02014R0807 — IT — 01.01.2018 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2014

che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

(GU L 227 dell'31.7.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1367 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2015

  L 211

7

8.8.2015

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/94 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2018

  L 19

5

22.1.2019




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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2014

che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie



CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

1) disposizioni integrative del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda:

a) giovani agricoltori;

b) programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite;

c) regimi di qualità — promozione;

d) sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;

e) forestazione e imboschimento;

f) misure agroambientali-climatiche;

g) conservazione delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura;

h) esclusione del doppio finanziamento;

i) benessere degli animali;

j) collaborazione;

k) mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione;

l) investimenti;

m) conversione o adeguamento degli impegni;

n) impegni prorogati o nuovi;

2) norme transitorie specifiche che stabiliscono le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, o, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, possono essere integrate nel sostegno fornito a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, inclusivo, nel caso della Croazia, dell’assistenza tecnica.



CAPO II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE NORME SULLE MISURE DI SVILUPPO RURALE

▼M2

Articolo 2

Giovani agricoltori

1.  Le condizioni per l'accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 che si insedia in un'azienda agricola come capo della stessa congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, i giovani agricoltori detengono il controllo dell'azienda conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro.

2.  Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 esercita il controllo sulla persona giuridica conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.

Laddove una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

3.  Un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

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Articolo 3

Programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite

Gli Stati membri definiscono la durata e il contenuto dei programmi di scambi e visite di breve durata nei settori agricolo e forestale di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 nei loro programmi di sviluppo rurale. Tali programmi di scambi e visite si concentrano, in particolare, su pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili, sulla diversificazione agricola, sulla partecipazione delle aziende agricole alle filiere corte, sullo sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Articolo 4

Regimi di qualità — promozione

1.  Le associazioni di produttori che ricevono un finanziamento a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento, per uno specifico prodotto rientrante in uno dei regimi di cui sopra.

2.  I tipi di azioni ammissibili al sostegno di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) sono intesi a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (la partecipazione a tale regime dà diritto a ricevere il finanziamento nell’ambito del programma di sviluppo rurale); e

b) attirano l’attenzione sulle caratteristiche precipue o i vantaggi dei prodotti in parola, segnatamente la qualità, i metodi specifici di produzione, l’elevato grado di benessere degli animali e di rispetto per l’ambiente, connessi al sistema di qualità di cui trattasi.

3.  Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II ( 1 ), dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo III ( 2 ), dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, Capo III ( 3 ), e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II, Titolo II; Capo I, Sezione II ( 4 ), per quanto riguarda il vino. L’origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

4.  Non è concesso alcun finanziamento a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.

Articolo 5

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1.  Il piano aziendale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve descrivere almeno:

a) nel caso di aiuto all’avviamento a favore dei giovani agricoltori:

i) la situazione di partenza dell’azienda agricola;

ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;

iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;

b) nel caso di aiuto all’avviamento per attività non agricole nelle zone rurali:

i) la situazione economica di partenza della persona o della micro — o piccola impresa che chiede il sostegno;

ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell’azienda agricola o della micro — o piccola impresa;

iii) i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell’azienda agricola o della micro — o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;

c) nel caso di aiuto all’avviamento per lo sviluppo di piccole aziende agricole:

i) la situazione di partenza dell’azienda agricola; e

ii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della reddittività, quali investimenti, formazione, collaborazione o qualsiasi altra azione.

2.  Gli Stati membri definiscono i massimali di cui all’articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 in termini di potenziale produttivo dell’azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, come prevede il regolamento (CE) n. 1242/2008 ( 5 ), articolo 5 o equivalente.

Articolo 6

Forestazione e imboschimento

I seguenti requisiti minimi in materia ambientale si applicano nel contesto della misura di forestazione e di imboschimento di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

a) la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare evita la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall’elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un’agricoltura ad elevata valenza naturale. Sui siti designati come siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 6 ) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale;

b) la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell’interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell’equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell’abbattimento. L’intervallo minimo non può essere inferiore a 8 anni e quello massimo non può essere superiore a 20 anni;

c) nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l’impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione della normativa nazionale d’applicazione, gli Stati membri possono consentire al beneficiario di creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste;

d) nel caso di operazioni di forestazione che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, che gli Stati membri devono definire, l’operazione consiste:

i) nell’impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata, che, in base ad una valutazione d’impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o

ii) in una mescolanza di specie arboree che includa o:

 almeno il 10 % di latifoglie per ogni zona, o

 un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10 % della zona.

Articolo 7

Misure agroambientali-clima

1.  Gli impegni nell’ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti l’estensivizzazione dell’allevamento devono essere rispondenti almeno ai seguenti requisiti:

a) è interamente gestita e mantenuta la superficie foraggera dell’azienda in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo sia la sottoutilizzazione del pascolo;

b) viene definita un’intensità di carico in relazione all’insieme degli animali dell’azienda allevati al pascolo, in caso di impegno tendente a limitare l’infiltrazione di sostanze nutrienti, della totalità del patrimonio zootecnico dell’azienda che risulti rilevante per l’impegno in questione.

2.  Gli impegni nell’ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti l’allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica richiedono che:

a) si allevino razze autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono; o

b) si preservino risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.

Le seguenti specie di animali d’allevamento sono ammissibili al sostegno:

a) bovini;

b) ovini;

c) caprini;

d) equini;

e) suini;

f) uccelli.

3.  Le razze locali sono ritenute minacciate di abbandono se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;

b) che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;

c) che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza;

d) che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

Le informazioni circa l’osservanza di tali condizioni devono essere incluse nel programma di sviluppo rurale.

4.  Le risorse genetiche vegetali devono essere considerate come minacciate di erosione genetica purché nel programma siano incluse prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

5.  Le attività che rientrano nel tipo di impegni agro-climatici-ambientali di cui al presente articolo, paragrafi 1-4, non sono ammissibili al sostegno previsto dal regolamento 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 8

Conservazione delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura

1.  Ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:

a) per «conservazione in situ» in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) per «conservazione in situ» nel settore forestale si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;

c) per «conservazione nell’azienda agricola o silvicola» si intende la conservazione in situ e lo sviluppo a livello di azienda agricola o silvicola;

d) per «conservazione ex situ» si intende la conservazione di materiale genetico per l’agricoltura e la silvicoltura al di fuori dell’habitat naturale;

e) per «collezione ex situ» si intende la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate.

2.  Le operazioni per la conservazione del materiale genetico nei settori agricolo e forestale ammissibili al sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 9, e 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 includono le seguenti azioni:

a) azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;

c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

Articolo 9

Esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e di pratiche equivalenti

1.  Ai fini del sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 6, 29, paragrafo 4, e 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il calcolo di tali pagamenti deve tener conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito connessi agli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.  Allorché un impegno agro-climatico ambientale ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui ai punti 3 e 4 della Sezione I e al punto 7 della Sezione III dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ulteriori pratiche aggiunte a tale allegato è notificato a norma dell’articolo 43, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto equivalente ad una o più delle pratiche di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il pagamento per l’impegno agro-climatico ambientale a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 va ridotto di una somma forfettaria corrispondente ad un parte del pagamento per l’ecosostenibilità nello Stato membro o nella regione per ciascuna pratica d’inverdimento come prevede l’articolo 43, paragrafo 12, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 10

Benessere degli animali

Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili al sostegno di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 forniscono criteri rigorosi circa i metodi di produzione in uno dei seguenti settori:

a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;

b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;

c) accesso all’esterno;

d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l’utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Articolo 11

Collaborazione

1.  Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte, come prevede l’articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l’agricoltore e il consumatore.

2.  Il sostegno alla creazione e allo sviluppo dei mercati locali, come prevede l’articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve includere i mercati per i quali:

a) il programma di sviluppo rurale definisce un raggio espresso in chilometri dall’azienda agricola di origine del prodotto, nell’ambito del quale devono avere luogo le attività di elaborazione e di vendita al consumatore finale; o

b) il programma di sviluppo rurale stabilisce una definizione alternativa che sia convincente.

3.  Ai fini delle operazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE ( 8 ), o una persona fisica non impegnata in un’attività economica al momento della richiesta di finanziamento.

4.  Le attività di promozione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili al sostegno soltanto relativamente alle filiere corte ed ai mercati locali rispondenti ai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

▼M2

Articolo 12

Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione

Allorché la fonte dei fondi per la compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono versare come prevedono gli articoli 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è un mutuo commerciale, la durata del mutuo è compresa fra uno e cinque anni.

▼B

Articolo 13

Investimenti

▼M2

Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, laddove il sostegno è fornito sotto forma di sovvenzioni, si applicano le seguenti norme:

▼B

a) nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile;

b) gli Stati membri stabiliscono nei loro programmi di sviluppo rurale le condizioni alle quali l’acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato una spesa ammissibile;

c) gli Stati membri richiedono il rispetto dei criteri minimi per l’efficienza energetica per gli investimenti finanziati in infrastrutture per l’energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali criteri esistano a livello nazionale o internazionale;

d) gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica che deve essere stabilita dagli Stati membri;

e) gli Stati membri devono fissare le soglie per le proporzioni minime dei cereali ed altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose adoperate nella produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, per diversi tipi di impianti. Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell’Unione europea, incluso l’articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ). In quel contesto, occorre includere una valutazione generale nella valutazione ambientale strategica del programma di sviluppo rurale.

Articolo 14

Conversione o adeguamento degli impegni

1.  In corso di esecuzione dell’impegno gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi degli articoli 28, 29, 33 o 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a) la conversione ha effetti benefici significativi per l’ambiente o il benessere degli animali;

b) l’impegno esistente è notevolmente rafforzato;

c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Un nuovo impegno deve essere assunto per l’intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.

2.  Gli Stati membri possono autorizzare l’adeguamento degli impegni ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo per il quale viene fatta richiesta, sempre che il programma di sviluppo rurale approvato offra la possibilità di procedere ad un simile adeguamento e sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell’impegno originario.

Il beneficiario deve rispettare l’impegno così adeguato per la restante durata dell’impegno originario.

Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell’impegno.

Articolo 15

Casi in cui non si richiede alcun rimborso

1.  Se, in corso d’esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l’estensione dell’impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero la sostituzione dell’impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell’ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2.  L’estensione dell’impegno ad una superficie aggiuntiva, di cui al paragrafo 1, è possibile solo alle seguenti condizioni:

a) che persegua l’obiettivo ambientale dell’impegno;

b) che sia giustificata dalla natura dell’impegno, dalla durata del restante periodo e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;

c) che non pregiudichi l’effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

La durata iniziale dell’impegno deve essere rispettata.

3.  Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come prevede il paragrafo 1 purché includa l’intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell’impegno originario.

Allorché l’impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per l’intero periodo di cui al pertinente articolo indipendentemente dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.



CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 16

Ammissibilità della spesa

1.  La spesa connessa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari durante il periodo di programmazione 2007-2013 nell’ambito delle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire:

a) tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 è già stata esaurita;

b) successivamente al 31 dicembre 2015.

2.  La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni:

a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l’allegato I del presente regolamento;

c) gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 17

Croazia

1.  La spesa relativa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari da parte della Croazia, nell’ambito del programma IPARD (Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale), per le operazioni nell’ambito delle misure di cui all’articolo 171, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4), lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 718/2007 ( 10 ), è ammissibile al contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire:

a) tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 718/2007 è già stata esaurita;

b) successivamente al 31 dicembre 2016.

2.  La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni:

a) tale spesa è prevista nel programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l’allegato II del presente regolamento;

c) la Croazia garantisce che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.

3.  Le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2013 relative alle operazioni necessarie alla chiusura del programma IPARD e alla valutazione ex post di cui all’articolo 191 del regolamento (CE) n. 718/2007 sono ammissibili al sostegno previsto dal FEASR nell’ambito della componente «assistenza tecnica» del programma durante il periodo di programmazione 2014-2020, purché il programma preveda disposizioni al riguardo.

Articolo 18

Tavola di concordanza

1.  La relazione di valutazione ex post di cui all’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

2.  La sintesi delle valutazioni ex post di cui all’articolo 87 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2017.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è abrogato.

Esso continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1o gennaio 2014.

▼M1

Per quanto riguarda gli storni fra assi, il limite del 3 % di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è aumentato al 5 %.

Per quanto riguarda il termine entro il quale notificare alla Commissione le modifiche ai programmi, la scadenza del 31 agosto 2015 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prorogata al 30 settembre 2015.

Per quanto riguarda la scadenza entro la quale la Commissione valuta le richieste di modifica, il termine di quattro mesi di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è abbreviato a tre mesi.

▼B

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013

Misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005

Codici nel periodo di programmazione 2007-2013

Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013

Codici nel periodo di programmazione 2014-2020

Articolo 20, lettera a), punto i) e articolo 21: formazione professionale e informazione

111

Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013

1

Articolo 20, lettera a), punto ii) e articolo 22: insediamento di giovani agricoltori

112

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013

6

Articolo 20, lettera a), punto iii) e articolo 23: prepensionamento

113

/

/

Articolo 20, lettera a), punto iv) e articolo 24: utilizzo di servizi di consulenza

114

Articolo 15, paragrafo1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013

2

Articolo 20, lettera a), punto v) e articolo 25: avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

115

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

2

Articolo 20, lettera b), punto i) e articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

121

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013

4

Articolo 20, lettera b), punto ii) e articolo 27: accrescimento del valore economico delle foreste

122

Articoli 21, paragrafo 1, lettera d) e 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

8

Articolo 20, lettera b), punto iii) e articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

123

Articoli 17, paragrafo 1, lettera b), e 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

4

8

Articolo 20, lettera b), punto iv) e articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

124

Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013

16

Articolo 20, lettera b), punto v) e articolo 30: infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

125

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013

4

Articolo 20, lettera b), punto vi): misure di ripristino e di prevenzione

126

Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013

5

Articolo 20, lettera c), punto i) e articolo 31: rispetto delle norme

131

/

/

Articolo 20, lettera c), punto ii) e articolo 32: sistemi di qualità alimentare

132

Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013

3

Articolo 20, lettera c), punto iii) e articolo 33: informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

133

Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

3

Articolo 20, lettera d), punto i) e articolo 34: agricoltura di semisussistenza

141

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

6

Articolo 20, lettera d), punto ii) e articolo 35: associazioni di produttori

142

Articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013

9

Articolo 36, lettera a), punto i): indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

211

Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013

13

Articolo 36, lettera a), punto ii): indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane

212

Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013

13

Articolo 36, lettera a), punto iii) e articolo 38: indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

213

Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013

12

Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39: pagamenti agroambientali

214

Articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013

10

11

Article 36, lettera a), punto v) e articolo 40: pagamenti per il benessere degli animali

215

Articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013

14

Articolo 36, lettera a), punto vi) e articolo 41: investimenti non produttivi

216

Articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013

4

Articolo 36, lettera b), punto i) e articolo 43: imboschimento di terreni agricoli

221

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013

8

Articolo 36, lettera b), punto ii) e articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

222

Articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013

8

Articolo 36, lettera b), punto iii) e articolo 45: imboschimento di superfici non agricole

223

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013

8

Articolo 36, lettera b), punto iv) e articolo 46: indennità Natura 2000

224

Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013

12

Articolo 36, lettera b), punto v) e articolo 47: pagamenti silvoambientali

225

Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013

15

Articolo 36, lettera b), punto vi) e articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

226

Articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013

8

Articolo 36, lettera b), punto vii) e articolo 49: sostegno agli investimenti non produttivi

227

Articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013

8

Articolo 52, lettera a), punto i) e articolo 53: diversificazione dell’economia rurale in attività non agricole

311

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013

6

Articolo 52, lettera a), punto ii) e articolo 54: creazione e sviluppo delle imprese

312

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013

6

Articolo 52, lettera a), punto iii) e articolo 55: incentivazione di attività turistiche

313

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e Articoli 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013

6

6

7

16

Articolo 52, lettera b), punto i) e articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

321

Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013

7

Articolo 52, lettera b), punto ii): sviluppo e rinnovamento dei villaggi

322

Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013

7

Articolo 53, lettera b), punto iii) e articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

323

Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013

7

Articolo 52, lettera c) e articolo 58: formazione e informazione

331

Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013

1

Articolo 52, lettera d) e articolo 59: acquisizione di competenze e animazione

341

/

/

Articolo 63, lettera a): strategie di sviluppo locale

41 (411, 412, 413)

Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013

19

Articolo 63, lettera b): realizzazione di progetti di cooperazione

421

Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013

19

Articolo 63, lettera c): gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio

431

Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013

19

Capo II del titolo IV: assistenza tecnica

511

Articoli 51-54 del regolamento (UE) n. 1305/2013: assistenza tecnica e reti

20

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori

6

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013: assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

17

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013: fondi di mutualizzazione per condizioni climatiche avverse, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

17

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013: strumento di stabilizzazione del reddito

17




ALLEGATO II



Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 718/2007 e al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013

Misure di cui al regolamento (CE) n. 718/2007

Codici nel periodo di programmazione 2007-2013

Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013

Codici nel periodo di programmazione 2014-2020

Articolo 171, paragrafo 2, lettera a) e articolo 174: investimenti in aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie

101

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013

4

Articolo 171, paragrafo 2, lettera c) e articolo 176: investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie

103

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

4

Articolo 171, paragrafo 3, lettera b) e articolo 178: elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo rurale locale

202

Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013

19

Articolo 171, paragrafo 4, lettera a) e articolo 179: sviluppo e miglioramento delle infrastrutture locali

301

Articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1305/2013

7

Articolo 171, paragrafo 4, lettera b) e articolo 180: Diversificazione dell’economia rurale in attività non agricole

302

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e Articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

6

Articolo 182: assistenza tecnica

501

Articoli 51-54 del regolamento (UE) n. 1305/2013: assistenza tecnica e reti

20



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 251/2014, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande aromatizzate a base di vino (GU L 84 del 20.3.2014, pag.14).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati nei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 671).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).

( 6 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

( 7 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

( 8 ) Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

( 9 ) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

( 10 ) Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).