02015R2446 — IT — 01.05.2016 — 000.003
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 (GU L 343 dell'29.12.2015, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 |
L 69 |
1 |
15.3.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/651 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2016 |
L 111 |
1 |
27.4.2016 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2015
che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1
Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. «misura di politica agricola»: le disposizioni relative alle attività di importazione e esportazione per i prodotti di cui all’allegato 71-02, punti 1, 2 e 3;
2. «carnet ATA»: un documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul;
3. «convenzione ATA»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961;
4. «convenzione di Istanbul»: la convenzione relativa all’ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;
5. «bagagli»: tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica;
6. «codice»: il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
7. «aeroporto dell’Unione»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione;
8. «porto dell’Unione»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale dell’Unione;
9. «convenzione relativa ad un regime comune di transito»: la convenzione relativa ad un regime comune di transito ( 1 );
10. «paese di transito comune»: qualsiasi paese diverso da uno Stato membro dell’Unione che sia parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito;
11. «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
12. «carnet CPD»: un documento doganale internazionale utilizzato per l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto rilasciato in conformità alla convenzione di Istanbul;
13. «ufficio doganale di partenza»: l’ufficio doganale nel quale è accettata la dichiarazione doganale di vincolo delle merci a un regime di transito;
14. «ufficio doganale di destinazione»: l’ufficio doganale in cui le merci vincolate al regime di transito sono presentate per porre termine a tale regime;
15. «ufficio doganale di prima entrata»: l’ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso;
16. «ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione o la dichiarazione di riesportazione per merci che escono dal territorio doganale dell’Unione;
17. «ufficio doganale di vincolo»: l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione di regime speciale di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato allo svincolo delle merci per un regime speciale;
18. «codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI)»: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell’Unione, assegnato da un’autorità doganale a un operatore economico o a un’altra persona al fine di registrarli ai fini doganali;
19. «esportatore»:
a) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
20. «principi di contabilità generalmente ammessi»: i principi che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all’attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell’attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l’attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare;
21. «merci prive di carattere commerciale»:
a) merci contenute in spedizioni inviate da un privato a un altro privato, se tali spedizioni:
i) presentano carattere occasionale,
ii) contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari, che, per la loro natura o quantità, non riflettono alcun intento di carattere commerciale,
iii) sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;
b) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, se tali spedizioni:
i) presentano carattere occasionale e
ii) consistono esclusivamente di merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura e quantità, non devono essere tali da far ritenere che l’importazione o l’esportazione possano avere finalità commerciali;
22. «numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN)»: il numero di registrazione assegnato dall’autorità doganale competente alle dichiarazioni o notifiche di cui all’articolo 5, punti da 9 a 14, del codice, alle operazioni TIR o alle prove della posizione doganale di merci unionali;
23. «termine per l’appuramento»: il termine entro cui le merci vincolate a un regime speciale, escluso il transito, o i prodotti trasformati devono essere vincolati a un successivo regime doganale, devono essere distrutti, devono essere portati fuori dal territorio doganale dell’Unione o devono essere assegnati all’uso finale previsto. Nel caso del perfezionamento passivo, per termine di appuramento si intende il termine entro il quale merci temporaneamente esportate possono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all’immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione;
24. «merci contenute in spedizioni postali»: le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
25. «operatore postale»: un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale;
26. «invii di corrispondenza»: lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all’importazione o all’esportazione;
27. «perfezionamento passivo IM/EX»: l’importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell’esportazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice;
28. «perfezionamento passivo EX/IM»: l’esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo prima dell’importazione dei prodotti trasformati;
29. «perfezionamento attivo EX/IM»: l’esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo prima dell’importazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice;
30. «perfezionamento attivo IM/EX»: l’importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell’esportazione dei prodotti trasformati;
31. «privato»: persone fisiche diverse dai soggetti passivi che agiscono come i soggetti definiti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
32. «deposito doganale pubblico di tipo I»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell’autorizzazione e al titolare del regime;
33. «deposito doganale pubblico di tipo II»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all’articolo 242, paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime;
34. «documento di trasporto unico»: nel contesto della posizione doganale, un documento di trasporto rilasciato in uno Stato membro per il trasporto delle merci dal punto di partenza nel territorio doganale dell’Unione al punto di destinazione in tale territorio sotto la responsabilità del trasportatore che rilascia il documento;
35. «territori fiscali speciali»: una parte del territorio doganale dell’Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
36. «ufficio doganale di controllo»:
a) nel caso del deposito temporaneo di cui al titolo IV del codice o nel caso dei regimi speciali diversi dal transito di cui al titolo VII del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo della custodia temporanea delle merci o del regime speciale interessato;
b) nel caso della dichiarazione doganale semplificata di cui all’articolo 166 del codice, dello sdoganamento centralizzato di cui all’articolo 179 del codice, dell’iscrizione nelle scritture di cui all’articolo 182 del codice, l’ufficio doganale designato nell’autorizzazione per il controllo del vincolo delle merci al regime doganale in questione;
37. «convenzione TIR»: la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975;
38. «operazione TIR»: il trasporto delle merci all’interno del territorio doganale dell’Unione in conformità alla convenzione TIR;
39. «trasbordo»: il carico o lo scarico dei prodotti e delle merci presenti a bordo di un mezzo di trasporto verso un altro mezzo di trasporto;
40. «viaggiatore»: una persona fisica che
a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente, o
b) ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio, o
c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente, o
d) lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente;
41. «cascami e avanzi»:
a) le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzi secondo la nomenclatura combinata, oppure
b) nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un’operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione;
42. «paletta»: un dispositivo sul cui ripiano può essere assemblato un quantitativo di merci in modo da costituire un’unità di carico ai fini del trasporto, della movimentazione o dell’accatastamento con l’impiego di apparecchi meccanici. Tale dispositivo è costituito da due ripiani collegati fra loro da traverse o da un singolo ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; può essere munito o no di sovrastruttura;
43. «nave officina unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima;
44. «nave da pesca unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell’Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;
45. «servizio regolare di trasporto marittimo»: un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti dell’Unione e non provengono, non sono dirette o non fanno scalo in nessun punto al di fuori del territorio doganale dell’Unione né in nessun punto di una zona franca di un porto dell’Unione.
CAPO 2
Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale
Articolo 2
Requisiti comuni in materia di dati
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
1. Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato A.
2. Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato B.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase di potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 1a, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ( 2 ).
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 2, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341.
4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano.
Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.
Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.
5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono decidere che opportuni requisiti in materia di dati, alternativi rispetto a quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento, debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:
a) le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;
b) le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;
c) le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;
d) le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;
e) le domanda e le autorizzazioni di servizio regolare di trasporto marittimo;
f) le domande e le autorizzazioni di emittente autorizzato;
g) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane;
h) le domande e le autorizzazioni di autovalutazione;
i) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR;
j) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;
k) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;
l) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di sigilli di un modello particolare;
m) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;
n) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.
6. Se uno Stato membro decide, in conformità al paragrafo 5, che devono essere applicati requisiti alternativi in materia di dati, esso si accerta che tali requisiti alternativi permettano allo Stato membro di verificare che le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione sono soddisfatte e che comprendano almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione (dato 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o, in assenza di un numero EORI valido del richiedente, dato 3/1 Richiedente/Titolare dell'autorizzazione o decisione);
b) il tipo di domanda o autorizzazione (dato 1/1 Tipo di codice della domanda/decisione);
c) l'utilizzo dell'autorizzazione in uno o più Stati membri (dato 1/4 Validità geografica — Unione), ove applicabile.
7. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare che siano applicati i requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 anziché i requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti procedure:
a) le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;
b) le domande e le autorizzazioni di sdoganamento centralizzato;
c) le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;
d) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo;
e) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo;
f) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di uso finale;
g) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea;
h) le domande e le autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale.
8. In deroga al paragrafo 7, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati:
a) requisiti in materia di dati comuni a tutti i regimi:
— natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o di utilizzo delle merci,
— descrizioni tecniche delle merci e/o dei prodotti trasformati e relativi mezzi d'identificazione,
— termine previsto per l'appuramento del regime,
— ufficio di appuramento proposto (non per uso finale), e
— luogo di perfezionamento o di utilizzo,
b) requisiti in materia di dati specifici per il regime del perfezionamento attivo:
— codici relativi alle condizioni economiche di cui all'appendice dell'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341,
— tasso di rendimento stimato o modalità per la sua determinazione, e
— se il calcolo dell'importo del dazio all'importazione dovrebbe essere effettuato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (indicare «sì» o «no»).
Articolo 3
Contenuto dei dati della registrazione EORI
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Al momento della registrazione di una persona le autorità doganali raccolgono e conservano i dati stabiliti nell’allegato 12-01 relativi a quella persona. Tali dati costituiscono la registrazione EORI.
In deroga al primo comma, fino alla data di potenziamento del sistema EORI di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato 12-01 non si applicano.
Fino alla data di potenziamento del sistema EORI gli Stati membri raccolgono e archiviano i seguenti dati come indicato nell'allegato 9, appendice E, del regolamento delegato (UE) 2016/341, che costituiscono la registrazione EORI:
a) i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2016/341;
b) ove richiesto dai sistemi nazionali, i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 5 a 12, del regolamento delegato (UE) 2016/341.
Gli Stati membri inseriscono periodicamente nel sistema EORI i dati raccolti conformemente al terzo comma del presente articolo.
In deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se raccogliere il dato di cui all'allegato 12-01, titolo I, capitolo 3, punto 4. Se è raccolto dagli Stati membri, tale dato è caricato nel sistema EORI non appena possibile dopo il potenziamento di detto sistema.
Articolo 4
Presentazione delle indicazioni per la registrazione EORI
(Articolo 6, paragrafo 4, del codice)
Le autorità doganali possono consentire alle persone di presentare le indicazioni necessarie per la registrazione EORI utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 5
Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione
(Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2, del codice)
1. Un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’Unione si registra prima:
a) di presentare nel territorio doganale dell’Unione una dichiarazione doganale diversa dalle seguenti dichiarazioni:
i) una dichiarazione doganale effettuata in conformità agli articoli da135 a 144;
ii) una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime;
iii) una dichiarazione doganale effettuata ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito ( 3 ) da un operatore economico stabilito in un paese di transito comune;
iv) una dichiarazione doganale effettuata nell’ambito del regime di transito unionale da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino;
b) di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell’Unione;
c) di presentare una dichiarazione di custodia temporanea nel territorio doganale dell’Unione;
d) di agire in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea;
e) di agire in qualità di trasportatore collegato al sistema doganale, che chiede di ricevere una delle notifiche previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la presentazione o la modifica di dichiarazioni sommarie di entrata.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime se la registrazione è richiesta per l’uso del sistema di gestione delle garanzie.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli operatori economici stabiliti in un paese di transito comune si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.
4. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iv), gli operatori economici stabiliti ad Andorra o a San Marino si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale effettuata nell’ambito del regime di transito unionale se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.
5. In deroga al paragrafo 1, lettera d), un operatore economico che agisce in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea non si registra presso le autorità doganali se dispone di un numero di identificazione unico di un paese terzo, assegnato nell’ambito di un programma di partenariato commerciale di un paese terzo riconosciuto dall’Unione.
6. Se richiesta a norma del presente articolo, la registrazione è effettuata presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l’operatore economico presenta una dichiarazione o richiede una decisione.
Articolo 6
Persone diverse dagli operatori economici
(Articolo 9, paragrafo 3, del codice)
1. Le persone diverse dagli operatori economici si registrano presso le autorità doganali quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro;
b) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell’allegato A e dell’allegato B.
2. In deroga al paragrafo 1 e se le autorità doganali lo ritengono giustificato, la registrazione non è richiesta se una persona diversa da un operatore economico presenta dichiarazioni doganali soltanto in via occasionale.
Articolo 7
Invalidamento di un codice EORI
(Articolo 9, paragrafo 4, del codice)
1. Le autorità doganali invalidano un codice EORI in uno dei seguenti casi:
a) su richiesta della persona registrata;
b) quando l’autorità doganale è a conoscenza del fatto che la persona registrata ha cessato le attività che richiedono la registrazione.
2. L’autorità doganale annota la data di invalidamento del codice EORI e la comunica alla persona registrata.
Articolo 8
Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti
(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)
1. Il termine entro il quale il richiedente può esprimere il suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze negative è fissato a 30 giorni.
2. In deroga al paragrafo 1, se la decisione riguarda i risultati del controllo di merci per le quali non è stata presentata nessuna dichiarazione sommaria, dichiarazione di custodia temporanea, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione in dogana, le autorità doganali possono chiedere alla persona interessata di esprimere il suo punto di vista entro 24 ore.
Articolo 9
Mezzi per la comunicazione dei motivi
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice è effettuata nell’ambito del processo di verifica o controllo, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Se la domanda è presentata o la decisione è comunicata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la comunicazione può essere effettuata utilizzando gli stessi mezzi.
Articolo 10
Deroghe al diritto a essere sentiti
(Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, del codice)
I casi specifici in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sono i seguenti:
a) se la richiesta di decisione non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 11;
b) se le autorità doganali comunicano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata che le merci non devono essere caricate in caso di traffico marittimo containerizzato e di traffico aereo;
c) se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice;
d) se un codice EORI deve essere invalidato.
Articolo 11
Condizioni per l’accettazione di una domanda
(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)
1. Una domanda di decisione relativa all’applicazione della normativa doganale è accettata a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è registrato conformemente all’articolo 9 del codice;
b) se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
c) la domanda è stata presentata a un’autorità doganale designata a riceverla nello Stato membro dell’autorità doganale competente di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice;
d) la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, nel periodo di un anno precedente la domanda, è stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha omesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), il periodo ivi indicato è di tre anni se la decisione precedente è stata annullata conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del codice, o se la domanda è una domanda per la qualifica di operatore economico autorizzato presentata conformemente all’articolo 38 del codice.
Articolo 12
Autorità doganale competente a prendere la decisione
(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
Ove non sia possibile determinare l’autorità doganale competente a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, l’autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).
Articolo 13
Proroga del termine per l’adozione di una decisione
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
1. Se, dopo l’accettazione della domanda, l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni al fine di adottare una decisione, essa fissa un termine che non può essere superiore a 30 giorni entro cui il richiedente deve fornire dette informazioni. Il termine per l’adozione di una decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato del corrispondente periodo di tempo. Il richiedente è informato della proroga del termine per l’adozione di una decisione.
2. Ove si applichi l’articolo 8, paragrafo 1, il termine per l’adozione della decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato di 30 giorni. Il richiedente è informato della proroga.
3. Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ha prorogato il periodo per la consultazione di un’altra autorità doganale, il termine per adottare la decisione è prorogato dello stesso periodo di tempo della proroga del periodo di consultazione. Il richiedente è informato della proroga del termine per l’adozione di una decisione.
4. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale e le autorità doganali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.
Articolo 14
Data di decorrenza degli effetti
(Articolo 22, paragrafi 4 e 5, del codice)
La decisione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta nei seguenti casi:
a) se la decisione avrà ripercussioni positive sul richiedente e quest’ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui il richiedente riceve la decisione o si ritiene l’abbia ricevuta;
b) se una decisione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l’unico scopo della decisione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità della decisione precedente;
c) se l’effetto della decisione è subordinato all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell’autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.
Articolo 15
Riesame di una decisione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del codice]
1. L’autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti:
a) in caso di modifiche della pertinente normativa dell’Unione che incidono sulla decisione;
b) se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;
c) se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità.
2. L’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica l’esito del riesame al destinatario della decisione.
Articolo 16
Sospensione di una decisione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]
1. L’autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, o degli articoli 27 o 28 del codice quando:
a) tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica;
b) tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
c) il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.
Articolo 17
Periodo di sospensione di una decisione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]
1. Nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il periodo di sospensione fissato dall’autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l’annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte. Tale periodo non può superare i 30 giorni.
Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:
a) il destinatario della decisione;
b) la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
c) la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.
2. Nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall’autorità doganale competente a prendere la decisione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal destinatario della decisione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del destinatario della decisione.
Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l’autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano il rispetto delle condizioni o l’adempimento degli obblighi. Tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.
3. Se, a seguito della sospensione di una decisione, l’autorità doganale competente a prendere la decisione intende annullare, revocare o modificare tale decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, all’articolo 27 o all’articolo 28 del codice, il periodo di sospensione, determinato in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.
Articolo 18
Fine del periodo di sospensione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]
1. La sospensione di una decisione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:
a) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l’annullamento, la revoca o la modifica della decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, o agli articoli 27 o 28 del codice, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
b) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione ha adottato, con soddisfazione dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, i provvedimenti necessari per garantire l’adempimento delle condizioni stabilite per la decisione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale decisione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
c) la decisione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell’annullamento, della revoca o della modifica.
2. L’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica al destinatario della decisione la fine del periodo di sospensione.
Articolo 19
Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti
[Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa sono presentate all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.
2. Il richiedente che presenta una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti accetta che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. La divulgazione dei dati è sempre effettuata nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.
3. Se non esiste un sistema elettronico per la presentazione delle domande di decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine («IVO»), gli Stati membri possono consentire che tali domande siano presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 20
Termini
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
1. Se la Commissione informa le autorità doganali che l'adozione delle decisioni ITV e IVO è sospesa conformemente all'articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice, il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice è ulteriormente prorogato fino a quando la Commissione comunica alle autorità doganali che la classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine è assicurata.
La proroga del termine di cui al primo comma non è superiore a 10 mesi; tuttavia, in circostanze eccezionali può essere concessa un’ulteriore proroga non superiore a cinque mesi.
2. Il periodo di tempo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del codice può superare i 30 giorni se entro il suddetto periodo non è possibile completare l’analisi che l’autorità doganale competente a prendere una decisione ritiene necessaria per prendere tale decisione.
Articolo 21
Notifica delle decisioni IVO
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali possono notificare la decisione IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 22
Limitazione dell’applicazione delle norme in materia di riesame e di sospensione
(Articolo 23, paragrafo 4, del codice)
Gli articoli da 15 a 18 relativi al riesame e alla sospensione delle decisioni non si applicano alle decisioni relative a informazioni vincolanti.
Articolo 23
Agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza
[Articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza (AEOS) di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice presenta per proprio conto una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.
2. Se un AEOS presenta per conto di un’altra persona che è anch’essa un AEOS una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.
Articolo 24
Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo
(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)
1. Un operatore economico autorizzato (AEO) è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici.
2. Se un AEOS ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all’articolo 130 del codice, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, oppure se un AEOS ha presentato una notifica di dichiarazione sommaria di entrata e ha fornito l’accesso alle relative indicazioni nel proprio sistema informatico in conformità all’articolo 127, paragrafo 8, del codice e se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico, l’ufficio doganale di prima entrata di cui all’articolo 127, paragrafo 3, primo comma, del codice ne dà notifica all’AEOS. Tale notifica ha luogo prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione.
La notifica è messa a disposizione anche del trasportatore, se questi è diverso dall’AEOS di cui al primo comma, a condizione che il trasportatore sia un AEOS e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.
La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.
3. Se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all’articolo 171 del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l’ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all’AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.
La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.
4. Se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.
Su richiesta dell’AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non riguardano i controlli doganali decisi sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione in dogana dopo la presentazione delle merci.
Articolo 25
Esonero dal trattamento favorevole
(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)
Il trattamento più favorevole di cui all’articolo 24 non si applica ai controlli doganali connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative dell’Unione.
Per le spedizioni dichiarate da un AEOS le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.
Articolo 26
Condizioni per l’accettazione di una domanda per ottenere la qualifica di AEO
(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)
1. Oltre a soddisfare le condizioni per l’accettazione di una domanda di cui all’articolo 11, paragrafo 1, al fine di ottenere la qualifica di AEO il richiedente presenta, insieme alla domanda, un questionario di autovalutazione messo a disposizione dalle autorità doganali.
2. Per ottenere la qualifica di AEO un operatore economico presenta un’unica domanda valida per tutte le proprie stabili organizzazioni nel territorio doganale dell’Unione.
Articolo 27
Autorità doganale competente
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell’articolo 12 del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.
Articolo 28
Termine per l’adozione delle decisioni
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
1. Il termine per l’adozione della decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice può essere prorogato per un periodo massimo di 60 giorni.
2. Se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.
Articolo 29
Data di decorrenza dell’autorizzazione AEO
(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)
In deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del codice, l’autorizzazione che concede la qualifica di AEO («autorizzazione AEO») prende effetto il quinto giorno successivo all’adozione della decisione.
Articolo 30
Effetti giuridici della sospensione
[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]
1. Se un’autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri di cui all’articolo 39 del codice, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale AEO che sia basata sull’autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell’autorizzazione è sospesa dall’autorità doganale che l’ha adottata.
2. La sospensione di una decisione relativa all’applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non comporta la sospensione automatica dell’autorizzazione AEO.
3. Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC) è sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 39, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOC è sospesa, ma l’autorizzazione AEOS resta valida.
Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 39, lettera e), del codice, l’autorizzazione AEOS è sospesa, ma l’autorizzazione AEOC resta valida.
TITOLO II
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI
CAPO 1
Origine delle merci
Articolo 31
Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio
(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)
I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
Articolo 32
Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori
(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)
Si considera che le merci di cui all’allegato 22-01 abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.
Articolo 33
Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate
(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)
Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice.
Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci.
Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.
Articolo 34
Operazioni minime
(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)
Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell’origine:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
c) i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
e) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).
Articolo 35
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
(Articolo 60 del codice)
1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.
2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell’Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.
3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
b) sono caratteristici di queste merci e
c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.
Articolo 36
Elementi neutri e imballaggio
(Articolo 60 del codice)
1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l’origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.
2. Se, in base alla regola generale 5 per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 4 ), gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell’origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all’allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.
Articolo 37
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
1. «paese beneficiario»: un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
2. «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
3. «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
4. «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;
5. «merci»: sia i materiali che i prodotti;
6. «cumulo bilaterale»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell’Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario;
7. «cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell’Unione;
8. «cumulo regionale»: il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
9. «cumulo ampliato»: il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
10. «materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
11. «gruppo regionale»: il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;
12. «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
13. «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;
14. «prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.
Se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma può riferirsi all’impresa appaltante;
15. «contenuto massimo di materiali non originari»: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
16. «peso netto»: il peso delle merci senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
17. «capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
18. «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
19. «spedizione»: i prodotti:
a) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
b) trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
20. «esportatore»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l’Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l’origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;
21. «esportatore registrato»:
a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell’esportazione di prodotti nell’ambito del sistema verso l’Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure
b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell’esportazione di prodotti originari dell’Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale; oppure
c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all’interno del territorio doganale dell’Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia («rispeditore registrato»);
22. «attestazione di origine»: l’attestazione redatta dall’esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.
Articolo 38
Mezzi per la domanda e il rilascio di certificati d’informazione INF 4
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Le domande di certificati d’informazione INF 4 possono essere introdotte utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici e devono soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all’allegato 22-02.
2. Il certificato d’informazione INF 4 deve soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all’allegato 22-02.
Articolo 39
Mezzi per la domanda e il rilascio di autorizzazioni di esportatore autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
La domanda per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato ai fini del rilascio delle prove di origine preferenziale può essere presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici e l’autorizzazione di esportatore autorizzato può essere rilasciata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 40
Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato possono essere presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 41
Principi generali
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:
a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell’articolo 44;
b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 45.
Articolo 42
Principio di territorialità
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l’acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.
2. Il termine «paese beneficiario» comprende, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).
3. I prodotti originari esportati dal paese beneficiario verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:
a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e
b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell’esportazione.
Articolo 43
Assenza di manipolazione
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. I prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici applicabili nell’Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell’immissione in libera pratica.
2. I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 53, 54, 55 o 56 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.
3. Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.
4. Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si considerano rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
Articolo 44
Prodotti interamente ottenuti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario:
a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
g) i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;
i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure
ii) appartengono a società:
— la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e
— che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.
3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all’articolo 55, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).
Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 55, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
Articolo 45
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Fatti salvi gli articoli 47 e 48, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell’articolo 44 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell’elenco dell’allegato 22-03.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un’ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.
Articolo 46
Medie
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. La conformità alle condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
3. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione.
4. I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.
Articolo 47
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all’articolo 45, le seguenti operazioni:
a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura e pressatura di tessili;
e) le operazioni di pittura e lucidatura;
f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;
g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
p) la macellazione degli animali;
q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.
Articolo 48
Tolleranza generale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. In deroga all’articolo 45 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato 22-03, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:
a) il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nell’allegato 22-03, parte I, note 6 e 7.
2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme stabilite nell’elenco dell’allegato 22-03.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell’articolo 44. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’allegato 22-03 relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.
Articolo 49
Unità di riferimento
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione della presente sottosezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.
2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sottosezione si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.
3. L’imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell’origine.
Articolo 50
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 51
Assortimenti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 52
Elementi neutri
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
Articolo 53
Cumulo bilaterale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell’Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.
Gli articoli da 41 a 52 e le disposizioni riguardanti il controllo a posteriori delle prove dell’origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall’Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
Articolo 54
Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.
2. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
Articolo 55
Cumulo regionale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:
a) gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;
b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;
c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
d) gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
2. Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) al momento dell’esportazione del prodotto verso l’Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;
b) ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;
c) i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:
i) a osservare o a far osservare la presente sottosezione e
ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;
d) gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.
Ai fini della lettera b), quando l’operazione che conferisce il carattere originario di cui all’allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l’origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l’Unione.
Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.
3. I materiali elencati nell’allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:
a) la preferenza tariffaria applicabile nell’Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e
b) i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l’Unione.
4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell’allegato 22-05.
Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine rilasciata o compilata ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale.
Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine rilasciata o compilata ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell’origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.
5. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e
b) i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:
i) a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e
ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche.
La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.
6. Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell’altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest’ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all’allegato 22-05.
Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.
Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine rilasciata o compilata ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell’origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.
7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5 prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.
8. Gli articoli da 41 a 52, le disposizioni concernenti il rilascio o la compilazione di prove dell’origine e le disposizioni relative al controllo a posteriori delle prove dell’origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.
Articolo 56
Cumulo ampliato
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
a) i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;
b) l’impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.
La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un’altra richiesta.
Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
2. Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 1, l’origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell’origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L’origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l’Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nella sottosezione 2.
Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l’Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo ampliato prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.
Articolo 57
Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all’articolo 55, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all’articolo 55, paragrafo 6, primo e secondo comma.
Articolo 58
Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, la gestione dei materiali nell’Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.
2. Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell’Unione» sia identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell’Unione.
3. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 1 rilascia la documentazione comprovante l’origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell’Unione o ne chiede, fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
4. Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata.
Esse possono ritirare l’autorizzazione nei casi seguenti:
a) il titolare fa un qualunque uso improprio dell’autorizzazione; o
b) il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme d’origine.
Articolo 59
Requisiti di carattere generale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paese o territorio beneficiario»), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:
a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 60;
b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.
2. Ai fini della presente sottosezione, i prodotti originari dell'Unione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati originari di un paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni che trascendono quelle elencate nell'articolo 62.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l’origine dei prodotti ottenuti nell’Unione.
Articolo 60
Prodotti interamente ottenuti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell’Unione:
a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi;
h) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);
i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
j) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;
b) che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
d) il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
e) l'equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.
3. I termini «paese o territorio beneficiario» e «Unione» comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.
4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.
Articolo 61
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Ai fini dell'articolo 59, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali.
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.
Articolo 62
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all’articolo 61, le seguenti operazioni:
a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;
e) le operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
j) la vagliatura, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibrazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
p) la macellazione degli animali;
q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione su quel prodotto.
Articolo 63
Unità di riferimento
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni della presente sottosezione è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni della presente sottosezione.
2. L’imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell’origine.
Articolo 64
Tolleranza generale
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. In deroga all’articolo 61, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Laddove nell’elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall’applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
Articolo 65
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 66
Assortimenti
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 67
Elementi neutri
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Articolo 68
Principio di territorialità
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella sottosezione 4 e nella presente sottosezione devono essere rispettate senza interruzione nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione.
I prodotti originari esportati dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:
a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati;
b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.
Articolo 69
Trasporto diretto
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. Sono considerati trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nell'Unione o da questa nel paese o territorio beneficiario:
a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;
b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario esportatore o dall'Unione.
2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando uno dei documenti seguenti:
a) un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito;
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
i) una descrizione esatta dei prodotti;
ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Articolo 70
Esposizioni
(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)
1. I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59, purché rispondano alle condizioni previste dalla sottosezione 4 e dalla presente sottosezione per essere considerati originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali dell'Unione la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario direttamente nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell’Unione;
c) i prodotti sono stati spediti nell’Unione, nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali dell’Unione deve essere presentato, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
CAPO 2
Valore in dogana delle merci
Articolo 71
Semplificazione
(Articolo 73 del codice)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 73 del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’applicazione del procedimento di cui all’articolo 166 del codice comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato;
b) il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione.
2. La concessione dell’autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;
b) utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;
c) dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.
TITOLO III
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE
CAPO 1
Insorgenza di un’obbligazione doganale
Articolo 72
Calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)
1. Al fine di determinare l’importo del dazio all’importazione da riscuotere sui prodotti trasformati in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice, il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.
2. Il metodo della chiave quantitativa di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato nei seguenti casi:
a) se un solo tipo di prodotti trasformati è ottenuto dalle operazioni di perfezionamento;
b) se diversi tipi di prodotti trasformati sono ottenuti dalle operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti trasformati si trovano tutti gli elementi o i componenti delle merci vincolate al regime.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento.
4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:
a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall’operazione di perfezionamento;
b) la percentuale costituita dal quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un’obbligazione doganale, rispetto al quantitativo totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento.
5. I quantitativi di merci vincolate al regime che vengono distrutti o che vanno persi durante l’operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, sublimazione o perdita, non sono presi in considerazione per l’applicazione del metodo della chiave quantitativa.
6. In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il metodo della chiave valore si applica in conformità al secondo, terzo e quarto comma.
Il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un’obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:
a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un’obbligazione doganale rispetto al valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall’operazione di perfezionamento;
b) la percentuale costituita dal valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un’obbligazione doganale, rispetto al valore totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall’operazione di perfezionamento.
Ai fini dell’applicazione del metodo della chiave valore, il valore dei prodotti trasformati è stabilito sulla base degli attuali prezzi franco fabbrica nel territorio doganale dell’Unione oppure, qualora tali prezzi franco fabbrica non possano essere determinati, sulla base degli attuali prezzi di vendita nel territorio doganale dell’Unione per prodotti identici o simili. I prezzi praticati tra parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione non possono essere utilizzati per la determinazione del valore dei prodotti trasformati, a meno che non sia stabilito che tale rapporto non incide sui prezzi.
Qualora non possa essere accertato conformemente al terzo comma, il valore dei prodotti trasformati è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.
Articolo 73
Applicazione delle disposizioni relative al regime di uso finale ai prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice, per il calcolo dell’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale sui prodotti trasformati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci vincolate a tale regime beneficiano, a motivo del loro uso particolare, dell’esenzione dal dazio o dell’aliquota ridotta del dazio che sarebbe stata loro applicata se fossero state vincolate al regime dell’uso finale conformemente all’articolo 254 del codice.
2. Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) un’autorizzazione a vincolare le merci al regime di uso finale avrebbe potuto essere rilasciata e
b) le condizioni per l’esenzione dal dazio o per l’aliquota ridotta del dazio a motivo dell’uso particolare di tali merci sarebbero state soddisfatte al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo.
Articolo 74
Applicazione del trattamento tariffario preferenziale a merci vincolate al regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice, quando, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, le merci importate soddisfano le condizioni richieste per fruire di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti o di massimali tariffari, tali merci sono ammissibili al trattamento tariffario preferenziale previsto per merci identiche al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Articolo 75
Dazio all’importazione specifico per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione
(Articolo 86, paragrafo 5, del codice)
Ove uno specifico dazio all’importazione debba essere applicato in relazione a prodotti trasformati nell’ambito del regime di perfezionamento passivo o a prodotti di sostituzione, l’importo del dazio all’importazione è calcolato sulla base del valore in dogana dei prodotti trasformati al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, previa detrazione del valore statistico delle merci corrispondenti temporaneamente esportate al momento in cui erano state vincolate al regime di perfezionamento passivo, moltiplicato per l’importo del dazio all’importazione applicabile ai prodotti trasformati o ai prodotti di sostituzione, diviso per il valore in dogana dei prodotti trasformati o dei prodotti di sostituzione.
Articolo 76
Deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice)
L’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione;
b) al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale o di un dazio antidumping, di un dazio compensativo, di un dazio di salvaguardia o di un dazio di ritorsione se fossero state immesse in libera pratica in quel momento;
c) non era richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell’articolo 166.
Articolo 77
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito unionale
(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate al regime di transito unionale, il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è uno dei seguenti:
a) sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione doganale sia stata inviata all’autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall’autorità doganale dello Stato membro di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione doganale, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;
b) un mese a decorrere dalla scadenza del termine entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all’appuramento del regime, qualora all’autorità doganale dello Stato membro di partenza non sia stato comunicato l’arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti.
Articolo 78
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione TIR
(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e successive modifiche (convenzione TIR), il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
Articolo 79
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul
(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e successive modifiche (convenzione ATA), o in conformità alla convenzione sull’ammissione temporanea, e successive modifiche (convenzione di Istanbul), il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione.
Articolo 80
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nei casi diversi dal transito
(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o per le merci in custodia temporanea, il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla scadenza di uno dei seguenti termini:
a) il termine prescritto per l’appuramento del regime speciale;
b) il termine prescritto per porre fine alla vigilanza doganale delle merci in regime di uso finale;
c) il termine prescritto per la conclusione della custodia temporanea;
d) il termine prescritto per porre fine alla circolazione delle merci vincolate al regime di deposito tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione, qualora il regime non sia stato appurato.
CAPO 2
Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente
Articolo 81
Casi in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea
[Articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice]
Il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea non è subordinato alla costituzione di una garanzia nei seguenti casi:
a) se la dichiarazione in dogana può essere effettuata verbalmente o con altro atto di cui all’articolo 141;
b) nel caso di materiali utilizzati nel traffico internazionale da aziende ferroviarie, da compagnie aeree o marittime o da fornitori di servizi postali, a condizione che tali materiali rechino marchi di riconoscimento;
c) nel caso di imballaggi importati vuoti, a condizione che siano provvisti di marchi indelebili e non amovibili;
d) se il precedente titolare dell’autorizzazione di ammissione temporanea ha dichiarato le merci per il regime di ammissione temporanea in conformità all’articolo 136 o all’articolo 139 e tali merci sono successivamente vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità.
Articolo 82
Garanzia in forma di impegno di un fideiussore
[Articolo 94, articolo 22, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Se la garanzia è fornita sotto forma di impegno di un fideiussore e può essere utilizzata in più di uno Stato membro, il fideiussore elegge un domicilio o designa un mandatario in ciascuno Stato membro in cui la garanzia può essere utilizzata.
2. La revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.
3. La cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all’ufficio doganale in cui la garanzia era costituita.
4. Se una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) è fornita a mezzo di certificati, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 83
Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore
[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]
1. Le forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore sono le seguenti:
a) costituzione di un’ipoteca, di un debito fondiario, di un’anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;
b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti o su un libretto di risparmio o su un’iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;
c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all’uopo riconosciuta dall’autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;
d) deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente, non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;
e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall’autorità doganale.
2. Le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 non sono accettate per il vincolo delle merci al regime di transito unionale.
3. Gli Stati membri accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.
Articolo 84
Riduzione dell’importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia
(Articolo 95, paragrafo 2, del codice)
1. Un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 50 % dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:
a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;
b) dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
c) non è oggetto di una procedura fallimentare;
d) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
e) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;
f) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.
2. Un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 30 % dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:
a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;
b) dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
c) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
d) non è oggetto di una procedura fallimentare;
e) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
f) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;
g) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.
3. Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i seguenti requisiti:
a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;
b) consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai propri sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti;
c) dispone di un sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali e ne indica, se del caso, l’ubicazione;
d) dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
e) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;
f) dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita di dati;
g) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
h) dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
i) non è oggetto di una procedura fallimentare;
j) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
k) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti;
l) può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.
4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, il requisito di cui al paragrafo 1, lettera d), paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, lettera j), è verificato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
Articolo 85
Dispensa dagli obblighi del fideiussore nell’ambito del regime di transito unionale
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]
1. Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione.
2. Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell’articolo 87 del codice notificano al fideiussore, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all’operazione di transito unionale.
3. Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non è stata effettuata entro i termini previsti.
4. Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del regime.
5. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato 32-04.
I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 2 figurano nell’allegato 32-05.
6. In conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere inviata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 86
Richiesta di pagamento a un’associazione garante per merci scortate da carnet ATA e notifica del mancato appuramento dei carnet CPD a un’associazione garante nell’ambito del regime della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul
[Articolo 6, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]
1. In caso di inosservanza di uno degli obblighi derivanti dal carnet ATA o dal carnet CPD le autorità doganali regolarizzano i documenti relativi all’ammissione temporanea («richiesta di pagamento a un’associazione garante» o «notifica di mancato appuramento» rispettivamente) conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’allegato A della convenzione di Istanbul o, se del caso, agli articoli 7, 8 e 9 della convenzione ATA.
2. L’importo del dazio all’importazione e delle tasse derivanti dalla richiesta di pagamento a un’associazione garante è calcolato sulla base di un modello di formulario di tassazione.
3. I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di pagamento a un’associazione garante di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato 33-01.
4. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di mancato appuramento dei carnet CPD di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato 33-02.
5. In conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la richiesta di pagamento a un’associazione garante e la notifica del mancato appuramento dei carnet CPD può essere inviata all’associazione garante interessata tramite mezzi diversi dai procedimenti informatici.
CAPO 3
Riscossione e pagamento del dazio e rimborso e sgravio dell’importo del dazio all’importazione e all’esportazione
Articolo 87
Mezzi di notifica dell’obbligazione doganale
(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)
La notifica dell’obbligazione doganale a norma dell’articolo 102 del codice può essere effettuata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 88
Esonero dalla notifica dell’obbligazione doganale
[Articolo 102, paragrafo 1, lettera d), del codice]
1. Le autorità doganali possono astenersi dal notificare un’obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza a norma dell’articolo 79 o 82 del codice quando l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione è inferiore a 10 EUR.
2. Se l’obbligazione doganale è stata inizialmente notificata con un importo di dazio all’importazione o all’esportazione inferiore all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione esigibile, le autorità doganali possono astenersi dal notificare l’obbligazione doganale per la differenza tra tali importi a condizione che sia inferiore a 10 EUR.
3. La limitazione di 10 EUR di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica a ciascuna azione di recupero.
Articolo 89
Sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio
[Articolo 108, paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale fino a quando non abbiano preso una decisione sulla domanda di sgravio, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell’articolo 118, 119 o 120 del codice, le condizioni stabilite nel pertinente articolo sono verosimilmente soddisfatte;
b) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell’articolo 117 del codice, le condizioni stabilite nello stesso articolo e nell’articolo 45, paragrafo 2, del codice sono verosimilmente soddisfatte.
2. Se le merci oggetto di una domanda di sgravio non sono più soggette a vigilanza doganale al momento della presentazione della domanda, viene fornita una garanzia.
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità doganali non richiedono una garanzia se si accerta che la fornitura di una garanzia potrebbe comportare gravi difficoltà economiche o sociali per il debitore.
Articolo 90
Sospensione del termine di pagamento nel caso di merci destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato
[Articolo 108, paragrafo 3, lettera b), del codice]
Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale quando le merci si trovano ancora sotto sorveglianza doganale e sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato e le autorità doganali ritengono che le condizioni per la confisca, la distruzione o l’abbandono saranno probabilmente soddisfatte, fino all’adozione della decisione finale sulla loro confisca, distruzione o abbandono.
Articolo 91
Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
[Articolo 108, paragrafo 3, lettera c), del codice]
1. Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento, da parte della persona di cui all’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice, dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale quando un’obbligazione doganale è sorta in seguito a un’inosservanza di cui all’articolo 79 del codice, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) almeno un altro debitore sia stato identificato a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice;
b) l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione è stato notificato al debitore di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 102 del codice;
c) la persona di cui all’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice non è considerata un debitore a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice e non le può essere attribuita alcuna frode o manifesta negligenza.
2. La sospensione è subordinata all’emissione di una garanzia, da parte della persona che beneficia della sua concessione, per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione, salvo in uno dei seguenti casi:
a) una garanzia che copre l’intero importo del dazio all’importazione o all’esportazione esiste già e il fideiussore non è stato dispensato dai suoi obblighi;
b) è accertato, sulla base di una valutazione documentata, che la richiesta di una garanzia potrebbe causare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
3. La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.
Articolo 92
Domanda di rimborso o di sgravio
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 22, paragrafo 1, e articolo 103 del codice]
1. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione di cui all’articolo 116 del codice è presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui l’obbligazione doganale è stata notificata.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro interessato.
Articolo 93
Informazioni supplementari richieste se le merci si trovano in un altro Stato membro
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro sono indicati nell’allegato 33-06.
La richiesta di informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 94
Mezzi di notifica della decisione relativa al rimborso o allo sgravio
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
La decisione relativa al rimborso o allo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione può essere notificata alla persona interessata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 95
Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
I requisiti comuni in materia di dati per la risposta alla richiesta di informazioni relativa all’espletamento delle formalità quando la domanda di rimborso o di sgravio riguarda merci che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui l’obbligazione doganale è stata notificata sono indicati nell’allegato 33-07.
Articolo 96
Mezzi per l’invio delle informazioni sull’espletamento delle formalità quando le merci si trovano in un altro Stato membro
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
La risposta di cui all’articolo 95 può essere trasmessa utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 97
Proroga del termine per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Se si applica l’articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o di sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all’articolo 98, paragrafo 6.
Se si applica l’articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o di sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.
Articolo 98
Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
1. Lo Stato membro notifica preventivamente alla persona interessata la propria intenzione di trasmettere il fascicolo alla Commissione e dà a tale persona un termine di 30 giorni per firmare una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza del fascicolo e che non ha nulla da aggiungervi oppure una dichiarazione elencante tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. Se la persona interessata non presenta tale dichiarazione entro il suddetto periodo di 30 giorni, si considera che abbia preso visione del fascicolo e non abbia nulla da aggiungervi.
2. Se uno Stato membro trasmette un fascicolo alla Commissione per decisione nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice, il fascicolo contiene almeno i seguenti elementi:
a) una sintesi del caso;
b) informazioni dettagliate attestanti che le condizioni di cui all’articolo 119 o 120 del codice sono soddisfatte;
c) la dichiarazione di cui al paragrafo 1 o una dichiarazione dello Stato membro attestante che si ritiene che la persona interessata abbia letto il fascicolo e non abbia nulla da aggiungere.
3. La Commissione conferma il ricevimento del fascicolo allo Stato membro interessato non appena lo riceve.
4. La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri una copia della sintesi del caso di cui al paragrafo 2, lettera a), entro i quindici giorni successivi alla data in cui riceve il fascicolo.
5. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per consentire alla Commissione di adottare una decisione, essa può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.
6. La Commissione rinvia il fascicolo allo Stato membro e si considera che il caso non sia mai stato presentato alla Commissione in uno dei seguenti casi:
a) il fascicolo è manifestamente incompleto poiché non contiene alcun elemento atto a giustificarne l’esame da parte della Commissione;
b) a norma dell’articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, del codice, il caso non avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione;
c) lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione nuove informazioni tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica del caso mentre la Commissione sta ancora esaminando il fascicolo.
Articolo 99
Diritto della persona interessata ad essere sentita
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
1. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice, essa comunica alla persona interessata le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a un riferimento a tutti i documenti e a tutte le informazioni sui quali poggiano dette obiezioni. La Commissione informa la persona interessata del suo diritto di avere accesso al fascicolo.
2. La Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e dell’invio della comunicazione di cui al paragrafo 1.
3. Alla persona interessata viene data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto alla Commissione entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 100
Termini
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
1. La Commissione decide entro nove mesi dalla data di ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, se accordare o no il rimborso o lo sgravio.
2. Se la Commissione ha ritenuto necessario chiedere allo Stato membro elementi d’informazione complementari in conformità all’articolo 98, paragrafo 5, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione, da parte della Commissione, della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. La Commissione informa della proroga la persona interessata.
3. Se la Commissione procede ad accertamenti per poter deliberare, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. La Commissione comunica allo Stato membro e alla persona interessata le date di avvio e di conclusione degli accertamenti.
4. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole di cui all’articolo 99, paragrafo 1, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato di 30 giorni.
Articolo 101
Notifica della decisione
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
1. La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro interessato il più presto possibile e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo specificato all’articolo 100, paragrafo 1.
2. L’autorità doganale competente a prendere la decisione emana una decisione sulla base della decisione della Commissione notificata a norma del paragrafo 1.
Lo Stato membro da cui dipende l’autorità doganale competente a prendere la decisione informa la Commissione inviando una copia della decisione.
3. Se la decisione nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice è favorevole alla persona interessata, la Commissione può specificare le condizioni a cui le autorità doganali sono tenute a rimborsare o abbuonare il dazio quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
Articolo 102
Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione
(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)
Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui all’articolo 100 o non notifica una decisione allo Stato membro in questione nel termine di cui all’articolo 101, paragrafo 1, l’autorità doganale competente a prendere la decisione adotta una decisione favorevole alla persona interessata.
CAPO 4
Estinzione dell’obbligazione doganale
Articolo 103
Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale
[Articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i), del codice]
Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale:
a) quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stato concessa se tale proroga fosse stata chiesta;
b) quando un’obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica;
c) quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non rientrano formalmente in un regime di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito;
d) nel caso di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito e dalle zone franche o nel caso di merci che si trovano in custodia temporanea, se è stato commesso un errore per quanto riguarda le informazioni contenute nella dichiarazione doganale che appura il regime o che pone fine alla custodia temporanea, a condizione che tale errore non abbia alcuna incidenza sull’appuramento del regime o sulla fine della custodia temporanea;
e) se è sorta un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o b), del codice, a condizione che la persona interessata informi le competenti autorità doganali in merito all’inosservanza prima che l’obbligazione doganale sia stata notificata o che le autorità doganali abbiano informato la persona che intendono svolgere un controllo.
TITOLO IV
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE
CAPO 1
Dichiarazione sommaria di entrata
Articolo 104
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata
[Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:
a) energia elettrica;
b) merci importate mediante conduttura;
c) invii di corrispondenza;
d) effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 6 ), a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale a norma dell’articolo 135 e dell’articolo 136, paragrafo 1, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
f) merci di cui all’articolo 138, lettere da b) a d), o di cui all’articolo 139, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all’articolo 141, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
g) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
h) merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
i) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;
j) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:
i) merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali impianti offshore;
iii) articoli da utilizzare o consumare su tali impianti offshore;
iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;
k) merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
l) le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:
i) merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;
ii) merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;
iii) prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;
m) merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dai comuni di Livigno e di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio;
n) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del territorio doganale dell’Unione, da navi da pesca dell’Unione;
o) le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di uno Stato membro al solo scopo di rifornirsi senza collegarsi a una delle infrastrutture portuali;
p) merci coperte da carnet ATA o CPD purché non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto.
2. Fino al 31 dicembre 2020, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi.
Se le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ma non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, non si applicano sanzioni. Al momento della presentazione delle merci è effettuata un’analisi dei rischi sulla base, se disponibili, della dichiarazione per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relative a tali merci.
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione riesamina la situazione delle merci contenute in spedizioni postali a norma del presente paragrafo per apportare gli adeguamenti che si rivelassero necessari, tenuto conto dell’impiego di mezzi elettronici da parte degli operatori postali che effettuano la circolazione delle merci.
3. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali.
4. Fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall'operatore economico o fornite da tale sistema.
Articolo 105
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto via mare
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:
a) per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nel territorio doganale dell’Unione;
b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione;
c) al più tardi due ore prima dell’arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:
i) Groenlandia;
ii) Isole Faer Øer;
iii) Islanda;
iv) i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;
v) tutti i porti del Marocco;
d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto di entrata nel territorio doganale dell’Unione.
Articolo 106
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
1. Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata il prima possibile.
L’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è presentato al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono entrare nel territorio doganale dell’Unione.
2. Nei casi in cui solo l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato fornito entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le altre informazioni devono essere fornite entro i termini indicati di seguito:
a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell’aeromobile;
b) per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell’arrivo dell’aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell’Unione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i seguenti termini:
a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile; e
b) per i voli di durata pari o superiore a quattro ore, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile nel primo aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 107
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:
a) se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all’ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;
b) in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 108
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 109
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 110
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto combinato
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo.
Articolo 111
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di forza maggiore
(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)
I termini di cui agli articoli da 105 a 109 non si applicano in caso di forza maggiore.
Articolo 112
Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto via mare o per vie navigabili interne
(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)
1. Se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal trasportatore, e la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.
Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata.
2. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.
3. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano.
Articolo 113
Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo
(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)
1. Se, in caso di trasporto aereo, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di trasporto aereo sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.
2. Se, in caso di trasporto aereo, le merci sono trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell’Unione postale universale e l’operatore postale non mette a disposizione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata, l’operatore postale fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.
3. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.
4. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano.
CAPO 2
Arrivo delle merci
Articolo 114
Scambi con territori fiscali speciali
(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)
Gli Stati membri applicano il presente capo e gli articoli da 133 a 152 del codice agli scambi di merci tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non sia un territorio fiscale speciale.
Articolo 115
Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci
(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)
1. Un luogo diverso dall’ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le condizioni di cui all’articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all’articolo 117 sono soddisfatte;
b) le merci sono dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del codice.
Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.
2. Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le condizioni di cui all’articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all’articolo 117 sono soddisfatte;
b) le merci sono dichiarate per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del codice.
Articolo 116
Scritture
(Articolo 148, paragrafo 4, del codice)
1. Le scritture di cui all’articolo 148, paragrafo 4, del codice contengono le informazioni e le indicazioni seguenti:
a) il riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea delle merci immagazzinate e il riferimento alla corrispondente conclusione della custodia temporanea;
b) la data e le indicazioni che consentano di identificare i documenti doganali relativi alle merci immagazzinate e qualsiasi altro documento relativo alla custodia temporanea delle merci;
c) indicazioni, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi d’identificazione del container necessari per identificare le merci;
d) ubicazione delle merci e indicazioni di eventuali movimenti delle stesse;
e) posizione doganale delle merci;
f) indicazioni relative alle manipolazioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del codice;
g) con riguardo alla circolazione delle merci in custodia temporanea tra strutture di deposito per la custodia temporanea situate in Stati membri diversi, le indicazioni circa l’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione.
Quando le scritture non fanno parte della contabilità principale ai fini doganali, esse si riferiscono alla contabilità principale ai fini doganali.
2. L’autorità doganale può esonerare dall’obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 se ciò non pregiudica la vigilanza doganale e i controlli delle merci. Tale esonero non è tuttavia applicabile nel caso di movimento delle merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea.
Articolo 117
Vendita al dettaglio
(Articolo 148, paragrafo 1, del codice)
L’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all’articolo 148 del codice è concessa alle seguenti condizioni:
a) le strutture di deposito per la custodia temporanea non sono utilizzate per la vendita al dettaglio;
b) se le merci immagazzinate presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o esigono installazioni particolari per altri motivi, le strutture di deposito per la custodia temporanea sono appositamente attrezzate per immagazzinarle;
c) le strutture di deposito per la custodia temporanea sono esclusivamente utilizzate dal titolare dell’autorizzazione.
Articolo 118
Altri casi di movimento di merci in custodia temporanea
[Articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice]
In conformità all’articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, le autorità doganali possono autorizzare lo spostamento di merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito oggetto di diverse autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea, a condizione che i titolari di tali autorizzazioni siano AEOC.
TITOLO V
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI
CAPO 1
Posizione doganale delle merci
Articolo 119
Presunzione di posizione doganale
(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)
1. La presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica alle seguenti merci:
a) merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione che sono sotto vigilanza doganale per determinare la loro posizione doganale;
b) merci in custodia temporanea;
c) merci vincolate a uno dei regimi speciali, ad eccezione del transito interno, del perfezionamento passivo e dell’uso finale;
d) prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell’Unione al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo, che sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione secondo quanto stabilito all’articolo 129;
e) merci ottenute a partire da prodotti di cui alla lettera d) a bordo di tale nave o di una nave officina dell’Unione, nella produzione delle quali possono essere stati utilizzati altri prodotti aventi la posizione doganale di merci unionali che sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione secondo quanto stabilito all’articolo 129;
f) prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione.
2. Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti:
a) quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione a destinazione di un altro aeroporto dell’Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
b) quando le merci sono trasportate via mare e sono state trasportate tra porti dell’Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo autorizzato in conformità all’articolo 120;
c) quando le merci sono trasportate per ferrovia e sono state trasportate attraverso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro e tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.
3. Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali:
a) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea;
b) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
c) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate con il rilascio di un nuovo documento di trasporto che copre il trasporto dal territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, purché il nuovo documento sia accompagnato da una copia del documento di trasporto unico originale;
d) gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono stati reintrodotti;
e) imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte;
f) le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte.
Articolo 120
Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo
(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)
1. L’autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere a una società di navigazione l’autorizzazione a istituire servizi regolari di trasporto marittimo che le consentano di trasportare merci unionali da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la posizione doganale di merci unionali.
2. L’autorizzazione è concessa soltanto se:
a) la società di navigazione è stabilita nel territorio doganale dell’Unione;
b) soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;
c) si impegna a comunicare all’autorità doganale competente a prendere la decisione le informazioni di cui all’articolo 121, paragrafo 1, dopo che è stata rilasciata l’autorizzazione; e
d) si impegna, sulle rotte del servizio regolare di trasporto marittimo, a non effettuare scali in nessun porto situato in un territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell’Unione e di non effettuare alcun trasbordo di merci in mare.
3. Le società di navigazione cui è stata rilasciata un’autorizzazione a norma del presente articolo prestano il servizio regolare di trasporto marittimo ivi indicato.
Il servizio regolare di trasporto marittimo è fornito utilizzando navi registrate a tale scopo conformemente all’articolo 121.
Articolo 121
Registrazione delle navi e dei porti
(Articolo 22, paragrafo 4, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)
1. La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), registra le navi che intende utilizzare e i porti in cui intende fare scalo ai fini di tale servizio comunicando all’autorità doganale competente a prendere la decisione le seguenti informazioni:
a) i nomi delle navi destinate al servizio regolare di trasporto marittimo;
b) il porto da cui la nave inizia ad operare come servizio regolare di trasporto marittimo;
c) i porti di scalo.
2. La registrazione di cui al paragrafo 1 prende effetto il primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione da parte dell'autorità doganale competente per adottare la decisione.
3. La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), comunica all’autorità doganale competente a prendere la decisione eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e la data e l’ora in cui tali modifiche prendono effetto.
Articolo 122
Circostanze impreviste che si possono verificare durante il trasporto nell’ambito di servizi regolari di trasporto marittimo
(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)
Quando una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), a seguito di circostanze impreviste trasborda merci in mare, fa scalo, carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell’Unione, la posizione doganale delle merci in questione non è modificata a meno che esse siano state caricate o scaricate in tali luoghi.
Se le autorità doganali hanno motivo di dubitare che le merci soddisfino tali condizioni, la posizione doganale di tali merci deve essere comprovata.
Articolo 122 bis
Sistema di informazione e comunicazione RSS
(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)
1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri archiviano le informazioni seguenti e vi accedono tramite un sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo:
a) i dati contenuti nelle domande;
b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;
c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;
d) ogni altra informazione pertinente.
2. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda ne danno notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.
3. Se le autorità doganali destinatarie della notifica rifiutano la domanda, tale rifiuto viene comunicato tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.
4. Il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1 è utilizzato per archiviare l'autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali degli Stati membri interessati.
5. Se un'autorizzazione è revocata dall'autorità doganale cui è stata presentata la domanda o su richiesta della compagnia di navigazione, tale autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.
Articolo 123
Periodo di validità di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci
(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)
La prova della posizione doganale di merci unionali, sotto forma di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci, è valida per 90 giorni a decorrere dalla data di registrazione o qualora, in conformità all’articolo 128, non vi sia alcun obbligo di registrazione del manifesto doganale delle merci, dalla data della sua elaborazione. Su richiesta della persona interessata e per motivi debitamente giustificati, l’ufficio doganale può prolungare il periodo di validità della prova.
Articolo 124
Mezzi di comunicazione del numero di riferimento principale (MRN) di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
L’MRN di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci può essere comunicato mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:
a) un codice a barre;
b) un documento di registrazione della posizione;
c) altri mezzi autorizzati dall’autorità doganale destinataria.
Fino alle data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo comma del presente articolo non si applica.
Articolo 124 bis
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento «T2L» o «T2LF»
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Fino all'introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e se è utilizzato un documento «T2L» o «T2LF» in formato cartaceo, si applicano le disposizioni seguenti:
a) la persona interessata appone il codice «T2L» o «T2LF» nella sottocasella destra della casella 1 del formulario e il codice «T2Lbis» o «T2LFbis» nella sottocasella destra della casella 1 del o dei formulari complementari utilizzati.
b) Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona ad utilizzare distinte di carico che non sono conformi a tutti i requisiti se tali persone:
— sono stabilite nell'Unione,
— emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove,
— non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale.
c) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) sono concesse soltanto se:
— le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata, e
— la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci.
d) Un documento «T2L» o «T2LF» è redatto in un unico esemplare.
e) Se vistato dalle autorità doganali, esso reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella «C. Ufficio di partenza»:
— per documenti «T2L» o «T2LF», il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria,
— per il formulario complementare o le distinte di carico, il numero indicato nel documento «T2L» o «T2LF», apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere apposto anche il timbro ufficiale di tale ufficio.
Tali documenti sono consegnati alla persona interessata.
Articolo 125
Prova della posizione doganale di merci unionali per i viaggiatori diversi dagli operatori economici
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Un viaggiatore che non sia un operatore economico può presentare una domanda cartacea di prova della posizione doganale di merci unionali.
Articolo 126
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione di una fattura o di un documento di trasporto
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. La prova della posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera i 15 000 EUR può essere presentata mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:
a) fattura relativa alle merci;
b) documento di trasporto relativo alle merci.
2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 riportano almeno il nome e l’indirizzo completi dello speditore, o della persona interessata se lo speditore non è indicato, l’ufficio doganale competente, il numero, la natura, i marchi e i numeri di riferimento dei colli, la descrizione delle merci e la massa lorda (in kg) e il valore delle merci nonché, se necessario, i numeri del container.
Lo speditore, o la persona interessata qualora lo speditore non sia indicato, identifica la posizione doganale delle merci unionali apponendo il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, accompagnato dalla sua firma sulla fattura o sul documento di trasporto.
3. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in caso di visto delle autorità doganali, il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.
Articolo 126 bis
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, il manifesto della compagnia di navigazione comprende almeno le informazioni seguenti:
a) il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione;
b) il nome della nave;
c) il luogo e la data di carico delle merci;
d) il luogo di scarico delle merci.
Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene le seguenti informazioni:
e) il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;
f) il numero e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;
g) la descrizione commerciale usuale delle merci, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;
h) la massa lorda in chilogrammi;
i) se del caso, i numeri di identificazione dei container; e
j) le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci:
— la lettera «C» (che equivale a «T2L») per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata,
— la lettera «F» (che equivale a «T2LF») per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE,
— la lettera «N» per tutte le altre merci.
2. In caso di visto delle autorità doganali, il manifesto della compagnia di navigazione reca il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.
Articolo 127
Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nei formulari 302
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla Convenzione di Istanbul o alla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 128
Agevolazione per il rilascio di un mezzo di prova da parte di un emittente autorizzato
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
1. Qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e che soddisfi i criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b), del codice, può essere autorizzata a rilasciare:
a) il documento T2L o T2LF senza dover chiedere l’approvazione;
b) il manifesto doganale delle merci senza dover chiedere l’approvazione e la registrazione della prova da parte dell’ufficio doganale competente.
2. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che chiede di essere autorizzata a stabilire la posizione doganale di merci unionali per mezzo di una fattura o di un documento di trasporto relativo a merci aventi posizione doganale di merci unionali il cui valore superi i 15 000 EUR, di un documento «T2L» o «T2LF» o di un manifesto della compagnia di navigazione, ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare per il visto all'ufficio doganale competente.
3. Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciate dall'ufficio doganale competente su richiesta della persona interessata.
4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto se:
a) la persona interessata non ha commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;
b) le autorità doganali competenti possono vigilare sul regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;
c) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci; e
d) la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che è in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove.
5. Se la persona interessata ha ottenuto la qualifica di AEO in conformità all'articolo 38 del codice, le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), del presente articolo sono considerate soddisfatte.
Articolo 129
Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Per provare la posizione doganale, in quanto merci unionali, dei prodotti e delle merci elencati all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), si accerta che tali merci sono state trasportate direttamente nel territorio doganale dell’Unione secondo una delle seguenti modalità:
a) dalla nave da pesca dell’Unione che ha effettuato la cattura e, eventualmente, la trasformazione di detti prodotti;
b) dalla nave da pesca dell’Unione una volta effettuato il trasbordo dei prodotti dalla nave di cui alla lettera a);
c) dalla nave officina dell’Unione che ha trasformato i prodotti una volta effettuato il trasbordo degli stessi dalla nave di cui alla lettera a);
d) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a), b) o c) senza ulteriori cambiamenti;
e) da un mezzo di trasporto provvisto di un documento di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell’Unione in cui detti prodotti o merci sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b), c) o d).
Articolo 129 bis
Formalità al rilascio di un documento «T2L» o «T2LF», di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento «T2L» o «T2LF» emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:
a) l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari «T2L» o «T2LF» utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 129 ter, paragrafo 1;
b) le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;
c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;
d) il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;
e) il recto dei documenti commerciali o la casella «C. Ufficio di partenza» sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento «T2L» o «T2LF» e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure
i) sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure
ii) sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:
— stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,
— ufficio doganale competente,
— data,
— emittente autorizzato, e
— numero di autorizzazione.
f) Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» del documento «T2L» o «T2LF», o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:
— Expedidor autorizado
— Godkendt afsender
— Zugelassener Versender
— Εγκεκριμένος αποστολέας
— Authorised consignor
— Expéditeur agréé
— Speditore autorizzato
— Toegelaten afzender
— Expedidor autorizado
— Hyväksytty lähettäjä
— Godkänd avsändare
— Schválený odesílatel
— Volitatud kaubasaatja
— Atzītais nosūtītājs
— Įgaliotas siuntėjas
— Engedélyezett feladó
— Awtorizzat li jibgħat
— Upoważniony nadawca
— Pooblaščeni pošiljatelj
— Schválený odosielateľ
— Одобрен изпращач
— Expeditor agreat
— Ovlašteni pošiljatelj.
Articolo 129 ter
Agevolazioni per un emittente autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti «T2L» o «T2LF» o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'allegato 11 del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti «T2L» o «T2LF» o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.
2. I documenti «T2L» o «T2LF» o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:
— Dispensa de firma
— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— Δεν απαιτείται υπογραφή
— Signature waived
— Dispense de signature
— Dispensa dalla firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispensada a assinatura
— Vapautettu allekirjoituksesta
— Befriad från underskrift
— Podpis se nevyžaduje
— Allkirjanõudest loobutud
— Derīgs bez paraksta
— Leista nepasirašyti
— Aláírás alól mentesítve
— Firma mhux meħtieġa
— Zwolniony ze składania podpisu
— Opustitev podpisa
— Oslobodenie od podpisu
— Освободен от подпис
— Dispensă de semnătură
— Oslobođeno potpisa.
Articolo 129 quater
Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.
Articolo 129 quinquies
Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono stabilite nell'Unione;
b) emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;
c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;
d) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;
e) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:
a) le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e
b) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.
3. Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.
4. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 129 quater.
Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.
5. La semplificazione si applica come segue:
a) il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;
b) la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;
c) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;
d) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.
6. Sono effettuate le seguenti notifiche:
a) la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;
b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Articolo 130
Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Ai fini della prova della posizione doganale di cui all’articolo 129, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, richiesti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 7 ), comprendono le seguenti informazioni:
a) il luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, che permette di stabilire che i prodotti o le merci hanno la posizione doganale di merci unionali a norma dell’articolo 129;
b) i prodotti della pesca marittima (nome e tipo) e la loro massa lorda (kg);
c) il tipo di merci ottenute dai prodotti della pesca marittima di cui alla lettera b), descritte in modo da permettere la loro classificazione nella nomenclatura combinata, e la massa lorda (kg).
2. In caso di trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), su una nave da pesca dell’Unione o su una nave officina dell’Unione (la nave ricevente), il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione da cui i prodotti e le merci sono trasbordati contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave ricevente sulla quale i prodotti e le merci sono stati trasbordati.
Il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave ricevente contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali accettano un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco o una dichiarazione di trasbordo su carta per le navi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma inferiore a 15 metri.
Articolo 131
Trasbordo
(Articolo 6, paragrafo 3, del codice)
1. In caso di trasbordo di prodotti e merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), verso navi riceventi diverse da navi da pesca dell'Unione o da navi officina dell'Unione, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita mediante una stampa della dichiarazione di trasbordo della nave ricevente, accompagnata da una stampa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e dei dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.
2. Qualora vengano effettuati più trasbordi viene inoltre presentata una stampa di tutte le dichiarazioni di trasbordo.
Articolo 132
Prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
La prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione può essere fornita mediante una stampa del giornale di pesca.
Articolo 133
Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Se i prodotti e le merci di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione, è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo in cui sono indicate le informazioni seguenti:
a) l’approvazione dell’autorità doganale del paese terzo;
b) la data di arrivo nel paese terzo e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;
c) il mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione verso il territorio doganale dell’Unione;
d) l’indirizzo dell’autorità doganale di cui alla lettera a).
CAPO 2
Vincolo delle merci a un regime doganale
Articolo 134
Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali
(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)
1. Le seguenti disposizioni si applicano agli scambi di merci unionali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del codice:
a) titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;
b) titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;
c) titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;
d) titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.
2. Qualsiasi persona può adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 mediante la presentazione di una fattura o di un documento di trasporto nei casi seguenti:
a) quando le merci sono spedite dal territorio fiscale speciale verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, all’interno dello stesso Stato membro;
b) quando le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale da un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, all’interno dello stesso Stato membro;
c) quando le merci sono spedite da un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso il territorio fiscale speciale all’interno dello stesso Stato membro;
d) quando le merci sono introdotte in un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, che non è un territorio fiscale speciale, dal territorio fiscale speciale all’interno dello stesso Stato membro.
Articolo 135
Dichiarazione verbale di immissione in libera pratica
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
1. Le dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:
a) le merci prive di carattere commerciale;
b) le merci di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;
c) i prodotti ottenuti da agricoltori dell’Unione su fondi situati in un paese terzo e i prodotti della pesca, della piscicoltura e della caccia, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli da 35 a 38 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
d) le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da coltivatori di paesi terzi per essere utilizzati su proprietà limitrofe a questi paesi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Le dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, a condizione che le merci beneficino dell’esenzione dai dazi all’importazione in quanto merci in reintroduzione.
Articolo 136
Dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea e la riesportazione
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
1. Le dichiarazioni in dogana per l’ammissione temporanea possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:
a) palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 213;
b) gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell’ambito di un’attività sportiva di cui all’articolo 219;
c) materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, come indicato all'articolo 220, lettera a);
d) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio di cui all’articolo 222;
e) gli animali di cui all’articolo 223, a condizione che siano destinati alla transumanza o al pascolo o all’esecuzione di un lavoro o un trasporto;
f) le attrezzature di cui all’articolo 224, lettera a);
g) gli strumenti e gli apparecchi necessari a un medico per fornire assistenza a un paziente in attesa del trapianto di un organo che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 226, paragrafo 1;
h) i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione;
i) gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale;
j) imballaggi importati pieni e che sono destinati alla riesportazione, vuoti o pieni, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
k) i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale dell’Unione e riconosciuti dall’autorità doganale che rilascia l’autorizzazione per l’ammissione temporanea ad importare tali materiali e veicoli;
l) altre merci, qualora l’autorità doganale lo autorizzi.
2. Le dichiarazioni di riesportazione possono essere presentate verbalmente in sede di appuramento di un regime di ammissione temporanea per le merci di cui al paragrafo 1.
Articolo 137
Dichiarazione verbale per l’esportazione
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
1. Le dichiarazioni in dogana per l’esportazione possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:
a) le merci prive di carattere commerciale;
b) le merci di carattere commerciale, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;
c) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale dell’Unione e destinati ad essere reimportati e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali mezzi di trasporto;
d) gli animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un’azienda agricola dall’Unione in un paese terzo, che beneficiano della franchigia doganale a norma dell’articolo 115 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
e) i prodotti ottenuti da produttori agricoli in fondi situati nell’Unione, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 116, 117 e 118 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
f) le sementi esportate da produttori agricoli per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 119 e 120 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
g) i foraggi e gli alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione e che beneficiano della franchigia doganale a norma dell’articolo 121 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Le dichiarazioni in dogana per l’esportazione possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, quando dette merci sono destinate ad essere reimportate.
Articolo 138
Merci che si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità all’articolo 141
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità all’articolo 141:
a) le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 o in quanto merci in reintroduzione;
b) le merci di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere c) e d);
c) i mezzi di trasporto che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;
d) gli strumenti musicali portatili reimportati dai viaggiatori e che beneficiano dell’esenzione dal dazio all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;
e) invii di corrispondenza;
f) merci contenute nelle spedizioni postali, che beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Tuttavia, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE dello Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la lettera f) del primo comma si applica unicamente se le merci in questione beneficiano anche dell'esenzione dalle altre imposte; e
b) le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141.
Articolo 139
1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.
2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.
Articolo 140
Merci che si considerano dichiarate per l’esportazione in conformità all’articolo 141
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l’esportazione in conformità all’articolo 141:
a) le merci di cui all’articolo 137;
b) gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.
2. Se sono spedite a Heligoland, le merci si considerano dichiarate per l’esportazione in conformità all’articolo 141.
Articolo 141
Atti assimilati a una dichiarazione in dogana
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
1. Per le merci di cui all’articolo 138, lettere da a) a d), all’articolo 139 e all’articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione in dogana:
a) percorrere la corsia verde «niente da dichiarare» negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo;
b) passare da un ufficio doganale privo della doppia corsia di controllo;
c) applicare un disco di dichiarazione in dogana o un’etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell’autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali;
d) varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione in una delle seguenti situazioni:
i) se è applicabile una deroga all'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato in conformità delle norme speciali di cui all'articolo 135, paragrafo 5, del codice;
ii) se le merci sono considerate dichiarate per la riesportazione in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del presente regolamento;
iii) se le merci sono considerate dichiarate per l'esportazione in conformità dell'articolo 140, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l’immissione in libera pratica dal loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione.
Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l’esportazione o la riesportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.
3. Le merci contenute in una spedizione postale, che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009, si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma all’articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.
4. Le merci contenute in una spedizione postale di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all’esportazione sono considerate dichiarate per l’esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.
5. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE per lo Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.
Articolo 142
Merci che non possono essere dichiarate verbalmente o in conformità all’articolo 141
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
Gli articoli da 135 a 140 non si applicano alle seguenti merci:
a) le merci per le quali sono state espletate le formalità per la concessione di restituzioni o vantaggi finanziari all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune;
b) le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri;
c) le merci soggette a divieti o restrizioni;
d) le merci soggette a qualsiasi altra formalità particolare prevista dalla legislazione dell’Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare.
Articolo 143
Dichiarazioni doganali su supporto cartaceo
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)
I viaggiatori possono presentare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo per le merci da essi trasportate.
Articolo 144
Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Un operatore postale può presentare una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica contenente l’insieme di dati ridotto di cui all’allegato B per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
a) il loro valore non supera 1 000 EUR;
b) non è stata presentata alcuna domanda di rimborso o di sgravio per le stesse;
c) non sono soggette a divieti o restrizioni.
Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione necessari per la presentazione di notifiche di presentazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali di cui al primo comma si considera presentata e accettata all'atto della loro presentazione in dogana, a condizione che le merci siano corredate di una dichiarazione CN 22 e/o CN 23 o di entrambe.
Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, il destinatario è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 4, lo speditore è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Le autorità doganali possono stabilire che gli operatori postali siano considerati dichiaranti e, se del caso, debitori.
Articolo 145
Condizioni per l’autorizzazione all’utilizzo regolare di dichiarazioni doganali semplificate
(Articolo 166, paragrafo 2, del codice)
1. L’autorizzazione a vincolare regolarmente le merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata in conformità all’articolo 166, paragrafo 2, del codice è concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;
b) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;
c) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
d) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze d’importazione e d’esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.
2. Si considera che gli AEOC soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se le loro scritture sono adeguate ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata.
Articolo 146
Dichiarazione complementare
(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)
1. Quando le autorità doganali devono contabilizzare l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione complementare di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di svincolo delle merci.
2. Quando la contabilizzazione avviene in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice e la dichiarazione complementare è di natura generale, periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario.
3. Il termine per la presentazione della dichiarazione complementare di cui al paragrafo 2 è stabilito dall’autorità doganale. Esso non supera 10 giorni dalla fine del periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.
4. Fino alle rispettive date di introduzione dell'AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione pertinenti di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
Articolo 147
Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari
(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)
1. I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell’articolo 146, paragrafo 1 o 3.
2. In circostanze debitamente giustificate le autorità doganali possono autorizzare un termine più lungo di quello previsto al paragrafo 1 per la produzione dei documenti di accompagnamento.
3. Se il documento di accompagnamento riguarda il valore in dogana, l’autorità doganale può, in circostanze debitamente giustificate, fissare un termine più lungo rispetto a quello di cui ai paragrafi 1 o 2, tenendo conto della prescrizione di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del codice.
Articolo 148
Invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci
(Articolo 174, paragrafo 2, del codice)
1. Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale che comporta un’obbligazione doganale all’importazione invece di essere dichiarate per un altro regime doganale, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;
b) le merci non sono state utilizzate in modo incompatibile con il regime doganale nell’ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore;
c) al momento della dichiarazione erronea erano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale nell’ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore;
d) è stata presentata una dichiarazione in dogana per il regime doganale nell’ambito del quale le merci sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l’errore.
2. Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate invece di altre merci per un regime doganale che comporta un’obbligazione doganale all’importazione, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;
b) le merci erroneamente dichiarate non sono state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nel loro stato originario e sono state ripristinate al loro stato originario;
c) lo stesso ufficio doganale è competente per le merci erroneamente dichiarate e le merci che il dichiarante intendeva dichiarare;
d) le merci devono essere dichiarate per lo stesso regime doganale di quelle erroneamente dichiarate.
3. Se merci che sono state vendute nell’ambito di un contratto a distanza quale definito all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) sono state immesse in libera circolazione e sono reintrodotte, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana;
b) le merci sono state esportate per essere rispedite all’indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da tale fornitore.
4. Oltre ai casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le dichiarazioni in dogana sono invalidate dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, in uno dei seguenti casi:
a) se le merci sono state svincolate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo e non hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione;
b) se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro posizione doganale di merci unionali è stata successivamente dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto doganale delle merci in dogana;
c) se le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali;
d) se è concessa un’autorizzazione con effetto retroattivo conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del codice;
e) se merci unionali sono state vincolate al regime di deposito doganale a norma dell’articolo 237, paragrafo 2, del codice e non possono più essere vincolate a tale regime in conformità dello stesso articolo.
5. Una dichiarazione doganale relativa a merci soggette al dazio all’esportazione oppure oggetto di una domanda di rimborso del dazio all’importazione, di restituzioni o di altri importi all’esportazione o di altre misure particolari all’esportazione può essere invalidata a norma del paragrafo 4, lettera a), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il dichiarante fornisce all’ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all’ufficio doganale di vincolo la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione,
b) se la dichiarazione doganale è effettuata su supporto cartaceo, il dichiarante ripresenta all’ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all’ufficio doganale di vincolo, tutti gli esemplari della dichiarazione doganale unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l’accettazione della dichiarazione;
c) il dichiarante fornisce all’ufficio doganale di esportazione la prova che le restituzioni e gli altri importi o vantaggi finanziari previsti all’esportazione delle merci in questione sono stati rimborsati o che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie affinché non siano più corrisposti;
d) il dichiarante adempie ad eventuali altri obblighi ai quali è vincolato con riguardo alle merci;
e) eventuali adeguamenti effettuati su una licenza di esportazione presentata a corredo della dichiarazione doganale sono annullati.
Articolo 149
Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato
(Articolo 179, paragrafo 1, del codice)
1. Affinché lo sdoganamento centralizzato sia autorizzato a norma dell’articolo 179 del codice, le relative domande devono riguardare una delle procedure seguenti:
a) immissione in libera pratica;
b) deposito doganale,
c) ammissione temporanea;
d) uso finale;
e) perfezionamento attivo;
f) perfezionamento passivo;
g) esportazione;
h) riesportazione.
2. Se la dichiarazione in dogana è sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, lo sdoganamento centralizzato può essere autorizzato alle condizioni stabilite all’articolo 150.
Articolo 150
Condizioni per la concessione di autorizzazioni per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante
(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)
1. L’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se i richiedenti dimostrano di soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.
2. Affinché sia concessa l’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all’articolo 182, paragrafo 1, del codice, la domanda deve riguardare una delle procedure seguenti:
a) immissione in libera pratica;
b) deposito doganale;
c) ammissione temporanea;
d) uso finale;
e) perfezionamento attivo;
f) perfezionamento passivo;
g) esportazione e riesportazione.
3. Se la domanda di autorizzazione riguarda l’immissione in libera pratica, l’autorizzazione non può essere concessa nei seguenti casi:
a) contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d’accisa in conformità all’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;
b) reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d’accisa in conformità all’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.
4. Se la domanda di autorizzazione riguarda l’esportazione e la riesportazione, l’autorizzazione è concessa unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma dell’articolo 263, paragrafo 2, del codice;
b) l’ufficio doganale di esportazione è anche l’ufficio doganale di uscita oppure l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita hanno predisposto procedure volte a garantire che le merci siano soggette a vigilanza doganale all’uscita.
5. Se la domanda di autorizzazione riguarda l’esportazione e la riesportazione, l’esportazione di prodotti soggetti ad accisa non è consentita, tranne ove sia applicabile l’articolo 30 della direttiva 2008/118/CE.
6. Un’autorizzazione all’iscrizione nelle scritture del dichiarante non può essere concessa quando la domanda riguarda una procedura che richiede, a norma dell’articolo 181, uno scambio di informazioni standardizzato tra le autorità doganali, a meno che queste ultime concordino di utilizzare altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni.
Articolo 151
Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l’autovalutazione
(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)
Se un richiedente di cui all’articolo 185, paragrafo 2, del codice è titolare di un’autorizzazione per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante, l’autovalutazione è autorizzata a condizione che la domanda di autovalutazione riguardi i regimi doganali di cui all’articolo 150, paragrafo 2, o la riesportazione.
Articolo 152
Formalità e controlli doganali nell’ambito dell’autovalutazione
(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)
I titolari delle autorizzazioni di autovalutazione possono essere autorizzati a effettuare controlli, sotto vigilanza doganale, del rispetto di divieti e restrizioni secondo quanto specificato nell’autorizzazione.
CAPO 3
Svincolo delle merci
Articolo 153
Svincolo non subordinato alla costituzione di una garanzia
(Articolo 195, paragrafo 2, del codice)
Se, prima dello svincolo di merci che formano oggetto di una domanda di concessione di un contingente tariffario, si ritiene che il contingente tariffario in questione non sia in una situazione critica, lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per tali merci.
Articolo 154
Notifica dello svincolo delle merci
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Se la dichiarazione relativa a un regime doganale o a una riesportazione è presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali, per notificare al dichiarante lo svincolo delle merci, possono utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici.
2. Se le merci si trovavano in deposito temporaneo prima dello svincolo e le autorità doganali devono informare in merito allo svincolo delle merci il titolare dell’autorizzazione di gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, le informazioni possono essere fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
TITOLO VI
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE
CAPO 1
Immissione in libera pratica
Articolo 155
Autorizzazione all’emissione di note di pesatura delle banane
(Articolo 163, paragrafo 3, del codice)
Le autorità doganali concedono un’autorizzazione per l’emissione di documenti di accompagnamento per le dichiarazioni normali in dogana certificanti la pesatura di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all’importazione («note di pesatura delle banane») se il richiedente dell’autorizzazione soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) soddisfa il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice;
b) partecipa all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio o alla movimentazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all’importazione;
c) offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento della pesatura;
d) dispone di un impianto di pesatura adeguato;
e) tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare i controlli necessari.
Articolo 156
Termine
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 155 è adottata senza indugio e al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.
Articolo 157
Mezzi di comunicazione della nota di pesatura delle banane
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
Le note di pesatura delle banane possono essere redatte e presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
CAPO 2
Esenzione dai dazi all’importazione
Articolo 158
Merci considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate
(Articolo 203, paragrafo 5, del codice)
1. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell’Unione, non hanno subito altri trattamenti o manipolazioni oltre a quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione.
2. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell’Unione, hanno subito trattamenti o manipolazioni diversi da quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione, ma, dopo che il trattamento o la manipolazione ha avuto inizio, è risultato che tale trattamento o manipolazione era inadatto all’uso cui erano destinate.
3. Se le merci di cui al paragrafo 1 o 2 hanno subito un trattamento o una manipolazione che le avrebbe rese soggette al dazio all’importazione se fossero state vincolate al regime di perfezionamento passivo, tali merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate solo a condizione che tale trattamento o manipolazione, compresa l’incorporazione di pezzi di ricambio, non ecceda quanto strettamente necessario affinché le merci possano essere ancora utilizzate nello stesso modo in cui potevano esserlo al momento dell’esportazione dal territorio doganale dell’Unione.
Articolo 159
Merci che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune
(Articolo 204 del codice)
1. Le merci in reintroduzione che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune sono esentate dal dazio all’importazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le restituzioni o gli altri importi pagati nell’ambito di tali misure sono stati rimborsati, le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per trattenere le somme da corrispondere per tali merci nell’ambito delle misure oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati;
b) le merci si trovavano in una delle seguenti situazioni:
i) non potevano essere immesse sul mercato nel paese di destinazione;
ii) sono state respinte dal destinatario perché difettose o non conformi al contratto;
iii) sono state reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione in quanto altre circostanze, sulle quali l’esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione;
c) le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione o successivamente quando ciò sia consentito dalle autorità doganali dello Stato membro di reimportazione in circostanze debitamente giustificate.
2. Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono le seguenti:
a) merci che rientrano nel territorio doganale dell’Unione a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;
b) merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;
c) merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell’incapacità fisica o giuridica di quest’ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l’esportazione;
d) merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine di consegna previsto dal contratto;
e) gli ortofrutticoli contemplati dalla pertinente organizzazione comune dei mercati, esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese di destinazione.
Articolo 160
Mezzi di comunicazione del bollettino d’informazione INF 3
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Un documento attestante che le condizioni per l’esenzione dal dazio all’importazione sono state soddisfatte («bollettino INF 3») può essere trasmesso utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
TITOLO VII
REGIMI SPECIALI
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 161
Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione
[Articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice]
In deroga all’articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un’autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 162
Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione
(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
1. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale è stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale competente è quella del luogo di primo utilizzo delle merci.
2. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento attivo è stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale competente è quella del luogo di prima trasformazione delle merci.
Articolo 163
Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana
[Articolo 6, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]
1. Una dichiarazione in dogana, a condizione che sia integrata dai dati supplementari di cui all’allegato A, è considerata una domanda di autorizzazione nei seguenti casi:
a) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di ammissione temporanea, a meno che le autorità doganali richiedano una domanda formale nei casi contemplati all’articolo 236, lettera b);
b) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di uso finale e il richiedente intende assegnarle interamente all’uso finale previsto;
c) se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento attivo;
d) se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento passivo;
e) se è stata concessa un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo e i prodotti di sostituzione devono essere immessi in libera pratica utilizzando il sistema degli scambi standard, che non è coperto da tale autorizzazione;
f) se i prodotti trasformati devono essere immessi in libera pratica dopo il perfezionamento passivo e l’operazione di perfezionamento riguarda merci prive di carattere commerciale.
2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:
a) dichiarazione semplificata;
b) sdoganamento centralizzato;
c) iscrizione nelle scritture del dichiarante;
d) se è chiesta un’autorizzazione diversa da quella per l’ammissione temporanea che interessa più di uno Stato membro;
e) se è chiesto l’uso di merci equivalenti in conformità all’articolo 223 del codice;
f) se l’autorità doganale competente informa il dichiarante che è necessario un esame delle condizioni economiche conformemente all’articolo 211, paragrafo 6, del codice;
g) se si applica l’articolo 167, paragrafo 1, lettera f);
h) se è chiesta un’autorizzazione con effetto retroattivo, conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del codice, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e) o f), del presente articolo.
3. Se le autorità doganali ritengono che il vincolo al regime di ammissione temporanea di mezzi di trasporto o di pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dei mezzi di trasporto comporterebbe un serio rischio di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale, la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 non può essere presentata verbalmente o in conformità all’articolo 141. In tal caso le autorità doganali informano di ciò il dichiarante senza indugio dopo la presentazione delle merci in dogana.
4. L'obbligo di fornire dati supplementari di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi che comportano uno dei seguenti tipi di dichiarazioni:
a) le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica effettuate verbalmente a norma dell'articolo 135;
b) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione effettuate verbalmente a norma dell'articolo 136;
c) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione a norma dell'articolo 139 considerate effettuate a norma dell'articolo 141.
5. I carnet ATA e i carnet CPD sono considerati domande di autorizzazione per l’ammissione temporanea se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) il carnet è stato rilasciato in una delle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è stato vistato e garantito da un’associazione facente parte di una catena di garanti quale definita nell’allegato A, articolo 1, lettera d), della convenzione di Istanbul;
b) il carnet riguarda merci e utilizzazioni previste dalla convenzione nell’ambito della quale è stato rilasciato;
c) il carnet è certificato dalle autorità doganali;
d) il carnet è valido in tutto il territorio doganale dell’Unione.
Articolo 164
Domanda di rinnovo o modifica di un’autorizzazione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Le autorità doganali possono consentire che una domanda di rinnovo o di modifica di un’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice sia presentata per iscritto.
Articolo 165
Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale di ammissione temporanea
(Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Quando una dichiarazione doganale verbale è considerata una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea in conformità all’articolo 163, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento figurante nell’allegato 71-01.
Articolo 166
Esame delle condizioni economiche
(Articolo 211, paragrafi 3 e 4, del codice)
1. La condizione di cui all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, a eccezione dei seguenti casi:
a) se l’importo del dazio all’importazione è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere da a) a f);
b) se l’importo del dazio all’importazione è calcolato conformemente all’articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s);
c) se l’importo del dazio all’importazione è calcolato conformemente all’articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere da g) a s).
2. La condizione di cui all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento passivo, tranne qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori unionali delle merci elencate nell’allegato 71-02 rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate.
Articolo 167
Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo
(Articolo 211, paragrafo 5, del codice)
1. Le condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo sono da considerarsi soddisfatte quando la domanda riguarda una delle seguenti operazioni:
a) la trasformazione di merci non elencate nell’allegato 71-02;
b) la riparazione;
c) la trasformazione di merci direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell’autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione;
d) la trasformazione del frumento (grano) duro in paste alimentari;
e) il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti del quantitativo determinato sulla base di un equilibrio conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
f) la trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 in una delle seguenti situazioni:
i) l’indisponibilità di merci prodotte nell’Unione che hanno lo stesso codice NC a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste;
ii) le differenze di prezzo fra i prodotti fabbricati nell’Unione e quelli destinati ad essere importati, ove merci comparabili non possano essere impiegate perché il loro prezzo non renderebbe l’operazione commerciale proposta economicamente sostenibile;
iii) gli obblighi contrattuali qualora le merci comparabili non siano conformi ai requisiti contrattuali del paese terzo acquirente dei prodotti trasformati oppure qualora, conformemente al contratto, i prodotti trasformati debbano essere ottenuti da merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale o commerciale;
iv) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR;
g) la trasformazione delle merci al fine di garantirne la conformità ai requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;
h) la trasformazione di merci prive di carattere commerciale;
i) la trasformazione di merci ottenute nell’ambito di un’autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;
j) il trattamento delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco, di olio di palmisti, delle frazioni fluide di olio di palmisti, di olio di babassù o di olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare;
k) la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili, per i quali è stato rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea;
l) la trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma del dazio all’importazione su alcune armi e attrezzature militari in conformità al regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio ( 10 );
m) la trasformazione di merci in campioni;
n) il trattamento di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell’informazione;
o) la trasformazione di merci comprese nei codici NC 2707 o 2710 in merci comprese nei codici NC 2710 , 2710 o 2902 ;
p) la riduzione in cascami e avanzi, la distruzione, il recupero di parti o componenti;
q) la denaturazione;
r) le manipolazioni usuali di cui all’articolo 220 del codice;
s) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR per le merci che rientrano nell’allegato 71-02 e 300 000 EUR per le altre merci, salvo nei casi in cui le merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.
2. L’indisponibilità di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), copre i seguenti casi:
a) la totale assenza di produzione di merci comparabili all’interno del territorio doganale dell’Unione;
b) l’indisponibilità di una quantità sufficiente di tali merci per effettuare le operazioni di trasformazione previste;
c) merci unionali comparabili non possono essere messe a disposizione del richiedente in tempo utile per l’operazione commerciale proposta, sebbene una richiesta in tal senso sia stata presentata in tempo utile.
Articolo 168
Calcolo dell’importo del dazio all’importazione in taluni casi di regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafo 4, del codice)
1. Se non è richiesto un esame delle condizioni economiche e le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’importo del dazio all’importazione è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.
Il primo comma non si applica se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi indicati all’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s).
2. Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione e immessi in libera pratica entro un anno dalla loro riesportazione, l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.
Articolo 169
Autorizzazione all’uso di merci equivalenti
[Articolo 223, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera c), del codice]
1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, del codice, non rileva se l'uso di merci equivalenti sia sistematico o no.
2. L’uso di merci equivalenti di cui all’articolo 223, paragrafo 1, primo comma, del codice non è autorizzato se le merci vincolate al regime speciale sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.
3. L’uso di merci equivalenti di cui all’articolo 223, paragrafo 1, secondo comma, del codice non è autorizzato se le merci non unionali trasformate al posto delle merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.
4. L’uso di merci equivalenti nell’ambito del deposito doganale non è autorizzato se le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale sono tra quelle di cui all’allegato 71-02.
5. L’uso di merci equivalenti non è autorizzato per le merci o i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica.
6. In deroga all’articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, sono considerate come merci equivalenti per il regime del perfezionamento attivo:
a) le merci che si trovano ad uno stadio di fabbricazione più avanzato delle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo se la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti è effettuata nell’impresa del titolare dell’autorizzazione o nell’impresa in cui l’operazione viene effettuata per suo conto;
b) in caso di riparazione, merci nuove invece di merci usate o merci in condizioni migliori rispetto alle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo;
c) merci con caratteristiche tecniche simili alle merci che sostituiscono, a condizione che abbiano lo stesso codice NC a otto cifre e la stessa qualità commerciale.
7. In deroga all’articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, alle merci di cui all’allegato 71-04 si applicano le disposizioni speciali stabilite in tale allegato.
8. In caso di ammissione temporanea, le merci equivalenti possono essere utilizzate solo se l’autorizzazione di ammissione temporanea con esonero totale dal dazio all’importazione è concessa in conformità agli articoli da 208 a 211.
Articolo 170
Merci o prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
1. L’autorizzazione di perfezionamento attivo IM/EX, su domanda del richiedente, precisa che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX, che non sono stati dichiarati per un regime doganale successivo o riesportati alla scadenza del periodo di appuramento, si considerano immessi in libera pratica a decorrere dalla data di scadenza del termine per l’appuramento.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci e ai prodotti che sono soggetti a divieti o restrizioni.
Articolo 171
Termine per l’adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice
(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
1. Se una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.
Se una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.
2. Se è necessario un esame delle condizioni economiche in conformità all’articolo 211, paragrafo 6, del codice, il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione.
Le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare dell’autorizzazione, della necessità di esaminare le condizioni economiche e, se l’autorizzazione non è ancora stata rilasciata, della proroga del termine conformemente al primo comma.
Articolo 172
Effetto retroattivo
(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)
1. Se le autorità doganali concedono un’autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all’articolo 211, paragrafo 2, del codice, l’efficacia dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda.
2. In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l’efficacia dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell’allegato 71-02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda.
3. Se la domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, può essere concessa un’autorizzazione ad efficacia retroattiva a decorrere dalla data di scadenza dell’autorizzazione originaria.
Se, conformemente all’articolo 211, paragrafo 6, del codice, è richiesto un esame delle condizioni economiche per il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, l’efficacia retroattiva dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data in cui sono tratte le conclusioni sulle condizioni economiche.
Articolo 173
Validità dell’autorizzazione
(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)
1. Se un’autorizzazione è concessa in conformità all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, il periodo di validità dell’autorizzazione non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui l’autorizzazione prende effetto.
2. Il periodo di validità di cui al paragrafo 1 non può superare i tre anni qualora l’autorizzazione si riferisca a merci di cui all’allegato 71-02.
Articolo 174
Termine per l’appuramento di un regime speciale
(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)
1. Su richiesta del titolare del regime, il termine per l’appuramento specificato nell’autorizzazione concessa in conformità all’articolo 211, paragrafo 1, del codice può essere prorogato dalle autorità doganali, anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato.
2. Se il termine per l’appuramento scade a una data precisa per l’insieme delle merci vincolate al regime in un dato periodo, le autorità doganali possono stabilire nell’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, che il termine per l’appuramento sia automaticamente prorogato per l’insieme delle merci che sono ancora vincolate al regime a tale data. Le autorità doganali possono decidere di porre fine alla proroga automatica del termine per quanto riguarda tutte o alcune delle merci vincolate al regime.
Articolo 175
Conto di appuramento
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]
1. Le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX, del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all’articolo 176 o del regime di uso finale stabiliscono che il titolare dell’autorizzazione debba presentare il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’appuramento.
L’ufficio doganale di controllo può tuttavia decidere di non imporre l’obbligo di presentare il conto di appuramento ove non lo ritenga necessario.
2. Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, le autorità doganali possono prorogare di 60 giorni il termine di cui al paragrafo 1. In casi eccezionali le autorità doganali possono prorogare tale termine anche se è scaduto.
3. Il conto di appuramento reca le indicazioni elencate nell’allegato 71-06, salvo se diversamente disposto dall’ufficio doganale di controllo.
4. Se si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX siano stati immessi in libera pratica in conformità all'articolo 170, paragrafo 1, ciò è indicato nel conto di appuramento.
5. Se l’autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX specifica che si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati a tale regime siano stati immessi in libera pratica il giorno della scadenza del termine per l’appuramento, il titolare dell’autorizzazione presenta il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo di cui al paragrafo 1.
6. Le autorità doganali possono autorizzare che il conto di appuramento sia presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 176
Scambio di informazioni standardizzato e obblighi del titolare di un’autorizzazione per l’uso di un regime di perfezionamento
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
1. Le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più Stati membri stabiliscono i seguenti obblighi:
a) uso dello scambio di informazioni standardizzato (INF) di cui all’articolo 181, a meno che le autorità doganali non convengano altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni;
b) il titolare dell’autorizzazione fornisce all’ufficio doganale di controllo le informazioni di cui alla sezione A dell’allegato 71-05;
c) se sono presentate le dichiarazioni o notifiche di seguito indicate, esse fanno riferimento al pertinente numero INF:
i) dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo;
ii) dichiarazione di esportazione per il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo;
iii) dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo;
iv) dichiarazioni doganali per l’appuramento del regime di perfezionamento;
v) dichiarazioni o notifiche di riesportazione.
2. Le autorizzazioni per l’uso del regime doganale di perfezionamento attivo IM/EX che interessano un solo Stato membro stabiliscono che, su richiesta dell’ufficio doganale di controllo, il titolare dell’autorizzazione fornisca a tale ufficio doganale, in relazione alle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo, informazioni sufficienti da consentire all’ufficio doganale di controllo di calcolare l’importo del dazio all’importazione conformemente all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.
Articolo 177
Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, l’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all’origine delle merci.
Articolo 178
Scritture
(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 214, paragrafo 1, del codice)
1. Le scritture di cui all’articolo 214, paragrafo 1, del codice contengono i seguenti elementi:
a) se del caso, il riferimento all’autorizzazione prevista per vincolare le merci a un regime speciale;
b) l’MRN o, se non esiste, qualsiasi altro numero o codice che identifichi le dichiarazioni doganali con le quali le merci sono vincolate al regime speciale e, se il regime è stato appurato conformemente all’articolo 215, paragrafo 1, del codice, le informazioni sulle relative modalità di appuramento;
c) i dati che consentono l’identificazione inequivocabile dei documenti doganali diversi dalle dichiarazioni doganali, degli eventuali altri documenti relativi al vincolo delle merci a un regime speciale e di qualsiasi altro documento pertinente per il corrispondente appuramento del regime;
d) le indicazioni di marchi, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione del container necessari per identificare le merci;
e) ubicazione delle merci e informazioni su ogni movimento delle stesse;
f) posizione doganale delle merci;
g) indicazioni relative alle manipolazioni usuali e, se del caso, la nuova classificazione tariffaria risultante da tali manipolazioni;
h) indicazioni relative all’ammissione temporanea o all’uso finale;
i) indicazioni relative al regime di perfezionamento attivo o passivo, comprese le informazioni sulla natura del perfezionamento;
j) ove si applichi l’articolo 86, paragrafo 1, del codice, i costi di magazzinaggio o di manipolazione usuale;
k) il tasso di rendimento o, all’occorrenza, le modalità per la sua determinazione;
l) indicazioni che consentano la vigilanza e i controlli doganali dell’uso di merci equivalenti in conformità all’articolo 223 del codice;
m) ove sia necessaria la separazione contabile, informazioni sul tipo di merci, sulla posizione doganale e, se del caso, sull’origine delle merci;
n) nei casi di ammissione temporanea di cui all’articolo 238, le indicazioni richieste da tale articolo;
o) nei casi di perfezionamento attivo di cui all’articolo 241, le indicazioni richieste da tale articolo;
p) se del caso, le indicazioni relative a un eventuale trasferimento di diritti e obblighi conformemente all’articolo 218 del codice;
q) se le scritture non fanno parte della contabilità principale a fini doganali, un riferimento alla contabilità principale a fini doganali;
r) informazioni supplementari per casi particolari, su richiesta delle autorità doganali per giustificati motivi.
2. Nel caso delle zone franche le scritture contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i seguenti elementi:
a) indicazioni che consentano di identificare i documenti di trasporto per le merci che entrano nelle zone franche o che ne escono;
b) indicazioni concernenti l’uso o il consumo di merci la cui immissione in libera pratica o ammissione temporanea non comporterebbe l’applicazione di dazi all’importazione o di misure stabilite nell’ambito delle politiche commerciali o agricole comuni conformemente all’articolo 247, paragrafo 2, del codice.
3. Le autorità doganali possono esonerare dall’obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se ciò non pregiudica la vigilanza e i controlli doganali relativi all’uso di un regime speciale.
4. Nel caso dell’ammissione temporanea le scritture sono conservate solo se richiesto dalle autorità doganali.
Articolo 179
Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione
(Articolo 219 del codice)
1. La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale può avvenire tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’articolo 178, paragrafo 1, lettera e).
2. La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo può aver luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione dall’ufficio doganale di vincolo all’ufficio doganale di uscita.
3. La circolazione di merci vincolate al regime di deposito doganale può aver luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’articolo 178, paragrafo 1, lettera e), con le modalità seguenti:
a) tra diverse strutture di deposito indicate nella stessa autorizzazione;
b) dall’ufficio doganale di vincolo alle strutture di deposito, oppure
c) dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita o ad ogni ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato a svincolare le merci per un regime doganale successivo o a ricevere la dichiarazione di riesportazione ai fini dell'appuramento del regime speciale.
La circolazione in regime di deposito doganale si conclude entro i 30 giorni successivi alla rimozione delle merci dal deposito doganale.
Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 30 giorni.
4. Se le merci sono trasportate in regime di deposito doganale dalle strutture di deposito all’ufficio doganale di uscita, le scritture di cui all’articolo 214, paragrafo 1, del codice forniscono informazioni sull’uscita delle merci entro i 100 giorni successivi alla rimozione delle stesse dal deposito doganale.
Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 100 giorni.
Articolo 180
Manipolazioni usuali
(Articolo 220 del codice)
Le manipolazioni usuali di cui all’articolo 220 del codice sono quelle definite nell’allegato 71-03.
Articolo 181
Scambio di informazioni standardizzato
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
1. L’ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione A dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini di uno scambio di informazioni standardizzato (INF) per:
a) il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo EX/IM che interessa uno o più Stati membri;
b) il perfezionamento attivo IM/EX o il perfezionamento passivo IM/EX che interessa più Stati membri.
2. Se l’autorità doganale competente di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del codice ha chiesto uno scambio standardizzato di informazioni tra le autorità doganali riguardo alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessa un solo Stato membro, l’ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione B dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell’INF.
3. Se una dichiarazione in dogana o una dichiarazione o una notifica di riesportazione fa riferimento a un INF, le autorità doganali competenti rendono disponibili i dati specifici di cui alla sezione A dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell’INF.
4. Le autorità doganali comunicano informazioni aggiornate in merito all’INF al titolare dell’autorizzazione, su sua richiesta.
5. Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Articolo 182
Posizione doganale di animali nati da animali vincolati a un regime speciale
(Articolo 153, paragrafo 3, del codice)
Se il valore totale di animali nati nel territorio doganale dell’Unione da animali oggetto di una dichiarazione doganale e vincolati al regime di deposito, di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo, supera i 100 EUR, tali animali sono considerati merci non unionali e sono vincolati allo stesso regime degli animali da cui sono nati.
Articolo 183
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare
[Articolo 167, paragrafo 2, lettera b), del codice]
L’obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero per le merci per cui un regime speciale diverso dal transito è stato appurato mediante il vincolo a un regime speciale successivo diverso dal transito, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il titolare dell’autorizzazione del primo regime speciale e di quello successivo è la stessa persona;
b) la dichiarazione doganale per il primo regime speciale è stata presentata utilizzando il formulario standard, o il dichiarante ha presentato una dichiarazione complementare a norma dell’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice per quanto riguarda il primo regime speciale;
c) il primo regime speciale è appurato mediante il vincolo delle merci ad un successivo regime speciale diverso dal regime di uso finale o di perfezionamento attivo a seguito della presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
CAPO 2
Transito
Articolo 184
Mezzi di comunicazione dell’MRN di un’operazione di transito e dell’MRN di un’operazione TIR alle autorità doganali
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
L’MRN di una dichiarazione di transito o di un’operazione TIR può essere comunicato alle autorità doganali mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:
a) un codice a barre;
b) un documento di accompagnamento transito;
c) un documento di accompagnamento transito/sicurezza;
d) in caso di un’operazione TIR, un carnet TIR;
e) altri mezzi autorizzati dall’autorità doganale destinataria.
Fino alle date di potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali con uno dei mezzi specificati alle lettere b) e c) del primo comma.
Articolo 185
Documento di accompagnamento transito e documento di accompagnamento transito/sicurezza
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
I requisiti comuni in materia di dati per il documento di accompagnamento transito e, se necessario, per l'elenco degli articoli e per il documento di accompagnamento transito/sicurezza e l'elenco degli articoli transito/sicurezza sono indicati nell'allegato B-02.
Articolo 186
Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Ai fini delle operazioni TIR, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice sono presentate all’autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui le operazioni TIR del richiedente devono essere concluse.
Articolo 187
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR
(Articolo 230 del codice)
1. La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
b) il richiedente dichiara che riceverà regolarmente merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR;
c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.
2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sulle operazioni TIR e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.
3. L’autorizzazione relativa alla qualifica di destinatario autorizzato si applica alle operazioni TIR la cui conclusione è prevista nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa, nel luogo o nei luoghi di tale Stato membro specificati nell’autorizzazione.
Articolo 188
Territori fiscali speciali
(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)
1. Quando merci unionali sono trasportate da un territorio fiscale speciale verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non è un territorio fiscale speciale e tale movimento si conclude in un luogo situato al di fuori dello Stato membro in cui le merci sono state introdotte nella suddetta parte del territorio doganale dell’Unione, tali merci sono trasportate in regime di transito unionale interno di cui all’articolo 227 del codice.
2. In situazioni diverse da quelle contemplate al paragrafo 1 il regime di transito unionale interno può essere utilizzato per merci unionali che transitano tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 189
Applicazione della convenzione relativa ad un regime comune di transito in casi specifici
(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)
Quando merci dell’Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell’Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito unionale esterno di cui all’articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:
a) le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione in paesi terzi nell’ambito della politica agricola comune;
b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell’utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all’esportazione in paesi terzi nell’ambito della politica agricola comune;
c) le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione a condizione che siano vincolate al regime di transito esterno conformemente all’articolo 118, paragrafo 4, del codice.
Articolo 190
Ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Una ricevuta vistata dall’ufficio doganale di destinazione su richiesta della persona che presenta le merci e le informazioni richieste da tale ufficio contiene i dati di cui all’allegato 72-03.
Articolo 191
Disposizioni generali sulle autorizzazioni di semplificazioni
(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 4, del codice sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
b) il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito unionale;
c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) ed), del codice.
2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.
Articolo 192
Domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice sono presentate all’autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che avranno inizio le operazioni di transito unionale del richiedente.
Articolo 193
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale
(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)
La qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale a norma all’articolo 89, paragrafo 5, del codice o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a norma dell’articolo 95, paragrafo 2, del codice.
Articolo 194
Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale
(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Ai fini del ricevimento di merci che circolano in regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice sono presentate all’autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che si concluderanno le operazioni di transito unionale del richiedente.
Articolo 195
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale
(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)
La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate ad un regime di transito unionale.
Articolo 196
Ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Una ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato al trasportatore alla consegna delle merci e le relative informazioni richieste contengono i dati di cui all’allegato 72-03.
Articolo 197
Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare
(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)
1. Sono concesse autorizzazioni a norma dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito unionale se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.
2. Le autorità doganali accettano, nel contesto dell’autorizzazione, i sigilli di modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Stato membro a meno che non dispongano di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.
Articolo 198
Autorizzazione all’uso di una dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice]
Le autorizzazioni a norma dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice per l’uso di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito unionale sono concesse per:
a) il trasporto ferroviario di merci;
b) il trasporto di merci per via aerea o marittima se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.
Articolo 199
Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]
Ai fini del trasporto aereo, le autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:
a) il richiedente opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell’Unione;
b) il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza all’aeroporto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.
Articolo 200
Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto marittimo
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]
Ai fini del trasporto marittimo, le autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:
a) il richiedente opera un numero significativo di viaggi tra porti dell’Unione;
b) il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza al porto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione al porto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.
CAPO 3
Deposito doganale
Articolo 201
Vendita al dettaglio
(Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice)
Le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale delle merci sono concesse a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate ai fini della vendita al dettaglio, tranne qualora le merci siano vendute al dettaglio in una delle seguenti situazioni:
a) in esenzione dai dazi all’importazione ai viaggiatori in partenza verso o in arrivo da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione;
b) in esenzione dai dazi all’importazione a membri di organizzazioni internazionali;
c) in esenzione dai dazi all’importazione a membri delle forze NATO;
d) in esenzione dai dazi all’importazione nell’ambito di accordi diplomatici o consolari;
e) a distanza, anche via Internet.
Articolo 202
Strutture di deposito appositamente attrezzate
[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]
Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l’autorizzazione a gestire strutture di deposito per il deposito doganale di merci può prevedere che le merci siano depositate unicamente in strutture appositamente attrezzate per riceverle.
Articolo 203
Tipo di strutture di deposito
[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]
L’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci specifica quale dei seguenti tipi di deposito doganale deve essere utilizzato nell’ambito di ciascuna autorizzazione:
a) deposito doganale pubblico di tipo I;
b) deposito doganale pubblico di tipo II;
c) deposito doganale privato.
CAPO 4
Uso particolare
Articolo 204
Disposizioni generali
[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]
Salvo se altrimenti disposto, le autorizzazioni per l’uso del regime di ammissione temporanea sono concesse a condizione che la posizione delle merci vincolate al regime rimanga la stessa.
Possono tuttavia essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantirne la compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire il loro utilizzo nell’ambito del regime.
Articolo 205
Luogo di presentazione di una domanda
(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
1. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea è presentata all’autorità doganale competente per il luogo in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta.
2. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea effettuata mediante una dichiarazione doganale orale a norma dell’articolo 136, un atto in conformità all’articolo 139 o un carnet ATA o CPD in conformità all’articolo 163 è effettuata nel luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l’ammissione temporanea.
Articolo 206
Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione
[Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa per le merci che non soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l'esenzione totale dai dazi all'importazione stabilite negli articoli da 209 a 216 e da 219 a 236.
2. L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione non è concessa per i prodotti di consumo.
3. L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione è concessa a condizione che l’importo del dazio all’importazione dovuto in conformità all’articolo 252, paragrafo 1, secondo comma, del codice sia versato quando il regime è stato appurato.
Articolo 207
Disposizioni generali
(Articolo 211, paragrafo 3, del codice)
L’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa per le merci di cui agli articoli da 208 a 211 e all’articolo 213, anche se il richiedente e il titolare del regime sono stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 208
Palette
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
Il beneficio dell’esenzione totale dal dazio all’importazione si applica alle palette.
Articolo 209
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per palette se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di palette.
Articolo 210
Container
[Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. L’esenzione totale dai dazi all’importazione si applica ai container recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:
a) identità del proprietario o dell’operatore mediante il nome e cognome, o altro mezzo d’identificazione consacrato dall’uso, esclusi simboli come emblemi o bandiere;
b) marchi e numeri d’identificazione del container adottati dal proprietario o dall’operatore;
c) tara del container, comprese tutte le attrezzature fisse.
Per i container di trasporto merci destinati all’uso marittimo, o per qualsiasi altro container che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che terminano con una «U»), l’identificazione del proprietario o dell’operatore principale, il numero di serie del container e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.
2. Se la domanda di autorizzazione è presentata in conformità all’articolo 163, paragrafo 1, i container sono sottoposti alla supervisione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione o di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione che sia rappresentata nel territorio doganale dell’Unione.
Tale persona fornisce alle autorità doganali, su richiesta, informazioni dettagliate sui movimenti di ciascun container che beneficia dell’ammissione temporanea, compresi le date e i luoghi di entrata e di appuramento.
Articolo 211
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per container se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di container.
Articolo 212
Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. Ai fini del presente articolo il termine «mezzi di trasporto» comprende anche i normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature che accompagnano il mezzo di trasporto.
2. Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 136 o di un altro atto in conformità all’articolo 139, l’autorizzazione è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un’altra persona. In questo caso l’autorizzazione è concessa a quest’ultima persona.
3. L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
b) sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.
Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell’autorizzazione.
Articolo 213
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto non unionali
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per mezzi di trasporto se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di mezzi di trasporto.
Articolo 214
Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
Le persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione beneficiano dell’esenzione totale dal dazio all’importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell’altra nell’ambito di tale accordo;
b) per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell’Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto;
c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza;
d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione.
Articolo 215
Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell’immatricolazione, di un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell’immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell’Unione al momento dell’uso.
2. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto e che utilizzano privatamente per uno dei seguenti fini:
a) per tornare nel proprio luogo di residenza all’interno del territorio doganale dell’Unione;
b) per lasciare il territorio doganale dell’Unione.
3. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell’affittuario dei mezzi di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale.
L’uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.
Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.
4. Ai fini del presente articolo,
a) per «uso privato» si intende l’uso di un mezzo di trasporto diverso dall’uso commerciale;
b) per «uso commerciale» si intende l’uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.
Articolo 216
Esenzione dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto in altri casi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale dell’Unione all’interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:
a) una persona stabilita al di fuori di tale territorio;
b) una persona fisica che ha la propria residenza abituale in tale territorio ed è sul punto di trasferire la propria residenza normale in un luogo al di fuori di detto territorio.
2. L’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa in casi eccezionali per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale utilizzati per un periodo di tempo limitato da una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione.
Articolo 217
Termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container
(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)
L’appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime:
a) per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi;
b) per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto;
c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:
i) da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione per soli motivi di studio;
ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione necessaria per lo svolgimento della missione;
iii) negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi;
d) per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi;
e) per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi;
f) per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi.
Articolo 218
Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale
(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 215, paragrafo 4, del codice)
1. Se un mezzo di trasporto è stato temporaneamente importato nell’Unione in esenzione totale dai dazi all’importazione in conformità all’articolo 212 ed è stato restituito a un’impresa di locazione avente sede nel territorio doganale dell’Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell’Unione.
Se il mezzo di trasporto è nuovamente locato dall’impresa di locazione ad una persona stabilita al di fuori di tale territorio o a persone fisiche che hanno la loro residenza abituale all’interno del territorio doganale dell’Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell’Unione ed entro tre settimane dalla conclusione del relativo contratto.
La data di entrata nel territorio doganale dell’Unione è considerata la data di conclusione del contratto di locazione in base al quale il mezzo di trasporto era utilizzato al momento dell’ingresso in tale territorio, a meno che la data effettiva di entrata sia stata dimostrata.
2. Un’autorizzazione per l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 è concessa a condizione che il mezzo di trasporto non sia utilizzato per scopi diversi dalla riesportazione.
3. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2, entro tre settimane dalla conclusione del contratto relativo alla locazione o alla nuova locazione il mezzo di trasporto è restituito all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale dell'Unione se esso è utilizzato dalla persona fisica per tornare nel suo luogo di residenza nel territorio doganale dell'Unione oppure il mezzo di trasporto è riesportato se è utilizzato da quest'ultima per lasciare il territorio doganale dell'Unione.
Articolo 219
Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci importate da viaggiatori residenti al di fuori del territorio doganale dell’Unione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) le merci sono effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio;
b) le merci sono destinate ad essere utilizzate per fini sportivi.
Articolo 220
Materiale destinato al conforto dei marittimi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per il materiale destinato al conforto dei marittimi nei casi seguenti:
a) il materiale è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;
b) è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall’equipaggio;
c) è utilizzato dall’equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.
Articolo 221
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 222
Materiale medico-chirurgico e di laboratorio
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa se il materiale medico-chirurgico e di laboratorio è spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria ed è destinato a fini diagnostici o terapeutici. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 223
Animali
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 224
Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le seguenti merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera:
a) attrezzature appartenenti a e utilizzate da persone stabilite nella zona di frontiera di un paese terzo attigua alla zona di frontiera dell’Unione in cui le merci devono essere utilizzate;
b) merci utilizzate per progetti di costruzione, riparazione o manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera dell’Unione, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.
Articolo 225
Supporti di suono, di immagini o di informazioni e materiale promozionale
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti:
a) supporti di suono, di immagini o di informazioni forniti gratuitamente e utilizzati a fini dimostrativi prima della loro commercializzazione o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
b) materiali utilizzati esclusivamente a fini promozionali, inclusi i mezzi di trasporto appositamente attrezzati per tali scopi.
Articolo 226
Materiali professionali
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali professionali che soddisfano le condizioni seguenti:
a) appartengono a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
b) sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione o da un suo dipendente stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
c) sono utilizzati dall’importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.
2. In deroga al paragrafo 1, l’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per gli strumenti musicali portatili importati temporaneamente da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale. I viaggiatori possono risiedere all’interno o all’esterno del territorio doganale dell’Unione.
3. L’esenzione totale dal dazio all’importazione non è concessa per i materiali professionali che devono essere utilizzati per uno dei seguenti fini:
a) la fabbricazione industriale di merci;
b) l’imballaggio industriale di merci;
c) lo sfruttamento di risorse naturali;
d) la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili;
e) lavori di sterro o lavori analoghi.
Le lettere c), d) ed e) non si applicano all’utensileria a mano.
Articolo 227
Materiale pedagogico e scientifico
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per il materiale pedagogico e scientifico alle seguenti condizioni:
a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell’insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;
c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione;
d) che non sia utilizzato a fini esclusivamente commerciali.
Articolo 228
Imballaggi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti:
a) imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;
b) imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione pieni.
Articolo 229
Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi alle seguenti condizioni:
a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
b) che siano utilizzati a fini di fabbricazione da una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e che venga esportato oltre il 50 % della produzione risultante dal loro utilizzo.
Articolo 230
Utensili e strumenti speciali
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per utensili e strumenti speciali alle seguenti condizioni:
a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
b) che siano messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione per la fabbricazione di merci e che venga esportato oltre il 50 % delle merci risultanti.
Articolo 231
Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci nelle situazioni seguenti:
a) le merci sono sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni;
b) le merci sono soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita;
c) le merci sono impiegate per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.
Articolo 232
Campioni
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i campioni utilizzati al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che la quantità dei campioni sia ragionevole rispetto a tale uso.
Articolo 233
Mezzi di produzione sostitutivi
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.
Articolo 234
Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.
In casi eccezionali, le autorità doganali possono concedere l’esenzione totale dal dazio all’importazione per le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di altri eventi o per altre merci ottenute durante simili eventi da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.
2. L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci consegnate dal proprietario per esame a una persona nell’Unione che abbia il diritto di acquistarle previo loro esame.
3. L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per quanto segue:
a) oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, quali definiti all’allegato IX della direttiva 2006/112/CEE, importati per essere esposti per l’eventuale vendita;
b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all’asta.
Articolo 235
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che sono utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime di ammissione temporanea.
Articolo 236
Altre merci
[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione può essere concessa per le merci non elencate negli articoli da 208 a 216 e da 219 a 235, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, in una delle seguenti situazioni:
a) le merci sono importate a titolo occasionale per un periodo non superiore a tre mesi;
b) le merci sono importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico nell’Unione.
Articolo 237
Termini specifici per l’appuramento
(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)
1. Per le merci di cui all’articolo 231, lettera c), all’articolo 233 e all’articolo 234, paragrafo 2, il termine per l’appuramento è di 6 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea.
2. Per gli animali di cui all’articolo 223, il termine per l’appuramento non è inferiore a 12 mesi dal momento in cui gli animali sono vincolati al regime di ammissione temporanea.
Articolo 238
Indicazioni da includere nella dichiarazione in dogana
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
1. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione «TA» e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.
2. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono riesportate a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 239
Obblighi del titolare dell’autorizzazione di uso finale
[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]
Un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale è concessa a condizione che il titolare dell’autorizzazione si impegni a soddisfare uno dei seguenti obblighi:
a) utilizzare le merci ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dal dazio o della riduzione del dazio;
b) trasferire l’obbligo di cui alla lettera a) ad un’altra persona, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali.
CAPO 5
Trasformazione
Articolo 240
Autorizzazione
(Articolo 211 del codice)
1. Un’autorizzazione per il regime di perfezionamento specifica le misure volte a stabilire:
a) che i prodotti siano stati ottenuti dalla lavorazione di merci vincolate a un regime di perfezionamento;
b) che le condizioni per il ricorso a merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice o al sistema degli scambi standard in conformità all'articolo 261 del codice siano soddisfatte.
2. Un’autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa per gli accessori per la produzione ai sensi dell’articolo 5, punto 37, lettera e), del codice, ad eccezione dei seguenti:
a) carburanti e fonti energetiche diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti trasformati o per la rilevazione di difetti nelle merci vincolate al regime che necessitano di riparazioni;
b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l’aggiustaggio o la sformatura dei prodotti trasformati;
c) materiali e attrezzature.
3. Un’autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione;
b) il ricorso al regime non può avere come conseguenza l’elusione delle norme in materia di origine e delle restrizioni quantitative applicabili alle merci importate.
Il primo comma non si applica se l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.
Articolo 241
Indicazioni da includere nella dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
1. Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o i prodotti trasformati risultanti sono successivamente vincolati ad un regime doganale che consente l’appuramento del regime di perfezionamento attivo in conformità all’articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione doganale per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l’indicazione «PA» e il pertinente numero di autorizzazione o numero INF, se del caso.
Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a misure di politica commerciale specifiche e tali misure continuano ad applicarsi nel momento in cui le merci, anche sotto forma di prodotti trasformati, sono vincolate a un regime doganale successivo, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo contiene le indicazioni di cui al primo comma, nonché l’indicazione «M P C».
2. Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono riesportate a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 242
Perfezionamento passivo (IM/EX)
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
1. Nel caso del perfezionamento passivo IM/EX, l’autorizzazione specifica il termine entro il quale le merci unionali, che sono sostituite da merci equivalenti, sono vincolate al regime di perfezionamento passivo. Tale termine non è superiore a sei mesi.
Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, il termine può essere prorogato anche dopo la sua scadenza, purché il termine complessivo non superi un anno.
2. L’importazione anticipata di prodotti trasformati comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe dovuto se le merci unionali sostituite non fossero vincolate al regime di perfezionamento passivo a norma del paragrafo 1.
Articolo 243
Riparazione nell’ambito del perfezionamento passivo
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
Se il regime di perfezionamento passivo è richiesto per una riparazione, le merci d’esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.
TITOLO VIII
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE
CAPO 1
Formalità preliminari all’uscita delle merci
Articolo 244
Termine per la presentazione delle dichiarazioni pre-partenza
(Articolo 263, paragrafo 1, del codice)
1. La dichiarazione pre-partenza di cui all’articolo 263 del codice è presentata all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:
a) in caso di trasporto marittimo:
i) per i movimenti dei carichi in container diversi da quelli di cui ai punti ii) e iii): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale dell’Unione;
ii) per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo e tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
iii) per i movimenti dei carichi in container effettuati tra i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
iv) per i movimenti non riguardanti i carichi in container: almeno 2 ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;
b) in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione;
c) in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un’ora prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione;
d) in caso di trasporto ferroviario:
i) se il tragitto del treno dall’ultima stazione in cui è stato composto il treno all’ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di uscita;
ii) in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, se la dichiarazione pre-partenza riguarda merci per le quali è chiesta una restituzione in conformità al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ( 11 ), essa è presentata presso l’ufficio doganale competente al più tardi al momento del carico delle merci conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.
3. Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione pre-partenza è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare il territorio doganale dell’Unione:
a) se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto intermodale);
b) se le merci sono arrivate all’ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare il territorio doganale dell’Unione (trasporto combinato).
4. I termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di forza maggiore.
Articolo 245
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza
[Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. Fatto salvo l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale a norma dell’articolo 158, paragrafo 1, del codice, oppure una dichiarazione di riesportazione a norma dell’articolo 270, paragrafo 1, del codice, l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero per le seguenti merci:
a) energia elettrica;
b) merci esportate mediante conduttura;
c) invii di corrispondenza;
d) merci trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell’Unione postale universale;
e) effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
g) le merci di cui all’articolo 140, paragrafo 1, fatta eccezione per le seguenti merci, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto:
i) palette e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette;
ii) container e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container;
iii) mezzi di trasporto e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto;
h) merci corredate di carnet ATA e CPD;
i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
j) merci trasportate su navi che circolano tra porti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
k) merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti dell’Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
l) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;
m) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:
i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;
ii) merci da utilizzare per installazioni o forniture di impianti offshore;
iii) articoli da utilizzare o consumare su impianti offshore;
n) le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;
p) le merci spedite dal territorio doganale dell’Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano, i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio.
2. La presentazione di una dichiarazione pre-partenza non è richiesta per le merci nei casi seguenti:
a) se una nave che trasporta le merci tra porti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un porto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;
b) se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti dell’Unione deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato fuori del territorio doganale dell’Unione e le merci devono rimanere a bordo dell’aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;
c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale dell’Unione e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;
d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale dell’Unione con presentazione di una dichiarazione pre-partenza o in esonero dall’obbligo di presentare tale dichiarazione, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell’Unione, a condizione che
i) il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci a norma dell’articolo 144 o 245 del codice o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;
ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;
iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;
f) se le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione ma sono state respinte dall’autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.
CAPO 2
Formalità all’uscita delle merci
Articolo 246
Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se le merci sono presentate all’ufficio doganale di uscita in conformità all’articolo 267, paragrafo 2, del codice, possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici per:
a) l’identificazione della dichiarazione di esportazione;
b) le comunicazioni concernenti le discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per il regime di esportazione e le merci presentate.
Articolo 247
Mezzi per fornire la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Al fine di certificare l’uscita delle merci, la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione può essere fornita all’ufficio doganale di esportazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
CAPO 3
Esportazione e riesportazione
Articolo 248
Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione
(Articolo 174 del codice)
1. Se esiste una discrepanza nella natura delle merci svincolate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto alle merci presentate all’ufficio doganale di uscita, l’ufficio doganale di esportazione invalida la dichiarazione di cui trattasi.
2. Se, dopo un periodo di 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, il perfezionamento passivo o la riesportazione, l’ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto né informazioni sull’uscita delle merci, né la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, tale ufficio può invalidare la dichiarazione in questione.
Articolo 249
Mezzi per la presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se una dichiarazione di esportazione o di riesportazione era richiesta, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione senza dichiarazione, per la presentazione a posteriori della dichiarazione di esportazione o di riesportazione possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 250
Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate.
2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti autorizzazioni non sono sottoposte a riesame:
a) le autorizzazioni di esportatori per la compilazione di dichiarazioni su fattura di cui agli articoli 97 tervicies e 117 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
b) le autorizzazioni per la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile di cui all’articolo 88 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 251
Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:
a) per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1o maggio 2019, se quest’ultima data è anteriore;
b) per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione conformemente all’articolo 250, paragrafo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettere a) e b), sono valide finché non sono ritirate dalle autorità doganali che le hanno concesse.
Articolo 252
Validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1o maggio 2016
Le decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1o maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1o maggio 2016.
Articolo 253
Validità delle decisioni che concedono dilazioni di pagamento già in vigore al 1o maggio 2016
Le decisioni che concedono una dilazione di pagamento adottate a norma dell’articolo 224 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che sono valide al 1o maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:
a) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’articolo 226, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida senza limiti di tempo;
b) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all’articolo 226, lettere b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida fino al riesame dell’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale ad essa correlata.
Articolo 254
Uso delle autorizzazioni e decisioni già in vigore al 1o maggio 2016
Se una decisione o un’autorizzazione rimane valida dopo il 1o maggio 2016 in conformità agli articoli da 251 a 253, le condizioni alle quali tale decisione o autorizzazione si applica, a partire dal 1o maggio 2016, sono quelle previste nelle corrispondenti disposizioni del codice, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e del presente regolamento che figurano nella tavola di concordanza di cui all’allegato 90.
Articolo 255
Disposizioni transitorie sull’uso dei sigilli
I sigilli doganali e i sigilli di modello speciale conformi all’allegato 46 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.
Articolo 256
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
INDICE
TITOLO I |
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
ALLEGATO A |
Requisiti comuni in materia di dati per domande e decisioni |
ALLEGATO B |
Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali |
ALLEGATO B-01 |
Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare |
ALLEGATO B-02 |
Documento di accompagnamento transito |
ALLEGATO B-03 |
Elenco degli articoli |
ALLEGATO B-04 |
Documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) |
ALLEGATO B-05 |
Elenco di articoli transito/sicurezza («TSLoI») |
ALLEGATO 12-01 |
Requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone |
TITOLO II |
|
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI |
|
ALLEGATO 22-01 |
Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale |
ALLEGATO 22-02 |
Domanda per il certificato d’informazione INF 4 e certificato d’informazione INF 4 |
ALLEGATO 22-03 |
Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario |
ALLEGATO 22-04 |
Prodotti esclusi dal cumulo regionale |
ALLEGATO 22-05 |
Lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG (prodotti tessili) |
ALLEGATO 22-11 |
Note introduttive ed elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
TITOLO III |
|
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE |
|
ALLEGATO 32-01 |
Impegno del garante — Garanzia isolata |
ALLEGATO 32-02 |
Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati |
ALLEGATO 32-03 |
Impegno del garante — Garanzia globale |
ALLEGATO 32-04 |
Notifica al fideiussore di non appuramento del regime di transito unionale |
ALLEGATO 32-05 |
Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito unionale |
ALLEGATO 33-01 |
Richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA |
ALLEGATO 33-02 |
Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet CPD |
ALLEGATO 33-03 |
Modello di nota informativa sulla richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA |
ALLEGATO 33-04 |
Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultante dalla richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con ATA/e-ATA |
ALLEGATO 33-05 |
Modulo di appuramento in cui si indica che una richiesta è stata presentata nei riguardi dell’associazione garante dell’obbligazione nello Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA |
ALLEGATO 33-06 |
Richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro |
ALLEGATO 33-07 |
Sgravio/rimborso |
TITOLO IV |
|
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE |
|
Nessun allegato |
|
TITOLO V |
|
NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI |
|
Nessun allegato |
|
TITOLO VI |
|
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE |
|
ALLEGATO 61-01 |
Note di pesatura delle banane — Requisiti in materia di dati |
ALLEGATO 61-02 |
Bollettino d’informazione INF 3 — Dati obbligatori |
TITOLO VII |
|
REGIMI SPECIALI |
|
ALLEGATO 71-01 |
Documento giustificativo per una dichiarazione verbale di ammissione temporanea |
ALLEGATO 71-02 |
Merci e prodotti sensibili |
ALLEGATO 71-03 |
Elenco delle manipolazioni usuali consentite |
ALLEGATO 71-04 |
Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti |
ALLEGATO 71-05 |
Scambio standardizzato di informazioni (INF) |
ALLEGATO 71-06 |
Informazioni da comunicare nel conto di appuramento |
ALLEGATO 72-03 |
TC 11 — Ricevuta |
TITOLO VIII |
|
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE |
|
Nessun allegato |
|
TITOLO IX |
|
ALLEGATO 90 |
Tabella di corrispondenza di cui all’articolo 254 |
ALLEGATO A
REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DOMANDE E DECISIONI
Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati per domande e decisioni
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le disposizioni di cui alle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.
2. Le tabelle dei requisiti in materia di dati di cui ai titoli da I a XXI includono tutti gli elementi dei dati necessari ai fini delle domande e delle decisioni trattate nel presente allegato.
3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.
4. I requisiti dei dati di cui al presente allegato si riferiscono sia alle domande e alle decisioni presentate utilizzando una tecnica di elaborazione di dati elettronici sia alle domande e alle decisioni in formato cartaceo.
5. I dati che possono essere forniti per diverse domande e decisioni sono indicati nei requisiti dei dati di cui al capitolo 1, titolo I, del presente allegato.
6. I dati specifici di alcuni tipi di domande e decisioni sono indicati nei titoli da I a XXI del presente allegato.
7. Le disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al capitolo 2 dei titoli da I a XXI del presente allegato, non modificano lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Ad esempio, dato 5/8, l’identificazione delle merci è indicata come obbligatoria (stato «A») nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 1, del presente allegato per quanto riguarda le autorizzazioni di perfezionamento attivo (colonna 8a) e di perfezionamento passivo (colonna 8b); tuttavia tale informazione non viene riportata in caso di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza o di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard, quale descritto nel titolo I, capitolo 2, del presente allegato.
8. Salvo quando altrimenti indicato nelle annotazioni relative ai dati in questione, i dati riportati nella relativa tabella dei requisiti in materia di dati possono essere utilizzati ai fini sia delle domande sia delle decisioni.
9. Lo stato dei dati elencato nella tabella dei requisiti in materia di dati che segue non modifica il fatto che taluni dati sono forniti soltanto qualora le circostanze lo giustifichino. Ad esempio, il dato 5/6, compensazione per equivalenza, è utilizzato soltanto qualora sia richiesto l’uso della compensazione per equivalenza a norma dell’articolo 223 del codice.
10. Qualora una domanda di utilizzo di una procedura speciale diversa dal transito sia presentata a norma dell’articolo 163, è necessario fornire la serie di dati di cui alla colonna 8f della tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I del presente allegato in aggiunta a quelli richiesti dalla dichiarazione doganale, come stabilito dal titolo I, capitolo 3, sezione 1, dell’allegato B in relazione alla procedura interessata.
TITOLO I
Domande e decisioni
CAPITOLO 1
Legenda della tabella
Colonne |
Tipo di domanda/decisione |
Riferimento normativo |
Numero del titolo dei requisiti specifici in materia di dati |
|
Numero d’ordine dei dati |
Numero d’ordine del dato in questione |
|||
Nome del dato |
Nome del dato in questione |
|||
Decisioni relative a informazioni vincolanti |
||||
1a |
Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti (Decisione ITV) |
Articolo 33 del codice |
Titolo II |
|
1b |
Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine (Decisione IVO) |
Articolo 33 del codice |
Titolo III |
|
Operatori economici autorizzati |
||||
2 |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato |
Articolo 38 del codice |
Titolo IV |
|
Valutazione in dogana |
||||
3 |
Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci |
Articolo 73 del codice |
Titolo V |
|
Garanzia globale e dilazione di pagamento |
||||
4a |
Domanda e autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa |
Articolo 95 del codice |
Titolo VI |
|
4b |
Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione |
Articolo 110 del codice |
Titolo VII |
|
4c |
Domanda e decisione sul rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione |
Articolo 116 del codice |
Titolo VIII |
|
Formalità relative all’arrivo di merci |
||||
5 |
Domanda e autorizzazione per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea |
Articolo 148 del codice |
Titolo IX |
|
Posizione doganale delle merci |
||||
6a |
Domanda e autorizzazione per istituire servizi regolari di trasporto |
Articolo 120 |
Titolo X |
|
6b |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato |
Articolo 128 |
Titolo XI |
|
Formalità doganali |
||||
7a |
Domanda e autorizzazione per l’uso della dichiarazione semplificata |
Articolo 166, paragrafo 2, del codice |
Titolo XII |
|
7b |
Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato |
Articolo 179 del codice |
Titolo XIII |
|
7c |
Domanda e autorizzazione per presentare la dichiarazione in dogana mediante iscrizione di dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione |
Articolo 182 del codice |
Titolo XIV |
|
7d |
Domanda e autorizzazione di autovalutazione |
Articolo 185 del codice |
Titolo XV |
|
7e |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane |
Articolo 155 |
Titolo XVI |
|
Procedure speciali |
||||
8a |
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice |
Titolo XVII |
|
8b |
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice |
Titolo XVIII |
|
8c |
Domanda e autorizzazione per il ricorso alla procedura di uso finale |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice |
||
8d |
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice |
||
8e |
Domanda e autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera b) del codice |
Titolo XIX |
|
8f |
Domanda e autorizzazione per il ricorso ai regimi di ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo o perfezionamento passivo in situazioni in cui si applica l’articolo 163 |
Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice e articolo 163 |
||
Transito |
||||
9a |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR |
Articolo 230 del codice |
||
9b |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato ai fini del transito unionale |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice |
Titolo XX |
|
9c |
Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini del transito unionale |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera b) del codice |
||
9d |
Domanda e autorizzazione per l’uso di sigilli di tipo speciale |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice |
Titolo XXI |
|
9e |
Domanda e autorizzazione per l’uso della dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice |
||
9f |
Domanda e autorizzazione per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana |
Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice |
— |
|
(1) Non sono richiesti dati specifici |
Simboli nelle caselle
Simbolo |
Descrizione del simbolo |
A |
Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri. |
B |
A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no. |
C |
A discrezione del richiedente: informazioni che i richiedenti possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere. |
Gruppi di dati
Gruppo |
Titolo del gruppo |
Gruppo 1 |
Informazioni sulla domanda/decisione |
Gruppo 2 |
Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni |
Gruppo 3 |
Parti |
Gruppo 4 |
Date, tempi, periodi e luoghi |
Gruppo 5 |
Identificazione delle merci |
Gruppo 6 |
Condizioni e termini |
Gruppo 7 |
Attività e procedure |
Gruppo 8 |
Altri |
Marchi
Tipo di marchio |
Descrizione del marchio |
[*] |
Questo dato è utilizzato esclusivamente per la domanda interessata |
[+] |
Questo dato è utilizzato esclusivamente per la decisione interessata |
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
1a |
1b |
2 |
3 |
4a |
4b |
4c |
5 |
6a |
6b |
7a |
7b |
7c |
7d |
7e |
8a |
8b |
8c |
8d |
8e |
8f |
9a |
9b |
9c |
9d |
9e |
9f |
Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione |
||||||||||||||||||||||||||||
1/1 |
Tipo di codice della domanda/decisione |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
1/2 |
Firma/Autenticazione |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
1/3 |
Tipo di domanda |
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
1/4 |
Validità geografica – Unione |
|
|
|
|
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
1/5 |
Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito |
|
|
|
|
A [1] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
1/6 |
Numero di riferimento della decisione |
A [+] |
A [+] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
|
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
1/7 |
Autorità doganale che adotta la decisione |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni |
||||||||||||||||||||||||||||
2/1 |
Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/2 |
Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/3 |
Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi |
A [*] |
A [*] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/4 |
Documenti allegati |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A |
A |
A |
A [3] |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
2/5 |
Numero di identificazione del magazzino di custodia |
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo 3 – parti |
||||||||||||||||||||||||||||
3/1 |
Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
|
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
3/2 |
Richiedente/titolare dell’autorizzazione o identificazione della decisione |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
3/3 |
Rappresentante |
A [*] [4] |
A [*] [4] |
|
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
|
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
3/4 |
Identificazione del rappresentante |
A [*] |
A [*] |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
3/5 |
Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali |
|
|
A [*] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
|
|
|
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
3/6 |
Referente responsabile della domanda |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
C [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
3/7 |
Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione |
|
|
A [*] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
|
|
|
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
3/8 |
Proprietario delle merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
A [6] |
|
|
|
|
|
|
Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi |
||||||||||||||||||||||||||||
4/1 |
Luogo |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
|
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
4/2 |
Data |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
4/3 |
Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A[*] [5] |
A [*] [5] [8] |
|
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
4/4 |
Luogo in cui sono tenuti i registri contabili |
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] [9] |
A [*] |
A [*] [9] |
A [*] |
A [*] [8] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
4/5 |
Primo luogo di trasformazione o utilizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [*] [10] |
|
A [*] [10] |
A [*] [10] |
|
A [*] [10] |
|
|
|
|
|
|
4/6 |
Data [richiesta] di avvio della decisione |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
|
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*]A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*]A [+] |
C [*] A [+] |
|
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
4/7 |
Data di scadenza della decisione |
A [+] |
A [+] |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
|
4/8 |
Ubicazione delle merci |
|
|
|
|
|
|
A [*] [11] |
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
|
|
4/9 |
Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
4/10 |
Ufficio(i) doganale di vincolo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
4/11 |
Ufficio(i) doganale di appuramento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
4/12 |
Ufficio doganale di garanzia |
|
|
|
|
A [+] |
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
A |
A [12] |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
4/13 |
Ufficio doganale di controllo |
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
|
|
|
4/14 |
Ufficio(i) doganale di destinazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C [*] A [+] |
|
C [*] A [+] |
|
|
A |
4/15 |
Ufficio(i) doganale di partenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C [*] A [+] |
|
|
|
A |
4/16 |
Termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
A [+] |
A [+] [13] |
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
4/17 |
Periodo per l’appuramento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
4/18 |
Conto di appuramento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] [14] |
|
A [+] |
|
|
A [+] [15] |
|
|
|
|
|
|
Gruppo 5 – Identificazione delle merci |
||||||||||||||||||||||||||||
5/1 |
Codice delle merci |
C [*] A [+] |
A |
|
A |
|
|
A [*] |
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
C [*] |
|
|
|
|
|
|
|
5/2 |
Descrizione delle merci |
A |
A |
|
A |
|
B |
A [*] |
A |
|
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
5/3 |
Quantità delle merci |
A [+] |
|
|
|
|
|
A [*] |
|
|
|
|
A |
|
A |
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
5/4 |
Valore delle merci |
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
5/5 |
Tasso di rendimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
|
A [16] |
|
|
|
|
|
|
5/6 |
Merci equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
5/7 |
Prodotti trasformati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
|
A [17] |
|
|
|
|
|
|
5/8 |
Identificazione delle merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
5/9 |
Categorie di movimenti di merci esclusi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
Gruppo 6 – Condizioni e termini |
||||||||||||||||||||||||||||
6/1 |
Divieti e restrizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [*] |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/2 |
Condizioni economiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
|
|
|
A [17] |
|
|
|
|
|
|
6/3 |
Osservazione di carattere generale. |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
Gruppo 7 – Attività e procedure |
||||||||||||||||||||||||||||
7/1 |
Tipo di transazione |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/2 |
Tipo di procedure doganali |
|
|
|
|
A |
A |
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/3 |
Tipo di dichiarazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/4 |
Numero di operazioni |
|
|
|
|
B [*] |
|
|
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
|
|
|
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
7/5 |
Dettagli relativi alle attività pianificate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
Gruppo 8 – Altri |
||||||||||||||||||||||||||||
8/1 |
Tipo di contabilità principale a fini doganali |
|
|
|
|
A [*] |
|
|
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] [8] |
|
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
8/2 |
Tipo di scritture |
|
|
|
|
A [*] |
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
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Accesso ai dati |
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Campioni ecc. |
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Informazioni supplementari |
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Garanzia |
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Importo della garanzia |
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A [18] |
A [12] |
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8/8 |
Trasferimento di diritti e obblighi |
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A |
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A |
A |
A |
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Parole chiave |
A [+] |
A [+] |
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Informazioni sulle strutture di deposito |
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Deposito di merci dell’Unione |
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A |
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8/12 |
Consenso alla pubblicazione nell’elenco dei titolari di autorizzazione |
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A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
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A [*] |
8/13 |
Calcolo dell’importo dei dazi all’importazione dovuti in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice |
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A |
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A [19] |
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Note
Numero della nota |
Descrizione della nota |
[1] |
Questo dato viene completato soltanto nei casi in cui l’autorizzazione a fornire una garanzia globale sarà utilizzata per il vincolo delle merci al regime di transito unionale. |
[2] |
Questo dato è utilizzato nella domanda solo in caso di domanda di modifica, rinnovo o revoca della decisione. |
[3] |
Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agricola comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d’importazione o di esportazione al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, la domanda deve essere corredata anche di un attestato delle autorità incaricate di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne gli effetti. Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto se: a) l’autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola; b) il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore che non ha incidenza sull’imputazione di detti titoli. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di riesportazione, di vincolo delle merci in deposito doganale o in zona franca, o di distruzione delle merci. |
[4] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è richiesto il numero EORI della persona. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l’indirizzo, salvo nel caso di domanda o decisione in formato cartaceo. |
[5] |
Tale informazione non deve essere comunicata se il richiedente è un operatore economico autorizzato. |
[6] |
Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di ammissione temporanea e il diritto doganale ne impone la presentazione. |
[7] |
Questa informazione è utilizzata solo in caso di domanda in formato cartaceo. |
[8] |
Questo dato non è utilizzato qualora si intenda fare uso di un deposito doganale pubblico di tipo II. |
[9] |
Questa informazione non è richiesta nei casi in cui si applica l’articolo 162. |
[10] |
Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui si applica l’articolo 162. |
[11] |
Questa informazione può non essere fornita nei casi in cui la legislazione doganale dell’Unione non prevede l’obbligo di presentare le merci. |
[12] |
In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento passivo questo dato non viene utilizzato a meno che non sia presentata domanda di importazione anticipata di prodotti di sostituzione o di prodotti trasformati. |
[13] |
Questa informazione è comunicata nella decisione soltanto nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non sia esentato dall’obbligo di presentazione delle merci. |
[14] |
Questa informazione è utilizzata soltanto in caso di autorizzazione all’uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM. |
[15] |
Questa informazione è utilizzata soltanto in caso di autorizzazione all’uso dei regimi di perfezionamento attivo EX/IM, di perfezionamento attivo EX/IM senza utilizzo dell’INF e di uso finale. |
[16] |
Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale e prevede la trasformazione delle merci. |
[17] |
Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo. |
[18] |
In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento attivo EX/IM questo dato non viene utilizzato salvo quando siano applicabili i dazi all’esportazione. |
[19] |
Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo. |
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti in materia di dati
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
Requisiti in materia di dati
Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione
1/1. Tipo di codice della domanda/decisione
Utilizzando i codici pertinenti, indicare per quale autorizzazione o decisione viene presentata domanda.
Indicare il tipo di autorizzazione o decisione utilizzando i codici pertinenti.
1/2. Firma/Autenticazione
le domande in formato cartaceo sono firmate dalla persona che presenta la domanda. Il firmatario deve precisare la sua funzione.
Le domande presentate utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati sono autenticate dalla persona che presenta la domanda (richiedente o suo rappresentante).
Una domanda presentata mediante l’interfaccia armonizzata a livello UE definita di concerto tra la Commissione e gli Stati membri si considera autenticata.
firma delle decisioni in formato cartaceo o autentica delle decisioni effettuata utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati dalla persona che adotta la decisione che concede l’autorizzazione o la decisione relativa al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione.
se il richiedente dispone di un riferimento lo può inserire qui.
Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l’impresa del richiedente nell’insieme.
1/3. Tipo di domanda
Indicare il tipo di domanda utilizzando il codice pertinente. In caso di domanda di modifica o, se applicabile, di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, indicare inoltre nei dati il pertinente numero di riferimento della decisione. 1/6 Numero di riferimento della decisione
1/4. Validità geografica – Unione
In deroga all’articolo 26 del codice, indicare se l’effetto della decisione è limitato a uno o più Stati membri, indicando esplicitamente lo o gli Stati membri interessati.
1/5. Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito
Indicare i paesi interessati dal regime comune di transito in cui può essere utilizzata l’autorizzazione.
1/6. Numero di riferimento della decisione
Riferimento unico attribuito alla decisione dalle autorità doganali competenti.
1/7. Autorità doganale che adotta la decisione
Numero di identificazione o nome e indirizzo dell’autorità doganale che adotta la decisione.
Numero di identificazione o firma e nome dell’autorità doganale dello Stato membro che ha adottato la decisione.
Autenticazione e nome dell’amministrazione doganale dello Stato membro. Il nome dell’amministrazione doganale dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell’amministrazione lo prevede.
Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni
2/1. Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente ha presentato domanda di decisione ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe (a quelle riportate nei dati) all’interno dell’Unione. 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati. II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni:
Paese della domanda: il paese in cui è stata presentata la domanda
Luogo della domanda: il luogo in cui è stata presentata la domanda
Data della domanda: la data in cui le competenti autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma del codice hanno ricevuto la domanda.
numero di riferimento della decisione ITV: numero di riferimento della decisione ITV che il richiedente ha già ricevuto. Questa parte è obbligatoria se il richiedente ha ricevuto decisioni ITV a seguito della sua domanda.
Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.
Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.
indicare se il richiedente ha presentato domanda di decisione IVO e/o ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati. 5/1 Codice delle merci e dati. 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 nel titolo III; fornendo le informazioni pertinenti. In caso affermativo è necessario fornire il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui trattasi.
2/2. Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari
Indicare se il richiedente è o no al corrente di decisioni ITV rilasciate ad altri titolari per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. Le informazioni relative a decisioni ITV esistenti possono essere consultate nella banca dati pubblica EBTI accessibile su Internet.
In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:
numero di riferimento della decisione ITV: il numero di riferimento della decisione ITV di cui il richiedente è a conoscenza.
Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.
Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.
Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, è stata già presentata nell’Unione una domanda di decisione IVO e/o ITV per merci identiche o analoghe, o se tale decisione è stata rilasciata.
In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:
numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV: il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui il richiedente è a conoscenza.
Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione IVO e/o ITV.
Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione IVO e/o ITV.
2/3. Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi
Indicare se il richiedente è a conoscenza o no di procedimenti legali o amministrativi in corso nell’Unione in materia di classificazione tariffaria o di una sentenza sulla stessa materia già pronunciata nell’Unione in relazione alle merci descritte nei dati 5/2. Descrizione delle merci e dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni complementari:
nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.
Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, le merci descritte nei dati 5/1. Codice delle merci e dati 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 Le condizioni che consentono di determinare l’origine nel titolo III sono soggette a procedimenti legali o amministrativi in corso nell’Unione in relazione all’origine o una sentenza in materia è già stata pronunciata nell’Unione.
nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.
2/4. Documenti allegati
Fornire informazioni sul tipo e, se pertinente, sul numero di identificazione e/o la data di rilascio del o dei documenti allegati alla domanda o alla decisione. Indicare inoltre il numero totale dei documenti allegati.
Se il documento contiene il seguito di informazioni fornite altrove nella domanda o nella decisione, indicare il riferimento ai dati di cui trattasi.
2/5. Numero di identificazione del magazzino di custodia
Se pertinente, fornire l’eventuale numero di identificazione assegnato al magazzino di custodia dall’autorità doganale che adotta la decisione.
Gruppo 3 – parti
3/1. Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione
Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.
Indicare il nome e indirizzo della persona interessata.
Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.
Il titolare dell’autorizzazione è la persona a cui l’autorizzazione è rilasciata.
3/2. Richiedente/titolare dell’autorizzazione o identificazione della decisione
Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.
Indicare il numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici) della persona interessata, come stabilito dall’articolo 1, punto 18.
In caso di domanda presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, deve essere sempre indicato il numero EORI del richiedente.
Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.
Il titolare dell’autorizzazione è la persona a cui l’autorizzazione è rilasciata.
3/3. Rappresentante
Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione è rappresentato, fornire le pertinenti informazioni sulla persona che lo rappresenta.
Se richiesto dall’autorità doganale che adotta la decisione a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.
3/4. Identificazione del rappresentante
Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell’autorizzazione o decisione è rappresentato, indicare il numero EORI della persona che lo rappresenta.
Se richiesto dall’autorità doganale che adotta la decisione a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.
3/5. Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali
Estremi di contatto, incluso il numero di fax, se pertinente, della persona interessata, che possono essere utilizzate per ulteriori contatti e comunicazioni relativi a questioni doganali.
3/6. Referente responsabile della domanda
Il referente è responsabile dei contatti con le dogane per quanto attiene alla domanda.
Queste informazioni sono fornite soltanto quando il referente sia diverso dalla persona responsabile delle questioni doganali indicata nei dati 3/5 Nome e estremi di contatto della persona responsabile per le questioni doganali
Indicare il nome del referente e qualsiasi delle seguenti informazioni: numero di telefono, indirizzo email (di preferenza quello di una casella funzionale di posta elettronica) e, se pertinente, numero di fax.
3/7. Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione
Ai fini dell’articolo 39, lettera a), del codice, indicare il nome e tutte le informazioni della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell’impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente della società, consiglio e consiglieri di amministrazione, se pertinente. Tra le informazioni devono figurare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita numero di identificazione nazionale.
3/8. Proprietario delle merci
Se applicabile a norma dell’articolo pertinente, inserire il nome e l’indirizzo del proprietario (non cittadino dell’Unione) delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea, come indicato nei dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. Designazione delle merci
Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi
4/1. Luogo
luogo in cui la domanda è stata firmata o altrimenti autenticata.
luogo in cui sono state adottate l’autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull’origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione.
4/2. Data
data in cui il richiedente ha firmato, o altrimenti autenticato, la domanda.
data in cui sono state adottate l’autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull’origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione.
4/3. Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente
La contabilità principale a fini doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è la contabilità che deve essere considerata dalle autorità doganali la contabilità principale a fini doganali che permette a dette autorità di vigilare su e monitorare tutte le attività contemplate dall’autorizzazione di cui trattasi. La contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal richiedente può essere accettata come contabilità principale a fini doganali nella misura in cui faciliti i controlli doganali mediante audit.
Indicare l’indirizzo completo del luogo (compreso lo Stato membro) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L’indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest’ultimo garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.
Le informazioni vincolanti devono essere fornite soltanto se il paese è differente da quello indicato nei dati trasmessi per l’identificazione del richiedente.
4/4. Luogo in cui sono tenuti i registri contabili
Indicare l’indirizzo completo del luogo o dei luoghi (compreso lo o gli Stati membri) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L’indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest’ultimo garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.
Queste informazioni sono necessarie per individuare il luogo in cui è conservata la documentazione relativa alle merci che si trovano all’indirizzo indicato nei dati 4/8. Ubicazione delle merci.
4/5. Primo luogo di trasformazione o utilizzazione
Indicare l’indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.
4/6. Data [richiesta] di avvio della decisione
La data di inizio della validità della decisione relativa alle informazioni vincolanti.
Indicare il giorno, il mese e l’anno, in conformità all’articolo 29.
il richiedente può chiedere che la validità dell’autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all’articolo 22, paragrafo 4, del codice.
la data in cui prende effetto l’autorizzazione.
il richiedente può chiedere che la validità dell’autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all’articolo 22, paragrafo 4, del codice.
la data di inizio del primo periodo operativo fissato dall’autorità ai fini del calcolo del termine differito di pagamento.
4/7. Data di scadenza della decisione
La data di fine validità dell’autorizzazione o della decisione relativa alle informazioni vincolanti.
4/8. Ubicazione delle merci
Indicare il nome e l’indirizzo della località in questione, nonché l’eventuale CAP. Qualora la domanda sia presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, al posto dell’indirizzo può essere indicato il codice pertinente, purché garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.
Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo in cui avviene la pesatura delle banane.
Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo in cui possono essere ubicate le merci vincolate a un regime doganale.
Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell’ambito di un’operazione TIR.
Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo(i) in cui le merci saranno vincolate al regime di transito unionale.
Utilizzando il codice pertinente, inserire l’identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell’ambito del regime di transito unionale.
4/9. Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione
Indicare l’indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.
4/10. Ufficio(i) doganale di vincolo
Indicare l’ufficio doganale o gli uffici doganali suggeriti, come stabilito all’articolo 1, paragrafo 16.
4/11. Ufficio(i) doganale di appuramento
Indicare gli uffici doganali suggeriti.
4/12. Ufficio doganale di garanzia
Indicare l’ufficio doganale interessato.
4/13. Ufficio doganale di controllo
Indicare l’ufficio doganale competente, come stabilito all’articolo 1, paragrafo 35.
4/14. Ufficio(i) doganale di destinazione
Indicare l’ufficio(i) doganale di destinazione competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna dal destinatario autorizzato.
Indicare l’ufficio(i) doganale di destinazione competente per l’aeroporto(i)/porto(i) di destinazione.
4/15. Ufficio(i) doganale di partenza
Indicare l’ufficio(i) doganale di partenza competente per il luogo in cui le merci sono vincolate al regime di transito unionale.
Indicare l’ufficio(i) doganale di partenza competente per l’aeroporto(i)/porto(i) di partenza.
4/16. Termine
Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l’ufficio doganale deve effettuare i controlli prima della partenza delle merci.
Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l’ufficio doganale di presentazione deve informare l’ufficio doganale di controllo della propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.
Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l’ufficio doganale può comunicare la propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.
Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale il destinatario autorizzato riceve l’autorizzazione di scarico.
Indicare (in minuti) il limite di tempo a disposizione dell’ufficio doganale di partenza dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato entro il quale le autorità doganali possono procedere agli eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci.
4/17. Periodo per l’appuramento
Indicare (in mesi) il periodo di tempo stimato necessario per le operazioni da effettuare o usare nell’ambito del regime doganale speciale cui si riferisce la domanda.
Indicare se è applicabile la proroga automatica del periodo per l’appuramento a norma dell’articolo 174, paragrafo 2.
L’autorità doganale che adotta la decisione può specificare nell’autorizzazione che un periodo di appuramento scade l’ultimo giorno del mese/trimestre/semestre successivo al mese/trimestre/semestre nel corso del quale ha preso inizio il periodo di appuramento.
4/18. Conto di appuramento
Indicare se è necessario utilizzare il conto di appuramento.
In caso affermativo indicare il termine di cui all’articolo 175, paragrafo 1, entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo.
Se pertinente, specificare il contenuto del conto di appuramento in conformità all’articolo 175, paragrafo 3.
Gruppo 5 – Identificazione delle merci
5/1. Codice delle merci
indicare il codice della nomenclatura doganale in cui il richiedente si aspetta che le merci vengano classificate.
il codice della nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate.
La voce/sottovoce (codice della nomenclatura doganale) alla quale sono classificate le merci con un livello sufficiente di dettaglio tale da consentire l’individuazione della regola per la determinazione dell’origine. Se il richiedente una decisione IVO è titolare di una decisione ITV per le stesse merci, indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.
La voce/sottovoce o il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre quale indicati nella domanda.
Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre delle merci.
Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre, il codice TARIC e, se pertinente, il o i codici aggiuntivi TARIC e il o i codici aggiuntivi nazionali delle merci in questione.
Indicare almeno le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci in questione.
Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo o passivo.
Il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre deve essere fornito quando:
vengono utilizzate merci equivalenti o si ricorre al sistema degli scambi standard,
le merci sono contemplate dall’allegato 71-02,
le merci non sono contemplate dall’allegato 71-02 e viene utilizzato il codice 22 delle condizioni economiche (regola de minimis).
1) Se la domanda riguarda merci da vincolare a un regime speciale diverso da quello di cui al successivo punto 2), inserire - laddove pertinente - il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre (1a suddivisione), il codice TARIC (2a suddivisione) e, se applicabile, il codice TARIC supplementare (3a suddivisione).
2) Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all’uso in aeromobili civili), i codici della nomenclatura combinata non sono richiesti.
Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.
Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di deposito doganale.
Se la domanda riguarda una serie di articoli di merci differenti, i dati possono non essere completi. In questo caso si prega di descrivere la natura delle merci da immagazzinare nella struttura di deposito interessata nel dato 5/2 Descrizione delle merci.
Qualora siano utilizzate merci equivalenti nell’ambito di un regime di deposito doganale, è necessario fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.
5/2. Descrizione delle merci
Descrizione dettagliata della merce che ne permetta l’identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale, includendo anche informazioni dettagliate sulla composizione della merce e i metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano essenziali per la sua classificazione. Eventuali informazioni che il richiedente considera riservate dovrebbero essere inserite nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II.
Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione ITV a quelle presentate per lo sdoganamento. Non devono figurare informazioni che il richiedente ha indicato come confidenziali nella domanda ITV.
Descrizione dettagliata delle merci tale da consentirne l’identificazione.
Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione IVO a quelle presentate.
Indicare la denominazione commerciale delle merci.
Indicare la denominazione commerciale consueta delle merci o la loro descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella utilizzata nella dichiarazione doganale riportata nei dati. VIII/1 Titolo per il recupero.
Indicare il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei colli. Nel caso di merci non imballate, indicare il numero di oggetti o «merce alla rinfusa».
Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.
Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci.
La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda. Quando si prevede di utilizzare merci equivalenti o il sistema degli scambi standard, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci.
Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.
Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all’uso in aeromobili civili), il richiedente dovrebbe indicare ad esempio: «Aeromobili civili e loro parti/disposizioni speciali, parte B della nomenclatura combinata».
Indicare quantomeno se si tratta di prodotti agricoli e/o industriali.
5/3. Quantità delle merci
Questo dato viene utilizzato soltanto nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicando le quantità di merci che possono essere sdoganate in tale periodo di uso esteso e le relative unità. Le unità sono espresse in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].
Indicare la quantità netta delle merci espressa in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].
Indicare la quantità stimata di merci da vincolare a un regime doganale, utilizzando la semplificazione data, su base mensile.
Indicare il quantitativo massimo stimato delle merci da vincolare al regime speciale durante il periodo di validità dell’autorizzazione.
Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all’uso in aeromobili civili), non è necessario fornire indicazioni sul quantitativo delle merci.
5/4. Valore delle merci
Fornire informazioni sul valore stimato delle merci per le quali si chiede l’autorizzazione.
Indicare il valore massimo stimato in euro delle merci da vincolare al regime speciale. In aggiunta a quello in euro è possibile indicare il valore in una valuta diversa.
Indicare il valore massimo stimato in euro delle merci da vincolare al regime speciale. In aggiunta a quello in euro è possibile indicare il valore in una valuta diversa.
5/5. Tasso di rendimento
Indicare il tasso di rendimento stimato o il tasso medio di rendimento stimato o, se pertinente, il metodo utilizzato per calcolare tale tasso.
5/6. Merci equivalenti
Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito.
Se si prevede di utilizzare merci equivalenti, indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci equivalenti e le merci che queste ultime sostituiscono.
I codici pertinenti forniti per il dato 5/8 Identificazione delle merci possono essere utilizzati per suggerire misure di sostegno che potrebbero essere utili per tale comparazione.
Indicare se le merci non unionali sarebbero soggette a dazi antidumping, di compensazione o di salvaguardia o a qualsiasi altro dato aggiuntivo derivante da una sospensione delle concessioni, qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.
Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per l’utilizzo di merci equivalenti.
Se le merci equivalenti si trovano in una fase più avanzata di produzione o in condizioni migliori delle merci unionali (in caso di riparazione), indicare le informazioni pertinenti.
5/7. Prodotti trasformati
Inserire informazioni su tutti i prodotti trasformati risultanti dalle operazioni, indicando, se del caso, il principale prodotto trasformato e i prodotti secondari trasformati che sono sottoprodotti delle operazioni di perfezionamento diversi dal principale prodotto trasformato.
Codice della nomenclatura combinata e descrizione: note in relazione ai dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. È applicabile la descrizione delle merci.
5/8. Identificazione delle merci
Indicare le misure di identificazione previste, utilizzando almeno uno dei codici pertinenti.
Non è necessario fornire questa informazione in caso di deposito doganale o di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza. In questo caso si usa invece il dato 5/6 Merci equivalenti.
Non è necessario fornire questa informazione in caso di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard. In questo caso si deve compilare invece il dato XVIII/2 Prodotti di sostituzione di cui al titolo XVIII.
5/9. Categorie di movimenti di merci esclusi
Utilizzando il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato, specificare le merci escluse dalla semplificazione.
Gruppo 6 – Condizioni e termini
6/1. Divieti e restrizioni
Indicare eventuali divi divieti o restrizioni a livello nazionale o unionale applicabili alle merci e/o Al regime interessati nello o negli Stati membri di presentazione.
Specificare le autorità competenti responsabili dei controlli o formalità da effettuare prima dello sdoganamento delle merci.
6/2. Condizioni economiche
Il regime di perfezionamento attivo o passivo può essere utilizzato soltanto quando gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non vengono pregiudicati dall’autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).
Nella maggior parte dei casi non è necessario un esame delle condizioni economiche. Tuttavia, in alcuni casi tale esame deve essere effettuato a livello unionale.
Per ciascun codice di nomenclatura combinata indicato nei dati deve essere utilizzato almeno uno dei codici pertinenti definiti per le condizioni economiche indicati nel dato 5/1 Codice delle merci Il richiedente può fornire ulteriori indicazioni, in particolare laddove è necessario un esame delle condizioni economiche.
6/3. Osservazione di carattere generale.
Informazioni generali sugli obblighi e/o le formalità derivanti dall’autorizzazione.
Obblighi derivanti dall’autorizzazione con particolare riguardo all’obbligo di informare le autorità che adottano la decisione di modifiche dei fatti e delle condizioni sottostanti, come stabilità dall’articolo 23, paragrafo 2, del codice.
L’autorità doganale che adotta la decisione comunica informazioni in merito al diritto di ricorso in conformità all’articolo 44 del codice.
Indicare i dettagli degli eventuali requisiti alle quali resta soggetta la merce fino all’esecuzione della decisione.
Se pertinente, la decisione deve riportare una menzione per informare il beneficiario che deve consegnare l’originale della decisione all’ufficio doganale di esecuzione da lui prescelto contestualmente alla presentazione della merce.
La decisione deve specificare che si può derogare all’obbligo di presentare una dichiarazione supplementare nei casi di cui all’articolo 167, paragrafo 2, del codice.
L’obbligo di presentare una dichiarazione supplementare può venire meno se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 167, paragrafo 3, del codice.
Le autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più di uno Stato membro includono gli obblighi di cui all’articolo 176, paragrafo 1.
Le autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessano uno Stato membro includono l’obbligo di cui all’articolo 175, paragrafo 5.
Specificare se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica conformemente all’articolo 170, paragrafo 1.
Specificare se sono necessari eventuali altri interventi prima che il destinatario autorizzato possa disporre delle merci ricevute.
Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il destinatario autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.
Specificare se lo speditore autorizzato intende presentare una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza prima dello sdoganamento delle merci.
Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.
Specificare che le pratiche in materia di sicurezza di cui all’allegato A della norma ISO 17712 si applicano all’uso di sigilli di tipo speciale.
Illustrare le modalità per effettuare un controllo e una registrazione adeguati dei sigilli prima della loro applicazione e uso.
Descrivere gli interventi da attuare qualora siano constatate anomalie o manomissioni.
Specificare il trattamento dei sigilli dopo l’utilizzo.
La persona che utilizza i sigilli di tipo speciale non riordina, riutilizza o duplica i numeri o gli identificativi unici dei sigilli, a meno che non ne sia autorizzata dall’autorità doganale.
Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il titolare dell’autorizzazione.
Gruppo 7 – Attività e procedure
7/1. Tipo di transazione
Indicare (SÌ/NO) se la domanda fa riferimento a una operazione di importazione o esportazione, specificando per quale operazione si intende utilizzare la decisione ITV o IVO. È necessario specificare il tipo di regime speciale.
7/2. Tipo di procedure doganali
Indicare il pertinente regime doganale che il richiedente intende applicare. Se del caso, inserire il numero di riferimento della pertinente autorizzazione qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.
7/3. Tipo di dichiarazione
Indicare il tipo di dichiarazione doganale che il richiedente intende utilizzare (normale, semplificata o iscrizione nelle scritture del dichiarante).
Nel caso di dichiarazioni semplificate, inserire il numero di riferimento dell’autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l’autorizzazione per la dichiarazione semplificata non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.
Nel caso iscrizione nelle scritture, inserire il numero di riferimento dell’autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l’autorizzazione per l’iscrizione nelle scritture non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.
7/4. Numero di operazioni (spedizioni)
Quando la garanzia globale viene utilizzata per coprire obbligazioni doganali in essere o per vincolare le merci a un regime speciale, indicare il numero di spedizioni relative al recente periodo di 12 mesi.
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.
Indicare una stima sulla frequenza mensile (e relativo Stato membro di presentazione) con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell’ambito di un’operazione TIR.
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente invierà merci nell’ambito del regime di transito unionale.
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell’ambito del regime di transito unionale.
Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente utilizzerà gli accordi sul transito unionale.
7/5. Dettagli relativi alle attività pianificate
Descrivere la natura delle attività o degli utilizzi programmati (ad esempio informazioni sulle operazioni nell’ambito di un contratto per la trasformazione o sul tipo di manipolazioni usuali nell’ambito del regime di perfezionamento attivo) da eseguire sulle merci nell’ambito del regime speciale.
Il richiedente che intenda effettuare il perfezionamento delle merci nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo o uso finale in deposito doganale, a norma dell’articolo 241 del codice, deve fornire tutte le pertinenti informazioni.
Se del caso, indicare nome, indirizzo e funzione di tutte le persone partecipanti.
La manipolazioni usuale delle merci, vincolate in deposito doganale o nell’ambito di un regime di perfezionamento, permette di garantirne la conservazione, migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o di prepararle per la distribuzione o la rivendita. Qualora si intenda procedere alla manipolazione usuale nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo o passivo, è necessario fare riferimento ai punti pertinenti dell’allegato 71-03.
Fare il punto sulle operazioni/transazioni commerciali e i movimenti di merci nell’ambito dello sdoganamento centralizzato.
Descrivere l’uso previsto delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.
Indicare l’articolo pertinente da applicare per beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione.
Qualora si richieda l’esonero totale dai dazi all’importazione, in conformità agli articoli 229 o 230, fornire la descrizione e i quantitativi delle merci da produrre.
Gruppo 8 – Altri
8/1. Tipo di contabilità principale
Specificare il tipo di contabilità principale, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.
8/2. Tipo di scritture
Specificare il tipo di scritture, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.
Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.
8/3. Accesso ai dati
Specificare in che modo i dati relativi alla dichiarazione doganale o di transito sono messi a disposizione delle autorità doganali.
8/4. Campioni ecc.
Indicare (SÌ/NO) se sono allegati eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile per consentire all’autorità doganale di determinare la corretta classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.
Qualora venga fornito un campione, è necessario indicare se ne richiede la restituzione.
Indicare eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile sulla composizione delle merci e dei loro materiali costitutivi e che possano aiutare a descrivere il processo produttivo o la trasformazione cui sono stati sottoposti i materiali.
8/5. Informazioni supplementari
Inserire eventuali altre informazioni ritenute utili.
8/6. Garanzia
Indicare se è richiesta una garanzia per l’autorizzazione in questione. In caso affermativo inserire il numero di riferimento della garanzia fornita in relazione all’autorizzazione di cui trattasi.
8/7. Importo della garanzia
Inserire l’importo della garanzia individuale o, in caso di garanzia globale, l’importo equivalente alla parte dell’importo di riferimento destinato all’autorizzazione specifica per i regimi speciale o della custodia temporanea.
8/8. Trasferimento di diritti e obblighi
Qualora si richieda l’autorizzazione al trasferimento dei diritti e degli obblighi tra titolari di un regime in conformità all’articolo 218 del codice, fornire informazioni sulla persona cui tali diritti e obblighi sono trasferiti e sulle formalità proposte per il trasferimento. Tale richiesta può anche essere presentata alle autorità doganali competenti in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l’autorizzazione al regime speciale.
Specificare le condizioni alle quali può essere effettuato il trasferimento di diritti e obblighi. Se la richiesta di trasferimento di diritti e obblighi è stata respinta, specificarne i motivi.
8/9. Parole chiave
Indicare le pertinenti parole chiave con cui le autorità doganali competenti dello Stato membro di rilascio hanno repertoriato la decisione relativa a informazioni vincolanti. Il fatto di repertoriare le decisioni (mediante aggiunta di parole chiave) facilita l’identificazione delle pertinenti decisioni relative a informazioni vincolanti pubblicate dalle autorità doganali in altri Stati membri.
8/10. Informazioni sulle strutture di deposito
Fornire informazioni sull’ubicazione delle strutture o su eventuali altri luoghi per la custodia temporanea o il deposito doganale che si intende utilizzare come strutture di deposito.
A questo proposito si possono comunicare informazioni dettagliate sulle caratteristiche fisiche delle strutture, sulle attrezzature utilizzate per le attività di stoccaggio e, nel caso di strutture di deposito dotate di attrezzature speciali, altre informazioni necessarie a verificare la conformità agli articoli 117, lettera b) e 202.
8/11. Deposito di merci dell’Unione
Indicare (SÌ/NO) se si prevede di depositare beni unionali in un deposito doganale o in un magazzino di custodia temporanea.
Una richiesta di custodia di beni unionali può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l’autorizzazione all’esercizio di strutture di deposito.
Se si intende procedere al magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale, e in caso di applicazione delle condizioni di cui all’articolo 177, specificare le condizioni della contabilità separata.
8/12. Consenso alla pubblicazione nell’elenco dei titolari di autorizzazione
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente a divulgare nell’elenco pubblico di titolari di autorizzazione le seguenti informazioni sull’autorizzazione per cui ha presentato domanda:
Titolare dell’autorizzazione
Tipo di autorizzazione
Data o, se del caso, periodo di validità
Stato membro dell’autorità doganale che adotta la decisione
Ufficio doganale competente/di controllo
8/13. Calcolo dell’importo dei dazi all’importazione dovuti in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente desidera calcolare l’importo dei dazi all’importazione in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice.
In caso di risposta negativa, si deve applicare l’articolo 85 del codice, ovvero il calcolo dell’importo del dazio all’importazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse.
Qualora il richiedente desideri calcolare l’importo dei dazi all’importazione in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice, l’autorizzazione del regime di perfezionamento attivo stabilisce che i pertinenti prodotti trasformati non possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione. Tuttavia, i prodotti trasformati possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione se l’importo del dazio all’importazione è determinato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.
TITOLO II
Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
II/1. |
Nuovo rilascio di una decisione ITV |
A [*] |
II/2. |
Nomenclatura doganale |
A [*] |
II/3. |
Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo |
C [*] A [+] |
II/4. |
Giustificazione della classificazione delle merci |
A [+] |
II/5. |
Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV |
A [+] |
II/6. |
Immagini |
B |
II/7. |
Data della domanda |
A [+] |
II/8. |
Data di fine del periodo di uso esteso |
A [+] |
II/9. |
Ragione dell’invalidamento |
A [+] |
II/10. |
Numero di registrazione della domanda |
A [+] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
II/1. Nuovo rilascio di una decisione ITV
Indicare (SÌ/NO) se la domanda riguarda il nuovo rilascio di una decisione ITV. In caso affermativo, fornire le informazioni pertinenti.
II/2. Nomenclatura doganale
Indicare in quale nomenclatura devono essere classificate le merci, contrassegnando una sola casella con una «x».
Sono previste le seguenti nomenclature:
— la nomenclatura combinata (NC) che determina la classificazione tariffaria delle merci nell’Unione utilizzando un codice a 8 cifre;
— TARIC, con l’aggiunta di una nona e di una decima cifra, che prende in conto misure tariffarie e non tariffarie nell’Unione, quali sospensioni tariffarie, contingenti tariffari, dazi antidumping ecc.; può comportare inoltre codici aggiuntivi TARIC e codici aggiuntivi nazionali a partire dalla undicesima cifra;
— la nomenclatura delle restituzioni all’esportazione che fa riferimento alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione.
Se la nomenclatura non figura tra quelle citate, specificare di quale nomenclatura si tratta.
II/3. Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo
Indicare eventuali informazioni che richiedente ritiene debbano essere considerate riservate, compresi il marchio commerciale e il numero di modello delle merci.
In alcuni casi, compresi quelli in cui sono forniti campioni, l’amministrazione interessata può effettuare riprese fotografiche (ad esempio dei campioni forniti) o chiedere a un laboratorio di effettuare analisi. Il richiedente deve indicare in modo univoco se tali fotografie, analisi, risultati ecc., vadano considerati riservati. Se non sono considerate riservate, le informazioni di cui sopra saranno inserite nella banca dati pubblica EBTI e accessibili su Internet.
Questo campo di dati contiene tutti i particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda ITV come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate.
II/4. Giustificazione della classificazione delle merci
Indicazione delle pertinenti disposizioni degli atti o misure sulla base dei quali le merci sono state classificate nella nomenclatura doganale di cui al dato 5/1 Codice delle merci nel titolo I.
II/5. Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV
Indicazione che specifica se la decisione ITV è stata rilasciata sulla base di una descrizione, di opuscoli, fotografie, campioni o altri documenti forniti dal richiedente.
II/6. Immagini
Se del caso, eventuali immagini relative alle merci che devono essere classificate.
II/7. Data della domanda
La data in cui le competenti autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice hanno ricevuto la domanda.
II/8. Data di fine del periodo di uso esteso
Solo nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicare la data di fine del periodo in relazione al quale può continuare a essere usata la decisione ITV.
II/9. Ragione dell’invalidamento
Solo nei casi in cui la decisione ITV sia annullata prima della normale scadenza della validità, indicare i motivi dell’annullamento inserendo il codice pertinente.
II/10. Numero di registrazione della domanda
Riferimento unico della domanda accolta assegnato dall’autorità doganale competente.
TITOLO III
Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
III/1. |
Base giuridica |
A [*] |
III/2. |
Composizione delle merci |
A |
III/3. |
Informazioni che consentono di determinare l’origine |
A [*] |
III/4. |
Indicare i dati da trattare con riservatezza |
A |
III/5. |
Paese di origine e quadro giuridico |
A [+] |
III/6. |
Giustificazione della valutazione dell’origine |
A [+] |
III/7. |
Prezzo franco fabbrica |
A |
III/8. |
Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore |
A [+] |
III/9. |
Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l’origine |
A [+] |
III/10. |
Lingua |
A [+] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
III/1. Base giuridica
Indicare il quadro giuridico applicabile ai sensi degli articoli 59 e 64 del codice.
III/2. Composizione delle merci
Indicare, se necessario, la composizione delle merci e i metodi di esame eventualmente utilizzati per la loro determinazione e il loro prezzo franco fabbrica
III/3. Informazioni che consentono di determinare l’origine
Fornire informazioni che consentano di determinare l’origine, i materiali utilizzati e la loro origine, la classificazione tariffaria, i valori corrispondenti e una descrizione delle circostanze (norme sulla modifica della voce tariffaria, valore aggiunto, descrizione dell’operazione o processo o qualsiasi altra norma specifica) che consentano di rispettare le condizioni relative alla determinazione dell’origine. In particolare sono menzionate l’esatta norma di origine applicata e l’origine prevista per le merci.
III/4. Indicare i dati da trattare con riservatezza
Il richiedente può indicare eventuali particolari considerati riservati.
Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella domanda può essere resa pubblica su Internet una volta rilasciata la decisione.
I particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda IVO, come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate, devono essere indicati come tali nella decisione.
Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella decisione può essere resa pubblica su Internet.
III/5. Paese di origine e quadro giuridico
Il paese di origine quale determinato dall’autorità doganale in relazione alle merci per le quali è stata rilasciata la decisione e un’indicazione del quadro giuridico (preferenziale/non preferenziale; riferimento all’accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro).
Qualora non sia possibile determinare l’origine preferenziale per le merci interessate, è necessario menzionare nella decisione IVI il termine «non originarie» e un’indicazione del quadro giuridico.
III/6. Giustificazione della valutazione dell’origine
Giustificazione della valutazione dell’origine da parte dell’autorità doganale (merci interamente ottenute, ultima trasformazione sostanziale, lavorazioni o trasformazioni sufficienti, cumulo dell’origine, altro).
III/7. Prezzo franco fabbrica
Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell’origine.
III/8. Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore
Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell’origine.
III/9. Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l’origine
Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell’origine.
III/10. Lingua
Indicazione della lingua in cui è redatta la IVO.
TITOLO IV
Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
IV/1. |
Forma giuridica del richiedente |
A [*] |
IV/2. |
Data di stabilimento |
A [*] |
IV/3. |
Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento. |
A [*] |
IV/4. |
Stati membri in cui sono effettuate attività doganali |
A [*] |
IV/5. |
Informazioni sull’attraversamento di frontiera |
A [*] |
IV/6. |
Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati equivalenti ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi. |
A [*] |
IV/7. |
Consenso allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO per garantire l’adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza. |
A [*] |
IV/8. |
Ufficio stabile |
A |
IV/9. |
Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale |
A [*] |
IV/10. |
Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica |
A [*] |
IV/11. |
Attività economica |
A [*] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
IV/1. Forma giuridica del richiedente
La forma giuridica come appare nell’atto di costituzione.
IV/2. Data di stabilimento
In cifre – il giorno, il mese e l’anno di costituzione.
IV/3. Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento.
Utilizzando il codice pertinente, indicare il ruolo del richiedente nella catena di approvvigionamento.
IV/4. Stati membri in cui sono effettuate attività doganali
Inserire il pertinente codice del paese/i. Qualora il richiedente gestisca una struttura di deposito o disponga di altri locali in un altro Stato membro, indicare anche gli indirizzi e i tipi di strutture.
IV/5. Informazioni sull’attraversamento di frontiera
Indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l’attraversamento della frontiera. Qualora il richiedente sia un rappresentante doganale, indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali utilizzati generalmente da tale rappresentante doganale per l’attraversamento della frontiera.
IV/6. Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati equivalenti ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi.
Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell’autorizzazione. Se sono già state concesse agevolazioni, precisarne la natura e il numero del certificato. In caso di approvazione della qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto, indicare l’approvazione concessa: agente regolamentato o mittente conosciuto, indicando il numero dell’approvazione. Qualora il richiedente sia titolare di un certificato equivalente ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi, indicare il numero del certificato e il paese di rilascio.
IV/7. Consenso allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO per garantire l’adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO per garantire l’adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.
In caso di risposta affermativa il richiedente deve fornire informazioni sulla traslitterazione del nome e dell’indirizzo della sua impresa.
IV/8. Ufficio stabile
Se la domanda è presentata conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, è necessario fornire il nome completo del o degli uffici stabili e i numeri di partita IVA.
IV/9. Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale
Indicare l’indirizzo completo dei pertinenti uffici. Qualora l’ufficio competente a fornire tutta la pertinente documentazione doganale sia diverso da quello in cui è conservata tale documentazione, fornire l’indirizzo completo di tale ufficio.
IV/10. Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica
Questo dato viene utilizzato soltanto se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice. In questi casi inserire l’indirizzo completo del luogo pertinente.
IV/11. Attività economica
Inserire informazioni sull’attività economica del richiedente.
TITOLO V
Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
V/1. |
Oggetto e natura della semplificazione |
A |
La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
V/1. Oggetto e natura della semplificazione
Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal valore doganale a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o pagabile a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi.
TITOLO VI
Domanda e autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
VI/1. |
Importo del dazio e altri oneri |
A [*] |
VI/2. |
Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l’appuramento di tale regime |
A [*] |
VI/3. |
Livello della garanzia |
A |
VI/4. |
Forma della garanzia |
C [*] |
VI/5. |
Importo di riferimento |
A |
VI/6. |
Termine di pagamento |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l’autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un’eventuale riduzione o dispensa
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
VI/1. Importo del dazio e altri oneri
Indicare l’importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione in relazione al recente periodo di 12 mesi. Se tale informazione non è disponibile, indicare il probabile importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione nel recente periodo di 12 mesi.
VI/2. Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l’appuramento di tale regime
Indicare il periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l’appuramento di tale regime in relazione al recente periodo di 12 mesi. Questa informazione viene fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale sarà utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale.
VI/3. Livello della garanzia
Indicare se il livello della garanzia finalizzata a coprire obbligazioni doganali in essere e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 % o al 30 % della parte pertinente dell’importo di riferimento e/o se il livello della garanzia destinata a coprire le potenziali obbligazioni doganali e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 %, al 50 %, al 30 % o allo 0 % della parte pertinente dell’importo di riferimento.
L’autorità doganale di rilascio può, se del caso, formulare osservazioni.
VI/4. Forma della garanzia
Indicare quale forma avrà la garanzia.
Se la garanzia è fornita in forma di fideiussione, indicare il nome e l’indirizzo completo del fideiussore.
Se la garanzia è valida in più di uno Stato membro, indicare il nome e l’indirizzo completi dei rappresentanti del fideiussore negli altri Stati membri.
VI/5. Importo di riferimento
Fornire informazioni sull’importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del richiedente a norma dell’articolo 89, paragrafo 5, del codice.
Indicare l’importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del titolare dell’autorizzazione a norma dell’articolo 89, paragrafo 5, del codice.
Se l’importo di riferimento stabilito dall’autorità doganale di rilascio è differente da quello indicato nella domanda, giustificare le ragioni di tale differenza.
VI/6. Termine di pagamento
Se la garanzia globale è fornita a copertura del dazio all’importazione o all’esportazione pagabile in caso di immissione in libera pratica o di uso finale, indicare se la garanzia coprirà:
il periodo normale che precede il pagamento, ovvero un massimo di 10 giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale in conformità all’articolo 108 del codice.
Dilazione di pagamento
TITOLO VII
Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l’autorizzazione alla dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
VII/1. |
Tipo di dilazione di pagamento |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
VII/1. Tipo di dilazione di pagamento
Indicare in che modo il richiedente desidera applicare la dilazione del pagamento del dazio dovuto.
Articolo 110, lettera b), del codice, ovvero globalmente per ciascun importo dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fisso che non può superare 31giorni;
articolo 110, lettera c), del codice, ovvero globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma.
TITOLO VIII
Domanda e decisione per il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
VIII/1. |
Titolo per il recupero |
A |
VIII/2. |
Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l’obbligazione doganale |
A |
VIII/3. |
Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci |
A |
VIII/4. |
Osservazioni dell’ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci |
A [+] |
VIII/5 |
Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità) |
A |
VIII/6. |
Valore in dogana |
A |
VIII/7. |
Importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso |
A |
VIII/8. |
Tipo di dazio all’importazione o all’esportazione |
A |
VIII/9. |
Base giuridica |
A |
VIII/10 |
Uso o destinazione delle merci |
A [+] |
VIII/11 |
Termine per l’espletamento delle formalità |
A [+] |
VIII/12 |
Dichiarazione dell’autorità doganale di rilascio |
A [+] |
VIII/13 |
Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio |
A |
VIII/14 |
Banca e coordinate bancarie |
A [*] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
VIII/1. Titolo per il recupero
Indicare l’MRN della dichiarazione doganale o il riferimento a qualsiasi altro documento che ha dato luogo alla notifica di un dazio all’importazione o all’esportazione, per il quale si chiede il rimborso o lo sgravio.
VIII/2. Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l’obbligazione doganale
Indicare l’identificativo dell’ufficio doganale presso il quale è stato notificato il dazio all’importazione o all’esportazione a cui fa riferimento la domanda.
In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l’indirizzo completo, incluso l’eventuale codice postale, dell’ufficio doganale in questione.
VIII/3. Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci
Queste informazioni sono fornite soltanto quando l’ufficio doganale sia diverso da quello indicato nei dati. VIII/2 Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l’obbligazione doganale
Indicare l’identificativo dell’ufficio doganale in questione.
In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l’indirizzo completo, incluso l’eventuale codice postale, dell’ufficio doganale in questione.
VIII/4. Osservazioni dell’ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci
Questo dato viene compilato nei casi in cui il rimborso o lo sgravio è subordinato alla distruzione, all’abbandono all’erario o al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione di un articolo ma le corrispondenti formalità sono completate soltanto per una o più parti o componenti di tale articolo.
In questo caso indicare il quantitativo, la natura e il valore delle merci che devono rimanere nel territorio doganale dell’Unione.
Qualora le merci siano destinate a un ente di beneficenza, indicare il nome e l’indirizzo completo, incluso l’eventuale codice postale, dell’ente in questione.
VIII/5. Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità)
Fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 116, paragrafo 1, primo comma, lettera a), indicare il codice pertinente del regime doganale al quale il richiedente desidera vincolare le merci.
Se il regime doganale è subordinato a un’autorizzazione, indicare l’identificativo di tale autorizzazione.
Indicare se è richiesto l’espletamento previo delle formalità.
VIII/6. Valore in dogana
Indicare il valore in dogana delle merci.
VIII/7. Importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso
Utilizzando il codice pertinente della valuta nazionale, indicare l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.
VIII/8. Tipo di dazio all’importazione o all’esportazione
Utilizzando i codici pertinenti, indicare il tipo di dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.
VIII/9. Base giuridica
Utilizzando il codice pertinente, indicare la base giuridica della domanda di sgravio o rimborso del dazio all’importazione o all’esportazione.
VIII/10. Uso o destinazione delle merci
Fornire informazioni sull’utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all’occorrenza, sulla base di un’autorizzazione specifica dell’autorità doganale di rilascio.
VIII/11. Termine per l’espletamento delle formalità
Indicare il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione.
VIII/12. Dichiarazione dell’autorità doganale di rilascio
Se del caso, l’autorità doganale di rilascio indica che il dazio all’importazione o all’esportazione non saranno oggetto di rimborso o sgravio fino a quando l’ufficio doganale di esecuzione non abbia comunicato all’autorità doganale di rilascio il completamento delle formalità cui sono soggetti il rimborso o lo sgravio.
VIII/13. Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio
Descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la domanda di rimborso o sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione.
Questo dato viene compilato nei casi in cui l’informazione non possa essere ricavata da altre parti della domanda.
Qualora le ragioni per il rimborso o lo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione della decisione siano differenti da quelle della domanda, fornire una descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la decisione.
VIII/14. Banca e coordinate bancarie
Se del caso le coordinate bancarie per il rimborso o lo sgravio del dazio all’importazione o all’esportazione.
TITOLO IX
Domanda e autorizzazione per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
IX/1 |
Circolazione delle merci |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’utilizzo di magazzini di custodia temporanea
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
IX/1. Circolazione delle merci
Indicare la base giuridica per la circolazione delle merci.
Indicare l’indirizzo della struttura (o strutture) di custodia temporanea di destinazione.
Se è previsto che la circolazione delle merci avvenga a norma dell’articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, indicare il numero EORI del titolare dell’autorizzazione a gestire la struttura (o le strutture) di custodia temporanea di destinazione.
TITOLO X
Domanda e autorizzazione di un servizio regolare di trasporto
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
X/1 |
Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto |
A |
X/2 |
Nome delle imbarcazioni |
C[*] |
X/3 |
Porti di scalo |
C[*] |
X/4 |
Impresa |
A [*] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
X/1. Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto
Indicare gli Stati membri interessati o potenzialmente interessati.
X/2. Nome delle imbarcazioni
Indicare le informazioni pertinenti relative alle navi destinate al servizio regolare di trasporto.
X/3. Porti di scalo
Indicare il riferimento degli uffici doganali responsabili per i porti di scalo delle navi destinate o che si prevede saranno destinate al servizio regolare di trasporto.
X/4. Impresa
Indicare (SÌ/NO) se il richiedente si impegna:
— a comunicare all’autorità doganale di rilascio le informazioni di cui all’articolo 121, paragrafo 1 e
— a non effettuare scali in nessun porto di territori al di fuori del territorio doganale dell’Unione e in nessuna zona franca dell’Unione lungo le rotte interessate dal servizio regolare di trasporto, né trasbordi di merci in mare.
TITOLO XI
Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
XI/1 |
Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali. |
A [+] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XI/1. Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali.
Indicare l’ufficio o gli uffici doganali ai quali l’emittente autorizzato trasmette la prova della posizione doganale delle merci unionali ai fini della sua registrazione.
TITOLO XII
Domanda e autorizzazione per l’uso della dichiarazione semplificata
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso della procedura di dichiarazione semplificata
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
XII/1. |
Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare |
A [+] |
XII/2. |
Subcontraente |
A [1][2] |
XII/3. |
Identificazione del subcontraente |
A [2] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
Note
Numero della nota |
Descrizione della nota |
[1] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI del subcontraente. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l’indirizzo. |
[2] |
Queste informazioni possono essere utilizzate soltanto per i regimi di esportazione in cui la dichiarazione doganale viene presentata dal subcontraente. |
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso della procedura di dichiarazione semplificata
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XII/1. Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare
Se del caso, l’autorità doganale di rilascio determina il relativo termine (espresso in giorni).
XII/2. Subcontraente
Se del caso, indicare il nome e l’indirizzo del subcontraente.
XII/3. Identificazione del subcontraente
Indicare il numero EORI della persona interessata.
TITOLO XIII
Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
XIII/1 |
Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri |
A [1] |
XIII/2 |
Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri - identificazione |
A |
XIII/3 |
Ufficio(i) doganale di presentazione |
A |
XIII/4 |
Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche |
C [*] A [+] |
XIII/5 |
Metodo di pagamento dell’IVA |
A[+] |
XIII/6 |
Rappresentante fiscale |
A [1] |
XIII/7 |
Identificazione del rappresentante fiscale |
A |
XIII/8 |
Codice di qualifica del rappresentante fiscale |
A |
XIII/9 |
Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise |
A [1] |
XIII/10 |
Persona responsabile per l’identificazione delle formalità riguardanti le accise |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
Note
Numero della nota |
Descrizione della nota |
[1] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI della persona interessata. Se è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l’indirizzo. |
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XIII/1. Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri
Se del caso, indicare il nome e l’indirizzo delle imprese interessate.
XIII/2. Società interessate dall’autorizzazione in altri Stati membri - identificazione
Se del caso, indicare il numero EORI delle imprese interessate.
XIII/3. Ufficio(i) doganale di presentazione
Indicare gli uffici doganali interessati
XIII/4. Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche
Indicare il nome e l’indirizzo delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche negli Stati membri interessati dall’autorizzazione e indicate nei dati. 1/4 Validità geografica – Unione
XIII/5. Metodo di pagamento dell’IVA
Gli Stati membri interessati specificano i rispettivi requisiti in materia di presentazione dei dati sull’IVA per l’importazione, indicando il metodo applicabile per il pagamento dell’IVA.
XIII/6. Rappresentante fiscale
Indicare il nome e l’indirizzo del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione.
XIII/7. Identificazione del rappresentante fiscale
Indicare il numero di partita IVA del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione. Qualora non sia nominato un rappresentante fiscale, fornire il numero di partita IVA del richiedente.
XIII/8. Codice di qualifica del rappresentante fiscale
Indicare se il richiedente agisce per conto proprio nelle questioni fiscali o se intende designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di presentazione.
XIII/9. Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise
Indicare il nome e l’indirizzo della persona incaricata del pagamento o della presentazione della garanzia per i diritti di accisa.
XIII/10. Persona responsabile per l’identificazione delle formalità riguardanti le accise
Indicare il numero EORI della persona interessata, se tale persona dispone di un numero EORI valido e se il richiedente ne è a conoscenza.
TITOLO XIV
Domanda e autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione nelle scritture del dichiarante,anche per la procedura di esportazione
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per presentare una dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
XIV/1. |
Esonero dalla notifica della presentazione |
A |
XIV/2. |
Esonero dalla dichiarazione di prepartenza |
A |
XIV/3. |
Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli |
C [*] A [+] |
XIV/4. |
Termine di presentazione delle indicazioni relative alla dichiarazione in dogana completa |
A [+] |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l’autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XIV/1. Esonero dalla notifica della presentazione
Indicare (SÌ/NO) se l’operatore desidera beneficiare della dispensa di notifica della disponibilità delle merci per i controlli doganali. In caso affermativo, specificarne le ragioni
Qualora l’autorizzazione non preveda la dispensa di notifica, l’autorità doganale di rilascio determina il termine che intercorre tra il ricevimento della notifica e lo sdoganamento delle merci.
XIV/2. Esonero dalla dichiarazione di prepartenza
Qualora la domanda riguardi il regime di esportazione o riesportazione, indicare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 263, paragrafo 2, del codice.
XIV/3. Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli
Indicare l’identificativo dell’ufficio doganale in questione.
XIV/4. Termine di presentazione delle indicazioni relative a una dichiarazione in dogana completa
L’autorità doganale di rilascio stabilisce nell’autorizzazione il termine entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere le indicazioni relative alla dichiarazione in dogana completa all’ufficio doganale di controllo.
Il termine è formulato in giorni.
TITOLO XV
Domanda e autorizzazione di autovalutazione
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
XV/1. |
Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all’operatore economico. |
A |
La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XV/1. Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all’operatore economico.
Indicare a quali condizioni può essere effettuato dal titolare delle autorizzazioni il controllo del rispetto di divieti e restrizioni, quali specificati nel dato 6/1 Divieti e restrizioni.
TITOLO XVI
Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
XVI/1. |
Attività economica |
A |
XVI/2. |
Apparecchiature di pesatura |
A |
XVI/3. |
Garanzie complementari |
A |
XVI/4. |
Notifica previa alle autorità doganali |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XVI/1. Attività economica
Indicare l’attività economica relativa al commercio di banane fresche.
XVI/2. Apparecchiature di pesatura
Fornire la descrizione delle apparecchiature di pesatura.
XVI/3. Garanzie complementari
Documentazione adeguata, quale riconosciuta a norma della legislazione nazionale, attestante che:
— sono utilizzate esclusivamente apparecchiature adeguatamente calibrate e conformi ai pertinenti standard tecnici che garantiscono l’accertamento sicuro del peso netto delle banane;
— la pesatura delle banane è effettuata solo da pesatori autorizzati in luoghi sotto il controllo delle autorità doganali;
— il peso netto delle banane, la loro origine e imballaggio come pure il momento della pesatura e il luogo discarico sono riportati immediatamente nel certificato di pesatura delle banane una volta ultimata la pesatura;
— le banane sono state pesate conformemente alla procedura di cui all’allegato 61-03;
— i risultati della pesatura sono immediatamente riportati nel certificato di pesatura, come previsto dalla legislazione doganale dell’Unione.
XVI/4. Notifica previa alle autorità doganali
Indicare il tipo di notifica e la copia della stessa.
TITOLO XVII
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine |
Nome del dato |
Stato |
XVII/1 |
Esportazione anticipata (IP EX/IM) |
A |
XVII/2 |
Immissione in libera pratica mediante l’uso del conto di appuramento |
A |
La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento attivo
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XVII/1. Esportazione anticipata
Indicare (SÌ/NO) se si prevede l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono (IP EX/IM). In caso affermativo, indicare il periodo suggerito espresso in mesi entro il quale le merci non unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l’approvvigionamento e il trasporto nell’Unione.
XVII/2. Immissione in libera pratica mediante l’uso del conto di appuramento
Indicare (SÌ/NO) se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica se non sono stati vincolati a un successivo regime doganale o riesportati alla scadenza del periodo per l’appuramento e se la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e l’immissione in libera pratica concessa alla data di scadenza del periodo di appuramento.
TITOLO XVIII
Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento passivo
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine |
Nome del dato |
Stato |
XVIII/1 |
Sistema degli scambi standard |
A |
XVIII/2 |
Prodotti di sostituzione |
A |
XVIII/3 |
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione |
A |
XVIII/4 |
Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX), |
A |
La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all’uso del regime di perfezionamento passivo
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XVIII/1. Sistema degli scambi standard
In caso di riparazione delle merci, un prodotto importato (prodotto di sostituzione) può sostituire un prodotto trasformato (il cosiddetto sistema degli scambi standard).
Indicare (SÌ/NO) se si intende utilizzare il sistema degli scambi standard. In caso affermativo inserire il pertinente codice.
Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per il sistema degli scambi standard.
XVIII/2. Prodotti di sostituzione
Se si prevede di utilizzare il sistema degli scambi standard (possibile solo in caso di riparazione), indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche dei prodotti di sostituzione per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. Ai fini di tale comparazione utilizzare almeno uno dei codici pertinenti forniti in relazione al dato 5/8 Identificazione delle merci.
XVIII/3. Importazione anticipata di prodotti di sostituzione
Indicare (SÌ/NO) se si prevede l’importazione di prodotti di sostituzione ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione dei prodotti difettosi. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale i beni unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo.
XVIII/4. Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX),
Indicare (SÌ/NO) se si prevede l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima che le merci unionali siano vincolate al regime di perfezionamento passivo. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale le merci unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo, tenuto conto del tempo necessario per l’approvvigionamento delle merci unionali e il loro trasporto all’ufficio di esportazione.
TITOLO XIX
Domanda e autorizzazione all’utilizzo di magazzini di custodiaper il deposito doganale delle merci
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
XIX/1 |
Rimozione temporanea |
A |
XIX/2 |
Percentuale di perdite |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’utilizzo di magazzini di custodia per il deposito doganale delle merci
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XIX/1. Rimozione temporanea
Indicare (SÌ/NO) se si prevede la rimozione temporanea dal deposito doganale delle merci vincolate a tale regime. Fornire tutte le informazioni necessarie considerate pertinenti per la rimozione temporanea delle merci.
Una richiesta di rimozione temporanea può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l’autorizzazione all’esercizio di strutture di deposito.
Specificare le condizioni alle quali può avvenire la rimozione delle merci vincolate al regime del deposito doganale. Se la richiesta è respinta, specificarne i motivi.
XIX/2. Percentuale di perdite
Se del caso, fornire informazioni sulle percentuali delle perdite.
TITOLO XX
Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzatoper il transito unionale
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di di speditore autorizzato ai fini del transito unionale
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
XX/1 |
Misure di identificazione |
A [+] |
XX/2 |
Garanzia globale |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XX/1. Misure di identificazione
Dettagli sulle misure di identificazione che deve applicare lo speditore autorizzato. Se lo speditore autorizzato è titolare di un’autorizzazione per l’uso di sigilli di tipo speciale in conformità all’articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice,l’autorità doganale di rilascio può richiedere l’uso di tali sigilli come misura di identificazione. È necessario indicare il numero della decisione relativa all’uso dei sigilli di tipo speciale.
XX/2. Garanzia globale
Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all’esonero dalla garanzia. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.
TITOLO XXI
Domanda e autorizzazione per l’uso di sigilli di tipo speciale
CAPITOLO 1
Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso dei sigilli di tipo speciale
Tabella dei requisiti in materia di dati
N. d’ordine dei dati |
Nome del dato |
Stato |
XXI/1. |
Tipo di sigillo |
A |
La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.
CAPITOLO 2
Note relative a requisiti specifici in materia di dati Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l’uso dei sigilli di tipo speciale
Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.
XXI/1. Tipo di sigillo
Indicare tutte le informazioni sul sigillo (ad esempio modello, costruttore, prova della certificazione da parte di un organismo competente in conformità con la norma ISO internazionale 17712:2013, «Contenitori per merci», «Sigilli meccanici»).
Conferma dell’autorità doganale di rilascio che il sigillo è conforme alle caratteristiche essenziali e rispetta le specifiche tecniche richieste e che l’utilizzo dei sigilli di tipo speciale è documentato, ad esempio dal fatto che è stabilita una pista di controllo e che è stata approvata dalle autorità di competenti.
ALLEGATO B
REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DICHIARAZIONI, NOTIFICHE E PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI UNIONALI
TITOLO I
Requisiti in materia di dati
CAPITOLO 1
Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati
1) I messaggi di dichiarazione contengono una serie di dati ma soltanto alcuni di essi vengono utilizzati in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.
2) I dati che possono essere forniti per ciascun regime sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate alla voce «Sono utilizzate tutte le colonne della pertinente tabella dei requisiti in materia di dati». Inoltre, le disposizioni che si applicano alle specifiche colonne della tabella sono incluse in sezioni specifiche che fanno riferimento precisamente a tali colonne. Entrambe le serie di disposizioni devono essere combinate per tener conto della situazione di ciascuna colonna della tabella.
3) I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Per esempio, le unità supplementari (possibilità «A») sono raccolte solo se lo prevede la TARIC.
4) I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note relative alla tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.
5) Se lo Stato membro che accetta la dichiarazione doganale lo consente, una dichiarazione doganale (serie delle colonne B e H) o una dichiarazione semplificata (serie delle colonne C e I) possono comprendere articoli di merci soggetti a differenti codici dei regimi doganali, a condizione che tali codici utilizzino tutti la stessa serie di dati definita nella sezione 1 del capitolo 3 e appartengano alla stessa colonna della matrice, quale definita al capitolo 2. Tale possibilità, tuttavia, non viene utilizzata per le dichiarazioni doganali presentate nell’ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell’articolo 179 del codice.
6) Lasciando del tutto impregiudicato l’obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l’articolo 15 del codice, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito si devono basare sulle informazioni in possesso dell’operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.
7) La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita che deve essere presentata per le merci in entrata nel territorio doganale dell’Unione o in uscita dallo stesso contiene, per ciascuna situazione o modo di trasporto interessati, le informazioni di cui alle colonne A1 e A2 e da F1a a F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.
8) Nel presente allegato l’uso dei termini dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita fa riferimento, rispettivamente, alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10, del codice.
9) Le colonne A2, F3a e F3b della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3, si riferiscono ai dati richiesti forniti alle autorità doganali soprattutto ai fini dell’analisi dei rischi per la sicurezza prima della partenza, dell’arrivo o del carico delle spedizioni per espresso.
10) Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.
11) Quando la colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3 si applica al trasporto su strada, la sua applicazione si estende anche ai casi di trasporto multimodale, salvo se disposto diversamente al titolo II.
12) Le dichiarazioni semplificate di cui all’articolo 166 contengono le informazioni elencate nelle colonne C1 e I1.
13) L’elenco ridotto dei dati forniti per le procedure delle colonne C1 e I1 non limita né influenza i requisiti indicati per i regimi nelle altre colonne della tabella dei requisiti in materia di dati, segnatamente in relazione alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.
14) I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.
15) Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui al presente allegato. La Commissione pubblica l’elenco di tali dati.
CAPITOLO 2
Legenda della tabella
Colonne |
Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali |
Base giuridica |
Numero del dato |
Numero d’ordine assegnato al dato in questione |
|
Nome del dato |
Nome del dato in questione |
|
Casella n. |
Riferimenti alla casella che contiene il dato in questione nelle dichiarazioni doganali in formato cartaceo. I riferimenti corrispondono alle caselle del DAU o, quando iniziano con una «S», a elementi correlati alla sicurezza nel DAE, nel DES, nel DATS o nel DS. |
|
A1 |
Dichiarazione sommaria di uscita |
Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice |
A2 |
Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso |
Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice |
A3 |
Notifica di riesportazione |
Articolo 5, paragrafo 14 e articolo 274 del codice |
B1 |
Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione |
Dichiarazione di esportazione: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 269 del codice Dichiarazione di riesportazione: articolo 5, paragrafo 13 e articolo 270 del codice |
B2 |
Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 259 del codice |
B3 |
Dichiarazione di deposito doganale di merci unionali |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 237, paragrafo 2, del codice |
B4 |
Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali |
Articolo 1, paragrafo 3, del codice |
C1 |
Dichiarazione semplificata di esportazione |
Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice |
C2 |
Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’esportazione |
Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice |
D1 |
Regime speciale - dichiarazione di transito |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210, articolo 226 e articolo 227 del codice |
D2 |
Regime speciale - dichiarazione di transito con serie di dati ridotta (trasporto per ferrovia, trasporto aereo e marittimo) |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice |
D3 |
Regime speciale – transito – uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana (trasporto aereo e marittimo) |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice |
E1 |
Prova della posizione doganale delle merci unionali (T2L/T2LF) |
Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice |
E2 |
Manifesto doganale delle merci |
Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice |
F1a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati completa |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F1b |
Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata dal vettore |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F1c |
Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all’articolo 112, paragrafo1, primo comma. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F1d |
Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all’articolo 112, paragrafo1, secondo comma. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F2a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati completa |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F2b |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata dal vettore |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F2c |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all’articolo 113, paragrafo 1. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F2d |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all’articolo 113, paragrafo 1. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F3a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati completa |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F3b |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo1, secondo comma. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F4a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati completa |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F4b |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale presentata dal vettore |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F4c |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma (1) e in conformità all’articolo 113, paragrafo 2. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F4d |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale a livello di contenitori presentata prima del carico in relazione alle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all’articolo 113, paragrafo 2. |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
F5 |
Dichiarazione sommaria di entrata – Strada e ferrovia |
Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice |
G1 |
Notifica di deviazione |
Articolo 133 del codice |
G2 |
Notifica dell’arrivo |
Articolo 133 del codice |
G3 |
Presentazione delle merci in dogana |
Articolo 5, paragrafo 33 e articolo 139 del codice |
G4 |
Dichiarazione di custodia temporanea |
Articolo 5, paragrafo 17, e articolo 145 |
G5 |
Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci poste in custodia temporanea |
Articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c) |
H1 |
Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale |
Merci dichiarate per l’immissione in libera pratica: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice Dichiarazione per uso finale: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 254 del codice |
H2 |
Regime speciale - custodia - dichiarazione per il deposito doganale |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 240 del codice |
H3 |
Regime speciale - uso specifico - dichiarazione per l’ammissione temporanea |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 250 del codice |
H4 |
Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento attivo |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 256 del codice |
H5 |
Dichiarazione per l’introduzione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali |
Articolo 1, paragrafo 3, del codice |
H6 |
Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica |
Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice |
I1 |
Dichiarazione semplificata di importazione |
Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice |
I2 |
Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’importazione |
Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice |
(1) I dati minimi di precarico corrispondono ai dati CN23. |
Gruppo |
Titolo del gruppo |
Gruppo 1 |
Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi) |
Gruppo 2 |
Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni |
Gruppo 3 |
Parti |
Gruppo 4 |
Informazioni relative al valore/Imposte |
Gruppo 5 |
Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni |
Gruppo 6 |
Identificazione delle merci |
Gruppo 7 |
Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature) |
Gruppo 8 |
Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe) |
Simbolo |
Descrizione del simbolo |
A |
Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri. |
B |
A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no. |
C |
A discrezione degli operatori economici: informazioni che gli operatori economici possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere. |
X |
Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate. |
Y |
Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati. |
Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.
CAPITOLO 3
(Le note relative alla presente tabella sono inserite subito dopo la tabella)
Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
|
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A |
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|
B |
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C |
|
D |
|
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E |
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F |
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|
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G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
1/1 |
Tipo di dichiarazione |
1/1 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
1/2 |
Tipo di dichiarazione supplementare |
1/2 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
1/3 |
Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale |
1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/4 |
Formulari |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] [2] Y |
B [1] [2] Y |
|
B [1] [2] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
1/5 |
Distinte di carico |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
1/6 |
Numero di articolo |
32 |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [3] X |
A [2] X |
A [2] X |
|
A [2] X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [3] X |
1/7 |
Indicatore di circostanze particolari |
|
|
A [4] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/8 |
Firma/Autenticazione |
54 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
1/9 |
Numero totale di articoli |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
1/10 |
Regime |
37 (1) |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
1/11 |
Procedura aggiuntiva |
37 (2) |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
|
Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
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F |
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|
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|
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|
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|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
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|
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I |
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
2/1 |
Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti |
40 |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [6] Y |
A [6] Y |
A Y |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A [5] XY |
A XY |
2/2 |
Informazioni supplementari |
44 |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
B X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
2/3 |
Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi |
44 |
A [7] [8] X |
|
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] [9] X |
|
A [7] X |
A [7] X |
A X |
A [7] X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A Y |
A X |
A X |
|
|
|
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A X |
A [7] [9] X |
|
2/4 |
Numero di riferimento/UCR |
7 |
A [10] XY |
|
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
|
C XY |
C XY |
|
|
C XY |
|
|
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
2/5 |
LRN |
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
2/6 |
Dilazione di pagamento |
48 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B Y |
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
2/7 |
Identificazione del deposito |
49 |
|
|
|
B [11] Y |
B [11] Y |
A Y |
B [11] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
B [11] Y |
A Y |
B [11] Y |
B [11] Y |
B [11] Y |
|
|
|
Gruppo 3 – parti
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3/1 |
Esportatore |
2 |
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
C Y |
B Y |
A [12] Y |
|
B XY |
|
|
A [13] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
3/2 |
N. di identificazione dell’esportatore |
2 (n.) |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
B XY |
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
|
3/3 |
Speditore – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/4 |
Numero di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/5 |
Speditore – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/6 |
N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
A [14] Y |
A [14] Y |
A [14] Y |
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/7 |
Speditore |
|
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/8 |
N. di identificazione dello speditore |
|
A [14] XY |
A [14] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/9 |
Destinatario |
8 |
A [12] XY |
A [12] XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
A [12] XY |
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/10 |
N. di identificazione del destinatario |
8 (n.) |
A [14] XY |
A [14] XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/11 |
Destinatario – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/12 |
N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/13 |
Destinatario – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/14 |
N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
C [14] Y |
A [14] Y |
C [14] Y |
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/15 |
Importatore |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
3/16 |
N. di identificazione dell’importatore |
8 (n.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
3/17 |
Dichiarante |
14 |
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
3/18 |
N. di identificazione del dichiarante |
14 (n.) |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
3/19 |
Rappresentante |
14 |
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
B Y |
A [12] Y |
|
A [13] Y |
A [13] Y |
A [13] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
3/20 |
N. di identificazione del rappresentante |
14 (n.) |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
3/21 |
Codice di qualifica del rappresentante |
14 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
3/22 |
Titolare del regime di transito |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [13] Y |
A [13] Y |
A [13] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/23 |
N. di identificazione del titolare del regime di transito |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/24 |
Venditore |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] [15] XY |
|
C [12] [15] XY |
A [12] [15] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] [15] XY |
|
|
|
|
|
A [12] XY |
|
|
|
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3/25 |
N. di identificazione del venditori |
2 (n.) |
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A [15] XY |
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C [15] XY |
A [15] XY |
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|
A [15] XY |
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A XY |
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3/26 |
Acquirente |
8 |
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A [12] [15] XY |
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C [12] [15] XY |
A [12] [15] XY |
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|
A [12] [15] XY |
|
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|
|
|
A [12] XY |
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3/27 |
N. di identificazione dell’acquirente |
8 (n.) |
|
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A [15] XY |
|
C [15] XY |
A [15] XY |
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|
A [15] XY |
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|
|
A XY |
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3/28 |
N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo |
|
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A Y |
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3/29 |
N. di identificazione della persona che notifica la deviazione |
|
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|
A Y |
|
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3/30 |
N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana |
|
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|
A Y |
|
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|
|
|
|
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3/31 |
Vettore |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
|
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/32 |
N. di identificazione del vettore |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/33 |
Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3/34 |
N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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A XY |
A XY |
|
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A XY |
A XY |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
3/35 |
Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] XY |
|
A [12] XY |
|
A [12] XY |
|
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/36 |
N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/37 |
N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento |
44 |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
|
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
|
|
|
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
3/38 |
N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS |
|
|
|
|
|
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A XY |
A XY |
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A XY |
A XY |
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|
A Y |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/39 |
N. di identificazione del titolare dell’autorizzazione |
44 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A [3] Y |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A [3] Y |
3/40 |
N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
3/41 |
N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci |
|
|
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|
A Y |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
A Y |
3/42 |
N. di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci |
|
|
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|
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A Y |
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
3/43 |
Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali |
|
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|
|
|
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|
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|
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A Y |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
3/44 |
N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea |
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo 4 – Informazioni relative al valore/Imposte
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
4/1 |
Condizioni di consegna |
20 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [16] Y |
|
B Y |
B Y |
A Y |
|
|
|
4/2 |
Metodo di pagamento delle spese di trasporto |
|
A [14] XY |
A [14] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] XY |
A [14] XY |
A [14] XY |
|
A [14] XY |
A [14] XY |
|
|
A [14] XY |
|
|
|
|
|
A [14] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/3 |
Calcolo delle imposte – Tipo di imposta |
47 (Tipo) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [18] [19] X |
|
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
|
|
|
4/4 |
Calcolo delle imposte – Base imponibile |
47 (Base imponibile) |
|
|
|
B X |
B X |
B X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [18] [19] X |
B X |
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
|
|
|
4/5 |
Calcolo delle imposte – Aliquota |
47 (Aliquota) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] [17] X |
|
B [17] X |
B [17] X |
B [18] [17] X |
|
|
|
4/6 |
Calcolo delle imposte – Debito fiscale |
47 (Importo) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] [17] X |
|
B [17] X |
B [17] X |
B [18] [17] X |
|
|
|
4/7 |
Calcolo delle imposte – Totale |
47 (Totale) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] [17] X |
|
B [17] X |
B [17] X |
B [18] [17] X |
|
|
|
4/8 |
Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento |
47 (MP) |
|
|
|
B X |
B X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] X |
|
B X |
B X |
B [18] [17] X |
|
|
|
4/9 |
Aggiunte e detrazioni |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [20] [16] XY |
|
|
|
B XY |
|
|
|
4/10 |
Valuta di fatturazione |
22 (1) |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A [5] Y |
|
4/11 |
Importo totale fatturato |
22 (2) |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C Y |
|
C Y |
C Y |
C Y |
|
C Y |
|
4/12 |
Unità di valuta interna |
44 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
4/13 |
Indicatori del valore |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [20] [16] X |
|
|
A [21] X |
B X |
|
|
|
4/14 |
Prezzo/importo dell’articolo |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
|
A [5] X |
|
4/15 |
Tasso di cambio |
23 |
|
|
|
B [22] Y |
B [22] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [22] Y |
|
B [22] Y |
B [22] Y |
|
|
|
|
4/16 |
Metodo di valutazione |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
B X |
B X |
B X |
|
|
|
4/17 |
Preferenze |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
C X |
A [23] X |
A [23] X |
B X |
|
A [5] X |
|
4/18 |
Valore postale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
4/19 |
Affrancatura e spese di spedizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C Y |
|
C Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
5/1 |
Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione |
S12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A [24] Y |
A [24] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/2 |
Data e ora di arrivo stimate nel porto di scarico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/3 |
Data e ora di arrivo effettive sul territorio doganale dell’Unione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/4 |
Data della dichiarazione |
50,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
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5/5 |
Luogo della dichiarazione |
50,54 |
|
|
|
|
|
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|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
|
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|
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|
|
|
|
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5/6 |
Ufficio di destinazione (e paese) |
53 |
|
|
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A Y |
A Y |
A Y |
|
|
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|
|
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|
|
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|
5/7 |
Uffici di passaggio previsti (e paesi) |
51 |
|
|
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|
|
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|
A Y |
A Y |
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
5/8 |
Codice del paese di destinazione |
17a |
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A [25] XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
|
5/9 |
Codice della regione di destinazione |
17b |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
|
|
5/10 |
Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
5/11 |
Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/12 |
Ufficio doganale di uscita |
29 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
5/13 |
Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/14 |
Codice del paese di spedizione/esportazione |
15a |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
B XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A [5] XY |
|
5/15 |
Codice del paese di origine |
34a |
|
|
|
C [26] X |
C X |
A X |
C [27] X |
C X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
A [28] X |
A X |
A [28] X |
A [28] X |
B [28] X |
C X |
A [5] [28] X |
|
5/16 |
Codice del paese di origine preferenziale |
34b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [29] X |
C X |
A [29] X |
A [29] X |
B [29] X |
|
A [5] [29] X |
|
5/17 |
Codice della regione di origine |
34b |
|
|
|
B X |
B X |
|
B X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/18 |
Codici dei paesi di transito |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/19 |
Codici dei paesi di transito dei mezzi di trasporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/20 |
Codici dei paesi di transito delle spedizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/21 |
Luogo di carico |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B Y |
B Y |
B Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/22 |
Luogo di scarico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/23 |
Ubicazione delle merci |
30 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
|
A Y |
A Y |
5/24 |
Codice dell’ufficio doganale di prima entrata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/25 |
Codice dell’ufficio doganale di prima entrata effettivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/26 |
Ufficio doganale di presentazione |
44 |
|
|
|
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
|
A [30]Y |
A [30] Y |
5/27 |
Ufficio doganale di controllo |
44 |
|
|
|
|
A [31] Y |
A [31] Y |
|
A [31] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
|
|
A [31] Y |
|
5/28 |
Periodo di validità richiesto per la prova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/29 |
Data di presentazione delle merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
5/30 |
Luogo di accettazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo 6 – Identificazione delle merci
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
6/1 |
Massa netta (kg) |
38 |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A [32] X |
|
|
A [23] X |
|
|
A [23] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
A X |
A [32] X |
C X |
A [5] X |
|
6/2 |
Unità supplementari |
41 |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A [32] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [32] X |
|
A [5] X |
|
6/3 |
Massa lorda (kg) N. – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
|
|
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/4 |
Massa lorda (kg) – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A Y |
|
A Y |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/5 |
Massa lorda (kg) |
35 |
A XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
B XY |
A XY |
B XY |
B XY |
B XY |
A Y |
B XY |
A [33] XY |
6/6 |
Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello master |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
A X |
|
|
A X |
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/7 |
Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
A X |
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/8 |
Descrizione delle merci |
31 |
A [34] X |
A [34] X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [34] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [34] X |
A [34] X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
6/9 |
Tipo di imballaggio |
31 |
A X |
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
A [33] X |
6/10 |
Numero di imballaggi |
31 |
A X |
|
|
A X |
A X |
A X |
B X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [33] X |
6/11 |
Marchi di spedizione |
31 |
A X |
|
A [35] X |
A X |
A X |
A X |
B X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
B X |
|
A X |
|
6/12 |
Codice delle merci pericolose (ONU) |
|
A X |
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/13 |
Codice CUS |
31 |
C X |
C X |
|
A X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
|
|
|
C X |
C X |
A X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
|
6/14 |
Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata |
33 (1) |
A [36] X |
A [36] X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
|
A [37] X |
A [37] X |
A [37] X |
A [23] X |
A [36] X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
C X |
A X |
C X |
A X |
|
C X |
|
A X |
|
|
|
A [36] X |
A [36] X |
A X |
B X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
|
6/15 |
Codice delle merci – Codice TARIC |
33 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
B X |
A X |
A X |
B X |
B X |
A [5] X |
|
6/16 |
Codice delle merci – Codice TARIC |
33 (3)(4) |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
|
A [5] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
B X |
A X |
A X |
B X |
|
A [5] X |
|
6/17 |
Codice delle merci – Codici aggiuntivi nazionali |
33 (5) |
|
|
|
B X |
B X |
B X |
|
B [5] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B X |
B X |
B X |
B X |
B X |
|
B [5] X |
|
6/18 |
Totale dei colli |
6 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B Y |
|
B Y |
B Y |
B Y |
|
|
|
6/19 |
Tipo di merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
|
Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
7/1 |
Trasbordi |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [38] Y |
A [38] Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/2 |
Container |
19 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
7/3 |
Numero di riferimento del trasporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/4 |
Modo di trasporto fino alla frontiera |
25 |
|
|
|
A Y |
A Y |
B Y |
B Y |
|
|
A [39] Y |
A [39] Y |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
A Y |
B Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
7/5 |
Modo di trasporto interno |
26 |
|
|
|
A [40] Y |
A [40] Y |
B [40] Y |
|
|
|
B [40] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [41] Y |
B [41] Y |
A [41] Y |
A [41] Y |
B Y |
|
|
|
7/6 |
Identificazione dell’effettivo mezzo di trasporto che attraversa la frontiera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/7 |
Identità del mezzo di trasporto alla partenza |
18 (1) |
|
|
|
B [42] Y |
B [43] Y |
A [43] Y |
|
|
|
A [43] [44] [45] XY |
A [43] [44] [45] XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/8 |
Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza |
18 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [46] [44] [45] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/9 |
Identità del mezzo di trasporto all’arrivo |
18 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
B [43] Y |
|
B [43] Y |
B [43] Y |
B [43] Y |
|
|
|
7/10 |
Numero di identificazione del container |
31 |
A XY |
|
A [35] XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
7/11 |
Tipo e dimensione del container |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/12 |
Situazione del container imballato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/13 |
Tipo di fornitore di apparecchiature |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/14 |
Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera |
21 (1) |
|
|
|
B [47] Y |
|
A [46] Y |
|
|
|
B [46] XY |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
C Y |
|
|
|
|
|
|
|
A [48] XY |
A [48] XY |
|
|
A XY |
A [24] Y |
A [24] Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/15 |
Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera |
21 (2) |
|
|
|
A [46] Y |
A [46] Y |
|
|
|
|
A [46] XY |
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
A [48] XY |
A [48] XY |
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
A [46] Y |
|
A [46] Y |
A [46] Y |
B [46] Y |
|
|
|
7/16 |
Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/17 |
Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/18 |
Numero del sigillo |
D |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
7/19 |
Altri incidenti durante il trasporto |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [38] Y |
A [38] Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/20 |
Numero di identificazione del contenitore |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
Dato n. |
Nome del dato |
Casella n. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
8/1 |
Numero d’ordine del contingente |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
A [5] X |
|
8/2 |
Tipo di garanzia |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [49] Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
8/3 |
Riferimento della garanzia |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [49] Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
8/4 |
Garanzia non valida in |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8/5 |
Natura della transazione |
24 |
|
|
|
A XY |
A XY |
|
A [32] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
B XY |
B XY |
A XY |
A [32] XY |
|
|
|
8/6 |
Valore statistico |
46 |
|
|
|
A [50] X |
A [50] X |
B [50] X |
B [50] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [50] X |
B [50] X |
A [50] X |
A [50] X |
A [50] X |
|
|
|
8/7 |
Cancellazione |
44 |
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
Numero della nota |
Descrizione della nota |
[1] |
Gli Stati membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto dei regimi basati su supporto cartaceo. |
[2] |
Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5. |
[3] |
Questa informazione non viene richiesta se la dichiarazione doganale è stata introdotta prima della presentazione delle merci a norma dell’articolo 171 del codice. |
[4] |
Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore economico. |
[5] |
Nei casi in cui si applica l’articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni), gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fornire tali informazioni ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. |
[6] |
Questo dato deve essere fornito quando manca almeno una delle seguenti informazioni: — Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera — Data di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione, quale menzionata nella dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci interessate. |
[7] |
Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione. |
[8] |
Questo dato costituisce un’alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest’ultimo non è disponibile. Funge da collegamento con altre fonti di informazione utili. |
[9] |
Questa informazione deve essere fornita quando si applica l’articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni); in questo caso è il numero di autorizzazione per la procedura semplificata. Questo dato, tuttavia, può contenere anche il numero del documento di trasporto interessato. |
[10] |
Questa informazione deve essere fornita quando non è disponibile il numero del documento di trasporto. |
[11] |
L’informazione è richiesta se la dichiarazione di vincolo ad un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale. |
[12] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione non è necessario fornire nome e indirizzo. |
[13] |
Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo. |
[14] |
Questa informazione è comunicata solo se disponibile. |
[15] |
Questa informazione non è comunicata in relazione alle merci che rimangono a bordo (FROB) o alle merci trasbordate, la cui destinazione si trova al di fuori del territorio doganale dell’Unione. |
[16] |
Gli Stati membri possono esonerare dalla presentazione di tale informazione se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell’articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana. |
[17] |
Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Essa è facoltativa per gli Stati membri negli altri casi. |
[18] |
Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che l’autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell’applicazione delle disposizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica delle merci in causa. |
[19] |
Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. |
[20] |
Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall’obbligo di fornire questa informazione: — quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 20 000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario; — oppure — se l’importazione è di natura non commerciale — oppure — nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali. |
[21] |
Questa informazione viene fornita soltanto se il dazio doganale è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice. |
[22] |
Gli Stati membri possono richiedere questa informazione solo nei casi in cui il tasso di cambio sia fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate. |
[23] |
Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dell’Unione. |
[24] |
Non è necessario fornire questo dato quando l’MRN è indicato nel dato 2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti |
[25] |
Questa informazione è richiesta solo quando la dichiarazione semplificata non è presentata insieme a una dichiarazione sommaria di uscita. |
[26] |
Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione. |
[27] |
Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli soggetti alla restituzione e per le merci per le quali l’Unione richiede l’origine delle merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali. |
[28] |
Questa informazione è richiesta se a) non è applicato alcun trattamento preferenziale, oppure b) il paese di origine non preferenziale è differente dal paese di origine preferenziale. |
[29] |
Questa informazione è richiesta quando è applicato un trattamento preferenziale utilizzando il codice adeguato riportato nel dato 4/17 Preferenza. |
[30] |
Questa informazione è utilizzata solo in caso di sdoganamento centralizzato. |
[31] |
Questa informazione è utilizzata solo in caso di dichiarazione di custodia temporanea o di dichiarazione in dogana per vincolare le merci a un regime speciale diverso dal transito sia presentata in ufficio doganale diverso dall’ufficio doganale di controllo quale indicato nella rispettiva autorizzazione. |
[32] |
Questa informazione è richiesta soltanto in caso di transazioni commerciali con la partecipazione di almeno due Stati membri. |
[33] |
Questa informazione è fornita se lo scarico delle merci in custodia temporanea riguarda soltanto parti della dichiarazione di custodia temporanea precedentemente presentata in relazione alle merci interessate. |
[34] |
Questo dato costituisce un’alternativa al codice delle merci, qualora quest’ultimo non sia fornito. |
[35] |
Questo dato può essere fornito per identificare le merci contemplate da una notifica di riesportazione di merci in custodia temporanea, qualora non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea. |
[36] |
Questo dato costituisce un’alternativa alla descrizione delle merci, qualora quest’ultima non sia fornito. |
[37] |
Questa suddivisione deve essere compilata: — se la dichiarazione di transito è compilata, dalla stessa persona, contemporaneamente o a seguito di una dichiarazione in dogana che comporti l’indicazione del codice «merce», o — se lo prevede una normativa dell’Unione. |
[38] |
Questa informazione è fornita solo in relazione a dichiarazioni in formato cartaceo. |
[39] |
Gli Stati membri possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia. |
[40] |
Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione. |
[41] |
Questo dato non deve essere fornito se le formalità di importazione sono espletate al punto di entrata nel territorio doganale dell’Unione. |
[42] |
Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse. [Nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse questa informazione non è richiesta] |
[43] |
Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse. |
[44] |
Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimediale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimediali rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nei dati. 7/10 Numero di identificazione del container. |
[45] |
Nei seguenti casi gli Stati membri esonerano dall’obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all’ufficio di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente: — quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC e — quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito. |
[46] |
Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario. |
[47] |
Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all’esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia. [Nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia questa informazione non è richiesta] |
[48] |
Gli Stati membri non richiedono questa informazione se il trasporto avviene per via aerea. |
[49] |
Questa informazione è fornita soltanto in caso di vincolo delle merci al regime di uso finale o in caso di importazione anticipata di prodotti trasformati o di prodotti di sostituzione. |
[50] |
Lo Stato membro che accetta la dichiarazione può esonerare dall’obbligo di fornire questa informazione se è in grado di fornire una valutazione corretta e ha attuato sistemi di calcolo atti a garantire un sistema compatibile con i requisiti statistici. |
TITOLO II
Note in relazione ai requisiti in materia di dati
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.
Requisiti in materia di dati
Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
1/1. Tipo di dichiarazione
Inserire il pertinente codice unionale.
1/2. Tipo di dichiarazione supplementare
Inserire il pertinente codice unionale.
1/3. Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale
Inserire il pertinente codice unionale.
1/4. Formulari
In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo inserire il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.
Se la dichiarazione in formato cartaceo è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.
1/5. Distinte di carico
In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall’autorità competente.
1/6. Numero di articolo
Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella prova della posizione doganale delle merci unionali qualora vi sia più di un articolo.
Numero di articolo assegnato alle merci all’atto dell’inserimento nelle scritture del dichiarante.
Numero di articolo assegnato alle merci nei dati CN23 interessati.
1/7. Indicatore di circostanze particolari
Utilizzando i codici pertinenti indicare la circostanza speciale invocata dal dichiarante.
Utilizzando i codici pertinenti indicare la pertinente serie di dati o combinazione di serie di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentata dal dichiarante.
1/8. Firma/Autenticazione
Firma o autenticazione della pertinente dichiarazione, notifica o prova della posizione doganale delle merci unionali.
In caso di dichiarazioni in formato cartaceo sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata nell’ufficio di esportazione/spedizione/importazione deve essere riportata la firma originale autografa della persona interessata seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.
1/9. Numero totale di articoli
Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali che hanno in comune tutti i dati contrassegnati da «X» nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.
1/10. Regime
Utilizzando il codice pertinente, indicare il regime per il quale sono dichiarate le merci.
1/11. Regime aggiuntivo
Indicare i pertinenti codici unionali o il codice del regime aggiuntivo fornito dallo Stato membro interessato.
Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti
Questa informazione è fornita soltanto se le merci in custodia temporanea o in zona franca sono riesportate.
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l’MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.
Il quarto componente del dato (identificativo dell’articolo) si riferisce al numero dell’articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l’MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.
Il quarto componente del dato (identificativo dell’articolo) si riferisce al numero dell’articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare i dati di riferimento dei documenti che precedono l’esportazione verso uno Stato terzo/la spedizione verso uno Stato membro.
Se la dichiarazione riguarda merci riesportate, indicare i dati di riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci al precedente regime doganale nel quale erano vincolate. L’identificativo dell’articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l’articolo di cui trattasi.
In caso di dichiarazione di transito indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o i corrispondenti documenti doganali.
Se, nel quadro delle dichiarazioni di transito in formato cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, gli Stati membri possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l’elenco dei riferimenti in questione.
Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.
Se è fornito l’MRN della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale delle merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest’ultima i rispettivi numeri degli articoli.
Indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci prima del loro arrivo nel territorio doganale dell’Unione.
Se è fornito l’MRN della dichiarazione sommaria di entrata e la dichiarazione doganale delle merci non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione sommaria di entrata, indicare in quest’ultima i rispettivi numeri degli articoli se disponibili alla persona che presenta la dichiarazione in formato elettronico.
Indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata alle condizioni di cui al titolo I, capitolo 3, del presente allegato.
Fatto salvo l’articolo 139, paragrafo 4, del codice, indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata o, nei casi di cui all’articolo 130 del codice, la dichiarazione di custodia temporanea oppure la o le dichiarazioni doganali presentate in relazione alle merci.
Se viene presentato l’MRN della dichiarazione sommaria di entrata e la presentazione delle merci non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all’articolo 130, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della dichiarazione doganale, la persona che presenta le merci fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata, nella dichiarazione di custodia temporanea oppure nella dichiarazione doganale originarie.
Fatto salvo l’articolo 145, paragrafo 4, del codice, indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata.
Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea dopo la fine del regime di transito conformemente all’articolo 145, paragrafo 11, del codice, deve essere fornito l’MRN della dichiarazione di transito.
Se viene presentato l’MRN della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di transito o, nei casi di cui all’articolo 130, la dichiarazione doganale e la dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della dichiarazione doganale, il dichiarante fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata, nella dichiarazione di custodia temporanea oppure nella dichiarazione doganale originarie.
Indicare l’MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci nel luogo in cui il movimento ha avuto inizio.
Se l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione di custodia temporanea in questione, la persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione di custodia temporanea.
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l’MRN della dichiarazione di custodia temporanea o altri riferimenti a eventuali documenti precedenti.
L’identificativo dell’articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l’articolo di cui trattasi.
2/2. Informazioni supplementari
Indicare il pertinente codice unionale e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato.
Se il diritto dell’Unione non specifica in quale campo debba essere inserita l’informazione, quest’ultima deve essere specificata nel dato 2/2 Informazioni supplementari.
Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice.
2/3. Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi
a) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.
Utilizzando i pertinenti codici unionali, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione oltre a riferimenti aggiuntivi.
Nei casi in cui il dichiarante, o l’importatore per dichiarazioni di importazioni o l’esportatore per dichiarazioni di esportazione, è titolare di una valida decisione ITV e/o IVO relativa alle merci contemplate dalla dichiarazione, il dichiarante indica il numero di riferimento della decisione ITV e/o IVO.
b) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.
Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale dell’Unione.
Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.
Quando la dichiarazione è presentata da una persona diversa dal vettore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del vettore.
Numero di riferimento dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Numero di riferimento dell’autorizzazione alle dichiarazioni semplificate. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.
Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare il riferimento al documento di trasporto relativo al futuro trasporto delle merci nel territorio doganale dell’Unione a seguito della presentazione alla dogana della dichiarazione doganale delle merci.
In caso di traffico marittimo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di un accordo contrattuale analogo, il documento di trasporto da fornire fa riferimento al documento di trasporto rilasciato dalla persona che ha concluso un contratto e che ha emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione.
Il numero del documento di trasporto costituisce un’alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest’ultimo non è disponibile.
Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.
Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Se il trasporto di merci è coperto da due o più documenti di trasporto, ad esempio un contratto di trasporto di livello master e uno di livello house, entrambi tali contratti devono essere menzionati. Il numero di riferimento della polizza di carico master, della polizza di carico nominativo, della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.
Riferimento alla polizza di carico master relativa al trasporto delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione. Il numero di riferimento della polizza di carico master rilasciata dal vettore rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio.
Se, a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo comma, e 113, paragrafo 2, una persona diversa dal vettore presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, è necessario fornire anche il numero della polizza di carico master e della lettera di trasporto aereo master in aggiunta al numero della polizza di carico house e della lettera di trasporto aereo house.
Se, a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, un destinatario presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata deve presentare il numero corrispondente:
a) della polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o, se del caso,
b) della polizza di carico master rilasciata dal vettore e della polizza di carico di livello più basso rilasciata da un’altra persona in conformità all’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, qualora una polizza di carico aggiuntiva rilasciata per le stesse merci sia subordinata alla polizza di carico master del vettore.
Il numero di riferimento delle lettere di trasporto aereo house e master, se disponibile al momento della presentazione. In alternativa, qualora non sia disponibile il numero della lettera master al momento della presentazione, la persona interessata può fornire separatamente il numero della lettera di trasporto master e ciò prima che le merci siano caricate sull’aeromobile. In questo caso le informazioni contengono inoltre riferimenti a tutte le lettere di trasporto aereo house che fanno capo al contratto di trasporto master. Il numero di riferimento della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati.
Deve essere fornito il numero della lettera di trasporto aereo postale. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.
Il numero ITMATT che corrisponde alla dichiarazione NC 23 in questione.
Il numero (o numeri ITMATT) che corrisponde dichiarazione NC 23 relativa alle merci contenute nel contenitore con cui sono trasportate.
In caso di trasporto su strada tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.
Deve essere indicato l’eventuale numero di identificazione del contratto di vendita delle merci interessate. Se del caso, indicare anche la data del contratto di vendita.
Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall’obbligo di fornire informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita:
— quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 20 000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario; oppure
— se l’importazione è di natura non commerciale oppure
— nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali.
Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di produrre informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell’articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana.
Se per le merci riportate nella dichiarazione semplificata si chiede di beneficiare del contingente tariffario gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito», tutti i documenti richiesti devono essere indicati nella dichiarazione semplificata ed essere a disposizione del dichiarante e delle autorità doganali per consentire al dichiarante di beneficiare del contingente tariffario sulla base della data di accettazione della dichiarazione semplificata.
2/4. Numero di riferimento/UCR
Tale indicazione concerne il riferimento commerciale unico attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa. Esso può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti. Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane.
2/5. LRN
Il numero di riferimento locale (LRN) dev’essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.
2/6. Dilazione di pagamento
Indicare, se necessario, i dati di riferimento dell’autorizzazione in causa; con dilazione di pagamento si può intendere qui la dilazione di pagamento sia del dazio all’importazione o all’esportazione sia al credito di imposta.
2/7. Identificazione del deposito
Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia seguito dal numero di autorizzazione del deposito o della struttura di custodia temporanea.
Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia temporanea di destinazione seguito dal pertinente numero di autorizzazione.
Gruppo 3 – parti
3/1. Esportatore
L’esportatore è la persona definita all’articolo 1, punto 19.
Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata.
Nell’ambito del regime di transito unionale l’esportatore è la persona che agisce come mittente.
In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito o prove della posizione doganale delle merci unionali in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che sia utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco degli esportatori.
Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’ultimo venditore delle merci prima dell’importazione nell’Unione.
Indicare il nome e cognome del mittente che agisce come «esportatore» nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l’ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.
3/2. N. di identificazione dell’esportatore
L’esportatore è la persona definita all’articolo 1, punto 19.
Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all’articolo 1, punto 18.
Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.
Indicare il numero EORI dell’ultimo venditore delle merci prima dell’importazione nell’Unione.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI della persona interessata di cui all’articolo 1, punto 18. Se all’esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
Indicare il numero EORI del mittente che agisce come «esportatore» nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l’ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.
3/3. Speditore – Contratto di trasporto di livello master
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il nome e l’indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.
Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.
La parte che spedisce le merci come stipulato nella lettera di trasporto aereo.
Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.
3/4. Numero di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il numero EORI del mittente di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/5. Speditore – Contratto di trasporto di livello house
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il nome e l’indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.
Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.
La parte che consegna le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso. Questa persona deve essere differente dal vettore, dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall’operatore postale o dall’agente doganale.
L’indirizzo del mittente deve fare riferimento a un indirizzo al di fuori dell’Unione.
3/6. N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il numero EORI del mittente di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/7. Speditore
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il nome e l’indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.
Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.
Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all’articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde al dato 3/1 Esportatore della dichiarazione doganale.
3/8. N. di identificazione dello speditore
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
Indicare il numero EORI del mittente di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.
Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all’articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde ai dati 3/2. Numero di identificazione dell’esportatore della dichiarazione doganale.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/9. Destinatario
La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.
Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata.
Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.
Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato. 2/2. Informazioni supplementari
Quando le merci che beneficiano di restituzioni all’esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all’esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.
In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco dei destinatari.
3/10. N. di identificazione del destinatario
La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.
Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.
Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato 2/2. Informazioni supplementari
Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18. Se il destinatario non è un operatore economico, non è registrato nel sistema EORI, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Quando le merci che beneficiano di restituzioni all’esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all’esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.
3/11. Destinatario – Contratto di trasporto di livello master
La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.
Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.
Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione e si utilizza invece il dato 3/26 Acquirente.
3/12. Numero di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master
Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.
Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata a nome di una parte menzionata»,
a) nei casi in cui la polizza di carico master è rilasciata dal vettore, può essere indicata come destinatario l’identità dello spedizioniere, dell’operatore del servizio di stazionamento o di altro vettore;
b) nei casi coperti da una polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o da una polizza di carico house rilasciata dalla persona di cui all’articolo 112, paragrafo1, primo comma, è indicata come destinatario la parte citata.
Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell’Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione nel dato 3/27 Viene utilizzato il numero di identificazione dell’acquirente.
3/13. Destinatario – Contratto di trasporto di livello house
La parte che riceve le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso.
Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
O questa persona è differente dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall’operatore postale o dall’agente doganale o la persona che presenta le indicazioni complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e dell’articolo 113, paragrafi 1 e 2, è indicata nel dato 3/38 N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS.
In caso di polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull’ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.
3/14. N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house
Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.
Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Quando le merci sono trasportate con una polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull’ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.
Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell’Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/15. Importatore
Nome e indirizzo della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.
3/16. N. di identificazione dell’importatore
Numero di identificazione della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.
Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18, della persona interessata. Se l’importatore non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.
Se l’importatore non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell’Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.
3/17. Dichiarante
Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata.
Se il dichiarante e l’esportatore/speditore sono la stessa persona, indicare i pertinenti codici definiti per il dato 2/2 Informazioni supplementari.
Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata.
Se il dichiarante e il destinatario sono la stessa persona, indicare i pertinenti codici definiti per il dato 2/2 Informazioni supplementari.
3/18. N. di identificazione del dichiarante
Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18.
Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.
Indicare il numero EORI della persona che presenta le indicazioni complementari della ENS a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e 113, paragrafi 1 e 2.
3/19. Rappresentante
Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito.
3/20. Identificazione del rappresentante
Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito, dal dato 3/30 Numero di identificazione della persona che presenta le merci in dogana, dal dato 3/42 Numero di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci, dal dato 3/43 Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali o dal dato 3/44 Numero di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea.
Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all’articolo 1, punto 18.
3/21. Codice di qualifica del rappresentante
Indicare il codice pertinente relativo alla situazione del rappresentante.
3/22. Titolare del regime di transito
Indicare il nome completo (persona e società) e l’indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona e società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.
Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione in formato cartaceo che deve essere conservata nell’ufficio doganale di partenza.
3/23. N. di identificazione del titolare del regime di transito
Indicare il numero EORI del titolare del regime di transito, di cui all’articolo 1, punto 18.
Se il titolare di un regime di transito non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.
Tuttavia, deve essere utilizzato il suo numero di identificazione commerciale quando:
— il titolare del regime di transito è stabilito in una parte contraente della convenzione sul regime comune di transito diversa dall’Unione;
— il titolare del regime di transito è stabilito a Andorra o a San Marino.
3/24. Venditore
Il venditore è l’ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all’acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Quando il numero EORI del venditore delle merci non è disponibile, indicare il nome e l’indirizzo completi del venditore. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare il nome e l’indirizzo completi del venditore delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.
3/25. N. di identificazione del venditori
Il venditore è l’ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all’acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Indicare il numero EORI del venditore delle merci di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare, se disponibile, il numero EORI del venditore delle merci. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/26. Acquirente
L’acquirente è l’ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.
Quando il numero EORI dell’acquirente delle merci non è disponibile, indicare il nome e l’indirizzo dello stesso. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Quando l’acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/15 Importatore, indicare il nome e l’indirizzo dell’acquirente delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.
Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.
3/27. N. di identificazione dell’acquirente
L’acquirente è l’ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall’acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.
Indicare il numero EORI dell’acquirente delle merci ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
Quando l’acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/16 Importatore, questa informazione è data in forma di numero EORI dell’acquirente delle merci di cui all’articolo 1, punto 18, se tale numero è disponibile.
Se il valore in dogana è calcolato in conformità all’articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/28. N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che notifica l’arrivo del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.
3/29. N. di identificazione della persona che notifica la deviazione
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che notifica la deviazione.
3/30. N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana dopo il loro arrivo.
3/31. Vettore
Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante. Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
3/32. N. di identificazione del vettore
Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante.
Se la dichiarazione sommaria di entrata, o elementi della dichiarazione sommaria di entrata, sono presentati o modificati da una persona di cui all’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma del codice, o sono presentati in casi specifici a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice, deve essere fornito il numero EORI del vettore.
Il numero EORI del vettore è indicato anche nei casi contemplati dagli articoli 105, 106 e 109.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il vettore e il dichiarante sono la stessa persona.
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, del vettore ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, del vettore.
3/33. Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master
Indicare il nome e l’indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all’arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico master o della lettera di trasporto aereo master. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.
3/34. N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master
Questa informazione è data in forma di numero EORI della parte destinataria della notifica, di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/35. Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master
Indicare il nome e l’indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all’arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico house o della lettera di trasporto aereo house. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.
Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.
3/36. N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house
Questa informazione è data in forma di numero EORI della parte destinataria della notifica, di cui all’articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
3/37. N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento
Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell’ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall’Unione europea.
L’identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.
3/38. N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS
Questa informazione è data in forma di numero EORI della persona che rilascia il contratto di trasporto di cui all’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, o del destinatario di cui all’articolo 112, paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 113, paragrafi 1 e 2 (ad esempio, spedizioniere, operatore postale) che presenta elementi complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma dell’articolo 112 o 113.
3/39. N. di identificazione del titolare dell’autorizzazione
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di autorizzazione e il numero EORI del titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, punto 18.
3/40. N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi
Se sono utilizzati i codici del regime 42 o 63, è necessario fornire le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.
3/41. N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazione in dogana inoltrata prima della presentazione delle merci
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana nei casi in cui la dichiarazione avviene mediante inserimento nelle scritture del dichiarante.
3/42. N. di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci.
3/43. Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali.
3/44. N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea
Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all’articolo 1, punto 18, della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito del vincolo delle merci al regime di custodia temporanea.
Gruppo 4 – Informazioni relative al valore/Imposte
4/1. Condizioni di consegna
Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, fornire indicazioni sui termini del contratto commerciale.
4/2. Metodo di pagamento delle spese di trasporto
Indicare i codici pertinenti che specificano il metodo di pagamento delle spese di trasporto.
4/3. Calcolo delle imposte – Tipo di imposta
Utilizzando i pertinenti codici unionali e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato, indicare i tipi di imposta per ciascun tipo di dazio o imposta applicabile alle merci in questione.
4/4. Calcolo delle imposte – Base imponibile
Indicare il dazio o la base imponibile applicabili (valore, peso o altro).
4/5. Calcolo delle imposte – Aliquota
Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.
4/6. Calcolo delle imposte – Debito fiscale
Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.
Gli importi in questo campo devono essere espressi nell’unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.
4/7. Calcolo delle imposte – Totale
Indicare l’importo totale dei dazi e delle imposte relativi alle merci in questione.
Gli importi in questo campo devono essere espressi nell’unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12. Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.
4/8. Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.
4/9. Aggiunte e detrazioni
Per ciascun tipo di aggiunta o detrazione pertinente per un dato articolo, inserire il codice pertinente seguito dal corrispondente importo in valuta nazionale che non è stato ancora aggiunto al prezzo dell’articolo o dedotto dal medesimo.
4/10. Valuta di fatturazione
Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta che figura nella fattura commerciale.
Questa informazione è utilizzata in combinazione con il dato 4/11 Importo totale fatturato e nel dato 4/14 Prezzo/importo dell’articolo, se è necessario per il calcolo dei dazi all’importazione.
4/11. Importo totale fatturato
Indicare l’importo fatturato per tutte le merci riportate nella dichiarazione nell’unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.
4/12. Unità di valuta interna
Le dichiarazioni presentate in Stati membri che, nel periodo di transizione dell’introduzione dell’euro, offrono agli operatori economici la possibilità di optare per l’unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, devono inserire in questo campo, un indicatore dell’unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).
4/13. Indicatori del valore
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la combinazione degli indicatori da dichiarare se il valore delle merci è determinato da fattori specifici.
4/14. Prezzo/importo dell’articolo
Prezzo delle merci per l’articolo di cui trattasi espresso nell’unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.
4/15. Tasso di cambio
Questo dato contiene il tasso di cambio fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate.
4/16. Metodo di valutazione
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.
4/17. Preferenze
Il dato riguarda informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se il suo utilizzo è previsto come obbligatorio nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, sezione 1, del presente allegato, tale obbligo vale anche quando non sia richiesto alcun trattamento tariffario preferenziale. Inserire il pertinente codice unionale.
La Commissione pubblica, con cadenza periodica, l’elenco delle combinazioni di codici utilizzabili, unitamente a esempi e note.
4/18. Valore postale
Valore dichiarato del contenuto: Codice della valuta e valore monetario del contenuto dichiarato a fini doganali.
4/19. Oneri postali
Articolo; porto pagato: Codice della valuta e importo del porto pagato dal mittente o imputato allo stesso.
Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni
5/1. Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione
Data e ora locali previste per l’arrivo nell’Unione del mezzo di trasporto attivo al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare). In caso di trasporto via mare questa informazione si limita alla data di arrivo.
Questa informazione si limita alla data di arrivo nel primo luogo di arrivo nel territorio doganale dell’Unione riportato nella dichiarazione sommaria di entrata.
5/2. Data e ora di arrivo stimate nel porto di scarico
Data e ora locali previste per l’arrivo della nave nel porto in cui devono essere scaricate le merci.
5/3. Data e ora di arrivo effettive sul territorio doganale dell’Unione
Data e ora locali in cui il mezzo di trasporto attivo arriva effettivamente nell’Unione al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare).
5/4. Data della dichiarazione
Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.
5/5. Luogo della dichiarazione
Luogo in cui sono state rilasciate le rispettive dichiarazioni in formato cartaceo.
5/6. Ufficio di destinazione (e paese)
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento dell’ufficio in cui ha termine l’operazione di transito unionale.
5/7. Uffici di passaggio previsti (e paesi)
Indicare il codice dell’ufficio di entrata previsto in ciascuna parte contraente della convenzione di transito diversa dall’Unione (nel prosieguo («paese al di fuori dell’Unione interessato dal regime comune di transito») di cui si prevede di attraversare il territorio e dell’ufficio di entrata da quale le merci rientrano nel territorio doganale dell’Unione dopo l’attraversamento di un paese al di fuori dell’Unione interessato dal regime comune di transito o, se la spedizione deve attraversare diverso da quello dell’Unione o di un paese al di fuori dell’Unione interessato dal regime comune di transito, il codice dell’ufficio doganale di uscita da cui la spedizione lascia l’Unione dell’ufficio doganale di entrata da cui rientra nell’Unione.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.
5/8. Codice del paese di destinazione
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il paese nel quale devono essere consegnate le merci, quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ultimo paese di destinazione delle merci.
Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l’ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il codice del paese in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o, se si tratta della colonna H5, dell’immissione in consumo.
Tuttavia, se al momento di redigere la dichiarazione doganale è noto che le merci saranno inviate in un altro Stato membro dopo lo svincolo, inserire il codice di quest’ultimo.
Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di ammissione temporanea, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui le merci sono utilizzate per la prima volta.
Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di trasformazione.
5/9. Codice della regione di destinazione
Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di destinazione delle merci all’interno dello Stato membro interessato.
5/10. Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master
In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico master.
In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito della lettera di trasporto aereo master.
5/11. Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house
In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico house.
In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito della lettera di trasporto aereo house.
5/12. Ufficio doganale di uscita
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio doganale dell’Unione.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio fiscale interessato.
5/13. Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata
Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale dell’Unione.
Questo codice deve essere indicato quando il codice per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera è 1, 4 o 8.
5/14. Codice paese di spedizione/esportazione
Indicare il pertinente codice unionale dello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.
Tuttavia, se è noto che le merci sono state inviate da un altro Stato membro allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale, indicare l’altro Stato membro, purché
i) le merci siano state inviate da tale Stato membro esclusivamente a fini di esportazione, e
ii) l’esportatore è stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale,
iii) l’ingresso nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale non si configurava come un’acquisizione intraunionale di merci o una transazione ad essa assimilabile, di cui alla direttiva 2006/112/CE.
Tuttavia, quando le merci sono esportate a seguito di un regime di perfezionamento attivo, indicare lo Stato membro in cui è stata effettuata la l’ultima attività di trasformazione.
Se nel paese intermedio non è avvenuta né una transazione commerciale (ad esempio, vendita o trasformazione), né un blocco delle merci non correlato al trasporto delle stesse, indicare il pertinente codice unionale del paese da cui sono state originariamente spedite le merci allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale. Se si è verificato un tale blocco o transazione commerciale, indicare l’ultimo paese intermedio.
Ai fini di tale requisito in materia di dati, un blocco delle merci per consentirne il consolidamento «en-route» è considerato come relativo al trasporto delle merci.
5/15. Codice del paese di origine
Indicare il pertinente codice unionale per il paese di origine non preferenziale, di cui al titolo II, capitolo 2 del codice.
5/16. Codice del paese di origine preferenziale
Se un trattamento preferenziale basato sull’origine delle merci è richiesto nel dato 4/17 Preferenza, indicare il paese di origine, come riportato nella prova di origine. Se la prova dell’origine fa riferimento a un gruppo di paesi, indicare tale gruppo utilizzando i pertinenti codici unionali.
5/17. Codice della regione di origine
Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di spedizione o produzione delle merci in questione all’interno dello Stato membro interessato.
5/18. Codici dei paesi di transito
Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.
Deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.
5/19. Codici dei paesi di transito dei mezzi di trasporto
Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i mezzi di trasporto sono trasportati dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.
Deve essere indicato soltanto il paese di partenza iniziale del mezzo di trasporto.
5/20. Codici dei paesi di transito delle spedizioni
Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale, come stabilito nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso o nel documento di trasporto stradale/ferroviario. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.
Deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.
5/21. Luogo di carico
Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l’identificazione del luogo.
Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.
Utilizzando, se richiesto, il codice pertinente, indicare il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera dell’Unione.
Spedizioni postali: non è necessario indicare questo dato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore economico.
Può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l’ufficio doganale di partenza TIR.
5/22. Luogo di scarico
Identificazione del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l’identificazione del luogo.
Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.
5/23. Ubicazione delle merci
Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.
5/24. Codice dell’ufficio doganale di prima entrata
Identificazione dell’ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo previsto per il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell’Unione.
Identificazione dell’ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui, secondo quanto riportato nella dichiarazione sommaria di entrata, è previsto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell’Unione.
5/25. Codice dell’ufficio doganale di prima entrata effettivo
Identificazione dell’ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui avviene di fatto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell’Unione.
5/26. Ufficio doganale di presentazione
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale in cui le merci sono presentate al fine di vincolarle a un regime doganale.
5/27. Ufficio doganale di controllo
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l’ufficio doganale riportato nella rispettiva autorizzazione a sorvegliare la procedura.
Questa informazione prende la forma dell’identificativo dell’ufficio doganale di controllo competente per la struttura di custodia temporanea a destinazione.
5/28. Periodo di validità richiesto per la prova
Indicare il periodo di validità richiesto per la prova della posizione doganale delle merci unionali espresso in giorni, qualora la persona che richiede una prova della posizione doganale di merci unionali desideri fissare un periodo di validità più lungo di quello stabilito all’articolo 123. La giustificazione di questa richiesta deve figurare nel dato 2/2 Informazioni supplementari.
5/29. Data di presentazione delle merci
Indicare la data in cui le merci sono state presentate alla dogana a norma dell’articolo 139 del codice.
5/30. Luogo di accettazione
Luogo in cui la persona che rilascia la polizza di carico prende in consegna le merci dalle merci dal mittente.
Identificazione del porto marittimo, autoporto o altro luogo in cui le merci sono consegnate dal mittente, compreso il paese in cui questo luogo è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l’identificazione del luogo.
Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.
Gruppo 6 – Identificazione delle merci
6/1. Massa netta (kg)
Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo della pertinente dichiarazione. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),
— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).
Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
6/2. Unità supplementari
Se necessario, indicare la quantità dell’articolo in questione espressa nell’unità prevista dalla legislazione dell’Unione e pubblicata in TARIC.
6/3. Massa lorda (kg) N. – Contratto di trasporto di livello master
Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello master. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.
Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),
— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).
Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
Laddove possibile l’operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.
6/4. Massa lorda (kg) – Contratto di trasporto di livello house
Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello house. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.
Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),
— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).
Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
Laddove possibile l’operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.
6/5. Massa lorda (kg)
La massa lorda è il peso delle merci compreso l’imballaggio ma escluso l’apparecchiatura del vettore per la dichiarazione.
Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),
— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).
Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente.
Quando il peso dei pellet è incluso nei documenti di trasporto, tale peso deve essere incluso inoltre nel calcolo della massa lorda, salvo nei casi indicati di seguito:
a) il pellet costituisce un articolo distinto nella dichiarazione doganale;
b) l’aliquota del dazio per l’articolo in questione è basata sul peso lordo e/o il contingente tariffario per l’articolo in questione è gestito in unità di misura «peso lordo».
Laddove possibile l’operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.
Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente.
Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.
Quando una dichiarazione di transito in formato cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nel primo campo n. 35; gli altri campi n. 35 non vanno compilati. Gli Stati membri possono estendere questa regola a tutte le pertinenti procedure di cui alla tabella del titolo I
6/6. Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello master
È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.
Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.
6/7. Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house
È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.
Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.
6/8. Descrizione delle merci
Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.
È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.
Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.
Per descrizione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse. Fatta eccezione per le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale pubblico di tipo I, II e III o in un deposito doganale privato, la descrizione deve essere sufficientemente precisa da consentire l’immediata e univoca identificazione e classificazione delle merci.
È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci.
6/9. Tipo di imballaggio
Codice che specifica il tipo di imballaggio.
6/10. Numero di imballaggi
Numero totale di imballaggi sulla base dell’unità di imballaggio più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.
Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.
6/11. Marchi di spedizione
Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sugli imballaggi.
Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di container può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall’operatore economico se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico (UCR) o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.
6/12. Codice ONU delle merci pericolose
Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è il numero di serie attribuito nell’ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.
6/13. Codice CUS
Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l’identificativo assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) ai principali e preparati chimici.
Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.
Se le merci di cui trattasi sono soggette a una misura TARIC in relazione a un codice CUS, è necessario fornire quest’ultimo codice.
6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata
Numero di codice della nomenclatura combinata corrispondente all’articolo in questione.
Si utilizza il codice della nomenclatura del sistema armonizzato indicando almeno le prime quattro cifre.
Si utilizza il codice della nomenclatura combinata con almeno le prime quattro cifre e fino a un massimo di 8 cifre, conformemente al titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.
In caso di regime di transito unionale, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a 8 cifre ad uso nazionale.
Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede la legislazione dell’Unione.
Numero di codice corrispondente all’articolo in questione. Se del caso, questa informazione è comunicata in forma di codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato. L’operatore può fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre. Se sono disponibili sia la descrizione sia il codice delle merci, di preferenza si deve utilizzare quest’ultimo.
Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Nei casi di trasporto combinato, indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci trasportate dal mezzo di trasporto passivo.
Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Questa informazione non è richiesta per le merci di natura non commerciale.
6/15. Codice delle merci – Codice TARIC
Indicare la sottovoce TARIC corrispondente all’articolo in questione.
6/16. Codice delle merci – Codici addizionali TARIC
Indicare i codici addizionali TARIC corrispondenti all’articolo in questione.
6/17. Codice delle merci – Codici aggiuntivi nazionali
Indicare i codici adottati dallo Stato membro interessato corrispondenti all’articolo in questione.
Indicare il numero del codice corrispondente all’articolo in questione.
6/18. Totale dei colli
Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.
6/19. Tipo di merci
Natura della transazione per quanto concerne l’articolo, codice.
Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
7/1. Trasbordi
Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.
Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo.
Se ritengono che l’operazione di transito possano proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito.
— Altri incidenti: Utilizzare la casella 56 della dichiarazione doganale in formato cartaceo.
Indicare le informazioni seguenti quando le merci vengono trasbordate, del tutto o parzialmente, da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro:
— paese e luogo di trasbordo conformemente alle specifiche di cui ai dati 3/1 Esportatore e 5/23 Ubicazione delle merci;
— identità e nazionalità del nuovo mezzo di trasporto conformemente alle specifiche definite per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza e per il dato 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza;
— indicazione del fatto che la spedizione avviene o no in container sulla base dell’elenco di codici per il dato 7/2 Container.
7/2. Container
Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna dell’Unione sulla base delle informazioni disponibili all’atto dell’espletamento delle formalità di esportazione o di transito o la presentazione della richiesta di prova della posizione doganale delle merci unionali, utilizzando il pertinente codice unionale.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la situazione al passaggio della frontiera esterna dell’Unione
7/3. Numero di riferimento del trasporto
Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell’uscita, se pertinenti.
Per il trasporto marittimo e aereo, nei casi in cui l’operatore della nave e dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di scambio di navi o di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di viaggio o di volo dei partner.
7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale dell’Unione.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio fiscale interessato.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci entrino nel territorio doganale dell’Unione.
In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nel dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera e nel dato 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.
Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio doganale dell’Unione.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio fiscale interessato.
7/5. Modo di trasporto interno
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto alla partenza.
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto all’arrivo.
7/6. Identificazione dell’effettivo mezzo di trasporto che attraversa la frontiera
Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo o numero di volo IATA per il trasporto aereo.
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.
7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza
Indicare l’identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d’immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.
A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
Mezzi di trasporto |
Metodo di identificazione |
Trasporto via mare o per via navigabile interna Trasporto aereo Trasporto su strada Trasporto ferroviario |
Nome dell’imbarcazione Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Targa di immatricolazione del veicolo Numero del vagone |
Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne B1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati.
Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.
7/8. Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice.
Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.
7/9. Identità del mezzo di trasporto all’arrivo
Indicare l’identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d’immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.
A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
Mezzi di trasporto |
Metodo di identificazione |
Trasporto via mare o per via navigabile interna Trasporto aereo Trasporto su strada Trasporto ferroviario |
Nome dell’imbarcazione Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Targa di immatricolazione del veicolo Numero del vagone |
Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati.
7/10. Numero di identificazione del container
Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.
Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.
Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata che consente la movimentazione orizzontale o verticale.
Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.
Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346 , l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers - BIC), viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.
Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.
7/11. Identificazione del tipo e delle dimensioni del container
Informazioni codificate che specificano le caratteristiche, ovvero le dimensioni e il tipo dell’equipaggiamento per il trasporto (container).
7/12. Situazione del container imballato
Informazioni codificate che specificano il livello di riempimento di un elemento dell’equipaggiamento per il trasporto (container).
7/13. Codice del tipo di fornitore del container
Codice che identifica il tipo di parte che fornisce l’equipaggiamento per il trasporto (container).
7/14. Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
Indicare l’identità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna dell’Unione.
Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.
A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
Mezzi di trasporto |
Metodo di identificazione |
Trasporto via mare o per via navigabile interna Trasporto aereo Trasporto su strada Trasporto ferroviario |
Nome dell’imbarcazione Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Targa di immatricolazione del veicolo Numero del vagone |
Sono utilizzate le definizioni richieste in relazione al dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI).
Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.
Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.
7/15. Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell’Unione.
Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.
I pertinenti codici sono utilizzati per la nazionalità se tali informazioni non sono ancora incluse nell’identità.
7/16. Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera
Nei casi di trasporto combinato, indicare l’identità del mezzo di trasporto passivo che è trasportato sul mezzo di trasporto attico di cui al dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l’autocarro.
A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
Mezzi di trasporto |
Metodo di identificazione |
Trasporto via mare o per via navigabile interna Trasporto aereo Trasporto su strada Trasporto ferroviario |
Nome dell’imbarcazione Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio. Numero del vagone |
7/17. Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell’Unione.
Nei casi di trasporto combinato, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo, utilizzando il pertinente codice unionale. Il mezzo di trasporto passivo è quello trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell’Unione, come previsto dal dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l’autocarro.
Questo dato viene utilizzato se l’informazione sulla nazionalità non è ancora inclusa nell’identità.
7/18. Numero del sigillo
Numeri di identificazione del suggello apposto al materiale di trasporto, ove pertinente.
Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l’uso di sigilli o al titolare del regime di transito sia garantito l’uso di sigilli di tipo speciale.
7/19. Altri incidenti durante il trasporto
La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti nel regime di transito unionale.
Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell’autorità competente non è necessario.
Riportare una descrizione degli incidenti durante il trasporto
7/20. Numeri di identificazione del contenitore
Un contenitore è un’unità di carico adibita al trasporto di invii.
Indicare i numeri di identificazione dei contenitori che costituiscono una spedizione consolidata assegnata da un operatore postale.
Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)
8/1. Numero d’ordine del contingente
Indicare il numero d’ordine del contingente tariffario sollecitato.
8/2. Tipo di garanzia
Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di garanzia utilizzato per l’operazione.
8/3. Riferimento della garanzia
Indicare il numero di riferimento della garanzia utilizzata per l’operazione, il codice di accesso e l’ufficio di garanzia.
Indicare l’importo della garanzia da utilizzare per l’operazione, ad eccezione per le merci trasportate per ferrovia.
8/4. Garanzia non valida in
Se una garanzia non è valida per i paesi interessati dal regime comune di transito, aggiungere dopo la menzione «Non valido per» i codici relativi al o ai paesi interessati dal regime comune di transito.
8/5. Natura della transazione
Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, indicare il tipo di transazione effettuato.
8/6. Valore statistico
Indicare il valore statistico espresso nell’unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di esportazione/importazione, in conformità alle disposizioni unionali in vigore.
8/7. Cancellazione
Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione a titoli e certificati di importazione/esportazione.
Tra le informazioni devono figurare il riferimento all’autorità doganale che rilascia il titolo o il certificato interessati, il periodo di validità degli stessi e i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.
ALLEGATO B-01
Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Requisiti in materia di dati per le dichiarazioni doganali in formato cartaceo
Le dichiarazioni doganali in formato cartaceo contengono la serie di dati di cui all’allegato B e sono corredate dei documenti previsti dall’articolo 163 del codice.
Articolo 2
Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo
1) La dichiarazione doganale in formato cartaceo deve essere presentata in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l’espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.
2) Quando il regime di transito unionale o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l’espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.
3) Le serie di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono estratte da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo III del presente allegato.
4) I formulari di dichiarazione possono essere completati, all’occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l’espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all’occorrenza, gli esemplari previsti per l’espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.
I fascicoli complementari sono estratti da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo IV del presente allegato.
I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.
(5) Le note per la dichiarazione doganale in formato cartaceo, redatte sulla base del documento amministrativo unico, sono illustrate nel titolo II.
Articolo 3
Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo per regimi successivi
(1) Ove si applichi l’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato, ciascun interveniente s’impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, titolare del regime di transito o rappresentante dell’uno o dell’altro.
(2) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento amministrativo unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l’esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.
Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l’ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.
(3) Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l’autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.
Articolo 4
Uso speciale della dichiarazione doganale in formato cartaceo
L’articolo 1, paragrafo 3, del codice si applica, mutatis mutandis, alle dichiarazioni in formato cartaceo. A tal fine i formulari di cui agli articoli 1 e 2 del presente allegato sono utilizzati anche negli scambi di merci unionali consegnate a, da o tra territori fiscali speciali.
Articolo 5
Eccezioni
Le condizioni di cui alla presente sottosezione non precludono la possibilità di stampare dichiarazioni doganali in formato cartaceo e documenti che certificano la posizione doganale di merci unionali per merci che non circolano nell’ambito della procedura di transito unionale interna per mezzo di sistemi di elaborazione dei dati, su carta vergine, alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
TITOLO II
Note
CAPITOLO 1
Descrizione generale
(1) La dichiarazione doganale in formato cartaceo è stampata su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 g/m2. L’opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.
(2) La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito unionale (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.
I formulari sono stampati in verde.
(3) Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.
(4) I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore sui formulari conformi ai modelli di cui titoli III e IV del presente allegato:
— gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
— gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo.
(5) Gli esemplari sui quali i dati contenuti nei formulari riportati nei titoli III e IV del presente allegato devono figurare a ricalco sono indicati al titolo V, capitolo 1 del presente allegato.
(6) Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
(7) Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l’indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l’identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.
(8) I formulari e i formulari complementari impiegati comprendono gli esemplari necessari all’espletamento delle formalità relative a uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:
— l’esemplare n. 1, che è conservato dall’autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (spedizione) o di transito unionale,
— l’esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione, Questo esemplare può essere utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di spedizione in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell’Unione con un regime fiscale differente;
— l’esemplare n. 3, che è consegnato all’esportatore dopo essere stato vistato dall’amministrazione delle dogane,
— l’esemplare n. 4, che è conservato dall’ufficio di destinazione dopo l’operazione di transito unionale o è utilizzato come documento per comprovare la posizione doganale delle merci unionali,
— l’esemplare n. 5, che costituisce l’esemplare di rinvio per il regime di transito unionale,
— l’esemplare n. 6, che è conservato dall’autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di importazione,
— l’esemplare n. 7, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione, Questo esemplare può essere utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell’Unione con un regime fiscale differente;
— l’esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario.
Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:
— esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, 2 e 3,
— Transito unionale esemplari n. 1, 4 e 5,
— regimi doganali all’importazione: esemplari n. 6, 7 e 8.
(9) Inoltre, conformemente all’articolo 125, la posizione doganale delle merci unionali può essere attestata mediante prova scritta stabilita su un esemplare 4.
(10) Gli operatori economici hanno quindi la possibilità di far stampare privatamente tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.
Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un’informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall’esportatore o dal titolare del regime di transito sull’esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell’informazione sia diverso a seconda della fase dell’operazione in causa), un’informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all’altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.
(11) Quando, in applicazione dell’articolo 5 del presente allegato, le dichiarazioni di vincolo a un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti la posizione doganale delle merci unionali che non circolano in regime di transito unionale interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal codice doganale dell’Unione o dal presente regolamento, eccezione fatta per:
— il colore della stampa,
— l’impiego dei caratteri corsivi,
— la stampa del fondo delle caselle relative al transito unionale.
CAPITOLO 2
Requisiti in materia di dati
I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.
Fatta salva l’applicazione di procedure semplificate, le caselle corrispondenti ai dati che possono essere completati per ciascun regime sono indicate nella tabella dei requisiti in materia di dati dell’allegato B, titolo I. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella corrispondente ai dati quali descritti nell’allegato B, titolo II, si applicano fatto salvo lo stato dei dati di cui trattasi.
FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO
Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento amministrativo unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate durante lo svolgimento delle operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello. Tali dati, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:
— Trasbordi (55)
— Altri incidenti durante il trasporto (56)
CAPITOLO 3
Istruzioni per l’uso dei formulari
In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell’angolo superiore sinistro.
Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l’inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per i dati che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l’applicazione del regime di transito unionale.
I formulari non devono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando i dati errati e aggiungendovi, all’occorrenza, le indicazioni desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e vistata dalle autorità competenti, le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.
Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.
Devono essere compilate dagli operatori, all’occorrenza, solo le caselle recanti un numero d’ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all’amministrazione.
Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell’ufficio di esportazione (o eventualmente nell’ufficio di spedizione) o nell’ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, del codice.
Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell’interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:
— l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,
— l’autenticità dei documenti acclusi, e
— l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.
La firma del titolare del regime di transito o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti i dati relativi all’operazione di transito unionale risultanti dall’applicazione delle disposizioni relative al transito unionale previste dal codice doganale dell’Unione e dal presente regolamento, e descritti all’allegato B, titolo I.
Salvo se diversamente disposto dal capitolo 4, una casella non viene utilizzata deve restare priva di indicazioni o segni.
CAPITOLO 4
Osservazioni relative ai formulari complementari
A. I formulari complementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (cfr. casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO).
B. Le osservazioni di cui ai presente titolo si applicano anche ai formulari complementari.
Tuttavia:
— la prima suddivisione della casella n. 1 deve contenere la sigla «IM/c», «EX/c» o «EU/c» (o eventualmente «CO/c»); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se:
—
— il formulario è utilizzato ai soli fini del transito unionale, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione della casella n. 1 la sigla «T1 bis», «T2 bis», «T2Fbis» o T2SMbis», a seconda del regime di transito unionale applicabile alle merci in questione,
— il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione della posizione doganale delle merci unionali, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T2Lbis», «T2LFbis» o «T2LSMbis», a seconda della posizione delle merci in questione,
— la casella n. 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve eventualmente recare soltanto l’eventuale numero di identificazione e/o il nome della persona interessata,
— la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari IM e IM/c o EX e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente CO e CO/c) utilizzati. Essa deve essere eventualmente compilata soltanto sull’ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente CO/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente CO), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d’imposizione.
C. Se vengono utilizzati formulari complementari:
— le caselle n. 31 (Colli e descrizione delle merci) non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte,
— quando la terza suddivisione della casella n. 1 contiene l’indicazione «T», le caselle n. 32 (numero dell’articolo), n. 33 (codice delle merci), n. 35 (massa lorda (kg)], n. 38 (massa netta (kg), n. 40 (dichiarazione sommaria/documento precedente) e n. 44 (informazioni complementari, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzato devono essere barrate e la prima casella n. 31 (colli e descrizione delle merci) di tale documento non può essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Nella prima casella n. 31 della dichiarazione si fa riferimento, se necessario, al numero di formulari complementari che recano, rispettivamente, l’indicazione T1 bis, T2 bis, T2Fbis.
TITOLO III
Modello di documento amministrativo unico(serie in otto esemplari)
TITOLO IV
Modello del formulario complementare del documento amministrativo unico (serie in otto esemplari)
TITOLO V
INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI NEI TITOLI III E IV NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO
(A partire dall’esemplare n. 1)
Numero della casella |
Numero degli esemplari |
I. CASELLE PER GLI OPERATORI |
|
1 |
da 1 a 8 |
|
eccetto la sottocasella centrale: |
|
da 1 a 3 |
2 |
da 1 a 5 (1) |
3 |
da 1 a 8 |
4 |
da 1 a 8 |
5 |
da 1 a 8 |
6 |
da 1 a 8 |
7 |
da 1 a 3 |
8 |
da 1 a 5 (1) |
9 |
da 1 a 3 |
10 |
da 1 a 3 |
11 |
da 1 a 3 |
12 |
— |
13 |
da 1 a 3 |
14 |
da 1 a 4 |
15 |
da 1 a 8 |
15a |
da 1 a 3 |
15b |
da 1 a 3 |
16 |
1, 2, 3, 6, 7 e 8 |
17 |
da 1 a 8 |
17a |
da 1 a 3 |
17b |
da 1 a 3 |
18 |
da 1 a 5 (1) |
19 |
da 1 a 5 (1) |
20 |
da 1 a 3 |
21 |
da 1 a 5 (1) |
22 |
da 1 a 3 |
23 |
da 1 a 3 |
24 |
da 1 a 3 |
25 |
da 1 a 5 (1) |
26 |
da 1 a 3 |
27 |
da 1 a 5 (1) |
28 |
da 1 a 3 |
29 |
da 1 a 3 |
30 |
da 1 a 3 |
31 |
da 1 a 8 |
32 |
da 1 a 8 |
33 |
prima sottocasella a sinistra: da 1 a 8 |
|
altre sottocaselle: da 1 a 3 |
34a |
da 1 a 3 |
34b |
da 1 a 3 |
35 |
da 1 a 8 |
36 |
— |
37 |
da 1 a 3 |
38 |
da 1 a 8 |
39 |
da 1 a 3 |
40 |
da 1 a 5 (1) |
41 |
da 1 a 3 |
42 |
— |
43 |
— |
44 |
da 1 a 5 (1) |
45 |
— |
46 |
da 1 a 3 |
47 |
da 1 a 3 |
48 |
da 1 a 3 |
49 |
da 1 a 3 |
50 |
da 1 a 8 |
51 |
da 1 a 8 |
52 |
da 1 a 8 |
53 |
da 1 a 8 |
54 |
da 1 a 4 |
55 |
— |
56 |
— |
II. CASELLE AMMINISTRATIVE |
|
A |
da 1 a 4 (2) |
B |
da 1 a 3 |
C |
da 1 a 8 (2) |
D |
da 1 a 4 |
(*1) In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle nell'esemplare n. 5 a fini di transito. (*2) Lo Stato membro di spedizione può decidere se tali dati debbano figurare o no sugli esemplari citati |
ALLEGATO B-02
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO
CAPITOLO I
Facsimile del documento di accompagnamento transito
CAPITOLO II
Note e elementi d’informazione (dati) del documento d’accompagnamento transito
L’acronimo «BCP» («Business continuityplan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013] adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice e descritto nell’allegato 72-04 dello stesso regolamento.
La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito può essere di colore verde.
Il documento di accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito o verificata dall’ufficio doganale di partenza, completati come segue:
1. Casella MRN
L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».
2. Casella formulari (1/4):
— prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,
— seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),
— non deve essere usata in presenza di un solo articolo.
3. Nello spazio sotto la casella numero di riferimento/UCR (2/4):
Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.
4. Casella ufficio di partenza (C):
— nome dell’ufficio di partenza,
— numero di riferimento dell’ufficio di partenza,
— data di accettazione della dichiarazione di transito,
— nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).
5. Casella controllo dell’ufficio di partenza (D):
— risultati del controllo,
— sigilli apposti o indicazione «- -» che identifica la «Dispensa — 99201».
— eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante».
Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.
6. Procedure da seguire in fase di trasporto
La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alla dogana di registrare tale informazione direttamente nel sistema.
Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, via via che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.
Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.
Se ritengono che l’operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.
Le autorità doganali dell’ufficio di transito o dell’ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.
Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:
— Trasbordi: utilizzare la casella 7/1.
Casella trasbordo (7/1)
Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.
Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 7/7-7/8 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.
— Altri incidenti: utilizzare la casella 7/19.
Casella altri incidenti durante il trasporto (7/19)
La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.
Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.
ALLEGATO B-03
ELENCO DEGLI ARTICOLI
CAPITOLO I
Modello di elenco degli articoli
CAPITOLO II
Note e elementi informativi (dati) dell’elenco degli articoli
L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013] adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice e descritto nell’allegato 72-04 dello stesso regolamento. L’elenco degli articoli transito/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.
Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative dell’allegato B, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici:
(1) Casella MRN — quale definita nell’allegato B-04. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
(2) Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:
a) Casella tipo di dichiarazione (1/3) - se lo stato di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata; in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.
b) Casella formulari (1/4):
— Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,
— Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (transito/sicurezza, elenco di articoli).
c) Casella articolo (1/6) — numero di serie dell’articolo corrente;
d) Casella codice metodo pagamento spese di trasporto (4/2) —inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.
ALLEGATO B-04
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA (DATS)
TITOLO I
Modello del documento di accompagnamento transito/sicurezza
TITOLO II
Note e dati concernenti il documento di accompagnamento transito/sicurezza
L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del codice e descritto nell’allegato 72-04 dello stesso regolamento. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza contiene dati validi per l’intera dichiarazione.
Le informazioni contenute nel documento di accompagnamento transito/sicurezza si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di transito; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal titolare del regime di transito e/o verificate dall’ufficio di partenza.
Oltre alle disposizioni delle note dell’allegato B, i dati devono essere stampati come segue:
(1) Casella MRN
L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».
(2) Casella dichiarazione di sicurezza:
Indicare il codice S quando il documento di accompagnamento transito/sicurezza contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella viene lasciata vuota.
(3) Casella formulari (1/4):
Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,
Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli).
(4) Casella numero di riferimento/UCR (2/4):
indicare LRN e/o UCR
LRN - numero di riferimento locale quale definito nell’allegato B.
UCR - numero di riferimento unico per le spedizioni quale definito nell’allegato B, titolo II, dato 2/4 Numero di riferimento/UCR.
(5) Nello spazio sotto la casella numero di riferimento/UCR 2/4:
Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale inviare l’esemplare per il rinvio del documento d’accompagnamento transito/sicurezza.
(6) Casella indicatori di circostanze specifiche (1/7):
Inserire un indicatore di circostanze specifiche.
(7) Casella ufficio di partenza (C):
— numero di riferimento dell’ufficio di partenza,
— data di accettazione della dichiarazione di transito,
— nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).
(8) Casella controllo dell’ufficio di partenza (D):
— risultati del controllo,
— sigilli apposti o indicazione «- -» che identifica la «Dispensa — 99201».
— eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante».
Il documento d’accompagnamento transito/sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.
(9) Procedure da seguire in fase di trasporto
La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alla dogana di registrare tale informazione direttamente nel sistema.
Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito/sicurezza che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, via via che si svolgono le operazioni. I dati possono essere aggiunti a mano in modo leggibile; in tal caso, l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.
Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.
Se ritengono che l’operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito/sicurezza.
Le autorità doganali dell’ufficio di passaggio o dell’ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d’accompagnamento transito/sicurezza. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.
Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:
— trasbordo: utilizzare la casella trasbordo (7/1)
Casella trasbordo (7/1)
Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.
Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.
— Altri incidenti: utilizzare la casella altri incidenti durante il trasporto (7/19).
Casella altri incidenti durante il trasporto (7/19)
La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.
Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.»
ALLEGATO B-05
ELENCO DI ARTICOLI TRANSITO/SICUREZZA («TSLoI»)
TITOLO I
Modello di elenco di articoli transito/sicurezza
TITOLO II
Note e dati concernenti l’elenco degli articoli transito/sicurezza
L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del codice e descritto nell’allegato 72-04 dello stesso regolamento. L’elenco degli articoli transito/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.
Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative dell’allegato B, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici:
(1) Casella MRN — quale definita nell’allegato B-04. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
(2) Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:
a) Casella articolo (1/6) — numero di serie dell’articolo corrente;
b) Casella codice metodo pagamento spese di trasporto (4/2) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.
c) MPNU (6/12) — codice ONU merci pericolose;
d) Casella formulari (1/4):
— Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,
— Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (transito/sicurezza, elenco di articoli).
ALLEGATO 12-01
REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DI ALTRE PERSONE
TITOLO I
Requisiti in materia di dati
CAPITOLO 1
Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati
1. Il sistema centrale utilizzato per la registrazione degli operatori economici e di altre persone contiene i dati di cui al titolo I, capitolo 3.
2. I dati da fornire sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.
3. I formati dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del codice.
4. I simboli «A» o «B» di cui al capitolo 3, non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono.
5. Una registrazione EORI può essere soppressa soltanto dopo un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dalla data di scadenza.
CAPITOLO 2
Legenda della tabella
Numero del dato |
Numero d’ordine assegnato al dato in questione |
Nome del dato |
Nome del dato in questione |
Simbolo |
Descrizione del simbolo |
A |
Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri. |
B |
A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no. |
CAPITOLO 3
Tabella dei requisiti in materia di dati
Dato N. |
Dato Nome |
Dato obbligatorio/facoltativo |
1 |
Numero EORI |
A |
2 |
Nome completo della persona |
A |
3 |
Indirizzo di stabilimento/residenza |
A |
4 |
Stabilimento nel territorio doganale dell’Unione |
A |
5 |
Numero di partita IVA |
A |
6 |
Status giuridico |
B |
7 |
Contatto |
B |
8 |
Numero di identificazione unico di un paese terzo |
B |
9 |
Consenso accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3 |
A |
10 |
Denominazione abbreviata |
A |
11 |
Data di stabilimento |
B |
12 |
Tipologia di persona |
B |
13 |
Attività economica principale |
B |
14 |
Data di inizio del numero EORI |
A |
15 |
Data di scadenza del numero EORI |
A |
TITOLO II
Note in relazione ai requisiti in materia di dati
Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I.
Requisiti in materia di dati
1. Numero EORI
Numero EORI di cui all’articolo 1, punto 18.
2. Nome completo della persona
Per le persone fisiche:
nome della persona quale riportato in un documento di identità valido per l’espatrio al di fuori delle frontiere esterne dell’Unione o quale figura nel registro anagrafico nazionale dello Stato membro di residenza.
Per gli operatori economici che figurano nel registro delle imprese dello Stato membro di stabilimento:
denominazione legale dell’operatore economico quale riportata nel registro delle imprese del paese di stabilimento.
Per gli operatori economici che non figurano nel registro delle imprese del paese di stabilimento:
denominazione legale dell’operatore economico quale riportata nell’atto di costituzione.
3. Indirizzo di stabilimento/residenza
Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza della persona, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio.
4. Stabilimento nel territorio doganale dell’Unione
Indicare se l’operatore è stabilito o no nel territorio doganale dell’Unione. Questo dato è utilizzato esclusivamente per operatori economici con un indirizzo in un paese terzo.
5. Numero di partita IVA
Se attribuito dagli Stati membri.
6. Status giuridico
Come indicato nell’atto di costituzione.
7. Contatto
Nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.
8. Numero di identificazione unico di un paese terzo
Se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell’Unione:
numero di identificazione eventualmente assegnato alla persona interessata a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo per l’identificazione degli operatori economici a fini doganali.
9. Consenso accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3
Indicare se è stato dato o no il consenso.
10. Denominazione abbreviata
Denominazione abbreviata della persona registrata.
11. Data di stabilimento
Per le persone fisiche:
data di nascita
Per le persone giuridiche o associazione di persone di cui all’articolo 5, punto 4, del codice: data di stabilimento quale indicata nel registro delle imprese del paese di stabilimento o nell’atto di stabilimento, se la persona o l’associazione non sono registrate nel registro delle imprese.
12. Tipologia di persona
Pertinente codice da utilizzare
13. Attività economica principale
Attività economica principale in conformità della nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.
14. Data di inizio del numero EORI
Primo giorno del periodo di validità della registrazione EORI. Ciò significa il primo giorno in cui un operatore economico può utilizzare il numero EORI per gli scambi con le autorità doganali. La data di inizio non può essere anteriore a quella di stabilimento.
15. Data di scadenza del numero EORI
Ultimo giorno del periodo di validità della registrazione EORI. Ciò significa l’ultimo giorno in cui un operatore economico può utilizzare il numero EORI per gli scambi con le autorità doganali.
ALLEGATO 22-01
Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale
NOTE INTRODUTTIVE
(1) Definizioni
1.1. |
I riferimenti alla «fabbricazione», alla «produzione» o alla «trasformazione» dei prodotti comprende tutte le operazioni di lavorazione, assemblaggio o trasformazione. Tra i metodi per ottenere i prodotti vi sono la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, l’allevamento, la coltivazione, la riproduzione, lo scavo, l’estrazione, la mietitura, la pesca, la cattura mediante trappole, la coglitura, la raccolta, la caccia e la cattura. |
1.2. |
«materiale», gli ingredienti, le parti, i componenti, i sottoassemblaggi e i prodotti che sono stati fisicamente incorporati in un altro prodotto o sono stati sottoposti un processo per produrre un altro prodotto. «materiale originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione. «materiale non originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, non è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione. «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; |
1.3. |
Regola del valore aggiunto
a) «regola del valore aggiunto dell’X%», fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all’incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno l’X% del prezzo franco fabbrica del prodotto. «X» rappresenta la percentuale indicata per ciascuna voce. b) «valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione nonché all’incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione», l’aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di preparazione, di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l’incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l’utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra. c) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto realmente sostenuti, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione o della riesportazione del prodotto ottenuto. |
1.4. |
Confezione completa
Nell’elenco, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. |
1.5. |
Nel presente allegato il termine «paese» è da intendersi come «paese o territorio». |
(2) Applicazione delle norme del presente allegato
2.1. Le norme stabilite nel presente allegato devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato creato ai fini del presente allegato. Le voci e le sottovoci ulteriormente suddivise utilizzando questi criteri sono definite «voce separata» e «sottovoce separata» nel presente allegato. «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (indicato anche con «SA»), come modificato a seguito delle raccomandazioni del 26 giugno 2009 e del 26 giugno 2010 del Consiglio di cooperazione doganale.
La classificazione delle merci nelle voci e sottovoci del sistema armonizzato è regolata dalle regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema. Queste regole e note sono parte integrante della nomenclatura combinata, riportata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Per individuare una voce o una sottovoce separate corrette per determinate merci nel presente allegato si applicano mutatis mutandis le regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema, salvo se stabilito altrimenti nel presente allegato.
2.2. Il riferimento a una modifica della classificazione tariffaria nelle regole primarie stabilite di seguito si applica solo ai materiali non originari.
2.3. I materiali che hanno acquisito il carattere originario in un paese sono considerati originari di tale paese per stabilire l’origine di un prodotto che li contiene o di un prodotto fabbricato a partire da essi mediante successive lavorazioni e trasformazioni in tale paese.
2.4. Quando a livello commerciale non è fattibile tenere scorte separate di materiali o prodotti intercambiabili originari di diversi paesi, il paese di origine dei materiali o dei prodotti mescolati che sono intercambiabili deve essere stabilito in base al metodo di gestione dell’inventario riconosciuto nel paese in cui i materiali o i prodotti sono stati mescolati.
2.5. Ai fini dell’applicazione delle regole primarie in base alla modifica delle classificazioni tariffarie, salvo diversa indicazione di un capitolo specifico, i materiali non originari che non soddisfano la regola primaria non devono essere presi in considerazione, a condizione che il valore totale di detti materiali non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2.6. Le regole primarie stabilite a livello di capitolo (regole primarie di capitolo) hanno lo stesso valore delle regole primarie a livello di suddivisione e possono essere applicate in alternativa.
(3) Glossario
Se basate su una modifica delle classificazioni tariffarie, le regole primarie a livello di suddivisione possono essere espresse utilizzando le abbreviazioni seguenti.
CC |
: |
passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro capitolo |
CTH |
: |
passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce |
CTSH |
: |
passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce |
CTHS |
: |
passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce |
CTSHS |
: |
passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce |
SEZIONE I
ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
CAPITOLO 2
Carni e frattaglie commestibili
Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:
1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l’operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio
Nota del capitolo:
Se non vengono rispettate le regole primarie delle voci da 0201 a 0206 , si considera paese d’origine delle carni (frattaglie) quello in cui gli animali da cui provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l’animale è stato all’ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione. |
0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l’animale è stato all’ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione. |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l’animale è stato all’ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione. |
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l’animale è stato all’ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione. |
0205 |
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l’animale è stato all’ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione. |
CAPITOLO 4
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:
1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l’operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti delle voci da 0401 a 0404 quello di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 04 08 |
- Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati |
Si considera paese di origine delle merci quello in cui è avvenuta l’essicazione (previa rottura e separazione, se necessarie) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 04 07 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 04 08 — tuorli, non essiccati, della voce SA ex 04 08 |
SEZIONE II
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE
CAPITOLO 9
Caffè, tè, mate e spezie
Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:
(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l’operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
|
- Caffè non torrefatto |
|
0901 11 |
- - non decaffeinizzato |
Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato |
0901 12 |
- - decaffeinizzato |
Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato |
|
- Caffè torrefatto |
|
0901 21 |
- - non decaffeinizzato |
CTSH |
0901 22 |
- - decaffeinizzato |
CTSH |
CAPITOLO 14
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:
(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l’operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 14 04 |
Linters di cotone, imbianchiti |
Si considera paese d’origine delle merci quello in cui il prodotto è fabbricato a partire da cotone grezzo il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
SEZIONE IV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
CAPITOLO 17
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:
(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l’operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
CC |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
Come specificato per le voci separate |
ex 17 02 (a) |
- Lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio chimicamente puri |
CTHS |
ex 17 02 (b) |
- Altro |
CC |
1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
CC |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
CTH |
CAPITOLO 20
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli
(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l’operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di prodotti della voce 2009 (succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti) quello dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 20 09 |
Succhi di uva |
CTH, tranne dal mosto d’uva della voce 2204 |
CAPITOLO 22
Bevande, liquidi alcolici ed aceti
Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli
(1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l’operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
(2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di vino (voce 2204 ), vermut (voce 2205 ), acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione (voce 2208 ) quello dei materiali che rappresentano oltre l’85 % del volume della miscela. Il peso o il volume dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
(3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio
Regola residuale di capitolo
Per le merci del presente capitolo, tranne quelle della voce 2208 , se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 22 04 |
Vini di uve fresche, destinati alla fabbricazione di vermut contenente mosto aggiunto di uve fresche, anche concentrato, o alcol |
Si considera paese di origine delle merci quello in cui le uve sono ottenute allo stato naturale o non trasformato |
ex 22 05 |
Vermut |
Fabbricazione a partire da vini di uve fresche contenente mosto di uve fresche, anche concentrato, o alcol, di cui alla voce 2204 |
SEZIONE VI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE
CAPITOLO 34
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 34 01 |
Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti |
Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute |
ex 34 05 |
Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili |
Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute |
CAPITOLO 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 35 02 |
Ovoalbumina, essiccata |
Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 04 07 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 04 08 o — albumi, non essiccati, della voce SA ex 35 02 |
SEZIONE VIII
PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
CAPITOLO 42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 42 03 |
- Articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
Confezione completa |
SEZIONE X
PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI
CAPITOLO 49
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 49 10 |
Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare, decorati |
CTH |
SEZIONE XI
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
CAPITOLO 50
Seta
Nota del capitolo:
Per essere considerata come conferente l’origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5001 |
Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura |
CTH |
5002 |
Seta greggia (non torta) |
CTH |
5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) |
CTH |
5004 |
Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5005 |
Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5006 |
Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze) |
Come specificato per le voci separate |
ex 50 06 (a) |
pelo di Messina (crine di Firenze) |
CTH |
ex 50 06 (b) |
Altro |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
CAPITOLO 51
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:
Nota del capitolo:
Per essere considerata come conferente l’origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5101 |
Lane, non cardate né pettinate |
Come specificato per le voci separate |
ex 51 01 (a) |
- sucide, comprese le lane lavate a dosso |
CTH |
ex 51 01 (b) |
- sgrassate, non carbonizzate |
Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 51 01 (c) |
- carbonizzate |
Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5102 |
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati |
CTH |
5103 |
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati |
Come specificato per le voci separate |
ex 51 03 (a) |
carbonizzati |
Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 51 03 (b) |
altro |
CTH |
5104 |
Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani |
CTH |
5105 |
Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa») |
CTH |
5106 |
Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5107 |
Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5108 |
Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5109 |
Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5110 |
Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5111 |
Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5112 |
Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5113 |
Tessuti di peli grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
CAPITOLO 52
Cotone
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5201 |
Cotone, non cardato né pettinato |
Come specificato per le voci separate |
ex 52 01 (a) |
imbianchito |
Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 52 01 (b) |
altro |
CTH |
5202 |
Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
CTH |
5203 |
Cotone, cardato o pettinato |
CTH |
5204 |
Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5205 |
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5206 |
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5207 |
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5208 |
Tessuti di cotone, contenenti almeno l’85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5209 |
Tessuti di cotone, contenenti almeno l’85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5210 |
Tessuti di cotone, contenenti meno dell’85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5211 |
Tessuti di cotone, contenenti meno dell’85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5212 |
Altri tessuti di cotone |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
CAPITOLO 53
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5301 |
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
CTH |
5302 |
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
CTH |
5303 |
Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
CTH |
[5304 ] |
|
|
5305 |
Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
CTH |
5306 |
Filati di lino |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5307 |
Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Come specificato per le voci separate |
ex 53 08 (a) |
- Filati di altre fibre tessili vegetali |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 53 08 (b) |
- Filati di carta |
CTH |
5309 |
Tessuti di lino |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5310 |
Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta |
Come specificato per le voci separate |
ex 53 11 (a) |
Filati di altre fibre tessili vegetali |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 53 11 (b) |
Filati di carta |
CTH |
CAPITOLO 54
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5401 |
Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5402 |
Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5403 |
Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5404 |
Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5405 |
Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5406 |
Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5407 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5408 |
Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
CAPITOLO 55
Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco
Nota del capitolo:
Per essere considerata come conferente l’origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5501 |
Fasci di filamenti sintetici |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
5502 |
Fasci di filamenti artificiali |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
5503 |
Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
5504 |
Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
5505 |
Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati) |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
5506 |
Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505 |
5507 |
Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505 |
5508 |
Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5509 |
Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5510 |
Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5511 |
Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5512 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5513 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5514 |
Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5515 |
Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5516 |
Tessuti di fibre artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
CAPITOLO 56
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
Nota del capitolo:
Per essere considerata come conferente l’origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fibre |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Come specificato per le voci separate |
ex 56 02 (a) |
stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltro grezzo o precandeggiato, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 56 02 (b) |
impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri, grezzi |
ex 56 02 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da fibre |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
Come specificato per le voci separate |
ex 56 03 (a) |
- stampate, tinte (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 56 03 (b) |
impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze |
ex 56 03 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da fibre |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica |
Come specificato per le voci separate |
ex 56 04 (a) |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
ex 56 04 (b) |
- -altro |
Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi |
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
CTH |
5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
CTH |
5607 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica |
Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali |
5608 |
Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili |
CTH |
5609 |
Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali |
CAPITOLO 57
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5701 |
Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
CTH |
5702 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
CTH |
5703 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati |
CTH |
5704 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati |
Fabbricazione a partire da fibre |
5705 |
Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
CTH |
CAPITOLO 58
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5801 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806 |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 01 (a) |
- stampate, tinte (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 01 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 01 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
5802 |
Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 ; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703 |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 02 (a) |
- stampate, tinte (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 02 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 02 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
5803 |
Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806 |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 03 (a) |
- stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 03 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 03 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
5804 |
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti della voce 6002 |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 04 (a) |
- stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 04 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 04 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 05 (a) |
- stampati o tinti |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 05 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 05 (c) |
- -altro |
Fabbricazione a partire da filati |
5806 |
Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 06 (a) |
- stampati o tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 06 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 06 (c) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
5807 |
Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 07 (a) |
- stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 07 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 07 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
5808 |
Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 08 (a) |
- stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 08 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 08 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
5809 |
Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605 , dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, per l’arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 09 (a) |
- stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 09 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 09 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5811 |
Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810 |
Come specificato per le voci separate |
ex 58 11 (a) |
- stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 58 11 (b) |
- -impregnati, spalmati o ricoperti |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
ex 58 11 (c) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
CAPITOLO 59
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tessili per usi industriali
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da tessuti grezzi |
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
Fabbricazione a partire da filati |
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi |
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi |
5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate. |
Fabbricazione a partire da filati |
5909 |
Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre |
5910 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre |
5911 |
Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo |
Come specificato per le voci separate |
ex 59 11 (a) |
- dischi e rondelle per lucidare non di feltro |
Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, della voce 6310 |
ex 59 11 (b) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre |
CAPITOLO 60
Tessuti a maglia
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
6001 |
Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 60 01 (a) |
- stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 60 01 (b) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6002 |
Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001 |
Come specificato per le voci separate |
ex 60 02 (a) |
- stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 60 02 (b) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6003 |
Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002 |
Come specificato per le voci separate |
ex 60 03 (a) |
stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 60 03 (b) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6004 |
Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001 |
Come specificato per le voci separate |
ex 60 04 (a) |
stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 60 04 (b) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6005 |
Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004 |
Come specificato per le voci separate |
ex 60 05 (a) |
stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 60 05 (b) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6006 |
Altre stoffe a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 60 06 (a) |
stampati, tinti (anche in bianco) |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura |
ex 60 06 (b) |
- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
CAPITOLO 61
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
6101 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 01 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 01 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6102 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 02 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 02 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6103 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 03 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 03 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6104 |
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 04 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 04 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6105 |
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 05 (a) |
- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 05 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6106 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 06 (a) |
- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 06 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6107 |
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 07 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 07 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6108 |
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 08 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 08 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6109 |
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 09 (a) |
- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 09 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6110 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 10 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 10 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6111 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 11 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 11 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6112 |
Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 12 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 12 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6113 |
Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903 , 5906 , 5907 |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 13 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 13 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6114 |
Altri indumenti, a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 14 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 14 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6115 |
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici) e calzature senza solette riportate, a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 15 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 15 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6116 |
Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 16 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 16 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6117 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 61 17 (a) |
- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Confezione completa |
ex 61 17 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
CAPITOLO 62
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
6201 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 01 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 01 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6202 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 02 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 02 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6203 |
Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 03 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 03 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6204 |
Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 04 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 04 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6205 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 05 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 05 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6206 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 06 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 06 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6207 |
Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 07 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 07 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6208 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 08 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 08 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6209 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 09 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 09 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6210 |
Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 , 5603 , 5903 , 5906 e 5907 |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 10 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 10 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6211 |
Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 11 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 11 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6212 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 12 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 12 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6213 |
Fazzoletti da naso e da taschino |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 13 (a) |
- ricamati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 62 13 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6214 |
Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 14 (a) |
- ricamati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 62 14 (b) |
- altro |
Fabbricazione a partire da filati |
6215 |
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 15 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 15 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6216 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 16 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 16 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
Come specificato per le voci separate |
ex 62 17 (a) |
- finiti o completi |
Confezione completa |
ex 62 17 (b) |
- non finiti o incompleti |
Fabbricazione a partire da filati |
CAPITOLO 63
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
6301 |
Coperte |
Come specificato per le voci separate |
|
- di feltro o di stoffe non tessute |
|
ex 63 01 (a) |
- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati |
Fabbricazione a partire da fibre |
ex 63 01 (b) |
- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi |
|
- altro: |
|
|
- - a maglia |
|
ex 63 01 (c) |
- - - non ricamati |
Confezione completa |
ex 63 01 (d) |
- - - ricamati |
Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- - diversi da quelli a maglia: |
|
ex 63 01 (e) |
- - - non ricamati |
Fabbricazione a partire da filati |
ex 63 01 (f) |
- - - ricamati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6302 |
biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina |
Come specificato per le voci separate |
|
- di feltro o di stoffe non tessute |
|
ex 63 02 (a) |
- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati |
Fabbricazione a partire da fibre |
ex 63 02 (b) |
- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi |
|
- altro: |
|
|
- - a maglia |
|
ex 63 02 (c) |
- - - non ricamati |
Confezione completa |
ex 63 02 (d) |
- - - ricamati |
Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- - diversi da quelli a maglia: |
|
ex 63 02 (e) |
- - - non ricamati |
Fabbricazione a partire da filati |
ex 63 02 (f) |
- - - ricamati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6303 |
Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto |
Come specificato per le voci separate |
|
- di feltro o di stoffe non tessute |
|
ex 63 03 (a) |
- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati |
Fabbricazione a partire da fibre |
ex 63 03 (b) |
- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi |
|
- altro: |
|
|
- - a maglia |
|
ex 63 03 (c) |
- - - non ricamati |
Confezione completa |
ex 63 03 (d) |
- - - ricamati |
Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- - diversi da quelli a maglia: |
|
ex 63 03 (e) |
- - - non ricamati |
Fabbricazione a partire da filati |
ex 63 03 (f) |
- - - ricamati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6304 |
Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404 |
Come specificato per le voci separate |
|
- di feltro o di stoffe non tessute |
|
ex 63 04 (a) |
- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati |
Fabbricazione a partire da fibre |
ex 63 04 (b) |
- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi |
|
- altro: |
|
|
- - a maglia |
|
ex 63 04 (c) |
- - - non ricamati |
Confezione completa |
ex 63 04 (d) |
- - - ricamati |
Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- - diversi da quelli a maglia: |
|
ex 63 04 (e) |
- - - non ricamati |
Fabbricazione a partire da filati |
ex 63 04 (f) |
- - - ricamati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Come specificato per le voci separate |
|
- di feltro o di stoffe non tessute |
|
ex 63 05 (a) |
- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati |
Fabbricazione a partire da fibre |
ex 63 05 (b) |
- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi |
|
- altro: |
|
|
- - a maglia |
|
ex 63 05 (c) |
- - - non ricamati |
Confezione completa |
ex 63 05 (d) |
- - - ricamati |
Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- - diversi da quelli a maglia: |
|
ex 63 05 (e) |
- - - non ricamati |
Fabbricazione a partire da filati |
ex 63 05 (f) |
- - - ricamati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio |
Come specificato per le voci separate |
|
- Copertoni, tende per l’esterno e oggetti per il campeggio, di feltro o di stoffe non tessute: |
|
ex 63 06 (a) |
- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati |
Fabbricazione a partire da fibre |
ex 63 06 (b) |
impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
- - Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi |
|
- altri copertoni, tende per l’esterno e oggetti per il campeggio: |
|
|
- - a maglia |
|
ex 63 06 (c) |
- - - non ricamati |
Confezione completa |
ex 63 06 (d) |
- - - ricamati |
Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- - diversi da quelli a maglia: |
|
ex 63 06 (e) |
- - - non ricamati |
Fabbricazione a partire da filati |
ex 63 06 (f) |
- - - ricamati |
Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 63 06 (g) |
tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; |
CTH |
6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Come specificato per le sottovoci |
6307 10 |
- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie |
Fabbricazione a partire da filati |
6307 20 |
- Cinture e giubbotti di salvataggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6307 90 |
- Altro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
6309 |
Oggetti da rigattiere |
Raccolta e imballaggio per la spedizione |
6310 |
Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso |
CTH |
SEZIONE XII
CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
CAPITOLO 64
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
6401 |
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
CTH, escluso l’assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6402 |
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
CTH, escluso l’assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6403 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
CTH, escluso l’assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6404 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili |
CTH, escluso l’assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6405 |
Altre calzature |
CTH, escluso l’assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
SEZIONE XIII
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
CAPITOLO 69
Prodotti ceramici
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
Da ex 69 11 a ex 69 13 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta; statuette ed altri oggetti d’ornamento, di ceramica, decorati |
CTH |
SEZIONE XIV
PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
CAPITOLO 71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
7117 |
Gioielli di ceramica di imitazione, decorati |
CTH |
SEZIONE XV
METALLI COMUNI E LORO LAVORI
CAPITOLO 72
Ghisa, ferro e acciaio
Definizione
Ai fini del presente capitolo, per «laminato a freddo» e «ottenuto a freddo» si intende la riduzione a freddo che modifica la struttura cristallina del pezzo. Le espressioni non comprendono i processi di laminatura a freddo molto leggeri (skin pass o pinch pass) che agiscono solo sulla superficie del materiale e non ne modificano la struttura cristallina.
Nota di capitolo
Ai fini del presente capitolo, una modifica della classificazione solo in seguito al taglio non deve essere considerata come conferente origine.
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
7201 |
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
CTH |
7202 |
Ferro-leghe |
CTH |
7203 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
CTH |
7204 |
Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 04 (a) |
- Cascami ed avanzi ferrosi |
Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui esse sono ottenute da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo. |
ex 72 04 (b) |
- Cascami lingottati di ferro o di acciaio |
Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui gli avanzi e i cascami utilizzati per ottenerle derivano da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo. |
7205 |
Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
Come specificato per le sottovoci |
7205 10 |
- Graniglie |
CTH |
|
- Polveri |
|
7205 21 |
- - di acciai legati |
Come specificato per le sottovoci separate |
ex 7205 21 (a) |
- - - Polveri miste di acciaio legato |
CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia |
ex 7205 21 (b) |
- - - Polveri non miste di acciaio legato |
CTSH |
7205 29 |
- - Altro |
Come specificato per le sottovoci separate |
ex 7205 29 (a) |
- - - Altre polveri miste |
CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia |
ex 7205 29 (b) |
- - - Altre polveri miste |
CTSH |
7206 |
Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203 |
CTH |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
CTH, tranne dalla voce 7206 |
7208 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
CTH |
7209 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
CTH |
7210 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 10 (a) |
- Placcati |
CTHS |
ex 72 10 (b) |
- Stagnati e stampati o laccati |
CTH |
ex 72 10 (c) |
- Zincati e ondulati |
CTH |
ex 72 10 (d) |
- Altro |
CTH |
7211 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 11 (a) |
- laminati a caldo |
CTH, tranne dalla voce 7208 |
ex 72 11 (b) |
- Laminati a freddo |
CTHS, tranne dalla voce 7209 |
7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 12 (a) |
- Placcati |
CTHS, tranne dalla voce 7210 |
ex 72 12 (b) |
- Altro |
CTH, tranne dalla voce 7210 |
7213 |
Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati |
CTH, tranne dalla voce 7214 |
7214 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
CTH, tranne dalla voce 7213 |
7215 |
Altre barre di ferro o di acciai non legati |
CTH |
7216 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 16 (a) |
- Semplicemente laminati a caldo |
CTH, tranne dalle voci 7208 , 7209 , 7210 , 7211 o 7212 , e tranne dalle voci 7213 , 7214 o 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura. |
ex 72 16 (b) |
- Semplicemente laminati a freddo |
CTH, tranne dalla voce 7209 o dalla voce separata ex 72 11 (b) e tranne dalla voce 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura. |
ex 72 16 (c) |
- Placcati |
CTHS |
ex 72 16 (d) |
- Altro |
CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7215 |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
CTH, tranne nelle voci da 7213 a 7215 ; oppure passaggio dalle voci da 7213 a 7215 , a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo. |
7218 |
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili |
CTH |
7219 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 19 (a) |
- Semplicemente laminati a caldo |
CTH |
ex 72 19 (b) |
- Semplicemente laminati a freddo |
CTHS |
ex 72 19 (c) |
- Placcati |
CTHS |
ex 72 19 (d) |
- Altro |
CTHS |
7220 |
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 20 (a) |
- Semplicemente laminati a caldo |
CTH, tranne dalla voce 7219 |
ex 72 20 (b) |
- Semplicemente laminati a freddo |
CTHS |
ex 72 20 (c) |
- Placcati |
CTHS |
ex 72 20 (d) |
- Altro |
CTHS |
7221 |
Vergella o bordione di acciai inossidabili |
CTH, tranne dalla voce 7222 |
7222 |
Barre e profilati di acciai inossidabili |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 22 (a) |
- Barre semplicemente laminate a caldo |
CTH, tranne dalla voce 7221 |
ex 72 22 (b) |
- Profilati semplicemente laminati a caldo |
CTH, tranne dalla voce 7219 o 7220 , e tranne dalla voce 7221 o dalla voce separata ex 72 22 (a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura. |
ex 72 22 (c) |
- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo |
CTH, tranne dalla voce separata ex 72 19 (b) o ex 72 20 (b); o CTHS dalla voce separata ex 72 22 (a) |
ex 72 22 (d) |
- Barre e profilati, ricoperti |
CTHS |
ex 72 22 (e) |
- Altre barre |
CTH, tranne dalla voce 7221 |
ex 72 22 (f) |
- Altri profilati |
CTHS |
7223 |
Fili di acciai inossidabili |
CTH, tranne dalle voci da 7221 a 7222 ; oppure passaggio dalle voci da 7221 a 7222 , a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo. |
7224 |
Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati |
CTH |
7225 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 25 (a) |
- Semplicemente laminati a caldo |
CTH |
ex 72 25 (b) |
- Semplicemente laminati a freddo |
CTHS |
ex 72 25 (c) |
- Placcati |
CTHS |
ex 72 25 (d) |
- Altro |
CTH |
7226 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 26 (a) |
- Semplicemente laminati a caldo |
CTH, tranne dalla voce 7225 |
ex 72 26 (b) |
- Semplicemente laminati a freddo |
CTHS, tranne dai prodotti laminati a freddo della voce 7225 |
ex 72 26 (c) |
- Placcati |
CTHS |
ex 72 26 (d) |
- Altro |
CTHS, tranne dalla stessa sottovoce |
7227 |
Vergella o bordione di altri acciai legati |
CTH, tranne dalla voce 7228 |
7228 |
Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Come specificato per le voci separate |
ex 72 28 (a) |
- Barre semplicemente laminate a caldo |
CTH, tranne dalla voce 7227 |
ex 72 28 (b) |
- Profilati semplicemente laminati a caldo |
CTH, tranne dalla voce 7225 o 7226 , e tranne dalla voce 7227 o dalla voce separata ex 72 28 (a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura. |
ex 72 28 (c) |
- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo |
CTH, tranne dalla voce separata ex 72 25 (b) o ex 72 26 (b); o CTHS dalla voce separata ex 72 28 (a) |
ex 72 28 (d) |
- Barre e profilati, ricoperti |
CTHS |
ex 72 28 (e) |
- Altre barre |
CTHS |
ex 72 28 (f) |
- Altri profilati |
CTHS |
7229 |
Fili di altri acciai legati |
CTH, tranne nelle voci da 7227 a 7228 ; oppure passaggio dalle voci da 7227 a 7228 , a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo. |
CAPITOLO 73
Lavori di ferro o acciaio
Nota di capitolo
Per la voce 7318 la semplice applicazione dei componenti senza rettifica, trattamento a caldo e di superficie non deve essere considerato come conferente origine.
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
7301 |
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
CTH |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
CTH |
7303 |
Tubi e profilati cavi, di ghisa |
CTH |
7304 |
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio |
Come specificato per le sottovoci |
|
- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti |
|
7304 11 |
- Di acciai inossidabili |
CTH |
7304 19 |
- Altro |
CTH |
|
- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas |
|
7304 22 |
- Aste di perforazione di acciai inossidabili |
CTH |
7304 23 |
- Altre aste di perforazione |
CTH |
7304 24 |
- Altro, di acciai inossidabili |
CTH |
7304 29 |
- Altro |
CTH |
|
- Altro, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati |
|
7304 31 |
- Trafilati o laminati a freddo |
CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 39 |
7304 39 |
- Altro |
CTH |
|
- Altro, di sezione circolare, di acciai inossidabili |
|
7304 41 |
- Trafilati o laminati a freddo |
CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 49 |
7304 49 |
- Altro |
CTH |
|
- Altro, di sezione circolare, di altri acciai legati |
|
7304 51 |
- Trafilati o laminati a freddo |
CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 59 |
7304 59 |
- Altro |
CTH |
7304 90 |
- Altro |
CTH |
7305 |
Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
CTH |
7306 |
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
CTH |
7307 |
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio |
CTH |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Come specificato per le voci separate |
ex 73 08 (a) |
- Costruzioni |
CTHS |
ex 73 08 (b) |
- parti di costruzione |
CTH |
ex 73 08 (c) |
- Altro |
CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7216 , 7301 , da 7304 a 7306 |
7309 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
CTH |
7310 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
CTH |
7311 |
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio |
CTH |
7312 |
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità |
CTH |
7313 |
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
CTH |
7314 |
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio |
CTH |
7315 |
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
CTH |
7316 |
Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
CTH |
7317 |
Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette (diversi da quelli della voce 8305 ) ed articoli simili, di ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame |
CTH |
7318 |
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio |
CTH |
7319 |
Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove |
CTH |
7320 |
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio |
CTH |
7321 |
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
CTH |
7322 |
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio |
CTH |
7323 |
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio |
CTH |
7324 |
Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
CTH |
7325 |
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio |
CTH |
7326 |
Altri lavori di ferro o acciaio |
CTH |
CAPITOLO 82
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
Regola primaria: Prodotti o parti prodotti a partire da sbozzi
a) Si considera paese di origine di un prodotto o una parte prodotti a partire da uno sbozzo che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, è classificato nella stessa voce, sottovoce o suddivisione del prodotto o della parte completi o finiti, quello in cui la parte tagliente, la superficie e la parte operante sono state configurate nella forma e nelle dimensione definitiva, a condizione che, nella condizione in cui è importato, lo sbozzo da cui sono state prodotte:
i) non era in grado di funzionare, e
ii) non ha subito trasformazioni superiori alla stampa iniziale o a qualsiasi operazione necessaria a rimuovere il materiale dal piatto di forgiatura o dallo stampo di colatura;
b) Se i criteri della lettera a) non sono soddisfatti, si considera paese di origine quello di origine dello sbozzo del presente capitolo.
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
8201 |
Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano |
CTH |
8202 |
Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare) |
Come specificato per le sottovoci |
8202 10 |
- Seghe a mano |
CTH |
8202 20 |
- Lame di seghe a nastro |
CTSH |
|
- Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) |
|
8202 31 |
- con parte operante di acciaio |
CTSH |
8202 39 |
- Altro, comprese le parti |
Come specificato per le sottovoci separate |
ex 8202 39 (a) |
- Denti e segmenti di denti per seghe circolari |
CTH |
ex 8202 39 (b) |
- Altro |
CTSHS |
8202 40 |
- Lame per motoseghe |
Come specificato per le sottovoci separate |
ex 8202 40 (a) |
- Denti e segmenti di denti per motoseghe |
CTH |
ex 8202 40 (b) |
- Altro |
CTSHS |
|
- Altre lame di seghe: |
|
8202 91 |
- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli |
CTSH |
8202 99 |
- Altro |
CTSH |
8203 |
Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano |
CTSH |
8204 |
Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico |
CTSH |
8205 |
Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale |
CTH |
8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
CTH |
8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, frescare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Come specificato per le sottovoci |
|
- Utensili di perforazione o di sondaggio: |
|
8207 13 |
- Con parte operante di cermet |
CTSH |
8207 19 |
- Altro, comprese le parti |
Come specificato per le sottovoci separate |
ex 8207 19 (a) |
- parti |
CTH |
ex 8207 19 (b) |
- Altro |
CTSHS |
8207 20 |
- Filiere per trafilare o estrudere i metalli |
CTSH |
8207 30 |
- Utensili per imbutire, stampare o punzonare |
CTSH |
8207 40 |
- Utensili per maschiare o filettare |
CTSH |
8207 50 |
- Utensili per forare |
CTSH |
8207 60 |
- Utensili per alesare o scanalare |
CTSH |
8207 70 |
- Utensili per fresare |
CTSH |
8207 80 |
- Utensili per tornire |
CTSH |
8207 90 |
- Altri utensili intercambiabili |
CTSH |
SEZIONE XVI
MACCHINARI E APPARECCHIATURE MECCANICI; APPARECCHIATURE ELETTRICHE; LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
CAPITOLO 84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:
(1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbozzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
(2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.
Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini della voce 8473
Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L’assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un’operazione minima
Note del capitolo
Nota 1: Raccolta di parti:
Quando una modifica della classificazione deriva dall’applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un’altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.
Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:
I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l’assemblaggio rispetti la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.
Nota 3: Smontaggio di prodotti:
Una modifica della classificazione dovuta allo smontaggio di prodotti non deve essere considerata come la modifica stabilita dalla regola indicata nella tabella «Norme dell’elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l’importatore, l’esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l’origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili.
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 84 43 |
Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto |
CTH |
ex 84 73 |
Moduli di memoria |
CTH o assemblaggio di semiconduttori |
ex 84 82 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), montati |
Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni |
CAPITOLO 85
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:
1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbozzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.
Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 8535 , 8536 , 8537 , 8541 , e 8542
Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L’assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un’operazione minima
Note del capitolo
Nota 1: Raccolta di parti
Quando una modifica della classificazione deriva dall’applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un’altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.
Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:
I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l’assemblaggio rispettasse la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.
Nota 3: Smontaggio di prodotti:
Una modifica della classificazione dovuto dallo smontaggio di prodotti non deve essere considerato come il cambiamento stabilito dalla regola indicata nella tabella «Norme dell’elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l’importatore, l’esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l’origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili, quali marchi d’origine sulla parte stessa o documenti.
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 85 01 |
- Moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino |
CTH, tranne dalla voce 8541 |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
CTH, tranne dalla voce 8529 |
8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
CTH, tranne dalla voce 8529 |
8535 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V |
CTH, tranne dalla voce 8538 ; o assemblaggio di semiconduttori |
ex 85 36 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
CTH, tranne dalla voce 8538 ; o assemblaggio di semiconduttori |
ex 8537 10 |
Modulo intelligente di comando del motore a semiconduttori per il controllo dei comandi elettrici del motore con regolazione di velocità variabile per una tensione inferiore a 1 000 V |
CTH, tranne dalla voce 8538 ; o assemblaggio di semiconduttori |
8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati |
Come specificato per le voci separate |
ex 85 41 (a) |
Celle, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino |
CTH |
ex 85 41 (b) |
Altro |
CTH o assemblaggio di semiconduttori |
8542 |
Circuiti integrati elettronici |
CTH o assemblaggio di semiconduttori |
SEZIONE XVIII
STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; LORO PARTI E ACCESSORI
CAPITOLO 90
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 9026 e 9031 Per «assemblaggio di semiconduttori» si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L’assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un’operazione minima
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
CTH, tranne dalla voce 9033 ; o assemblaggio di semiconduttori |
9031 |
Strumenti di misura o di controllo, apparecchiature e macchinari non specificati o inseriti altrove nel presente capitolo; proiettori di profili |
CTH, tranne dalla voce 9033 ; o assemblaggio di semiconduttori |
CAPITOLO 91
Orologeria
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 91 13 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di prodotti tessili |
CTH |
SEZIONE XX
LAVORI DIVERSI
CAPITOLO 94
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
Nota di capitolo
Ai fini delle norme di origine che fanno riferimento a una modifica della classificazione (ossia un passaggio di voce o di sottovoce), le modifiche che derivano dal cambiamento di utilizzo non devono essere considerate come conferenti origine.
Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
Codice SA 2012 |
Designazione delle merci |
Regole primarie |
ex 94 01 ed ex 94 03 |
Mobili per sedersi di ceramica (diversi da quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati |
CTH |
ex 94 05 |
Apparecchi per l’illuminazione di ceramica (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne e targhette indicatrici luminose di ceramica e oggetti simili, munite di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominate né comprese altrove, decorate |
CTH |
ALLEGATO 22-02
Domanda Per Il Certificato D’Informazione Inf 4 E Certificato D’Informazione Inf 4
Domanda per il certificato d’informazione INF 4
— Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)
— Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)
— Numeri delle fatture
— Numero dell’articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrzione delle merci
— Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m3 ecc.…)
— Dichiarazione del fornitore
Certificato d’informazione INF 4
— Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)
— Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)
— Numeri delle fatture
— Numero dell’articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci
— Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m3 ecc.…)
— Visto della dogana
— Dichiarazione del fornitore
ALLEGATO 22-03
Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario
PARTE I
NOTE INTRODUTTIVE
Nota 1 - Introduzione generale
1.1. Il presente allegato fissa norme per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al sistema delle preferenze generalizzate (SPG). L’elenco dei prodotti soggetti all’SPG, il campo di applicazione delle preferenze dell’SPG e le esclusioni applicabili a determinati paesi beneficiari sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 978/2012 (per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2023).
1.2. Il presente allegato stabilisce le condizioni alle quali, in conformità all’articolo 45, i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
c) deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.
Nota 2 - Struttura dell’elenco
2.1. Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica il numero del capitolo e, se del caso, il numero (a quattro cifre) della voce o il numero (a sei cifre) della sottovoce utilizzato nel sistema armonizzato. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme («operazioni che conferiscono il carattere originario») nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci del sistema armonizzato raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.
2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «o», l’esportatore può scegliere quale applicare.
2.5. Nella maggior parte dei casi le norme indicate nella colonna 3 si applicano a tutti i paesi beneficiari elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Tuttavia per alcuni prodotti originari di paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, il cui elenco figura nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 («paesi beneficiari meno sviluppati»), si applica una norma meno rigorosa. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la norma applicabile ai paesi beneficiari meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la norma applicabile a tutti gli altri paesi beneficiari e alle esportazioni dall’Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
Nota 3 - Esempi di applicazione delle norme
3.1. Le disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 2, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del paese beneficiario o dell’Unione europea.
3.2. In conformità all’articolo 47, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell’elenco sono soddisfatte.
Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, la regola che figura nell’elenco stabilisce il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più significative è idonea a conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.
Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.
3.4. Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.
3.5. Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l’impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.
Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.
4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.
Nota 5 - Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .
5.3. Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
5.4. Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .
Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste
6.1. Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 6.3 e 6.4)
6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
I materiali tessili di base sono i seguenti:
seta;
lana;
peli grossolani
peli fini
crine di cavallo;
cotone;
carta e materiali per la fabbricazione della carta;
lino;
canapa;
iuta ed altre fibre tessili liberiane;
sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
filamenti sintetici;
filamenti artificiali;
filamenti conduttori elettrici;
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
altre fibre sintetiche in fiocco;
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
altre fibre artificiali in fiocco;
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
altri prodotti della voce 5605 ;
fibre di vetro;
fibre di metallo.
Esempio:
Un filato della voce 5205 , ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 , è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine non può superare il 10 %, in peso, del filato.
Esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 , ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 , è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.
Esempio:
Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 , ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 , è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o no materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Esempio:
Se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
7.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27
8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 27 10 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ( 12 );
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ( 13 );
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
ij) isomerizzazione;
k) solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
m) solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);
n) solo per gli oli combustibili della voce ex 27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;
p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
8.3. Ai sensi delle voci ex 27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.
PARTE II
ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO
Voce del sistema armonizzato |
Designazione del prodotto |
Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario) |
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1) |
2) |
3) |
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Capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti |
|
Capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute |
|
ex capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti |
|
0304 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
ex 03 06 |
Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
ex 03 07 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
Capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, nonché — il peso dello zucchero (1) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 5 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0511 91 |
Uova e lattimi di pesce, non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
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Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
Capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
Capitolo 8 |
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui: — tutti i frutti e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti, e — il peso dello zucchero (1) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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Capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 11 06 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
Capitolo 13 |
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero (1) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
|
Capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
|
da 1501 a 1504 |
Grassi di maiale, di volatili, di animali della specie bovina, ovina o caprina, di pesce ecc. |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
1505 , 1506 e 1520 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Glicerolo (glicerina), greggia; acque e liscivie glicerinose |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
1509 e 1510 |
Olio d’oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
1516 e 1517 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
|
Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e — in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti |
|
ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 17 02 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale |
|
ex 17 02 |
Maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
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Capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero (1) utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
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2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
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- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate |
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- Farina di senape e senape preparata |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208 , in cui: — tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti e — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 23 03 |
Residui della fabbricazione degli amidi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso individuale dello zucchero (1) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
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2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2403 , in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 50 % del peso totale dei materiali della voce 2401 utilizzatiai |
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ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 27 07 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di relazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (3) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slackwax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 28 11 |
Triossido di zolfo |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da diossido di zolfo oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da diossido di zolfo oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 28 40 |
Perborato di sodio |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843 |
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ex 28 52 |
- - Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 05 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi: |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45 |
Mannitolo; D- glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina) |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 32 |
- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
a) Paesi meno sviluppati Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 31 |
Concimi |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 34 04 |
Cere artificiali e cere preparate - - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 03 |
Tallol raffinato |
a) Paesi meno sviluppati Raffinazione di tallol greggio oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Raffinazione di tallol greggio oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 05 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
a) Paesi meno sviluppati Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3806 30 |
«Gomme-esteri» |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da acidi resinici oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da acidi resinici oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 07 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
a) Paesi meno sviluppati Distillazione del catrame di legno oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Distillazione del catrame di legno oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3809 10 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove a base di sostanze amidacee |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi: |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 39 07 |
- Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Poliestere |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 39 20 |
Fogli e pellicole di ionomeri |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 39 21 |
Fogli di plastica, metallizzati |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma |
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- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 4101 a 4103 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41 |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91 , oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107 , 4112 , 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
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- Tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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da ex 44 10 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 44 18 |
- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
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- Liste e modanature |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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Capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 50 03 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 50 06 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione (7) |
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7) |
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7) |
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7) |
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta |
a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7) |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7) |
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali oppure Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (7) |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
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- - Feltri all’ago |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7) |
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- - Altro |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto oppure Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7) |
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5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica |
b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica |
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- - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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- - Altro |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7) |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (7) |
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco oppure Filatura accompagnata da floccaggio oppure Floccaggio accompagnato da tintura (7) |
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Capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (7) Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: |
a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) oppure Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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- - Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Tessitura |
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- - Altro |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (7) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
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- - Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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- - Altro |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 |
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- - Tessuti a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia oppure Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (7) |
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- - Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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- - Altro |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate |
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- - Reticelle ad incandescenza, impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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- - Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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- - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Tessitura |
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- - tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 |
a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) |
b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura Possono essere utilizzati soltanto i filati sotto elencati: — filati di cocco — filati di politetrafluoroetilene (12), — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica — filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene (12), — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (12), — monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico, |
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- - Altro |
Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (7) oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Capitolo 60 |
Tessuti a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia oppure Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia oppure Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
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- - ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti |
b) Altri paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7) (9) |
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- - Altro |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (7) |
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Ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti |
b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) oppure Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (9) |
ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 ed ex 62 11 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo. |
b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) (9) |
ex 62 12 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia |
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- - Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti |
b) Altri paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7) (10) |
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- Altro |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (10) |
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ex 62 10 ed ex 62 16 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo. |
b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) oppure Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (9) |
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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- - Ricamati |
Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) oppure Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (9) |
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- - Altro |
Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) oppure Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (9) |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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- - Ricamati |
Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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- - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) oppure Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (9) |
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- - Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - Altro |
a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo. |
b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (9) |
ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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- - in feltro, non tessuti |
a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) |
b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) (7) |
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- - Altro: |
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- - Ricamati |
Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) (11) |
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- - Altro |
Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
a) Paesi meno sviluppati Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7) |
b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7) |
6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio |
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- - Non tessuti |
a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) |
b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica |
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- - Altro |
Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7) (9) oppure Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
a) Paesi meno sviluppati Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
b) Altri paesi beneficiari Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 68 03 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |
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ex 68 12 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 68 14 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie |
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- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (8) |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 70 19 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro |
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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- Greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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- Semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 71 07 , ex 71 09 ed ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7115 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ferro e acciaio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o 7206 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207 . |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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7218 91 e 7218 99 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7218 10 |
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da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218 . |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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7224 90 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7224 10 |
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da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 . |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224 |
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ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
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ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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7607 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606 |
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Capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nell’ambito del sistema armonizzato |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio |
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- Piombo raffinato |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati |
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Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento. |
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8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 83 02 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 83 06 |
Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8401 |
Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 , 8502 |
Motori e generatori elettrici; Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8513 |
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8540 11 e 8540 12 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8542 31 , ex 8542 32 , ex 8542 33 , ex 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 88 04 |
Rotochutes |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 91 |
Orologeria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 95 06 |
Mazze da golf e parti delle mazze |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9601 e 9602 |
Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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9603 |
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9613 20 |
Accendini tascabili, a gas, ricaricabili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9614 |
Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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(1) Cfr. la nota introduttiva 4.2. (2) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 8.1 e 8.3. (3) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 8.2. (4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola. (5) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 , da un lato e da 3907 a 3911 , dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. (6) Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 % (7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6. (8) L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. (9) Cfr. la nota introduttiva 7. (10) Cfr. la nota introduttiva 6. (11) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 7. (12) SEMII - SemiconductorEquipment and MaterialsInstituteIncorporated |
ALLEGATO 22-04
Prodotti esclusi dal cumulo regionale (1) (2)
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Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam. |
Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka |
Gruppo IV (3): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay |
Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata |
Designazione del prodotto |
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0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
X |
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ex 02 10 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili, salate o in salamoia, secche o affumicate |
X |
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Capitolo 03 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
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X |
ex 04 07 |
Uova di volatili, in guscio, diverse dalle uova da cova |
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X |
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ex 04 08 |
Uova sgusciate e tuorli d’uova, inadatti ad uso alimentare |
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X |
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0709 51 ex 0710 80 0710 40 00 0711 51 0712 31 |
Funghi, freschi, refrigerati o congelati, temporaneamente conservati, essiccati granturco (anche cotto, in acqua o al vapore) congelato |
X |
X |
X |
0714 20 |
Patate dolci |
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|
X |
0811 10 0811 20 |
Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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X |
1006 |
Riso |
X |
X |
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ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 19 |
Farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali schiacciati o in fiocchi, amido di riso |
X |
X |
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1108 20 |
Inulina |
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X |
1604 e 1605 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
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X |
1701 e 1702 |
Zucchero di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, altri zuccheri, sciroppi di zucchero, succedanei del miele e zuccheri e melassi caramellati |
X |
X |
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1704 90 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l’esclusione di gomme da masticare (chewing-gum) |
X |
X |
X |
ex 1806 10 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore al 65 % |
X |
X |
X |
1806 20 |
altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
X |
X |
X |
1901 90 91 1901 90 99 |
Altre preparazioni alimentari diverse dalle preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, dalle miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 e dall’estratto di malto |
X |
X |
X |
ex 1902 20 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite, contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici o contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |
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X |
2001 90 30 |
Granturco (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell’aceto o acido acetico |
X |
X |
X |
2003 10 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |
X |
X |
X |
2005 80 00 |
Granturco (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006 |
X |
X |
X |
ex 2007 10 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, omogeneizzate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % |
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X |
2007 99 |
Preparazioni non omogeneizzate di confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, diverse da quelle di agrumi |
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X |
2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 60 2008 70 2008 80 2008 93 2008 97 2008 99 |
Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate |
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X |
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
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X |
ex 2101 12 |
Preparazioni a base di caffè |
X |
X |
X |
ex 2101 20 |
Preparazioni a base di tè o mate |
X |
X |
X |
2106 90 92 2106 90 98 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e dalle sostanze proteiche testurizzate, dalle preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande e dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati |
X |
X |
X |
2204 30 |
Mosti di uva diversi da quelli la cui fermentazione è stata impedita o arrestata con l’aggiunta di alcole |
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X |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
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X |
2206 |
Altre bevande fermentate, miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
|
|
X |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
|
X |
X |
ex 2208 90 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, diverso dall’arak, dalle acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie e dalle altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione |
|
X |
X |
2905 43 00 |
Mannitolo |
X |
X |
X |
2905 44 |
D-glucitolo (sorbitolo) |
X |
X |
X |
3302 10 29 |
Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diverse da quelle con titolo alcolometri effettivo superiore allo 0,5 % vol, e contenenti, i peso, più dell’1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più del 5 % di saccarosio o isoglucosio e più del 5 % di glucosio, di amido o fecola |
X |
X |
X |
3505 10 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati |
X |
X |
X |
(1) Prodotti per i quali è indicata una «X». (2) È consentito il cumulo di questi prodotti fra i paesi meno sviluppati di ciascun gruppo regionale (ad es., Cambogia e Laos nel gruppo I; Bangladesh, Bhutan e Nepal nel gruppo III). Analogamente, il cumulo di questi prodotti è consentito anche in un paese non facente parte dei paesi meno sviluppati con materiali originari di qualsiasi altro paese dello stesso gruppo regionale.. (3) Il cumulo di questi prodotti originari dell’Argentina, del Brasile e dell’Uruguay non è consentito in Paraguay. Inoltre, il cumulo di qualsiasi prodotto di cui ai capitoli da 16 a 24 originari del Brasile non è consentito in Argentina, in Paraguay o in Uruguay. |
ALLEGATO 22-05
Lavorazioni escluse dal cumulo regionale spg (prodotti tessili)
Sono escluse le lavorazioni quali:
— applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura,
— confezione di asole,
— finiture interiori di pantaloni e polsini oppure orli inferiori di gonne e abiti interi ecc.,
— orlatura di fazzoletti, tovaglie da tavola ecc.,
— apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi ecc.,
— stiratura e altre preparazioni di capi di abbigliamento da vendere «confezionati»,
— oppure qualsiasi abbinamento di dette lavorazioni.–
ALLEGATO 22-11
Note introduttive ed elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti I materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
PARTE I
NOTE INTRODUTTIVE
Nota 1:
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 61.
Nota 2:
2.1. |
Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. |
2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
2.3. |
Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. |
2.4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3. |
Nota 3:
3.1. |
Le disposizioni dell'articolo 61 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione. Un motore della voce 8407 , per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 72 24 . Se la forgiatura è stata effettuata nel paese o territorio beneficiari a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex 72 24 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o territorio beneficiari. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. |
3.2. |
La regola che figura nell’elenco stabilisce il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. |
3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco. |
3.4. |
Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati. La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. |
3.5. |
Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l’impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito. (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. |
3.6. |
Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. |
Nota 4:
4.1. |
Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
4.2. |
Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 . |
4.3. |
Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
4.4. |
Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 . |
Nota 5:
5.1. |
Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 5.3 e 5.4) |
5.2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. I materiali tessili di base sono i seguenti: — seta; — lana; — Peli grossolani — Peli fini — crine di cavallo; — cotone; — carta e materiali per la fabbricazione della carta; — lino; — canapa; — iuta ed altre fibre tessili liberiane; — sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; — cocco, abaca, rami ed altre fibre tessili vegetali; — filamenti sintetici; — filamenti artificiali; — filamenti conduttori elettrici; — fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; — fibre sintetiche in fiocco di poliestere; — fibre sintetiche in fiocco di poliammide; — fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; — fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; — fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; — fibre sintetiche in fiocco di poli (solfuro di fenilene); — fibre sintetiche in fiocco di poli (cloruro di vinile); — altre fibre sintetiche in fiocco; — fibre artificiali in fiocco di viscosa; — altre fibre artificiali in fiocco; — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; — prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; — altri prodotti di cui alla voce 5605 . Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Un tessuto di lana della voce 5112 , ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 , è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
5.3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati. |
5.4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 6:
6.1. |
Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
6.2. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili. |
6.3. |
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63. |
Nota 7:
7.1. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 27 07 , da 2713 a 2715 , ex 29 01 , ex 29 02 ed ex 34 03 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ( 14 ); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. |
7.2. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ( 15 ); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; (ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza; p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata. |
7.3. |
Ai sensi delle voci ex 27 07 , da 2713 a 2715 , ex 29 01 , ex 29 02 ed ex 34 03 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine. |
PARTE II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVEREIL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce del sistema armonizzato 2012 |
Designazione del prodotto |
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|
1) |
2) |
3) |
4) |
Capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
|
Capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananas, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
ex 05 02 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |
|
Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti e — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
Capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
Capitolo 8 |
FRUTTA COMMESTIBILE; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI |
Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
ex 09 10 |
Miscugli di spezie |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
|
ex 11 06 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
|
Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
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- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati |
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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- Altro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
Capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
|
|
- Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
|
|
- Altro |
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
|
|
- Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 |
|
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- Altro |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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- Frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1504 . |
|
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- Altro |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 15 05 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
|
|
- Frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1506 . |
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- Altro |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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- Oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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- Frazioni solide escluse quelle dell’olio di jojoba |
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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- Altro |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513 |
— |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513 |
— |
Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
— |
ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 17 01 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
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- Maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1702 . |
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- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |
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ex 17 03 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
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- Estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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- Altro |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
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- contenenti, in peso, al massimo il 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti |
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- contenenti, in peso, più del 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui: — tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
— |
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 , — in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 20 01 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 20 04 ed ex 20 05 |
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
ex 20 08 |
- frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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- altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta |
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
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- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
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- Farina di senape e senape preparata |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 21 04 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti |
— |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari |
— |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voci da 2207 o 2208 , e — in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |
— |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voci da 2207 o 2208 , e — in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |
— |
ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 23 01 |
Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 23 03 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex 23 06 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 % |
Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti, |
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
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ex 24 03 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 25 04 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex 25 15 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 25 16 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 25 18 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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ex 25 20 |
Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 25 24 |
Fibre di amianto |
Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex 25 25 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex 25 30 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 27 07 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 27 09 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 28 05 |
«Mischmetall» |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 28 11 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 28 33 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 28 40 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 28 52 |
- Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Composti di mercurio di prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 29 02 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 29 05 |
Alcolati metallici di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 32 |
- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 39 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili |
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- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro: |
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- Sangue umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ): |
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- Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
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ex 30 06 |
Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) del capitolo 30 |
Si conserva l’origine del prodotto nella sua classificazione originale |
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- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili |
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- in plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- in tessuto |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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- Dispositivi per stomia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 31 |
Fertilizzanti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 31 05 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 32 01 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 34 03 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate |
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- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 , — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 , e — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
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- Eteri ed esteri di amidi o di fecole |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3505 . |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 35 07 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori |
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- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 01 |
- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi; |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Grafite in forma di paste, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 38 03 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 05 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 06 |
«Gomme-esteri» |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 07 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
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- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 38 21 |
Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
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- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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- Alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823 . |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
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I seguenti prodotti della presente voce: - Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali - Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri - Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 - Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali - Scambiatori di ioni - Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - - Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - Acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri - Oli di flemma e di Dippel - Miscele di sali aventi differenti anioni - Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3826 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 39 12 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: |
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- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 39 07 |
- Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
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- Poliestere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 39 16 , ex 39 17 , ex 39 20 ed ex 39 21 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso: |
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- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro: |
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- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 39 16 ed ex 39 17 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 39 20 |
- Fogli e pellicole di ionomeri |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 39 21 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 40 01 |
Lastre «crêpe» di gomma per suole |
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma |
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- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |
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ex 40 17 |
Lavori di gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 41 02 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di ovini |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli conciati oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107 , 4112 e 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 |
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ex 41 14 |
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 , a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
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- Tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 44 03 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 44 09 |
Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: |
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- levigato o incollato con giunture di testa |
Levigatura o incollatura con giunture di testa |
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- Liste e modanature |
Fabbricazione di liste e modanature |
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da ex 44 10 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 44 16 |
Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex 44 18 |
- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
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- Liste e modanature |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4503 |
Lavori di sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 48 11 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
ex 48 18 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex 48 19 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
ex 48 20 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 48 23 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare |
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- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 50 03 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 50 06 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
— |
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
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- incorporanti dei fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
— |
da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
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- incorporanti dei fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
— |
da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
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- incorporanti dei fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
— |
da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta |
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- incorporanti dei fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — Filati di cocco — filati di iuta — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
— |
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
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- incorporanti dei fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
— |
da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
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- incorporanti dei fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
— |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
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- Feltri all’ago |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili |
— |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica |
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- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,- materiali chimici o paste tessili, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
— |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
— |
5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta |
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Capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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- di feltro ad ago |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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- di altri feltri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
— |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: |
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- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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- Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
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- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Fabbricazione a partire da filati |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 |
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- Tessuti a maglia |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da materiali chimici |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate |
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- Reticelle ad incandescenza impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro dalla voce 5911 |
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da (7): - filati di cocco, - i materiali seguenti: - - filati di politetrafluoroetilene (8), - - filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica - - filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, - - monofilati di politetrafluoroetilene (8), - - filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), - - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8), - - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico, - - fibre naturali, - - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - - materiali chimici o paste tessili |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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Capitolo 60 |
Tessuti a maglia |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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Capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
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- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
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ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 ed ex 62 11 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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ex 62 10 ed ex 62 16 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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- Ricamati |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) oppure Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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- ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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- Fodere interno collo e polsi, tagliate |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da filati (9) |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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- di feltro o di stoffe non tessute |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili |
— |
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- Altro: |
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- - ricamati |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili |
— |
6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio |
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- Non tessuti |
Fabbricazione a partire da (7) (9): — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili |
— |
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- Altro |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 65 |
Copricapi e parti di essi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (10) |
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ex capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 68 03 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |
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ex 68 12 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 68 14 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 70 03 , ex 70 04 ed ex 70 05 |
Vetro con strati non riflettenti |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie |
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- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11) |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 70 19 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro |
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 71 01 |
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 71 02 , ex 71 03 ed ex 71 04 |
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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- Greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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- Semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 71 07 , ex 71 09 ed ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ferro e acciaio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex 72 18 , da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex 72 24 , da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
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ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
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ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
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- Rame raffinato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi |
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame |
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7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
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7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 76 16 |
Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
Capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
7801 |
Piombo greggio |
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- Piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da piombo d’opera |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati |
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7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati |
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7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati |
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8002 e 8007 |
Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
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- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
ex 82 11 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 83 02 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 83 06 |
Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 01 |
Elementi combustibili per reattori nucleari |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8403 ed ex 84 04 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 84 13 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 14 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 19 |
Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
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- Rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 31 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 43 |
Stampanti, macchine per ufficio (per esempio: macchine automatiche per l’elaborazione di dati, macchine per l’elaborazione di testi) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8444 a 8447 |
Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 84 48 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
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- Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari |
— |
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- Altro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 84 56 , da 8457 a 8465 ed ex 84 66 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 , esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 84 56 ed ex 84 66 |
- tagliatrici a idrogetto - parti e accessori delle tagliatrici a idrogetto |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (per esempio: macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 84 86 |
- Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori - macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, per metalli; loro parti e accessori - macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori - strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- forme, per formare ad iniezione o per compressione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8501 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 85 04 |
Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 85 17 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 85 18 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 |
Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8520 |
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
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- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due e o più circuiti integrati elettronici |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- «Schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l’introduzione selettiva di un drogante appropriato) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
– |
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- Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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- Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
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- adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8535 |
Apparecchi per l’interruzione, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 Volt |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8536 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
|
|
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- Apparecchi per l’interruzione, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 Volt |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
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- - di materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - di ceramica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
|
- - di rame |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 85 41 |
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8542 |
Circuiti integrati elettronici |
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- - Circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto OPPURE Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l’introduzione selettiva di un drogante appropriato) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
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- Microassiemaggi elettronici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
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- Con motore a pistone alternativo di cilindrata: |
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- inferiore o uguale a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- superiore a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 87 12 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 88 04 |
Rotochutes |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 8804 . |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 90 05 |
Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 90 06 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 90 14 |
altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici |
|
|
- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 9018 . |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- Altro |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
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- parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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- Altro |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 91 |
Pendoli e orologi e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9111 |
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9112 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti |
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- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 94 01 ed ex 94 03 |
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, della voce 9401 o 9403 , a condizione che: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 95 03 |
- Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 95 06 |
Mazze da golf e parti delle mazze |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 96 01 ed ex 96 02 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |
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ex 96 03 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
|
9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
— |
ex 96 13 |
Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 96 14 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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Capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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(1) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. (2) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2. (3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32. (4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola. (5) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 , da un lato e da 3907 a 3911 , dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. (6) Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 % (7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. (8) L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. (9) Cfr. la nota introduttiva 6. (10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. (11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. |
ALLEGATO 32-01
Impegno del garante — Garanzia isolata
Requisiti comuni in materia di dati
(1) Garante: cognome e nome o ragione sociale
(2) Garante: indirizzo completo
(3) Ufficio di garanzia
(4) Importo massimo dell’impegno
(5) Cognome e nome, o ragione sociale nonché indirizzo completo della persona che presta la garanzia
(6) Una delle seguenti operazioni doganali:
a) custodia temporanea;
b) regime di transito unionale;
c) regime di transito comune;
d) regime di deposito doganale;
e) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione;
f) regime di perfezionamento attivo;
g) regime di uso finale;
h) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento;
i) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;
j) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata in conformità dell’articolo 166 del codice;
k) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata in conformità dell’articolo 182 del codice;
l) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione;
m) se altro, indicare la diversa natura dell’operazione.
(7) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione nazionale, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
(8) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di…», indicando l’importo in lettere.
(9) Ufficio di garanzia — data di approvazione dell’impegno — dichiarazione coperta dalla garanzia
ALLEGATO 32-02
Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati
REGIME COMUNE DI TRANSITO/REGIME DI TRANSITO UNIONALE
(1) Garante: cognome e nome o ragione sociale
(2) Garante: indirizzo completo
(3) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione nazionale, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
(4) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».
(5) Ufficio di garanzia — data di approvazione dell’impegno
ALLEGATO 32-03
Impegno del garante — Garanzia globale
Requisiti comuni in materia di dati
(1) Garante: cognome e nome o ragione sociale
(2) Garante: indirizzo completo
(3) Ufficio di garanzia
(4) Importo massimo dell’impegno
(5) Cognome e nomi, o ragione sociale nonché indirizzo completo della persona che presta la garanzia
(6) Gli importi di riferimento per i diversi regimi in questione
(7) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione nazionale, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
(8) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di ……………………………..», indicando l’importo in lettere.
(9) Ufficio di garanzia — data di approvazione dell’impegno
ALLEGATO 32-04
Notifica al fideiussore di non appuramento del regime di transito unionale
I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:
a) nome e indirizzo dell’autorità doganale dello Stato membro di partenza competente per la notifica al fideiussore che il regime non è stato appurato;
b) nome e indirizzo del fideiussore;
c) numero di riferimento della garanzia;
d) numero di riferimento del movimento e data della dichiarazione doganale;
e) nome dell’ufficio doganale di partenza;
f) nome del titolare del regime;
g) l’importo di cui trattasi.
ALLEGATO 32-05
Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito unionale
I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:
a) nome e indirizzo dell’autorità doganale competente per il territorio in cui è sorta l’obbligazione doganale;
b) nome e indirizzo del fideiussore;
c) numero di riferimento della garanzia;
d) numero di riferimento del movimento e data della dichiarazione doganale;
e) nome dell’ufficio doganale di partenza;
f) nome del titolare del regime;
g) importo comunicato al debitore.
ALLEGATO 33-01
Richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA
I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:
a) nome e indirizzo dell’autorità doganale competente per il territorio in cui è sorta l’obbligazione doganale;
b) nome e indirizzo dell’associazione garante;
c) numero di riferimento della garanzia;
d) numero e data del carnet;
e) nome dell’ufficio doganale di partenza;
f) nome del titolare del regime;
g) importo comunicato al debitore.
ALLEGATO 33-02
Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet CPD
I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:
a) nome e indirizzo dell’autorità doganale competente per il territorio in cui è sorta l’obbligazione doganale;
b) nome e indirizzo dell’associazione garante;
c) numero di riferimento della garanzia;
d) numero e data del carnet;
e) nome dell’ufficio doganale di partenza;
f) nome del titolare del regime;
g) importo comunicato al debitore.
ALLEGATO 33-03
Modello di nota informativa sulla richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA
Requisiti comuni in materia di dati
Data di spedizione
(1) Carnet ATA n.
(2) rilasciato dalla Camera di commercio di:
Città:
Paese:
(3) A nome di:
Titolare:
Indirizzo:
(4) data di scadenza del carnet:
(5) data stabilita per la riesportazione (3):
(6) numero del «volet» di transito/di importazione (4):
(7) data del visto del «volet»:
Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente.
ALLEGATO 33-04
Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultante dalla richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con ATA/e-ATA
ALLEGATO 33-05
Modulo di appuramento in cui si indica che una richiesta è stata presentata nei riguardi dell’associazione garante dell’obbligazione nello Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA
Intestazione dell’ufficio accentratore del secondo Stato membro che presenta la richiesta
Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha presentato la richiesta iniziale
Data di spedizione
(1) Carnet ATA n.
(2) Camera di commercio pertinente
Città
Paese
(3) A nome di:
Titolare:
Indirizzo:
(4) Data di scadenza del carnet
(5) Data stabilita per la riesportazione
(6) Numero del «volet» di transito/di importazione
(7) Data del visto del «volet»
Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente
ALLEGATO 33-06
Richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro
Requisiti comuni in materia di dati
(1) Nome e indirizzo dell’autorità doganale di decisione
(2) Rimborso/sgravio dei dazi — riferimento del fascicolo dell’autorità doganale di decisione
(3) Nome e indirizzo dell’ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci
(4) Applicazione delle disposizioni in materia di assistenza reciproca tra le autorità doganali
(5) Ubicazione delle merci (se pertinente)
(6) Nome e indirizzo completi della persona da cui è possibile ottenere le informazioni o in grado di assistere l’ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci
(7) Elenco dei documenti allegati
(8) Finalità della domanda
(9) Autorità doganale di decisione — luogo e data — firma — timbro
(10) Informazioni ottenute
(11) Risultato del controllo effettuato
(12) Luogo e data
(13) Firma e timbro ufficiale
ALLEGATO 33-07
Sgravio/rimborso
Requisiti comuni in materia di dati
(1) Nome e cognome e indirizzo della persona interessata
(2) Indicazione dell’articolo applicabile dell’AD
(3) Nome e indirizzo dell’ufficio doganale che ha concesso il rimborso o lo sgravio
(4) Riferimento alla decisione di rimborso o sgravio
(5) Nome e indirizzo dell’ufficio doganale di monitoraggio
(6) Descrizione delle merci, numero e tipo
(7) Codice NC delle merci
(8) Quantità o massa netta delle merci
(9) Valore in dogana delle merci
(10) Data e casella pertinente da barrare
(11) Luogo e data e firma
(12) Timbro
(13) Commenti
ALLEGATO 61-01
Note di pesatura delle banane — Requisiti in materia di dati
(1) Nome del pesatore autorizzato
(2) Data e numero di emissione della nota di pesatura
(3) Riferimento dell’operatore
(4) Identità del mezzo di trasporto all’arrivo
(5) Paese di origine
(6) Numero e tipo di imballaggi
(7) Peso netto totale stabilito
(8) Marca (marche)
(9) Unità di imballaggio di banane esaminate
(10) Peso lordo totale stabilito delle unità di imballaggio di banane esaminate
(11) Numero di unità di imballaggio di banane esaminate
(12) Peso lordo medio
(13) Tara
(14) Peso netto medio stabilito per unità di imballaggio di banane
(15) Firma e timbro del pesatore autorizzato
(16) Luogo e data
ALLEGATO 62-01
Bollettino d’informazione INF 3 — Dati obbligatori
Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d’informazione stabiliti dall’autorità doganale per identificare le merci esportate.
A. PARTE RISERVATA AL DICHIARANTE
(1) Casella n. 1: Esportatore
Inserire il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo completi, compreso lo Stato membro.
(2) Casella n. 2: Destinatario al momento dell’esportazione
(3) Casella n. 3: Paese di destinazione delle merci al momento dell’esportazione
(4) Casella n. 4: Marche, numeri, quantità e natura dei colli e descrizione delle merci esportate
Inserire le informazioni dettagliate relative alle merci conformemente alla loro descrizione commerciale normale o alla descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella usata nella dichiarazione di esportazione.
(5) Casella n. 5: Peso lordo
Indicare le quantità che figurano nella dichiarazione di esportazione.
(6) Casella n. 6: Peso netto
Indicare le quantità che figurano nella dichiarazione di esportazione.
(7) Casella n. 7: Valore statistico
Indicare il valore statistico al momento dell’esportazione nella valuta dello Stato membro di esportazione.
(8) Casella n. 8: Quantità per la quale è richiesto il bollettino
Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che la persona interessata desidera reintrodurre, in cifre e lettere.
(9) Casella n. 9: Codice NC
(10) Casella n. 10: Dati complementari relativi alle merci
Precisare il documento di esportazione: tipo, riferimento e data.
Indicare se le merci si riferiscono a:
a) merci esportate a completamento di un’operazione di perfezionamento attivo;
b) merci immesse in libera pratica per un uso specifico. Questa indicazione fa riferimento a merci immesse in libera pratica nell’Unione e ammesse a beneficiare di un’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione in ragione del loro uso per fini specifici;
c) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del TFUE. Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell’esportazione.
(11) Casella n. 11: Domanda dell’esportatore
Indicare nome e qualifica della persona che firma il bollettino. Aggiungere data, luogo e firma.
B. PARTE RISERVATA ALLE AUTORITÀ DOGANALI
(1) Casella A: Visto delle autorità competenti in materia di titoli di esportazione
Per le merci di cui all’articolo 159, il bollettino d’informazione INF 3 può essere emesso solo a condizione che la casella A sia stata prima compilata e vistata dalle autorità doganali, se sono richieste le informazioni ivi contenute.
Aggiungere data, luogo e firma.
(2) Casella B: visto delle autorità competenti per la concessione di restituzioni o altri importi all’esportazione.
Per le merci di cui all’articolo 159, il bollettino d’informazione INF 3 può essere emesso solo a condizione che la casella B sia stata prima compilata e vistata dalle autorità doganali, conformemente alle lettere a) e b).
a) Se l’esportazione delle merci non ha dato luogo all’espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all’esportazione nel quadro della politica agricola comune, detta casella deve recare una delle seguenti diciture:
— Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,
— Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen,
— Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,
— Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή,
— No refunds or other amounts granted on exportation,
— Sans octroi de restitutions ou autres montants à l’exportation,
— Senza concessione di restituzioni o altri importi all’esportazione,
— Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,
— Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,
— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,
— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,
— Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu,
— Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,
— Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču eksportēšanu,
— Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas nesuteikia,
— Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe,
— L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni,
— Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu,
— Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,
— Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky,
— Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ,
— Fără acordarea de restituiri restituții sau alte sume la export,
— Bez izvoznih subvencija ili drugih iznosa ostvarenih pri izvozu.
b) Se l’esportazione delle merci ha dato luogo all’espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune, la casella deve recare una delle seguenti diciture:
— Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por … (cantidad),
— De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde),
— Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) zurückbezahlt,
— Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για … (ποσότης),
— Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity),
— Restitutions et autres montants à l’exportation remboursés pour … (quantité),
— Restituzioni e altri importi all’esportazione rimborsati per … (quantità),
— Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald,
— Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para … (quantidade),
— Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin … (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet),
— De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet),
— Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vyplaceny za … (množství),
— Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud … (kogus) eest,
— Kompensācijas un citas par preču eksportēšanu paredzētas summas atmaksātas par … (daudzums),
— Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų sumos išmokėtos už … (kiekis),
— Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény … (mennyiség) után visszafizetve,
— Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal … (kwantità),
— Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za … (ilość),
— Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za … (količina),
— Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za … (množstvo),
— Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за износа,
— Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea),
— Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za … (količina),
o
— Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por … (cantidad),
— Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for … (mængde),
— Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht,
— Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης),
— Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity),
— Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l’exportation annulé pour … (quantité),
— Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all’esportazione annullato per … (quantità),
— Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid),
— Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para … (quantidade),
— Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu … (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),
— Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),
— Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu za … (množství) zanikl,
— Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus) eest kehtetuks tunnistatud,
— Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas par preču eksportēšanu, atceltas attiecībā uz … (daudzums),
— Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų sumų mokėjimą už … (kiekis) panaikinta,
— Kivitel esetén … igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság … (mennyiség) után megszűnt,
— Mhux intitolati għal ħlas tàrifużjoni jew ammonti oħra fuq l-esportazzjoni għal … (kwantità),
— Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu anulowano dla … (ilość),
— Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za … (količina),
— Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vývoze za … (množstvo) zanikol,
— Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за … (количество),
— Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea),
— Pravo na izvoznu subvenciju ili drugi iznos ostvaren pri izvozu poništeno za … (količina),
a seconda del fatto che le restituzioni o gli altri importi comunicati all’atto dell’esportazione siano o non siano stati già versati dalle autorità competenti.
Aggiungere data, luogo e firma.
(3) Casella C:se è stato emesso un duplicato del bollettino INF 3, esso deve contenere una delle seguenti diciture:
— DUPLICADO,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DUPLICATE,
— DUPLICATA,
— DUPLICATO,
— DUPLICAAT,
— SEGUNDA VIA,
— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKÁT,
— DUPLIKAAT,
— DUBLIKĀTS,
— DUBLIKATAS,
— MÁSODLAT,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— DVOJNIK,
— DUPLIKÁT,
— ДУБЛИКАТ,
— DUPLICAT,
— DUPLIKAT.
Aggiungere data, luogo e firma.
(4) Casella D: Nome e indirizzo completi dell’ufficio doganale di esportazione
(5) Casella E: Domanda dell’ufficio doganale di reintroduzione
Indicare il contenuto della domanda come segue:
a) verifica dell’autenticità del presente bollettino di informazione e della correttezza delle informazioni ivi contenute,
b) altre informazioni da comunicare (da specificare)
Indicare:
a) nome e indirizzo completi dell’ufficio doganale di reintroduzione,
b) data, luogo e firma.
(6) Casella F: Risposta delle autorità competenti
Indicare il contenuto della risposta come segue:
a) conferma dell’autenticità del presente bollettino di informazione e della correttezza delle informazioni ivi contenute,
b) altre informazioni da comunicare (da specificare),
c) osservazioni aggiuntive
Indicare:
a) nome e indirizzo completi delle autorità competenti,
b) data, luogo e firma.
(7) Casella G: Reintroduzione
L’ufficio doganale di reintroduzione indica sul bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell’esenzione dai dazi all’importazione. In caso di documento cartaceo, detto ufficio trattiene l’originale e invia la copia, con il numero di riferimento e la data di dichiarazione di immissione in libera pratica, alle autorità doganali che lo hanno emesso.
Dette autorità verificano la corrispondenza della predetta copia con quella in loro possesso e la conservano nei loro archivi.
ALLEGATO 71-01
Documento giustificativo per una dichiarazione verbale di ammissione temporanea
ALLEGATO 71-02
Merci e prodotti sensibili
Le merci seguenti sono coperte dal presente allegato:
(1) I seguenti prodotti agricoli che rientrano in uno dei seguenti settori delle dell’organizzazione comune di mercato (OCM):
Settore delle carni bovine: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera o), ed elencati nell’allegato I, parte XV;
Settore delle carni suine: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera q), ed elencati nell’allegato I, parte XVII;
Settore delle carni ovine e caprine: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera r), ed elencati nell’allegato I, parte XVIII;
Settore delle uova: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera s), ed elencati nell’allegato I, parte XIX;
Settore delle carni di pollame: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera t), ed elencati nell’allegato I, parte XX;
Prodotti dell’apicoltura: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera v), ed elencati nell’allegato I, parte XXII;
Settore dei cereali: prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio;
Settore del riso: prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 1308/2013 del Consiglio.
Settore dello zucchero: prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio.
Settore dell’olio di oliva: prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), allegato I, parte VII, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio.
Settore dei prodotti lattiero-caseari: prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera p), allegato I, parte XVI, del regolamento (CEE) n. 1308/2013 del Consiglio.
Settore dei vini: prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, appartenenti ai codici NC:
0806 10 90
2009 61
2009 69
2204 21 (eccetto i vini di qualità DOP e IGP)
2204 29 (eccetto i vini di qualità DOP e IGP) 2204 30
(2) Alcole etilico ed acquaviti che rientrano nei codici NC:
2207 10
2207 20
2208 40 39 – 2208 40 99
2208 90 91 – 2208 90 99
(3) ex 24 01 tabacchi greggi o non lavorati
(4) I prodotti non menzionati ai paragrafi 1 e 2 subordinati a restituzione alle esportazioni agricole.
(5) I prodotti ittici menzionati dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e i prodotti elencati nell’allegato V del presente regolamento ai quali è applicabile una sospensione autonoma parziale.
(6) Tutti i prodotti della pesca ai quali è applicabile un contingente autonomo.
ALLEGATO 71-03
Elenco delle manipolazioni usuali consentite
(Articolo 220 del codice)
Salvo specificazione diversa, nessuna delle seguenti manipolazioni può dar luogo a un cambiamento del codice a otto cifre della NC:
(1) ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell’imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto;
(2) ricostituzione delle merci dopo il trasporto;
(3) inventariazione, campionatura, cernita, vagliatura, filtraggio meccanico e pesatura delle merci;
(4) rimozione di parti danneggiate o contaminate;
(5) conservazione mediante pastorizzazione, sterilizzazione, irradiazione o aggiunta di conservanti;
(6) trattamento antiparassitario;
(7) trattamento antiruggine;
(8) qualsiasi trattamento:
— mediante semplice aumento della temperatura, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione, o
— mediante semplice diminuzione della temperatura;
anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;
(9) trattamento elettrostatico dei tessili, stiratura dei tessili;
(10) trattamenti consistenti in:
— spicciolatura e/o snocciolatura della frutta, taglio e frantumazione di frutta o di legumi secchi, reidratazione della frutta, oppure
— disidratazione della frutta, anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.
(11) rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli;
(12) aggiunta di merci oppure aggiunta o sostituzione di parti accessorie, purché tale aggiunta o sostituzione sia relativamente modesta o abbia lo scopo di garantire la conformità con gli standard tecnici e non alteri la natura né migliori le prestazioni delle merci originali, anche se può dare luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre per le merci aggiunte o sostituite;
(13) diluizione o concentrazione di fluidi, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;
(14) mescolatura di merci dello stesso tipo, con qualità differenti, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci;
(15) mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;
(16) mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume;
(17) separazione o riduzione a misura delle merci, unicamente quando si tratti di operazioni semplici;
(18) imballaggio, disimballaggio, cambiamento d’imballaggio, travaso e semplice trasferimento in container, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre; apposizione, rimozione e modifica di marchi, sigilli, etichette, cartellini segnaprezzo o altro segno distintivo analogo;
(19) prove, adeguamenti, regolazioni e predisposizione al funzionamento di macchine, congegni e veicoli, in particolare per accertarne la conformità con gli standard tecnici, unicamente quando si tratti di operazioni semplici;
(20) opacizzazione di raccordi per tubi per adattare le merci alle esigenze di determinati mercati;
(21) denaturazione, anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;
(22) qualunque manipolazione usuale, diversa da quelle summenzionate, intesa a migliorare l’aspetto o la qualità commerciale delle merci importate o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, purché queste operazioni non modifichino la natura, né migliorino la resa delle merci originarie.
ALLEGATO 71-04
Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti
I. REGIME DI DEPOSITO DOGANALE, PERFEZIONAMENTO ATTIVO E PASSIVO
Merci prodotte tradizionalmente e merci biologiche
Non è consentito sostituire:
— merci biologiche con merci prodotte tradizionalmente, né
— merci prodotte tradizionalmente con merci biologiche.
II. PERFEZIONAMENTO ATTIVO
(1) Riso
I risi di cui al codice NC 1006 non possono essere considerati merci equivalenti, a meno che non rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 e per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza è determinante per stabilire l’equivalenza. La misurazione dei grani deve essere effettuata in conformità all’allegato A, punto 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all’organizzazione comune del mercato del riso.
(2) Grani (frumenti)
Possono essere considerati merci equivalenti soltanto i grani (frumenti) raccolti in un paese terzo e già immessi in libera pratica e i frumenti non unionali, appartenenti allo stesso codice NC a otto cifre, aventi la stessa natura commerciale e le stesse caratteristiche tecniche.
Tuttavia:
— possono essere stabilite deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per grani (frumenti) che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame effettuato dal comitato del codice doganale,
— è consentito di avvalersi della compensazione per equivalenza tra grani (frumenti) duri unionali e grani (frumenti) duri di origine terza, a condizione che ci si avvalga di detta compensazione per l’ottenimento di paste alimentari rientranti nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 .
(3) Zucchero
Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna prodotto al di fuori dell’UE (codici NC 1701 13 90 e/o 1701 14 90 ) e la barbabietola da zucchero (codice NC 1212 91 80 ) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).
Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna della qualità tipo, quale definito all’allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per il coefficiente 1,0869565.
Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna non di qualità tipo viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per un coefficiente ottenuto dividendo 100 per il rendimento dello zucchero greggio di canna. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato secondo il metodo di cui all’allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(4) Animali vivi e carni
Il ricorso alla compensazione per equivalenza è vietato per le operazioni di perfezionamento attivo di animali vivi e di carni.
Eventuali deroghe al divieto di compensazione per equivalenza possono essere adottate per le carni che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame effettuato da un organismo composto dai rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare la necessità economica del ricorso alla compensazione per equivalenza e l’autorità doganale comunichi il progetto delle procedure previste per controllare l’operazione.
(5) Granturco
Il ricorso alla compensazione per equivalenza tra il granturco unionale e non unionale è possibile soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:
(1) nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione di alimenti per gli animali l’equivalenza è possibile purché sia istituito un sistema di controllo doganale che garantisca l’effettivo utilizzo del granturco non unionale per la fabbricazione di alimenti per animali.
(2) Nel caso di granturco utilizzato nella produzione di amidi e prodotti amidacei l’equivalenza è possibile tra tutte le varietà, a eccezione dei granturchi ricchi di amilopectina (granturco ceroso o «Waxy maize»), che sono equivalenti soltanto tra loro.
(3) Nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti delle semole l’equivalenza è possibile tra ogni varietà, a eccezione dei granturchi del tipo vitreo (granturco «Plata» del tipo «duro»; granturco «Flint»), che sono equivalenti soltanto tra loro.
(6) Olio di oliva
A. Il ricorso alla compensazione per equivalenza è consentito soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni.
(1) Olio d’oliva vergine
a) tra l’olio d’oliva extravergine unionale rientrante nel codice NC 1509 10 90 , che corrisponde alla denominazione di cui all’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e l’olio d’oliva extravergine non unionale appartenente allo stesso codice NC, purché l’operazione di perfezionamento si concluda con l’ottenimento di olio di oliva extravergine del medesimo codice NC e soddisfi quanto prescritto al suddetto punto 1, lettera a);
b) tra l’olio d’oliva vergine unionale rientrante nel codice NC 1509 10 90 , che corrisponde alla denominazione di cui all’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e l’olio d’oliva vergine non unionale appartenente allo stesso codice NC, purché l’operazione di perfezionamento si concluda con l’ottenimento di olio di oliva vergine del medesimo codice NC e soddisfi quanto prescritto al suddetto punto 1, lettera b);
c) tra l’olio di oliva vergine lampante unionale rientrante nel codice NC 1509 10 10 , che corrisponde alla descrizione di cui all’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e l’olio di oliva vergine lampante non unionale del medesimo codice NC, purché il prodotto trasformato sia:
— olio di oliva raffinato rientrante nel codice NC 1509 90 00 , che corrisponde alla descrizione di cui alla parte VIII, punto 2, del summenzionato allegato VII; oppure
— olio di oliva rientrante nel codice NC 1509 90 00 , che corrisponde alla denominazione di cui alla parte VIII, punto 3, del summenzionato allegato VII, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine unionale che rientra nel codice NC 1509 10 90 .
(2) Olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive
tra l’olio di oliva greggio unionale rientrante nel codice NC 1510 00 10 , che corrisponde alla denominazione di cui all’allegato VII, parte VIII, punto 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e l’olio di oliva greggio non unionale di cui allo stesso codice NC, purché il prodotto compensatore, olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive rientrante nel codice NC 1510 00 90 e corrispondente alla denominazione di cui alla parte VIII, punto 6, del summenzionato allegato VII, sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine unionale che rientra nel codice NC 1509 10 90 .
B. I tagli menzionati al punto A.1, lettera c), secondo trattino, e al punto A.2, sono autorizzati con olio di oliva vergine non unionale utilizzato in modo identico solo nel caso in cui le misure di controllo del regime permettano di accertare la percentuale di olio di oliva vergine non unionale nel totale della miscela esportata.
C. I prodotti trasformati devono essere confezionati in imballaggi immediati il cui contenuto sia pari o inferiore a 220 litri. In deroga a quanto disposto, nel caso di contenitori autorizzati di capacità massima di 20 tonnellate, le autorità doganali possono autorizzare l’esportazione degli oli menzionati ai punti precedenti, a condizione che sia effettuato un controllo sistematico della quantità e della qualità del prodotto esportato.
D. Il controllo dell’equivalenza viene effettuato verificando i registri per quanto riguarda i quantitativi degli oli utilizzati nei tagli e, per quanto riguarda le diverse qualità, confrontando le caratteristiche tecniche dei campioni di olio non unionale prelevati a caso, al momento del vincolo delle merci al regime, con le caratteristiche tecniche dei campioni di olio unionale prelevati al momento della lavorazione del prodotto trasformato in questione, con le caratteristiche tecniche dei campioni prelevati nel punto di uscita effettivo al momento dell’esportazione dei prodotti trasformati. Il prelievo dei campioni si effettua in conformità alle norme internazionali EN ISO 5555 (per la campionatura) ed EN ISO 661 (per l’invio di campioni al laboratorio e la preparazione dei campioni per le prove). L’analisi deve essere effettuata secondo i parametri definiti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 16 ).
(7) Prodotti lattiero-caseari
Il ricorso all’equivalenza è consentito alle seguenti condizioni:
Il peso totale della materia secca del latte, delle materie grasse del latte e delle proteine del latte delle merci importate non deve essere inferiore al contenuto di ciascuna materia nelle merci equivalenti.
Tuttavia, se il valore economico delle merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo è determinato soltanto da una o da due delle componenti summenzionate, il peso totale può essere calcolato in base a questa o a queste componenti. Nell’autorizzazione devono essere specificati i dettagli, in particolare il periodo di riferimento per il quale è stato calcolato il peso totale. Il periodo di riferimento non deve superare i 4 mesi.
Il peso delle componenti pertinenti delle merci da vincolare al perfezionamento attivo e delle merci equivalenti deve essere indicato sulle dichiarazioni doganali e sui bollettini INF pertinenti, in modo da permettere alle autorità doganali di controllare l’equivalenza sulla base di tali elementi.
III. PERFEZIONAMENTO PASSIVO
Il ricorso alla compensazione per equivalenza non è consentito per le merci menzionate all’allegato 71-02.
ALLEGATO 71-05
Scambio standardizzato di informazioni (INF)
Sezione A
Lo scambio standardizzato di informazioni (INF) fra autorità doganali non è ancora richiesto ma l’ufficio doganale di controllo deve mettere a disposizione i dati pertinenti INF attraverso il sistema elettronico connesso all’INF
L’ufficio doganale di controllo deve mettere a disposizione i seguenti dati a norma dell’articolo 181, paragrafo 1. Qualora una dichiarazione doganale o una dichiarazione/notifica di riesportazione faccia riferimento a un INF, le competenti autorità doganali comunicano dati aggiuntivi a norma dell’articolo 181, paragrafo 3.
Il titolare di un’autorizzazione di perfezionamento attivo IM/EX che interessa uno Stato membro può richiedere all’ufficio doganale di controllo di mettere a disposizione i dati INF pertinenti attraverso il sistema elettronico connesso all’INF al fine di preparare lo scambio standardizzato di informazioni fra autorità doganali, se l’autorità doganale responsabile ha richiesto tale INF.
Nota:
M) significa obbligatorio e (O) opzionale:
Dati comuni |
Osservazioni |
Numero di autorizzazione (M) |
|
Persona che presenta la domanda (M) |
Codice EORI usato a fini di identificazione |
Numero INF (M) |
Numero unico assegnato dall’ufficio doganale di controllo [per esempio IP EX/IM/123456/GB + n. di autorizzazione] |
Ufficio doganale di controllo (M) |
Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione |
Ufficio doganale che fa uso dei dati INF (O) |
Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione. Questo dato è comunicato se i dati INF sono effettivamente usati. |
Descrizione delle merci interessate dall’INF (M) |
|
Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti trasformati |
Questi dati sono relativi alla quantità totale netta di merci per cui si richiede l’INF. |
Descrizione dei prodotti trasformati interessati dall’INF (M) |
|
Codice NC, quantità netta, valore dei prodotti trasformati (M) |
Questi dati sono relativi alla quantità totale netta di prodotti trasformati per cui si richiede l’INF. |
Elementi della dichiarazione doganale che vincola le merci al regime speciale (O) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di vincolo al regime. |
MRN (O) |
Questo dato può essere comunicato se i dati INF sono effettivamente usati. |
Osservazioni (O) |
Eventuali informazioni complementari |
Dati specifici PA |
Osservazioni |
Se sorge un’obbligazione doganale, l’importo dei dazi all’importazione è calcolato a norma dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice (O) |
— |
Merci equivalenti (O) |
— |
Esportazione anticipata (O) |
— |
Scenario PA IM/EX |
|
La dichiarazione doganale di ammissione al regime di perfezionamento attivo è stata accettata (O) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di vincolo al regime. |
Indicazioni necessarie per l’applicazione di misure di politica commerciale (O) |
— |
Ultima data di appuramento (O) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di vincolo al regime. |
Codice NC, quantità netta, valore (M) |
Indicare la quantità di merci ammesse al PA. Tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di vincolo al regime. |
La dichiarazione di appuramento è stata accettata (O) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di appuramento. |
Codice NC, quantità netta, valore (M) |
In caso di appuramento, indicare la quantità disponibile di prodotti trasformati. Tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di appuramento |
Data di uscita e risultato dell’uscita (O) |
Tali dati sono comunicati dall’ufficio doganale di uscita. |
Scenario PA EX/IM |
|
La dichiarazione di esportazione PA EX/IM è stata accettata (O) |
Quando la dichiarazione di esportazione fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di esportazione. |
Indicazioni necessarie per l’applicazione di misure di politica commerciale (O) |
|
Ultima data di vincolo per merci non unionali compensate per equivalenza, nell’ambito del perfezionamento attivo (O) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di esportazione. |
Codice NC, quantità netta, valore (M) |
Indicare la quantità di merci che possono essere ammesse al PA. Tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di esportazione. |
Data di uscita e risultato dell’uscita |
Tali dati sono comunicati dall’ufficio doganale di uscita. |
Data di vincolo di merci non unionali compensate per equivalenza, nell’ambito del perfezionamento attivo (O) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di vincolo al regime. |
Codice NC, quantità netta, valore (M) |
In caso di vincolo di merci non unionali nell’ambito del perfezionamento attivo, indicare la quantità disponibile. Tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di vincolo al regime. |
Dati obbligatori specifici PP |
Osservazioni |
Scenario PP EX/IM |
|
Paese di trasformazione (O) |
— |
Stato membro di reimportazione (O) |
— |
Merci equivalenti (O) |
— |
Numero della dichiarazione doganale PP (M) |
Quando la dichiarazione doganale di PP fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime. |
Identificazione delle merci (M) |
M) salvo possibilità di ricorso alla compensazione per equivalenza. Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime. |
Codice NC, quantità netta (M) |
In caso di vincolo di merci unionali al perfezionamento passivo, indicare la quantità disponibile. Tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime. |
Ultima data di reimportazione di prodotti trasformati (M) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime. |
Risultato dell’uscita (M) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di uscita. |
Data di reimportazione di prodotti trasformati (M) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di immissione in libera pratica. |
dati della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica (O) |
Quando la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di immissione in libera pratica. |
Codice NC, quantità netta, valore (M) |
In caso di reimportazione di prodotti trasformati, indicarne la quantità che può essere reimportata nell’ambito del perfezionamento passivo. Tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di immissione in libera pratica. |
Scenario PP IM/EX |
|
Importazione anticipata di prodotti trasformati (O) |
Tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di immissione in libera pratica. (si deve fornire la garanzia). |
Ultima data di vincolo per merci unionali compensate per equivalenza, nell’ambito del perfezionamento passivo (O) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di immissione in libera pratica. |
Data di vincolo di merci unionali compensate per equivalenza, nell’ambito del perfezionamento passivo (M) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime. |
Codice NC, quantità netta, valore (M) |
In caso di vincolo di merci unionali compensate per equivalenza, al regime di perfezionamento passivo, indicare la quantità di merci unionali da vincolare al regime di perfezionamento passivo. Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime. |
Risultato dell’uscita (M) |
Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all’INF, tale dato è comunicato dall’ufficio doganale di uscita. |
Sezione B
Lo scambio standardizzato di informazioni (INF) fra autorità doganali è richiesto ma i dati pertinenti INF non sono ancora disponibili attraverso il sistema elettronico connesso all’INF
(1) L’autorità doganale responsabile di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del codice ha richiesto un INF fra autorità doganali a norma dell’articolo 181, paragrafo 2, poiché è sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 79, paragrafo 1, del codice relativamente ai prodotti trasformati ottenuti nell’ambito del perfezionamento attivo IM/EX. Il calcolo dell’importo del dazio all’importazione è effettuato a norma dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice ma l’autorità doganale responsabile non possiede informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX.
(2) L’autorità doganale responsabile di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del codice ha richiesto un INF fra autorità doganali a norma dell’articolo 181, paragrafo 2, poiché è sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 79, paragrafo 1, del codice relativamente a prodotti trasformati ottenuti nell’ambito del perfezionamento attivo IM/EX e sono applicabili misure di politica commerciale.
(3) Nelle situazioni di cui ai suddetti punti 1 o 2, la competente autorità doganale comunica i seguenti dati:
Dati comuni |
Osservazioni |
Tipo di domanda (M) |
Si deve identificare il regime (PA o PA MPC). Il dato «Tipo di domanda» è richiesto solo nei casi in cui la dichiarazione doganale non faccia riferimento a un INF. |
L’autorità doganale responsabile di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del codice (M). |
Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione |
Numero di autorizzazione (M) |
— |
MPC (O) |
|
Ufficio doganale di controllo che riceve la domanda (M) |
Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione |
Descrizione delle merci o dei prodotti trasformati per i quali è richiesto l’INF (M) |
— |
Codice NC, quantità netta, valore (M) |
|
MRN (O) |
|
Osservazioni (O) |
Eventuali informazioni complementari |
L’ufficio doganale di controllo che riceve la domanda deve mettere a disposizione i seguenti dati:
Dati specifici PA IM/EX |
Osservazioni |
L’importo dei dazi all’importazione da contabilizzare e da notificare al debitore a norma dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice (O) |
— |
Indicazioni necessarie per l’applicazione di misure di politica commerciale (O) |
— |
Numero INF (M) |
Numero unico assegnato dall’ufficio doganale di controllo [per esempio IP/123456/GB + autorizzazione n. (il codice EORI costituisce parte del numero di autorizzazione)] |
MRN (O) |
— |
ALLEGATO 71-06
Informazioni da comunicare nel conto di appuramento
a) elementi di riferimento dell’autorizzazione;
b) la quantità di ciascun tipo di merci vincolate al regime speciale per le quali si chiede l’appuramento;
c) il codice NC delle merci vincolate al regime speciale;
d) le aliquote dei dazi all’importazione cui sono soggette le merci vincolate al regime speciale e, se del caso, il loro valore in dogana;
e) gli elementi della dichiarazione doganale che vincola le merci al regime speciale;
f) il tipo e la quantità di prodotti trasformati o di merci vincolate al regime e le indicazioni della conseguente dichiarazione doganale o qualsiasi altro documento connesso all'appuramento del regime;
g) il codice NC e il valore in dogana dei prodotti trasformati, se l’appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;
h) il tasso di rendimento;
i) l’ammontare dei dazi all’importazione da pagare. Se tale importo si riferisce all’applicazione dell’articolo 175, paragrafo 4, ne è fatta menzione;
j) i termini per l’appuramento.
ALLEGATO 72-03
TC11 — Ricevuta
Requisiti comuni in materia di dati
(1) Nome, indirizzo e numero di riferimento dell’ufficio doganale di destinazione
(2) Tipo di dichiarazione di transito
(3) Data di registrazione da parte dell’ufficio doganale di partenza
(4) Numero di riferimento principale (MRN) registrato
(5) Nome, indirizzo e numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza
(6) Luogo e data di emissione della ricevuta
(7) Firma e timbro ufficiale dell’ufficio doganale di destinazione
ALLEGATO 90
Tabella di corrispondenza di cui all’articolo 254
|
Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 |
Disposizioni applicabili nell’ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
1 |
Operatore economico autorizzato Condizioni e criteri del rilascio del certificato AEO [articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articolo 14 bis e articoli da 14 octies a 14 duodecies del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Operatore economico autorizzato: criteri di rilascio della qualifica di AEO [articoli 22, 38 e 39 del codice e articoli da 24 a 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] |
2. |
Sicurezza globale, compresa la garanzia globale per il transito comunitario [in generale: articolo 191 del regolamento (CEE) n. 2913/92; per transito comunitario: articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 373, 379 e 380 del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Autorizzazione a utilizzare una garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, e articolo 95 del codice e articolo 84 del presente regolamento) |
3 |
Garanzia isolata a mezzo di certificati di garanzia isolata [articolo 345, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Garanzia isolata a mezzo di certificati [articolo 160 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] |
4 |
Autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea [articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 185 a 187 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea [articolo 148 del codice, articoli da 107 a 111 del presente regolamento e articolo 191 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] |
5 |
Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, da 260 a 262, da 269 a 271, da 276 a 278, articoli 282 e 289 del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articoli 166, paragrafo 2, e 167 del codice, articoli da 145 a 147 del presente regolamento e articoli 223,224 e 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] |
6 |
Autorizzazioni per «procedura di domiciliazione» [articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, da 263 a 267, da 272 a 274, da 276 a 278, da 283 a 287 del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Autorizzazioni per «iscrizione nelle scritture del dichiarante» [articolo 182 del codice, articolo 150 del presente regolamento e articoli da 233 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] oppure autorizzazione per «dichiarazione semplificata» (cfr. il punto 5) e/o luogo designato o approvato (articolo 139 del codice e articolo 115 del presente regolamento) |
7 |
Autorizzazioni per le «autorizzazioni uniche per le procedure semplificate» [articolo 1, paragrafo 13, articoli da 253 nonies a 253 quaterdecies del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Autorizzazioni per «sdoganamento centralizzato» [articolo 179 del codice, articolo 149 del presente regolamento e articoli da 229 a 232 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] |
8 |
Autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo [articolo 313 ter, del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo (articolo 120 del presente regolamento) |
9 |
Autorizzazioni allo speditore autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L, T2LF o un documento commerciale senza sottoporlo alla dogana per approvazione [articolo 324 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Autorizzazioni all’emittente autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L, T2LF o un manifesto delle merci senza sottoporle alla dogana per approvazione (articolo 128 del presente regolamento) |
10 |
Autorizzazioni per «pesatori di banane» [articoli da 290 bis a 290 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Autorizzazioni per «pesatori di banane» [articoli da 155 a 157 del presente regolamento e articoli 251 e 252 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] |
11 |
Autorizzazione per speditore autorizzato per il transito comunitario [articoli da 372, paragrafo 1, lettera d) a 378 e articoli da 398 a 402 del regolamento (CEE) n. 2454/93] |
Autorizzazione per lo status di speditore autorizzato, che consenta al titolare dell’autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana [articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice, articoli 191, 192 e 193 del presente regolamento e articoli 313 e 314 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] |
12 |
Autorizzazione per destinatario autorizzato per il transito comunitario (articoli da 372, paragrafo 1, lettera d), a 378 e articoli da 406 a 408 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato, che consenta al titolare dell’autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente all’articolo 233, paragrafo 2, del codice (articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, articoli 191, 194 e 195 del presente regolamento e articoli 313, 315 e 316 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) |
13 |
Autorizzazione per destinatario autorizzato di transito TIR (articolo 454 bis e 454 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazione per destinatario autorizzato a fini TIR (articolo 230 del codice, articoli 185, 186 e 187 del presente regolamento e articolo 282 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) |
14 |
Autorizzazione per trasformazione sotto controllo doganale (articoli da 84 a 90 e da 130 a 136 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523, e articoli 551 e 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo: (articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento) |
15 |
Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione (articoli da 84 a 90 e da 114 a 123 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 129 e articoli da 536 a 549 del regolamento (CEE) n. 2454/93) Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione (articoli da 201 a 216 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 517 a 519 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo: (articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento) Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione Articolo 86, paragrafo 3, del codice Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi di cui all’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p), r) o s) del presente regolamento: Articolo 85, paragrafo 1, del codice |
16 |
Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso (articoli da 84 a 90 e articoli da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 536 a 544 e articolo 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93) Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione (articoli da 201 a 216 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 517 a 519 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo: (articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento) Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione Articolo 86, paragrafo 3, del codice Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi di cui all’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p), r) o s) del presente regolamento: Articolo 85, paragrafo 1, del codice |
17 |
Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo A (Articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo I (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento) |
18 |
Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo B (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo II (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento) |
19 |
Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo C (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per un deposito doganale privato (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento) |
20 |
Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo D (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per un deposito doganale privato (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento) |
21 |
Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo E (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per un deposito doganale privato (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento) |
22 |
Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo F (articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo III (articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento) |
23 |
Autorizzazioni per le zone franche soggette al controllo di tipo I (articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per zona franca (Articoli da 243 a 249 del codice) In attesa di attuazione a livello nazionale |
24 |
Autorizzazioni per zone franche soggette a controllo di tipo II (articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 804 e articolo 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per deposito doganale Le autorità doganali decideranno dopo il 1o maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali zone franche devono essere ritenute equivalenti. (articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento) |
25 |
Autorizzazioni per deposito franco (articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 804 e articolo 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per deposito doganale Le autorità doganali decideranno dopo il 1o maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali depositi franchi devono essere ritenuti equivalenti. (articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento) |
26 |
Autorizzazione per l’uso di sigilli di modello speciale (Articoli da 372, paragrafo 1, lettera d), a 378 e articolo 386 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazione per l’uso di sigilli di un modello speciale, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l’individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale (articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, articoli 191 e 197 del presente regolamento e articoli 313 e 317 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) |
27 |
Autorizzazione per regime di perfezionamento passivo (articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523 e da 585 e 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazione per regime di perfezionamento passivo (articoli da 210 a 225, articolo 255 e articoli da 259 a 262 del codice, articoli 163, 164, 166, 169, da 171 a 174, 176, 178, 179, 181, 240, 242, 243 del presente regolamento e articoli da 259 a 264, articoli 266, 267 e 268 e articolo 271 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) |
28 |
Autorizzazioni per l’importazione temporanea (articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazioni per l’ammissione temporanea (articoli da 210 a 225 e da 250 a 253 del codice, articoli da 163 a 165, articolo 169, articoli da 171 a 174, articolo 178, 179, 182 e da 204 a 238 del presente regolamento, articolo 258, articoli da 260 a 264, da 266 a 270, 322 e 323 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) |
29 |
Autorizzazione per destinazione particolare (articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93) |
Autorizzazione per destinazione particolare (articoli da 210 a 225 e articolo 254 del codice, articoli da 161 a 164, articolo 169, articoli da 171 a 175, articoli 178, 179 e 239 del presente regolamento, articoli da 260 a 269 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) |
( 1 ) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446, (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1)
( 3 ) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
( 4 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
( 6 ) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
( 7 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 1).
( 11 ) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).
( 12 ) Cfr. nota complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
( 13 ) Cfr. nota complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
( 14 ) Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
( 15 ) Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
( 16 ) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.