/CE, al regolamento (UE) n. 609/2013 e/o al regolamento (CE) n. 1925/2006

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «menachinone» o «vitamina K2».

 

 

Estratto di crusca di frumento

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di crusca di frumento».

L’estratto di crusca di frumento non può essere immesso sul mercato come integratore alimentare o ingrediente di integratori alimentari, né può essere aggiunto alle formule per lattanti.

 

Birra e relativi succedanei

0,4 g/100 g

Cereali pronti per il consumo

9 g/100 g

Prodotti lattiero-caseari

2,4 g/100 g

Succhi di frutta e di verdura

0,6 g/100 g

Bevande analcoliche

0,6 g/100 g

Preparati a base di carne

2 g/100 g

▼M75

Piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa (Alimento tradizionale da un paese terzo)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Wolffia arrhiza e Wolffia globosa» o «Wolffia arrhiza» o «Wolffia globosa» a seconda della pianta utilizzata.

 

 

Piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa come tali

 

▼M46

Xilo-oligosaccaridi

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (10)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Xilo-oligosaccaridi»

 

 

Pane bianco

14 g/kg

Pane integrale

14 g/kg

Cereali da colazione

14 g/kg

Biscotti

14 g/kg

Bevande a base di soia

3,5 g/kg

Yogurt (9)

3,5 g/kg

Creme di frutta da spalmare

30 g/kg

Prodotti di cioccolato

30 g/kg

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale

2 g/giorno

▼M30

Biomassa di lievito Yarrowia lipolytica

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «biomassa di lievito Yarrowia lipolytica uccisa col calore»

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

6 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e la popolazione adulta in generale

3 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni

▼M9

Beta-glucani del lievito

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di beta-glucani del lievito (Saccharomyces cervisiae) puri

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

1,275 g/giorno per i bambini di età superiore a 12 anni e la popolazione in generale

0,675 g/giorno per i bambini di età inferiore a 12 anni

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

1,275 g/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

1,275 g/giorno

Bevande a base di frutta e/o di verdura, compresi i succhi concentrati e disidratati

1,3 g/kg

Bevande aromatizzate alla frutta

0,8 g/kg

Cacao in polvere per la preparazione di bevande

38,3 g/kg (in polvere)

Altre bevande

0,8 g/kg (pronti da bere)

7 g/kg (in polvere)

Barrette ai cereali

6 g/kg

Cereali da prima colazione

15,3 g/kg

Cereali da prima colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre

1,5 g/kg

Biscotti tipo «gallette»

6,7 g/kg

Biscotti tipo «cracker»

6,7 g/kg

Bevande a base di latte

3,8 g/kg

Prodotti a base di latte fermentato

3,8 g/kg

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari

3,8 g/kg

Latte in polvere/polvere di latte

25,5 g/kg

Zuppe, minestre e preparati per minestre

0,9 g/kg (pronti per il consumo)

1,8 g/kg (condensati)

6,3 g/kg (in polvere)

Cioccolato e dolciumi

4 g/kg

Barrette e polveri proteiche

19,1 g/kg

Confetture, marmellate e altri prodotti spalmabili a base di frutta

11,3 g/kg

▼M12

Zeaxantina

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zeaxantina».

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

2 mg/giorno

▼M9

Zinco L-pidolato

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zinco L-pidolato».

 

 

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013

3 g/giorno

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

Sostituto di un pasto per il controllo del peso

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti una dicitura sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

(1)   

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(2)   

Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).

(3)   

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(4)   

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(5)   

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67).

(6)   

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

►M32  (7)   

Livelli massini d'uso nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.

 ◄
►M45  (8)   

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

 ◄
►M46  (9)   

Quando sono utilizzati nei prodotti lattiero-caseari, gli xilo-oligosaccaridi non possono sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei componenti del latte.

(10)   

Livelli massimi calcolati in base alle specifiche indicate nella colonna «Sotto forma di polvere 1».

 ◄
(11)   

È utilizzata la specifica minima per il contenuto di vitamina D nella polvere di funghi contenente vitamina D2, pari a 1 000 μg di vitamina D2 per grammo di polvere di funghi.

(12)   

In funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare.

▼M71



Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

▼M80

Acheta domesticus (grillo domestico) congelato, essiccato e in polvere

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi (g/100 g)

(commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni)

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Acheta domesticus (grillo domestico) congelato» o «Acheta domesticus (grillo domestico) essiccato/in polvere», a seconda della forma utilizzata.

2.  L'etichetta dei prodotti alimentari contenenti Acheta domesticus (grillo domestico) congelato, essiccato o in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere.

Tale indicazione figura accanto all'elenco degli ingredienti.

 

Autorizzato il 3 marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Fair Insects B.V., Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Fair Insects B.V. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Fair Insects B.V.

Data finale della tutela dei dati: 3 marzo 2027.

Congelato

Essiccato o in polvere

Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere

 

Prodotti proteici diversi dai prodotti sostitutivi della carne

40

20

Pane e panini

30

10

Prodotti da forno, barrette ai cereali e paste alimentari farcite

30

15

Biscotti

30

8

Prodotti a base di pasta (secchi)

3

1

Minestre e minestre concentrate o in polvere

20

5

Prodotti trasformati a base di patate, piatti a base di leguminose e di verdure e prodotti a base di pasta o di pizza

15

5

Snack a base di farina di granturco

40

20

Bevande tipo birra, miscele per bevande alcoliche

1

1

Frutta a guscio, semi oleosi e ceci

40

25

Salse

30

10

Preparati a base di carne

40

16

Prodotti sostitutivi della carne

80

50

Prodotti a base di cioccolato

30

10

Prodotti congelati a base di latte fermentato

15

5

▼M71

Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (g/100 g)

(commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni)

1.  La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Locusta migratoria congelata», «Locusta migratoria essiccata/in polvere», o «polvere di Locusta migratoria intera» a seconda della forma utilizzata.

2.  L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti Locusta migratoria congelata, essiccata o in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere.

Tale indicazione figura accanto all’elenco degli ingredienti.

 

Autorizzato il 5.12.2021

Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Fair Insects BV è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Fair Insects BV.

Data finale della tutela dei dati: 5.12.2026

Congelato

Essiccato o

in polvere

Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere

 

Prodotti trasformati a base di patate; piatti a base di leguminose e prodotti a base di pasta

15

5

Prodotti sostitutivi della carne

80

50

Minestre e minestre concentrate

15

5

Legumi e ortaggi in scatola/in vasetto

20

15

Insalate

15

5

Bevande tipo birra, miscele per bevande alcoliche

2

2

Prodotti a base di cioccolato

30

10

Frutta a guscio, semi oleosi e ceci

 

20

Prodotti congelati a base di latte fermentato

15

5

Salsicce

30

10

▼M78

Larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (g/100 g)

(commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni)

1.  A seconda della forma utilizzata, la denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata», «larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) essiccata» o «larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) in polvere».

2.  L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all’elenco degli ingredienti.

 

Autorizzato il 1o marzo 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Paesi Bassi.

Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Fair Insects BV è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Fair Insects BV.

Data finale della tutela dei dati: 1o marzo 2027.

Congelato

Essiccato o in polvere

Larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere

 

 

Pane e panini multicereali; cracker e grissini

30

10

Barrette ai cereali

30

15

Prodotti a base di pasta secca; piatti a base di pasta (esclusa la pasta secca soffiata); pizza e piatti analoghi

15

10

Prodotti a base di pasta secca farcita;

30

15

Premiscele (secche) per prodotti da forno

30

15

Salse

30

10

Patate, piatti a base di leguminose

15

10

Siero di latte in polvere

40

20

Prodotti sostitutivi della carne

80

50

Minestre e insalate

20

5

Patatine fritte/patatine

40

20

Bevande tipo birra; bevande alcoliche miscelate; miscele per bevande alcoliche

1

1

Prodotti a base di cioccolato

30

10

Frutta a guscio, semi oleosi e ceci

40

30

Prodotti congelati a base di latte fermentato

15

5

Preparazioni di carne

40

16

▼M9



Tabella 2 - Specifiche

Nuovo alimento autorizzato

Specificche

Acido N-acetil-D-neuraminico

Descrizione

L’acido N-acetil-D-neuraminico si presenta come polvere cristallina di colore bianco-biancastro

Definizione

Denominazione chimica

Denominazioni IUPAC:

acido N-acetil-D-neuraminico (diidrato)

5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonic acid (dihydrate),

Sinonimi

acido sialico (diidrato)

Formula chimica

C11H19NO9 (acido)

C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (diidrato)

Massa molecolare

309,3 Da (acido)

345,3 (309,3 + 36,0) (diidrato)

N. CAS

131-48-6 (acido libero)

50795-27-2 (diidrato)

Specifiche

Descrizione: polvere cristallina di colore bianco-biancastro

pH (20 °C, soluzione al 5 %): 1,7-2,5

acido N-acetil-D-neuraminico (diidrato): > 97,0 %

Acqua (10,4 % nel diidrato): ≤ 12,5 % (p/p)

Ceneri, solfatate: < 0,2 % (p/p)

Acido acetico (acido libero e/o acetato di sodio): < 0,5 % (p/p)

Metalli pesanti

Ferro: < 20,0 mg/kg

Piombo: < 0,1 mg/kg

Proteine residue: < 0,01 % (p/p)

Solventi residui

2-propanolo: < 0,1 % (p/p)

Acetone: < 0,1 % (p/p)

Acetato di etile: < 0,1 % (p/p)

Criteri microbiologici

Salmonella: assenza in 25 g

Conteggio totale degli aerobi mesofili: < 500 CFU/g

Enterobatteriacee: assenza in 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: assenza in 10 g

Listeria monocytogenes: assenza in 25 g

Bacillus cereus: < 50 CFU/g

Lieviti: < 10 CFU/g

Muffe: < 10 CFU/g

Endotossine residue: < 10 EU/mg

CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina

▼M80

Acheta domesticus (grillo domestico) congelato, essiccato e in polvere

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è costituito dal grillo domestico intero, congelato, essiccato e in polvere. Il termine «grillo domestico» si riferisce agli esemplari adulti di Acheta domesticus, una specie di insetti appartenente alla famiglia dei Grillidi.

Il nuovo alimento è destinato a essere commercializzato in tre diverse forme, ossia: i) A. domesticus trattato termicamente e congelato intero (AD congelato), ii) A. domesticus trattato termicamente e liofilizzato intero (AD essiccato) e iii) A. domesticus trattato termicamente, liofilizzato e macinato intero (polvere di AD intero).

Prima dell'uccisione tramite congelamento è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale degli esemplari adulti.

Caratteristiche/composizione (AD congelato)

Ceneri (% p/p): 0,6-1,2

Umidità (% p/p): 76-82

Proteina grezza (N x 6,25) (% p/p): 12-21

Carboidrati digeribili (% p/p): 0,1-2

Grassi (% p/p): 3-12

di cui saturi (% p/p): 36-45

Indice di perossido (meq O2/kg di grassi): ≤ 5

Fibre alimentari (% p/p): 0,8-3

 (18)Chitina (% p/p): 0,7-3,0

Metalli pesanti

Piombo: ≤ 0,05 mg/kg

Cadmio: ≤ 0,06 mg/kg

Micotossine

Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): ≤ 4 μg/kg

Aflatossina B1 (μg/kg): ≤ 2

Deossinivalenolo: ≤ 200 μg/kg

Ocratossina A: ≤ 1 μg/kg

Diossine e PCB diossina-simili

Somma di diossine e PCB diossina-simili UB ( (19)OMS2005 PCDD/F-PCB-TEQ): ≤ 1,25 pg/g di grasso

Criteri microbiologici

Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 105 (7)CFU/g

Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 50 CFU/g

Salmonella spp.: assenza in 25 g

Listeria monocytogenes: assenza in 25 g

Anaerobi solfito riduttori: ≤ 30 CFU/g

Bacillus cereus (presunto): ≤ 100 CFU/g

Enterobatteriacee (presunte): < 100 CFU/g

Stafilococchi coagulasi positivi: ≤ 100 CFU/g

Caratteristiche/composizione (AD essiccato o in polvere)

Ceneri (% p/p): 2,9-5,1

Umidità (% p/p): ≤ 5

Proteina grezza (N x 6,25) (% p/p): 55-65

Carboidrati digeribili (% p/p): 1-4

Grassi (% p/p): 29-35

di cui saturi (% p/p): 36-45

Indice di perossido (meq O2/kg di grassi): ≤ 5

Fibre alimentari (% p/p): 3-6

 (18)Chitina (% p/p): 5,3-10,0

Metalli pesanti

Piombo: ≤ 0,05 mg/kg

Cadmio: ≤ 0,06 mg/kg

Micotossine

Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): ≤ 4 μg/kg

Aflatossina B1 (μg/kg): ≤ 2

Deossinivalenolo: ≤ 200 μg/kg

Ocratossina A: ≤ 1 μg/kg

Diossine e PCB diossina-simili

Somma di diossine e PCB diossina-simili UB ( (19)OMS2005 PCDD/F-PCB-TEQ): ≤ 1,25 pg/g di grasso

Criteri microbiologici

Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 105 CFU/g

Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 50 CFU/g

Salmonella spp.: assenza in 25 g

Listeria monocytogenes: assenza in 25 g

Anaerobi solfito riduttori: ≤ 30 CFU/g

Bacillus cereus (presunto): ≤ 100 CFU/g

Enterobatteriacee (presunte): < 100 CFU/g

Stafilococchi coagulasi positivi: ≤ 100 CFU/g

 

 

▼M9

Polpa disidratata del frutto di Adansonia digitata (baobab)

Descrizione/definizione

I frutti del baobab (Adansonia digitata) vengono raccolti dagli alberi. I gusci duri vengono spezzati e la polpa è separata dai semi e dal guscio. Essa viene quindi macinata, suddivisa in particelle grossolane e fini (di misura compresa tra 3 e 600 μ) e confezionata.

Principali componenti nutrizionali

Umidità (perdita per essiccazione) (g/100 g): 4,5-13,7

Proteine (g/100 g): 1,8-9,3

Grassi (g/100 g): 0-1,6

Carboidrati totali (g/100 g): 76,3-89,5

Zuccheri totali (in glucosio): 15,2-36,5

Sodio (mg/100 g): 0,1-25,2

Caratteristiche analitiche

Sostanze estranee visibili: non oltre lo 0,2 %

Umidità (perdita per essiccazione) (g/100 g): 4,5-13,7

Cenere (g/100 g): 3,8-6,6

Estratto di Ajuga reptans da colture cellulari

Descrizione/definizione

L’estratto idroalcolico delle colture di tessuti di Ajuga reptans L. è sostanzialmente equivalente agli estratti delle parti aeree fiorite di Ajuga reptans ottenute da colture tradizionali.

▼M77

Akkermansia muciniphila (pastorizzato)

Descrizione

L’Akkermansia muciniphila pastorizzato (ceppo ATCC BAA-835, CIP 107961) è prodotto mediante crescita anaerobica dei batteri, seguita da pastorizzazione, concentrazione delle cellule, crioconservazione e liofilizzazione.

Caratteristiche/composizione

Conteggio totale cellule di A. muciniphila (cellule/g): da 2,5 × 1010 a 2,5 × 1012

Conteggio cellule vitali di A. muciniphila (CFU/g): < 10 (LoD)(*)

Attività dell’acqua: ≤ 0,43

Umidità (%): ≤ 12,0

Proteine (%): ≤ 35,0

Grassi (%): ≤ 4,0

Ceneri grezze (%): ≤ 21,0

Carboidrati (%): 36,0-86,0

Criteri microbiologici

Conteggio totale degli aerobi mesofili: ≤ 500 CFU(**)/g

Anaerobi solfito-riduttori: ≤ 50 CFU/g

Stafilococchi coagulasi-positivi: ≤ 10 CFU/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Lieviti: ≤ 10 CFU/g

Muffe: ≤ 10 CFU/g

Bacillus cereus: ≤ 100 CFU/g

Listeria spp.: assenza in 25 g

Salmonella spp.: assenza in 25 g

Escherichia coli: assenza in 1 g

(*)  LoD: limite di rilevazione.

(**)  Unità formanti colonie.

▼M9

L-alanil-L-glutamina

Descrizione/definizione

L’L-alanil-L-glutamina è ottenuta mediante fermentazione di un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli. Durante il processo di fermentazione, l’ingrediente è secreto nel terreno di coltura, dal quale in seguito è separato e purificato a una concentrazione superiore al 98 %.

Aspetto: polvere cristallina bianca

Purezza: > 98 %

Spettroscopia infrarossa: conformità alla norma di riferimento

Aspetto della soluzione: incolore e limpida

Tenore (su base secca): 98-102 %

Sostanze collegate (ciascuna): ≤ 0,2 %

Residuo alla calcinazione: ≤ 0,1 %

Perdita all’essiccazione: ≤ 0,5 %

Rotazione ottica: +9,0 - +11,0o

pH (1 %; H2O): 5,0-6,0

Ammonio (NH4): ≤ 0,020 %

Cloruro (Cl): ≤ 0,020 %

Solfato (SO4): ≤ 0,020 %

Criteri microbiologici

Escherichia coli: assenza/g

Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.

Descrizione/definizione

Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.

Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g

Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio

Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 %

Insaponificabili: ≤ 4,5 %

Acidi grassi trans: ≤ 1,0 %

Tenore di DHA: ≥ 32 %

▼M25

Olio di semi di Allanblackia

Descrizione/Definizione:

L'olio di semi di Allanblackia si ottiene dai semi di Allanblackia delle specie: A. floribunda (sinonimo di A. parviflora) e A. stuhlmannii.

Composizione in acidi grassi (espressa come % degli acidi grassi totali):

Acido laurico — acido miristico — acido palmitico (C12:0 — C14:0 — C16:0): somma degli acidi < 4,0 %

Acido stearico (C18:0): 45-58 %

Acido oleico (C18:1): 40-51 %

Acidi grassi polinsaturi (AGP) < 2 %

Caratteristiche:

Acidi grassi liberi: max. 0,1 % degli acidi grassi totali

Acidi grassi trans: max. 1,0 % degli acidi grassi totali

Indice di perossido: max 1,0 meq/kg

Sostanze insaponificabili: max. 1,0 % (p/p) dell'olio

Indice di saponificazione: 185-198 mg KOH/g

▼M9

Estratto delle foglie di Aloe macroclada Baker

Descrizione/definizione

L’estratto di gel in polvere ottenuto dalle foglie dell’Aloe macroclada Baker è sostanzialmente equivalente a quello del gel ottenuto dalle foglie dell’Aloe vera L. Burm f.

Ceneri: 25 %

Fibre alimentari: 28,6 %

Grassi: 2,7 %

Umidità: 4,7 %

Polisaccaridi: 9,5 %

Proteine: 1,63 %

Glucosio: 8,9 %

▼M23

Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba

Descrizione/definizione

L'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) è ottenuto per estrazione dei lipidi dal krill congelato tritato o da farina di krill essiccato con un solvente di estrazione approvato (a norma della direttiva 2009/32/CE). Le proteine e il materiale residuo del krill vengono rimossi dall'estratto lipidico tramite filtrazione. I solventi di estrazione e l'acqua residua sono eliminati tramite evaporazione.

Indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g

Indice di perossido (PV) ≤ 3 meq O 2/kg di olio

Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico estratto da Euphausia superba devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).

Umidità e sostanze volatili: ≤ 3 % o 0,6 espresso come attività dell'acqua a 25 °C

Fosfolipidi: da ≥ 35 % a < 60 %

Acidi grassi trans: ≤ 1 %

EPA (acido eicosapentaenoico): ≥ 9 %

DHA (acido docosaesaenoico) ≥ 5 %

▼M9

Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba

Descrizione/definizione

L’olio ricco di fosfolipidi è prodotto a partire dal krill antartico (Euphausia superba) mediante ripetuti lavaggi con un solvente approvato (a norma della direttiva 2009/32/CE) per aumentare il tenore di fosfolipidi dell’olio. I solventi sono rimossi dal prodotto finale tramite evaporazione.

Indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g

Indice di perossido (PV): ≤ 3 meq O2/kg di olio

Umidità e sostanze volatili: ≤ 3 % o 0,6 espresso come attività dell’acqua a 25 °C

Fosfolipidi: ≥ 60 %

Acidi grassi trans: ≤ 1 %

EPA (acido eicosapentaenoico): ≥ 9 %

DHA (acido docosaesaenoico) ≥ 5 %

Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina

Descrizione/definizione

L’olio ricco di acido arachidonico, di colore giallo chiaro, è ottenuto per fermentazione dei ceppi non geneticamente modificati IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 e CBS 210.32 del fungo Mortierella alpina mediante l’impiego di un liquido idoneo. L’olio è poi estratto dalla biomassa e purificato.

Acido arachidonico: ≥ 40 % in peso del tenore totale di acidi grassi

Acidi grassi liberi: ≤ 0,45 % del tenore totale di acidi grassi

Acidi grassi trans: ≤ 0,5 % del tenore totale di acidi grassi

Sostanze insaponificabili: ≤ 1,5 %

Indice di perossido (PV): ≤ 5 meq/kg

Indice di anisidina: ≤ 20

Indice di acidità: ≤ 1,0 KOH/g

Umidità: ≤ 0,5 %

Olio di argan estratto da Argania spinosa

Descrizione/definizione

L’olio di argan è ottenuto mediante spremitura a freddo dei semi simili a mandorle dei frutti di Argania spinosa (L.) Skeels. I semi possono essere tostati prima della spremitura, ma senza contatto diretto con la fiamma.

Composizione

Acido palmitico (C16:0): 12-15 %

Acido stearico (C18:0): 5-7 %

Acido oleico (C18:1): 43-50 %

Acido linoleico (C18:2): 29-36 %

Sostanze insaponificabili: 0,3-2 %

Steroli totali: 100-500 mg/100 g

Tocoferoli totali: 16-90 mg/100 g

Acidità oleica: 0,2-1,5 %

Indice di perossido (PV): < 10 meq O2/kg

Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis

Descrizione/definizione

L’astaxantina è un carotenoide derivato dall’alga Haematococcus pluvialis. I metodi per favorire la crescita delle alghe sono vari; è possibile ricorrere a sistemi chiusi esposti alla luce del sole o illuminati con luci artificiali rigorosamente controllate oppure utilizzare bacini aperti. Le cellule algali sono raccolte ed essiccate; l’oleoresina è estratta mediante CO2 supercritica o un solvente (acetato di etile). L’astaxantina è diluita e standardizzata al 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % o 20 % mediante olio di oliva, di cartamo, di girasole o MCT (trigliceridi a catena media).

Composizione dell’oleoresina

Grassi: 42,2-99 %

Proteine: 0,3-4,4 %

Carboidrati: 0-52,8 %

Fibre: < 1,0 %

Ceneri: 0,0-4,2 %

Specifiche per i carotenoidi peso/peso%

Astaxantine totali: 2,9-11,1 %

9-cis-astaxantina: 0,3-17,3 %

13-cis-astaxantina: 0,2-7,0 %

Monoesteri di astaxantina: 79,8-91,5 %

Diesteri di astaxantina: 0,16-19,0 %

β-carotene: 0,01-0,3 %

Luteina: 0-1,8 %

Cantaxantina: 0-1,30 %

Criteri microbiologici

Batteri aerobici totali: < 3 000 CFU/g

Lieviti e muffe: < 100 CFU/g

Coliformi: < 10 CFU/g

E. coli: negativo

Salmonella: negativo

Stafilococco: negativo

Semi di basilico (Ocimum basilicum)

Descrizione/definizione

Il basilico (Ocimum basilicum L.) appartiene alla famiglia delle «Lamiaceee» nell’ordine delle «Lamiali». Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. I fiori, le foglie e altre parti della pianta sono rimossi. Il massimo livello di purezza dei semi di basilico deve essere garantito tramite filtrazione (ottica, meccanica). Il processo di produzione di succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura contenenti semi di basilico (Ocimum basilicum L.) comprende le fasi di preidratazione dei semi e di pastorizzazione. Sono previsti controlli microbiologici e sistemi di monitoraggio.

Sostanza secca: 94,1 %

Proteine: 20,7 %

Grassi: 24,4 %

Carboidrati: 1,7 %

Fibre alimentari: 40,5 % (metodo: AOAC 958.29)

Ceneri: 6,78 %

▼M32

Betaina

Descrizione/definizione

La betaina (N,N,N-trimetilglicina o carbossi-N,N,N-trimetilmetanaminio), in forma anidra (CH3)3N+CH2COO (n. CAS: 107-43-7) e monoidrata (CH3)3N+CH2COO.H2O (n. CAS: 590-47-6) è ottenuta dalla trasformazione delle barbabietole da zucchero (ossia melassa, vinacce o betaina-glicerolo).

Caratteristiche/composizione

Aspetto: cristalli bianchi fluidi

Betaina: ≥ 99,0 % (p/p sulla base del peso a secco)

Umidità: ≤ 2,0 % (anidra); ≤ 15,0 % (monoidrata)

Ceneri: ≤ 0,1 %

pH: 5,0 -7,0

Proteine residue: ≤ 1,0 mg/g

Metalli pesanti

Arsenico: < 0,1 mg/kg

Mercurio: < 0,005 mg/kg

Cadmio: < 0,01 mg/kg

Piombo: < 0,05 mg/kg

Criteri microbiologici

Conta batterica totale: ≤ 100 CFU/g

Coliformi: negativo/10 g

Salmonella sp.: negativo/25 g

Lieviti: ≤ 10 CFU/g

Muffe: ≤ 10 CFU/g

CFU: unità formanti colonie.

▼M9

Estratto di fagioli neri fermentati

Descrizione/definizione

L’estratto di fagioli neri fermentati (estratto Touchi) è una polvere fine, di color marrone chiaro, proteica, ottenuta per estrazione con acqua da piccoli semi di soia [Glycine max (L.) Merr.] fermentati con Aspergillus oryzae. L’estratto contiene un inibitore dell’α-glucosidasi.

Caratteristiche

Grassi: ≤ 1,0 %

Proteine: ≥ 55 %

Acqua: ≤ 7,0 %

Ceneri: ≤ 10 %

Carboidrati: ≥ 20 %

Attività inibitoria dell’α-glucosidasi: IC50 min. 0,025 mg/ml

Isoflavoni di soia: ≤ 0,3 g/100 g

Lattoferrina bovina

Descrizione/definizione

La lattoferrina bovina è una proteina naturalmente presente nel latte vaccino. Si tratta di una glicoproteina in grado di legare il ferro di circa 77 kDa, formata da una catena polipeptidica singola di 689 amminoacidi.

Processo di produzione: la lattoferrina bovina è isolata dal latte scremato o dal siero di latte tramite scambio ionico e successive fasi di ultrafiltrazione. Infine viene essiccata mediante liofilizzazione o nebulizzazione e le particelle più grandi vengono scartate. È una polvere virtualmente inodore, di colore rosato chiaro.

Proprietà fisico-chimiche della lattoferrina bovina

Umidità: < 4,5 %

Ceneri: < 1,5 %

Arsenico: < 2,0 mg/kg

Ferro: < 350 mg/kg

Proteine: > 93 %

di cui lattoferrina bovina: > 95 %

di cui altre proteine: < 5,0 %

pH (soluzione al 2 %, 20 °C): 5,2-7,2

Solubilità (soluzione al 2 %, 20 °C): completa

▼M34

Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino

Descrizione

L’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino è una polvere di colore grigio giallognolo, ottenuta da latte vaccino scremato mediante una serie di procedure di isolamento e purificazione.

Caratteristiche/composizione

Proteine totali (p/peso del prodotto): ≥ 90 %

Lattoferrina (p/peso del prodotto): 25-75 %

Lattoperossidasi (p/peso del prodotto): 10-40 %

Altre proteine (p/peso del prodotto): ≤ 30 %

TGF-β2: 12-18 mg/100 g

Umidità: ≤ 6,0 %

pH (soluzione al 5 % p/v): 5,5 - 7,6

Lattosio: ≤ 3,0 %

Grassi: ≤ 4,5 %

Ceneri: ≤ 3,5 %

Ferro: ≤ 25 mg/100 g

Metalli pesanti

Piombo: < 0,1 mg/kg

Cadmio: < 0,2 mg/kg

Mercurio: < 0,6 mg/kg

Arsenico: < 0,1 mg/kg

Criteri microbiologici

Conta batteri aerobi mesofili: ≤ 10 000 CFU/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: negativo/g

Stafilococchi coagulasi-positivi: negativo/g

Salmonella: negativo/25 g

Listeria: negativo/25 g

Cronobacter spp.: negativo/25 g

Muffe: ≤ 50 CFU/g

Lieviti: ≤ 50 CFU/g

CFU: unità formanti colonie

▼M9

Olio di semi di Buglossoides arvensis

Descrizione/definizione

L’olio raffinato di Buglossoides è estratto dai semi di Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

Acido alfa-linolenico: ≥ 35 % p/p degli acidi grassi totali

Acido stearidonico: ≥ 15 % p/p degli acidi grassi totali

Acido linoleico: ≥ 8,0 % p/p degli acidi grassi totali

Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % p/p degli acidi grassi totali

Indice di acidità: ≤ 0,6 mg KOH/g

Indice di perossido (PV): < 5,0 meq O2/kg

Tenore di insaponificabili: ≤ 2,0 %

Tenore di proteine (azoto complessivo): ≤ 10 μg/ml

Alcaloidi pirrolizidinici: non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4,0 μg/kg

▼M88

Olio di Calanus finmarchicus

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è un olio di colore rubino, leggermente viscoso, con un leggero odore di molluschi, estratto dal crostaceo (zooplancton marino) Calanus finmarchicus. L’ingrediente è costituito principalmente da esteri di cera (> 85 %) con piccoli quantitativi di trigliceridi e altri lipidi neutri.

Specifiche

Acqua: < 1,0 %

Esteri di cera: > 85 %

Acidi grassi totali: > 46 %

Acido eicosapentaenoico (EPA): > 3,0 %

Acido docosaesaenoico (DHA): > 4,0 %

Alcoli grassi totali: > 28 %

Alcole grasso C20: 1 n-9: > 9,0 %

Alcole grasso C22: 1 n-11: > 12 %

Acidi grassi trans: < 1,0 %

Esteri di astaxantina: ≤ 0,25 %

Indice di perossido (PV): < 3,0 meq. O2/kg

▼M74

Fruttoborato di calcio

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è costituito dal fruttoborato di calcio, un sale di calcio tetraidrato di un estere bis(fruttosilico) dell'acido borico sotto forma di polvere, rappresentato da Ca[(C6H10O6)2B]2•4H2O, con una massa molecolare di 846 Da.

Il nuovo alimento è prodotto mediante sintesi chimica in cui il fruttosio è combinato con l'acido borico in acqua per produrre un estere bis(fruttosilico) dell'acido borico attraverso vari processi di riscaldamento e miscelazione. Viene poi aggiunto carbonato di calcio per ottenere una soluzione contenente il sale di calcio del fruttoborato (tetraidrato). La soluzione è liofilizzata, macinata per ottenere il prodotto finale in polvere e poi confezionata e conservata in condizioni rappresentative di conservazione (22 ± 1 °C RH 55-60 %).

Caratteristiche/composizione

Umidità libera: < 5,0 %

Calcio: 4,5-5 %

Boro: 2,5-2,9 %

Fruttosio: 80-85 %

Ceneri: 15-16 %

Metalli pesanti

Arsenico: ≤ 1 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio totale su piastra: ≤ 1 000 CFU/g (a)

Lieviti e muffe: < 100 CFU/g

Coliformi: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella spp.: assenza in 25 g

Stafilococchi coagulasi positivi: assenza in 1 g

(a)  CFU: unità formanti colonie.

▼M82

L-metilfolato di calcio

Descrizione

L’L-metilfolato di calcio è ottenuto per sintesi chimica a partire dall’acido folico.

È una polvere cristallina di colore bianco tendente al giallino, quasi inodore, scarsamente solubile in acqua e pochissimo solubile o insolubile nella maggior parte dei solventi organici.

Definizione

Formula chimica: C20H23CaN7O6

Nome sistematico: N-{4-[[[(6S)-2-ammino-1,4,5,6,7,8-esaidro-5-metil-4-oxo-6-pteridinil)metil]ammino]benzoil}-L-acido glutammico, sale di calcio.

N. CAS: 129025-21-4 (sale di calcio con 5-MTHF/Ca2+ in un rapporto indefinito) e 151533-22-1 (sale di calcio con L-5-MTHF/Ca2+ in un rapporto definito di 1:1).

Peso molecolare: 497,5 Dalton

Sinonimi: L-metilfolato, calcio; acido L-5-metiltetraidrofolico, sale di calcio [(L-5-MTHF-Ca)]; acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale di calcio [(6S)-5-MTHF-Ca]; acido (6S)-5-metil-5,6,7,8-tetraidropteroil-L-glutammico, sale di calcio e acido L-5-metil-tetraidrofolico (L-5-MTHF) senza specificazione del catione.

Formula strutturale:

image

Caratteristiche

Purezza: > 95 % (su base secca)

Acqua: ≤ 17,0 %

Calcio (su base anidra e priva di solventi): 7,0 - 8,5 %

D-metilfolato di calcio (isomero 6R, αS): ≤ 1,0 %

Altri folati e sostanze correlate: ≤ 2,5 %

Etanolo: ≤ 0,5 %

Contaminanti

CFU: unità formanti colonie.

Lattanti e bambini nella prima infanzia

Popolazione in generale esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia

 

 

Piombo: ≤ 1 mg/kg

Piombo: ≤ 1 mg/kg

 

 

Boro: ≤ 10 mg/kg

Boro: ≤ 10 mg/kg

 

 

Cadmio ≤ 0,5 mg/kg

Cadmio ≤ 0,5 mg/kg

 

 

Mercurio ≤ 1,0 mg/kg

Mercurio ≤ 1,5 mg/kg

 

 

Arsenico: ≤ 1,5 mg/kg

Arsenico: ≤ 1,5 mg/kg

 

 

Platino ≤ 2 mg/kg

Platino ≤ 10 mg/kg

 

 

Criteri microbiologici

Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 1 000 CFU/g

Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 100 CFU/g

 

 

▼M79

Acidi grassi cetilati

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento consiste principalmente in una miscela di acido miristico cetilato e acido oleico cetilato sintetizzati da alcole cetilico, acido miristico e acido oleico e, in misura minore, altri acidi grassi cetilati e altri composti dell’olio d’oliva.

Caratteristiche/composizione

Tenore di esteri: 70-80 %, di cui: oleato di cetile: 22-30 %, miristato di cetile: 41-56 %

Trigliceridi: 22-25 %

Indice di acidità (mg KOH/g): ≤ 5

Indice di saponificazione (mg KOH/g): 130-150

Criteri microbiologici

Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 1 000 CFU/g

Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g

KOH: idrossido di potassio

CFU: unità formanti colonie

▼M9

Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole)

Descrizione/definizione

Il nuovo ingrediente alimentare è un polimero sintetico (numero di brevetto WO2006016179). Consiste in polimeri ramificati del monometossi polietilenglicole (MPEG) innestati su poliisoprene legato all’anidride maleica (PIP-g-MA) e MPEG che non hanno reagito (meno del 35 % in peso).

È di colore bianco-biancastro.

N. CAS: 1246080-53-4

Caratteristiche

Umidità: < 5,0 %

Alluminio: < 3,0 mg/kg

Litio: < 0,5 mg/kg

Nichel: < 0,5 mg/kg

Anidride residua: < 15 μmol/g

Indice di polidispersione: < 1,4

Isoprene: < 0,05 mg/kg

Ossido di etilene: < 0,2 mg/kg

Anidride maleica libera: < 0,1 %

Totale di oligomeri (inferiore a 1 000 Dalton): ≤ 50 mg/kg

Glicole etilenico: < 200 mg/kg

Glicole dietilenico: < 30 mg/kg

Monoetilene glicol metil etere: < 3,0 mg/kg

Dietilene glicol metil etere: < 4,0 mg/kg

Trietilene glicol metil etere: < 7,0 mg/kg

1,4-diossano: < 2,0 mg/kg

Formaldeide: < 10 mg/kg

Base per gomma da masticare (copolimero di metilviniletere e di anidride maleica)

Descrizione/definizione

Il copolimero di metilviniletere e di anidride maleica è un copolimero anidro di metilviniletere e anidride maleica.

Polvere fluida da bianca a biancastra

N. CAS: 9011-16-9

Purezza

Tenore: almeno 99,5 % in sostanza secca

Viscosità specifica (1 % in MEK): 2-10

Metilviniletere residuo: ≤ 150 ppm

Anidride maleica residua: ≤ 250 ppm

Acetaldeide: ≤ 500 ppm

Metanolo: ≤ 500 ppm

Dilauroile perossido: ≤ 15 ppm

Totale metalli pesanti: ≤ 10 ppm

Criteri microbiologici

Conteggio della carica aerobica totale su piastra: ≤ 500 CFU/g

Lieviti e muffe: ≤ 500 CFU/g

Escherichia coli: negativo al test

Salmonella: negativo al test

Staphylococcus aureus: negativo al test

Pseudomonas aeruginosa: negativo al test

Olio di semi di chia da Salvia hispanica

Descrizione/definizione

L’olio di semi di chia è ottenuto dai semi della chia (Salvia hispanica L.) (purezza 99,9 %) mediante spremitura a freddo. Non vengono utilizzati solventi; una volta spremuto, l’olio è conservato in vasche di decantazione ed è sottoposto a un procedimento di filtrazione per eliminarne le impurità. Può anche essere prodotto mediante estrazione con CO2supercritica.

Processo di produzione

È ottenuto mediante spremitura a freddo. Non vengono utilizzati solventi; una volta spremuto, l’olio è conservato in vasche di decantazione ed è sottoposto a un procedimento di filtrazione per eliminarne le impurità.

Acidità espressa in acido oleico: ≤ 2,0 %

Indice di perossido (PV): ≤ 10 meq/kg

Impurità insolubili: ≤ 0,05 %

Acido alfa-linolenico: ≥ 60 %

Acido linoleico: 15-20 %

Semi di chia (Salvia hispanica)

Descrizione/definizione

La chia (Salvia hispanica) è una pianta erbacea annuale, estiva, appartenente alla famiglia delle Labiatae. Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. I fiori, le foglie e altre parti della pianta sono rimossi.

Sostanza secca: 90-97 %

Proteine: 15-26 %

Grassi: 18-39 %

Carboidrati(*): 18-43 %

Fibra grezza (**): 18-43 %

Ceneri: 3-7 %

(*)  I carboidrati comprendono il valore della fibra

(**)  Per fibra grezza si intende la parte composta prevalentemente da cellulosa, pentosani e lignina non digeribili.

Processo di produzione

Il processo di produzione di succhi di frutta e miscele di succhi di frutta contenenti semi di chia comprende le fasi di preidratazione dei semi e di pastorizzazione. Sono previsti controlli microbiologici e sistemi di monitoraggio.

Complesso chitina-glucano derivato dall’Aspergillus niger

Descrizione/definizione

Il complesso chitina-glucano è ottenuto dal micelio dell’Aspergillus niger; si tratta di una polvere di colore giallastro, inodore e fluida. Il suo tenore di sostanza secca è pari o superiore al 90 %.

Il complesso chitina-glucano è composto principalmente da due polisaccaridi:

— chitina, composta da unità di ripetizione di N-acetil-D-glucosamina (n. CAS: 1398-61-4),

— beta(1,3)-glucano, composto da unità di ripetizione di D-glucosio (n. CAS: 9041-22-9).

Perdita all’essiccazione: ≤ 10 %

Chitina-glucano: ≥ 90 %

Rapporto chitina/glucano: da 30:70 a 60:40

Ceneri: ≤ 3,0 %

Lipidi: ≤ 1,0 %

Proteine: ≤ 6,0 %

Complesso chitina-glucano derivato dal Fomes fomentarius

Descrizione/definizione

Il complesso chitina-glucano è ottenuto dalle pareti cellulari dei frutti del fungo Fomes fomentarius. È composto principalmente da due polisaccaridi:

— chitina, composta da unità di ripetizione di N-acetil-D-glucosamina (n. CAS: 1398-61-4);

— beta(1,3)-glucano, composto da unità di ripetizione di D-glucosio (n. CAS: 9041-22-9).

Il processo di produzione comprende diverse fasi, tra cui: pulizia, riduzione in termini di dimensioni e frantumazione, ammorbidimento in acqua e riscaldamento in soluzione alcalina, lavaggio, essiccazione. Durante il processo di produzione non va effettuata l’idrolisi.

Aspetto: polvere inodore e insapore, di colore marrone

Purezza

Umidità: ≤ 15 %

Ceneri: ≤ 3,0 %

Chitina-glucano: ≥ 90 %

Rapporto chitina/glucano: 70:20

Carboidrati totali, esclusi i glucani ≤ 0,1 %

Proteine: ≤ 2,0 %

Lipidi: ≤ 1,0 %

Melanine: ≤ 8,3 %

Additivi: nessuno

pH: 6,7-7,5

Metalli pesanti

Piombo (ppm): ≤ 1,00

Cadmio (ppm): ≤ 1,00

Mercurio (ppm): ≤ 0,03

Arsenico (ppm): ≤ 0,20

Criteri microbiologici

Batteri mesofili totali: ≤ 103/g

Lieviti e muffe: ≤ 103/g

Coliformi a 30 °C: ≤ 103/g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella e altri batteri patogeni assenza/25 g

Estratto di chitosano dai funghi (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Descrizione/definizione

L’estratto di chitosano [contenente principalmente poli(D-glucosamina)] è ottenuto dai gambi di Agaricus bisporus o dal micelio di Aspergillus niger.

Il processo di produzione brevettato comprende diverse fasi, tra cui: estrazione e deacetilazione (idrolisi) in ambiente alcalino, solubilizzazione in ambiente acido, precipitazione in ambiente alcalino, lavaggio ed essiccazione.

Sinonimo: poli(D-glucosamina)

Chitosano (n. CAS: 9012-76-4)

Formula del chitosano: (C6H11NO4)n

Aspetto: polvere fine, fluida

Colore: da biancastra a leggermente marrone

Odore: inodore

Purezza

Tenore di chitosano (% p/p - peso a secco): ≥ 85

Tenore di glucano (% p/p - peso a secco): ≤ 15

Perdita all’essiccazione (% p/p - peso a secco): ≤ 10

Viscosità (1 % in acido acetico all’1 %): 1-15

Grado di acetilazione (in % mol/peso umido): 0-30

Viscosità (1 % in acido acetico all’1 %) (mPa.s): 1-14 per il chitosano derivato da Aspergillus niger; 12-25 per la chitina derivata da Agaricus bisporus

Ceneri (% p/p peso a secco): ≤ 3,0

Proteine (% p/p peso a secco): ≤ 2,0

Granulometria delle particelle: > 100 nm

Densità da compattazione (g/cm3): 0,7-1,0

Capacità di legare i grassi 800 x (p/p peso umido): accertata mediante test

Metalli pesanti

Mercurio (ppm): ≤ 0,1

Piombo (ppm): ≤ 1,0

Arsenico (ppm): ≤ 1,0

Cadmio (ppm): ≤ 0,5

Criteri microbiologici

Conteggio della carica aerobica (CFU/g): ≤ 103

Conteggio dei lieviti e delle muffe (CFU/g): ≤ 103

Escherichia coli (CFU/g): ≤ 10

Enterobatteriacee (CFU/g): ≤ 10

Salmonella: assenza/25 g

Listeria monocytogenes: assenza/25 g

Solfato di condroitina

Descrizione/definizione

Il solfato di condroitina (sale di sodio) è un prodotto biosintetico. È ottenuto mediante solfatazione chimica della condroitina derivata dalla fermentazione attivata dal ceppo del batterio Escherichia coli O5:K4:H4, U1-41 (ATCC 23502).

Solfato di condroitina (sale di sodio) (% su base secca): 95-105

MWp (peso medio) (kDa): 5-12

MWn (numero medio) (kDa): 4-11

Dispersione (wh/w0,05): ≤ 0,7

Modello di solfatazione (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Perdita all’essiccazione (%) (105 °C a peso costante): ≤ 10,0

Residuo alla calcinazione (% su base secca): 20-30

Proteina (% su base secca): ≤ 0,5

Endotossine (EU/mg): ≤ 100

Impurità organiche totali (mg/kg): ≤ 50

Cromo picolinato

Descrizione/definizione:

Il cromo picolinato è una polvere fluida rossastra, leggermente solubile in acqua a pH 7. Il sale è solubile anche in solventi organici polari.

Denominazione chimica: tris(2piridincarbossilato-N,O)cromo(III) oppure 2-acido piridincarbossilico sale di cromo(III)

N. CAS: 14639-25-9

Formula chimica: Cr(C6H4NO2)3

Caratteristiche chimiche

Cromo picolinato: ≥ 95 %

Cromo (III): 12-13 %

Cromo (IV): non rilevato

Acqua: ≤ 4,0 %

▼M54

Biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica al cromo essiccata e uccisa col calore.

Il nuovo alimento è ottenuto mediante fermentazione in presenza di cloruro di cromo seguita da una serie di procedure di purificazione e da un processo di morte termica del lievito per garantire l’assenza di cellule vitali di Yarrowia lipolytica nel nuovo alimento.

Caratteristiche/composizione

Cromo totale: 18–23 μg/g

Cromo (VI): < 10 μg/kg (limite di rilevazione)

Proteine: 40–50 g/100 g

Fibre alimentari: 24-32 g/100 g

Zuccheri: < 2 g/100

Grassi: 6-12 g/100 g

Ceneri totali: ≤ 15 %

Acqua: ≤ 5 %

Sostanza secca: ≥ 95 %

Metalli pesanti

Piombo: ≤ 3,0 mg/kg

Cadmio: ≤ 1,0 mg/kg

Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg

Criteri microbiologici

Conta dei microrganismi aerobi totali: ≤ 5x103 CFU/g

Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 102 CFU/g

Cellule vitali di Yarrowia lipolytica (13): < 10 CFU/g (limite di rilevazione)

Coliformi: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: assenza in 25 g

CFU: unità formanti colonie

▼M82

Erbe di Cistus incanus L. Pandalis

Descrizione

Le erbe di Cistus incanus L. Pandalis rientrano in una specie appartenente alla famiglia delle Cistacee originaria della regione mediterranea, più precisamente della penisola calcidica.

Il nuovo alimento è costituito dalle parti aeree essiccate e tagliate (giovani germogli e parti legnose) di Cistus incanus L. Pandalis

▼M9

Citicolina

Descrizione/definizione

La citicolina è prodotta mediante un procedimento microbiologico.

È composta da citosina, ribosio, pirofosfato e colina.

Polvere cristallina bianca

Denominazione chimica: colina citidina 5′-pirofosfato, citidina 5′-(triidrogeno difosfato) P’-[2-(trimetilammonio)etile]estere sale interno

Formula chimica: C14H26N4O11P2

Peso molecolare: 488,32 g/mol

N. CAS: 987-78-0

pH (soluzione campione dell’1 %): 2,5-3,5

Purezza

Tenore: ≥ 98 % di sostanza secca

Perdita all’essiccazione (a 100 °C per 4 ore): ≤ 5,0 %

Ammonio: ≤ 0,05 %

Arsenico: non più di 2 ppm

Acidi fosforici liberi: ≤ 0,1 %

Acido 5’-citidilico: ≤ 1,0 %

Criteri microbiologici

Conteggio totale su piastra: ≤ 103 CFU/g

Lieviti e muffe: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: assenza in 1 g

Clostridium butyricum

Descrizione/definizione

Il Clostridium butyricum (CBM-588) è un batterio Gram positivo, sporigeno, anaerobio obbligato, non patogeno, non geneticamente modificato. Numero di deposito: FERM BP-2789

Criteri microbiologici

Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 103 CFU/g

Escherichia coli: non rilevato in 1 g

Staphylococcus aureus: non rilevato in 1 g

Pseudomonas aeruginosa: non rilevato in 1 g

Lieviti e muffe: ≤ 102 CFU/g

▼M76

Polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner e il duo infuso (alimento tradizionale da un paese terzo)

Descrizione/definizione

L’alimento tradizionale consiste in polpa essiccata di bacche di caffè non torrefatto delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (genere: Coffea famiglia: Rubiaceae) e il suo infuso. L’infuso può essere utilizzato come tale oppure concentrato o essiccato.

Le bacche mature di caffè sono raccolte e quindi i chicchi di caffè sono eliminati meccanicamente, prima o dopo un processo di essiccazione, lasciando la polpa essiccata di bacche di caffè, che può essere macinata ottenendo così una polvere.

La polpa di bacche di caffè separata è anche nota come «cascara», dallo spagnolo «cáscara», che significa «guscio».

Di norma l’infuso è preparato mescolando fino a 6 g di polpa di cascara o guscio in 100 ml di acqua calda (> 75 °C) per alcuni minuti e poi versando in un colino o utilizzando i corrispondenti quantitativi di infusi essiccati o solubili.

Composizione della polpa essiccata di bacche di caffè

Acqua: < 18 %

Attività dell’acqua (aw): ≤ 0,65

Ceneri: < 10,4 % di sostanza secca

Proteine: < 15 % di sostanza secca

Grassi: < 5 % di sostanza secca

Carboidrati: < 85 % di sostanza secca

Criteri microbiologici

Conteggio aerobico in piastra: < 104 CFU/g

Lieviti e muffe totali: < 100 CFU/g

Enterobatteriacee: < 50 CFU/g

Salmonella: assenza in 25 g

Bacillus cereus: < 100 CFU/g

Micotossine

Ocratossina A: < 5,0 μg/kg

Aflatossina B1: < 2,0 μg/kg

Aflatossina B1, B2, G1, G2 (somma): < 4,0 μg/kg

Metalli pesanti

Cadmio (Cd): < 0,05 mg/kg

Piombo (Pb): < 1,0 mg/kg

Rame: ≤ 50 mg/kg

Mercurio: ≤ 0,02 mg/kg

Arsenico: ≤ 0,2 mg/kg

Impurità

Benzo(a)pirene: < 10,0 μg/kg

Somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene: < 50,0 μg/kg

Antiparassitari

I livelli di antiparassitari negli alimenti tradizionali sono conformi ai livelli fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 per il numero «0639000» relativo a «infusi di erbe da altre parti della pianta».

CFU: unità formanti colonie

▼M29

D-ribosio

Descrizione

Il D-ribosio è un monosaccaride aldopentoso ottenuto mediante fermentazione utilizzando un ceppo di Bacillus subtilis carente di transchetolasi

Formula chimica: C5H10O5

N. CAS: 50-69-1

Massa molecolare: 150,13 Da

Caratteristiche/composizione

Aspetto: secco con consistenza polverosa, di colore da bianco a giallastro

Rotazione specifica [α]D 25: da – 19,0° a – 21,0°

Purezza del D-ribosio (% su base secca):

-metodo HPLC/RI (8) 98,0–102,0 %

Ceneri: < 0,2 %

Perdita all'essiccazione (umidità): < 0,5 %

Chiarezza della soluzione: ≥ 95 % di trasmittanza

Metalli pesanti

Piombo: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenico: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg

Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio totale su piastra: ≤ 100 CFU (9)/g

Lieviti: ≤ 100 CFU/g

Muffe: ≤ 100 CFU/g

Coliformi: ≤ 10 CFU/g

Salmonella sp.: negativo/25 g

▼M52

Euglena gracilis essiccata

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è costituito da cellule intere essiccate di Euglena, ovvero da biomassa essiccata della microalga Euglena gracilis.

Il nuovo alimento è prodotto mediante fermentazione seguita da filtrazione e da un processo di morte termica della microalga per garantire l’assenza di cellule vitali di Euglena gracilis nel nuovo alimento.

Caratteristiche/composizione

Carboidrati totali: ≤ 75 %

Beta-glucano: > 50 %

Proteine: ≥ 15 %

Grassi: ≤ 15 %

Ceneri: ≤ 10 %

Umidità: ≤ 6 %

Metalli pesanti

Piombo: ≤ 0,5 mg/kg

Cadmio: ≤ 0,5 mg/kg

Mercurio: ≤ 0,05 mg/kg

Arsenico: ≤ 0,02 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio aerobico in piastra: ≤ 10 000 CFU/g

Coliformi: ≤ 100 MPN/g

Lieviti e muffe: ≤ 500 CFU/g

Escherichia coli: assenza in 10 g

Staphylococcus aureus: assenza in 10 g

Salmonella: assenza in 25 g

Listeria monocytogenes: assenza in 25 g

CFU: unità formanti colonie;

MPN: numero più probabile

▼M9

Estratto di cacao in polvere sgrassato

Estratto di cacao (Theobroma cacao L.)

Aspetto: polvere marrone scuro, priva di impurità visibili

Proprietà fisiche e chimiche

Tenore di polifenoli: min. 55,0 % GAE

Tenore di teobromina: max. 10,0 %

Tenore di ceneri: max. 5,0 %

Tenore di umidità: max. 8,0 %

Densità d’insieme: 0,40-0,55 g/cm3

pH: 5,0-6,5

Solvente residuo: max. 500 ppm

Estratto di cacao a basso contenuto di grassi

Estratto di cacao a basso contenuto di grassi (Theobroma cacao L.)

Aspetto: polvere di colore da rosso scuro a porpora

Estratto di cacao, concentrato: min. 99 %

Biossido di silicio (aiuto tecnologico): max. 1,0 %

Flavanoli di cacao: min. 300 mg/g

— Epicatechina: min. 45 mg/g

Perdita all’essiccazione: max. 5,0 %

▼M67

Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum

Descrizione/definizione

L’olio di semi di coriandolo è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi che è prodotto dai semi della pianta di coriandolo Coriandrum sativum L.

Colore da giallognolo a marrone, sapore tenue

N. CAS: 8008-52-4

Composizione in acidi grassi

Acido palmitico (C16:0): 2-5 %

Acido stearico (C18:0): < 1,5 %

Acido petroselinico [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 %

Acido oleico [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15 %

Acido linoleico (C18:2): 12-19 %

Acido α-linoleico (C18:3): < 1,0 %

Acidi grassi trans: ≤ 1,0 %

Purezza

Indice di rifrazione (20 °C): 1,466-1,474

Indice di acidità: ≤ 4 mg KOH/g

Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg

Indice di iodio: 88-110 unità

Indice di saponificazione: 179-200 mg KOH/g

Sostanze insaponificabili: ≤ 15 g/kg

▼M15

Estratto di mirtillo in polvere

Descrizione/definizione

L'estratto di mirtillo in polvere è un estratto in polvere ricco di fenoli solubile in acqua, preparato mediante un'estrazione etanolica dal concentrato di succo di bacche mature e sode di mirtillo cultivar Vaccinium macrocarpon.

Caratteristiche/composizione

Umidità (% p/p): ≤ 4

Proantocianidine - PAC (% p/p peso a secco)

— metodo OSC-DMAC (3) (5): 55,0-60,0 oppure

— metodo BL-DMAC (4) (5): 15,0-18,0

Totale fenoli (GAE (6), % p/p peso a secco) (5)

— metodo Folin-Ciocalteau: > 46,2

Solubilità (acqua): 100 %, senza particelle insolubili visibili

Tenore di etanolo (mg/kg): ≤ 100

Vagliatura: 100 % attraverso maglie di vaglio 30

Aspetto della polvere: fluida, di colore rosso intenso. Aroma: terroso senza sapore di bruciato.

Metalli pesanti

Arsenico (ppm): < 3

Criteri microbiologici

Lieviti: < 100 CFU (7)/g

Muffe: < 100 CFU/g

Conteggio aerobico in piastra: < 1 000 CFU/g

Coliformi: < 10 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella: assente in 375 g

▼M9

Frutti essiccati di Crataegus pinnatifida

Descrizione/definizione

I frutti essiccati di Crataegus pinnatifida rientrano in una specie appartenente alla famiglia delle Rosacee originaria della Cina settentrionale e della Corea.

Composizione

Sostanza secca: 80 %

Carboidrati: 55 g/kg di peso fresco

Fruttosio: 26,5-29,3 g/100 g

Glucosio: 25,5-28,1 g/100 g

Vitamina C: 29,1 mg/100 g di peso fresco

Sodio: 2,9 g/100 g di peso fresco

Le composte sono prodotti ottenuti mediante trattamento termico della parte commestibile di una o più specie di frutti, interi o in pezzi, con o senza setacciatura, a una concentrazione non significativa. Possono essere aggiunti zucchero, acqua, sidro, spezie e succo di limone.

α-ciclodestrina

Descrizione/definizione

Saccaride ciclico non riducente: formato da 6 unità di D-glucopiranosile con legame α-1,4 prodotto per l’azione della ciclodestrina glucosiltransferasi (CGTase, EC 2.4.1.19) su amido idrolizzato. Recupero e purificazione dell’α-ciclodestrina possono avvenire con una delle seguenti procedure: precipitazione di un complesso di α-ciclodestrina con 1-decanolo, dissoluzione in acqua ad alta temperatura e riprecipitazione, strippaggio con vapore del complessante e cristallizzazione dell’α-ciclodestrina dalla soluzione; oppure cromatografia con scambio ionico o cromatografia a esclusione (gel filtrazione) seguita da cristallizzazione dell’α-ciclodestrina dalle acque madri purificate; o processi di separazione a membrana come ultrafiltrazione e osmosi inversa. Descrizione: solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore.

Sinonimi: α-ciclodestrina, α-destrina, cicloesaamilosi, ciclo-maltoesoso, α-cicloamilasi

Denominazione chimica: cicloesaamilosi

N. CAS: 10016-20-3

Formula chimica: (C6H10O5)6

Peso formula: 972,85

Tenore: ≥ 98 % (su base secca)

Identificazione

Intervallo di fusione: si decompone a temperatura superiore a 278 °C

Solubilità: facilmente solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo

Rotazione specifica: [α]D 25: tra +145o e +151o (soluzione all’1 %)

Cromatografia: il tempo di ritenzione del picco più elevato in un cromatogramma liquido del campione corrisponde a quello dell’α-ciclodestrina in un cromatogramma di riferimento di α-ciclodestrina (disponibile presso Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, Monaco, Germania o presso Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) nelle condizioni descritte nel METODO DI PROVA.

Purezza

Acqua: ≤ 11 % (metodo di Karl Fischer)

Complessante residuo: ≤ 20 mg/kg

(1-decanolo)

Sostanze riducenti: ≤ 0,5 % (in glucosio)

Ceneri solfatate: ≤ 0,1 %

Piombo: ≤ 0,5 mg/kg

Metodo di prova

Analisi mediante cromatografia liquida alle seguenti condizioni.

Soluzione del campione: versare con cura circa 100 mg di campione per la prova in un matraccio con taratura a 10 ml e aggiungere 8 ml di acqua deionizzata. Sciogliere completamente il campione con un bagno a ultrasuoni (10-15 minuti) e portare a volume con acqua deionizzata purificata. Filtrare con filtro da 0,45 micron.

Soluzione di riferimento: versare con cura circa 100 mg di α-ciclodestrina in un matraccio con taratura a 10 ml e aggiungere 8 ml di acqua deionizzata. Sciogliere completamente il campione con un bagno a ultrasuoni e portare a volume con acqua deionizzata purificata.

Cromatografia: cromatografo liquido munito di rivelatore dell’indice di rifrazione e di registratore integratore.

Colonna e riempimento: nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co., Düren, Germania) o equivalente.

Lunghezza: 250 mm

Diametro: 4 mm

Temperatura: 40 °C

Fase mobile: acetonitrile/acqua (67/33, v/v)

Velocità di flusso: 2,0 ml/min

Volume di iniezione: 10 μl

Procedimento: iniettare la soluzione di campione nel cromatografo, registrare il cromatogramma e misurare l’area del picco di α-CD. Calcolare la percentuale di α-ciclodestrina nel campione di prova come segue:

% di α-ciclodestrina (base secca) = 100 × (AS/AR) (WR/WS) in

cui

AS e AR rappresentano le aree dei picchi massimi dovuti ad α-ciclodestrina per la soluzione di campione e, rispettivamente, per la soluzione di riferimento;

WS e WR rappresentano il peso (mg) del campione di prova e, rispettivamente, dell’α-ciclodestrina di riferimento dopo correzione del contenuto idrico.

γ-ciclodestrina

Descrizione/definizione

Saccaride ciclico non riducente, formato da otto unità di D-glucopiranosile con legame α-1,4 prodotto per l’azione della ciclodestrina glucosiltransferasi (CGTase, EC 2.4.1.19) su amido idrolizzato. Recupero e purificazione della γ-ciclodestrina possono avvenire con precipitazione di un complesso di γ-ciclodestrina con 8-cicloesadecen-1-one, dissoluzione del complesso in acqua e n-decano, strippaggio con vapore della fase acquosa e recupero della gamma-CD dalla soluzione mediante cristallizzazione.

Solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore

Sinonimi: γ-ciclodestrina, γ-destrina, ciclo-octa-amilosio, ciclomaltooctaosio, γ-cicloamilasi

Denominazione chimica: ciclo-octa-amilosio

N. CAS: 17465-86-0

Formula chimica: (C6H10O5)8

Tenore: ≥ 98 % (su base secca)

Identificazione

Intervallo di fusione: si decompone a temperatura superiore a 285 °C

Solubilità: facilmente solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo

Rotazione specifica: [α]D 25: tra + 174 o e + 180 o (soluzione all’1 %)

Purezza

Acqua: ≤ 11 %

Complessante residuo (8-cicloesadecen-1-one (CHDC): ≤ 4 mg/kg

Solvente residuo (n-decano): ≤ 6 mg/kg

Sostanze riducenti: ≤ 0,5 % (in glucosio)

Ceneri solfatate: ≤ 0,1 %

▼M21

Chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio)

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Descrizione/Definizione

L'alimento tradizionale è costituito dai chicchi decorticati (privati della crusca) di Digitaria exilis (Kippist) Stapf.

La Digitaria exilis (Kippist) Stapf è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Poaceae.

Principali componenti nutrizionali dei chicchi decorticati di fonio

Carboidrati: 76,1 g/100 g di fonio

Acqua: 12,4 g/100 g di fonio

Proteine: 6,9 g/100 g di fonio

Grassi: 1,2 g/100 g di fonio

Fibre: 2,2 g/100 g di fonio

Ceneri: 1,2 g/100 g di fonio

Tenore di fitati: ≤ 2,1 mg/g

▼M9

Preparato di destrano prodotto da Leuconostoc mesenteroides

1.  In forma di polvere

Carboidrati: 60 % con: (destrano: 50 %, mannitolo: 0,5 %, fruttosio: 0,3 %, leucrosio: 9,2 %)

Proteine: 6,5 %

Lipidi: 0,5 %

Acido lattico: 10 %

Etanolo: tracce

Ceneri: 13 %

Umidità: 10 %

2.  In forma liquida

Carboidrati: 12 % con: (destrano: 6,9 %, mannitolo: 1,1 %, fruttosio: 1,9 %, leucrosio: 2,2 %)

Proteine: 2,0 %

Lipidi: 0,1 %

Acido lattico: 2,0 %

Etanolo: 0,5 %

Ceneri: 3,4 %

Umidità: 80 %

Olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo

Descrizione/definizione

Prodotto a partire da glicerolo e acidi grassi derivati da oli vegetali commestibili, in particolare da olio di soia (Glycine max) o da olio di colza (Brassica campestris, Brassica napus), utilizzando un enzima specifico.

Distribuzione dell’acilglicerolo

Diacilgliceroli (DAG): ≥ 80 %

1,3-Diacilgliceroli (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triacilgliceroli (TAG): ≤ 20 %

Monoacilgliceroli (MAG): ≤ 5,0 %

Composizione degli acidi grassi (MAG, DAG, TAG)

Acido oleico (C18:1): 20-65 %

Acido linoleico (C18:2): 15-65 %

Acido linoleico (C18:3): ≤ 15 %

Acidi grassi saturi: ≤ 10 %

Altro

Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g

Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,1 %

Indice di perossido (PV): ≤ 1,0 meq/kg

Insaponificabili: ≤ 2,0 %

Acidi grassi trans: ≤ 1,0 %

MAG = monoacilgliceroli, DAG = diacilgliceroli, TAG = triacilgliceroli

Diidrocapsiato (DHC)

Descrizione/definizione

Il diidrocapsiato è sintetizzato mediante esterificazione, catalizzata da enzima, dell’alcol vanillico e dell’acido 8-metilnonanoico. Dopo l’esterificazione il diidrocapsiato è estratto con n-esano.

Liquido viscoso da incolore a giallo

Formula chimica: C18 H28 O4

N. CAS: 205687-03-2

Proprietà fisiche e chimiche

Diidrocapsiato: > 94 %

Acido 8-metilnonanoico: < 6,0 %

Alcol vanillico: < 1,0 %

Altre sostanze collegate alle sintesi: < 2,0 %

▼M13

Parti aeree essiccate di Hoodia parviflora

Descrizione/Definizione

Parti aeree essiccate intere di Hoodia parviflora N.E.Br. (famiglia delle Apocinacee)

Caratteristiche/Composizione

Materiale vegetale: parti aeree di piante di almeno 3 anni di età

Aspetto: polvere fine di colore da verde chiaro a marrone chiaro

Solubilità (acqua): > 25 mg/ml

Umidità: < 5,5 %

Aw: < 0,3

pH: < 5,0

Proteine: < 4,5 g/100 g

Grassi: < 3 g/100 g

Carboidrati (comprese le fibre alimentari): < 80 g/100 g

Fibre alimentari: < 55 g/100 g

Zuccheri totali: < 10,5 g/100 g

Ceneri: < 20 %

Odigosidi

P57: 5–50 mg/kg

L: 1 000 –6 000 mg/kg

O: 500–5 000 mg/kg

Totale: 1 500 –11 000 mg/kg

Metalli pesanti

Arsenico: < 1,00 mg/kg

Mercurio: < 0,1 mg/kg

Cadmio: < 0,1 mg/kg

Piombo: < 0,5 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio della carica aerobica totale su piastra: < 105 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Staphylococcus aureus: < 50 CFU/g

Coliformi totali: < 10 CFU/g

Lieviti: ≤ 100 CFU/g

Muffe: ≤ 100 CFU/g

Salmonella: negativo/25 g

Listeria monocytogenes: negativo/25 g

CFU: unità formanti colonie

▼M9

Estratto secco di Lippia citriodora da colture cellulari

Descrizione/definizione

Estratto secco di Lippia citriodora (Palau) Kunth da colture cellulari HTN®Vb.

Estratto di Echinacea angustifolia da colture cellulari

Descrizione/definizione

L’estratto delle radici di Echinacea angustifolia ottenuto da colture di tessuti vegetali è sostanzialmente equivalente a un estratto delle radici di Echinacea angustifolia ottenuto in etanolo-acqua con titolazione al 4 % di echinacoside.

▼M31

Estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari

Descrizione/definizione

Estratto secco di Echinacea purpurea da colture cellulari EchiPure-PC™

▼M9

Olio di Echium plantagineum

Descrizione/definizione

L’olio di Echium raffinato è un prodotto giallo chiaro ottenuto dalla raffinazione dell’olio estratto dai semi dell’Echium plantagineum L. Acido stearidonico: ≥ 10 % p/p degli acidi grassi totali

Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % (p/p degli acidi grassi totali)

Indice di acidità: ≤ 0,6 mg KOH/g

Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq O2/kg

Tenore di insaponificabili: ≤ 2,0 %

Tenore di proteine (azoto complessivo): ≤ 20 μg/ml

Alcaloidi pirrolizidinici: non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4,0 μg/kg

▼M50

Florotannini dell’Ecklonia cava

Descrizione/definizione

I florotannini dell’Ecklonia cava sono ottenuti mediante estrazione con alcol dall’alga marina commestibile Ecklonia cava. L’estratto è una polvere di colore marrone scuro ricca di florotannini, composti polifenolici presenti come metaboliti secondari in alcune specie di alghe brune.

Caratteristiche/composizione

Contenuto di florotannini: 90 ± 5 %

Attività antiossidante: > 85 %

Umidità: < 5 %

Ceneri: < 5 %

Criteri microbiologici:

Conteggio totale cellule vitali: < 3 000 CFU/g

Muffe/lieviti: < 300 CFU/g

Coliformi: negativi al test

Salmonella spp.: negativo al test

Staphylococcus aureus: negativo al test

Metalli pesanti e alogeni:

Piombo: < 3,0 mg/kg

Mercurio: < 0,1 mg/kg

Cadmio: < 3,0 mg/kg

Arsenico: < 25,0 mg/kg

Arsenico inorganico: < 0,5 mg/kg

Iodio: 150,0 – 650,0 mg/kg

CFU: unità formanti colonie

▼M18

Idrolizzato di membrane d'uovo

Descrizione

L'idrolizzato di membrane d'uovo è ottenuto da membrane del guscio di uova di gallina. Il guscio d'uovo è sottoposto a una separazione idromeccanica al fine di ottenere le membrane delle uova, che vengono poi ulteriormente trasformate utilizzando un metodo brevettato di solubilizzazione. In seguito al processo di solubilizzazione, la soluzione viene filtrata, concentrata, essiccata mediante nebulizzazione e confezionata.

Caratteristiche/composizione

Metodi chimici

Metodi

Totale composti contenenti azoto (% p/p): ≥ 88

Combustione secondo AOAC 990.03 e AOAC 992.15

Collagene (% p/p): ≥ 15

Saggio con collagene solubile SircolTM

Elastina (% p/p): ≥ 20

Saggio con elastina FastinTM

Totale glicosamminoglicani (% p/p): ≥ 5

USP26 (metodo K0032 con solfato di condroitina)

Calcio: ≤ 1 %

 

Parametri fisici

pH: 6,5 – 7,6

Ceneri (% p/p): ≤ 8

Umidità (% p/p): ≤ 9

Attività dell'acqua: ≤ 0,3

Solubilità (in acqua): solubile

Densità apparente: ≥ 0,6 g/cc

Metalli pesanti

Arsenico: ≤ 0,5 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio aerobico in piastra: ≤ 2 500 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 5 MPN/g

Salmonella: negativo (in 25 g)

Coliformi: ≤ 10 MPN/g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 CFU/g

Conteggio delle spore mesofile: ≤ 25 CFU/g

Conteggio delle spore termofile: ≤ 10 CFU/10 g

Lieviti: ≤ 10 CFU/g

Muffe: ≤ 200 CFU/g

CFU: unità formanti colonie; MPN: numero più probabile; USP: Farmacopea degli Stati Uniti d'America.

▼M9

Epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (Camellia sinensis)

Descrizione/definizione

Estratto altamente purificato di foglie di tè verde [Camellia sinensis (L.) Kuntze] in forma di polvere fine, di colore dal biancastro al rosa chiaro. È composto da un minimo di 90 % di epigallocatechina gallato (EGCG), e ha un punto di fusione tra 210 e 215 °C circa.

Aspetto: polvere di colore dal biancastro al rosa chiaro

Denominazione chimica: polifenolo(-)epigallocatechina-3-gallato

Sinonimi: epigallocatechina gallato (EGCG)

N. CAS: 989-51-5

Denominazione INCI: epigallocatechina gallato

Massa molecolare 458,4 g/mol

Perdita all’essiccazione: max. 5,0 %

Metalli pesanti

Arsenico: max. 3,0 ppm

Piombo: max. 5,0 ppm

Tenore

min. 94 % EGCG (su base secca)

max. 0,1 % di caffeina

Solubilità: l’EGCG è abbastanza solubile in acqua, etanolo, metanolo e acetone

L-ergotioneina

Definizione

Denominazione chimica (IUPAC): (2S)-3-(2-tiosso-2,3-diidro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimetilammonio)-propanoato

Formula chimica: C9H15N3O2S

Massa molecolare: 229,3 Da

N. CAS: 497-30-3

Parametro

Specifica

Metodo

Aspetto

Polvere bianca

Esame visivo

Rotazione ottica

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarimetria

Purezza chimica

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

Identificazione

Conforme alla struttura

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

1H-NMR

Analisi elementare

Solventi residui totali

(metanolo, acetato di etile, isopropanolo, etanolo)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000  ppm

Gascromatografia

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Perdita all’essiccazione

Standard interno < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Impurità

< 0,8 %

HPLC/GPC o 1H-NMR

Metalli pesanti b) c)

Piombo:

< 3,0 ppm

ICP/AES

Cadmio

< 1,0 ppm

(Pb, Cd)

Mercurio

< 0,1 ppm

Fluorescenza atomica (Hg)

Specifiche microbiologiche b)

Conta totale batteri aerobi vivi (TVAC)

≤ 1 x 103 CFU/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

Conta totale dei lieviti e delle muffe (TYMC)

≤ 1 x 102 CFU/g

 

Escherichia coli

assenza in 1 g

 

Eur. Ph.: farmacopea europea; 1H-NMR: risonanza magnetica nucleare protonica; HPLC: cromatografia liquida ad alta prestazione; GPC: cromatografia a permeazione di gel; ICP/AES: spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente;

CFU: unità formanti colonie.

a)  Lit. [α]D = (+) 126,6o (c = 1, H2O)

b)  analisi effettuate su ciascun lotto

c)  livelli massimi in conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006.

▼M50

Estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai)

Descrizione/definizione

La miscela di tre radici di erbe è una polvere fine di colore bruno giallastro prodotta mediante estrazione con acqua calda, concentrazione per evaporazione ed essiccazione a spruzzo

Composizione dell’estratto della miscela di tre radici di erbe

Radice di Cynanchum wilfordii: 32,5 % (p/p)

Radice di Phlomis umbrosa: 32,5 % (p/p)

Radice di Angelica gigas: 35,0 % (p/p)

Specifiche

Perdita all’essiccazione: non più di 100 mg/g

Tenore:

Acido cinnamico: 0,012 – 0,039 mg/g

Estere metilico di shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g

Nodachenina: 3,35 – 10,61 mg/g

Metossalene: < 3 mg/g

Fenoli: 13,0 – 40,0 mg/g

Cumarina: 13,0 – 40,0 mg/g

Iridoidi: 13,0 – 39,0 mg/g

Saponine: 5,0 – 15,5 mg/g

Elementi nutritivi

Carboidrati: 600 – 880 mg/g

Proteine: 70 – 170 mg/g

Grassi: < 4 mg/g

Parametri microbiologici

Conteggio totale di organismi vitali su piastra: < 5000 CFU/g

Muffe e lieviti totali: < 100 CFU/g

Batteri coliformi: < 10 CFU/g

Salmonella: negativo 25 g

Escherichia coli: negativo 25 g

Staphylococcus aureus: negativo 25 g

Metalli pesanti

Piombo: < 0,65 mg/kg

Arsenico: < 3,0 mg/kg

Mercurio: < 0,1 mg/kg

Cadmio: < 1,0 mg/kg

CFU: unità formanti colonie

▼M9

Feredetato sodico

Descrizione/definizione

Il feredetato sodico (acido etilendiamminotetraacetico - EDTA) è una polvere inodore, fluida, da giallo a marrone con una purezza chimica superiore al 99 % (p/p). È facilmente solubile in acqua.

Formula chimica: C10H12FeN2NaO8 * 3H2O

Caratteristiche chimiche

pH di una soluzione all’1 %: 3,5-5,5

Ferro: 12,5-13,5 %

Sodio: 5,5 %

Acqua: 12,8 %

Materia organica (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5-70,5 %

Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,1 %

Acido nitrilotriacetico: ≤ 0,1 %

Fosfato ferroso di ammonio

Descrizione/definizione

Il fosfato ferroso di ammonio si presenta sotto forma di polvere fine di colore grigio/verde, praticamente insolubile nell’acqua e solubile negli acidi minerali diluiti.

N. CAS: 10101-60-7

Formula chimica: FeNH4PO4

Caratteristiche chimiche

pH di una sospensione acquosa al 5 %: 6,8-7,8

Ferro (totale): ≥ 28 %

Ferro (II): 22-30 % (p/p)

Ferro (III): ≤ 7,0 % (p/p)

Ammoniaca: 5-9 % (p/p)

Acqua: ≤ 3,0 %

Peptidi di origine ittica da Sardinops sagax

Descrizione/definizione

Il nuovo ingrediente alimentare è una miscela peptidica ottenuta mediante idrolisi catalizzata da proteasi alcalina del muscolo di pesce (Sardinops sagax), successivo isolamento della frazione peptidica per cromatografia su colonna, concentrazione sotto vuoto ed essiccazione a spruzzo.

Si tratta di una polvere bianco-giallastra.

Peptidi (1) (peptidi a catena corta, dipeptidi e tripeptidi di peso molecolare inferiore a 2 kDa): ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptide): 0,1-0,16 g/100 g

Ceneri: ≤ 10 g/100 g

Umidità: ≤ 8 g/100 g

(1)  Metodo di Kjeldahl

Flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra

Descrizione/definizione

I flavonoidi derivano dalla radice o dal rizoma della Glycyrrhiza glabra L. per estrazione con etanolo seguita da un’ulteriore estrazione di questo estratto etanolico con trigliceridi a media catena. Si tratta di un liquido di colore marrone scuro contenente glabridina in dosi comprese fra 2,5 % e 3,5 %.

Umidità: < 0,5 %

Ceneri: < 0,1 %

Indice di perossido (PV): < 0,5 meq/kg

Glabridina: 2,5-3,5 % di grassi

Acido glicirrizico: < 0,005 %

Grassi, incluse le sostanze di tipo polifenolico: ≥ 99 %

proteine: < 0,1 %

Carboidrati: non rilevabili

▼M40

Polpa, succo di polpa, succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L.

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Descrizione/Definizione

L’alimento tradizionale è la polpa del frutto della pianta di cacao (Theobroma cacao L.), ovvero la «sostanza acquosa, mucillaginosa e acida nella quale sono inseriti i semi».

Per ottenere la polpa del frutto del cacao è necessario aprire le cabosse e separare successivamente le bucce e le fave; la polpa è poi sottoposta a pastorizzazione e congelamento. Il succo di polpa di cacao e/o il succo concentrato di polpa di cacao sono il prodotto di un processo di trasformazione (trattamento enzimatico, pastorizzazione, filtrazione e concentrazione).

Composizione tipica della polpa di cacao, del succo di polpa di cacao e del succo concentrato di polpa di cacao

Proteine (g/100 g): 0,0 - 2,0

Grassi totali (g/100 g): 0,0 - 0,2

Zuccheri totali (g/100 g): > 11,0

Grado Brix (° Brix): ≥ 14

pH: 3,3 - 4,0

Criteri microbiologici

Conteggio totale su piastra (aerobico): < 10 000 CFU (9)/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Salmonella: assenza in 25 g

▼M71

Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è costituito da locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere. Il termine «locusta migratoria» si riferisce agli esemplari adulti di Locusta migratoria, una specie di insetti appartenente alla famiglia degli Acrididi (sottofamiglia: Locustini).

Il nuovo alimento è destinato a essere commercializzato in tre diverse forme, ossia: i) L. migratoria trattata termicamente e congelata (LM congelata); ii) L. migratoria trattata termicamente e liofilizzata (LM essiccata); iii) L. migratoria trattata termicamente, liofilizzata e macinata intera (polvere di LM intera). La LM essiccata può essere commercializzata come tale o in polvere.

Per quanto riguarda la LM congelata e la LM essiccata, le zampe e le ali devono essere rimosse per ridurre il rischio di stipsi, che potrebbe essere causata dall’ingestione delle grosse spine presenti sulle tibie degli insetti. La polvere di LM intera è ottenuta mediante macinazione meccanica dell’insetto, comprese le zampe e le ali, e setacciatura per ridurre le dimensioni delle particelle a meno di 1 mm.

Prima dell’uccisione tramite congelamento è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale degli esemplari adulti.

Parametri

LM congelata

LM essiccata

Polvere di LM intera

Caratteristiche/composizione

Ceneri (% p/p)

0,6 -1,0

2,0 -3,1

1,8 -1,9

Umidità (% p/p)

67 -73

≤ 5

≤ 5

Proteina grezza (N x 6,25 ) (% p/p)

11 -21

43 -53

50 -60

Grassi (% p/p)

7 -13

31 -41

31 -41

Acidi grassi saturi (% grassi)

35 -43

35 -43

35 -43

Carboidrati digeribili (% p/p)

0,1 -2,0

0,1 -2,0

1,0 -3,5

 (18)Fibre alimentari (% p/p)

1,5 -3,5

5,5 -9,0

5,5 -9,0

Chitina (% p/p)

1,7 -2,4

6,4 -10,4

10,5 -13,9

Indice di perossido (meq O2 /kg di grassi)

≤ 5

≤ 5

≤ 5

Contaminanti

Piombo (mg/kg)

≤ 0,07

≤ 0,07

≤ 0,07

Cadmio (mg/kg)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2) (μg/kg)

≤ 4

≤ 4

≤ 4

Aflatossina B1 (μg/kg)

≤ 2

≤ 2

≤ 2

Deossinivalenolo (μg/kg)

≤ 200

≤ 200

≤ 200

Ocratossina