02015A0630(01) — IT — 11.12.2023 — 002.001


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►B

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

(GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

PROTOCOLLO  dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

  L 12

3

17.1.2017

 M2

DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA  del 9 dicembre 2016

  L 22

82

27.1.2017

►M3

DECISIONE n. 1/2023 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA  dell'11 dicembre 2023

  L 

1

18.1.2024


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 223, 4.9.2018, pag.  19  (2015/630)




▼B

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra



IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

dall'altra,

insieme denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Bosnia-Erzegovina di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in seguito denominato «il trattato UE») e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale;

CONSIDERANDO il partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, in particolare quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in seguito denominato «l'Atto finale di Helsinki»), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché per il rispetto degli obblighi previsti dagli accordi di pace di Dayton/Parigi e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti ad applicare i principi del libero mercato, la disponibilità della Comunità a contribuire alle riforme economiche in Bosnia-Erzegovina e l'impegno delle Parti a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC, che saranno applicati in modo trasparente e non discriminatorio;

CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di potenziare il dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della conferenza europea del 20 ottobre 2001;

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in seguito denominato «il presente accordo») creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento in Bosnia-Erzegovina;

TENENDO PRESENTE l'impegno della Bosnia-Erzegovina a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente;

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea(in seguito denominato «il trattato CE») vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Bosnia-Erzegovina di essere vincolati come parte della Comunità europea, a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;

RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

1.  
È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
2.  

Gli obiettivi di tale associazione sono:

a) 

aiutare la Bosnia-Erzegovina a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

b) 

contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione;

c) 

fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti,

d) 

sostenere gli sforzi della Bosnia-Erzegovina volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;

e) 

aiutare la Bosnia-Erzegovina a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;

f) 

promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina;

g) 

promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in seguito denominate «ADM») e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Articolo 4

Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.

Articolo 5

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rimangono soggette ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione e si basano sui meriti individuali della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 6

La Bosnia-Erzegovina s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi leggere e di piccolo calibro e droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 7

Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Articolo 8

L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 115, controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica è eseguita alla luce del disposto del preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell'applicazione dell'accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.

Articolo 9

L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato a norma di tali disposizioni, in particolare dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 10

1.  
Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.
2.  

Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

a) 

la piena integrazione della Bosnia-Erzegovina nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;

b) 

una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, anche attraverso scambi di informazioni pertinenti;

c) 

la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;

d) 

una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.

3.  
Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a) 

l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;

b) 

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle AMD, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

Articolo 11

1.  
Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2.  

Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:

a) 

all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Bosnia-Erzegovina, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»), dall'altra;

b) 

utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;

c) 

con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

Articolo 12

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 121.

Articolo 13

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 14

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale, nonché dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Bosnia-Erzegovina promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza.

Ogniqualvolta la Bosnia-Erzegovina preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

La Bosnia-Erzegovina attua integralmente gli accordi bilaterali di libero scambio esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Bosnia-Erzegovina, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

Articolo 15

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

a) 

il dialogo politico,

b) 

l'instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC;

c) 

concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo;

d) 

disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Bosnia-Erzegovina a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

La Bosnia-Erzegovina avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che questi hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 16

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

La Bosnia-Erzegovina avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 17

Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione

1.  
La Bosnia-Erzegovina deve promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi altro paese candidato all'adesione all'UE che non rientri nel processo di stabilizzazione e di associazione in qualunque settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Bosnia-Erzegovina e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.
2.  
Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina deve concludere con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, a norma dell'articolo V del GATS.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 18

1.  
Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2.  
Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3.  

Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

a) 

degli oneri equivalenti ad una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2 del GATT 1994;

b) 

dei dazi antidumping o compensativi;

c) 

dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

4.  

Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

a) 

la tariffa doganale comune della Comunità, istituita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

b) 

la tariffa doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il 2005 ( 2 ).

5.  
I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale più vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con più di 5 (compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente superiore.
6.  

Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

a) 

dai negoziati tariffari in sede di OMC o

b) 

dall'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC o

c) 

da riduzioni successive dopo l'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC,

i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

7.  
La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si comunicano i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 19

Definizione

1.  
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
2.  
Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 20

Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

1.  
I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.
2.  
Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 21

Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali

1.  
I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità diversi da quelli elencati nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2.  
Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.
3.  
I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità elencati nell'allegato I a), I b) e I c) sono progressivamente ridotti e aboliti secondo i calendari di cui a detto allegato.
4.  
Le restrizioni quantitative alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 22

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

1.  
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2.  
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 23

Riduzione accelerata dei dazi doganali

La Bosnia-Erzegovina si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 24

Definizione

1.  
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina.
2.  
Per «prodotti agricoli e della pesca» s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
3.  
La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91 , 1902 20 10 e 2301 20 00 .

Articolo 25

Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

Abolizione delle restrizioni quantitative applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca

1.  
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Bosnia-Erzegovina.
2.  
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità.

Articolo 27

Prodotti agricoli

1.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 500 tonnellate, espresse in peso carcasse.
3.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12 000 tonnellate (peso netto).

▼M1

A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, il contingente tariffario annuale di cui al primo comma è di 13 210 tonnellate (peso netto).

▼B

4.  

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina:

a) 

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III a);

b) 

riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III b), III c) e III d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

c) 

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III e) entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti interessati.

▼M1

4 bis.  
In aggiunta al paragrafo 4, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione, elencati nell'allegato III (f), entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti in questione.

▼B

5.  
Il protocollo 7 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose in esso riportati.

Articolo 28

Pesce e prodotti della pesca

1.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

▼M1

1 bis.  
A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'Unione abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV (a). I prodotti elencati nell'allegato IV (a) sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

▼B

2.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Comunità a norma dell'allegato V.

▼M1

3.  
A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina apre un contingente esente da dazio per le importazioni di carpe vive di cui al codice NC 0301 93 00 entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 75 tonnellate. Alle importazioni che non rientrano nei limiti del contingente si applicano i dazi fissati nell'allegato V dell'ASA.

▼B

Articolo 29

Clausola di revisione

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Bosnia-Erzegovina nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia della Bosnia-Erzegovina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Bosnia-Erzegovina esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere ad una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 30

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 39, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i dispositivi normativi interni della controparte, entrambe le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

Articolo 31

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande spiritose

1.  
La Bosnia-Erzegovina assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 3 ), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Bosnia-Erzegovina per i prodotti dell'agricoltura e della pesca sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate nello stesso regolamento.
2.  
La Bosnia-Erzegovina vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
3.  
La Bosnia-Erzegovina rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
4.  
I marchi commerciali registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso, il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, cesseranno di essere utilizzati entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.
5.  
A decorrere dal 31 dicembre 2013, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Bosnia-Erzegovina.
6.  
La Bosnia-Erzegovina garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-5 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 32

Ambito d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

Articolo 33

Concessioni più favorevoli

Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 34

Standstill

1.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, né si aumentano quelli già applicati.
2.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3.  
Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Bosnia-Erzegovina e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca e l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati da III a V e al protocollo 1.

Articolo 35

Divieto di discriminazione fiscale

1.  
La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2.  
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 36

Dazi doganali di carattere fiscale

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 37

Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere

1.  
Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2.  
Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Bosnia-Erzegovina o derivanti dagli accordi bilaterali specificati nel titolo III, conclusi dalla Bosnia-Erzegovina per promuovere il commercio regionale.
3.  
Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Bosnia-Erzegovina sanciti nel presente accordo.

Articolo 38

Dumping e sovvenzioni

1.  
Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 39.
2.  
Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 39

Clausola di salvaguardia generale

1.  
Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2.  

Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a) 

grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice oppure

b) 

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice può adottare opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3.  
Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni provenienti dall'altra Parte non devono superare quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, causati dall'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino ad un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 6 per lo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di due anni.

In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono adottare misure per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione.

4.  
Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le due Parti in questione.
5.  

Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo sono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema conformemente al presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo;

b) 

qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione informandone immediatamente l'altra Parte.

Le misure di salvaguardia sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.  
Qualora la Comunità o la Bosnia-Erzegovina assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo ad una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.

Articolo 40

Clausola di penuria

1.  

Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a) 

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice o

b) 

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.  
Nello scegliere le misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3.  
Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.
4.  
Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5.  
Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 41

Monopoli di Stato

La Bosnia-Erzegovina adegua tutti i monopoli nazionali a carattere commerciale di modo che, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

Articolo 42

Norme di origine

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 2 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 43

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 44

Mancata cooperazione amministrativa

1.  
Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.
2.  
Quando una Parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3.  

Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s'intende, fra l'altro:

a) 

la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b) 

il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

c) 

il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato ad informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4.  

L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a) 

la Parte che ha constatato, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti;

b) 

qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione;

c) 

le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5.  
Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a) del presente articolo, la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 45

Responsabilità finanziaria

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell'applicare le disposizioni del protocollo 2, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di adottare tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 46

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

CAPITOLO I

Circolazione dei lavoratori

Articolo 47

1.  

Nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

a) 

il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;

b) 

il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 48, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2.  
Nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicabili nel suo territorio, la Bosnia-Erzegovina concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 48

1.  

Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

a) 

si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Bosnia-Erzegovina concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

b) 

gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2.  
Dopo tre anni il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, secondo le norme e le procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 49

1.  

Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:

a) 

tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;

b) 

le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

c) 

ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2.  
La Bosnia-Erzegovina concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, punti b) e c).

CAPITOLO II

Stabilimento

Articolo 50

Definizione

Ai fini del presente accordo:

a) 

per «società comunitaria» o «società della Bosnia-Erzegovina» s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina viene considerata una società comunitaria o della Bosnia-Erzegovina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina;

b) 

per «consociata» di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;

c) 

per «filiale» di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

d) 

per «stabilimento» s'intende:

i) 

per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) 

per quanto riguarda le società comunitarie e le società della Bosnia-Erzegovina, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Bosnia-Erzegovina o nella Comunità;

e) 

per «attività» s'intendono quelle economiche;

f) 

le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g) 

per «cittadino della Comunità» o «cittadino della Bosnia-Erzegovina» s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e controllate da cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Bosnia-Erzegovina in base alle rispettive legislazioni;

h) 

per «servizi finanziari» s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare l'ambito d'applicazione di tale allegato.

Articolo 51

1.  

La Bosnia-Erzegovina agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina concede:

a) 

per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b) 

per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2.  

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e i suoi Stati membri concedono:

a) 

per lo stabilimento di società della Bosnia-Erzegovina nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b) 

per l'attività delle filiali e consociate della Bosnia-Erzegovina stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.

3.  
Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio.
4.  
Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Bosnia-Erzegovina che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5.  

Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

a) 

a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Bosnia-Erzegovina;

b) 

a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie avranno inoltre il diritto di acquistare e godranno degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della Bosnia-Erzegovina e godranno, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società della Bosnia-Erzegovina, quando ciò è necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite. Le disposizioni della presente lettera si applicano fatto salvo l'articolo 63;

c) 

dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) a filiali di società comunitarie.

Articolo 52

1.  
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.
2.  
Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di adottare misure a titolo prudenziale, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.
3.  
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 53

1.  
Fatto salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo ( 4 ) (in seguito denominato «ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 54

1.  
Le disposizioni degli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2.  
La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 55

Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e della Bosnia-Erzegovina l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Bosnia-Erzegovina e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

Articolo 56

1.  
Una società comunitaria stabilita nel territorio della Bosnia-Erzegovina o una società della Bosnia-Erzegovina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio di stabilimento, nel territorio rispettivamente della Bosnia-Erzegovina e della Comunità, cittadini rispettivamente degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina, purché si tratti di quadri intermedi di cui al paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2.  

I quadri intermedi delle summenzionate società, in seguito denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» di cui alla lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) 

le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

i) 

dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

ii) 

svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

iii) 

hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) 

i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative ad un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

c) 

per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.

3.  

L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina di cittadini rispettivamente della Bosnia-Erzegovina o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, quali definiti al paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società della Bosnia-Erzegovina oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Bosnia-Erzegovina, a condizione che:

a) 

detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio di stabilimento e

b) 

la sede principale della società si trovi al di fuori rispettivamente della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Bosnia-Erzegovina.

CAPITOLO III

Prestazione di servizi

Articolo 57

1.  
La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2.  
Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 56, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.
3.  
Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 58

1.  
Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.
2.  
Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

Articolo 59

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, si applicano le disposizioni seguenti:

1) 

nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 3 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Bosnia-Erzegovina e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti con quella della Comunità.

2) 

Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3) 

Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:

a) 

evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;

b) 

aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

c) 

ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4) 

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.

5) 

Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

6) 

La Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione, comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7) 

A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV

Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

Articolo 60

Le Parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina.

Articolo 61

1.  
Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2.  
Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.
3.  
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle norme e delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri.

Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai suoi cittadini.

A decorrere dal quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore ad un anno.

4.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Bosnia-Erzegovina e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.
5.  
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
6.  
Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.
7.  
Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 62

1.  
Durante i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti adottano misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2.  
Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

Disposizioni di carattere generale

Articolo 63

1.  
L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
2.  
Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

Articolo 64

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di residenza, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.

Articolo 65

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da ed esclusivamente di proprietà congiunta di società o cittadini della Bosnia-Erzegovina e società o cittadini della Comunità.

Articolo 66

1.  
Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2.  
Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3.  
Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Bosnia-Erzegovina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 67

1.  
Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2.  
Qualora uno o più Stati membri o la Bosnia-Erzegovina abbia o rischi di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, può adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, informa immediatamente l'altra Parte.
3.  
Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 68

Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, dei requisiti posti dall'articolo V del GATS.

Articolo 69

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di adottare le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 70

1.  
Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione della Bosnia-Erzegovina a quella della Comunità e della sua effettiva applicazione. La Bosnia-Erzegovina si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Bosnia-Erzegovina garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.
2.  
Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.
3.  
In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno e sugli altri aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Bosnia-Erzegovina si concentra sulle altre parti dell'acquis.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Bosnia-Erzegovina.

4.  
La Bosnia-Erzegovina definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo del ravvicinamento legislativo e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

Articolo 71

Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico

1.  

Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina:

a) 

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b) 

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina o in una sua parte sostanziale;

c) 

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.  
Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3.  
Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4.  
La Bosnia-Erzegovina istituisce un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettera c), entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5.  
Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando, tra l'altro, all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
6.  
La Bosnia-Erzegovina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7.  
a) 

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le Parti accettano che, durante i primi sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Bosnia-Erzegovina sia valutato tenendo conto del fatto che la Bosnia-Erzegovina deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

b) 

Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della Bosnia-Erzegovina e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.  
Il protocollo 4 definisce le norme speciali sugli aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione dell'industria siderurgica.
9.  

Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

a) 

il paragrafo 1, lettera c), non si applica;

b) 

le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

10.  
Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 72

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 73

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1.  
A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2.  
Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
3.  
La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie atte a garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
4.  
La Bosnia-Erzegovina s'impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi dell'accordo su aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Bosnia-Erzegovina ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
5.  
Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 74

Appalti pubblici

1.  
La Comunità e la Bosnia-Erzegovina sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.
2.  
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società della Bosnia-Erzegovina, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Bosnia-Erzegovina avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità verifica periodicamente se la Bosnia-Erzegovina abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3.  
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Bosnia-Erzegovina.
4.  
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Bosnia-Erzegovina potranno accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Bosnia-Erzegovina. Nel periodo di transizione quinquennale la Bosnia-Erzegovina riduce progressivamente le preferenze esistenti di modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio preferenziale non superi il 15 % nel primo e secondo anno, il 10 % nel terzo e quarto anno e il 5 % nel quinto anno.
5.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Bosnia-Erzegovina di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Bosnia-Erzegovina riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.
6.  
Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 47 a 69.

Articolo 75

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1.  
La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2.  

A tale scopo, le Parti si adoperano per:

a) 

promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e delle procedure europee di valutazione della conformità;

b) 

fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

c) 

incoraggiare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) ( 5 );

d) 

se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Bosnia-Erzegovina abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

Articolo 76

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme della Bosnia-Erzegovina in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

a) 

una politica attiva di protezione dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;

b) 

l'armonizzazione della legislazione della Bosnia-Erzegovina in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità;

c) 

un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

d) 

un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.

Articolo 77

Condizioni di lavoro e pari opportunità

La Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 78

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e la capacità istituzionale del sistema giudiziario, a migliorare l'accesso alla giustizia, a dotare di strutture adeguate la polizia, le dogane e gli altri organi incaricati di applicare la legge, ad impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

Articolo 79

Protezione dei dati personali

All'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. La Bosnia-Erzegovina istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

Articolo 80

Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, deve comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

a) 

lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

b) 

la redazione di testi legislativi;

c) 

una maggiore efficienza delle istituzioni;

d) 

la formazione del personale;

e) 

la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;

f) 

la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

a) 

nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, così da garantire il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

b) 

nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

Articolo 81

Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione

1.  
Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri riammettono i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro dell'accordo sulla riammissione.

2.  
La Bosnia-Erzegovina è disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.
3.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.

Articolo 82

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1.  
Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2.  
La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire l'efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 83

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1.  
Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania, nonché a garantire un controllo più efficace dei precursori.
2.  
Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

Articolo 84

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

a) 

il traffico e la tratta di esseri umani;

b) 

le attività economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;

c) 

la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;

d) 

la frode fiscale;

e) 

la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) 

il contrabbando;

g) 

il traffico illecito di armi;

h) 

la falsificazione di documenti;

i) 

il traffico illecito di automobili;

j) 

la cibercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

Articolo 85

Lotta al terrorismo

Le Parti convengono di cooperare, conformemente alle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

a) 

attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU pertinenti, convenzioni e strumenti internazionali;

b) 

attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c) 

attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 86

1.  
La Comunità e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bosnia-Erzegovina. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.
2.  
Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Bosnia-Erzegovina. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3.  
Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

Articolo 87

Politica economica e commerciale

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.

Su richiesta delle autorità della Bosnia-Erzegovina, la Comunità può fornire assistenza per aiutare la Bosnia-Erzegovina ad instaurare un'economia di mercato funzionante e ad avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.

Articolo 88

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le Parti si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati confrontabili, attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Bosnia-Erzegovina. Essa consente inoltre allo Stato e agli uffici statistici delle entità di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei loro clienti nazionali e internazionali (pubblica amministrazione e settore privato). Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.

Articolo 89

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e la Comunità si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e altri servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 90

Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, all'elaborazione e all'adozione della normativa pertinente al fine di creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC), compresa l'istituzione di unità di audit interno funzionalmente indipendenti, e sistemi indipendenti di audit esterno, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e conformemente alle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione si concentra altresì sullo sviluppo delle capacità e sulla formazione presso le istituzioni onde sviluppare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche e istituti di audit esterno (istituzioni superiori di controllo), compresi la creazione e il potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per i sistemi di 'audit interno.

Articolo 91

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per il rilancio economico e industriale della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 92

Cooperazione industriale

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Bosnia-Erzegovina, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.

Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'attività delle imprese.

La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario riguardante la politica industriale.

Articolo 93

Piccole e medie imprese

Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese

Articolo 94

Turismo

La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira principalmente a intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.), a sviluppare la cooperazione fra aziende turistiche, esperti, governi e organi pubblici competenti in materia di turismo e a trasferire il know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

La cooperazione può essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

Articolo 95

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a ristrutturare e modernizzare i settori agricolo e agroindustriale della Bosnia-Erzegovina, aiutandoli in particolare a soddisfare i requisiti veterinari e fitosanitari della Comunità, e ad avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

Articolo 96

Pesca

Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Articolo 97

Dogane

Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Bosnia-Erzegovina a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale della Bosnia-Erzegovina all'acquis.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale figurano nel protocollo 5.

Articolo 98

Fiscalità

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Bosnia-Erzegovina per assicurare una riscossione efficace delle imposte e potenziare la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1o dicembre 1997.

La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni con gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. La Bosnia-Erzegovina completa infine la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

Articolo 99

Cooperazione nel settore sociale

Le Parti collaborano per agevolare la definizione della politica occupazionale della Bosnia-Erzegovina nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale della Bosnia-Erzegovina alle nuove esigenze economiche e sociali, onde garantire un pari accesso e un sostegno effettivo a tutte le persone vulnerabili, e può comprendere la revisione della legislazione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per i disabili e per tutte le persone vulnerabili, comprese quelle appartenenti a minoranze, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

Articolo 100

Istruzione e formazione

Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. La Bosnia-Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali pertinenti.

I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Bosnia-Erzegovina.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

Articolo 101

Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra singoli cittadini, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, in particolare nell'ambito della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 102

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei mass media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunità le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Articolo 103

Società dell'informazione

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario sulla società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle della Comunità.

Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Articolo 104

Reti e servizi di comunicazione elettronici

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.

Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Bosnia-Erzegovina di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 105

Informazione e comunicazione

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Bosnia-Erzegovina informazioni più specialistiche.

Articolo 106

Trasporti

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti.

La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Bosnia-Erzegovina, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, sviluppare infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale, aggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

Articolo 107

Energia

La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia compresi, se del caso, gli aspetti relativi alla sicurezza nucleare, si basa sul trattato che istituisce la Comunità dell'energia e viene sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Bosnia-Erzegovina nei mercati energetici europei.

Articolo 108

Ambiente

Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.

Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative ai fini di una pianificazione strategica delle questioni ambientali onde assicurare il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione della Bosnia-Erzegovina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, compresi i rifiuti e i prodotti chimici, sull'istituzione di un sistema di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e sull'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Articolo 109

Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico

Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

Articolo 110

Sviluppo regionale e locale

Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto delle priorità dell'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

Articolo 111

Riforma della pubblica amministrazione

La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Bosnia-Erzegovina, avvalendosi delle riforme già attuate nel settore.

Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni in linea con i requisiti del partenariato europeo, in particolare l'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, la formazione permanente, la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e il rafforzamento del processo di elaborazione delle politiche. Le riforme terranno debitamente conto degli obiettivi di sostenibilità fiscale, compresi gli aspetti connessi alla struttura delle finanze pubbliche. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione della Bosnia-Erzegovina.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 112

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 5, 113 e 115, la Bosnia-Erzegovina può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia-Erzegovina. L'assistenza comunitaria è inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina è modulato in funzione del fabbisogno constatato e delle priorità concordate, riflette la capacità di assorbimento e, se del caso, di rimborso ed attua i provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

Articolo 113

Può essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina.

L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

Articolo 114

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 115

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 116

1.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.
2.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3.  
I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5.  
Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 117

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno dell'ambito d'applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Articolo 118

1.  
Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.
2.  
Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.
3.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 117.

Articolo 119

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

Articolo 120

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 121

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, nel cui ambito vengono organizzati incontri e scambi di opinioni fra membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

Articolo 122

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 123

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

a) 

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) 

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) 

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 124

1.  

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a) 

il regime applicato dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;

b) 

il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Bosnia-Erzegovina non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o filiali della Bosnia-Erzegovina.

2.  
Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 125

1.  
Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2.  
Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3.  
Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 126 e, eventualmente, il protocollo 6.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4.  
Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 119 e 120.

5.  
Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 38, 39, 40 e 44 e del protocollo 2.

Articolo 126

1.  
In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia deve motivare questo parere e indicare, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell'articolo 125, paragrafo 4.

2.  
Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e di altri organi, come previsto al paragrafo 3, onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.
3.  
Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 6. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 119 o 120, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni devono rimanere riservate.

4.  
Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 6, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

Articolo 127

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godono di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.

Articolo 128

Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari ( 6 ), firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Si procede al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che è autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.

Articolo 129

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

Articolo 130

Ai fini del presente accordo, per «Parti» s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.

Articolo 131

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 132

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 133

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca, croata e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 134

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo 135

Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, per «data di entrata in vigore del presente accordo» s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 71 e 73 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 3, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Съставено в Люксембург на шестнадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de dos mil ocho.

V Lucemburku dne šestnáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den sekstende juni to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kuueteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le seize juin deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio šešioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizenhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sittax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de zestiende juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em dezasseis de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Luxembourg, la șaisprezece iunie două mii opt.

V Luxemburgu dňa šestnásteho júna dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne šestnajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kuudentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den sextonde juni tjugohundraåtta.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga juna dvije hiljade osme godine.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga lipnja dvije tisuće osme godine.

Састављено у Луксембургу, шеснаестога јуна двије хиљаде осме године.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Gћal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

signatory

ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI

ALLEGATI

— 
Allegato I (articolo 21) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti industriali della Comunità
— 
Allegato II (articolo 27, paragrafo 2) — Definizione dei prodotti «baby beef»
— 
Allegato III (articolo 27) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunità
— 
Allegato IV (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bosnia-Erzegovina
— 
Allegato V (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione in Bosnia-Erzegovina di merci originarie della Comunità
— 
Allegato VI (articolo 50) — Stabilimento: Servizi finanziari
— 
Allegato VII (articolo 73) — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

PROTOCOLLI

— 
Protocollo 1 (articolo 25) — Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina
— 
Protocollo 2 (articolo 42) — Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
— 
Protocollo 3 (articolo 59) — In materia di trasporti terrestri
— 
Protocollo 4 (articolo 71) — Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica
— 
Protocollo 5 (articolo 97) — Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
— 
Protocollo 6 (articolo 126) — Composizione delle controversie
— 
Protocollo 7 (articolo 27) — Riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

ALLEGATO I

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

ALLEGATO I (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) 

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base;

b) 

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.



Codice NC

Designazione delle merci

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

2501 00 10

–  Acqua di mare e acque madri di saline

 

–  Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

 

– –  altro:

 

– – –  altro:

2501 00 99

– – – –  altro

2508

Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806 ), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:

2508 70 00

–  Terre di chamotte o di dinas

2511

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816 :

2511 20 00

–  Carbonato di bario naturale (witherite)

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

2523 10 00

–  Cementi non polverizzati detti clinkers

 

–  Cementi Portland:

2523 21 00

– –  Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

2523 29 00

– –  altri:

ex 2523 29 00

– – –  diversi dai cementi utilizzati per i pozzi di petrolio e i giacimenti di gas

2524

Amianto (asbesto)

2524 10 00

–  Crocidolite

2524 90 00

–  altro:

ex 2524 90 00

– –  Amianto in forma di fibre, di fiocchi o di polvere

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

 

–  liquefatti:

2711 11 00

– –  Gas naturale

2711 12

– –  Propano

2711 13

– –  Butani

2711 19 00

– –  altri

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio:

2801 10 00

–  Cloro

2801 20 00

–  Iodio

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:

2804 10 00

–  Idrogeno

 

–  Gas rari:

2804 29

– –  altri

2804 30 00

–  Azoto

2804 40 00

–  Ossigeno

 

–  Silicio:

2804 69 00

– –  altri

2804 90 00

–  Selenio

2807 00

Acido solforico; oleum:

2807 00 90

–  oleum

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:

2809 10 00

–  Pentaossido di difosforo

2809 20 00

–  Acido fosforico e acidi polifosforici:

ex 2809 20 00

– –  Acidi metafosforici

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

 

–  altri acidi inorganici:

2811 19

– –  altri:

2811 19 10

– – –  Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

2811 19 20

– – –  Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)

2811 19 80

– – –  altro:

ex 2811 19 80

– – – –  diverso dall'acido arsenico

 

–  altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

2811 21 00

– –  Diossido di carbonio

2811 29

– –  altri

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:

2813 90

–  altri

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:

2815 20

–  Idrossido di potassio (potassa caustica)

2815 30 00

–  Perossidi di sodio o di potassio

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:

2816 40 00

–  ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3:

2821 20 00

–  Terre coloranti

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:

2825 20 00

–  Ossido e idrossido di litio

2825 30 00

–  Ossidi e idrossidi di vanadio

2825 40 00

–  Ossidi e idrossidi di nichel

2825 50 00

–  Ossidi e idrossidi di rame

2825 60 00

–  Ossidi di germanio e diossido di zirconio

2825 70 00

–  Ossidi e idrossidi di molibdeno

2825 80 00

–  Ossidi di antimonio

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro:

 

–  Fluoruri:

2826 12 00

– –  di alluminio

2826 30 00

–  Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

2826 90

–  altro:

2826 90 80

– –  altro:

ex 2826 90 80

– – –  Fluorosilicati diversi da quelli di sodio o di potassio

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:

2827 10 00

–  Cloruro di ammonio

2827 20 00

–  Cloruro di calcio

 

–  altri cloruri:

2827 31 00

– –  di magnesio

2827 32 00

– –  di alluminio

2827 39

– –  altri:

2827 39 10

– – –  di stagno

2827 39 85

– – –  altro

 

–  Ossicloruri e idrossicloruri:

2827 41 00

– –  di rame

2827 49

– –  altri:

 

–  Bromuri e ossibromuri

2827 51 00

– –  Bromuri di sodio o di potassio

2827 59 00

– –  altri

2827 60 00

–  Ioduri e ossiioduri:

ex 2827 60 00

– –  diversi dallo ioduro di potassio

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:

2828 90 00

–  altri

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:

2830 90

–  altri

2831

Ditioniti e solfossilati:

2831 90 00

–  altri

2832

Solfiti; tiosolfati

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):

 

–  Solfati di sodio:

2833 19 00

– –  altri

 

–  altri solfati:

2833 21 00

– –  di magnesio

2833 22 00

– –  di alluminio

2833 24 00

– –  di nichel

2833 25 00

– –  di rame

2833 29

– –  altri:

2833 29 20

– – –  di cadmio; di cromo; di zinco

2833 29 30

– – –  di cobalto; di titanio:

ex 2833 29 30

– – – –  di titanio

2833 29 60

– – –  di piombo

2833 29 90

– – –  altro:

ex 2833 29 90

– – – –  esclusi quelli di stagno o di manganese

2833 30 00

–  Allumi

2833 40 00

–  Perossolfati (persolfati)

2834

Nitriti; nitrati:

2834 10 00

–  Nitriti

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:

2835 10 00

–  Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

 

–  Fosfati:

2835 22 00

– –  di mono o di disodio

2835 24 00

– –  di potassio

2835 26

– –  altri fosfati di calcio

2835 29

– –  altri

 

–  Polifosfati:

2835 39 00

– –  altri

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:

 

–  altro:

2836 92 00

– –  Carbonato di stronzio

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

 

–  Cianuri e ossicianuri:

2837 19 00

– –  altri

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:

2839 90

–  altro:

2839 90 90

– –  altro:

ex 2839 90 90

– – –  di piombo

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:

 

–  Manganiti, manganati e permanganati:

2841 69 00

– –  altri

2841 80 00

–  Tungstati (volframati)

2841 90

–  altri:

2841 90 85

– –  altri:

ex 2841 90 85

– – –  Alluminati

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:

 

–  Composti dell'argento:

2843 21 00

– –  Nitrato di argento

2843 29 00

– –  altri

2843 30 00

–  Composti d'oro

2843 90

–  Composti dell'argento: amalgami

2844

Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

2845

Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no:

2849 90

–  altri

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

2852 00 00

Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

ex 2852 00 00

–  Fulminati o cianuri

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi:

 

–  Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:

2903 11 00

– –  Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

2903 13 00

– –  Cloroformio (triclorometano)

2903 19

– –  altri:

2903 19 10

– – –  1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

 

–  Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:

2903 29 00

– –  altri

 

–  Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:

2903 31 00

– –  Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)

2903 39

– –  altri

 

–  Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

2903 52 00

– –  Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)

2903 59

– –  altri

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:

2904 10 00

–  Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

2904 20 00

–  Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi:

ex 2904 20 00

– –  diversi dall'1,2,3-Propanetriol trinitrato

2904 90

–  altri

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

–  Monoalcoli saturi:

2905 11 00

– –  Metanolo (alcole metilico)

 

–  Monoalcoli non saturi:

2905 29

– –  altri

 

–  Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:

2905 51 00

– –  Etclorvinolo (DCI)

2905 59

– –  altri

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

–  Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:

2906 13

– –  Steroli e inositoli:

2906 13 10

– – –  Steroli:

ex 2906 13 10

– – – –  Colesterolo

 

–  Aromatici:

2906 29 00

– –  altri:

ex 2906 29 00

– – –  Alcole cinnamico

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:

 

–  altro:

2908 99

– –  altri:

2908 99 90

– – –  altro:

ex 2908 99 90

– – – –  esclusi i dinitroortocresoli e gli altri eteri di nitroderivati

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

–  Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2909 19 00

– –  altri

2909 20 00

–  Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2909 30

–  Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

– –  Derivativi bromurati:

2909 30 31

– – –  Pentabromodifeniletere; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi) benzene

2909 30 35

– – –  1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrilebutadiene- stirene (ABS)

2909 30 38

– – –  altro

2909 30 90

– –  altro

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2910 40 00

–  Dieldrina (ISO, DCI)

2910 90 00

–  altri

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

 

–  Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:

2912 11 00

– –  Metanale «formaldeide»

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

–  Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:

2915 29 00

– –  altri

2915 60

–  Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

2915 70

–  Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:

2915 70 15

– –  Acido palmitico

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

–  Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati

2917 12

– –  Acido adipico, suoi sali e suoi esteri:

2917 12 10

– – –  Acido adipico e suoi sali

2917 13

– –  Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri

2917 19

– –  altri:

2917 19 10

– – –  Acido malonico, suoi sali e suoi esteri:

2917 20 00

–  Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

–  Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

2917 34

– –  Altri esteri dell'acido ortoftalico:

2917 34 10

– – –  Ortoftalati di dibutile

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2920 90

–  altro:

2920 90 10

– –  Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

ex 2920 90 10

– – –  Esteri carbonici e loro derivati; derivati di esteri solforici

2920 90 85

– –  Altri prodotti:

ex 2920 90 85

– – –  Nitroglicerina; altri esteri carbonici e loro derivati; pentaeritrile tetranitrato

2921

Composti a funzione ammina:

 

–  Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

2921 41 00

– –  Anilina e suoi sali:

ex 2921 41 00

– – –  Anilina

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate:

 

–  Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

2922 11 00

– –  Monoetanolammina e suoi sali:

ex 2922 11 00

– – –  Sali di monoetanolammina

2922 12 00

– –  Dietanolammina e suoi sali:

ex 2922 12 00

– – –  Sali di dietanolammina

2922 13

– –  Trietanolammina e suoi sali:

2922 13 90

– – –  Sali di trietanolammina

 

–  Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

2922 21 00

– –  Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

2922 29 00

– –  altri:

ex 2922 29 00

– – –  Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali

 

–  Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

2922 41 00

– –  Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

2922 42 00

– –  Acido glutammico e suoi sali

ex 2922 42 00

– – –  esclusa la glutammina sodica

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:

2923 10 00

–  Colina e suoi sali:

ex 2923 10 00

– –  esclusi il cloruro di colina e lo ioduro di succinilcolina

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:

 

–  Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

2924 19 00

– –  altri:

ex 2924 19 00

– – –  Acetamide o asparagina e suoi sali

 

–  Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

2924 23 00

– –  Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

 

–  Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:

2925 12 00

– –  Glutetimide (DCI)

2925 19

– –  altri

2926

Composti a funzione nitrile:

2926 90

–  altro:

2926 90 20

– –  Isoftalonitrile

2930

Tiocomposti organici:

2930 20 00

–  Tiocarbammati e ditiocarbammati

2930 30 00

–  Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame

2930 90

–  altro:

2930 90 85

– –  altro:

ex 2930 90 85

– – –  Tioammidi (esclusa la tiurea) e tioeteri

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:

 

–  Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non) non condensato:

2933 61 00

– –  Melamina

2933 69

– –  altri:

2933 69 10

– – –  Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)

 

–  Lattami:

2933 72 00

– –  Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

2933 79 00

– –  altri lattami

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:

2938 90

–  altro:

2938 90 90

– –  altro:

ex 2938 90 90

– – –  altre saponine

2939

Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:

2939 20 00

–  Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

 

–  altro:

2939 91

– –  Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri e altri derivati di tali prodotti:

 

– – –  Cocaina e suoi sali:

2939 91 11

– – – –  Cocaina greggia

2939 91 19

– – – –  altro

2939 91 90

– – –  altro

2939 99 00

– –  altri:

ex 2939 99 00

– – –  escluse la butilscopolamina e la capsaicina

2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

2941

Antibiotici:

2941 10

–  Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti:

2941 10 10

– –  Amossicillina (DCI) e suoi sali

2941 10 20

– –  Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali

3102

Concimi minerali o chimici fosfatici:

 

–  Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:

3102 29 00

– –  altri

3102 30

–  Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:

3102 30 10

– –  in soluzione acquosa

3102 30 90

– –  altro:

ex 3102 30 90

– – –  escluso il nitrato di ammonio per esplosivi, poroso

3102 40

–  Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

3102 50

–  Nitrato di sodio:

3102 50 10

– –  Nitrato di sodio naturale

3102 50 90

– –  altro:

ex 3102 50 90

– – –  con tenore di azoto superiore a 16,3 %

3103

Concimi minerali o chimici fosfatici:

3103 10

–  Perfosfati

3103 90 00

–  altro:

ex 3103 90 00

– –  diversi dai fosfati, arricchiti con calcio

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:

3105 10 00

–  prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

3105 20

–  Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

3105 30 00

–  Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

 

–  Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:

3105 51 00

– –  contenenti nitrati e fosfati

3105 59 00

– –  altri

3105 60

–  Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:

3202 90 00

–  altri

3205 00 00

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

3206 20 00

–  Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

 

–  altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

3206 41 00

– –  Oltremare e sue preparazioni

3206 42 00

– –  Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

3206 49

– –  altri:

3206 49 30

– – –  Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

3206 49 80

– – –  altro:

ex 3206 49 80

– – – –  a base di nerofumo;; grigio di zinco

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:

3212

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:

3212 90

–  altri

3213

Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:

3214 10

–  Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura,

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:

3215 90

–  altri

3303 00

Profumi ed acque da toletta

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:

3306 20 00

–  Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)

3306 90 00

–  altri

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:

3307 10 00

–  Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

3307 30 00

–  Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

 

–  Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

3307 41 00

– –  Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

3307 49 00

– –  altri

3307 90 00

–  altri

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:

 

–  Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

3401 19 00

– –  altri

3401 20

–  Saponi presentati in altre forme

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 :

3402 20

–  Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

3402 20 20

– –  Preparazioni tensioattive

3402 90

–  altro:

3402 90 10

– –  Preparazioni tensioattive

3404

Cere artificiali e cere preparate:

3404 90

–  altro:

3404 90 10

– –  Cere preparate, compresa la ceralacca

3404 90 80

– –  altro:

ex 3404 90 80

– – –  esclusa la lignite modificata chimicamente

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 :

3405 10 00

–  Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

3405 20 00

–  Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

3405 30 00

–  Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

3405 90

–  altro:

3405 90 90

– –  altro

3406 00

Candele, ceri ed articoli simili

3407 00 00

Paste per modelli, anche presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso

3601 00 00

Polveri propellenti

3602 00 00

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

3603 00

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:

3604 10 00

–  Articoli per fuochi d'artificio

3604 90 00

–  altro:

ex 3604 90 00

– –  esclusi i razzi grandinifughi

3605 00 00

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

3701 10

–  per raggi X

3701 20 00

–  Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

 

–  altro:

3701 91 00

– –  per la fotografia a colori (policromia)

3701 99 00

– –  altri

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

3704 00

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

3705

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate diverse dalle pellicole cinematografiche:

3705 10 00

–  per la stampa in offset

3705 90

–  altro:

3705 90 10

– –  Microfilm:

ex 3705 90 10

– – –  contenenti testi scientifici o professionali

3809

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

–  altro:

3809 91 00

– –  dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili

3809 92 00

– –  dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili:

ex 3809 92 00

– – –  escluse le preparazioni incomplete

3809 93 00

– –  dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili:

ex 3809 93 00

– – –  escluse le preparazioni incomplete

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

–  Preparazioni antidetonanti:

3811 11

– –  a base di composti del piombo

 

–  Additivi per oli lubrificanti:

3811 29 00

– –  altri

3811 90 00

–  altri

3813 00 00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; cariche per bombe estintrici

3814 00

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:

 

–  Catalizzatori su supporti:

3815 11 00

– –  aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

3815 12 00

– –  aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

3819 00 00

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820 00 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

3821 00 00

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 10 00

–  Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

3824 30 00

–  Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

3824 40 00

–  Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

3824 50

–  Malte e calcestruzzo, non refrattari

3824 90

–  altro:

3824 90 15

– –  Scambiatori di ioni

3824 90 20

– –  Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

3824 90 25

– –  Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio

3824 90 35

– –  Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi<0}

 

– –  altro:

3824 90 50

– – –  Preparazioni per la galvanoplastica

3824 90 55

– – –  Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

 

– – –  Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:

3824 90 61

– – – –  Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004

3824 90 62

– – – –  Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

3824 90 64

– – – –  altro

3824 90 65

– – –  Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00 )

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie:

3901 20

–  Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:

3901 20 90

– –  altro

3901 90

–  altro:

3901 90 10

– –  Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico

3901 90 20

– –  Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:

3902 10 00

–  Polipropilene

3902 20 00

–  Poliisobutilene:

3902 90

–  altro:

3902 90 10

– –  Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

3902 90 20

– –  Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:

 

–  Altro poli(cloruro di vinile):

3904 21 00

– –  non plastificato

3904 22 00

– –  plastificato

3904 50

–  Polimeri di cloruro di vinilidene

3904 90 00

–  altri

3906

Altri polimeri di vinile, in forme primarie:

3906 90

–  altro:

3906 90 10

– –  Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]

3906 90 20

– –  Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero

3906 90 30

– –  Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile

3906 90 40

– –  Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)

3906 90 50

– –  Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili

3906 90 60

– –  Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:

3907 30 00

–  Resine epossidiche

3907 50 00

–  Resine alchidiche

 

–  altri poliesteri:

3907 91

– –  non saturi

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie:

3909 30 00

–  altre resine amminiche

3909 50

–  Poliuretani:

3909 50 10

– –  Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'- metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

 

–  Acetati di cellulosa:

3912 12 00

– –  plastificati

 

–  Eteri di cellulosa:

3912 39

– –  altri:

3912 39 20

– – –  Idrossipropilcellulosa

3912 90

–  altri:

3912 90 10

– –  Esteri di cellulosa

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

3913 10 00

–  Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

3913 90 00

–  altri:

ex 3913 90 00

– –  Caseina o gelatina

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:

 

–  Tubi rigidi:

3917 21

– –  di polimeri di etilene:

3917 21 10

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 22

– –  di polimeri di propilene:

3917 22 10

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 22 90

– – –  altri:

ex 3917 22 90

– – – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili muniti di accessori

3917 23

– –  di polimeri di cloruro di vinile:

3917 23 10

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 23 90

– – –  altri:

ex 3917 23 90

– – – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili muniti di accessori

3917 29

– –  di altre materie plastiche:

 

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

3917 29 12

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

3917 29 15

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

3917 29 19

– – – –  altri

3917 29 90

– – –  altri:

ex 3917 29 90

– – – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili con accessori

 

–  altri tubi:

3917 32

– –  altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:

 

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

3917 32 10

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3917 32 31

– – – – –  di polimeri di etilene

3917 32 35

– – – – –  di polimeri di cloruro di vinile

3917 32 39

– – – – –  altri

3917 32 51

– – – –  altri

 

– – –  altri:

3917 32 99

– – – –  altri

3917 33 00

– –  altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

ex 3917 33 00

– – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili

3917 39

– –  altri:

 

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

3917 39 12

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

3917 39 15

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

3917 39 19

– – – –  altri

3917 39 90

– – –  altri:

ex 3917 39 90

– – – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili con accessori

3917 40 00

–  Accessori:

ex 3917 40 00

– –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili

3918

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:

3919 10

–  in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:

 

– –  Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:

3919 10 11

– – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

3919 10 13

– – –  di poli(cloruro di vinile) non plastificato

3919 10 19

– – –  altri

 

– –  altri:

 

– – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

3919 10 31

– – – –  di poliesteri

3919 10 38

– – – –  altri

 

– – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3919 10 61

– – – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

3919 10 69

– – – –  altri

3919 10 90

– – –  altri

3919 90

–  altri:

3919 90 10

– –  non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare)

 

– –  altri:

3919 90 90

– – –  altri

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:

3920 10

–  di polimeri di etilene:

 

– –  di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:

 

– – –  di polietilene di densità:

 

– – – –  inferiore a 0,94:

3920 10 23

– – – – –  Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati

 

– – – – –  altri:

 

– – – – – –  non stampati:

3920 10 24

– – – – – – –  Fogli estensibili

3920 10 26

– – – – – – –  altri

3920 10 27

– – – – – –  stampati

3920 10 28

– – – –  uguale o superiore a 0,94

3920 20

–  di polimeri di propilene

 

–  di polimeri di cloruro di vinile:

3920 43

– –  contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

3920 49

– –  altri:

 

–  di polimeri acrilici:

3920 51 00

– –  di poli(metacrilato di metile)

3920 59

– –  altri:

 

–  di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri::

3920 61 00

– –  di policarbonati

3920 62

– –  di poli(etilene tereftalato)

3920 63 00

– –  di poliesteri non saturi

3920 69 00

– –  di altri poliesteri

 

–  di cellulosa e suoi derivati chimici:

3920 71

– –  di cellulosa rigenerata

3920 73

– –  di acetato di cellulosa

3920 79

– –  di altri derivati della cellulosa

 

–  di altre materie plastiche:

3920 91 00

– –  di poli(butirrale di vinile)

3920 92 00

– –  di poliammidi

3920 93 00

– –  di resine amminiche

3920 94 00

– –  di resine fenoliche

3920 99

– –  di altre materie plastiche

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:

 

–  Prodotti alveolari:

3921 11 00

– –  di polimeri di stirene

3921 12 00

– –  di polimeri di cloruro di vinile:

3921 14 00

– –  di cellulosa rigenerata

3921 19 00

– –  di altre materie plastiche

3921 90

–  altri

3922

Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 :

3926 10 00

–  Oggetti per l'ufficio e per la scuola

3926 20 00

–  Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole)

3926 30 00

–  Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

3926 40 00

–  Statuette ed altri oggetti da ornamento

3926 90

–  altro:

3926 90 50

– –  Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini

 

– –  altro:

3926 90 92

– – –  ottenuti da fogli

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

 

–  Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):

4002 19

– –  altri

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

4005 20 00

–  Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 10 00

–  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4011 30 00

–  dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

ex 4011 30 00

– –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

4014

Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:

4014 10 00

–  Preservativi

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

 

–  altro:

4016 92 00

– –  Gomme per cancellare

4016 94 00

– –  Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

4016 99

– –  altri:

 

– – –  altro:

 

– – – –  per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 :

4016 99 52

– – – – –  Pezzi gomma-metallo

4016 99 58

– – – – –  altro

 

– – – –  altro:

4016 99 91

– – – – –  Pezzi gomma-metallo:

ex 4016 99 91

– – – – – –  diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4016 99 99

– – – – –  altro:

ex 4016 99 99

– – – – – –  diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4104

Pelli conciate o in crosta di bovini (compreso il bufalo) e di equidi, depilate, anche spaccate, ma senza altre ulteriori preparazioni

4105

Pelli di ovini senza vello, conciate o in crosta, anche spaccate, ma non altrimenti preparate

4106

Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

4115

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:

4115 10 00

–  Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

 

–  per usi tecnici:

4205 00 11

– –  Cinghie di trasmissione o di trasporto

4205 00 19

– –  altro

4402

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

4403 10 00

–  trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

 

–  altro:

4407 91

– –  di quercia (Quercus spp.)

4407 92 00

– –  di faggio (Fagus spp.)

4407 93

– –  di acero (Acer spp.)

4407 94

– –  di ciliegio (Prunus spp.)

4407 95

– –  di frassino (Fraxinus spp.)

4407 99

– –  altri:

4407 99 20

– – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

 

– – –  altro:

4407 99 25

– – – –  piallato

4407 99 40

– – – –  levigato

 

– – – –  altro:

4407 99 91

– – – – –  di pioppo

4407 99 98

– – – – –  altro

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

4408 90

–  altri

4409

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 00 00

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418 60 00

–  Pali e travi

4418 90

–  altri

4419 00

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421

Altri lavori di legno

4503

Lavori di sughero naturale:

4503 90 00

–  altri

4601

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601 ; lavori di luffa:

4602 90 00

–  altri

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti):

4707 20 00

–  altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803 ; carta e cartone fabbricati a mano:

4802 10 00

–  Carta e cartone fabbricati a mano

4802 20 00

–  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità

ex 4802 20 00

– –  Cartone da supporto per foto

4802 40

–  Carta da supporto per carta da parati

 

–  altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui a massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

4802 56

– –  di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli con un lato non superiore a 435 mm e con l'altro lato non superiore a 297 mm a foglio spiegato

4802 56 20

– – –  di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4):

ex 4802 56 20

– – – –  esclusa la carta da supporto per carta carbone

4802 56 80

– – –  altro:

ex 4802 56 80

– – – –  escluse la carta senza legno stampata, meccanografica, da lettere, la carta decorativa grezza e la carta da supporto per carta carbone

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 :

 

–  Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner» :

4804 11

– –  greggi

4804 19

– –  altri

 

–  Carta Kraft per sacchi di grande capacità:

4804 29

– –  altri

 

–  altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2:

4804 39

– –  altri

 

–  altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2:

4804 49

– –  altri

 

–  altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 225 g per m2:

4804 52

– –  con imbianchimento uniforme in pasta e nei quali più del 95 % in peso della massa fibrosa totale consiste di fibre di legno ottenute con procedimento chimico

4804 59

– –  altri

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:

 

–  Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:

4805 11 00

– –  Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

4805 12 00

– –  Carta paglia da ondulare

4805 19

– –  altri

 

–  Testliner:

4805 24 00

– –  di peso non superiore a 150 g per m2

4805 25 00

– –  di peso superiore a 150 g per m2

4805 30

–  Carta da imballaggio al solfito

 

–  altro:

4805 91 00

– –  di peso non superiore a 150 g per m2

4805 92 00

– –  di peso superiore a 150 g/m2 ma inferiore a 225 g/m2

4805 93

– –  di peso uguale o superiore a 225 g/m2

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

4809

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:

 

–  Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:

4810 39 00

– –  altri

 

–  altra carta ed altro cartone:

4810 92

– –  a più strati

4810 99

– –  altri

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803 , 4809 o 4810 :

4811 10 00

–  Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

 

–  Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto:

4811 41

– –  autoadesive

4811 49 00

– –  altri

 

–  Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):

4811 51 00

– –  con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

4811 59 00

– –  altri:

ex 4811 59 00

– – –  esclusa la carta decorativa stampata per la produzione di laminati, la nobilitazione di pannelli di legno, da impregnazione ecc.

4813

Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:

4813 10 00

–  in blocchetti o in tubetti

4813 20 00

–  in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

4813 90

–  altro:

4813 90 90

– –  altro:

ex 4813 90 90

– – –  non impregnata, in rotoli di larghezza superiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:

4816 20 00

–  Carta detta «autocopiante»

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4823 20 00

–  Carta da filtro e cartone da filtro

4823 40 00

–  Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

4823 90

–  altro:

4823 90 40

– –  Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

4823 90 85

– –  altro:

ex 4823 90 85

– – –  diversi dai giunti destinati ad aeromobili civili

4901

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

 

–  altro:

4901 91 00

– –  Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli:

ex 4901 91 00

– – –  esclusi i dizionari

4908

Decalcomanie di ogni genere:

4908 90 00

–  altri

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

5007 10 00

–  Tessuti di roccadino (bourrette)

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:

5106 10

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

5106 20

–  contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:

5106 20 10

– –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini:

5108

Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

5109

Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:

5112 30

–  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:

5112 30 10

– –  di peso non superiore a 200 g/m2

5112 90

–  altro:

5112 90 10

– –  contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

 

– –  altro:

5112 90 91

– – –  di peso non superiore a 200 g/m2

5211

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

 

–  di filati di diversi colori:

5211 42 00

– –  Tessuti detti «denim»

5306

Filati di lino

5307

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:

5308 20

–  Filati di canapa

5308 90

–  altro:

 

– –  Filati di ramiè:

5308 90 12

– – –  aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)

5308 90 19

– – –  aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

5308 90 90

– –  altro

5501

Fasci di filamenti sintetici:

5501 30 00

–  acriliche o modacriliche

5502 00

Fasci di filamenti artificiali:

5502 00 80

–  altro

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:

5601 10

–  Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili, di ovatta

 

–  Ovatte; altri manufatti di ovatta

5601 21

– –  di cotone

5601 22

– –  di fibre sintetiche o artificiali:

 

– – –  altro:

5601 22 91

– – – –  di fibre sintetiche

5601 22 99

– – – –  di fibre artificiali

5601 29 00

– –  altri

5601 30 00

–  Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

5602 10

–  Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia:

 

–  altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati:

5602 29 00

– –  di altre materie tessili

5602 90 00

–  altri

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:

 

–  di filamenti sintetici o artificiali:

5603 11

– –  di peso non superiore a 25 g/m2:

5603 11 10

– – –  rivestiti

5603 12

– –  di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

5603 12 10

– – –  rivestiti

5603 13

– –  di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

5603 13 10

– – –  rivestiti

5603 14

– –  di peso superiore a 150 g per m2

5603 14 10

– – –  rivestiti

 

–  altro:

5603 91

– –  di peso non superiore a 25 g/m2

5603 93

– –  di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

5604 90

–  altri

5605 00 00

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

5606 00

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

5608

Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:

 

–  di materie tessili sintetiche o artificiali:

5608 11

– –  Reti confezionate per la pesca

5608 19

– –  altri

5609 00 00

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

5809 00 00

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605 , dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

5905 00

Tessuti gommati

5909 00

Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altri materie

5910 00 00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate,spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:

5911 10 00

–  Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

 

–  Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento):

5911 31

– –  di peso inferiore a 650 g/m2

5911 32

– –  di peso uguale o superiore a 650 g/m2

5911 40 00

–  Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

6801 00 00

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

 

–  altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

6802 23 00

– –  Granito

6802 29 00

– –  altre pietre

ex 6802 29 00

– – –  diverse dalle pietre calcaree (esclusi il marmo, il travertino e l'alabastro)

 

–  altro:

6802 91

– –  Marmo, travertino e alabastro

6802 92

– –  altre pietre calcaree

6802 93

– –  Granito

6802 99

– –  altre pietre

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

6808 00 00

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

 

–  Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

6810 11

– –  Blocchi e mattoni da costruzione

 

–  altri lavori:

6810 99 00

– –  altri

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

6813 20 00

–  contenenti amianto:

ex 6813 20 00

– –  escluse quelle a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili

 

–  non contenenti amianto:

6813 81 00

– –  Guarnizioni per freni:

ex 6813 81 00

– – –  escluse quelle a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili

6813 89 00

– –  altre:

ex 6813 89 00

– – –  escluse quelle a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:

6815 10

–  Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

6815 20 00

–  Lavori di torba

 

–  altri lavori:

6815 91 00

– –  contenenti magnesite, dolomite o cromite:

ex 6815 91 00

– – –  escluse le sostanze sinterizzate insieme o amalgamate elettricamente

6815 99

– –  altri

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6902 10 00

–  contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3):

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6906 00 00

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto:

6908 90

–  altro:

 

– –  altro:

 

– – –  altro:

 

– – – –  altro:

6908 90 99

– – – – –  altro

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:

 

–  Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:

6909 11 00

– –  di porcellana

6909 19 00

– –  altri

6909 90 00

–  altri

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato:

7002 10 00

–  Palle

7002 20

–  Barre e bacchette:

7002 20 10

– –  di vetro da ottica

7002 20 90

– –  altro:

ex 7002 20 90

– – –  esclusi quelli di vetro detto «smalto»

 

–  Tubi:

7002 31 00

– –  di quarzo o di altra silice, fusi

7002 32 00

– –  di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7002 39 00

– –  altre:

ex 7002 39 00

– – –  esclusi quelli di vetro neutro

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7004 20

–  Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:

7004 20 10

– –  Vetro da ottica

 

– –  altro:

7004 20 91

– – –  con strato non riflettente

7004 20 99

– – –  altro

7004 90

–  altro vetro:

 

– –  altri, di spessore:

7004 90 92

– – –  inferiore o uguale a 2,5 mm

7004 90 98

– – –  superiore a 2,5 mm

7005

Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7006 00

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

7006 00 10

–  Vetro da ottica

7011

Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:

7011 10 00

–  per l'illuminazione elettrica

7011 90 00

–  altri

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:

7015 10 00

–  Vetri da occhialeria medica

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

7016 10 00

–  Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

7016 90

–  altro:

7016 90 80

– –  altro:

ex 7016 90 80

– – –  Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli»

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:

7017 90 00

–  altri

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

7018 10

–  Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:

 

– –  Perle:

7018 10 11

– – –  tagliate e lucidate meccanicamente:

ex 7018 10 11

– – – –  Perle di vetro sinterizzato per l'industria elettrica

7018 90

–  altro:

7018 90 10

– –  Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

 

–  Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:

7019 11 00

– –  Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

7019 12 00

– –  Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7019 19

– –  altri

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:

7104 20 00

–  altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate:

ex 7104 20 00

– –  per uso industriale

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7109 00 00

Metalli comuni e argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7111 00 00

Metalli comuni, argento e oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

7115 10 00

–  Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

7115 90

–  altro:

7115 90 10

– –  di metalli preziosi:

ex 7115 90 10

– – –  per laboratori

7115 90 90

– –  di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

ex 7115 90 90

– – –  per laboratori

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:

7201 20 00

–  Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

7201 50

–  «Ghise gregge legate»; «ghise specolari»:

7201 50 10

– –  Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:

 

–  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7207 11

– –  di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

 

– – –  laminati od ottenuti con colata continua:

7207 11 11

– – – –  di acciai automaticii

7207 11 90

– – –  fucinate

7207 12

– –  altri, di sezione trasversale rettangolare:

7207 12 10

– – –  laminati od ottenuti con colata continua:

ex 7207 12 10

– – – –  di spessore inferiore a 50 mm:

7207 12 90

– – –  fucinati

7207 19

– –  altre:

7207 20

–  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

 

– –  di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

 

– – –  laminati od ottenuti con colata continua:

7207 20 11

– – – –  di acciai automaticii

 

– – – –  altri, contenenti, in peso:

7207 20 15

– – – – –  0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

7207 20 17

– – – – –  0,6 % o più di carbonio

7207 20 19

– – –  fucinati

 

– –  altri, di sezione trasversale rettangolare:

7207 20 39

– – –  fucinati

 

– –  di sezione trasversale circolare o poligonale:

7207 20 52

– – –  laminati od ottenuti con colata continua:

7207 20 59

– – –  fucinati

7207 20 80

– –  altro

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

7212 10

–  stagnati

7212 30 00

–  zincati con altri procedimenti:

7212 40

–  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7212 60 00

–  placcati o ricoperti

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

 

–  altro:

7214 91

– –  di sezione trasversale rettangolare:

7214 91 10

– – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 99

– –  altre:

 

– – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

– – – –  altre, di sezione circolare con diametro:

7214 99 31

– – – – –  uguale o superiore a 80 mm

7214 99 39

– – – – –  inferiore a 80 mm

7214 99 50

– – – –  altro

7217

Fili di ferro o di acciai non legati:

7217 10

–  non rivestiti, anche lucidati:

7217 10 90

– –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

7221 00

Vergella o bordione di acciai inossidabili

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili

7223 00

Fili di acciai inossidabili

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:

7224 10

–  Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (CECA)

7224 90

–  altro:

7224 90 02

– –  di acciai per utensili

 

– –  altro:

 

– – –  di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:

 

– – – –  laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

 

– – – – –  la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

7224 90 03

– – – – – –  di acciai rapidi

7224 90 05

– – – – – –  contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

7224 90 07

– – – – – –  altro

7224 90 14

– – – – –  altro

 

– – –  altro:

 

– – – –  laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

7224 90 31

– – – – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

7224 90 38

– – – – –  altro

7224 90 90

– – – –  fucinati

7225

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

7226

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:

 

–  di acciai al silicio detti «magnetici»:

7226 11 00

– –  a grani orientati

7226 19

– –  altri

7226 20 00

–  di acciai rapidi

 

–  altro:

7226 91

– –  semplicemente laminati a caldo

7226 92 00

– –  semplicemente laminati a freddo

7226 99

– –  altre:

7226 99 10

– – –  zincati elettroliticamente

7226 99 30

– – –  zincati con altri procedimenti

7226 99 70

– – –  altro:

ex 7226 99 70

– – – –  di larghezza non superiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente ricoperti; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresa la placcatura

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati:

7227 10 00

–  di acciai rapidi

7227 20 00

–  di acciai silico-manganese

7227 90

–  altro:0

7227 90 10

– –  contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

7227 90 95

– –  altro

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:

7228 10

–  Barre di acciai rapidi

7228 80 00

–  Barre forate per la perforazione

7229

Fili di altri acciai legati:

7229 90

–  altro:

7229 90 20

– –  di acciai rapidi

7229 90 90

– –  altro

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

7302 40 00

–  Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:

 

–  Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

7304 24 00

– –  altri, di acciai inossidabili

7304 29

– –  altri

7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:

7305 20 00

–  Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

 

–  altri, saldati:

7305 31 00

– –  saldati longitudinalmente

7305 39 00

– –  altri

7305 90 00

–  altri

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

 

–  Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

7306 21 00

– –  saldati, di acciai inossidabili

7306 29 00

– –  altri

7306 30

–  altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

 

– –  di precisione, aventi parete di spessore:

7306 30 11

– – –  inferiore o uguale a 2 mm:

ex 7306 30 11

– – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 30 19

– – –  superiore a 2 mm:

ex 7306 30 19

– – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 40

–  altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:

7306 40 80

– –  altro:

ex 7306 40 80

– – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 50

–  altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:

7306 50 20

– –  di precisione:

ex 7306 50 20

– – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 50 80

– –  altro:

ex 7306 50 80

– – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 90 00

–  altri

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:

 

–  altro:

7307 91 00

– –  Flange

7307 92

– –  Gomiti, curve e manicotti, filettati

7307 93

– –  Accessori da saldare testa a testa

7307 99

– –  altri

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

7308 10 00

–  Ponti ed elementi di ponti

7308 20 00

–  Torri e piloni

7308 30 00

–  Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

7310 10 00

–  di capacità uguale o superiore a 50 litri

7311 00

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:

7312 10

–  Trefoli e cavi:

7312 10 20

– –  di acciai inossidabili:

ex 7312 10 20

– – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

 

– –  altri, la cui sezione trasversale massima è:

 

– – –  inferiore o uguale a 3 mm:

7312 10 41

– – – –  rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone):

ex 7312 10 41

– – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 49

– – – –  altro:

ex 7312 10 49

– – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

 

– – –  superiore a 3 mm:

 

– – – –  Trefoli:

7312 10 61

– – – – –  non rivestiti:

ex 7312 10 61

– – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

 

– – – – –  rivestiti:

7312 10 65

– – – – – –  zincati:

ex 7312 10 65

– – – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 69

– – – – – –  altro:

ex 7312 10 69

– – – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 90 00

–  altro:

ex 7312 90 00

– –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7313 00 00

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per i recinti

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

 

–  Prodotti tessuti (tele metalliche):

7314 12 00

– –  Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile

7314 19 00

– –  altri

7314 20

–  Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

 

–  altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:

7314 31 00

– –  zincate

7314 39 00

– –  altre

 

–  altre tele metalliche, griglie e reti:

7314 41

– –  zincate

7314 42

– –  ricoperte di materie plastiche

7314 49 00

– –  altre

7314 50 00

–  Lamiere e lastre, incise e stirate

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

 

–  Catene a maglie articolate e loro parti:

7315 11

– –  Catene a rulli

7315 12 00

– –  altre catene

7315 19 00

– –  Parti

7315 20 00

–  Catene antisdrucciolevoli

 

–  altre catene e catenelle:

7315 81 00

– –  Catene a maglie con traversino

7315 89 00

– –  altre

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:

 

–  Articoli filettati:

7318 11 00

– –  Tirafondi

7318 12

– –  altre viti per legno

7318 13 00

– –  Ganci a vite e viti ad occhio

7318 14

– –  Viti autofilettanti

7318 15

– –  altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

7318 16

– –  Dadi

7318 19 00

– –  altre

 

–  Articoli non filettati:

7318 21 00

– –  Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

7318 23 00

– –  Ribadini

7318 24 00

– –  Copiglie, pernotti e chiavette

7318 29 00

– –  altre

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:

7319 20 00

–  Spilli di sicurezza

7319 30 00

–  altri spilli

7319 90

–  altro:

7319 90 10

– –  Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:

7320 10

–  Molle a balestra e loro foglie

7320 20

–  Molle ad elica:

7320 20 20

– –  formate a caldo

 

– –  altre:

7320 20 81

– – –  Molle di compressione

7320 20 85

– – –  Molle di trazione

7320 20 89

– – –  altre:

ex 7320 20 89

– – – –  escluse quelle per veicoli ferroviari

7320 90

–  altre

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas,scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale «a riscaldamento non elettrico» e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata «a riscaldamento non elettrico» aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

 

–  Radiatori e loro parti:

7322 11 00

– –  di ghisa

7322 19 00

– –  altri

7322 90 00

–  altri:

ex 7322 90 00

– –  diversi dai generatori e dai distributori di aria calda (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

7324 10 00

–  Acquai e lavabi di acciai inossidabili:

ex 7324 10 00

– –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

–  Vasche da bagno:

7324 21 00

– –  di ghisa, anche smaltate

7324 29 00

– –  altri

7324 90 00

–  altri, comprese le loro parti:

ex 7324 90 00

– –  diversi dagli oggetti per uso igienico (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

7325 10

–  di ghisa non malleabile:

7325 10 50

– –  Botole

 

– –  altri:

7325 10 92

– – –  Oggetti per canalizzazioni

7325 99

– –  altri

7326

Altri lavori di ferro o acciaio:

 

–  Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:

7326 19

– –  altri:

7326 19 10

– – –  fucinati

7326 20

–  Lavori di fili di ferro o acciaio:

7326 20 30

– –  Gabbie ed uccelliere

7326 20 50

– –  Cestini

7326 20 80

– –  altri:

ex 7326 20 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

7326 90

–  altri

7415

Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:

7415 10 00

–  Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili

 

–  altri articoli, filettati:

7415 33 00

– –  Viti; bulloni e dadi

ex 7415 33 00

– – –  Viti per legno

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame: — Oggetti per uso domestico e loro parti;

 

–  Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi:

7418 11 00

– –  Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

7418 19

– –  altri:

7418 19 10

– – –  Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di ramef

7419

Altri lavori di rame:

7419 10 00

–  Catene, catenelle e loro parti

 

–  altri:

7419 91 00

– –  colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

7419 99

– –  altri:

7419 99 90

– – –  altri:

7508

Altri lavori di nichel

7601

Alluminio greggio:

7601 10 00

–  Alluminio non legato

7601 20

–  Leghe di alluminio:

7601 20 10

– –  primario

7604

Barre e profilati di alluminio

7608

Tubi di alluminio:

7608 10 00

–  di alluminio non legato:

ex 7608 10 00

– –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civil

7608 20

–  di leghe di alluminio:

7608 20 20

– –  saldati:

ex 7608 20 20

– – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

– –  altri:

7608 20 81

– – –  semplicemente estrusi a caldo:

ex 7608 20 81

– – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7608 20 89

– – –  altri:

ex 7608 20 89

– – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7611 00 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7615

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:

7616

Altri lavori di alluminio:

7616 10 00

–  Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

 

–  altri:

7616 91 00

– –  Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

7907 00

Altri lavori di zinco

7907 00 90

–  altri

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

8107

Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi:

8107 20 00

–  Cadmio greggio; polveri

8107 30 00

–  Cascami e avanzi

8110

Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:

8110 20 00

–  Cascami e avanzi

8112

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi:

 

–  Berillio:

8112 19 00

– –  altri

 

–  Cromo:

8112 29 00

– –  altri

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):

 

–  altre lame di seghe:

8202 99

– –  altre

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:

8203 20

–  Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili

8203 30 00

–  Cesoie per metalli ed utensili simili

8203 40 00

–  Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

8205

Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:

 

–  Utensili di perforazione o di sondaggio:

8207 13 00

– –  con parte operante di cermet

8207 30

–  Utensili per imbutire, stampare o punzonare:

8207 30 90

– –  altri

8207 40

–  Utensili per maschiare o filettare:

 

– –  per la lavorazione dei metalli:

8207 40 30

– – –  Utensili per filettare

8207 40 90

– –  altri

8207 50

–  Utensili per forare:

8207 50 10

– –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

 

– –  con parte operante di altre materie:

 

– – –  altri:

 

– – – –  per la lavorazione dei metalli, con parte operante:

8207 50 50

– – – – –  di cermet

8207 50 60

– – – – –  di acciaio rapido

8207 50 70

– – – – –  di altre materie

8207 50 90

– – – –  altro

8207 60

–  Utensili per alesare o scanalare

8207 70

–  Utensili per fresare

8207 80

–  Utensili per tornire

8207 90

–  altri utensili intercambiabili:

 

– –  con parte operante di altre materie:

8207 90 30

– – –  Lame da cacciavite

8207 90 50

– – –  Utensili per tagliare ingranaggi

 

– – –  altri, con parte operante:

 

– – – –  di cermet:

8207 90 71

– – – – –  per la lavorazione dei metalli

8207 90 78

– – – – –  altro

 

– – – –  di altre materie:

8207 90 91

– – – – –  per la lavorazione dei metalli

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

8209 00

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

8210 00 00

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8213 00 00

Forbici a due branche e loro lame

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

8301

Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:

8302 10 00

–  Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):

ex 8302 10 00

– –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8302 20 00

–  Rotelle:

ex 8302 20 00

– –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8302 30 00

–  altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

 

–  altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

8302 41 00

– –  per edifici

8302 49 00

– –  altri:

ex 8302 49 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8302 50 00

–  Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

8302 60 00

–  Congegni di chiusura automatica per porte:

ex 8302 60 00

– –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8303 00

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

8304 00 00

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni

8306

Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni

8308

Fermagli, montature a fermaglio (senza serratura), fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8310 00 00

Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):

 

–  Motori per la propulsione di navi:

8407 29

– –  altri:

8407 29 20

– – –  di potenza inferiore o uguale a 200 kW:

ex 8407 29 20

– – – –  usati

8407 29 80

– – –  di potenza superiore a 200 kW:

ex 8407 29 80

– – – –  usati

 

–  Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

8407 32

– –  di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

8407 33

– –  di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000  cm3

8407 34

– –  di cilindrata superiore a 1 000  cm3

8407 90

–  altri motori

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8408 10

–  Motori per la propulsione di navi

8408 20

–  Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

8408 20 10

– –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 ; degli autoveicoli della voce 8703 ; degli autoveicoli della voce 8704 , con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3; degli autoveicoli della voce 8705

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 :

 

–  altre:

8409 99 00

– –  altre

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

 

–  Turbine e ruote, idrauliche:

8410 11 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 1 000  kW

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:

 

–  altre turbine a gas:

8411 81 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 5 000  kW:

ex 8411 81 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8411 82

– –  di potenza superiore a 5 000  kW:

8411 82 20

– – –  di potenza superiore a 5 000  kW ma inferiore o uguale a 20 000  kW:

ex 8411 82 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8411 82 60

– – –  di potenza superiore a 20 000  kW ma inferiore o uguale a 50 000  kW:

ex 8411 82 60

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8411 82 80

– – –  di potenza superiore a 50 000  kW:

ex 8411 82 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412

Altri motori e macchine motrici:

 

–  Motori idraulici:

8412 21

– –  a movimento rettilineo (cilindri):

8412 21 20

– – –  Sistemi idraulici:

ex 8412 21 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 21 80

– – –  altri:

ex 8412 21 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 29

– –  altri:

8412 29 20

– – –  Sistemi idraulici:

ex 8412 29 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –  altri:

8412 29 81

– – – –  Motori oleoidraulici:

ex 8412 29 81

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 29 89

– – – –  altri:

ex 8412 29 89

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

–  Motori pneumatici:

8412 31 00

– –  a movimento rettilineo (cilindri):

ex 8412 31 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 39 00

– –  altri:

ex 8412 39 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 80

–  altri:

8412 80 10

– –  Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori

8412 80 80

– –  altri:

ex 8412 80 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 90

–  Parti:

8412 90 20

– –  di propulsori a reazione diversi dai turboreattori:

ex 8412 90 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 90 40

– –  di motori idraulici:

ex 8412 90 40

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 90 80

– –  altri:

ex 8412 90 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:

 

–  Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:

8413 11 00

– –  Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

8413 19 00

– –  altri:

ex 8413 19 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8413 20 00

–  Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19 :

ex 8413 20 00

– –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 30

–  Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:

8413 30 20

– –  Pompe d'iniezione:

ex 8413 30 20

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 40 00

–  Pompe per calcestruzzo

8413 50

–  altre pompe volumetriche alternative:

8413 50 20

– –  Aggregati idraulici:

ex 8413 50 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8413 50 40

– –  Pompe dosatrici:

ex 8413 50 40

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– –  altre:

 

– – –  Pompe a pistoni:

8413 50 61

– – – –  Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 50 61

– – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 50 69

– – – –  altre:

ex 8413 50 69

– – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 50 80

– – –  altre:

ex 8413 50 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8413 60

–  altre pompe volumetriche rotative:

8413 60 20

– –  Aggregati idraulici:

ex 8413 60 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –  altri:

 

– – –  Pompe ad ingranaggi:

8413 60 31

– – – –  Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 60 31

– – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 60 39

– – – –  altre:

ex 8413 60 39

– – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – –  Pompe a segmenti oscillanti:

8413 60 61

– – – –  Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 60 61

– – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 60 69

– – – –  altre:

ex 8413 60 69

– – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 60 70

– – –  Pompe a vite elicoidali:

ex 8413 60 70

– – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 60 80

– – –  altre:

ex 8413 60 80

– – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70

–  altre pompe centrifughe:

 

– –  Pompe sommerse:

8413 70 21

– – –  monocellulari

8413 70 29

– – –  multicellulari

8413 70 30

– –  Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda

 

– –  altre, con bocca di mandata di diametro:

8413 70 35

– – –  inferiore o uguale a 15 mm:

ex 8413 70 35

– – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – –  superiore a 15 mm:

8413 70 45

– – – –  Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali:

ex 8413 70 45

– – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – – –  Pompe radiali:

 

– – – – –  monocellulari:

 

– – – – – –  a flusso semplice:

8413 70 51

– – – – – – –  monoblocco:

ex 8413 70 51

– – – – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70 59

– – – – – – –  altre:

ex 8413 70 59

– – – – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70 65

– – – – – –  a flussi multipli:

ex 8413 70 65

– – – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70 75

– – – – –  multicellulari:

ex 8413 70 75

– – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – – – –  altre pompe centrifughe:

8413 70 81

– – – – –  monocellulari:

ex 8413 70 81

– – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70 89

– – – – –  multicellulari:

ex 8413 70 89

– – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

–  altre pompe; elevatori per liquidi:

8413 81 00

– –  Pompe:

ex 8413 81 00

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 82 00

– –  Elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:

8414 10

–  Pompe per vuoto:

8414 10 20

– –  destinate alla produzione di semiconduttori

 

– –  altre:

8414 10 25

– – –  Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots:

ex 8414 10 25

– – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – –  altre:

8414 10 81

– – – –  Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento:

ex 8414 10 81

– – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8414 10 89

– – – –  altre:

ex 8414 10 89

– – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8414 20

–  Pompe per aria, a mano o a pedale:

8414 20 20

– –  Pompe a mano per velocipedi

8414 20 80

– –  altre:

ex 8414 20 80

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8414 30

–  Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:

8414 30 20

– –  di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW:

ex 8414 30 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 40

–  Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

 

–  Ventilatori:

8414 51 00

– –  Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:

ex 8414 51 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 59

– –  altri:

8414 59 20

– – –  assiali:

ex 8414 59 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 59 40

– – –  centrifughi:

ex 8414 59 40

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 59 80

– – –  altri:

ex 8414 59 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 60 00

–  Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

8414 80

–  altri:

 

– –  Turbocompressori:

8414 80 11

– – –  monocellulari:

ex 8414 80 11

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 19

– – –  multicellulari:

ex 8414 80 19

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –  Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:

 

– – –  inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:

8414 80 22

– – – –  inferiore o uguale a 60 m3:

ex 8414 80 22

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 28

– – – –  superiore a 60 m3:

ex 8414 80 28

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –  superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:

8414 80 51

– – – –  inferiore o uguale a 120 m3:

ex 8414 80 51

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 59

– – – –  superiore a 120 m3:

ex 8414 80 59

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –  Compressori volumetrici rotativi:

8414 80 73

– – –  a un albero:

ex 8414 80 73

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –  a più alberi:

8414 80 75

– – – –  a vite:

ex 8414 80 75

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 78

– – – –  altri:

ex 8414 80 78

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 80

– –  altri:

ex 8414 80 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

 

–  altri:

8415 82 00

– –  altri, con attrezzatura frigorifera:

ex 8415 82 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415 90 00

–  Parti:

ex 8415 90 00

– –  diverse dalle parti di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81 , 8415 82 o 8415 83 destinate ad aeromobili civili

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici:

8417 10 00

–  Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

8417 20

–  Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria:

8417 20 10

– –  Forni a tunnel

8417 20 90

– –  altri

8417 80

–  altri:

8417 80 20

– –  Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici

8417 80 80

– –  altri

8417 90 00

–  Parti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 :

8418 10

–  Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:

8418 10 20

– –  di capacità superiore a 340 l:

ex 8418 10 20

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8418 10 80

– –  altre:

ex 8418 10 80

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

–  Frigoriferi per uso domestico:

8418 21

– –  a compressione:

8418 29 00

– –  altri

8418 30

–  Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:

8418 30 20

– –  di capacità inferiore o uguale a 400 l:

ex 8418 30 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 30 80

– –  di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:

ex 8418 30 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 40

–  Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:

8418 40 20

– –  di capacità inferiore o uguale a 250 l:

ex 8418 40 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 40 80

– –  di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:

ex 8418 40 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 50

–  altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

 

–  altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:

8418 61 00

– –  pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 :

ex 8418 61 00

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

–  Parti:

8418 91 00

– –  Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

 

–  Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

8419 11 00

– –  a riscaldamento immediato, a gas

8419 19 00

– –  altri

8419 20 00

–  Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

 

–  Essiccatori:

8419 39

– –  altri

8419 40 00

–  Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50 00

–  Scambiatori di calore:

ex 8419 50 00

– –  diverse da quelli destinati ad aeromobili civili

8419 60 00

–  Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

 

–  altre macchine, impianti e attrezzature:

8419 81

– –  per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:

8419 81 20

– – –  Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:

ex 8419 81 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8419 81 80

– – –  altri:

ex 8419 81 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:

8420 10

–  Calandre e laminatoi

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

 

–  Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

8421 12 00

– –  Asciugatrici

 

–  Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:

8421 21 00

– –  per filtrare o depurare l'acqua:

ex 8421 21 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8421 22 00

– –  per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

 

–  Apparecchi per filtrare o depurare i gas:

8421 31 00

– –  Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:

ex 8421 31 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8421 39

– –  altri:

8421 39 20

– – –  Apparecchi per filtrare o depurare l'aria:

ex 8421 39 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –  Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:

8421 39 40

– – – –  mediante processo umido:

ex 8421 39 40

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8421 39 60

– – – –  mediante processo catalitico:

ex 8421 39 60

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8421 39 90

– – – –  altri:

ex 8421 39 90

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:

 

–  Lavastoviglie:

8422 11 00

– –  di tipo familiare

8422 19 00

– –  altri

8422 20 00

–  Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:

8423 10

–  Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:

8423 10 10

– –  bilance per uso casalingo:

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

8424 10

–  Estintori, anche carichi;

8424 10 20

– –  di peso inferiore o uguale a 21 kg:

ex 8424 10 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8424 10 80

– –  altri:

ex 8424 10 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8424 20 00

–  Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

 

–  altri apparecchi:

8424 81

– –  per l'agricoltura o l'orticoltura:

8424 81 10

– – –  Apparecchi per annaffiare

 

– – –  altri:

8424 81 30

– – – –  Apparecchi portatili

 

– – – –  altri:

8424 81 91

– – – – –  Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

8428 10

–  Ascensori e montacarichi:

8428 10 20

– –  a funzionamento elettrico:

ex 8428 10 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

ex 8428 10 20

– – –  diversi da quelli con una velocità di oltre 2 m/s

8429

Apripista «bulldozers, angledozers», livellatrici, ruspe spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

–  Apripista (bulldozers, angledozers):

8429 11 00

– –  su cingoli:

8429 19 00

– –  altri

8429 20 00

–  Livellatrici

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

 

–  Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:

8430 39 00

– –  altre

 

–  altre macchine di sondaggio o di perforazione:

8430 49 00

– –  altre:

ex 8430 49 00

– – –  esclusi i macchinari utilizzati per le trivellazioni connesse all'esplorazione di petrolio e di gas

 

–  altre macchine ed apparecchi, non semoventi:

8430 61 00

– –  Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

8430 69 00

– –  altri

8433

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 :

 

–  Tosatrici da prato:

8433 11

– –  a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

8433 19

– –  altre

8433 20

–  Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

8433 30

–  altre macchine ed apparecchi da fienagione

8438

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

8438 30 00

–  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8445 20 00

–  Macchine per la filatura delle materie tessili

8445 40 00

–  Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

8446

Telai per tessitura:

8446 10 00

–  per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

 

–  per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:

8446 21 00

– –  a motore

8446 29 00

– –  altri

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

 

–  Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

8450 11

– –  Macchine completamente automatiche

8450 12 00

– –  altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

8450 19 00

– –  altre

8450 20 00

–  Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

8453

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio e delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:

8456 90 00

–  altre

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 :

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:

8462 10

–  Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli

 

–  Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:

8462 21

– –  a comando numerico

8462 29

– –  altre

 

–  Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:

8462 31 00

– –  a comando numerico

8462 39

– –  altre:

8462 39 10

– – –  per la lavorazione di prodotti piatti

 

–  altre:

8462 91

– –  Presse idrauliche

8462 99

– –  altre

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:

8463 90 00

–  altre

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:

8465 10

–  Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni:

8465 10 90

– –  senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)

 

–  altre:

8465 91

– –  Macchine per segare

8465 92 00

– –  Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

8465 95 00

– –  Foratrici o mortasatrici

8465 96 00

– –  Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:

8466 10

–  Portautensili e filiere a scatto automatico

8466 20

–  Portapezzi

8466 30 00

–  Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

 

–  altri:

8466 94 00

– –  per macchine delle voci 8462 o 8463

8467

Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:

 

–  Pneumatici:

8467 11

– –  rotativi (anche a percussione)

8467 19 00

– –  altri

 

–  a motore elettrico incorporato:

8467 21

– –  Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

8467 22

– –  Seghe e troncatrici

8467 29

– –  altre

 

–  altri utensili:

8467 81 00

– –  altri utensili

8467 89 00

– –  altri

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515 ; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:

8481 80

–  altri apparecchi

8481 90 00

–  Parti

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori:

8486 30

–  Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:

8486 30 30

– –  Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

8486 90

–  Parti ed accessori:

8486 90 10

– –  Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

8501 10

–  Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

8501 20 00

–  Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:

ex 8501 20 00

– –  diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

 

–  altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

8501 32

– –  di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

8501 32 20

– – –  di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 7,5 kW:

ex 8501 32 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 32 80

– – –  di potenza superiore a 7,5 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

ex 8501 32 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 33 00

– –  di potenza superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 375 kW:

ex 8501 33 00

– – –  diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

8501 34

– –  di potenza superiore a 375 kW:

8501 34 50

– – –  Motori di trazione

 

– – –  altri, di potenza:

8501 34 92

– – – –  superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW:

ex 8501 34 92

– – – – –  diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

8501 34 98

– – – –  superiore a 750 kW:

ex 8501 34 98

– – – – –  diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

8501 40

–  altri motori a corrente alternata, monofase:

8501 40 20

– –  di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 40 20

– – –  diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

8501 40 80

– –  di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 40 80

– – –  diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

 

–  altri motori a corrente alternata, polifase:

8501 51 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 51 00

– – –  diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

8501 52

– –  di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

8501 52 20

– – –  di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 7,5 kW:

ex 8501 52 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 52 30

– – –  di potenza superiore a 7,5 kW ma inferiore o uguale a 37 kW:

ex 8501 52 30

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 52 90

– – –  di potenza superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

ex 8501 52 90

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 53

– –  di potenza superiore a 75 kW:

8501 53 50

– – –  Motori di trazione

 

– – –  altri, di potenza:

8501 53 81

– – – –  superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:

ex 8501 53 81

– – – – –  diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

8501 53 94

– – – –  superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

8501 53 99

– – – –  superiore a 750 kW

 

–  Generatori a corrente alternata (alternatori):

8501 61

– –  di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

8501 61 20

– – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 61 80

– – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

ex 8501 61 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 62 00

– –  di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8501 62 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 63 00

– –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8501 63 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 64 00

– –  di potenza superiore a 750 W:

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:

 

–  Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8502 11

– –  di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

8502 11 20

– – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8502 11 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 11 80

– – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

ex 8502 11 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 12 00

– –  di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8502 12 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 13

– –  di potenza superiore a 375 W:

8502 13 20

– – –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8502 13 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 13 40

– – –  di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA:

ex 8502 13 40

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 13 80

– – –  di potenza superiore a 2 000 kVA:

ex 8502 13 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 20

–  Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):

8502 20 20

– –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8502 20 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 20 40

– –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8502 20 40

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 20 60

– –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8502 20 60

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 20 80

– –  di potenza superiore a 750 kVA:

ex 8502 20 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

–  altri gruppi elettrogeni:

8502 31 00

– –  ad energia eolica:

ex 8502 31 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 39

– –  altri:

8502 39 20

– – –  Turbogeneratori:

ex 8502 39 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 39 80

– – –  altri:

ex 8502 39 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 40 00

–  Convertitori rotanti elettrici:

ex 8502 40 00

– –  diverse da quelli destinati ad aeromobili civili

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

8504 10

–  Ballast per lampade o tubi a scarica:

8504 10 20

– –  Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore:

ex 8504 10 20

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8504 10 80

– –  altri:

ex 8504 10 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

–  Trasformatore con dielettrico liquido:

8504 21 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 650 kVA:

8504 22

– –  di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000  kVA

8504 23 00

– –  di potenza superiore a 10 000 kVA:

 

–  altri trasformatori:

8504 31

– –  di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:

 

– – –  Trasformatori di misura:

8504 31 21

– – – –  per tensioni:

ex 8504 31 21

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 31 29

– – – –  altri:

ex 8504 31 29

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 31 80

– – –  altri:

ex 8504 31 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 32

– –  di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:

8504 32 20

– – –  Trasformatori di misura:

ex 8504 32 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 32 80

– – –  altri:

ex 8504 32 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 33 00

– –  di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:

ex 8504 33 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 34 00

– –  di potenza superiore a 500 kVA:

8504 40

–  Convertitori statici:

8504 40 30

– –  del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità:

ex 8504 40 30

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –  altri:

8504 40 40

– – –  Raddrizzatori con semiconduttore policristallino:

ex 8504 40 40

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –  altri:

8504 40 55

– – – –  Caricatori di accumulatori:

ex 8504 40 55

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – – –  altri:

8504 40 81

– – – – –  Raddrizzatori:

ex 8504 40 81

– – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – – – –  Ondulatori:

8504 40 84

– – – – – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8504 40 84

– – – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 40 88

– – – – – –  di potenza superiore a 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

– – – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 40 90

– – – – –  altri:

ex 8504 40 90

– – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 50

–  altre bobine di reattanza e di autoinduzione:

8504 50 20

– –  del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

ex 8504 50 20

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8504 50 95

– –  altre:

ex 8504 50 95

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

 

–  Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:

8505 11 00

– –  di metallo

8506

Pile e batterie di pile elettriche:

8506 10

–  al diossido di manganese:

8506 30

–  all'ossido di mercurio

8506 40

–  all'ossido di argento

8506 60

–  a zinco-aria

8506 80

–  altre pile e batterie di pile

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

8507 30

–  al nichel-cadmio:

8507 30 20

– –  ermeticamente chiusi:

ex 8507 30 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –  altri:

8507 30 81

– – –  Accumulatori di trazione:

ex 8507 30 81

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 30 89

– – –  altri:

ex 8507 30 89

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 40 00

–  al nichel-ferro:

ex 8507 40 00

– –  diverse da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 80

–  altri accumulatori:

8507 80 20

– –  Accumulatori a idruri di nichel:

ex 8507 80 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 80 30

– –  Accumulatori al litio-ion:

ex 8507 80 30

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 80 80

– –  altri:

ex 8507 80 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 90

–  Parti:

8507 90 20

– –  Piastre di accumulatori:

ex 8507 90 20

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8507 90 30

– –  Separatori:

ex 8507 90 30

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 90 90

– –  altri:

ex 8507 90 90

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8508

Aspirapolvere:

 

–  a motore elettrico incorporato:

8508 11 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 1 500  W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

8508 19 00

– –  altri

8508 60 00

–  altri aspirapolvere

8508 70 00

–  Parti:

ex 8508 70 00

– –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8509

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508 :

8510

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:

8511 40 00

–  Avviatori, anche funzionanti come generatori:

ex 8511 40 00

– –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539 ), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:

8512 20 00

–  altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

8512 40 00

–  Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 :

8513 10 00

–  Lampade

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 :

 

–  Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

8516 29

– –  altri:

8516 29 99

– – – –  altri

 

–  Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:

8516 31

– –  Asciugacapelli:

8516 32 00

– –  altri apparecchi per parrucchiere

8516 33 00

– –  Apparecchi per asciugare le mani

8516 40

–  Ferri da stiro elettrici:

8516 40 10

– –  a vapore

8516 80

–  Resistenze scaldanti:

8516 80 20

– –  accoppiate ad un supporto di materia isolante:

ex 8516 80 20

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili, accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

8516 80 80

– –  altre:

ex 8516 80 80

– – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili, accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 :

8517 70

–  Parti:

 

– –  Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

8517 70 19

– – –  altri:

ex 8517 70 19

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8517 70 90

– –  altri:

ex 8517 70 90

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

8518 40

–  Amplificatori elettrici a bassa frequenza:

8518 40 30

– –  utilizzati in telefonia o per la misura:

 

– –  altri:

8518 40 81

– – –  aventi un solo canale:

ex 8518 40 81

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8518 40 89

– – –  altri:

ex 8518 40 89

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8518 50 00

–  Apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

ex 8518 50 00

– –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:

8519 20

–  Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento

8519 30 00

–  Giradischi

 

–  altri apparecchi:

8519 81

– –  muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:

 

– – –  Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

8519 81 11

– – – –  Dittafoni

 

– – – –  altri apparecchi per la riproduzione del suono:

8519 81 15

– – – – –  Lettori tascabili di cassette

 

– – – – –  altri lettori di cassette:

8519 81 21

– – – – – –  con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

8519 81 25

– – – – – –  altri

 

– – – – –  altri:

 

– – – – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser:

8519 81 31

– – – – – – –  del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

8519 81 35

– – – – – – –  altri

8519 81 45

– – – – – –  altri

 

– – –  altri apparecchi:

8519 81 51

– – – –  Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

 

– – – –  altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:

 

– – – – –  a cassette:

 

– – – – – –  con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:

8519 81 55

– – – – – – –  che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

8519 81 61

– – – – – – –  altri

8519 81 65

– – – – – –  tascabili

8519 81 75

– – – – – –  altri

 

– – – – –  altri:

8519 81 81

– – – – – –  che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

8519 81 85

– – – – – –  altri

8519 89

– –  altri:

 

– – –  Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

8519 89 11

– – – –  Elettrofoni, diversi da quelli della sottovoce 8519 20

8519 89 15

– – – –  Dittafoni

8519 89 19

– – – –  altri

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

8521 10

–  a nastri magnetici:

8521 10 20

– –  che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s:

ex 8521 10 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8521 10 95

– –  altri:

ex 8521 10 95

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8521 90 00

–  altri

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

–  Supporti magnetici:

8523 29

– –  altri:

 

– – –  Nastri magnetici; dischi magnetici:

 

– – – –  altri:

8523 29 33

– – – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

8523 29 39

– – – – –  altri

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:

 

–  Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna

8527 12

– –  Radiocassette tascabili

8527 13

– –  altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

–  Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli

8527 29 00

– –  altri

 

–  altri:

8527 91

– –  combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

 

–  Monitor con tubo catodico:

8528 49

– –  altri

 

–  altri monitor:

8528 59

– –  altri

 

–  Proiettori:

8528 69

– –  altri:

8528 69 10

– – –  che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

 

– – –  altri:

8528 69 91

– – – –  in bianco e nero o in altre monocromie

 

–  Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

8528 73 00

– –  altri, in bianco e nero o in altre monocromie

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

8529 10

–  Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

 

– –  Antenne:

 

– – –  Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:

8529 10 39

– – – –  altre

8529 10 65

– – –  Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate:

ex 8529 10 65

– – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8529 10 69

– – –  altre:

ex 8529 10 69

– – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8529 10 80

– –  Filtri e separatori di antenne:

ex 8529 10 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8529 90

–  altri:

8529 90 20

– –  Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00 , 8525 80 30 , 8528 41 00 , 8528 51 00 e 8528 61 00 :

ex 8529 90 20

– – –  esclusi gli accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili

 

– –  altri:

 

– – –  Mobili e cofanetti:

8529 90 41

– – – –  di legno

8529 90 49

– – – –  di altre materie:

8529 90 65

– – –  Assiemaggi elettronici:

ex 8529 90 65

– – – –  esclusi gli accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili

 

– – –  altri:

8529 90 92

– – – –  di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

8529 90 97

– – – –  altri:

ex 8529 90 97

– – – – –  esclusi gli accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608 )

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V:

8535 10 00

–  Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

 

–  Interruttori automatici:

8535 21 00

– –  per una tensione inferiore a 72,5 kV

8535 29 00

– –  altri

8535 30

–  Sezionatori ed interruttori:

8535 30 10

– –  per una tensione inferiore a 72,5 kV

ex 8535 30 10

– – –  escluse le camere di interruzione tubolari comprendenti contatti separabili per sezionatori e le camere a vuoto comprendenti interruttori, per interruttori

8535 30 90

– –  altri

8535 40 00

–  Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

8535 90 00

–  altri

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

8536 10

–  Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

8536 20

–  Interruttori automatici

8536 30

–  altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

 

–  Portalampade, spine e prese di corrente:

8536 61

– –  Portalampade

8536 61 10

– – –  Portalampade Edison

8536 70 00

–  Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

ex 8536 70 00

– –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

 

–  altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

8539 21

– –  alogeni, al tungsteno

8539 22

– –  altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

8539 29

– –  altri

 

–  Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:

8539 31

– –  fluorescenti, a catodo caldo

8539 32

– –  Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

8539 39 00

– –  altri

 

–  Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

8539 41 00

– –  Lampade ad arco

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 :

 

–  altre lampade, tubi e valvole:

8540 81 00

– –  Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

8540 89 00

– –  altri

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

 

–  altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V:

8544 42

– –  muniti di pezzi di congiunzione

8544 49

– –  altri

8544 60

–  altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000  V

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:

8548 10

–  Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso

8548 90

–  altri:

8548 90 20

– –  Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli

8548 90 90

– –  altri:

ex 8548 90 90

– – –  esclusi i microassiemaggi elettronici

8602

Altre locomotive e locotrattori; tender

8602 90 00

–  altri:

ex 8602 90 00

– –  esclusi i dieselmeccanici variante «S» e i dieselidraulici

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ):

8701 30

–  Trattori a cingoli:

8701 30 90

– –  altri

8701 90

–  altri:

 

– –  Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

 

– – –  nuovi, di potenza del motore:

8701 90 20

– – – –  superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

8701 90 25

– – – –  superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW

8701 90 31

– – – –  superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

8701 90 35

– – – –  superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW

8701 90 39

– – – –  superiore a 90 kW

8701 90 90

– –  altri

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

8702 10

–  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

 

– –  di cilindrata superiore a 2 500  cm3

8702 10 11

– – –  nuovi

8702 90

–  altri:

8702 90 90

– –  altri

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

8703 10

–  Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

 

–  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 21

– –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 000  cm3:

8703 21 10

– – –  nuovi:

ex 8703 21 10

– – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 22

– –  di cilindrata superiore a 1 000  cm3 ma inferiore o uguale a 1 500  cm3

8703 22 10

– – –  nuovi:

ex 8703 22 10

– – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 23

– –  di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ma inferiore o uguale a 3 000  cm3

 

– – –  nuovi:

8703 23 11

– – – –  Campers e motorcaravans

8703 23 19

– – – –  altri:

ex 8703 23 19

– – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 24

– –  di cilindrata superiore a 3 000  cm3

8703 24 10

– – –  nuovi:

ex 8703 24 10

– – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

 

–  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):

8703 31

– –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 500  cm3:

8703 31 10

– – –  nuovi:

ex 8703 31 10

– – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 32

– –  di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ma inferiore o uguale a 2 500  cm3

 

– – –  nuovi:

8703 32 11

– – – –  Campers e motorcaravans

8703 32 19

– – – –  altri:

ex 8703 32 19

– – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 33

– –  di cilindrata superiore a 2 500  cm3

 

– – –  nuovi:

8703 33 11

– – – –  Campers e motorcaravans

8703 33 19

– – – –  altri:

ex 8703 33 19

– – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 90

–  altri:

8703 90 90

– –  altri

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci:

8704 10

–  Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:

8704 10 10

– –  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla:

ex 8704 10 10

– – –  con un peso del carico massimo non superiore a 30 tonnellate

8704 10 90

– –  altri:

ex 8704 10 90

– – –  con un peso del carico massimo non superiore a 30 tonnellate

 

–  altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8704 21

– –  di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

8704 22

– –  di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:

8704 22 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

 

– – –  altri:

8704 22 99

– – – –  usati

8704 23

– –  di peso a pieno carico superiore a 20 t:

8704 23 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

 

– – –  altri:

8704 23 99

– – – –  usati

 

–  altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

8704 31

– –  di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

8704 32

– –  di peso a pieno carico superiore a 5 t:

8704 90 00

–  altri

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore:

 

–  Telai dei trattori della voce 8701 ; telai degli autoveicoli delle voci 8702 , 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800  cm3

8706 00 19

– –  altri

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:

 

–  altri:

8712 00 30

– –  Biciclette

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 :

 

–  di motocicli (compresi i ciclomotori):

8714 11 00

– –  Selle

8714 19 00

– –  altri

 

–  altri:

8714 91

– –  Telai e forcelle, e loro parti

8714 92

– –  Cerchioni e raggi

8714 93

– –  Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:

8714 94

– –  Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

8714 95 00

– –  Selle

8714 96

– –  Pedali e pedaliere, e loro parti

8714 99

– –  altri

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:

8716 10

–  Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

8716 20 00

–  Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

8716 40 00

–  altri rimorchi e semirimorchi

8716 80 00

–  altri veicoli

8716 90

–  Parti

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

8903 10

–  gonfiabili:

8903 10 10

– –  di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:

 

–  Obiettivi:

9002 11 00

– –  per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

9003

Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:

 

–  Montature:

9003 19

– –  di altre materie:

9003 19 10

– – –  di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:

9004 10

–  Occhiali da sole

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9006 40 00

–  Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

 

–  altri apparecchi fotografici:

9006 51 00

– –  con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

9006 52 00

– –  altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

9006 53

– –  altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

9006 59 00

– –  altri

 

–  Parti ed accessori:

9006 91 00

– –  di apparecchi fotografici

9006 99 00

– –  altri

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

–  Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):

9018 11 00

– –  Elettrocardiografi

9018 12 00

– –  Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

9018 13 00

– –  Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

9018 14 00

– –  Apparecchi per scintigrafia

9018 19

– –  altri

9018 20 00

–  Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

 

–  altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:

9018 41 00

– –  Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

9018 49

– –  altri

9018 90

–  Altri strumenti ed apparecchi:

9018 90 10

– –  Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa

9022

Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:

 

–  Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:

9022 12 00

– –  Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

9022 13 00

– –  Apparecchi per uso odontoiatrico

9022 14 00

– –  altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

9022 30 00

–  Tubi a raggi X

9022 90

–  altri, comprese le parti ed accessori

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:

 

–  Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:

9025 11

– –  a liquido, a lettura diretta:

9025 11 80

– – –  altri:

ex 9025 11 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9025 19

– –  altri:

9025 19 20

– – –  elettronici:

ex 9025 19 20

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9025 19 80

– – –  altri:

ex 9025 19 80

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi:

9029 10 00

–  Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]:

ex 9029 10 00

– –  esclusi i contatori elettrici o elettronici destinati ad aeromobili civili

9029 20

–  Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi:

 

– –  Indicatori di velocità e tachimetri:

9029 20 38

– – –  altri:

ex 9029 20 38

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

9103

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

ex 9104 00 00

–  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9105

Altri orologi

9106

Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore

9107 00 00

Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

9111

Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti:

9111 10 00

–  Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304 :

9305 10 00

–  di rivoltelle o pistole

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 10 00

–  Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

ex 9401 10 00

– –  diversi da quelli non foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili

9401 20 00

–  Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

9401 30

–  Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

9401 40 00

–  Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

 

–  Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:

9401 51 00

– –  di bambù o rattan

9401 59 00

– –  altri

 

–  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

9401 61 00

– –  imbottiti

9401 69 00

– –  altri

 

–  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

9401 71 00

– –  imbottiti

9401 79 00

– –  altri

9401 80 00

–  altri mobili per sedersi

9401 90

–  Parti

9402

Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

9403

Altri mobili e loro parti:

9403 10

–  Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

9403 20

–  altri mobili di metallo:

9403 20 20

– –  Letti:

ex 9403 20 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9403 20 80

– –  altri:

ex 9403 20 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9403 30

–  Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9403 40

–  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

9403 50 00

–  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403 60

–  altri mobili di legno

9403 70 00

–  Mobili di materie plastiche:

ex 9403 70 00

– –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

–  Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:

9403 81 00

– –  di bambù o rattan

9403 89 00

– –  altri

9403 90

–  Parti

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:

9405 10

–  Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:

 

– –  di materie plastiche:

9405 10 21

– – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

9405 10 28

– – –  altri:

ex 9405 10 28

– – – –  esclusi quelli di metalli comuni o di plastica destinati ad aeromobili civili

9405 10 30

– –  di ceramica

9405 10 50

– –  di vetro

 

– –  di altre materie:

9405 10 91

– – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

9405 10 98

– – –  altri:

ex 9405 10 98

– – – –  esclusi quelli di metalli comuni o di materie plastiche destinati ad aeromobili civili

9405 20

–  Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

9405 30 00

–  Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

9405 40

–  altri apparecchi elettrici per l'illuminazione

9405 50 00

–  Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

9405 60

–  Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:

9405 60 20

– –  di materie plastiche:

ex 9405 60 20

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9405 60 80

– –  di altre materie:

ex 9405 60 80

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

–  Parti:

9405 91

– –  di vetro

9405 92 00

– –  di materie plastiche:

ex 9405 92 00

– – –  escluse le parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60 , destinate ad aeromobili civili

9405 99 00

– –  altri:

ex 9405 99 00

– – –  escluse le parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60 , di metalli comuni, destinate ad aeromobili civili

9406 00

Costruzioni prefabbricate

9503 00

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:

9503 00 10

–  Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole

 

–  Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani, parti e accessori

9503 00 21

– –  Bambole

9503 00 29

– –  Parti ed accessori

9503 00 30

–  Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare

 

–  altri assortimenti e giocattoli da costruzione:

9503 00 35

– –  di materie plastiche

9503 00 39

– –  di altre materie

 

–  Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:

9503 00 41

– –  imbottiti

9503 00 49

– –  altri

9503 00 55

–  Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

 

–  Puzzle:

9503 00 61

– –  di legno

9503 00 69

– –  altri

9503 00 70

–  altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

 

–  altri giocattoli e modelli, a motore:

9503 00 75

– –  di materie plastiche

9503 00 79

– –  di altre materie

 

–  altri:

9503 00 81

– –  Armi giocattolo

9503 00 85

– –  Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo

 

– –  altri:

9503 00 95

– – –  di materie plastiche

9503 00 99

– – –  altri:

ex 9503 00 99

– – – –  esclusi quelli di gomma o di materie tessili

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

 

–  Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:

9506 21 00

– –  Tavole a vela

9506 29 00

– –  altri

 

–  Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:

9506 31 00

– –  Bastoni completi

9506 32 00

– –  Palle

9506 39

– –  altri

9506 40

–  Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

 

–  Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:

9506 51 00

– –  Racchette da tennis, anche senza corde

9506 59 00

– –  altri

 

–  Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:

9506 61 00

– –  Palle da tennis

9506 62

– –  gonfiabili

9506 69

– –  altri

9506 70

–  Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

 

–  altri:

9506 91

– –  Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

9506 99

– –  altri

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia:

9507 20

–  Ami, anche montati su alamatori

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 , e lavori di gelatina non indurita

ex 9602 00 00

–  escluse le capsule di gelatina per uso farmaceutico, le materie vegetali o minerali lavorate e i lavori di tali materie

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

 

–  Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:

9603 29

– –  altri:

9603 29 30

– – –  Spazzole per capelli

9603 40

–  Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30 ); tamponi e rulli per dipingere

9603 50 00

–  altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

9607

Chiusure lampo e loro parti:

9607 20

–  Parti

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608 ), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:

9609 10

–  Matite con guaina:

9609 10 90

– –  altri

9611 00 00

Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

9612 10

–  Nastri inchiostratori

9618 00 00

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

9701

Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)

9706 00 00

Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

ALLEGATO I (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) 

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 75 % del dazio di base;

b) 

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

c) 

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;

d) 

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.



Codice NC

Designazione delle merci

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli:

 

–  Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:

2710 11

– –  Oli leggeri e preparazioni:

 

– – –  destinati ad altri usi:

 

– – – –  altri:

 

– – – – –  Benzine per motori:

 

– – – – – –  altre, aventi tenore di piombo:

 

– – – – – – –  inferiore o uguale a 0,013 g per 1:

2710 11 45

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

2710 11 49

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

2710 19

– –  altre:

 

– – –  Oli medi:

 

– – – –  destinati ad altri usi:

 

– – – – –  Petrolio lampante:

2710 19 21

– – – – – –  Carboturbi

2710 19 25

– – – – – –  altro

2710 19 29

– – – – –  altri:

ex 2710 19 29

– – – – – –  diversi dalle alfa-olefine e olefine normali (miscele) e dalle paraffine normali (C10-C13)

 

– – –  Oli pesanti:

 

– – – –  Oli da gas:

 

– – – – –  destinati ad altri usi:

2710 19 41

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

2710 19 45

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

2710 19 49

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

 

– – – –  Oli combustibili:

 

– – – – –  destinati ad altri usi:

2710 19 61

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %

ex 2710 19 61

– – – – – – –  extraleggeri e speciali leggeri

4003 00 00

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4004 00 00

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:

 

–  di gomma alveolare:

4008 11 00

– –  Lastre, fogli e nastri

4008 19 00

– –  altri

 

–  di gomma non alveolare:

4008 21

– –  Lastre, fogli e nastri

4008 29 00

– –  altri:

ex 4008 29 00

– – –  diversi dai profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):

 

–  non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie:

4009 11 00

– –  senza accessori

4009 12 00

– –  con accessori:

ex 4009 12 00

– – –  diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

–  rinforzati solamente con metalli o altrimenti associati solamente a metalli:

4009 21 00

– –  senza accessori

4009 22 00

– –  con accessori:

ex 4009 22 00

– – –  diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

–  rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili:

4009 31 00

– –  senza accessori

4009 32 00

– –  con accessori:

ex 4009 32 00

– – –  diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

–  rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:

4009 41 00

– –  senza accessori

4009 42 00

– –  con accessori:

ex 4009 42 00

– – –  diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 20

–  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

4011 20 10

– –  con un indice di carico inferiore o uguale a 121:

4011 40

–  dei tipi utilizzati per motocicli

4011 50 00

–  dei tipi utilizzati per biciclette

 

–  altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:

4011 69 00

– –  altri

 

–  altri:

4011 93 00

– –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4011 99 00

– –  altri

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

4012 90

–  altri

4013

Camere d'aria, di gomma:

4013 10

–  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:

4013 10 10

– –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)

4013 10 90

– –  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

ex 4013 10 90

– – –  diverse da quelle utilizzate per autocarri a cassone ribaltabile («dumpers»), di dimensioni superiori a 24 pollici

4013 20 00

–  dei tipi utilizzati per biciclette

4013 90 00

–  altre:

ex 4013 90 00

– –  diverse da quelle utilizzate per trattori o aeromobili

4015

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:

 

–  Guanti, mezzoguanti e muffole:

4015 19

– –  altri

4015 90 00

–  altri

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

 

–  altri:

4016 91 00

– –  Rivestimenti e tappeti da pavimento

4016 93 00

– –  Giunti:

ex 4016 93 00

– – –  diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4016 95 00

– –  altri oggetti gonfiabili

4017 00

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

 

–  Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

4202 11

– –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202 12

– –  con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

4202 19

– –  altri

 

–  Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:

4202 21 00

– –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202 22

– –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

4202 29 00

– –  altre

 

–  Oggetti da tasca o da borsetta:

4202 31 00

– –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202 32

– –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

4202 32 10

– – –  di materie plastiche

4202 39 00

– –  altri

 

–  altri:

4202 91

– –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202 92

– –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

4202 99 00

– –  altri

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

4205 00 90

–  altri

4206 00 00

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini:

ex 4206 00 00

–  diversi dal catgut

4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:

4303 10

–  Indumenti ed accessori di abbigliamento

4304 00 00

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 00 00

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418 40 00

–  Casseforme per gettate di calcestruzzo

4418 50 00

–  Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)

 

–  Pannelli assemblati per pavimenti:

4418 71 00

– –  per pavimenti a mosaico

4418 72 00

– –  altri, multistrato

4418 79 00

– –  altri

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601 ; lavori di luffa:

 

–  di materiali vegetali:

4602 11 00

– –  di bambù

4602 12 00

– –  di canna d'India

4602 19

– –  altri

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803 ; carta e cartone fabbricati a mano:

 

–  altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo il 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

4802 54 00

– –  di peso inferiore a 40 g per m2:

ex 4802 54 00

– – –  diversa dalla carta da supporto per carta carbone

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 :

 

–  altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2:

4804 31

– –  greggi

 

–  altra carta e altro cartone Kraft di peso superiore a 150 g e inferiore a 225 g per m2:

4804 41

– –  greggi

4804 42

– –  con imbianchimento uniforme in pasta e nei quali più del 95 % in peso della massa fibrosa totale consiste di fibre di legno ottenute con procedimento chimico

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:

 

–  Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

4810 13

– –  in rotoli

4810 14

– –  in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

4810 19

– –  altri

 

–  Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

4810 22

– –  Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

4810 29

– –  altri:

4810 29 30

– – –  in rotoli

4810 29 80

– – –  altri:

ex 4810 29 80

– – – –  diversi dalla carta e cartone utilizzati come materiali d'imballaggio per il latte (tetrapak e tetrabrik)

 

–  Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:

4810 31 00

– –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

4810 32

– –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:

4814 10 00

–  Carta detta «Ingrain»

4814 90

–  altri

4814 90 10

– –  Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente

4814 90 80

– –  altri:

ex 4814 90 80

– – –  esclusi la carta da parati e i rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:

4816 90 00

–  altra

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4818 10

–  Carta igienica:

4818 20

–  Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

4818 30 00

–  Tovaglie e tovaglioli da tavola

4818 40

–  Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili

4818 50 00

–  Indumenti ed accessori di abbigliamento

4818 90

–  altri:

4818 90 10

– –  Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

 

–  Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:

4823 61 00

– –  di bambù

4823 69

– –  altri

4823 70

–  Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

4901

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:

4901 10 00

–  in fogli sciolti, anche piegati

 

–  altri:

4901 99 00

– –  altri

4907 00

Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

4908

Decalcomanie di ogni genere:

4908 10 00

–  Decalcomanie vetrificabili

4909 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

4910 00 00

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

4911 10

–  Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

 

–  altri:

4911 91 00

– –  Immagini, incisioni e fotografie:

ex 4911 91 00

– – –  diverse dai fogli (che non siano stampati pubblicitari), non piegate, recanti soltanto illustrazioni o immagini senza testo né didascalie, per la pubblicazione di libri o periodici in una o più lingue in diversi paesi

4911 99 00

– –  altri

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

5007 20

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette)

5007 90

–  altri tessuti

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:

5106 20

–  contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:

 

– –  altri:

5106 20 91

– – –  greggi

5106 20 99

– – –  altri

5107

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

5111

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:

5111 30

–  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

5111 90

–  altri

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

5112 11 00

– –  di peso non superiore a 200 g/m2

5112 19

– –  altri

5112 20 00

–  altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

5112 30

–  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

5112 30 30

– –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non superiore a 375 g/m2

5112 30 90

– –  di peso superiore a 375 g/m2

5112 90

–  altri:

 

– –  altri:

5112 90 93

– – –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non superiore a 375 g/m2

5112 90 99

– – –  di peso superiore a 375 g/m2

5113 00 00

Tessuti di peli grossolani o di crine

5212

Altri tessuti di cotone:

 

–  di peso non superiore a 200 g/m2:

5212 13

– –  tinti

5212 14

– –  di filati di diversi colori

5212 15

– –  stampati

 

–  di peso superiore a 200 g/m2:

5212 21

– –  greggi

5212 22

– –  imbianchiti

5212 23

– –  tinti

5212 24

– –  di filati di diversi colori

5212 25

– –  stampati

5401

Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:

5401 20

–  di filamenti artificiali

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

5403

Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex

5406 00 00

Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

5407

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404 :

5407 10 00

–  Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

5407 20

–  Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili

5407 30 00

–  Tessuti previsti nella nota 9 della sezione XI

 

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi

5407 41 00

– –  greggi o imbianchiti

5407 42 00

– –  tinti

5407 43 00

– –  di filati di diversi colori

5407 44 00

– –  stampati

 

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:

5407 51 00

– –  greggi o imbianchiti

5407 52 00

– –  tinti

5407 53 00

– –  di filati di diversi colori

5407 54 00

– –  stampati

 

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:

5407 61

– –  contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati

5407 69

– –  altri

 

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:

5407 71 00

– –  greggi o imbianchiti

5407 72 00

– –  tinti

5407 73 00

– –  di filati di diversi colori

5407 74 00

– –  stampati

 

–  altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:

5407 81 00

– –  greggi o imbianchiti

5407 82 00

– –  tinti

5407 83 00

– –  di filati di diversi colori

5407 84 00

– –  stampati

 

–  altri tessuti:

5407 91 00

– –  greggi o imbianchiti

5407 92 00

– –  tinti

5407 94 00

– –  stampati

5501

Fasci di filamenti sintetici:

5501 10 00

–  di nylon o di altre poliammidi

5501 20 00

–  di poliesteri

5501 40 00

–  di polipropilene

5501 90 00

–  altri

5515

Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:

 

–  di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:

5515 21

– –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:

5515 21 10

– – –  greggi o imbianchiti

5515 21 30

– – –  stampati

5515 22

– –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

5515 29 00

– –  altri

 

–  altri tessuti:

5515 91

– –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

5515 99

– –  altri

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco:

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

5604 10 00

–  Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

5607

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

–  di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave» :

5607 29

– –  altri

 

–  di polietilene o di polipropilene:

5607 41 00

– –  Spago per legare

5607 49

– –  altri

5607 50

–  di altre fibre sintetiche

5607 90

–  altri

5702

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

5703

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

5704

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «floccati» anche confezionati

5705 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:

5705 00 10

–  di lana o di peli fini

5705 00 90

–  di altre materie tessili

5801

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806 :

5802

Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 ; superfici tessili «tufted» diverse dai prodotti della voce 5703

5803 00

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

5804

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

5806

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

5807

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

5808

Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5811 00 00

Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:

5901 90 00

–  altri

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 :

5903 10

–  con poli(cloruro di vinile)

5903 20

–  con poliuretano

5903 90

–  altri:

5903 90 10

– –  impregnati

 

– –  spalmati, ricoperti o stratificati:

5903 90 91

– – –  con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

5907 00

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

5908 00 00

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

6001

Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia

6002

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

6003

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002

6004

Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

6005

Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

6006

Altre stoffe a maglia

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 :

6101 20

–  di cotone:

6101 20 90

– –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6101 30

–  di fibre sintetiche o artificiali:

6101 30 90

– –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6101 90

–  di altre materie tessili:

6101 90 80

– –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 :

6102 10

–  di lana o di peli fini:

6102 10 90

– –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6102 20

–  di cotone:

6102 20 90

– –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6102 30

–  di fibre sintetiche o artificiali:

6102 30 90

– –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6102 90

–  di altre materie tessili:

6102 90 90

– –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

 

–  Camicie da notte e pigiami:

6108 31 00

– –  di cotone

6108 32 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

6108 39 00

– –  di altre materie tessili

 

–  altri:

6108 91 00

– –  di cotone

6108 92 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

6108 99 00

– –  di altre materie tessili

6109

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

6111

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

6112

Tute sportive (training), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia

6113 00

Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903 , 5906 , 5907

6114

Altri indumenti, a maglia

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:

6115 10

–  Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici):

6115 10 90

– –  altri

ex 6115 10 90

– – –  diversi dai calzettoni (escluse le calze per varici) e dalle calze da donna

 

–  Altre calzemaglie (collants):

6115 21 00

– –  di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

6115 22 00

– –  di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

6115 29 00

– –  di altre materie tessili

6115 30

–  Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:

 

–  altri:

6115 94 00

– –  di lana o di peli fini

6115 95 00

– –  di cotone

6203

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:

 

–  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6203 41

– –  di lana o di peli fini

6203 42

– –  di cotone

6203 43

– –  di fibre sintetiche

6203 49

– –  di altre materie tessili

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:

 

–  Insiemi:

6204 21 00

– –  di lana o di peli fini

6204 22

– –  di cotone

6204 23

– –  di fibre sintetiche

6204 29

– –  di altre materie tessili

 

–  Giacche:

6204 31 00

– –  di lana o di peli fini

6204 32

– –  di cotone

6204 33

– –  di fibre sintetiche

6204 39

– –  di altre materie tessili

 

–  Abiti interi:

6204 41 00

– –  di lana o di peli fini

6204 42 00

– –  di cotone

6204 43 00

– –  di fibre sintetiche

6204 44 00

– –  di fibre artificiali

6204 49 00

– –  di altre materie tessili

 

–  Gonne e gonne-pantaloni:

6204 59

– –  di altre materie tessili

6204 59 10

– – –  di fibre artificiali

 

–  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6204 62

– –  di cotone:

 

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 62 11

– – – –  da lavoro

 

– – – –  altri:

6204 62 31

– – – – –  di tessuti detti «Denim»

6204 62 33

– – – – –  di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

 

– – –  Tute con bretelle (salopettes):

6204 62 51

– – – –  da lavoro

6204 62 59

– – – –  altre

6204 62 90

– – –  altri

6204 63

– –  di fibre sintetiche:

 

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 63 11

– – – –  da lavoro

 

– – –  Tute con bretelle (salopettes):

6204 63 31

– – – –  da lavoro

6204 63 39

– – – –  altre

6204 63 90

– – –  altri

6204 69

– –  di altre materie tessili:

 

– – –  di fibre artificiali:

 

– – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 69 11

– – – – –  da lavoro

 

– – – –  Tute con bretelle (salopettes):

6204 69 31

– – – – –  da lavoro

6204 69 39

– – – – –  altre

6204 69 50

– – – –  altri

6204 69 90

– – –  altri

6205

Camice e camicette, per uomo o ragazzo:

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

6206 30 00

–  di cotone

6207

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:

 

–  Slips e mutande:

6207 11 00

– –  di cotone

6207 19 00

– –  di altre materie tessili

 

–  Camicie da notte e pigiami:

6207 21 00

– –  di cotone

6207 22 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

6207 29 00

– –  di altre materie tessili

6209

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):

6209 30 00

–  di fibre sintetiche

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 , 5603 , 5903 , 5906 e 5907 :

6210 10

–  con prodotti delle voci 5602 o 5603

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:

6212 20 00

–  Guaine e guaine-mutandine

6212 30 00

–  Modellatori

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

6307 20 00

–  Cinture e giubbotti di salvataggio

6307 90

–  altri

6308 00 00

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

 

–  Calzature per lo sport:

6403 12 00

– –  Calzature da sci e calzature per il surf da neve

 

–  altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 51

– –  che ricoprono la caviglia:

6403 51 05

– – –  con suola principale di legno, senza suola interna

 

– – –  altre:

 

– – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 15

– – – – – –  per uomo

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 95

– – – – – –  per uomo

6403 59

– –  altre:

6403 59 05

– – –  con suola principale di legno, senza suola interna

 

– – –  altre:

 

– – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

 

– – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 35

– – – – – – –  per uomo

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

6403 59 91

– – – – –  inferiore a 24 cm

 

–  altre calzature:

6403 91

– –  che ricoprono la caviglia:

6403 91 05

– – –  con suola principale di legno, senza suola interna

 

– – –  altre:

 

– – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

6403 91 11

– – – – –  inferiore a 24 cm

6403 99

– –  altre:

6403 99 05

– – –  con suola principale di legno, senza suola interna

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

 

–  altri:

6406 99

– –  di altre materie

6501 00 00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

6502 00 00

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

6504 00 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:

6505 90

–  altri:

6505 90 05

– –  di feltro di peli o di lana e peli fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

6506 10

–  Copricapo di sicurezza:

6506 10 80

– –  di altre materie

 

–  altri:

6506 91 00

– –  di gomma o di materia plastica

6506 99

– –  di altre materie

6507 00 00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

6701 00 00

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505 , e dai calami e dagli steli di piume, lavorati

6702

Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

6703 00 00

Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

6704

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

6802 10 00

–  Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

 

–  altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

6802 21 00

– –  Marmo, travertino e alabastro

6802 29 00

– –  altre pietre

ex 6802 29 00

– – –  Pietre calcaree (esclusi marmo, travertino e alabastro)

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

 

–  Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

6810 19

– –  altri

 

–  altri lavori:

6810 91

– –  Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6812

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813 :

6812 80

–  di crocidolite:

6812 80 10

– –  lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

ex 6812 80 10

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6812 80 90

– –  altri:

ex 6812 80 90

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

–  altri:

6812 91 00

– –  Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

6812 92 00

– –  Carta, cartoni e feltri

6812 93 00

– –  Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

6812 99

– –  altri:

6812 99 10

– – –  Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

ex 6812 99 10

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6812 99 90

– – –  altri:

ex 6812 99 90

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6901 00 00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6903 10 00

–  contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto:

6908 10

–  Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

6908 90

–  altri:

 

– –  di terracotta comune:

6908 90 11

– – –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

 

– – –  altre, il cui più grande spessore è:

6908 90 21

– – – –  inferiore o uguale a 15 mm

6908 90 29

– – – –  superiore a 15 mm

 

– –  altri:

6908 90 31

– – –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

 

– – –  altre:

6908 90 51

– – – –  di superficie non superiore a 90 cm2

 

– – – –  altre:

6908 90 91

– – – – –  di grès

6908 90 93

– – – – –  di maiolica o di terraglia

6910

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

6912 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

6913

Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:

6913 90

–  altri:

6913 90 10

– –  di terracotta comune

 

– –  altri:

6913 90 91

– – –  di grès

6913 90 99

– – –  altri

6914

Altri lavori di ceramica:

6914 10 00

–  di porcellana

6914 90

–  altri:

6914 90 10

– –  di terracotta comune

7003

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7004 90

–  altro vetro:

7004 90 70

– –  Vetro detto di «orticoltura»

7006 00

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

7006 00 90

–  altro

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:

 

–  Vetri temperati:

7007 11

– –  di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

7007 19

– –  altri

 

–  Vetri formati da fogli aderenti fra loro:

7007 21

– –  di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

7007 21 20

– – –  di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori

7007 21 80

– – –  altri:

ex 7007 21 80

– – – –  diversi dai parabrezza, non incorniciati, destinati ad aeromobili civili

7007 29 00

– –  altri

7008 00

Vetri isolanti a pareti multiple

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

7010 20 00

–  Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

7010 90

–  altri:

7010 90 10

– –  Barattoli per sterilizzare

 

– –  altri:

7010 90 21

– – –  ottenuti a partire da un tubo di vetro

 

– – –  altri, di capacità nominale:

7010 90 31

– – – –  di 2,5 l o più

 

– – – –  di meno di 2,5 l:

 

– – – – –  per prodotti alimentari e bevande:

 

– – – – – –  Bottiglie e boccette:

 

– – – – – – –  di vetro non colorato, di capacità nominale:

7010 90 43

– – – – – – – –  superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

7010 90 47

– – – – – – – –  inferiore a 0,15 l

 

– – – – – – –  di vetro colorato, di capacità nominale:

7010 90 57

– – – – – – – –  inferiore a 0,15 l

 

– – – – – –  altri, di capacità nominale:

7010 90 67

– – – – – – –  inferiore a 0,25 l

 

– – – – –  per altri prodotti:

7010 90 91

– – – – – –  di vetro non colorato

7010 90 99

– – – – – –  di vetro colorato

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

7013 10 00

–  Oggetti di vetroceramica

7014 00 00

Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015 ), non lavorati otticamente

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:

7015 90 00

–  altri

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

7016 90

–  altri:

7016 90 10

– –  vetri riuniti in vetrate

7016 90 80

– –  altri:

ex 7016 90 80

– – –  diversi dalle piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiato a stampo; diversi dal vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli»

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

7017 20 00

–  di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

7018 10

–  Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:

 

– –  Perle:

7018 10 11

– – –  tagliate e lucidate meccanicamente:

ex 7018 10 11

– – – –  diverse dalle perle sinterizzate utilizzate nell'industria elettronica

7018 10 19

– – –  altre

7018 10 30

– –  Imitazioni di perle fini o coltivate

 

– –  Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)

7018 10 51

– – –  tagliate e lucidate meccanicamente

7018 10 59

– – –  altre

7018 10 90

– –  altre

7018 20 00

–  Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

7018 90

–  altri:

7018 90 90

– –  altri

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

 

–  Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:

7019 31 00

– –  Feltri (mats)

7019 32 00

– –  Veli

7019 39 00

– –  altri

7019 40 00

–  Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7019 90

–  altri:

 

– –  altri:

7019 90 91

– – –  di fibre tessili

7019 90 99

– – –  altri

7020 00

Altri lavori di vetro

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:

 

–  non industriali:

7102 31 00

– –  greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7104 20 00

–  altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate:

ex 7104 20 00

– –  diverse da quelle per uso industriale

7104 90 00

–  altre:

ex 7104 90 00

– –  diverse da quelle per uso industriale

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

7115 90

–  altri:

7115 90 10

– –  di metalli preziosi

ex 7115 90 10

– – –  diversi da quelli destinati ai laboratori

7115 90 90

– –  di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

ex 7115 90 90

– – –  diversi da quelli destinati ai laboratori

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

7117

Minuterie di fantasia

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

7214 10 00

–  fucinate

7214 20 00

–  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7214 30 00

–  altre, di acciai automatici

 

–  altre:

7214 91

– –  di sezione trasversale rettangolare:

7214 91 90

– – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

7214 99

– –  altre:

 

– – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7214 99 10

– – – –  del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

 

– – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

 

– – – –  di sezione circolare con diametro:

7214 99 71

– – – – –  uguale o superiore a 80 mm

7214 99 79

– – – – –  inferiore a 80 mm

7214 99 95

– – – –  altre

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati:

7215 50

–  altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

7215 90 00

–  altre

7217

Fili di ferro o di acciai non legati:

7217 10

–  non rivestiti, anche lucidati:

 

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

– – –  la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:

7217 10 31

– – – –  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

7217 10 39

– – – –  altri

7217 10 50

– –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7217 20

–  zincati:

 

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 20 10

– – –  la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

7217 20 30

– – –  la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

7217 20 50

– –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7217 30

–  rivestiti di altri metalli comuni:

 

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 30 41

– – –  ramati

7217 30 49

– – –  altri

7217 30 50

– –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7217 90

–  altri:

7217 90 20

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7217 90 50

– –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati:

7227 90

–  altri:

7227 90 50

– –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:

7228 20

–  Barre di acciai silico-manganese

7228 30

–  altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo

7228 40

–  altre barre, semplicemente fucinate

7228 50

–  altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

7228 60

–  altre barre

7228 70

–  Profilati

7229

Fili di altri acciai legati:

7229 20 00

–  di acciai silico-manganese

7229 90

–  altri:

7229 90 50

– –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

7302 90 00

–  altri

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:

 

–  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:

7304 11 00

– –  di acciai inossidabili

7304 19

– –  altri

7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:

 

–  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7305 11 00

– –  saldati longitudinalmente ad arco sommerso

7305 12 00

– –  saldati longitudinalmente, altri

7305 19 00

– –  altri

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

 

–  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7306 11

– –  saldati, di acciai inossidabili

7306 19

– –  altri

7306 30

–  altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

 

– –  altri:

 

– – –  Tubi gas, filettati o filettabili:

7306 30 41

– – – –  zincati:

ex 7306 30 41

– – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 30 49

– – – –  altri:

ex 7306 30 49

– – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

– – –  altri, con diametro esterno:

 

– – – –  inferiore o uguale a 168,3 mm:

7306 30 72

– – – – –  zincati:

ex 7306 30 72

– – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 30 77

– – – – –  altri:

ex 7306 30 77

– – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

–  altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:

7306 61

– –  di sezione quadrata o rettangolare:

 

– – –  aventi parete di spessore inferiore a 2 mm:

7306 61 11

– – – –  di acciai inossidabili:

ex 7306 61 11

– – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 61 19

– – – –  altri:

ex 7306 61 19

– – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

– – –  aventi parete di spessore uguale o superiore a 2 mm:

7306 61 91

– – – –  di acciai inossidabili:

ex 7306 61 91

– – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 61 99

– – – –  altri:

ex 7306 61 99

– – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 69

– –  di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:

7306 69 10

– – –  di acciai inossidabili:

ex 7306 69 10

– – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 69 90

– – –  altri:

ex 7306 69 90

– – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:

 

–  Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:

7418 19

– –  altri:

7418 19 90

– – –  altri

7418 20 00

–  Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

8201

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi, di metalli comuni; asce, roncole e simili utensili taglienti, di metalli comuni; forbici per potare di ogni tipo, di metalli comuni; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano, di metalli comuni

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8408 20

–  Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

 

– –  altri:

 

– – –  per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:

8408 20 31

– – – –  inferiore o uguale a 50 kW

8408 20 35

– – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

8408 20 37

– – – –  superiore a 100 kW

 

– – –  per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:

8408 20 51

– – – –  inferiore o uguale a 50 kW

8408 20 55

– – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

8408 20 57

– – – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:

8408 20 99

– – – –  superiore a 200 kW

8408 90

–  altri motori:

 

– –  altri:

8408 90 27

– – –  usati:

ex 8408 90 27

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –  nuovi, di potenza:

8408 90 41

– – – –  inferiore o uguale a 15 kW:

ex 8408 90 41

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 43

– – – –  superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW:

ex 8408 90 43

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 45

– – – –  superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW:

ex 8408 90 45

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 47

– – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

ex 8408 90 47

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 61

– – – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:

ex 8408 90 61

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 65

– – – –  superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW:

ex 8408 90 65

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 67

– – – –  superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW:

ex 8408 90 67

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 81

– – – –  superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000  kW:

ex 8408 90 81

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 85

– – – –  superiore a 1 000  kW ma inferiore o uguale a 5 000  kW:

ex 8408 90 85

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 89

– – – –  superiore a 5 000  kW:

ex 8408 90 89

– – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

8415 10

–  del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati):

8415 20 00

–  del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

 

–  altri:

8415 81 00

– –  con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):

ex 8415 81 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415 83 00

– –  senza attrezzatura frigorifera:

ex 8415 83 00

– – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

8507 10

–  al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:

 

– –  di peso inferiore o uguale a 5 kg:

8507 10 41

– – –  funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 10 41

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 10 49

– – –  altri:

ex 8507 10 49

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –  di peso superiore a 5 kg:

8507 10 92

– – –  funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 10 92

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 10 98

– – –  altri:

ex 8507 10 98

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 20

–  altri accumulatori al piombo:

 

– –  Accumulatori di trazione:

8507 20 41

– – –  funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 20 41

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 20 49

– – –  altri:

ex 8507 20 49

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –  altri:

8507 20 92

– – –  funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 20 92

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 20 98

– – –  altri:

ex 8507 20 98

– – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 :

8516 10

–  Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

 

–  Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

8516 21 00

– –  Radiatori ad accumulazione

8516 29

– –  altri:

8516 29 10

– – –  Radiatori a circolazione di liquido

8516 29 50

– – –  Radiatori per convezione

 

– – –  altri:

8516 29 91

– – – –  con ventilatore incorporato

8516 40

–  Ferri da stiro elettrici:

8516 40 90

– –  altri

8516 50 00

–  Forni a microonde

8516 60

–  altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

 

–  altri apparecchi elettrotermici:

8516 71 00

– –  Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

8516 72 00

– –  Tostapane

8516 79

– –  altri

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 :

 

–  altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

8517 69

– –  altri:

 

– – –  Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia:

8517 69 31

– – – –  Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:

 

–  altri:

8527 92

– –  non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

8527 99 00

– –  altri

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

 

–  Fili per avvolgimenti:

8544 11

– –  di rame

8544 19

– –  altri

8544 20 00

–  Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

8544 30 00

–  Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:

ex 8544 30 00

– –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ):

8701 20

–  Trattori stradali per semirimorchi:

8701 20 90

– –  usati

8701 90

–  altri:

 

– –  Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

8701 90 50

– – –  usati

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

8702 10

–  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

 

– –  di cilindrata non superiore a 2 500  cm3:

8702 10 91

– – –  nuovi

8702 90

–  altri:

 

– –  azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

 

– – –  di cilindrata superiore a 2 800  cm3:

8702 90 11

– – – –  nuovi

 

– – –  di cilindrata non superiore a 2 800  cm3:

8702 90 31

– – – –  nuovi

9302 00 00

Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

9303

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):

9303 10 00

–  Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna

9303 20

–  altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia

9303 20 10

– –  ad una canna liscia

9303 20 95

– –  altri

9303 30 00

–  altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

9303 90 00

–  altri:

ex 9303 90 00

– –  diversi dai cannoni lanciagomene

9304 00 00

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304 :

 

–  di fucili o carabine della voce 9303 :

9305 21 00

– –  Canne lisce

9305 29 00

– –  altri

 

–  altri:

9305 99 00

– –  altre

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:

 

–  Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:

9306 21 00

– –  Cartucce

9306 29

– –  altri

9306 30

–  altre cartucce e loro parti:

9306 30 10

– –  per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

 

– –  altre:

9306 30 30

– – –  per armi da guerra

 

– – –  altre:

9306 30 91

– – – –  Cartucce a percussione centrale

9306 30 93

– – – –  Cartucce a percussione anulare

9306 30 97

– – – –  altre:

ex 9306 30 97

– – – – –  diverse dalle cartucce per sparachiodi e utensili simili o per pistole a chiodo per mattatoi e loro parti

9306 90

–  altri

9505

Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

 

–  Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:

9506 11

– –  Sci

9506 12 00

– –  Attacchi per sci

9506 19 00

– –  altri

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia:

9507 10 00

–  Canne da pesca

9507 30 00

–  Mulinelli per la pesca

9507 90 00

–  altri

9508

Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita:

ex 9602 00 00

–  Materie vegetali o minerali lavorate e lavori di tali materie

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

9603 10 00

–  Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

 

–  Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:

9603 21 00

– –  Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

9603 29

– –  altri:

9603 29 80

– – –  altri

9603 30

–  Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:

9603 30 90

– –  Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici

9603 90

–  altri

9604 00 00

Stacci e crivelli, a mano

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

9607

Chiusure lampo e loro parti:

 

–  Chiusure lampo:

9607 11 00

– –  con dentini di metalli comuni

9607 19 00

– –  altre

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608 ), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

9609 10

–  Matite con guaina:

9609 10 10

– –  con mina di grafite

9609 20 00

–  Mine per matite o per portamine

9609 90

–  altri

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

9612 20 00

–  Cuscinetti per timbri

9613

Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603 ), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

9614 00

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:

9614 00 10

–  Sbozzi di pipe, di legno o di radica

9615

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516 , e loro parti

9616

Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

9617 00

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

ALLEGATO I (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) 

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base;

b) 

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

c) 

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

d) 

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

e) 

il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

f) 

il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.



Codice NC

Designazione delle merci

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

 

–  Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

 

– –  altri:

 

– – –  altri:

2501 00 91

– – – –  Sale per l'alimentazione umana

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli:

 

–  Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:

2710 11

– –  Oli leggeri e preparazioni:

 

– – –  destinati ad altri usi:

 

– – – –  altri:

 

– – – – –  Benzine per motori:

 

– – – – – –  altre, aventi tenore di piombo:

 

– – – – – – –  inferiore o uguale a 0,013 g per 1:

2710 11 41

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

 

– – – – – – –  superiore a 0,013 g per l:

2710 11 51

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

2710 11 59

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

2710 11 70

– – – – –  Carboturbi tipo benzina

2710 19

– –  altre:

 

– – –  Oli pesanti:

 

– – – –  Oli lubrificanti ed altri:

 

– – – – –  destinati ad altri usi:

2710 19 81

– – – – – –  Oli per motore, per compressori o per turbine

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:

2836 30 00

–  Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 :

3402 20

–  Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

3402 20 90

– –  Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3402 90

–  altri:

3402 90 90

– –  Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 :

3405 40 00

–  Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

–  Pneumatici rigenerati:

4012 11 00

– –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

4012 12 00

– –  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4012 19 00

– –  altri

4012 20 00

–  Pneumatici usati:

ex 4012 20 00

– –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

 

–  Oggetti da tasca o da borsetta:

4202 32

– –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

4202 32 90

– – –  di materie tessili

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:

4303 90 00

–  altri

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:

4814 20 00

–  Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

4814 90

–  altri:

4814 90 80

– –  altri:

ex 4814 90 80

– – –  Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 :

6101 20

–  di cotone:

6101 20 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6101 30

–  di fibre sintetiche o artificiali:

6101 30 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6101 90

–  di altre materie tessili:

6101 90 20

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 :

6102 10

–  di lana o di peli fini:

6102 10 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6102 20

–  di cotone:

6102 20 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6102 30

–  di fibre sintetiche o artificiali:

6102 30 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6102 90

–  di altre materie tessili:

6102 90 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6103

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza

6105

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

6106

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

6107

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

 

–  Sottovesti o sottabiti e sottogonne:

6108 11 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

6108 19 00

– –  di altre materie tessili

 

–  Slips e mutandine:

6108 21 00

– –  di cotone

6108 22 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

6108 29 00

– –  di altre materie tessili

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:

6115 10

–  Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici):

6115 10 10

– –  Calzettoni per varici, di fibre sintetiche

6115 10 90

– –  altri:

ex 6115 10 90

– – –  Calzettoni (escluse le calze per varici) e dalle calze da donna

 

–  altri:

6115 96

– –  di fibre sintetiche

6115 99 00

– –  di altre materie tessili

6116

Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

6203

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:

 

–  Vestiti o completi:

6203 11 00

– –  di lana o di peli fini

6203 12 00

– –  di fibre sintetiche

6203 19

– –  di altre materie tessili

 

–  Insiemi:

6203 22

– –  di cotone

6203 23

– –  di fibre sintetiche

6203 29

– –  di altre materie tessili

 

–  Giacche:

6203 31 00

– –  di lana o di peli fini

6203 32

– –  di cotone

6203 33

– –  di fibre sintetiche

6203 39

– –  di altre materie tessili

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:

 

–  Abiti a giacca (tailleurs):

6204 11 00

– –  di lana o di peli fini

6204 12 00

– –  di cotone

6204 13 00

– –  di fibre sintetiche

6204 19

– –  di altre materie tessili

 

–  Gonne e gonne-pantaloni:

6204 51 00

– –  di lana o di peli fini

6204 52 00

– –  di cotone

6204 53 00

– –  di fibre sintetiche

6204 59

– –  di altre materie tessili:

6204 59 90

– – –  altre

 

–  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6204 61

– –  di lana o di peli fini

6204 62

– –  di cotone:

 

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

 

– – – –  altre:

6204 62 39

– – – – –  altri

6204 63

– –  di fibre sintetiche:

 

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 63 18

– – – –  altre

6204 69

– –  di altre materie tessili:

 

– – –  di fibre artificiali:

 

– – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 69 18

– – – – –  altri

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

6206 10 00

–  di seta o di cascami di seta

6206 20 00

–  di lana o di peli fini

6206 40 00

–  di fibre sintetiche o artificiali

6206 90

–  di altre materie tessili

6207

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:

 

–  altri:

6207 91 00

– –  di cotone

6207 99

– –  di altre materie tessili

6208

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

6209

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):

6209 20 00

–  di cotone

6209 90

–  di altre materie tessili

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 , 5603 , 5903 , 5906 e 5907 :

6210 20 00

–  altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

6210 30 00

–  altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

6210 40 00

–  altri indumenti per uomo o ragazzo

6210 50 00

–  altri indumenti per donna o ragazza

6211

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:

6212 10

–  Reggiseno e bustini

6212 90 00

–  altri

6213

Fazzoletti da naso e da taschino

6214

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

6215

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

6301

Coperte

6302

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

6303

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:

 

–  a maglia:

6303 12 00

– –  di fibre sintetiche

6303 19 00

– –  di altre materie tessili

 

–  altri:

6303 91 00

– –  di cotone

6303 92

– –  di fibre sintetiche

6303 99

– –  di altre materie tessili:

6303 99 10

– – –  di stoffe non tessute

6304

Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404 :

 

–  Copriletto:

6304 11 00

– –  a maglia

6304 19

– –  altri

 

–  altri:

6304 91 00

– –  a maglia

6304 92 00

– –  di cotone, diversi da quelli a maglia

6304 93 00

– –  diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

6307 10

–  Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

 

–  Calzature per lo sport:

6403 19 00

– –  altre

6403 20 00

–  Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

6403 40 00

–  altre calzature, con puntale protettivo di metallo

 

–  altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 51

– –  che ricoprono la caviglia:

 

– – –  altre:

 

– – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

6403 51 11

– – – – –  inferiore a 24 cm

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 19

– – – – – –  per donna

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

6403 51 91

– – – – –  inferiore a 24 cm

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 99

– – – – – –  per donna

6403 59

– –  altre:

 

– – –  altre:

 

– – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

6403 59 11

– – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

 

– – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

6403 59 31

– – – – – –  inferiore a 24 cm

 

– – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 39

– – – – – – –  per donna

6403 59 50

– – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 95

– – – – – –  per uomo

6403 59 99

– – – – – –  per donna

 

–  altre calzature:

6403 91

– –  che ricoprono la caviglia:

 

– – –  altre:

 

– – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 91 13

– – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

– – – – – –  altre:

6403 91 16

– – – – – – –  per uomo

6403 91 18

– – – – – – –  per donna

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

6403 91 91

– – – – –  inferiore a 24 cm

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 91 93

– – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

– – – – – –  altre:

6403 91 96

– – – – – – –  per uomo

6403 91 98

– – – – – – –  per donna

6403 99

– –  altre:

 

– – –  altre:

 

– – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

6403 99 11

– – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

 

– – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

6403 99 31

– – – – – –  inferiore a 24 cm

 

– – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 99 33

– – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

– – – – – – –  altre:

6403 99 36

– – – – – – – –  per uomo

6403 99 38

– – – – – – – –  per donna

6403 99 50

– – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

6403 99 91

– – – – –  inferiore a 24 cm

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

6403 99 93

– – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

– – – – – –  altre:

6403 99 96

– – – – – – –  per uomo

6403 99 98

– – – – – – –  per donna

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

6405

Altre calzature

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:

6505 10 00

–  Retine per capelli

6505 90

–  altri:

 

– –  altri:

6505 90 10

– – –  Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo

6505 90 30

– – –  Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

6505 90 80

– – –  altri

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

6506 10

–  Copricapo di sicurezza:

6506 10 10

– –  di materia plastica

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

6913

Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:

6913 10 00

–  di porcellana

6913 90

–  altri:

 

– –  altri:

6913 90 93

– – –  di maiolica o di terraglia

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 :

 

–  Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica:

7013 22

– –  di cristallo al piombo

7013 28

– –  altri

 

–  Altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:

7013 33

– –  di cristallo al piombo

7013 37

– –  altri

 

–  Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri) o per la cucina, diversi da quelli di vetroceramica:

7013 41

– –  di cristallo al piombo

7013 42 00

– –  di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7013 49

– –  altri

 

–  altri oggetti:

7013 91

– –  di cristallo al piombo

7013 99 00

– –  altri

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:

 

–  non industriali:

7102 39 00

– –  altri

7113

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

8702 10

–  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

 

– –  di cilindrata superiore a 2 500  cm3:

8702 10 19

– – –  usati

 

– –  di cilindrata non superiore a 2 500  cm3:

8702 10 99

– – –  usati

8702 90

–  altri:

 

– –  azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

 

– – –  di cilindrata superiore a 2 800  cm3:

8702 90 19

– – – –  usati

 

– – –  di cilindrata non superiore a 2 800  cm3:

8702 90 39

– – – –  usati

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

 

–  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 21

– –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 000  cm3:

8703 21 90

– – –  usati

8703 22

– –  di cilindrata superiore a 1 000  cm3 ed inferiore o uguale a 1 500  cm3:

8703 22 90

– – –  usati

8703 23

– –  di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 3 000  cm3:

8703 23 90

– – –  usati

8703 24

– –  di cilindrata superiore a 3 000  cm3:

8703 24 90

– – –  usati

 

–  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8703 31

– –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 500  cm3:

8703 31 90

– – –  usati

8703 32

– –  di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 2 500  cm3:

8703 32 90

– – –  usati

8703 33

– –  di cilindrata superiore a 2 500  cm3:

8703 33 90

– – –  usati

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:

9306 30

–  altre cartucce e loro parti:

 

– –  altre:

 

– – –  altre:

9306 30 97

– – – –  altre:

ex 9306 30 97

– – – – –  cartucce per sparachiodi e utensili simili o per pistole a chiodo per mattatoi e loro parti

9504

Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

9601

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

9614 00

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:

9614 00 90

–  altri

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

(di cui all'articolo 27, paragrafo 2)

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.



Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

0102

 

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

 

–  altri:

 

 

– –  delle specie domestiche:

 

 

– – –  di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – –  Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex 0102 90 51

 

– – – – –  destinate alla macellazione:

 

10

 

–  che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –  altre:

 

11

21

31

91

 

–  che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 

 

– – – –  altri:

ex 0102 90 71

 

– – – – –  destinati alla macellazione:

 

10

 

–  Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –  altri:

 

21

91

 

–  Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

0201

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

ex 0201 10 00

 

–  in carcasse o mezzene

 

91

 

–  Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

0201 20

 

–  altri pezzi non disossati:

ex 0201 20 20

 

– –  Quarti detti «compensati»:

 

91

 

–  Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 30

 

– –  Busti e quarti anteriori:

 

91

 

–  Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 50

 

– –  Selle e quarti posteriori:

 

91

 

–  Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola»), con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

(1)   

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO III

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

ALLEGATO III (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera a))

Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo



Codice NC

Designazione delle merci

0102

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

–  altro:

 

– –  delle specie domestiche:

0102 90 05

– – –  di peso inferiore o uguale a 80 kg

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

–  di peso inferiore o uguale a 185 g:

0105 12 00

– –  Tacchini e tacchine

0105 19

– –  altri

 

–  altro:

0105 99

– –  altri

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

 

–  di anatre, di oche o di faraone:

0207 32

– –  intere, fresche o refrigerate

0207 33

– –  intere, congelate

0207 34

– –  Fegati grassi, freschi o refrigerati

0207 35

– –  altri, freschi o refrigerati

0207 36

– –  altri, congelati

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

–  altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00

– –  di primati

0210 92 00

– –  di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0210 93 00

– –  di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0210 99

– –  altri:

 

– – –  Carni:

0210 99 10

– – – –  di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

0210 99 31

– – – –  di renne

0210 99 39

– – – –  altro

0210 99 90

– – –  Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

–  in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

0402 29

– –  altri:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

0402 29 11

– – – –  Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

 

– – – –  altro:

0402 29 15

– – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 19

– – – – –  altro

 

–  altro:

0402 91

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

0402 91 91

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0406

Formaggi e latticini:

0406 20

–  Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

0406 40

–  Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

0511 10 00

–  Sperma di tori

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709 20 00

–  Asparagi

0709 60

–  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

 

– –  altro:

0709 60 95

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

0709 90

–  altro:

0709 90 20

– –  Bietole da costa e cardi

0709 90 40

– –  Capperi

0709 90 50

– –  Finocchi

0709 90 80

– –  Carciofi

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 30 00

–  Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0710 80

–  altri ortaggi o legumi:

0710 80 10

– –  Olive

0710 80 70

– –  Pomodori

0710 80 80

– –  Carciofi

0710 80 85

– –  Asparagi

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 20

–  Olive

0711 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –  Ortaggi o legumi:

0711 90 70

– – –  Capperi

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

0712 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11

– – –  ibrido destinato alla semina

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

–  Nocciole (Corylus spp.):

0802 22 00

– –  sgusciate

0803 00

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

0804 30 00

–  Ananassi

0805

Agrumi, freschi o secchi:

0805 50

–  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

0807 20 00

–  Papaie

0810

Altre frutta, fresche:

0810 90

–  altro:

0810 90 30

– –  Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie

0810 90 40

– –  Frutti della passione, carambole e pitahaya

0810 90 95

– –  altro

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 90

–  altro:

 

– –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

0811 90 11

– – – –  Frutta tropicale e noci tropicali

0811 90 19

– – – –  altro

 

– – –  altro:

0811 90 31

– – – –  Frutta tropicale e noci tropicali

0811 90 39

– – – –  altro

 

– –  altro:

0811 90 85

– – –  Frutta tropicale e noci tropicali

0811 90 95

– – –  altro

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 90

–  altro:

0812 90 30

– –  Papaie

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 40

–  altra frutta:

0813 40 10

– –  Pesche, comprese le pesche noci

0813 40 50

– –  Papaie

0813 40 60

– –  Tamarindi

0813 40 70

– –  Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 40 95

– –  altro

0813 50

–  Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

– –  Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 :

 

– – –  senza prugne:

0813 50 12

– – – –  Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 50 15

– – – –  altro

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

–  Caffè non torrefatto:

0901 11 00

– –  non decaffeinizzato

0901 12 00

– –  decaffeinizzato

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

0904 20

–  Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:

 

– –  non tritati né polverizzati:

0904 20 10

– – –  Peperoni

0904 20 30

– – –  altro

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

1001 10 00

–  frumento (grano) duro

1001 90

–  altro:

 

– –  altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

1001 90 99

– – –  altro

1002 00 00

Segala

1003 00

Orzo:

1003 00 90

–  altro

1004 00 00

Avena

1005

Granturco

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

–  Farina di frumento (grano):

1101 00 11

– –  di frumento (grano) duro

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 10 00

–  Farina di segala

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

–  Semole e semolini:

1103 11

– –  di frumento

1103 13

– –  di granturco:

1103 13 10

– – –  aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 10 00

–  di legumi da granella secchi della voce 0713

1106 30

–  dei prodotti del capitolo 8

1107

Malto, anche torrefatto

1108

Amidi e fecole; inulina

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

–  altro:

1212 91

– –  Barbabietole da zucchero

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

–  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 39 00

– –  altri

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

1502 00 90

–  altro

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

–  Olio di granturco e sue frazioni:

1515 21

– –  Olio greggio

1515 29

– –  altri

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

–  Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

– –  altro:

1516 20 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

 

– – –  altro:

1516 20 95

– – – –  Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

 

– – – –  altro:

1516 20 96

– – – – –  Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

1516 20 98

– – – – –  altro

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

1517 10

–  Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 90

– –  altro

1517 90

–  altro:

 

– –  altro:

1517 90 91

– – –  Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

1517 90 99

– – –  altro

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

–  Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:

1518 00 31

– –  greggi

1518 00 39

– –  altro

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

1602 90

–  altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

1602 90 10

– –  Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

 

– –  altro:

1602 90 31

– – –  di selvaggina o di coniglio

1602 90 41

– – –  di renna

 

– – –  altro:

 

– – – –  altro:

 

– – – – –  altro:

 

– – – – – –  di ovini e di caprini:

 

– – – – – – –  non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:

1602 90 72

– – – – – – – –  di ovini

1602 90 74

– – – – – – – –  di caprini

 

– – – – – – –  altro:

1602 90 76

– – – – – – – –  di ovini

1602 90 78

– – – – – – – –  di caprini

1602 90 98

– – – – – –  altro

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 20

–  Zucchero e sciroppo d'acero:

1702 20 10

– –  Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1702 90

–  altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 30

– –  Isoglucosio

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

–  altro:

2001 90 10

– –  «Chutney» di manghi

2001 90 65

– –  Olive

2001 90 91

– –  Frutta tropicale e noci tropicali

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2002 10

–  Pomodori, interi o in pezzi

2002 90

–  altro:

 

– –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:

2002 90 11

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2002 90 19

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

 

– –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:

2002 90 31

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

– –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:

2002 90 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2002 90 99

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2003 20 00

–  Tartufi

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2004 10

–  Patate:

2004 10 10

– –  semplicemente cotte

 

– –  altro:

2004 10 99

– – –  altro

2004 90

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 30

– –  Crauti, capperi e olive

 

– –  altro, compresi i miscugli:

2004 90 91

– – –  Cipolle, semplicemente cotte

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 60 00

–  Asparagi

2005 70

–  Olive

 

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 99

– –  altri:

2005 99 20

– – –  Capperi

2005 99 30

– – –  Carciofi

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

–  altro:

2007 99

– –  altri:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

2007 99 10

– – – –  Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

2007 99 20

– – – –  Puree e paste di marroni

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

–  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 19

– –  altro, compresi i miscugli

2008 20

–  Ananassi

2008 30

–  Agrumi:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 30 11

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 30 19

– – – –  altro

 

– – –  altro:

2008 30 31

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 30 39

– – – –  altro

2008 40

–  Pere:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 40 11

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – –  altro

 

– – – –  altro:

2008 40 21

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – –  altro

2008 50

–  Albicocche:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 50 11

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – –  altro

 

– – – –  altro:

2008 50 31

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – –  altro

2008 60

–  Ciliege:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 60 11

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 60 19

– – – –  altro

 

– – –  altro:

2008 60 31

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 60 39

– – – –  altro

2008 70

–  Pesche, comprese le pesche noci:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 70 11

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – –  altro

 

– – – –  altro:

2008 70 31

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80

–  Fragole:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 80 11

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80 19

– – – –  altro

 

– – –  altro:

2008 80 31

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

–  altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

2008 92

– –  Miscugli

2008 99

– –  altri:

 

– – –  con aggiunta di alcole:

 

– – – –  Zenzero:

2008 99 11

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 99 19

– – – – –  altro

 

– – – –  Uva:

2008 99 21

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 99 23

– – – – –  altro

 

– – – –  altro:

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

– – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – –  Frutta tropicale

2008 99 28

– – – – – – –  altro

 

– – – – – –  altro:

2008 99 31

– – – – – – –  Frutta tropicale

2008 99 34

– – – – – – –  altro

 

– – – – –  altro:

 

– – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – –  Frutta tropicale

2008 99 37

– – – – – – –  altro

 

– – – – – –  altro:

2008 99 38

– – – – – – –  Frutta tropicale

2008 99 40

– – – – – – –  altro

 

– – –  senza aggiunta di alcole:

 

– – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 99 41

– – – – –  Zenzero

2008 99 46

– – – – –  Frutti della passione, guaiave e tamarindi

2008 99 47

– – – – –  Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

2008 99 49

– – – – –  altro

 

– – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 99 51

– – – – –  Zenzero

2008 99 61

– – – – –  Frutti della passione e guaiave

2008 99 62

– – – – –  Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

2008 99 67

– – – – –  altro

 

– – – –  senza zuccheri addizionati:

2008 99 99

– – – – –  altro

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009 80

–  Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

– –  di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –  altro:

 

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

2009 80 34

– – – – –  Succhi di frutta tropicale

2009 80 35

– – – – –  altro

 

– – – –  altro:

2009 80 36

– – – – –  Succhi di frutta tropicale

 

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

– – –  Succhi di pera:

 

– – – –  altro:

2009 80 61

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 80 63

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 80 69

– – – – –  senza zuccheri addizionati

 

– – –  altro:

 

– – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:

2009 80 73

– – – – –  Succhi di frutta tropicale

2009 80 79

– – – – –  altro

 

– – – –  altro:

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 80 85

– – – – – –  Succhi di frutta tropicale

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 80 88

– – – – – –  Succhi di frutta tropicale

 

– – – – –  senza zuccheri addizionati:

2009 80 95

– – – – – –  Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

2009 80 97

– – – – – –  Succhi di frutta tropicale

2009 90

–  Miscugli di succhi:

 

– –  di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –  altro:

 

– – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

– – – – –  Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

2009 90 41

– – – – – –  contenenti zuccheri addizionati

2009 90 49

– – – – – –  altro

 

– – – – –  altro:

2009 90 51

– – – – – –  contenenti zuccheri addizionati

2009 90 59

– – – – – –  altro

 

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

– – – – –  Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

2009 90 71

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 90 73

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 90 79

– – – – – –  senza zuccheri addizionati

 

– – – – –  altro:

 

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 90 92

– – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 94

– – – – – – –  altro

 

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 90 95

– – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 96

– – – – – – –  altro

 

– – – – – –  senza zuccheri addizionati:

2009 90 97

– – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 98

– – – – – – –  altro

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

–  altro:

 

– –  Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

2106 90 30

– – –  di isoglucosio

 

– – –  altro:

2106 90 51

– – – –  di lattosio

2106 90 55

– – – –  di glucosio o di maltodestrina

2106 90 59

– – – –  altro

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

 

–  Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:

2209 00 11

– –  inferiore o uguale a 2 litri

2209 00 19

– –  superiore a 2 litri

 

–  altri, presentati in recipienti di capacità:

2209 00 91

– –  inferiore o uguale a 2 litri

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 10

–  di granturco

2302 30

–  di frumento:

2302 50 00

–  di legumi

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :

2306 10 00

–  di semi di cotone

2306 20 00

–  di semi di lino

 

–  di semi di ravizzone o di colza:

2306 41 00

– –  di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico

2306 49 00

– –  altri

2306 50 00

–  di noce di cocco o di copra

2306 60 00

–  di noci o di mandorle di palmisti

2306 90

–  altri

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

2309 10

–  Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

2401 10

–  Tabacchi non scostolati:

 

– –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

2401 10 10

– – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

2401 10 20

– – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

2401 10 30

– – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

 

– – –  Tabacchi «fire cured»:

2401 10 41

– – – –  del tipo Kentucky

2401 10 49

– – – –  altro

 

– –  altro:

2401 10 50

– – –  Tabacchi «light air cured»

2401 10 70

– – –  Tabacchi «dark air cured»

2401 20

–  Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

 

– –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

2401 20 10

– – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

2401 20 20

– – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

2401 20 30

– – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

 

– – –  Tabacchi «fire cured»:

2401 20 41

– – – –  del tipo Kentucky

2401 20 49

– – – –  altro

 

– –  altro:

2401 20 50

– – –  Tabacchi «light air cured»

2401 20 70

– – –  Tabacchi «dark air cured»

2401 30 00

–  Cascami di tabacco

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

3502 90

–  altro:

3502 90 90

– –  Albuminati ed altri derivati delle albumine

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 :

3503 00 10

–  Gelatine e loro derivati

3503 00 80

–  altro:

ex 3503 00 80

– –  escluse le colle di ossa

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

–  Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

– –  altri amidi e fecole modificati:

3505 10 50

– – –  Amidi e fecole esterificati o eterificati

ALLEGATO III (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b))

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) 

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base (dazio applicato dalla Bosnia-Erzegovina);

b) 

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è abolito.



Codice NC

Designazione delle merci

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

0104 20

–  della specie caprina:

0104 20 90

– –  altro

0205 00

Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0504 00 00

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0701

Patate, fresche o refrigerate:

0701 10 00

–  da semina

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

 

–  Cicorie:

0705 21 00

– –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– –  altri

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

 

–  Funghi e tartufi:

0709 59

– –  altri

0709 60

–  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0709 60 10

– –  Peperoni

 

– –  altro:

0709 60 91

– – –  del genere Capsicum destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum

0709 60 99

– – –  altro

0709 90

–  altro:

0709 90 90

– –  altro

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

–  Legumi da granella, anche sgranati:

0710 21 00

– –  Piselli (Pisum sativum)

0710 22 00

– –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –  altri

0710 80

–  altri ortaggi o legumi:

 

– –  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0710 80 51

– – –  Peperoni

0710 80 59

– – –  altro

 

– –  Funghi:

0710 80 61

– – –  del genere Agaricus

0710 80 69

– – –  altro

0710 80 95

– –  altro

0710 90 00

–  Miscugli di ortaggi

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 40 00

–  Cetrioli e cetriolini

 

–  Funghi e tartufi:

0711 51 00

– –  Funghi del genere Agaricus

0711 59 00

– –  altri

0711 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –  Ortaggi o legumi:

0711 90 10

– – –  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

0711 90 50

– – –  Cipolle

0711 90 80

– – –  altro

0711 90 90

– –  Miscugli di ortaggi

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

 

–  Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

0712 31 00

– –  Funghi del genere Agaricus

0712 32 00

– –  Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –  Tremelle (Tremella spp.)

0712 39 00

– –  altri

0712 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

0712 90 05

– –  Patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate

 

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – –  altro

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

0713 10

–  Piselli (Pisum sativum):

0713 10 90

– –  altro

0713 20 00

–  Ceci

 

–  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –  Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –  Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

ex 0713 32 00

– – –  destinati alla semina

0713 33

– –  Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –  altro

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

–  Mandorle:

0802 12

– –  sgusciate

 

–  Noci comuni:

0802 32 00

– –  sgusciate

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

0804 20

–  Fichi

0805

Agrumi, freschi o secchi:

0805 10

–  Arance

0805 20

–  Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

0810

Altre frutta, fresche:

0810 50 00

–  Kiwi

0810 60 00

–  Durian

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 10

–  Fragole

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 90

–  altro:

0812 90 20

– –  Arance

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 50

–  Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

– –  Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 :

0813 50 19

– – –  con prugne

 

– –  Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 :

0813 50 31

– – –  di noci tropicali

0813 50 39

– – –  altro

 

– –  altri miscugli:

0813 50 91

– – –  non contenenti prugne e fichi

0813 50 99

– – –  altro

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

1103 20

–  Agglomerati in forma di pellets

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 10

–  Grassi e oli animali e loro frazioni

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 30

–  Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

– –  altro:

 

– – –  contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:

1702 30 51

– – – –  in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 59

– – – –  altro

 

– – –  altro:

1702 30 91

– – – –  in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 99

– – – –  altro

1702 90

–  altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 60

– –  Miele artificiale, anche misto con miele naturale

 

– –  Zuccheri e melassi, caramellati:

1702 90 71

– – –  contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio

 

– – –  altro:

1702 90 75

– – – –  in polvere, anche agglomerati

1702 90 79

– – – –  altro

1702 90 80

– –  Sciroppo di inulina

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 10 00

–  Ortaggi e legumi omogeneizzati

 

–  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 59 00

– –  altri

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

–  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –  Arachidi:

 

– – –  altro, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

– – – –  superiore a 1 kg:

2008 11 92

– – – – –  tostate

2008 11 94

– – – – –  altro

 

– – – –  inferiore o uguale a 1 kg:

2008 11 96

– – – – –  tostate

2008 11 98

– – – – –  altro

2008 30

–  Agrumi:

 

– –  senza aggiunta di alcole:

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 30 51

– – – –  Segmenti di pompelmi e di pomeli

2008 30 55

– – – –  Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

2008 30 59

– – – –  altro

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 30 71

– – – –  Segmenti di pompelmi e di pomeli

2008 30 75

– – – –  Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

2008 30 79

– – – –  altro

2008 30 90

– – –  senza zuccheri addizionati

2008 40

–  Pere:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 40 31

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 39

– – – –  altro

 

– –  senza aggiunta di alcole:

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 40 51

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 40 59

– – – –  altro

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 40 71

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 79

– – – –  altro

2008 40 90

– – –  senza zuccheri addizionati

2008 50

–  Albicocche:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 50 51

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 50 59

– – – –  altro

 

– –  senza aggiunta di alcole:

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 50 61

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 50 69

– – – –  altro

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 50 71

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 50 79

– – – –  altro

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 50 92

– – – –  superiore o uguale a 5 kg

2008 50 94

– – – –  uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

2008 50 99

– – – –  inferiore a 4,5 kg

2008 60

–  Ciliege:

 

– –  senza aggiunta di alcole:

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 60 50

– – – –  superiore a 1 kg

2008 60 60

– – – –  inferiore o uguale a 1 kg

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 60 70

– – – –  superiore o uguale a 4,5 kg

2008 60 90

– – – –  inferiore a 4,5 kg

2008 70

–  Pesche, comprese le pesche noci:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

– – – –  altro:

2008 70 39

– – – – –  altro

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 70 51

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 70 59

– – – –  altro

 

– –  senza aggiunta di alcole:

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 70 61

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 70 69

– – – –  altro

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 70 71

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 70 79

– – – –  altro

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 70 92

– – – –  superiore o uguale a 5 kg

2008 70 98

– – – –  inferiore a 5 kg

2008 80

–  Fragole:

 

– –  con aggiunta di alcole:

 

– – –  altro:

2008 80 39

– – – –  altro

 

– –  senza aggiunta di alcole:

2008 80 50

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 80 70

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

2008 80 90

– – –  senza zuccheri addizionati

 

–  altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

2008 99

– –  altri:

 

– – –  senza aggiunta di alcole:

 

– – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 99 43

– – – – –  Uva

2008 99 45

– – – – –  Prugne

 

– – – –  senza zuccheri addizionati:

 

– – – – –  Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 99 72

– – – – – –  superiore o uguale a 5 kg

2008 99 78

– – – – – –  inferiore a 5 kg

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 90

–  altro:

3501 90 10

– –  Colle di caseina

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

 

–  Ovalbumina:

3502 11

– –  secchi

3502 19

– –  altri

3502 20

–  Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 :

3503 00 80

–  altro:

ex 3503 00 80

– –  Colle di ossa

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

ALLEGATO III (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b))

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) 

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 75 % del dazio di base (dazio applicato dalla Bosnia-Erzegovina);

b) 

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

c) 

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;

d) 

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è abolito.



Codice NC

Designazione delle merci

0102

Animali vivi della specie bovina:

0102 10

–  riproduttori di razza pura:

0102 10 30

– –  Vacche:

0102 10 90

– –  altro

0102 90

–  altro:

 

– –  delle specie domestiche:

 

– – –  di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

0102 90 21

– – – –  destinati alla macellazione

0102 90 29

– – – –  altro

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

0201 10 00

–  in carcasse o mezzene:

ex 0201 10 00

– –  escluse quelle di vitello

0201 20

–  altri pezzi non disossati

0201 20 20

– –  Quarti detti «compensati»:

ex 0201 20 20

– – –  escluse quelle di vitello

0201 20 30

– –  Busti e quarti anteriori:

ex 0201 20 30

– – –  escluse quelle di vitello

0201 20 50

– –  Selle e quarti posteriori

ex 0201 20 50

– – –  escluse quelle di vitello

0201 20 90

– –  altro:

ex 0201 20 90

– – –  escluse quelle di vitello

0201 30 00

–  disossate:

ex 0201 30 00

– –  escluse quelle di vitello

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

0202 10 00

–  in carcasse o mezzene:

ex 0202 10 00

– –  escluse quelle di vitello o di torello

0202 20

–  altri pezzi non disossati

0202 20 10

– –  Quarti detti «compensati»:

ex 0202 20 10

– – –  escluse quelle di vitello o di torello

0202 20 30

– –  Busti e quarti anteriori:

ex 0202 20 30

– – –  escluse quelle di vitello o di torello

0202 20 50

– –  Selle e quarti posteriori

ex 0202 20 50

– – –  escluse quelle di vitello o di torello

0202 20 90

– –  altro:

ex 0202 20 90

– – –  escluse quelle di vitello o di torello

0202 30

–  disossate:

0202 30 10

– –  Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo:

ex 0202 30 10

– – –  escluse quelle di vitello o di torello

0202 30 50

– –  Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»:

ex 0202 30 50

– – –  escluse quelle di vitello o di torello

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

0209 00 90

–  Grasso di volatili

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

–  Carni della specie suina:

0210 11

– –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

– – –  della specie suina domestica:

 

– – – –  salati o in salamoia:

0210 11 11

– – – – –  Prosciutti e loro pezzi

0210 11 19

– – – – –  Spalle e loro pezzi

 

– – – –  secche o affumicate

0210 11 39

– – – – –  Spalle e loro pezzi

0210 11 90

– – –  altro

 

–  altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 99

– –  altri:

 

– – –  Carni:

 

– – – –  delle specie ovina e caprina:

0210 99 21

– – – – –  non disossate

0210 99 29

– – – – –  disossate

 

– – –  Frattaglie:

 

– – – –  della specie suina domestica:

0210 99 41

– – – – –  Fegati

0210 99 49

– – – – –  altro

 

– – – –  della specie bovina:

0210 99 51

– – – – –  Pezzi detti «onglets» e «hampes»

0210 99 59

– – – – –  altro

0210 99 60

– – – –  delle specie ovina e caprina

 

– – – –  altro:

 

– – – – –  Fegati di volatili:

0210 99 71

– – – – – –  Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

0210 99 79

– – – – – –  altro

0210 99 80

– – – – –  altro

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0401 10

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

0401 10 90

– –  altro

0401 20

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

– –  inferiore o uguale a 3 %:

0401 20 19

– – –  altro

 

– –  superiore a 3 %:

0401 20 99

– – –  altro

0401 30

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

 

– –  inferiore o uguale a 21 %:

0401 30 19

– – –  altro

 

– –  superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:

0401 30 39

– – –  altro

 

– –  superiore a 45 %:

0401 30 99

– – –  altro

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

–  in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

0402 29

– –  altri:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

0402 29 91

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 99

– – – –  altro

 

–  altro:

0402 91

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

0402 91 99

– – – –  altro

0402 99

– –  altri

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

–  Paste da spalmare lattiere:

0405 20 90

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

0405 90

–  altri

0406

Formaggi e latticini:

0406 30

–  Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

0406 90

–  altri formaggi

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 20 00

–  Agli

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709 40 00

–  Sedani, esclusi i sedanirapa

 

–  Funghi e tartufi:

0709 51 00

– –  Funghi del genere Agaricus

0709 70 00

–  Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0709 90

–  altro:

0709 90 10

– –  Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

 

– –  Olive:

0709 90 31

– – –  destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 90 39

– – –  altro

0709 90 60

– –  Granturco dolce

0709 90 70

– –  Zucchine

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 10 00

–  Patate

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

0712 20 00

–  Cipolle

0712 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

0712 90 30

– –  Pomodori

0712 90 50

– –  Carote

0712 90 90

– –  altro

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

 

–  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 33

– –  Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – –  destinati alla semina

0806

Uve, fresche o secche:

0806 20

–  secche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

 

–  Meloni (compresi i cocomeri):

0807 19 00

– –  altri

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 90

–  altro:

0812 90 10

– –  Albicocche

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

0901 90

–  altro:

0901 90 90

– –  Succedanei del caffè contenenti caffè

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

–  Semole e semolini:

1103 19

– –  di altri cereali

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

1211 30 00

–  Coca (foglie di)

ex 1211 30 00

– –  imballate fino a 100 g

1211 90

–  altro:

1211 90 30

– –  Fave tonka

ex 1211 90 30

– – –  imballate fino a 100 g

1211 90 85

– –  altro:

ex 1211 90 85

– – –  imballate fino a 100 g

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 30

– –  contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

–  altro:

2001 90 50

– –  Funghi

2001 90 93

– –  Cipolle

2001 90 99

– –  altro

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2003 10

–  Funghi del genere Agaricus

2003 90 00

–  altri

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2004 90

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 50

– –  Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

 

– –  altro, compresi i miscugli:

2004 90 98

– – –  altro

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 20

–  Patate:

 

– –  altro:

2005 20 80

– – –  altro

2005 40 00

–  Piselli (Pisum sativum)

 

–  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –  Fagioli in grani

 

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 91 00

– –  Germogli di bambù

2005 99

– –  altri:

2005 99 10

– – –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

2005 99 40

– – –  Carote

2005 99 90

– – –  altro

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007 10

–  Preparazioni omogeneizzate

 

–  altro:

2007 91

– –  di agrumi

ALLEGATO III (d)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b))

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) 

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 90 % del dazio di base (dazio applicato dalla Bosnia-Erzegovina);

b) 

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

c) 

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

d) 

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

e) 

il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

f) 

il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è abolito.



Codice NC

Designazione delle merci

0102

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

–  altro:

 

– –  delle specie domestiche:

 

– – –  di peso superiore a 300 kg:

 

– – – –  Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

0102 90 51

– – – – –  destinate alla macellazione

 

– – – –  altro:

0102 90 79

– – – – –  altro

0102 90 90

– –  altro

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

0104 10

–  della specie ovina:

 

– –  altro:

0104 10 80

– – –  altro

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

0201 10 00

–  in carcasse o mezzene:

ex 0201 10 00

– –  di vitello

0201 20

–  altri pezzi non disossati

0201 20 20

– –  Quarti detti «compensati»:

ex 0201 20 20

– – –  di vitello

0201 20 30

– –  Busti e quarti anteriori:

ex 0201 20 30

– – –  di vitello

0201 20 50

– –  Selle e quarti posteriori

ex 0201 20 50

– – –  di vitello

0201 20 90

– –  altro:

ex 0201 20 90

– – –  di vitello

0201 30 00

–  disossate:

ex 0201 30 00

– –  di vitello

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

0202 10 00

–  in carcasse o mezzene:

ex 0202 10 00

– –  di vitello o di torello

0202 20

–  altri pezzi non disossati

0202 20 10

– –  Quarti detti «compensati»:

ex 0202 20 10

– – –  di vitello o di torello

0202 20 30

– –  Busti e quarti anteriori:

ex 0202 20 30

– – –  di vitello o di torello

0202 20 50

– –  Selle e quarti posteriori

ex 0202 20 50

– – –  di vitello o di torello

0202 20 90

– –  altro:

ex 0202 20 90

– – –  di vitello o di torello

0202 30

–  disossate:

0202 30 10

– –  Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo:

ex 0202 30 10

– – –  di vitello o di torello

0202 30 50

– –  Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»:

ex 0202 30 50

– – –  di vitello o di torello

0202 30 90

– –  altro:

ex 0202 30 90

– – –  di vitello o di torello

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

–  fresche o refrigerate:

0203 11

– –  in carcasse o mezzene:

0203 12

– –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

0203 19

– –  altri:

 

– – –  della specie suina domestica:

0203 19 11

– – – –  Parti anteriori e loro pezzi

0203 19 13

– – – –  Lombate e loro pezzi

 

– – – –  altro:

0203 19 55

– – – – –  disossate

0203 19 59

– – – – –  altro

0203 19 90

– – –  altro

 

–  congelate:

0203 21

– –  in carcasse o mezzene:

0203 22

– –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

– – –  della specie suina domestica:

0203 22 19

– – – –  Spalle e loro pezzi

0203 22 90

– – –  altro

0203 29

– –  altri:

 

– – –  della specie suina domestica:

0203 29 11

– – – –  Parti anteriori e loro pezzi

0203 29 13

– – – –  Lombate e loro pezzi

0203 29 15

– – – –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

– – – –  altro:

0203 29 59

– – – – –  altro

0203 29 90

– – –  altro

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

 

–  di tacchino:

0207 24

– –  intere, fresche o refrigerate

0207 25

– –  intere, congelate

0207 26

– –  Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

0207 27

– –  Pezzi e frattaglie, congelati

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

 

–  Lardo:

0209 00 19

– –  secco o affumicato

0209 00 30

–  grasso di maiale, diverso da quello della sottovoce 0209 00 11 o 0209 00 19

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

–  Carni della specie suina:

0210 11

– –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

– – –  della specie suina domestica:

 

– – – –  secche o affumicate

0210 11 31

– – – – –  Prosciutti e loro pezzi

0210 12

– –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

0210 19

– –  altri:

 

– – –  della specie suina domestica:

 

– – – –  salati o in salamoia:

0210 19 10

– – – – –  Mezzene bacon o 3/4 anteriori

0210 19 20

– – – – –  3/4 posteriori o parti centrali

0210 19 30

– – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

0210 19 40

– – – – –  Lombate e loro pezzi

0210 19 50

– – – – –  altro

 

– – – –  secche o affumicate

0210 19 60

– – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

0210 19 70

– – – – –  Lombate e loro pezzi

 

– – – – –  altro:

0210 19 89

– – – – – –  altro

0210 19 90

– – –  altro

0210 20

–  Carni della specie bovina

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0401 10

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

0401 10 10

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0402 10

–  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0402 10 11

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

 

– –  altro:

0402 10 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

 

–  altro:

0402 91

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

0402 91 11

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 19

– – – –  altro

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:

0402 91 31

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 39

– – – –  altro

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:

0402 91 51

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 59

– – – –  altro

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 90

–  altro:

 

– –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide:

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 90 11

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 13

– – – – –  superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0403 90 19

– – – – –  superiore a 27 %

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

–  di volatili da cortile:

0407 00 30

– –  altro

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 10

–  Cipolle e scalogni

0703 90 00

–  Porri ed altri ortaggi agliacei

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

0704 10 00

–  Cavolfiori e cavoli broccoli

0704 20 00

–  Cavoletti di Bruxelles

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

 

–  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– –  Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

ex 0713 32 00

– – –  Diverse da quelle destinate alla semina

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

0809 30

–  Pesche, comprese le pesche noci

0809 40

–  Prugne e prugnole

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 10 00

–  Albicocche

0813 40

–  altra frutta:

0813 40 30

– –  Pere

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

–  Caffè torrefatto:

0901 21 00

– –  non decaffeinizzato

0901 22 00

– –  decaffeinizzato

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

0904 20

–  Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:

0904 20 90

– –  tritate o polverizzate

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

–  Farina di frumento (grano):

1101 00 15

– –  di frumento (grano) tenero e di spelta

1101 00 90

–  Farina di frumento segalato

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 20

–  Farina di granturco

1102 90

–  altro:

1102 90 10

– –  di orzo

1102 90 30

– –  di avena

1102 90 90

– –  altro

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

–  Semole e semolini:

1103 13

– –  di granturco:

1103 13 90

– – –  altro

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

–  altro:

2001 90 20

– –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2002 90

–  altro:

 

– –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:

2002 90 39

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 20

–  Patate:

 

– –  altro:

2005 20 20

– – –  a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

–  altro:

2007 99

– –  altri:

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

 

– – – –  altro:

2007 99 31

– – – – –  di ciliege

2007 99 33

– – – – –  di fragole

2007 99 35

– – – – –  di lamponi

2007 99 39

– – – – –  altro

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:

2007 99 55

– – – –  Puree di mele

2007 99 57

– – – –  altro

 

– – –  altro:

2007 99 91

– – – –  Puree di mele

2007 99 93

– – – –  di frutta tropicale e noci tropicali

2007 99 98

– – – –  altro

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

–  Succhi di arancia:

2009 11

– –  congelati:

2009 12 00

– –  non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 19

– –  altri

 

–  Succhi di pompelmo o di pomelo:

2009 21 00

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 29

– –  altri

 

–  Succhi di altri agrumi:

2009 31

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 39

– –  altri

 

–  Succhi di ananasso:

2009 41

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 49

– –  altri

2009 50

–  Succhi di pomodoro

 

–  Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):

2009 61

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 30

2009 69

– –  altri

2009 80

–  Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

– –  di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –  altro:

 

– – – –  altro:

2009 80 38

– – – – –  altro

 

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

– – –  Succhi di pera:

2009 80 50

– – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

 

– – –  altro:

 

– – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:

2009 80 71

– – – – –  Succhi di ciliege

 

– – – –  altro:

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 80 86

– – – – – –  altro

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 80 89

– – – – – –  altro

 

– – – – –  senza zuccheri addizionati:

2009 80 96

– – – – – –  Succhi di ciliege

2009 80 99

– – – – – –  altro

2009 90

–  Miscugli di succhi:

 

– –  di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –  miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

2009 90 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

2009 90 19

– – – –  altro

 

– – –  altro:

2009 90 21

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

2009 90 29

– – – –  altro

 

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

– – –  miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

2009 90 31

– – – –  di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 90 39

– – – –  altro

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

 

–  altri, presentati in recipienti di capacità:

2209 00 99

– –  superiore a 2 litri

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

2401 10

–  Tabacchi non scostolati:

 

– –  altro:

2401 10 60

– – –  Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

2401 10 80

– – –  Tabacchi «flue cured»

2401 10 90

– – –  altri tabacchi

2401 20

–  Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

 

– –  altro:

2401 20 60

– – –  Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

2401 20 80

– – –  Tabacchi «flue cured»

2401 20 90

– – –  altri tabacchi

ALLEGATO III (e)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c))

Alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è abolito entro i limiti del contingente tariffario. Le importazioni extracontingente rimangono al livello del dazio NPF.



Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti tariffari (in tonnellate)

Dazio applicabile nell'ambito di contingenti

0102 10 10

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato), riproduttori di razza pura, vivi

2 200

0 %

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione, diversi dai riproduttori di razza pura

2 600

0 %

0103 91 90

Animali vivi della specie suina, non delle specie domestiche, di peso inferiore a 50 kg

700

0 %

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall'anno), diversi dai riproduttori di razza pura

450

0 %

0202 30 90

Carni di bovini disossate, diverse da quelle delle sottovoci 0202 30 10 e 0202 30 50 , congelate

4 000

0 %

0203 19 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

1 200

0 %

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, congelati

300

0 %

0203 29 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, diverse da carcasse, mezzene, prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate e pancette (ventresche), congelate

2 000

0 %

ex 0207 14 10

Carni disossate meccanicamente — pezzi disossati e frattaglie di galli e galline della specie domestica, in blocchi, congelati, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del capitolo 16

6 000

0 %

0209 00 11

Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

100

0 %

0210 19 81

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, diverse da prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate e pancette (ventresche), secche o affumicate

600

0 %

▼M1

ALLEGATO III (f)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4 bis)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio è abolito per i prodotti seguenti entro i limiti del contingente tariffario indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.



Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti tariffari (in tonnellate)

0102

Animali vivi della specie bovina

 

 

–  Bovini

 

0102 29

– –  altri:

 

 

– – –  altri:

 

 

– – – –  di peso superiore a 300 kg

 

 

– – – – –  Vacche:

 

0102 29 61

– – – – – –  destinate alla macellazione

1 935

 

– – – – –  altri:

 

0102 29 91

– – – – – –  destinati alla macellazione

190

0103

Animali vivi della specie suina:

 

 

–  altri:

 

0103 92

– –  di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

 

– – –  delle specie domestiche:

 

0103 92 11

– – – –  Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

575

0103 92 19

– – – –  altri

1 755

0103 92 90

– – –  altri

195

0105

Pollame vivo, vale a dire galli galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone:

 

 

–  altri:

 

0105 94 00

– –  Galli e galline della specie Gallus domesticus

1 455

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

 

 

–  di galli e di galline della specie Gallus domesticus:

 

0207 12

– –  interi, congelati:

 

0207 12 90

– – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

80

0207 13

– –  Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

 

 

– – –  Pezzi:

 

0207 13 10

– – – –  disossati:

90

 

– – – –  non disossati:

 

0207 13 30

– – – – –  Ali intere, anche senza punta

55

0207 13 60

– – – – –  Cosce e loro pezzi

320

 

– – –  Frattaglie:

 

0207 13 99

– – – –  altri

25

0207 14

– –  Pezzi e frattaglie, congelati

 

 

– – –  Pezzi:

 

 

– – – –  non disossati:

 

0207 14 20

– – – – –  Metà o quarti

30

0207 14 60

– – – – –  Cosce e loro pezzi

130

 

– – –  Frattaglie:

 

0207 14 99

– – – –  altri

50

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

0401 40

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %

 

0401 40 10

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

80

0401 50

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %:

 

 

– –  inferiore o uguale a 21 %:

 

0401 50 11

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

30

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

–  in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

 

0402 21

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

0402 21 18

– – – –  altri

25

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403 90

–  altri:

 

 

– –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –  altri

 

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

0403 90 51

– – – – –  inferiore o uguale a 3 %

500

0403 90 53

– – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

290

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 10

–  Burro:

 

 

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

 

– – –  Burro naturale:

 

0405 10 11

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

160

0405 10 19

– – – –  altro

200

0406

Formaggi e latticini:

 

0406 10

–  Formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di siero di latte e i latticini

 

 

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

 

0406 10 30

– – –  Mozzarella, anche in un liquido

355

0406 10 50

– – –  altri

0406 10 80

– –  altri

165

0409 00 00

Miele naturale

165

0701

Patate, fresche o refrigerate:

 

0701 90

–  altre:

 

 

– –  altre

 

0701 90 50

– – –  di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

50

0701 90 90

– – –  altre

1 265

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

 

0704 90

–  altri:

 

0704 90 10

– –  Cavoli bianchi e cavoli rossi

280

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

 

0706 10 00

–  Carote e navoni

50

0806

Uve, fresche o secche:

 

0806 10

–  fresche:

 

0806 10 10

– –  da tavola

45

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

 

 

–  Ciliegie:

 

0809 21 00

– –  Ciliegie acide (Prunus cerasus)

410

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

0811 90

–  altre:

 

 

– –  altre

 

 

– – –  Ciliegie:

 

0811 90 75

– – – –  Ciliegie acide (Prunus cerasus)

70

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

–  altri:

 

1601 00 91

– –  Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

285

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

1602 10 00

–  Preparazioni omogeneizzate

75

1602 20

–  di fegato di qualsiasi animale:

 

1602 20 90

– –  altre

140

 

–  di volatili della voce 0105

 

1602 31

– –  di tacchino:

 

 

– – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

 

1602 31 19

– – – –  altre

40

1602 32

– –  di galli e di galline:

 

 

–  della specie suina:

 

 

– – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

 

1602 32 11

– – – –  non cotte

130

1602 32 19

– – – –  altre

30

1602 32 30

– – –  contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

170

1602 32 90

– – –  altre

230

1602 41

– –  Prosciutti e loro pezzi:

 

1602 41 10

– – –  della specie suina domestica:

360

1602 49

– –  altre, compresi i miscugli:

 

 

– – –  della specie suina domestica:

 

 

– – – –  contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine:

 

1602 49 15

– – – – –  altri miscugli contenenti prosciutti (zampe), spalle, lombate o collari, e loro pezzi

150

1602 49 30

– – – –  contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine

445

1602 49 50

– – – –  contenenti, in peso, meno di 40 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine

60

1602 50

–  della specie bovina:

 

 

– –  altre

 

1602 50 31

– – –  Manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi

70

1602 50 95

– – –  altre

295

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

 

–  altri:

 

1701 91 00

– –  con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

55

1701 99

– –  altri

 

1701 99 10

– – –  Zuccheri bianchi

3 470

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

2001 10 00

–  Cetrioli e cetriolini

265

2001 90

–  altri:

 

2001 90 70

– –  Peperoni dolci

70

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

–  altri ortaggi e miscugli di ortaggi:

 

2005 99

– –  altri

 

2005 99 50

– – –  miscugli di ortaggi

245

2005 99 60

– – –  Crauti

40

2. Le importazioni in Bosnia-Erzegovina dei seguenti prodotti sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.



Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti tariffari (in tonnellate)

All'1.1.2017

All'1.1.2018

All'1.1.2019

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

0401 20

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

 

 

 

 

– –  inferiore o uguale a 3 %:

 

 

 

0401 20 11

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

5 432

9 506

13 580

 

– –  superiore a 3 %:

 

 

 

0401 20 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

720

1 440

1 440

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

0403 10

–  Yogurt:

 

 

 

 

– –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

0403 10 11

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

1 515

3 030

3 030

0403 10 13

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

1 520

3 040

3 040

0403 90

–  altri:

 

 

 

 

– –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

– – –  altri

 

 

 

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

0403 90 59

– – – – –  superiore a 6 %

1 762,5

3 525

3 525

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

 

 

–  altri:

 

 

 

1601 00 99

– –  altri

1 692,5

3 385

3 385

▼B

ALLEGATO IV

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

Le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nella Comunità sono soggette alle seguenti concessioni:



Codici NC

Designazione delle merci

Data di entrata in vigore del presente accordo

(quantitativo totale nel primo anno)

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e anni seguenti

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT 130 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT 130 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT 130 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF



Codici NC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario

Aliquota del dazio

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

50 tonnellate

6 %

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

50 tonnellate

12,5 %

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604 , escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, sarà ridotta come segue:



Anno

Anno 1

(% dazio)

Anno 3

(% dazio)

Anno 5 e seguenti

(% dazio)

Dazio

90 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

▼M1

ALLEGATO IV (a)

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

(di cui all'articolo 28, paragrafo 1 bis)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.



Codici NC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario (in tonnellate)

Aliquota del dazio all'interno del contingente

Aliquota del dazio al di fuori del contingente

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

500

0 %

70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 52 00

ex 0305 69 80

Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

140

0 %

70 % del dazio NPF

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

30

0 %

30 % del dazio NPF

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

30

0 %

30 % del dazio NPF

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

50

6 %

100 %

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

70

12,5 %

100 %

2. L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604 , escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, è ridotta al 70 % dell'aliquota del dazio NPF.

▼B

ALLEGATO V

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

I dazi applicabili ai prodotti della pesca originari della Comunità saranno smantellati secondo il seguente calendario:



Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e anni seguenti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0301

Pesci vivi:

 

 

 

 

 

 

0301 10

–  Pesci ornamentali:

 

 

 

 

 

 

0301 10 10

– –  di acqua dolce

0

0

0

0

0

0

0301 10 90

– –  Pesci di mare

0

0

0

0

0

0

 

–  altri pesci vivi:

 

 

 

 

 

 

0301 91

– –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0301 91 10

– – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

100

100

100

100

100

100

0301 91 90

– – –  altro

100

100

100

100

100

100

0301 92 00

– –  Anguille (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0301 93 00

– –  Carpe

100

100

100

100

100

100

0301 94 00

– –  Tonno rosso (Thunnus thynnus)

0

0

0

0

0

0

0301 95 00

– –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

0

0

0

0

0

0

0301 99

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0301 99 11

– – – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

75

50

25

0

0

0

0301 99 19

– – – –  altro

75

50

25

0

0

0

0301 99 80

– – –  Pesci di mare

0

0

0

0

0

0

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 :

 

 

 

 

 

 

 

–  Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 11

– –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0302 11 10

– – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

100

100

100

100

100

100

0302 11 20

– – –  della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

100

100

100

100

100

100

0302 11 80

– – –  altro

100

100

100

100

100

100

0302 12 00

– –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

0302 19 00

– –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 21

– –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

 

 

 

 

0302 21 10

– – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0

0

0

0

0302 21 30

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0302 21 90

– – –  Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

0

0

0

0

0

0

0302 22 00

– –  Passera di mare (Pleuronectes platessa)

0

0

0

0

0

0

0302 23 00

– –  Sogliole (Solea spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 29

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

0302 29 10

– – –  Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 29 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 31

– –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

 

 

 

 

 

 

0302 31 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 31 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 32

– –  Tonni albacora (Thunnus albacares):

 

 

 

 

 

 

0302 32 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 32 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 33

– –  Tonnetti striati:

 

 

 

 

 

 

0302 33 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 33 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 34

– –  Tonni obesi (Thunnus obesus):

 

 

 

 

 

 

0302 34 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 34 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 35

– –  Tonno rosso (Thunnus thynnus):

 

 

 

 

 

 

0302 35 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 35 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 36

– –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):

 

 

 

 

 

 

0302 36 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 36 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 39

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

0302 39 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 39 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 40 00

–  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

0

0

0

0

0

0

0302 50

–  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

 

 

 

0302 50 10

– –  della specie Gadus morhua

0

0

0

0

0

0

0302 50 90

– –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 61

– –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):

 

 

 

 

 

 

0302 61 10

– – –  Sardine della specie Sardina pilchardus

0

0

0

0

0

0

0302 61 30

– – –  Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 61 80

– – –  Spratti (Sprattus sprattus)

0

0

0

0

0

0

0302 62 00

– –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

0302 63 00

– –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0302 64 00

– –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

0

0

0

0

0302 65

– –  Squali:

 

 

 

 

 

 

0302 65 20

– – –  Spinaroli (Squalus acanthias)

0

0

0

0

0

0

0302 65 50

– – –  Gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 65 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 66 00

– –  Anguille (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 67 00

– –  Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0302 68 00

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0302 69 11

– – – –  Carpe

100

100

100

100

100

100

0302 69 19

– – – –  altro

100

100

100

100

100

100

 

– – –  Pesci di mare:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33 :

 

 

 

 

 

 

0302 69 21

– – – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 69 25

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

 

 

 

 

0302 69 31

– – – – –  della specie Sebastes marinus

0

0

0

0

0

0

0302 69 33

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 69 35

– – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0302 69 41

– – – –  Merlani (Merlangius merlangus)

0

0

0

0

0

0

0302 69 45

– – – –  Molve (Molva spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 51

– – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

0

0

0

0

0

0302 69 55

– – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 61

– – – –  Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  Naselli del genere Merluccius:

 

 

 

 

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

0

0

0

0

0

0

0302 69 67

– – – – – –  Naselli della specie Merluccius australis

0

0

0

0

0

0

0302 69 68

– – – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 69 69

– – – – –  Naselli del genere Urophycis:

0

0

0

0

0

0

0302 69 75

– – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 81

– – – –  Rane pescatrici (Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 85

– – – –  Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

0

0

0

0

0

0302 69 86

– – – –  Melù australi (Micromesistius australis)

0

0

0

0

0

0

0302 69 91

– – – –  Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0

0

0

0

0

0

0302 69 92

– – – –  Abadeci (Genypterus blacodes)

0

0

0

0

0

0

0302 69 94

– – – –  Spigole (Dicentrarchus labrax)

0

0

0

0

0

0

0302 69 95

– – – –  Orate (Sparus aurata)

0

0

0

0

0

0

0302 69 99

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0302 70 00

–  Fegati, uova e lattimi

0

0

0

0

0

0

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :

 

 

 

 

 

 

 

–  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 11 00

– –  Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

0

0

0

0

0

0

0303 19 00

– –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 21

– –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0303 21 10

– – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

90

80

60

40

20

0

0303 21 20

– – –  della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

90

80

60

40

20

0

0303 21 80

– – –  altro

90

80

60

40

20

0

0303 22 00

– –  Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

0303 29 00  (1)

– –  altro

50

0

0

0

0

0

 

–  Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 31

– –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

 

 

 

 

0303 31 10

– – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0

0

0

0

0303 31 30

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0303 31 90

– – –  Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

0

0

0

0

0

0

0303 32 00

– –  Passera di mare (Pleuronectes platessa)

0

0

0

0

0

0

0303 33 00

– –  Sogliole (Solea spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 39

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

0303 39 10

– – –  Passere artiche (Platichthys flesus)

0

0

0

0

0

0

0303 39 30

– – –  Pesci del genere Rhombosolea

0

0

0

0

0

0

0303 39 70

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 41

– –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 41 11

– – – –  interi

0

0

0

0

0

0

0303 41 13

– – – –  senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 41 19

– – – –  altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 41 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 42

– –  Tonni albacora (Thunnus albacares):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  interi:

 

 

 

 

 

 

0303 42 12

– – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

0

0

0

0

0

0

0303 42 18

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  senza visceri né branchie:

 

 

 

 

 

 

0303 42 32

– – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

0

0

0

0

0

0

0303 42 38

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  altri (ad esempio decapitati):

 

 

 

 

 

 

0303 42 52

– – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

0

0

0

0

0

0

0303 42 58

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 42 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 43

– –  Tonnetti striati:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 43 11

– – – –  interi

0

0

0

0

0

0

0303 43 13

– – – –  senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 43 19

– – – –  altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 43 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 44

– –  Tonni obesi (Thunnus obesus):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 44 11

– – – –  interi

0

0

0

0

0

0

0303 44 13

– – – –  senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 44 19

– – – –  altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 44 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 45

– –  Tonno rosso (Thunnus thynnus):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 45 11

– – – –  interi

0

0

0

0

0

0

0303 45 13

– – – –  senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 45 19

– – – –  altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 45 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 46

– –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 46 11

– – – –  interi

0

0

0

0

0

0

0303 46 13

– – – –  senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 46 19

– – – –  altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 46 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 49

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 49 31

– – – –  interi

0

0

0

0

0

0

0303 49 33

– – – –  senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 49 39

– – – –  altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 49 80

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)e merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

 

 

 

0303 51 00

– –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0303 52

– –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

 

 

 

 

0303 52 10

– – –  della specie Gadus morhua

0

0

0

0

0

0

0303 52 30

– – –  della specie Gadus ogac

0

0

0

0

0

0

0303 52 90

– – –  della specie Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

 

–  Pesci spada (Xiphias gladius) e austromerluzzi (Dissostichus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 61 00

– –  Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0303 62 00

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

 

–  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 71

– –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):

 

 

 

 

 

 

0303 71 10

– – –  Sardine della specie Sardina pilchardus

0

0

0

0

0

0

0303 71 30

– – –  Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 71 80

– – –  Spratti (Sprattus sprattus)

0

0

0

0

0

0

0303 72 00

– –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

0303 73 00

– –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0303 74

– –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

 

 

 

 

0303 74 30

– – –  delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

0

0

0

0

0

0

0303 74 90

– – –  della specie Scomber australasicus

0

0

0

0

0

0

0303 75

– –  Squali:

 

 

 

 

 

 

0303 75 20

– – –  Spinaroli (Squalus acanthias)

0

0

0

0

0

0

0303 75 50

– – –  Gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 75 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 76 00

– –  Anguille (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 77 00

– –  Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

0

0

0

0

0

0

0303 78

– –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Naselli del genere Merluccius:

 

 

 

 

 

 

0303 78 11

– – – –  Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

0

0

0

0

0

0

0303 78 12

– – – –  Naselli della specie Merluccius hubbsi

0

0

0

0

0

0

0303 78 13

– – – –  Naselli della specie Merluccius australis

0

0

0

0

0

0

0303 78 19

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 78 90

– – –  Naselli del genere Urophycis:

0

0

0

0

0

0

0303 79

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0303 79 11

– – – –  Carpe

90

80

60

40

20

0

0303 79 19

– – – –  altro

75

50

25

0

0

0

 

– – –  Pesci di mare:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43 :

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 :

 

 

 

 

 

 

0303 79 21

– – – – – –  interi

0

0

0

0

0

0

0303 79 23

– – – – – –  senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 79 29

– – – – – –  altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 79 31

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

 

 

 

 

0303 79 35

– – – – –  della specie Sebastes marinus

0

0

0

0

0

0

0303 79 37

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 79 41

– – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0303 79 45

– – – –  Merlani (Merlangius merlangus)

0

0

0

0

0

0

0303 79 51

– – – –  Molve (Molva spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 55

– – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

0

0

0

0

0

0303 79 58

– – – –  Pesci della specie Orcynopsis unicolor

0

0

0

0

0

0

0303 79 65

– – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 71

– – – –  Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0

0

0

0

0

0

0303 79 75

– – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 81

– – – –  Rane pescatrici (Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 83

– – – –  Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

0

0

0

0

0

0303 79 85

– – – –  Melù australi (Micromesistius australis)

0

0

0

0

0

0

0303 79 91

– – – –  Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0

0

0

0

0

0

0303 79 92

– – – –  Merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

0

0

0

0

0

0

0303 79 93

– – – –  Abadeci (Genypterus blacodes)

0

0

0

0

0

0

0303 79 94

– – – –  Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezealandiae

0

0

0

0

0

0

0303 79 98

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0303 80

–  Fegati, uova e lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 80 10

– –  Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di portamina

0

0

0

0

0

0

0303 80 90

– –  altro

0

0

0

0

0

0

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

 

 

 

 

 

 

 

–  fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0304 11

– –  Pesci spada (Xiphias gladius):

 

 

 

 

 

 

0304 11 10

– – –  Filetti

0

0

0

0

0

0

0304 11 90

– – –  altra carne di pesci (anche tritata)

0

0

0

0

0

0

0304 12

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.):

 

 

 

 

 

 

0304 12 10

– – –  Filetti

0

0

0

0

0

0

0304 12 90

– – –  altra carne di pesci (anche tritata)

0

0

0

0

0

0

0304 19

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Filetti:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  di pesci di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0304 19 13

– – – – –  di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

50

0

0

0

0

0

 

– – – – –  di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 19 15

– – – – – –  della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

50

0

0

0

0

0

0304 19 17

– – – – – –  altro

50

0

0

0

0

0

0304 19 19

– – – – –  di altri pesci di acqua dolce

50

0

0

0

0

0

 

– – – –  altro:

 

 

 

 

 

 

0304 19 31

– – – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0304 19 33

– – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0304 19 35

– – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 19 39

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– – –  altra carne di pesci (anche tritata):

 

 

 

 

 

 

0304 19 91

– – – –  di pesci di acqua dolce

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  altro:

 

 

 

 

 

 

0304 19 97

– – – – –  Lati di aringhe

0

0

0

0

0

0

0304 19 99

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Filetti congelati:

 

 

 

 

 

 

0304 21 00

– –  Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0304 22 00

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  di pesci di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0304 29 13

– – – –  di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 29 15

– – – – –  della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

0

0

0

0

0

0

0304 29 17

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0304 29 19

– – – –  di altri pesci di acqua dolce

50

0

0

0

0

0

 

– – –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

 

 

 

 

 

 

0304 29 21

– – – – –  della specie Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

0304 29 29

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0304 29 31

– – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0304 29 33

– – – –  di eglefini ( Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

 

 

 

 

0304 29 35

– – – – –  della specie Sebastes marinus

0

0

0

0

0

0

0304 29 39

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0304 29 41

– – – –  di merlani ( Merlangius merlangus)

0

0

0

0

0

0

0304 29 43

– – – –  di molve (Molva spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 45

– – – –  di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor:

 

 

 

 

 

 

0304 29 51

– – – – –  di sgombri della specie Scomber australasicus

0

0

0

0

0

0

0304 29 53

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  di naselli del genere Merluccius:

 

 

 

 

 

 

0304 29 55

– – – – – –  di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus

50

0

0

0

0

0

0304 29 56

– – – – – –  di naselli della specie Merluccius hubbsi

90

80

60

40

20

0

0304 29 58

– – – – – –  altro

90

80

60

40

20

0

0304 29 59

– – – – –  di naselli del genere Urophycis

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  di squali:

 

 

 

 

 

 

0304 29 61

– – – – –  di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 69

– – – – –  di squali:

*–+0

0

0

0

0

0

0304 29 71

– – – –  di pasè-yubn 'cx e sere di mare ( Pleuronectes platessa)

0

0

0

0

0

0

0304 29 73

– – – –  di passere artiche (Platichthys flesus)

0

0

0

0

0

0

0304 29 75

– – – –  di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0304 29 79

– – – –  di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 83

– – – –  di rane pescatrici ( Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 85

– – – –  di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

0

0

0

0

0304 29 91

– – – –  di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

0

0

0

0

0

0

0304 29 99

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  altro:

 

 

 

 

 

 

0304 91 00

– –  Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0304 92 00

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

0

0

0

0

0

0

 

– – –  altro:

 

 

 

 

 

 

0304 99 21

– – – –  di pesci di acqua dolce

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  altro:

 

 

 

 

 

 

0304 99 23

– – – – –  di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0304 99 29

– – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

 

 

 

 

 

 

0304 99 31

– – – – – –  della specie Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

0304 99 33

– – – – – –  della specie Gadus morhua

0

0

0

0

0

0

0304 99 39

– – – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0304 99 41

– – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0304 99 45

– – – – –  di eglefini ( Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

0304 99 51

– – – – –  di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0

0

0

0

0

0

0304 99 55

– – – – –  di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 61

– – – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 65

– – – – –  di rane pescatrici ( Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 71

– – – – –  di melù o potassolo ( Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

0

0

0

0

0

0304 99 75

– – – – –  di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

0

0

0

0

0304 99 99

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0305 10 00

–  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0

0

0

0

0

0

0305 20 00

–  Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

0

0

0

0

0

0

0305 30

–  Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

 

 

 

 

 

 

 

– –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:

 

 

 

 

 

 

0305 30 11

– – –  della specie Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

0305 30 19

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0305 30 30

– –  di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

0

0

0

0

0

0

0305 30 50

– –  di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

0

0

0

0

0

0

0305 30 90

– –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Pesci affumicati, compresi i filetti:

 

 

 

 

 

 

0305 41 00

– –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

50

0

0

0

0

0

0305 42 00

– –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0305 49

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

0305 49 10

– – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0

0

0

0

0305 49 20

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0305 49 30

– – –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

0

0

0

0

0305 49 45

– – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

90

80

60

40

20

0

0305 49 50

– – –  Anguille (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0305 49 80

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

 

 

 

 

 

 

0305 51

– –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

 

 

 

 

0305 51 10

– – –  secchi, non salati

0

0

0

0

0

0

0305 51 90

– – –  secchi, salate

0

0

0

0

0

0

0305 59

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Pesci della specie Boreogadus saida:

 

 

 

 

 

 

0305 59 11

– – – –  secchi, non salati

0

0

0

0

0

0

0305 59 19

– – – –  secchi, salati

0

0

0

0

0

0

0305 59 30

– – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0305 59 50

– – –  Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0305 59 70

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0305 59 80

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:

 

 

 

 

 

 

0305 61 00

– –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0305 62 00

– –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

0

0

0

0

0

0305 63 00

– –  Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0305 69

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

0305 69 10

– – –  Pesci della specie Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0305 69 30

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0305 69 50

– – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

0305 69 80

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

 

–  congelati:

 

 

 

 

 

 

0306 11

– –  Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

 

 

 

 

 

0306 11 10

– – –  Code di aragoste

0

0

0

0

0

0

0306 11 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0306 12

– –  Astici (Homarus spp.):

 

 

 

 

 

 

0306 12 10

– – –  interi

0

0

0

0

0

0

0306 12 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0306 13

– –  Gamberetti:

 

 

 

 

 

 

0306 13 10

– – –  Gamberetti della famiglia Pandalidae

0

0

0

0

0

0

0306 13 30

– – –  Gamberetti grigi del genere Crangon

0

0

0

0

0

0

0306 13 40

– – –  Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

0

0

0

0

0

0

0306 13 50

– – –  Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

0

0

0

0

0

0

0306 13 80

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0306 14

– –  Granchi:

 

 

 

 

 

 

0306 14 10

– – –  Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

0

0

0

0

0

0

0306 14 30

– – –  Granchi porri (Cancer pagurus)

0

0

0

0

0

0

0306 14 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0306 19

– –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0306 19 10

– – –  Gamberi

0

0

0

0

0

0

0306 19 30

– – –  Scampi (Nephrops norvegicus)

0

0

0

0

0

0

0306 19 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  non congelati:

 

 

 

 

 

 

0306 21 00

– –  Aragoste ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0

0

0

0

0

0

0306 22

– –  Astici (Homarus spp.):

 

 

 

 

 

 

0306 22 10

– – –  vivi

0

0

0

0

0

0

 

– – –  altro:

 

 

 

 

 

 

0306 22 91

– – – –  interi

0

0

0

0

0

0

0306 22 99

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0306 23

– –  Gamberetti:

 

 

 

 

 

 

0306 23 10

– – –  Gamberetti della famiglia Pandalidae

0

0

0

0

0

0

 

– – –  Gamberetti grigi del genere Crangon:

 

 

 

 

 

 

0306 23 31

– – – –  freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

0

0

0

0

0

0

0306 23 39

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0306 23 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0306 24

– –  Granchi:

 

 

 

 

 

 

0306 24 30

– – –  Granchi porri (Cancer pagurus)

0

0

0

0

0

0

0306 24 80

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0306 29

– –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0306 29 10

– – –  Gamberi

0

0

0

0

0

0

0306 29 30

– – –  Scampi (Nephrops norvegicus)

0

0

0

0

0

0

0306 29 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0307 10

–  Ostriche:

 

 

 

 

 

 

0307 10 10

– –  Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

0

0

0

0

0

0

0307 10 90

– –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten:

 

 

 

 

 

 

0307 21 00

– –  vivi, freschi o refrigerati

0

0

0

0

0

0

0307 29

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

0307 29 10

– – –  Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

0

0

0

0

0

0

0307 29 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 31

– –  vivi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

0

0

0

0

0

0

0307 31 90

– – –  Perna spp.

0

0

0

0

0

0

0307 39

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

0

0

0

0

0

0

0307 39 90

– – –  Perna spp.

0

0

0

0

0

0

 

–  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.), calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41

– –  vivi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0307 41 10

– – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

0

0

0

0

0

0

0307 41 99

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0307 49

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  congelati:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  del genere Sepiola:

 

 

 

 

 

 

0307 49 01

– – – – – –  Sepiola rondeleti

0

0

0

0

0

0

0307 49 11

– – – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0307 49 18

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.:

 

 

 

 

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

0

0

0

0

0

0

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

0

0

0

0

0

0

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

0

0

0

0

0

0

0307 49 38

– – – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

0

0

0

0

0

0

0307 49 59

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– – –  altro:

 

 

 

 

 

 

0307 49 71

– – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

0

0

0

0

0

0

0307 49 99

– – – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

–  Octopus (Octopus spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 51 00

– –  vivi, freschi o refrigerati

0

0

0

0

0

0

0307 59

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

0307 59 10

– – –  congelati

0

0

0

0

0

0

0307 59 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0307 60 00

–  Lumache, diverse da quelle di mare

0

0

0

0

0

0

 

–  altro, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0307 91 00

– –  vivi, freschi o refrigerati

0

0

0

0

0

0

0307 99

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  congelati:

 

 

 

 

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

0

0

0

0

0

0

0307 99 13

– – – –  Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

0

0

0

0

0

0

0307 99 15

– – – –  Meduse (Rhopilema spp.)

0

0

0

0

0

0

0307 99 18

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

0307 99 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

 

–  altro:

 

 

 

 

 

 

0511 91

– –  Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

 

 

 

 

 

 

0511 91 10

– – –  Cascami di pesci

0

0

0

0

0

0

0511 91 90

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

 

 

 

 

 

 

–  Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

 

 

 

 

 

 

1604 11 00

– –  Salmoni

75

50

25

0

0

0

1604 12

– –  Aringhe:

 

 

 

 

 

 

1604 12 10

– – –  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

75

50

25

0

0

0

 

– – –  altro:

 

 

 

 

 

 

1604 12 91

– – – –  in recipienti ermeticamente chiusi

75

50

25

0

0

0

1604 12 99

– – – –  altro

75

50

25

0

0

0

1604 13

– –  Sardine, alacce e spratti:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Sardine:

 

 

 

 

 

 

1604 13 11

– – – –  sotto olio d'oliva

75

50

25

0

0

0

1604 13 19

– – – –  altro

75

50

25

0

0

0

1604 13 90

– – –  altro

75

50

25

0

0

0

1604 14

– –  Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Tonni e palamite:

 

 

 

 

 

 

1604 14 11

– – – –  sotto olio vegetale

75

50

25

0

0

0

 

– – – –  altro:

 

 

 

 

 

 

1604 14 16

– – – – –  Filetti detti «loins»

75

50

25

0

0

0

1604 14 18

– – – – –  altro

75

50

25

0

0

0

1604 14 90

– – –  Boniti (Sarda spp.)

75

50

25

0

0

0

1604 15

– –  Sgombri:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

 

 

 

 

 

 

1604 15 11

– – – –  Filetti

75

50

25

0

0

0

1604 15 19

– – – –  altro

75

50

25

0

0

0

1604 15 90

– – –  della specie Scomber australasicus

75

50

25

0

0

0

1604 16 00

– –  Acciughe

75

50

25

0

0

0

1604 19

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

1604 19 10

– – –  Salmonidi, diversi dai salmoni

75

50

25

0

0

0

 

– – –  Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

 

 

 

 

 

 

1604 19 31

– – – –  Filetti detti «loins»

75

50

25

0

0

0

1604 19 39

– – – –  altro

75

50

25

0

0

0

1604 19 50

– – –  Pesci della specie Orcynopsis unicolor

75

50

25

0

0

0

 

– – –  altro:

 

 

 

 

 

 

1604 19 91

– – – –  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

75

50

25

0

0

0

 

– – – –  altro:

 

 

 

 

 

 

1604 19 92

– – – – –  Merluzzi bianchi ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

75

50

25

0

0

0

1604 19 93

– – – – –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

75

50

25

0

0

0

1604 19 94

– – – – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

75

50

25

0

0

0

1604 19 95

– – – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

75

50

25

0

0

0

1604 19 98

– – – – –  altro

75

50

25

0

0

0

1604 20

–  altre preparazioni e conserve di pesci:

 

 

 

 

 

 

1604 20 05

– –  Preparazioni di surimi

75

50

25

0

0

0

 

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

1604 20 10

– – –  di salmoni

75

50

25

0

0

0

1604 20 30

– – –  di salmonidi, diversi dai salmoni

75

50

25

0

0

0

1604 20 40

– – –  di acciughe

75

50

25

0

0

0

1604 20 50

– – –  di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

75

50

25

0

0

0

1604 20 70

– – –  di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

75

50

25

0

0

0

1604 20 90

– – –  di altri pesci

75

50

25

0

0

0

1604 30

–  Caviale e succedanei del caviale

 

 

 

 

 

 

1604 30 10

– –  Caviale (uova di storioni)

75

50

25

0

0

0

1604 30 90

– –  Succedanei del caviale

75

50

25

0

0

0

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

 

 

 

 

 

1605 10 00

–  Granchi

0

0

0

0

0

0

1605 20

–  Gamberetti:

 

 

 

 

 

 

1605 20 10

– –  in recipienti ermeticamente chiusi

0

0

0

0

0

0

 

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

1605 20 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

0

0

0

0

0

0

1605 20 99

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

1605 30

–  Astici:

 

 

 

 

 

 

1605 30 10

– –  Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse

0

0

0

0

0

0

1605 30 90

– –  altro

0

0

0

0

0

0

1605 40 00

–  Altri crostacei

0

0

0

0

0

0

1605 90

–  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Molluschi:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

1605 90 11

– – – –  in recipienti ermeticamente chiusi

0

0

0

0

0

0

1605 90 19

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

1605 90 30

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

1605 90 90

– –  Altri invertebrati acquatici

0

0

0

0

0

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

1902 20 10

– –  contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

75

50

25

0

0

0

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

 

 

 

 

 

 

2301 20 00

–  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

0

0

0

0

0

0

(1)   

Esclusi i prodotti della sottovoce 0303290010 «pesci di acqua dolce»; l'esenzione dai dazi si applicherà a questi prodotti solo dal 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, dopo uno smantellamento graduale che inizierà all'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VI

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

(di cui al titolo V, capitolo II)

SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A. 

Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1. 

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

i) 

ramo vita;

ii) 

ramo danni;

2. 

riassicurazione e retrocessione;

3. 

intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

4. 

servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

B. 

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1. 

raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;

2. 

ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

3. 

leasing finanziario;

4. 

tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

5. 

garanzie e impegni;

6. 

operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:

a) 

strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

b) 

cambi,

c) 

prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,

d) 

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,

e) 

valori mobiliari,

f) 

altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;

7. 

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

8. 

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9. 

gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10. 

servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11. 

disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

12. 

servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a) 

attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b) 

attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c) 

attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO VII

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 73)

1. L'articolo 73, paragrafo 4 del presente accordo riguarda le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

— 
trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
— 
accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Ginevra, 1999);
— 
protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
— 
trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
— 
convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
— 
convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
— 
accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
— 
accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
— 
trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
— 
trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
— 
convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);
— 
convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo — Monaco, 1973, modificata, compresa la revisione del 2000);
— 
trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).

2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

— 
convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
— 
convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
— 
convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
— 
convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
— 
accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
— 
accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
— 
convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
— 
trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

PROTOCOLLO 1

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina



Articolo 1

1.  
La Comunità e la Bosnia-Erzegovina applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2.  

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

a) 

ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

b) 

modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

c) 

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Bosnia-Erzegovina per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

a) 

quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, oppure

b) 

in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Bosnia-Erzegovina, elencati nella tabella seguente.



Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

–  Yogurt:

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – –  superiore a 27 %

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – –  superiore a 6 %

0403 90

–  altri:

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – –  superiore a 27 %

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – –  superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

–  Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

0405 20 30

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

–  altri:

0511 90

– –  altri:

 

– – –  Spugne naturali di origine animale:

0511 90 31

– – – –  gregge

0511 90 39

– – – –  altre

0511 90 85

– – –  altre:

ex 0511 90 85

– – – –  Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

–  Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –  Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –  Granturco dolce

0903 00 00

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1212 20 00

–  Alghe

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

–  Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– –  di liquirizia

1302 13 00

– –  di luppolo

1302 19

– –  altri:

1302 19 80

– – –  altri

1302 20

–  Sostanze pectiche, pectinati e pectati

 

–  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

– –  Agar-agar

1302 32

– –  Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

– – –  di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90

–  altri:

1515 90 11

– –  Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

ex 1515 90 11

– – –  Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

–  Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –  Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

1517 10

–  Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90

–  altre:

1517 90 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

– –  altre:

1517 90 93

– – –  Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

–  Linossina

 

–  altri:

1518 00 91

– –  Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –  altri:

1518 00 95

– – –  Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –  altri

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

–  Degras

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

–  Fruttosio chimicamente puro

1702 90

–  altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 10

– –  Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –  contenenti uova

1902 19

– –  altre

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –  altre:

1902 20 91

– – –  cotte

1902 20 99

– – –  altre

1902 30

–  altre paste alimentari

1902 40

–  Cuscus

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

–  altri:

2001 90 30

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –  Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2004 10

–  Patate:

 

– –  altre:

2004 10 91

– – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 20

–  Patate:

2005 20 10

– –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

–  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

–  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –  Arachidi:

2008 11 10

– – –  Burro di arachidi

 

–  altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

2008 91 00

– –  Cuori di palma

2008 99

– –  altri:

 

– – –  senza aggiunta di alcole:

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – –  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

–  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

2106 90

–  altre:

2106 90 20

– –  Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –  altre:

2106 90 92

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –  altre

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

–  altri polialcoli:

2905 43 00

– –  Mannitolo

2905 44

– –  D-glucitolo (sorbitolo)

2905 45 00

– –  Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

–  altri

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

–  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –  altre:

3302 10 21

– – – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –  altre

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

–  Caseine

3501 90

–  altri:

3501 90 90

– –  altri

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

–  Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –  Destrina

 

– –  altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –  altri

3505 20

–  Colle

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

–  a base di sostanze amidacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60

–  Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ (IMMEDIATAMENTE O PROGRESSIVAMENTE)



Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

Alla data di entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e gli anni seguenti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

–  Yogurt:

 

 

 

 

 

 

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

90

80

60

40

20

0

0403 10 53

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

90

80

60

40

20

0

0403 10 59

– – – –  superiore a 27 %

90

80

60

40

20

0

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

100

100

100

100

100

100

0403 10 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

100

100

100

100

100

100

0403 10 99

– – – –  superiore a 6 %

100

100

100

100

100

100

0403 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

90

80

60

40

20

0

0403 90 73

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

90

80

60

40

20

0

0403 90 79

– – – –  superiore a 27 %

90

80

60

40

20

0

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

100

100

100

100

100

100

0403 90 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

100

100

100

100

100

100

0403 90 99

– – – –  superiore a 6 %

100

100

100

100

100

100

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20

–  Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

90

80

60

40

20

0

0405 20 30

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

90

80

60

40

20

0

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0

0

0

0

0

0

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0

0

0

0

0

0

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0

0

0

0

0

0

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0

0

0

0

0

0

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

 

–  altri:

 

 

 

 

 

 

0511 99

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Spugne naturali di origine animale:

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

– – – –  gregge

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

– – – –  altre

0

0

0

0

0

0

0511 99 85

– – –  altre:

 

 

 

 

 

 

ex 0511 99 85

– – – –  Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0

0

0

0

0

0

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

–  Granturco dolce

0

0

0

0

0

0

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

0711 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – –  Granturco dolce

0

0

0

0

0

0

0903 00 00

Mate

0

0

0

0

0

0

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

1212 20 00

–  Alghe

0

0

0

0

0

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

 

–  Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

– –  di liquirizia

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

– –  di luppolo

0

0

0

0

0

0

1302 19

– –  altri:

 

 

 

 

 

 

1302 19 80

– – –  altri

0

0

0

0

0

0

1302 20

–  Sostanze pectiche, pectinati e pectati

0

0

0

0

0

0

 

–  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

– –  Agar-agar

0

0

0

0

0

0

1302 32

– –  Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

– – –  di carrube o di semi di carrube

0

0

0

0

0

0

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

0

0

0

0

0

0

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

0

0

0

0

0

0

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

0

0

0

0

0

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

1515 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

– –  Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

ex 1515 90 11

– – –  Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

0

0

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

1516 20

–  Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

– –  Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

0

0

0

0

0

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

 

 

 

 

 

 

1517 10

–  Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0

0

0

0

0

0

1517 90

–  altre:

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0

0

0

0

0

0

 

– –  altre:

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

– – –  Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

0

0

0

0

0

0

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

–  Linossina

0

0

0

0

0

0

 

–  altri:

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

– –  Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

0

0

0

0

0

0

 

– –  altri:

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

– – –  Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

0

0

0

0

0

0

1518 00 99

– – –  altri

0

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0

0

0

0

0

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

0

0

0

0

0

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

–  Degras

0

0

0

0

0

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

–  Fruttosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

1702 90

–  altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

– –  Maltosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

 

 

1704 10

–  gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

75

50

25

0

0

0

1704 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

– –  Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

0

0

0

0

0

0

1704 90 30

– –  preparazione detta: «cioccolato bianco»

75

50

25

0

0

0

 

– –  altri:

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

– – –  Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

75

50

25

0

0

0

1704 90 55

– – –  Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

75

50

25

0

0

0

1704 90 61

– – –  Confetti e prodotti simili confettati

75

50

25

0

0

0

 

– – –  altri:

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –  Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

75

50

25

0

0

0

1704 90 71

– – – –  Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

75

50

25

0

0

0

1704 90 75

– – – –  Caramelle

75

50

25

0

0

0

 

– – – –  altri:

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –  ottenuti per compressione

75

50

25

0

0

0

1704 90 99

– – – – –  altri

75

50

25

0

0

0

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

0

0

0

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1806 10

–  Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

1806 10 15

– –  non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

50

0

0

0

0

0

1806 10 20

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

50

0

0

0

0

0

1806 10 30

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

0

0

0

0

0

0

1806 10 90

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

0

0

0

0

0

0

1806 20

–  altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

 

 

 

 

1806 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

75

50

25

0

0

0

1806 20 30

– –  aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

75

50

25

0

0

0

 

– –  altre:

 

 

 

 

 

 

1806 20 50

– – –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

90

80

60

40

20

0

1806 20 70

– – –  Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

90

80

60

40

20

0

1806 20 80

– – –  Glassatura al cacao

90

80

60

40

20

0

1806 20 95

– – –  altre

90

80

60

40

20

0

 

–  altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

– –  ripiene

90

80

60

40

20

0

1806 32

– –  non ripiene:

 

 

 

 

 

 

1806 32 10

– – –  con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

90

80

60

40

20

0

1806 32 90

– – –  altre

90

80

60

40

20

0

1806 90

–  altre:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –  contenenti alcole

90

80

60

40

20

0

1806 90 19

– – – –  altri

90

80

60

40

20

0

 

– – –  altri:

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –  ripieni

90

80

60

40

20

0

1806 90 39

– – – –  non ripieni

90

80

60

40

20

0

1806 90 50

– –  Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

90

80

60

40

20

0

1806 90 60

– –  Pasta da spalmare contenente cacao

90

80

60

40

20

0

1806 90 70

– –  Preparazioni per bevande, contenenti cacao

90

80

60

40

20

0

1806 90 90

– –  altre

90

80

60

40

20

0

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

–  Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0

0

0

0

0

0

1901 20 00

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

50

0

0

0

0

0

1901 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Estratti di malto:

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – –  aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

50

0

0

0

0

0

1901 90 19

– – –  altri

75

50

25

0

0

0

 

– –  altri:

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

0

0

0

0

0

0

1901 90 99

– – –  altri

0

0

0

0

0

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

 

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– –  contenenti uova

90

80

60

40

20

0

1902 19

– –  altre:

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – –  non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

90

80

60

40

20

0

1902 19 90

– – –  altre

90

80

60

40

20

0

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

 

– –  altre:

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – –  cotte

75

50

25

0

0

0

1902 20 99

– – –  altre

75

50

25

0

0

0

1902 30

–  altre paste alimentari:

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

– –  secche

90

80

60

40

20

0

1902 30 90

– –  altre

90

80

60

40

20

0

1902 40

–  Cuscus:

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– –  non preparato

75

50

25

0

0

0

1902 40 90

– –  altro

75

50

25

0

0

0

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

0

0

0

0

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

1904 10

–  Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– –  a base di granturco

0

0

0

0

0

0

1904 10 30

– –  a base di riso

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

– –  altri

0

0

0

0

0

0

1904 20

–  Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

– –  Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

0

0

0

0

0

0

 

– –  altre:

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – –  a base di granturco

50

0

0

0

0

0

1904 20 95

– – –  a base di riso

0

0

0

0

0

0

1904 20 99

– – –  altre

0

0

0

0

0

0

1904 30 00

–  Bulgur di grano

0

0

0

0

0

0

1904 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

– –  Riso

0

0

0

0

0

0

1904 90 80

– –  altri

0

0

0

0

0

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

–  Pane croccante detto «Knäckebrot»

0

0

0

0

0

0

1905 20

–  Pane con spezie (panpepato):

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

90

80

60

40

20

0

1905 20 30

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

90

80

60

40

20

0

1905 20 90

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

90

80

60

40

20

0

 

–  Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

 

1905 31

– –  biscotti con aggiunta di dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85g

100

100

100

100

100

100

1905 31 19

– – – –  altri

100

100

100

100

100

100

 

– – –  altri:

 

 

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

90

80

60

40

20

0

 

– – – –  altri:

 

 

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –  doppio biscotto con ripieno

90

80

60

40

20

0

1905 31 99

– – – – –  altri

100

100

100

100

100

100

1905 32

– –  Cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

 

1905 32 05

– – –  aventi tenore di umidità superiore a 10 %:

90

80

60

40

20

0

 

– – –  altre:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

100

100

100

100

100

100

1905 32 19

– – – – –  altre

100

100

100

100

100

100

 

– – – –  altre:

 

 

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –  salate, anche ripiene

90

80

60

40

20

0

1905 32 99

– – – – –  altre

90

80

60

40

20

0

1905 40

–  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

 

 

 

 

 

 

1905 40 10

– –  Fette biscottate

75

50

25

0

0

0

1905 40 90

– –  altri

75

50

25

0

0

0

1905 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– –  Pane azimo (mazoth)

75

50

25

0

0

0

1905 90 20

– –  Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

75

50

25

0

0

0

 

– –  altri:

 

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – –  Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

75

50

25

0

0

0

1905 90 45

– – –  Biscotti

100

100

100

100

100

100

1905 90 55

– – –  Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

90

80

60

40

20

0

 

– – –  altri:

 

 

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –  con aggiunta di dolcificanti

90

80

60

40

20

0

1905 90 90

– – – –  altri

90

80

60

40

20

0

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2001 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

2001 90 40

– –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

0

2001 90 60

– –  Cuori di palma

0

0

0

0

0

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

 

 

 

 

2004 10

–  Patate:

 

 

 

 

 

 

 

– –  altre:

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

0

0

0

0

0

2004 90

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

75

50

25

0

0

0

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

 

 

 

 

2005 20

–  Patate:

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

50

0

0

0

0

0

2005 80 00

–  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

50

0

0

0

0

0

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

–  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

 

 

2008 11

– –  Arachidi:

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

– – –  Burro di arachidi

50

0

0

0

0

0

 

–  altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

– –  Cuori di palma

0

0

0

0

0

0

2008 99

– –  altri:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

0

0

0

0

0

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere preparati:

 

 

 

 

 

 

2102 10

–  Lieviti vivi:

 

 

 

 

 

 

2102 10 10

– –  Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

0

0

0

0

0

0

 

– –  Lieviti di panificazione:

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – –  secchi

0

0

0

0

0

0

2102 10 39

– – –  altri

0

0

0

0

0

0

2102 10 90

– –  altri

0

0

0

0

0

0

2102 20

–  Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Lieviti morti:

 

 

 

 

 

 

2102 20 11

– – –  in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

0

0

0

0

0

0

2102 20 19

– – –  altri

0

0

0

0

0

0

2102 20 90

– –  altri

0

0

0

0

0

0

2102 30 00

–  Lieviti in polvere preparati

90

80

60

40

20

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

–  Salsa di soia

0

0

0

0

0

0

2103 20 00

–  Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

50

0

0

0

0

0

2103 30

–  Farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

2103 30 10

– –  Farina di senapa

0

0

0

0

0

0

2103 30 90

– –  Senapa preparata

0

0

0

0

0

0

2103 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

– –  «Chutney» di mango liquido

0

0

0

0

0

0

2103 90 30

– –  Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

50

0

0

0

0

0

2103 90 90

– –  altri

50

0

0

0

0

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

 

 

 

 

2104 10

–  Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

 

 

 

 

 

2104 10 10

– –  secchi o disseccati

90

80

60

40

20

0

2104 10 90

– –  altri

90

80

60

40

20

0

2104 20 00

–  Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

50

0

0

0

0

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

90

80

60

40

20

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2106 10

–  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

 

 

 

 

 

2106 10 20

– –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

0

2106 10 80

– –  altri

0

0

0

0

0

0

2106 90

–  altre:

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

– –  Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

0

0

0

0

0

0

 

– –  altri:

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

0

0

0

0

0

0

2106 90 98  (1)

– – –  altre

90

80

60

40

20

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

100

100

80

60

40

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

100

100

80

60

40

0

2203 00

Birra di malto

100

100

80

60

40

0

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

90

80

60

40

20

0

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

 

 

 

 

 

2207 10 00

–  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

50

0

0

0

0

0

2207 20 00

–  Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

0

0

0

0

0

0

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

 

 

2208 20

–  Acquaviti di vino o di vinacce:

 

 

 

 

 

 

 

– –  presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

– – –  Cognac

75

50

25

0

0

0

2208 20 14

– – –  Armagnac

75

50

25

0

0

0

2208 20 26

– – –  Grappa

75

50

25

0

0

0

2208 20 27

– – –  Brandy de Jerez

75

50

25

0

0

0

2208 20 29

– – –  altre

 

 

 

 

 

 

ex 2208 20 29

– – – –  Brandy di vino

90

80

60

40

20

0

ex 2208 20 29

– – – –  diverse dal brandy di vino

100

100

100

100

100

100

 

– –  presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

– – –  Distillato greggio

75

50

25

0

0

0

 

– – –  altri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –  Cognac

75

50

25

0

0

0

2208 20 64

– – – –  Armagnac

75

50

25

0

0

0

2208 20 86

– – – –  Grappa

75

50

25

0

0

0

2208 20 87

– – – –  Brandy de Jerez

75

50

25

0

0

0

2208 20 89  (2)

– – – –  altri

75

50

25

0

0

0

2208 30

–  Whisky:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

90

80

60

40

20

0

2208 30 19

– – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –  Whisky detto «Scotch»:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –  inferiore o uguale a 2 litri

90

80

60

40

20

0

2208 30 38

– – – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– – –  Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –  inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 30 58

– – – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– – –  altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –  inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 30 78

– – – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –  altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 30 88

– – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 40

–  Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:

 

 

 

 

 

 

 

– –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 40 11

– – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

75

50

25

0

0

0

 

– – –  altri:

 

 

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –  di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

75

50

25

0

0

0

2208 40 39

– – – –  altri

75

50

25

0

0

0

 

– –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 40 51

– – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

75

50

25

0

0

0

 

– – –  altri:

 

 

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –  di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

75

50

25

0

0

0

2208 40 99

– – – –  altri

75

50

25

0

0

0

2208 50

–  Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

 

 

 

 

 

– –  Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 50 19

– – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –  Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 50 99

– – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 60

–  Vodka:

 

 

 

 

 

 

 

– –  con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 60 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 60 19

– – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 60 91

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 60 99

– – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 70

–  Liquori:

 

 

 

 

 

 

2208 70 10

– –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 70 90

– –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 90

–  altre:

 

 

 

 

 

 

 

– –  Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 90 19

– – –  superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –  Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

100

100

100

100

100

0

2208 90 38

– – –  superiore a 2 litri

100

100

100

100

100

0

 

– –  altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –  Ouzo

75

50

25

0

0

0

 

– – – –  altri:

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –  Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – –  di frutta:

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –  Calvados

75

50

25

0

0

0

2208 90 48

– – – – – – –  altre

75

50

25

0

0

0

 

– – – – – –  altre:

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –  Korn

75

50

25

0

0

0

2208 90 54

– – – – – – –  Tequila

75

50

25

0

0

0

2208 90 56

– – – – – – –  altre

75

50

25

0

0

0

2208 90 69

– – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

75

50

25

0

0

0

 

– – –  superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –  Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –  di frutta

90

80

60

40

20

0

2208 90 75

– – – – –  Tequila

75

50

25

0

0

0

2208 90 77

– – – – –  altre

75

50

25

0

0

0

2208 90 78

– – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

75

50

25

0

0

0

 

– –  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 91

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

90

80

60

40

20

0

2208 90 99

– – –  superiore a 2 litri

0

0

0

0

0

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

–  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

90

80

60

40

20

0

2402 20

–  Sigarette contenenti tabacco:

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

– –  contenenti garofano

100

100

100

100

100

100

2402 20 90

– –  altre

100

100

100

100

100

100

2402 90 00

–  altri

100

100

100

100

100

100

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

 

 

 

2403 10

–  Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

 

 

 

 

 

 

2403 10 10

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

90

80

60

40

20

0

2403 10 90

– –  altro

90

80

60

40

20

0

 

–  altri:

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

– –  Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

0

0

0

0

0

0

2403 99

– –  altri:

 

 

 

 

 

 

2403 99 10

– – –  Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

75

50

25

0

0

0

2403 99 90

– – –  altri

75

50

25

0

0

0

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

 

 

 

–  altri polialcoli:

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– –  Mannitolo

0

0

0

0

0

0

2905 44

– –  D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

 

 

 

 

 

– – –  in soluzione acquosa:

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

2905 44 19

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– – –  altro:

 

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

2905 44 99

– – – –  altro

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

– –  Glicerolo (glicerina)

0

0

0

0

0

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

 

 

3301 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

3301 90 10

– –  Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0

0

0

0

0

0

 

– –  Oleoresine d'estrazione

 

 

 

 

 

 

3301 90 21

– – –  di liquirizia e di luppolo

0

0

0

0

0

0

3301 90 30

– – –  altre

0

0

0

0

0

0

3301 90 90

– –  altri

0

0

0

0

0

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

 

 

3302 10

–  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

 

 

 

 

– –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

 

 

 

 

– – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

 

– – – –  altre:

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –  altre

0

0

0

0

0

0

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

 

 

3501 10

–  Caseine:

 

 

 

 

 

 

3501 10 10

– –  destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

0

0

0

0

0

0

3501 10 50

– –  destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

0

0

0

0

0

0

3501 10 90

– –  altre

0

0

0

0

0

0

3501 90

–  altri:

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

– –  altri

50

0

0

0

0

0

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10

–  Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– –  Destrina

0

0

0

0

0

0

 

– –  altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – –  altri

0

0

0

0

0

0

3505 20

–  Colle:

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

0

0

0

0

0

0

3505 20 30

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

0

0

0

0

0

0

3505 20 50

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

0

0

0

0

0

0

3505 20 90

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

0

0

0

0

0

0

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3809 10

–  a base di sostanze amidacee:

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

0

0

0

0

0

0

3809 10 30

– –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

0

0

0

0

0

0

3809 10 50

– –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

0

0

0

0

0

0

3809 10 90

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

0

0

0

0

0

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

0

0

0

0

0

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3824 60

–  Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 :

 

 

 

 

 

 

 

– –  in soluzione acquosa:

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

3824 60 19

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

 

– –  altro:

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

3824 60 99

– – –  altro

0

0

0

0

0

0

(1)   

Eccetto gli «sciroppi di frutta aromatizzati» (codice 2106909810 ), le «preparazioni istantanee per la fabbricazione di bevande non alcoliche» (codice 2106909820 ) e le «preparazioni dette» fondute«»(codice ex 2106 90 98 ); tali prodotti beneficiano dello 0 % dell'aliquota del dazio NPF all'entrata in vigore del presente accordo (liberalizzazione immediata).

(2)   

Eccetto il «brandy d'uva» (codice 2208208910 ); tale prodotto mantiene il 100 % dell'aliquota del dazio NPF (nessuna concessione).

▼M1

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

(di cui all'articolo 25 dell'ASA)

A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio all'importazione è abolito entro i limiti del contingente tariffario indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.



Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti tariffari (in tonnellate)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403 10

–  Yogurt:

 

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

0403 10 91

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

480

0403 10 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

130

0403 10 99

– – – –  superiore a 6 %

25

0403 90

–  altri:

 

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 90 91

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

530

0403 90 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

55

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido e di fecola e prodotti simili:

 

 

–  Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:

 

1905 31

– –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

 

 

– – –  interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

1905 31 19

– – – –  altri

365

 

– – –  altri:

 

 

– – – –  altri:

 

1905 31 99

– – – – –  altri

600

1905 32

– –  Cialde e cialdine:

 

 

– – –  altre:

 

 

– – – –  interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

1905 32 19

– – – – –  altre

300

1905 90

–  altri:

 

 

– –  altri

 

1905 90 45

– – –  Biscotti

35

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

2208 20

–  Acquaviti di vino o di vinacce

 

 

– –  presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

2208 20 29

– – –  altri

 

ex 2208 20 29

– – – –  Brandy d'uva e brandy di vinacce

85

ex 2208 20 29

– – – –  altri

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

2402 20

–  Sigarette contenenti tabacco:

 

2402 20 90

– –  altre

3 200

▼M3

PROTOCOLLO N. 2

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa



Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 7 ) («convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.
3.  
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1.  
Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell'Unione europea o della Bosnia-Erzegovina.
2.  
Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Articolo 3

Composizione delle controversie

1.  
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
2.  
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 4

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 5

Recesso dalla convenzione

1.  
Se l'Unione europea o la Bosnia-Erzegovina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2.  
Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina.

Appendice A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione

(«norme» o «norme transitorie»)

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

FINALITÀ

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Articolo 5

Norma di tolleranza

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Cumulo dell'origine

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

Articolo 12

Separazione contabile

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio della territorialità

Articolo 14

Non modificazione

Articolo 15

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 19

Esportatore autorizzato

Articolo 20

Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Zone franche

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

Articolo 30

Importi espressi in euro

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 32

Composizione delle controversie

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 36

Sanzioni

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Articolo 38

Liechtenstein

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Articolo 40

Principato di Andorra

Articolo 41

Ceuta e Melilla

Elenco degli allegati

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III

Testo della dichiarazione di origine

ALLEGATO IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

ALLEGATO V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

ALLEGATO VI

Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base a esse anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) 

per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;

b) 

per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

c) 

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

d) 

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:

i) 

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

ii) 

accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

e) 

con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

f) 

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

g) 

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

h) 

per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

i) 

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

j) 

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

k) 

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

l) 

per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

m) 

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

n) 

il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;

o) 

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;

p) 

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;

b) 

i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) 

le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) 

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) 

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) 

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) 

i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

h) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

i) 

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.  

Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) 

che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;

b) 

che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

c) 

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) 

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure

ii) 

appartengono a società

— 
la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
— 
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
3.  
Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1.  
Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2.  
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3.  
La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.  
Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5.  
Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6.  
I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1.  

In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

a) 

il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) 

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2.  
Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3.  
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di prodotti che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) 

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) 

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) 

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) 

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

g) 

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h) 

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) 

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

k) 

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) 

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) 

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

o) 

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

p) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

q) 

la macellazione degli animali;

r) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2.  
Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1.  
Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
3.  
Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
4.  
Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5.  
Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
6.  
Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7.  
I prodotti originari di una delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1.  

Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e

b) 

le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2.  
Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale della Bosnia-Erzegovina, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3.  
La prova dell'origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)» se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4.  
Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 8 ).

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.  

L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
3.  
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) 

energia e combustibile;

b) 

impianti e attrezzature;

c) 

macchine e utensili;

d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1.  
Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2.  
Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3.  
Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4.  
Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2.  

I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) 

che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

b) 

che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  

L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

a) 

tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e

b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) 

i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e

ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2.  
Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3.  
Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4.  

In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

a) 

documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

b) 

prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

c) 

un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure

d) 

qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) 

un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) 

l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;

c) 

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d) 

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.  

I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

b) 

nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4.  
Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5.  
Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ee dev essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.  

La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000  EUR.

2.  
La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4.  
La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.  
Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.  
La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1.  
Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte («esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2.  
L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.  
Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3.  
Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES».
4.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5.  
Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8.  
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.  

In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

b) 

viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;

c) 

la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

d) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure

e) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».
3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4.  
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.  
La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2.  
Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1.  
Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  

Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

le importazioni presentano un carattere occasionale;

b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) 

per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5.  
Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4.  
Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  
Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.  
Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

a) 

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;

d) 

dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;

e) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4.  
Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5.  
Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
6.  
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1.  
Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1.  
Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3.  
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4.  
Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  
Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia nella Bosnia-Erzegovina, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Bosnia-Erzegovina e le parti contraenti del SEE.

Articolo 38

Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40

Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 41

Ceuta e Melilla

1.  
Ai fini del presente protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2.  
I prodotti originari della Bosnia-Erzegovina importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati ( 9 ). La Bosnia-Erzegovina riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 — Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a) 

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b) 

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c) 

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d) 

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 — Struttura dell'elenco

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 — Esempi di applicazione delle norme

3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 — Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 — Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— 
seta;
— 
lana;
— 
peli grossolani di animali;
— 
peli fini di animali;
— 
crine di cavallo;
— 
cotone;
— 
carta e materiali per la produzione della carta;
— 
lino;
— 
canapa;
— 
iuta e altre fibre tessili liberiane;
— 
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
— 
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
— 
filamenti sintetici di polipropilene;
— 
filamenti sintetici di poliestere;
— 
filamenti sintetici di poliammide;
— 
filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
— 
filamenti sintetici di poliimmide;
— 
filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
— 
filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
— 
filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
— 
altri filamenti sintetici;
— 
filamenti artificiali di viscosa;
— 
altri filamenti artificiali;
— 
filamenti conduttori elettrici;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
— 
altre fibre sintetiche in fiocco;
— 
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
— 
altre fibre artificiali in fiocco;
— 
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
— 
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
— 
altri prodotti della voce 5605 ;
— 
fibre di vetro;
— 
fibre di metallo;
— 
fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 — Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione.

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione;

j) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) 

solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

m) 

solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n) 

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

o) 

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

— 
Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
— 
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
a) 

la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

b) 

la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

i) 

sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

ii) 

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii) 

elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

iv) 

usi ottici specializzati;

v) 

uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

vi) 

vettori usati in processi di separazione; oppure

vii) 

usi di tipo nucleare.

— 
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO



Voce SA

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex051191

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 071010 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex1302

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 14

Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex1512

Oli di girasole e loro frazioni:

 

— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

— altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex1516

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

 

— maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

180610

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

— estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex 2008

Prodotti diversi da:

— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

— burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

— farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 080610 , 200961 , 200969 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 080610 , 200961 , 200969 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex2402

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 240319 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex2403

Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex382499 ed ex382600

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex4012

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

— tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

— altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da 4410 a ex4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex4418

— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

— Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali;

filati di carta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

— feltri all'ago

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

— altri

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

da 560311 a 560314

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

— oppure

— sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

da 560391 a 560394

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

e/o

— filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

— altri

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

floccaggio insieme alla tintura

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

— altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 (2)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

- tessuti a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

— altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

— reticelle a incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 60

Stoffe a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

ex capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex6202 , ex6204 , ex6206 , ex6209 ed ex6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex6210 ed ex6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

ex6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

— ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

— altri

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

— in feltro, non tessuti

 (2)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri:

 

--  ricamati

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

--  altri

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 (2)Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

— non tessuti

 (2) (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex7102 , ex7103 ed ex7104

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

— greggi

— semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex7107 , ex7109 ed ex7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

721891 e 721899

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

722490

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex7307

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo

Macchine

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

Altre macchine e apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 , 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 854231 a 854239

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

900150

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

— finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali

— rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1)   

Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2)   

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3)   

Cfr. la nota introduttiva 7.

(4)   

Cfr. la nota introduttiva 9.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 10 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … ( 11 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

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Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … () ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … ()  preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… () ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … ()  преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … () ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … ()  preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … () ) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … () .

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr… () ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … ()  i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr… () ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … ()  oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… () ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … ()  preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … () ) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … ()  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … () ) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … ()  sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … () ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… ()  alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … () ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ()  selon les règles d’origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … () ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … ()  Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

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Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … () ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … ()  σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

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Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … () ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … ()  származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … () ), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … ()  uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … () ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … ()  conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … () ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… ()  preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … () ) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … ()  lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … () ) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … ()  преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru… () ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … ()  skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Versione monte