02014R0809 — IT — 16.05.2018 — 005.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

(GU L 227 dell'31.7.2014, pag. 69)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2333 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2015

  L 329

1

15.12.2015

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1394 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2016

  L 225

50

19.8.2016

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1172 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2017

  L 170

87

1.7.2017

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017

  L 178

4

11.7.2017

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/709 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2018

  L 119

29

15.5.2018

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/746 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2018

  L 125

1

22.5.2018




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:

a) le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione in conformità ai loro obblighi di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

b) i controlli amministrativi e in loco che devono essere svolti dagli Stati membri per quanto riguarda il rispetto di criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi;

c) il livello minimo dei controlli in loco nonché l’obbligo di aumentare tale livello o la possibilità di ridurlo;

d) la comunicazione di relazioni relative alle verifiche e ai controlli svolti e dei relativi risultati;

e) le autorità competenti per l’esecuzione dei controlli di conformità nonché il contenuto di tali controlli;

f) le misure di controllo specifiche e i metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa;

g) l’istituzione e il funzionamento di un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del pagamento specifico per il cotone;

h) i casi in cui le domande di aiuto e le domande di pagamento o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione;

i) l’applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti;

j) il recupero degli importi indebitamente erogati e le relative sanzioni nonché il recupero dei diritti all’aiuto indebitamente assegnati e l’applicazione degli interessi;

k) l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;

l) la definizione delle inadempienze di scarsa rilevanza;

m) le domande di aiuto e le domande di pagamento, nonché le domande di diritti all’aiuto, compreso l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, le prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, le disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, l’esenzione dall’obbligo di presentare una domanda di aiuto e le disposizioni che consentono agli Stati membri di seguire procedure semplificate;

n) lo svolgimento dei controlli volti a verificare l’adempimento degli obblighi nonché l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;

o) le specifiche tecniche necessarie ai fini dell’attuazione uniforme del titolo V, capo II, del regolamento (CE) n. 1306/2013;

p) la cessione di aziende;

q) il pagamento di anticipi;

r) lo svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, tenendo conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale e a un sistema di certificazione;

s) il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli obblighi di condizionalità, anche per quanto riguarda i beneficiari costituiti da un’associazione di persone.

Articolo 2

Scambio di informazioni in materia di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1.  Ai fini della corretta gestione dei regimi di aiuti e delle misure di sostegno e ove, all’interno di uno Stato membro, più di un organismo pagatore sia responsabile per la gestione dei pagamenti diretti e delle misure di sviluppo rurale nei riguardi dello stesso beneficiario, lo Stato membro interessato adotta le misure idonee ad assicurare, se del caso, che le informazioni richieste nelle domande di aiuto, nelle domande di sostegno, nelle domande di pagamento o in altre dichiarazioni siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori interessati.

2.  Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore responsabile, lo Stato membro interessato provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti e sui relativi risultati. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Articolo 3

Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1.  Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall’autorità competente.

Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell’azienda possa sostituire il ritiro scritto.

2.  Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

3.  I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Articolo 4

Correzione e adeguamento di errori palesi

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

Articolo 5

Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Se un caso di inadempienza che è oggetto dell’applicazione di sanzioni in conformità al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione ( 1 ) è anche oggetto di revoche o sanzioni in conformità al titolo II, capi III e IV, o al titolo III di detto regolamento:

a) le riduzioni, i rifiuti, le revoche o le sanzioni di cui al titolo II, capi III e IV, o al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano in relazione ai regimi di pagamento diretto o alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato;

b) le sanzioni di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano all’importo totale dei pagamenti da erogare al beneficiario interessato, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che non sono soggetti alle riduzioni, ai rifiuti, alle revoche o alle sanzioni di cui alla lettera a).

Le riduzioni, i rifiuti, le revoche e le sanzioni di cui al primo comma si applicano in conformità all’articolo 6 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni unionali o dalla normativa nazionale.

Articolo 6

Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale

1.  L’importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell’ambito di un regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 è determinato dallo Stato membro sulla base delle condizioni stabilite a norma di tale regolamento nonché dei programmi a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo, introdotti, rispettivamente, con i regolamenti (UE) n. 228/2013 ( 2 ) e (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), per il regime di sostegno diretto in questione.

2.  Per ciascun regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ciascuna misura di sviluppo rurale che rientra nell’ambito del sistema integrato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 6, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le riduzioni, le revoche e le sanzioni sono calcolate, se del caso, nell’ordine seguente:

a) le riduzioni e le sanzioni di cui al titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le sanzioni di cui all’articolo 16 dello stesso regolamento, sono applicate a tutti i casi di inadempienza;

b) l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo dei rifiuti di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

c) l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

d) l’importo risultante dall’applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole a norma dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

e) l’importo risultante dall’applicazione della lettera d) serve da base per il calcolo delle revoche di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

f) l’importo risultante dall’applicazione della lettera e) serve da base per praticare:

i) la riduzione lineare di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

ii) la riduzione lineare di cui all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

iii) la riduzione lineare di cui all’articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

iv) la riduzione lineare di cui all’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

v) la riduzione lineare che si pratica se i pagamenti da effettuare a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013 superano il massimale nazionale fissato in conformità all’articolo 42, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

3.  L’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 2, lettera f), serve da base per applicare:

a) la riduzione dei pagamenti di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) la percentuale di riduzione lineare determinata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c) il tasso di adattamento di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.  L’importo del pagamento risultante dall’applicazione del paragrafo 3 serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Articolo 7

Recupero di importi indebitamente erogati

1.  In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2.  Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.

3.  L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Articolo 8

Cessione di aziende

1.  Ai fini del presente articolo, si intende per:

a)

«cessione di un’azienda» : la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;

b)

«cedente» : il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;

c)

«cessionario» : il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.

2.  Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta.

3.  L’aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno;

b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente;

c) l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno.

4.  Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a):

a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;

b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme dell’Unione;

c) l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda l’anno di domanda in questione.

5.  Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l’aiuto e/o il sostegno al cedente. In tal caso:

a) nessun aiuto o sostegno è versato al cessionario;

b) gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 9

Comunicazioni

1.  Ogni anno, entro il 15 luglio, per tutti i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale, l’assistenza tecnica e i regimi di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l’anno civile trascorso e in particolare:

a) i dati relativi ai singoli beneficiari per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di pagamento, le superfici e gli animali dichiarati o oggetto di domanda e i risultati dei controlli amministrativi, in loco ed ex post;

b) ove applicabile, i risultati dei controlli relativi alla condizionalità, comprese le riduzioni ed esclusioni pertinenti.

Tale comunicazione è effettuata per via elettronica secondo le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo messe a loro disposizione dalla Commissione.

2.  Entro il 15 luglio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità. Eventuali modifiche successive concernenti le informazioni fornite in tale relazione sono trasmesse senza indugio.

3.  Ogni anno, entro il 15 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell’anno civile precedente.

4.  I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni da inviare alla Commissione nell’ambito delle normative settoriali.



TITOLO II

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO



CAPO I

Norme generali

▼M1

Articolo 10

Anticipi sui pagamenti diretti

Lo Stato membro che versa anticipi sui pagamenti diretti a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 non tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel calcolo di tali pagamenti anticipati.

Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1o dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile all'anno di domanda in questione per l'importo complessivo dei pagamenti diretti dell'anno suddetto.

▼B



CAPO II

Domande di aiuto e domande di pagamento



Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 11

Semplificazione delle procedure

1.  Salvo ove diversamente disposto dai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 o dal presente regolamento, gli Stati membri possono autorizzare o richiedere che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate nel quadro del presente regolamento, dal beneficiario alle autorità e viceversa, siano trasmesse per via elettronica, a condizione che ciò non comporti alcuna discriminazione tra i beneficiari e che siano adottate le misure necessarie per garantire, in particolare, che:

a) il beneficiario sia identificato in modo inequivocabile;

b) il beneficiario soddisfi tutti i requisiti previsti nell’ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;

c) i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 9, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, la banca stessa offra le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;

d) tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all’autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica.

2.  Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all’ultima domanda di aiuto o domanda di pagamento presentata nell’ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione in conformità all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare dati provenienti da fonti di dati a disposizione delle autorità nazionali ai fini delle domande di aiuto e delle domande di pagamento. In tal caso lo Stato membro provvede a far sì che tali fonti di dati offrano il livello di certezza necessario per la corretta gestione dei dati al fine di garantire l’affidabilità, l’integrità e la sicurezza degli stessi.

3.  Ove possibile, l’autorità competente può domandare le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento direttamente alla fonte delle informazioni medesime.

▼M1

4.  Se il sistema integrato prevede il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 forniti tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate (di seguito: «modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali»), gli Stati membri possono decidere di introdurre un sistema di controlli incrociati preliminari (di seguito: «controlli preliminari»), che include almeno i controlli incrociati di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del presente regolamento. I risultati sono comunicati al beneficiario entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento di cui all'articolo 13 del presente regolamento. Tuttavia, se il periodo di 26 giorni di calendario scade prima del termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, i risultati sono comunicati al beneficiario al più tardi il giorno di calendario successivo al termine ultimo di comunicazione delle modifiche dell'anno di cui trattasi.

Gli Stati membri possono decidere di svolgere tali controlli preliminari a livello regionale, a condizione che il sistema che si avvale del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sia istituito a livello regionale.

5.  Se il beneficiario è un gruppo di persone che presentano domanda di sostegno per interventi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (di seguito: «collettivo»), lo Stato membro può decidere di derogare al requisito, di cui all'articolo 14 del presente regolamento, secondo il quale la domanda di pagamento deve contenere tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, nonché alla restrizione di cui all'articolo 13 del presente regolamento, secondo la quale tutti i dati pertinenti ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria del sostegno devono essere presentati entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, introducendo una domanda di pagamento annuale semplificata (di seguito: «domanda collettiva») che sarà presentata da un collettivo.

Gli articoli 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 e 16, l'articolo 17, paragrafi 1 e da 3 a 9, gli articoli 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 e 45 del presente regolamento e gli articoli 4, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 si applicano mutatis mutandis ai particolari requisiti stabiliti ai fini della domanda collettiva.

Gli Stati membri inseriscono nel programma di sviluppo rurale una descrizione delle disposizioni amministrative per i collettivi.

▼B

Articolo 12

Disposizioni generali relative alla domanda unica e alla presentazione di domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale

1.  Se gli Stati membri decidono, a norma dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che le domande di aiuto per i pagamenti diretti e le domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale devono essere integrate nella domanda unica, gli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, ai particolari requisiti stabiliti in relazione alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento nell’ambito di tali regimi o misure.

2.  Un beneficiario che presenta una domanda di aiuto e/o di sostegno nel quadro di uno dei pagamenti diretti per superficie o di una delle misure di sviluppo rurale può presentare soltanto una domanda unica all’anno.

3.  Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale.

Articolo 13

Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

1.  Gli Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate. Il termine ultimo non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

Nel fissare il termine ultimo gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e/o del sostegno e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci.

2.  Secondo la procedura di cui all’articolo 78, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere fissato a una data successiva in determinate zone soggette a condizioni climatiche eccezionali.

Articolo 14

Contenuto della domanda unica o della domanda di pagamento

1.  La domanda unica o la domanda di pagamento contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

a) l’identità del beneficiario;

b) i dettagli dei regimi di pagamento diretto e/o delle misure di sviluppo rurale di cui trattasi;

c) l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ai fini del regime di pagamento di base;

d) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l’uso delle parcelle agricole;

e) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale;

f) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità al regime e/o alla misura di cui trattasi;

g) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di pagamento diretto e/o alle misure di sviluppo rurale in questione;

h) se del caso, l’indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell’elenco di aziende o attività non agricole di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.  Ai fini dell’identificazione dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti al beneficiario a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 recano l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

3.  Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 17 del presente regolamento per quanto riguarda i diritti all’aiuto.

▼M1

4.  Ai fini del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono autorizzare il beneficiario a modificare, in circostanze debitamente giustificate, il contenuto della domanda unica per quanto riguarda l'uso delle parcelle agricole, purché ciò non ponga il beneficiario in una posizione più favorevole per l'adempimento degli obblighi di inverdimento di cui alla domanda iniziale. Gli Stati membri possono decidere di fissare un termine ultimo per la comunicazione di tali modifiche all'autorità competente.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al primo comma non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Articolo 14 bis

Domande collettive

1.  Se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre domande collettive, l'articolo 14 non si applica a tali domande.

2.  Il collettivo presenta una domanda collettiva all'anno.

3.  La domanda collettiva contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ad eccezione delle informazioni riguardanti gli impegni per interventi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda collettiva contiene in particolare:

a) l'identità del collettivo;

b) l'identificazione univoca di ciascun membro partecipante del collettivo;

c) un riferimento alla domanda di sostegno presentata dal collettivo;

d) i particolari degli interventi agro-climatico-ambientali di cui trattasi;

e) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la superficie espressa in ettari con due decimali, l'ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole;

f) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;

g) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità alla misura di cui trattasi;

h) una dichiarazione del collettivo attestante che i membri partecipanti hanno preso atto delle condizioni relative alle misure di sviluppo rurale in questione e delle conseguenze finanziarie in caso di inadempienza.

Se la domanda di sostegno presentata dal collettivo contiene le informazioni di cui al primo comma, lettere b), d) e h), tali informazioni possono essere sostituite da un riferimento alla suddetta domanda di sostegno.

4.  In deroga al paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri possono decidere che la domanda collettiva deve contenere tutti i particolari degli impegni assunti in ambito agro-climatico-ambientale.

5.  Il collettivo comunica all'autorità competente ogni impegno assunto in ambito agro-climatico-ambientale al più tardi 14 giorni di calendario prima di procedere all'esecuzione. Gli Stati membri istituiscono adeguate procedure di comunicazione in merito.

Se i dati degli impegni assunti in ambito agro-climatico-ambientale sono contenuti nella domanda collettiva in conformità al paragrafo 4, gli impegni non devono essere comunicati conformemente al primo comma, salvo casi di cambiamenti inerenti al tipo, ai tempi di esecuzione o all'ubicazione dell'impegno.

▼M1

Articolo 15

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e modifiche in seguito ai controlli preliminari

▼B

1.  Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto possono essere aggiunti o modificati nella domanda unica o nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di pagamento diretto o alla misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

▼M1

1 bis.  Il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle individuali per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze.

▼M6

ter.  In caso di controlli effettuati tramite monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 bis, il beneficiario può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l'uso di singole parcelle agricole a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.

▼M1

2.  Le modifiche apportate in conformità al paragrafo 1 sono comunicate all'autorità competente entro il 31 maggio dell'anno di cui trattasi, salvo nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, dove sono comunicate entro il 15 giugno dell'anno di cui trattasi.

Le comunicazioni sono scritte o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo anteriore per la comunicazione delle modifiche. Il termine non può tuttavia precedere di oltre 15 giorni di calendario il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento fissato in conformità all'articolo 13, paragrafo 1.

▼M6

bis.  Le modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui al paragrafo 1 bis sono comunicate all'autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

▼M6

ter.  Le modifiche apportate in conformità al paragrafo 1 ter sono comunicate all'autorità competente entro la data stabilita dall'autorità stessa. Tale data precede di almeno 15 giorni di calendario quella prevista per il pagamento al beneficiario della prima rata o dell'anticipo a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

▼B

3.  Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

▼M6

Ai fini del primo comma, l'obbligo di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), non è considerato come una notifica al beneficiario dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco.

▼B

Articolo 16

Correzione dei moduli prestabiliti

Al momento della presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento il beneficiario corregge il modulo prestabilito di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto in conformità all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate.



Sezione 2

Domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

Articolo 17

Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie

▼M1

1.  Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'autorità competente fornisce al beneficiario il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

▼B

2.  Il paragrafo 1 si applica come segue:

a) a decorrere dall’anno di domanda 2016, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente;

b) a decorrere dall’anno di domanda 2017, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente;

c) a decorrere dall’anno di domanda 2018, a tutti i beneficiari.

3.  Ove il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di aiuto e/o la domanda di pagamento utilizzando il modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, l’autorità competente fornisce al beneficiario:

a) l’assistenza tecnica necessaria; o

b) i moduli prestabiliti e il corrispondente materiale grafico su carta. In tal caso l’autorità competente trascrive le informazioni ricevute dal beneficiario nel modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali.

4.  I moduli prestabiliti forniti al beneficiario specificano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e la superficie determinata nel corso dell’anno precedente per parcella agricola ai fini del regime di pagamento di base, del regime di pagamento unico per superficie e/o della misura di sviluppo rurale connessa alla superficie.

Il materiale grafico fornito al beneficiario conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 indica i confini e l’identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e i confini delle parcelle agricole determinate nell’anno precedente al fine di consentire al beneficiario di indicare correttamente le dimensioni e l’ubicazione di ciascuna parcella agricola. A partire dall’anno di domanda 2016 sono inoltre indicati il tipo, le dimensioni e l’ubicazione delle aree di interesse ecologico determinate nell’anno precedente.

5.  Il beneficiario identifica in modo inequivocabile e dichiara la superficie di ciascuna parcella agricola e, se del caso, il tipo, le dimensioni e l’ubicazione delle aree di interesse ecologico. Per quanto riguarda il pagamento per l’inverdimento, il beneficiario specifica inoltre l’uso delle parcelle agricole dichiarate.

A tal fine il beneficiario può confermare le informazioni già fornite nel modulo prestabilito. Tuttavia, qualora i dati relativi alla superficie, all’ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all’ubicazione delle aree di interesse ecologico non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere o modificare il modulo prestabilito.

Sulla base delle correzioni o integrazioni fornite dai beneficiari nel modulo prestabilito, l’autorità competente valuta, considerato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento della corrispondente parcella di riferimento.

6.  Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, tramite impegni assunti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 4 ) o dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’impegno è indicato nella domanda di aiuto con riferimento alla corrispondente domanda di pagamento.

Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti tramite sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i paragrafi 4 e 5 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, per quanto riguarda il modulo prestabilito e la dichiarazione del beneficiario.

Ai fini dell’attuazione regionale o collettiva di cui all’articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per la parte degli obblighi inerenti all’area di interesse ecologico che devono rispettare individualmente, i beneficiari che partecipano a tale attuazione regionale o collettiva identificano in modo inequivocabile e dichiarano, per ciascuna parcella agricola, il tipo, le dimensioni e l’ubicazione dell’area di interesse ecologico in conformità al paragrafo 5 del presente articolo. Nelle loro domande di aiuto o domande di pagamento i beneficiari fanno riferimento alla dichiarazione di attuazione regionale o collettiva di cui all’articolo 18 del presente regolamento.

7.  Per le superfici utilizzate per la produzione di canapa in conformità all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca:

a) tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate;

b) un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

▼M5

c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi conformemente alla direttiva 2002/57/CE del Consiglio ( 5 ), in particolare l'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro, oppure, nel caso delle varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE della Commissione ( 6 ), le etichette del fornitore o una scritta stampata o un timbro apposto sull'imballaggio delle sementi delle varietà da conservare conformemente all'articolo 18 di tale direttiva.

▼M3

In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Tuttavia, per la canapa coltivata come coltura intercalare, le etichette sono trasmesse entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, non posteriore al 1o settembre. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite al beneficiario dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.

▼B

8.  Nel caso del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca:

a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;

b) ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene il beneficiario.

9.  Le superfici che non sono utilizzate ai fini dei regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 sono dichiarate in una o più rubriche «altri usi».

Articolo 18

Dichiarazione di attuazione regionale o collettiva

Per ciascuna attuazione regionale o collettiva di cui all’articolo 46, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presentata una dichiarazione a integrazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento di ciascun beneficiario partecipante.

La dichiarazione contiene tutte le informazioni complementari necessarie per verificare il rispetto degli obblighi in materia di attuazione regionale o collettiva in conformità all’articolo 46, paragrafo 5 o 6, di detto regolamento, in particolare:

a) l’identificazione univoca di ciascun beneficiario partecipante;

b) la percentuale minima che ciascun beneficiario partecipante deve soddisfare individualmente indicata all’articolo 46, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento;

c) la superficie totale delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’articolo 46, paragrafo 5, di detto regolamento o dell’area di interesse ecologico comune di cui all’articolo 46, paragrafo 6, di detto regolamento, in relazione alla quale gli obblighi sono assolti collettivamente;

d) il materiale grafico prestabilito indicante i confini e l’identificazione unica delle parcelle di riferimento che deve essere utilizzato per identificare in modo inequivocabile le strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti o l’area di interesse ecologico comune e indicarne i confini.

Nel caso dell’attuazione regionale, se il piano dettagliato di cui all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 contiene tutte le informazioni di cui al secondo comma del presente articolo, la dichiarazione di cui al primo comma può essere sostituita da un rinvio a tale piano.

Nel caso dell’attuazione collettiva, la dichiarazione di cui al primo comma è integrata dall’accordo scritto di cui all’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

Articolo 19

Domande relative alla partecipazione al regime per i piccoli agricoltori e al ritiro dallo stesso

1.  Le domande di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori di cui all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 presentate nel 2015 contengono un riferimento alla domanda unica presentata per l’anno di domanda 2015 dal medesimo beneficiario e, se del caso, una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all’articolo 64 del medesimo regolamento.

Gli Stati membri possono decidere se la domanda di cui al primo comma debba essere presentata insieme alla domanda unica o come parte della stessa.

2.  A decorrere dall’anno di domanda 2016 gli Stati membri prevedono la procedura semplificata di domanda di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.  I moduli prestabiliti da utilizzare nella procedura di domanda di cui al paragrafo 2 sono elaborati sulla base delle informazioni trasmesse con la domanda unica presentata per l’anno di domanda 2015 e recano in particolare:

a) tutte le informazioni aggiuntive necessarie per stabilire la conformità con l’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, se del caso, tutte le informazioni aggiuntive necessarie per confermare che il beneficiario soddisfa ancora le condizioni dell’articolo 9 del medesimo regolamento;

b) una dichiarazione del beneficiario in cui attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Qualora uno Stato membro adotti il metodo di pagamento di cui all’articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 senza applicare il terzo comma dello stesso, in deroga al primo comma del presente paragrafo i moduli prestabiliti sono forniti in conformità alla sezione 1 del presente capo.

4.  I beneficiari che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori in un anno successivo al 2015 in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dell’articolo 62, paragrafo 2, di detto regolamento, informano l’autorità competente del loro ritiro secondo le modalità messe in atto dagli Stati membri.



Sezione 3

Altre domande

Articolo 20

Disposizioni specifiche relative alle domande di aiuto

Il beneficiario che non presenti domanda nell’ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell’ambito di un altro regime elencato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 o per i regimi di sostegno nell’ambito del settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, se dispone di superfici agricole, dichiara tali superfici nel modulo di domanda di aiuto in conformità all’articolo 17 del presente regolamento.

Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.

Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 21

Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali

1.  Una domanda di aiuto per animale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, o una domanda di aiuto nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 14, di detto regolamento, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

a) l’identità del beneficiario;

b) un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;

c) il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;

d) se del caso, l’impegno del beneficiario a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante un periodo, determinato dagli Stati membri, e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione;

e) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità al regime o alla misura di cui trattasi;

f) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti all’aiuto e/o al sostegno in questione.

2.  Ciascun detentore di animali ha il diritto di ottenere dall’autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali relativi alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto per animale o domanda di pagamento il beneficiario dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

3.  Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto per animale o nella domanda di pagamento se esse sono già state comunicate all’autorità competente.

4.  Gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali ai fini della domanda di aiuto per animale o della domanda di pagamento, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno in questione a livello dei singoli animali.

Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere l’aiuto e/o il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto e/o al sostegno sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali.

In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:

a) in conformità alle disposizioni applicabili al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario;

b) il beneficiario sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

▼M4

bis.  Per le specie con ciclo produttivo breve che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono, in mancanza di uno schedario computerizzato, introdurre procedure che prevedano l'utilizzazione dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi ai fini della domanda di pagamento per animale. Tali dati offrono le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione della misura di sostegno in questione a livello dei singoli animali.

Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili al sostegno sulla base dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi.

In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, in conformità alle disposizioni applicabili alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario.

▼B

5.  Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere trasmesse tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. Il beneficiario rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.



Sezione 4

Disposizioni specifiche relative ai diritti all’aiuto

Articolo 22

Assegnazione o aumento del valore di diritti all’aiuto

1.  Le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base a norma degli articoli 20 e 24, dell’articolo 30, ad eccezione del paragrafo 7, lettera e), e dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri. La data fissata non può essere successiva al 15 maggio dell’anno civile di riferimento.

Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno dell’anno civile di riferimento.

2.  Gli Stati membri possono disporre che la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base.

Articolo 23

Recupero di diritti all’aiuto indebitamente assegnati

1.  Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che il numero di diritti all’aiuto assegnati era troppo elevato, il numero di diritti all’aiuto assegnati in eccedenza è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se l’errore di cui al primo comma è stato compiuto dall’autorità competente o da un’altra autorità e se non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario, il valore dei rimanenti diritti all’aiuto assegnati a detto beneficiario è adeguato di conseguenza.

Se nel frattempo il beneficiario interessato dall’assegnazione di un numero troppo elevato di diritti all’aiuto ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri beneficiari, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora il beneficiario destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

2.  Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che i pagamenti ricevuti da un beneficiario per il 2014, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore dei diritti all’aiuto detenuti da un beneficiario alla data di presentazione della sua domanda per il 2014, di cui all’articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del medesimo regolamento, o l’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del medesimo regolamento, o il valore totale degli aiuti ricevuti da un beneficiario per l’anno civile precedente l’attuazione del regime di pagamento di base di cui all’articolo 40, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, siano troppo elevati, il valore di tali diritti all’aiuto basato sul riferimento errato per il beneficiario in questione è rettificato di conseguenza.

La rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri beneficiari.

Il valore della riduzione è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.  Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari conformemente al regolamento (UE) n. 1307/2013, si accerti che per lo stesso beneficiario sussistono sia la situazione di cui al paragrafo 1 che quella di cui al paragrafo 2, la rettifica del valore di tutti i diritti all’aiuto di cui al paragrafo 2 è effettuata prima che i diritti all’aiuto indebitamente assegnati siano riversati alla riserva nazionale o alle riserve regionali in conformità al paragrafo 1.

4.  Le rettifiche del numero e/o del valore dei diritti all’aiuto di cui al presente articolo non comportano un ricalcolo sistematico dei rimanenti diritti all’aiuto.

5.  Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti all’aiuto indebitamente assegnati qualora il valore complessivo di tali diritti all’aiuto, quale stabilito nel registro elettronico per l’identificazione e la registrazione dei diritti all’aiuto al momento delle verifiche effettuate in vista delle rettifiche di cui al presente articolo, sia pari o inferiore a 50 EUR in uno degli anni di attuazione del regime di pagamento di base a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli importi indebitamente versati per gli anni di domanda precedenti le rettifiche sono recuperati conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento. Nel determinare tali importi indebitamente versati si tiene conto dell’impatto delle rettifiche di cui al presente articolo sul numero e, ove del caso, sul valore dei diritti all’aiuto per tutti gli anni in questione.



TITOLO III

CONTROLLI



CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 24

Principi generali

1.  I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi;

c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

2.  Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire.

3.  I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

▼M6

4.  L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non forniscano risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sull'ammissibilità o, se del caso, sulle dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

▼B

5.  Il presente capo si applica a tutti i controlli effettuati in conformità al presente regolamento e fatte salve le norme specifiche di cui ai titoli IV e V. Il paragrafo 3 tuttavia non si applica tuttavia al titolo V.

Articolo 25

Preavviso dei controlli in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

▼M1

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali o agli impegni comunicati a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 5, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

▼B

Articolo 26

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1.  Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale.

2.  Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno sulla base di un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura.

▼M1

I controlli in loco sugli impegni comunicati a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 5, sono svolti entro termini che garantiscono un efficace controllo dell'impegno comunicato.

▼B

3.  I controlli in loco per i quali un beneficiario è stato selezionato in conformità all’articolo 34 verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti a tali regimi di aiuto o misure di sostegno.

La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.

4.  Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all’articolo 40.

Qualora siano richieste visite aggiuntive per terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico, il numero di tali visite aggiuntive riguarda nel 50 % dei casi lo stesso beneficiario, selezionato sulla base del rischio, e per il restante 50 % dei casi beneficiari diversi selezionati in aggiunta. I beneficiari aggiuntivi sono selezionati in modo casuale dall’insieme dei beneficiari che dispongono di terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico e le visite possono essere limitate alle superfici dichiarate come terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale.

Ove siano necessarie visite aggiuntive, l’articolo 25 si applica a ciascuna di esse.

Articolo 27

Comunicazione incrociata dei risultati dei controlli

Se del caso, i controlli amministrativi e in loco sull’ammissibilità tengono conto dei casi di sospetta inadempienza riportati da altri servizi, enti o organizzazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell’ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi relativi ai regimi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o al sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all’autorità competente responsabile dell’erogazione del pagamento corrispondente. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di certificazione pubbliche o private di cui all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 comunichino alla competente autorità responsabile dell’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente eventuali risultanze rilevanti per la corretta erogazione di tale pagamento ai beneficiari che hanno scelto di adempiere ai propri obblighi con l’equivalenza tramite certificazione.

Qualora i controlli amministrativi o i controlli in loco relativi alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato coprano le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i risultati di tali controlli sono oggetto di una comunicazione incrociata di verifica per quanto riguarda l’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.



CAPO II

Controlli amministrativi nell’ambito del sistema integrato

Articolo 28

Controlli amministrativi

1.  I controlli amministrativi di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;

b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;

c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l’ammissibilità;

d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

2.  Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l’osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Articolo 29

Verifiche incrociate

1.  Se del caso, i controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:

a) sui diritti all’aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( 7 ) e delle misure di sostegno connesse alla superficie definite all’articolo 2, secondo comma, punto 21, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

b) sui diritti all’aiuto, onde verificarne l’esistenza e accertare l’ammissibilità all’aiuto;

c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e/o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali al regime di pagamenti diretti e/o alla misura di sviluppo rurale;

d) tra i diritti all’aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

e) effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;

f) tra la dichiarazione resa dal beneficiario nell’ambito della domanda unica di appartenere a un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 8, del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, onde verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1307/2013;

g) intese a verificare almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e l’elenco dei soci.

Ai fini del primo comma, lettera c), se il sistema integrato prevede moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale della superficie digitalizzata dichiarata nell’ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole. Inoltre le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.

▼M6

I dati provenienti dalle domande risultate non ricevibili o dai richiedenti risultati non ammissibili al pagamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non sono utilizzati ai fini di cui al primo comma, lettere a), c) ed e), del presente paragrafo.

▼B

2.  Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

3.  Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto e/o domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 38 del presente regolamento per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.



CAPO III

Controlli in loco nell’ambito del sistema integrato



Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 30

Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente

Per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (di seguito denominato «pagamento per l’inverdimento»), il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

a) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013. Gli Stati membri provvedono affinché il campione di controllo contenga almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dichiarano principalmente superfici agricole che sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

b) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a norma del titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

e) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

f) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;

g) il 30 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

h) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone a norma del titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 31

Percentuale di controllo del pagamento per l’inverdimento

1.  Nel caso del pagamento per l’inverdimento, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

a) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (in appresso «le pratiche di inverdimento») e che non fanno parte delle popolazioni di controllo di cui alle lettere b) e c) (in appresso «la popolazione di controllo per l’inverdimento»); tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 8 ) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) il 3 %:

i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45 dello stesso regolamento;

ii) oppure, negli anni in cui l’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

c) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d) il 5 % di tutti i beneficiari che partecipano a un’attuazione regionale a norma dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

e) il 5 % dell’attuazione collettiva a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

f) il 100 % delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

▼M6

g) il 100 % di tutte le parcelle soggette all'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

▼B

h) il 20 % di tutti i beneficiari che hanno l’obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

2.  I beneficiari che osservano le pratiche di inverdimento tramite pratiche equivalenti a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, o che partecipano al regime per i piccoli agricoltori in conformità all’articolo 61 dello stesso regolamento, o che applicano all’intera azienda i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 10 ) per quanto riguarda l’agricoltura biologica, non fanno parte del campione di controllo e non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di controllo di cui al presente articolo.

▼M1

3.  Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la percentuale di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), è integrata dal 5 % di tutti i beneficiari della rispettiva popolazione di controllo che devono avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola a norma degli articoli 43 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

▼B

Tuttavia, il primo comma non si applica quando il sistema di gestione e di controllo garantisce che tutte le aree di interesse ecologico dichiarate sono identificate e, ove applicabile, registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prima del pagamento.

Articolo 32

Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale

1.  Il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di controllo del 5 % è raggiunta a livello di singola misura.

Tale campione di controllo rappresenta inoltre almeno il 5 % dei beneficiari dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, incluse le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.  In deroga al paragrafo 1, nel caso delle associazioni di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo della percentuale di controllo di cui al paragrafo 1.

▼M1

2 bis.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre la domanda collettiva, il campione per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

a) il 5 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva; il campione riguarda, comunque, almeno il 5 % della superficie totale dichiarata nella domanda collettiva in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 3; e

b) il 5 % degli impegni comunicati in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 5.

▼B

3.  Per i beneficiari del sostegno pluriennale concesso a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o dell’articolo 36, lettera a), punti iv) e v), e lettera b), punti i), iii) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che comporti pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 % di tali beneficiari.

Il primo comma si applica al sostegno erogato a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dopo il quinto anno di pagamento per l’impegno di cui trattasi.

▼M1

Se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre la domanda collettiva, il presente paragrafo non si applica ai collettivi.

▼B

4.  I beneficiari oggetto dei controlli di cui al paragrafo 3 non sono presi in considerazione ai fini del paragrafo 1.

Articolo 33

Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per animale

1.  Per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto.

La percentuale è tuttavia elevata al 10 % del rispettivo regime di aiuto se la banca dati informatizzata degli animali non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di aiuto in questione.

Il campione di controllo selezionato copre almeno il 5 % di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto per regime di aiuto.

2.  Se del caso, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

▼M2

Articolo 33 bis

Tasso di controlli aggiuntivi per i controlli in loco al fine di assoggettare a un follow-up i beneficiari di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

1.  I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.

▼M6

2.  Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento, oppure qualora i controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40 bis del presente regolamento siano effettuati per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione nel corso dell'anno di domanda successivo e consentano all'autorità competente di decidere in merito all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

▼B

Articolo 34

Selezione del campione di controllo

▼M6

1.  Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi o in loco non fanno parte della popolazione di controllo.

2.  Ai fini degli articoli 30 e 31, la selezione del campione garantisce che:

a) una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 30, lettere da a) a f) e lettera h), e all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), sia selezionata in modo casuale;

b) una percentuale compresa tra lo 0,6 e lo 0,75 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), sia selezionata in modo casuale;

c) una percentuale compresa tra il 4 e il 5 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), sia selezionata in modo casuale;

d) il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad e) e lettera h), sia selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.

Ai fini dell'articolo 31 gli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione di controllo con riguardo alle diverse pratiche.

Gli ulteriori beneficiari da sottoporre a controlli in loco ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi.

3.  Ai fini degli articoli 32 e 33, una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco e, se si applica l'articolo 32, paragrafo 2 bis, il 100 % dei collettivi e una percentuale tra il 20 e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale. Il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.

Ai fini degli articoli 32 e 33, la componente casuale del campione può anche comprendere i beneficiari già selezionati in modo casuale conformemente al paragrafo 2, lettere a), b) e c), o gli ulteriori beneficiari selezionati in modo casuale conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, o entrambi. Il numero di tali beneficiari nel campione di controllo non supera la loro proporzione nella popolazione di controllo.

Ai fini dell'articolo 32, gli Stati membri, in seguito all'analisi dei rischi, possono selezionare misure di sviluppo rurale specifiche che si applicano ai beneficiari.

▼B

4.  Se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di beneficiari di cui agli articoli da 30 a 33, la percentuale dei beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

▼M6

bis.  Ai fini degli articoli da 30 a 33 e dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera c), è possibile utilizzare lo stesso beneficiario per rispettare alcune delle percentuali minime di controllo previste, purché ciò non pregiudichi l'efficacia della selezione dei campioni basati sul rischio ivi contemplata.

Il controllo in loco riguardante i beneficiari selezionati può essere limitato al regime di aiuto o alla misura di sviluppo rurale per i quali essi sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto o delle altre misure di sostegno per cui essi hanno presentato domanda risultano già rispettate.

▼B

5.  L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua come segue:

a) stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;

▼M6

b) confrontando i risultati della differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale; oppure confrontando i risultati della differenza tra gli animali dichiarati e gli animali determinati del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale;

▼B

c) tenendo conto della situazione specifica e, se del caso, dell’evoluzione della pertinenza dei fattori di rischio nello Stato membro;

d) tenendo conto della natura dell’inadempienza che determina un aumento della percentuale di controllo in conformità all’articolo 35.

6.  L’autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun beneficiario da sottoporre a un controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.

7.  Se del caso, prima del termine ultimo di cui all’articolo 13 può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Tale campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le pertinenti domande di aiuto o di pagamento.

Articolo 35

Aumento della percentuale di controllo

Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.

Articolo 36

Riduzione della percentuale di controllo

1.  Le percentuali di controllo di cui al presente capo possono essere ridotte soltanto in relazione ai regimi di aiuto o alle misure di sostegno contemplati dal presente articolo.

2.  In deroga all’articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre al 3 % il livello minimo dei controlli in loco da effettuare annualmente per ciascun regime.

▼M1

Il primo comma si applica solo se è posto in essere, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, un sistema di intersezione spaziale di tutte le domande di aiuto con il sistema di identificazione delle parcelle agricole per tutti i beneficiari.

Per l'anno di domanda 2015 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % dei due esercizi finanziari precedenti. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla metodologia consolidata, elaborata a livello dell'Unione.

▼M1

Per l'anno di domanda 2016 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % dell'esercizio finanziario precedente. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla nuova metodologia elaborata a livello dell'Unione tenendo conto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 11 ).

▼B

3.  In deroga all’articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre il campione di controllo al campione selezionato in conformità all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, lettera a), se sono svolti controlli basati sulle ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il primo comma si applica solo se gli Stati membri aggiornano sistematicamente il sistema di identificazione delle parcelle agricole e, entro un triennio al massimo, sottopongono a controllo tutti i beneficiari situati nell’intera zona compresa nel sistema, coprendo almeno il 25 % all’anno degli ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tuttavia, tale percentuale di copertura minima annuale non si applica agli Stati membri con meno di 150 000 ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Prima di applicare il primo comma gli Stati membri sono tenuti ad aver completato l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole interessate nel triennio precedente.

Le ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento non possono avere più di 15 mesi alla data del loro utilizzo ai fini dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

La qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nei due anni che precedono l’applicazione del primo comma, è sufficiente per garantire la verifica effettiva delle condizioni di concessione dell’aiuto.

La decisione di cui al primo comma può essere adottata a livello nazionale o regionale. Ai fini del presente comma, una regione comprende l’intera superficie interessata da uno o più sistemi autonomi di identificazione delle parcelle agricole.

▼M1

Il paragrafo 2, terzo e quarto comma, si applica mutatis mutandis.

▼B

4.  In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco svolti ogni anno civile al 3 % dei beneficiari che hanno presentato domanda per le misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

▼M1

Tuttavia, il primo comma non si applica ai beneficiari che includono le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai collettivi e agli impegni selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis.

▼B

5.   ►M1  I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco di cui all'articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. ◄ Se una qualsiasi di tali condizioni o le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo non sono più soddisfatte, lo Stato membro revoca immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco e applica il livello minimo dei controlli in loco previsto all’articolo 30, lettere a), b) e f), e/o all’articolo 32 a decorrere dall’anno di domanda successivo per i regimi di aiuto o le misure di sostegno in questione.

6.  In deroga all’articolo 30, lettera g), quando uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa, il livello minimo dei controlli in loco può essere ridotto al 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa di cui all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal caso lo Stato membro comunica alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative al sistema di autorizzazione preventiva nell’anno che precede l’applicazione della percentuale di controllo ridotta. Qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo.



Sezione 2

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

Articolo 37

Elementi dei controlli in loco

1.  I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i controlli in loco riguardano anche tutte le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno.

Sulla base dei risultati dei controlli l’autorità competente valuta, considerato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento delle corrispondenti parcelle di riferimento.

2.  I controlli in loco vertono sulla misurazione della superficie e sulla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie dichiarata dal beneficiario nell’ambito dei regimi di aiuti e/o delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1.

Per i beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi elencati all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il controllo in loco comprende anche la verifica dell’attività minima svolta su tali superfici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.  I controlli in loco relativi alle pratiche di inverdimento vertono su tutti gli obblighi che devono essere rispettati dal beneficiario. Se del caso, rientra nei controlli in loco la conformità con i limiti massimi di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda l’esenzione dalle pratiche. Il presente comma si applica anche ai controlli in loco svolti con riguardo ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se il controllo in loco riguarda un’attuazione regionale a norma dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, fanno parte del controllo anche la misurazione della superficie e la verifica degli obblighi imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari.

Se il controllo in loco riguarda un’attuazione collettiva a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso comprende:

a) la verifica dei criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate nelle immediate vicinanze, stabiliti all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

b) la misurazione della superficie e la verifica dei criteri in base ai quali le aree di interesse ecologico sono considerate adiacenti;

c) se del caso, gli obblighi supplementari imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari;

d) gli obblighi individuali di inverdimento che devono essere rispettati dal beneficiario che partecipa all’attuazione collettiva.

▼M1

4.  Per i collettivi selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis), lettera a), i controlli in loco riguardano la misurazione della superficie, la verifica dei criteri di ammissibilità e gli altri obblighi della superficie dichiarata nella domanda collettiva.

Per gli impegni selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis), lettera b), il controllo in loco riguarda la verifica degli impegni comunicati.

▼B

Articolo 38

Misurazione della superficie

▼M6

1.  I controlli di ammissibilità e la misurazione della superficie effettiva della parcella agricola nell'ambito di un controllo in loco possono essere limitati a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, si procede alla misurazione e ai controlli di ammissibilità per tutte le parcelle agricole oppure all'estrapolazione di conclusioni dal campione.

▼B

2.  La misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale.

3.  Ove possibile, l’autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento in conformità all’articolo 40 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS).

4.  Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25 m.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari.

Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la superficie forestale, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio della tolleranza di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.  La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione nella misurazione purché sia pienamente ammissibile. Negli altri casi si considera la superficie netta ammissibile. A tal fine si può applicare, se del caso, il sistema proporzionale di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

6.  Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture per la diversificazione delle colture di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presa in considerazione per la misurazione la superficie effettivamente investita a una determinata coltura in conformità all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Sulle superfici in cui si pratica la policoltura è presa in considerazione la superficie totale coperta con la policoltura in conformità all’articolo 40, paragrafo 3, primo e secondo comma, dello stesso regolamento, o coltivata a colture miste a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento.

7.  Ove l’ ►M6  articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ◄ possa portare a una divisione artificiale della superficie di parcelle agricole adiacenti, aventi una tipologia di copertura omogenea del terreno, in parcelle agricole distinte, si procede a una misurazione unica combinata di tutta la superficie occupata dalle parcelle agricole adiacenti con una tipologia di copertura omogenea del terreno.

8.   ►M6  Ove appropriato, sono effettuate misurazioni distinte sulla parcella agricola ai fini del regime del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e su una parcella agricola parzialmente coincidente e diversa dal punto di vista spaziale, ai fini degli altri regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale, se del caso. ◄

Articolo 39

Verifica delle condizioni di ammissibilità

▼M6

1.  L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

▼B

2.  Per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, il coefficiente di riduzione di cui all’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 può essere applicato, se del caso, per la superficie ammissibile misurata in conformità all’articolo 38 del presente regolamento. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione della medesima fra i singoli beneficiari proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.

3.  Gli elementi caratteristici del paesaggio dichiarati dai beneficiari come area di interesse ecologico che non sono compresi nella superficie ammissibile a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 sono verificati sulla base degli stessi principi applicabili alla superficie ammissibile.

4.  Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale e qualora gli Stati membri decidano che determinati elementi del controllo in loco possono essere verificati sulla base di un campione, quest’ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di inadempienze, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Articolo 40

Controlli effettuati mediante telerilevamento

Quando uno Stato membro effettua controlli in loco mediante telerilevamento, l’autorità competente:

a) provvede alla fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda di aiuto e/o domanda di pagamento da controllare, onde riconoscere le tipologie di copertura vegetale e, se del caso, il tipo di coltura, e misurare la superficie;

▼M6

b) effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione o altre prove pertinenti da essa richieste non consentano di verificare l'esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera ritenuta soddisfacente;

▼B

c) effettua tutti i controlli necessari alla verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi inerenti alle parcelle agricole;

d) adotta misure alternative per misurare la superficie, in conformità all’articolo 38, paragrafo 1, di tutte le parcelle non oggetto di immagini.

▼M6

Articolo 40 bis

Controlli tramite monitoraggio

1.  L'autorità competente può effettuare controlli tramite monitoraggio. Se sceglie di esercitare tale facoltà:

a) istituisce una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi che possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;

b) effettua, ove necessario, attività di follow-up adeguate, al fine di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;

c) effettua controlli sul 5 % dei beneficiari soggetti ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi che non possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente e che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno. Una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % dei beneficiari è selezionata a caso. La percentuale restante è selezionata sulla base di un'analisi dei rischi;

d) informa i beneficiari in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno alle segnalazioni e alle prove richieste ai fini delle lettere b) e c).

Ai fini delle lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non consentono di trarre conclusioni sull'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto.

2.  Nel caso in cui l'autorità competente effettui controlli tramite monitoraggio conformemente al paragrafo 1, riesca a provare l'esistenza di procedure operative efficaci tali da soddisfare i requisiti di cui agli articoli 7, 17 e 29 del presente regolamento e abbia dimostrato la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014:

a) non si applicano gli articoli 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, l'articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli 38 e 40 del presente regolamento;

b) la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa effettuata a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è svolta sul 30 % della superficie o sul 20 % nel caso in cui lo Stato membro disponga di un sistema di autorizzazione preventiva.

3.  L'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio a ciascun regime di aiuto per superficie o misura di sostegno o tipo di intervento, oppure nei confronti di determinati gruppi di beneficiari soggetti a controlli in loco relativi al pagamento per l'inverdimento, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad h).

Nei primi due anni di applicazione l'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime di aiuto o di una misura di sostegno per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. In questi casi, nel secondo anno di applicazione le superfici oggetto di tali controlli sono più estese rispetto al primo anno.

Se l'autorità competente decide di effettuare i controlli conformemente al primo o al secondo comma, i paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai beneficiari soggetti ai controlli tramite monitoraggio.

Articolo 40 ter

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell'anno civile che precede quello in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli, precisando contestualmente i regimi o le misure o i tipi di interventi e, se del caso, le superfici rientranti in tali regimi o misure che saranno oggetto di detti controlli, nonché i criteri usati per selezionarle.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia deciso di effettuare i controlli tramite monitoraggio a decorrere dall'anno di domanda 2018, la comunicazione è effettuata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼B

Articolo 41

Relazione di controllo

1.  Ciascun controllo in loco di cui alla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo che consente di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi. Tale relazione indica segnatamente:

a) i regimi di aiuto o le misure di sostegno, le domande di aiuto o le domande di pagamento sottoposti a controllo;

b) le persone presenti;

c) le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;

d) se del caso, i risultati della misurazione delle superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale e le tecniche di misurazione impiegate;

e) se il controllo era stato annunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

f) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto o regimi di sostegno;

g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese;

h) eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre misure di sostegno e/o alla condizionalità;

i) eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere controlli negli anni successivi.

▼M6

Quando si effettuano controlli tramite monitoraggio conformemente all'articolo 40 bis, le lettere da b) a e) del primo comma non si applicano. La relazione di controllo indica i risultati di tali controlli a livello di parcella.

▼B

2.  Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

▼M1

In deroga al primo comma, lo Stato membro, se si avvale della possibilità di introdurre domande collettive, può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal controllo non risultano inadempienze. Se i controlli evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni.

▼M6

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento a norma dell'articolo 40 o tramite monitoraggio a norma dell'articolo 40 bis, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento o dal monitoraggio non risultano inadempienze. Se tali controlli o il monitoraggio evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative.

▼B



Sezione 3

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali

Articolo 42

Controlli in loco

1.  I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare.

Ove lo Stato membro abbia stabilito un periodo conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco di cui all’articolo 32 o all’articolo 33 è ripartito durante tale periodo per il rispettivo regime di aiuto per animale o per la rispettiva misura di sostegno connessa agli animali. ►M1  Se tuttavia il periodo di detenzione inizia prima che una domanda di aiuto o di pagamento sia stata presentata o se non può essere fissato in anticipo, gli Stati membri possono decidere di ripartire i controlli in loco di cui all'articolo 32 o 33 su tutto il periodo nel corso del quale un animale può beneficiare del pagamento o del sostegno. ◄

Qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 21, paragrafo 3, sono sottoposti a controllo anche gli animali potenzialmente ammissibili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 17, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto e/o domande di pagamento e, se del caso, il numero di animali potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

2.  I controlli in loco verificano inoltre:

a) l’esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;

b) che i bovini o gli ovini/i caprini siano identificati per mezzo di marchi auricolari o altri mezzi di identificazione, corredati, se del caso, dei passaporti degli animali o dei documenti di trasporto, e che siano iscritti nel registro e siano stati comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

Le verifiche di cui al primo comma, lettera b), possono essere effettuate su un campione casuale. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, tutti gli animali sono sottoposti a controllo o sono estrapolate conclusioni dal campione.

Articolo 43

Relazione di controllo per i regimi di aiuti per animale e le misure di sostegno connesse agli animali

1.  Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

a) i regimi di aiuto per animale e/o le misure di sostegno connesse agli animali, le domande di aiuto per animale e/o le domande di pagamento sottoposti a controllo;

b) le persone presenti;

c) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata degli animali, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;

d) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso. In particolare nel caso in cui sia stato superato il limite di 48 ore di cui all’articolo 25, il motivo è dichiarato nella relazione di controllo;

e) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto per animale e/o misure di sostegno connesse agli animali;

f) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2.  Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

3.  Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, la relazione è integrata dalle relazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

4.  Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino casi di inadempienza al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o al regolamento (CE) n. 21/2004, alle autorità competenti per l’applicazione di tali regolamenti sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui al presente articolo.



CAPO IV

Norme specifiche

Articolo 44

Norme sui risultati dei controlli relativi alle aree di interesse ecologico regionali o collettive

In caso di attuazione regionale o collettiva in conformità all’articolo 46, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie delle aree di interesse ecologico adiacenti comuni determinate è assegnata a ciascun partecipante in proporzione alla sua quota nelle aree di interesse ecologico comuni sulla base di quanto da lui dichiarato a norma dell’articolo 18 del presente regolamento.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ad ogni partecipante a un’attuazione regionale o collettiva, l’area di interesse ecologico determinata è la somma della quota assegnata delle aree di interesse ecologico comuni determinate di cui al primo comma del presente articolo e delle aree di interesse ecologico determinate in relazione all’obbligo individuale.

▼M3 —————

▼B



TITOLO IV

MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI



CAPO I

Disposizione introduttiva

Articolo 46

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005.



CAPO II

Controlli



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 47

Domande di aiuto, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle altre dichiarazioni relative alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

2.  Per le misure di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario presenta una domanda di pagamento annuale.



Sezione 2

Disposizioni relative ai controlli

Articolo 48

Controlli amministrativi

1.  Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

2.  I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

a) l’ammissibilità del beneficiario;

b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;

▼M4

c) il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;

▼B

d) l’ammissibilità dei costi dell’operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l’operazione o parte di essa rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

▼M4

e) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione. Per le operazioni con un tasso di aiuto fino al 30 % o per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Per le operazioni con costi ammissibili fino a 5 000 EUR, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall'autorità di gestione.

▼B

3.  I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

▼M4

a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;

b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applicano una delle forme o dei metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

▼B

4.  I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

5.  I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso.

Tuttavia, l’autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

a) l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell’articolo 49;

b) l’autorità competente ritiene che l’operazione consista in un investimento di piccola entità;

c) l’autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.

▼M4

6.  Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione ( 12 ).

▼B

Articolo 49

Controlli in loco

1.  Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.

2.  Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

Articolo 50

Percentuale di controllo e campionamento dei controlli in loco

1.   ►M4  La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all'articolo 46 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata ogni anno civile all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi. ◄

▼M2

Se per un'operazione soggetta al controllo in loco sono stati versati anticipi o pagamenti intermedi, questi pagamenti sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.

▼M4

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, soltanto i pagamenti ai destinatari finali soggetti a controllo in loco sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.

▼B

2.   ►M4  Solo i controlli svolti entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo conformemente all'articolo 9 sono conteggiati ai fini del conseguimento del livello minimo di cui al paragrafo 1. ◄

Le domande di pagamento che siano risultate non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

3.  Solo i controlli che soddisfano tutti i requisiti di cui agli articoli 49 e 51 possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

4.  Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

a) dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;

b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;

c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell’attuazione del programma di sviluppo rurale;

d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;

e) dell’obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

5.  Se i controlli in loco evidenziano un’inadempienza significativa nell’ambito di una misura di sostegno o di un tipo di operazione, nell’anno civile successivo l’autorità competente aumenta la percentuale di controllo a un livello adeguato per la misura o il tipo di operazione in questione.

6.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre al 3 % dell’importo cofinanziato dal FEASR il livello minimo di controlli in loco svolti ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco fissate dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se una delle condizioni di cui al secondo comma non è più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco. Essi applicano il livello minimo dei controlli in loco di cui al paragrafo 1 a decorrere dall’anno civile successivo.

Articolo 51

Contenuto dei controlli in loco

▼M4

1.  I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

▼B

2.  I controlli in loco verificano l’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.

Ciò comprende una verifica dell’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

3.  I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

4.  Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l’operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione.

▼M4

5.  Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

▼B

Articolo 52

Controlli ex post

1.  Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2.  I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell’anno civile in questione.

3.  Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1 si basa su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata a caso.

Articolo 53

Relazione di controllo

1.  Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

a) le misure e le domande di aiuto o di pagamento oggetto del controllo;

b) le persone presenti;

c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;

e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2.  Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai controlli ex post di cui alla presente sezione.

3.  Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.



Sezione 3

Disposizioni relative ai controlli per misure specifiche

▼M4 —————

▼B

Articolo 60

Leader

1.  Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale.

2.  Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri possono delegare lo svolgimento dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48 del presente regolamento a gruppi di azione locale, nell’ambito di una delega formale. Spetta tuttavia agli Stati membri la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.

Nel caso della delega di cui al primo comma, l’autorità competente svolge controlli regolari sui gruppi di azione locale, che comprendono controlli della contabilità e controlli amministrativi a campione.

L’autorità competente svolge inoltre i controlli in loco di cui all’articolo 49 del presente regolamento. Per quanto riguarda il campione di controllo per la spesa riguardante Leader, si applica almeno una percentuale pari a quella di cui all’articolo 50 del presente regolamento.

3.  Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettere a), d) e e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, qualora il gruppo di azione locale sia il beneficiario del sostegno, i controlli amministrativi sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale interessato.

▼M4

4.  In deroga all'articolo 48, paragrafo 2, lettera e), per le operazioni attuate da un gruppo di azione locale e relative a un gruppo di progetti inerenti a un tema comune, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a tale gruppo di progetti.

▼B

Articolo 61

Abbuoni di interesse e di commissioni di garanzia

1.  Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i controlli amministrativi e in loco sono eseguiti facendo riferimento al beneficiario e in funzione della realizzazione dell’operazione interessata. ►M4  ————— ◄

▼M4

2.  L'autorità competente assicura, attraverso controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi al diritto dell'Unione e all'accordo stipulato tra l'autorità competente e le istituzioni finanziarie intermedie stesse.

▼B

3.  Se gli abbuoni di interesse o di commissioni di garanzia sono combinati con strumenti finanziari in un’unica operazione mirata agli stessi destinatari finali, l’autorità competente effettua i controlli a livello dei destinatari finali solo nei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 62

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 48 a 51 e l’articolo 53 del presente regolamento.

I controlli amministrativi di cui all’articolo 48 e i controlli in loco di cui all’articolo 49 sono effettuati da un’entità che è funzionalmente indipendente dall’entità che autorizza il pagamento dell’assistenza tecnica.



CAPO III

Importi indebitamente erogati e sanzioni amministrative

Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1.  I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48.

L’autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l’importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all’importo stabilito ai sensi della lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

▼M4

2.  La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

▼B



TITOLO V

SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ



CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 64

Definizioni

Ai fini delle specifiche tecniche necessarie per l’attuazione del sistema di controllo e delle sanzioni amministrative in materia di condizionalità, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«organismi di controllo specializzati» : le competenti autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 67 del presente regolamento, incaricate di garantire il rispetto delle norme di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b)

«atto» : ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c)

«anno dell’accertamento» : l’anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;

d)

«settori della condizionalità» : uno dei tre diversi settori di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e il mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.



CAPO II

Controllo



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 65

Sistema di controllo in materia di condizionalità

1.  Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. Tale sistema prevede in particolare:

a) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti i beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 dall’organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento;

b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;

c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;

d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali inadempienze riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione delle stesse;

e) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento o ad entrambi;

f) l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell’organismo pagatore.

2.  Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell’ambito della quale il beneficiario indica all’organismo pagatore gli elementi necessari per individuare i criteri e le norme a lui applicabili.

Articolo 66

Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità

Se i controlli della condizionalità non possono essere ultimati prima del ricevimento dei pagamenti e dei premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da parte del beneficiario interessato, l’importo che deve essere versato dal beneficiario a seguito di una sanzione amministrativa è recuperato in conformità all’articolo 7 del presente regolamento o tramite compensazione.

Articolo 67

Responsabilità dell’autorità di controllo competente

1.  Le responsabilità delle autorità di controllo competenti sono le seguenti:

a) gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme;

b) gli organismi pagatori sono responsabili della fissazione di sanzioni amministrative nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del capo III del presente titolo.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore il controllo e le verifiche relativi a tutti, o a parte dei, criteri, norme, atti o settori di condizionalità, purché lo Stato membro garantisca che l’efficacia del controllo e delle verifiche sia almeno pari a quella ottenuta affidando l’esecuzione del controllo e delle verifiche a un organismo di controllo specializzato.



Sezione 2

Controlli in loco

Articolo 68

Percentuale minima di controlli

1.  In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l’1 % del numero totale di beneficiari indicati all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di cui è responsabile.

In deroga al primo comma, nel caso delle associazioni di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo del campione di controllo di cui al primo comma.

La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.

Ove la normativa applicabile agli atti e alle norme preveda già una percentuale minima di controllo, è applicata tale percentuale anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di inadempienza, individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della normativa applicabile agli atti e alle norme, sia comunicato all’autorità di controllo competente per l’atto o la norma in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente capo e al titolo III, capi I, II e III.

Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE, l’applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio è ritenuta atta a soddisfare il requisito della percentuale minima stabilito al primo comma.

2.  In deroga al paragrafo 1, per raggiungere la percentuale minima di controllo ivi indicata a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme, lo Stato membro può:

a) utilizzare i risultati dei controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme per i beneficiari selezionati, oppure

b) sostituire i beneficiari selezionati con beneficiari oggetto di controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme, a condizione che tali beneficiari siano i beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In tali casi i controlli in loco riguardano tutti gli aspetti degli atti o delle norme pertinenti definiti nell’ambito della condizionalità. Inoltre, lo Stato membro assicura che questi controlli in loco siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco effettuati dalle autorità di controllo competenti.

3.  Nel fissare la percentuale minima di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non si tiene conto dei provvedimenti necessari di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.  Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di inadempienze a un determinato atto o a una determinata norma, il numero dei controlli in loco da svolgere per l’atto o la norma in questione è aumentato nel periodo di controllo successivo. Nell’ambito di un determinato atto, l’autorità di controllo competente può decidere di limitare la portata di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi.

5.  Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i provvedimenti necessari per verificare che i beneficiari abbiano posto rimedio alle inadempienze accertate si applicano a un campione costituito dal 20 % di tali beneficiari.

Articolo 69

Selezione del campione di controllo

1.  La selezione del campione di aziende da sottoporre a controlli in conformità all’articolo 68 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente rispetto ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere basata a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche.

L’analisi dei rischi può tenere conto di uno degli elementi seguenti o di entrambi:

a) la partecipazione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale istituito a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) la partecipazione dei beneficiari a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente per i criteri e le norme considerati.

Uno Stato membro può decidere sulla base di un’analisi dei rischi di escludere dal campione di controllo basato sui rischi i beneficiari che partecipano a un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b). Tuttavia, quando il sistema di certificazione include solo una parte dei criteri e delle norme che il beneficiario è tenuto a rispettare nell’ambito della condizionalità, per i criteri o le norme che non sono contemplati dal sistema di certificazione si applicano fattori di rischio appropriati.

Se l’analisi dei risultati del controllo rivela una frequenza significativa di casi di inadempienza ai criteri o alle norme inclusi in un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b), i fattori di rischio relativi ai criteri o alle norme di cui trattasi sono rivalutati.

2.  Il paragrafo 1 non si applica ai controlli effettuati a seguito di eventuali inadempienze segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo. Tuttavia esso si applica ai controlli effettuati come verifica ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.  Per ottenere il fattore di rappresentatività si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore a tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

4.  Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.

5.  Il campione di beneficiari da controllare conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, può essere selezionato a partire dai campioni di beneficiari già selezionati in conformità agli articoli da 30 a 34 e ai quali si applicano le norme o i criteri pertinenti. Tuttavia questa possibilità non si applica al controllo dei beneficiari nell’ambito dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.  In deroga all’articolo 68, paragrafo 1, i campioni di beneficiari da sottoporre a controllo in loco possono essere selezionati alla percentuale minima dell’1 %, separatamente da ciascuna delle seguenti popolazioni di beneficiari soggetti agli obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013:

a) beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) beneficiari che ricevono un sostegno nel settore vitivinicolo a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) beneficiari che ricevono i premi annuali di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.  Ove, sulla base dell’analisi dei rischi applicata a livello delle aziende, si concluda che i non beneficiari rappresentano un rischio più elevato rispetto ai beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali beneficiari possono essere sostituiti da non beneficiari. In tal caso il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli raggiunge comunque la percentuale di controllo indicata all’articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento. Le ragioni di tali sostituzioni sono adeguatamente motivate e documentate.

8.  È possibile combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 5 e 6 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.

Articolo 70

Determinazione del rispetto dei criteri e delle norme

1.  Se del caso, il rispetto dei criteri e delle norme è determinato mediante l’uso dei mezzi previsti dalla normativa che si applica al criterio o alla norma in questione.

2.  Negli altri casi, se opportuno, tale determinazione si effettua con qualsiasi mezzo idoneo, deciso dall’autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.

▼M6

3.  Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento oppure utilizzando i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.

▼B

Articolo 71

Elementi dei controlli in loco

1.  Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all’articolo 68, paragrafo 1, l’autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti i beneficiari selezionati, sia accertato il rispetto dei criteri e delle norme di cui essa è responsabile.

In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controllo è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo il disposto dell’articolo 68, paragrafo 1, terzo comma, i beneficiari selezionati sono sottoposti a controlli di conformità in relazione all’atto o alla norma o al gruppo di atti o di norme in questione.

Quando un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è selezionata nel campione di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità di controllo competente provvede a che tutti i soci siano sottoposti a controlli di conformità ai criteri e alle norme per i quali sono responsabili.

In generale, ciascuno dei beneficiari selezionati per un controllo in loco è controllato in un momento in cui può essere verificata la maggior parte dei criteri e delle norme per i quali è stato selezionato. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutti i criteri e le norme siano oggetto nel corso dell’anno di controlli di livello adeguato.

2.  Se del caso, i controlli in loco riguardano l’intera superficie agricola dell’azienda. Nondimeno, l’effettiva ispezione in campo nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno la metà delle parcelle agricole oggetto del criterio o della norma in questione nell’azienda ispezionata, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i criteri e le norme.

Il primo comma non pregiudica il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e al capo III del presente titolo. Se il controllo del campione di cui al primo comma rivela la presenza di inadempienze, si aumenta il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla normativa relativa agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità ai criteri e alle norme condotta nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutti i criteri e le norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione.

3.  In linea di principio, i controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati nell’ambito di una sola ispezione. Essi comprendono una verifica dei criteri e delle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione. Scopo di tali controlli è rilevare ogni eventuale inadempienza a tali norme e criteri e individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

4.  I controlli in loco a livello dell’azienda agricola possono essere sostituiti da controlli amministrativi, a condizione che lo Stato membro garantisca che i controlli amministrativi siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco.

5.  Ai fini dell’esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori oggettivi specifici per alcuni criteri e alcune norme, purché garantiscano che i controlli in tal modo effettuati sui criteri e sulle norme siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco eseguiti senza ricorso agli indicatori.

Gli indicatori hanno un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e coprono tutti gli elementi da verificare in relazione ai criteri o alle norme in questione.

6.  I controlli in loco sul campione di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento sono effettuati nello stesso anno civile in cui sono presentate le domande di aiuto e/o le domande di pagamento o, per quanto riguarda le domande per i regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in qualsiasi momento durante il periodo indicato all’articolo 97, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 72

Relazione di controllo

1.  Ogni controllo in loco effettuato a norma del presente titolo è oggetto di una relazione di controllo redatta dall’autorità di controllo competente o sotto la sua responsabilità.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:

i) il beneficiario selezionato per il controllo in loco;

ii) le persone presenti;

iii) se il controllo era stato preannunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

b) una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:

i) i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;

ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;

iii) le risultanze;

iv) gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate inadempienze;

c) una parte contenente una valutazione dell’importanza delle inadempienze relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità all’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1306/2013, con indicazione dei fattori che determinerebbero l’aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

Nella relazione è indicato se le disposizioni relative al criterio o alla norma in questione consentono di non sanzionare ulteriormente l’inadempienza riscontrata o se il sostegno è concesso a norma dell’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.  Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il beneficiario in questione sia stato selezionato per il controllo in loco a norma dell’articolo 69 o sia stato oggetto di un controllo in loco in conformità alla normativa applicabile agli atti e alle norme in virtù dell’articolo 68, paragrafo 2, o a seguito di un’inadempienza segnalata alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo.

3.  Entro tre mesi dalla data del controllo in loco il beneficiario è informato di ogni inadempienza rilevata.

A meno che non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all’inadempienza rilevata ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1306/2013, il beneficiario è informato, entro il termine di cui al primo comma del presente paragrafo, che è tenuto ad adottare misure correttive ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

A meno che non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all’inadempienza rilevata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la sanzione amministrativa prevista in tale articolo, che è tenuto ad adottare misure correttive.

4.  Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l’autorità di controllo competente non sia l’organismo pagatore, la relazione di controllo e, se del caso, i pertinenti documenti giustificativi sono trasmessi o resi accessibili all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.

Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l’organismo pagatore o l’autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento.



CAPO III

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative

Articolo 73

Principi generali

1.  Se più organismi pagatori sono competenti per la gestione dei diversi regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, delle misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31 e 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei pagamenti connessi ai regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri provvedono affinché le inadempienze rilevate e, se del caso, le corrispondenti sanzioni amministrative siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti. Sono compresi i casi in cui il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità costituisce anche un’inadempienza alle norme sulla condizionalità e viceversa. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché sia applicato un unico tasso di riduzione.

2.  Qualora sia stato accertato più di un caso di inadempienza in relazione a diversi atti o norme dello stesso settore della condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e all’articolo 40, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, detti casi sono considerati come un unico caso di inadempienza.

3.  L’inadempienza a una norma che costituisce nel contempo un’inadempienza a un criterio è considerata un’unica inadempienza. Al fine del calcolo delle riduzioni, l’inadempienza è considerata parte del settore del criterio.

4.  La sanzione amministrativa si applica all’importo totale dei pagamenti di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, erogati o da erogare al beneficiario:

a) a seguito di domande di aiuto o domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno dell’accertamento; e/o

b) con riguardo a domande per i regimi di sostegno nel settore vitivinicolo a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera b), l’importo corrispondente è diviso per 3 per la ristrutturazione e la conversione.

5.  Nel caso di un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di riduzione è calcolata in conformità al capo III del presente titolo e al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. In tal caso gli Stati membri possono, per motivi di proporzionalità, applicare tale percentuale di riduzione alla parte della sovvenzione assegnata al socio inadempiente.

Articolo 74

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza

1.  Qualora sia stato accertato più di un caso di inadempienza per negligenza in relazione a diversi settori della condizionalità, la procedura per la fissazione della riduzione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014 è applicata individualmente a ciascuna inadempienza.

Le percentuali di riduzione risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 5 % dell’importo totale di cui all’articolo 73, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.  Qualora si accerti una ripetizione combinata a un’altra inadempienza o a un’altra ripetizione, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell’importo totale di cui all’articolo 73, paragrafo 4.

Articolo 75

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza intenzionale

Nei casi di inadempienza intenzionale di portata, gravità o durata estrema, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’anno civile successivo.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

( 6 ) Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).

( 7 ) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

( 8 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

( 9 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

( 10 ) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59)

( 12 ) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).