02017R2400 — IT — 01.01.2024 — 005.001
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2400 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2017 che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/318 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2019 |
L 58 |
1 |
26.2.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1181 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2020 |
L 263 |
1 |
12.8.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/1379 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2022 |
L 212 |
1 |
12.8.2022 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2400 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017
che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento integra il quadro giuridico per l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori relativamente alle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 582/2011, stabilendo le norme per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione, al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi che devono essere venduti, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione e per l’utilizzo di tale strumento di simulazione e la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Nel caso degli autobus pesanti, il presente regolamento si applica ai veicoli primari, ai veicoli provvisori e ai veicoli completi o completati.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante», specifiche proprietà di un componente, un'entità tecnica indipendente e un sistema che ne determinano l'impatto sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante;
«dati di input», informazioni sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, che sono usate dallo strumento di simulazione al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di un veicolo;
«informazioni di input», informazioni relative alle caratteristiche di un veicolo, che sono usate dallo strumento di simulazione al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante del veicolo e che non fanno parte dei dati di input;
«fabbricante», la persona o l'organismo responsabile davanti all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di certificazione e della conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi. Non è essenziale che tale persona o organismo partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del componente, dell'entità tecnica indipendente o del sistema oggetto della certificazione;
«costruttore del veicolo», un organismo o una persona responsabile dell'emissione del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente a norma dell'articolo 9;
«ente autorizzato», un'autorità nazionale autorizzata dallo Stato membro a richiedere informazioni pertinenti ai fabbricanti e ai costruttori di veicoli rispettivamente in merito alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di uno specifico componente, entità tecnica indipendente o sistema e in merito alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli nuovi;
«cambio», un dispositivo composto da almeno due ingranaggi mobili che cambiano la coppia e la velocità secondo rapporti definiti;
«convertitore di coppia», un componente idrodinamico utilizzato alla partenza che si presenta come componente separato della trasmissione o del cambio con un flusso di potenza seriale o parallelo che adatta la velocità tra il motore e le ruote e provvede a moltiplicare la coppia;
«altro componente di trasferimento della coppia» o «OTTC» (Other Torque Transferring Component), un componente rotante collegato alla trasmissione che produce perdite di coppia dipendenti dalla sua stessa velocità di rotazione;
«componente aggiuntivo della trasmissione» o «ADC» (Additional Driveline Component), un componente rotante della trasmissione che trasferisce o distribuisce potenza ad altri componenti della trasmissione e produce perdite di coppia dipendenti dalla sua stessa velocità di rotazione;
«asse», un albero centrale per un ingranaggio o una ruota rotante come l'asse motore di un veicolo;
«resistenza aerodinamica», la caratteristica di una configurazione del veicolo che riguarda la forza aerodinamica che agisce sul veicolo in direzione opposta a quella del flusso dell'aria ed è determinata dal prodotto tra il coefficiente di resistenza e l'area della sezione trasversale in condizioni di assenza di vento trasversale;
«dispositivi ausiliari», i componenti del veicolo comprendenti la ventola di raffreddamento del motore, l'impianto dello sterzo, l'impianto elettrico, l'impianto pneumatico e il sistema di condizionamento dell'aria (AC) le cui proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante sono definite nell'allegato IX;
«famiglia di componenti», «famiglia di entità tecniche indipendenti» o «famiglia di sistemi», un gruppo definito dal fabbricante rispettivamente di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi che per progettazione hanno proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante simili;
«componente capostipite», «entità tecnica indipendente capostipite», «sistema capostipite», un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, selezionato rispettivamente all'interno di una famiglia di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi, in modo da rappresentare il caso peggiore per quanto riguarda le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per tale famiglia di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi;
«veicolo pesante a emissioni zero» o «ZE-HDV», un veicolo pesante privo di motore a combustione interna, oppure dotato di un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2/kWh;
«veicolo professionale», un veicolo pesante non destinato alla consegna di merci e per il quale viene utilizzata una delle seguenti cifre ad integrazione dei codici della carrozzeria, di cui all'allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE: 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; oppure una motrice la cui velocità massima non supera i 79 km/h;
«autocarro rigido», un autocarro non progettato né costruito per trainare semirimorchi;
«trattore stradale» o «motrice», un veicolo progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi;
«cabina con cuccetta», un tipo di cabina che possiede dietro il sedile del conducente, un compartimento pensato per il riposo;
«veicolo pesante ibrido elettrico» (He-HDV), un veicolo pesante ibrido che, ai fini della propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di immagazzinamento di energia installate a bordo: i) un carburante di consumo, e ii) un dispositivo di accumulo dell’energia elettrica;
«veicolo dual-fuel» (a doppia alimentazione), come definito all'articolo 2, paragrafo 48, del regolamento (UE) n. 582/2011;
«veicolo primario», un autobus pesante in una condizione di montaggio virtuale determinata a fini di simulazione, per il quale sono utilizzati i dati e le informazioni di input di cui all’allegato III;
«file dei registri del costruttore», un file prodotto dallo strumento di simulazione che contiene le informazioni relative al costruttore, una documentazione dei dati e delle informazioni di input immessi nello strumento di simulazione e i risultati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante;
«file di informazioni per il cliente», un file prodotto dallo strumento di simulazione che contiene una serie definita di informazioni relative al veicolo e i risultati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante come definiti nell’allegato IV, parte II;
«file di informazioni relative al veicolo» (VIF), un file prodotto dallo strumento di simulazione per gli autobus pesanti per trasferire i dati di input, le informazioni di input e i risultati della simulazione rilevanti alle fasi successive della fabbricazione secondo il metodo descritto all’allegato I, punto 2;
«autocarro medio», un veicolo di categoria N2, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858, con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 5 000 kg ma non superiore a 7 400 kg;
«autocarro pesante», un veicolo di categoria N2, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858, con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7 400 kg, e un veicolo di categoria N3 quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), dello stesso regolamento;
«autobus pesante», un veicolo di categoria M3, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2018/858, con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7 500 kg;
«costruttore del veicolo primario», un costruttore responsabile del veicolo primario;
«veicolo provvisorio», ogni ulteriore completamento di un veicolo primario in cui viene aggiunto e/o modificato un sottoinsieme di dati e informazioni di input definiti per il veicolo completo o completato conformemente alle tabelle 1 e 3a dell’allegato III;
«costruttore provvisorio», un costruttore responsabile di un veicolo provvisorio;
«veicolo incompleto», un «veicolo incompleto» quale definito all’articolo 3, punto 25, del regolamento (UE) 2018/858;
«veicolo completato», un «veicolo completato» quale definito all’articolo 3, punto 26, del regolamento (UE) 2018/858;
«veicolo completo», un «veicolo completo» quale definito all’articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) 2018/858;
«valore standard», un dato di input per lo strumento di simulazione relativo a un componente al quale si applica una certificazione dei dati di input senza che il componente sia stato sottoposto a prova per la determinazione di un valore specifico; riflette il caso peggiore di prestazione di un componente;
«valore generico», un dato utilizzato nello strumento di simulazione per i componenti o i parametri del veicolo per i quali non sono previste prove sui componenti o dichiarazioni di valori specifici; riflette prestazioni tecnologiche medie dei componenti o specifiche tipiche dei veicoli;
«furgone», un «furgone» quale definito all’allegato I, parte C, punto 4.2, del regolamento (UE) 2018/858;
«caso di applicazione», i diversi scenari da seguire nel caso di un autocarro medio, di un autocarro pesante, di un autobus pesante che è un veicolo primario, di un autobus pesante che è un veicolo provvisorio, di un autobus pesante che è un veicolo completo o completato per i quali sono applicabili nello strumento di simulazione diverse funzioni e disposizioni del costruttore;
«autocarro di base», un autocarro medio o pesante dotato almeno di:
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Articolo 4
Gruppi di veicoli
Ai fini del presente regolamento, i veicoli a motore sono classificati in gruppi di veicoli in conformità alle tabelle da 1 a 6 dell’allegato I.
Gli articoli da 5 a 23 non si applicano agli autocarri pesanti dei gruppi di veicoli 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 di cui alla tabella 1 dell’allegato I, agli autocarri medi dei gruppi di veicoli 51, 52, 55 e 56 di cui alla tabella 2 dell’allegato I e ai veicoli dotati di asse motore anteriore dei gruppi di veicoli 11, 12 e 16 di cui alla tabella 1 dell’allegato I.
Articolo 5
Strumenti elettronici
La Commissione fornisce gratuitamente i seguenti strumenti elettronici sotto forma di software scaricabili ed eseguibili:
uno strumento di simulazione;
strumenti di pretrattamento;
uno strumento di hashing.
La Commissione provvede alla manutenzione degli strumenti elettronici e fornisce modifiche e aggiornamenti degli stessi.
CAPO 2
LICENZA PER L’UTILIZZO DI UNO STRUMENTO DI SIMULAZIONE AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI
Articolo 6
Domanda di licenza per l'utilizzo di uno strumento di simulazione al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi
La domanda di licenza è accompagnata da una descrizione adeguata dei processi istituiti dal costruttore del veicolo per l’utilizzo dello strumento di simulazione in relazione al caso di applicazione in questione, come stabilito al punto 1 dell’allegato II.
Essa è inoltre corredata della relazione di valutazione elaborata dall'autorità di omologazione previa esecuzione di una valutazione in conformità al punto 2 dell'allegato II.
La domanda di licenza deve riguardare il caso di applicazione che comprende il tipo di veicolo interessato dalla domanda di omologazione UE.
Articolo 7
Disposizioni amministrative per il rilascio della licenza
Articolo 8
Modifiche successive dei processi istituiti al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo dei veicoli
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CAPO 3
FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE PER DETERMINARE LE EMISSIONI DI CO2 E IL CONSUMO DI CARBURANTE AI FINI DELL'IMMATRICOLAZIONE, DELLA VENDITA E DELLA MESSA IN CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NUOVI
Articolo 9
Obbligo di determinare e dichiarare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli nuovi
Per i veicoli con tecnologie elencate all’appendice 1 dell’allegato III messi in vendita, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione, il costruttore del veicolo o il costruttore provvisorio determina soltanto i parametri di input specificati per i veicoli dei modelli di cui alla tabella 5 dell’allegato III, usando la versione più recente disponibile dello strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3.
Il costruttore del veicolo può utilizzare lo strumento di simulazione ai fini del presente articolo solo se in possesso di una licenza rilasciata per il caso di applicazione interessato in conformità all’articolo 7. Il costruttore provvisorio utilizza lo strumento di simulazione con la licenza di un costruttore di veicoli.
Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 23, paragrafo 6, è vietata qualsiasi modifica successiva del file dei registri del costruttore.
I costruttori di autobus pesanti registrano inoltre i risultati della simulazione nel file di informazioni relative al veicolo. I costruttori provvisori di autobus pesanti registrano il file di informazioni relative al veicolo.
Il costruttore del veicolo primario crea hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni relative al veicolo.
Il costruttore provvisorio crea hash crittografici del file di informazioni relative al veicolo.
Il costruttore di autobus pesanti configurati come veicoli completi o completati crea hash crittografici del file dei registri del costruttore, del file di informazioni per il cliente e del file di informazioni relative al veicolo.
Ciascun file di informazioni per il cliente include un'impronta dell'hash crittografico del file dei registri del costruttore di cui al paragrafo 3.
I costruttori di autobus pesanti mettono il file di informazioni relative al veicolo a disposizione del costruttore di una fase successiva della catena.
Articolo 10
Modifiche, aggiornamenti e malfunzionamento degli strumenti elettronici
Qualora si verifichi un malfunzionamento dello strumento di simulazione in una fase della catena di fabbricazione di autobus pesanti che precede le fasi di fabbricazione del veicolo completo o completato, l’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di utilizzare lo strumento di simulazione nelle fasi di fabbricazione successive è rinviato per un massimo di 14 giorni di calendario dalla data in cui il costruttore della fase precedente ha messo a disposizione del costruttore della fase riguardante il veicolo completo o completato il file di informazioni relative al veicolo.
Articolo 11
Accessibilità delle informazioni di input e di output dello strumento di simulazione
CAPO 4
PROPRIETÀ CORRELATE ALLE EMISSIONI DI CO2 E AL CONSUMO DI CARBURANTE DI COMPONENTI, ENTITÀ TECNICHE INDIPENDENTI E SISTEMI
Articolo 12
Componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi pertinenti al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante
I dati di input dello strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, comprendono informazioni relative alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei seguenti componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi:
motori;
cambi;
convertitori di coppia;
altri componenti di trasferimento della coppia;
componenti aggiuntivi della trasmissione;
assi;
resistenza aerodinamica;
dispositivi ausiliari;
pneumatici;
componenti del gruppo propulsore elettrico.
Articolo 13
Valori standard e valori generici
Articolo 14
Valori certificati
Articolo 15
Concetto di famiglia per quanto riguarda componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi usando valori certificati
Fatti salvi i paragrafi da 3 a 6, i valori certificati determinati per un componente capostipite, un'entità tecnica indipendente capostipite o un sistema capostipite sono validi, senza necessità di ulteriori prove, per tutti i membri della famiglia in conformità alla definizione di cui alla:
Per gli pneumatici una famiglia è composta da un solo tipo di pneumatico.
Per i sistemi di macchina elettrica o i componenti del gruppo propulsore elettrico integrato, i valori certificati per i membri di una famiglia di sistemi di macchina elettrica sono ricavati in conformità al punto 4 dell’allegato X ter.
Se, nel quadro delle prove ai fini dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, l'autorità di omologazione determina che il componente capostipite, l'entità tecnica indipendente capostipite o il sistema capostipite non rappresenta pienamente la famiglia di componenti, la famiglia di entità tecniche indipendenti o la famiglia di sistemi, l'autorità di omologazione può selezionare e testare un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema di riferimento alternativo che diventa il componente capostipite, l'entità tecnica indipendente capostipite o il sistema capostipite.
Le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di tale specifico componente, entità tecnica indipendente o sistema sono determinate in conformità all'articolo 14.
Articolo 16
Domanda di certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi
La domanda di certificazione si effettua con una scheda informativa redatta conformemente al modello di cui alla:
La domanda è inoltre corredata dei verbali di prova pertinenti rilasciati da un’autorità di omologazione, dei risultati delle prove e di una dichiarazione di conformità rilasciata da un’autorità di omologazione a norma dell’allegato IV, punto 2, del regolamento (UE) 2018/858.
Articolo 17
Disposizioni amministrative per la certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi
Nel caso di cui al paragrafo 1, l'autorità di omologazione rilascia un certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante usando il modello di cui alla:
L'autorità di omologazione rilascia un numero di certificazione in conformità al sistema di numerazione di cui alla:
L’autorità di omologazione non assegna lo stesso numero a un altro componente, entità tecnica indipendente e sistema o, se del caso, alle relative famiglie. Il numero di certificazione è usato come identificativo del verbale di prova.
Articolo 18
Estensione per includere un nuovo componente, una nuova entità tecnica indipendente o un nuovo sistema in una famiglia di componenti, famiglia di entità tecniche indipendenti o famiglia di sistemi
Su richiesta del fabbricante e previa approvazione dell'autorità di omologazione, un nuovo componente, una nuova entità tecnica indipendente o un nuovo sistema può essere incluso come membro di una famiglia di componenti, famiglia di entità tecniche indipendenti o famiglia di sistemi certificata se rispetta i criteri di definizione della famiglia di cui alla:
In tali casi l'autorità di omologazione rilascia una scheda contrassegnata da un numero di estensione.
Il fabbricante modifica la scheda informativa di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e la fornisce all'autorità di omologazione.
Articolo 19
Modifiche successive pertinenti per la certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi
CAPO 5
CONFORMITÀ DEL FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE, INFORMAZIONI DI INPUT E DATI DI INPUT
Articolo 20
Responsabilità del costruttore del veicolo, dell'autorità di omologazione e della Commissione per quanto riguarda la conformità del funzionamento dello strumento di simulazione
►M3 Per gli autocarri medi e pesanti, ad eccezione di He-HDV e PEV, il costruttore del veicolo esegue la procedura di prova di verifica di cui all’allegato X bis su un numero minimo di veicoli conformemente al punto 3 di detto allegato. ◄ Entro il 31 dicembre di ogni anno fil costruttore del veicolo, conformemente al punto 8 dell'allegato X bis, fornisce all'autorità di omologazione un verbale di prova per ogni veicolo sottoposto a prova; conserva inoltre i verbali di prova per almeno 10 anni e li mette a disposizione della Commissione e delle autorità di omologazione degli altri Stati membri qualora ne acciano richiesta.
Qualora un veicolo non superi la procedura di prova di verifica di cui all'allegato X bis, l'autorità competente avvia un'indagine per stabilirne le cause, conformemente alle disposizioni dell'allegato X bis. Non appena determina la causa del mancato superamento della procedura di prova di verifica da parte del veicolo, l'autorità di omologazione ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri.
Se la causa del mancato superamento della prova di verifica è connessa al funzionamento dello strumento di simulazione, si applica l'articolo 21. Se la causa del mancato superamento della prova di verifica è legata alle emissioni certificate di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi, si applica l'articolo 23.
Se non si riscontrano irregolarità nella certificazione dei componenti, delle entità tecniche indipendenti o dei sistemi e nel funzionamento dello strumento di simulazione, l'autorità di omologazione informa la Commissione del mancato superamento della procedura di prova di verifica da parte del veicolo. La Commissione controlla quindi se la causa del mancato superamento della prova di verifica risieda nello strumento di simulazione o nella procedura di prova di verifica di cui all'allegato X bis, e se sia necessario apportare migliorie allo strumento di simulazione o alla procedura di prova di verifica.
Articolo 21
Interventi di ripristino della conformità del funzionamento dello strumento di simulazione
Qualora il costruttore del veicolo dimostri che è necessario un ulteriore periodo di tempo per la presentazione del piano di interventi di ripristino, può essere concessa un'estensione non superiore a 30 giorni di calendario.
L’autorità di omologazione può chiedere al costruttore del veicolo di produrre un nuovo file dei registri del costruttore, un nuovo file di informazioni relative al veicolo, un nuovo file di informazioni per il cliente e un nuovo certificato di conformità sulla base di una nuova determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, che riflettano le modifiche apportate conformemente al piano di interventi di ripristino approvato.
Il costruttore del veicolo adotta le misure necessarie per garantire che i processi stabiliti al fine di ottenere la licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione per tutti i casi di applicazione e per i gruppi di veicoli contemplati dalla licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 7 continuino a essere adeguati a tale scopo.
Per gli autocarri medi e gli autocarri pesanti, il costruttore del veicolo esegue la procedura di prova di verifica di cui all’allegato X bis su un numero minimo di veicoli conformemente al punto 3 di detto allegato.
Articolo 22
Responsabilità del fabbricante e dell'autorità di omologazione per quanto riguarda la conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi
Tali misure comprendono:
Qualora le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un membro di una famiglia di componenti, famiglia di entità tecniche indipendenti o famiglia di sistemi siano state certificate in conformità all'articolo 15, paragrafo 5, il valore di riferimento per la verifica delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante è quello certificato per tale membro della famiglia.
Qualora con le misurazioni di cui al primo e al secondo comma riscontri una deviazione dai valori certificati, il fabbricante ne informa immediatamente l'autorità di omologazione.
Il fabbricante e il costruttore del veicolo forniscono all'autorità di omologazione, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell'autorità di omologazione, tutti i documenti, i campioni e gli altri materiali pertinenti in suo possesso necessari per eseguire le verifiche relative a un componente, a un'entità tecnica indipendente o a un sistema.
Articolo 23
Interventi di ripristino della conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi
Qualora il costruttore dimostri che è necessario un ulteriore periodo di tempo per la presentazione del piano di interventi di ripristino, l'autorità di omologazione può concedere un'estensione non superiore a 30 giorni di calendario.
L’autorità di omologazione può chiedere al costruttore del veicolo di produrre un nuovo file dei registri del costruttore, un nuovo file di informazioni per il cliente, un nuovo file di informazioni relative al veicolo e un nuovo certificato di conformità sulla base di una nuova determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, che riflettano le modifiche apportate conformemente al piano di interventi di ripristino approvato.
Il costruttore conserva tali registri per 10 anni.
CAPO 6
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Disposizioni transitorie
►M3 Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, qualora gli obblighi di cui all’articolo 9 del presente regolamento non siano stati rispettati, gli Stati membri considerano i certificati di conformità dei veicoli omologati non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e, per i veicoli omologati e quelli omologati individualmente vietano l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei: ◄
veicoli dei gruppi 4, 5, 9 e 10, compreso il sottogruppo «v» di ciascun gruppo di veicoli, come definiti nella tabella 1 dell'allegato I, a decorrere dal 1o luglio 2019;
veicoli dei gruppi 1, 2 e 3, come definiti nella tabella 1 dell'allegato I, a decorrere dal 1o gennaio 2020;
veicoli dei gruppi 11, 12 e 16, come definiti nella tabella 1 dell'allegato I, a decorrere dal 1o luglio 2020;
veicoli dei gruppi 53 e 54, come definiti nella tabella 2 dell’allegato I, a decorrere dal 1o luglio 2024;
veicoli dei gruppi da 31 a 40, come definiti nelle tabelle da 4 a 6 dell’allegato I, a decorrere dal 1o gennaio 2025;
veicoli del gruppo 1s, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, a decorrere dal 1o luglio 2024.
Gli obblighi di cui all’articolo 9 si applicano come segue:
per i veicoli dei gruppi 53 e 54, come definiti nella tabella 2 dell’allegato I, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024;
per i veicoli dei gruppi P31/32, P33/34, P35/36, P37/38 e P39/40, come definiti nella tabella 3 dell’allegato I, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024;
per gli autobus pesanti la simulazione del veicolo completo o del veicolo completato di cui all’allegato I, punto 2.1, lettera b), è effettuata solo se è disponibile la simulazione del veicolo primario di cui all’allegato I, punto 2.1, lettera a);
per i veicoli del gruppo 1s, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024;
per i veicoli dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12, e 16, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, diversi da quelli definiti alle lettere f) e g) del presente paragrafo, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024;
per i veicoli dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 e 16, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, che sono dotati di un sistema di recupero del calore di scarto, quale definito nell’allegato V, punto 2.8, a condizione che non siano ZE-HDV, He-HDV o veicoli dual-fuel;
per i veicoli dual-fuel dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12, e 16, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024; se la data di produzione è anteriore al 1o gennaio 2024, il costruttore può scegliere se applicare l’articolo 9.
Per i veicoli ZE-HDV, He-HDV e dual-fuel dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12, e 16 quali definiti nella tabella 1 dell’allegato I per i quali non è stato applicato l’articolo 9 in conformità alle lettere da a) a g) del primo comma del presente paragrafo, il costruttore del veicolo determina i parametri di input specificati per tali veicoli nei modelli di cui all’allegato III, tabella 5, utilizzando l’ultima versione disponibile dello strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3. In tale caso, gli obblighi di cui all’articolo 9 sono considerati soddisfatti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.
Ai fini del presente paragrafo, con data di produzione si intende la data della firma del certificato di conformità o, qualora il certificato di conformità non sia stato rilasciato, la data della prima apposizione del numero di identificazione del veicolo sulle parti previste del veicolo.
Articolo 25
Modifica della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, III, IV, IX e XV della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato XI del presente regolamento.
Articolo 26
Modifica del regolamento (UE) n. 582/2011
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Per ottenere l'omologazione CE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle omologato riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione, oppure l'omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione, il costruttore deve inoltre dimostrare che i requisiti di cui all'articolo 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2017/2400 ( 2 ) sono soddisfatti per quanto riguarda il gruppo di veicoli interessato. Tuttavia i requisiti non si applicano qualora il costruttore indichi che i nuovi veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell'Unione nelle date di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/2400 o successivamente alle stesse, per il rispettivo gruppo di veicoli.
l'articolo 8 è così modificato:
al paragrafo 1 bis, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) si applicano tutte le altre eccezioni di cui all'allegato VII, punto 3.1, del presente regolamento, all'allegato X, punti 2.1 e 6.1, del presente regolamento, all'allegato XIII, punti 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 e 10.1, del presente regolamento e all'allegato XIII, appendice 6, punto 1.1, del presente regolamento;»;
al paragrafo 1 bis è aggiunta la seguente lettera:
«e) i requisiti di cui all'articolo 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2017/2400 sono soddisfatti per quanto riguarda il gruppo di veicoli interessato, eccetto qualora il costruttore indichi che i nuovi veicoli del tipo da immatricolare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell'Unione nelle date di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento, o successivamente alle stesse, per il rispettivo gruppo di veicoli.»;
l'articolo 10 è così modificato:
al paragrafo 1 bis, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) si applicano tutte le altre eccezioni di cui all'allegato VII, punto 3.1, del presente regolamento, all'allegato X, punti 2.1 e 6.1, del presente regolamento, all'allegato XIII, punti 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 e 10.1.1, del presente regolamento e all'allegato XIII, appendice 6, punto 1.1, del presente regolamento.»;
al paragrafo 1 bis è aggiunta la seguente lettera:
«e) i requisiti di cui all'articolo 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2017/2400 sono soddisfatti per quanto riguarda il gruppo di veicoli interessato, eccetto qualora il costruttore indichi che i nuovi veicoli del tipo da immatricolare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell'Unione nelle date di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento, o successivamente alle stesse, per il rispettivo gruppo di veicoli.»
Articolo 27
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
CLASSIFICAZIONE DI VEICOLI IN GRUPPI DI VEICOLI E METODO DI DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 E DEL CONSUMO DI CARBURANTE PER GLI AUTOBUS PESANTI
1. Classificazione dei veicoli ai fini del presente regolamento
1.1 Classificazione dei veicoli della categoria N
Tabella 1
Gruppi di veicoli per gli autocarri pesanti
Descrizione di elementi pertinenti per la classificazione in gruppi di veicoli |
Gruppo di veicoli |
Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo |
||||||||
Configurazione degli assi |
Configurazione del telaio |
Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (tonnellate) |
Lunga distanza |
Lunga distanza (EMS) |
Consegne regionali |
Consegne regionali (EMS) |
Consegne urbane |
Servizi urbani |
Costruzioni |
|
4 × 2 |
Autocarro rigido (o motrice) (*1) |
> 7,4 – 7,5 |
1s |
|
|
R |
|
R |
|
|
Autocarro rigido (o motrice) (*1) |
> 7,5 – 10 |
1 |
|
|
R |
|
R |
|
|
|
Autocarro rigido (o motrice) (*1) |
> 10 – 12 |
2 |
R + T1 |
|
R |
|
R |
|
|
|
Autocarro rigido (o motrice) (*1) |
> 12 – 16 |
3 |
|
|
R |
|
R |
|
|
|
Autocarro rigido |
> 16 |
4 |
R + T2 |
|
R |
|
R |
R |
|
|
Motrice |
> 16 |
5 |
T + ST |
T + ST + T2 |
T + ST |
T + ST + T2 |
T + ST |
|
|
|
Autocarro rigido |
> 16 |
4v (*2) |
|
|
|
|
|
R |
R |
|
Motrice |
> 16 |
5v (*2) |
|
|
|
|
|
|
T + ST |
|
4 × 4 |
Autocarro rigido |
> 7,5 – 16 |
(6) |
|
||||||
Autocarro rigido |
> 16 |
(7) |
|
|||||||
Motrice |
> 16 |
(8) |
|
|||||||
6 × 2 |
Autocarro rigido |
qualsiasi |
9 |
R + T2 |
R + D + ST |
R |
R + D + ST |
|
R |
|
Motrice |
qualsiasi |
10 |
T + ST |
T + ST + T2 |
T + ST |
T + ST + T2 |
|
|
|
|
Autocarro rigido |
qualsiasi |
9v (*2) |
|
|
|
|
|
R |
R |
|
Motrice |
qualsiasi |
10v (*2) |
|
|
|
|
|
|
T + ST |
|
6 × 4 |
Autocarro rigido |
qualsiasi |
11 |
R + T2 |
R + D + ST |
R |
R + D + ST |
|
R |
R |
Motrice |
qualsiasi |
12 |
T + ST |
T + ST + T2 |
T + ST |
T + ST + T2 |
|
|
T + ST |
|
6 × 6 |
Autocarro rigido |
qualsiasi |
(13) |
|
||||||
Motrice |
qualsiasi |
(14) |
|
|||||||
8 × 2 |
Autocarro rigido |
qualsiasi |
(15) |
|
||||||
8 × 4 |
Autocarro rigido |
qualsiasi |
16 |
|
|
|
|
|
|
R |
8 × 6 8 × 8 |
Autocarro rigido |
qualsiasi |
(17) |
|
||||||
8 × 2 8 × 4 8 × 6 8 × 8 |
Motrice |
qualsiasi |
(18) |
|
||||||
5 assi, qualsiasi configurazione |
Autocarro rigido o motrice |
qualsiasi |
(19) |
|
||||||
(*1)
Per tali classi di veicoli le motrici sono considerate alla stregua di autocarri rigidi, ma con la specifica massa a vuoto in ordine di marcia della motrice.
(*2)
Sottogruppo «v» dei gruppi di veicoli 4, 5, 9 e 10: questi profili di utilizzo sono applicabili esclusivamente ai veicoli professionali. (*) EMS — sistema modulare europeo (dall'inglese European Modular System). T = motrice R = autocarro rigido e carrozzeria standard T1, T2 = rimorchio standard ST = semirimorchio standard D = carrello standard |
Tabella 2
Gruppi di veicoli per gli autocarri medi
Descrizione di elementi pertinenti per la classificazione in gruppi di veicoli |
Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo |
||||||||
Configurazione degli assi |
Configurazione del telaio |
Gruppo di veicoli |
Lunga distanza |
Lunga distanza EMS (*1) |
Consegne regionali |
Consegne regionali EMS (*1) |
Consegne urbane |
Servizi urbani |
Costruzioni |
FWD / 4 × 2F |
Autocarro rigido (o motrice) |
(51) |
|
|
|
|
|
|
|
Furgone |
(52) |
|
|
|
|
|
|
|
|
RWD / 4 × 2 |
Autocarro rigido (o motrice) |
53 |
|
|
R |
|
R |
|
|
Furgone |
54 |
|
|
I |
|
I |
|
|
|
AWD / 4 × 4 |
Autocarro rigido (o motrice) |
(55) |
|
|
|
|
|
|
|
Furgone |
(56) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
EMS - sistema modulare europeo (European Modular System). R = Carrozzeria standard I = Furgone con carrozzeria integrata FWD = Trazione anteriore RWD = Asse motore unico che non è l'asse anteriore AWD = Più di un asse motore unico |
1.2. Classificazione dei veicoli della categoria M
1.2.1. Autobus pesanti
1.2.2. Classificazione dei veicoli primari
Tabella 3
Gruppi di veicoli per i veicoli primari
Descrizione di elementi pertinenti per la classificazione in gruppi di veicoli |
Gruppo di veicoli (1) |
Classificazione della carrozzeria generica |
Sottogruppo di veicoli |
Assegnazione del profilo di utilizzo |
||||||
Numero di assi |
Articolato |
Pianale ribassato (LF) / Pianale rialzato (HF) (2) |
Numero di piani (3) |
Urbano pesante |
Urbano |
Suburbano |
Interurbano |
Pullman |
||
2 |
no |
P31/32 |
LF |
SD |
P31 SD |
x |
x |
x |
x |
|
DD |
P31 DD |
x |
x |
x |
|
|
||||
HF |
SD |
P32 SD |
|
|
|
x |
x |
|||
DD |
P32 DD |
|
|
|
x |
x |
||||
3 |
no |
P33/34 |
LF |
SD |
P33 SD |
x |
x |
x |
x |
|
DD |
P33 DD |
x |
x |
x |
|
|
||||
HF |
SD |
P34 SD |
|
|
|
x |
x |
|||
DD |
P34 DD |
|
|
|
x |
x |
||||
sì |
P35/36 |
LF |
SD |
P35 SD |
x |
x |
x |
x |
|
|
DD |
P35 DD |
x |
x |
x |
|
|
||||
HF |
SD |
P36 SD |
|
|
|
x |
x |
|||
DD |
P36 DD |
|
|
|
x |
x |
||||
4 |
no |
P37/38 |
LF |
SD |
P37 SD |
x |
x |
x |
x |
|
DD |
P37 DD |
x |
x |
x |
|
|
||||
HF |
SD |
P38 SD |
|
|
|
x |
x |
|||
DD |
P38 DD |
|
|
|
x |
x |
||||
sì |
P39/40 |
LF |
SD |
P39 SD |
x |
x |
x |
x |
|
|
DD |
P39 DD |
x |
x |
x |
|
|
||||
HF |
SD |
P40 SD |
|
|
|
x |
x |
|||
DD |
P40 DD |
|
|
|
x |
x |
||||
(1)
«P» indica la fase di classificazione primaria; i due numeri separati dalla barra indicano i numeri dei gruppi di veicoli ai quali il veicolo può essere assegnato nella fase completa o completata.
(2)
«Pianale ribassato» si riferisce ai codici veicolo «CE», «CF», «CG», «CH», di cui all’allegato I, parte C, punto 3, del regolamento (UE) 2018/858. «Pianale rialzato» si riferisce ai codici veicolo «CA», «CB», «CC», «CD», di cui all'allegato I, parte C, punto 3, del regolamento (UE) 2018/858.
(3)
«SD» si riferisce ai un veicolo a un unico piano, «DD» a un veicolo a due piani. |
1.2.3. Classificazione dei veicoli completi o completati
La classificazione dei veicoli completi o completati che sono autobus pesanti si basa sui seguenti sei criteri:
numero di assi;
codice veicolo di cui all'allegato I, parte C, punto 3, del regolamento (UE) 2018/858;
classe del veicolo conformemente al punto 2 del regolamento ONU n. 107 ( 3 );
veicolo a entrata ribassata (informazione «sì/no» ricavata dal codice veicolo e dal tipo di asse) da determinare secondo il flusso decisionale mostrato nella figura 1;
numero di passeggeri nel piano inferiore in base al certificato di conformità di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione ( 4 ) o documenti equivalenti in caso di omologazione individuale del veicolo;
altezza della carrozzeria integrata da determinare secondo l'allegato VIII.
Figura 1
Flusso decisionale per determinare se un veicolo è a «entrata ribassata» o no:
La classificazione corrispondente da utilizzare è riportata nelle tabelle 4, 5 e 6.
Tabella 4
Gruppi di veicoli per i veicoli completi e i veicoli completati che sono autobus pesanti a 2 assi
Descrizione di elementi pertinenti per la classificazione in gruppi di veicoli |
Gruppo di veicoli |
Assegnazione del profilo di utilizzo |
||||||||||||||||
Numero di assi |
Configurazione del telaio (solo spiegazione) |
Codice veicolo (*1) |
Classe del veicolo (*2) |
Entrata ribassata (solo codice veicolo CE o CG) |
Posti a sedere piano inferiore (solo codice veicolo CB o CD) |
Altezza della carrozzeria integrata in [mm] (solo classe veicolo «II+III») |
||||||||||||
I |
I +II oppure A |
II |
II +III |
III oppure B |
Urbano pesante |
Urbano |
Suburbano |
Interurbano |
Pullman |
|||||||||
2 |
rigido |
LF |
SD |
CE |
x |
x |
x |
|
|
no |
— |
— |
31a |
x |
x |
x |
|
|
x |
x |
|
|
|
sì |
— |
— |
31b1 |
x |
x |
x |
|
|
|||||
|
|
x |
|
|
sì |
— |
— |
31b2 |
x |
x |
x |
x |
|
|||||
DD |
CF |
x |
x |
x |
|
|
— |
— |
— |
31c |
x |
x |
x |
|
|
|||
a cielo aperto |
SD |
CI |
x |
x |
x |
x |
x |
— |
— |
— |
31d |
x |
x |
x |
|
|
||
DD |
CJ |
x |
x |
x |
x |
x |
— |
— |
— |
31e |
x |
x |
x |
|
|
|||
HF |
SD |
CA |
|
|
x |
|
|
— |
— |
— |
32a |
|
|
|
x |
x |
||
|
|
|
x |
|
— |
— |
≤ 3 100 |
32b |
|
|
|
x |
x |
|||||
|
|
|
x |
|
— |
— |
> 3 100 |
32c |
|
|
|
x |
x |
|||||
|
|
|
|
x |
— |
— |
— |
32d |
|
|
|
x |
x |
|||||
DD |
CB |
|
|
x |
x |
x |
— |
≤ 6 |
— |
32e |
|
|
|
x |
x |
|||
|
|
x |
x |
x |
— |
> 6 |
— |
32f |
|
|
|
x |
x |
|||||
(*1)
In conformità al regolamento (UE) 2018/858.
(*2)
Conformemente al punto 2 del regolamento ONU n. 107. |
Tabella 5
Gruppi di veicoli per i veicoli completi e i veicoli completati che sono autobus pesanti a 3 assi
Descrizione di elementi pertinenti per la classificazione in gruppi di veicoli |
Gruppo di veicoli |
Assegnazione del profilo di utilizzo |
||||||||||||||||
Numero di assi |
Configurazione del telaio (solo spiegazione) |
Codice veicolo (*1) |
Classe del veicolo (*2) |
Entrata ribassata (solo codice veicolo CE o CG) |
Posti a sedere piano inferiore (solo codice veicolo CB o CD) |
Altezza della carrozzeria integrata in [mm] (solo classe veicolo «II+III») |
||||||||||||
I |
I +II oppure A |
II |
II +III |
III oppure B |
Urbano pesante |
Urbano |
Suburbano |
Interurbano |
Pullman |
|||||||||
3 |
rigido |
LF |
SD |
CE |
x |
x |
x |
|
|
no |
— |
— |
33a |
x |
x |
x |
|
|
x |
x |
|
|
|
sì |
— |
— |
33b1 |
x |
x |
x |
|
|
|||||
|
|
x |
|
|
sì |
— |
— |
33b2 |
x |
x |
x |
x |
|
|||||
DD |
CF |
x |
x |
x |
|
|
— |
— |
— |
33c |
x |
x |
x |
|
|
|||
a cielo aperto |
SD |
CI |
x |
x |
x |
x |
x |
— |
— |
— |
33d |
x |
x |
x |
|
|
||
DD |
CJ |
x |
x |
x |
x |
x |
— |
— |
— |
33e |
x |
x |
x |
|
|
|||
HF |
SD |
CA |
|
|
x |
|
|
— |
— |
— |
34a |
|
|
|
x |
x |
||
|
|
|
x |
|
— |
— |
≤ 3 100 |
34b |
|
|
|
x |
x |
|||||
|
|
|
x |
|
— |
— |
> 3 100 |
34c |
|
|
|
x |
x |
|||||
|
|
|
|
x |
— |
— |
— |
34d |
|
|
|
x |
x |
|||||
DD |
CB |
|
|
x |
x |
x |
— |
≤ 6 |
— |
34e |
|
|
|
x |
x |
|||
|
|
x |
x |
x |
— |
> 6 |
— |
34f |
|
|
|
x |
x |
|||||
articolato |
LF |
SD |
CG |
x |
x |
x |
|
|
no |
— |
— |
35a |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
|
|
sì |
— |
— |
35b1 |
x |
x |
x |
|
|
|||||
|
|
x |
|
|
sì |
— |
— |
35b2 |
x |
x |
x |
x |
|
|||||
DD |
CH |
x |
x |
x |
|
|
— |
— |
— |
35c |
x |
x |
x |
|
|
|||
HF |
SD |
CC |
|
|
x |
|
|
— |
— |
— |
36a |
|
|
|
x |
x |
||
|
|
|
x |
|
— |
— |
≤ 3 100 |
36b |
|
|
|
x |
x |
|||||
SD |
|
|
|
x |
|
— |
— |
> 3 100 |
36c |
|
|
|
x |
x |
||||
|
|
|
|
x |
— |
— |
— |
36d |
|
|
|
x |
x |
|||||
DD |
CD |
|
|
x |
x |
x |
— |
≤ 6 |
— |
36e |
|
|
|
x |
x |
|||
|
|
x |
x |
x |
— |
> 6 |
— |
36f |
|
|
|
x |
x |
|||||
(*1)
In conformità al regolamento (UE) 2018/858.
(*2)
Conformemente al punto 2 del regolamento ONU n. 107. |
Tabella 6
Gruppi di veicoli per i veicoli completi e i veicoli completati che sono autobus pesanti a 4 assi
Descrizione di elementi pertinenti per la classificazione in gruppi di veicoli |
Gruppo di veicoli |
Assegnazione del profilo di utilizzo |
||||||||||||||||
Numero di assi |
Configurazione del telaio (solo spiegazione) |
Codice veicolo (*1) |
Classe del veicolo (*2) |
Entrata ribassata (solo codice veicolo CE o CG) |
Posti a sedere piano inferiore (solo codice veicolo CB o CD) |
Altezza della carrozzeria integrata in [mm] (solo classe veicolo «II+III») |
||||||||||||
I |
I +II oppure A |
II |
II +III |
III oppure B |
Urbano pesante |
Urbano |
Suburbano |
Interurbano |
Pullman |
|||||||||
4 |
rigido |
LF |
SD |
CE |
x |
x |
x |
|
|
no |
— |
— |
37a |
x |
x |
x |
|
|
x |
x |
|
|
|
sì |
— |
— |
37b1 |
x |
x |
x |
|
|
|||||
|
|
x |
|
|
sì |
— |
— |
37b2 |
x |
x |
x |
x |
|
|||||
DD |
CF |
x |
x |
x |
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— |
— |
— |
37c |
x |
x |
x |
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|||
a cielo aperto |
SD |
CI |
x |
x |
x |
x |
x |
— |
— |
— |
37d |
x |
x |
x |
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DD |
CJ |
x |
x |
x |
x |
x |
— |
— |
— |
37e |
x |
x |
x |
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HF |
SD |
CA |
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x |
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— |
— |
— |
38a |
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x |
x |
||
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x |
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— |
— |
≤ 3 100 |
38b |
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x |
x |
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x |
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— |
— |
> 3 100 |
38c |
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x |
x |
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x |
— |
— |
— |
38d |
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x |
x |
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DD |
CB |
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x |
x |
x |
— |
≤ 6 |
— |
38e |
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x |
x |
|||
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|
x |
x |
x |
— |
> 6 |
— |
38f |
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x |
x |
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articolato |
LF |
SD |
CG |
x |
x |
x |
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no |
— |
— |
39a |
x |
x |
x |
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x |
x |
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sì |
— |
— |
39b1 |
x |
x |
x |
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x |
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sì |
— |
— |
39b2 |
x |
x |
x |
x |
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DD |
CH |
x |
x |
x |
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— |
— |
— |
39c |
x |
x |
x |
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HF |
SD |
CC |
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x |
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— |
— |
— |
40a |
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x |
x |
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x |
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— |
— |
≤ 3 100 |
40b |
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x |
x |
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SD |
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x |
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— |
— |
> 3 100 |
40c |
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x |
x |
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x |
— |
— |
— |
40d |
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x |
x |
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DD |
CD |
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x |
x |
x |
— |
≤ 6 |
— |
40e |
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x |
x |
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x |
x |
x |
— |
> 6 |
— |
40f |
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x |
x |
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(*1)
In conformità al regolamento (UE) 2018/858.
(*2)
Conformemente al punto 2 del regolamento ONU n. 107. |
2. Metodo di determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante per gli autobus pesanti
2.1. Per gli autobus pesanti, le specifiche del veicolo completo o completato, comprese le proprietà della carrozzeria finale e delle unità ausiliarie, devono riflettersi nei risultati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante. In caso di autobus pesanti costruiti in fasi, più di un singolo costruttore può essere coinvolto nel processo di generazione dei dati di input e delle informazioni di input e nel funzionamento dello strumento di simulazione. Per gli autobus pesanti, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante devono basarsi sulle seguenti due diverse simulazioni:
per il veicolo primario;
per il veicolo completo o completato.
2.2. Se un autobus pesante è approvato dal costruttore come veicolo completo, le simulazioni devono essere eseguite sia per il veicolo primario che per il veicolo completo.
2.3. Per il veicolo primario sono inseriti nello strumento di simulazione i dati di input relativi al motore, al cambio e agli pneumatici e le informazioni di input per un sottoinsieme di unità ausiliarie ( 5 ). La classificazione in gruppi di veicoli è effettuata secondo la tabella 3 in base al numero di assi e all'informazione se il veicolo è un autobus articolato o no. Nelle simulazioni per il veicolo primario lo strumento di simulazione assegna una serie di quattro diverse carrozzerie generiche (pianale rialzato e pianale ribassato, carrozzeria a un piano e a due piani) e simula gli 11 profili di utilizzo elencati nella tabella 3 per ogni gruppo di veicoli per due diverse condizioni di carico. Questo porta a una serie di 22 risultati per le emissioni di CO2 e il consumo di carburante per un autobus pesante primario. Lo strumento di simulazione produce il file di informazioni relative al veicolo per la fase iniziale (VIF1), che contiene tutti i dati necessari da consegnare alla fase di costruzione successiva. Il VIF1 comprende tutti i dati di input non riservati, i risultati per il consumo di energia ( 6 ) in [MJ/km], le informazioni sul costruttore primario e i relativi hash ( 7 ).
2.4. Il costruttore del veicolo primario deve mettere il VIF1 a disposizione del costruttore responsabile della fase di costruzione successiva. Quando il costruttore di un veicolo primario fornisce dati che vanno oltre le prescrizioni per il veicolo primario stabilite nell'allegato III, questi dati non influenzano i risultati della simulazione per il veicolo primario, ma sono inseriti nel VIF1 per essere presi in considerazione nelle fasi successive. Per un veicolo primario, lo strumento di simulazione produce inoltre un file dei registri del costruttore.
2.5. In caso di un veicolo provvisorio, il costruttore provvisorio è responsabile di un sottoinsieme di dati di input e informazioni di input pertinenti per la carrozzeria finale ( 8 ). Il costruttore provvisorio non richiede la certificazione del veicolo completato. Il costruttore provvisorio deve aggiungere o aggiornare le informazioni pertinenti per il veicolo completato e utilizzare lo strumento di simulazione per produrre una versione aggiornata e codificata del file di informazioni relative al veicolo (VIFi) ( 9 ). Il VIFi deve essere messo a disposizione del costruttore responsabile della fase di costruzione successiva. Per i veicoli provvisori il VIFi contempla anche le funzioni di documentazione nei confronti delle autorità di omologazione. Sui veicoli provvisori non sono effettuate simulazioni relative alle emissioni di CO2 e/o al consumo di carburante.
2.6. Se un costruttore effettua modifiche a un veicolo provvisorio, completo o completato, che richiederebbero aggiornamenti dei dati o delle informazioni di input assegnati al veicolo primario (ad esempio, la sostituzione di un asse o degli pneumatici), il costruttore che effettua la modifica agisce come costruttore del veicolo primario con le responsabilità corrispondenti.
2.7. Per un veicolo completo o completato, il costruttore deve integrare e, se necessario, aggiornare i dati di input e le informazioni di input per la carrozzeria finale trasmessi nel VIFi dalla fase di costruzione precedente e utilizzare lo strumento di simulazione per calcolare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. Per le simulazioni in questa fase, gli autobus pesanti sono classificati in base ai sei criteri di cui al punto 1.2.3 nei gruppi di veicoli elencati nelle tabelle 4, 5 e 6. Per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli completi o completati che sono autobus pesanti, lo strumento di simulazione esegue le seguenti fasi di calcolo:
Fase 1 - Selezione del sottogruppo del veicolo primario che corrisponde alla carrozzeria del veicolo completo o completato (ad esempio «P34 DD» per «34f») e messa a disposizione dei risultati corrispondenti per il consumo energetico dalla simulazione del veicolo primario.
Fase 2 - Esecuzione di simulazioni per quantificare l'influenza della carrozzeria e dei sistemi e dispositivi ausiliari del veicolo completo o completato rispetto alla carrozzeria e ai sistemi e dispositivi ausiliari generici, come considerati nelle simulazioni per il veicolo primario per quanto riguarda il consumo di energia. In tali simulazioni sono utilizzati dati generici per l'insieme dei dati del veicolo primario, che non fanno parte del trasferimento di informazioni tra le diverse fasi di costruzione come previsto dal VIF ( 10 ).
Fase 3 - Combinando i risultati del consumo di energia ottenuti dalla simulazione del veicolo primario, resi disponibili dalla fase 1, con i risultati della fase 2, si ottengono i risultati del consumo di energia del veicolo completo o completato. I dettagli di questa fase di calcolo sono documentati nel manuale utente dello strumento di simulazione.
Fase 4 - I risultati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del veicolo sono calcolati in base ai risultati della fase 3 e alle specifiche generiche del carburante memorizzate nello strumento di simulazione. Le fasi 2, 3 e 4 sono eseguite separatamente per ogni combinazione di profilo di utilizzo come elencato alle tabelle 4, 5 e 6 per i gruppi di veicoli in condizioni di carico basso e rappresentativo.
Per un veicolo completo o completato, lo strumento di simulazione produce un file dei registri del costruttore, un file di informazioni per il cliente e un VIFi. Il VIFi deve essere messo a disposizione del costruttore successivo nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a un'ulteriore fase per essere completato.
La figura 2 mostra il flusso di dati basato sull'esempio di un veicolo prodotto in cinque fasi di costruzione relativamente alla CO2.
Figura 2
Esempio di flusso di dati nel caso di un autobus pesante costruito in cinque fasi