02015R2120 — IT — 20.12.2018 — 001.001


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►M1  REGOLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 310 dell'26.11.2015, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1971 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018

  L 321

1

17.12.2018


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 027, 3.2.2016, pag.  14 (2015/2120)




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▼M1

REGOLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012

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(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali.

2.  Il presente regolamento istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

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3.  Il presente regolamento stabilisce inoltre norme comuni per garantire che i consumatori non debbano pagare prezzi eccessivi per comunicazioni interpersonali basate sul numero effettuate dallo Stato membro del loro fornitore nazionale verso numeri fissi o mobili in un altro Stato membro.

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Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/21/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico»: un’impresa che fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;

2) «servizio di accesso a Internet»: un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;

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3) «comunicazioni intra-UE regolamentate»: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro, le cui tariffe sono addebitate in tutto o in parte in base al consumo effettivo;

4) «servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero»: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero come definite all’articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

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Articolo 3

Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta

1.  Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.

Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dell’Unione, o il diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, relativo alla legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi.

2.  Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.

3.  I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.

Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.

I fornitori di servizi di accesso a Internet non adottano misure di gestione del traffico che vanno oltre quelle di cui al secondo comma e, in particolare, non bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi, o loro specifiche categorie, salvo ove necessario e solo per il tempo necessario a:

a) conformarsi ad atti legislativi dell’Unione o alla normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione, cui il fornitore di servizi di accesso a Internet è soggetto, o alle misure conformi al diritto dell’Unione che danno attuazione a tali atti legislativi dell’Unione o a tale normativa nazionale, compreso ai provvedimenti giudiziari o di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti;

b) preservare l’integrità e la sicurezza della rete, dei servizi prestati tramite tale rete e delle apparecchiature terminali degli utenti finali;

c) prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.

4.  Le misure di gestione del traffico possono comportare un trattamento dei dati personali soltanto se tale trattamento è necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 3. Tale trattamento è eseguito a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Le misure di gestione del traffico sono inoltre conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

5.  I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l’ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità.

I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, possono offrire o facilitare tali servizi solo se la capacità della rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati. Tali servizi non sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a Internet e non devono andare a scapito della disponibilità o della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali.

Articolo 4

Misure di trasparenza per assicurare l’accesso a un’Internet aperta

1.  I fornitori di servizi di accesso a Internet provvedono affinché i contratti che includono servizi di accesso a Internet precisino almeno quanto segue:

a) informazioni sul potenziale impatto delle misure di gestione del traffico applicate dal fornitore sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei loro dati personali;

b) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità e altri parametri di qualità del servizio possono avere sui servizi di accesso a Internet e, in particolare, sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;

c) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che i servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 5, a cui si abbona l’utente finale possono avere sui servizi di accesso a Internet forniti a tale utente finale;

d) una spiegazione chiara e comprensibile della velocità dei servizi di accesso a Internet minima, normalmente disponibile, massima e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti fisse o la velocità dei servizi di accesso a Internet massima stimata e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti mobili, nonché il potenziale impatto di deviazioni significative dalle rispettive velocità di caricamento e scaricamento dichiarate sull’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

e) una spiegazione chiara e comprensibile dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale in caso di discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva del servizio di accesso a Internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata conformemente alle lettere da a) a d).

I fornitori di servizi di accesso a Internet pubblicano le informazioni di cui al primo comma.

2.  I fornitori di servizi di accesso a Internet predispongono procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami degli utenti finali relativi ai diritti e agli obblighi di cui all’articolo 3 e al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a quelli previsti nella direttiva 2002/22/CE e non impediscono agli Stati membri di mantenere o introdurre requisiti aggiuntivi di monitoraggio, informazione e trasparenza, compresi quelli relativi al contenuto, alla forma e alle modalità della pubblicazione delle informazioni. Tali requisiti sono conformi al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE.

4.  Qualsiasi significativa discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva dei servizi di accesso a Internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata dal fornitore di servizi di accesso a Internet conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a d), ove i pertinenti fatti siano accertati da un meccanismo di monitoraggio certificato dall’autorità nazionale di regolamentazione, è considerata una non conformità delle prestazioni ai fini della attivazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale.

Il presente paragrafo si applica soltanto ai contratti conclusi o rinnovati a decorrere dal 29 novembre 2015.

Articolo 5

Vigilanza e applicazione

1.  Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e assicurano il rispetto degli articoli 3 e 4 e promuovono la costante disponibilità dell’accesso non discriminatorio a di accesso a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre requisiti concernenti le caratteristiche tecniche, i requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie a uno o più fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, incluso ai fornitori di servizi di accesso a Internet.

Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano annualmente relazioni in merito al loro monitoraggio e ai suoi risultati e le trasmettono alla Commissione e al BEREC.

2.  Su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, rendono disponibili a tale autorità nazionale di regolamentazione informazioni pertinenti gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4, in particolare informazioni concernenti la gestione della capacità della loro rete e del traffico, e motivano le misure di gestione del traffico eventualmente applicate. Tali fornitori forniscono le informazioni richieste nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione.

3.  Entro il 30 agosto 2016, allo scopo di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti per l’attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione a norma del presente articolo.

4.  Il presente articolo non pregiudica i compiti assegnati dagli Stati membri alle autorità nazionali di regolamentazione o alla stessa o ad altre autorità competenti conformemente al diritto dell’Unione.

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Articolo 5 bis

Tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate

1.  A decorrere dal 15 maggio 2019, ogni prezzo al dettaglio (IVA esclusa) applicato ai consumatori per le comunicazioni intra-UE regolamentate non supera l’importo di 0,19 EUR al minuto per le chiamate e di 0,06 EUR per SMS.

2.  Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 1, i fornitori di comunicazioni intra-UE regolamentate possono inoltre offrire e i consumatori possono scegliere espressamente, per le comunicazioni internazionali che includono le comunicazioni intra-UE regolamentate, una tariffa diversa da quella di cui al paragrafo 1, grazie a cui i consumatori usufruiscono, per le comunicazioni intra-UE regolamentate, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Prima che i consumatori scelgano tale tariffa, il fornitore di comunicazioni intra-UE regolamentate li informa della natura dei vantaggi a cui rinunciano.

3.  Qualora una tariffa per le comunicazioni intra-UE regolamentate di cui al paragrafo 2 superi i massimali fissati al paragrafo 1, i consumatori che, entro due mesi dal 15 maggio 2019, non hanno confermato o comunicato di voler scegliere una delle tariffe di cui al paragrafo 2 sono automaticamente assoggettati alle tariffe fissate al paragrafo 1.

4.  I consumatori possono rinunciare o tornare gratuitamente alle tariffe fissate al paragrafo 1 entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta da parte del fornitore e i fornitori provvedono affinché tale cambiamento non comporti condizioni o restrizioni degli elementi dell’abbonamento diversi dalle comunicazioni intra-UE regolamentate.

5.  Ove i prezzi massimi di cui al paragrafo 1 siano espressi in una valuta diversa dall’euro, i limiti iniziali sono determinati in tali valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 15 gennaio, il 15 febbraio e 15 marzo 2019 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2020. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano dal 15 maggio utilizzando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo dello stesso anno.

6.  Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano l’evoluzione del mercato e dei prezzi per le comunicazioni intra-UE regolamentate e riferiscono alla Commissione.

Qualora un fornitore di comunicazioni intra-UE regolamentate stabilisca che, a causa di circostanze specifiche ed eccezionali che lo distinguono dalla maggior parte degli altri fornitori dell’Unione, l’applicazione del massimale di cui al paragrafo 1 avrebbe un impatto significativo sulla capacità di tale fornitore di sostenere i prezzi in vigore per le comunicazioni nazionali, un’autorità nazionale di regolamentazione può concedere, su richiesta del fornitore, una deroga al paragrafo 1 soltanto nella misura necessaria e per un periodo rinnovabile di un anno. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di comunicazioni intra-UE regolamentate, nonché sul livello dei prezzi e delle entrate nazionali.

Qualora il fornitore richiedente abbia assolto l’onere della prova applicabile, l’autorità nazionale di regolamentazione determina il livello massimo di prezzo superiore a uno o a entrambi i massimali di cui al paragrafo 1 che sarebbe indispensabile per garantire la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale del fornitore. Il BEREC pubblica orientamenti relativi ai parametri di cui le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere conto nelle loro valutazioni.

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Articolo 6

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli articoli 3, 4 e 5 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme e misure entro il 30 aprile 2016 e provvedono senza indugio a darle notifica di ogni ulteriore modifica.

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Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione dell’articolo 5 bis e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 15 maggio 2019 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure stabilite per garantire l’attuazione dell’articolo 5 bis e provvedono senza indugio a darle notifica di ogni ulteriore modifica.

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Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 531/2012

Il regolamento (UE) n. 531/2012 è così modificato:

1) all’articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:

a) le lettere i), l) e n) sono soppresse;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«r) “prezzo al dettaglio nazionale”, una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e ai messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente; nel caso in cui non vi sia una specifica tariffa unitaria al dettaglio nazionale, si ritiene che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicato al cliente per le chiamate effettuate e i messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro), e i dati consumati nello Stato membro di tale cliente;

s) “vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati”, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati ai clienti in roaming direttamente su una rete ospitante da parte di un fornitore alternativo di roaming.»;

2) all’articolo 3, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.  L’offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.»;

3) l’articolo 4 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati»;

b) al paragrafo 1, il primo comma è soppresso;

c) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

4) l’articolo 5 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  I fornitori nazionali adempiono l’obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati di cui all’articolo 4 in modo che i clienti in roaming possano utilizzare servizi di dati in roaming separati regolamentati. I fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. L’accesso a tali infrastrutture e ai servizi di sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell’utente, è gratuito e non comporta oneri diretti a carico dei clienti in roaming.»;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Per garantire che la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati sia attuata contemporaneamente e in modo coerente nell’Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta norme di dettaglio relative a una soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.»;

d) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.  La soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati soddisfa i seguenti criteri:»;

5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

A decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l’atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, sia applicabile a tale data, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di messaggi SMS in roaming regolamentati e per l’utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l’utilizzo all’estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli articoli 6 ter e 6 quater.

Articolo 6 ter

Utilizzo corretto

1.  I fornitori di roaming possono applicare a norma del presente articolo e degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6 quinquies una “politica di utilizzo corretto” al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale.

Una politica di utilizzo corretto consente ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.

2.  L’articolo 6 sexies si applica ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati che vanno oltre i limiti previsti da qualsiasi politica di utilizzo corretto.

Articolo 6 quater

Sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

1.  In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 6 bis e 6 ter dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione di applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili.

2.  Qualora un fornitore di roaming decida di avvalersi del paragrafo 1 del presente articolo, presenta senza indugio una domanda all’autorità nazionale di regolamentazione e le fornisce tutte le informazioni necessarie a norma degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6 quinquies. Ogni 12 mesi il fornitore di roaming aggiorna tali informazioni e le sottopone all’autorità nazionale di regolamentazione.

3.  All’atto del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1 con la conseguenza di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. L’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo.

4.  Entro un mese dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo a meno che la domanda sia manifestamente infondata o fornisca informazioni insufficienti. Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reputi insufficienti le informazioni fornite, adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare, modificare o rifiutare il sovrapprezzo.

Articolo 6 quinquies

Attuazione della politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

1.  Entro il 15 dicembre 2016, per garantire l’applicazione coerente delle disposizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 quater, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nonché la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

2.  Per quanto riguarda l’articolo 6 ter, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue:

a) l’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri;

b) il grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell’Unione;

c) i modelli di viaggio nell’Unione;

d) eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati.

3.  Per quanto riguarda l’articolo 6 quater, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio per un fornitore di roaming, la Commissione li basa sui seguenti elementi:

a) determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico e di una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;

b) determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;

c) consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming;

d) livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull’evoluzione di tali prezzi.

4.  La Commissione rivede periodicamente gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.

5.  L’autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull’applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 6 quater, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 ter e 6 quater e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 quater. L’autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l’applicazione degli articoli 6 ter e 6 quater, e del presente articolo.

Articolo 6 sexies

Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.  Fatto salvo il secondo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto soddisfa i seguenti requisiti (al netto dell’IVA):

a) gli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati non superano le tariffe massime all’ingrosso previste rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1;

b) la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non supera l’importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato;

c) gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non superano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione stabilite conformemente al paragrafo 2.

I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alla ricezione di un SMS in roaming regolamentato o alla ricezione di un messaggio vocale in roaming. Ciò non impedisce l’applicabilità di altri addebiti, come quelli per l’ascolto di tali messaggi.

I fornitori di roaming applicano una tariffa calcolata al secondo per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming. I fornitori di roaming possono applicare alle chiamate effettuate un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. I fornitori di roaming addebitano ai loro clienti, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati, a eccezione dei messaggi MMS, che possono essere addebitati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione o la ricezione di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati di cui al primo comma.

Durante il periodo di cui all’articolo 6 septies, paragrafo 1, il presente paragrafo non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume di consumo di servizi in roaming regolamentati, a condizione che il consumo dell’intero importo di tale volume conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo.

2.  Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione del BEREC e fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, adotta atti di esecuzione che fissano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). La Commissione riesamina annualmente tali atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili si basa sui seguenti criteri:

a) il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte sul mercato per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso su singole reti mobili dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente agli articoli 7 e 16 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva Accesso, e

b) il numero totale di abbonati negli Stati membri.

3.  I fornitori di roaming possono offrire e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente una tariffa di roaming diversa da quella di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, e al paragrafo 1 del presente articolo, grazie a cui i clienti in roaming usufruiscono, per servizi di roaming regolamentato, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano.

Fatto salvo il primo comma, i fornitori di roaming applicano automaticamente una tariffa conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter, e al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi o esistenti.

Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e del paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni degli elementi dell’abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi.

4.  I fornitori di roaming provvedono affinché i contratti che includono qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato precisino le caratteristiche principali di tale servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito, tra cui, in particolare:

a) il piano o i piani tariffari specifici e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni;

b) eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, in particolare informazioni quantificate sulle modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito interessato.

I fornitori di roaming pubblicano le informazioni di cui al primo comma.

Articolo 6 septies

Sovrapprezzi transitori di roaming al dettaglio

1.  Dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017, i fornitori di roaming possono applicare un sovrapprezzo rispetto al prezzo al dettaglio nazionale per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

2.  Nel periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 6 sexies si applica mutatis mutandis.»;

6) gli articoli 8, 10 e 13 sono soppressi;

7) l’articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono espresse nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente e includono informazioni su:

a) qualsiasi politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi eccedenti i limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; ed

b) eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 6 ter.»;

b) al paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il primo, secondo, quarto e quinto comma, a eccezione del riferimento alla politica di utilizzo corretto e ai sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 6 quater, si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.  Il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando quest’ultimo ha consumato tutto il volume applicabile di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentato corrispondente a un utilizzo corretto, o abbia raggiunto l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 6 quater. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.»;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  I fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili a ogni variazione delle stesse.

Successivamente i fornitori di roaming inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.»;

8) l’articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest’ultimo sta utilizzando servizi di dati in roaming regolamentati e fornisce informazioni tariffarie personalizzate essenziali sulle tariffe (nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.

Tali informazioni tariffarie personalizzate essenziali comprendono informazioni su:

a) qualsiasi politica di utilizzo corretto alla quale è soggetto il cliente in roaming all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi che si applicano al di sopra dei limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; e

b) qualsiasi sovrapprezzo applicato ai sensi dell’articolo 6 quater.

Le informazioni sono inviate all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia a utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.  Il fornitore di roaming invia una notifica quando il volume applicabile di servizi di dati in roaming regolamentati corrispondente a un consumo corretto è stato consumato interamente o è stata raggiunta l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 6 quater. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di dati in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.»;

▼C1

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.  Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce tempestivamente informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.»;

d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.  Il presente articolo, a eccezione del paragrafo 5, del paragrafo 2, secondo comma, e del paragrafo 2 bis e fatti salvi il secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.»;

9) l’articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le autorità nazionali di regolamentazione controllano e vigilano attentamente sul ricorso da parte dei fornitori di roaming agli articoli 6 ter e 6 quater e all’articolo 6 sexies, paragrafo 3.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9 e 12, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.»;

10) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Riesame

1.  Entro il 29 novembre 2015, la Commissione avvia un riesame del mercato del roaming all’ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017. La Commissione riesamina, tra l’altro, il livello di concorrenza sui mercati all’ingrosso nazionali e, in particolare, valuta il livello dei costi all’ingrosso sostenuti e delle tariffe all’ingrosso applicate, nonché la situazione concorrenziale degli operatori con una portata geografica limitata, compresi gli effetti degli accordi commerciali sulla concorrenza, così come la capacità degli operatori di trarre vantaggio dalle economie di scala. La Commissione valuta inoltre gli sviluppi della concorrenza nei mercati del roaming al dettaglio e gli eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza, nonché gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. Nel valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, la Commissione tiene conto della necessità di assicurare che gli operatori di una rete ospitante siano in grado di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni. La Commissione tiene anche conto della necessità di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione.

2.  Entro il 15 giugno 2016 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del riesame di cui al paragrafo 1.

Tale relazione è corredata di un’adeguata proposta legislativa, preceduta da una consultazione pubblica, intesa a modificare le tariffe all’ingrosso per servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento o a fornire un’altra soluzione per far fronte alle questioni individuate al livello all’ingrosso allo scopo di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017.

3.  Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione contiene, tra l’altro, una valutazione:

a) della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, segnatamente alla luce dell’evoluzione tecnologica;

b) del livello di concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;

c) della misura in cui l’attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati.

4.  Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati.

Sulla base dei dati raccolti, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull’evoluzione dell’andamento delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming.

Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.».

Articolo 8

Modifica della direttiva 2002/22/CE

All’articolo 1 della direttiva 2002/22/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e all’equo processo, come definiti all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.».

Articolo 9

Clausola di revisione

Entro il 30 aprile 2019, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione riesamina gli articoli 3, 4, 5 e 6 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2016, eccetto nei casi seguenti:

a) nel caso in cui l’atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 sia d’applicazione al 15 giugno 2017, l’articolo 7, punto 5, del presente regolamento, per quanto riguarda gli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, l’articolo 7, punto 7, lettere da a) a c), del presente regolamento e l’articolo 7, punto 8, lettere a), b) e d), del presente regolamento, si applicano a decorrere da tale data.

Qualora tale atto legislativo non sia applicabile alla data del 15 giugno 2017, continua ad applicarsi l’articolo 7, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda l’articolo 6 septies del regolamento (UE) n. 531/2012 fino alla data in cui tale atto legislativo diventa applicabile.

Qualora tale atto legislativo diventi applicabile dopo il 15 giugno 2017, l’articolo 7, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda gli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, l’articolo 7, punto 7, lettere da a) a c), del presente regolamento e l’articolo 7, punto 8, lettere a), b) e d), si applicano a decorrere dalla data di applicazione di detto atto legislativo;

b) il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione di cui all’articolo 7, punto 4, lettera c), del presente regolamento e all’articolo 7, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda gli articoli 6 quinquies e 6 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, si applica a decorrere dal 29 novembre 2015;

c) l’articolo 5, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 29 novembre 2015;

d) l’articolo 7, punto 10, del presente regolamento si applica a decorrere dal 29 novembre 2015.

3.  Gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 2016 misure nazionali, compresi regimi di autoregolamentazione, vigenti prima del 29 novembre 2015 e non conformi all’articolo 3, paragrafo 2 o 3. Gli Stati membri interessati comunicano tali misure alla Commissione entro il 30 aprile 2016.

4.  Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione ( 4 ), connesse alle modalità tecniche per realizzare l’accesso ai servizi locali di dati in roaming sulla rete ospitante, continuano ad applicarsi ai fini della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati fino all’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 7, punto 4, lettera c), del presente regolamento.

▼M1

5.  L’articolo 5 bis cessa di essere in vigore dal 14 maggio 2024.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

( 2 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

( 3 ) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all’interno dell’Unione (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 1).