02017R1509 — IT — 21.04.2022 — 023.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1509 DEL CONSIGLIO

del 30 agosto 2017

relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007

(GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1548 DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2017

  L 237

39

15.9.2017

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1568 DEL CONSIGLIO del 15 settembre 2017

  L 238

10

16.9.2017

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2017/1836 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2017

  L 261

1

11.10.2017

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2017/1858 DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 2017

  L 265I

1

16.10.2017

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1859 DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 2017

  L 265I

5

16.10.2017

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1897 DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2017

  L 269

1

19.10.2017

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2017/2062 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2017

  L 295

4

14.11.2017

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/12 DEL CONSIGLIO dell'8 gennaio 2018

  L 4

1

9.1.2018

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/53 DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2018

  L 10

1

13.1.2018

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/87 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2018

  L 16I

1

22.1.2018

►M11

REGOLAMENTO (UE) 2018/285 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2018

  L 55

1

27.2.2018

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/286 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2018

  L 55

15

27.2.2018

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/324 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2018

  L 63

1

6.3.2018

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/548 DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2018

  L 91

2

9.4.2018

 M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/602 DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2018

  L 101

16

20.4.2018

►M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/714 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2018

  L 120

1

16.5.2018

►M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/814 DEL CONSIGLIO del 1o giugno 2018

  L 137

1

4.6.2018

►M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1009 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2018

  L 181

1

18.7.2018

►M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1074 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2018

  L 194

32

31.7.2018

►M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1231 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2018

  L 231

11

14.9.2018

 M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1284 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2018

  L 240

2

25.9.2018

►M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1606 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2018

  L 268

20

26.10.2018

►M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1654 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2018

  L 276

3

7.11.2018

 M24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/93 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 2019

  L 19

3

22.1.2019

►M25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1083 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2019

  L 171

8

26.6.2019

 M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1207 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2019

  L 191

1

17.7.2019

►M28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/730 DEL CONSIGLIO del 2 giugno 2020

  L 172I

1

3.6.2020

►M29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1129 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2020

  L 247

5

31.7.2020

►M30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1300 DEL CONSIGLIO del 5 agosto 2021

  L 283

1

6.8.2021

►M31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M32

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/659 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2022

  L 120

5

21.4.2022


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 251, 29.9.2017, pag.  29 (2017/1568)

►C2

Rettifica, GU L 007, 12.1.2018, pag.  41 (2017/1509)

►C3

Rettifica, GU L 036, 9.2.2018, pag.  38 (2018/12)

 C4

Rettifica, GU L 102, 23.4.2018, pag.  96 (2018/286)

►C5

Rettifica, GU L 121, 20.4.2020, pag.  33 (2018/548)

 C6

Rettifica, GU L 177, 5.6.2020, pag.  58 (2020/730)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1509 DEL CONSIGLIO

del 30 agosto 2017

relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007



CAPO I

Definizioni

Articolo 1

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell'Unione;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«succursale» di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;

2) 

«servizi di intermediazione»:

a) 

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo o

b) 

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

3) 

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno derivante da un contratto o una transazione o a essi collegata,, e in particolare:

a) 

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

b) 

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

c) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

d) 

una domanda riconvenzionale;

e) 

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

4) 

«autorità competenti»: le autorità competenti i cui siti internet sono elencati nell'allegato I;

5) 

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

6) 

«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), comprese le sue succursali, definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 dello stesso regolamento, situati nell'Unione, la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;

7) 

«rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri» sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della RPDC accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri;

8) 

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi;

9) 

«ente finanziario»:

a) 

un'impresa, diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);

b) 

un'impresa di assicurazione, quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva;

c) 

un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

d) 

un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;

e) 

un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati a investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo;

f) 

le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;

10) 

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

11) 

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

12) 

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

a) 

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

b) 

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

c) 

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

d) 

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

e) 

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

f) 

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione

g) 

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

13) 

«assicurazione»: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

14) 

«servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:

a) 

ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

b) 

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) 

negoziazione per conto proprio;

d) 

gestione del portafoglio;

e) 

consulenza in materia di investimenti;

f) 

assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

g) 

collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

h) 

qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

15) 

«beneficiario del pagamento»: la persona fisica o giuridica che è destinataria finale del trasferimento di fondi;

16) 

«ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

17) 

«prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), che prestano servizi di trasferimento di fondi;

18) 

«riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

19) 

«servizi inerenti»: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni;

20) 

«armatore»: il proprietario registrato di una nave marittima o qualsiasi altra persona, quale il noleggiatore a scafo nudo, che sia responsabile della conduzione della nave;

21) 

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

22) 

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

23) 

«trasferimento di fondi»:

a) 

una transazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

i) 

bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );

ii) 

addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;

iii) 

rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;

iv) 

trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili; e

b) 

qualsiasi transazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

24) 

«nave dotata di equipaggio dalla RPDC»:

a) 

una nave il cui equipaggio è controllato da:

i) 

una persona fisica che abbia la cittadinanza della RPDC; o

ii) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;

b) 

una nave interamente dotata di equipaggio da cittadini della RPDC.



CAPO II

Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni

Articolo 3

1.  

È vietato:

a) 

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC, o per un uso in tale paese;

b) 

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC il carburante per aerei elencato nell'allegato III o trasportare nella RPDC carburante per aerei, anche non originario del territorio degli Stati membri, a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri;

c) 

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari della RPDC;

d) 

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato IV, anche non originari della RPDC;

e) 

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC carbone, ferro e minerale di ferro elencati nell'allegato V, anche non originari della RPDC;

f) 

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VI, anche non originari della RPDC; e

g) 

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato VII, anche non originari della RPDC;

2.  
La parte I dell'allegato II comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 9 ).

La parte II dell'allegato II comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

La parte III dell'allegato II comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

La parte IV dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 25 dell'UNSCR 2270 (2016).

La parte V dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2321 (2016).

▼M1

La parte VI dell'allegato II comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).

▼M3

La parte VII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).

▼M3

La parte VIII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

La parte IX dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).

▼B

L'allegato III comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'allegato IV comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 1, lettera d).

L'allegato V comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 1, lettera e).

L'allegato VI comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1, lettera f).

L'allegato VII comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui al paragrafo 1, lettera g).

3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso la RPDC e il ritorno all'aeroporto di provenienza.

Articolo 4

1.  
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di carburante per aerei, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni per il trasferimento di questo prodotto nella RPDC al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso.

▼M1

2.  
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone, purché le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata trasportata attraverso la RPDC solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato esportatore abbia informato preventivamente di tali transazioni il comitato per le sanzioni, e purché le transazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017) o dal presente regolamento.

▼B

3.  
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

1.  

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:

a) 

il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della RPDC; o

b) 

l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla RPDC.

2.  
È vietato importare, acquistare o trasportare dalla RPDC prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste uno dei motivi di cui alle lettere a) o b) delparagrafo 1.

Articolo 6

1.  

In deroga all'articolo 5, l'le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto nella RPDC o l'importazione, l'acquisto o il trasporto di un prodotto dalla RPDC qualora:

a) 

il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un paese terzo diverso dalla RPDC;

b) 

il comitato per le sanzioni abbia accertato che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non sono contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016); o

c) 

l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della RPDC per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), a condizione che lo Stato membro abbia dato preventivamente comunicazione di tale accertamento al comitato per le sanzioni e lo abbia informato delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.

Articolo 7

1.  

È vietato:

a) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, e connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;

c) 

ottenere, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;

d) 

ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione della relativa assistenza tecnica da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese.

2.  
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC.

Articolo 8

1.  
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei prodotti e delle tecnologie, compreso il software, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), oppure l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, purché i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.
2.  
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, e all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni ivi menzionate alle condizioni che ritengono appropriate e purché l'UNSC abbia approvato la richiesta.
3.  
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate all'UNSC a norma del paragrafo 3.
4.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 9

1.  
In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 11 ) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 12 ), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e sulle tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.
2.  
Le informazioni aggiuntive richieste sono comunicate utilizzando le dichiarazioni doganali elettroniche o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualsiasi altra forma elettronica o scritta, a seconda dei casi.

Articolo 10

1.  

È vietato:

a) 

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII;

b) 

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII, anche non originari della RPDC.

2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.
3.  
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
4.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato VIII, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.

Articolo 11

È vietato:

a) 

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari dell'Unione, al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;

b) 

importare, acquistare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari della RPDC, dal governo della RPDC, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della RPDC e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;

c) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

Articolo 12

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate della RPDC recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale della RPDC o a suo beneficio.

Articolo 13

È vietato importare, acquistare o trasferire dalla RPDC, direttamente o indirettamente, le statue elencate nell'allegato X, a prescindere dal fatto che siano o no originarie della RPDC.

Articolo 14

In deroga al divieto di cui all'articolo 13, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

Articolo 15

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, elicotteri e navi elencati nell'allegato XI.

Articolo 16

In deroga al divieto di cui all'articolo 15, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

▼M11

Articolo 16 bis

1.  
È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i frutti di mare, inclusi pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici di ogni forma, elencati nell'allegato XI bis, anche non originari della RPDC.
2.  
È vietato acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di pesca dalla RPDC.

▼M1

Articolo 16 ter

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC piombo e metallo di piombo di cui all'allegato XI ter, anche non originari della RPDC.

▼M3

Articolo 16 quater

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, condensati e liquidi di gas naturale elencati nell'allegato XI quater.

▼M11

Articolo 16 quinquies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI quinquies, anche non originari dell'Unione.

Articolo 16 sexies

1.  

In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le condizion seguenti i:

a) 

le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII;

b) 

le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017);

c) 

il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e

d) 

lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.

2.  
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 16 septies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio, elencato nell'allegato XI sexies, anche non originario dell'Unione.

▼M4

Articolo 16 octies

▼M11

1.  

In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che la transazione è destinata esclusivamente a scopi umanitari; e

b) 

lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente al paragrafo 4 dell'UNSCR 2397 (2017).

▼M4

2.  
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

▼M3

Articolo 16 nonies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili elencati nell'allegato XI septies, anche non originari della RPDC.

Articolo 16 decies

1.  
In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2.  

In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili entro il 10 dicembre 2017, a condizione che:

a) 

l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima dell'11 settembre 2017; e

b) 

lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 24 gennaio 2018.

3.  
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

▼M11

Articolo 16 undecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato XI octies dalla RPDC, anche non originari della RPDC.

Articolo 16 duodecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, macchinari e apparecchi elettrici di cui all'allegato XI nonies dalla RPDC, anche non originari della RPDC.

Articolo 16 terdecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, di cui all'allegato XI decies dalla RPDC, anche non originarie della RPDC.

Articolo 16 quaterdecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, legno di cui all'allegato XI undecies dalla RPDC, anche non originario della RPDC.

Articolo 16 quindecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, navi di cui all'allegato XI duodecies dalla RPDC, anche non originarie della RPDC.

Articolo 16 sexdecies

1.  

In deroga agli articoli da 16 undecies, a 16 quindecies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dei prodotti indicati in tali articoli entro il 21 gennaio 2018, a condizione che:

a) 

l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima del 22 dicembre 2017; e

b) 

lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 5 febbraio 2018.

2.  
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 16 septdecies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli di cui alla parte A dell'allegato XI terdecies, anche non originari dell'Unione.

Articolo 16 octodecies

1.  
Le competenti autorità degli Stati membri possono autorizzare l'esportazione di pezzi di ricambio necessari per garantire l'impiego in sicurezza degli aeromobili civili della RPDC per il trasporto commerciale di passeggeri dei modelli e dei tipi elencati nella parte B dell'allegato XII.
2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

▼B



CAPO III

Restrizioni relative a determinate attività commerciali

Articolo 17

1.  

È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale laddove tali investimenti siano effettuati:

a) 

da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi del governo della RPDC;

b) 

dal Partito dei lavoratori della Corea;

c) 

da cittadini della RPDC;

d) 

da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;

e) 

da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a d); e

f) 

da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui alle lettere da a) a d);

2.  

È vietato:

▼M4

a) 

costituire, mantenere o gestire un'impresa comune o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC o acquisire, mantenere o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC, o in attività o beni nella RPDC;

▼B

b) 

concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;

c) 

prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; e

d) 

partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato XIII e con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

▼M3

3.  
Le imprese comuni o entità cooperative esistenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono chiuse entro il 9 gennaio 2018, o entro 120 giorni dopo la data in cui il comitato delle sanzioni ha rigettato una richiesta di approvazione.

▼M4

Articolo 17 bis

1.  
In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di infrastrutture di pubblica utilità che non generino profitti, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2.  
In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e nella misura in cui non si riferiscono a imprese in partecipazione o entità cooperative, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, purché lo Stato membro abbia accertato che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi umanitari e non sono nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale o delle industrie delle armi convenzionali.

Lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

▼M3

Articolo 17 ter

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tale impresa in partecipazione o entità cooperativa a rimanere operativa purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

▼B

Articolo 18

1.  

È vietato:

a) 

fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato XII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese; e

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato XII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese.

2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.
3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

Articolo 19

1.  
In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.
2.  
Nei casi non contemplati dall'articolo 18, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui questi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

Articolo 20

1.  

È vietato:

a) 

dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della RPDC, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

b) 

prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della RPDC; e

c) 

partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della RPDC possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, a eccezione della fornitura di beni e servizi che:

i) 

sono essenziali per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche o di uffici consolari, conformemente alle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963; e

ii) 

non possono essere utilizzati per generare, direttamente o indirettamente, reddito o profitti per il governo della RPDC.

2.  
Ai fini del presente articolo, per «beni immobili» si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della RPDC.



CAPO IV

Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari

Articolo 21

▼M1

1.  
È vietato trasferire fondi, ivi compreso per la compensazione di fondi, da e verso la RPDC.

▼B

2.  

Agli enti finanziari o creditizi è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:

a) 

enti finanziari o creditizi con sede nella RPDC;

b) 

succursali o controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;

c) 

succursali o controllate, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;

d) 

enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati nella RPDC, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1e che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC;

e) 

enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati h nella RPDC o non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, ma che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC.

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti di fondi o alle transazioni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari di uno Stato membro nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.

▼M4

4.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti:

a) 

transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b) 

transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento;

c) 

transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento;

d) 

transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione, e

e) 

transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

▼M4

5.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle transazioni relative a rimesse personali, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 5 000 EUR o equivalenti.

▼B

Articolo 22

▼M4

1.  

In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:

a) 

le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a e), di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente; e

b) 

le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, di valore superiore a 5 000 EUR o equivalente.

2.  

L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:

a) 

una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR per le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, o a 5 000 EUR le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e

b) 

una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

▼B

3.  
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
4.  
In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della RPDC, di suoi cittadini, di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, della concessione di un'autorizzazione.

Articolo 23

▼M1

1.  

Nell'ambito delle loro attività, ivi compresa la compensazione di fondi, con gli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:

▼B

a) 

applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 13 e 14 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 );

b) 

garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 );

c) 

chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante e i dati informativi relativi al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (UE) 2015/847, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;

d) 

conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 40, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849;

e) 

se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («finanziamento della proliferazione»), darne tempestivamente comunicazione all'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva (UE) 2015/849 o a qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, o l'articolo 33 del presente regolamento;

f) 

segnalare tempestivamente qualsiasi transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;

g) 

non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata al finanziamento della proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dall'autorità competente.

2.  
Ai fini del paragrafo 1, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riceve relazioni riguardanti il finanziamento potenziale della proliferazione e ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

Articolo 24

Agli enti finanziari o creditizi è vietato:

a) 

aprire un conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b) 

aprire un conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

c) 

aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella RPDC; e

d) 

costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 25

1.  
In deroga ai divieti di cui all'articolo 24, lettere b) e d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni.
2.  
Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni in conformità del paragrafo 1.

Articolo 26

Conformemente alle disposizioni dell'UNSCR 2270 (2016), entro il 31 maggio 2016 gli enti finanziari e creditizi devono:

a) 

chiudere qualsiasi conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b) 

chiudere qualsiasi conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

c) 

chiudere gli uffici di rappresentanza, le succursali e le controllate nella RPDC;

d) 

chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e

e) 

rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 27

1.  
In deroga all'articolo 26, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella RPDC, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017).
2.  
Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 28

1.  
Agli enti finanziari o creditizi è vietato aprire un conto per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della RPDC e per i loro membri della RPDC.
2.  
Entro l'11 aprile 2017 gli enti finanziari e creditizi devono chiudere qualsiasi conto detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della RPDC e dai loro membri della RPDC.

Articolo 29

1.  
In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della RPDC o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro.
2.  

In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della RPDC o di un membro, che un conto rimanga aperto, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

i) 

la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione; e

ii) 

la rappresentanza, l'ufficio o il loro membro non detenga alcun altro conto in detto Stato membro.

Qualora la rappresentanza o l'ufficio della RPDC o il loro membro detenga più di un conto in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto sia da mantenere.

3.  
Nel rispetto nelle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative di tutti i membri della RPDC della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana.
4.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono informare gli enti finanziari e creditizi di uno Stato membro dell'identità dei membri della RPDC di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.
5.  
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 30

È vietato:

a) 

autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b) 

concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;

c) 

concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;

d) 

acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 da parte di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e

e) 

gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 31

È vietato:

a) 

vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:

i) 

la RPDC o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii) 

la Banca centrale della RPDC;

iii) 

qualunque ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

iv) 

una persona fisica o una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

v) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b) 

fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);

c) 

assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 32

È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi.

Articolo 33

1.  
In deroga al divieto di cui all'articolo 32, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la RPDC purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2.  
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.



CAPO V

Congelamento di fondi e risorse economiche

Articolo 34

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII.

▼M3

2.  
Tutte le navi elencate nell'allegato XIV sono sequestrate, se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

▼B

3.  
Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII o utilizzato a loro beneficio.

▼M3

4.  
L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai norma del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).

L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017).

L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII e XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque disposizione successiva equivalente, sono stati riconosciuti dal Consiglio in quanto:

a) 

responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

b) 

responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o

c) 

coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

▼B

5.  
L'allegato XVI comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dagli allegati XIII, XIV o XV che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati negli allegati XIII, XIV o XV o le persone che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento.
6.  
L'allegato XVII comprende le entità o gli organismi del governo della RPDC, il Partito dei lavoratori della Corea, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nonché le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati, che sono associati a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017) e non sono contemplati dagli allegati XIII, XIV, XV o XVI.

▼M11 —————

▼B

►M11  7. ◄   
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3, nella misura in cui si riferiscono alle persone, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XVII, non si applicano se i fondi e le risorse economiche sono necessari per svolgere le missioni della RPDC presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, oppure se l'autorità competente dello Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).
►M11  8. ◄   
Il paragrafo 3 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.
►M11  9. ◄   

Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma del paragrafo 1, il paragrafo 3 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti e

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui al presente articolo,

Articolo 35

1.  

In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:

a) 

i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze e spese per servizi pubblici, e destinati esclusivamente a:

i) 

onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

ii) 

diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

b) 

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, a condizione che lo Stato membro interessato abbia dato comunicazione al comitato per le sanzioni di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.

2.  

In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a) 

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, lo Stato membro interessato abbia informato di tale accertamento il comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato;

b) 

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o negli allegati XV, XVI o XVII, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3.  
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 36

1.  

In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 34 oppure di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale vincolo, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) 

la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII;

d) 

il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e) 

lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni della decisione o del vincolo riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato XIII.

2.  

In deroga all'articolo 34, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

a) 

il contratto non è collegato a prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 3, o all'articolo 7; e

b) 

il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII.

3.  
Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

Articolo 37

I divieti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3 non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.



CAPO VI

Restrizioni ai trasporti

Articolo 38

1.  

Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o dal presente regolamento ove:

a) 

il carico è originario della RPDC;

b) 

il carico è diretto nella RPDC;

c) 

la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

d) 

persone, entità o organismi elencati nell'allegato XIII hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

e) 

il carico è trasportato su navi battenti bandiera della RPDC o aeromobili immatricolati nella RPDC, oppure su navi o aeromobili privi di nazionalità.

2.  

Qualora il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, esso può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

a) 

il carico è originario della RPDC;

b) 

il carico è diretto nella RPDC; o

c) 

la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

3.  
I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari.
4.  
La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della RPDC è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

Articolo 39

1.  

È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:

a) 

posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla RPDC;

b) 

battente bandiera della RPDC;

c) 

per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII;

d) 

per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;

e) 

che ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione

f) 

che è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 38, paragrafo 1; o

▼M3

g) 

che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV, se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

▼B

2.  

Il paragrafo 1 non si applica:

a) 

in caso di atterraggio di emergenza,

b) 

se la nave sta tornando al porto di provenienza;

c) 

se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e).

Articolo 40

1.  

In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle lettere da a) a e), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se:

a) 

il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016); o

b) 

lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

▼M1

2.  
In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

▼M3

3.  
In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera g), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l'ingresso è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

▼B

Articolo 41

1.  
È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori della RPDC o originario della RPDC decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
2.  

Il paragrafo 1 non si applica:

a) 

se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;

b) 

in caso di atterraggio di emergenza.

Articolo 42

In deroga all'articolo 41, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se tali autorità competenti hanno accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

▼M11

Articolo 43

1.  

È vietato:

a) 

concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, alle persone o entità elencate nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, a qualsiasi altra entità della RPDC, a qualsiasi altra persona o entità che abbia contribuito a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017), o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;

b) 

prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC;

c) 

possedere, concedere in leasing, gestire, noleggiare, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC;

d) 

fornire servizi di classificazione delle navi alle navi elencate nell'allegato XVIII;

e) 

presentare domanda o fornire assistenza in relazione a una domanda di registrazione o di mantenimento nel registro di qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini, di qualsiasi nave elencata nell'allegato XVIII o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016), del paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017) o del paragrafo 12 dell'UNSCR 2397 (2017); oppure

f) 

prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC o a navi elencate nell'allegato XVIII.

2.  
L'allegato XVIII comprende le navi che non sono elencate nell'allegato XIV, che il Consiglio ha motivo di ritenere siano state utilizzate per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).

Articolo 44

1.  
In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2.  
In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere c) e e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione, il noleggio o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
3.  
In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare servizi di classificazione delle navi alle navi elencate nell'allegato XVIII purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
4.  
In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la registrazione di una nave rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2397 (2017), purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
5.  
In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della RPDC per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari.
6.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5.

▼M3

Articolo 44 bis

È vietato facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di merci o prodotti che sono venduti, forniti, trasferiti o esportati verso la RPDC o dalla RPDC.

▼B



CAPO VII

Disposizioni generali e finali

▼M11

Articolo 45

1.  
In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile nella RPDC o per ogni altro scopo coerente con le finalità di tali UNSCR.
2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

▼M11

Articolo 45 bis

1.  
Salvo altrimenti previsto dal presente regolamento, e in deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, caso per caso, qualsiasi attività necessaria al funzionamento di missioni diplomatiche o di uffici consolari nella RPDC ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale nella RPDC.
2.  
Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

▼B

Articolo 46

La Commissione è autorizzata a:

a) 

modificare l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

▼M11

b) 

modificare le parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies, XI septies, XI octies, XI nonies, XI decies, XI undecies, XI duodecies e XI terdecies in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

▼B

c) 

modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

d) 

modificare gli allegati III, IV e V in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione (PESC) 2016/849;

e) 

modificare l'allegato XII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei servizi che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.

Articolo 47

1.  
Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato XIII e XIV.

▼M11

2.  
Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, entità o organismo le misure di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 o 3, o di deignare una nave ai sensi dell'artciolo 43, modifica di conseguenza gli allegati XV, XVI, XVII e XVIII.

▼B

3.  
Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
4.  
Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.
5.  
Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati XIII e XIV.

▼M11

Articolo 47 bis

1.  
Gli allegati XV, XVI, XVII e XVIII sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
2.  
Gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco, delle persone, delle entità, degli organismi e delle navi interessati.
3.  
Gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII contengono, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e le navi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

▼B

Articolo 48

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano qualunque altra informazione pertinente in loro possesso riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a violazioni e a problemi di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dei giudici nazionali.

Articolo 49

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti internet elencati nell'allegato I o attraverso gli stessi.
2.  
Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

Articolo 50

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) 

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 34, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione; e

b) 

collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe tempestivamente a disposizione dello Stato membro interessato.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 51

La Commissione tratta i dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 52

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

Articolo 53

1.  

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

▼M11

a) 

persone, entità od organismi designati elencati nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, oppure gli armatori delle navi elencate nell'allegato XIV o nell'allegato XVIII;

▼B

b) 

qualsiasi altra persona, entità od organismo della RPDC, compreso il governo della RPDC e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

c) 

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2.  
Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.
3.  
In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.
4.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 54

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non sia dimostrato che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2.  
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 55

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

Articolo 56

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 57

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

▼M31

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M25




ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 7

Le note, gli acronimi, le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 si applicano ai fini del presente allegato.

PARTE I

Tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

PARTE II

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

Per le definizioni dei termini tra «virgolette singole» cfr. la nota tecnica relativa alla voce in questione.

Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, fatta eccezione per quanto segue.

NOTE GENERALI

L'obiettivo dei divieti di cui al presente allegato non dovrebbe essere eluso attraverso l'esportazione dei beni non vietati (compresi gli impianti) che contengono uno o più componenti vietati quando il componente o i componenti vietati costituiscono l'elemento principale dei beni e possono essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C)

Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non vietati.

I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati.

Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A.    BENI

II.A0.    MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.  lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo;

b.  lampade a catodo cavo all'uranio.

N/A

II.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

N/A

II.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

N/A

II.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda

500 nm — 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.

N/A

II.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

a.  di tenuta;

b.  componenti interni;

c.  apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.

0A001

II.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o 1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati.

N.B.: per le attrezzature ad uso personale si veda II.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10– 6 K– 1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10– 6 K– 1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe da vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

a.  pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s;

b.  pompe da vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h;

c.  compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe da vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

0B006

II.A0.013

«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

N/A

II.A1.    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

N/A

II.A1.002

Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

N/A

II.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.  copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.  poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.  elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.  policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e.  fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  politetrafluoroetilene (PTFE).

1A001

II.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.

1A004.c.

II.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

1B225

II.A1.006

Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1A225

1B231

II.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o

b.  con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

Nota tecnica:

la misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.

1C003.a.

II.A1.009

«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:

a.  «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 10 × 106 m o

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 17 × 104 m;

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m o

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

c.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;

d.  «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

e.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

f.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN);

g.  «materiali fibrosi o filamentosi» in para-aramide (Kevlar ® e altre fibre di tipo Kevlar ®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:

a.  costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in II.A1.009;

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.  preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

1C010

1C210

II.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

II.A1.012

Non utilizzato.

 

II.A1.013

Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.  in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

b.  una massa superiore a 5 kg.

1C226

II.A1.014

«Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

Nota tecnica: per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.

N/A

II.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

N/A

II.A1.016

Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216.

Note tecniche:

1.  l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

2.  Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

1C116

1C216

II.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.  tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

b.  molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

c.  materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali:

1.  tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.  tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno, o

3.  argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.

1C117

1C226

II.A1.018

Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:

a.  contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

b.  contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

1C003

II.A1.019

Non utilizzato.

 

II.A1.020

Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 MPa, a 293 K (20 °C) o

b)  acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.

Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

Nota tecnica: l'«acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto» ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.

1C116

1C216

II.A1.022

Materiale composito carbonio-carbonio

1A002.b.1

II.A1.023

Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C).

Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.3

II.A1.025

Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.

1C239

II.A2.    TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz e in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;

b.  controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con «larghezza di banda di controllo in tempo reale» superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

Nota tecnica: la «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Nota tecnica: per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

II.A2.002

Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi», e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico», aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

Nota tecnica: i costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.

2B001

2B201

II.A2.002a

Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.

N/A

II.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.  macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

4.  che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

b.  «teste indicatrici» progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica: le «teste indicatrici» sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

II.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o

b.  capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica: i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo asservito o azionati tramite leva di comando o tastiera.

2B225

II.A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.

2B226

2B227

II.A2.006

Non utilizzato.

 

II.A2.007

«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.  elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)» e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1 % (fondo scala) o

2.  fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.

Nota tecnica: ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B230

II.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  fluoropolimeri;

c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.  grafite o «grafite di carbonio»;

e.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.  tantalio o leghe di tantalio;

g.  titanio o leghe di titanio;

h.  zirconio o leghe di zirconio o

i.  acciai inossidabili.

Nota tecnica: la «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e.

II.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:

scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  fluoropolimeri;

c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.  grafite o «grafite di carbonio»;

e.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.  tantalio o leghe di tantalio;

g.  titanio o leghe di titanio;

h.  zirconio o leghe di zirconio,

i.  carburo di silicio;

j.  carburo di titanio o

k.  acciai inossidabili.

Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.

Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d.

II.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe da vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  ceramica;

c.  ferrosilicio;

d.  fluoropolimeri;

e.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

f.  grafite o «grafite di carbonio»;

g.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

h.  tantalio o leghe di tantalio;

i.  titanio o leghe di titanio;

j.  zirconio o leghe di zirconio;

k.  niobio (columbio) o leghe di niobio;

l.  acciai inossidabili;

m.  leghe di alluminio o

n.  gomma.

Note tecniche: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

Nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350.i.

II.A2.011

«Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  fluoropolimeri;

c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.  tantalio o leghe di tantalio;

f.  titanio o leghe di titanio o

g.  zirconio o leghe di zirconio.

Nota tecnica:

i «separatori centrifughi» includono i decantatori.

2B352.c.

II.A2.012

Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.

2B352.d.

II.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine:

Nota tecnica: ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 2B350 o 2B352, come segue:

a.  fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;

b.  agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.;

Nota tecnica: i fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

c.  materiale da laboratorio come segue:

1.  apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);

2.  apparecchiature per il sequenziamento genetico;

3.  sintetizzatori genetici;

4.  apparecchiature per elettroporazione;

5.  reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.;

d.  filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU;

e.  ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe;

f.  apparecchiature per liofilizzazione.

2B350

2B352

II.A2.015

Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:

a.  attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);

b.  attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);

c.  attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m3 (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  fluoropolimeri;

c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.  tantalio o leghe di tantalio;

f.  titanio o leghe di titanio;

g.  zirconio o leghe di zirconio;

h.  niobio (columbio) o leghe di niobio;

i.  acciai inossidabili;

j.  legno o

k.  gomma.

Nota tecnica: nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350

II.A3.    ELETTRONICA



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A3.001

Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.  spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.  spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.  spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.  spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF6»;

e.  spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o

2.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

f.  spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:

a.  uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.  in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz e

c.  controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.

Note tecniche:

1.  i variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

2.  La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi quantitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

N/A

II.A6.    SENSORI E LASER



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A6.001

Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).

N/A

II.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue:

apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 μm – 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

«Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:

a.  laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.  cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

Note:

1.  i «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi «laser».

2.  In questa voce non rientrano i diodi «laser» con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

Nota: i «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi «laser».

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

«Laser accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:

a.  laser in titanio-zaffiro;

b.  laser in alessandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.  tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;

b.  componenti a frequenza di ripetizione;

c.  celle di Pockels.

6A203.b.4.

II.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 × 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

Nota tecnica: il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c.

II.A6.011

Oscillatori e amplificatori laser a impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

b.  potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

c.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

d.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

Nota: questa voce con comprende gli oscillatori monomodo.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

«Laser» a impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  lunghezza d'onda compresa tra 9 μm e 11 μm;

b.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

c.  potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

d.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.

6A005

6A205

II.A7.    MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A7.001

Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.  sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.  sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) e apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o

b.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

2.  sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;

3.  apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o

b.  progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.

b.  Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

c.  apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

Nota: i parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:

1.  vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora e una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.  valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e

b.  attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz;

2.  rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s) o

3.  conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2.

Note tecniche:

1.  a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale e altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.  «Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

7A001

7A003

7A101

7A103

II.A9.    MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A9.001

Bulloni esplosivi.

N/A

II.A9.002

Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di «aeromobili» o «veicoli più leggeri dell'aria», e loro componenti appositamente progettati.

N/A

II.A9.003

Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate.

Nota: questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi.

9A115

B.    SOFTWARE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.B.001

Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).

N/A

C.    TECNOLOGIA



Numero

Descrizione Prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.C.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).

N/A

PARTE III

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire al settore dei missili balistici della RPDC

A.    BENI

III.A1.    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.A1.001

Alluminio greggio

1C002

III.A1.002

Cascami e avanzi di alluminio

1C002

III.A1.003

Polveri e pagliette di alluminio

1C111

III.A1.004

Barre e profilati di alluminio

1C002

III.A1.005

Fili di alluminio

1C002

III.A1.006

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

1C002

III.A1.007

Tubi di alluminio

1C002

III.A1.008

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

1C002

III.A1.009

Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

1C002

PARTE IV

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

A.    BENI

IV.A0.    MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A0.001

Magneti anulari

Materiali per magneti permanenti aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

i.  magnete anulare con un rapporto tra diametro esterno e diametro interno uguale o inferiore a 1,6:1 e

ii.  costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici: alluminio-nichel-cobalto, ferrite, samario-cobalto o neodimio-ferro-boro.

3A201.b.

IV.A0.002

Variatori di frequenza (conosciuti anche come convertitori o invertitori)

Variatori di frequenza, diversi da quelli specificati alle voci 0B001.b.13 o 3A225 dell'allegato II, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro software appositamente progettato:

i.  frequenza di uscita polifase;

ii.  in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W e

iii.  in grado di funzionare ovunque (in uno o più punti) in una gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz.

Note tecniche:

1)  i variatori di frequenza sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

2)  La funzionalità sopra specificata può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature descritte o commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

0B001.b.13.

3A225

IV.A1.    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A1.001

Acciaio Maraging avente entrambe le caratteristiche seguenti:

i.  con un carico di rottura uguale o superiore a 500 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C);

ii.  in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

1C216

IV.A1.002

Materiali magnetici di lega in fogli o strisce sottili aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a)  spessore uguale o inferiore a di 0,05 mm o altezza uguale o inferiore a 25 mm e

b)  costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici di lega: ferro-cromo-cobalto, ferro-cobalto-vanadio, ferro-cromo-cobalto-vanadio o ferro-cromo.

1C005

IV.A1.003

Leghe di alluminio ad alta resistenza

Leghe di alluminio aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

i.  carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 293 °K (20 °C) e

ii.  in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe di alluminio prima o dopo il trattamento termico.

1C202

IV.A1.004

«Materiali fibrosi o filamentosi» e materiali preimpregnati, come segue:

i.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1)  «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m e

2)  «carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

ii.  materiali preimpregnati: «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 30 mm, costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro specificati alla lettera a).

1C210

IV.A1.005

Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature, come segue:

i.  macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1)  movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;

2)  appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati compositi utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi» e

3)  in grado di avvolgere tubi cilindrici di diametro uguale o superiore a 75 mm;

ii.  controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a);

iii.  mandrini per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a).

1B201

IV.A1.006

Idruri metallici come l'idruro di zirconio

1B231

IV.A1.007

Sodio metallico (7440-23-5)

1C350

IV.A1.008

Triossido di zolfo (7446-11-9)

1C350

IV.A1.009

Cloruro di alluminio (7446-70-0)

N/A

IV.A1.010

Bromuro di potassio (7758-02-3)

1C350

IV.A1.011

Bromuro di sodio (7647-15-6)

1C350

IV.A1.012

Diclorometano (75-09-2)

1C350

IV.A1.013

Bromopropano (75-26-3)

1C350

IV.A1.014

Ossido di isopropile (108-20-3)

1C350

IV.A1.015

Monoisopropilammina (75-31-0)

1C350

IV.A1.016

Trimetilammina (75-50-3)

1C350

IV.A1.017

Tributilammina (102-82-9)

1C350

IV.A1.018

Trietilammina (121-44-8)

1C350

IV.A1.019

N,N-dimetilanilina (121-69-7)

1C350

IV.A1.020

Piridina (110-86-1)

1C350

IV.A2.    TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A2.001

Macchine per fluotornitura

descritte in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 e S/2014/253

2B209

IV.A2.002

Apparecchiature per saldatrici laser

N/A

IV.A2.003

Macchine utensili CNC a 4 e 5 assi

2B201

IV.A2.004

Apparecchiature per il taglio al plasma

N/A

IV.A2.005

Contenitori per reazioni, reattori, scambiatori di calore, unità di condensazione, pompe, valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatoi di accumulo, colonne di distillazione o torri di assorbimento conformi ai parametri di prestazione indicati in S/2006/853 e S/2006/853/corr.1

Pompe dotate di tenuta singola aventi una portata massima specificata dal fabbricante superiore a 0,6 m3/ora e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a)  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

b)  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

c)  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

d)  vetro o rivestiti di vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati);

e)  grafite o grafite di carbonio;

f)  tantalio o leghe di tantalio;

g)  titanio o leghe di titanio;

h)  zirconio o leghe di zirconio;

i)  ceramiche;

j)  ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio) o

k)  niobio (columbio) o leghe di niobio.

2B350

IV.A2.006

Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

2B352

PARTE V

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

A.    BENI

V.A1.    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.A1.001

Isocianati (TDI (diisocianato di toluene), MDI (diisocianato di metilendifenile), IPDI (diisocianato di isoforone), HNMDI o HDI (diisocianato di esametilene) e DDI (diisocianato di esametilene) e apparecchiature di produzione.

N/A

V.A1.002

Nitrato di ammonio, chimicamente puro o in fase stabilizzata (PSAN).

1C111

V.A1.003

Sostanze polimeriche (Polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE), etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE), polipropilene glicole (PPG), polidietilene glicole adipato (PGA), polietilenglicole (PEG)

1C111

V.A1.004

Fogli di manganese per la brasatura di metalli.

1C111

V.A2.    TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.A2.001

Macchine per idroformatura.

2B109

V.A2.002

Forni per trattamento termico — Temperatura > 850 °C e una dimensione > 1 m,

II.A2.005

2B226

2B227

V.A2.003

Macchine per elettroerosione (EDM)

2B001.d

V.A2.004

Macchine per saldatura FSW (Friction Stir Welding).

N/A

V.A2.005

Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri,

2B352

V.A2.006

Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici.

II.A2.014.e.

2B350

2B352

V.A2.007

Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 L (0,01-0,02 m3), utilizzabili con materiali biologici.

2B352

II.A2.014.a.

V.A6.    SENSORI E LASER



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.A6.001

Apparecchi da ripresa ad alta velocità a eccezione di quelli utilizzati nei sistemi di immaginografia medica

6A003.a.2

V.A9.    MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.A9.001

Camere di prova non distruttive con una dimensione critica interna pari o superiore a 1 m.

9B106

V.A9.002

Turbo pompe per motori a razzo a propellente liquido o ibridi

9A006

V.A9.003

Sottosistemi di contromisura e ausili di penetrazione (ad es. disturbatori, ingannatori o distributori di chaff) destinati a saturare, confondere o eludere le difese missilistiche.

N/A

V.A9.004

Telai di camion con 6 o più assi

9A115

II.A9.003

B.    SOFTWARE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.B.001

Software di modellazione e progettazione relativo alla modellazione dell'analisi aerodinamica e termodinamica di sistemi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio

N/A

PARTE VI

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2371 (2017).

A.    BENI

VI.A1.    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VI.A1.001

Bulloni, dadi e perni esplosivi, cariche lineari profilate flessibili, perni di bloccaggio a sfera, molle di compressione, dispositivi per tagli circolari e razzi di accelerazione utilizzabili per meccanismi di separazione di stadio

N/A

VI.A1.002

Tutte le camere di prova ambientali in grado di simulare le condizioni di volo (temperatura, pressione, urto e vibrazione), escluse quelle utilizzate per scopi di sicurezza degli aeromobili civili

9B106

VI.A1.003

Rapida realizzazione di prototipi, comprese le apparecchiature per la fabbricazione additiva

N/A

VI.A1.004

Fibra di poliacrilonitrile (PAN) utilizzabile come precursore per la produzione di fibra di carbonio e relative apparecchiature di produzione

1C010

1C210

9C110

VI.A1.005

Relativamente al punto 12 dell'elenco contenuto nella relazione del comitato redatta a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) (S/2016/308, allegato) leggasi «Idruri metallici come l'idruro di zirconio, l'idruro di berillio, l'idruro di alluminio, l'idruro di litio e l'idruro di titanio»

1C111

VI.A1.006

Plastificanti utilizzabili nei propellenti compositi, tra cui:

— diottiladipato (DOA) (CAS 123-79-5)

— diottilsebacato (DOS) (CAS 122-62-3)

— diottilazelato (DOZ) (CAS 103-24-2)

1C111

VI.A1.007

Acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 1 950 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) in una delle forme seguenti:

a)  fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5,0 mm;

b)  forme tubolari con spessore delle pareti uguale o inferiore a 50 mm e con diametro interno uguale o superiore a 270 mm.

1C216

VI.A1.008

Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature:

macchine per l'avvolgimento di filamenti o macchine per la posa di fibre i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinamento e di programmazione; mandrini di precisione per tali apparecchiature

1B001

1B101

1B201

VI.A1.009

Maschere respiratorie complete alimentate con aria purificata escluse quelle utilizzate negli autorespiratori per i vigili del fuoco

1A004.a.

2B352

VI.A1.010

Prodotti chimici supplementari adatti alla decontaminazione di agenti di guerra chimica:

dietilentriammina (CAS 111-40-0)

N/A

VI.A1.011

Chemioprofilassi per il gas nervino:

— butirilcolinesterasi (BCHE)

— bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8)

— cloruro di obidossina (CAS 114-90-9)

N/A

PARTE VII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi convenzionali, designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).

A.    BENI

VII.A1.    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A1.001

Strutture o prodotti laminati «compositi» costituiti da una «matrice» organica e materiali, come segue:

Nota:

non si applica a strutture o prodotti laminati «compositi» costruiti con «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati con resine epossidiche utilizzati per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di «aeromobili civili», aventi tutte le caratteristiche seguenti:

— area non superiore a 1 m2;

— lunghezza non superiore a 2,5 m;

— larghezza superiore a 15 mm.

Non si applica ai prodotti semilavorati appositamente progettati per le seguenti applicazioni puramente civili: articoli sportivi, industria automobilistica, industria delle macchine utensili, settore medico. Non si applica ai prodotti lavorati appositamente progettati per una specifica applicazione.

a)  «materiali fibrosi o filamentosi» inorganici che hanno un «modulo specifico» superiore a 2,54 × 106 m e un punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 649 °C in ambiente inerte;

Nota: non si applica ai prodotti seguenti:

— fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi «modulo specifico» inferiore a 10 × 106 m;

— fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno;

— fibre di boro;

— fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 1 770 °C.

b)  «materiali fibrosi o filamentosi» aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  materiali composti da polieteriimmidi aromatiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) superiore a 290 °C,

2.  poliarilene chetoni,

3.  poliarilene solfuri, dove il gruppo arilene è costituito da bifenilene, trifenilene o una loro combinazione,

4.  polibifenilenetere solfone avente Tg superiore a 290 °C o

5.  uno qualsiasi dei materiali suddetti «miscelati» con uno qualsiasi dei seguenti:

a.  «materiali fibrosi o filamentosi» organici con un «modulo specifico» superiore a 12,7 × 106 m e un «carico di rottura specifico» superiore a 23,5 × 104 m;

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio con un «modulo specifico» superiore a 14,65 × 106 m e un «carico di rottura specifico» superiore a 26,82 × 104 m;

c.  «materiali fibrosi o filamentosi» inorganici con un «modulo specifico» superiore a 2,54 × 106 m e un punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 649 °C in ambiente inerte.

Note:

1.  non si applica al polietilene.

2.  Non si applica:

— ai «materiali fibrosi o filamentosi» per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di «aeromobili civili» aventi un'area non superiore a 1 m2, una lunghezza non superiore a 2,5 m e una larghezza superiore a 15 mm;

— ai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm.

3.  Non si applica alle fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi «modulo specifico» inferiore a 10 × 106 m; alle fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno, alle fibre di boro; – fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 1 770 °C.

c)  «materiali fibrosi o filamentosi» organici con un «modulo specifico» superiore a 12,7 × 106 m e un «carico di rottura specifico» superiore a 23,5 × 104 m;

d)  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio con un «modulo specifico» superiore a 14,65 × 106 m e un «carico di rottura specifico» superiore a 26,82 × 104 m;

e)  «materiali fibrosi o filamentosi» completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame (preimpregnati), «materiali fibrosi o filamentosi» rivestiti di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», contenenti uno dei «materiali fibrosi o filamentosi» e delle resine seguenti:

1.  «materiali fibrosi o filamentosi» inorganici con un «modulo specifico» superiore a 2,54 × 106 m e un punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte superiore a 1 649 °C o

2.  «materiali fibrosi o filamentosi» organici o al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  «modulo specifico» superiore a 10,15 × 106 m e

b.  «carico di rottura specifico» superiore a 17,7 × 104 m o

3.  resina o catrame costituiti da composti fluorurati non trattati, come segue:

a.  poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

b.  elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato o

4.  resine fenoliche con temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg) uguale o superiore a 180 °C e con resina fenolica o

5.  altre resine o altro catrame con temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg) uguale o superiore a 232 °C.

Nota:

non si applica:

— ai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati) per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di «aeromobili civili», aventi tutte le caratteristiche seguenti:

— area non superiore a 1 m2;

— lunghezza non superiore a 2,5 m e

— larghezza superiore a 15 mm.

1A002

1A202

VII.A1.002

«Materiali fibrosi o filamentosi», aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  materiali composti da polieteriimmidi aromatiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) superiore a 290 °C,

b)  poliarilene chetoni;

c)  poliarilene solfuri, dove il gruppo arilene è costituito da bifenilene, trifenilene o una loro combinazione;

d)  polibifenilenetere solfone avente Tg superiore a 290 °C o

e)  uno qualsiasi dei materiali suddetti miscelati con uno qualsiasi dei seguenti:

1.  «materiali fibrosi o filamentosi» organici con un «modulo specifico» superiore a 12,7 × 106 m e un «carico di rottura specifico» superiore a 23,5 × 104 m,

2.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio con un «modulo specifico» superiore a 14,65 × 106 m e un «carico di rottura specifico» superiore a 26,82 × 104 m,

3.  «materiali fibrosi o filamentosi» inorganici con un «modulo specifico» superiore a 2,54 × 106 m e un punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte superiore a1 649 °C.

Note:

1.  non si applica al polietilene.

2.  Non si applica:

— ai «materiali fibrosi o filamentosi» per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di «aeromobili civili» aventi un'area non superiore a 1 m2, una lunghezza non superiore a 2,5 m e una larghezza superiore a 15 mm;

— ai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm.

3.  Non si applica alle fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi «modulo specifico» inferiore a 10 × 106 m; alle fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno, alle fibre di boro fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 1 770 °C.

1C008

1C010

1C210

9C110

VII.A1.003

Apparecchiature per la «produzione» o l'ispezione di strutture «composite»

Componenti e accessori appositamente progettati, comprendenti:

a)  macchine per l'avvolgimento di filamenti, i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e programmati secondo tre o più assi di «servoposizionamento primario», appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati «compositi» utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi»;

b)  «macchine per la messa in opera di nastri», i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di nastri sono coordinati e programmati secondo cinque o più assi di «servoposizionamento primario», appositamente progettate per la fabbricazione di strutture «composite» per cellule di aerei o di missili;

c)  macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, appositamente progettate o modificate per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre, per strutture «composite»;

d)  apparecchiature appositamente progettate o adattate per la «produzione» di fibre di rinforzo, come segue:

1.  apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, catrame o policarbosilano) in fibre di carbonio o in fibre di carburo di silicio, compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

2.  apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore di elementi o composti, su substrati filamentosi riscaldati, per la fabbricazione di fibre di carburo di silicio;

3.  apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

4.  apparecchiature per la trasformazione, con trattamento termico, di alluminio contenente fibre di materiali precursori in fibre di allumina;

5.  apparecchiature per la produzione, con il metodo della fusione a caldo, di preimpregnati specificati in VII.A1.003, lettera «d», sotto il titolo «Materiali»;

6.  apparecchiature per l'ispezione non distruttiva appositamente progettate per i materiali «compositi», come segue:

a.  sistemi di tomografia a raggi X per la rilevazione dei difetti nelle tre dimensioni;

b.  apparecchiature di collaudo a ultrasuoni con controllo numerico i cui movimenti per il posizionamento di trasmettitori o ricevitori sono coordinati e programmati simultaneamente su quattro o più assi per seguire il contorno tridimensionale del componente ispezionato.

Note:

1.  ai fini della presente sezione, le «macchine per la messa in opera di nastri» hanno la capacità di mettere in opera una o più «bande di filamenti» di larghezza superiore a 25 mm e inferiore o uguale a 305 mm, e di tagliare e riavviare la direzione individuale delle «bande di filamenti» durante il processo di messa in opera.

2.  La tecnica dell'interallacciatura include il lavoro a maglia.

1B001.a.

1B001.b.

1B001.c.

1B001.d.

1B001.e.

1B001

1B101

1B201

VII.A1.004

Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, comprendenti:

a)  alluminuri, comprendenti:

1.  alluminuri di nichelio contenenti in peso almeno il 15 % e non oltre il 38 % di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;

2.  alluminuri di titanio contenenti in peso il 10 % o più di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;

b)  leghe metalliche costituite da polveri o particelle, comprendenti:

1.  leghe di nichelio aventi vita fino alla rottura sotto sforzo di 10 000 ore o più alla temperatura di 650 °C e sotto un carico di 676 MPa o resistenza alla fatica oligociclica di 10 000 cicli o più alla temperatura di 550 °C e sotto un carico massimo di 095 MPa;

2.  leghe di niobio aventi vita fino alla rottura sotto sforzo di 10 000 ore o più alla temperatura di 800 °C e sotto un carico di 400 MPa o resistenza alla fatica oligociclica di 10 000 cicli o più alla temperatura di 700 °C e sotto un carico massimo di 700 MPa;

3.  leghe di titanio aventi vita fino alla rottura sotto sforzo di 10 000 ore o più alla temperatura di 450 °C e sotto un carico di 200 MPa o resistenza alla fatica oligociclica di 10 000 cicli o più alla temperatura di 450 °C e sotto un carico massimo di 400 MPa;

4.  leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 240 MPa alla temperatura di 200°C o carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 25°C;

5.  leghe di magnesio aventi carico di rottura uguale o superiore a 345 MPa e tasso di corrosione inferiore a 1 mm/anno in una soluzione acquosa di cloruro di sodio al 3 % misurato conformemente alla norma ASTM G-31 o norme nazionali equivalenti;

6.  polveri o particelle di leghe metalliche aventi tutte le caratteristiche seguenti e costituite da uno dei sistemi di composizione seguenti:

a.  leghe di nichelio (Ni-Al-X, Ni-X-Al), qualificate per parti o componenti di motori a turbina, cioè con meno di 3 particelle non metalliche (introdotte nel corso del processo di fabbricazione) con dimensioni superiori a 100 μm per 109 particelle di lega;

b.  leghe di niobio (Nb-Al-X o Nb-X-Al, Nb-Si-X o Nb-X-Si, Nb-Ti-X o Nb-X-Ti);

c.  leghe di titanio (Ti-Al-X o Ti-X-Al);

d.  leghe di alluminio (Al-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-X-Zn, Al-Fe-X o Al-X-Fe) o

e.  leghe di magnesio (Mg-Al-X o Mg-X-Al)

7.  ottenute in ambiente controllato con uno dei processi seguenti:

a.  «atomizzazione sotto vuoto»

b.  «atomizzazione a gas»

c.  «atomizzazione centrifuga»

d.  «tempra rapida»

e.  «tempra su cilindro» e «polverizzazione»

Nota:

ove non altrimenti specificato i termini «metalli» e «leghe» coprono le forme grezze e semilavorate.

Forme grezze: anodi, sfere, barre (comprese barrette intagliate e barre da filo), billette, blocchi, blumi, mattoni, panelli, catodi, cristalli, cubi, dadi, grani, granuli, lingotti, pezzi, palline, pani, polveri impalpabili, rondelle, graniglie, lastre, spezzoni, spugne, bacchette. Forme semilavorate: materiali forgiati o lavorati ottenuti mediante laminazione, stiratura, estrusione, fucinatura, estrusione per urto, stampaggio, granitura, atomizzazione e molatura, cioè: angoli, profilati ad U, pezzi circolari, dischi, polveri, pagliuzze, lamine e foglie, fucinati, lamiere, polveri impalpabili, stampati e imbutiti, nastri, anelli, aste (compresi bacchette nude per saldatura, tondini e fili laminati), profilati, sagomati, fogli, reggette, tubi (anche tondi, quadri e concavi), fili trafilati e fili estrusi; getti colati in forme di sabbia, conchiglie, forme di metallo, di gesso e di altro tipo, comprese colate ad alta pressione, forme sinterizzate e forme ottenute mediante procedimenti di metallurgia delle polveri.

1C002

1C202

VII.A1.005

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  permeabilità iniziale relativa di 120 000 o superiore e spessore di 0,5 mm o inferiore;

b)  leghe magnetostrittive aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  magnetostrizione di saturazione superiore a 5 × 10– 4 o

2.  fattore di accoppiamento magnetomeccanico (k) superiore a 0,8 o

c)  strisce di leghe amorfe o «nanocristalline» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  composizione avente almeno il 75 % in peso di ferro, cobalto o nichelio;

2.  induzione magnetica di saturazione (Bs) di 1,6 T o superiore e una delle caratteristiche seguenti:

a.  spessore della striscia di 0,02 mm o inferiore o

b.  resistività elettrica di 2 × 10– 4 ohm cm o superiore.

1C003

VII.A1.006

Leghe di uranio titanio o leghe di tungsteno con una «matrice» a base di ferro, nichelio o rame, aventi le caratteristiche seguenti:

a)  densità superiore a 17,5 g/cm3;

b)  limite di elasticità superiore a 880 MPa;

c)  carico di rottura superiore a 1 270 MPa e

d)  allungamento superiore all'8 %.

1C004

VII.A1.007

Conduttori «compositi»«superconduttori» di lunghezza superiore a 100 m o con massa superiore a 100 g, come segue:

a)  conduttori «compositi»«superconduttori» contenenti uno o più «filamenti» al niobio-titanio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  integrati in una «matrice» diversa da una «matrice» di rame o da una «matrice» mista a base di rame e

2.  aventi area della sezione trasversale inferiore a 0,28 × 10– 4 mm2 (6 μm di diametro per i «filamenti» circolari);

b)  conduttori «compositi»«superconduttori» costituiti da uno o più «filamenti»«superconduttori» diversi dal niobio-titanio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «temperatura critica», ad induzione magnetica nulla, superiore a – 263,31 °C e

2.  mantenimento dello stato «superconduttore» ad una temperatura di – 268,96 °C, quando esposti ad un campo magnetico orientato in qualsiasi direzione perpendicolare all'asse longitudinale del conduttore e corrispondente a una induzione magnetica di 12 T con densità di corrente critica superiore a 1 750 A/mm2 sulla sezione trasversale totale del conduttore;

c)  conduttori «compositi»«superconduttori» costituiti da uno o più «filamenti»«superconduttori» che mantengono lo stato «superconduttore» a una temperatura superiore a – 158,16 °C.

1C005

VII.A1.008

Fluidi e sostanze lubrificanti, come segue:

a)  sostanze lubrificanti contenenti come ingredienti principali uno dei seguenti:

1.  eteri o tio-eteri di fenilene o di alchilfenilene, o loro miscele, contenenti più di due funzioni etere o tio-etere o loro miscele o

2.  fluidi fluorurati al silicone, aventi viscosità cinematica, misurata a 25 °C, inferiore a 5 000 mm2/s (5 000 centistoke);

b)  fluidi di ammortizzamento o di flottazione aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  purezza superiore al 99,8 %;

2.  contenenti meno di 25 particelle di dimensione uguale o superiore a 200 μm per

3.  100 ml e

4.  costituiti per almeno l'85 % di uno dei seguenti:

a.  dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.  policlorotrifluoroetilene (solo modificazioni oleose e cerose) o

c.  polibromotrifluoroetilene

c)  fluidi di raffreddamento ai fluorocarburi per parti elettroniche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  contenuto in peso pari all'85 % o più di uno degli elementi seguenti o loro miscele:

a.  forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;

b.  perfluoroalchilammine;

c.  perfluorocicloalcani o

d.  perfluoroalcani;

e.  densità uguale o superiore a 1,5 g/ml a 298 K (25 °C);

f.  stato liquido a 273 K (0 °C) e

g.  contenuto in peso del 60 % o più di fluoro.

Nota: non si applica ai materiali specificati e confezionati come prodotti medici.

1C006

VII.A1.009

Polveri ceramiche, materiali ceramici non «compositi», materiali «compositi» a matrice ceramica e materiali precursori, come segue:

a)  polveri ceramiche di boruri di titanio semplici o complessi, aventi impurità metalliche totali, non comprese le aggiunte intenzionali, inferiori a 5 000 ppm, dimensione media della particella uguale o inferiore a 5 μm e non più del 10 % di particelle superiori a 10 μm;

b)  materiali ceramici non «compositi», sotto forma grezza o semilavorata, composti di boruri di titanio con densità uguale o superiore al 98 % del valore teorico;

c)  materiali «compositi» ceramica-ceramica, a «matrice» di vetro o di ossido e rinforzati con fibre aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  costituite da uno dei seguenti materiali:

a.  Si-N;

b.  Si-C;

c.  Si-A1-O-N o

d.  Si-O-N e

2.  con un «carico di rottura specifico» superiore a 12,7 × 103 m;

d)  materiali «compositi» ceramica-ceramica, con o senza fase metallica continua, contenenti particelle, materiale filiforme o fibre, nei quali i carburi o i nitruri di silicio, di zirconio o di boro costituiscono la «matrice»;

e)  materiali precursori (cioè materiali speciali polimerici o metallo-organici) per la produzione di qualsiasi fase o di tutte le fasi dei materiali sopra specificati, come segue:

1.  polidiorganosilani (per la produzione di carburo di silicio);

2.  polisilazani (per la produzione di nitruro di silicio);

3.  policarbosilazani (per la produzione di ceramiche comprendenti componenti di silicio, di carbonio e di azoto);

f)  materiali «compositi» ceramica-ceramica a «matrice» di vetro o di ossido rinforzati con fibre continue corrispondenti a uno dei sistemi seguenti:

1.  Al2O3 (CAS 1344-28-1) o

2.  Si-C-N.

Note:

1.  non si applica agli abrasivi.

2.  Non si applica ai materiali «compositi» contenenti fibre corrispondenti a detti sistemi con un carico di rottura specifico della fibra inferiore a 700 MPa a 1 273 K (1 000 °C) o una resistenza allo scorrimento della fibra superiore all'1 % dell'allungamento da scorrimento ad un carico di 100 MPa e ad una temperatura di 1 273 K (1 000 °C) per un periodo di 100 ore.

1C007

VII.A1.010

Sostanze polimeriche non fluorurate, come segue:

a)  immidi, come segue:

1.  bismaleimmidi;

2.  poliammidi-immidi aromatiche (PAI) aventi «temperatura di transizione vetrosa (Tg)» superiore a 290 °C;

3.  poliimmidi aromatiche aventi «temperatura di transizione vetrosa (Tg)» superiore a 232 °C;

4.  polieteriimmidi aromatiche aventi «temperatura di transizione vetrosa (Tg)» superiore a 290 °C;

b)  poliarilene chetoni;

c)  poliarilene solfuri, dove il gruppo arilene è costituito da bifenilene, trifenilene o una loro combinazione;

d)  polibifenilenetere solfone avente «temperatura di transizione vetrosa (Tg)» superiore a 290 °C.

Nota: si applica alle sostanze in forma «fusibile» liquida o solida, incluse resine, polveri, palline, pellicole, fogli, nastri o strisce.

1C008

VII.A1.011

Composti fluorurati non trattati, come segue:

a)  poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

b)  elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato.

1C009

VII.A1.012

«Materiali fibrosi o filamentosi», come segue:

a)  «materiali fibrosi o filamentosi» organici aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 12,7 × 106 m e

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 23,5 × 104 m;

b)  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 14,65 × 106 m e

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 26,82 × 104 m;

c)  «materiali fibrosi o filamentosi» inorganici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 2,54 × 106 m e

2.  punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 649 °C in ambiente inerte;

d)  «materiali fibrosi o filamentosi» aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  costituiti da uno degli elementi seguenti:

a.  polieteriimmidi specificate in VII.A1.010

b.  altri materiali specificati in VII.A1.010

2.  costituiti da materiali sopra specificati e miscelati con altre fibre specificate in VII.A1.012.

e)  «materiali fibrosi o filamentosi» completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame (preimpregnati), «materiali fibrosi o filamentosi» rivestiti di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  «materiali fibrosi o filamentosi» inorganici sopra specificati

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» organici o al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 10,15 × 106 m e

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 17,7 × 104 m e

2.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  resina o catrame specificati nelle sezioni precedenti;

b.  «temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)» uguale o superiore a 180 °C e con resina fenolica o

c.  «temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)» uguale o superiore a 232 °C e con resina o catrame non specificati in precedenza, esclusa la resina fenolica.

Note:

1.  non si applica al polietilene.

2.  Non si applica ai «materiali fibrosi o filamentosi» per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di «aeromobili civili», aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  area non superiore a 1 m2;

b)  lunghezza non superiore a 2,5 m e

c)  larghezza superiore a 15 mm o ai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm.

3.  Non si applica ai prodotti seguenti:

a)  fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi «modulo specifico» inferiore a 10 × 106 m;

b)  fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno;

c)  fibre di boro;

d)  fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 2 043 K (1 770 °C).

4.  Non si applica:

a)  ai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati) per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di «aeromobili civili», aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  area non superiore a 1 m2;

2.  lunghezza non superiore a 2,5 m e

3.  larghezza superiore a 15 mm;

b)  ai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm, completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame, quando si utilizzano resina o catrame diversi da quelli specificati in precedenza.

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

VII.A1.013

Metalli e composti, come segue:

a)  metalli con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, ricavate da materiali costituiti per il 99 % o più di zirconio, magnesio e loro leghe;

b)  boro o leghe di boro aventi particelle di dimensioni uguali o inferiori a 60 μm, come segue:

1.  boro con un grado di purezza pari o superiore all'85 % in peso;

2.  leghe di boro con un tenore di boro pari o superiore all'85 % in peso;

c)  nitrato di guanidina (CAS 506-93-4);

d)  nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).

Nota: i metalli in questione comprendono anche i metalli o le leghe incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

1C011

VII.A1.014

Indumenti corazzati e loro componenti, come segue:

a)  indumenti corazzati leggeri non fabbricati in accordo con norme o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

b)  piastre per indumenti corazzati pesanti che offrono protezione balistica uguale o inferiore al livello IIIA (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

Nota: questo paragrafo non si applica agli indumenti corazzati se al seguito dell'utente a scopo di protezione personale, agli indumenti corazzati per la protezione frontale unicamente da frammenti e onde d'urto provocati da congegni esplosivi non militari e agli indumenti corazzati progettati per la protezione da coltelli, lance, aghi o da traumi da corpo contundente.

1A005

VII.A4.    COMPUTER



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A4.001

Calcolatori elettronici e sistemi, apparecchiature e componenti collegati o «assiemi elettronici» aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:

1.  capacità di resistere a livelli di radiazione superiori ad uno dei valori seguenti:

a.  dose totale di 5 × 3 Gy (Si);

b.  tasso della dose di 5 × 106 Gy (Si)/s o

c.  variazione dell'evento singolo 1 × 10– 8 errore/bit/giorno.

4A001

VII.A5.    TELECOMUNICAZIONI E «SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE»



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A5.001

Sistemi e apparecchiature di telecomunicazione, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

a)  appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:

1.  codici di estensione programmabili dall'utente o

2.  banda passante totale di trasmissione di 100 o più volte superiore alla banda passante di uno qualunque dei canali di informazione e superiore a 50 kHz;

Nota: non si applica alle apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con uno degli elementi seguenti:

a)  sistemi di comunicazione radio cellulari civili o

b)  stazioni terrestri per satelliti fissi o mobili per le telecomunicazioni commerciali civili.

b)  ricevitori radio a controllo numerico aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  più di 1 000 canali;

2.  «tempo di commutazione di canale» inferiore a 1 ms;

3.  esplorazione o scansione automatica di una parte dello spettro elettromagnetico e

4.  identificazione dei segnali ricevuti o del tipo di trasmettitore.

Nota: non si applica alle apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con sistemi di comunicazione radio cellulari civili.

Nota tecnica:

per «tempo di commutazione di canale» si intende il tempo (cioè il ritardo) per passare da una frequenza di ricezione all'altra per arrivare alla frequenza finale di ricezione specificata, con un margine di ± 0,05 %. I prodotti aventi una gamma di frequenza specificata inferiore a ± 0,05 % rispetto alla loro frequenza centrale sono definiti incapaci di commutazione di frequenza di canale.

5A001.b.

VII.A5.002

Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione nel settore delle telecomunicazioni e loro componenti ed accessori, appositamente progettati per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature, funzioni o elementi di telecomunicazione.

Nota: non si applica alle apparecchiature di caratterizzazione di fibre ottiche.

5B002

VII.A6    SENSORI E LASER



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A6.001

Idrofoni aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  che incorporano elementi sensibili flessibili continui;

b)  che incorporano assiemi flessibili di elementi sensibili discreti con diametro o lunghezza inferiore a 20 mm e separazione tra gli elementi inferiore a 20 mm;

c)  aventi uno degli elementi sensibili seguenti:

1.  fibre ottiche;

2.  «pellicole di polimero piezoelettrico» diverse dal fluoruro di polivinilidene (PVDF) e suoi copolimeri P(VDF-TrFE) e P(VDF-TFE);

3.  «compositi piezoelettrici flessibili»;

4.  cristalli singoli piezoelettrici di niobato di piombo e magnesio/titanato di piombo (ovvero Pb(Mg1/3 Nb2/3)O3-PbTiO3 o PMN-PT) ottenuti da soluzione solida o

5.  cristalli singoli piezoelettrici di niobato di piombo e indio/niobato di piombo e magnesio/titanato di piombo (ovvero Pb(In1/2 Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3 Nb2/3)O3–PbTiO3, o PIN-PMN-PT) ottenuti da soluzione solida;

d)  progettati per funzionare a profondità superiori a 35 m con compensazione dell'accelerazione o

e)  progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m.

Nota: le condizioni degli idrofoni appositamente progettati per altre apparecchiature sono determinate dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature.

6A001.a.

VII.A6.002

Cortine di idrofoni acustici rimorchiati aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  spaziatura fra gruppi di idrofoni inferiore a 12,5 m o «in grado di essere modificati» per avere una spaziatura fra gruppi di idrofoni inferiore a 12,5 m;

b)  progettati o «in grado di essere modificati» per funzionare a profondità superiori a 35 m;

c)  sensori di direzione specificati in VII.A6.003;

d)  cavi delle cortine rinforzati longitudinalmente;

e)  diametro della cortina assemblata inferiore a 40 mm;

f)  caratteristiche degli idrofoni specificate alla lettera a) o un idrofono con sensibilità dell'idrofono migliore di 180 dB a qualsiasi profondità senza accelerazione, o

g)  sensori idroacustici basati su accelerometri aventi le caratteristiche seguenti:

1.  composti da tre accelerometri disposti lungo tre assi distinti;

2.  aventi una «sensibilità all'accelerazione» complessiva migliore di 48 dB (riferimento 1 000 mV rms per 1 g);

3.  progettati per funzionare a profondità superiori a 35 metri e

4.  con frequenza di funzionamento inferiore a 20 kHz.

6A001.a.

VII.A6.003

Sensori di direzione aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  «precisione» migliore di 0,5° e

b)  progettati per funzionare a profondità superiori a 35 m o dotati di dispositivo sensibile alla profondità regolabile o rimovibile per funzionare a profondità superiori a 35 m.

6A001.a.

VII.A6.004

Cortine di idrofoni di profondità e di baia aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

a)  che incorporano idrofoni specificati in VII.A6.002 o un idrofono con sensibilità dell'idrofono migliore di 180 dB a qualsiasi profondità senza accelerazione;

b)  che incorporano moduli di segnali di gruppi di idrofoni multiplexati aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  progettati per funzionare a profondità superiori a 35 m o dotati di dispositivo sensibile alla profondità regolabile o rimovibile per funzionare a profondità superiori a 35 m e

2.  intercambiabili operativamente con moduli di cortine di idrofoni acustici rimorchiati o

c)  che incorporano sensori idroacustici basati su accelerometri.

Nota tecnica:

sensori idroacustici basati su accelerometri aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  composti da tre accelerometri disposti lungo tre assi distinti;

2.  aventi una «sensibilità all'accelerazione» complessiva migliore di 48 dB (riferimento 1 000 mV rms per 1 g);

3.  progettati per funzionare a profondità superiori a 35 metri e

4.  con frequenza di funzionamento inferiore a 20 kHz.

Note:

1.  non si applica ai sensori di velocità delle particelle o i geofoni.

2.  si applica anche ai ricevitori, collegati o meno, in funzionamento normale, ad una apparecchiatura attiva separata, e loro componenti appositamente progettati.

6A001.a.

VII.A6.005

«Sensori di immagini monospettrali» e «sensori di immagini multispettrali» progettati per applicazioni di telerilevamento e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  campo di visione istantaneo (IFOV) inferiore a 200 microradianti o

b)  specificati per funzionare nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 30 000 nm e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  in grado di fornire un'uscita di dati di immagini in formato numerico e

2.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  «qualificati per impiego spaziale» o

b.  progettati per impiego avionico, utilizzanti rivelatori diversi dal silicio ed aventi un campo di visione istantaneo inferiore a 2,5 milliradianti.

Nota: non si applica ai «sensori di immagini monospettrali» con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm e che incorporano solo uno qualsiasi dei seguenti rivelatori non «qualificati per impiego spaziale» o «matrici sul piano focale» non «qualificate per impiego spaziale»:

a)  dispositivi ad accoppiamento di carica non progettati o modificati per ottenere una «moltiplicazione di carica» o

b)  dispositivi a semiconduttori complementari a ossido metallico non progettati o modificati per ottenere una «moltiplicazione di carica».

6A002

VII.A6.006

Componenti «qualificati per impiego spaziale» per sistemi ottici, come segue:

a)  componenti alleggeriti fino a meno del 20 % della «densità equivalente» rispetto ad una forma piena avente la stessa apertura e lo stesso spessore;

b)  substrati grezzi, substrati trattati con rivestimenti superficiali (a strato singolo o multistrato, metallici o dielettrici, conduttori, semiconduttori o isolanti) o con pellicole di protezione;

c)  segmenti o assiemi di specchi progettati per essere assemblati nello spazio in un sistema ottico con apertura collettrice equivalente o più grande di una ottica singola di diametro di 1 m;

d)  componenti fabbricati a partire da materiali «compositi» aventi un coefficiente di dilatazione termica lineare uguale o inferiore a 5 × 10– 6 in tutte le direzioni coordinate.

6A004.a.

VII.A6.007

Apparecchiature ottiche di controllo come segue:

a)  apparecchiature appositamente progettate per preservare la forma della superficie o l'orientamento dei componenti «qualificati per impiego spaziale» sopra specificati;

b)  apparecchiature di orientamento, di inseguimento, di stabilizzazione o di allineamento di risonatori come segue:

1.  supporti per specchi ad orientamento del fascio progettati per ospitare specchi aventi diametro o lunghezza dell'asse principale superiore a 50 mm e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro attrezzature di controllo elettronico appositamente progettate:

a.  una corsa angolare massima uguale o superiore a ±26 mrad;

b.  una frequenza di risonanza meccanica uguale o superiore a 500 Hz e

c.  una «precisione» angolare uguale o inferiore a 10 μrad (microradianti) (migliore);

2.  apparecchiature di allineamento di risonatori aventi bande passanti uguali o superiori a 100 Hz ed una «precisione» di 10 μrad o meno (migliore);

c)  sospensioni cardaniche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  un'oscillazione massima superiore a 5°;

2.  una banda passante uguale o superiore a 100 Hz;

3.  errori di puntamento angolari uguali o inferiori a 200 microradianti e

4.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  lunghezza dell'asse principale o di un diametro superiore a 0,15 m ma non superiore ad 1 m e in grado di effettuare accelerazioni angolari superiori a 2 radianti/s2 o

b.  diametro o lunghezza dell'asse maggiore superiore ad 1 m e in grado di effettuare accelerazioni angolari superiori a 0,5 radianti/s2.

6A004.d.

VII.A6.008

«Magnetometri» che utilizzano tecnologie di superconduttori (SQUID) e hanno una delle caratteristiche seguenti:

a)  sistemi SQUID progettati per funzionamento fisso senza sottosistemi appositamente progettati per ridurre il rumore durante il moto e aventi una «sensibilità» uguale o inferiore a (migliore di) 50 fT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz o

b)  sistemi SQUID aventi una «sensibilità» del magnetometro in moto inferiore a (migliore di) 2 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz e appositamente progettati per ridurre il rumore durante il moto.

6A006

tranne:

— 6A006.a.3 i «magnetometri» che utilizzano «tecnologie» fluxgate

— 6A006.a.4 i «magnetometri» a bobina di induzione

— 6A006.b. i sensori di campo elettrico subacquei

VII.A6.009

«Magnetometri» che utilizzano «tecnologie» di pompaggio ottico o di precessione nucleare (protoni/Overhauser) aventi una «sensibilità» inferiore a (migliore di) 2 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz.

6A006

VII.A6.010

«Gradiometri magnetici» che impiegano «magnetometri» multipli specificati in VII.A6.

6A006

VII.A6.011

«Sistemi di compensazione» per:

a)  «magnetometri» che utilizzano «tecnologie» di pompaggio ottico o di precessione nucleare (protoni/Overhauser) aventi una «sensibilità» inferiore a (migliore di) 20 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz e che utilizzano «tecnologie» di pompaggio ottico o di precessione nucleare (protoni/Overhauser) che permetteranno a questi sensori di realizzare una «sensibilità» inferiore a (migliore di) 2 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

b)  sensori di campo elettrico subacquei aventi una «sensibilità» inferiore a (migliore di) 8 nanovolt per metro per radice quadrata di Hz se misurata a 1 Hz;

c)  «gradiometri magnetici» specificati in VII.A6.010 che permetteranno a questi sensori di realizzare una «sensibilità» inferiore a (migliore di) 3 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz.

Nota:

«gradiometri magnetici intrinseci» a fibre ottiche aventi una «sensibilità» di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0,3 nT/m (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

«gradiometri magnetici intrinseci» che utilizzano «tecnologie» diverse da quelle delle fibre ottiche, aventi una «sensibilità» di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0.015 nT/m (valore efficace) per radice quadrata di Hz.

6A006

VII.A6.012

Ricevitori elettromagnetici subacquei che incorporano «magnetometri» specificati in VII.A6.008 o VII.A6.009.

6A006

VII.A7.    MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A7.001

Accelerometri, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a)  accelerometri lineari aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare inferiori o uguali a 15 g ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  «stabilità» di «polarizzazione» inferiore a (migliore di) 130 micro g in rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un anno o

b.  «stabilità» del «fattore di scala» inferiore a (migliore di) 130 ppm in rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un anno;

2.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 15 g ma inferiori o uguali a 100 g ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  «ripetibilità» di «polarizzazione» inferiore a (migliore di) 1 250 micro g su un periodo di un anno e

b.  «ripetibilità» del «fattore di scala» inferiore a (migliore di) 1 250 ppm su un periodo di un anno o

3.  progettati per essere utilizzati in sistemi di navigazione inerziale o sistemi di guida e specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g;

Nota: i paragrafi precedenti non si applicano gli accelerometri unicamente limitati alla misurazione della vibrazione o degli urti.

b)  accelerometri angolari o rotazionali, specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

7A001

VII.A7.002

Giroscopi o sensori di velocità angolare, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a)  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare inferiori o uguali a 100 g ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  variazione di velocità inferiore a 500 gradi al secondo ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  «stabilità» di «polarizzazione» inferiore a (migliore di) 0,5 gradi per ora se misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di un mese ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso o

b.  «spostamento angolare casuale» minore (migliore di) o uguale a 0,0035 gradi per radice quadrata di ora o

Nota: questo paragrafo non si applica ai «giroscopi a massa rotante».

2.  variazione di velocità uguale o superiore a 500 gradi per secondo e avente una delle caratteristiche seguenti:

a.  «stabilità» di «polarizzazione» inferiore a (migliore di) 4 gradi per ora se misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di tre minuti ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso o

b.  «spostamento angolare casuale» minore (migliore di) o uguale a 0,1 gradi per radice quadrata di ora o

Nota: questo paragrafo non si applica ai «giroscopi a massa rotante».

b)  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

7A002

VII.A7.003

«Apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale» aventi una delle caratteristiche seguenti:

Note:

1.  le «apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale» incorporano accelerometri o giroscopi per misurare le variazioni di velocità e di orientamento al fine di stabilire o mantenere direzione o posizione senza esigere un riferimento esterno una volta allineati. Le «apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale» includono:

— sistemi di riferimento di rotta e di assetto (AHRS);

— girobussole;

— unità di misura inerziale (IMU);

— sistemi di navigazione inerziale (INS);

— sistemi di riferimento inerziale (IRS);

— unità di riferimento inerziale (IRU).

2.  Il presente paragrafo non si applica alle «apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale» omologati per essere utilizzati su «aeromobili civili» dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri.

a)  progettati per «aeromobili», veicoli terrestri o navi, che forniscono la posizione senza l'utilizzo dei «riferimenti di aiuto al posizionamento» ed aventi una delle «precisioni» seguenti dopo un normale allineamento:

1.  tasso di «errore circolare probabile» («CEP») pari o inferiore a (migliore di) 0,8 miglia nautiche per ora;

2.  «CEP» pari o inferiore (migliore) allo 0,5 % della distanza percorsa o

3.  «CEP» della deriva totale pari o inferiore a (migliore di) 1 miglio nautico in un periodo di 24 ore;

b)  progettati per «aeromobili», veicoli terrestri o navi con un «riferimento di aiuto al posizionamento» integrato che forniscono la posizione dopo la perdita di tutti i «riferimenti di aiuto al posizionamento» per un periodo fino a 4 minuti, aventi una «precisione» inferiore a (migliore di) 10 metri di «CEP»;

c)  progettati per «aeromobili», veicoli terrestri o navi, provvisti di determinazione della rotta o del nord vero e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.  una velocità angolare massima di funzionamento minore (inferiore) di 500 o/s e una «precisione» di rotta senza l'utilizzo di «riferimenti di aiuto al posizionamento» pari o inferiore a (migliore di) 0,07 o/s (Lat.) (equivalenti a 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine) o

2.  una velocità angolare massima di funzionamento pari o superiore a (maggiore di) 500 o/s e una «precisione» di rotta senza l'utilizzo di «riferimenti di aiuto al posizionamento» pari o inferiore a (migliore di) 0,2 o/s (Lat.) (equivalenti a 17 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine);

d)  che forniscono misurazioni di accelerazione o di velocità angolare, in più di una dimensione, e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.  prestazioni specificate per gli accelerometri e i giroscopi sopra descritti, lungo qualsiasi asse, senza l'utilizzo di riferimenti di aiuto o

2.  «qualificati per impiego spaziale» e che forniscono misurazioni di velocità angolare aventi «spostamento angolare casuale» lungo qualsiasi asse pari o inferiore a (migliore di) 0,1 gradi per radice quadrata di ora.

7A003

VII.A8.    MATERIALE NAVALE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A8.001

Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria, appositamente progettati per l'impiego subacqueo, come segue:

a)  sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motore a ciclo Brayton o Rankine, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  sistemi chimici di depurazione o di assorbimento appositamente progettati per l'eliminazione dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio e delle microparticelle provenienti dal riciclaggio dello scappamento del motore;

2.  sistemi appositamente progettati per l'impiego di un gas monoatomico;

3.  dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti, o

4.  sistemi aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  appositamente progettati per pressurizzare i prodotti di reazione o per la riformazione del combustibile;

b.  appositamente progettati per immagazzinare i prodotti della reazione e

c.  appositamente progettati per scaricare i prodotti della reazione contro una pressione di 100 kPa o più.

8A002.j.

VII.A8.002

Sistemi non dipendenti dall'aria con motore a ciclo diesel aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  sistemi chimici di depurazione o di assorbimento appositamente progettati per l'eliminazione dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio e delle microparticelle provenienti dal riciclaggio dello scappamento del motore;

b)  sistemi appositamente progettati per l'impiego di un gas monoatomico;

c)  dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti, e

d)  sistemi di scarico appositamente progettati per non scaricare in modo continuo i prodotti della combustione.

8A002.j.

VII.A8.003

Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria a «cella a combustibile» con potenza di uscita superiore a 2 kW ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti o

b)  sistemi aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  appositamente progettati per pressurizzare i prodotti di reazione o per la riformazione del combustibile;

2.  appositamente progettati per immagazzinare i prodotti della reazione e

3.  appositamente progettati per scaricare i prodotti della reazione contro una pressione di 100 kPa o più.

8A002.j.

VII.A8.004

Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motori a ciclo Stirling aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti e

b)  sistemi di scarico appositamente progettati per scaricare i prodotti della combustione contro una pressione di 100 kPa o più.

8A002.p.

VII.A8.005

Veicoli sommergibili collegati (tethered), con equipaggio, progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m.

8A001.a.

VII.A9.    MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A9.001

Apparecchiature, utensili o montaggi appositamente progettati per la fabbricazione di palette mobili, palette fisse o «carenature di estremità» di motori a turbina a gas, come segue:

a)  apparecchiature di solidificazione direzionale o di fusione monocristallina;

b)  utensili per la fusione, fabbricati con metalli o ceramiche refrattari, come segue:

1.  anime;

2.  gusci (stampi);

3.  unità combinate anima e guscio (stampo);

c)  apparecchiature per la fabbricazione additiva con solidificazione direzionale o monocristallina.

9B001

VII.A9.002

Motori aeronautici a turbina a gas, esclusi quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)  omologati dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri e

b)  volti a motorizzare aeromobili con equipaggio non militare per i quali le autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri hanno rilasciato per l'«aeromobile» con quello specifico tipo di motore:

1.  una certificazione di tipo civile o

2.  un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

9A001

B.    SOFTWARE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.B.001

«Software» per lo «sviluppo» dei materiali elencati in VII.A1.

1D002

VII.B.002

«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» delle seguenti apparecchiature:

a)  macchine utensili di tornitura aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura» aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «ripetibilità di posizionamento unidirezionale» uguale o inferiore a (migliore di) 0,9 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso inferiore a 1,0 m o

2.  «ripetibilità di posizionamento unidirezionale» uguale o inferiore a (migliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso uguale o superiore a 1,0 m;

b)  macchine utensili di fresatura aventi uno degli elementi seguenti:

1.  tre assi lineari più un asse di rotazione che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura» aventi uno degli elementi seguenti:

a.  «ripetibilità di posizionamento unidirezionale» uguale o inferiore a (migliore di) 0,9 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso inferiore a 1,0 m o

b.  «ripetibilità di posizionamento unidirezionale» uguale o inferiore a (migliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso uguale o superiore a 1,0 m.

2.  limitate ad una capacità massima del pezzo da lavorare di 150 mm di diametro esterno o di lunghezza; b.

a.  «ripetibilità di posizionamento unidirezionale» uguale o inferiore a (migliore di) 0,9 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso inferiore a 1,0 m

b.  «ripetibilità di posizionamento unidirezionale» uguale o inferiore a (migliore di) 1,4 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso uguale o superiore a 1 m e inferiore a 4 m;

c.  «ripetibilità di posizionamento unidirezionale» uguale o inferiore a (migliore di) 6,0 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso uguale o superiore a 4 m;

3.  «ripetibilità di posizionamento unidirezionale» per alesatrici a coordinate uguale o inferiore a (migliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari;Fano

4.  macchine per lavorazione elettroerosiva diverse dal tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per «controllo di contornatura» su due o più assi di rotazione;

5.  macchine foratrici per fori profondi e tornitrici modificate per la foratura profonda in grado di eseguire fori di lunghezza superiore a 5 m;

6.  macchine utensili a «controllo numerico» o manuale e loro componenti, controlli ed accessori appositamente progettati per sbarbare, finire, rettificare o levigare gli ingranaggi dritti induriti (Rc = 40 o superiore) a dentatura elicoidale e doppia-elicoidale aventi passo diametrale superiore a 1 250 mm e larghezza del dente del 15 % o più del passo diametrale, con qualità di finitura uguale o migliore della qualità AGMA 14 (equivalente alla norma ISO 1 328 classe 3).

2D001

2D002

VII.B.003

«Software» per sistemi, apparecchiature e componenti marini, apparecchiature di collaudo, di ispezione e di «produzione» e altre tecnologie collegate

8D001

8D002

C.    TECNOLOGIA



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.C.001

«Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» delle apparecchiature o dei materiali elencati in VII.A

1E001

1E002

1E102

1E103

1E104

1E201

VII.C.002

«Tecnologia» per la riparazione delle strutture, dei prodotti laminati o dei materiali «compositi» specificati in VII.A1 «Sistemi, apparecchiature e componenti».

Nota: non si applica alla tecnologia per la riparazione di strutture di «aeromobili civili» con l'impiego di «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio e resine epossidiche, contenuta nei manuali del fabbricante degli aeromobili.

1E001

1E002

1E201

1E103

VII.C.003

«Tecnologia» per sistemi, apparecchiature e componenti marini, apparecchiature di collaudo, di ispezione e di «produzione» e altre tecnologie collegate

8E001

8E002

PARTE VIII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi di distruzione di massa, designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

A.    BENI

VIII.A0.    MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.A0.001

Magneti anulari (esclusi quelli progettati per applicazioni nei settori automobilistico o dell'elettronica di consumo)

0B001

VIII.A0.002

Celle calde

0B006

VIII.A0.003

Camere a guanti adatte all'utilizzazione con materiali radioattivi

0B005

VIII.A0.004

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro

0B001

VIII.A0.005

Acceleratori di particelle

N/A

VIII.A0.006

Sistemi di raffreddamento al freon e ad acqua refrigerata in grado di mantenere una capacità di raffreddamento costante pari o superiore a 100 000 Btu/hr (29,3 kW)

0B001

0B002

1B231

VIII.A0.007

Valvole con tenuta a soffietto

0B001

2A226

VIII.A0.008

Attrezzature in monel, tra cui valvole, tubature, serbatoi e recipienti (tubi e valvole di diametro superiore a 8 previsti per 500 psi e serbatoi di oltre 500 l)

0B001

2A226

2B350

VIII.A0.009

Lastre, valvole, tubature, serbatoi e recipienti in acciaio inossidabile austenitico 304 e 316 (tubi e valvole di diametro superiore a 8 previsti per 500 psi e serbatoi di oltre 500 l)

0B001

1C116

1C216

VIII.A0.010

Valvole per vuoto, tubature, flange, guarnizioni e attrezzature collegate appositamente progettate per essere utilizzate nella manutenzione per alto vuoto (pressione pari o inferiore a 0,1 Pa)

0B001

0B002

2A226

2B350

VIII.A1.    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.A1.001

Apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni

1A004

6A002

6A102

VIII.A1.002

Apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo (escluse le apparecchiature a raggi X appositamente progettate per uso medico)

1B001

9B007

VIII.A1.003

Tributilfosfato (CAS 126-73-8)

N/A

VIII.A1.004

Acido nitrico in concentrazioni del 20 % o più in peso

1C111

VIII.A1.005

Fluoro (tranne quello utilizzato esclusivamente per scopi civili, come i refrigeranti, compresi il freon e il fluoruro per la produzione di dentifricio)

1C350

VIII.A1.006

Radionuclidi emittenti alfa

1C236

VIII.A1.007

Telecamere resistenti alle radiazioni

6A003

VIII.A2.    TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.A2.001

Cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno

(diametro pari o superiore a 3 mm)

2A001

2A101

VIII.A2.002

Presse isostatiche

2B004

2B104

2B204

VIII.A2.003

Apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio

2B005

VIII.A2.004

Attrezzature per la produzione di valvole, comprese le macchine di formatura idraulica e le matrici di formatura di soffietti

2B009

2B109

2B209

VIII.A2.005

Saldatrici MIG

(oltre 180 A DC)

N/A

VIII.A2.006

Macchine di bilanciamento centrifugo su più piani

2B119

2B219

VIII.A2.007

Apparecchiature di rilevamento sismico o rilevatori sismici antiintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato

2B116

9B006

VIII.A3.    ELETTRONICA



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.A3.001

Variatori di frequenza in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 300 e 600 Hz

3A225

VIII.A3.002

Spettrometri di massa

3A233

VIII.A3.003

Macchine a raggi X con scarica a lampo e «parti» o «componenti» di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione

3A102

VIII.A3.004

Apparecchiature elettroniche entro la gamma di frequenze sintetizzate pari o superiore a 31,8 GHz e con potenza di uscita pari o superiore a 100 mW per la generazione di tempo di ritardo o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:

a)  generatori di ritardo digitali con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo o

b)  contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo

3B002

VIII.A3.005

Strumenti analitici cromatografici e spettrometrici

3A233

B.    SOFTWARE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.B.001

Software per calcoli/modellazione neutronici

0D001

VIII.B.002

Software per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione

0D001

VIII.B.003

Software per calcoli/modellazione idrodinamici (tranne quelli utilizzati esclusivamente per scopi civili, come i servizi di riscaldamento collettivo

0D001

PARTE IX

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi convenzionali, designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).

A.    BENI

IX.A1.    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A1.001

Dispositivi di tenuta, guarnizioni, sigillanti o serbatoi elastici per carburante, appositamente progettati per impiego su «aeromobili» o impiego aerospaziale, costituiti da più del 50 % in peso di uno qualsiasi delle poliimmidi fluorurate o degli elastomeri di fosfazene fluorurato.

1A001

IX.A1.002

Manufatti realizzati con poliimmidi aromatiche non «fusibili» sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce:

a)  spessore superiore a 0,254 mm o

b)  rivestiti o laminati con carbonio, grafite, metalli o sostanze magnetiche.

Nota: la categoria di cui sopra non si applica ai manufatti rivestiti o laminati con rame e progettati per circuiti elettronici stampati.

1A003

IX.A1.003

Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione non appositamente progettati per uso militare, come segue:

a)  maschere complete, filtri, abiti, guanti e calzature protettivi, sistemi di rilevazione e apparecchiature di decontaminazione, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:

1.  «agenti biologici»;

2.  «materiali radioattivi» o

3.  agenti di guerra chimica (CW).

1A004.a.

Tranne 1A004.a: agenti antisommossa

IX.A1.004

Apparecchiature e dispositivi appositamente progettati per innescare cariche e dispositivi contenenti «materiali energetici» con mezzi elettrici, come segue:

a)  apparecchi di innesco per detonatori esplosivi progettati per azionare i detonatori esplosivi specificati alla lettera b);

b)  detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:

1.  a ponte esplodente (EB);

2.  a filo esplodente (EBW);

3.  a trasmettitore d'impulso (slapper) o

4.  a lamina esplodente (EFI).

1A007

IX.A1.005

Cariche, dispositivi e loro componenti, come segue:

a)  «cariche cave»;

1.  quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 90 g e

2.  diametro dell'involucro esterno uguale o superiore a 75 mm;

b)  cariche da taglio lineare;

1.  carico esplosivo superiore a 40 g/m e

2.  ampiezza uguale o superiore a 10 mm;

c)  cordone detonante con carico del nucleo esplosivo superiore a 64 g/m o

d)  cariche da taglio ed utensili da recisione aventi una quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 3,5 kg.

1A008

IX.A1.006

Apparecchiature per la produzione o l'ispezione di strutture o prodotti laminati «compositi» o di «materiali fibrosi o filamentosi», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a)  macchine per la posa di cavi di filamenti, i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di cavi sono coordinati e programmati secondo due o più assi di «servoposizionamento primario», appositamente progettate per la fabbricazione di strutture «composite» per cellule di aerei o di «missili».

1B001.g.

IX.A1.007

Apparecchiature per la produzione di leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, appositamente progettate per evitare la contaminazione e appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei seguenti processi:

a)  atomizzazione sotto vuoto;

b)  atomizzazione a gas;

c)  atomizzazione centrifuga;

d)  tempra rapida;

e)  tempra su cilindro e polverizzazione;

f)  estrazione in fusione e polverizzazione;

g)  lega meccanica o

h)  atomizzazione a plasma.

1B002

IX.A1.008

Attrezzature, matrici, forme o montaggi per la «formatura superplastica» o la «saldatura per diffusione» del titanio, dell'alluminio o di loro leghe:

a)  strutture di cellule o strutture aerospaziali;

b)  motori per «aeromobili» o motori aerospaziali o

c)  componenti appositamente progettati per le strutture specificate alla lettera a) o per i motori specificati alla lettera b).

1B003

IX.A1.009

Materiali appositamente progettati per assorbire le onde elettromagnetiche, o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:

a)  materiali polimerici intrinsecamente conduttori con «conduttività elettrica di volume» superiore a 10 000 S/m (Siemens per metro) o «resistività superficiale» inferiore a 100 ohm/quadrato, basati su uno qualsiasi dei polimeri seguenti:

1.  polianilina;

2.  polipirrolo;

3.  politiofene;

4.  poli fenilene-vinilene o

5.  poli tienilene-vinilene.

Nota tecnica: la «conduttività elettrica di volume» e la «resistività superficiale'» sono determinate con l'ausilio della norma ASTM D-257 o di norme nazionali equivalenti.

1C001.c.

IX.A1.010

Conduttori «compositi»«superconduttori» costituiti da uno o più «filamenti»«superconduttori» che mantengono lo stato «superconduttore» a una temperatura superiore a 115 K (– 158,16 °C).

Nota tecnica: ai fini della voce precedente, i «filamenti» possono essere in forma di fili, cilindri, pellicole, nastri e strisce.

1C005.a.

IX.A1.011

«Materiali fibrosi o filamentosi», come segue:

a)  «materiali fibrosi o filamentosi» organici aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 12,7 × 106 m e

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 23,5 × 104 m

Nota: non si applica al polietilene.

b)  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 14,65 × 106 m e

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 26,82 × 104 m

c)  «materiali fibrosi o filamentosi» inorganici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 2,54 × 106 m e

2.  punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 922 K (1 649 °C) in ambiente inerte.

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

IX.A2.    TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A2.001

Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, come segue:

Nota: questa categoria non si applica alle sfere aventi tolleranze di grado 5 o meno specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 3290.

a)  cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli pieni, aventi tutte le tolleranze specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 4 (o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi sia «anelli» sia «elementi volventi», costruiti con monel o berillio;

Note tecniche:

1.  «anello» - parte anulare di un cuscinetto volvente radiale che incorpora una o più piste (ISO 5593:1997);

2.  «elemento volvente» - sfera o rullo che ruota tra le piste (ISO 5593:1997).

b)  sistemi di cuscinetti magnetici attivi costituiti da uno degli elementi seguenti:

1.  materiali con densità di flusso uguali o superiori a 2,0 T e resistenza allo snervamento superiore a 414 MPa;

2.  tutti i tipi progettati per la polarizzazione omopolare di elettromagneti tridimensionali per attuatori o

3.  sensori di posizione ad alta temperatura [450 K (177 °C) e superiore].

2A001.a.

2A001.c.

IX.A2.002

Macchine utensili per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi» e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico»:

a)  macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  tre o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura» e «ripetibilità di posizionamento unidirezionale» uguale o inferiore a (migliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari o

2.  cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura»;

b)  macchine utensili per asportazione di metalli, ceramiche o materiali «compositi» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  asportano materiale per mezzo di uno dei seguenti procedimenti:

a.  getti di acqua o di altri liquidi, compresi quelli utilizzanti additivi abrasivi;

b.  fascio elettronico o

c.  fascio «laser» e

2.  almeno due assi di rotazione che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura».

2B001.c.

IX.A2.003

Macchine utensili per la rifinitura ottica a controllo numerico equipaggiate per l'asportazione selettiva di materiali per produrre superfici ottiche non sferiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  rifinitura della forma inferiore a (migliore di) 1,0 μm;

b)  rifinitura a una scabrezza inferiore a (migliore di) 100 nm rms;

c)  quattro o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura» e

d)  che utilizza uno dei seguenti processi:

1.  «rifinitura magnetoreologica (MRF)»;

2.  «rifinitura elettroreologica (ERF)»;

3.  «rifinitura con fascio di particelle energetico»;

4.  «rifinitura con utensile a membrana gonfiabile» o

5.  «rifinitura a getto fluido».

Note tecniche: ai fini dei prodotti di cui sopra:

1.  per «MRF» si intende un processo di asportazione di materiali mediante un fluido magnetico abrasivo la cui viscosità è controllata da un campo magnetico;

2.  per «ERF» si intende un processo di asportazione mediante un fluido abrasivo la cui viscosità è controllata da un campo elettrico;

3.  la «rifinitura con fascio di particelle energetico» utilizza plasma di atomi reattivi (RAP) o fasci di ioni per asportare selettivamente il materiale;

4.  la «rifinitura con utensile a membrana gonfiabile» è un processo che utilizza una membrana pressurizzata che deformandosi entra in contatto con una superficie ridotta del pezzo;

5.  la «rifinitura a getto fluido» utilizza un flusso fluido per l'asportazione del materiale.

2B002.a.

2B002.b.

2B002.c.

2B002.d.

IX.A2.004

«Presse isostatiche» a caldo aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a)  un ambiente termicamente controllato nella cavità chiusa ed una cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 406 mm e

b)  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  pressione di lavoro massima superiore a 207 MPa;

2.  ambiente termicamente controllato a temperature superiori a 1 773 K (1 500 °C) o

3.  capacità di impregnazione con idrocarburi ed eliminazione dei prodotti di decomposizione gassosa risultanti.

2B004

2B104

2B204

IX.A2.005

Apparecchiature appositamente progettate per la deposizione, la lavorazione e il controllo durante la lavorazione di strati inorganici, rivestimenti e modificazioni superficiali, come segue:

a)  apparecchiature di produzione per la deposizione chimica in fase di vapore (CVD) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  un processo modificato per:

a.  CVD pulsante;

b.  deposizione termica a nucleazione controllata (CNTD) o

c.  CVD intensificata o assistita da plasma e

2.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  comprendenti dispositivi di tenuta rotanti a vuoto spinto (uguale o inferiore a 0,01 Pa) o

b.  comprendenti un controllo di spessore dello strato in situ;

b)  apparecchiature di produzione con processo di impiantazione ionica con correnti di fascio uguali o superiori a 5 mA;

c)  apparecchiature di produzione con processo di deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico (EB-PVD) comprendenti sistemi di alimentazione previsti per potenza superiore a 80 kW, che presentano uno degli elementi seguenti:

1.  un sistema di controllo a «laser» del livello del pozzetto liquido per regolare in modo preciso il ritmo di ingresso dei lingotti o

2.  un indicatore di velocità basato su calcolatore funzionante sul principio della fotoluminescenza degli atomi ionizzati nel flusso evaporante per controllare la velocità di deposizione di uno strato contenente due o più elementi;

d)  apparecchiature di produzione con processo di polverizzazione a plasma aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  funzionanti in atmosfera controllata a pressione ridotta (uguale o inferiore a 10 kPa misurata al di sopra ma non oltre 300 mm dall'uscita del polverizzatore della torcia) in una camera a vuoto in grado di produrre vuoto fino a 0,01 Pa prima del processo di polverizzazione o

2.  comprendenti un controllo di spessore dello strato in situ;

e)  apparecchiature di produzione con processo di deposizione per polverizzazione catodica in grado di sopportare densità di corrente uguali o superiori a 0,1 mA/mm2 con velocità di deposizione uguale o superiore a 15 μm/h;

f)  apparecchiature di produzione con processo di deposizione per arco catodico comprendenti una griglia di elettromagneti per controllare la direzione dell'area di impatto dell'arco sul catodo o

g)  apparecchiature di produzione di placcatura ionica in grado di effettuare la misura in situ di una delle caratteristiche seguenti:

1.  controllo dello spessore del rivestimento sul substrato e della velocità di deposizione o

2.  caratteristiche ottiche.

2B005

IX.A2.006

Sistemi, apparecchiature e «assiemi elettronici» di controllo dimensionale o di misura, come segue:

a)  macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con «controllo numerico» aventi un errore massimo tollerato di misura della lunghezza (E0,MPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o inferiore a (migliore di) 1,7 + L/1 000 μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), in base alla norma ISO 10360-2 (2009);

b)  strumenti di misura dello spostamento lineare e angolare come segue:

1.  strumenti di misura dello «spostamento lineare» aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  sistemi di misura del tipo non a contatto con «risoluzione» uguale o inferiore a (migliore di) 0,2 μm nella gamma di misura fino a 0,2 mm;

b.  sistemi di trasformatori differenziali (LVDT):

1.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  «linearità» uguale o inferiore a (migliore di) 0,1 % misurata da 0 alla «gamma completa di funzionamento», per LVDT con «gamma completa di funzionamento» fino ad un massimo di ± 5 mm o

b)  «linearità» uguale o minore (migliore) di 0,1 % misurata da 0 a 5 mm, per LVDT con «gamma completa di funzionamento» superiore a ± 5 mm e

2.  deriva uguale o migliore (minore) di 0,1 % al giorno alla temperatura normale dell'ambiente di collaudo di ± 1 K;

Nota tecnica:

ai fini della precedente voce b., per «gamma completa di funzionamento» si intende la metà del totale possibile spostamento lineare del trasformatore differenziale. Ad esempio, i trasformatori differenziali con una «gamma completa di funzionamento» fino a ± 5 mm possono misurare un totale possibile spostamento lineare di 10 mm.

c.  sistemi di misura aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  contenenti un «laser»;

2.  «risoluzione» a fondo scala di 0,200 nm o minore (migliore) e

3.  capacità di raggiungere un'«incertezza di misura» uguale o inferiore a (migliore di) (1,6 + L/2 000 ) nm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri) in qualsiasi punto della gamma di misurazione, tenuto conto dell'indice di rifrazione dell'aria e misurata su un periodo di 30 secondi a una temperatura di 20 ± 0,01°C o

d.  «assiemi elettronici» appositamente progettati per fornire funzionalità di retroazione nei sistemi sopra specificati;

2.  strumenti di misura dello spostamento lineare;

Nota: la categoria di cui sopra non si applica agli strumenti ottici quali gli autocollimatori che utilizzano la luce collimata (ad esempio la luce «laser») per rivelare lo spostamento angolare di uno specchio.

c)  apparecchiature che misurano la scabrezza (inclusi i difetti superficiali) di superficie misurando la dispersione ottica con sensibilità uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nm.

2B006.b.

2B206.b.

IX.A2.007

«Robot» aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro unità di controllo e «dispositivi di estremità» appositamente progettati:

a)  aventi una capacità di trattamento in tempo reale dell'immagine in tre dimensioni reali o di una «analisi della scena» in tre dimensioni reali al fine di creare o modificare «programmi» o dati numerici di programma;

Nota tecnica:

la limitazione della capacità di «analisi della scena» non comprende l'approssimazione della terza dimensione tramite la ripresa della scena sotto un angolo prestabilito né una ridotta interpretazione della scala dei grigi per la percezione della profondità o della trama nell'ambito degli obiettivi operativi approvati (2 1/2 D).

b)  appositamente progettati per rispondere alle norme nazionali di sicurezza relative ad ambienti contenenti potenziali esplosivi per munizionamento;

c)  appositamente progettati o garantiti come resistenti alle radiazioni per sopportare una dose di radiazione totale superiore a 5 × 103 Gy (Si) senza degradazione funzionale o

d)  appositamente progettati per funzionare ad altitudini superiori a 30 000 m.

2B007

2B207

IX.A2.008

Assiemi o unità appositamente progettati per le macchine utensili o per sistemi o apparecchiature di controllo dimensionato o di misura, come segue:

a)  unità di ritrasmissione di posizione di tipo lineare, aventi una «precisione» globale inferiore a (migliore di) [800 + (600 × L/1 000 )] nm (L rappresenta la lunghezza effettiva espressa in mm);

b)  unità di ritrasmissione di posizione di tipo rotativo, aventi una «precisione» inferiore a (migliore di) 0,00025° o

c)  «tavole rotanti basculanti» e «mandrini basculanti» destinati a essere utilizzate con macchine utensili fino a livelli uguali o superiori a quelli specificati in questa categoria.

2B008

IX.A2.009

Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura che possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbricante, con unità di «controllo numerico» o unità di controllo a calcolatore e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  tre o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura» e

b)  forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN.

Nota tecnica: sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B009

2B109

2B209

IX.A3.    ELETTRONICA



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A3.001

Prodotti elettronici, come segue:

a)  circuiti integrati di uso generale, come segue:

Note:

1.  le condizioni delle fette (finite o non finite) nelle quali sia stata determinata la funzione devono essere valutate in funzione dei parametri definiti in 3A001.a.

2.  i circuiti integrati comprendono i tipi seguenti:

— «circuiti integrati monolitici»;

— «circuiti integrati ibridi»,

— «circuiti integrati multichip»;

— «circuiti integrati a film» compresi i circuiti integrati di silicio su zaffiro;

— «circuiti integrati ottici»;

— «circuiti integrati tridimensionali»;

— «circuiti integrati monolitici a microonde» («MMIC»).

3A001.a

IX.A3.002

Circuiti integrati progettati o previsti come circuiti resistenti alle radiazioni per sopportare:

a)  una dose totale di 5 × 103 Gy (Si) o più;

b)  un tasso della dose di 5 × 106 Gy (Si)/s o più o

c)  una fluenza (flusso integrato) di neutroni (1 MeV equivalente) di 5 × 1 013 n/cm2 o superiore sul silicio, o il valore equivalente per altri materiali;

Nota: la categoria di cui sopra non si applica ai metalli isolanti semiconduttori (MIS).

3A001.a.

IX.A3.003

«Microcircuiti microprocessori»,

«microcircuiti microcalcolatori», microcircuiti microcontrollori, memorie a circuiti integrati fabbricate a partire da un semiconduttore composto, convertitori analogico-numerici, circuiti integrati che contengono convertitori analogico-numerici e memorizzano o trattano i dati digitalizzati, convertitori numerico-analogici, circuiti elettro-ottici o «circuiti integrati ottici» progettati per il «trattamento del segnale», dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore, circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente per i quali non è conosciuta la funzione o le condizioni dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, processori di trasformata rapida di Fourier (FFT), memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM), memorie flash, memorie statiche ad accesso casuale (SRAM) o memorie ad accesso casuale magnetoresistive (MRAM), aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 398 K (+ 125 °C);

b)  previsti per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 218 K (– 55 °C) o

c)  previsti per funzionare nell'intera gamma di temperatura ambiente da 218 K (– 55 °C) a 398 K (+ 125 °C);

Nota: questa categoria non si applica ai circuiti integrati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili.

3A001.a.2

IX.A3.004

«Circuiti integrati ottici» ed elettro-ottici per il «trattamento del segnale» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  uno o più diodi «laser» interni;

b)  uno o più elementi interni di rivelazione della luce e

c)  guide d'onda ottiche;

3A001.a.

IX.A3.005

4.  dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  numero massimo di entrate/uscite numeriche superiore a 700 o

b)  «velocità di trasmissione di dati aggregati di picco di un ricetrasmettitore in serie unidirezionale» pari o superiore a 500 Gb/s;

Nota: questa categoria comprende:

— dispositivi logici programmabili semplici (SPLD),

— dispositivi logici programmabili complessi (CPLD),

— reti di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA),

— reti logiche programmabili dall'utilizzatore (FPLA),

— interconnessioni programmabili dall'utilizzatore (FPIC).

3A001.a.

IX.A3.006

Circuiti integrati per reti neurali.

3A001.a.

IX.A3.007

Circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali il fabbricante non conosce né la funzione né le condizioni dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  oltre 1 500 terminali di uscita;

b)  «ritardo di propagazione della porta di base» tipico inferiore a 0,02 ns o

c)  frequenza di funzionamento superiore a 3 GHz.

3A001.a.

IX.A3.008

Circuiti integrati per sintetizzatore digitale diretto (DDS) aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  frequenza di clock del convertitore numerico-analogico (DAC) pari o superiore a 3,5 GHz e risoluzione del DAC uguale o superiore a 10 bit, ma inferiore a 12 bit o

b)  frequenza di clock del convertitore numerico-analogico (DAC) pari o superiore a 1,25 GHz e una risoluzione del DAC pari o superiore a 12 bit.

Nota tecnica: la frequenza di clock del DAC può essere descritta come frequenza di clock pilota o frequenza di clock di entrata.

3A001.a.

IX.A3.009

Prodotti a microonde o ad onde millimetriche, come segue:

a)  «dispositivi elettronici sotto vuoto» a onde progressive, a impulsi o a onda continua;

1.  dispositivi funzionanti a frequenze superiori a 31,8 GHz;

2.  dispositivi aventi l'elemento riscaldante del catodo con un tempo inferiore a 3 secondi tra l'accensione e l'emissione di potenza a RF (radiofrequenza) nominale;

3.  dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati con «banda passante frazionaria» superiore al 7 % o con potenza di picco superiore a 2,5 kW;

4.  dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  «banda passante istantanea» superiore a un'ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,5;

b.  «banda passante istantanea» uguale o inferiore a un'ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 1;

c.  «qualificati per impiego spaziale» o

d.  aventi una pistola elettronica a griglia;

5.  dispositivi con «banda passante frazionaria» superiore o uguale al 10 %, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  un fascio elettronico anulare;

b.  un fascio elettronico non assialsimmetrico o

c.  fasci elettronici multipli;

b)  «dispositivi elettronici sotto vuoto» amplificatori a campi incrociati con guadagno superiore a 17 dB;

c)  catodi termoionici progettati per «dispositivi elettronici sotto vuoto» in grado di produrre una densità di corrente nelle condizioni di funzionamento nominali superiore a 5 A/cm2 o una densità di corrente a impulsi (non continua) nelle condizioni di funzionamento nominali superiore a 10 A/cm2;

d)  «dispositivi elettronici sotto vuoto» in grado di operare in «modalità doppia»;

Nota tecnica: «modalità doppia» significa che la corrente del fascio del «dispositivo elettronico sotto vuoto» può essere intenzionalmente modificata tra il funzionamento a onda continua e pulsata per mezzo di una griglia e produce una potenza di picco in uscita a impulsi superiore alla potenza di uscita in onda continua.

3A001.b.

IX.A3.010

Amplificatori a «circuito integrato monolitico a microonde» (MMIC) aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  previsti per funzionare a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi) con una «banda passante frazionaria» superiore al 15 % e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita di picco satura superiore a 75 W (48,75 dBm) a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 2,9 GHz (inclusi);

2.  potenza di uscita di picco satura superiore a 55 W (47,4 dBm) a frequenze superiori a 2,9 GHz fino a 3,2 GHz (inclusi);

3.  potenza di uscita di picco satura superiore a 40 W (46 dBm) a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 3,7 GHz (inclusi); o

4.  potenza di uscita di picco satura superiore a 20 W (43 dBm) a frequenze superiori a 3,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi);

b)  previsti per funzionare a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 16 GHz (inclusi) con una «banda passante frazionaria» superiore al 10 % e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita di picco satura superiore a 10 W (40 dBm) a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 8,5 GHz (inclusi); o

2.  potenza di uscita di picco satura superiore a 5 W (37 dBm) a frequenze superiori a 8,5 GHz fino a 16 GHz (inclusi);

c)  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 3 W (34,77 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 16 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi), con «banda passante frazionaria» superiore al 10 %;

d)  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,1n W (- 70 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 31,8 GHz fino a 37 GHz (inclusi);

e)  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 1 W (30 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 37 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con «banda passante frazionaria» superiore al 10 %;

f)  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 31,62 mW (15 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 43,5 GHz fino a 75 GHz (inclusi), con «banda passante frazionaria» superiore al 10 %;

g)  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 10 mW (10 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 75 GHz fino a 90 GHz (inclusi), con «banda passante frazionaria» superiore al 5 %, o

h)  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,1 nW (- 70 dBm) a frequenze superiori a 90 GHz.

Note:

1.  le condizioni degli MMIC la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza sono determinate dalla soglia della più bassa potenza di uscita di picco satura.

2.  questa categoria non si applica agli MMIC specificamente progettati per altre applicazioni, ad esempio telecomunicazioni, radar, automobili.

3A001.b.

IX.A3.011

Transistor a microonde discreti aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  previsti per funzionare a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi) e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita di picco satura superiore a 400 W (56 dBm) a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 2,9 GHz (inclusi);

2.  potenza di uscita di picco satura superiore a 205 W (53,12 dBm) a frequenze superiori a 2,9 GHz fino a 3,2 GHz (inclusi);

3.  potenza di uscita di picco satura superiore a 115 W (50,61 dBm) a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 3,7 GHz (inclusi); o

4.  potenza di uscita di picco satura superiore a 60 W (47,78 dBm) a frequenze superiori a 3,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi);

b.  previsti per funzionare a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi) e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita di picco satura superiore a 50 W (47 dBm) a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 8,5 GHz (inclusi);

2.  potenza di uscita di picco satura superiore a 15 W (41,76 dBm) a frequenze superiori a 8,5 GHz fino a 12 GHz (inclusi);

3.  potenza di uscita di picco satura superiore a 40 W (46 dBm) a frequenze superiori a 12 GHz fino a 16 GHz (inclusi); o

4.  potenza di uscita di picco satura superiore a 7 W (38,45 dBm) a frequenze superiori a 16 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi);

c.  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,5 W (27 dBm) a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37 GHz (inclusi);

d.  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 1 W (30 dBm) a frequenze superiori a 37 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi) o

e.  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,1 nW (- 70 dBm) a frequenze superiori a 43,5 GHz.

Note:

1.  le condizioni di un transistor la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza sono determinate dalla soglia della più bassa potenza di uscita di picco satura.

2.  questa categoria comprende die nudi, die montati su supporto o die montati in package. Alcuni transistor discreti possono essere anche indicati come amplificatori di potenza.

3A001.b.

IX.A3.012

Amplificatori a microonde a stato solido e assiemi/moduli a microonde contenenti amplificatori a microonde a stato solido aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  previsti per funzionare a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi) con una «banda passante frazionaria» superiore al 15 % e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita di picco satura superiore a 500 W (57 dBm) a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 2,9 GHz (inclusi);

2.  potenza di uscita di picco satura superiore a 270 W (54,3 dBm) a frequenze superiori a 2,9 GHz fino a 3,2 GHz (inclusi);

3.  potenza di uscita di picco satura superiore a 200 W (53 dBm) a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 3,7 GHz (inclusi); o

4.  potenza di uscita di picco satura superiore a 90 W (49,54 dBm) a frequenze superiori a 3,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi);

b)  previsti per funzionare a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi) con una «banda passante frazionaria» superiore al 10 % e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita di picco satura superiore a 70 W (48,54 dBm) a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 8,5 GHz (inclusi);

2.  potenza di uscita di picco satura superiore a 50 W (47 dBm) a frequenze superiori a 8,5 GHz fino a 12 GHz (inclusi);

3.  potenza di uscita di picco satura superiore a 30 W (44,77 dBm) a frequenze superiori a 12 GHz fino a 16 GHz (inclusi); o

4.  potenza di uscita di picco satura superiore a 20 W (43 dBm) a frequenze superiori a 16 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi);

c)  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,5 W (27 dBm) a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37 GHz (inclusi);

d)  previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 2 W (33 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 37 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con «banda passante frazionaria» superiore al 10 %;

e)  previsti per funzionare a frequenze superiori a 43,5 GHz e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita di picco satura superiore a 0,2 W (23 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 43,5 GHz fino a 75 GHz (inclusi), con «banda passante frazionaria» superiore al 10 %;

2.  potenza di uscita di picco satura superiore a 20 mW (13 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 75 GHz fino a 90 GHz (inclusi), con «banda passante frazionaria» superiore al 5 %; o

3.  potenza di uscita di picco satura superiore a 0,1 nW (– 70 dBm) a frequenze superiori a 90 GHz.

Nota: le condizioni di un prodotto la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza sono determinate dalla soglia della più bassa potenza di uscita di picco satura.

3A001.b.

IX.A3.013

Filtri passa-banda o eliminatori di banda accordabili elettronicamente o magneticamente, aventi più di 5 risonatori accordabili in grado di accordarsi su una banda di frequenza di 1,5:1 (fmax/fmin) in meno di 10 μs e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  banda passante superiore allo 0,5 % della frequenza centrale o

b)  banda passante inferiore allo 0,5 % della frequenza centrale.

3A001.b.

IX.A3.014

Convertitori e miscelatori armonici aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  progettati per ampliare la gamma di frequenze degli «analizzatori di segnale» oltre 90 GHz;

b)  progettati per ampliare la gamma di funzionamento dei generatori di segnale come segue:

1.  oltre 90 GHz;

2.  a una potenza di uscita superiore a 100 mW (20 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 43,5 GHz ma non superiori a 90 GHz;

c)  progettati per ampliare la gamma di funzionamento degli analizzatori di rete come segue:

1.  oltre 110 GHz;

2.  a una potenza di uscita superiore a 31,62 mW (15 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 43,5 GHz ma non superiori a 90 GHz;

3.  a una potenza di uscita superiore a 1 mW (0 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 90 GHz ma non superiori a 110 GHz; o

d)  progettati per ampliare la gamma di frequenze di ricevitori di collaudo a microonde oltre 110 GHz.

3A001.b.

IX.A3.015

Amplificatori di potenza a microonde contenenti «dispositivi elettronici sotto vuoto» sopra specificati e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  frequenze di funzionamento superiori a 3 GHz;

b)  rapporto fra potenza media di uscita e massa superiore a 80 W/kg e

c)  volume inferiore a 400 cm3.

Nota: questa categoria non si applica alle apparecchiature progettate o previste per funzionare in qualsiasi banda di frequenza «assegnata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)» per servizi di radiocomunicazione ma non di radiolocalizzazione.

3A001.b.

IX.A3.016

Moduli di potenza a microonde (MPM), costituiti come minimo da un «dispositivo elettronico sotto vuoto» ad onde progressive, un «circuito integrato monolitico a microonde» («MMIC») e un convertitore di potenza elettronico integrato, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  «tempo di accensione» da spento a completamente operativo inferiore a 10 secondi;

b)  volume inferiore alla potenza nominale massima espressa in Watt moltiplicata per 10 cm3/W e

c)  «banda passante istantanea» superiore a un'ottava (fmax > 2fmin) e una delle caratteristiche seguenti:

1.  per frequenze uguali o inferiori a 18 GHz, una potenza di uscita a RF (radio frequenza) superiore a 100 W o

2.  frequenza superiore a 18 GHz.

Note tecniche:

1.  per calcolare il volume di cui alla voce b. è fornito il seguente esempio: per una potenza nominale massima di 20 W, il volume corrisponderebbe a: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.  Il «tempo di accensione» di cui alla voce a. si riferisce al tempo che intercorre tra lo stato di inattività completa e lo stato di piena operatività, ossia include il tempo di riscaldamento degli MPM.

3A001.b.

IX.A3.017

Oscillatori o assiemi di oscillatori, specificati per funzionare con un rumore di fase in banda laterale unica (SSB), espresso in dBc/Hz, inferiore a (migliore di) – (126 + 20log10F – 20log10f) in qualsiasi punto entro la gamma di 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz;

Nota tecnica:

nella categoria precedente F rappresenta lo spostamento espresso in Hz rispetto alla frequenza di funzionamento e f la frequenza di funzionamento espressa in MHz.

3A001.b.

IX.A3.018

«Assiemi elettronici»«sintetizzatori di frequenza» aventi «tempo di commutazione della frequenza» come specificato da una delle seguenti caratteristiche:

a)  inferiore a 143 ps;

b)  inferiore a 100 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 2,2 GHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiori a 4,8 GHz ma non superiori a 31,8 GHz;

c)  inferiore a 500 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 550 MHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiori a 31,8 GHz ma non superiori a 37 GHz;

d)  inferiore a 100 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 2,2 GHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiori a 37 GHz ma non superiori a 90 GHz o

e)  inferiore a 1 ms entro la gamma di frequenze sintetizzate superiori a 90 GHz.

3A001.b.

IX.A3.019

«Moduli trasmittenti/riceventi», «MMIC trasmittenti/riceventi», «moduli trasmittenti» e «MMIC trasmittenti» previsti per funzionare a frequenze superiori a 2,7 GHz e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  potenza di uscita di picco satura (in watt) Psat superiore a 505,62 divisa per la frequenza operativa massima (in GHz) al quadrato [Psat>505,62 W*GHz2/fGHz 2] per qualsiasi canale;

b)  una «banda passante frazionaria» del 5 % o superiore per qualsiasi canale;

c)  lunghezza d del lato planare (in cm) uguale o inferiore a 15 divisa per la più bassa frequenza operativa espressa in GHz [d ≤ 15 cm*GHz*N/fGHz], dove N è il numero di canali trasmittenti o trasmittenti/riceventi e

d)  uno sfasatore elettronicamente variabile per canale.

Note tecniche:

1.  per «modulo trasmittente/ricevente» si intende un «assieme elettronico» multifunzione che fornisce un'ampiezza bidirezionale e un controllo di fase per la trasmissione e la ricezione di segnali.

2.  Per «modulo trasmittente» si intende un «assieme elettronico» che fornisce un'ampiezza e un controllo di fase per la trasmissione di segnali.

3.  Per «MMIC trasmittente/ricevente» si intende un «MMIC» multifunzione che fornisce un'ampiezza bidirezionale e un controllo di fase per la trasmissione e la ricezione di segnali.

4.  Per «MMIC trasmittente» si intende un «MMIC» che fornisce un'ampiezza e un controllo di fase per la trasmissione di segnali.

5.  Nella formula indicata alla voce c), 2,7 GHz dovrebbe essere utilizzata come la più bassa frequenza operativa (fGHz) per i moduli trasmittenti/riceventi o trasmittenti la cui gamma di funzionamento prevista si estende verso il basso a 2,7 GHz e oltre [d≤15 cm*GHz*N/2.7 GHz].

6.  La voce IX.A3.019 si applica ai «moduli trasmittenti/riceventi» o ai «moduli trasmittenti» provvisti o meno di un dissipatore di calore. Il valore di d in 11.c. non comprende porzioni del «modulo trasmittente/ricevente» o del «modulo trasmittente» che funge da dissipatore di calore.

7.  I «moduli trasmittenti/riceventi», «moduli trasmittenti», «MMIC trasmittenti/riceventi» e «MMIC trasmittenti» possono essere dotati o meno di N elementi integrati ad antenna irradiante, dove N è il numero di canali trasmittenti o trasmittenti/riceventi.

3A001.b.

IX.A3.020

Dispositivi che utilizzano le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde) con una delle caratteristiche seguenti:

a)  frequenza portante superiore a 6 GHz;

b)  frequenza portante superiore a 1 GHz ma uguale o inferiore a 6 GHz, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «reiezione del lobo laterale di frequenza» superiore a 65 dB;

2.  prodotto del ritardo massimo (espresso in μs) per la banda passante (espressa in MHz) superiore a 100;

3.  banda passante superiore a 250 MHz o

4.  ritardo di dispersione superiore a 10 μs o

c)  frequenza portante inferiore o uguale a 1 GHz, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  prodotto del ritardo massimo (espresso in μs) per la banda passante (espressa in MHz) superiore a 100;

2.  ritardo di dispersione superiore a 10 μs o

3.  «reiezione del lobo laterale di frequenza» superiore a 65 dB e banda passante superiore a 100 MHz.

3A001.c.

IX.A3.021

Dispositivi che utilizzano le onde acustiche di volume che permettono il trattamento diretto di segnali a frequenze superiori a 6 GHz.

3A001.c.

IX.A3.022

Dispositivi di «trattamento del segnale» acustico-ottici basati sull'interazione tra onde acustiche (di volume o di superficie) e onde luminose che permettono il trattamento diretto di segnali o immagini, compresa l'analisi spettrale, la correlazione o la convoluzione.

3A001.c.

IX.A3.023

Dispositivi e circuiti elettronici contenenti componenti, fabbricati a partire da materiali «superconduttori», appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei costituenti «superconduttori», aventi una delle funzioni seguenti:

a)  commutazione di corrente per circuiti numerici che impiegano porte «superconduttrici» con prodotto del ritardo per porta (espresso in secondi) per la potenza dissipata per porta (espressa in Watt) inferiore a 10– 14 J o

b)  selezione di frequenza a tutte le frequenze con circuiti risonanti aventi fattori Q superiori a 10 000 .

3A001.d.

IX.A3.024

Celle ad alta energia come segue:

a)  «celle primarie» aventi una «densità di energia» superiore a 550 Wh/kg a 20 °C;

b)  «celle secondarie» aventi una «densità di energia» superiore a 350 Wh/kg a 20 °C.

Note tecniche:

1.  ai fini dei dispositivi ad alta energia, la «densità di energia» (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ore (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.

2.  Ai fini dei dispositivi ad alta energia, per «cella» si intende un dispositivo elettrochimico dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito, che è una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.

3.  Ai fini dei dispositivi ad alta energia, per «cella primaria» si intende una «cella» che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.

4.  Ai fini dei dispositivi ad alta energia, per «cella secondaria» si intende una «cella» progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.

Nota: i dispositivi ad alta energia non comprendono le batterie, incluse le batterie a cella singola.

3A001.e.

IX.A3.025

Condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia come segue:

a)  condensatori con cadenza di ripetizione inferiore a 10 Hz (condensatori a scarica in un solo colpo) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  tensione nominale uguale o superiore a 5 kV;

2.  densità di energia uguale o superiore a 250 J/kg; e

3.  energia totale uguale o superiore a 25 kJ;

b)  condensatori con cadenza di ripetizione uguale o superiore a 10 Hz (a scariche successive) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  tensione nominale uguale o superiore a 5 kV;

2.  densità di energia uguale o superiore a 50 J/kg;

3.  energia totale uguale o superiore a 100 J e

4.  durata di vita uguale o superiore a 10 000 cicli carica/scarica.

3A001.e.

IX.A3.026

Elettromagneti e solenoidi «superconduttori», appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore ad un secondo, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: la voce precedente non si applica agli elettromagneti e ai solenoidi «superconduttori» appositamente progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

a)  energia fornita durante la scarica superiore a 10 kJ nel primo secondo;

b)  diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm e

c)  previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una «densità di corrente globale» nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm2.

3A001.e.

IX.A3.027

Celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari «qualificati per impiego spaziale» e aventi efficienza media minima superiore al 20 % a una temperatura di funzionamento di 301 K (28 °C) a illuminazione simulata «AM0» con un irradiamento di 1 367 watt per metro quadrato (W/m2).

Nota tecnica: «AM0» o «massa d'aria zero» si riferisce all'irradiamento spettrale della luce solare nell'atmosfera esterna della terra quando la distanza tra la terra e il sole è pari a un'unità astronomica (UA).

3A001.e.

IX.A3.028

Codificatori di posizione assoluta di tipo rotante, aventi una «precisione» uguale o inferiore a (migliore di) 1,0 secondo d'arco e anelli, dischi o scale codificatori appositamente progettati.

3A001.f.

IX.A3.029

Dispositivi di commutazione a tiristori a energia pulsata a stato solido e «moduli di tiristori» che utilizzano metodi di commutazione controllati elettricamente, otticamente o a radiazione di elettroni, aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.  velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 30 000 A/μs e tensione a vuoto superiore a 1 100 V o

2.  velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 2 000 A/μs e tutte le caratteristiche seguenti:

a.  tensione di picco a vuoto uguale o superiore a 3 000 V e

b.  corrente di picco (transitorio) uguale o superiore a 3 000 A.

Note:

1.  la lettera g) comprende:

— raddrizzatori controllati al silicio (SCR),

— tiristori a innesco elettrico (ETT),

— tiristori a innesco leggero (LTT),

— tiristori a commutazione a circuito integrato (IGCT),

— tiristori a spegnimento forzato (GTO),

— tiristori controllati da transistor MOS (MCT),

— Solidtron.

2.  la lettera g) non si applica ai dispositivi a tiristori e ai «moduli di tiristori» incorporati in apparecchiature progettate per applicazioni ferroviarie civili o per aeromobili civili.

Nota tecnica: Ai fini della lettera g) un «modulo di tiristori» contiene uno o più tiristori.

3A001.g.

IX.A3.030

Commutatori, diodi o «moduli» a semiconduttore a energia allo stato solido aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  previsti per una temperatura massima di esercizio della giunzione superiore a 488 K (215 °C);

2.  tensione di picco ripetitiva a vuoto (tensione di blocco) superiore a 300 V e

3.  corrente continua superiore a 1 A.

Nota: la tensione di picco ripetitiva a vuoto della voce precedente comprende la tensione pozzo-sorgente, la tensione collettore-emettitore, la tensione inversa di picco ripetitiva e la tensione di picco ripetitiva a vuoto (tensione di blocco).

3A001.h.

IX.A3.031

Apparecchiature di registrazione e oscilloscopi, come segue:

1.  registratori numerici di dati aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  un «flusso continuo» sul lungo periodo superiore a 6,4 Gbit/s verso il disco o il drive di memoria allo stato solido e

b.  un processore che svolge analisi dei dati relativi ai segnali di radiofrequenza durante la loro registrazione;

Note tecniche:

1.  per i registratori aventi una architettura a bus parallelo, il «flusso continuo» è la frequenza di parola più elevata moltiplicata per il numero di bit in una parola.

2.  Il «flusso continuo» è la frequenza di dati più veloce che lo strumento è in grado di registrare sul disco o sul drive di memoria allo stato solido senza alcuna perdita di informazioni, mantenendo la frequenza dei dati numerici in entrata o la frequenza di conversione del digitalizzatore.

2.  Oscilloscopi in tempo reale aventi una tensione di rumore con scarto quadratico medio verticale inferiore del 2 % del fondo scala con impostazione della scala verticale che fornisce il più basso valore del rumore con qualsiasi banda passante di input di 3 dB pari o superiore a 60 GHz per canale.

3A002.a.

IX.A3.032

«Analizzatori di segnali», come segue:

1.  «analizzatori di segnali» con banda passante di risoluzione a 3 dB superiore a 10 MHz in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiore a 31,8 GHz ma non superiore a 37 GHz;

2.  «analizzatori di segnali» con livello medio di rumore visualizzato (DANL) inferiore a (migliore di) – 150 dBm/Hz in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiore a 43,5 GHz ma non superiore a 90 GHz;

3.  «analizzatori di segnali» con frequenza superiore a 90 GHz;

4.  «analizzatori di segnali» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  «banda passante in tempo reale» superiore a 170 MHz e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  probabilità di scoperta del 100 % con una riduzione inferiore a 3 dB rispetto all'ampiezza massima a causa di salti o effetti di windowing dei segnali aventi una durata pari o inferiore a 15 μs o

2.  una funzione di «trigger delle maschere di frequenza» con una probabilità di trigger (cattura) del 100 % per segnali aventi una durata pari o inferiore a 15 μs.

Note tecniche:

1.  la probabilità di scoperta di cui al punto 1. è anche indicata come probabilità di intercettamento o probabilità di cattura.

2.  Ai fini del punto 1. la durata della probabilità di scoperta del 100 % è equivalente alla durata del segnale minima necessaria per l'incertezza di misura del livello specificato.

Nota: la categoria di cui sopra non si applica agli «analizzatori di segnali» che utilizzano solo filtri di banda passante a percentuale costante (noti anche come filtri di ottava o filtri di frazioni di ottava).

3A002.c.

IX.A3.033

Generatori di segnale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  specificati per generare segnali modulati a impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti, in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 31,8 GHz ma non superiori a 37 GHz;

a.  «durata dell'impulso» inferiore a 25 ns e

b.  rapporto ON/OFF pari o superiore a 65 dB;

2.  potenza di uscita superiore a 100 mW (20 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 43,5 GHz ma non superiori a 90 GHz;

3.  «tempo di commutazione delle frequenza» come specificato da una delle seguenti caratteristiche:

a.  inferiore a 100 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 2,2 GHz entro la gamma di frequenze superiori a 4,8 GHz ma non superiori a 31,8 GHz;

b.  inferiore a 500 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 550 MHz entro la gamma di frequenze superiori a 31,8 GHz ma non superiori a 37 GHz o

c.  inferiore a 100 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 2,2 GHz entro la gamma di frequenze superiori a 37 GHz ma non superiori a 90 GHz

3A002.d.

IX.A3.034

Analizzatori di rete aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita superiore a 31,62 mW (15 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze di funzionamento superiori a 43,5 GHz ma non superiori a 90 GHz;

2.  potenza di uscita superiore a 1 mW (0 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze di funzionamento superiori a 90 GHz ma non superiori a 110 GHz;

3.  «funzionalità di misura vettoriale non lineare» a frequenze superiori a 50 GHz ma non superiori a 110 GHz o

4.  frequenza di funzionamento massima superiore a 110 GHz.

Nota tecnica: la «funzionalità di misura vettoriale non lineare» è la capacità di uno strumento di misurare i risultati delle prove di dispositivi utilizzati nel dominio dei grandi segnali o nella gamma della distorsione non lineare.

3A002.e.

IX.A3.035

Ricevitori di collaudo a microonde aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  frequenza di funzionamento massima superiore a 110 GHz; e

2.  in grado di misurare simultaneamente l'ampiezza e la fase.

3A002.f.

IX.A3.036

Campioni di frequenza atomici con una delle caratteristiche seguenti:

1.  «qualificati per impiego spaziale»;

2.  non al rubidio e con stabilità a lungo termine inferiore a (migliore di) 1 × 10– 11/mese o

3.  non «qualificati per impiego spaziale» e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  campione di frequenza al rubidio;

b.  stabilità a lungo termine inferiore a (migliore di) 1 × 10– 11/mese e

c.  consumo energetico totale inferiore a 1 Watt.

3A002.f.

IX.A3.037

Apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi o di materiali semiconduttori, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a)  apparecchiature progettate per l'impiantazione ionica, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  essere progettate ed ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio uguale o superiore a 20 keV e corrente del fascio uguale o superiore a 10 mA in grado di impiantare idrogeno, deuterio o elio;

2.  capacità di scrittura diretta;

3.  energia del fascio uguale o superiore a 65 keV e corrente del fascio uguale o superiore a 45 mA in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un «substrato» di materiale semiconduttore riscaldato o

4.  essere progettate ed ottimizzate per funzionare con una energia del fascio uguale o superiore a 20 keV e corrente del fascio uguale o superiore a 10 mA in grado di impiantare silicone in un substrato di materiale semiconduttore riscaldato a 600 °C o più;

b)  apparecchiature di litografia, come segue, e apparecchiature di impressione litografica in grado di produrre elementi uguali o inferiori a 45 nm:

1.  apparecchiature di allineamento e di esposizione a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner) per il trattamento delle fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 193 nm o

b.  in grado di produrre un tracciato in cui la «dimensione dell'elemento di risoluzione minimo» (ERM) è uguale o inferiore a 45 nm;

Nota tecnica: la «dimensione dell'elemento di risoluzione minimo» (ERM) è calcolata con la formula seguente:

image

dove il fattore K = 0,35

c)  apparecchiature appositamente progettate per maschere utilizzanti un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio «laser».

3B001.b.

3B001.f.

3B001.f.

IX.A3.038

Apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta;

maschere e reticoli, progettati per i circuiti integrati.

3B001.g.

IX.A3.038

Apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori finiti o non finiti e dispositivi a microonde, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a)  per il collaudo dei parametri S dei dispositivi a transistor a frequenze superiori a 31,8 GHz;

b)  per il collaudo di circuiti integrati a microonde sopra specificati.

3B002

IX.A3.039

Materiali etero-epitassiali consistenti di un «substrato» con strati multipli sovrapposti ottenuti per crescita epitassiale con uno degli elementi seguenti;

a)  silicio (Si);

b)  germanio (Ge);

c)  carburo di silicio (SiC) o

d)  «composti III/V» di gallio o di indio.

Nota: questa voce non si applica ai «substrati» aventi uno o più strati epitassiali di tipo P di GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP o InGaAlP, indipendentemente dalla sequenza degli elementi, tranne qualora lo strato epitassiale di tipo P sia tra strati di tipo N.

3C001

IX.A3.040

Resine fotosensibili (resist) e «substrati» rivestiti di resine fotosensibili come segue:

a)  resine fotosensibili (resist) progettate per la litografia di semiconduttori, come segue:

1.  resine fotosensibili (resist) positive adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda inferiori a 245 nm ma uguali o superiori a 15 nm;

2.  resine fotosensibili (resist) positive adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda inferiori a 15 nm ma superiori a 1 nm;

b)  tutte le resine fotosensibili (resist) progettate per essere utilizzate sotto l'effetto di fasci elettronici o ionici, aventi sensibilità di 0,01 μcoulomb/mm2 o migliore;

c)  tutte le resine fotosensibili (resist) ottimizzate per tecnologie di formazione di immagini di superficie;

d)  tutte le resine fotosensibili progettate o ottimizzate per essere utilizzate con apparecchiature di impressione litografica in grado di produrre elementi uguali o inferiori a 45 nm che utilizzano un processo di termo-solidificazione o di foto-solidificazione.

3C002

IX.A3.041

Composti organici-inorganici:

a)  composti metallo-organici di alluminio, gallio o indio, aventi una purezza (purezza del metallo) superiore al 99,999 %;

b)  composti organici di arsenico, antimonio e fosforo, aventi una purezza (purezza dell'elemento inorganico) superiore al 99,999 %.

3C003

IX.A3.042

Idruri di fosforo, di arsenico o di antimonio, aventi una purezza superiore al 99,999 %, anche se diluiti in gas inerti o idrogeno.

Nota: la voce precedente non si applica agli idruri contenenti il 20 % molare o più di gas inerti o di idrogeno.

3C004

IX.A3.043

«Substrati» di semiconduttori, lingotti o monocristalli di carburo di silicio (SiC), nitruro di gallio (GaN), nitruro di alluminio (AlN) o nitruro di gallio alluminio (AlGaN) o altre preforme di tali materiali, aventi resistività superiore a 10 000 ohm-cm a 20 °C.

3C005

IX.A3.044

«Substrati» specificati al punto 5 aventi almeno uno strato epitassiale di carburo di silicio, nitruro di gallio, nitruro di alluminio o nitruro di gallio alluminio.

3C006

IX.A6.    SENSORI E LASER



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A6.001

Sensori ottici o loro apparecchiature e componenti come segue:

a)  componenti ausiliari speciali per sensori ottici, come segue:

1.  raffreddatori criogenici «qualificati per impiego spaziale».

6A002.d.

IX.A6.002

Raffreddatori criogenici non «qualificati per impiego spaziale» aventi una temperatura della sorgente di raffreddamento inferiore a 218 K (-55 °C), come segue:

a)  tipo a ciclo chiuso con tempo medio specificato prima del guasto (MTTF), o tempo medio tra due guasti (MTBF) superiore a 2 500 ore;

b)  miniraffreddatori Joule-Thomson (JT) con autoregolazione aventi diametro esterno minore di 8 mm.

6A002.d.

IX.A6.003

Sensori a fibre ottiche appositamente fabbricati, per composizione o struttura, o modificati con rivestimento, per essere sensibili agli effetti acustici, termici, inerziali, elettromagnetici o alle radiazioni nucleari.

6A002.d.

IX.A6.004

Apparecchi da ripresa, sistemi o apparecchiature e loro componenti, come segue:

a)  apparecchi da ripresa per strumentazione e loro componenti appositamente progettati, come segue:

Nota: gli apparecchi da ripresa per strumentazione sopra specificati con strutture modulari dovrebbero essere valutati in base alla capacità massima, usando plug-in disponibili secondo le specifiche del fabbricante.

6A003

IX.A6.005

Cineprese ad elevata velocità che impiegano qualsiasi pellicola dal formato 8 mm fino al formato 16 mm compreso, nelle quali la pellicola avanza in modo continuo durante tutto il periodo di registrazione, ed in grado di registrare con cadenze superiori a 13 150 fotogrammi al secondo;

Nota: la voce precedente non si applica alle cineprese destinate ad impieghi civili.

2.  apparecchi da ripresa meccanici ad alta velocità a pellicola fissa, in grado di registrare con velocità superiore ad 1 milione di fotogrammi/s sull'intera altezza di quadro del film fotografico standard di 35 mm o con velocità proporzionalmente più elevate su altezze di quadro inferiori o proporzionalmente più basse su altezze di quadro superiori;

3.  streak camera meccaniche o elettroniche, come segue:

a.  streak camera meccaniche aventi una velocità di registrazione superiore a 10 mm/μs;

b.  streak camera elettroniche aventi una risoluzione temporale migliore di 50 ns;

4.  apparecchi da ripresa elettronici di immagine aventi velocità superiore a 1 milione di fotogrammi/s;

5.  apparecchi da ripresa elettronici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  velocità dell'otturatore elettronico (capacità di interruzione del segnale) minore di 1 microsecondo per fotogramma completo e

b.  tempo di lettura che permetta una velocità maggiore di 125 fotogrammi completi al secondo;

6.  plug-in, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  appositamente progettati per apparecchi da ripresa per strumentazione con strutture modulari e specificati in questa voce e

b.  che consentano a questi apparecchi da ripresa di soddisfare le caratteristiche sopra specificate, secondo le specifiche del fabbricante.

6A003

IX.A6.006

Apparecchi da ripresa per immagini, come segue:

Nota: questa voce non si applica alle telecamere e videocamere appositamente progettate per essere utilizzate per la telediffusione.

1.  videocamere che contengono sensori a stato solido, aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 10 nm, ma non superiori a 30 000 nm e tutte le caratteristiche seguenti:

a.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  più di 4 × 106 «pixel attivi» per elemento di superficie sensibile a stato solido per le videocamere monocromatiche (bianco e nero);

2.  più di 4 × 106 «pixel attivi» per elemento di superficie sensibile a stato solido per le videocamere a colori aventi tre elementi di superficie sensibile a stato solido o

3.  più di 12 × 106 «pixel attivi» per le videocamere a colori a stato solido aventi un elemento di superficie sensibile a stato solido e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  specchi ottici specificati in appresso;

2.  apparecchiature ottiche di controllo specificate in appresso o

3.  capacità di annotare i «dati di tracking dell'apparecchio da ripresa» generati internamente.

Note tecniche:

1.  ai fini del presente punto, le videocamere digitali dovrebbero essere valutate in base al numero massimo di «pixel attivi» utilizzati per catturare le immagini in movimento.

2.  Ai fini del presente punto, per «dati di tracking dell'apparecchio da ripresa» si intendono le informazioni necessarie per definire l'orientamento della linea di visione dell'apparecchio da ripresa rispetto alla terra. Ciò include: a) l'angolo orizzontale formato dalla linea di visione dell'apparecchio da ripresa rispetto alla direzione del campo magnetico della terra e b) l'angolo verticale tra la linea di visione dell'apparecchio da ripresa e l'orizzonte terrestre.

6A003

IX.A6.007

Apparecchi da ripresa a scansione e sistemi di apparecchi da ripresa a scansione aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 10 nm, ma non superiori a 30 000 nm;

b.  insiemi di rivelatori lineari con più di 8 192 elementi per insieme e

c.  in grado di effettuare una scansione meccanica in una direzione;

Nota: la voce precedente non si applica agli apparecchi da ripresa a scansione e ai sistemi di apparecchi da ripresa a scansione appositamente progettati per quanto segue:

a)  fotocopiatrici industriali o per uso civile;

b)  scanner per immagini appositamente progettati per applicazioni di scansione civile, fisse, ravvicinate (per esempio, riproduzione di immagini o di stampa contenuti in documenti, opere d'arte o fotografie) o

c)  apparecchiature medicali.

6A003

IX.A6.008

Apparecchi da ripresa per immagini dotati di tubi intensificatori d'immagine aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;

2.  amplificazione elettronica dell'immagine che utilizza uno dei dispositivi seguenti:

a.  una placca a microcanali con una spaziatura dei fori (da centro a centro) uguale o inferiore a 12 μm o

b.  un dispositivo di rilevamento degli elettroni con un passo dei pixel unbinned uguale o inferiore a 500 μm, appositamente progettato o modificato per ottenere una «moltiplicazione di carica» senza l'uso di placca a microcanali e

3.  uno qualsiasi dei seguenti fotocatodi:

a.  fotocatodi multialcalini (ad esempio S-20 e S-25) aventi sensibilità luminosa superiore a 350 μΑ/lm;

b.  fotocatodi di arseniuro di gallio (GaAs) o di arseniuro di gallio-indio (GaInAs) o

c.  altri fotocatodi semiconduttori «composti appartenenti alle classi III/V» aventi «sensibilità radiante» massima superiore a 10 mA/W o

b.  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 050 nm, ma non superiori a 1 800 nm;

2.  amplificazione elettronica dell'immagine che utilizza uno dei dispositivi seguenti:

a.  una placca a microcanali con una spaziatura dei fori (da centro a centro) uguale o inferiore a 12 μm o

b.  un dispositivo di rilevamento degli elettroni con un passo dei pixel unbinned uguale o inferiore a 500 μm, appositamente progettato o modificato per ottenere una «moltiplicazione di carica» senza l'uso di placca a microcanali e

3.  fotocatodi semiconduttori «composti appartenenti alle classi III/V» (ad esempio GaAs o GaInAs) e fotocatodi a trasferimento di elettroni aventi «sensibilità radiante» massima superiore a 15 mA/W.

6A003

IX.A6.009

Apparecchi da ripresa per immagini dotati di «matrici sul piano focale» aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  «matrici sul piano focale» non «qualificate per impiego spaziale» aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 900 nm ma non superiori a 1 050 nm e

b.  una delle caratteristiche seguenti:

1.  «costante di tempo» di risposta inferiore a 0,5 ns o

2.  appositamente progettate o modificate per ottenere una «moltiplicazione di carica» e con una «sensibilità radiante» massima superiore a 10 mA/W;

2.  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 050 nm ma non superiori a 1 200 nm e

b.  una delle caratteristiche seguenti:

1.  «costante di tempo» della risposta uguale o inferiore a 95 ns o

2.  appositamente progettate o modificate per ottenere una «moltiplicazione di carica» e con una «sensibilità radiante» massima superiore a 10 mA/W o

3.  «matrici sul piano focale» non lineari (bidimensionali) e non «qualificate per impiego spaziale» aventi elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm ma non superiori a 30 000 nm;

4.  «matrici sul piano focale» lineari (unidimensionali) non «qualificate per impiego spaziale» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm ma non superiori a 3 000 nm e

b.  una delle caratteristiche seguenti:

1.  un rapporto tra la dimensione della «direzione di scansione» dell'elemento del rivelatore e la dimensione della direzione della scansione incrociata dell'elemento del rivelatore inferiore a 3,8 o

2.  trattamento del segnale negli elementi rivelatori o

5.  «matrici sul piano focale» lineari (unidimensionali) non «qualificate per impiego spaziale» aventi elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 3 000 nm, ma non superiori a 30 000 nm;

b.  che incorporano «matrici sul piano focale» all'infrarosso non lineari (bidimensionali) non «qualificate per impiego spaziale» basate su «microbolometri» aventi elementi individuali con risposta non filtrata nella gamma di lunghezze d'onda uguali o superiori a 8 000 nm ma non superiori a 14 000 nm o

c.  che incorporano «matrici sul piano focale» non «qualificate per impiego spaziale» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 900 nm;

2.  appositamente progettate o modificate per ottenere una «moltiplicazione di carica» e con una «sensibilità radiante» massima superiore a 10 mA/W nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 760 nm e

3.  maggiori di 32 elementi.

Note:

1.  gli apparecchi da ripresa per immagini specificati alla voce 4. comprendono le «matrici sul piano focale» combinate con l'elettronica per il «trattamento del segnale», al di là del circuito integrato di lettura del segnale sufficiente a produrre, come minimo, quando posto sotto tensione, un segnale in uscita analogico o numerico.

2.  La voce 4.a. non si applica agli apparecchi da ripresa per immagini dotati di «matrici sul piano focale» lineari con non più di 12 elementi, senza integrazione dei segnali rivelati ad istanti successivi e progettati per una delle applicazioni seguenti:

a)  sistemi di rivelazione di intrusioni e di allarme in locali industriali o civili, sistemi di controllo o di conteggio della circolazione o dei movimenti nell'industria;

b)  apparecchiature industriali utilizzate per l'ispezione o il controllo dei flussi termici in edifici, attrezzature o processi industriali;

c)  apparecchiature industriali utilizzate per l'ispezione, la cernita o l'analisi delle proprietà dei materiali;

d)  apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio o

e)  apparecchiature medicali.

3.  La voce 4.b. non si applica agli apparecchi da ripresa per immagini aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  una cadenza di quadro massima uguale o inferiore a 9 Hz;

b)  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  un «campo di visione istantaneo (IFOV)» minimo orizzontale o verticale di almeno 10 mrad (milliradianti);

2.  dotati di una lente con distanza focale fissa progettata per non essere rimossa;

3.  non dotati di un visualizzatore a «visione diretta» e

Nota tecnica:

i termini «visione diretta» si riferiscono ad un apparecchio da ripresa per immagini funzionante nello spettro all'infrarosso, che presenta un'immagine visiva ad un osservatore umano per mezzo di un microvisualizzatore dotato di un meccanismo di protezione della luminosità.

4.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  privi di una funzione che consenta di ottenere un'immagine visibile del campo di visione rivelato o

b.  l'apparecchio da ripresa per immagini sia progettato per un unico tipo di applicazione e in modo da non poter essere modificato dall'utente o

Nota tecnica:

il «campo di visione istantaneo (IFOV)» specificato nella nota 3.b è il valore minore dell'«IFOV orizzontale» o dell'«FOV verticale».

«IFOV orizzontale» = campo di visione orizzontale (FOV)/numero di elementi di rilevamento orizzontali.

«IFOV verticale» = campo di visione verticale (FOV)/numero di elementi di rilevamento verticali.

c)  l'apparecchio da ripresa per immagini è appositamente progettato per essere installato in un veicolo terrestre civile per passeggeri e ha tutte le caratteristiche seguenti:

1.  il collocamento e la configurazione dell'apparecchio da ripresa nel veicolo hanno il solo scopo di assistere il conducente per un impiego in sicurezza del veicolo.

6A003

IX.A6.010

Specchi ottici (riflettori), come segue:

1.  «specchi deformabili» aventi un'apertura ottica attiva superiore a 10 mm e una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  una frequenza di risonanza meccanica uguale o superiore a 750 Hz e

2.  più di 200 attuatori o

b.  una soglia di danneggiamento provocato da laser (LIDT) avente una delle caratteristiche seguenti:

1.  superiore a 1 kW/cm2 utilizzando un laser a onda continua o

2.  superiore a 2 J/cm2 utilizzando impulsi «laser» di 20 ns con cadenza di ripetizione di 20 Hz;

2.  specchi monolitici leggeri, con «densità equivalente» media minore di 30 kg/m2 e peso totale superiore a 10 kg;

3.  strutture leggere di specchi «compositi» o cellulari con «densità equivalente» media inferiore a 30 kg/m2 e peso totale superiore a 2 kg.

Nota: le voci 2 e 3 non si applicano agli specchi appositamente progettati per dirigere la radiazione solare per le installazioni eliostatiche terrestri.

6A004.a.

IX.A6.011

Specchi appositamente progettati per supporti per specchi ad orientamento del fascio con una planarità di λ/10 o migliore (λ è uguale a 633 nm) e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  diametro o lunghezza dell'asse principale superiore o uguale a 100 mm o

b.  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  diametro o lunghezza dell'asse principale superiore a 50 mm ma inferiore a 100 mm e

2.  una soglia di danneggiamento provocato da laser (LIDT) avente una delle caratteristiche seguenti:

a.  superiore a 10 kW/cm2 utilizzando un laser a onda continua o

b.  superiore a 20 J/cm2 utilizzando impulsi «laser» di 20 ns con cadenza di ripetizione di 20 Hz.

6A004.b.

IX.A6.012

Componenti ottici composti di seleniuro di zinco (ZnSe) o di solfuro di zinco (ZnS) che trasmettono nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 3 000 nm ma non superiori a 25 000 nm, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  volume superiore a 100 cm3 o

2.  diametro o lunghezza dell'asse principale superiore a 80 mm e spessore (profondità) superiore a 20 mm;

c)  componenti «qualificati per impiego spaziale» per sistemi ottici, come segue:

1.  componenti alleggeriti fino a meno del 20 % della «densità equivalente» rispetto ad una forma piena avente la stessa apertura e lo stesso spessore;

2.  substrati grezzi, substrati trattati con rivestimenti superficiali (a strato singolo o multistrato, metallici o dielettrici, conduttori, semiconduttori o isolanti) o con pellicole di protezione;

3.  segmenti o assiemi di specchi progettati per essere assemblati nello spazio in un sistema ottico con apertura collettrice equivalente o più grande di una ottica singola di diametro di 1 m;

4.  componenti fabbricati a partire da materiali «compositi» aventi un coefficiente di dilatazione termica lineare uguale o inferiore a 5 × 10– 6 in tutte le direzioni coordinate.

6A004.c.

IX.A6.013

«Laser a onda continua» non «accordabili» aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda di uscita inferiore a 150 nm e potenza di uscita superiore a 1 W;

2.  lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 150 nm ma non superiore a 510 nm e con potenza di uscita superiore a 30 W;

Nota: la voce 2. non si applica ai «laser» ad argon con una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W.

3.  lunghezza d'onda di uscita superiore a 510 nm ma non superiore a 540 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.  uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 50 W o

b.  uscita multimodo trasverso e potenza di uscita superiore a 150 W;

4.  lunghezza d'onda di uscita superiore a 540 nm ma non superiore a 800 nm e potenza di uscita superiore a 30 W;

5.  lunghezza d'onda di uscita superiore a 800 nm ma non superiore a 975 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.  uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 50 W o

b.  uscita multimodo trasverso e potenza di uscita superiore a 80 W;

6.  lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.  uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 500 W o

b.  uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1.  «efficienza wall-plug» superiore a 18 % e potenza di uscita superiore a 500 W o

2.  potenza di uscita superiore a 2 kW.

Note:

1.  la voce b. non si applica ai «laser» industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita superiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del «laser», ad esempio «laser», alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o emissione del fascio.

2.  La voce b. non si applica ai «laser» industriali a uscita multimodo trasverso aventi una delle seguenti caratteristiche:

a)  potenza di uscita superiore a 500 W ma non superiore a 1 kW e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  prodotto dei parametri del fascio (BPP) superiore a 0,7 mm · mrad e

2.  «luminosità» non superiore a 1 024 W/(mm · mrad)2;

b)  potenza di uscita superiore a 1 kW ma non superiore a 1,6 kW e aventi un BPP maggiore di 1,25 mm · mrad;

c)  potenza di uscita superiore a 1,6 kW ma non superiore a 2,5 kW e aventi un BPP maggiore di 1,7 mm · mrad;

d)  potenza di uscita superiore a 2,5 kW ma non superiore a 3,3 kW e aventi un BPP maggiore di 2,5 mm · mrad;

e)  potenza di uscita superiore a 3,3 kW ma non superiore a 4 kW e aventi un BPP maggiore di 3,5 mm · mrad;

f)  potenza di uscita superiore a 4 kW ma non superiore a 5 kW e aventi un BPP maggiore di 5 mm · mrad;

g)  potenza di uscita superiore a 5 kW ma non superiore a 6 kW e aventi un BPP maggiore di 7,2 mm · mrad;

h)  potenza di uscita superiore a 6 kW ma non superiore a 8 kW e aventi un BPP maggiore di 12 mm · mrad o

i)  potenza di uscita superiore a 8 kW ma non superiore a 10 kW e aventi un BPP maggiore di 24 mm · mrad;

Nota tecnica:

ai fini della nota 2.a., la «luminosità» è definita come la potenza di uscita del «laser» divisa per il prodotto dei parametri del fascio (BPP) al quadrato, ovvero (potenza di uscita)/BPP2.

6A005.a.1.

6A005.a.2.

6A005.a.3.

6A005.a.4.

6A005.a.5.

6A005.a.6.

IX.A6.014

b) «Laser»«accordabili» aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda di uscita inferiore a 600 nm ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso e «potenza di picco» superiore a 1 W o

b.  potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;

Nota: la voce 1. non si applica ai laser a coloranti o a liquido aventi segnale di uscita multimodo e lunghezza d'onda uguale o superiore a 150 nm ma non superiore a 600 nm e tutte le caratteristiche seguenti:

1.  energia di uscita inferiore a 1,5 J per impulso o «potenza di picco» inferiore a 20 W e

2.  potenza di uscita media o in onda continua inferiore a 20 W.

2.  lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 600 nm ma non superiore a 1 400 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.  energia di uscita superiore a 1 J per impulso e «potenza di picco» superiore a 20 W o

b.  potenza di uscita media o in onda continua superiore a 20 W o

3.  lunghezza d'onda di uscita superiore a 1 400 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.  energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso e «potenza di picco» superiore a 1 W o

b.  potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W.

6A005.c.

IX.A6.015

Altri «laser» a semiconduttore, come segue:

Note:

1.  comprende i «laser» a semiconduttore con connettori ottici di uscita (connettori a spirale di fibra ottica).

2.  Le condizioni dei «laser» a semiconduttore appositamente progettati per altre apparecchiature sono determinate dalle condizioni di tali apparecchiature.

a.  «laser» a semiconduttore monomodo trasverso individuale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda uguale o inferiore a 1 510 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 1,5 W o

2.  lunghezza d'onda superiore a 1 510 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 500 mW;

b.  «laser» a semiconduttore multimodo trasverso individuale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda inferiore a 1 400 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 15 W;

2.  lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 400 nm e inferiore a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 2,5 W o

3.  lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 1 W;

c.  «barre»«laser» a semiconduttore individuali aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda inferiore a 1 400 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 100 W;

2.  lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 400 nm e inferiore a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 25 W o

3.  lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 10 W;

d.  «allineamenti impilati» di «laser» a semiconduttore (allineamenti bidimensionali) aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda inferiore a 1 400 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  potenza di uscita totale media o in onda continua inferiore a 3 kW e con «densità di potenza» di uscita media o in onda continua superiore a 500 W/cm2;

b.  potenza di uscita totale media o in onda continua uguale o superiore a 3 kW ma inferiore o uguale a 5 kW, con «densità di potenza» di uscita media o in onda continua superiore a 350 W/cm2;

c.  potenza di uscita totale media o in onda continua superiore a 5 kW;

d.  «densità di potenza» di picco dell'impulso superiore a 2 500 W/cm2 o

Nota: la voce d. non si applica ai dispositivi monolitici ottenuti per epitassia.

e.  potenza di uscita totale media o in onda continua coerente nello spazio superiore a 150 W;

2.  lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 400 nm ma inferiore a 1 900 nm, e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  potenza di uscita totale media o in onda continua inferiore a 250 W e con «densità di potenza» di uscita media o in onda continua superiore a 150 W/cm2;

b.  potenza di uscita totale media o in onda continua uguale o superiore a 250 W ma inferiore o uguale a 500 W, con «densità di potenza» di uscita media o in onda continua superiore a 50 W/cm2;

c.  potenza di uscita totale media o in onda continua superiore a 500 W;

d.  «densità di potenza» di picco dell'impulso superiore a 500 W/cm2 o

Nota: la voce d. non si applica ai dispositivi monolitici ottenuti per epitassia.

e.  potenza di uscita totale media o in onda continua coerente nello spazio superiore a 15 W;

3.  lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 900 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  «densità di potenza» di uscita media o in onda continua superiore a 50 W/cm2;

b.  potenza di uscita media o in onda continua superiore a 10 W o

c.  potenza di uscita totale media o in onda continua coerente nello spazio superiore a 1,5 W o

4.  almeno una «barra»«laser» sopra specificata;

Nota tecnica:

ai fini di questa categoria, per «densità di potenza» s'intende la potenza di uscita totale del «laser» divisa per la superficie dell'emettitore dell'«allineamento impilato».

6A005.d.1

IX.A6.016

«Laser chimici», come segue:

a.  «laser» a fluoruro di idrogeno (HF);

b.  «laser» a fluoruro di deuterio (DF);

c.  «laser a trasferimento», come segue:

1.  «laser» a biossido di iodio (O2-I);

2.  «laser» a fluoruro di deuterio-anidride carbonica (DF-CO2);

3.  a cristalli di Nd «a impulsi non ripetitivi»: «laser» a vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  «durata dell'impulso» non superiore a 1 μs ed energia di uscita superiore a 50 J per impulso o

b.  «durata dell'impulso» non superiore a 1 μs ed energia di uscita superiore a 100 J per impulso.

6A005.d.5

IX.A6.017

Componenti, come segue:

1.  specchi raffreddati mediante «raffreddamento attivo» o raffreddamento con tubi di calore;

Nota tecnica:

il «raffreddamento attivo» è una tecnica di raffreddamento per componenti ottici che utilizza fluidi in movimento sotto la superficie dei componenti (nominalmente a meno di 1 mm sotto la superficie ottica) al fine di eliminare il calore dall'ottica.

2.  specchi ottici o componenti ottici o elettro-ottici con trasmissione totale o parziale, diversi dagli accoppiatori conici di fibre a fusione e dai reticoli multistrato dielettrici (MLD), appositamente progettati per essere utilizzati con i «laser» specificati;

3.  componenti «laser» a fibra:

a.  accoppiatori conici di fibre a fusione multimodo a multimodo aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  una perdita d'inserzione migliore di (inferiore a) 0,3 dB mantenuta a una potenza di uscita media totale nominale o in onda continua (esclusa la potenza di uscita trasmessa attraverso il nucleo monomodo se presente) superiore a 1 000 W e

2.  un numero di fibre in entrata uguale o superiore a 3;

b.  accoppiatori conici di fibre a fusione monomodo a multimodo aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  una perdita d'inserzione migliore di (inferiore a) 0,5 dB mantenuta a una potenza di uscita media totale nominale o in onda continua superiore a 4 600 W;

2.  un numero di fibre in entrata uguale o superiore a 3 e

3.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  un prodotto dei parametri del fascio (BPP) misurato all'uscita non superiore a 1,5 mm mrad per un numero di fibre in entrata inferiore o uguale a 5 o

b.  un BPP misurato all'uscita non superiore a 2,5 mm mrad per un numero di fibre in entrata superiore a 5;

c.  MLD aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  progettati per una combinazione spettrale o coerente di fasci di 5 o più «laser» a fibra e

2.  una soglia di danneggiamento provocato da laser (LIDT) a onda continua superiore o uguale a 10 kW/cm2.

6A005.e.

IX.A6.018

Gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:

a)  gravimetri progettati o modificati per uso terrestre e aventi una «precisione» statica inferiore a (migliore di) 10 μGal;

Nota: la lettera a) non si applica ai gravimetri per uso terrestre di tipo ad elemento di quarzo (Worden).

b)  gravimetri progettati per piattaforme mobili, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  precisione statica inferiore a (migliore di) 0,7 milligal e

2.  «precisione» in servizio (operativa) inferiore a (migliore di) 0,7 milligal con «tempo di salita fino al valore stazionario» inferiore a 2 minuti sotto qualsiasi combinazione di compensazioni ed influenze dinamiche presenti;

Nota tecnica: ai fini della lettera b), per «tempo di salita fino al valore stazionario» (denominato anche tempo di risposta del gravimetro) si intende il tempo durante il quale gli effetti di disturbo delle accelerazioni indotte dalla piattaforma (rumore ad alta frequenza) sono ridotti.

c)  gradiometri a gravità.

6A007

IX.A6.019

1.  Sistemi, apparecchiature ed assiemi radar, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

Nota: questa sezione non si applica ai seguenti prodotti:

— radar secondari di sorveglianza (SSR);

— radar per uso civile automobilistico;

— video o monitor utilizzati per il controllo del traffico aereo (ATC);

— radar meteorologici;

— apparecchiature radar di avvicinamento di precisione (PAR) conformi alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) che utilizzano allineamenti lineari (unidimensionali) orientabili elettronicamente o antenne passive posizionate meccanicamente.

a)  funzionanti a frequenze da 40 GHz a 230 GHz ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita media superiore a 100 mW o

2.  «precisione» di localizzazione uguale o inferiore (migliore di) 1 m in distanza e uguale o inferiore (migliore di) 0,2 gradi in azimut;

b)  aventi una banda passante accordabile superiore al ± 6,25 % della «frequenza di funzionamento centrale»;

Nota tecnica:

la «frequenza di funzionamento centrale» corrisponde alla metà della somma della frequenza di funzionamento specificata più elevata e della frequenza di funzionamento specificata più bassa.

c)  in grado di funzionare in modo simultaneo su più di due frequenze portanti;

d)  in grado di funzionare in modo radar ad apertura sintetica (SAR), in modo radar ad apertura sintetica inversa (ISAR) o in modo radar avionico a scansione laterale (SLAR);

e)  comprendenti antenne ad allineamento a fascio orientabile elettronicamente;

f)  in grado di determinare l'altezza di bersagli non cooperanti;

g)  appositamente progettati per impiego avionico (montati su palloni o cellule di aerei) e con capacità di «trattamento del segnale» Doppler per la rivelazione di bersagli mobili;

h)  dotati di trattamento di segnali radar che utilizzano una delle tecniche seguenti:

1.  tecniche di «spettro esteso radar» o

2.  tecniche di «agilità di frequenza per radar»;

i)  in funzionamento terrestre e con «portata strumentale» massima superiore a 185 km;

Nota: la voce i) non si applica ai seguenti prodotti:

a)  radar terrestri per la sorveglianza delle unità da pesca;

b)  apparecchiature radar terrestri appositamente progettate per il controllo del traffico aereo in rotta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «portata strumentale» massima di 500 km o meno;

2.  configurate in modo tale che i dati dei bersagli radar possano essere trasmessi solo dal sito radar a uno o più centri di controllo del traffico aereo civile;

3.  senza capacità di controllo a distanza della velocità di scansione del radar effettuato dal centro di controllo del traffico in rotta e

4.  installate in modo permanente;

c)  radar per il rilevamento di palloni meteorologici.

j)  costituiti da radar a «laser» o da apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «qualificati per impiego spaziale»;

2.  basati su tecniche della rivelazione coerente eterodina o omodina ed aventi una risoluzione angolare inferiore a (migliore di) 20 microradianti o

3.  progettati per effettuare rilevamenti batimetrici litoranei in volo secondo i criteri della norma di ordine 1a dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) (5a edizione, febbraio 2008) relativa ai rilevamenti idrografici o secondo criteri superiori e utilizzando uno o più «laser» con lunghezza d'onda superiore a 400 nm ma uguale o inferiore a 600 nm.

Note:

1.  le apparecchiature LIDAR appositamente progettate per effettuare rilevamenti sono specificate solo alla voce 3.

2.  La voce precedente non si applica alle apparecchiature LIDAR appositamente progettate per l'osservazione meteorologica.

3.  I parametri fissati nella norma IHO di ordine 1a, 5a edizione, febbraio 2008 sono cosi riassunti:

accuratezza orizzontale (livello di confidenza del 95 %) = 5 m + 5 % di profondità,

accuratezza della profondità per profondità ridotte (livello di confidenza del 95 %) = ±√(a2+(b*d)2) dove:

a = 0,5 m = errore di profondità costante, cioè la somma di tutti gli errori di profondità costanti,

b = 0,013 = fattore dell'errore dipendente dalla profondità,

b*d = errore dipendente dalla profondità, cioè la somma di tutti gli errori dipendenti dalla profondità,

d = profondità,

rilevazione di tratti = tratti cubici > 2 m a profondità inferiori a 40 m; 10 % di profondità oltre 40 m.

k)  aventi sottosistemi per il «trattamento del segnale» utilizzanti la «compressione dell'impulso», con una delle caratteristiche seguenti:

1.  rapporto di «compressione di impulso» superiore a 150 o

2.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns o

Nota: la voce 2. non si applica ai «radar navali» o ai «servizi di assistenza al traffico marittimo» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  rapporto di «compressione di impulso» non superiore a 150;

b)  larghezza di impulso compresso inferiore a 30 ns;

c)  antenna singola e rotante a scansione meccanica;

d)  potenza di picco in uscita non superiore a 250 W e

e)  incapaci di «salti di frequenza».

l)  aventi sottosistemi di trattamento di dati con una delle caratteristiche seguenti:

1.  «inseguimento automatico del bersaglio» che fornisce, ad ogni rotazione dell'antenna, la posizione prevista del bersaglio oltre il momento del successivo passaggio del fascio di antenna o

Nota: la voce precedente non si applica alla capacità di segnalare allarmi nel caso di traiettorie tra di loro in conflitto nei sistemi di controllo del traffico aereo, o nei «radar navali».

2.  configurazione atta a fornire sovrapposizione e correlazione o fusione di dati di bersagli in sei secondi, provenienti da due o più sensori radar «geograficamente distribuiti» per migliorare il risultato aggregato ottenuto con un sensore unico specificato alle lettere f) o i).

Nota: la voce precedente non si applica ai sistemi, apparecchiature o assiemi utilizzati per il controllo di «servizi di assistenza al traffico marittimo».

Note tecniche:

1.  ai fini della presente sezione, si intende per «radar navale» un radar utilizzato per navigare in modo sicuro in mare, nelle vie navigabili interne o in ambienti prossimi alla costa.

2.  Ai fini della presente sezione, si intende per «servizio di assistenza al traffico marittimo» un servizio di controllo e di monitoraggio del traffico delle navi simile al controllo del traffico aereo degli «aeromobili».

6A008

IX.A6.020

Apparecchiature ottiche come segue:

a)  apparecchiature per la misurazione del fattore di riflessione assoluto con una «precisione» uguale allo o migliore dello 0,1 % del valore di riflessione;

b)  apparecchiature diverse dalle apparecchiature di misura per la dispersione delle superfici ottiche, aventi un'apertura netta superiore a 10 cm, appositamente progettate per la misura ottica senza contatto di una forma (profilo) di superficie ottica non planare con una «precisione» uguale o inferiore a (migliore di) 2 nm rispetto al profilo richiesto.

Nota: la voce precedente non si applica ai microscopi.

6B004

IX.A6.021

Apparecchiature di produzione, di allineamento e di calibrazione di gravimetri terrestri con «precisione» statica migliore di 0,1 milligal.

6B007

IX.A6.022

Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati.

6B008

IX.A6.023

Materiali per sensori ottici, come segue:

a)  tellurio elementare (Te) con livelli di purezza uguale o superiore a 99,9995 %;

b)  cristalli singoli (e relative fette epitassiali) composti da quanto segue:

1.  telluluro di cadmio-zinco (CdZnTe) con contenuto di zinco inferiore al 6 % per «frazione molare»;

2.  telluluro di cadmio (CdTe) di qualsiasi livello di purezza o

3.  telluluro di mercurio-cadmio (HgCdTe) di qualsiasi livello di purezza.

Nota tecnica:

per «frazione molare» si intende il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo.

6C002

IX.A6.024

Materiali ottici, come segue:

a)  «substrati grezzi» in seleniuro di zinco (ZnSe) e solfuro di zinco (ZnS) ottenuti per deposizioni in fase di vapore con procedimento chimico, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  volume superiore a 100 cm3 o

2.  diametro superiore a 80 mm e spessore uguale o superiore a 20 mm;

b)  materiali elettro-ottici e materiali ottici non lineari, come segue.

1.  arseniato di potassio titanile (KTA) (CAS 59400-80-5);

2.  seleniuro di gallio-argento (AgGaSe2, anche conosciuto come AGSE) (CAS 12002-67-4);

3.  seleniuro di tallio-arsenico (Tl3AsSe3, anche conosciuto come TAS) (CAS 16142-89-5);

4.  fosfuro di zinco-germanio (ZnGeP2, anche conosciuto come ZGP, bifosfuro di zinco germanio o difosfuro di zinco germanio) o

5.  seleniuro di gallio (GaSe) (CAS 12024-11-2).

6C004.a.

6C004.b.

IX.A6.025

«Substrati grezzi» di carburo di silicio o di materiali di deposito berillio/berillio (Be/Be), di diametro o di dimensione dell'asse principale superiore a 300 mm.

6C004.d.

IX.A6.026

Vetro, compresa la silice fusa, il vetro fosfatato, il vetro fluorofosfatato, il fluoruro di zirconio (ZrF4) (CAS 7783-64-4) ed il fluoruro di afnio (HfF4) (CAS 13709-52-9) e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  concentrazione ione idrossile (OH-) inferiore a 5 ppm;

2.  meno di 1 ppm di impurità metalliche integrate e

3.  omogeneità elevata (variazione dell'indice di rifrazione) inferiore a 5 × 10– 6;

e)  materiali di diamanti sintetici con tasso di assorbimento inferiore a 10– 5 cm– 1 per lunghezze d'onda superiori a 200 nm ma non superiori a 14 000 nm.

6C004.e.

IX.A6.027

Materiali «laser» come segue:

a)  Materiali cristallini sintetici ospiti per «laser» sotto forma grezza, come segue:

1.  zaffiro drogato al titanio;

b)  fibre a doppio mantello drogate ai metalli delle terre rare;

1.  lunghezza d'onda nominale del «laser» compresa tra 975 nm e 1 150 nm e tutte le caratteristiche seguenti:

a.  diametro medio del nucleo uguale o superiore a 25 μm e

b.  «apertura numerica» («AN») del nucleo inferiore a 0,065 o

Nota: la voce precedente non si applica alle fibre a doppio mantello aventi un diametro del mantello interno in vetro superiore a 150 μm e non superiore a 300 μm.

2.  lunghezza d'onda nominale del «laser» superiore a 1 530 nm e tutte le caratteristiche seguenti:

a.  diametro medio del nucleo uguale o superiore a 20 μm e

b.  «AN» del nucleo inferiore a 0,1.

Note tecniche:

1.  ai fini della voce precedente, l'«apertura numerica» («AN») del nucleo è misurata alle lunghezze d'onda di emissione della fibra.

2.  La voce b. comprende le fibre assemblate con tappi di chiusura.

6C005

IX.A7.    MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A7.001

«Inseguitori stellari» e loro componenti, come segue:

a)  «inseguitori stellari» con una «precisione» di azimut specifica uguale o inferiore a (migliore di) 20 secondi di arco in tutto il ciclo di vita specifico dell'apparecchiatura;

b)  componenti appositamente progettati per le apparecchiature specificate alla lettera a), come segue:

1.  capi ottici o deflettori;

2.  unità di trattamento dei dati.

Nota tecnica:

gli «inseguitori stellari» sono noti anche come sensori di assetto stellari o bussole giroastrali.

7A004

IX.A7.002

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a)  uso di un algoritmo di decrittografia appositamente progettato o modificato per uso governativo per accedere al codice di misura della distanza per il posizionamento e il tempo o

b)  uso di «sistemi di antenne adattive».

Nota: la lettera b) non si applica alle apparecchiature di ricezione GNSS che utilizzano solo componenti progettati per filtrare, convertire, o combinare i segnali provenienti da più antenne omnidirezionali che non utilizzano tecniche di antenna adattiva.

Nota tecnica:

Ai fini della lettera b), i «sistemi di antenne adattive» generano dinamicamente uno o più nulli spaziali in una rete di antenne con trattamento del segnale nel dominio del tempo o della frequenza.

7A005

IX.A7.003

Altimetri avionici funzionanti su frequenze diverse da quelle comprese tra 4,2 e 4,4 GHz incluse, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  «controllo di potenza irradiata» o

b)  uso della modulazione a spostamento di fase.

7A006

IX.A7.004

Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature sopra specificate nella sezione precedente.

7B001

IX.A7.005

Apparecchiature appositamente progettate per la qualificazione di specchi per giroscopi a «laser» ad anelli, come segue:

a)  diffusometri aventi una «precisione» di misura uguale o inferiore a (migliore di) 10 ppm;

b)  profilometri aventi una «precisione» di misura uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nm (5 angstrom).

7B002

IX.A7.006

Apparecchiature appositamente progettate per la «produzione» di apparecchiature specificate in IX.A7.

Nota: comprende:

— stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

— stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

— stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi;

— stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

— dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

— stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;

— macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

7B003

IX.A8.    MATERIALE NAVALE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A8.001

Sistemi, apparecchiature e componenti appositamente progettati o modificati per i veicoli sommergibili, e progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m, come segue:

1.  camere pressurizzate o scafi pressurizzati aventi il diametro interno massimo della camera superiore a 1,5 m;

2.  motori di propulsione o sistemi di spinta a corrente continua;

3.  cavi ombelicali e loro connettori, utilizzanti fibre ottiche ed aventi elementi di rinforzo sintetici;

4.  componenti costruiti con materiali, come segue: «schiuma sintattica» progettata per uso subacqueo ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  progettata per profondità marine superiori a 1 000 m e

b.  densità inferiore a 561 kg/m3.

8A002.a.

IX.A8.002

Sistemi appositamente progettati o modificati per il controllo automatico del moto di veicoli sommergibili sopra specificati, mediante l'uso di dati di navigazione o dotati di servocomandi a circuito chiuso ed aventi le caratteristiche seguenti:

1.  consentire al veicolo di muoversi entro 10 m da un punto predeterminato nella colonna d'acqua;

2.  mantenere la posizione del veicolo entro 10 m da un punto predeterminato nella colonna d'acqua o

3.  mantenere la posizione del veicolo entro 10 m nel seguire un cavo situato sopra o sotto il fondo marino.

8A002.b.

IX.A8.003

Penetratori a fibre ottiche di scafi pressurizzati;

8A002.c.

IX.A8.004

«Robot» appositamente progettati per l'impiego subacqueo, controllati tramite un calcolatore specializzato, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  sistemi di controllo del «robot» che utilizzano informazioni provenienti da sensori che misurano la forza o la coppia applicate ad un oggetto esterno, la distanza da un oggetto esterno o la percezione tattile tra il «robot» e l'oggetto esterno o

b)  capacità di esercitare una forza di 250 N o più o una coppia di 250 Nm o più ed utilizzazione di leghe di titanio o di «materiali fibrosi o filamentosi»«compositi», nei loro elementi di struttura.

8A002.h.

IX.A8.005

Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motori a ciclo Stirling aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti e

b)  sistemi di scarico appositamente progettati per scaricare i prodotti della combustione contro una pressione di 100 kPa o più.

8A002.j.

IX.A8.006

Sistemi di riduzione del rumore progettati per l'impiego su navi con dislocamento uguale o superiore a 1 000 tonnellate, come segue:

a)  sistemi che attenuano il rumore subacqueo a frequenze inferiori a 500 Hz e consistenti in montaggi acustici composti per l'isolamento acustico di motori diesel, di gruppi elettrogeni a diesel, di turbine a gas, di gruppi elettrogeni a turbina a gas, di motori di propulsione o di ingranaggi di riduzione di propulsione appositamente progettati per l'isolamento del suono o delle vibrazioni, ed aventi una massa intermedia superiore al 30 % dell'apparecchiatura da montare;

b)  «sistemi attivi di riduzione o di cancellazione del rumore», o cuscinetti magnetici, appositamente progettati per sistemi di trasmissione di potenza.

Nota tecnica:

i «sistemi attivi di riduzione o di cancellazione del rumore» incorporano sistemi di controllo elettronico in grado di ridurre in maniera attiva le vibrazioni delle apparecchiature mediante la generazione di segnali antirumore o antivibrazione direttamente alla sorgente.

8A002.j.

IX.A9.    MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A9.001

Motori aeronautici a turbina a gas:

a)  che incorporano almeno una delle «tecnologie» specificate al paragrafo 2 della sezione «Tecnologia» o

Nota 1: questa voce non si applica ai motori aeronautici a turbina aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  omologati dalle autorità per l'aviazione civile e

b)  volti a motorizzare «aeromobili» con equipaggio non militare per i quali le autorità per l'aviazione civile hanno rilasciato, per l'«aeromobile» con quello specifico tipo di motore:

1.  una certificazione di tipo civile o

2.  un documento equivalente riconosciuto dall'ICAO.

Nota 2: questa voce non si applica ai motori aeronautici a turbina progettati per le unità di potenza ausiliarie (APU) approvate dall'autorità per l'aviazione civile dello Stato membro.

b)  progettati per motorizzare un «aeromobile» ad una velocità di crociera uguale o superiore a 1 Mach per più di 30 minuti.

9A001

IX.A9.002

«Motori marini a turbina a gas» aventi una potenza nominale continua secondo le norme ISO uguale o superiore a 24 245 kW ed un consumo specifico di carburante inferiore a 0.219 kg/kWh nella gamma di potenza dal 35 % al 100 %, e loro assiemi e componenti appositamente progettati.

Nota: il termine «motori marini a turbina a gas» comprende i motori industriali o quelli derivati da motori aeronautici, motori a turbina a gas adattati per la generazione di corrente elettrica a bordo delle navi o per la loro propulsione.

9A002

IX.A9.003

Assiemi o componenti appositamente progettati, che incorporano una delle «tecnologie» specificate al paragrafo 2 della sezione «Tecnologia» per uno dei seguenti motori aeronautici a turbina a gas:

a)  specificati alla voce 1 o

b)  di progettazione o produzione sconosciute al fabbricante.

9A003

IX.A9.004

Veicoli di lancio nello spazio, «veicoli spaziali», «piattaforme spaziali», «carichi utili dei veicoli spaziali», sistemi o apparecchiature di bordo di «veicoli spaziali'», e apparecchiature terrestri, come segue:

a)  veicoli di lancio nello spazio;

b)  «veicoli spaziali»;

c)  «piattaforme spaziali»;

d)  «carichi utili dei veicoli spaziali» che incorporano prodotti specificati nel presente elenco;

e)  sistemi e apparecchiature di bordo, appositamente progettati per i «veicoli spaziali» e aventi una delle funzioni seguenti:

1.  «gestione dei dati di telemetria e di comando»;

f)  apparecchiature terrestri appositamente progettate per «veicoli spaziali», come segue:

1.  apparecchiature di telemetria e telecomando;

2.  simulatori.

9A004

IX.A9.005

Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido.

9A005

IX.A9.006

Sistemi e componenti appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido, come segue:

a)  criorefrigeratori, vasi di Dewar di peso idoneo ad essere aerotrasportati, tubi di calore criogenici o sistemi criogenici appositamente progettati per essere utilizzati nei veicoli spaziali ed in grado di limitare le perdite di fluido criogenico a meno del 30 % l'anno;

b)  contenitori criogenici o sistemi di refrigerazione a ciclo chiuso, in grado di assicurare temperature uguali o inferiori a 100 K (– 173 °C) per «aeromobili» in grado di effettuare un volo prolungato a velocità superiori a 3 Mach, veicoli di lancio o «veicoli spaziali»;

c)  sistemi di trasferimento o di stoccaggio dell'idrogeno semidenso;

d)  turbo-pompe ad alta pressione (superiore a 17,5 MPa), componenti di pompe o loro sistemi associati di trasmissione del moto di turbine a ciclo di espansione o loro generatori a gas;

e)  camere di spinta ad alta pressione (superiore a 10,6 MPa) e loro ugelli;

f)  sistemi di stoccaggio del propellente basati sul principio della ritenzione capillare o dell'espulsione positiva (ad esempio con serbatoi elastici);

g)  iniettori di propellente liquido con orifizi individuali di diametro uguale o inferiore a 0,381 mm (un'area uguale o inferiore a 1,14 × 10– 3 cm2 per gli orifizi non circolari) e appositamente progettati per motori a razzo a propellente liquido;

h)  camere di spinta carbonio-carbonio costituite da un unico pezzo o coni di uscita carbonio-carbonio costituiti da un unico pezzo con densità superiori a 1,4 g/cm3 e carichi di rottura superiori a 48 MPa.

9A006

IX.A9.007

Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido.

9A007

IX.A9.008

Componenti, appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, come segue:

a)  sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante che impiegano elementi di rinforzo per assicurare un «forte collegamento meccanico» o per costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propellente solido ed il materiale di isolamento del contenitore;

b)  contenitori di motori in «composito» ottenuto per avvolgimento filamentare aventi un diametro superiore a 0,61 m o «rapporti di rendimento strutturali (PV/W)» superiori a 25 km;

Nota tecnica:

il «rapporto di rendimento strutturale (PV/W)» è il prodotto della pressione di scoppio (P) moltiplicato per il volume del contenitore (V) diviso per il peso totale (W) del contenitore.

c)  ugelli con livelli di spinta superiori a 45 kN o tassi d'erosione della gola degli ugelli inferiori a 0.075 mm/s;

d)  ugelli mobili o sistemi di controllo della spinta del vettore con iniezione secondaria di flusso in grado di avere:

1.  un movimento su ogni asse superiore a ± 5°;

2.  rotazioni angolari del vettore di 20°/s o più o

3.  rotazioni angolari del vettore di 40°/s o più.

9A008

IX.A9.009

Sistemi di propulsione ibridi a razzo.

9A009

IX.A9.010

Componenti, sistemi e strutture appositamente progettati per lanciatori e sistemi di propulsione di lanciatori o «veicoli spaziali», come segue:

a)  componenti e strutture appositamente progettati per sistemi di propulsione di lanciatori fabbricati con uno dei materiali seguenti:

1.  materiali fibrosi o filamentosi

2.  materiali «compositi» a «matrice» metallica o

3.  materiali «compositi» a «matrice» ceramica.

9A010

IX.A9.011

«Veicoli aerei senza equipaggio» («UAV»), «dirigibili» senza equipaggio, apparecchiature e componenti associati, come segue:

a)  «UAV» o «dirigibili» senza equipaggio, progettati per avere un volo controllato al di fuori della «visione naturale» diretta dell'«operatore» e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  un'«autonomia di durata» massima uguale o superiore a 30 minuti ma inferiore a 1 ora e

b.  progettati per decollare e avere un volo controllato stabile con raffiche di vento a una velocità di 46,3 km/h (25 nodi) o superiore o

2.  un'«autonomia di durata» massima di 1 ora o superiore;

Note tecniche:

1.  ai fini della voce precedente, per «operatore» si intende la persona che avvia o controlla il volo dell'«UAV» o del «dirigibile» senza equipaggio.

2.  Ai fini della voce precedente, l'«autonomia di durata» deve essere calcolata per condizioni di atmosfera standard internazionale (ISA) (ISO 2533:1975) a livello del mare in assenza di vento.

3.  Ai fini della voce precedente, per «visione naturale» si intende la visione umana a occhio nudo, con o senza lenti correttive.

b)  apparecchiature e componenti associati, come segue:

1.  apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un «aeromobile» o «dirigibile» con equipaggio in un «UAV» o «dirigibile» senza equipaggio specificato alla lettera a);

2.  aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere «UAV» o «dirigibili» senza equipaggio ad altitudini superiori a 15 240 metri (50 000 piedi).

9A012

IX.A9.012

Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per lo «sviluppo» di motori a turbina a gas o di loro assiemi o componenti e che incorporano una delle «tecnologie» specificate al paragrafo 2, lettera b) o c), della sezione «Tecnologia».

9B002

IX.A9.013

Apparecchiature appositamente progettate per la «produzione» o il collaudo di elementi di tenuta a spazzola di turbine a gas progettati per funzionare con velocità all'estremità dell'elemento di tenuta superiori a 335 m/s e temperature superiori a 773 K (500 °C), e loro componenti o accessori appositamente progettati.

9B003

IX.A9.014

Utensili, matrici o montaggi per l'assemblaggio allo stato solido di combinazioni disco-palette in «superleghe» in titanio o intermetalliche descritte al paragrafo 2 della sezione «Tecnologia» per turbine a gas.

9B004

IX.A9.015

Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per l'impiego in gallerie aerodinamiche progettate per velocità uguali o superiori a 1,2 Mach.

9B005

IX.A9.016

Apparecchiature di collaudo a vibrazioni acustiche in grado di produrre una pressione sonora a livelli uguali o superiori a 160 dB (riferiti a 20 Ρa), con una potenza di uscita nominale uguale o superiore a 4 kW ad una temperatura della cellula di collaudo superiore a 1 273 K (1 000 °C), e loro riscaldatori a quarzo appositamente progettati.

9B006

IX.A9.017

Apparecchiature appositamente progettate per il controllo dell'integrità dei motori a razzo con tecniche non distruttive (NDT) diverse dall'analisi planare ai raggi X o dall'analisi fisica o chimica di base.

9B007

IX.A9.018

Trasduttori per la misura diretta dell'attrito sul rivestimento delle pareti appositamente progettati per funzionare a una temperatura totale del flusso di collaudo (di ristagno) superiore a 833 K (560 °C).

9B008

IX.A9.019

Utensili appositamente progettati per la produzione di componenti di rotori di motori a turbina a gas ottenuti con la metallurgia delle polveri aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  progettati per funzionare con livelli di sforzo uguali o superiori al 60 % del carico di rottura (UTS) misurato a una temperatura uguale a 873 K (600 °C) e

b)  progettati per funzionare a una temperatura uguale o superiore a 873 K (600 °C).

Nota: la voce precedente non specifica gli utensili per la produzione di polveri.

9B008

IX.A9.020

Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di prodotti specificati come «Veicoli aerei senza equipaggio» («UAV»), «dirigibili» senza equipaggio e componenti.

9B010

B.    SOFTWARE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.B.001

«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.002

«Software» per lo «sviluppo» dei materiali specificati in IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.003

«Software» appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di eseguire le funzioni di una qualsiasi delle apparecchiature specificate in IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.004

«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in IX.A2.

2D001

IX.B.005

«Software» appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A2.

2D003

2D101

2D202

IX.B.006

«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in IX.A3.

3D001

3D002

3D003

IX.B.007

«Software» appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A3.

3D001

3D002

3D003

IX.B.008

«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in IX.A6.

6D001

6D003

6D002

6D102

6D203

6D203

IX.B.009

«Software» appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A6.

6D001

6D003

6D002

6D102

6D203

6D203

IX.B.010

«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.011

«Software» appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.012

«Codice sorgente» per il funzionamento o la manutenzione delle apparecchiature specificate in IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.013

«Software» di progettazione assistita da calcolatore (CAD) appositamente progettato per lo «sviluppo» di «sistemi di controllo attivo di volo», di comandi per sistemi di comando di volo elettrici o a fibre ottiche a più assi o «sistemi anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione» per elicotteri.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.014

«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in IX.A9.

9D001

9D002

9D003

9D004

9D005

9D101

9D103

9D104

9D105

IX.B.015

«Software» appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A9.

9D001

9D002

9D003

9D004

9D005

9D101

9D103

9D104

9D105

C.    TECNOLOGIA



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.C.001

«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature o del software specificati in IX.A1.

2E001

IX.C.002

«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature o dei materiali specificati in IX.A3.

3E001

3E003

3E101

3E102

3E201

IX.C.003

«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» e l'«utilizzazione» delle apparecchiature o del software specificati in IX.A7.

7E001

7E002

7E003

7E004

7D005

7E101

7E102

7E104

IX.C.004

«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature o del software specificati in IX.A9.

9E001

9E002

IX.C.005

Altra «tecnologia», come segue:

a)  «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di componenti o sistemi di motori a turbina a gas seguenti:

1.  palette mobili, palette fisse o «carenature di estremità» di turbine a gas costruite con leghe ottenute per solidificazione direzionale (DS) o a cristallo singolo (SC) aventi (nella direzione 001 dell'indice di Miller) una vita fino alla rottura sotto sforzo superiore a 400 ore a 1 273 K (1 000 °C) ad un carico di 200 MPa, basata sui valori di proprietà medi;

2.  combustori aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  «camicie termicamente disaccoppiate» progettate per funzionare a una «temperatura di uscita dal combustore» superiore a 1 883 K (610 °C);

b.  camicie non metalliche;

c.  contenitori non metallici o

d.  camicie progettate per funzionare a una «temperatura di uscita dal combustore» superiore a 1 883 K (1 610 °C) e aventi fori che soddisfano i parametri specificati in 9E003.c.;

3.  componenti aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  fabbricati con materiali organici «compositi» progettati per funzionare al di sopra di 588 K (315 °C);

b.  fabbricati con uno dei materiali seguenti:

1.  materiali «compositi» a «matrice» metallica o

2.  materiali «compositi» a «matrice» ceramica o

c.  statori, palette fisse, palette mobili, tenute (carenature) di estremità, anelli palettati rotanti, dischi palettati rotanti, o «condotti separatori», aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  non specificati sopra;

2.  progettati per compressori o soffianti e

3.  fabbricati utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi» con resine;

4.  palette mobili, palette fisse o «carenature di estremità», non raffreddate, progettate per funzionare ad una «temperatura del percorso del gas» pari o superiore a 1 373 K (1 100 °C);

5.  palette mobili, palette fisse o «carenature di estremità», raffreddate, progettate per funzionare ad una «temperatura del percorso del gas» pari o superiore a 1 693 K (1 420 °C);

6.  combinazioni sistemi di palette-disco con giunzioni allo stato solido;

7.  componenti di motori a turbina a gas che utilizzano la «tecnologia» di «saldatura per diffusione»;

8.  componenti di rotori di motori a turbina a gas con «tolleranza ai danni» che utilizzano materiali ottenuti con metallurgia delle polveri;

9.  pale cave di soffianti.

9E003.a.

IX.C.006

«Tecnologia» per motori a turbina per i «sistemi a controllo numerico per la regolazione complementare automatica di motori (FADEC)», come segue:

1.  «tecnologia» di «sviluppo» per determinare i requisiti funzionali per i componenti necessari per il «sistema FADEC» di regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse (ad esempio costanti di tempo e precisioni del sensore di retroazione, velocità di risposta della valvola del carburante);

2.  «tecnologia» di «sviluppo» o di «produzione» per componenti di controllo e diagnostica specifici del «sistema FADEC» e utilizzati per la regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse;

3.  «tecnologia» di «sviluppo» per gli algoritmi delle leggi di controllo compreso il «codice sorgente» specifico del «sistema FADEC» e utilizzati per la regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse.

Nota: la lettera b) non si applica ai dati tecnici relativi all'integrazione tra motore e «aeromobile» richiesti dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri ai fini della pubblicazione per l'uso generale delle compagnie aeree (ad esempio manuali d'installazione, istruzioni d'uso, istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità) o le funzioni di interfaccia (ad esempio trattamento input/output, spinta della cellula o domanda di potenza di uscita all'asse).

9E003.h.

IX.C.007

«Tecnologia» per sistemi per flusso variabile progettati per mantenere la stabilità del motore per le turbine a gas per generatori, le turbine a soffiante o di potenza o gli ugelli di propulsione, come segue:

1.  «tecnologia» di «sviluppo» per determinare i requisiti funzionali per i componenti che mantengono la stabilità del motore;

2.  «tecnologia» di «sviluppo» o di «produzione» per componenti specifici del sistema a flusso variabile e che mantengono la stabilità del motore;

3.  «tecnologia» di «sviluppo» per algoritmi delle leggi di controllo, compreso il «codice sorgente» specifico per i sistemi a flusso variabile e che mantengono la stabilità del motore.

9E003.i

▼B




ALLEGATO III

Carburante per aerei di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice

Descrizione

Da 2710 12 31 a 2710 12 59

Benzina

2710 12 70

Carboturbo tipo nafta

2710 19 21

Carboturbo tipo kerosene

2710 19 25

Propellente tipo kerosene




ALLEGATO IV

Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice

Descrizione

ex 2530 90 00

Minerali delle terre rare

ex 26 12

Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio

ex 2614 00 00

Minerale di titanio

ex 2615 90 00

Minerale di vanadio

2616 90 00 10

Minerali di oro e loro concentrati




ALLEGATO IV

Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice

Descrizione

ex 26 01

Minerale di ferro

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

▼M3

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

▼B

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferro-leghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

7204 10 00

Cascami e avanzi di ghisa

ex 7204 30 00

Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

ex 7204 41

Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

ex 7204 49

Altri cascami e avanzi: Altro

ex 7204 50 00

Altri cascami e avanzi: cascami lingottati

ex 7205 10 00

Graniglie

ex 7205 29 00

Polveri, diverse da quelle di acciai legati

ex 7206 10 00

Lingotti

ex 7206 90 00

Altro

ex 72 07

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

ex 72 08

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

ex 72 09

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

ex 72 10

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

ex 72 11

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

ex 72 12

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

ex 72 14

Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

ex 72 15

Altre barre di ferro o di acciai non legati

ex 72 16

Profilati di ferro o di acciai non legati

ex 72 17

Fili di ferro o di acciai non legati




ALLEGATO V

Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



 

2707

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici eccedono, in peso, i costituenti non aromatici

 

2709

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

 

2710

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

 

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

 

2712 10

Vaselina

 

2712 20

Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

ex

2712 90

Altro

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

ex

2714

Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

ex

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

 

 

–  Preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

3403 11

– –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

3403 19

– –  altre

 

 

–  Altro

ex

3403 91

– –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

ex

3403 99

– –  altre

 

 

– – – – –  Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove

ex

3824 99 92

– – – – – –  in forma liquida a 20 °C

ex

3824 99 93

– – – – – –  Altro

ex

3824 99 96

– – – – –  Altro

 

3826 00 10

–  Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

 

3826 00 90

–  Altro




ALLEGATO VII

Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Rame



 

2603

Minerali di rame e loro concentrati

 

74

Rame e lavori di rame

 

8536 90 95 30

Rivetti di contatto

–  di rame

–  rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente

–  con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Parti in rame riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537

 

8544 11

Fili per avvolgimenti di rame

 

 

–  altri conduttori elettrici in rame, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:

ex

8544 42

– –  muniti di pezzi di congiunzione

ex

8544 49

– –  altro

 

 

–  altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:

 

8544 60 10

– –  con conduttori di rame

Nichel



 

2604

Minerali di nichel e loro concentrati

 

 

Ferro-leghe:

 

7202 60

–  Ferro-nichel

 

 

Fili di acciai inossidabili:

 

7223 00 11

– –  contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo

 

75

Nichel e lavori di nichel

 

8105 90 00 10

Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:

— 35 % (± 2 %) di cobalto,

— 25 % (± 1 %) di nichel,

— 19 % (± 1 %) di cromo e

— 7 % (± 2 %) di ferro,

conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale

Argento



 

2616 10

Minerali di argento e loro concentrati

Zinco



 

2608

Minerali di zinco e loro concentrati

 

79

Zinco e lavori di zinco

▼M7




ALLEGATO VIII

Beni di lusso di cui all'articolo 10

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

1)   Cavalli



 

0101 21 00

Riproduttori di razza pura

ex

0101 29 90

Altro

2)   Caviale e suoi succedanei



 

1604 31 00

Caviale

 

1604 32 00

Succedanei del caviale

3)   Tartufi e relative preparazioni



 

0709 59 50

Tartufi

ex

0710 80 69

Altro

ex

0711 59 00

Altro

ex

0712 39 00

Altro

ex

2001 90 97

Altro

 

2003 90 10

Tartufi

ex

2103 90 90

Altro

ex

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

ex

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex

2106 00 00

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4)   Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione



 

2203 00 00

Birra di malto

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

 

2204 10 93

Altro

 

2204 10 94

a indicazione geografica protetta (IGP)

 

2204 10 96

Altri vini varietali

 

2204 10 98

Altro

 

2204 21 00

in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

 

2204 29 00

Altro

 

2205 00 00

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

 

2206 00 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

 

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

 

2208 00 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

5)   Sigari e sigaretti



 

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

 

2402 90 00

Altro

6)   Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco



 

3303

Profumi e acque da toletta

 

3304 00 00

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

 

3305 00 00

Preparazioni per capelli

 

3307 00 00

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

 

6704 00 00

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

7)   Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di valore unitario superiore a 50 EUR



ex

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

ex

4202 00 00

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toeletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

ex

4205 00 90

Altro

ex

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

8)   Giacconi il cui valore unitario è superiore a 75 EUR, o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di valore unitario superiore a 20 EUR



ex

4203 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

ex

4303 00 00

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

ex

6101 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

ex

6102 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

ex

6103 00 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6104 00 00

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

ex

6105 00 00

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6106 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

ex

6107 00 00

Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6108 00 00

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

ex

6109 00 00

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

ex

6110 00 00

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

ex

6111 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)

ex

6112 11 00

di cotone

ex

6112 12 00

di fibre sintetiche

ex

6112 19 00

di altre materie tessili

 

6112 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

 

6112 31 00

di fibre sintetiche

 

6112 39 00

di altre materie tessili

 

6112 41 00

di fibre sintetiche

 

6112 49 00

di altre materie tessili

ex

6113 00 10

di tessuti a maglia della voce 5906

ex

6113 00 90

Altro

ex

6114 00 00

Altri indumenti, a maglia

ex

6115 00 00

Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

ex

6116 00 00

Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia

ex

6117 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

ex

6201 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

ex

6202 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

ex

6203 00 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

ex

6204 00 00

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

ex

6205 00 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo

ex

6206 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

ex

6207 00 00

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

ex

6208 00 00

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

ex

6209 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)

ex

6210 10 00

di tessuti delle voci 5602 o 5603

ex

6210 20 00

Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

ex

6210 30 00

Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza

 

6211 11 00

per uomo o ragazzo

 

6211 12 00

per donna o ragazza

 

6211 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex

6211 32 00

di cotone

ex

6211 33 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 39 00

di altre materie tessili

ex

6211 42 00

di cotone

ex

6211 43 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 49 00

di altre materie tessili

ex

6212 00 00

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

ex

6213 00 00

Fazzoletti da naso e da taschino

ex

6214 00 00

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

ex

6215 00 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

ex

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

ex

6217 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

ex

6401 00 00

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

ex

6402 20 00

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

ex

6402 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6402 99 00

Altro

ex

6403 19 00

Altro

ex

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

ex

6403 40 00

Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

ex

6403 51 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 59 00

Altro

ex

6403 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 99 00

Altro

ex

6404 19 10

Pantofole e altre calzature da camera

ex

6404 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

ex

6405 00 00

Altre calzature

ex

6504 00 00

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

ex

6505 00 10

di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00

ex

6505 00 30

Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

ex

6505 00 90

Altro

ex

6506 99 00

di altre materie

ex

6601 91 00

con fusto o manico telescopico

ex

6601 99 00

Altro

ex

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

ex

9619 00 81

Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9)   Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano



 

5701 00 00

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

 

5702 10 00

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

 

5702 20 00

Rivestimenti del suolo di cocco

 

5702 31 80

Altro

 

5702 32 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

5702 39 00

di altre materie tessili

 

5702 41 90

Altro

 

5702 42 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

5702 50 00

Altri, non vellutati, né confezionati

 

5702 91 00

di lana o di peli fini

 

5702 92 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

5702 99 00

di altre materie tessili

 

5703 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

 

5704 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

 

5705 00 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

 

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

10)   Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria



 

7101 00 00

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

7102 00 00

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

 

7103 00 00

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

7104 20 00

Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

 

7104 90 00

Altro

 

7105 00 00

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

 

7106 00 00

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

 

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

 

7108 00 00

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

 

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

 

7110 11 00

greggi o in polvere

 

7110 19 00

Altro

 

7110 21 00

greggi o in polvere

 

7110 29 00

Altro

 

7110 31 00

greggi o in polvere

 

7110 39 00

Altro

 

7110 41 00

greggi o in polvere

 

7110 49 00

Altro

 

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

 

7113 00 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7116 00 00

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11)   Monete e banconote non aventi corso legale



ex

4907 00 30

Biglietti di banca

 

7118 10 00

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

ex

7118 90 00

Altro

12)   Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi



 

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

8214 00 00

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); Utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

ex

8215 00 00

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

ex

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13)   Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità



 

6911 00 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

 

6912 00 23

di gres

 

6912 00 25

di maiolica o di terraglia

 

6912 00 83

di gres

 

6912 00 85

di maiolica o di terraglia

 

6914 10 00

di porcellana

 

6914 90 00

Altro

14)   Articoli di cristallo al piombo



ex

7009 91 00

non incorniciati

ex

7009 92 00

incorniciati

ex

7010 00 00

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

 

7013 22 00

di cristallo al piombo

 

7013 33 00

di cristallo al piombo

 

7013 41 00

di cristallo al piombo

 

7013 91 00

di cristallo al piombo

ex

7018 10 00

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

ex

7018 90 00

Altro

ex

7020 00 80

Altro

ex

9405 10 50

di vetro

ex

9405 20 50

di vetro

ex

9405 50 00

Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

ex

9405 91 00

di vetro

15)   Dispositivi elettronici per uso domestico, di valore unitario superiore a 50 EUR



ex

8414 51

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

ex

8414 59 00

Altro

ex

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

ex

8415 10 00

del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi separati)

ex

8418 10 00

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

ex

8418 21 00

a compressione

ex

8418 29 00

Altro

ex

8418 30 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

ex

8418 40 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

ex

8419 81 00

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

ex

8422 11 00

di tipo familiare

ex

8423 10 00

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

ex

8443 12 00

Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

ex

8443 31 00

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

ex

8443 32 00

Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

ex

8443 39 00

Altro

ex

8450 11 00

Macchine completamente automatiche

ex

8450 12 00

Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

ex

8450 19 00

Altro

ex

8451 21 00

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

ex

8452 10 00

Macchine per cucire di tipo domestico

ex

8470 10 00

Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

ex

8470 21 00

con dispositivo stampante

ex

8470 29 00

Altro

ex

8470 30 00

Altre macchine calcolatrici

ex

8471 00 00

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

ex

8472 90 40

Macchine per l'elaborazione di testi

ex

8472 90 90

Altro

ex

8479 60 00

Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

ex

8508 11 00

di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

ex

8508 19 00

Altro

ex

8508 60 00

Altri aspirapolvere

ex

8509 80 00

Altri apparecchi

ex

8516 31 00

Asciugacapelli

ex

8516 50 00

Forni a microonde

ex

8516 60 10

Cucine

ex

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

ex

8516 72 00

Tostapane

ex

8516 79 00

Altro

ex

8517 11 00

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

ex

8517 12 00

Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

ex

8517 18 00

Altro

ex

8517 61 00

Stazioni fisse

ex

8517 62 00

Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

ex

8517 69 00

Altro

ex

8526 91 00

Apparecchi di radionavigazione

ex

8529 10 31

per ricezione via satellite

ex

8529 10 39

Altro

ex

8529 10 65

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

ex

8529 10 69

Altro

ex

8531 10 00

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili

ex

8543 70 10

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

ex

8543 70 30

Amplificatori d'antenne

ex

8543 70 50

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

ex

8543 70 90

Altro

 

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

 

9504 90 80

Altro

16)   Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini, di valore unitario superiore a 50 EUR



ex

8519 00 00

Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono

ex

8521 00 00

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

ex

8525 80 30

Fotocamere digitali

ex

8525 80 91

che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

ex

8525 80 99

Altro

ex

8527 00 00

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

ex

8528 71 00

non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

ex

8528 72 00

Altri, a colori

ex

9006 00 00

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

ex

9007 00 00

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

17)   Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 10 000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 1 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio



ex

4011 10 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

ex

4011 20 00

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

ex

4011 30 00

dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex

4011 40 00

dei tipi utilizzati per motocicli

ex

4011 90 00

Altro

ex

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

ex

8407 00 00

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

ex

8408 00 00

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

ex

8409 00 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex

8411 00 00

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

 

8428 60 00

Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex

8431 39 00

Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex

8483 00 00

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

ex

8511 00 00

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

ex

8512 20 00

Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

ex

8512 30 10

Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli

ex

8512 30 90

Altro

ex

8512 40 00

Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

ex

8544 30 00

Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

ex

8603 00 00

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

ex

8605 00 00

Carrozze ferrotranviarie per il trasporto dei passeggeri, non semoventi; Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 )

ex

8607 00 00

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

ex

8702 00 00

Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente

ex

8703 00 00

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, comprese le motoslitte

ex

8706 00 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore

ex

8707 00 00

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine

ex

8708 00 00

Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

ex

8711 00 00

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

ex

8712 00 00

Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

ex

8714 00 00

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

ex

8716 10 00

Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

ex

8716 40 00

Altri rimorchi e semirimorchi

ex

8716 90 00

Parti

ex

8801 00 00

Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

ex

8802 11 00

di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

ex

8802 12 00

di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

 

8802 20 00

Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

ex

8802 30 00

Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg

ex

8802 40 00

Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg

ex

8803 10 00

Eliche e rotori, e loro parti

ex

8803 20 00

Carrelli di atterraggio e loro parti

ex

8803 30 00

Altre parti di aeroplani o di elicotteri

ex

8803 90 10

di cervi volanti

ex

8803 90 90

Altro

ex

8805 10 00

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

ex

8901 10 00

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

ex

8901 90 00

Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

ex

8903 00 00

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

18)   Orologi e loro parti



 

9101 00 00

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

9102 00 00

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

 

9103 00 00

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104

 

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

 

9105 00 00

Altri orologi

 

9108 00 00

Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

 

9109 00 00

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

 

9110 00 00

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

 

9111 00 00

Casse per orologi e loro parti

 

9112 00 00

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

 

9113 00 00

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

 

9114 00 00

Altre forniture d'orologeria

19)   Strumenti musicali



 

9201 00 00

Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera

 

9202 00 00

Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

 

9205 00 00

Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia

 

9206 00 00

Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)

 

9207 00 00

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

20)   Oggetti d'arte, da collezione o di antichità



 

9700

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

21)   Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici



ex

4015 19 00

Altro

ex

4015 90 00

Altro

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza

 

6211 11 00

per uomo o ragazzo

 

6211 12 00

per donna o ragazza

 

6211 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

 

6402 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

ex

6402 19 00

Altro

 

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

 

6403 19 00

Altro

 

6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

 

6404 19 90

Altro

ex

9004 90 00

Altro

ex

9020 00 00

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

 

9506 11 00

Sci

 

9506 12 00

Attacchi per sci

 

9506 19 00

Altro

 

9506 21 00

Tavole a vela

 

9506 29 00

Altro

 

9506 31 00

Bastoni completi

 

9506 32 00

Palle da golf

 

9506 39 00

Altro

 

9506 40 00

Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo

 

9506 51 00

Racchette da tennis, anche senza corde

 

9506 59 00

Altro

 

9506 61 00

Palle da tennis

 

9506 69 10

Palle da cricket e da polo

 

9506 69 90

Altro

 

9506 70

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

 

9506 91

Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

 

9506 99 10

Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle

 

9506 99 90

Altro

 

9507 00 00

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) e oggetti simili per la caccia

22)   Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote



 

9504 20 00

Bigliardi di ogni tipo e loro accessori

 

9504 30 00

Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)

 

9504 40 00

Carte da gioco

 

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

 

9504 90 80

Altro

▼B




ALLEGATO IX

Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all'articolo 11

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice SA

Descrizione

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio, semilavorato o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

ex 7112

Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi




ALLEGATO X

Statue di cui all'articolo 13

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



ex

4420 10

Statue e statuette lignee

 

 

–  Statue e statuette di pietra

ex

6802 91

– –  Marmo, travertino e alabastro

ex

6802 92

– –  altre pietre calcaree

ex

6802 93

– –  Granito

ex

6802 99

– –  altre pietre

ex

6809 90

Statue e statuette di gesso o di composizioni a base di gesso

ex

6810 99

Statue e statuette di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

ex

6913

Statue e statuette di ceramica

 

 

Articoli di oreficeria

 

 

–  di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7114 11

– –  Statuette di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

ex

7114 19

– –  Statuette di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7114 20

–  Statue e statuette di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

–  Statue e statuette di metalli comuni

ex

8306 21

– –  Statue e statuette e statuette argentate, dorate o platinate

ex

8306 29

– –  Altre statue e statuette

ex

9505

Statue e statuette per feste, per carnevale o per altri divertimenti

ex

9602

Statuette di materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate

ex

9703

Opere originali dell'arte statuaria, di qualsiasi materiale




ALLEGATO XI

Elicotteri e navi di cui all'articolo 15

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Elicotteri



8802 11

di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

8802 12

di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

Navi



8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8902

Pescherecci, navi officina e altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca

8903

Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

8907 10

Zattere gonfiabili

▼M1




ALLEGATO XI bis

Frutti di mare di cui all'articolo 16 bis

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice

Descrizione

03

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

ex  16 03

Estratti e sughi di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1604

Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

1902 20 10

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

▼M3 —————

▼M1

ex  21 04

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate, contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici




ALLEGATO XI ter

▼M3

Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 ter

▼M1

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice

Descrizione

2607 00 00

Minerali di piombo e loro concentrati

7801

Piombo greggio

7802 00 00

Cascami ed avanzi di piombo

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

ex 7806 00 00

Altri lavori di piombo

7806 00 10

–  Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi

ex 7806 00 80

–  I seguenti lavori di piombo:

— tubetti flessibili per l'imballaggio di colori e altri prodotti;

— tini, serbatoi, bidoni e altri recipienti diversi da quelli della sottovoce 7806 00 10 , senza dispositivi meccanici o termici, per la conservazione e il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici;

— piombi per reti da pesca, per l'appiombo di vestiti, tendaggi ecc.;

— pesi per apparecchi di orologeria, contrappesi d'impiego generico;

— lana (paglia) di piombo per assicurare la tenuta dei tubi, cavi, torciglioni e simili, fatti con nastri sottili di piombo e utilizzati come giunti di imbottitura;

— lavori sagomati di piombo per l'edilizia;

— piombi per zavorra degli yacht, piastre per scafandri;

— anodi per galvanoplastica;

— barre, profilati e fili in piombo diversi da quelli della voce 7801 ;

— tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo.

▼M3




ALLEGATO XI quater

Condensati e liquidi di gas naturale di cui all'articolo 16 quater

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice NC

Descrizione

2709 00 10

Condensati di gas naturale

2711 11

Gas naturale liquefatto




ALLEGATO XI quinquies

Prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 16 quinquies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



 

Codice NC

Descrizione

 

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

 

2710

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli

 

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

 

 

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

 

2712 10

–  Vaselina

 

2712 20

–  Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

Ex

2712 90

–  Prodotti diversi dalla vaselina e dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Ex

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Ex

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

 

 

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

 

 

–  contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

3403 11

– –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

3403 19

– –  Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

 

–  Preparazioni diverse dalle preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Ex

3403 91

– –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

Ex

3403 99

– –  Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

 

– – – – –  Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove

Ex

3824 99 92

– – – – – –  in forma liquida a 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –  Altro

Ex

3824 99 96

– – – – –  Altro

 

 

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

3826 00 10

–  Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

 

3826 00 90

–  altro




ALLEGATO XI sexies

Petrolio greggio di cui all'articolo 16 septies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



 

Codice NC

Descrizione

 

2709 00 90

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi (diversi dai condensati di gas naturale)




ALLEGATO XI septies

Tessili di cui all'articolo 16 nonies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Capo

Descrizione

50

Seta

51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

52

Cotone

53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

60

Stoffe a maglia

61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

▼M11




ALLEGATO XI octies

PRODOTTI ALIMENTARI E AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 undecies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice NC

Descrizione

07

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

08

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi




ALLEGATO XI nonies

MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 duodecies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice NC

Descrizione

84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi




ALLEGATO XI decies

TERRE E PIETRE, COMPRESE MAGNESITE E MAGNESIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 16 terdecies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice NC

Descrizione

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi




ALLEGATO XI undecies

LEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 quaterdecies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice NC

Descrizione

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno




ALLEGATO XI duodecies

NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 quindecies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice NC

Descrizione

89

Navigazione marittima o fluviale




ALLEGATO XI terdecies

PARTE A

Macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli di cui all'articolo 16 septdecies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.



Codice NC

Descrizione

72

Ghisa, ferro e acciaio

73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

74

Rame e lavori di rame

75

Nichel e lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

78

Piombo e lavori di piombo

79

Zinco e lavori di zinco

80

Stagno e lavori di stagno

81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

83

Lavori diversi di metalli comuni

84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.

87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

88

Navigazione aerea o spaziale

89

Navigazione marittima o fluviale

PARTE B

Modelli e tipi di aeromobili di cui all'articolo 16 octodecies, paragrafo 1

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B e Tu-204-300.

▼B




ALLEGATO XII

Elenco dei servizi di cui all'articolo 18

NOTE

1. 

I codici della classificazione centrale dei prodotti (CPC) sono definiti dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.

2. 

Sono oggetto del divieto soltanto le parti dei codici CPC descritte di seguito.

Parte A

Servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione:



Descrizione dei servizi

Di cui al codice CPC

Perforazione trafori e gallerie, rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari, a eccezione dell'estrazione di petrolio e gas.

CPC 5115

Servizi di consulenza geologica, geofisica, geochimica e altri servizi di consulenza scientifica per quanto riguarda la localizzazione di giacimenti di minerale, petrolio, gas e di falde freatiche mediante lo studio delle proprietà della terra e delle formazioni e strutture rocciose. Sono inclusi i servizi di analisi dei risultati di prospezioni sotterranee, lo studio di campioni di roccia e del nucleo terrestre e i servizi di assistenza e consulenza nello sviluppo e nell'estrazione di risorse minerarie.

CPC 86751

Servizi di raccolta di informazioni su formazioni rocciose sotterranee attraverso metodi diversi, tra cui metodi sismografici, gravimetrici, magnetometrici e altri metodi di prospezione sotterranea.

CPC 86752

Servizi di raccolta di informazioni circa la forma, la posizione e/o i limiti di una porzione di superficie terrestre, con vari metodi, tra cui il rilevamento tacheometrico, fotogrammetrico e idrografico, per fini cartografici.

CPC 86753

Servizi annessi all'estrazione di petrolio e gas svolte per conto terzi, quali: perforazione e riperforazione direzionale; l'avvio della perforazione; la costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione; la cementazione dei rivestimenti di pozzi petroliferi e di gas; il pompaggio di pozzi e l'occlusione e l'abbandono di pozzi.

CPC 8830

Fabbricazione di coke — utilizzo di forni a coke segnatamente per la produzione di coke o semicoke da antracite e lignite, di carbone di storta e di prodotti residuali, quali catrami di carbon fossile o pece;

agglomerazione di coke;

fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati — produzione di combustibili liquidi o gassosi (etano, butano o propano), kerosene, oli o grassi lubrificanti oaltri prodotti ottenuti da petrolio greggio o minerali bituminosi o loro prodotti di frazionamento;

fabbricazione o estrazione di prodotti quali vaselina, paraffina, altre cere di petrolio e prodotti residuali quali coke di petrolio e bitume di petrolio;

fabbricazione di combustibile nucleare — estrazione di uranio metallo a partire da pechblenda o da altri minerali uraniferi;

fabbricazione di leghe, di dispersioni o di miscele di uranio naturale o di suoi composti;

fabbricazione di uranio arricchito e di suoi composti; di plutonio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti;

fabbricazione di uranio impoverito in U 235 e di suoi composti, di torio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti;

fabbricazione di altri elementi radioattivi, isotopi o composti e

fabbricazione di elementi combustibili non irradiati per reattori nucleari.

CPC 8845

Fabbricazione di prodotti chimici di base, eccetto concimi e composti azotati;

fabbricazione di concimi e di composti azotati;

fabbricazione di materie plastiche in forme primarie e di gomma sintetica;

fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;

fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici;

fabbricazione di prodotti botanici;

fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta e

fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.

CPC 8846

Fabbricazione di metalli per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8851

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8852

Fabbricazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8853

Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8854

Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8855

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8858

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8859

Servizi di riparazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8861

Servizi di riparazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8862

Servizi di riparazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8863

Servizi di riparazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8864

Servizi di riparazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8867

Servizi di riparazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8868

Parte B

Servizi informatici e servizi collegati (CPC: 84)



Descrizione dei servizi

Di cui al codice CPC

Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware

Servizi di implementazione del software

Servizi di elaborazione dati

Servizi di banche dati

Servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori

Servizi di preparazione dati

Servizi di formazione del personale dei clienti

CPC 84




ALLEGATO XIII

Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3

a)   Persone fisiche



 

Nome

Pseudonimi

Informazioni sull'identità

Data di designazione da parte dell'ONU

Motivi

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Data di nascita: 13.10.1944

16.7.2009

Direttore della Namchongang Trading Corporation. organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

Data di nascita: 1938

16.7.2009

Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della RPDC; ha contribuito a numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del GBAE, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE); coinvolto nel programma nucleare della RPDC; in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research.

▼M18

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e capo dell'Istituto per le armi nucleari, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.

▼B

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; coinvolto nel programma della RPDC riguardante i missili balistici.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Data di nascita: 18.6.1964

Luogo di nascita: Kaesong, RPDC

N. passaporto: 381420754

Data di rilascio del passaporto: 7.12.2011

Data di scadenza del passaporto: 7.12.2016

22.1.2013

Alto funzionario e direttore del centro di controllo satellitare presso il Comitato coreano per la tecnologia spaziale.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

Data di nascita: 19.2.1968

Data di nascita: 1965 o 1966

22.1.2013

Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

Data di nascita: 4.6.1954

N. passaporto: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato per le sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

9.

Kim Kwang-il

 

Data di nascita: 1.9.1969

N. passaporto: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato per le sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Vice rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l è un funzionario della TCB. In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria della RPDC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Data di nascita: 12.10.1954

Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Choe Chun-sik è stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) (SANS) e capo del programma sui missili a lungo raggio della RPDC.

14.

Choe Song Il

 

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 472320665

Data di scadenza: 26.9.2017

N. passaporto: 563120356

2.3.2016

Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Data di nascita: 27.5.1961

Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Hyon Kwang II è il direttore del dipartimento per lo sviluppo scientifico presso l'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su, Jang Hyon U

Data di nascita: 15.4.1957, 22.2.1958

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 836110034 (diplomatico)

Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020

2.3.2016

Rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria.

17.

Jang Yong Son

 

Data di nascita: 20.2.1957

Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della KOMID in Iran.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang

Data di nascita: 18.10.1976, 25.8.1976

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 4721202031

Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017

N. passaporto: 836110035 (diplomatico)

Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020

2.3.2016

Rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: PS472330208

Data di scadenza del passaporto: 4.7.2017

2.3.2016

Kang Mun Kil ha svolto attività di approvvigionamento nel settore nucleare in qualità di rappresentante della Namchongang, nota anche come Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Data di nascita: 21.8.1969

Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Data di nascita: 7.11.1966

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 199421147

Data di scadenza del passaporto: 29.12.2014

N. passaporto: 381110042

Data di scadenza del passaporto: 25.1.2016

N. passaporto: 563210184

Data di scadenza del passaporto: 18.6.2018

2.3.2016

Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.

22.

Kim Kyu

 

Data di nascita: 30.7.1968

Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Addetto agli affari esteri della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Data di nascita: 1964

Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Kim Tong My'ong è il presidente della Tanchon Commercial Bank, in cui ha ricoperto diverse cariche almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

Data di nascita: 18.2.1962

Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Data di nascita: 25.5.1972

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 563120630

Data di scadenza del passaporto: 20.3.2018

2.3.2016

Rappresentante della Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Data di nascita: 29.10.1945

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: P0381230469

Data di scadenza del passaporto: 6.4.2016

2.3.2016

Ri Man Gon è il ministro del Munitions Industry Department.

27.

Ryu Jin

 

Data di nascita: 7.8.1965

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 563410081

2.3.2016

Rappresentante della KOMID in Siria.

28.

Yu Chol U

 

Cittadinanza: RPDC

2.3.2016

Yu Chol U è il direttore dell'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale.

29.

Pak Chun Il

 

Data di nascita: 28.7.1954

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 563410091

30.11.2016

Pak Chun Il è stato ambasciatore della RPDC in Egitto; fornisce sostegno alla KOMID, un'entità designata (con la denominazione: Korea Kumryong Trading Corporation).

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Data di nascita: 26.3.1968

Data di nascita: 15.10.1970

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 381420565

N. passaporto: 654120219

30.11.2016

Kim Song Chol è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Data di nascita: 20.5.1980

Cittadinanza: RPDC

30.11.2016

Son Jong Hyok è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata.

32.

Kim Se Gon

 

Data di nascita: 13.11.1969

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: PD472310104

30.11.2016

Kim Se Gon lavora per conto del Ministero dell'industria dell'energia atomica, un'entità designata.

33.

Ri Won Ho

 

Data di nascita: 17.7.1964

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 381310014

30.11.2016

Ri Won Ho è un funzionario del ministero della sicurezza della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Data di nascita: 30.9.1973

Cittadinanza: RDPC.

30.11.2016

Jo Yong Chol è un funzionario del ministero della sicurezza della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata.

35.

Kim Chol Sam

 

Data di nascita: 11.3.1971

Cittadinanza: RPDC

30.11.2016

Kim Chol Sam è un rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB), un'entità designata, che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici.

36.

Kim Sok Chol

 

Data di nascita: 8.5.1955

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 472310082

30.11.2016

Kim Sok Chol è stato ambasciatore della RPDC in Myanmar. Opera in quanto facilitatore della KOMID (un'entità designata). È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e ha organizzato riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar per discutere di questioni finanziarie.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Data di nascita: 10.1.1964

Cittadinanza: RPDC

30.11.2016

Chang Chang Ha è il presidente della Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) (SANS), un'entità designata.

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Data di nascita: 4.4.1960

Cittadinanza: RDPC.

30.11.2016

Cho Chun Ryong è il presidente del secondo comitato economico (SEC), un'entità designata.

39.

Son Mun San

 

Data di nascita: 23.1.1951

Cittadinanza: RPDC

30.11.2016

Son Mun San è il direttore generale dell'Ufficio affari esterni del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), un'entità designata.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

Data di nascita: 10.05.1945

Luogo di nascita: Musan, provincia di Hamgyong Hamgyo'ng Nord, RPDC

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 736410010

2.6.2017

Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Si ritiene che Cho sia a capo delle attività di spionaggio e di intelligence all'estero per la RPDC.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Data di nascita: 28.09.1937

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

42.

Choe Hwi

 

Data di nascita: 1954 o 1955.

Sesso: maschile.

Cittadinanza: RDPC.

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Primo vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

Data di nascita: 24.10.1957

Sesso: maschile.

Cittadinanza: RPDC

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

44.

Kim Chol Nam

 

Data di nascita: 19.02.1970

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 563120238

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Presidente della Korea Kumsan Trading Corporation, una società che acquista forniture per l'Ufficio generale per l'energia atomica e serve come mezzo per far entrare denaro nella RPDC.

45.

Kim Kyong Ok

 

Data di nascita: 1937 o 1938

Cittadinanza: RPDC

Indirizzo: Pyongyang, RPDC

2. 6.2017

Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

46.

Kim Tong-Ho

 

Data di nascita: 18.8.1969

Sesso: maschile.

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 745310111

Indirizzo: Vietnam.

2.6.2017

Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank, che è la principale entità finanziaria della RPDC per le vendite collegate a armi e missili.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l;

Min Byong-chol;

Min Byong Chun

Data di nascita: 10.8.1948

Sesso: maschile.

Cittadinanza: RPDC

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Membro del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

48.

Paek Se Bong

 

Data di nascita: 21.03. 1938

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID).

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 290410121

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Vicepresidente del secondo comitato economico, che controlla la produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della Korea Mining Development Corporation, il principale commerciante di armi della RPDC nonché il principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

Data di nascita: 9.3.1944

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) e attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

Data di nascita: 1934

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.

▼M13

52.

Ri Su Yong

 

Data di nascita: 25.6.1968

Cittadinanza: RPDC

Numero di passaporto: 654310175

Indirizzo: n.d.

Sesso: maschile

È stato rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation a Cuba

2.6.2017

Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.

▼B

53.

Ri Yong Mu

 

Data di nascita: 25.1.1925

Cittadinanza: RPDC

2.6.2017

Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti.

54.

Choe Chun Yong

Ch'oe Ch'un-yong

Sesso: maschile

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 65441078

5.8.2017

Rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

Data di nascita: 8.11.1969

Sesso: maschile

Luogo di nascita: Pyongyang

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 745420176

Data di scadenza del passaporto: 19.10.2020

5.8.2017

Responsabile della Foreign Trade Bank.

56.

Jang Song Chol

 

Data di nascita: 12.3.1967

Cittadinanza: RPDC

5.8.2017

Rappresentante della Korea Mining Development Corporation (KOMID) all'estero.

57.

Jang Sung Nam

 

Data di nascita: 14.7.1970

Sesso: maschile

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 563120368, rilasciato il 22.3.2013

Data di scadenza del passaporto: 22.3.2018

Indirizzo: RPDC

5.8.2017

Direttore di una succursale all'estero della Tangun Trading Corporation, che è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa della RPDC.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch'o'l-so'ng

Data di nascita: 25.9.1984

Sesso: maschile

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 654320502

Data di scadenza del passaporto: 16.9.2019

5.8.2017

Vice responsabile della Korea Kwangson Banking Corporation, che fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading, una società affiliata aalla Korea Ryonbong General Corporation.

59.

Kang Chol Su

 

Data di nascita: 13.2.1969

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 472234895

5.8.2017

Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare del paese all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.

60.

Kim Mun Chol

Kim Mun-ch'o'l

Data di nascita: 25.3.1957

Cittadinanza: RPDC

5.8.2017

Rappresentante della Korea United Development Bank.

61.

Kim Nam Ung

 

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 654110043

5.8.2017

Rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.

62.

Pak Il Kyu

Pak Il-Gyu

Sesso: maschile

Cittadinanza: RPDC

N. passaporto: 563120235

5.8.2017

Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare del paese all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.

▼M2

63.

►C1  Pak Yong Sik ◄

 

Cittadinanza: RPDC

Anno di nascita: 1950

11.9.2017

Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche militari del Partito dei lavoratori della Corea, comanda e controlla le forze armate della RPDC e contribuisce alla direzione delle industrie della difesa militare del paese.

▼M8

64.

Ch'oe So'k Min

 

Data di nascita: 25.7.1978

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ch'oe So'k-min è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. Nel 2016 Ch'oe So'k-min è stato vice responsabile della succursale della Foreign Trade Bank all'estero. È associato al trasferimento di contante da tale sede estera della Foreign Trade Bank a banche affiliate a organizzazioni speciali nordcoreane e ad agenti del Reconnaissance General Bureau situati all'estero nel tentativo di eludere le sanzioni.

65.

Chu Hyo'k

Ju Hyok

Data di nascita: 23.11.1986

Passaporto n. 836420186 (rilasciato il 28.10.2016 e con scadenza il 28.10.2021)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Chu Hyo'k, cittadino nordcoreano, è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

66.

Kim Jong Sik

Kim Cho'ng-sik

Anno di nascita: 1967-1969

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: RPDC

22.12.2017

Alto funzionario a capo delle attività di sviluppo delle armi di distruzione di massa (ADM) nella RPDC. Svolge la funzione di vicedirettore del Munitions Industry Department del Partito dei lavoratori della Corea.

67.

Kim Kyong Il

Kim Kyo'ng-il

Ubicazione: Libia

Data di nascita: 1.8.1979

Passaporto n. 836210029

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Kim Kyong Il è vice responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.

68.

Kim Tong Chol

Kim Tong-ch'o'l

Data di nascita: 28.1.1966

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Kim Tong Chol è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

69.

Ko Chol Man

Ko Ch'o'l-man

Data di nascita: 30.9.1967

Passaporto n. 472420180

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ko Chol Man è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

70.

Ku Ja Hyong

Ku Cha-hyo'ng

Ubicazione: Libia

Data di nascita: 8.9.1957

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ku Ja Hyong è responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.

71.

Mun Kyong Hwan

Mun Kyo'ng-hwan

Data di nascita: 22.8.1967

Passaporto n. 381120660 (scadenza: 25.3.2016)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Mun Kyong Hwan è un rappresentante della Bank of East Land all'estero.

72.

Pae Won Uk

Pae Wo'n-uk

Data di nascita: 22.8.1969

Cittadinanza: RPDC

Passaporto n. 472120208 (scadenza: 22.2.2017)

Sesso: maschile

22.12.2017

Pae Won Uk è un rappresentante della Daesong Bank all'estero.

73.

Pak Bong Nam

Lui Wai Ming;

Pak Pong Nam;

Pak Pong-nam

Data di nascita: 6.5.1969

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Pak Bong Nam è un rappresentante dell'Ilsim International Bank all'estero.

74.

Pak Mun Il

Pak Mun-il

Data di nascita: 1.1.1965

Passaporto n. 563335509 (scadenza: 27.8.2018)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Pak Mun Il è un funzionario della Korea Daesong Bank all'estero.

75.

Ri Chun Hwan

Ri Ch'un-hwan

►C3  Data di nascita: 21.8.1957

Passaporto n. 563233049 (scadenza: 9.5.2018) ◄

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

76.

Ri Chun Song

Ri Ch'un-so'ng

Data di nascita: 30.10.1965

Passaporto n. 654133553 (scadenza: 11.3.2019)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

▼M30

77.

Ri Pyong Chul

Ri Pyong Chol, Ri Pyo’ng-ch’o’l

Anno di nascita: 1948

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: RPDC

22.12.2017

Supplente dell’ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea e primo vicedirettore del Munitions Industry Department.

▼M8

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

Data di nascita: 19.3.1965

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della Corea del Nord.

79.

Ri U'n So'ng

Ri Eun Song;

Ri Un Song

Data di nascita: 23.7.1969

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri U'n-so'ng è un rappresentante della Korea Unification Development Bank all'estero.

▼M14

80.

Tsang Yung Yuan

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Data di nascita: 20.10.1957

Passaporto n.: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan ha coordinato le esportazioni di carbone della RPDC con un intermediario nordcoreano operante in un paese terzo; in passato ha inoltre intrapreso altre attività di elusione delle sanzioni.

▼B

b)   Persone giuridiche, entità e organismi



 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione da parte dell'ONU

Altre informazioni

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; «KOMID»

Central District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principale organismo dedito al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (interno 8573). Numero di fax: +850-2-381-4687

16.7.2009

La Namchongang è una società di import-export della RPDC che dipende dal General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione con un cittadino tedesco. Ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni '90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il suo rappresentante è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione della RPDC, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran.

16.7.2009

Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o sembra agire per o per conto di esse. A partire dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il comitato per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Società della RPDC con sede a Pyonyang, che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC.

16.7.2009

Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito.

Il GBAE partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC.

16.7.2009

La Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della RPDC; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi e acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, ovverosia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Il comitato coreano per la tecnologia spaziale (KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land ha collaborato attivamente con Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e nel 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui erano coinvolti la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; e Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC.

Indirizzi di posta elettronica: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; e millim@silibank.com

Numeri di telefono: 8502-18111; 8502-18111-8642; e 850 2 18111-3818642

Numero di fax: 8502-381-4410

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F,

Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Cina.

22.1.2013

Leader International (società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, RPDC

Nungrado, Pyongyang, RPDC

Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1

dong, Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

Numero di telefono: +850-2-18111(interno 8327).

Numero di fax: +850-2-3814685 e +850-2-3813372

Indirizzi di posta elettronica:

pac@silibank.com e kndic@co.chesin.com.

2.5.2012

La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC.

La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla RPDC. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi marittimi militari e armamenti quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica a società iraniane collegate alla difesa.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank e gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon CommercialBank, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, RPDC.

2.5.2012

La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è associata con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pyongyang, RPDC

7.3.2013

La Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e, probabilmente, armamenti nucleari.Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nel luglio 2009, è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi i materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

7.3.2013

Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

OMM

Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RPDC;

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (numero IMO: 1790183) è l'operatore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO:

 

 

 

 

a)  Chol Ryong 8606173

Ryong Gun Bong

 

2.3.2016

 

b)  Chong Bong 8909575

Greenlight, Blue Nouvelle

 

2.3.2016

 

c)  Chong Rim 28916293

 

 

2.3.2016

 

d)  Hoe Ryong 9041552

 

 

2.3.2016

 

e)  Hu Chang 8330815

O Un Chong Nyon

 

2.3.2016

 

f)  Hui Chon 8405270

Hwang Gum San 2

 

2.3.2016

 

g)  Ji Hye San 8018900

Hyok Sin 2

 

2.3.2016

 

h)  Kang Gye 8829593

Pi Ryu Gang

 

2.3.2016

 

i)  Mi Rim 8713471

 

 

2.3.2016

 

j)  Mi Rim 29361407

 

 

2.3.2016

 

k)  O Rang 8829555

Po Thong Gang

 

2.3.2016

 

l)  Ra Nam 28625545

 

 

2.3.2016

 

m)  Ra Nam 39314650

 

 

2.3.2016

 

n)  Ryo Myong 8987333

 

 

2.3.2016

 

o)  Ryong Rim 8018912

Jon Jin 2

 

2.3.2016

 

p)  Se Pho 8819017

Rak Won 2

 

2.3.2016

 

q)  Songjin 8133530

Jang Ja San Chong Nyon Ho

 

2.3.2016

 

r)  South Hill 2 8412467

 

 

2.3.2016

 

s)  Tan Chon 7640378

Ryon Gang 2

 

2.3.2016

 

t)  Thae Pyong San 9009085

Petrel 1

 

2.3.2016

 

u)  Tong Hung San 7937317

Chong Chon Gang

 

2.3.2016

 

v)  Tong Hung 8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science.

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Academy of National Defense Science partecipa agli sforzi profusi dalla RDPC per sviluppare i suoi programmi sui missili balistici e sulle armi nucleari.

22.

Chong-chongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; numero IMO: 5342883

2.3.2016

Nel luglio 2013 la Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente, per mezzo della sua nave Chong Chon Gang, il carico illecito di armi tradizionali nella RPDC.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC; ►C2  SWIFT: DCBK KPPY ◄

2.3.2016

La Daedong Credit Bank ha prestato servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. La DCB ha facilitato, almeno dal 2007, centinaia di transazioni finanziarie per milioni di dollari a nome della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha facilitato consapevolmente le transazioni utilizzando pratiche finanziarie fraudolente.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La KKBC presta servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank ha utilizzato la KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che riguardavano fondi connessi alla Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation.

27.

Ministero dell'industria dell'energia atomica

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Il Ministero dell'industria dell'energia atomica è stato creato nel 2013 nell'intento di modernizzare l'industria nordcoreana dell'energia atomica per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare indipendente nella RDPC. In quanto tale, il MAEI è un attore fondamentale nello sviluppo delle armi nucleari nordcoreane ed è responsabile del funzionamento giornaliero del programma nazionale sulle armi nucleari. Da esso dipendono altre organizzazioni del settore nucleare. Al ministero fanno capo diverse organizzazioni e centri di ricerca operanti nel settore nucleare e due comitati: il comitato per l'applicazione degli isotopi e il comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre uncentro di ricerca nucleare a Yongbyun, dove si trovano gli impianti noti di trattamento del plutonio della RDPC. Nella sua relazione del 2015, inoltre, il gruppo di esperti ha riferito che l'ex direttore del GBAE Ri Je-son, designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) come partecipante a o sostenitore di programmi nel settore nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014.

▼M18

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Il Munitions Industry Department (MID) è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e R&S della RPDC, compreso il programma di missili balistici della RPDC. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali - la cui designazione risale pure all'agosto 2010 - dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08. Il MID sovrintende al programma nucleare della RDPC. L'Istituto per le armi nucleari dipende dal MID.

▼B

29.

National Aerospace Development Administration

NADA

RPDC

2.3.2016

La NADA partecipa allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali nordcoreane, compresi i lanci di satelliti e i razzi vettori.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

RPDC

2.3.2016

Entità governativa della RPDC.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RDPC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società nordcoreana che opera nel settore delle armi convenzionali.

32.

Secondo comitato economico.

 

Kangdong, RPDC

2.3.2016

Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il secondo comitato economico è incaricato di controllare la produzione di missili balistici nella RPDC e dirige le attività della KOMID.

33.

Korea United Development Bank

 

Pyongyang, RPDC

30.11.2016

SWIFT/BIC: KUDBKPPY; La Korea United Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari dell'economia della RPDC.

34.

Ilsim International Bank

 

Pyongyang, RPDC

30.11.2016

SWIFT: ILSIKPPY; La Ilsim International Bank è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), un'entità designata. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.

35.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank

Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

SWIFT/BIC: KDBKKPPY; La Daesong Bank è posseduta e controllata dall'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

RPDC

30.11.2016

La Singwang Economics and Trading General Corporation è una società della RPDC che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

37.

Korea Foreign Technical Trade Center

 

RPDC

30.11.2016

La Korea Foreign Technical Trade Center è una società della RPDC che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per finanziare i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

38.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

La Korea Pugang Trading Corporation è di proprietà della Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerato della RPDC nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang.

39.

Korea International Chemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company

Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

La Korea International Chemical Joint Venture Company è una controllata della Korea Ryonbong General Corporation — un conglomerato della RPDC nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang — e ha effettuato transazioni legate alla proliferazione.

40.

DCB Finance Limited

 

Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche; Dalian, Cina

30.11.2016

La DCB Finance Limited è una società di copertura della Daedong Credit Bank (DCB, un'entità designata.

41.

Korea Taesong Trading Company

 

Pyongyang, RPDC

30.11.2016

Korea Taesong Trading Company ha operato per conto di KOMID nei rapporti con la Siria.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

La Korea Daesong General Trading Corporation è affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera.

43.

Kangbong Trading Corporation

 

RPDC

2.6.2017

La Kangbong Trading Corporation ha venduto, fornito, trasferito o acquistato, direttamente o indirettamente, alla o dalla RDPC, metallo, grafite, carbone, o software, e i relativi profitti o beni ricevuti possono andare a vantaggio del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea. La controllante della Kangbong Trading Corporation è il ministero delle forze armate popolari.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC.

45.

Koryo Bank

 

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC, ed è associata all'Office 38 e all'Office 39 del KWP.

46.

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica dell'esercito popolare coreano)

Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche) Strategic Rocket Force Command of KPA (comando della forza missilistica strategica dell'esercito popolare coreano); Strategic Force; Strategic Forces

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi missilistici balistici della RPDC ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG.

47.

Foreign Trade Bank (FTB)

 

FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, DPRK

5.8.2017

La Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangsong Banking Corporation.

48.

Korean National Insurance Company (KNIC)

Korea National Insurance Corporation; Korea Foreign Insurance Company

Central District, Pyongyang, DPRK

5.8.2017

La Korean National Insurance Company è una società finanziaria e di assicurazioni della RPDC ed è collegata all'«Office» 39.

49.

Koryo Credit Development Bank

Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank

Pyongyang, DPRK

5.8.2017

La Koryo Credit Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Pyongyang, DPRK

5.8.2017

Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabwe.

▼M2

51.

Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea

 

Pyongyang, RPDC

11.9.2017

La commissione militare centrale è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche militari del Partito dei lavoratori della Corea, comanda e controlla le forze armate della RPDC e dirige le industrie della difesa militare del paese, in coordinamento con la commissione per gli affari di Stato.

52.

Dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento

 

RPDC

11.9.2017

Il dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento è un organo molto potente del partito dei lavoratori della Corea. Dirige le nomine di figure chiave del partito dei lavoratori della Corea, nonché delle forze armate e dell'amministrazione pubblica dell'RPDC. Sostiene inoltre di controllare gli affari politici di tutta l'RPDC e riveste un ruolo fondamentale nell'attuazione delle politiche di censura dell'RPDC.

53.

Dipartimento per la propaganda e l'agitazione

 

Pyongyang, RPDC

11.9.2017

Il dipartimento per la propaganda e l'agitazione esercita un controllo totale sui media, che utilizza come strumento per controllare l'opinione pubblica per conto della leadership dell'RDPC. Inoltre, attua la censura imposta dal governo della RPDC, o ne è responsabile, compresa la censura della stampa e della radiotelevisione.

▼M8

54.

Ministero delle Forze armate del popolo

 

Pyongyang, RPDC

22.12.2017

Il ministero delle forze armate del popolo gestisce i fabbisogni amministrativi e logistici generali dell'esercito popolare coreano.

▼M14

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina

30.3.2018

Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della HUA FU, una nave mercantile battente bandiera panamense che il 24 settembre 2017 ha caricato carbone nordcoreano a Najin (RPDC).

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della CHON MYONG 1, una nave battente bandiera della RPDC che a fine dicembre 2017 ha effettuato un trasferimento di combustibile da nave a nave.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana NAM SAN 8, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave, e proprietario della nave HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale dell'ASIA Bridge 1. Il 19 ottobre 2017 la Huaxin Shipping ha richiesto a una nave di proprietà registrata a Hong Kong, probabilmente la «ASIA Bridge 1», di prepararsi per entrare nel porto di Nampo (RPDC) per caricare carbone diretto in Vietnam. La «ASIA Bridge 1» ha ricevuto istruzioni da un impiegato non identificato della Huaxin Shipping Ltd. di prepararsi a caricare 8 000 tonnellate metriche di carbone per poi dirigersi verso Cam Pha in Vietnam. Al comandante della nave è stato chiesto di coprire con dei teloni il nome della nave e altri segni distintivi durante la permanenza nel porto di Nampo.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Isole Marshall

30.3.2018

Nel 2017 Tsang Yung Yuan (alias Neil Tsang) e la Kingly Won hanno tentato di stringere un accordo petrolifero stimato a più di 1 milione USD con una società petrolifera di un paese terzo per effettuare trasferimenti illeciti verso la RPDC. La Kingly Won ha agito in qualità di intermediario per tale società petrolifera e per una società cinese che si è rivolta alla Kingly Won per acquistare petrolio marino per suo conto.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana CHON MA SAN. A fine gennaio 2018 la CHON MA SAN, una nave battente bandiera della RPDC, si è preparata per probabili operazioni di trasferimento da nave a nave. Il 18 novembre 2017 il comandante della YU JONG 2, una motonave cisterna battente bandiera nordcoreana, ha riferito a un controllore non identificato basato nella RPDC che la nave stava evitando una tempesta prima di un trasferimento da nave a nave. Il comandante ha suggerito che la YU JONG 2 caricasse olio combustibile prima della petroliera nordcoreana CHON MA SAN, poiché le maggiori dimensioni di quest'ultima si prestavano meglio a effettuare trasferimenti da nave a nave durante una tempesta. Dopo che la CHON MA SAN ha caricato l'olio combustibile da una nave, il 19 novembre 2017 la YU JONG 2 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana AN SAN 1, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della YU PHYONG 5. A fine novembre 2017, la YU PHYONG 5 ha trasferito da nave a nave 1 721 tonnellate metriche di olio combustibile.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato delle petroliere nordcoreane SAM JONG 1 e SAM JONG 2. Si ritiene che a fine gennaio 2018 entrambe le navi abbiano importato petrolio raffinato nella RPDC in violazione delle sanzioni ONU.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

La SAM MA 2, una petroliera battente bandiera della RPDC di proprietà della Korea Samma Shipping Company, ha effettuato un trasferimento da nave a nave di petrolio e falsificato documenti a metà ottobre 2017, caricando quasi 1 600 tonnellate metriche di olio combustibile in un'unica transazione. Il comandante della nave ha ricevuto l'istruzione di cancellare la scritta SAMMA SHIPPING e le parole in coreano sull'emblema della nave e di sostituirle con la scritta «Hai Xin You 606» per dissimulare la sua identità di nave nordcoreana.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC;

Numero IMO della società 5434358

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana YU JONG 2 che il 19 novembre 2017 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della nave battente bandiera panamense KOTI che il 9 dicembre 2017 ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti probabilmente petroliferi verso la KUM UN SAN 3 battente bandiera nordcorenana.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Armatore del trasportatore di prodotti petroliferi YU SON che si ritiene coinvolto in operazioni di trasferimenti di petrolio da nave a nave.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana JI SONG 6, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a fine gennaio 2018. La società è anche proprietaria delle navi JI SONG 8 e WOORY STAR.

▼M20

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

 

30.3.2018

Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.

▼C5

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018

Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della nave DONG FENG 6 che l'11 luglio 2017 ha caricato carbone a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale delle navi HAO FAN 2 e HAO FAN 6 battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis. La HAO FAN 6 ha caricato carbone a Nampo (RPDC) il 27 agosto 2017. La HAO FAN 2 ha caricato carbone nordcoreano a Nampo (RPDC) il 3 giugno 2017.

▼M17

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.

▼M28

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.

▼M12




ALLEGATO XIV

Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g), e misure applicabili stabilite dal comitato per le sanzioni

A. 

Navi oggetto di sequestro

▼M23



 

Nome della nave

Numero IMO

Designate quali risorse economiche di

Data di designazione

1.

CHON MYONG 1

A fine dicembre 2017 la petroliera della RPDC CHON MYONG 1 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.

8712362

 

30.3.2018

2.

AN SAN 1

A fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC AN SAN 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.

7303803

 

30.3.2018

3.

YU PHYONG 5

Il 29 novembre 2017 la nave mercantile della RPDC YU PHONG 5 ha importato prodotti petroliferi raffinati a Nampo (RPDC) con un trasferimento da nave a nave effettuato il 26 novembre 2017.

8605026

 

30.3.2018

4.

SAM JONG 1

A fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8405311

 

30.3.2018

5.

SAM JONG 2

A fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

7408873

 

30.3.2018

6.

SAM MA 2

A ottobre, inizio novembre e metà novembre 2017 la petroliera della RPDC SAM MA 2 ha importato prodotti petroliferi raffinati con molteplici trasferimenti da nave a nave.

8106496

 

30.3.2018

7.

YU JONG 2

Nel novembre 2017 la petroliera della RPDC YU JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. Il 16 febbraio 2018 la nave YU JONG 2 ha inoltre partecipato a un'operazione di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave MIN NING DE YOU 078.

8604917

 

30.3.2018

8.

PAEK MA

A metà gennaio 2018 la nave della RPDC PAEK MA ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

9066978

 

30.3.2018

9.

JI SONG 6

A fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC JI SONG 6 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8898740

 

30.3.2018

10.

CHON MA SAN

A metà novembre 2017 la nave della RPDC CHON MA SAN ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8660313

 

30.3.2018

11.

NAM SAN 8

Si ritiene che la petroliera per greggio della RPDC NAM SAN 8 sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8122347

 

30.3.2018

12.

YU SON

Si ritiene che la petroliera della RPDC YU SON sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8691702

 

30.3.2018

13.

WOORY STAR

Si ritiene che la nave da carico della RPDC WOORY STAR sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.

8408595

 

30.3.2018

14.

JI SONG 8

La nave da carico della RPDC JI SONG 8 è di proprietà di Phyongchon Shipping & Marine e si ritiene che sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.

8503228

Phyongchon Shipping & Marine

30.3.2018

15.

HAP JANG GANG 6

Altre informazioni: la nave da carico della RPDC HAP JANG GANG 6 è di proprietà di Hapjanggang Shipping Corp e si ritiene che sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.

9066540

Hapjanggang Shipping Corp

30.3.2018

▼M12

B. 

Navi a cui è vietato l'accesso ai porti

▼M23



 

Nome della nave

Numero IMO

Data di designazione

1.

PETREL 8

Altre informazioni: n. d.

9562233

(MMSI: 620233000)

3.10.2017

2.

HAO FAN 6

Altre informazioni: n. d.

8628597

(MMSI: 341985000)

3.10.2017

3.

TONG SAN 2

Altre informazioni: n. d.

8937675

(MMSI: 445539000)

3.10.2017

4.

JIE SHUN

Altre informazioni: n. d.

8518780

(MMSI: 514569000)

3.10.2017

5.

BILLIONS NO. 18

Altre informazioni: n. d.

9191773

28.12.2017

6.

UL JI BONG 6

Altre informazioni: n. d.

9114555

28.12.2017

7.

RUNG RA 2

Altre informazioni: n. d.

9020534

28.12.2017

8.

RYE SONG GANG 1

Altre informazioni: n. d.

7389704

28.12.2017

9.

CHON MYONG 1

Altre informazioni: a fine dicembre 2017 la petroliera della RPDC M/V CHON MYONG 1 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.

8712362

30.3.2018

10.

AN SAN 1

Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC M/V AN SAN 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.

7303803

30.3.2018

11.

YU PHYONG 5

Altre informazioni: il 29 novembre 2017 la nave mercantile della RPDC M/V YU PHONG 5 ha importato prodotti petroliferi raffinati a Nampo (RPDC), mediante un trasferimento da nave a nave effettuato il 26 novembre 2017.

8605026

30.3.2018

12.

SAM JONG 1

Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC M/V SAM JONG 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8405311

30.3.2018

13.

SAM JONG 2

Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC M/V SAM JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

7408873

30.3.2018

14.

SAM MA 2

Altre informazioni: a ottobre, inizio novembre e metà novembre 2017 la petroliera della RPDC M/V SAM MA 2 ha importato prodotti petroliferi raffinati con molteplici trasferimenti da nave a nave.

8106496

30.3.2018

15.

YU JONG 2

Altre informazioni: nel novembre 2017 la petroliera della RPDC M/V YU JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. Il 16 febbraio 2018 la M/V YU JONG 2 ha inoltre partecipato a un'operazione di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V MIN NING DE YOU 078.

8604917

30.3.2018

16.

PAEK MA

Altre informazioni: a metà gennaio 2018 la nave della RPDC M/V PAEK MA ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

9066978

30.3.2018

17.

JI SONG 6

Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC M/V JI SONG 6 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8898740

30.3.2018

18.

CHON MA SAN

Altre informazioni: a metà novembre 2017 la nave della RPDC M/V CHON MA SAN ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8660313

30.3.2018

19.

NAM SAN 8

Altre informazioni: si ritiene che la petroliera per greggio della RPDC M/V NAM SAN 8 sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8122347

30.3.2018

20.

YU SON

Altre informazioni: si ritiene che la petroliera della RPDC M/V YU SON sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

8691702

30.3.2018

21.

WOORY STAR

Altre informazioni: si ritiene che la nave da carico della RPDC M/V WOORY STAR sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.

8408595

30.3.2018

22.

ASIA BRIDGE 1

Altre informazioni: il 22 ottobre 2017 la M/V ASIA BRIDGE 1 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) e lo ha trasferito a Cam Pha (Vietnam).

8916580

30.3.2018

23.

XIN GUANG HAI

Altre informazioni: il 27 ottobre 2017 la nave mercantile M/V XIN GUANG HAI ha caricato carbone della RPDC a Taean (RPDC) e il 18 dicembre 2017 lo ha trasferito a Port Klang (Malaysia).

9004700

30.3.2018

24.

HUA FU

Altre informazioni: il 24 settembre 2017 la M/V HUA FU ha caricato carbone della RPDC a Najin (RPDC).

9020003

30.3.2018

25.

YUK TUNG

Altre informazioni: nel gennaio 2018 la M/V YUK TUNG ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V RYE SONG GANG.

9030591

30.3.2018

26.

KOTI

Altre informazioni: il 9 dicembre 2017 la M/V KOTI ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V KUM UN SAN 3.

9417115

30.3.2018

27.

DONG FENG 6

Altre informazioni: l'11 luglio 2017 la M/V DONG FENG 6 ha caricato carbone della RPDC a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.

9008201

30.3.2018

28.

HAO FAN 2

Altre informazioni: il 3 giugno 2017 la M/V HAO FAN 2 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.

8747604

30.3.2018

29.

HAO FAN 6

Altre informazioni: il 27 agosto 2017 la M/V HAO FAN 6 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC).

8628597

30.3.2018

30.

JIN HYE

Altre informazioni: il 16 dicembre 2017 la M/V JIN HYE ha partecipato a un trasferimento da nave a nave con la M/V CHON MA SAN.

8518572

30.3.2018

31.

FAN KE

Altre informazioni: nel settembre/ottobre 2017 la M/V FAN KE ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC).

8914934

30.3.2018

32.

WAN HENG 11

Altre informazioni: il 13 febbraio 2018 la M/V WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V RYE SONG GANG 1.

La Wan Heng 11, in precedenza nave battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della RPDC sotto il nome di KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3.

8791667

30.3.2018

33.

MIN NING DE YOU 078

Altre informazioni: il 16 febbraio 2018 la M/V MIN NING DE YOU ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V YU JONG 2.

Non esiste

30.3.2018

▼M22

34.

SHANG YUAN BAO

La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 magio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.

8126070

16.10.2018

35.

NEW REGENT

La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.

8312497

16.10.2018

36.

KUM UN SAN 3

La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.

8705539

16.10.2018

▼B




ALLEGATO XV

Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3

a)   Persone fisiche designate in conformità dell' 34, paragrafo 4, lettera a)



 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Pseudonimi

Informazioni sull'identità

Data di designazione

Motivi

▼M29

1.

CHON Chi Bu

(CHON Chi-bu)

 

Sesso: maschile

22.12.2009

Membro dell’Ufficio generale per l’energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. Delle fotografie lo hanno collegato al reattore nucleare in Siria prima che fosse bombardato da Israele nel 2007.

2.

HYON Chol-hae

(alias HYON Chol Hae)

 

Data di nascita: 13.8.1934

Luogo di nascita: Manciuria, Cina

Sesso: maschile

22.12.2009

Maresciallo dell’esercito popolare coreano dall’aprile 2016. Ex viceministro delle forze armate popolari, ex vicedirettore del dipartimento di politica generale dell’esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest’ultimo ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

3.

O Kuk-Ryol

(alias O Kuk Ryol)

 

Data di nascita: 7.1.1930

Luogo di nascita: provincia di Jilin, Cina

Sesso: maschile

22.12.2009

Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), incaricato della supervisione dell’acquisto all’estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici. Ex membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea eletto nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest’ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

4.

PAK Jae-gyong

(alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

 

Data di nascita: 10.6.1933

n. di passaporto: 554410661

Sesso: maschile

22.12.2009

Generale dell’esercito popolare coreano. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell’ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all’ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un. Ex membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Presidente del comitato coreano dei veterani contro l’imperialismo.

5.

RYOM Yong

 

Sesso: maschile

22.12.2009

Direttore dell’Ufficio generale per l’energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

▼M30

6.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Data di nascita: 30.11.1938

Sesso: maschile

22.12.2009

Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università Kim Il Sung.

7.

KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Pyongan-Pukto, RPDC

Sesso: maschile

19.12.2011

Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, del politburo e della commissione degli affari di Stato della Repubblica popolare democratica di Corea. Ex comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB), un’entità sottoposta a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Potrebbe essere stato reintegrato in qualità di direttore del dipartimento del fronte unito.

▼M29

8.

CHOE Kyong-song

(alias CHOE Kyong song)

 

Data di nascita: 1945

Sesso: maschile

20.5.2016

Colonnello generale dell’esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

9.

CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)

 

Sesso: maschile

20.5.2016

Colonnello generale dell’esercito popolare coreano/generale dell’aeronautica dell’esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante dell’aeronautica dell’esercito popolare coreano e della difesa contraerea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

▼M30

10.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu

Data di nascita: 1.1.1942

Sesso: maschile

20.5.2016

Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa. Il 28 novembre 2017 ha assistito al lancio del missile balistico intercontinentale Hwasong-15. Nel luglio 2020 ha partecipato a una riunione della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea dedicata alla «deterrenza dalla guerra», eufemismo utilizzato per fare riferimento al programma nucleare della RPDC. Rieletto al comitato centrale del partito nel gennaio 2021.

11.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

Sesso: maschile

20.5.2016

Generale dell’esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato Kim Jong Un alla maggiore esercitazione di artiglieria a lunga gittata svoltasi finora. Rieletto al comitato centrale del partito nel gennaio 2021.

▼M29

12.

KIM Chun-sam

(alias KIM Chun Sam)

 

Sesso: maschile

20.5.2016

Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Ex direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell’esercito popolare coreano e primo vice capo di Stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

13.

KIM Chun-sop

(alias KIM Chun Sop)

 

Sesso: maschile

20.5.2016

Ex direttore del Munition Industry Department (MID). Ex membro della commissione nazionale di difesa, ora divenuta la commissione degli affari di Stato (SAC), che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente nella seduta fotografica dedicata a coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dei test sui missili balistici basati su sommergibili effettuati nel maggio 2015.

14.

KIM Jong-gak

(alias KIM Jong Gak)

 

Data di nascita: 20.7.1941

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Sesso: maschile

20.5.2016

Ex direttore del dipartimento di politica generale dell’esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell’esercito popolare coreano, rettore dell’università militare «Kim Il-Sung», ex ministro delle forze armate popolari ed ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

▼M30

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom

Sesso: maschile

20.5.2016

Generale a quattro stelle, ex comandante delle forze missilistiche strategiche, un’entità designata dalle Nazioni Unite comprendente quattro unità di missili strategici e tattici, inclusa la brigata KN-08 (ICBM). Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell’aprile 2016 insieme a KIM Jong Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato test di lancio di missili balistici.

16.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Data di nascita: 7.1.1945

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N.

di passaporto: 745310010

Sesso: maschile

20.5.2016

Generale. Ex primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell’esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione per gli affari di Stato (SAC), tutti organi chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Sesso: maschile

20.5.2016

Nominato maresciallo dell’esercito popolare coreano nell’ottobre 2020, capo di Stato maggiore dall’aprile 2019. Membro del politburo dall’aprile 2020. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Eletto al comitato centrale del partito, all’ufficio politico del comitato centrale e alla commissione militare centrale nel gennaio 2021.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Sesso: maschile

20.5.2016

Ammiraglio dell’esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Ex comandante in capo della Marina popolare coreana, coinvolta nello sviluppo dei programmi dei missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Sesso: maschile

20.5.2016

Generale dell’esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell’organizzazione dell’esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Son risulterebbe aver partecipato nel maggio 2020 a una riunione della commissione militare centrale in qualità di vicedirettore responsabile dell’organizzazione dell’esercito popolare coreano.

▼M29

20.

YUN Jong-rin

(alias YUN Jong Rin)

 

Sesso: maschile

20.5.2016

Generale, ex comandante del comando della guardia suprema. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

21.

HONG Yong Chil

 

Sesso: maschile

20.5.2016

Vice direttore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi così come i programmi di ricerca e sviluppo delle armi. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali — anche questi designati nell’agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del6 gennaio 2016 della RPDC. Vicedirettore del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente al test di espulsione a terra (ground jet test) del motore per missile balistico intercontinentale di nuovo tipo svoltosi nell’aprile 2016.

22.

RI Hak Chol

(aliases RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

 

Data di nascita: 19.1.1963 oppure 8.5.1966

Passaporto: 381320634; PS-563410163

Sesso: maschile

20.5.2016

Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Green Pine ha ripreso buona parte della attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato nell’aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. Le sue esportazioni di armi e di relativo materiale dalla RPDC sono la causa della sua iscrizione nell’elenco delle sanzioni. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine Associated Corporation è stata iscritta nell’elenco dall’UNSC.

23.

YUN Chang Hyok

 

Data di nascita: 9.8.1965

Sesso: maschile

20.5.2016

Vicedirettore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è stata oggetto di sanzioni ai sensi dell’UNSCR 2270 (2016) a causa del suo coinvolgimento nello sviluppo delle scienze e delle tecniche spaziali della RPDC, compreso il lancio di satelliti e razzi. L’UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell’utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

▼M30

24.

RI Myong Su

 

Data di nascita: 1937

Luogo di nascita: Myongchon, Nord Hamgyong, RPDC

Sesso: maschile

7.4.2017

Vice maresciallo dell’esercito popolare coreano, primo vice comandante del comando supremo dell’esercito popolare coreano. Fino al 2018 membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. Ri Myong Su continua a essere influente per quanto riguarda le questioni di difesa nazionale, inclusi i programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Partecipa regolarmente alle parate militari nordcoreane. Ri è un membro di vecchia data dell’Assemblea popolare suprema (SpA), attualmente la 14a.

25.

SO Hong Chan

 

Data di nascita: 30.12.1957

Luogo di nascita: Kangwon, RPDC

N. passaporto: PD836410105

Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021

Sesso: maschile

7.4.2017

Primo viceministro e direttore dell’ufficio logistica delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e generale delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Rieletto membro del comitato centrale nel gennaio 2021.

▼M29

26.

WANG Chang Uk

 

Data di nascita: 29.5.1960

Sesso: maschile

7.4.2017

Ministro dell’industria e dell’energia atomica. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

27.

JANG Chol

 

Data di nascita: 31.3.1961

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: 563310042

Sesso: maschile

7.4.2017

Ex presidente dell’accademia statale delle scienze, organizzazione dedita allo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche della RPDC. In tale veste, Jang Chol ha occupato una posizione strategica per lo sviluppo delle attività nucleari. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

▼M32

28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Data di nascita: 1950

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

21.4.2022

In qualità di direttore dell’Ufficio politico generale dell’esercito popolare coreano tra il 2018 e il 2021 nonché di membro della commissione degli affari di Stato tra il 2019 e il 2021, è stato responsabile dell’attuazione delle decisioni del partito dei lavoratori della Corea connesse allo sviluppo di programmi nucleari e balistici, in violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Data di nascita: 1955 o 1956

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

21.4.2022

In qualità di «funzionario di spicco nel settore della scienza della difesa nazionale», svolge un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa e ne è responsabile. Promosso a colonnello generale nell’agosto 2019, destinatario del premio scienza e tecnologia 16 febbraio, direttore dell’istituto di ricerca sull’automazione e direttore di istituto dell’Università di tecnologia Kim Chaek, nonché vicedirettore di un dipartimento del comitato centrale del partito dei lavoratori, ha partecipato ai lanci dei missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche alla maggior parte degli altri lanci di missili nel 2017, nel 2019 e nel marzo 2020.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Data di nascita: 20.3.1961

N. di passaporto: 927240105

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

21.4.2022

In qualità di «alto funzionario del partito» e di «funzionario di spicco nel settore della scienza della difesa nazionale», e identificato da uno Stato membro delle Nazioni Unite quale ex vicedirettore del Munitions Industry Department del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel 2017, svolge un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa, missili balistici in particolare, e ne è responsabile. Ha presenziato ai test sui missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche ai lanci di missili balistici e di un sistema lanciarazzi multiplo di grandi dimensioni il 24 agosto 2019 e il 10 settembre 2019.

31.

YU Jin

YU Jin

Data di nascita: 1960

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

21.4.2022

In qualità di direttore del Munitions Industry Department e di supplente nell’ufficio politico del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, è responsabile di aver svolto un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa, nei settori sia nucleare che balistico. Ha seguito Kim Jong Un alla National Aerospace Development Administration prima del lancio di ICBM del marzo 2022 e ha partecipato alla mostra sulla difesa nazionale del 2021, in cui sono stati presentati possibili nuovi sistemi di armamento. In qualità di vicedirettore ha presenziato ai test sui missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche all’ispezione effettuata da Kim Jong Un di un nuovo tipo di sottomarino, che la RPDC ha indicato come concepito allo scopo «strategico» di schierare missili balistici lanciati da sottomarini, eventualmente in grado di trasportare testate nucleari il 22 luglio 2019 e ai lanci di missili balistici il 25 e il 30 luglio 2019 e il 2 agosto 2019.

▼M11 —————

▼M27 —————

▼B

b)   Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)



 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Motivi

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

 

22.12.2009

Controllata della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009); gestisce stabilimenti di produzione di polvere di alluminio, che può essere utilizzata nel settore dei missili.

▼M29

2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

alias KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

22.12.2009

Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall’UNSC in data 24.4.2009).

▼B

3.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

 

22.12.2009

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.

▼M30

4.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

 

22.12.2009

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall’Ufficio generale per l’energia atomica (entità designata dall’UNSC in data 16.7.2009). Nella relazione finale del marzo 2021, il gruppo di esperti istituito dalla risoluzione 1874 del Consiglio di sicurezza dell’ONU constata la rilevazione di pennacchi di vapore che fuoriescono dall’edificio utilizzato per la produzione di (UO2) nell’impianto di arricchimento dell’uranio del complesso di Yongbyon e riferisce che, secondo uno Stato membro dell’ONU, il sito di arricchimento dell’uranio di Yongbyon è attivo.

▼M11 —————

▼M5

►M19  5. ◄

Esercito popolare coreano

 

 

16.10.2017

L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼B

c)   Persone fisiche designate in conformitàdell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)



 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Pseudonimi

Informazioni sull'identità

Data di designazione

Motivi

▼M29

1.

JON Il-chun (alias JON Il Chun)

 

Data di nascita: 24.8.1941

Sesso: maschile

22.12.2010

Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla carica di direttore dell’«Office 39» — responsabile tra l’altro dell’acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RPDC eludendo le sanzioni — ed è stato sostituito da JON Il-chun. Rappresentante della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), nel marzo 2010 è stato eletto direttore generale della State Development Bank. Eletto supplente del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest’ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

▼M30

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Data di nascita: 1.11.1936

Sesso: maschile

22.12.2009

Ex direttore dell’«Office 39» del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. Nel 2011 sarebbe stato il responsabile dell’«Office 38» per la raccolta fondi destinati a leader e personalità.

▼M29

3.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

 

Data di nascita: 2.12.1947

Luogo di nascita: Sinuju, RPDC

Sesso: maschile

20.4.2018

KIM Yong Nam è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Yong Nam e suo figlio KIM Su Gwang sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Yong Nam ha aperto vari conti correnti e di risparmio nell’Unione ed è stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti bancari verso conti bancari nell’Unione o verso conti al di fuori dell’Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità del figlio KIM Su Gwang e della nuora KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

 

Data di nascita: 11.5.1950

Luogo di nascita: Kangwon

Sesso: femminile

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell’Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell’Unione.

5.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

 

Data di nascita: 18.8.1976

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Diplomatico dell’Ambasciata della RPDC in Bielorussia

Sesso: maschile

20.4.2018

KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell’Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell’Unione o verso conti bancari al di fuori dell’Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

 

Data di nascita: 6.5.1981

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Sesso: femminile

20.4.2018

KIM Kyong Hui è stata coinvolta assieme al marito KIM Su Gwang, al suocero KIM Yong Nam e alla suocera DJANG Tcheul Hy in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ricevuto vari trasferimenti bancari dal marito KIM Su Gwang e dal suocero KIM Yong Nam e ha trasferito denaro verso conti al di fuori dell’Unione di titolarità propria o della suocera DJANG Tcheul Hy.

▼B




ALLEGATO XVI

Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3

▼M5

a)   Persone fisiche



 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

1.

KIM Hyok Chan

Data di nascita: 9.6.1970.

N. di passaporto: 563410191 Segretario dell'ambasciata della RPDC a Luanda

16.10.2017

Kim Hyok Chan è stato rappresentante della Green Pine, un'entità che figura nell'elenco delle Nazioni Unite, tra l'altro per la negoziazione di contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼M10

2.

CHOE Chan Il

 

22.1.2018

Direttore dell'ufficio di Dandong della Korea Heungjin Trading Company, un'entità designata dall'ONU. La Korea Heungjin è utilizzata per scopi commerciali dalla KOMID, un'altra entità designata dall'ONU. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni dell'ONU nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

3.

KIM Chol Nam

 

22.1.2018

Direttore della succursale di Dandong della Sobaeksu United Corp, che è stata designata dall'Unione. Rappresentante della succursale di Pechino della Korea Changgwang Trading Corporation, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come prestanome della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

▼M29

4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

N. di passaporto: 563410192

Diplomatico dell’Ambasciata nordcoreana in Angola

Data di nascita: 30.4.1975

22.1.2018

Ex rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola.

La Green Pine è stata designata dall’ONU per attività varie tra cui la violazione dell’embargo sulle armi imposto dall’ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l’ammodernamento di navi da guerra dell’Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼M10

5.

AN Jong Hyuk

alias An Jong Hyok

Diplomatico dell'ambasciata nordcoreana in Egitto.

Data di nascita 14.3.1970

Numero di passaporto: 563410155

22.1.2018

Rappresentante della Saeng Pil Trading Corporation, prestanome della Green Pine Associated Corporation, e diplomatico nordcoreano in Egitto.

La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU.

An Jong Hyuk è stato autorizzato a esercitare qualsiasi tipo di attività per conto della Saeng Pil, compresa la firma e l'esecuzione di contratti e attività bancarie. La società è specializzata nella costruzione di navi da guerra e nella progettazione, fabbricazione e installazione di apparecchiature per comunicazioni elettroniche ed equipaggiamento per la navigazione marittima.

▼M30

6.

YUN Chol alias CHOL Yun

Terzo segretario dell’ambasciata nordcoreana in Cina.

22.1.2018

Yun Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell’ONU come persona di contatto della nordcoreana Company General Precious Metal coinvolta nella vendita di lithio-6, un prodotto legato al nucleare vietato dall’ONU, e diplomatico della RPDC.

La General Precious Metal è stata identificata in precedenza dall’Unione come prestanome dell’entità designata dall’ONU Green Pine.

▼M10

7.

CHOE Kwang Hyok

 

22.1.2018

Choe Kwang Hyok ha rappresentato la Green Pine Associated Corporation, un'entità designata dall'ONU.

Choe Kwang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come amministratore delegato della Beijing King Helong International Trading Ltd, prestanome della Green Pine. È stato inoltre identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come direttore della Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd e operatore dell'entità nordcoreana denominata ufficio di rappresentanza di Pechino della Korea Unhasu Trading Company, che sono anche prestanomi della Green Pine.

8.

KIM Chang Hyok

alias James Jin o James Kim

Data di nascita: 29.4.1963

Luogo di nascita: Nord Hamgyong

Numero di passaporto: 472130058

22.1.2018

Kim Chang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Malaysia della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.

Ha stabilito vari conti in Malaysia per conto di società di copertura della «Glocom», a sua volta una società di copertura dell'entità designata Pan Systems Pyongyang.

9.

PARK Young Han

 

22.1.2018

Direttore della Beijing New Technology, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come società di copertura della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

Rappresentante legale della Guancaiweixing Trading Co., Ltd, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come mittente di un carico intercettato di prodotti di carattere militare destinato all'Eritrea nell'agosto 2012.

10.

RYANG Su Nyo

Data di nascita: 11.8.1959

Luogo di nascita: Giappone

22.1.2018

Direttore della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.

11.

PYON Won Gun

Data di nascita: 13.3.1968

Luogo di nascita: Sud Pyongan

Passaporto di servizio n.: 836220035

Numero di passaporto: 290220142

22.1.2018

Direttore di Glocom, una società di copertura della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.

La Glocom pubblicizza apparecchiature per comunicazioni radio destinate a organizzazioni militari e paramilitari.

Pyon Won Gun è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang.

12.

PAE Won Chol

Data di nascita: 30.8.1969

Luogo di nascita: Pyongyang

Passaporto diplomatico n.: 654310150

22.1.2018

Pae Won Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.

13.

RI Sin Song

 

22.1.2018

RI Sin Song è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.

14.

KIM Sung Su

 

22.1.2018

KIM Sung Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Cina della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.

15.

KIM Pyong Chol

 

22.1.2018

Kim Pyong Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.

16.

CHOE Kwang Su

Terzo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Sudafrica.

Data di nascita: 20.4.1955

Numero di passaporto: 381210143 (data di scadenza: 03.6.2016)

22.1.2018

Choe Kwang Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante della Haegeumgang Trading Company. In tale veste Choe Kwang Su ha firmato un contratto di cooperazione militare tra la RPDC e il Mozambico in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il contratto riguardava la fornitura di armi e materiale correlato alla Monte Binga, una società controllata dal governo del Mozambico.

17.

PAK In Su

alias Daniel Pak

Data di nascita: 22.5.1957

Luogo di nascita: Nord Hamgyong

Passaporto diplomatico n.: 290221242

22.1.2018

Pak In Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nelle attività connesse alla vendita di carbone nordcoreano in Malaysia in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

18.

SON Young-Nam

Primo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Bangladesh.

22.1.2018

Son Young-Nam è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nel contrabbando di oro e altri prodotti verso la RPDC in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼M16

19.

KIM Il-Su

alias KIM Il Su

Data di nascita: 2.9.1965

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

3.7.2015

Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

20.

KANG Song-Sam

alias KANG Song Sam

Data di nascita: 5.7.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

3.7.2015

Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) ad Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.

21.

CHOE Chun-Sik

alias CHOE Chun Sik

Data di nascita: 23.12.1963

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: 745132109

Valido fino al 12.2.2020

3.7.2015

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

22.

SIN Kyu-Nam

alias SIN Kyu Nam

Data di nascita: 12.9.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: PO472132950

3.7.2015

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

23.

PAK Chun-San

alias PAK Chun San

Data di nascita: 18.12.1953

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: PS472220097

3.7.2015

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.

▼M29

24.

SO Tong Myong

Data di nascita: 10.9.1956

3.7.2015

Ex presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC), ex presidente del comitato di direzione esecutiva della KNIC (giugno 2012); ex direttore generale della KNIC, settembre 2013, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

▼M32

25.

PAK Hwa Song

alias PAK Hwa-Song

Cofondatore della società CONGO ACONDE

Luogo di nascita: RPDC

N. di passaporto: 654331357

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (RDC)

21.4.2022

Pak Hwa Song è coinvolto nell’elusione delle sanzioni ed è responsabile di prestare sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. È il cofondatore della società CONGO ACONDE, una società di copertura della PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO è coinvolta nell’esportazione di statue verso vari paesi subsahariani, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. Pak ha altresì aperto un conto bancario in una filiale di Lubumbashi di una banca con sede in Camerun, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pak lavora insieme a Hwang Kil Su. Fornisce servizi finanziari a sostegno del regime e dei programmi nucleari della RPDC.

26.

HWANG Kil Su

alias HWANG Kil-Su

Cofondatore della società CONGO ACONDE

Luogo di nascita: RPDC

N. di passaporto: 654331363

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (RDC)

21.4.2022

Hwang Kil Su è coinvolto nell’elusione delle sanzioni ed è responsabile di prestare sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. È il cofondatore della società CONGO ACONDE, una società di copertura della PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO è coinvolta nell’esportazione di statue verso vari paesi subsahariani, in violazione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Hwang ha altresì aperto un conto bancario in una filiale di Lubumbashi di una banca con sede in Camerun, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Hwang lavora insieme a Pak Hwa Song. Fornisce servizi finanziari a sostegno del regime e dei programmi nucleari della RPDC.

27.

IM Song Sun

alias IM Song-Sun

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

21.4.2022

In qualità di rappresentante della Corman Construction Company (Tong Bang), società di copertura del gruppo Mansudae Overseas Project (MOP) designato dall’ONU, Im Song Sun è coinvolto nell’elusione delle sanzioni in violazione delle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). Ha gestito attività edilizie di questa società in Senegal e ha ricevuto pagamenti per contratti aggiudicati a MOP e a Corman Construction, ed è pertanto responsabile di attività finanziarie a sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC.

28.

CHOE Song Chol

alias CHOE Song-Chol

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

21.4.2022

In qualità di rappresentante della Corman Construction Company (Tong Bang), società di copertura del gruppo Mansudae Overseas Project designato dall’ONU, Choe Song Chol è coinvolto nell’elusione delle sanzioni in violazione delle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). Ha gestito attività edilizie di questa società in Senegal e ha ricevuto pagamenti per contratti aggiudicati a MOP e a Corman Construction, ed è pertanto responsabile di attività finanziarie a sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC.

▼M5

b)   Persone giuridiche, entità e organismi.



 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Luogo

Data di designazione

Motivi

1.

Korea International Exhibition Corporation

 

16.10.2017

La Korea International Exhibition Corporation ha aiutato entità designate ad eludere le sanzioni ospitando la Pyongyang International Trade Fair (fiera commerciale internazionale di Pyongyang), che permette alle entità designate di violare le sanzioni ONU proseguendo l'attività economica.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

alias Rungrado Trading Corporation

Indirizzo: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Telefono: 850-2-18111-3818022

Fax: 850-2-3814507

Email: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

La Korea Rungrado General Trading Corporation ha contribuito a violare le sanzioni imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mediante la vendita di missili Scud all'Egitto.

▼M27

3.

Maritime Administrative Bureau

alias North Korea Maritime Administration Bureau o Maritime Administration of DPR Korea

Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC

P.O. Box 416

Tel 850-2-18111 Ex 8059

Fax: 850 2 381 4410

email: mab@silibank.net.kp

sito web: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite.

▼M29

4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Indirizzo: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, RPDC.

16.10.2017

Pan Systems ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all’Eritrea.

Agisce inoltre sotto il controllo e per conto del Reconaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite.

▼M32

5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Indirizzo: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

21.4.2022

La Eritech Computer Assembly & Communication technology PLC è posta sotto l’autorità o sotto la direzione delle forze di difesa eritree (Eritrean Defense Forces) e ha sede all’interno del loro complesso del centro tecnico militare di Asha Golgol, utilizzato per la produzione, la modifica o la riparazione di attrezzature civili, militari e paramilitari. È coinvolta nell’elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC in quanto è stata identificata come destinatario previsto, nel luglio 2016, di una spedizione proveniente dalla Cina di attrezzature per comunicazioni militari di origine della RPDC. La maggior parte delle attrezzature in questione proveniva dalla Glocom, una società della RPDC specializzata nella fornitura di attrezzature di trasmissione a fini militari collegata ai servizi di intelligence della RPDC, in violazione, in particolare, della UNSCR 2270 (2016).

6.

Korea General Corporation for External Construction (alias: KOGEN, GENCO)

Indirizzo: Distretto di Taedonggang, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea

21.4.2022

Secondo la presentazione del portale Internet ufficiale della RPDC Naenara, la Korea General Corporation for External Construction (KOGEN), in quanto impresa di costruzioni professionale all’estero, dipende dall’invio di lavoratori qualificati all’estero e ha realizzato progetti negli Emirati arabi uniti, in Kuwait, Qatar, Yemen, Russia, Libia e Mongolia. Ha creato inoltre filiali locali, ad esempio in Zambia. La KOGEN è coinvolta pertanto nell’elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC, in quanto trasferisce al regime, totalmente o parzialmente, i salari dei lavoratori che invia all’estero, pratica vietata dall’UNSCR 2397 (2017).

7.

Chilsong Trading Corporation

Indirizzo: Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea

21.4.2022

La Chilsong Trading Corporation è coinvolta nell’elusione delle sanzioni in violazione della UNSCR 2270 (2016) ed è responsabile del sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC, in particolare in quanto è rappresentata da un cittadino della RDPC, CHOE Jin-myong, che commercializza attrezzature per comunicazioni militari e ha negoziato con la DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, un’entità sottoposta a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 16 luglio 2009.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Indirizzo: Chongryu 3-dong, distretto di Taedonggang, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea

21.4.2022

La Paekho Trading Corporation è una società d’arte coinvolta nella costruzione di statue all’estero e nell’esportazione di statue artistiche prodotte da Paekho Art Studio; agevola inoltre il lavoro illegale e l’accesso ai sistemi finanziari internazionali. Mira specificamente alle sovvenzioni e ai prestiti per lo sviluppo nonché agli investimenti esteri diretti destinati a progetti municipali. È coinvolta pertanto nell’elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC.

▼B




ALLEGATO XVII

Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3

▼M11




ALLEGATO XVIII

Navi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere d), e) ed f)



( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 3 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

( 6 ) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

( 8 ) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

( 9 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 11 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 13 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

( 14 ) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).