02015R2205 — IT — 19.05.2017 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2015 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/751 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2017 |
L 113 |
15 |
29.4.2017 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2015
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione
1. Le categorie di derivati over-the-counter (OTC) di cui all'allegato sono soggette all'obbligo di compensazione.
2. Le categorie di derivati OTC di cui all'allegato non includono i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite, a condizione che tali contratti soddisfino tutte le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta del gruppo di copertura in relazione alle obbligazioni garantite;
b) sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite;
c) non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell'emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura;
d) la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu;
e) le obbligazioni garantite sono conformi ai requisiti dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e sono soggette ad un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.
Articolo 2
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) categoria 1, comprendente le controparti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle CCP autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;
b) categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:
i) controparti finanziarie; o
ii) fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) che sono controparti non finanziarie;
c) categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 o alla categoria 2 che sono:
i) controparti finanziarie; o
ii) fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;
d) categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti alla categoria 1, alla categoria 2 o alla categoria 3.
2. Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i forward su tassi di cambio, gli swap e gli swap su valute.
3. Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.
Articolo 3
Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione
1. In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal:
a) 21 giugno 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 1;
b) 21 dicembre 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 2;
c) 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;
d) 21 dicembre 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 4.
Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale contratto è la data più lontana.
2. In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
a) 21 dicembre 2018 nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o
b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.
Detta deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:
a) la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
b) la controparte stabilita nell'Unione è:
i) una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria; o
ii) una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;
c) entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
d) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;
e) la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.
Articolo 4
Durata residua minima
1. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 1, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:
a) 50 anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;
b) tre anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato;
c) sei mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie delle tabelle da 1 a 4 di cui all'allegato.
2. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 2, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:
a) 50 anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;
b) tre anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato;
c) sei mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie delle tabelle da 1 a 4 di cui all'allegato.
3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:
a) 50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;
b) tre anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato.
4. Quando un contratto è concluso tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse o tra due controparti finanziarie coinvolte in operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la durata residua minima da prendere in considerazione ai fini del presente articolo è la durata residua applicabile più lunga.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
ALLEGATO
Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione
Tabella 1
Categorie di swap di base
id |
Tipo |
Indice di riferimento |
Valuta di regolamento |
Scadenza |
Tipo di valuta di regolamento |
Facoltatività |
Tipo nozionale |
A.1.1 |
Base |
EURIBOR |
EUR |
28D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.1.2 |
Base |
LIBOR |
GBP |
28D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.1.3 |
Base |
LIBOR |
JPY |
28D-30Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.1.4 |
Base |
LIBOR |
USD |
28D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
Tabella 2
Categorie di Fixed-to-Float interest rate swap
id |
Tipo |
Indice di riferimento |
Valuta di regolamento |
Scadenza |
Tipo di valuta di regolamento |
Facoltatività |
Tipo nozionale |
A.2.1 |
Fixed-to-Float |
EURIBOR |
EUR |
28D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.2.2 |
Fixed-to-Float |
LIBOR |
GBP |
28D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.2.3 |
Fixed-to-Float |
LIBOR |
JPY |
28D-30Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.2.4 |
Fixed-to-Float |
LIBOR |
USD |
28D-50Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
Tabella 3
Categorie di forward rate agreement
id |
Tipo |
Indice di riferimento |
Valuta di regolamento |
Scadenza |
Tipo di valuta di regolamento |
Facoltatività |
Tipo nozionale |
A.3.1 |
FRA |
EURIBOR |
EUR |
3D-3Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.3.2 |
FRA |
LIBOR |
GBP |
3D-3Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.3.3 |
FRA |
LIBOR |
USD |
3D-3Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
Tabella 4
Categorie di overnight index swap
id |
Tipo |
Indice di riferimento |
Valuta di regolamento |
Scadenza |
Tipo di valuta di regolamento |
Facoltatività |
Tipo nozionale |
A.4.1 |
OIS |
EONIA |
EUR |
7D-3Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.4.2 |
OIS |
FedFunds |
USD |
7D-3Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
A.4.3 |
OIS |
SONIA |
GBP |
7D-3Y |
Valuta unica |
No |
Costante o Variabile |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).