02016R1624 — IT — 04.12.2019 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2016/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

(GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2019/1896 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2019

  L 295

1

14.11.2019


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 075, 21.3.2017, pag.  33 (2016/1624)




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REGOLAMENTO (UE) 2016/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio



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Articolo 20

Composizione e dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1.  L'Agenzia impiega guardie di frontiera e altro personale competente in qualità di membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'Agenzia può inoltre impiegare esperti appartenenti al proprio personale.

2.  Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto in merito ai profili e al numero complessivo delle guardie di frontiera e di altro personale competente da mettere a disposizione delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla formazione delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea tramite un contingente nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando guardie di frontiera e altro personale competente corrispondenti ai profili richiesti.

3.  Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro guardie di frontiera, a operazioni congiunte specifiche previste per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia le guardie di frontiera per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista. Qualora uno Stato membro invochi una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 12.

4.  Per quanto riguarda gli interventi rapidi alle frontiere, su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide, a maggioranza di tre quarti, in merito ai profili e al numero minimo delle guardie di frontiera o di altro personale competente corrispondenti a tali profili da mettere a disposizione per una riserva di reazione rapida di squadre della guardia di frontiera e costiera europea. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale delle guardie di frontiera o di altro personale competente della riserva di reazione rapida. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva di reazione rapida tramite un contingente di esperti nazionali costituito sulla base dei diversi profili definiti, designando guardie di frontiera o altro personale competente corrispondenti ai profili richiesti.

5.  La riserva di reazione rapida è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo, ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera o di altro personale competente. I loro profili rispettivi corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione. Il numero totale del personale reso disponibile dagli Stati membri ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera o altro personale competente. L'Agenzia può verificare se le guardie di frontiera proposte dagli Stati membri corrispondono ai profili stabiliti. L'Agenzia può chiedere allo Stato membro di rimuovere una guardia di frontiera dalla riserva in caso di condotta scorretta o di violazione delle norme applicabili.

6.  Ciascuno Stato membro è responsabile del contributo al numero di guardie di frontiera o altro personale competente stabilito al paragrafo 5, conformemente all'allegato I.

7.  Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera e/o altro personale competente della riserva di reazione rapida per il loro impiego su richiesta dell'Agenzia. Qualora da un'analisi del rischio e, se disponibile, da una valutazione della vulnerabilità, emerga che uno Stato membro si trova a far fronte a una situazione che inciderebbe in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali, il contributo per il dispiegamento dell'intervento rapido alle frontiere è pari alla metà del suo contributo fisso indicato nell'allegato I. Lo Stato membro ospitante in cui ha luogo un intervento rapido alle frontiere non impiega personale che fa parte del suo contributo fisso alla riserva di reazione rapida. Qualora emerga una carenza per il dispiegamento dell'intervento rapido alle frontiere, il consiglio di amministrazione decide in che modo sopperire a tale carenza, su proposta del direttore esecutivo.

8.  Laddove necessario, il dispiegamento di squadre della guardia di frontiera e costiera europea attinte dalla riserva di reazione rapida è immediatamente integrato da squadre della guardia di frontiera e costiera europea aggiuntive A tale scopo, gli Stati membri, su richiesta dell'Agenzia, comunicano immediatamente il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera e di altro personale competente attinti dal loro contingente nazionale che sono in grado di mettere a disposizione entro sette giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento rapido alle frontiere. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera o altro personale competente su richiesta dell'Agenzia a meno che si trovino a fronteggiare una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Qualora uno Stato membro faccia valere una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 12.

9.  Se si verifica una situazione in cui si rendono necessarie più guardie di frontiera rispetto a quanto previsto ai paragrafi 5 e 8, il direttore esecutivo informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Il direttore esecutivo invita anche il Consiglio a chiedere agli Stati membri di impegnarsi per sopperire alla carenza.

10.  Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera e altro personale competente messo a disposizione siano conformi ai profili e ai numeri decisi dal consiglio di amministrazione. La durata del dispiegamento è stabilita dallo Stato membro di appartenenza ma in ogni caso non è inferiore a 30 giorni, tranne nel caso in cui l'operazione di cui fa parte il dispiegamento abbia una durata inferiore a 30 giorni.

11.  L'Agenzia contribuisce alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con guardie di frontiera competenti o altro personale competente distaccati dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali presso l'Agenzia. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera o di altro personale competente presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera o altro personale competente per il distacco, a meno che ciò non incida in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera o altro personale competente distaccati.

La durata di tali distacchi può essere di 12 mesi o più, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera e altro personale competente distaccati sono considerati membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato tali guardie di frontiera o altro personale competente è considerato il loro Stato membro di appartenenza.

L'altro personale impiegato dall'Agenzia su base temporanea che non è qualificato per svolgere attività di controllo di frontiera svolge soltanto funzioni di coordinamento e altri compiti che non richiedono una formazione completa di guardia di frontiera durante le operazioni congiunte. Essi non fanno parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea.

12.  L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha destinato alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e del numero di fatto inviato a norma del presente articolo. Tale relazione elenca gli Stati membri che hanno invocato la situazione eccezionale di cui ai paragrafi 3 e 8 nel corso dell'anno precedente. Essa include altresì le motivazioni e informazioni fornite dallo Stato membro interessato.

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Articolo 30

Riserva di scorte per i rimpatri forzati

1.  L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono state formate conformemente all'articolo 36 del presente regolamento.

2.  Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, determina il profilo e il numero delle scorte per i rimpatri forzati da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito. La riserva include scorte per i rimpatri forzati dotate di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.

3.  Il contributo di scorte per i rimpatri forzati da parte degli Stati membri, nelle operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia le scorte per i rimpatri forzati per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.

4.  L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte alle operazioni e agli interventi di rimpatrio. Essa mette a disposizione scorte per i rimpatri forzati dotate di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.

5.  Le scorte per i rimpatri forzati restano soggette alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

Articolo 31

Riserva di esperti in materia di rimpatrio

1.  L'Agenzia istituisce una riserva di esperti in materia di rimpatrio provenienti dagli organismi nazionali competenti e dal personale dell'Agenzia, che abbiano le capacità e le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività relative al rimpatrio e che siano stati formati conformemente all'articolo 36. Tali esperti sono messi a disposizione per svolgere compiti specifici, quali l'identificazione di particolari gruppi di cittadini di paesi terzi, l'acquisizione dei documenti di viaggio dai paesi terzi e la facilitazione della cooperazione consolare.

2.  Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli esperti in materia di rimpatrio da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli esperti corrispondenti al profilo stabilito. La riserva include esperti in materia di rimpatrio dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.

3.  Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro esperti in materia di rimpatrio, a operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia gli esperti in materia di rimpatrio per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.

4.  L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli esperti in materia di rimpatrio durante le operazioni di rimpatrio e affinché prendano parte a interventi di rimpatrio. Essa mette a disposizione esperti in materia di rimpatrio dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.

5.  Gli esperti in materia di rimpatrio restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

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