02015R0242 — IT — 08.03.2022 — 002.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/242 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2014 (GU L 041 del 17.2.2015, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1575 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2017 |
L 239 |
1 |
19.9.2017 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/204 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2021 |
L 34 |
1 |
16.2.2022 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/242 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2014
che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«Stato membro interessato», uno Stato membro che ha un interesse di gestione diretto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nella zona di competenza di un consiglio consultivo quale definito nell'allegato III, punto 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Nel caso del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del consiglio consultivo per i mercati, per «Stato membro interessato» si intendono tutti gli Stati membri dell'Unione;
«organizzazioni del settore», le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca (compresi i pescatori dipendenti) e, ove del caso, gli acquacoltori e i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;
«altri gruppi di interesse», i rappresentanti dei gruppi interessati dalla politica comune della pesca diversi dalle organizzazioni del settore, in particolare le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori.
Articolo 3
Entrata in funzione dei nuovi consigli consultivi
Le organizzazioni del settore e gli altri gruppi di interesse che intendono partecipare ai lavori di uno dei consigli consultivi di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 presentano alla Commissione una domanda congiunta riguardante l'entrata in funzione del rispettivo consiglio consultivo. La domanda congiunta è compatibile con gli obiettivi e i principi della politica comune della pesca enunciati nel regolamento (UE) n. 1380/2013, e in particolare nell'articolo 43, paragrafo 1, e nell'allegato III, e comprende:
una dichiarazione degli obiettivi;
i principi di funzionamento;
il regolamento interno;
un elenco delle organizzazioni del settore e di altri gruppi di interesse.
Articolo 4
Struttura e organizzazione dei consigli consultivi
L’assemblea generale di un consiglio consultivo:
adotta il regolamento interno del consiglio consultivo;
si riunisce almeno una volta all’anno per approvare la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale del consiglio consultivo;
decide in merito alla classificazione dei membri del consiglio consultivo nelle categorie «organizzazioni del settore» o «altri gruppi di interesse» applicando i criteri di cui all’allegato I e basandosi su informazioni oggettive e verificabili, quali le disposizioni dello statuto, l’elenco dei membri e la natura delle attività svolte dall’organizzazione in questione.
Il comitato esecutivo:
orienta e gestisce i compiti del consiglio consultivo conformemente all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
elabora la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale;
adotta le raccomandazioni e i suggerimenti di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 5
Metodi di lavoro
Il consiglio consultivo assicura che le raccomandazioni e i suggerimenti formulati:
rispettino le norme e gli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
siano elaborati secondo rigorosi principi di trasparenza, rappresentanza equilibrata e rispetto di tutte le opinioni espresse;
siano adottati, ove possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.
Articolo 6
Contributo finanziario dei consigli consultivi
Articolo 7
Sostegno degli Stati membri
Gli Stati membri possono fornire un adeguato sostegno tecnico, logistico e finanziario per agevolare il funzionamento dei consigli consultivi.
Articolo 7 bis
Verifiche dei risultati
Il consiglio consultivo si sottopone almeno una volta ogni cinque anni a una verifica indipendente dei risultati. Tale verifica mira a individuare le migliori prassi e le carenze e ad elencare le raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento del consiglio consultivo e a valutarne il contributo complessivo agli obiettivi della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli esiti di tali verifiche sono resi pubblici e, qualora siano individuate carenze nel funzionamento del consiglio consultivo, sono accompagnati da un piano d’azione che stabilisce azioni concrete e un calendario ben definito per la loro attuazione.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Criteri di classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle categorie «organizzazioni del settore» o «altri gruppi di interesse»
1. Un’organizzazione è classificata come «organizzazione del settore» se è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
l’organizzazione rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione o della vendita al dettaglio di prodotti ittici;
la maggioranza dei membri dell’organizzazione, siano essi persone fisiche o giuridiche, rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione o della vendita al dettaglio di prodotti ittici;
l’organizzazione rappresenta lavoratori nei settori connessi alla pesca commerciale, all’acquacoltura, alla trasformazione, alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita al dettaglio di prodotti ittici;
almeno il 50 % del finanziamento dell’organizzazione proviene da imprese attive nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione o della vendita al dettaglio di prodotti ittici;
l’organizzazione soddisfa almeno uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), ed è attiva nei settori dell’ambiente, dei consumatori e dei diritti umani, della salute, della promozione dell’uguaglianza o ancora della salute o del benessere degli animali.
2. Un’organizzazione è classificata come «altro gruppo di interesse» quando non soddisfa nessuno dei criteri di cui al paragrafo 1 e:
è principalmente attiva nei settori dell’ambiente, dei consumatori e dei diritti umani, della salute, della promozione dell’uguaglianza, della salute o del benessere degli animali o ancora della pesca ricreativa o sportiva; oppure
rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti connessi all’uso dell’ambiente marino o dello spazio marittimo diverso dalla pesca commerciale, dall’acquacoltura o dalla trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti ittici.