02017R0892 — IT — 01.01.2019 — 002.001


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/892 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati

(GU L 138 dell'25.5.2017, pag. 57)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1146 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2018

  L 208

9

17.8.2018




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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/892 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati



CAPO I

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI



SEZIONE 1

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento reca norme per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, fatta eccezione per le norme di commercializzazione.

2.  I capi da I a V si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.



SEZIONE 2

Programmi operativi

Articolo 2

Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili

La struttura e il contenuto della strategia nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono conformi a quanto stabilito all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili

1.  Una sezione distinta della disciplina nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, indica i requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che devono essere soddisfatti dalle azioni ambientali selezionate nell'ambito di un programma operativo.

La disciplina nazionale reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'elenco di cui al secondo comma può includere i seguenti tipi di azioni ambientali:

a) azioni identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o agli impegni connessi all'agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e previste nell'ambito del programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato;

b) investimenti benefici per l'ambiente;

c) altre azioni benefiche per l'ambiente, comprese quelle che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella ma che sono collegate al settore degli ortofrutticoli, purché contribuiscano alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o alla conservazione della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti.

Per ciascuna azione ambientale di cui al terzo comma, lettere b) e c), la disciplina nazionale indica:

a) la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto e

b) l'impegno o gli impegni specifici assunti.

La disciplina nazionale comprende almeno un'azione relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata.

2.  Le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all'agricoltura biologica che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata dell'azione supera la durata del programma operativo iniziale, l'azione è proseguita nell'ambito di un programma operativo successivo.

Gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare tenendo conto dei risultati della valutazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

3.  Gli investimenti benefici per l'ambiente effettuati presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891, o presso i loro membri produttori sono ammissibili al sostegno se:

a) consentono di ridurre l'attuale utilizzo di fattori di produzione, l'emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione; o

b) consentono di conseguire la sostituzione dell'uso di fonti energetiche fossili con fonti di energia rinnovabili; o

c) consentono di ridurre i rischi ambientali legati all'uso di taluni fattori di produzione, compresi i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari; o

d) consentono di migliorare l'ambiente; o

e) sono legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi di un impegno agro-climatico-ambientale o connesso all'agricoltura biologica, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità.

4.  Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), sono sovvenzionabili se consentono una riduzione pari almeno al 15 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, di uno dei seguenti elementi:

a) l'uso di fattori di produzione costituiti da risorse naturali non rinnovabili, come l'acqua o i combustibili fossili, o di possibili fonti di inquinamento ambientale, come i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari o taluni tipi di fonti energetiche;

b) l'emissione di inquinanti dell'aria, del suolo o dell'acqua dal processo di produzione; o

c) la produzione di rifiuti, comprese le acque reflue, dal processo di produzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono accettare investimenti che consentono una riduzione pari almeno al 7 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, a condizione che tali investimenti permettano di conseguire almeno un altro beneficio ambientale.

La riduzione prevista e, se del caso, i benefici ambientali attesi, dovranno essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori al momento della presentazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'investimento, come attestato dai documenti tecnici o da un organismo indipendente qualificato o da un esperto riconosciuto dallo Stato membro.

Gli investimenti volti a conseguire una riduzione del consumo idrico:

a) consentono una riduzione del consumo idrico pari almeno al 5 % nei sistemi di irrigazione a goccia o in sistemi analoghi rispetto al consumo prima dell'investimento, e

b) non danno luogo a un aumento netto delle superfici irrigue, a meno che il consumo idrico totale per l'irrigazione dell'intera azienda, compreso l'incremento di superficie, resti pari o inferiore alla media del consumo idrico dei 5 anni precedenti all'investimento.

5.  Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera b), che consistono in sistemi capaci di generare energia, sono sovvenzionabili se la quantità di energia generata non supera il quantitativo che può essere utilizzato ex ante su base annua per le azioni connesse ai prodotti ortofrutticoli dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dalla filiale o dai soci dell'organizzazione di produttori che beneficiano dell'investimento.

6.  Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), sono sovvenzionabili se contribuiscono alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o al mantenimento della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o a una migliore gestione dei rifiuti, anche se il loro contributo non è quantificabile.

L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori fornisce la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma. L'autorità nazionale competente può esigere che le prove siano fornite sotto forma di specifiche di progetto certificate da un organismo indipendente qualificato o da un esperto del settore ambientale in questione.

7.  Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:

a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni diverse dagli investimenti in immobilizzazioni materiali, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;

b) gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;

c) gli investimenti benefici per l'ambiente di cui al paragrafo 3 sono pienamente ammissibili al sostegno.

Articolo 4

Contenuto dei programmi operativi

1.  I programmi operativi contengono:

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a) una descrizione della situazione iniziale basata, nel caso, sugli indicatori di cui all'allegato II, tabella 4.1;

▼B

b) gli obiettivi del programma, tenendo conto delle prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e sia coerente con gli obiettivi della medesima, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma;

c) le misure proposte, comprese le azioni di prevenzione e gestione delle crisi;

d) la durata del programma; e

e) gli aspetti finanziari, in particolare:

i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;

ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio;

iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e

iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.

2.  I programmi operativi indicano:

a) in che grado le diverse misure siano complementari e coerenti con altre misure, comprese le misure finanziate o sovvenzionabili da altri Fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Se del caso, viene fatto specifico riferimento alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi; e

b) l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

Articolo 5

Documenti da presentare con il programma operativo

I programmi operativi sono corredati di:

a) documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio;

b) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento e

c) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli.

Articolo 6

Termini per la presentazione dei programmi

1.  L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.

2.  La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compreso un gruppo di produttori costituito a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o un'associazione di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al paragrafo 1. L'approvazione del programma operativo è subordinata alla concessione del riconoscimento entro il termine stabilito all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Articolo 7

Periodi di esecuzione dei programmi operativi

1.  I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.  I programmi operativi approvati entro il 15 dicembre vengono eseguiti a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

3.  In deroga al paragrafo 2, in caso di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.



SEZIONE 3

Aiuto

Articolo 8

Importo approvato dell'aiuto

Entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto.

In deroga al primo comma, in caso di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri comunicano alle suddette organizzazioni e associazioni l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

▼M1

Articolo 8 bis

Applicazione dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 %

1.  L'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo – o parte di esso – presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è concesso se:

a) le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte per ogni anno di attuazione del programma operativo e fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento;

b) la richiesta è presentata da un'organizzazione di produttori riconosciuta al momento della presentazione del programma operativo.

2.  Ai fini dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo o parte di esso, il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola da parte delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo di riferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano il metodo alternativo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891 calcolano il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno in cui l'aiuto è stato approvato a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

3.  Gli Stati membri comunicano all'organizzazione di produttori richiedente l'importo approvato dell'aiuto, compreso l'importo dell'aumento concesso a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'attuazione del programma operativo conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

4.  Per ogni anno del programma operativo gli Stati membri accertano che siano soddisfatte le condizioni di aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

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Articolo 9

Domande di aiuto

1.  Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.

2.  Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:

a) l'aiuto richiesto;

b) il valore della produzione commercializzata;

c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima;

d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;

e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;

f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni;

g) il rispetto dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 33, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

h) una dichiarazione scritta attestante che l'organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento dell'Unione o nazionale per le misure o le operazioni ammissibili all'aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli;

i) in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in base ai tassi forfettari fissi o alle tabelle standard di costi unitari di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi; e

j) la relazione annuale di cui all'articolo 21.

3.  Le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

a) le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;

b) dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto e

c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.

L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, è svincolata soltanto su presentazione della prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate e a condizione che il diritto all'aiuto sia effettivamente accertato.

4.  In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all'articolo 10. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo nella presentazione.

5.  Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e per conto dei soli soci che sono organizzazioni di produttori riconosciute nello stesso Stato membro che ha riconosciuto l'associazione di organizzazioni di produttori e a condizione che per ciascuno di essi siano trasmessi i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell'aiuto è l'organizzazione di produttori.

▼M1

6.  Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto per le azioni attuate a livello di organizzazioni di produttori nello Stato membro in cui sono riconosciute. Se sono socie di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori trasmettono copia della domanda allo Stato membro in cui l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha sede.

7.  L'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori presenta domanda di aiuto per le azioni attuate a livello dell'associazione transnazionale nello Stato membro in cui l'associazione ha sede. Gli Stati membri assicurano che non vi sia rischio di doppio finanziamento.

▼B

Articolo 10

Pagamento dell'aiuto

Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell'anno che segue l'anno di esecuzione del programma.

Articolo 11

Anticipi

1.  Le domande di anticipo possono essere presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

L'importo totale degli anticipi per un dato anno non supera l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.

2.  Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 3 ).

3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.

Articolo 12

Pagamenti parziali

1.  Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo.

2.  Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

3.  I pagamenti parziali richiesti sono effettuati nella misura massima dell'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da rispettare per le relative domande.



CAPO II

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 13

Azioni di formazione e scambio di buone pratiche

Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le azioni di formazione e lo scambio di buone pratiche devono rispettare per essere considerate misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Articolo 14

Misure di promozione e di comunicazione

▼M1

1.  Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le misure di promozione e di comunicazione devono rispettare, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati degli ortofrutticoli, quando tali misure riguardano la prevenzione o la gestione delle crisi. Tali disposizioni permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.

L'obiettivo principale delle misure è la promozione della competitività dei prodotti commercializzati dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi.

Gli obiettivi specifici delle misure di promozione e di comunicazione applicate dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sono:

a) sensibilizzare il pubblico alla qualità dei prodotti agricoli dell'Unione e alle norme di qualità applicabili alla loro produzione nell'Unione;

b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti trasformati nell'Unione e sensibilizzare il pubblico alle loro qualità all'interno e all'esterno dell'Unione;

c) sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione;

d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; e

e) contribuire al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi.

▼B

2.  Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad altre eventuali azioni di promozione e comunicazione in corso applicate dall'organizzazione di produttori interessata nel suo programma operativo e non connesse alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

Articolo 15

Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati

1.  Un prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma di commercializzazione per quel prodotto di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fatte salve le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. Se i prodotti sono ritirati alla rinfusa vengono rispettati i requisiti minimi della categoria II.

Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

2.  Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato III. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.

Articolo 16

Spese di trasporto per la distribuzione gratuita

1.  Le spese di trasporto via terra per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono sovvenzionabili nell'ambito del programma operativo in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna secondo quanto indicato nell'allegato IV.

In caso di trasporto marittimo, gli Stati membri determinano la distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna finale. L'indennità non può superare il costo del trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di carico e il punto di consegna finale in cui è possibile il trasporto terrestre. Agli importi di cui all'allegato IV si applica un coefficiente correttore di 0,6.

In caso di trasporto combinato, le spese di trasporto applicabili sono pari alla somma del costo corrispondente alla distanza calcolata per il trasporto via terra più il 60 % del supplemento di spesa che si sarebbe avuto in caso di trasporto effettuato totalmente via terra, secondo quanto stabilito nell'allegato IV.

2.  Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l'onere finanziario del trasporto.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:

a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;

b) il quantitativo dei prodotti in questione;

c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie e i mezzi di trasporto utilizzati e

d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

Articolo 17

Spese di cernita e imballaggio per la distribuzione gratuita

1.  Le spese di cernita e imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi. Per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg si applicano gli importi forfettari di cui all'allegato V.

2.  Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l'emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell'allegato VI.

3.  Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:

a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;

b) il quantitativo dei prodotti in questione; e

c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie, con indicazione delle modalità di presentazione.

▼M1 —————

▼B



CAPO IV

INFORMAZIONI, RELAZIONI E CONTROLLI



SEZIONE 1

Informazioni e relazioni

▼M1

Articolo 21

Informazioni e relazioni annuali dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e relazioni annuali degli Stati membri

Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori riconosciuti forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. La struttura della relazione annuale è riportata nell'allegato II del presente regolamento.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al numero di soci, al volume e al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono invitate a comunicare il numero di soci, il volume e il valore della produzione commercializzata.

▼B



SEZIONE 2

Controlli

Articolo 22

Sistema di identificazione unico

Gli Stati membri provvedono affinché alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e ai gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applichi un sistema di identificazione unico con riguardo alle domande di aiuto da essi presentate. Questo sistema di identificazione è compatibile con il sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio.

Articolo 23

Procedura di presentazione delle domande

Fatti salvi gli articoli 9, 24 e 25, gli Stati membri stabiliscono procedure per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione dei programmi operativi nonché delle domande di pagamento.

Articolo 24

Concessione del riconoscimento

1.  Prima di concedere il riconoscimento a un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), o dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco relativi all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento.

2.  Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco con riguardo ai criteri di riconoscimento che si applicano a tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute almeno una volta ogni cinque anni, anche se le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non attuano un programma operativo.

Articolo 25

Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche

1.  Prima di approvare un programma operativo a norma dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e l'eventuale richiesta di modifiche. Detti controlli riguardano in particolare:

(a) l'esattezza delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;

(b) la conformità del programma con l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché con la strategia nazionale e la disciplina nazionale;

(c) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte; e

(d) la coerenza e la qualità tecnica del programma, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione.

2.  I controlli di cui al paragrafo 1 verificano in particolare:

a) se gli obiettivi sono misurabili e possono essere monitorati e conseguiti mediante le azioni proposte; e

b) se le operazioni per le quali è chiesto l'aiuto sono conformi alle leggi nazionali e dell'Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, lo sviluppo rurale e i programmi di promozione, e alle norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla strategia nazionale.

Articolo 26

Controlli amministrativi

1.  Le procedure relative ai controlli amministrativi richiedono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

2.  Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto.

3.  I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono, ove pertinente, una verifica dei seguenti elementi:

a) la relazione annuale sull'esecuzione del programma operativo, trasmessa unitamente alla domanda di aiuto;

b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;

c) la correlazione precisa delle spese dichiarate con i prodotti e i servizi forniti;

d) la conformità delle azioni intraprese con quelle contenute nel programma operativo approvato; e

e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.

4.  Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate dalla prova del pagamento. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891 oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, le fatture relative alle spese di personale di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del suddetto regolamento oppure, previo consenso dello Stato membro, a cooperative che sono socie dell'organizzazione di produttori.

Articolo 27

Controlli in loco sulle domande di aiuto annuali

1.  A complemento dei controlli amministrativi, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le loro filiali, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato secondo quanto indicato all'articolo 9, paragrafo 1.

2.  I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.

3.  Gli Stati membri determinano le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti criteri:

a) l'importo dell'aiuto;

b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti;

c) un elemento casuale e

d) altri parametri fissati dagli Stati membri.

4.  È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo.

5.  Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, dei loro soci o delle loro filiali, se del caso, che è possibile controllare al momento della visita e che non sono stati verificati nel corso dei controlli amministrativi. I controlli in loco riguardano in particolare:

a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;

b) l'esecuzione delle azioni e la loro coerenza con il programma operativo approvato;

c) per un congruo numero di azioni: la conformità della spesa con il diritto dell'Unione e il rispetto delle scadenze ivi stabilite;

d) l'utilizzo del fondo di esercizio, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o equivalenti;

e) la completa fornitura dei prodotti da parte dei soci, la fornitura dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate; e

f) i controlli di secondo livello di cui all'articolo 30 per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.

6.  Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati in conformità al diritto nazionale.

A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari.

Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente ma al più tardi prima del pagamento dell'aiuto.

7.  Salvo in circostanze eccezionali, i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui al paragrafo 2 formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l'esecuzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'intervento. La corrispondente decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione. I criteri di analisi dei rischi di cui al paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis al presente paragrafo.

8.  Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata al paragrafo 2 soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo.

9.  I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. Tale valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le misure preventive e correttive raccomandate.

Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno nella regione o con riguardo all'organizzazione o all'associazione in questione e aumenta la percentuale delle domande corrispondenti da controllare l'anno successivo.

Articolo 28

Relazioni sui controlli in loco

1.  Per ciascun controllo in loco viene redatta una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni:

a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;

b) il nome e le funzioni delle persone presenti;

c) le azioni, le misure e i documenti controllati, compresi la pista di audit e gli elementi di prova verificati; e

d) i risultati del controllo.

2.  A un rappresentante dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori è data la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo e per registrare le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione.

Articolo 29

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

1.  Gli Stati membri effettuano, presso ciascuna organizzazione di produttori, controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità suffragato da un controllo fisico, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato, e in un controllo di conformità alle disposizioni dell'articolo 15, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891, entro i termini di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

2.  I controlli di primo livello riguardano l'intero quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro a norma dell'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2017/891.

3.  In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al suddetto paragrafo, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari.

Articolo 30

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

1.  Gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro presso l'organizzazione di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati sulla base di un'analisi del rischio. L'analisi del rischio include le risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché la verifica dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. La suddetta analisi serve da base per stabilire la frequenza minima dei controlli di secondo livello per ciascuna organizzazione di produttori.

2.  I controlli di secondo livello di cui al paragrafo 1 riguardano:

a) la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare;

b) i quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e fiscali delle organizzazioni di produttori interessate;

c) la contabilità, in particolare la veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento nonché la proporzionalità delle eventuali spese di ritiro; e

d) la destinazione dei prodotti ritirati quale dichiarata nella domanda di pagamento e la loro denaturazione.

3.  Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione.

4.  La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i quantitativi movimentati (espressi in tonnellate):

a) della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2017/891;

b) delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, identificando i prodotti destinati al mercato del fresco e quelli destinati alla trasformazione; e

c) dei prodotti ritirati dal mercato.

5.  I controlli sulla destinazione dei prodotti ritirati dal mercato comprendono:

a) un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891; e

b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.

6.  Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità, gli Stati membri approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori durante la campagna successiva.

Articolo 31

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

1.  Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.

2.  Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.

Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.

3.  Qualora si applichi l'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891:

a) il requisito di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, che prevede che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale, non si applica; e

b) gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole a cui sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione nella stessa stagione di produzione.

4.  Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3 e 6.

Articolo 32

Organizzazioni di produttori transnazionali

1.  Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione per quanto riguarda il programma operativo e il fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi.

2.  Gli altri Stati membri tenuti a prestare la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/891 effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.

3.  Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, con riguardo alle questioni ambientali e fitosanitarie e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, si applicano le norme dello Stato membro in cui si svolgono le singole azioni.

Articolo 33

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

1.  Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori che è socia di un'associazione transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio e al fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi.

2.  Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 coopera strettamente con lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e comunica senza indugio i risultati dei controlli effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative applicate.

▼M1

3.  Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori:

a) ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio a livello dell'associazione transnazionale e al fondo di esercizio dell'associazione transnazionale nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi e

b) provvede al coordinamento dei controlli e dei pagamenti per quanto riguarda le azioni del programma operativo dell'associazione transnazionale eseguite al di fuori del territorio dello Stato membro in cui ha sede.

4.  Le azioni dei programmi operativi rispettano le norme nazionali e la strategia nazionale dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di aiuto conformemente all'articolo 9, paragrafi 6 e 7.

Tuttavia, le misure ambientali e fitosanitarie e quelle di prevenzione e di gestione delle crisi sono soggette alla normativa dello Stato membro in cui sono effettivamente attuate.

▼B

Articolo 34

Controlli

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri istituiscono controlli e adottano provvedimenti atti a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento. Tali controlli e misure sono efficaci, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale o dell'Unione o dalla strategia nazionale o dalla disciplina nazionale possano essere verificati;

b) le autorità competenti nazionali responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e

c) siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli e da altri regimi degli Stati membri o dell'Unione.

Articolo 35

Errori palesi

In caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 o del presente regolamento e ogni domanda di aiuto possono essere corrette e adattate in qualsiasi momento successivamente alla loro presentazione.



CAPO V

ESTENSIONE DELLE REGOLE

Articolo 36

Contributo finanziario

Se uno Stato membro decide, conformemente all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che operatori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, ma nei confronti dei quali determinate regole sono rese obbligatorie, siano tenuti al pagamento di un contributo finanziario, detto Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni necessarie per verificare l'osservanza delle condizioni previste dal suddetto articolo. Tali informazioni comprendono la base di calcolo del contributo, l'importo unitario del medesimo, le attività previste e i relativi costi.

Articolo 37

Estensione di durata superiore a un anno

1.  In caso di estensione delle regole di durata superiore a un anno, gli Stati membri verificano, per ciascun anno, che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 abbiano continuato ad essere soddisfatte per tutto il periodo di validità dell'estensione.

2.  Gli Stati membri revocano l'estensione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte.

3.  Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni revoca. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale informazione nella forma opportuna.



CAPO VI

REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA E DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 38

Valore forfettario all'importazione

1.  Per ciascuno dei prodotti e dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l'origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 74 del suddetto regolamento, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.

2.  Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione di cui all'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato un valore forfettario all'importazione a norma degli articolo 74 e 75 del suddetto regolamento e del presente articolo, non si applica il prezzo unitario di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 4 ). Esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.

3.  Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media ponderata dei valori forfettari all'importazione in vigore.

4.  Durante i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per due settimane consecutive non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.

Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.

5.  In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 non si applica alcun valore forfettario all'importazione.

6.  Il tasso di cambio applicabile al valore forfettario all'importazione è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente all'ultimo giorno del periodo per il quale sono trasmessi i prezzi.

7.  I valori forfettari all'importazione espressi in euro sono pubblicati dalla Commissione tramite la TARIC ( 5 ).



CAPO VII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 39

Imposizione di un dazio addizionale all'importazione

▼M1

1.  Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto, salvo se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti del dazio addizionale all'importazione sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

▼B

2.  Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3.  Il dazio addizionale all'importazione è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:

a) il valore in dogana dei prodotti, determinato conformemente all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione; e

b) l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale all'importazione.

Articolo 40

Importo del dazio addizionale all'importazione

Il dazio addizionale all'importazione applicato a norma dell'articolo 39 è pari ad un terzo del dazio doganale indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto in questione.

Tuttavia, per i prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie all'importazione relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale all'importazione è pari a un terzo del dazio doganale specifico per il prodotto in questione in caso di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 41

Esenzioni dal dazio addizionale all'importazione

1.  Sono esenti dal dazio addizionale all'importazione:

a) le merci importate nell'ambito di un contingente tariffario;

b) le merci che hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale all'importazione e che sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell'Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del dazio addizionale all'importazione.

2.  Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di applicazione del dazio addizionale all'importazione se è esibito uno dei seguenti documenti:

a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;

b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell'Unione o di transito comune;

d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.



CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I

Struttura e contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili di cui all'articolo 2

1.   Durata della strategia nazionale:

deve essere indicata dallo Stato membro.

2.   Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.1.   Analisi della situazione

Descrizione, con l'ausilio di dati quantificati, della situazione attuale del settore ortofrutticolo, che evidenzi i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori pertinenti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato II. La descrizione riporta almeno:

 le prestazioni del settore ortofrutticolo: punti di forza e di debolezza del settore, competitività e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori;

 gli effetti ambientali (impatti, pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con le principali tendenze.

2.2.   Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza

Descrizione dei principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:

 pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei risultati attesi nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati;

 coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e possibili conflitti o contraddizioni tra gli obiettivi operativi delle varie azioni selezionate;

 complementarità e coerenza delle azioni selezionate con altri interventi nazionali o regionali e con le attività sovvenzionate dai fondi concessi dall'Unione, in particolare con lo sviluppo rurale e i programmi di promozione;

 risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

2.3.   Impatto della precedente strategia nazionale (se pertinente)

Descrizione dei risultati e dell'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato.

3.   Obiettivi dei programmi operativi e indicatori di rendimento di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Descrizione dei tipi di azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo), degli obiettivi perseguiti, degli obiettivi quantitativi verificabili e degli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.

3.1.   Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni incluse nella strategia nazionale e nella disciplina nazionale siano verificabili e controllabili. Qualora la valutazione effettuata durante l'attuazione dei programmi operativi evidenzi che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le azioni interessate sono adattate di conseguenza o cancellate. Se il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari fissi o di tabelle standard di costi unitari, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. Le azioni ambientali rispettano i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli Stati membri adottano misure di salvaguardia, disposizioni e controlli per garantire che le azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti pertinenti della politica agricola comune, in particolare dallo sviluppo rurale e dai programmi di promozione o da altri regimi nazionali o regionali. Idonee difese predisposte, a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 191 del TFUE e dal settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente.

3.2.   Informazioni specifiche richieste per i tipi di azioni volti al raggiungimento degli obiettivi definiti o di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati).

3.2.1.   Acquisizione di capitale fisso

 tipi di investimenti sovvenzionabili,

 altre forme di acquisizione sovvenzionabili (per esempio locazione, leasing),

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.2.   Altre azioni

 descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili,

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

4.   Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.

5.   Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione

Gli indicatori di rendimento stabiliti dalla strategia nazionale comprendono gli indicatori previsti all'articolo 4 ed elencati alla tabella 4.1 dell'allegato II. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali o regionali propri dei programmi operativi nazionali.

5.1.   Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, inclusi gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.

5.2.   Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale

Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.




ALLEGATO II

Relazione annuale, parte A

STRUTTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE – PARTE A

I presenti moduli costituiscono la parte A della relazione annuale che le competenti autorità degli Stati membri devono trasmettere annualmente alla Commissione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo all'anno solare cui si riferisce la relazione.

I moduli sono basati sugli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 54, lettera b), e all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

1.    Informazioni amministrative



Tabella 1.1.

Modifiche della legislazione nazionale in applicazione del titolo I, capo II, sezione 3, e del titolo II, capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (per il settore degli ortofrutticoli)

Tabella 1.2.

Modifiche connesse alla strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi

2.    Informazioni sulle organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori transnazionali, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori



Tabella 2.1.

Organizzazioni di produttori

Tabella 2.2.

Organizzazioni di produttori transnazionali

Tabella 2.3.

Associazioni di organizzazioni di produttori

Tabella 2.4.

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

Tabella 2.5.

Gruppi di produttori

3.    Informazioni concernenti le spese



Tabella 3.1.

Spese relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori transnazionali, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

Tabella 3.2.

Totale spese dei programmi operativi per le organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori transnazionali, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

Tabella 3.3.

Totale spese dei gruppi di produttori

Tabella 3.4.

Ritiri

4.    Sorveglianza dei programmi operativi/piani di riconoscimento



Tabella 4.1.

Indicatori riguardanti organizzazioni di produttori e organizzazioni di produttori transnazionali, associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

Tabella 4.2.

Indicatori per i gruppi di produttori

Note esplicative

Abbreviazioni



Organizzazione comune dei mercati

OCM

Gruppo di produttori

GP

Organizzazione di produttori

OP

Organizzazione di produttori transnazionale

OPT

Associazione di organizzazioni di produttori

AOP

Associazione transnazionale di organizzazioni di produttori

ATOP

Fondo di esercizio

FE

Programma operativo

PO

Valore della produzione commercializzata

VPC

Stato membro

SM

Codici dei paesi



Nome del paese (nella lingua originale)

Nome abbreviato (in italiano)

Codice

Belgique/België

Belgio

BE

България (*1)

Bulgaria

BG

Česká republika

Repubblica ceca

CZ

Danmark

Danimarca

DK

Deutschland

Germania

DE

Eesti

Estonia

EE

Éire/Ireland

Irlanda

IE

Ελλάδα (*1)

Grecia

EL

España

Spagna

ES

France

Francia

FR

Italia

Italia

IT

Κύπρος (*1)

Cipro

CY

Latvija

Lettonia

LV

Lietuva

Lituania

LT

Luxembourg

Lussemburgo

LU

Magyarország

Ungheria

HU

Malta

Malta

MT

Nederland

Paesi Bassi

NL

Österreich

Austria

AT

Polska

Polonia

PL

Portugal

Portogallo

PT

Republika Hrvatska

Croazia

HR

România

Romania

RO

Slovenija

Slovenia

SI

Slovensko

Slovacchia

SK

Suomi/Finland

Finlandia

FI

Sverige

Svezia

SE

United Kingdom

Regno Unito

UK

(*1)   Traslitterazione latina: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.

Codici delle regioni



Vlaams Gewest

BE2

Région Wallonne

BE3

L'indicazione della regione interessata sul frontespizio di ciascuna sezione e all'inizio di ogni tabella è facoltativa per gli Stati membri che ritengono opportuno fornire una scomposizione regionale.

Numero di codice (ID) di OP, OPT, AOP, ATOP e GP

Ogni OP, OPT, AOP, ATOP e GP è contrassegnata(o) da un numero di codice UNICO. Se all'OP, OPT, AOP, ATOP o al GP viene revocato il riconoscimento, il rispettivo numero di codice non può più essere riutilizzato.

Valori monetari

Tutti i valori monetari sono espressi in euro, tranne per gli Stati membri che usano ancora una valuta nazionale. In cima alle tabelle figura la casella «VALUTA NAZIONALE».



Valuta

 

La casella deve indicare il codice della valuta nazionale usata.



 

CODICE

euro

EUR

lira sterlina

GBP

Punto di contatto per la comunicazione



Stato membro:

 

Anno:

 

Regione:

 

 

 



Organizzazione

Nome

 

Indirizzo postale

 

Persona da contattare 1

Cognome

 

Nome

 

Funzione

 

Indirizzo e-mail

 

Telefono

 

Fax

 

Persona da contattare 2

Cognome

 

Nome

 

Funzione

 

Indirizzo e-mail

 

Telefono

 

Fax

 

Relazione annuale – Parte A



Stato membro:

 

Anno:

 

Regione:

 

 

 

SEZIONE 1

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE



Tabella 1.1.  Modifiche della legislazione nazionale in applicazione del titolo I, capo II, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (per il settore degli ortofrutticoli)

Legislazione nazionale

Titolo

Pubblicazione nella GU dello Stato membro

Collegamento ipertestuale

 

 

 



Tabella 1.2.  Modifiche apportate alla strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi

Strategia nazionale

Modifiche apportate alla strategia nazionale (1)

Collegamento ipertestuale

 

 

(1)   Sintesi delle modifiche apportate alla strategia durante l'anno di riferimento.

Relazione annuale – Parte A



Stato membro:

 

Anno:

 

Regione:

 

 

 

SEZIONE 2

INFORMAZIONI RELATIVE A OP, OPT, AOP, ATOP E GP



Tabella 2.1.  Organizzazioni di produttori

Numero totale di OP riconosciute

 

Numero totale di OP sospese

 

Numero totale di OP il cui riconoscimento è stato revocato

 

Numero totale di OP che si sono fuse con una (o più) OP/AOP/OPT/ATOP

Numero totale di OP interessate

 

Numero totale di nuove OP/AOP/OPT/ATOP

 

Nuovo/i numero/i d'identificazione

 

Numero di soci di OP

Totale

 

Persone giuridiche

 

Persone fisiche

 

Numero di produttori ortofrutticoli

 

Numero totale di OP che attuano un programma operativo

—  OP riconosciute

 

—  OP sospese

 

—  OP oggetto di fusione

 

Parte della produzione destinata al mercato del fresco

Valore

 

Volume (t)

 

Parte della produzione destinata alla trasformazione

Valore

 

Volume (t)

 

Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*1)

 

(*1)    Funghi esclusi



Tabella 2.2.  Organizzazioni di produttori transnazionali (1)

Numero totale di OPT riconosciute

 

 

—  Numero dei soci delle OP

 

 

—  Elenco degli Stati membri in cui hanno sede i soci delle OP

 

Numero totale di OPT riconosciute

 

 

—  Numero dei soci delle OP

 

 

—  Elenco degli Stati membri in cui hanno sede i soci delle OP

 

Numero totale di OPT il cui riconoscimento è stato revocato

 

 

—  Numero dei soci delle OP

 

 

—  Elenco degli Stati membri in cui hanno sede i soci delle OP

 

Numero totale di OP che si sono fuse con una (o più) OP/AOP/OPT/ATOP

Numero totale di OPT interessate

 

Numero totale di nuove OPT/ATOP

 

Nuovo/i numero/i d'identificazione

 

Numero di soci di OPT

Totale

 

Persone giuridiche

 

Persone fisiche

 

Numero di produttori ortofrutticoli

 

Numero totale di OPT che attuano un programma operativo

—  OPT riconosciute

con programma operativo completo

 

con programma operativo parziale

 

—  OPT sospese

con programma operativo completo

 

con programma operativo parziale

 

—  OPT oggetto di fusione

con programma operativo completo

 

con programma operativo parziale

 

Parte della produzione destinata al mercato del fresco

Valore

 

Volume (t)

 

Parte della produzione destinata alla trasformazione

Valore

 

Volume (t)

 

Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*1)

 

(1)   La presente tabella si riferisce agli Stati membri in cui hanno sede le OPT.

(*1)    Funghi esclusi



Tabella 2.3.  Associazioni di organizzazioni di produttori (1)

Numero totale di AOP riconosciute

 

 

—  Numero dei soci delle OP

 

Numero totale di AOP sospese

 

 

—  Numero dei soci delle OP

 

Numero totale di AOP il cui riconoscimento è stato revocato

 

 

—  Numero dei soci delle OP

 

Numero totale di AOP che si sono fuse con una (o più) AOP/ATOP

Numero totale di AOP interessate

 

Numero totale di nuove AOP/ATOP

 

Nuovo/i numero/i d'identificazione

 

Numero di soci di AOP

Totale

 

Persone giuridiche

 

Persone fisiche

 

Numero di produttori ortofrutticoli

 

Numero totale di AOP che attuano un programma operativo

—  AOP riconosciute

con programma operativo completo

 

con programma operativo parziale

 

—  OPT sospese

con programma operativo completo

 

con programma operativo parziale

 

—  AOP oggetto di fusione

con programma operativo completo

 

con programma operativo parziale

 

Parte della produzione destinata al mercato del fresco

Valore

 

Volume (t)

 

Parte della produzione destinata alla trasformazione

Valore

 

Volume (t)

 

Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*1)

 

(1)   La presente tabella si riferisce agli Stati membri in cui hanno sede le AOP.

(*1)    Funghi esclusi



Tabella 2.4.  Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (1)

Numero totale di ATOP riconosciute

 

 

—  Numero dei soci delle OP/OPT/AOP

 

 

—  Elenco degli Stati membri in cui hanno sede soci di OP/OPT/AOP

 

Numero totale di ATOP sospese

 

 

—  Numero dei soci delle OP/OPT/AOP

 

 

—  Elenco degli Stati membri in cui hanno sede soci di OP/OPT/AOP

 

Numero totale di ATOP il cui riconoscimento è stato revocato

 

 

—  Numero dei soci delle OP/OPT/AOP

 

 

—  Elenco degli Stati membri in cui hanno sede soci di OP/OPT/AOP

 

Numero totale di ATOP che si sono fuse con una (o più) ATOP

Numero totale di ATOP interessate

 

Numero totale di nuove ATOP

 

Nuovo/i numero/i d'identificazione

 

Numero dei soci di ATOP

Totale

 

Persone giuridiche

 

Persone fisiche

 

Numero di produttori ortofrutticoli

 

Numero totale di ATOP che attuano un programma operativo

—  ATOP riconosciute

con programma operativo completo

 

con programma operativo parziale

 

—  ATOP sospese

con programma operativo completo

 

con programma operativo parziale

 

—  ATOP oggetto di fusione

con programma operativo completo

 

con programma operativo parziale

 

Parte della produzione destinata al mercato del fresco

Valore

 

Volume (t)

 

Parte della produzione destinata alla trasformazione

Valore

 

Volume (t)

 

Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*1)

 

(1)   La presente tabella si riferisce agli Stati membri in cui hanno sede le ATOP.

(*1)    Funghi esclusi



Tabella 2.5.  Gruppi di produttori

Numero totale di GP riconosciuti

 

Numero totale di GP sospesi

 

Numero totale di GP il cui riconoscimento è stato revocato

 

Numero totale di GP che sono diventati OP

 

Numero totale di GP che si sono fusi con uno (o più) GP

Numero totale di GP interessati

 

Numero totale di GP sospesi

 

Nuovo/i numero/i d'identificazione

 

Numero di membri di GP

Totale

 

Persone giuridiche

 

Persone fisiche

 

Numero di produttori ortofrutticoli

 

Parte della produzione destinata al mercato del fresco

Valore

 

Volume (t)

 

Parte della produzione destinata alla trasformazione

Valore

 

Volume (t)

 

Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*1)

 

(*1)    Funghi esclusi

Relazione annuale – Parte A



Stato membro:

 

Anno:

 

Regione:

 

 

 

SEZIONE 3

INFORMAZIONI SULLE SPESE



Tabella 3.1.  Spese relative a OP, OPT, AOP, ATOP

 

Tutte le OP

Tutte le OPT

Tutte le AOP

Tutte le ATOP

Fondo di esercizio

Totale approvato

 

 

 

 

—  Importo del contributo finanziario dell'organizzazione e/o dei soci dell'organizzazione

 

 

 

 

—  Importo dell'aiuto finanziario dell'Unione

 

 

 

 

Fondo di esercizio finale

Spesa totale

 

 

 

 

—  Importo del contributo finanziario dei soci dell'organizzazione

 

 

 

 

—  Importo dell'aiuto finanziario dell'Unione

 

 

 

 

Aiuto finanziario nazionale

Importo dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente pagato

 

 

Importo stimato dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente pagato che l'UE dovrà rimborsare

 

Elenco delle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

Valore della produzione commercializzata (calcolata a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/891)

 

 

 

 

(dati in euro o in valuta nazionale)



Tabella 3.2.  Totale delle spese effettive dei programmi operativi per OP, OPT, AOP e ATOP

Azioni/misure

(Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)

Obiettivi

Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Totale delle spese effettive (EUR o valuta nazionale)

Tutte le OP

Tutte le OPT

Tutte le AOP

Tutte le ATOP

Investimenti

Pianificazione della produzione

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

 

 

 

 

Misure ambientali

 

 

 

 

Prevenzione e gestione delle crisi

 

 

 

 

Ricerca

 

 

 

 

Ricerca e produzione sperimentale

Pianificazione della produzione

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

 

 

 

 

Misure ambientali

 

 

 

 

Regimi di qualità (dell'UE e nazionali) e misure relative al miglioramento della qualità

Miglioramento della qualità dei prodotti

 

 

 

 

Promozione e comunicazione

Incremento del valore commerciale dei prodotti

 

 

 

 

Promozione dei prodotti

 

 

 

 

Prevenzione e gestione delle crisi

 

 

 

 

Formazione e scambio di buone prassi

Pianificazione della produzione

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

 

 

 

 

Misure ambientali

 

 

 

 

Prevenzione e gestione delle crisi

 

 

 

 

Servizi di consulenza e assistenza tecnica

Pianificazione della produzione

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

 

 

 

 

Misure ambientali

 

 

 

 

Produzione biologica

Misure ambientali

 

 

 

 

Produzione integrata

 

 

 

 

Migliore uso o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio

 

 

 

 

Azioni mirate a preservare il suolo

 

 

 

 

Azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p.es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (per esempio muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)

 

 

 

 

Azioni a favore del risparmio energetico (esclusi i trasporti)

 

 

 

 

Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti

 

 

 

 

Trasporti

 

 

 

 

Commercializzazione

 

 

 

 

Costituzione di fondi di mutualizzazione

Prevenzione e gestione delle crisi

 

 

 

 

Ricostituzione dei fondi di mutualizzazione

 

 

 

 

Reimpianto di frutteti

 

 

 

 

Ritiro dal mercato

 

 

 

 

—  distribuzione gratuita

 

 

 

 

—  altro

 

 

 

 

Raccolta prima della maturazione («raccolta verde»)

 

 

 

 

Mancata raccolta

 

 

 

 

Assicurazione del raccolto

 

 

 

 

Orientamento

 

 

 

 

Spese amministrative

Pianificazione della produzione

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

Incremento del valore commerciale dei prodotti

Misure ambientali

Prevenzione e gestione delle crisi

Ricerca

Altro

Pianificazione della produzione

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

 

 

 

 

Misure ambientali

 

 

 

 

Nota:  Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede i seguenti obiettivi:

Pianificazione della produzione articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i),ii) e xi)

Miglioramento della qualità dei prodotti articolo 33, paragrafo 1, lettera b) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), iv) e vi)

Incremento del valore commerciale dei prodotti articolo 33, paragrafo 1, lettera c) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii), iii), iv), ix) e xi)

Promozione dei prodotti articolo 33, paragrafo 1, lettera d) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e ix)

Misure ambientali articolo 33, paragrafo 1, lettera e) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti iii), iv), v), vii) e viii)

Prevenzione e gestione delle crisi articolo 33, paragrafo 1, lettera f), articolo 33, paragrafo 3, lettera a) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti iv) e xi)

Ricerca articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punto iv)



Tabella 3.3.  Totale spese effettive per i gruppi di produttori

 

Totale spese effettive per tutti i GP

(Euro o valuta nazionale)

Investimenti per i GP

Investimenti necessari per ottenere il riconoscimento per i GP

 

—  importo dell'aiuto finanziario dell'Unione

 

—  importo dell'aiuto finanziario degli SM

 

—  importo del contributo del GP/del membro del GP

 



Tabella 3.4.  Ritiri

 

Volume annuo totale

(t)

Totale delle spese

(euro o valuta nazionale)

Importo dell'aiuto finanziario dell'UE

Distribuzione gratuita

(t)

Compostaggio

(t)

Industria di trasformazione

(t)

Altre destinazioni

(t)

Prodotti di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/891

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

Mele

 

 

 

 

 

 

 

Uve

 

 

 

 

 

 

 

Albicocche

 

 

 

 

 

 

 

Pesche noci

 

 

 

 

 

 

 

Pesche

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

Melanzane

 

 

 

 

 

 

 

Meloni

 

 

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini satsuma

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

Altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione annuale – Parte A



Stato membro:

 

Anno:

 

Regione:

 

 

 

SEZIONE 4

SORVEGLIANZA DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Gli indicatori relativi alle azioni intraprese da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali e gruppi di produttori nell'ambito di un programma operativo/piano di riconoscimento non rispecchiano necessariamente tutti i fattori che possono influire sui prodotti, sui risultati e sull'impatto del programma operativo/piano di riconoscimento. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono ad un'attuazione riuscita o meno del programma/piano.

Se gli Stati membri si avvalgono di campioni per calcolare gli indicatori, le dimensioni, la rappresentatività e gli altri elementi costitutivi del campione devono essere comunicati ai servizi della Commissione insieme alla relazione annuale.



Tabella 4.1.  Spese relative a OP, OPT, AOP, ATOP

Azioni/misure

(Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)

Obiettivi

Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Indicatori

Tutte le OP

Tutte le OPT

Tutte le AOP

Tutte le ATOP

Investimenti (1)

Pianificazione della produzione

Numero di aziende

 

 

 

 

Valore totale

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Valore totale

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Valore totale

 

 

 

 

Valore totale della produzione commercializzata/Volume totale della produzione commercializzata (in euro o valuta nazionale/kg)

 

 

 

 

Misure ambientali

Numero di aziende

 

 

 

 

Valore totale

 

 

 

 

Prevenzione e gestione delle crisi

Numero di aziende

 

 

 

 

Valore totale

 

 

 

 

Ricerca

Numero di aziende

 

 

 

 

Valore totale

 

 

 

 

Ricerca e produzione sperimentale

Pianificazione della produzione

Valore totale

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

Valore totale

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

Valore totale

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Misure ambientali

Numero di aziende

 

 

 

 

Valore totale

 

 

 

 

Regimi di qualità (dell'UE e nazionali) (2) e misure relative al miglioramento della qualità

Miglioramento della qualità dei prodotti

Zona DOP/IGP/STG (3) (ha)

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Volume (t)

 

 

 

 

Promozione e comunicazione (4)

Incremento del valore commerciale dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di campagne di promozione

 

 

 

 

Promozione dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di campagne di promozione

 

 

 

 

Prevenzione e gestione delle crisi

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di campagne di promozione

 

 

 

 

Formazione e scambio di buone prassi

Pianificazione della produzione

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Misure ambientali

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Prevenzione e gestione delle crisi

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Servizi di consulenza e assistenza tecnica

Pianificazione della produzione

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Misure ambientali

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Produzione biologica

Misure ambientali

Superficie adibita alla produzione biologica di ortofrutticoli (ha)

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Produzione integrata

Superficie adibita alla produzione integrata di ortofrutticoli (ha)

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Migliore uso o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio

Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto di acqua (ha)

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Differenza di volume (m3)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Azioni mirate a preservare il suolo

Superficie ortofrutticola esposta a rischio di erosione del suolo su cui vengono attuate misure antierosione(ha) (5)

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Differenza di impiego di concimi chimici per ettaro (t/ha)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p.es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (per esempio muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)

Superficie sottoposta ad azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità (ha)

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Azioni a favore del risparmio energetico (esclusi i trasporti)

Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto di energia (ha)

 

 

 

 

Numero di aziende

 

 

 

 

Differenza del consumo di energia

(n – 1/n)

 

Solidi

(t/volume totale della produzione commercializzata)

 

 

 

 

Liquidi

(L/volume totale della produzione commercializzata)

 

 

 

 

Gas

(m3/volume totale della produzione commercializzata)

 

 

 

 

Energia elettrica

(kWh/volume totale della produzione commercializzata)

 

 

 

 

Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti

Numero di aziende

 

 

 

 

Differenza di volume di rifiuti (m3/volume della produzione commercializzata)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Differenza di volume dell'imballaggio (m3/volume della produzione commercializzata)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Trasporti

Differenza del consumo di energia

(n – 1/n):

 

 

 

 

Liquidi

(L/volume totale della produzione commercializzata)

 

 

 

 

Gas

(m3/volume totale della produzione commercializzata)

 

 

 

 

Energia elettrica

(kWh/volume totale della produzione commercializzata)

 

 

 

 

Commercializzazione

Numero di aziende

 

 

 

 

Numero di azioni

 

 

 

 

Costituzione di fondi di mutualizzazione (6)

Prevenzione e gestione delle crisi

Numero di aziende

 

 

 

 

Ricostituzione dei fondi di mutualizzazione (7)

Numero di aziende

 

 

 

 

Reimpianto di frutteti

Superfici interessate (ha)

 

 

 

 

Ritiro dal mercato (7)

Numero di azioni intraprese

 

 

 

 

Raccolta verde (8)

Numero di azioni intraprese

 

 

 

 

Superficie interessata (ha)

 

 

 

 

Mancata raccolta (8)

Numero di azioni intraprese

 

 

 

 

Superficie interessata (ha)

 

 

 

 

Assicurazione del raccolto

Numero di aziende

 

 

 

 

Orientamento

Numero di azioni intraprese

 

 

 

 

Altro

Pianificazione della produzione

Numero di aziende

 

 

 

 

Miglioramento della qualità dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Incremento del valore commerciale dei prodotti

Numero di aziende

 

 

 

 

Misure ambientali

Numero di aziende

 

 

 

 

(1)   Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito del programma operativo.

(2)   S'intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione, a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale e ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. Si propongono i seguenti tipi principali di «regimi di qualità»: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; c) produzione integrata certificata; d) regimi di qualità privati certificati.

(3)   Denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta/specialità tradizionale garantita.

(4)   Ogni giorno di una campagna di promozione/comunicazione è considerato un'azione distinta.

(5)   Per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» s'intende un appezzamento di terreno con pendenza superiore al 10 %, sottoposto o meno a interventi antierosione (per esempio copertura del suolo, rotazione delle colture ecc.). Se sono disponibili i dati corrispondenti, gli Stati membri hanno facoltà di applicare la seguente definizione: per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» s'intende un appezzamento di terreno con una perdita prevedibile di suolo superiore al tasso naturale di formazione del suolo, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture ecc.).

(6)   Le azioni relative alla costituzione/ricostituzione di diversi fondi di mutualizzazione sono considerate azioni diverse.

(7)   Il ritiro dal mercato di uno stesso prodotto in diversi periodi dell'anno e i ritiri dal mercato di prodotti differenti sono considerati azioni diverse. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un dato prodotto costituisce un'azione distinta.

(8)   La raccolta verde e la mancata raccolta di prodotti diversi sono considerate azioni diverse. La raccolta verde e la mancata raccolta dello stesso prodotto sono considerate un'azione sola, indipendentemente dal numero di giorni impiegati, dal numero di aziende partecipanti e dal numero di appezzamenti o di ettari interessati.



Tabella 4.2.  Indicatori per i gruppi di produttori

 

Indicatore

Numero

Investimenti per i GP

Investimenti necessari per ottenere il riconoscimento per i GP

Numero di membri di GP

 

Numero di GP che sono stati riconosciuti come OP

 

▼B




ALLEGATO III

Requisiti minimi dei prodotti ritirati dal mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 2

1. I prodotti devono essere:

 interi,

 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

 puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili,

 praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti,

 privi di umidità esterna anormale,

 privi di odore e/o sapore estranei.

2. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenuto conto della loro natura.

3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e del tipo commerciale cui appartengono.




ALLEGATO IV

Spese di trasporto connesse alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 16, paragrafo 1



Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna

Spese di trasporto (EUR/t) (1)

Pari o inferiore a 25 km

18,20

Superiore a 25 km ma pari o inferiore a 200 km

41,40

Superiore a 200 km ma pari o inferiore a 350 km

54,30

Superiore a 350 km ma pari o inferiore a 500 km

72,60

Superiore a 500 km ma pari o inferiore a 750 km

95,30

Oltre i 750 km

108,30

(1)   Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,50 EUR/t.




ALLEGATO V

Spese di cernita e di imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1



Prodotto

Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t)

Mele

187,70

Pere

159,60

Arance

240,80

Clementine

296,60

Pesche

175,10

Pesche noci

205,80

Cocomeri

167,00

Cavolfiori

169,10

Altri prodotti

201,10




ALLEGATO VI

Dicitura da apporre sull'imballaggio dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 2

 Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/…)

 Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/…]

 Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/…]

 Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/… )

 Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/…)

 Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/…]

 Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/… ]

 Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/…)

 Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/…]

 Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/…)

 Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/…]

 Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/…]

 Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/…]

 Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

 Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/…]

 Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/…)

 Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/…]

 Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/…]

 Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/…]

 Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/…]

 Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/…]

 Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/…)

 Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)




ALLEGATO VII

Prodotti e periodi di applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 39

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.



Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre — 31 maggio

78.0020

1o giugno — 30 settembre

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio — 31 ottobre

78.0075

1o novembre — 30 aprile

78.0085

0709 91 00

Carciofi

1o novembre — 30 giugno

78.0100

0709 93 10

Zucchine

1o gennaio — 31 dicembre

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre — 31 maggio

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre — fine febbraio

78.0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

1o novembre — fine febbraio

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno — 31 dicembre

78.0160

1o gennaio — 31 maggio

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

16 luglio — 16 novembre

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio — 31 agosto

78.0180

1o settembre — 31 dicembre

78.0220

0808 30 90

Pere

1o gennaio — 30 aprile

78.0235

1o luglio — 31 dicembre

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno — 31 luglio

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

16 maggio — 15 agosto

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

16 giugno — 30 settembre

78.0280

0809 40 05

Prugne

16 giugno — 30 settembre



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 5 ) http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm