02017L2397 — IT — 03.03.2022 — 002.001
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DIRETTIVA (UE) 2017/2397 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA (UE) 2021/1233 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 luglio 2021 |
L 274 |
52 |
30.7.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/184 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2021 |
L 30 |
3 |
11.2.2022 |
DIRETTIVA (UE) 2017/2397 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO 1
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli Stati membri.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione:
navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
rimorchiatori e spintori destinati a:
rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);
rimorchiare o spingere galleggianti speciali;
spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;
navi passeggeri;
navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
galleggianti speciali.
La presente direttiva non si applica alle persone:
che navigano per sport o svago;
che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;
che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza.
Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli Stati membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente:
percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o
percorsi su base stagionale.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«via navigabile interna» : una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all’articolo 2; |
2) |
«imbarcazione» : qualsiasi nave o galleggiante speciale; |
3) |
«nave» : qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima; |
4) |
«rimorchiatore» : qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio; |
5) |
«spintore» : qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio; |
6) |
«nave passeggeri» : una nave costruita e attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri; |
7) |
«certificato di qualifica dell’Unione» : un certificato rilasciato da un’autorità competente attestante che l’interessato risponde alle prescrizioni di cui alla presente direttiva; |
8) |
«convenzione STCW» : la convenzione STCW ai sensi dell’articolo 1, punto 21), della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ); |
9) |
«membri del personale di coperta» : le persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell’imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza, e alla protezione dell’ambiente, che non siano le persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; |
10) |
«certificato di radiooperatore» : un certificato nazionale rilasciato da uno Stato membro, in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, che autorizza l’uso di una stazione di radiocomunicazioni su un’imbarcazione delle vie navigabili interne; |
11) |
«esperto di navigazione passeggeri» : una persona che presta servizio a bordo della nave ed è qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri; |
(12) |
«esperto di gas naturale liquefatto» : una persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni; |
13) |
«conduttore di nave» : un membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilità generale della navigazione a bordo, nonché per l’equipaggio, i passeggeri e il carico; |
14) |
«rischio specifico» : un pericolo per la sicurezza dovuto a particolari condizioni di navigazione che richiedono che i conduttori di nave siano in possesso di competenze che vanno al di là di quanto previsto dalle norme generali di competenza a livello di gestione; |
15) |
«competenza» : la comprovata capacità di utilizzare le conoscenze e abilità previste dalle norme stabilite per l’adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di imbarcazioni destinate alla navigazione interna; |
16) |
«livello di gestione» : il livello di responsabilità associato al ruolo di conduttore di nave e alla garanzia che gli altri membri del personale di coperta svolgano in modo adeguato tutti i compiti legati alla conduzione di un’imbarcazione; |
17) |
«livello operativo» : il livello di responsabilità associato al ruolo di battelliere, di barcaiolo abilitato o di timoniere, e al mantenimento del controllo sull’esecuzione di tutti i compiti che rientrano nella sua sfera di competenza secondo procedure appropriate e sotto la direzione di una persona che riveste un ruolo a livello di gestione; |
18) |
«grande convoglio» : un convoglio spinto per cui il prodotto fra lunghezza totale e larghezza totale dell’imbarcazione spinta è pari a 7 000 metri quadri o più; |
19) |
«libretto di navigazione» : un registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati; |
20) |
«giornale di bordo» : un registro ufficiale dei viaggi effettuati da un’imbarcazione e dal suo equipaggio; |
21) |
«libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo» : un libretto di navigazione o un giornale di bordo in cui si possono registrare dati; |
22) |
«tempo di navigazione» : il tempo, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un’imbarcazione su vie navigabili interne, comprese le attività di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che è stato convalidato dall’autorità competente; |
23) |
«galleggiante speciale» : un’unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori; |
24) |
«lunghezza» : la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso; |
25) |
«larghezza» : la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili); |
26) |
«immersione» : la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione; |
27) |
«navigazione stagionale» : un’attività di navigazione esercitata per non più di sei mesi ogni anno. |
CAPO 2
CERTIFICATI DI QUALIFICA DELL’UNIONE
Articolo 4
Obbligo per i membri del personale di coperta di avere con sé il certificato di qualifica dell’Unione
Articolo 5
Obbligo di avere con sé i certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche
Articolo 6
Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave
Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave siano titolari di autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell’articolo 12 quando conducono:
su vie navigabili che sono state classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo ai sensi dell’articolo 8;
su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 9;
a mezzo radar;
imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile;
grandi convogli.
Articolo 7
Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro
Articolo 8
Classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo
Gli Stati membri classificano un tratto di via navigabile interna sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
è applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;
su tale via navigabile interna è necessaria la navigazione terrestre; o
per la navigazione su tale via navigabile interna sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.
Articolo 9
Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici
Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri possono identificare i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici situati nel loro territorio, in conformità della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, se tali rischi sono dovuti a una o più delle ragioni seguenti:
frequenti cambiamenti dell’andamento e della velocità delle correnti;
caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne e mancanza di adeguati servizi d’informazione sui canali navigabili (FIS) riguardanti le vie navigabili interne o di opportune carte;
presenza di uno specifico regolamento del traffico locale giustificato da specifiche caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne; o
elevata frequenza di incidenti in uno specifico tratto della via navigabile interna riconducibile alla mancanza di una competenza non contemplata dalle norme di cui all’articolo 17.
Qualora lo ritengano necessario per garantire la sicurezza, gli Stati membri consultano la commissione fluviale europea pertinente durante il processo di individuazione dei tratti di cui al primo comma.
Articolo 10
Riconoscimento
Tali certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da un paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione, a condizione che tale paese terzo riconosca, nel proprio ordinamento, i documenti dell’Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.
Se tali obblighi risultano identici, la Commissione adotta atti di esecuzione che concedono il riconoscimento nell’Unione dei certificati, libretti di navigazione o giornali di bordo rilasciati dal paese terzo in questione, a condizione che tale paese terzo riconosca nel proprio ordinamento i documenti dell’Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.
Nell’adottare l’atto di esecuzione di cui al presente paragrafo, secondo comma, la Commissione specifica a quali documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica il riconoscimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 33, paragrafo 3.
La Commissione può in qualsiasi momento revocare la sospensione se le carenze rilevate in relazione alle norme applicate sono state risolte.
CAPO 3
CERTIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
SEZIONE I
Procedura per il rilascio di certificati di qualifica dell’Unione e di autorizzazioni specifiche
Articolo 11
Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell’Unione
Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono certificati di qualifica dell’Unione per i membri del personale di coperta e certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:
alla propria identità;
al possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per la qualifica che hanno richiesto;
al soddisfacimento delle norme relative all’idoneità medica in conformità dell’articolo 23, ove del caso.
Articolo 12
Rilascio e validità di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave
Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all’articolo 6 forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:
alla propria identità;
al possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per l’autorizzazione specifica che hanno richiesto;
al possesso di un certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell’Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per le autorizzazioni specifiche per la navigazione su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici prescritte ai sensi dell’articolo 6, lettera b), i richiedenti forniscono alle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 20, paragrafo 3, prove documentali soddisfacenti riguardo:
alla propria identità;
al possesso dei requisiti stabiliti a norma dell’articolo 20 concernenti le competenze relative ai rischi specifici per il tratto specifico di vie navigabili interne per cui è richiesta l’autorizzazione;
al possesso di un certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell’Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.
Articolo 13
Rinnovo dei certificati di qualifica dell’Unione e delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave
Alla scadenza di un certificato di qualifica dell’Unione, gli Stati membri, su richiesta, rinnovano il certificato e, se del caso, le autorizzazioni specifiche in esso ricomprese, a condizione che:
siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), per i certificati di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta e per le autorizzazioni specifiche diverse da quella di cui all’articolo 6, lettera d);
siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), per i certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche.
Articolo 14
Sospensione e revoca dei certificati di qualifica dell’Unione o delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave
SEZIONE II
Cooperazione amministrativa
Articolo 15
Cooperazione
Qualora uno Stato membro di cui all’articolo 39, paragrafo 3, determini che un certificato di qualifica rilasciato dall’autorità competente in un altro Stato membro non soddisfa le condizioni previste dalla presente direttiva, o vi siano motivi di sicurezza o di ordine pubblico, l’autorità competente chiede all’autorità preposta al rilascio di valutare la sospensione di tale certificato di qualifica ai sensi dell’articolo 14. L’autorità richiedente informa la Commissione della sua richiesta. L’autorità che ha rilasciato il certificato di qualifica in questione esamina la richiesta e informa l’altra autorità della sua decisione. L’autorità competente può vietare a una persona di operare nella zona posta sotto la sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell’autorità preposta al rilascio.
Gli Stati membri di cui all’articolo 39, paragrafo 3, cooperano inoltre con le autorità competenti di altri Stati membri al fine di provvedere affinché il tempo di navigazione e i viaggi dei titolari di certificati di qualifica e libretti di navigazione riconosciuti ai sensi della presente direttiva siano registrati, se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione, e siano convalidati per un periodo fino a quindici mesi prima della data della richiesta di convalida. Gli Stati membri di cui all’articolo 39, paragrafo 3, informano la Commissione, se del caso, circa le vie navigabili interne sul loro territorio in cui sono richieste le competenze per la navigazione a carattere marittimo.
SEZIONE III
Competenze
Articolo 16
Requisiti relativi alle competenze
Articolo 17
Valutazione delle competenze
Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono i documenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dimostrino, ove applicabile, di rispettare le norme relative alle competenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, superando un esame organizzato:
sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa conformemente all’articolo 18; o
nell’ambito di un programma di formazione riconosciuto conformemente all’articolo 19.
La dimostrazione della conformità alle norme relative alle competenze include un esame pratico per ottenere:
un certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave;
un’autorizzazione specifica per condurre a mezzo radar di cui all’articolo 6, lettera c);
un certificato di qualifica dell’Unione per esperto di gas naturale liquefatto;
un certificato di qualifica dell’Unione per esperto di navigazione passeggeri.
Per l’ottenimento dei documenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un’imbarcazione o su un simulatore conforme all’articolo 21. Per le lettere c) e d) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un’imbarcazione o di un idoneo impianto a terra.
Articolo 18
Esami sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa
Articolo 19
Riconoscimento dei programmi di formazione
Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione e la garanzia della qualità dei programmi di formazione siano assicurate dall’applicazione di norme di qualità nazionali o internazionali conformemente all’articolo 27, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono riconoscere i programmi di formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo se:
gli obiettivi della formazione, i contenuti di apprendimento, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure, incluso l’uso di simulatori, se del caso, e il materiale didattico della formazione sono adeguatamente documentati e consentono ai richiedenti di soddisfare le norme relative alle competenze di cui all’articolo 17, paragrafo 1;
i programmi per la valutazione delle competenze pertinenti sono svolti da persone qualificate aventi una conoscenza approfondita del programma di formazione;
esaminatori qualificati, esenti da conflitto di interessi, conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all’articolo 17, paragrafo 1.
Articolo 20
Valutazione delle competenze per rischi specifici
Tenendo conto delle competenze necessarie per operare sui tratti di vie navigabili interne a rischio specifico, i mezzi necessari per provare tali competenze possono consistere in:
un limitato numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione;
un esame su simulatore;
un esame a scelta multipla;
un esame orale; o
una combinazione dei mezzi di cui alle lettere da a) a d).
Gli Stati membri applicano il presente paragrafo secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Articolo 21
Uso di simulatori
SEZIONE IV
Tempo di navigazione e idoneità medica
Articolo 22
Libretto di navigazione e giornale di bordo
In deroga al primo comma, ove uno Stato membro applichi l’articolo 7, paragrafo 1, o l’articolo 39, paragrafo 2, l’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione.
Deve essere preso in considerazione tutto il tempo di navigazione maturato sulle vie navigabili interne degli Stati membri. Per quanto riguarda le vie navigabili interne il cui corso non è interamente all’interno del territorio dell’Unione, deve essere preso in considerazione anche il tempo di navigazione maturato sui tratti al di fuori del territorio dell’Unione.
Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto del fatto che il giornale di bordo è utilizzato anche per l’attuazione della direttiva 2014/112/UE del Consiglio ( 4 ) per verificare i requisiti relativi all’equipaggio e registrare i viaggi dell’imbarcazione.
Articolo 23
Idoneità medica
I richiedenti presentano all’autorità competente un certificato medico quando richiedono:
il loro primo certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta;
il loro certificato di qualifica dell’Unione per conduttori di nave;
il rinnovo del loro certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
La data che riportano i certificati medici rilasciati per il conseguimento di un certificato di qualifica dell’Unione deve essere al massimo di tre mesi anteriore alla data di domanda di certificato di qualifica dell’Unione.
CAPO 4
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 24
Protezione dei dati personali
Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano trattati solo a fini di:
attuazione, applicazione e valutazione della presente direttiva;
scambio di informazioni tra le autorità che hanno accesso alla banca dati di cui all’articolo 25 e la Commissione;
produzione di statistiche.
Le informazioni rese anonime ottenute da tali dati possono essere utilizzate a sostegno di politiche volte a promuovere il trasporto per vie navigabili interne.
Articolo 25
Registri
Per i certificati di qualifica dell’Unione, i registri comprendono i dati riportati sui certificati stessi e l’autorità preposta al rilascio.
Per i libretti di navigazione, i registri comprendono il nome del titolare e il suo numero di identificazione, il numero di identificazione del libretto di navigazione, la data di rilascio e l’autorità preposta al rilascio.
Per i giornali di bordo, i registri comprendono il nome dell’imbarcazione, il numero europeo di identificazione o il numero europeo di identificazione della nave (numero ENI), il numero di identificazione del giornale di bordo, la data di rilascio e l’autorità preposta al rilascio.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per completare le informazioni contenute nei registri dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo con altre informazioni previste dai modelli dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo adottati a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, al fine di agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per prevedere le norme che stabiliscono le caratteristiche e le condizioni d’uso di tale banca dati, specificando in particolare:
le istruzioni per la codifica dei dati nella banca dati;
i diritti di accesso degli utilizzatori, se del caso differenziati in base al tipo di utilizzatore, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati sono usati;
la durata massima di conservazione dei dati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, differenziata, se del caso, in base al tipo di documento;
le istruzioni relative al funzionamento della banca dati e la sua interazione con i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
La Commissione può dare accesso alla banca dati a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che:
siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001; e
il paese terzo o l’organizzazione internazionale non limiti l’accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente.
La Commissione garantisce che il paese terzo o l’organizzazione internazionale non trasferisca i dati a un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.
Articolo 26
Autorità competenti
Gli Stati membri, ove applicabile, designano le autorità competenti che:
organizzano e controllano gli esami di cui all’articolo 18;
riconoscono i programmi di formazione di cui all’articolo 19;
omologano i simulatori di cui all’articolo 21;
rilasciano, rinnovano, sospendono o revocano i certificati e rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 38, nonché i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all’articolo 22;
convalidano il tempo di navigazione nei libretti di navigazione di cui all’articolo 22;
stabiliscono i medici che possono rilasciare certificati medici a norma dell’articolo 23;
tengono i registri di cui all’articolo 25;
individuano e contrastano le frodi e altre pratiche illecite di cui all’articolo 29.
Articolo 27
Monitoraggio
Gli Stati membri provvedono affinché l’ambito di applicazione delle norme di qualità, tenuto conto delle politiche, dei sistemi, dei controlli e delle revisioni interne della qualità stabiliti al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti, comprenda:
il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo;
di tutti i corsi e i programmi di formazione;
delle valutazioni e degli esami effettuati da o sotto l’autorità di ciascuno Stato membro; e
delle qualifiche e dell’esperienza di istruttori ed esaminatori.
Articolo 28
Valutazione
Articolo 29
Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite
Articolo 30
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Esercizio della delega
Articolo 32
Norme CESNI e atti delegati
Gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva, ad eccezione di quelli basati sull’articolo 25, fanno riferimento alle norme stabilite dal CESNI, a condizione che:
tali norme siano disponibili e aggiornate;
tali norme siano conformi a qualsiasi requisito applicabile di cui agli allegati;
modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione.
Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.
Qualora gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l’intero testo di tali norme in tali atti delegati, fa o aggiorna il pertinente riferimento e inserisce la data di applicazione nell’allegato IV.
Articolo 33
Procedura di comitato
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.
Articolo 34
Norme CESNI e atti di esecuzione
Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 4, la Commissione fa riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione, a condizione che:
tali norme siano disponibili e aggiornate;
tali norme siano conformi a qualsiasi dei requisiti di cui agli allegati;
modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione.
Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.
Qualora gli atti di esecuzione adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l’intero testo di tali norme in tali atti di esecuzione.
Articolo 35
Riesame
Articolo 36
Introduzione graduale
Al più tardi 24 mesi dall’adozione degli atti delegati di cui all’articolo 25, paragrafo 2, la Commissione istituisce la banca dati di cui allo stesso articolo.
Articolo 37
Abrogazione
Le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE sono abrogate con effetto dal 18 gennaio 2022.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 38
Disposizioni transitorie
Prima del 18 gennaio 2032, lo Stato membro che ha rilasciato i certificati di cui al primo comma rilascia ai conduttori di nave titolari di tali certificati conformemente al modello prescritto dalla presente direttiva, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell’Unione oppure un certificato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, a condizione che il conduttore di nave abbia fornito le prove documentali soddisfacenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).
Qualora i membri d’equipaggio di cui al presente paragrafo, primo comma, richiedano un certificato di qualifica dell’Unione o un certificato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia rilasciato un certificato di qualifica i cui requisiti di competenza siano analoghi o inferiori a quelli del certificato da sostituire. Un certificato i cui requisiti siano superiori a quelli del certificato da sostituire è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
per il certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave: 540 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 180 in navigazione interna;
per il certificato di qualifica dell’Unione per barcaiolo abilitato: 900 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 540 in navigazione interna;
per il certificato di qualifica dell’Unione per timoniere: 1 080 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 720 in navigazione interna.
L’esperienza di navigazione è dimostrata mediante un libretto di navigazione, un giornale di bordo o altre prove.
La durata minima del tempo di navigazione di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettere a), b) e c), può essere ridotta al massimo di 360 giorni di tempo di navigazione se il richiedente possiede un diploma, riconosciuto dall’autorità competente, che confermi la formazione specifica del richiedente nel settore della navigazione interna comprendente attività pratiche di navigazione. La riduzione della durata minima non può essere superiore alla durata della formazione specifica.
Prima della scadenza di tale periodo, tali membri di equipaggio possono richiedere un certificato di qualifica dell’Unione o un certificato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, a un’autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c). Il paragrafo 3, secondo e terzo comma, del presente articolo si applica di conseguenza.
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, fino al 17 gennaio 2038, gli Stati membri possono consentire ai conduttori di nave in servizio sulle navi marittime che operano su specifiche vie navigabili interne di avere con sé un certificato di competenza per comandanti rilasciato in base alle disposizioni della convenzione STCW, a condizione che:
tale attività di navigazione interna sia svolta all’inizio o alla fine di un viaggio marittimo; e
lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati di cui al presente paragrafo per almeno cinque anni al 16 gennaio 2018 sulle vie navigabili interne in questione.
Articolo 39
Recepimento
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso.
Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso.
Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le disposizioni della presente direttiva e ne abbia informato la Commissione.
Articolo 40
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 41
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
REQUISITI MINIMI RELATIVI A ETÀ, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, COMPETENZA E TEMPO DI NAVIGAZIONE
I requisiti minimi per le qualifiche del personale di coperta di cui al presente allegato devono essere considerati riferiti a qualifiche di livello crescente, ad eccezione delle qualifiche di mozzo e apprendista, che sono considerate di pari livello.
1. Qualifiche del personale di coperta - livello di base
1.1. Requisiti minimi per la certificazione di mozzo
Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:
1.2. Requisiti minimi per la certificazione di apprendista
Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:
2. Qualifiche del personale di coperta - livello operativo
2.1. Requisiti minimi per la certificazione di battelliere
Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:
2.2. Requisiti minimi per la certificazione di barcaiolo abilitato
Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:
2.3. Requisiti minimi per la certificazione di timoniere
Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:
3. Qualifiche del personale di coperta a livello di gestione
3.1. Requisiti minimi per la certificazione di conduttore di nave
Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:
3.2. Requisiti minimi riguardanti le autorizzazioni specifiche per i certificati di qualifica dell’Unione per conduttore di nave
3.2.1. Vie navigabili a carattere marittimo
Il richiedente deve:
3.2.2. Radar
Il richiedente deve:
3.2.3. Gas naturale liquefatto
Il richiedente deve:
3.2.4. Grandi convogli
Il richiedente deve avere maturato un tempo di navigazione di almeno 720 giorni, di cui almeno 540 giorni con la qualifica di conduttore di nave e almeno 180 giorni di governo di convogli di grandi dimensioni.
4. Qualifiche per operazioni specifiche
4.1. Requisiti minimi per la certificazione di esperto di navigazione passeggeri
4.2. Requisiti minimi per la certificazione di esperto di GNL
avere maturato i seguenti tempi di navigazione a bordo di un’imbarcazione che utilizza il GNL come combustibile:
soddisfare i livelli di competenza per esperto GNL di cui all’allegato II.
ALLEGATO II
REQUISITI ESSENZIALI DI COMPETENZA
1. Requisiti essenziali di competenza a livello operativo
1.1. Navigazione
Il battelliere coadiuva i responsabili della gestione dell’imbarcazione in situazioni di manovra e conduzione di un’imbarcazione su vie navigabili interne. Il battelliere deve essere in grado di svolgere tale funzione su tutti i tipi di vie navigabili e in tutti i tipi di porti. In particolare il battelliere deve essere in grado di:
1.2. Conduzione delle imbarcazioni
Il battelliere deve essere in grado di:
1.3. Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri
Il battelliere deve essere in grado di:
1.4. Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo
Il battelliere deve essere in grado di:
1.5. Manutenzione e riparazioni
Il battelliere deve essere in grado di:
1.6. Comunicazione
Il battelliere deve essere in grado di:
1.7. Salute e sicurezza e protezione dell’ambiente
Il battelliere deve essere in grado di:
2. Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione
2.0. Controllo
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
2.1. Navigazione
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
2.2. Conduzione delle imbarcazioni
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
2.3. Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
2.4. Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
2.5. Manutenzione e riparazioni
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
2.6. Comunicazione
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
2.7. Salute e sicurezza, diritti dei passeggeri e protezione dell’ambiente
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
3. Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche
3.1. Conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
3.2. Navigazione a mezzo radar
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
4. Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche
4.1. Esperto di navigazione passeggeri
Il richiedente deve essere in grado di:
4.2. Esperto di GNL
Il richiedente deve essere in grado di:
ALLEGATO III
REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI IDONEITÀ MEDICA
Per idoneità medica (comprendente l’idoneità fisica e psicologica) si intende l’assenza di malattie o disabilità che impediscano alla persona che presta servizio a bordo di un’imbarcazione di:
L’esame deve riguardare, in particolare, l’acuità visiva e uditiva, le funzioni motorie, lo stato neuropsichiatrico e le condizioni cardiovascolari.
ALLEGATO IV
Prescrizioni applicabili
Tabella A
Oggetto, articolo |
Requisiti di conformità |
Inizio dell’applicazione |
Esami pratici, articolo 17, paragrafo 4 |
ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-9, 2018-II-10, 2018-II-11, 2018-II-12 e 2018-II-13 |
18.1.2022 |
Omologazione dei simulatori, articolo 21, paragrafo 2 |
ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-14 e 2018-II-15 |
18.1.2022 |
Caratteristiche e condizioni di utilizzo dei registri, articolo 25, paragrafo 2 |
|
|
Tabella B
Voce |
Requisiti essenziali di competenza |
Requisiti di conformità |
Inizio dell’applicazione |
1 |
Requisiti essenziali di competenza a livello operativo |
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-3 |
18.1.2022 |
2 |
Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione |
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-4 |
18.1.2022 |
3 |
Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche |
|
|
3.1 |
Conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo |
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-6 |
18.1.2022 |
3.2 |
Navigazione a mezzo radar |
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-7 |
18.1.2022 |
4 |
Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche |
|
|
4.1 |
Esperto di navigazione passeggeri |
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-5 |
18.1.2022 |
4.2 |
Esperto di gas naturale liquefatto (GNL) |
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-8 |
18.1.2022 |
Tabella C
Requisiti essenziali in materia di idoneità medica |
Requisiti di conformità |
Inizio dell’applicazione |
Esame di idoneità medica |
ES-QIN 2018, in particolare la risoluzione CESNI 2018-II-2 |
18.1.2022 |
( 1 ) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sul trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
( 2 ) Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).
( 3 ) Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).
( 4 ) Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
( 6 ) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).