02014R0909 — IT — 17.01.2025 — 005.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2016 |
L 175 |
1 |
30.6.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 |
L 151 |
1 |
2.6.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2554 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 |
L 333 |
1 |
27.12.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2845 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L 2845 |
1 |
27.12.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«depositario centrale di titoli» o «CSD» : persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e fornisce almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato; |
2) |
«CSD di un paese terzo» : qualsiasi entità giuridica stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato; |
3) |
«accentramento» : atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici in un CSD in modo da consentire che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabili; |
4) |
«forma dematerializzata» : il fatto che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come registrazioni in scritture contabili; |
5) |
«CSD cui è presentata la domanda» : CSD che riceve la domanda di accesso ai suoi servizi da parte di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD; |
6) |
«CSD richiedente» : CSD che richiede l’accesso ai servizi di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD; |
7) |
«regolamento» : completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di contante o titoli, o di entrambi; |
8) |
«strumenti finanziari» o «titoli» : strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE; |
9) |
«ordine di trasferimento» : ordine di trasferimento quale definito all’articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE; |
10) |
«sistema di regolamento titoli» : sistema ai sensi dell’articolo 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 98/26/CE, non operato da una controparte centrale e la cui attività consiste nell’esecuzione di ordini di trasferimento; |
11) |
«internalizzatore di regolamento» : qualsiasi impresa, comprese quelle autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE che esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli; |
12) |
«data prevista per il regolamento» : data inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e alla quale le parti di un’operazione su titoli convengono che debba avere luogo il regolamento; |
13) |
«periodo di regolamento» : periodo di tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la data prevista per il regolamento; |
14) |
«giorno lavorativo» : giorno lavorativo (business day) quale definito all’articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE; |
15) |
«mancato regolamento» : mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un’operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza; |
16) |
«controparte centrale» o «CCP» : CCP quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; |
17) |
«autorità competente» : autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 11, salvo se specificato diversamente nel presente regolamento; |
18) |
«autorità rilevante» : autorità di cui all’articolo 12; |
19) |
«partecipante» : partecipante, quale definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a un sistema di regolamento titoli; |
20) |
«partecipazione» : partecipazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2013/34/UE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; |
21) |
«controllo» : relazione tra due imprese quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE; |
22) |
«impresa figlia» : impresa figlia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, e dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE; |
23) |
«Stato membro d’origine» : Stato membro nel quale un CSD è stabilito; |
24) |
«Stato membro ospitante» : Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD; |
25) |
«succursale» : sede di attività diversa dalla sede dell’amministrazione centrale che costituisce una parte di un CSD, priva di personalità giuridica, e che fornisce servizi CSD per i quali il CSD è stato autorizzato; |
26) |
«inadempimento», in relazione a un partecipante : situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE o un evento chele norme interne del CSD definiscono come inadempimento; |
27) |
«consegna contro pagamento» o «DVP» : meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di contante in modo che la consegna dei titoli si verifichi se e solo se avviene il corrispondente trasferimento di contante e viceversa; |
28) |
«conto titoli» : conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati; |
29) |
«collegamento tra CSD» : accordo tra CSD in virtù del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di quest’ultimo ai partecipanti del primo, o accordo in virtù del quale un CSD accede a un altro CSD indirettamente tramite un intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili; |
30) |
«collegamento standard» : collegamento tra CSD con il quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni applicabili a ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli operato da questo secondo CSD; |
31) |
«collegamento personalizzato» : collegamento tra CSD con il quale ad un CSD che diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti servizi specifici aggiuntivi rispetto ai servizi normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al sistema di regolamento titoli; |
32) |
«collegamento indiretto» : accordo tra un CSD e un terzo diverso da un CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento è istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di un altro CSD ai suoi partecipanti; |
33) |
«collegamento interoperabile» : collegamento tra CSD con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per il regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi operati; |
34) |
«procedure e norme di comunicazione internazionali aperte» : norme relative alle procedure di comunicazione accettate a livello internazionale, quali i formati dei messaggi e la rappresentazione dei dati standardizzati, disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta e non discriminatoria; |
35) |
«valori mobiliari» : valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE; |
36) |
«azioni» : titoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE; |
37) |
«strumenti del mercato monetario» : strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE; |
38) |
«quote di un organismo di investimento collettivo» : quote di organismi di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva 2014/65/UE; |
39) |
«quota di emissioni» : quota di emissioni quale descritta all’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, esclusi gli strumenti derivati su quote di emissione; |
40) |
«mercato regolamentato» : mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE; |
41) |
«sistema multilaterale di negoziazione» : sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE; |
42) |
«sede di negoziazione» : sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE; |
43) |
«agente di regolamento» : agente di regolamento quale definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 98/26/CE; |
44) |
«mercato di crescita per le PMI» : mercato di crescita per le PMI quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE; |
45) |
«organo di amministrazione» : organo o organi di un CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del CSD e che supervisiona e controlla le decisioni della dirigenza. L’organo di amministrazione comprende le persone che dirigono di fatto l’attività del CSD. Se, conformemente al diritto nazionale, un organo di amministrazione comprende più organi con funzioni specifiche, i requisiti del presente regolamento si applicano solo ai membri dell’organo di amministrazione a cui il diritto nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità; |
46) |
«alta dirigenza» : persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un CSD e che sono responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne rispondono all’organo di amministrazione; |
(47) |
«gruppo» : un gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE; |
(48) |
«stretti legami» : gli stretti legami quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE; |
(49) |
«partecipazione qualificata» : una partecipazione diretta o indiretta in un CSD che rappresenti almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) o che consenta di esercitare un'influenza significativa sulla gestione del CSD; |
(50) |
«regolamento netto differito» : meccanismo di regolamento in base al quale gli ordini di trasferimento di contante o titoli in relazione a operazioni su titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli sono soggetti a “netting” e in base al quale il regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti ha luogo al termine di cicli di regolamento predefiniti durante o alla fine della giornata lavorativa. |
TITOLO II
REGOLAMENTO TITOLI
CAPO I
Scrittura contabile
Articolo 3
Scrittura contabile
Se i valori mobiliari sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.
Articolo 4
Controllo del rispetto della normativa
CAPO II
Periodi di regolamento
Articolo 5
Data fissata per il regolamento
Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione assicurano l’applicazione del paragrafo 2.
CAPO III
Disciplina di regolamento
Articolo 6
Misure per prevenire i mancati regolamenti
Tali misure prevedono almeno la conclusione di accordi tra l’impresa di investimento e i relativi clienti professionali di cui all’allegato II della direttiva 2014/65/UE per garantire la tempestiva comunicazione dell’attribuzione (allocation) della provvista di titoli all’operazione, la conferma di tale attribuzione e la conferma dell’accettazione o del rifiuto dei termini dell’operazione, in tempo utile, prima della data prevista per il regolamento.
L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica da utilizzare per la conformità al presente paragrafo, secondo comma.
L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure volte a prevenire i mancati regolamenti allo scopo di aumentare l'efficienza del regolamento e in particolare:
le misure che devono adottare le imprese di investimento a norma del paragrafo 2, primo comma;
i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3, che potrebbero includere la definizione dell'entità delle operazioni, il regolamento parziale di operazioni fallite e l'uso di programmi di prestito/prestito automatico forniti da taluni CSD; e
i dettagli delle misure volte a incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 7
Misure per la gestione dei mancati regolamenti
Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma, un CSD consulta le pertinenti sedi di negoziazione e CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento.
Il meccanismo di penali di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti (“partecipanti inadempienti”). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata, fino a quando l'operazione è regolata o annullata dalle controparti della stessa. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.
Il meccanismo di penali di cui al paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
operazioni in cui il partecipante inadempiente è una CCP, salvo le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti; oppure
operazioni in cui è aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo sulla base di tutti i seguenti elementi:
tipo di attività (asset);
liquidità dello strumento finanziario;
tipo di operazione;
durata del mancato regolamento.
Nello specificare i parametri di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del livello dei mancati regolamenti per categoria di strumenti finanziari e dell'effetto che potrebbero avere tassi di interesse bassi o negativi sugli incentivi delle controparti e sui mancati regolamenti. I parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie garantiscono un grado elevato di disciplina di regolamento e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati.
La Commissione riesamina periodicamente e almeno ogni quattro anni i parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie al fine di rivalutare l'adeguatezza e l'efficacia delle penali pecuniarie nel conseguire un livello di mancati regolamenti nell'Unione ritenuto accettabile in considerazione dell'impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione.
Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Il presente paragrafo non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP o nei casi in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare:
le cause sottostanti dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo; e
le circostanze in cui le operazioni non sono considerate di negoziazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.
L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
i dettagli del sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1;
le procedure di riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall'applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2;
le condizioni in cui si considera che un partecipante non adempie, in maniera costante e sistematica, all'obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 7.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 7 bis
Procedura di acquisto forzoso obbligatorio
La Commissione può adottare l’atto di esecuzione di cui al primo comma solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l’applicazione del meccanismo di penali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, non ha determinato una riduzione a lungo termine sostenibile dei mancati regolamenti nell'Unione o il mantenimento di un livello ridotto dei mancati regolamenti nell'Unione, anche dopo un riesame del livello delle penali pecuniarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma;
il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.
Per giungere alla decisione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:
il potenziale impatto della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sui mercati finanziari nell'Unione;
il numero, il volume e la durata dei mancati regolamenti, compresi il numero e il volume dei mancati regolamenti pendenti alla fine del periodo di proroga di cui al paragrafo 4;
se particolari strumenti finanziari o categorie di operazioni su tale strumento finanziario sono già soggetti o meno a disposizioni contrattuali appropriate che prevedono il diritto per i partecipanti destinatari di attivare l'acquisto forzoso.
L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, e specifica una data di applicazione non anteriore a un anno dalla sua entrata in vigore.
Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione:
valuta l'efficacia e la proporzionalità del meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e, se del caso, ne modifica la struttura o il rigore al fine di aumentare l'efficienza del regolamento nell'Unione;
valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, nonostante la previa applicazione del meccanismo di penalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la motivazione per assoggettare specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori, nonché le potenziali implicazioni in termini di costi.
In deroga al primo comma, in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve incida sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati.
In deroga al primo e al secondo comma, se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni lavorativi, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.
Il partecipante destinatario intermedio è considerato adempiente l'obbligo di eseguire l'acquisto forzoso obbligatorio nei confronti del partecipante inadempiente quando trasferisce il suo obbligo a norma del primo comma. Il partecipante destinatario intermedio può altresì trasferire al partecipante inadempiente i propri obblighi nei confronti del partecipante destinatario finale a norma dei paragrafi 8, 9 e 10.
Il CSD pertinente è informato del modo in cui l'operazione inadempiuta è stata risolta lungo tutta la catena delle operazioni.
La procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 non si applica:
ai mancati regolamenti, alle operazioni e transazioni elencati all'articolo 7, paragrafo 3;
alle operazioni di finanziamento tramite titoli;
ad altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso;
alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012.
Il risarcimento in contanti è versato non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 o, nei casi in cui il partecipante destinatario scegli di differire l’esecuzione dell’acquisto forzoso, del periodo di differimento.
I paragrafi da 4 a 10 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue:
per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l'acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 4 a 10;
per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l'obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 4 a 10;
per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l'obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 4 a 10.
Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.
Fatte salve le lettere a), b) e c), del primo comma, i CSD possono controllare l'esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l'impatto sul prezzo dei pertinenti strumenti finanziari.
Prima di formulare la raccomandazione di cui al primo comma, l'ESMA consulta i membri del SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico.
Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della raccomandazione e sulla base delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'ESMA, la Commissione sospende il meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio di cui ai paragrafi da 4 a 10 per le categorie specifiche di strumenti finanziari mediante un atto di esecuzione, oppure respinge la raccomandazione di sospensione. Se respinge la raccomandazione di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. Tale informazione non è resa pubblica.
L'atto di esecuzione di cui al terzo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3.
La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è comunicata all'ESMA ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito internet della Commissione.
La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.
Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, prorogare la sospensione per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi ciascuno, a condizione che la durata totale della sospensione non superi dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al quinto comma.
L'atto di esecuzione di cui al settimo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al sesto comma o della proroga di cui al settimo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere.
Qualora la Commissione ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, adotta, senza ritardo, atti di esecuzione che modificano o abrogano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1.
L'atto di esecuzione di cui al secondo comma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
Qualora l’ESMA ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, può raccomandare alla Commissione di modificare o abrogare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 13, dal primo al quarto comma, si applica mutatis mutandis.
L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
le caratteristiche di funzionamento dell'adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10, ivi compresa la definizione delle tempistiche opportune, calibrate in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari, per la consegna dello strumento finanziario, a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 4;
le circostanze che consentirebbero un'estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014;
i dettagli del meccanismo di trasferimento di cui al paragrafo 6;
altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 7, lettera c), come i contratti di garanzia finanziaria o le operazioni che includono clausole di compensazione per close-out;
un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 9;
le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 11, secondo comma; e
i dettagli sul modo in cui i partecipanti ai CSD, le CCP e i membri della sede di negoziazione devono tenere conto delle specificità degli investitori al dettaglio nell'esecuzione dell'acquisto forzoso obbligatorio a norma del paragrafo 11.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 8
Controllo del rispetto della normativa
CAPO IV
Regolamento internalizzato
Articolo 9
Internalizzatori di regolamento
Le autorità competenti trasmettono senza indugio le informazioni ricevute in forza del primo comma all’ESMA e comunicano all’ESMA i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO III
DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI
CAPO I
Autorizzazione e vigilanza dei CSD
Articolo 10
Autorità competente
Fatte salve le funzioni di sorveglianza dei membri del SEBC di cui all’articolo 12, paragrafo 1, un CSD è autorizzato e vigilato dall’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.
Articolo 11
Designazione dell’autorità competente
Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità rilevanti, l’ESMA e l’ABE quando espressamente menzionato nel presente regolamento.
Articolo 12
Autorità rilevanti
Le seguenti autorità sono coinvolte nell’autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:
l’autorità responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD nello Stato membro il cui diritto si applica a detto sistema di regolamento titoli;
le banche centrali dell'Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo, o avrà luogo, il regolamento;
se del caso, la banca centrale dell'Unione nei cui libri contabili è regolata, o sarà regolata, la gamba contante di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 13
Scambio di informazioni
Articolo 14
Cooperazione tra autorità
Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione, compresa la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità rilevanti nelle varie valutazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti rivolti alle autorità competenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 15
Situazioni di emergenza
Fatta salva la procedura di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, le autorità competenti e le autorità rilevanti informano immediatamente l’ESMA e il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza relativa a un CSD, ivi compresi eventuali sviluppi nei mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla stabilità della valuta in cui si effettua il regolamento, sull’integrità della politica monetaria o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti è stabilito.
Articolo 16
Autorizzazione di un CSD
Articolo 17
Procedura di concessione dell’autorizzazione
In deroga al primo comma, se il CSD richiedente non rispetta tutti gli obblighi del presente regolamento, ma si può ragionevolmente ritenere che li rispetterà al momento dell'inizio delle sue attività, l'autorità competente può concedere l'autorizzazione a condizione che il CSD richiedente abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi del presente regolamento al momento dell'inizio delle sue attività.
Ciascuna autorità rilevante può inviare un parere motivato all'autorità competente nell'ambito dei propri settori di competenza entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità rilevante. Qualora un'autorità rilevante non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.
Se almeno una delle autorità rilevanti emette un parere motivato negativo e l'autorità competente intende comunque concedere l'autorizzazione, tale autorità competente, entro un mese dal ricevimento del parere negativo, fornisce alle autorità rilevanti i motivi per cui intende rilasciare l'autorizzazione nonostante il parere negativo.
Ciascuna delle autorità rilevanti che ha emesso un parere negativo, di cui al terzo comma, può deferire la questione all'ESMA per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se la questione non è risolta entro un mese dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione prende una decisione definitiva e fornisce per iscritto alle autorità rilevanti una spiegazione dettagliata della sua decisione.
Se l'autorità competente intende negare l'autorizzazione, la questione non è deferita all'ESMA.
Un parere negativo, di cui al terzo comma, espone per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.
Prima di concedere l’autorizzazione al CSD richiedente, l’autorità competente consulta le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato nei seguenti casi:
il CSD è un’impresa figlia di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
il CSD è un’impresa figlia dell’impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro.
La consultazione di cui al paragrafo 6 riguarda:
l’idoneità degli azionisti e delle persone di cui all’articolo 27, paragrafo 6, nonché l’onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l’attività del CSD di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, nei casi in cui tali azionisti e persone sono comuni al CSD richiedente e ad un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
la possibilità che le relazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c), tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest’ultimo di soddisfare i requisiti del presente regolamento.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 18
Effetti dell’autorizzazione
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 19
Estensione ed esternalizzazione delle attività e dei servizi
Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro d’origine quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell’articolo 30 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:
servizi di base aggiuntivi elencati alla sezione A dell’allegato non contemplati dall’autorizzazione iniziale;
servizi accessori consentiti ma non esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato, non contemplati dall’autorizzazione iniziale;
gestione di un altro sistema di regolamento titoli;
regolamento totale o parziale della gamba contante del proprio sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un altro agente di regolamento;
creazione di collegamenti interoperabili, anche con CSD dei paesi terzi.
La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 8 bis.
La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera e), è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.
L'autorità competente comunica al CSD richiedente se l'autorizzazione è stata rilasciata o negata entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa.
Articolo 20
Revoca dell’autorizzazione
Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente dello Stato membro d’origine revoca l’autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi, qualora il CSD:
non abbia utilizzato l’autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o facendo ricorso a qualsiasi altro strumento illecito;
non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;
abbia violato gravemente o sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento o, ove applicabile, della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 21
Registro dei CSD
Articolo 22
Riesame e valutazione
L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al primo comma tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, del profilo di rischio, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato.
Il riesame e la valutazione sono effettuati almeno ogni tre anni.
▼M4 —————
Le autorità consultate possono emettere un parere motivato nei loro ambiti di competenza entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità competente.
Qualora un'autorità consultata non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.
Qualora un'autorità consultata emetta un parere motivato negativo e l'autorità competente lo contesti, tale autorità competente fornisce all'autorità consultata, entro un mese dal ricevimento del parere negativo, una motivazione relativa al parere negativo.
Ciascuna delle autorità consultate che ha emesso un parere negativo può deferire la questione all'ESMA, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se la questione non è risolta entro un mese dal deferimento all'ESMA, l'autorità competente prende la decisione definitiva in merito al riesame e alla valutazione e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della propria decisione alle autorità rilevanti.
I pareri negativi di cui al quarto comma espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.
L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente ai fini del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1;
le informazioni che l'autorità competente deve fornire conformemente al paragrafo 7;
le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 8 devono comunicarsi reciprocamente.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 22 bis
Piani per il risanamento e la liquidazione ordinata
I piani di cui al paragrafo 1 tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato e contengono almeno quanto segue:
una sintesi sostanziale delle principali strategie di risanamento o di liquidazione ordinata;
l'indicazione dei servizi e delle operazioni critiche del CSD;
apposite procedure atte a garantire la raccolta di capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio del CSD si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti stabiliti all'articolo 47, paragrafo 1;
apposite procedure atte a consentire la liquidazione o la ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi del CSD nel caso in cui il CSD non sia in grado di raccogliere nuovo capitale;
apposite procedure atte a garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD nel caso diventi definitivamente impossibile per il CSD ripristinare le sue operazioni e i suoi servizi critici;
una descrizione delle misure necessarie per attuare le principali strategie.
Quando per un CSD è adottato e mantenuto un piano di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE o un piano analogo ai sensi del diritto nazionale al fine di assicurare la continuità dei servizi di base del CSD, l'autorità di risoluzione o, in sua assenza, l'autorità competente informa l'ESMA dell'esistenza di tale piano.
Se il piano di risanamento e il piano di risoluzione elaborati ai sensi della direttiva 2014/59/UE, o eventuali piani analoghi ai sensi del diritto nazionale, contengono tutti gli elementi elencati al paragrafo 2, il CSD non è tenuto a preparare i piani a norma del paragrafo 1.
Articolo 23
Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro
Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti:
lo Stato membro ospitante;
il programma di attività che indica, in particolare, i servizi che intende prestare, compreso il tipo di strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante per il quale il CSD intende prestare tali servizi;
la valuta o le valute che intende trattare;
una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), riguardo alle azioni.
Un CSD che intende costituire una succursale in un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi di base di cui alla sezione A, punto 1, dell'allegato, o dei servizi di base di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato, prestati tramite una succursale, comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti:
le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c);
la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;
una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), riguardo alle azioni.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa tempestivamente il CSD della data di trasmissione della comunicazione di cui al primo comma.
Articolo 24
Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e verifica inter pares
L'autorità competente dello Stato membro d'origine può invitare il personale delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 24 bis le conclusioni delle ispezioni in loco e le informazioni sulle eventuali azioni correttive o sanzioni decise da tale autorità competente.
▼M4 —————
Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 24 bis di tali misure senza indebito ritardo.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine o quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Nell’ambito della verifica inter pares di cui al primo comma, l’ESMA richiede altresì, ove opportuno, pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
▼M4 —————
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 24 bis
Collegio delle autorità di vigilanza
Il collegio è istituito entro un mese dalla data in cui:
l'autorità competente dello Stato membro d'origine stabilisce che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale; oppure
una delle entità elencate al paragrafo 4 notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale.
Il collegio è composto dai membri seguenti:
l'ESMA;
l'autorità competente dello Stato membro d'origine;
le autorità rilevanti di cui all'articolo 12;
le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui le attività del CSD rivestono un'importanza sostanziale;
l'ABE, nel caso in cui un CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3.
Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura:
lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi dell'articolo 22;
una vigilanza efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni;
l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;
lo scambio di informazioni su un'esternalizzazione o un'estensione autorizzata delle attività e dei servizi di cui all'articolo 19;
la cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera d), ed eventuali problemi riscontrati in relazione alla prestazione di servizi in altri Stati membri;
lo scambio di informazioni sulla struttura del gruppo, sull'alta dirigenza, sull'organo di amministrazione e sugli azionisti ai sensi dell'articolo 27;
lo scambio di informazioni sulle procedure o le disposizioni che hanno un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione del rischio dei CSD appartenenti al gruppo.
Al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti al collegio a norma del paragrafo 8, i membri del collegio possono aggiungere punti all'ordine del giorno delle riunioni.
Il presidente può invitare altri partecipanti alle discussioni del collegio su base ad hoc per temi specifici.
I membri del collegio diversi dal presidente possono decidere di non partecipare ad una riunione del collegio.
Su richiesta di uno dei suoi membri, il collegio adotta, conformemente al paragrafo 11, pareri non vincolanti riguardanti:
le questioni individuate durante i processi di riesame e valutazione a norma dell'articolo 22 o 60;
questioni riguardanti l'esternalizzazione o l'estensione delle attività e dei servizi ai sensi dell'articolo 19; oppure
le questioni che si riferiscono alla potenziale violazione del presente regolamento derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5.
L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le modalità di comunicazione tra i membri del collegio e può precisare i compiti da delegare loro.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 25
Paesi terzi
Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, l’ESMA può riconoscere un CSD di un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per prestare i servizi di cui al paragrafo 2, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 9;
il CSD del paese terzo è soggetto ad un’efficace azione di autorizzazione, vigilanza e sorveglianza o, se il sistema di regolamento titoli è operato da una banca centrale, un’azione di sorveglianza, che garantisca la piena conformità ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo in questione;
sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità responsabili del paese terzo in questione («autorità responsabili del paese terzo») conformemente al paragrafo 10;
ove opportuno, il CSD di un paese terzo adotta le misure necessarie per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui intende prestare servizi CSD, compresa la normativa di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, e l’adeguatezza di tali misure è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD;
il CSD di un paese terzo è stabilito o autorizzato in un paese terzo che non è identificato come paese terzo ad alto rischio negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate, l’ESMA consulta:
le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi CSD, in particolare in merito alle modalità con cui tale CSD intende soddisfare il requisito di cui al paragrafo 4, lettera d);
le autorità rilevanti;
le autorità responsabili del paese terzo incaricate dell’autorizzazione, della vigilanza e della sorveglianza dei CSD.
Il CSD istante fornisce all’ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda, l’ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti.
Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi CSD valutano il rispetto da parte di tale CSD della normativa di cui al paragrafo 4, lettera d), e comunicano all’ESMA, con una decisione pienamente motivata, se il rispetto è garantito o meno entro 3 mesi dal ricevimento dall’ESMA stessa di tutte le informazioni necessarie.
La decisione in merito al riconoscimento è basata sui criteri stabiliti al paragrafo 4.
Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa o, se successiva, dall'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione in conformità del paragrafo 9, l'ESMA comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.
Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo, debitamente riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, presta servizi CSD possono chiedere, in stretta cooperazione con l’ESMA, alle autorità responsabili dei paesi terzi di:
presentare relazioni periodiche sulle attività svolte dal CSD di un paese terzo in tali Stati membri ospitanti, anche ai fini della raccolta di dati statistici;
comunicare in tempi ragionevoli l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD di un paese terzo che presta servizi in tale Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del medesimo CSD nello Stato membro ospitante.
L’ESMA revoca il riconoscimento di tale CSD quando le condizioni stabilite al paragrafo 4 non sono più soddisfatte o nelle circostanze di cui all’articolo 20.
Nel procedere alla determinazione di cui al primo comma, la Commissione può altresì valutare se le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo riflettano le norme CSPR-IOSCO concordate a livello internazionale nella misura in cui queste ultime non siano in conflitto con i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
In conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità responsabili dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 9. Tali accordi specificano almeno:
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e le autorità responsabili dei paesi terzi, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall’ESMA e in particolare l’accesso alle informazioni nei casi di cui al paragrafo 7;
il meccanismo per la tempestiva notifica all’ESMA nel caso in cui l’autorità responsabile di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre normative applicabili;
le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.
Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE e, se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell’ESMA, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al paragrafo 2 bis. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti:
il numero dei partecipanti situati nell'Unione a cui il CSD del paese terzo fornisce o intende fornire i servizi di cui al paragrafo 2 bis;
il numero e il volume di operazioni in strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro regolate durante l'anno precedente;
il numero e il volume di operazioni regolate dai partecipanti dell'Unione durante l'anno precedente.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO II
Requisiti per i CSD
Articolo 26
Disposizioni generali
Se intende fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54, paragrafo 2 bis, primo comma, lettera b), il CSD deve disporre di norme e procedure chiare per affrontare potenziali conflitti di interesse e attenuare il rischio di trattamento discriminatorio nei confronti di qualsiasi altro CSD e dei suoi partecipanti.
I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra i loro partecipanti o i loro clienti e il CSD stesso, tra cui:
i dirigenti del CSD;
i dipendenti del CSD;
i membri dell'organo di amministrazione del CSD;
le persone che esercitano un controllo diretto o indiretto sul CSD;
le persone che hanno stretti legami con una delle persone di cui alle lettere a), b) e c); e
le persone che hanno stretti legami con il CSD stesso.
Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.
L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare a livello sia del CSD che del gruppo di cui al paragrafo 7:
gli strumenti di controllo dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1;
le responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi del CSD di cui al paragrafo 1;
i potenziali conflitti di interessi di cui al paragrafo 3;
i metodi di verifiche di cui al paragrafo 6; e
i casi in cui sarebbe opportuno, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD, condividere i risultati delle verifiche con il comitato degli utenti conformemente al paragrafo 6.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 27
Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti
Ai fini del presente articolo, per membro indipendente dell'organo di amministrazione si intende un membro dell'organo di amministrazione che non ha rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione al CSD interessato o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro dell'organo di amministrazione.
I CSD, senza indugio:
trasmettono all'autorità competente informazioni sulla proprietà del CSD, relative in particolare all'identità delle persone che detengono una partecipazione qualificata nel CSD e all'entità dei loro interessi;
rendono pubblici:
le informazioni fornite all'autorità competente di cui alla lettera a); e
il trasferimento dei diritti di proprietà che dà origine a cambiamenti nel controllo del CSD.
Articolo 27 bis
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
Se la condotta di un membro dell'organo di amministrazione è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente del CSD, l'autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l'esclusione del membro interessato dell'organo di amministrazione.
Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un CSD (“candidato venditore”) ne dà previa notifica scritta all'autorità competente, indicando l'entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10%, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il CSD cessi di essere un'impresa figlia.
L'autorità competente dispone di un massimo di 60 giorni lavorativi dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 4 (“periodo di valutazione”) per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1 (“valutazione”).
L'autorità competente informa il candidato acquirente o il candidato venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.
Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione del decorso del periodo di valutazione.
Articolo 27 ter
Valutazione
Nel valutare la notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente del CSD cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sul CSD, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:
la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;
la reputazione, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività del CSD;
se il CSD sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;
l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nel CSD in cui si propone l'acquisizione.
Nel valutare la capacità del CSD di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui il CSD diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.
Articolo 27 quater
Deroga per i CSD che prestano servizi accessori di tipo bancario
Gli articoli 27 bis e 27 ter non si applicano a un CSD che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, ed è soggetto alla direttiva 2013/36/UE.
Articolo 28
Comitato degli utenti
Articolo 29
Conservazione dei dati
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 30
Esternalizzazione
Se esternalizza servizi o attività a terzi, un CSD resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:
l’esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;
il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati;
le condizioni di rilascio dell’autorizzazione del CSD non cambiano;
l’esternalizzazione non ostacola l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l’accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;
l’esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;
il CSD conserva le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e gestire i rischi connessi all’esternalizzazione;
il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti ai servizi esternalizzati;
il prestatore di servizi collabora con l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito alle attività esternalizzate;
il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente normativa in materia di protezione dei dati applicabile se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell’Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute.
Articolo 31
Servizi prestati da soggetti diversi dai CSD
L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro dei CSD di cui all’articolo 21.
Articolo 32
Disposizioni generali
Articolo 33
Requisiti di partecipazione
In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.
Tale autorità competente esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata.
Tale autorità competente consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del partecipante richiedente è in disaccordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente è ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD che ha rifiutato l’accesso ordina al CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 34
Trasparenza
Articolo 35
Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato
Nelle procedure di comunicazione con i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati e con le infrastrutture di mercato con le quali si interfacciano, i CSD utilizzano le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento, al fine di rendere più efficienti la registrazione, il pagamento e il regolamento.
Articolo 36
Disposizioni generali
Per ciascun sistema di regolamento titoli che esso opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre al minimo e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.
Articolo 37
Integrità dell’emissione
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 38
Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti
Tuttavia i CSD e i loro partecipanti forniscono la segregazione per singoli clienti per cittadini e residenti di uno Stato membro, nonché per le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro, ►C1 ove richiesto dalla normativa nazionale dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi ◄ nella versione vigente al 17 settembre 2014. Tale obbligo si applica fino alla modifica o all’abrogazione della normativa nazionale e fintantoché le sue finalità sono valide.
Articolo 39
Carattere definitivo del regolamento
Articolo 40
Regolamento in contanti
Articolo 41
Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti
Articolo 42
Requisiti generali
I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, sia diretti che indiretti, fra cui misure atte a limitare i casi di frode e di negligenza.
Articolo 43
Rischio giuridico
Articolo 44
Rischio commerciale generale
I CSD si dotano di solidi sistemi di gestione e controllo e di strumenti informatici per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, comprese le perdite derivanti da una cattiva esecuzione della strategia commerciale, da flussi finanziari e da spese operative.
Articolo 45
Rischio operativo
▼M3 —————
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 46
Politica di investimento
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 47
Requisiti patrimoniali
Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve dei CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività dei CSD. Il capitale è in qualsiasi momento sufficiente a:
garantire che i CSD siano adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale, in modo che possano continuare a prestare servizi;
assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività dei CSD in un periodo adeguato di almeno 6 mesi, nell’ambito di una serie di scenari di stress.
▼M4 —————
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 47 bis
Regolamento netto differito
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 48
Collegamenti tra CSD
Un collegamento si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento.
I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per:
l’immissione nel sistema degli ordini di trasferimento;
l’irrevocabilità degli ordini di trasferimento.
I sistemi di regolamento titoli e i CSD di cui al primo comma utilizzano norme equivalenti per quanto riguarda il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO III
Accesso ai CSD
Articolo 49
Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell’Unione
Fatto salvo il diritto dell'emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. Per diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi si intendono:
il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro nel quale è costituito l'emittente; e
il diritto societario in vigore o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi.
Gli Stati membri compilano un elenco delle principali disposizioni pertinenti del diritto societario o di altra normativa analoga di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all'ESMA entro il 17 gennaio 2025. L'ESMA pubblica l'elenco entro il 17 febbraio 2025. Gli Stati membri aggiornano tale elenco regolarmente e comunque almeno ogni due anni. Essi comunicano all'ESMA l'elenco aggiornato in base a tale periodicità. L'ESMA pubblica l'elenco aggiornato.
Il CSD può applicare agli emittenti una commissione commerciale ragionevole per la prestazione dei suoi servizi calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.
In caso di rifiuto, l’emittente richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato i servizi.
L’autorità competente del CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto forniti dal CSD e fornisce all’emittente una risposta motivata.
L’autorità competente del CSD consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente non è d’accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto del CSD di prestare servizi a un emittente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all’emittente richiedente.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 50
Accesso con collegamento standard
Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD e istituire un collegamento standard con esso conformemente all’articolo 33 e previa notifica preventiva del collegamento tra CSD di cui all’articolo 19, paragrafo 5.
Articolo 51
Accesso con collegamento personalizzato
Articolo 52
Procedura per i collegamenti tra CSD
Se un CSD rifiuta l’accesso, esso fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto.
In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.
L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e fornisce al CSD richiedente una risposta motivata.
L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente del CSD richiedente e l’autorità rilevante del CSD richiedente di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità del CSD richiedente in merito alla valutazione una di queste può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda ordina al CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 53
Accesso tra un CSD e un’altra infrastruttura di mercato
I CSD consentono alle controparti centrali o alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento titoli su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.
La parte che nega l’accesso comunica per iscritto alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di una valutazione completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente della parte che gli ha rifiutato l’accesso.
L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), esaminano debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e forniscono alla parte richiedente una risposta motivata.
L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente della parte richiedente e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della parte richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità della parte richiedente in merito alla valutazione fornita, ciascuna di queste autorità può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto della parte di concedere l’accesso viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina a tale parte di concedere l’accesso ai suoi servizi entro 3 mesi.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO IV
PRESTAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO AI PARTECIPANTI AI CSD
Articolo 54
Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione
Un CSD che intende regolare i pagamenti contanti dell'insieme o di parte del suo sistema di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio o presso un CSD conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, è autorizzato, alle condizioni specificate ai paragrafi da 3 a 9 bis del presente articolo, a designare a tal fine uno o più:
enti creditizi autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE; o
CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
L'autorizzazione a designare enti creditizi CSD ai sensi del primo comma è utilizzata solo con riguardo ai servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o parte del sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività.
Gli enti creditizi e i CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario designati ai sensi del primo comma sono considerati agenti di regolamento.
Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite la stessa entità giuridica che gestisce il sistema di regolamento titoli, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il CSD è autorizzato in qualità di ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;
il CSD soddisfa i requisiti prudenziali di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all’articolo 60;
l’autorizzazione di cui alla lettera a) del presente comma è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività;
il CSD è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;
il CSD riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nel quadro dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento;
il CSD ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori.
In caso di conflitti tra le disposizioni stabilite nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, il CSD di cui al primo comma, lettera a), soddisfa i requisiti più rigorosi in materia di vigilanza prudenziale. Le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 47 e 59 del presente regolamento specificano i casi di disposizioni in conflitto;
Se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti, un CSD può essere autorizzato a designare un ente creditizio affinché presti servizi accessori di tipo bancario per il regolamento dei pagamenti in contanti dell'insieme o di parte del sistema di regolamento titoli di tale CSD a norma del paragrafo 2 bis, lettera b):
l'ente creditizio soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60;
l'ente creditizio non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato;
l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o parte dei sistemi di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività;
l'ente creditizio è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;
l'ente creditizio riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e pubblica ogni anno nel quadro dell'informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull'entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all'articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento; e
l'ente creditizio ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di risanamento per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui si materializzino rischi di liquidità o di credito per effetto della prestazione di servizi accessori di tipo bancario a partire da un'entità giuridica separata.
L’autorità competente controlla almeno una volta l’anno che la soglia definita al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni all’ESMA. Se l’autorità competente determina che la soglia è stata superata, chiede al CSD interessato di richiedere l’autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro 6 mesi.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la soglia di cui al paragrafo 5 e la parallela introduzione di adeguati requisiti prudenziali per la gestione del rischio al fine di attenuare i rischi in relazione alla designazione degli enti creditizi conformemente al paragrafo 2 bis. Nell'elaborare tali norme, l'ABE tiene conto di quanto segue:
le implicazioni per la stabilità del mercato che potrebbero derivare da un cambiamento del profilo di rischio dei CSD e dei loro partecipanti, compresa l'importanza sistemica dei CSD per il funzionamento dei mercati dei titoli;
le implicazioni per i rischi di credito e di liquidità per i CSD, per gli enti creditizi designati coinvolti e per i partecipanti ai CSD derivanti dal regolamento di pagamenti in contanti tramite conti aperti presso enti creditizi ai quali non si applica il paragrafo 4;
la possibilità per i CSD di regolare i pagamenti in contanti in diverse valute;
la necessità di evitare sia un passaggio involontario dal regolamento in moneta di banca centrale al regolamento in moneta di banca commerciale sia di disincentivare gli sforzi dei CSD volti al regolamento in moneta di banca centrale; e
la necessità di garantire parità di condizioni tra i CSD nell'Unione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 55
Procedure di concessione e di diniego dell’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario
Dal momento in cui la domanda è considerata completa, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle seguenti autorità:
le autorità rilevanti;
l’autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013;
le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito collegamenti interoperabili con un altro CSD, tranne se il CSD ha stabilito i collegamenti interoperabili di cui all’articolo 19, paragrafo 5;
le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui le attività del CSD hanno importanza rilevante per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4;
le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti del CSD stabiliti nei tre Stati membri che presentano, su base aggregata e nell’arco di un anno, i volumi più elevati di regolamento nel sistema di regolamento titoli del CSD;
l’ESMA; e
l’ABE.
Qualora almeno un’autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emetta un parere motivato negativo, l'autorità competente che intende concedere l'autorizzazione, entro un mese dal ricevimento di tale parere motivato negativo, fornisce alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), i motivi relativi al parere negativo.
Se entro un mese dopo la presentazione di tali motivi un'autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo e l'autorità competente intende comunque rilasciare l'autorizzazione, l'autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all'ESMA per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se 30 giorni dopo il deferimento all’ESMA la questione non è risolta, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e).
Se l’autorità competente intende negare l’autorizzazione, la questione non è deferita all’ESMA.
I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altre parti della normativa dell’Unione non siano soddisfatti.
L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), dei risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 56
Estensione dei servizi accessori di tipo bancario
Articolo 57
Revoca dell’autorizzazione
Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente del Stato membro d’origine del CSD revoca le autorizzazioni di cui all’articolo 54 in qualsiasi dei seguenti casi:
qualora il CSD non abbia utilizzato l’autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all’autorizzazione, oppure qualora l’ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei 6 mesi precedenti;
qualora il CSD abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
qualora il CSD o l’ente creditizio designato non soddisfino più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbiano adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;
qualora il CSD o l’ente creditizio designato abbiano violato gravemente e sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Articolo 58
Registro dei CSD
L’ESMA introduce nel registro che è tenuta a mettere a disposizione sul proprio sito Internet in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, le seguenti informazioni:
la denominazione di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 54, 56 e 57;
la denominazione di ciascun ente creditizio designato;
l’elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un ente creditizio designato o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54 è autorizzato a prestare per i partecipanti del CSD.
Articolo 59
Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario
Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
si dota di un quadro solido per la gestione dei corrispondenti rischi di credito;
individua, con frequenza e regolarità, le fonti dei rischi di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare i suddetti rischi;
copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli partecipanti debitori a mezzo di garanzie e di altre risorse finanziarie equivalenti;
se per gestire il rischio di credito corrispondente utilizza una garanzia, accetta garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato; può utilizzare altri tipi di garanzia in situazioni specifiche, se si applicano scarti di garanzia adeguati;
stabilisce e applica scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c), tenendo conto degli obiettivi di assicurare che la garanzia possa essere rapidamente liquidata senza effetti negativi rilevanti sui prezzi;
stabilisce limiti alle sue esposizioni creditizie corrispondenti;
analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;
fornisce credito solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l’ente creditizio stesso;
prevede procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero e scoraggia il credito overnight attraverso l’applicazione di tassi sanzionatori che fungano da efficace deterrente.
Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
si dota di un quadro solido e di strumenti per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;
misura e controlla tempestivamente e su base continuativa, e almeno una volta al giorno, le sue esigenze di liquidità e il livello di attività liquide che detiene; così facendo determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di scarti di garanzia adeguati su tali attività;
dispone di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un’ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso anche, ma non esclusivamente, il rischio di liquidità generato dall’inadempimento di almeno un partecipante, comprese l’impresa madre e le imprese figlie, verso il quale detiene le esposizioni più cospicue;
attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;
ogniqualvolta si utilizzano accordi di finanziamento prestabiliti, seleziona come fornitori di liquidità solo istituti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;
determina e sottopone a test l’adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;
analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;
ove ciò sia pratico e possibile, e fatte salve le norme di ammissibilità della banca centrale, ha accesso ai conti e ad altri servizi della banca centrale per migliorare la gestione del suo rischio di liquidità e gli enti creditizi dell’Unione depositano i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso le banche centrali di emissione dell’Unione;
dispone di dispositivi prestabiliti altamente affidabili per garantire di poter dare tempestivamente esecuzione alla garanzia fornita da un cliente inadempiente;
riferisce regolarmente alle autorità di cui all’articolo 60, paragrafo 1, in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione del rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, e le rendono pubbliche.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 60
Vigilanza degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati per fornire servizi accessori di tipo bancario
Le autorità competenti di cui al primo comma sono altresì responsabili della vigilanza degli enti creditizi e dei CSD designati di cui a detto comma per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti prudenziali di cui all’articolo 59 del presente regolamento.
Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno ogni due anni, se l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l'articolo 59 e informano l'autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso il collegio di cui all'articolo 24 bis, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.
►M4 L'autorità competente del CSD, previa consultazione delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e delle autorità rilevanti, riesamina e valuta almeno ogni due anni quanto segue: ◄
nel caso di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), se tutti i necessari accordi fra gli enti creditizi designati e il CSD consentono loro di rispettare gli obblighi stabiliti nel presente regolamento;
nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), se gli accordi relativi all’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario consentono al CSD di soddisfare i suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento.
L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno ogni due anni, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso il collegio di cui all'articolo 24 bis, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.
Se un CSD designa un ente creditizio autorizzato conformemente all’articolo 54, ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, esso garantisce di avere accesso, tramite l’ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni all’autorità competente del CSD e alle autorità competenti di cui al paragrafo 1.
TITOLO V
REGIME SANZIONATORIO
Articolo 61
Sanzioni e altre misure amministrative
Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni ivi indicate sono già soggette a sanzioni penali a norma del diritto nazionale. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.
Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA le norme di cui al primo comma. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.
Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 63, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.
Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri conformemente ai rispettivi quadri nazionali:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità;
sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma del presente regolamento; o
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
Articolo 62
Pubblicazione delle decisioni
Se la decisione di imporre una sanzione o altra misura è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria pertinente o ad altre autorità pertinenti, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.
Se le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti agiscano in uno dei modi seguenti:
rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o altra misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;
pubblichino la decisione di imporre la sanzione o altra misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’efficace protezione dei dati personali;
non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o altra misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.
Nel caso si decida di pubblicare la sanzione o altra misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.
Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al terzo comma, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.
Articolo 63
Sanzioni per violazioni
Il presente articolo si applica alle seguenti disposizioni del presente regolamento:
prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell’allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54;
ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli articoli 16 e 54 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b);
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell’articolo 47, paragrafo 1;
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 26 a 30;
mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta negli affari, in violazione degli articoli da 32 a 35;
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 37 a 41;
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 43 a 47;
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell’articolo 48;
rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 49 a 53;
mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 3;
mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 4.
Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, almeno nei casi di violazione di cui al presente articolo, le autorità competenti hanno il potere, conformemente al diritto nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative:
una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione conformemente all’articolo 62;
un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;
la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 16 o 54, in conformità degli articoli 20 o 57;
l’interdizione temporanea, o permanente in caso di violazioni gravi reiterate, dall’esercizio di funzioni di gestione in seno all’ente a carico dei membri dell’organo di amministrazione dell’ente stesso o di altre persone fisiche considerati responsabili;
sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di adozione del presente regolamento;
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 20 milioni di EUR o fino al 10 % del reddito complessivo annuo della persona giuridica secondo gli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia dell’impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell’ultimo conto consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.
Articolo 64
Applicazione efficace delle sanzioni
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
la gravità e la durata della violazione;
il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;
la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, ad esempio quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
precedenti violazioni da parte del soggetto responsabile della violazione.
Articolo 65
Segnalazione di violazioni
I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per le relative verifiche in materia di reali o possibili violazioni e per il relativo seguito, compresa l’istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;
un’adeguata protezione dei dipendenti degli enti che segnalano reali o possibili violazioni commesse all’interno dell’ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
protezione dei dati personali sia della persona che segnala le reali o possibili violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE;
la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.
Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).
Articolo 66
Diritto di ricorso
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica nel caso in cui non si decida, entro 6 mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.
TITOLO VI
DELEGA DI POTERI, COMPETENZE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI MODIFICA E FINALI
Articolo 67
Esercizio della delega
Articolo 68
Procedura di comitato
Articolo 69
Disposizioni transitorie
Un CSD di un paese terzo che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di riconoscimento di CSD di paesi terzi ne notifica l'ESMA entro due anni dal 16 gennaio 2024.
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le informazioni che il CSD di un paese terzo deve fornire all'ESMA nella notifica di cui al secondo comma. Tali informazioni si limitano allo stretto necessario e comprendono, se applicabili e disponibili, le informazioni seguenti:
il numero dei partecipanti a cui il CSD del paese terzo fornisce o intende fornire i servizi di cui al secondo comma;
le categorie di strumenti finanziari in relazione ai quali il CSD del paese terzo fornisce tali servizi; e
il volume e il valore totali di tali strumenti finanziari.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 15, lettere a), b) e g), applicabile prima del 16 gennaio 2024 continua ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10.
Un CSD che, in un altro Stato membro, ha prestato i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato o che ha aperto una succursale conformemente all'articolo 23 applicabile prima del 16 gennaio 2024, è soggetto alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 6, solo per quanto riguarda:
l'apertura di una nuova succursale;
una modifica della gamma di tali servizi.
Articolo 70
Modifiche della direttiva 98/26/CE
La direttiva 98/26/CE è così modificata:
all’articolo 2, lettera a), primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dal diritto nazionale, come sistema e notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.»;
all’articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:
Articolo 71
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
all’articolo 2, paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
ai depositari centrali di titoli (CSD), tranne quanto disposto all’articolo 73 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:
«64) |
“depositario centrale di titoli” o “CSD” : un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.»; |
all’allegato I, sezione B, il punto 1 è sostituito dal seguente:
« ►C1 1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie ed esclusa la funzione di fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (“servizio di tenuta centralizzata dei conti”) ◄ di cui al punto 2 della sezione A dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.»
▼M4 —————
Articolo 73
Applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014
I CSD autorizzati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento non chiedono l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE per fornire i servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento.
Se un CSD autorizzato in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento fornisce uno o più servizi di investimento o svolge una o più attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento, si applica la direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per gli articoli da 5 a 8 e per l’articolo 9, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, nonché per gli articoli da 10 a 13 del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 74
Relazioni
►M4 L'ESMA, in cooperazione con l'ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono una valutazione dei seguenti elementi: ◄
l'efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
il numero e il volume dei mancati regolamenti e la loro evoluzione;
l'impatto delle penali pecuniarie sui mancati regolamenti per i vari strumenti;
la durata e i principali fattori determinanti dei mancati regolamenti;
le categorie di strumenti finanziari e di mercati in cui si osservano le percentuali più alte di mancati regolamenti;
un confronto internazionale delle percentuali di mancati regolamenti;
l'importo delle penali pecuniarie di cui all'articolo 7;
ove applicabile, il numero e il volume di acquisti forzosi di cui all'articolo 7 bis;
eventuali misure adottate dalle autorità competenti per affrontare situazioni in cui l'efficienza del regolamento di un CSD su un periodo di sei mesi è nettamente inferiore ai livelli medi di efficienza del regolamento registrati nel mercato dell'Unione;
i livelli di efficienza del regolamento rispetto alla situazione nei principali mercati dei capitali di paesi terzi, nonché in termini di strumenti negoziati e tipi di operazioni eseguite su tali mercati;
l'adeguatezza delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti, in particolare l'esigenza di ulteriore flessibilità quanto a tali penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi;
il numero e il volume delle operazioni regolate al di fuori dei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e la loro evoluzione nel tempo, compreso un confronto con il numero e il volume delle operazioni regolate nei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD, sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 9 e di qualsiasi altra informazione pertinente, nonché l'impatto di tale evoluzione sulla concorrenza nel mercato dei regolamenti e gli eventuali rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal regolamento internalizzato;
la prestazione di servizi transfrontalieri rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, basata sul numero e sui tipi di collegamenti tra CSD, sul numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD, sul numero e sul volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, sul numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell’articolo 49 e su eventuali altri criteri pertinenti;
il trattamento delle domande di accesso di cui agli articoli 49, 52 e 53 per individuare i motivi del rifiuto da parte di CSD, CCP e sedi di negoziazione, eventuali tendenze in tali rifiuti e possibili modalità di attenuazione, in futuro, dei rischi individuati, in modo da permettere di concedere l’accesso, nonché qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione;
il trattamento delle domande presentate in conformità delle procedure di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 7, e all’articolo 25, paragrafi da 4 a 10;
se del caso, le risultanze del processo di verifica inter pares della vigilanza transfrontaliera di cui all’articolo 24, paragrafo 6, nonché una valutazione in merito all’eventuale riduzione futura della frequenza di tali verifiche, anche indicando se da tali risultanze emerga l’esigenza di collegi delle autorità di vigilanza più formali;
l’applicazione delle norme degli Stati membri in materia di responsabilità civile alle perdite attribuibili ai CSD;
le procedure e condizioni in forza delle quali i CSD sono stati autorizzati a designare enti creditizi o a fornire essi stessi servizi accessori di tipo bancario conformemente agli articoli 54 e 55, compresa una valutazione dei potenziali effetti di tale prestazione sulla stabilità finanziaria e la concorrenza in materia di regolamento e servizi accessori di tipo bancario nell’Unione;
l’applicazione delle norme di cui all’articolo 38 sulla protezione dei titoli dei partecipanti e quelli dei loro clienti, in particolare quelle all’articolo 38, paragrafo 5;
l’applicazione delle sanzioni e in particolare l’esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative per la violazione dei requisiti stabilite nel presente regolamento;
il trattamento delle notifiche presentate in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 bis.
Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione come segue:
ogni due anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), a bis), b), c), i) e l);
ogni tre anni per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e f);
almeno ogni tre anni e, in ogni caso entro sei mesi dalla verifica inter pares condotta conformemente all’articolo 24, per la relazione di cui al paragrafo 1, lettera g);
su richiesta della Commissione, per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), h), j) e k).
Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno pertinente determinato conformemente alla periodicità di cui al primo comma del presente paragrafo.
Entro il 17 gennaio 2025 e successivamente ogni due anni, l'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione relativa alla potenziale riduzione del periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, prima frase («ciclo di regolamento»). La relazione comprende tutti gli elementi seguenti:
una valutazione dell'opportunità di ridurre il ciclo di regolamento e del potenziale impatto di tale riduzione sui CSD, sulle sedi di negoziazione e su altri partecipanti al mercato;
una valutazione dei costi e dei benefici della riduzione del ciclo di regolamento nell'Unione, distinguendo, se del caso, tra diversi strumenti finanziari e categorie di operazioni;
una descrizione dettagliata e un calendario di come passare a un ciclo di regolamento più breve, distinguendo, se del caso, tra diversi strumenti finanziari e categorie di operazioni;
una panoramica degli sviluppi internazionali sui cicli di regolamento e del loro impatto sui mercati dei capitali dell'Unione.
Su richiesta della Commissione, l’ESMA fornisce un’analisi costi-benefici dell’introduzione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio. Tale analisi costi-benefici comprende gli elementi seguenti:
la durata media dei mancati regolamenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari o le categorie di operazioni su quegli strumenti finanziari ai quali potrebbero applicarsi gli acquisti forzosi obbligatori;
l'impatto dell'introduzione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sul mercato dell'Unione, comprese una valutazione delle cause sottostanti dei mancati regolamenti cui potrebbero applicarsi gli acquisti forzosi obbligatori e un'analisi delle implicazioni dell'assoggettamento di specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori;
l'applicazione di una procedura di acquisto forzoso simile in mercati di paesi terzi comparabili e l'impatto sulla competitività del mercato dell'Unione;
l'eventuale impatto evidente sulla stabilità finanziaria nell'Unione derivante dai mancati regolamenti;
l'eventuale impatto evidente sulla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione derivante da tassi di efficienza del regolamento divergenti, comprese le ragioni di tale divergenza e le misure appropriate per limitarla.
La relazione riguarda almeno la definizione delle dimensioni delle operazioni, il regolamento parziale delle negoziazioni in dissesto e l'uso di programmi di autoprestito/prestito.
Successivamente, l'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, riferisce ogni tre anni in merito a qualsiasi potenziale strumento aggiuntivo per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione. Nei casi in cui non siano stati individuati nuovi strumenti, l'ESMA ne informa la Commissione e non è tenuta a presentare una relazione.
Articolo 75
Riesame
Entro il 17 gennaio 2029 la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. La Commissione valuta, in particolare:
le questioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) ad l), verificando se sussistono altri ostacoli importanti alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento a cui non si faccia fronte in misura sufficiente e considerando la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a:
migliorare l'efficienza del regolamento;
limitare l'impatto sui contribuenti dell'inadempimento dei CSD;
affrontare eventuali problemi individuati in materia di concorrenza o stabilità finanziaria connessi al regolamento internalizzato;
ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero;
garantire che le autorità dispongano di poteri e informazioni adeguati per monitorare i rischi;
il funzionamento del quadro di regolamentazione e di vigilanza per i CSD dell'Unione, in particolare i CSD le cui attività hanno un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori nell'Unione in almeno due Stati membri ospitanti, concentrandosi in particolare sulla prestazione di servizi transfrontalieri, sui rischi potenziali per i clienti e i partecipanti ai CSD, sulla tutela degli investitori e sulla stabilità finanziaria nell'Unione;
il funzionamento e l’ambito di applicazione del quadro di regolamentazione e di vigilanza dell'Unione per i CSD di paesi terzi, in particolare la loro vigilanza quando prestano servizi nell'Unione, compreso il ruolo dell'ESMA.
La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 76
Entrata in vigore e applicazione
In deroga al primo comma del presente paragrafo, nel caso di una sede di negoziazione che ha accesso al CSD di cui all’articolo 30, paragrafo 5, l’articolo 5, paragrafo 2, si applica almeno 6 mesi prima che tale CSD esternalizzi le proprie attività all’entità pubblica interessata, e in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Un sistema multilaterale di negoziazione che è conforme ai criteri di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE è soggetto all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento:
fino alla determinazione finale della sua domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE; o
ove un sistema multilaterale di negoziazione non abbia chiesto la registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE, fino al ►M1 13 giugno 2018 ◄ .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
ELENCO DEI SERVIZI
SEZIONE A
Servizi di base dei depositari centrali di titoli
1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizio di notariato»).
2. Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato («servizio di tenuta centralizzata dei conti»).
3. Gestione di un sistema di regolamento titoli («servizio di regolamento»).
SEZIONE B
Servizi accessori di tipo non bancario dei CSD che non comportano rischi di credito o liquidità
Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, che possono includere, ma non sono limitati a:
Servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio:
organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni.
Servizi connessi ai servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti, ad esempio:
fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti;
supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione;
fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l’assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili;
indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione.
Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori.
Altri servizi, quali:
servizi generali di gestione delle garanzie in qualità di agente;
informativa;
fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative;
servizi informatici.
SEZIONE C
Servizi accessori di tipo bancario
Servizi di tipo bancario direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B, quali:
fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, ai sensi dell’allegato I, punto 1, della direttiva 2013/36/UE;
apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell’allegato I, punto 2, della direttiva 2013/36/UE;
servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell’allegato I, punto 4, della direttiva 2013/36/UE;
garanzie e impegni di firma relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell’allegato I, punto 6, della direttiva 2013/36/UE;
attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi a lungo termine dei partecipanti, ai sensi dell’allegato I, punto 7, lettere b) ed e), della direttiva 2013/36/UE.
( 1 ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
( 2 ) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
( 3 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag.1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
( 5 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 6 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 7 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).
( 10 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
( 11 ) Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).
( 12 ) Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).
( *1 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1).»;