02014R0806 — IT — 28.12.2020 — 001.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2014

che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

(GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2019/877 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019

  L 150

226

7.6.2019




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2014

che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010



PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole e una procedura uniformi per la risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4.

Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi dell'articolo 42 («Comitato»), insieme al Consiglio e alla Commissione e alle autorità nazionali di risoluzione nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM») stabilito dal presente regolamento. L'SRM è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico («Fondo»).

L'utilizzo del Fondo è subordinato all'entrata in vigore di un accordo fra gli Stati membri partecipanti («Accordo») sul trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale al Fondo e sulla progressiva fusione dei diversi contributi raccolti a livello nazionale che dovranno essere assegnati ai comparti nazionali del Fondo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

a) 

gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;

b) 

le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

c) 

le imprese d'investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata dell'impresa madre svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 3

Definizioni

1.  

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«autorità nazionale competente» : autorità nazionale competente come definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

2)

«autorità competente» : autorità competente come definita all'articolo 4, punto 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010;

3)

«autorità nazionale di risoluzione» : autorità designata da uno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE;

4)

«autorità nazionale di risoluzione pertinente» : l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti un'entità o un gruppo;

5)

«condizioni per la risoluzione» : le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

6)

«piano di risoluzione» : un piano elaborato conformemente all'articolo 8 o 9;

7)

«piano di risoluzione di gruppo» : un piano di risoluzione di gruppo elaborato conformemente agli articoli 8 e 9;

8)

«obiettivi della risoluzione» : gli obiettivi di cui all'articolo 14;

9)

«strumento di risoluzione» : uno strumento di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

10)

«azione di risoluzione» : la decisione di assoggettare alla risoluzione di cui all'articolo 18 un'entità di cui all'articolo 2, l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione;

11)

«depositi protetti» : i depositi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE;

12)

«depositi ammissibili» : depositi come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE;

13)

«ente» : ente creditizio o impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 2, lettera c);

14)

«ente soggetto a risoluzione» : entità ai sensi dell'articolo 2 per la quale è stata avviata un'azione di risoluzione;

15)

«ente finanziario» : ente finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

16)

«società di partecipazione finanziaria» : la società di partecipazione finanziaria definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

17)

«società di partecipazione finanziaria mista» : la società di partecipazione finanziaria mista definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;

18)

«società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione» : la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013;

19)

«ente impresa madre nell'Unione» : l'ente impresa madre nell'UE definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013;

20)

«impresa madre» : l'impresa madre definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M1

21)

«filiazioni» : una filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 10, degli articoli da 12 a 12 duodecies, e degli articoli 21 e 53 del presente regolamento, ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 24 ter, lettera b) del presente paragrafo incluso, ove opportuno, gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l'articolo 12 septies, paragrafo 3 del presente regolamento;

21 bis)

filiazione significativa : una filiazione significativa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135 del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼B

22)

«succursale» : la succursale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

23)

«gruppo» : impresa madre e relative filiazioni che sono entità di cui all'articolo 2;

24)

«gruppo transfrontaliero» : gruppo cui fanno capo entità di cui all'articolo 2, stabilito in più di uno Stato membro partecipante;

▼M1

24 bis)

«entità soggetta a risoluzione» : una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante individuata dal Comitato, in conformità dell'articolo 8, come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione;

24 ter)

«gruppo soggetto a risoluzione» :

a) 

un'entità soggetta a risoluzione insieme alle sue filiazioni che non siano:

i) 

entità soggette a risoluzione esse stesse;

ii) 

filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o

iii) 

entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo soggetto a risoluzione conformemente al piano di risoluzione, e le loro filiazioni; o

b) 

gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o l'organismo centrale siano un'entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;

24 quater)

«ente a rilevanza sistemica a livello globale» oppure «G-SII» : un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼B

25)

«base consolidata» : la base della situazione consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013;

26)

«autorità di vigilanza su base consolidata» : l'autorità di vigilanza su base consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;

27)

«autorità di risoluzione a livello di gruppo» : l'autorità di risoluzione nello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti l'ente o l'impresa madre soggetto a vigilanza su base consolidata al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;

28)

«sistema di tutela istituzionale»o «IPS» : meccanismo che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

29)

«sostegno finanziario pubblico straordinario» : aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento o del gruppo di cui tale entità fa parte;

30)

«strumento per la vendita dell'attività d'impresa» : il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione di titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 24;

31)

«strumento dell'ente-ponte» : il meccanismo che effettua la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 25;

32)

«strumento di separazione delle attività» : il meccanismo per effettuare la cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività, secondo il disposto dell'articolo 26;

33)

«strumento del bail-in» : il meccanismo per l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 27;

34)

«mezzi finanziari disponibili» : contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini di cui all'articolo 76, paragrafo 1;

35)

«livello-obiettivo» : importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell'articolo 69, paragrafo 1;

36)

«Accordo» : accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al Fondo;

37)

«periodo transitorio» : il periodo intercorrente fra la data di applicazione del presente regolamento come determinata in base all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, e il momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo o, se anteriore, il 1o gennaio 2024;

38)

«strumento finanziario» : lo strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013;

39)

«titoli di debito» : obbligazioni o altre forme di debito trasferibile, titoli che creano o riconoscono un debito e titoli che conferiscono diritti ad acquisire titoli di debito;

40)

«fondi propri» : i fondi propri definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013;

41)

«requisiti di fondi propri» : i requisiti stabiliti agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013;

42)

«liquidazione» : la realizzazione di attività di un'entità di cui all'articolo 2;

43)

«derivato» : derivato quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

44)

«poteri di svalutazione e di conversione» : i poteri di cui all'articolo 21;

45)

«strumenti del capitale primario di classe 1» : gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, o all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M1

45 bis)

«capitale primario di classe 1» : il capitale primario di classe 1 calcolato in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼B

46)

«strumenti aggiuntivi di classe 1» : gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

47)

«strumenti di classe 2» : gli strumenti o i prestiti subordinati che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;

48)

«importo aggregato» : l'importo aggregato di cui l'autorità di risoluzione ha valutato che le ►M1  passività sottoponibili al bail-in ◄ devono essere svalutate o convertite, conformemente all'articolo 27, paragrafo 13;

▼M1

49)

«passività sottoponibili al bail-in» : le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un'entità di cui all'articolo 2 e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 27, paragrafo 3;

▼M1

49 bis)

«passività ammissibili» : le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, se del caso, le condizioni di cui all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, e gli strumenti di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

49 ter)

«strumenti subordinati ammissibili» : strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 72 ter di tale regolamento;

▼B

50)

«sistema di garanzia dei depositi» : il sistema di garanzia introdotto ed ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/49/UE;

51)

«strumenti di capitale pertinenti» : gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e 2;

52)

«obbligazione garantita» : il titolo di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

53)

«depositante» : il depositante definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE;

54)

«investitore» : l'investitore ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

▼M1

55)

«requisito combinato di riserva di capitale» : requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

▼B

2.  
In mancanza di una definizione pertinente al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/59/UE. In mancanza di una definizione pertinente al paragrafo 1 del presente articolo o dell'articolo 2 della direttiva 2014/59/UE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 4

Stati membri partecipanti

1.  
Gli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 sono considerati Stati membri partecipanti ai fini del presente regolamento.
2.  
Qualora si sospenda o si ponga fine alla cooperazione stretta tra uno Stato membro e la BCE a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, le entità stabilite in tale Stato membro cessano di essere disciplinate dal presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione della decisione di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta.
3.  
Qualora si ponga fine alla cooperazione stretta con la BCE di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Comitato decide, entro tre mesi dalla data di adozione della decisione di porre fine alla cooperazione stretta, in accordo con tale Stato membro, le modalità per il recupero dei contributi che lo Stato membro interessato ha trasferito al Fondo e ogni altra condizione applicabile.

I recuperi comprendono la parte del comparto corrispondente allo Stato membro interessato che non è oggetto di messa in comune. Se, durante il periodo di transizione, secondo quanto stabilito nell'Accordo, i recuperi della parte non messa in comune non sono sufficienti per consentire allo Stato membro interessato di finanziare la costituzione del proprio meccanismo di finanziamento nazionale, conformemente alla direttiva 2014/59/UE, i recuperi includono anche la totalità o una quota della parte del comparto corrispondente a tale Stato membro oggetto di messa in comune, in conformità dell'Accordo o altrimenti, dopo il periodo di transizione, la totalità o una parte dei contributi trasferiti dallo Stato membro durante la cooperazione stretta, in un importo sufficiente per permettere di finanziare tale meccanismo di finanziamento nazionale.

Nel valutare l'importo dei mezzi finanziari che saranno recuperati dalla parte messa in comune o altrimenti, dopo il periodo di transizione, dal Fondo, sono presi in considerazione i seguenti criteri aggiuntivi:

a) 

la modalità di cessazione della cooperazione stretta con la BCE, se su base volontaria in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1024/2013, o meno;

b) 

l'esistenza di azioni di risoluzione in corso alla data di cessazione;

c) 

il ciclo economico dello Stato membro interessato dalla cessazione.

I recuperi sono distribuiti in un periodo limitato, proporzionale alla durata della cooperazione stretta. La quota delle risorse finanziarie dello Stato membro interessato erogate dal Fondo utilizzate per azioni di risoluzione durante il periodo di cooperazione stretta è dedotta da tali recuperi.

4.  
Il presente regolamento continua ad applicarsi alle procedure di risoluzione in corso alla data di applicazione di una decisione di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Relazione con la direttiva 2014/59/UE e la normativa nazionale applicabile

1.  
Qualora, ai sensi del presente regolamento, il Comitato svolga compiti ed eserciti poteri che, a norma della direttiva 2014/59/UE, devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, il Comitato è considerato, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della direttiva 2014/59/UE, l'autorità nazionale di risoluzione pertinente o, in caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, la pertinente autorità di risoluzione a livello di gruppo.
2.  
Il Comitato, il Consiglio e la Commissione e, ove pertinente, le autorità nazionali di risoluzione, prendono decisioni in conformità della pertinente normativa dell'Unione e in particolare di qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 TFUE.

Il Comitato, il Consiglio e la Commissione sono soggetti alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 nonché agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati dall'ABE a norma dell'articolo 16 di tale regolamento. Essi si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'ABE relativi al tipo di compiti che devono svolgere. Qualora essi non si conformino o non intendano conformarsi a tali orientamenti o raccomandazioni, l'ABE ne è informata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento. Il Comitato, il Consiglio e la Commissione cooperano con l'ABE in relazione all'applicazione degli articoli 25 e 30 di tale regolamento. Il Comitato è altresì soggetto a qualsiasi decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, laddove la direttiva 2014/59/UE preveda tali decisioni.

Articolo 6

Principi generali

1.  
Nessuna azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione o dell'autorità nazionale di risoluzione discrimina entità, depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell'Unione in ragione della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività.
2.  
Ogni azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione o di un'autorità nazionale di risoluzione nell'ambito dell'SRM è avviata nel pieno rispetto dell'unità e dell'integrità del mercato interno nonché degli obblighi di diligenza al riguardo.
3.  

All'atto di adottare decisioni o intraprendere azioni che possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, in particolare in caso di decisioni riguardanti gruppi stabiliti in due o più Stati membri, occorre tenere nella debita considerazione gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 e tutti i fattori seguenti:

a) 

gli interessi degli Stati membri in cui un gruppo opera e soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse fiscali, l'economia, i meccanismi di finanziamento, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di uno qualsiasi di tali Stati membri e sul Fondo;

b) 

l'obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un'ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di uno Stato membro;

c) 

la necessità di ridurre al minimo l'impatto negativo per qualsiasi parte del gruppo cui appartiene un'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione.

4.  
Nell'adottare decisioni o intraprendere azioni, in particolare in relazione a entità o gruppi stabiliti sia in uno Stato membro partecipante sia in uno Stato membro non partecipante, si prendono in considerazione i possibili effetti negativi sugli Stati membri non partecipanti nonché sulle entità stabilite in tali Stati membri.
5.  
Il Comitato, il Consiglio e la Commissione assicurano un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 3 e gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso e si conformano alle decisioni della Commissione a norma dell'articolo 107 TFUE e dell'articolo 19 del presente regolamento.
6.  
Le decisioni o azioni del Comitato, del Consiglio o della Commissione non impongono agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario né interferiscono con la sovranità e le competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
7.  
Se il Comitato adotta una decisione che è indirizzata ad un'autorità nazionale di risoluzione, quest'ultima ha il diritto di specificare ulteriormente le misure da adottare. Tali specificazioni sono conformi alla decisione del Comitato di cui sopra.

Articolo 7

Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'SRM

1.  
Il Comitato è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'SRM.
2.  

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, il Comitato è incaricato di elaborare i piani di risoluzione e di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione per:

a) 

le entità di cui all'articolo 2 che non fanno parte di un gruppo e i gruppi:

i) 

che sono considerati significativi a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013; o

ii) 

in relazione ai quali la BCE ha deciso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di esercitare direttamente tutti i poteri pertinenti; e

b) 

altri gruppi transfrontalieri.

3.  

Per quanto concerne le entità ed i gruppi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, fatte salve le responsabilità del Comitato per i compiti conferitigli dal presente regolamento, le autorità nazionali di risoluzione eseguono e sono responsabili dei compiti seguenti:

a) 

adottare piani di risoluzione ed eseguire una valutazione della possibilità di risoluzione a norma degli articoli 8 e 10 e della procedura stabilita nell'articolo 9;

b) 

adottare misure durante l'intervento precoce a norma dell'articolo 13, paragrafo 3;

c) 

applicare obblighi semplificati o derogare all'obbligo di elaborare piani di risoluzione, a norma dell'articolo 11;

▼M1

d) 

stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 a 12 duodecies;

▼B

e) 

adottare decisioni di risoluzione ed applicare gli strumenti di risoluzione di cui al presente regolamento, in conformità delle procedure e salvaguardie applicabili, a condizione che l'azione di risoluzione non richieda l'utilizzo del Fondo e sia finanziata esclusivamente mediante gli strumenti di cui agli articoli 21 e da 24 a 27 e/o dal sistema di garanzia dei depositi, in conformità dell'articolo 79 e della procedura stabilita all'articolo 31;

f) 

svalutare o convertire strumenti di capitale pertinenti a norma dell'articolo 21, in conformità della procedura stabilita all'articolo 31.

Se l'azione di risoluzione richiede l'utilizzo del Fondo, il Comitato adotta il programma di risoluzione.

Nell'adottare una decisione di risoluzione, le autorità nazionali di risoluzione tengono conto del piano di risoluzione di cui all'articolo 9 e lo applicano, a meno che non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente intraprendendo azioni non previste nel piano di risoluzione.

Nell'eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafi 6, 8, 12 e 13, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 10, agli articoli da 11 a 14, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 16, all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 18, paragrafi 2 e 6, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafi da 1 a 7, all'articolo 21, paragrafo 8, secondo comma, all'articolo 21, paragrafi 9 e 10, all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 6, agli articoli 23 e 24, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi da 1 a 15, all'articolo 27, paragrafo 16, secondo comma, seconda frase, all'articolo 27, paragrafo 16, terzo comma, all'articolo 27, paragrafo 16, quarto comma, prima, terza e quarta frase, e all'articolo 32, va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a gruppi ed entità di cui al presente paragrafo, primo comma. A tal fine le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in merito alle misure di cui al presente paragrafo da adottare e si coordinano strettamente con il Comitato al momento dell'adozione di tali misure.

Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato i piani di risoluzione di cui all'articolo 9, nonché qualsiasi aggiornamento, corredandoli di una valutazione ragionata della possibilità di risoluzione dell'entità o gruppo interessato a norma dell'articolo 10.

4.  

Ove necessario, per garantire un'applicazione coerente di standard elevati di risoluzione a norma del presente regolamento, il Comitato può:

a) 

in seguito alla notifica da parte di un'autorità nazionale di risoluzione di una misura ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, in tempi adeguati in considerazione dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, effettuare una segnalazione all'autorità nazionale di risoluzione pertinente, qualora il Comitato ritenga che il progetto di decisione, con riguardo a un'entità o un gruppo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è conforme con il presente regolamento o con le sue istruzioni generali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a);

b) 

decidere in qualsiasi momento, in particolare se la propria segnalazione di cui alla lettera a) non è trattata in modo adeguato, di propria iniziativa e previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione interessata o su richiesta di quest'ultima, di esercitare direttamente tutti i poteri pertinenti a norma del presente regolamento, anche in relazione a qualsiasi entità o gruppo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.  
Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri partecipanti possono decidere che il Comitato eserciti tutti i poteri e le responsabilità pertinenti conferitigli dal presente regolamento in relazione alle entità e ai gruppi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, stabiliti nel loro territorio. In tal caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'articolo 9, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano pertanto al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE



TITOLO I

FUNZIONI NELL'AMBITO DELL'SRM E NORME PROCEDURALI



CAPO 1

Pianificazione della risoluzione

Articolo 8

Piani di risoluzione elaborati dal Comitato

1.  
Il Comitato elabora e adotta piani di risoluzione per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di detti paragrafi.
2.  
Il Comitato elabora i piani di risoluzione previa consultazione della BCE o delle pertinenti autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali di risoluzione, inclusa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, degli Stati membri partecipanti in cui le entità sono stabilite e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale significativa in questione. A tal fine il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di predisporre e di presentargli progetti di piani di risoluzione e all'autorità di risoluzione a livello di gruppo di predisporre e di presentargli un progetto di piano di risoluzione di gruppo.
3.  
Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emette orientamenti e fornisce istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione per la preparazione dei progetti di piani di risoluzione e progetti dei piani di risoluzione di gruppo concernenti entità o gruppi specifici.
4.  
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione da loro ottenute conformemente all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, fatto salvo il capo 5 del presente titolo.

▼M1

5.  
I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al presente regolamento alle entità di cui al paragrafo 1.

▼B

6.  
►M1  I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può adottare nel caso in cui un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfi le condizioni per la risoluzione.

Le informazioni di cui al paragrafo 9, lettera a), sono comunicate all'entità interessata. ◄

Nell'elaborare e aggiornare il piano di risoluzione, il Comitato identifica eventuali ostacoli significativi alle possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, delinea le modalità d'intervento atte ad affrontarli, ai sensi dell'articolo 10.

Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico.

Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

a) 

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 67;

b) 

assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

c) 

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard.

7.  
Il piano di risoluzione comprende un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.
8.  
Il Comitato può richiedere agli enti di prestargli assistenza nella preparazione e nell'aggiornamento dei piani.
9.  

Il piano di risoluzione per ciascuna entità include tutti gli elementi seguenti, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:

a) 

una sintesi degli elementi fondamentali del piano;

b) 

una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'ente dall'ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;

c) 

la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;

d) 

una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

e) 

una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma dell'articolo 10;

f) 

una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 10;

g) 

una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell'ente;

h) 

una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/2014 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;

i) 

una spiegazione delle modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno dei seguenti interventi:

i) 

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 67;

ii) 

assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii) 

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;

j) 

una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;

k) 

la descrizione delle interdipendenze critiche;

l) 

una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

m) 

un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto, se del caso, dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

n) 

un piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

▼M1

o) 

i requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies e un termine per il raggiungimento di tale livello conformemente all'articolo 12 duodecies;

p) 

laddove il Comitato applichi l'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, la tempistica per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 12 duodecies;

▼B

q) 

una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;

r) 

ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione.

▼M1

10.  

I piani di risoluzione di gruppo comprendono un piano per la risoluzione del gruppo di cui al paragrafo 1, facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, e individuano misure da adottare nei riguardi:

a) 

dell'impresa madre nell'Unione;

b) 

delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;

c) 

delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); e

d) 

delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'articolo 33.

Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.

▼B

11.  

Il piano di risoluzione di:

▼M1

a) 

espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità soggette a risoluzione negli scenari di cui al paragrafo 6, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione nei confronti delle altre entità del gruppo, dell'impresa madre e degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1;

a bis

se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, espone le azioni di risoluzione da adottare in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di tali azioni per:

i) 

altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii) 

altri gruppi soggetti a risoluzione;

b) 

esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso, o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo, o da determinate entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;

▼B

c) 

include una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione eseguita a norma dell'articolo 10;

d) 

nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione;

e) 

indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo qualora ne siano soddisfatte le condizioni;

f) 

identifica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, ove il ricorso al Fondo e ai meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE sia richiesto, stabilisce i principi per la condivisione della responsabilità di tale finanziamento tra le fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri partecipanti e non partecipanti. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

i) 

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo, stabilito in conformità dell'articolo 67 del presente regolamento, e dei meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE;

ii) 

assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii) 

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE e dell'impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.

Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.

12.  
Il Comitato stabilisce la data entro la quale devono essere elaborati i primi piani di risoluzione. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo sono rivisti, e se del caso aggiornati, almeno una volta all'anno e dopo qualsiasi cambiamento sostanziale nella struttura giuridica o organizzativa, nell'attività o nella situazione finanziaria dell'entità oppure, nel caso di piani di risoluzione di gruppo, del gruppo compresa ogni entità del gruppo, che possa influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano o renderne altrimenti necessaria la revisione.

Ai fini della revisione o dell'aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al comma precedente, gli enti, la BCE o le autorità nazionali competenti comunicano immediatamente al Comitato qualsiasi modifica che renda necessario tale revisione o aggiornamento.

▼M1

La revisione di cui al primo comma è effettuato dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21.

Nel fissare le scadenze di cui al paragrafo 9, lettere o) e p) del presente articolo, nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, il Comitato tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.

▼B

13.  
Il Comitato trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alla BCE o alle pertinenti autorità nazionali competenti.

Articolo 9

Piani di risoluzione elaborati da autorità nazionali di risoluzione

1.  
Le autorità nazionali di risoluzione elaborano e adottano piani di risoluzione per le entità e i gruppi diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafi 2, all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, a norma dell'articolo 8, paragrafi da 5 a 13.
2.  
Le autorità nazionali di risoluzione preparano i piani di risoluzione previa consultazione delle pertinenti autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale significativa in questione.

Articolo 10

Valutazione della possibilità di risoluzione

1.  

In sede di elaborazione e aggiornamento dei piani di risoluzione in conformità all'articolo 8, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valuta in che misura è possibile la risoluzione di enti e gruppi senza presupporre alcuno dei seguenti elementi:

a) 

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 67;

b) 

assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

c) 

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;

2.  
La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce al Comitato il piano di risanamento o il piano di risanamento di gruppo. Il Comitato lo esamina al fine di individuare eventuali azioni previste in tale piano di risanamento che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell'ente o gruppo e formula raccomandazioni al riguardo alla BCE o all'autorità nazionale competente.
3.  
Al momento di elaborare un piano di risoluzione, il Comitato valuta in quale misura sia possibile la risoluzione di tale entità in conformità del presente regolamento. La risoluzione di un'entità si intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare l'entità con procedura ordinaria di insolvenza, oppure procedere alla risoluzione applicando all'entità gli strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i poteri di risoluzione, evitando nel contempo quanto più possibile conseguenze negative significative, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, per i sistemi finanziari dello Stato membro in cui l'entità è situata o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'entità.

Il Comitato notifica con tempestività all'ABE quando la risoluzione di un ente non è ritenuta possibile.

▼M1

4.  
La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità soggette a risoluzione di tale gruppo evitando quanto più possibile conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, inclusi instabilità finanziaria più ampia o eventi a livello sistemico nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Se non ritiene possibile la risoluzione di un gruppo, il Comitato lo notifica con tempestività all'ABE.

Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, il Comitato valuta la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità del presente articolo.

La valutazione di cui al primo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo.

▼B

5.  
Ai fini dei paragrafi 3, 4 e 10, per conseguenze negative significative per il sistema finanziario o per minacce alla stabilità finanziaria si intende una situazione in cui il sistema finanziario è effettivamente o potenzialmente esposto ad una perturbazione che può dar luogo a stress finanziari che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento, l'efficienza e l'integrità del mercato interno o dell'economia o del sistema finanziario di uno o più Stati membri. Nello stabilire le conseguenze negative significative il Comitato tiene conto delle pertinenti segnalazioni e raccomandazioni del CERS e dei pertinenti criteri sviluppati dall'ABE nel valutare l'identificazione e la misurazione del rischio sistemico.
6.  
Ai fini della valutazione di cui al presente articolo, il Comitato esamina gli aspetti specificati nella sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE.
7.  
Se, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un'entità o di un gruppo effettuata in conformità del paragrafo 3 o 4, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina che vi sono impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione di tale entità o gruppo, il Comitato prepara una relazione, in cooperazione con le autorità competenti, indirizzata all'ente o all'impresa madre che analizza gli impedimenti rilevanti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione. La relazione valuta l'impatto sul modello di business dell'ente e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo il Comitato, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al paragrafo 10.
8.  
La relazione è altresì notificata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate le succursali significative degli enti che non sono parte di un gruppo. Essa specifica le motivazioni della valutazione o della determinazione in questione e indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionata di cui all'articolo 6.
9.  
Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'entità o l'impresa madre propone al Comitato eventuali misure per porre rimedio o rimuovere gli impedimenti rilevanti indicati nella relazione. Il Comitato comunica le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre alle autorità competenti, all'ABE e, in caso di succursali significative di enti che non sono parte di un gruppo situate in Stati membri non partecipanti, alle autorità di risoluzione di tali Stati membri.

▼M1

Entro due settimane dalla data di ricevimento di una relazione svolta in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, l'entità propone al Comitato possibili misure e una tempistica per la loro attuazione al fine di garantire la conformità dell'entità o dell'impresa madre all'articolo 12 septies o 12 octies e al requisito combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni seguenti:

i) 

l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento; o

ii) 

l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento.

Quando propone la tempistica per l'attuazione delle misure proposte di cui al secondo comma, l'entità tiene conto dei motivi del rilevante impedimento. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono il rilevante impedimento in questione.

▼B

10.  
Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, valuta se le misure di cui al paragrafo 9 sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere i rilevanti impedimenti in questione. Se le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre in questione non riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione delle autorità competenti e, ove opportuno, dell'autorità macroprudenziale designata, nella quale indica che le misure proposte non riducono efficacemente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 11.

Nell'identificare misure alternative, il Comitato rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'ente non siano idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Il Comitato tiene conto della minaccia che tali impedimenti alla possibilità di risoluzione rappresentano per la stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure sulle attività dell'ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia, sul mercato interno per i servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'Unione nel suo complesso.

Il Comitato tiene conto altresì della necessità di evitare qualsiasi impatto sull'ente o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per rimuovere l'impedimento alla possibilità di risoluzione o sarebbe sproporzionato.

11.  

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 10, il Comitato dà istruzione, ove applicabile, alle autorità nazionali di risoluzione di adottare qualsiasi misura tra le seguenti:

a) 

richiedere all'entità di riesaminare eventuali accordi di finanziamento intragruppo o valutarne l'assenza o di elaborare contratti di servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni essenziali;

b) 

richiedere all'entità di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;

c) 

imporre obblighi di informativa specifici o periodici aggiuntivi, pertinenti ai fini della risoluzione;

d) 

richiedere all'entità di disinvestire attività specifiche;

e) 

richiedere all'entità di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;

f) 

limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti nuovi o esistenti;

g) 

imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'entità o di entità del gruppo, direttamente o indirettamente sotto il loro controllo, in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

h) 

imporre all'entità di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione;

i) 

imporre all'entità di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all' ►M1  articoli 12 septies e 12 octies  ◄ ;

j) 

imporre all'entità di adottare altre misure per soddisfare i requisiti di cui all' ►M1  articoli 12 septies e 12 octies  ◄ , in particolare di tentare di rinegoziare le passività ammissibili e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione del Comitato di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità dell'ordinamento giuridico che disciplina tali passività o strumenti;

▼M1

k) 

imporre all'entità di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies del presente regolamento espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

l) 

allo scopo di assicurare la costante uniformità all'articolo 12 septies o 12 octies, imporre all'entità di modificare il profilo di durata degli elementi seguenti:

i) 

degli strumenti di fondi propri, previo accordo delle autorità competenti, inclusa la BCE, e

ii) 

delle passività ammissibili di cui all'articolo 12 quater e all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a).

▼B

Ove applicabile, le autorità nazionali di risoluzione adottano direttamente le misure di cui al primo comma, lettere da a) a j).

12.  
Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29.
13.  

Una decisione adottata ai sensi dei paragrafi 10 o 11 deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) 

è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o accertamento in questione;

b) 

indica in che modo tale valutazione o accertamento soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionale stabilito al paragrafo 10.

▼M1

Articolo 10 bis

Potere di vietare talune distribuzioni

1.  

Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement —«M-MDA»), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:

a) 

effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1;

b) 

creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali, o di pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o

c) 

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente all'autorità nazionale di risoluzione e al suo Comitato.

2.  

Nella situazione di cui al paragrafo 1, il Comitato, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a) 

il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;

b) 

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che essa soddisfi, in un futuro prevedibile, la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);

c) 

la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole;

d) 

se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2 del presente regolamento, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato;

e) 

se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisce il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.

Il Comitato ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese, finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.

3.  

Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell'entità, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:

a) 

l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;

b) 

la perturbazione di cui al punto a) non solo comporta la maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e passività ammissibili;

c) 

la chiusura dei mercati di cui al punto b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie altre entità;

d) 

la perturbazione di cui al punto a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e di passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o

e) 

l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 porta a ricadute negative per una parte del settore bancario, così potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.

Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, il Comitato notifica all'autorità competente, inclusa la BCE, se del caso, la sua decisione ed illustra la propria valutazione per iscritto.

Il Comitato ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.

4.  
L'«M-MDA» è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'«M-MDA» è ridotto dall'importo derivante da qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).
5.  

La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a) 

tutti gli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;

più

b) 

tutti gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;

meno

c) 

gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.

6.  

Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a) 

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b) 

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c) 

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

d) 

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

image

image

dove «Qn» = il numero del rispettivo quartile.

▼B

Articolo 11

Obblighi semplificati e deroghe per taluni enti

1.  
Il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione di un'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può applicare obblighi semplificati in relazione all'elaborazione dei piani di risoluzione di cui all'articolo 8 o può concedere deroghe all'obbligo di elaborare tali piani conformemente ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo.
2.  
Le autorità nazionali di risoluzione possono proporre al Comitato di applicare obblighi semplificati ad enti o gruppi a norma dei paragrafi 3 e 4 o di concedere deroghe all'obbligo di elaborare tali piani a norma del paragrafo 7. Detta proposta è motivata e accompagnata da tutta la documentazione pertinente.
3.  
Quando riceve una proposta relativa all'applicazione di obblighi semplificati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato procede ad una valutazione dell'ente o del gruppo in questione e applica obblighi semplificati, se è improbabile che il dissesto dell'ente o del gruppo abbia conseguenze negative significative sul sistema finanziario o minacci la stabilità finanziaria ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5.

A tal fine, il Comitato prende in considerazione:

a) 

il tipo di attività dell'ente o del gruppo, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni e status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale e ambito e complessità delle sue attività;

b) 

la sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per i sistemi di credito cooperativo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

l'esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); e

d) 

la probabilità che il suo dissesto e la sua successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale.

Il Comitato esegue la valutazione di cui al primo comma previa consultazione, se opportuno, delle autorità macroprudenziali nazionali e, se opportuno, del CERS.

4.  

Nell'applicare gli obblighi semplificati, il Comitato stabilisce:

a) 

il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione di cui all'articolo 8;

b) 

la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani di risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che può essere inferiore a quella prevista all'articolo 8, paragrafo 12;

c) 

il contenuto e i particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del presente regolamento e della sezione B dell'allegato della direttiva2014/59/UE;

d) 

il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, e alla sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE.

5.  
L'applicazione degli obblighi semplificati non deve di per sé pregiudicare i poteri del Comitato di intraprendere eventuali azioni di risoluzione.
6.  
Laddove si applichino obblighi di semplificazione, il Comitato impone la riassunzione della pienezza degli obblighi qualora venga meno una qualsiasi delle circostanze che li giustificava.
7.  
Fatti salvi gli articoli 9 e 31, quando riceve una proposta di derogare all'obbligo di elaborare piani di risoluzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, prevede deroghe all'obbligo di elaborare piani di risoluzione per gli enti affiliati ad un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Qualora sia concessa una deroga a norma del primo comma, l'obbligo di elaborare il piano di risoluzione si applica su base consolidata all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, ogni riferimento fatto nel presente capo ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE include l'organismo centrale.

8.  
Gli enti che sono soggetti a vigilanza diretta da parte della BCE a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro partecipante sono soggetti a piani individuali di risoluzione.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che le operazioni di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro partecipante qualora:

a) 

le sue attività superino complessivamente il valore di EUR 30 000 000 000 ; o

b) 

la quota totale delle sue attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento superi il 20 %, salvo che il valore totale delle sue attività sia inferiore a EUR 5 000 000 000 .

9.  
Quando l'autorità nazionale di risoluzione che ha proposto l'applicazione di obblighi semplificati o la concessione della deroga conformemente al paragrafo 2 ritiene che la decisione di applicare gli obblighi semplificati o di concedere la deroga debba essere revocata, presenta una proposta in tal senso al Comitato. In tal caso, il Comitato adotta una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della motivazione addotta dall'autorità nazionale di risoluzione di cui ai fattori o circostanze di cui al paragrafo 3 o ai paragrafi 7 e 8.
10.  
Il Comitato informa l'ABE in merito all'applicazione del presente articolo.

▼M1

Articolo 12

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.  
Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui agli articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti a svalutazione e conversione, che devono essere soddisfatti in ogni momento dalle entità e dai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), o all'articolo 7, paragrafo 5, quando le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi sono verificate.
2.  
Le entità di cui al paragrafo 1, comprese le entità che fanno parte di gruppi, comunicano le informazioni conformemente all'articolo 45 decies, paragrafi 1, 2, e 4, della direttiva 2014/59/UE all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabilite.

L'autorità nazionale di risoluzione trasmette al Comitato senza indebiti ritardi le informazioni di cui al primo comma.

3.  
Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell'articolo 9, le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti ai poteri di svalutazione e di conversione, che le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'articolo 31.
4.  
Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 8.
5.  
Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che le entità e i gruppi rispettino i requisiti di fondi propri e passività ammissibili stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo.
6.  
Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato per ciascuna entità e gruppo a norma del paragrafo 1.
7.  
Al fine di garantire l'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti, e trasmette istruzioni, alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici.

Articolo 12 bis

Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.  
Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e a norma del presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies.
2.  

Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, 4 o 6, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuali:

a) 

dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b) 

della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo del presente articolo calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 12 ter

Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.  

In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o attraverso altri tipi di procedure previste per tali istituti attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE; e

b) 

le procedure di cui alla lettera a) garantiscono che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2.  
Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 1.

Articolo 12 quater

Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione

1.  

Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:

a) 

articolo 72 bis;

b) 

articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e

c) 

articolo 72 quater.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove il presente regolamento fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli le passività ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e stabilite in conformità della parte II, titolo I, capo 5 bis dello stesso regolamento.

2.  

Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) 

il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato da una componente derivata incorporata, e l'importo totale della passività derivante dal titolo di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere valutato giornalmente con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi per uno strumento equivalente senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o

b) 

il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore del credito in caso di insolvenza dell'emittente e di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente e non è superiore all'importo della passività inizialmente versato.

Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto relativamente alla parte di passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.

3.  

Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di uno dei suoi azionisti esistenti che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e che fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

sono emesse conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a);

b) 

l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 21 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

c) 

tali passività non superano un importo determinato sottraendo:

i) 

la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera b);

ii) 

l'importo richiesto conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 1.

4.  

Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, lettera a), il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, assicura che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies pari all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il Comitato può consentire che un livello inferiore all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula (1(-X1/X2)) × 8% delle passività totali, compresi i fondi propri, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, considerando la riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento:

X1 = 3,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
X2 = ila somma di: il 18% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la somma del requisito combinato di riserva di capitale.

Qualora, per le entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, l'applicazione del primo comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, per l'entità soggetta a risoluzione in questione, il Comitato limita la parte del requisito di cui all'articolo 12 septies da soddisfare utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se il Comitato ha valutato che:

a) 

l'accesso al Fondo non è considerato un'opzione per la risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione nel piano di risoluzione; e

b) 

ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 septies consente all'entità soggetta a risoluzione di soddisfare il requisito di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello svolgimento della valutazione di cui al secondo comma, il Comitato tiene conto del rischio di un impatto sproporzionato sul modello di business dell'entità soggetta a risoluzione interessata.

Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 5, il secondo comma del presente paragrafo non si applica.

5.  

Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies, maggiore fino all'8 % delle passività totali dell'entità, fondi propri compresi, e la formula di cui al paragrafo 7 del presente articolo è soddisfatta utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di certe passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5;

b) 

sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione o di conversione alle passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5, i creditori i cui crediti derivano da tali passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza;

c) 

l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.

Qualora il Comitato stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, il Comitato valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo.

6.  
Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 7, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali, purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale possono soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.

7.  

In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato può decidere che il requisito di cui all'articolo 12 octies del presente regolamento deve essere rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o le passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella misura in cui a causa dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 septies del presente regolamento, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:

a) 

l'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità, o

b) 

l'importo risultante dall'applicazione della formula A × 2 + B × 2 + C, dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:

A = l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

B = l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;

C = l'importo risultante dal requisito.

8.  
Il Comitato può esercitare il potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo per quanto riguarda le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, e che soddisfano una delle condizioni indicate al secondo comma del presente paragrafo, fino al limite del 30 % del numero totale di tutte le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, per le quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 septies.

Le condizioni sono considerate dal Comitato come segue:

a) 

sono stati individuati nella precedente valutazione della possibilità di risoluzione impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione e:

i) 

non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11, nella tempistica richiesta dal Comitato, oppure

ii) 

gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere affrontati utilizzando alcuna delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe interamente o parzialmente l'impatto negativo degli impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione,

b) 

il Comitato ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità soggetta a risoluzione siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua struttura azionaria, oppure

c) 

il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, sono fra il 20 % degli enti più rischiosi per i quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 del presente regolamento.

Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, il Comitato arrotonda per eccesso il numero derivante dal calcolo al numero intero più vicino.

9.  
Previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato adotta la decisione di cui ai paragrafi 5 o 7.

Nell'adottare tali decisioni, il Comitato prende altresì in considerazione:

a) 

la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione e gli strumenti subordinati ammissibili, la determinazione del prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;

b) 

l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al fine di effettuare aggiustamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente articolo;

c) 

la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da quelle di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d) di tale regolamento;

d) 

se l'importo delle passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5 e che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto ai fondi propri e alle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione. Se l'importo delle passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di un'entità, l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dal Comitato;

e) 

il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia; e

f) 

l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione.

Articolo 12 quinquies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.  

Il requisito a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, in base ai criteri seguenti:

a) 

la necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione all'entità soggetta a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;

b) 

la necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ma non entità soggette a risoluzione, abbiano sufficienti fondi propri e passività ammissibili per garantire che rispettivamente, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e che si possibile ripristinare il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

c) 

la necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possibilità che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5 del presente regolamento, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'entità soggetta a risoluzione abbia fondi propri e altre passività ammissibili sufficienti per assorbire le perdite e ripristinare il coefficiente di capitale totale e, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

d) 

le dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;

e) 

la misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con tali altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.

2.  

Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l'azione di risoluzione o che siano esercitati i poteri di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili in conformità dell'articolo 21 a norma dello scenario pertinente di cui all'articolo 8, paragrafo 6, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

a) 

le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite («assorbimento delle perdite»);

b) 

l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o istituzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 o 3, ma non entità soggette a risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di un atto legislativo equivalente per un periodo di tempo idoneo non superiore ad un anno («ricapitalizzazione»).

Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti, il Comitato valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per l'entità in questione di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

La valutazione del Comitato esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.

3.  

Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti importi:

a) 

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:

i) 

dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e

ii) 

di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta; e

b) 

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:

i) 

dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e

ii) 

di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:

a) 

utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; e

b) 

previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito da applicare all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Il Comitato ha la facoltà di aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, a seguito della risoluzione, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7, e con l'articolo 76, paragrafo 3, e dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia il suo accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7 e con l'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

4.  

Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno a:

a) 

13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a); e

b) 

5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b).

In deroga all'articolo 12 quater, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo soddisfano un livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), usando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 3, del presente regolamento.

5.  
Su richiesta dell'autorità nazionale di risoluzione di un'entità soggetta a risoluzione, il Comitato applica i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo a un'entità soggetta a risoluzione che non è soggetta all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e che è stata valutata dall'autorità nazionale di risoluzione come ragionevolmente suscettibile di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.

Nell'adottare la decisione di presentare una richiesta di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale di risoluzione prende in considerazione:

a) 

la prevalenza dei depositi, e l'assenza di strumenti di debito, nel modello di finanziamento;

b) 

la misura in cui l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili sia limitato;

c) 

la misura in cui l'entità soggetta a risoluzione ricorra al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 septies.

L'assenza di una richiesta da parte dell'autorità nazionale di risoluzione ai sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali decisioni del Comitato ai sensi dell'articolo 12 quater, paragrafo 5.

6.  

Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

a) 

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:

i) 

dell'importo delle perdite da assorbire che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità; e

ii) 

di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione; e

b) 

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:

i) 

dell'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; e

ii) 

di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:

a) 

utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura del coefficiente di leva finanziaria adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal piano di risoluzione; e

b) 

previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che applica all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento oppure dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

Il Comitato può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii) del presente paragrafo, di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale paragrafo è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, meno l'importo di cui di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, e all'articolo 76, paragrafo 3, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7 e all'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo adeguato non superiore a un anno.

7.  

Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere escluse totalmente o parzialmente dal bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili che sono sufficienti per:

a) 

coprire l'importo delle passività escluse identificate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5;

b) 

assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

8.  
Qualsiasi decisione del Comitato […] di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma del presente articolo contiene la motivazione della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.
9.  
Ai fini dei paragrafi 3 e 6 del presente articolo, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.

Articolo 12 sexies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE

1.  

Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di un'entità soggetta a risoluzione che è un G-SII o parte di un G-SII è costituito da quanto segue:

a) 

i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b) 

qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale entità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2.  

Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di una filiazione significativa nell'Unione di una G-SII non UE è costituito da quanto segue:

a) 

i requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b) 

qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale filiazione significativa a norma del paragrafo 3 del presente articolo, da soddisfare utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 octies e all'articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.  

Il Comitato impone un requisito aggiuntivo per i fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:

a) 

se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2 lettera a), del presente articolo non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12 quinquies; e

b) 

in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12 quinquies.

4.  
Qualsiasi decisione del Comitato di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del presente articolo paragrafo 1, lettera b), o del presente articolo, paragrafo 2, lettera b), contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 3, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE che applica al gruppo soggetto a risoluzione o alla filiazione significativa nell'Unione di un G-SII non UE.

Articolo 12 septies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione

1.  
Le entità soggette a risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione.
2.  
Il Comitato, previa consultazione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se tale autorità è diversa dal Comitato, e dell'autorità di vigilanza su base consolidata, determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies e sulla base dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi del gruppo debbano essere risolte separatamente ai sensi del piano di risoluzione.
3.  
Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), il Comitato stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, quali entità del gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a rispettare l'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 12 sexies, paragrafo 1, al fine di garantire la conformità del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e come tali entità devono provvedervi conformemente al piano di risoluzione.

Articolo 12 octies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e di passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione

1.  
Gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma che non sono entità soggette a risoluzione, rispettano i requisiti di cui all'articolo 12 quinquies su base individuale.

Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione ma che non è un'entità soggetta a risoluzione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri dell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono filiazioni di entità di paesi terzi, rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies su base consolidata.

Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma che non sono entità soggette a risoluzione, un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione non soggette ai requisiti di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3, si conformano all'articolo 12 quinquies, paragrafo 6, su base individuale.

Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato sulla base dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies.

2.  

Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:

a) 

passività:

i) 

che sono emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che ha acquistato le passività dall'entità soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

ii) 

che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento;

iii) 

che hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;

iv) 

che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21, in un modo che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

v) 

l'acquisto di proprietà delle quali non è finanziato dall'entità soggetta al presente articolo, né direttamente né indirettamente;

vi) 

disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità che è soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'entità, e l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;

vii) 

disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al detentore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità che è soggetta al presente articolo;

viii) 

il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti su di esse, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità che è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;

b) 

fondi propri, come segue:

i) 

il capitale primario di classe 1, e

ii) 

gli altri fondi propri che:

— 
sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati; o
— 
sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione.
3.  

Il Comitato può consentire di soddisfare pienamente o in parte il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) 

sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b) 

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;

c) 

la garanzia è prestata per un importo perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;

d) 

la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

e) 

la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) per almeno il 50 % del proprio importo;

f) 

la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di coefficienti di scarto (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire l'importo assistito da garanzia di cui alla lettera e);

g) 

la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;

h) 

la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

i) 

non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.

Ai fini di cui alla lettera i) del primo comma, su richiesta del Comitato, l'entità soggetta a risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione.

Articolo 12 nonies

Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione

1.  

Il Comitato può derogare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:

a) 

sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b) 

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;

c) 

non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.

2.  

Il Comitato può rinunciare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:

a) 

sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b) 

l'impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 in tale Stato membro partecipante;

c) 

non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'impresa madre.

Articolo 12 decies

Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Il Comitato può rinunciare parzialmente o completamente all'applicazione dell'articolo 12 octies all'organismo centrale o a un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b) 

gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente sono pienamente garantiti dall'organismo centrale;

c) 

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, per la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente, sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

d) 

in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;

e) 

il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3; nonché

f) 

non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in caso di risoluzione.

Articolo 12 undecies

Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.  

Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 12 septies o 12 octies è trattata facendo ricorso ad almeno uno dei seguenti strumenti:

a) 

potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 10;

b) 

poteri di cui all'articolo 10 bis;

c) 

misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;

d) 

misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 13;

e) 

sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111 della direttiva 2014/59/UE.

Inoltre, il Comitato o la BCE può effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 18.

2.  
Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri partecipanti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 12 duodecies

Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione

1.  
In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissa un adeguato periodo transitorio affinché le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e 3, possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o con i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Il termine per le entità per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o ai requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o gennaio 2024.

Il Comitato stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, devono conformarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri verso il raggiungimento del requisito.

Il Comitato può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 31 gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:

a) 

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;

b) 

la prospettiva che l'entità sarà in grado, in un lasso di tempo ragionevole, di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7; e

c) 

se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2, del presente regolamento e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o è dovuta a una perturbazione a livello del mercato.

2.  
Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 o 5 è il 1o gennaio 2022.
3.  

Il livello minimo del requisito di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, non si applica entro i due anni successivi dalla data:

a) 

in cui il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in;

b) 

in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, o in cui i poteri di svalutazione e conversione sono stati esercitati in conformità dell'articolo 21 in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

4.  
I requisiti di cui all'articolo 12 quater, paragrafi 4 e 7, nonché all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, a seconda dei casi, non si applicano entro i tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5.
5.  
In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o a un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutare o convertire di cui all'articolo 21.
6.  
Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione comunicano all'entità il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, dell'articolo 12 septies o dell'articolo 12 octies, a seconda dei casi.
7.  

Il Comitato fissa i periodi transitori prendendo in considerazione:

a) 

la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;

b) 

l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;

c) 

la misura nella quale l'entità soggette a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 septies.

8.  
Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo il Comitato riveda la durata del periodo transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili programmati comunicati a norma del paragrafo 6.

▼B



CAPO 2

Intervento precoce

Articolo 13

Intervento precoce

1.  
La BCE o le autorità nazionali competenti informano il Comitato di qualsiasi misura che impongono ad un ente o gruppo di adottare o che adottano esse stesse a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 27, paragrafo 1, o dell'articolo 28 o 29 della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.

Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

2.  
A partire dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, e fatti salvi i poteri della BCE e delle autorità nazionali competenti in conformità ad altri atti normativi dell'Unione, il Comitato può preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo in questione.

Ai fini del primo comma, la BCE o l'autorità nazionale competente interessata monitorano attentamente, in collaborazione con il Comitato, le condizioni dell'ente o dell'impresa madre e la loro conformità a qualsiasi misura di intervento precoce che sia stata loro richiesta.

La BCE o la pertinente autorità nazionale competente forniscono al Comitato tutte le informazioni necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l'eventuale risoluzione dell'ente ed una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.

3.  
Il Comitato ha il potere di imporre all'ente, o all'impresa madre, di contattare potenziali acquirenti per preparare la risoluzione dell'ente, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e i requisiti in materia di segreto professionale stabiliti dall'articolo 88 del presente regolamento.

Il Comitato ha altresì il potere di imporre alle pertinenti autorità nazionali di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'ente o il gruppo in questione.

Il Comitato informa la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione interessate in merito alle eventuali azioni che intraprende a norma del presente paragrafo.

4.  
Se la BCE o le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre ad un ente o gruppo misure aggiuntive a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 28 o dell'articolo 29 della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, prima che l'entità o il gruppo abbiano pienamente rispettato la prima misura notificata al Comitato, esse informano il Comitato prima di imporre tali misure aggiuntive all'ente o al gruppo in questione.
5.  
La BCE o l'autorità nazionale competente, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione interessate garantiscono che la misura aggiuntiva di cui al paragrafo 4 e le azioni del Comitato volte a preparare la risoluzione a norma del paragrafo 2 siano coerenti.



CAPO 3

Risoluzione

Articolo 14

Obiettivi della risoluzione

1.  
Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all'articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione e scelgono gli strumenti e i poteri di risoluzione che, a loro parere, sono più adatti a conseguire i pertinenti obiettivi della risoluzione nelle circostanze del caso.
2.  

Gli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) 

garantire la continuità delle funzioni essenziali;

b) 

evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;

c) 

salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

d) 

tutelare i depositanti disciplinati dalla direttiva 2014/49/UE e gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

e) 

tutelare i fondi e le attività dei clienti.

Nel perseguire gli obiettivi di cui al primo comma, il Comitato, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, le autorità di risoluzione nazionali, cercano di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3.  
Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e sono ponderati come opportuno a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

Articolo 15

Principi generali che disciplinano la risoluzione

1.  

Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all'articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione prendono tutte le misure atte a garantire che l'azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:

a) 

gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite;

b) 

i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti a norma dell'articolo 17, salvo espresse disposizioni contrarie del presente regolamento;

c) 

l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione sono sostituiti, salvo casi in cui il mantenimento della totalità o di parte dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza, a seconda dei casi, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

d) 

l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione forniscono tutta l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

e) 

le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, conformemente al diritto nazionale, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell'ente soggetto a risoluzione;

f) 

salvo disposizione contraria del presente regolamento, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;

g) 

nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie previste dall'articolo 29;

h) 

i depositi protetti sono pienamente salvaguardati; e

i) 

l'azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui al presente regolamento.

2.  
Nei casi in cui un ente è un'entità di gruppo, fatto salvo l'articolo 14, il Comitato, il Consiglio e la Commissione, allorché si pronunciano sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, deliberano in modo da ridurre al minimo sia l'impatto su altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso sia l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria nell'Unione e nei suoi Stati membri, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera.
3.  
Qualora a un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento sia applicato lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento di separazione delle attività, tale entità è considerata oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio ( 5 ).
4.  
Allorché si pronuncia sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di informare e consultare, se del caso, i rappresentanti del personale.

Ciò non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei lavoratori negli organi di amministrazione secondo le leggi o prassi nazionali.

Articolo 16

Risoluzione degli enti finanziari e delle imprese madri

1.  
Il Comitato decide in merito a un'azione di risoluzione in relazione ad un ente finanziario stabilito in uno Stato membro partecipante, quando le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, sono soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente finanziario sia l'impresa madre soggetta a vigilanza su base consolidata.

▼M1

2.  
Il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1.
3.  
Nonostante il fatto che un'impresa madre non soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, il Comitato può decidere in merito a un'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre se essa è un'entità soggette a risoluzione e se una o più delle sue filiazioni che sono enti ma non sono entità soggette a risoluzione soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, e a condizione che le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso, e l'azione di risoluzione nei confronti di tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme.

▼B

Articolo 17

Ordine di priorità dei crediti

1.  
Nell'applicare lo strumento del bail-in a un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, e fatte salve le passività escluse dallo strumento del bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del presente regolamento, il Comitato, la Commissione o, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione decidono in merito all'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, compresa l'eventuale applicazione dell'articolo 27, paragrafo 5, del presente regolamento, e le autorità nazionali di risoluzione esercitano tali i poteri secondo gli articoli 47 e 48 della direttiva 2014/59/UE e secondo l'ordine di priorità inverso dei crediti stabilito dal loro diritto nazionale, comprese le disposizioni che recepiscono l'articolo 108 di tale direttiva.
2.  
Gli Stati membri partecipanti notificano alla Commissione e al Comitato l'ordine dei crediti nei confronti delle entità di cui all'articolo 2 nelle procedure nazionali di insolvenza il 1o luglio di ogni anno civile o immediatamente, qualora intervenga un cambiamento dell'ordine.

Se si applica lo strumento del bail-in, il pertinente sistema di garanzia dei depositi è responsabile secondo i termini previsti dall'articolo 79.

Articolo 18

Procedura di risoluzione

1.  

Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del quarto comma o di propria iniziativa, che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

▼M1

b) 

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale o delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;

▼B

c) 

l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.

Laddove valuta che l'entità o il gruppo di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva o, se del caso, dalle autorità nazionali di risoluzione in stretta cooperazione con la BCE. La BCE può inoltre comunicare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione interessate che ritiene soddisfatta la condizione stabilita in tale lettera.

▼M1

bis.  
Il Comitato può adottare un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1, in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.

▼B

2.  
Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 o qualora il Comitato intenda effettuare una valutazione a norma del paragrafo 1 di propria iniziativa in relazione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il Comitato comunica senza indugio la propria valutazione alla BCE.
3.  
L'adozione preliminare di una misura ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 27, paragrafo 1, o dell'articolo 28 o 29 della direttiva 2014/59/UE, o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE non è un prerequisito di un'azione di risoluzione.
4.  

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:

a) 

l'entità viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE, compreso il fatto — ma non solo — che ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;

b) 

le attività dell'entità sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;

c) 

l'entità non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;

d) 

l'entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:

i) 

una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;

ii) 

una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; o

iii) 

un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all'entità, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), né le circostanze di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entità solventi e sono subordinate all'approvazione finale nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM, nelle verifiche della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o da autorità nazionali, se del caso, confermate dall'autorità competente.

Se presenta una proposta legislativa a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica analogamente il presente regolamento.

5.  
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.
6.  

Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite al paragrafo 1, il Comitato adotta un programma di risoluzione. Il programma di risoluzione:

a) 

sottopone l'entità a risoluzione;

b) 

determina l'applicazione degli strumenti di risoluzione all'ente soggetto a risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in particolare le eventuali esclusioni dall'applicazione del bail-in conformemente all'articolo 27, paragrafi 5 e 14;

c) 

determina il ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione a norma dell'articolo 76 e conformemente a una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 19.

7.  
Immediatamente dopo l'adozione del programma di risoluzione, il Comitato lo trasmette alla Commissione.

Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo.

Entro 12 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione può proporre al Consiglio:

a) 

di obiettare al programma di risoluzione a motivo del fatto che il programma di risoluzione adottato dal Comitato non soddisfa il criterio dell'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c);

b) 

di approvare o di obiettare a una modifica significativa dell'importo del Fondo previsto nel programma di risoluzione del Comitato.

Ai fini del terzo comma il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Il programma di risoluzione può entrare in vigore soltanto se il Consiglio o la Commissione non hanno espresso obiezioni entro un periodo di 24 ore dopo la trasmissione da parte del Comitato.

Il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, adduce i motivi per cui esercita il suo potere di obiezione.

Qualora, entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, il Consiglio abbia approvato la proposta della Commissione per la modifica del programma di risoluzione per i motivi di cui al terzo comma, lettera b), o la Commissione abbia obiettato conformemente al secondo comma, il Comitato, entro otto ore, modifica il programma di risoluzione conformemente alle motivazioni espresse.

Quando il programma di risoluzione adottato dal Comitato prevede l'esclusione di talune passività nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e qualora tale esclusione preveda un contributo da parte del Fondo o di una fonte di finanziamento alternativa per proteggere l'integrità del mercato interno, la Commissione può vietare o imporre modifiche all'esclusione proposta adducendo adeguate motivazioni sulla base della violazione degli obblighi stabiliti all'articolo 27 e nell'atto delegato adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 44, paragrafo 11, della direttiva 2014/59/UE.

8.  
Qualora il Consiglio si opponga a sottoporre un ente a risoluzione a motivo del fatto che il criterio di interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c), non è soddisfatto, l'entità interessata è liquidata in modo ordinato conformemente alla legislazione nazionale applicabile.
9.  
Il Comitato garantisce che l'azione di risoluzione necessaria per attuare tale piano sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione pertinenti. Il programma di risoluzione è indirizzato alle autorità nazionali di risoluzione pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell'articolo 29, esercitando i poteri di risoluzione. In caso di aiuti di Stato o aiuti a titolo del Fondo, il Comitato delibera in conformità della decisione adottata dalla Commissione in merito a tali aiuti pubblici.
10.  
La Commissione ha il potere di ottenere dal Comitato tutte le informazioni che ritiene pertinenti per svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. Il Comitato ha il potere di ottenere da qualsiasi persona, conformemente al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per decidere e preparare un'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione.

Articolo 19

Aiuti di Stato e aiuti del Fondo

1.  
Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, non si procede all'adozione del programma di risoluzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, finché la Commissione non abbia adottato una decisione favorevole o condizionata in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici.

Nello svolgimento dei compiti conferiti dall'articolo 18 del presente regolamento, le istituzioni dell'Unione agiscono conformemente ai principi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.

2.  
Al ricevimento di una comunicazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, o di propria iniziativa, se ritiene che le azioni di risoluzione potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Comitato invita lo Stato membro partecipante o gli Stati membri partecipanti interessati a comunicare immediatamente le misure previste alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il Comitato comunica alla Commissione tutti i casi in cui invita uno o più Stati membri a effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
3.  
Nella misura in cui l'azione di risoluzione proposta dal Comitato comporta il ricorso al Fondo, il Comitato comunica alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. La comunicazione del Comitato comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di rendere le proprie valutazioni ai sensi del presente paragrafo.

La comunicazione di cui al presente paragrafo fa scattare un'indagine preliminare da parte della Commissione nel corso della quale la Commissione può chiedere al Comitato di fornire ulteriori informazioni. La Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorisce il beneficiario o qualsiasi altra impresa, in questo modo pregiudicando gli scambi tra Stati membri, in modo tale da risultare incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall'articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.

Se la Commissione nutre seri dubbi in merito alla compatibilità del proposto ricorso al Fondo con il mercato interno, o laddove il Comitato non abbia fornito le necessarie informazioni a seguito di una richiesta della Commissione ai sensi del secondo comma, la Commissione avvia un'indagine approfondita e ne dà comunicazione al Comitato. La Commissione pubblica la sua decisione di avviare un'indagine approfondita nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Comitato, qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi potrebbero essere lesi dal ricorso al Fondo possono presentare commenti alla Commissione entro il termine indicato nella comunicazione. Il Comitato può presentare osservazioni sui commenti presentati dagli Stati membri e dai terzi interessati entro il termine indicato dalla Commissione. Al termine del periodo dell'indagine la Commissione valuta se il ricorso al Fondo è compatibile con il mercato interno.

Nell'effettuare le sue valutazioni e nel condurre le sue indagini conformemente al presente paragrafo, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE nonché di tutte le pertinenti comunicazioni, linee guida e misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell'aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.

La Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno, da presentare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario.

La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario al fine di permettere la valutazione della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere le funzioni eventualmente indicate nella decisione della Commissione.

Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.

4.  
Se la Commissione nutre seri dubbi circa il rispetto della sua decisione a norma del paragrafo 3, procede a effettuare le necessarie indagini. A tale scopo, la Commissione può esercitare i poteri di cui dispone a norma dei regolamenti e di altre misure di cui al paragrafo 3, quarto comma, e si ispira ad essi.
5.  
Se, sulla base delle indagini svolte dalla Commissione, e dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, la Commissione ritiene che la decisione di cui al paragrafo 3 non sia stata rispettata, emette una decisione rivolta all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante interessato imponendole di recuperare gli importi cui si è fatto ricorso impropriamente entro un periodo stabilito dalla Commissione. Gli aiuti a titolo del Fondo da recuperare a norma della decisione relativa al recupero comprendono gli interessi a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione e sono versati al Comitato.

Il Comitato versa nel Fondo gli eventuali importi ricevuti a norma del primo comma e ne tiene conto al momento di determinare i contributi ai sensi degli articoli 70 e 71.

La procedura di recupero di cui al primo comma rispetta il diritto dei beneficiari alla buona amministrazione e all'accesso ai documenti sanciti agli articoli 41 e 42 della Carta.

6.  
Fatti salvi gli obblighi di comunicazione che la Commissione può stabilire nella sua decisione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano la conformità del ricorso al Fondo con la decisione di cui a detto paragrafo, per la cui redazione il Comitato si avvale dei suoi poteri previsti dall'articolo 34.
7.  
Qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi possono essere lesi dal ricorso al Fondo, in particolare le entità di cui all'articolo 2, hanno il diritto di informare la Commissione di qualsiasi sospetto di ricorso improprio al Fondo incompatibile con la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
8.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 riguardo a norme procedurali dettagliate concernenti:

a) 

il calcolo del tasso di interesse da applicare in caso di decisione relativa al recupero a norma del paragrafo 5;

b) 

le garanzie del diritto alla buona amministrazione e del diritto all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 5.

9.  
Quando la Commissione, a seguito di una raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, ritiene che l'applicazione degli strumenti e delle azioni di risoluzione non risponda ai criteri in base ai quali è stata presa la sua decisione iniziale di cui al paragrafo 3, può rivedere tale decisione e adottare le opportune modifiche.
10.  
In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro, il Consiglio può, deliberando all'unanimità, decidere che il ricorso al Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno se tale decisione è giustificata da circostanze eccezionali. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro sette giorni dalla data della richiesta, la Commissione delibera sul caso.
11.  
Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le loro autorità nazionali di risoluzione dispongano dei poteri necessari a garantire il rispetto delle condizioni stabilite in una decisione della Commissione a norma del paragrafo 3 e a recuperare gli importi cui si è fatto ricorso impropriamente a norma di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 5.

Articolo 20

Valutazione ai fini della risoluzione

1.  
Prima di decidere in merito a un'azione di risoluzione o all'esercizio del potere di svalutare o convertire gli ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 ◄ pertinenti, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.
2.  
Fatto salvo il paragrafo 15, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata definitiva.
3.  
Qualora non sia possibile una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1, una valutazione provvisoria delle attività e passività dell'entità di cui all'articolo 2 può essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.
4.  
L'obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 che rispetta le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18.
5.  

La valutazione è intesa:

a) 

ad orientare l'accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 ◄ ;

b) 

laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, a orientare la decisione sull'azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all'entità di cui all'articolo 2;

▼M1

c) 

laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili;

d) 

laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull'estensione della svalutazione o conversione della passività sottoponibili a bail-in;

▼B

e) 

laddove sia applicato lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento di separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari dei titoli di proprietà;

f) 

laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere nonché l'accertamento, da parte del Comitato, delle condizioni commerciali ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);

g) 

in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un 'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 ◄ .

6.  

Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità in futuro di offrire a un'entità di cui all'articolo 2 un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un'assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o convertire gli ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 ◄ pertinenti. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione:

a) 

il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità all'articolo 22, paragrafo 6;

b) 

il Fondo può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all'articolo 76, all'ente soggetto a risoluzione.

7.  

La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2:

a) 

lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell'entità di cui all'articolo 2;

b) 

l'analisi e la stima del valore contabile delle attività;

c) 

l'elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2, con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo livello di priorità di cui all'articolo 17.

8.  
Ove opportuno, per orientare le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere e) e f), del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo, possono essere integrate da un'analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 in base al valore di mercato.
9.  
La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell'ordine di priorità dei crediti di cui all'articolo 17 e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l' entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Tale valutazione non pregiudica l'applicazione del principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato («no creditor worse off») di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
10.  
Qualora non sia possibile, a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 7 e 9 o si applichi il paragrafo 3, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti indicati ai paragrafi 1, 7 e 9.

La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.

11.  
Ove non rispetti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti fissati in tali paragrafi. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui ai paragrafi da 16, 17 e 18 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.

La valutazione definitiva ex post mira:

a) 

ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità;

b) 

a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 del presente articolo.

12.  

Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell'entità di cui all'articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale entità, il Comitato può chiedere all'autorità nazionale di risoluzione:

a) 

di esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;

b) 

di dare istruzione a un'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all'entità soggetta a risoluzione in relazione a attività, diritti o passività o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà in relazione a tali titoli di proprietà.

13.  
In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di decidere in merito a azioni di risoluzione, anche incaricando le autorità nazionali di risoluzione di assumere il controllo di un'entità di cui all'articolo 2 in dissesto, o all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 ◄ .
14.  
Il Comitato stabilisce e mantiene meccanismi atti a garantire che la valutazione per l'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 27 e la valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 15 del presente articolo si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete relative alle attività e alle passività dell'ente soggetto a risoluzione.
15.  
La valutazione è parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o della decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 ◄ . Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal Comitato.
16.  
Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui quanto prima una valutazione dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15.
17.  

La valutazione di cui al paragrafo 16 accerta:

a) 

il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi avrebbero ricevuto se un ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell'azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione;

b) 

il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione dell'ente soggetto a risoluzione; e

c) 

le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quello di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

18.  

La valutazione di cui al paragrafo 16:

a) 

presuppone che un ente soggetto a risoluzione che è stato interessato dall'azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione;

b) 

presuppone che l'azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate;

c) 

prescinde dall'eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all'ente soggetto a risoluzione.

Articolo 21

▼M1

Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili

▼B

1.  

Il Comitato esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis  ◄ deliberando a norma della procedura stabilita all'articolo 18 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) 

è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;

b) 

l'entità non è più economicamente sostenibile se gli ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis  ◄ non vengono svalutati o convertiti in azioni;

c) 

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;

d) 

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;

e) 

l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze enunciate all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii).

La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), c) e d), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.

2.  
In merito alla valutazione volta a stabilire se l'entità o il gruppo è economicamente sostenibile, Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.
3.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

l'entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;

b) 

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un'azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis  ◄ permetta di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.

4.  
Ai fini del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4.
5.  
Ai fini del paragrafo 3, lettera a), un gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali a livello consolidato in modo tale da giustificare un'azione da parte della BCE o dell'autorità nazionale competente compreso il fatto — ma non solo — che il gruppo ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.
6.  
Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è svalutato in misura superiore o convertito a condizioni meno favorevoli, a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE rispetto alla misura in cui sono stati svalutati o alle condizioni alle quali sono stati convertiti strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.

▼M1

7.  
Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili vadano esercitati indipendentemente o in combinazione con un'azione di risoluzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

Se i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggette a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o a livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggette a risoluzione.

A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire strumenti di capitale o passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 16, e si applica l'articolo 76, paragrafo 1, lettera e).

▼M1

7 bis.  
Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Quando è esercitato tale potere, la svalutazione o la conversione è effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

7 ter.  
Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità soggette a risoluzione, o in circostanze eccezionali deviando dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità soggette a risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 21, paragrafo 10, a livello di tale entità è calcolato ai fini delle soglie di cui all'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), applicabile all'entità interessata.

▼B

8.  
Nel caso in cui il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18 del presente regolamento, stabilisca che una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte, ma che le condizioni per la risoluzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, non sono soddisfatte, il Comitato dà istruzione, senza indugio, alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli articoli 59 e 60 della direttiva 2014/59/UE.

Il Comitato provvede affinché, prima che le autorità nazionali di risoluzione esercitino il potere di svalutare o convertire gli ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis  ◄ pertinenti, sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 o del gruppo conformemente all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15. Tale valutazione costituisce la base per il calcolo della svalutazione da applicare agli ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis  ◄ pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli ►M1  strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis  ◄ pertinenti al fine di ricapitalizzare l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo.

9.  
Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, e anche le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono soddisfatte, si applica la procedura stabilita all'articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8.
10.  

Il Comitato assicura che le autorità nazionali di risoluzione esercitino senza indugio i poteri di svalutazione o di conversione conformemente all'ordine di priorità dei crediti previsto dall'articolo 17 e in modo da ottenere i risultati seguenti:

a) 

gli elementi di capitale primario di classe 1 sono ridotti per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità.

b) 

il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato e/o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;

c) 

il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;

▼M1

d) 

il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.

▼B

11.  
Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato e procedono alla svalutazione o conversione degli strumenti di capitale pertinenti conformemente all'articolo 29.

Articolo 22

Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione

1.  
Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti conformemente all'articolo 21 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione.
2.  

Gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), sono i seguenti:

a) 

strumento per la vendita dell'attività d'impresa;

b) 

strumento dell'ente-ponte;

c) 

strumento di separazione delle attività;

d) 

strumento del bail-in.

3.  

In sede di adozione del programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:

a) 

le attività e le passività dell'ente soggetto a risoluzione sulla base della valutazione di cui all'articolo 20;

b) 

la situazione di liquidità dell'ente soggetto a risoluzione;

c) 

la commerciabilità del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;

d) 

il periodo di tempo disponibile.

4.  
Gli strumenti di risoluzione sono applicati per conseguire gli obiettivi della risoluzione specificati all'articolo 14, conformemente ai principi della risoluzione di cui all'articolo 15. Essi possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento di separazione delle attività che può essere applicato solo unitamente ad un altro strumento di risoluzione.
5.  
Quando gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 2, lettera a) o b) del presente articolo sono utilizzati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, l'ente residuo di cui all'articolo 2 da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
6.  

Il Comitato può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti o poteri di risoluzione secondo una o più delle seguenti modalità:

a) 

come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà;

b) 

dall'ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; o

c) 

da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.

Gli eventuali proventi ricevuti dalle autorità nazionali di risoluzione in relazione al ricorso al Fondo sono rimborsati al Comitato.

Articolo 23

Programma di risoluzione

Il programma di risoluzione adottato dal Comitato a norma dell'articolo 18 stabilisce, in conformità delle decisioni in materia di aiuti di Stato o di aiuto a titolo del Fondo, i dettagli relativi agli strumenti di risoluzione da applicare all'ente soggetto a risoluzione, almeno per quanto concerne le misure di cui all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 1, che le autorità nazionali di risoluzione sono tenute ad attuare conformemente alle disposizioni applicabili della direttiva 2014/59/UE quale recepita nel diritto nazionale; il piano determina altresì gli importi e scopi specifici per i quali è utilizzato il Fondo.

Il programma di risoluzione delinea le azioni di risoluzione che il Comitato deve adottare in relazione all'impresa madre dell'Unione o a particolari entità del gruppo stabilite negli Stati membri partecipanti al fine di poter rispettare gli obiettivi e i principi della risoluzione di cui agli articoli 14 e 15.

In sede di adozione di un programma di risoluzione il Comitato, il Consiglio e la Commissione tengono conto del piano di risoluzione di cui all'articolo 8, e vi si attengono, salvo che il Comitato ritenga, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, che il conseguimento degli obiettivi della risoluzione risulti più efficace se si adottano azioni non contemplate nel piano di risoluzione.

Nel corso del processo di risoluzione, il Comitato può, all'occorrenza, modificare e aggiornare il programma di risoluzione alla luce delle circostanze specifiche del caso. Per le modifiche e gli aggiornamenti si applica la procedura stabilita all'articolo 18.

Il programma di risoluzione prevede inoltre, ove opportuno, la nomina da parte delle autorità nazionali di risoluzione di un amministratore speciale per l'ente soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 35 della direttiva 2011/59/UE. Il Comitato può stabilire che sia nominato lo stesso amministratore speciale per tutte le entità affiliate a un gruppo laddove ciò sia necessario per agevolare soluzioni intese a ripristinare la solidità finanziaria delle entità interessate.

Articolo 24

Strumento per la vendita dell'attività d'impresa

1.  

Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa consiste nella cessione di quanto segue a un acquirente diverso da un ente-ponte:

a) 

titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione; o

b) 

attività, diritti o passività, nella loro totalità o singolarmente, di un ente soggetto a risoluzione.

2.  

Relativamente allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, il programma di risoluzione stabilisce:

a) 

gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede conformemente all'articolo 38, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva 2014/59/UE;

b) 

le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione, alle quali l'autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE;

c) 

se i poteri di cessione possono essere esercitati più volte dall'autorità nazionale di risoluzione, conformemente all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE;

d) 

le modalità per la commercializzazione, da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, dell'entità o degli strumenti, delle attività, dei diritti e delle passività in questione conformemente all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE;

e) 

se l'osservanza da parte dell'autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione, secondo le modalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.  

Il Comitato applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione stabiliti al paragrafo 2, lettera e), se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

ritiene che il dissesto o il probabile dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e

b) 

ritiene che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare detta minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 25

Strumento dell'ente-ponte

1.  

Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento dell'ente-ponte consiste nella cessione a un ente-ponte:

a) 

di titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;

b) 

delle attività, dei diritti o delle passività, nella loro totalità o singolarmente, di uno o più enti soggetti a risoluzione.

2.  

Relativamente allo strumento dell'ente-ponte, il programma di risoluzione stabilisce:

a) 

gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede a un ente-ponte conformemente all'articolo 40, paragrafi da 1 a 12, della direttiva 2014/59/UE;

b) 

le modalità per la costituzione, il funzionamento e la cessazione dell'ente-ponte da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3 e da 5 a 9, della direttiva 2014/59/UE;

c) 

le modalità per la commercializzazione dell'ente-ponte o delle sue attività o passività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.

3.  
Il Comitato garantisce che il valore complessivo delle passività cedute dall'autorità nazionale di risoluzione all'ente-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.

Articolo 26

Strumento di separazione delle attività

1.  
Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento di separazione delle attività consiste nella cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione o di un ente-ponte a una o più società veicolo per la gestione delle attività.
2.  

Relativamente allo strumento di separazione delle attività, il programma di risoluzione stabilisce:

a) 

le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede alla società veicolo per la gestione delle attività conformemente all'articolo 42, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, della direttiva 2014/59/UE;

b) 

il corrispettivo per la cessione delle attività, dei diritti e delle passività alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 20 del presente regolamento, all'articolo 42, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE e alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

Il primo comma, lettera b) non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.

Articolo 27

Strumento del bail-in

1.  

Lo strumento del bail-in può essere applicato per uno qualsiasi dei fini seguenti:

a) 

ricapitalizzare un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all'entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l'entità sia autorizzata in forza di tali direttive, nonché a promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'entità;

b) 

convertire in capitale o ridurre il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti:

i) 

a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; o

ii) 

nell'ambito dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento di separazione delle attività.

Nell'ambito del programma di risoluzione, per quanto riguarda lo strumento del bail-in viene stabilito quanto segue:

a) 

l'importo aggregato di cui occorre ridurre o svalutare le ►M1  passività sottoponibili al bail-in ◄ , conformemente al paragrafo 13;

b) 

le passività che possono essere escluse in conformità ai paragrafi da 5 a 14;

c) 

gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16.

2.  
Lo strumento del bail-in può essere applicato per il fine di cui al paragrafo 1, lettera a), solo se esiste una prospettiva ragionevole che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo ad altre misure, incluse le misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto al paragrafo 16, consentano non solo di raggiungere i pertinenti obiettivi della risoluzione, ma anche di ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità.

Ove non siano soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, si applicano, a seconda dei casi, uno qualsiasi degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui alla lettera d) di tale paragrafo.

3.  

Le seguenti passività, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, non possono essere soggette a svalutazione o conversione:

a) 

depositi protetti;

b) 

passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool, e che in base al diritto nazionale beneficiano di garanzie analoghe a quelle delle obbligazioni garantite;

c) 

qualsiasi passività derivante dal fatto che un ente di cui all'articolo 2 del presente regolamento detiene attività o liquidità dei clienti, incluse le attività o liquidità dei clienti detenute per conto di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente;

d) 

qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra un'entità di cui all'articolo 2 (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore;

e) 

passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con una durata originaria inferiore a sette giorni;

▼M1

f) 

passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

▼B

g) 

passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

i) 

un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;

ii) 

un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, che abbia fornito all'ente o entità di cui all'articolo 2 beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;

iii) 

autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;

iv) 

sistemi di garanzia dei depositi alimentati da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;

▼M1

h) 

passività nei confronti di entità di cui all'articolo 1, paragrafo i, lettere a), b), c), o d), della direttiva 2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale dello Stato membro partecipante che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile il 28 dicembre 2020, nei casi in cui trovi applicazione tale deroga, il Comitato valuta se l'importo degli elementi conformi all'articolo 12 octies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

▼B

Il primo comma, lettera g), punto i), non si applica alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali individuati all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

4.  
L'ambito di applicazione dello strumento del bail-in di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non osta all'esercizio, ove opportuno, dei poteri di bail-in in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccede il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o altre garanzie che la garantiscono, oppure in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE.

Il Comitato assicura che tutte le attività relative al cover pool delle obbligazioni garantite restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse.

Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, al fine di garantire possibilità di risoluzione a entità e gruppi, il Comitato dà opportune istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione al fine di limitare, in conformità all'articolo 10, paragrafo 11, lettera b), del presente regolamento, la possibilità per altri enti di detenere ►M1  passività sottoponibili al bail in ◄ , fatta eccezione per le passività detenute presso entità che fanno parte dello stesso gruppo.

5.  

In circostanze eccezionali, ove si applichi lo strumento del bail-in, talune passività possono essere escluse, integralmente o parzialmente, dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione quando:

a) 

non è possibile sottoporre a bail-in la passività in questione entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità nazionale di risoluzione pertinente;

b) 

l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire le attività, i servizi e le operazioni chiave;

c) 

l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare un ampio diffuso contagio, in particolare per quanto concerne i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, in grado di perturbare gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, anche in riferimento alle relative infrastrutture, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; o

d) 

l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale da causare ad altri creditori perdite superiori a quelle che si verificherebbero nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.

▼M1

Il Comitato valuta attentamente se le passività nei confronti di enti o entità che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 3, lettera h, del presente articolo debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma, al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.

Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in è esclusa o parzialmente esclusa ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività sottoponibile al bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, a condizione che il livello della svalutazione e conversione applicato alle altre passività sottoponibili al bail-in sia conforma al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

6.  

Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail in è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti fini o entrambi:

a) 

coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità al paragrafo 13, lettera a);

b) 

acquisire titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità al paragrafo 13, lettera b).

▼B

7.  

Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se:

a) 

gli azionisti, i detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre ►M1  passività sottoponibili al bail-in ◄ dell'ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15; e

b) 

il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.

8.  

Il contributo del Fondo di cui al paragrafo 7 del presente articolo, può essere finanziato nei modi seguenti:

a) 

con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito grazie ai contributi delle entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente alle norme stabilite nella direttiva 2014/59/UE nonché nell'articolo 67, paragrafo 4, e negli articoli 70 e 71 del presente regolamento;

b) 

qualora gli importi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, siano insufficienti, con l'importo costituito grazie ai mezzi di finanziamento alternativi di cui agli articoli 73 e 74.

9.  

In casi straordinari ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a fonti di finanziamento alternative dopo che:

a) 

il limite del 5 % di cui al paragrafo 7, lettera b), è stato raggiunto e

b) 

tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili sono state svalutate o interamente convertite.

10.  
In alternativa o in aggiunta, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 9, lettere a) e b), il contributo può provenire da risorse costituite grazie ai contributi ex ante di cui all'articolo 70 e non ancora utilizzate.
11.  
Ai fini del presente regolamento non si applica l'articolo 44, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE.
12.  

In sede di adozione della decisione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione:

a) 

il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità;

b) 

il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell'ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fosse esclusa; e

c) 

la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.

13.  

Il Comitato valuta, in base a una valutazione conforme all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, l'aggregato composto:

a) 

se del caso, dell'importo del quale devono essere svalutate le ►M1  passività sottoponibili al bail-in ◄ al fine di assicurare che il valore netto delle attività dell'ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e

b) 

se del caso, dell'importo per il quale le ►M1  passività sottoponibili al bail-in ◄ devono essere convertite in azioni o altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:

i) 

dell'ente soggetto a risoluzione; o

ii) 

dell'ente-ponte.

La valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre svalutare le ►M1  passività sottoponibili al bail-in ◄ o convertirle al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilisce il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), e per promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto a risoluzione o nell'ente-ponte e per permettere a questi ultimi di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e a esercitare le attività per le quali sono autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE.

Se il Comitato intende utilizzare lo strumento di separazione delle attività di cui all'articolo 26, l'importo di cui occorre svalutare le ►M1  passività sottoponibili al bail-in ◄ tiene conto, all'occorrenza, di una stima prudente del fabbisogno di capitale del veicolo per la gestione delle attività.

14.  
Le esclusioni di cui al paragrafo 5 possono essere applicate per escludere completamente una passività dalla svalutazione oppure per limitare la portata della svalutazione applicata a tale passività.
15.  
I poteri di svalutazione e di conversione sono conformi ai requisiti riguardanti l'ordine di priorità dei crediti stabiliti all'articolo 17 del presente regolamento.
16.  
L'autorità nazionale di risoluzione presenta immediatamente al Comitato il piano di riorganizzazione aziendale ricevuto conformemente all'articolo 52, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE dall'organo di amministrazione ovvero dalla persona o dalle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, di tale direttiva.

Entro due settimane dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale l'autorità nazionale di risoluzione competente fornisce al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale il Comitato valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità di cui all'articolo 2. La valutazione è completata d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE.

Se il Comitato è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, esso consente all'autorità nazionale di risoluzione di approvare il piano conformemente all'articolo 52, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. Se il Comitato non è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare le proprie perplessità all'organo di amministrazione ovvero alle persone o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, di tale direttiva e di imporre agli stessi una modifica del piano che tenga conto di tali perplessità conformemente all'articolo 52, paragrafo 8, di tale direttiva. In entrambe le situazioni ciò avviene d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE.

Entro due settimane dalla ricezione di tale comunicazione, l'organo di amministrazione ovvero la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, sottopongono un piano modificato all'approvazione dell'autorità nazionali di risoluzione. L'autorità nazionale di risoluzione presenta al Comitato il piano modificato unitamente alla sua valutazione dello stesso. Il Comitato valuta il piano modificato e dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di far sapere entro una settimana all'organo di amministrazione ovvero alla persona o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.

Il Comitato trasmette il piano di riorganizzazione di gruppo all'ABE.

Articolo 28

Sorveglianza da parte del Comitato

1.  

Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione

a) 

collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento della sua funzione di sorveglianza;

b) 

forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull'esecuzione dei programmi di risoluzione, sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, che potrebbero essere richiesti dal Comitato, incluse informazioni:

i) 

sul funzionamento e la situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente ponte e della società veicolo per la gestione delle attività;

ii) 

sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell'ente nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza;

iii) 

sui procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell'ente soggetto a risoluzione, a impugnazioni della decisione di risoluzione e della valutazione o a domande di indennizzo presentate da azionisti o creditori;

iv) 

sulla nomina, la revoca o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l'autorità nazionale di risoluzione, nonché sull'esecuzione dei loro compiti;

v) 

su ogni altra questione di rilievo per l'esecuzione del programma di risoluzione, ivi incluse tutte le potenziali violazioni delle salvaguardie previste dalla direttiva 2014/59/UE, che può essere sottoposta al Comitato;

vi) 

sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri di cui agli articoli da 63 a 72 della direttiva 2014/59/UE;

vii) 

sulla sostenibilità economica, la fattibilità, e l'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 27, paragrafo 16.

Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato una relazione finale sull'esecuzione del programma di risoluzione.

2.  
Sulla base delle informazioni fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione su qualsiasi aspetto dell'esecuzione del programma di risoluzione, e, in particolare, sugli elementi di cui all'articolo 23 nonché sull'esercizio dei poteri di risoluzione.
3.  
Qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, il programma di risoluzione può essere modificato. Si applica la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 29

Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento

1.  
Le autorità nazionali di risoluzione adottano le azioni necessarie per attuare le decisioni di cui al presente regolamento, in particolare esercitando un controllo sulle entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nonché sulle entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, adottando le misure necessarie a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 72 della direttiva 2014/59/UE e assicurando che le salvaguardie previste dalla predetta direttiva siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione attuano tutte le decisioni del Comitato loro destinate.

A tal fine, nel rispetto del presente regolamento, esse esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni fissate dalla stessa normativa. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. Qualsiasi azione intrapresa è conforme alle decisioni adottate dal Comitato ai sensi del presente regolamento.

In sede di attuazione di tali decisioni, le autorità nazionali di risoluzione si assicurano che siano rispettate le salvaguardie applicabili previste dalla direttiva 2014/59/UE.

2.  

Laddove un'autorità nazionale di risoluzione non abbia applicato o rispettato una decisione adottata dal Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo tale da mettere a rischio uno qualsiasi degli obiettivi di risoluzione ai sensi dell'articolo 14 oppure l'attuazione efficiente del programma di risoluzione, il Comitato può ordinare a un ente soggetto a risoluzione:

a) 

in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività di un ente soggetto a risoluzione;

b) 

in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di esigere, nelle circostanze previste all'articolo 21, la conversione di tutti gli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.

c) 

di adottare qualsiasi altra azione necessaria altro provvedimento necessario per conformarsi alla decisione in oggetto.

Il Comitato adotta una decisione ai sensi del primo comma, lettera c), solo se la misura riduce significativamente il rischio per l'obiettivo della risoluzione in questione o per l'attuazione efficiente del programma di risoluzione.

Prima di decidere l'imposizione di qualsiasi misura il Comitato comunica alle autorità nazionali di risoluzione interessate e alla Commissione la misura che intende adottare. Tale comunicazione comprende anche la descrizione dettagliata delle misure previste, le ragioni alla base delle stesse, nonché i dettagli della relativa data di entrata in vigore.

La comunicazione è trasmessa almeno 24 ore prima che le misure diventino effettive. In circostanze eccezionali, laddove non sia possibile dare un preavviso di 24 ore, il Comitato può effettuare la comunicazione a meno di 24 ore dalla prevista entrata in vigore delle misure.

3.  
L'ente soggetto a risoluzione si conforma a qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 2. Tali decisioni prevalgono su ogni decisione precedentemente adottata dalle autorità nazionali di risoluzione sulla stessa materia.
4.  
Ogni azione intrapresa dalle autorità nazionali di risoluzione riguardo a questioni che sono oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 2 è conforme a detta decisione.
5.  
Il Comitato pubblica sul suo sito Internet ufficiale una copia del programma di risoluzione oppure un avviso che riassuma gli effetti dell'azione di risoluzione, in particolare sui clienti al dettaglio. Le autorità nazionali di risoluzione si conformano agli obblighi procedurali applicabili di cui all'articolo 83 della direttiva 2014/59/UE.



CAPO 4

Cooperazione

Articolo 30

Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM

1.  
Il Comitato informa la Commissione di ogni azione intrapresa al fine di preparare la risoluzione di crisi. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri del Consiglio e della Commissione nonché il loro personale sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 88.
2.  
Nell'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente, in particolare nelle fasi di pianificazione della risoluzione, intervento precoce e risoluzione, conformemente agli articoli da 8 a 29. Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni.
3.  
La BCE o le autorità nazionali competenti trasmettono al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo autorizzati e le eventuali modifiche apportate agli stessi.
4.  
Ai fini del presente regolamento, la BCE può invitare il presidente del Comitato a partecipare in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ove ritenuto opportuno il Comitato può nominare un altro rappresentante per sostituire il presidente a tal fine.
5.  
Ai fini del presente regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per la risoluzione dell'ABE istituito in conformità dell'articolo 127 della direttiva 2014/59/UE.
6.  
Il Comitato si adopera per collaborare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi lo Strumento europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in presenza delle circostanze straordinarie di cui all'articolo 27, paragrafo 9, e nei casi in cui lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un'assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità con sede in uno Stato membro partecipante.
7.  
Ove necessario il Comitato conclude con la BCE e le autorità nazionali di risoluzione nonché le autorità nazionali competenti un memorandum d'intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi 2 e 4 nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.

Articolo 31

Cooperazione nell'ambito dell'SRM

1.  
Il Comitato svolge i propri compiti in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato, in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, approva e pubblica un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo.

Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato:

a) 

emana orientamenti e istruzioni generali alle autorità nazionali di risoluzione, le quali assolvono i compiti e adottano le decisioni di risoluzione nel rispetto degli stessi;

b) 

può esercitare in ogni momento i poteri di cui agli articoli da 34 a 37;

c) 

può richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento da parte loro dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

d) 

riceve dalle autorità nazionali di risoluzione progetti di decisione sui quali può esprimere un parere e, in particolare, indicare gli elementi dei progetti stessi non conformi al presente regolamento o alle istruzioni generali del Comitato.

Fatto salvo il capo 5 del presente titolo, ai fini della valutazione dei piani di risoluzione il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute conformemente all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

2.  
L'articolo 13, paragrafi da 4 a 10, e gli articoli da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE non si applicano alle relazioni tra le autorità nazionali di risoluzione. Non si applicano la decisione congiunta e le decisioni eventualmente adottate in assenza di una decisione congiunta ai sensi ►M1  dell'articolo 45 nonies  ◄ , della direttiva 2014/59/UE. A tali relazioni si applicano invece le pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 32

Consultazione e cooperazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi

1.  
Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, fatto salvo ogni obbligo di approvazione da parte del Consiglio o della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti o paesi terzi ai sensi degli articoli 7, 8, ►M1  da 12 a 12 duodecies  ◄ , 13, 18, 55 e da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE.

Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, il Comitato comunica alle autorità competenti e/o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione dello Stato membro non partecipante i piani, le decisioni o le misure di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, e 13 pertinenti per il gruppo.

2.  
Il Comitato, la BCE, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti concludono memorandum d'intesa che descrivano in termini generali la loro reciproca cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva 2014/59/UE.

Fatto salvo il primo comma, il Comitato conclude un memorandum d'intesa con l'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro non partecipante che sia quello d'origine di almeno un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato secondo le modalità di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

3.  
Ogni memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi in materia di segreto professionale.
4.  
Il Comitato conclude, per conto delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, intese di cooperazione non vincolanti in linea con le intese quadro di cooperazione dell'ABE di cui all'articolo 97, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Il Comitato comunica all'ABE la definizione di qualsiasi intesa di cooperazione.

Articolo 33

Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

1.  
In relazione alle procedure di risoluzione dei paesi terzi si applica il presente articolo finché non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell'entrata in vigore di un accordo internazionale di cui all'articolo 93, paragrafo 1, della citata direttiva con il paese terzo in questione nella misura in cui il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo non siano disciplinati da tale accordo.
2.  

Il Comitato valuta ed emana una raccomandazione per le autorità nazionali di risoluzione sul riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione avviate dalle autorità di risoluzione di un paese terzo in relazione a un ente o un'impresa madre di un paese terzo che ha:

a) 

una o più filiazioni nell'Unione con sede in uno o più Stati membri partecipanti; o

b) 

attività, diritti o passività situati in uno o più Stati membri partecipanti ovvero soggetti al diritto degli Stati membri partecipanti.

Il Comitato effettua la propria valutazione previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione e, laddove sia istituito un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/59/UE, con le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti.

La valutazione tiene debitamente conto degli interessi di ogni singolo Stato membro partecipante in cui opera l'ente o l'impresa madre del paese terzo, e, in particolare, dell'impatto che il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo potrebbero avere sulle altre parti del gruppo nonché sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in questione.

3.  

Il Comitato raccomanda di rifiutare il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione di cui al paragrafo 1 se ritiene che:

a) 

le procedure di risoluzione del paese terzo abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria di uno Stato membro partecipante; o

b) 

i creditori, inclusi in particolare i titolari di depositi ubicati o esigibili in uno Stato membro partecipante, in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione non beneficino dello stesso trattamento dei creditori e depositanti del paese terzo aventi analoghi diritti giuridici;

c) 

il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo abbia concrete implicazioni di bilancio per lo Stato membro partecipante; o infine

d) 

gli effetti del riconoscimento o dell'applicazione in questione risultino in contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro partecipante.

4.  
Le autorità nazionali di risoluzione attuano la raccomandazione del Comitato e chiedono il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione nei rispettivi territori ovvero spiegano al Comitato, in una dichiarazione motivata, le ragioni per cui non possono attuare la raccomandazione del Comitato.
5.  
Nell'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione a entità di paesi terzi, le autorità nazionali di risoluzione esercitano, se del caso, i poteri loro conferiti in base al disposto dell'articolo 94, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.



CAPO 5

Poteri di indagine

Articolo 34

Richieste di informazioni

1.  

Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, nonché avvalendosi appieno di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dal presente regolamento da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:

a) 

le entità di cui all'articolo 2;

b) 

i dipendenti delle entità di cui all'articolo 2;

c) 

i terzi cui le entità di cui all'articolo 2 hanno esternalizzato funzioni o attività.

2.  
Le entità e le persone di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste a norma di tale paragrafo. Gli obblighi di segreto professionale non esentano le predette entità e persone dall'obbligo di fornire le citate informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione degli obblighi di segreto professionale.
3.  
Qualora ottenga informazioni direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione interessate.
4.  
Il Comitato è in grado di ottenere, anche su base continuativa, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento, in particolare sul capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle passività relative a ogni ente soggetto ai suoi poteri di risoluzione.
5.  
Il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d'intesa sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.
6.  
Le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE se del caso, o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.

Articolo 35

Indagini generali

1.  
Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, e fatte salve le altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, il Comitato può svolgere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, tutte le indagini necessarie riguardo a tutte le persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, stabilite o situate in uno Stato membro partecipante.

A tal fine il Comitato può:

a) 

esigere la presentazione di documenti;

b) 

esaminare i libri e i registri contabili delle persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e farne copie o estratti;

c) 

ottenere spiegazioni, oralmente o per iscritto, dalle persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, ovvero da rappresentanti o dal personale delle stesse;

d) 

sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine.

2.  
Le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione del Comitato.

Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono situati i locali interessati prestano, in base al diritto nazionale, l'assistenza necessaria anche per quanto concerne l'agevolazione dell'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, in modo che tali diritti possano essere esercitati.

Articolo 36

Ispezioni in loco

1.  
Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, e fatte salve le altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione, il Comitato può svolgere, conformemente all'articolo 37 e previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione nonché alle pertinenti autorità nazionali competenti interessate, cooperando con le stesse ove opportuno, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone giuridiche.
2.  
I funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dal Comitato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, e possono esercitare tutti i poteri loro di cui all'articolo 35, paragrafo 1.
3.  
Le persone giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dal Comitato.
4.  
I funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone che li accompagnano in quanto autorizzate o incaricate da tali autorità prestano attivamente assistenza, sotto la supervisione e il coordinamento del Comitato, ai funzionari del Comitato e alle altre persone autorizzate da quest'ultimo. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco, così come altre persone che li accompagnano autorizzate o nominate da tali autorità.
5.  
Qualora i funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che una persona si oppone a un'ispezione ordinata a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati prestano loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su qualunque locale commerciale nonché libro e registro contabile. Qualora non dispongano di tale potere, le autorità nazionali di risoluzione interessate esercitano i poteri di cui dispongono per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.

Articolo 37

Autorizzazione di un'autorità giudiziaria

1.  
Se un'ispezione in loco ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza prevista all'articolo 36, paragrafo 5, necessita, in base alle normative nazionali, di un'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria, si procede alla richiesta di tale autorizzazione.
2.  
Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione del Comitato e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né eccessive, in considerazione dell'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere al Comitato di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali esso sospetta una violazione delle decisioni di cui all'articolo 29, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo del Comitato. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione del Comitato.



CAPO 6

Sanzioni

Articolo 38

Sanzioni pecuniarie

1.  
Ove ritenga che un'entità di cui all'articolo 2, per negligenza o intenzionalmente, abbia commesso una delle violazioni elencate al paragrafo 2, il Comitato adotta una decisione con cui irroga una sanzione pecuniaria conformemente al paragrafo 3.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente dall'entità in questione se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione del fatto che essa, il suo organo di amministrazione o la sua alta dirigenza hanno agito deliberatamente per commettere la violazione.

2.  

Le sanzioni pecuniarie sono irrogate alle entità di cui all'articolo 2 per le violazioni seguenti:

a) 

non aver fornito le informazioni richieste a norma dell'articolo 34;

b) 

non essersi sottoposte a un'indagine generale conformemente all'articolo 35 o a ispezioni in loco a norma dell'articolo 36;

c) 

non essersi conformate a una decisione rivolta loro dal Comitato a norma dell'articolo 29.

3.  

Le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, partono da un importo base pari a una percentuale del fatturato totale netto annuo dell'impresa nell'esercizio precedente, comprensivo del reddito lordo derivante da interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote e altri titoli a rendimento fisso o variabile, proventi per commissioni o provvigioni ai sensi dell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure, per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta nazionale al 19 agosto 2014, nel rispetto dei limiti seguenti:

a) 

per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'importo base va da un minimo dello 0,05 % a un massimo dello 0,15 %;

b) 

per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), l'importo base va da un minimo dello 0,25 % a un massimo dello 0,5 %.

Per decidere se l'importo base delle sanzioni pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, oppure a quello intermedio o al più alto dei limiti di cui al primo comma, il Comitato tiene conto del fatturato annuo dell'entità interessata nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per le entità il cui fatturato annuo è inferiore a 1 000 000 000 di EUR, al livello intermedio per quelle il cui fatturato annuo è compreso tra 1 000 000 000 e 5 000 000 000 di EUR, e al livello più alto per quelle il cui fatturato annuo è superiore a 5 000 000 000 di EUR.

4.  
Gli importi base di cui al paragrafo 3 sono, se necessario, soggetti ad adeguamento in presenza dei fattori aggravanti e attenuanti di cui ai paragrafi 5 e 6, mediante applicazione dei corrispondenti coefficienti elencati al paragrafo 9.

Il coefficiente attenuante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti attenuanti, la differenza tra l'importo base e quello risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente attenuante è sottratta dall'importo base.

Il coefficiente aggravante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti aggravanti, la differenza tra l'importo base e l'importo risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.

5.  

In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori aggravanti:

a) 

intenzionalità della violazione;

b) 

carattere reiterato della violazione;

c) 

durata della violazione superiore a tre mesi;

d) 

evidenziazione, attraverso la violazione l'infrazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa;

e) 

assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata;

f) 

mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini.

6.  

In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori attenuanti:

a) 

durata della violazione inferiore a dieci giorni lavorativi;

b) 

esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione;

c) 

notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato;

d) 

adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro.

7.  
Fermi restando i paragrafi da 2 a 6, le sanzioni pecuniarie applicate non superano l'1 % del fatturato annuo dell'entità interessata di cui al paragrafo 1 nell'esercizio precedente.

In deroga al primo comma, nel caso in cui l'entità abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, un beneficio economico dalla violazione, la sanzione pecuniaria, laddove i profitti realizzati o le perdite evitate grazie alla violazione siano quantificabili, è pari almeno a tale beneficio.

Se l'azione od omissione di un'entità di cui al paragrafo 1 dà adito a più di una delle violazioni di cui al paragrafo 2, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore calcolata conformemente al presente articolo in relazione a una sola delle violazioni stesse.

8.  
Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, il Comitato può raccomandare alle autorità nazionali di risoluzione di intervenire per assicurare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie conformemente agli articoli da 110 a 114 della direttiva 2014/59/UE e alla legislazione nazionale eventualmente applicabile.
9.  

Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori aggravanti:

a) 

in caso di carattere reiterato della violazione, per ogni volta che essa è stata reiterata si applica un coefficiente aggiuntivo pari a 1,1;

b) 

in caso di durata della violazione superiore a tre mesi si applica un coefficiente pari a 1,5;

c) 

in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;

d) 

in caso di intenzionalità della violazione si applica un coefficiente di 2;

e) 

in caso di assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata, si applica un coefficiente pari a 1,7;

f) 

in caso di mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente pari a 1,5.

Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori attenuanti:

a) 

in caso di durata della violazione inferiore a 10 giorni lavorativi, si applica un coefficiente pari a 0,9;

b) 

in caso di esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza dell'entità, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione, si applica un coefficiente pari a 0,7;

c) 

in caso di notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato, si applica un coefficiente pari a 0,4;

d) 

in caso di adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.

Articolo 39

Penalità di mora

1.  

Il Comitato, mediante decisione, irroga una penalità di mora a un'entità di cui all'articolo 2 per obbligare:

a) 

tale entità a conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 34;

b) 

una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma di tale articolo;

c) 

una persona di cui all'articolo 35, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire in maniera completa documentazione, dati, procedure o altro materiale richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma di tale articolo;

d) 

una persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma di tale articolo.

2.  
Una penalità di mora è efficace e proporzionata. Essa è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'entità di cui all'articolo 2 o la persona interessata non si conforma alle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.
3.  
Fermo restando il paragrafo 2, l'importo di una penalità di mora è pari allo 0,1 % del fatturato medio giornaliero nell'esercizio precedente. Una penalità di mora è calcolata dalla data stabilita nella decisione che irroga la penalità di mora.
4.  
Una penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione del Comitato.

Articolo 40

Audizione delle persone interessate dal procedimento

1.  
Prima di prendere la decisione di irrogare una sanzione pecuniaria e/o una penalità di mora ai sensi degli articoli 38 e 39, il Comitato dà alle persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. Il Comitato basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
2.  
Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone fisiche o giuridiche interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo del Comitato, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.

Articolo 41

Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e penalità di mora

1.  

Il Comitato pubblica le decisioni che irrogano le sanzioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafo 1, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa pregiudicare la risoluzione dell'entità interessata. La pubblicazione avviene in forma anonima ove ricorra una delle seguenti circostanze:

a) 

se le informazioni pubblicate contengono dati personali e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

b) 

se la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c) 

se la pubblicazione provochi, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte.

In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo ragionevole se è prevedibile che i motivi per una pubblicazione anonima vengano meno nell'arco di tale periodo.

Il Comitato informa l'ABE in merito a tutte le sanzioni pecuniarie e penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 e fornisce informazioni in merito allo stato dei ricorsi e al relativo esito.

2.  
Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 sono di natura amministrativa.
3.  
Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili vigenti nello Stato membro partecipante sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri partecipanti designa a tal fine, informandone il Comitato e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni degli Stati membri partecipanti.

4.  
Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono assegnati al Fondo.



PARTE III

QUADRO ISTITUZIONALE



TITOLO I

IL COMITATO

Articolo 42

Status giuridico

1.  
È istituito il Comitato. Il Comitato è un'agenzia dell'Unione con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità giuridica.
2.  
In ciascuno Stato membro, il Comitato gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3.  
Il Comitato è rappresentato dal suo presidente.

Articolo 43

Composizione

1.  

Il Comitato è composto da:

a) 

il presidente nominato conformemente all'articolo 56;

b) 

altri quattro membri a tempo pieno nominati conformemente all'articolo 56;

c) 

un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione.

2.  
Ogni membro, incluso il presidente, dispone di un solo voto.
3.  
La Commissione e la BCE designano ciascuna un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie in qualità di osservatore permanente.

I rappresentanti della Commissione e della BCE hanno il diritto di partecipare alle discussioni e hanno accesso a tutti i documenti.

4.  
Nel caso in cui vi sia più di un'autorità nazionale di risoluzione in uno Stato membro partecipante, un secondo rappresentante è autorizzato a partecipare come osservatore senza diritto di voto.
5.  

La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:

a) 

la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 50;

b) 

la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 54;

c) 

il presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 56;

d) 

un segretariato, che fornisce il sostegno tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato.

Articolo 44

Conformità con il diritto dell'Unione

Il Comitato agisce in conformità con il diritto dell'Unione, in particolare con le decisioni adottate dal Consiglio e dalla Commissione a norma del presente regolamento.

Articolo 45

Responsabilità

1.  
Il Comitato risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dell'attuazione del presente regolamento, in conformità ai paragrafi da 2 a 8.
2.  
Il Comitato trasmette al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 46, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento. Fatti salvi gli obblighi in materia di segreto professionale, tale relazione è pubblicata sul sito web del Comitato.
3.  
Il presidente presenta altresì pubblicamente la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.  
Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sullo svolgimento dei compiti di risoluzione del Comitato. Un'audizione ha luogo almeno una volta ogni anno.
5.  
Il presidente può essere ascoltato dal Consiglio, su richiesta di quest'ultimo, sullo svolgimento dei compiti di risoluzione del Comitato.
6.  
Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad esso rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio, conformemente alle proprie procedure e in ogni caso entro cinque settimane dal ricevimento.
7.  
Su richiesta, il presidente tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE. Il Parlamento europeo e il Comitato concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi in materia di segreto professionale imposti al Comitato dal presente regolamento e quando il Comitato agisce in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.
8.  
Durante le indagini del Parlamento europeo, il Comitato collabora con il Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE e dei regolamenti di cui all'articolo 226 TFUE. Entro sei mesi dalla nomina del presidente, il Comitato e il Parlamento europeo concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sullo svolgimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo in virtù dell'articolo 226 TFUE, tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, incluse le norme sul trattamento e la protezione delle informazioni classificate o delle informazioni riservate di altra natura, la cooperazione nell'ambito delle audizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del presente regolamento, delle discussioni orali riservate, delle relazioni, delle risposte a interrogazioni e quesiti e delle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del presidente, del vicepresidente e dei quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 46

Parlamenti nazionali

1.  
A causa dei compiti specifici conferiti al Comitato dal presente regolamento, i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di rispondere, e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto, a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del presente regolamento e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto.
2.  
Nel momento stesso in cui presenta la relazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, il Comitato la trasmette direttamente anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti. I parlamenti nazionali possono rivolgere al Comitato le loro osservazioni motivate su tale relazione. Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle osservazioni o ai quesiti ad esso rivolti dai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, conformemente alle proprie procedure.
3.  
Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione. Il presidente è obbligato a seguire tale invito.
4.  
Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per lo svolgimento dei compiti non attribuiti al Comitato, al Consiglio o alla Commissione dal presente regolamento e per lo svolgimento delle attività da essi eseguite conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 47

Indipendenza

1.  
Nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.
2.  
Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), svolgono i rispettivi compiti in conformità delle decisioni del Comitato del Consiglio e della Commissione. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Nell'ambito delle deliberazioni e del processo decisionale in seno al Comitato, essi esprimono il proprio parere e votano in modo indipendente.

3.  
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente, il vicepresidente o i membri del Comitato.
4.  
Conformemente allo statuto dei funzionari stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 8 ) («statuto»), di cui all'articolo 87, paragrafo 6, del presente regolamento, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, terminato l'incarico, continuano ad essere tenuti ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.

Articolo 48

Sede

Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio.



TITOLO II

COMITATO IN SESSIONE PLENARIA

Articolo 49

Partecipazione alle sessioni plenarie

Tutti i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, partecipano alle sessioni plenarie.

Articolo 50

Compiti

1.  

Il Comitato in sessione plenaria:

a) 

adotta, ogni anno entro il 30 novembre, il programma di lavoro annuale del Comitato per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal presidente, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BCE;

b) 

adotta e monitora il bilancio annuale del Comitato a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, e approva i conti definitivi del Comitato e solleva il presidente dalla responsabilità a norma dell'articolo 63, paragrafi 4 e 8;

c) 

fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, decide in merito al ricorso al Fondo, se il sostegno del Fondo, in un dato intervento di risoluzione, è richiesto al di sopra della soglia di 5 000 000 000 di EUR per la quale la ponderazione del sostegno alla liquidità è pari a 0,5;

d) 

non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 000 000 000 di EUR, valuta l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e fornisce documenti di orientamento cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione, in particolare, se del caso, differenziando tra liquidità e altre forme di sostegno;

e) 

decide in merito alla necessità di raccogliere contributi straordinari ex post a norma dell'articolo 71, ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72, ai mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73 e 74, e alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità dell'articolo 78, compreso il sostegno del Fondo al di sopra della soglia di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

f) 

decide in merito agli investimenti a norma dell'articolo 75;

g) 

adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all'articolo 45, la quale dovrà contenere spiegazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio;

h) 

adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell'articolo 64;

i) 

adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

j) 

adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

k) 

adotta il proprio regolamento interno e il regolamento del Comitato in sessione esecutiva;

l) 

ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («regime applicabile») all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (di seguito «poteri dell'autorità di nomina»);

m) 

adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile a norma dell'articolo 110 dello statuto;

n) 

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

o) 

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni e valutazioni dell'audit interno o esterno e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

p) 

prende ogni decisione relativa alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato;

q) 

approva il quadro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, per la definizione delle modalità pratiche della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.

2.  
In sede di decisione, la sessione plenaria del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 6 e 14.

Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il programma di risoluzione preparato dalla sessione esecutiva è considerato adottato a meno che, entro tre ore dalla presentazione del progetto da parte della sessione esecutiva alla sessione plenaria, almeno un membro della sessione plenaria abbia convocato una riunione del Comitato in sessione plenaria. In questo caso, la sessione plenaria decide in merito al programma di risoluzione.

3.  
Il Comitato in sessione plenaria adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al presidente i poteri di autorità di nomina e stabilisce le condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il presidente è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In circostanze eccezionali il Comitato in sessione plenaria può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al presidente e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal presidente.

Articolo 51

Riunione del Comitato in sessione plenaria

1.  
Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato in sessione plenaria conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a).
2.  
Il Comitato in sessione plenaria tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il rappresentante della Commissione può chiedere al presidente di convocare una riunione del Comitato in sessione plenaria. Se il presidente non convoca una riunione entro i termini previsti, ne comunica per iscritto i motivi.
3.  
Se del caso, il Comitato può invitare osservatori, oltre a quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 3, a partecipare alle sue riunioni in sessione plenaria su base ad hoc, compreso un rappresentante dell'ABE.
4.  
Il Comitato fornisce il servizio di segretariato per il Comitato in sessione plenaria.

Articolo 52

Disposizioni generali sul processo decisionale

1.  
Il Comitato in sessione plenaria adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
2.  
In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché quelle relative alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 78, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili nel Fondo, sono prese a maggioranza semplice dei membri del Comitato pari almeno al 30 % dei contributi. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
3.  
In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del presente articolo, riguardanti la raccolta di contributi ex post a norma dell'articolo 71, i prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72, i mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73 e 74, nonché la messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 78 al di sopra dei mezzi finanziari disponibili nel Fondo, sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 50 % dei contributi durante il periodo transitorio di otto anni fino alla completa messa in comune del Fondo, e a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 30 % dei contributi successivamente. Ciascun membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
4.  
Il Comitato adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le modalità di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.



TITOLO III

COMITATO IN SESSIONE ESECUTIVA

Articolo 53

Partecipazione alle sessioni esecutive

1.  
Il Comitato in sessione esecutiva è composto dal presidente e dai quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce ogniqualvolta è necessario.

Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono convocate dal presidente, su sua iniziativa, o a richiesta di uno dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Se del caso, il Comitato in sessione esecutiva può invitare osservatori aggiuntivi oltre a quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 3, compreso un rappresentante dell'ABE, e invita le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti a partecipare alle sue riunioni in caso di deliberazioni su un gruppo che possiede filiazioni o succursali significative in tali Stati membri non partecipanti. La partecipazione è su base ad hoc.

2.  
Conformemente ai paragrafi 3 e 4, i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), partecipano alle sessioni esecutive del Comitato.
3.  
In caso di deliberazioni su un'entità di cui all'articolo 2 o un gruppo di entità stabilite in un solo Stato membro partecipante, anche il membro nominato da tale Stato membro partecipa alle deliberazioni e al processo decisionale, e si applicano le norme stabilite dall'articolo 55, paragrafo 1.
4.  
In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, nonché i membri nominati dagli Stati membri in cui è stabilita una filiazione o un'entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata partecipano altresì al processo decisionale, e si applicano le norme stabilite dall'articolo 55, paragrafo 2.
5.  
I membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), garantiscono la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni e delle azioni di risoluzione adottati dalle diverse formazioni del Comitato in sessione esecutiva, in particolare per quanto concerne il ricorso al Fondo.

Articolo 54

Compiti

1.  

Il Comitato in sessione esecutiva:

a) 

prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria;

b) 

prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento, salvo disposizione contraria del presente regolamento;

2.  

Nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato:

a) 

prepara, valuta e approva i piani di risoluzione delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi, conformemente agli articoli 8, 10 e 11;

b) 

applica obblighi semplificati a determinate entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e a entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi, conformemente all'articolo 11;

c) 

determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi, sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento conformemente all'articolo 12;

d) 

fornire alla Commissione, il prima possibile, un programma di risoluzione a norma dell'articolo 18, accompagnato da tutte le informazioni pertinenti che le permettano, a tempo debito, di valutare e prendere una decisione o, se del caso, di proporre una decisione al Consiglio, a norma dell'articolo 18, paragrafo 7;

e) 

decidere in merito alla parte II del bilancio del Comitato, che riguarda il Fondo, in conformità dell'articolo 60.

3.  
Se necessario, per motivi di urgenza, il Comitato in sessione esecutiva può adottare determinate decisioni provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria, in particolare su questioni di gestione amministrativa, comprese le questioni di bilancio.
4.  
Il Comitato in sessione esecutiva tiene informato il Comitato in sessione plenaria delle decisioni che adotta in materia di risoluzione.

Articolo 55

Processo decisionale

1.  
In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.
2.  
In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.
3.  
In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.



TITOLO IV

PRESIDENTE

Articolo 56

Nomina e compiti

1.  
Il Comitato è presieduto da un presidente a tempo pieno.
2.  

Il presidente ha la responsabilità:

a) 

di preparare i lavori delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni;

b) 

di tutte le questioni riguardanti il personale;

c) 

delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente;

d) 

della stesura del progetto di bilancio del Comitato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, e dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'articolo 63;

e) 

della gestione del Comitato;

f) 

dell'esecuzione del programma di lavoro annuale del Comitato;

g) 

della preparazione, ogni anno, del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 45 comprendente una parte dedicata alle attività di risoluzione del Comitato e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo il presidente è affiancato da personale apposito.

3.  
Il presidente è affiancato da un vicepresidente.

Il vicepresidente svolge le funzioni del presidente in assenza o in caso di ragionevole impedimento di quest'ultimo, conformemente al presente regolamento.

4.  
Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), sono designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), sono scelti sulla base di una procedura di selezione aperta, che rispetta i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente e tempestivamente informati sulla procedura in ogni fase del suo svolgimento.
5.  
Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, tale mandato non è rinnovabile.

Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non hanno incarichi a livello nazionale, dell'Unione o internazionale.

6.  
Previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione fornisce al Parlamento europeo l'elenco dei candidati selezionati per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), e ne informa il Consiglio.

In deroga al primo comma, per la nomina dei primi membri del Comitato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione fornisce l'elenco dei candidati selezionati senza consultare il Comitato.

La Commissione presenta una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), al Parlamento europeo per approvazione. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

7.  
In deroga al paragrafo 5, il mandato del primo presidente nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è di tre anni; tale mandato può essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.
8.  
Il presidente il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
9.  
Se il presidente o il vicepresidente o un membro di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o ha commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo dall'incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

A tal fine il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che essi ritengono soddisfatte le condizioni per la rimozione del presidente, del vicepresidente o dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), dall'incarico; la Commissione risponde a tale comunicazione.



TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE



CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 57

Risorse

1.  
Il Comitato ha la responsabilità di assegnare le risorse finanziarie e umane necessarie all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.
2.  
Il finanziamento del bilancio del Comitato o delle sue attività di risoluzione a norma del presente regolamento non può, in alcuna circostanza, comportare un impegno di bilancio per gli Stati membri.

Articolo 58

Bilancio

1.  
Il Comitato dispone di un bilancio autonomo che non fa parte del bilancio dell'Unione. Tutte le entrate e le spese del Comitato sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Comitato.
2.  
Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Comitato devono essere in pareggio.
3.  
Il bilancio comprende due parti: la parte I riguarda l'amministrazione del Comitato e la parte II riguarda il Fondo.

Articolo 59

Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato

1.  
Le entrate della parte I del bilancio sono costituite dai contributi annui necessari per coprire le spese amministrative annuali stimate.
2.  
Le spese della parte I del bilancio comprendono almeno le spese amministrative, operative, per personale, remunerazione, di infrastruttura e per la formazione professionale.
3.  
Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali di risoluzione di applicare commissioni conformemente alla legislazione nazionale, a copertura delle proprie spese amministrative del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le spese sostenute per collaborare con il Comitato e assisterlo.

Articolo 60

Parte II del bilancio riguardante il Fondo

1.  

Le entrate della parte II del bilancio sono costituite in particolare:

a) 

dai contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 67, paragrafo 4, e agli articoli 69, 70 e 71;

b) 

dai prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 72, paragrafo 1;

c) 

dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente agli articoli 73 e 74;

d) 

dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel Fondo conformemente all'articolo 75;

e) 

qualsiasi parte delle spese sostenute ai fini indicati all'articolo 76 che sono recuperate nell'ambito della procedura di risoluzione.

2.  

Le spese della parte II del bilancio sono costituite:

a) 

dalle spese per i fini indicati all'articolo 76;

b) 

dagli investimenti a norma dell'articolo 75;

c) 

dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 72, paragrafo 1;

d) 

dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente agli articoli 73 e 74.

Articolo 61

Elaborazione ed esecuzione del bilancio

1.  
Entro il 15 febbraio di ogni anno il presidente redige il progetto di bilancio del Comitato, compreso uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l'esercizio successivo, unitamente alla tabella dell'organico, e lo trasmette al Comitato per approvazione.
2.  
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato in seduta plenaria adegua, se del caso, il progetto trasmesso dal presidente e approva il bilancio finale del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico.

Articolo 62

Audit interno e controlli

1.  
All'interno del Comitato è creata una funzione di audit che deve essere esercitata conformemente agli standard internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal Comitato, risponde a quest'ultimo della verifica che i sistemi di esecuzione del bilancio e le procedure di bilancio del Comitato funzionino correttamente.
2.  
Il revisore interno consiglia il Comitato riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
3.  
Il Comitato è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.

Articolo 63

Esecuzione del bilancio, rendicontazione e scarico della responsabilità

1.  
Il presidente esercita la funzione di ordinatore e dà esecuzione al bilancio del Comitato.
2.  
Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario, alla Corte dei conti, per le sue osservazioni.

Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del Comitato nonché al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

3.  
Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione i conti provvisori del Comitato per l'esercizio finanziario precedente.
4.  
Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori del Comitato, il presidente redige, sotto la propria responsabilità, i conti definitivi del Comitato e li trasmette per approvazione al Comitato in sessione plenaria.
5.  
Entro il 1o luglio di ogni anno, il presidente, previa approvazione del Comitato, trasmette i conti definitivi dell'esercizio finanziario precedente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6.  
Se la Corte dei conti invia osservazioni il presidente risponde entro il 30 settembre.
7.  
Ogni anno entro il 15 novembre i conti definitivi dell'esercizio finanziario precedente sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
8.  
Il Comitato in sessione plenaria solleva il presidente dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio.
9.  
Il presidente, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, invia all'istituzione dell'Unione che le richieda le informazioni cui fanno riferimento i conti del Comitato, fatti salvi gli obblighi di segreto professionale.

Articolo 64

Disposizioni finanziarie

Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura dettagliata per l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio, conformemente agli articoli 61 e 63.

Nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE conformemente all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).

Articolo 65

Contributi alle spese amministrative del Comitato

1.  
Le entità di cui all'articolo 2 contribuiscono alla parte I del bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo.
2.  
Gli importi dei contributi sono fissati a un livello tale da consentire che le entrate che ne derivano siano in linea di massima sufficienti a garantire ogni anno il pareggio della parte I del bilancio del Comitato.
3.  
Il Comitato stabilisce e raccoglie, a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 5 del presente articolo, i contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 in una decisione indirizzata all'entità interessata. Il Comitato applica regole procedurali, informative e di altro tipo intese a garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.
4.  
Gli importi raccolti in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 sono utilizzati unicamente per gli scopi del presente regolamento.
5.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all'articolo 93 per:

a) 

determinare il tipo di contributi e le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;

b) 

specificare le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente;

c) 

determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo.

Articolo 66

Misure antifrode

1.  
Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), il Comitato, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Comitato utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo interistituzionale.
2.  
La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dal Comitato.
3.  
L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dal Comitato conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 ( 11 ) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.



CAPO 2

Il Fondo di risoluzione unico



Sezione 1

Costituzione del fondo

Articolo 67

Disposizioni generali

1.  
È istituito il Fondo di risoluzione unico («Fondo»). Esso è alimentato conformemente alle norme relative al trasferimento dei fondi raccolti a livello nazionale verso il Fondo secondo le modalità stabilite dall'Accordo.
2.  
Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine di garantire un'applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui alla parte II, titolo I, e in conformità degli obiettivi della risoluzione e ai principi che disciplinano la risoluzione di cui agli articoli 14 e 15. In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali rispondono per le spese o le perdite del Fondo.
3.  
Il proprietario del Fondo è il Comitato.
4.  
I contributi di cui agli articoli 69, 70 e 71 sono raccolti presso le entità di cui all'articolo 2 dalle autorità nazionali di risoluzione e sono trasferiti al Fondo conformemente all'Accordo.

Articolo 68

Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione

Gli Stati membri partecipanti istituiscono meccanismi di finanziamento ai sensi dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE e conformemente al presente regolamento.

Articolo 69

Livello-obiettivo

1.  
Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1o gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione del presente paragrafo in virtù dell'articolo 99, paragrafo 6, il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti.
2.  
Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all'articolo 70 e raccolti a norma dell'articolo 67, paragrafo 4, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.
3.  
Il Comitato proroga il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 di un massimo di quattro anni se il Fondo ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale che eccede lo 0,5 % dell'ammontare totale dei depositi protetti di cui al paragrafo 1 e quando i criteri dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, lettera b), sono soddisfatti.
4.  
Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

Quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo la contribuzione regolare tiene debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici.

5.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare quanto segue:

a) 

i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2;

b) 

i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3;

c) 

i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.

Articolo 70

Contributi ex ante

1.  
Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.
2.  
Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE o dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5 % del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

a) 

un contributo fisso proporzionale basato sull'importo delle passività dell'ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

b) 

un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l'importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5 % del livello-obiettivo.

3.  
I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili di pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo.
4.  
I contributi da parte di ciascuna entità di cui all'articolo 2 che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati a tali entità.
5.  
Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione possono prevedere che tali meccanismi utilizzino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti dagli enti tra il 17 giugno 2010 e la data di entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE, per compensare gli enti per i contributi ex ante che a essi è stato chiesto di versare a beneficio del Fondo. Tale restituzione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2014/49/UE.
6.  
Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.
7.  

Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell'ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:

a) 

l'applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;

b) 

le modalità pratiche dell'attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell'atto delegato.

Articolo 71

Contributi straordinari ex post

1.  
Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo nelle azioni di risoluzione, sono raccolti presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. L'importo totale di detti contributi straordinari è calcolato e ripartito fra gli enti a norma degli articoli 69 e 70.

L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo dell'importo annuale dei contributi determinato in conformità dell'articolo 70.

2.  
Il Comitato, di propria iniziativa dopo aver consultato l'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, differisce integralmente o parzialmente, in conformità degli atti delegati di cui al paragrafo 3, il pagamento dei contributi straordinari ex post di un ente ai sensi del paragrafo 1, se ciò è necessario a proteggere la sua posizione finanziaria. Tale differimento non può essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, ma può essere rinnovato su richiesta dell'ente. I contributi differiti ai sensi del presente paragrafo sono versati successivamente nel momento in cui il pagamento degli stessi non mette più a rischio la posizione finanziaria dell'ente.
3.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento di contributi ex post da parte di un'entità di cui all'articolo 2 può essere parzialmente o integralmente differito ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.

Articolo 72

Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento della risoluzione

1.  

Il Comitato decide di chiedere prestiti volontari per il Fondo ai meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:

a) 

gli importi raccolti in base all'articolo 70 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione;

b) 

i contributi straordinari ex post previsti dall'articolo 71 non sono accessibili immediatamente; e

c) 

i mezzi di finanziamento alternativi previsti dall'articolo 73 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.

2.  
Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione decidono in merito a detta richiesta a norma dell'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 106, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.
3.  
Il Comitato può decidere di concedere prestiti ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti, se la richiesta è effettuata a norma dell'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 106, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 73

Mezzi di finanziamento alternativi

1.  
Il Comitato può contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso gli enti, gli enti finanziari o altri terzi che offrono condizioni finanziarie migliori al momento più opportuno in modo da rendere ottimale il costo del finanziamento e mantenere la sua reputazione, quando le somme raccolte a norma degli articoli 70 e 71 non sono immediatamente accessibili o non sono sufficienti a coprire le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione.
2.  
I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma degli articoli 69, 70 e 71 entro il periodo di durata del prestito.
3.  
Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico della parte II del bilancio del Comitato e non del bilancio dell'Unione o degli Stati membri partecipanti.

Articolo 74

Accesso a strumenti di finanziamento

Il Comitato stipula per il Fondo meccanismi di finanziamento, compresi, ove possibile, meccanismi pubblici, in relazione alla disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi che possano essere impiegati conformemente all'articolo 76, qualora le somme raccolte o disponibili a norma degli articoli 70 e 71 non siano sufficienti ad adempiere agli obblighi del Fondo.



Sezione 2

Amministrazione del Fondo

Articolo 75

Investimenti

1.  
Il Comitato amministra il Fondo a norma del presente regolamento e degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 4.
2.  
Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri proventi degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nel Fondo.
3.  
Il Comitato possiede una strategia di investimento prudente e sicura, quale stabilita negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e investe gli importi detenuti nel Fondo in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto degli atti delegati di cui all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché delle altre pertinenti disposizioni del suddetto regolamento. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale, geografico e in modo proporzionale. Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura stabilita all'articolo 93 riguardo alle regole dettagliate per l'amministrazione del Fondo e ai principi e criteri generali che governano la sua strategia di investimento.



Sezione 3

Ricorso al Fondo

Articolo 76

Missione del Fondo

1.  

Nell'ambito del programma di risoluzione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione ad entità di cui all'articolo 2, il Comitato può utilizzare il Fondo solo nella misura necessaria ad assicurare l'efficace applicazione degli strumenti di risoluzione per conseguire i seguenti scopi:

a) 

garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività;

b) 

erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;

c) 

acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione;

d) 

versare contributi a un ente-ponte e a una società veicolo per la gestione delle attività;

e) 

pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 16;

f) 

fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione al posto della svalutazione o conversione delle passività di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e si decida di escludere determinati creditori dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5;

g) 

avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a f).

2.  
Il Fondo può essere utilizzato per avviare le azioni di cui al paragrafo 1 anche nei confronti dell'acquirente nel contesto dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa.
3.  
Il Fondo non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un'entità di cui all'articolo 2 o per ricapitalizzare tale entità. Qualora il ricorso al Fondo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un'entità di cui all'articolo 2 al Fondo, si applicano i principi che disciplinano il ricorso al Fondo enunciati all'articolo 27.
4.  
Il Comitato non può detenere i contributi di cui al paragrafo 1, lettera f), per un periodo superiore a cinque anni.

Articolo 77

Ricorso al Fondo

Il ricorso al Fondo è subordinato all'Accordo in base al quale gli Stati membri partecipanti concordano nel trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale a norma del presente regolamento e della direttiva 2014/59/UE ed è conforme ai principi stabiliti nel suddetto accordo.

Di conseguenza, finché il Fondo non raggiunga il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, ma non oltre otto anni dalla data di applicazione del presente articolo, il Comitato fa ricorso al Fondo conformemente ai principi basati su una divisione del Fondo in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante, come pure su una progressiva unificazione dei diversi fondi raccolti a livello nazionale assegnati ai comparti nazionali del Fondo, secondo quanto stabilito nell'accordo.

Articolo 78

Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo che interessano enti di Stati membri non partecipanti

Nel caso di una risoluzione di gruppo che interessa enti con sede in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti con sede in uno o più Stati membri non partecipanti dall'altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 79

Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione

1.  
Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato sia responsabile per gli importi di cui all'articolo 109, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59/UE.

Il pertinente sistema di garanzia dei depositi si surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti garantiti nella procedura di liquidazione per un importo pari al loro pagamento.

2.  
La determinazione dell'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è conforme alle condizioni di cui all'articolo 20.
3.  
Prima di decidere, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde, il Comitato consulta l'autorità designata interessata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE, tenendo pienamente conto dell'urgenza della questione in esame.
4.  
Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un'altra entità tramite lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l'ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l'importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all'articolo 6 di tale direttiva.
5.  
Fermi restando i paragrafi da 1a 4, qualora i mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in maniera conforme e siano successivamente ridotti a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, l'ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

La passività di un sistema di garanzia dei depositi non supera l'ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.

In ogni circostanza, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente regolamento non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.



TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 80

Privilegi e immunità

Al Comitato e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 81

Regime linguistico

1.  
Al Comitato si applica il regolamento n. 1 del Consiglio ( 12 ).
2.  
Il Comitato decide riguardo al regime linguistico interno del Comitato.
3.  
Il Comitato può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l'invio dei documenti alle istituzioni o agli organi dell'Unione.
4.  
Il Comitato può concordare con ogni autorità nazionale di risoluzione la lingua o le lingue in cui devono essere redatti i documenti da inviare alle autorità nazionali di risoluzione o che queste ultime devono inviare.
5.  
I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Comitato sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 82

Personale

1.  
Al personale del Comitato si applicano lo statuto, il regime applicabile e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione per la loro applicazione.

In deroga al primo comma, il presidente, il vicepresidente e i quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), sono assimilabili, rispettivamente, al vicepresidente, al giudice e al cancelliere della Corte di giustizia per quanto concerne gli emolumenti e l'età pensionabile, come definiti nel regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio ( 13 ). Essi non sono soggetti all'età massima di pensionamento. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile.

2.  
Il Comitato, in accordo con la Commissione, adotta le misure di attuazione necessarie a norma delle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto.
3.  
Il Comitato esercita, relativamente al suo personale, i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile.

Articolo 83

Scambio di personale

1.  
Il Comitato può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal Comitato.
2.  
Il Comitato in sessione plenaria adotta decisioni appropriate che stabiliscono le regole in materia di scambio e distacco di personale tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione e tra tali autorità.
3.  
Il Comitato crea gruppi interni per la risoluzione composti da personale proprio e dal personale delle autorità nazionali di risoluzione, nonché osservatori provenienti dalle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, ove del caso.
4.  
Qualora istituisca gruppi interni per la risoluzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato nomina i coordinatori di tali gruppi tra il proprio personale. Conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, i coordinatori possono essere invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni della sessione esecutiva del Comitato alle quali partecipano i membri nominati dai rispettivi Stati membri in conformità dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4.

Articolo 84

Comitati interni

Il Comitato può istituire comitati interni che gli forniscano consulenza e documenti di orientamento per l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento.

Articolo 85

Commissione per i ricorsi

1.  
Il Comitato istituisce una commissione per i ricorsi allo scopo di decidere in merito ai ricorsi presentati a norma del paragrafo 3.
2.  
La commissione per i ricorsi è composta da cinque persone di elevata reputazione, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito delle risoluzioni, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, escluso il personale in servizio del Comitato nonché quello in servizio delle autorità di risoluzione o di altri istituzioni, organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. La commissione per i ricorsi possiede risorse e competenze sufficienti per fornire consulenza giuridica qualificata sulla legittimità dell'esercizio dei poteri da parte del Comitato. I membri della suddetta commissione e due supplenti sono nominati dal Comitato per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, successivamente a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le persone nominate non sono vincolate da alcuna istruzione.
3.  
Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, all'articolo 65, paragrafo 3, all'articolo 71 e all'articolo 90, paragrafo 3, avente come destinatario tale persona o che la riguarda direttamente e individualmente.

Il ricorso, assieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto alla commissione per i ricorsi entro due mesi dalla data di notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della decisione.

4.  
La commissione per i ricorsi decide in merito al ricorso entro un mese dalla data di presentazione dello stesso.

Essa decide sulla base della maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.

5.  
I membri della commissione per i ricorsi agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica di impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con le quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.
6.  
La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 3 non ha effetto sospensivo.

La commissione per i ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

7.  
Se il ricorso è ammissibile, la commissione per i ricorsi ne esamina la fondatezza. Essa invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un periodo di tempo determinato, le osservazioni sulle sue notifiche o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.
8.  
La commissione per i ricorsi può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest'ultimo. Il Comitato è vincolato dalla decisione della commissione per i ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso.
9.  
Le decisioni della commissione per i ricorsi sono motivate e notificate alle parti.
10.  
La commissione per i ricorsi adotta e pubblica il suo regolamento interno.

Articolo 86

Azioni dinanzi alla Corte di giustizia

1.  
Le decisioni della commissione per i ricorsi o del Comitato, ove non vi sia la possibilità di ricorrere dinanzi alla suddetta commissione, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 TFUE.
2.  
Stati membri, istituzioni dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica possono intentare un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia avverso le decisioni del Comitato a norma dell'articolo 263 TFUE.
3.  
Nel caso in cui il Comitato abbia l'obbligo di intervenire e ometta di adottare una decisione, è possibile avviare dinanzi alla Corte di giustizia un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.
4.  
Il Comitato prende i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

Articolo 87

Responsabilità del Comitato

1.  
La responsabilità contrattuale del Comitato è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.
2.  
La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato.
3.  
In materia di responsabilità extracontrattuale, il Comitato risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, i danni cagionati dal Comitato stesso o dai membri del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare le loro funzioni di risoluzione, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione estera.
4.  
Il Comitato risarcisce un'autorità nazionale di risoluzione per i danni che è stata condannata a risarcire da un tribunale nazionale o che essa, d'accordo con il Comitato, si è impegnata a risarcire in base ad una composizione amichevole, che siano le conseguenze di un atto o di un'omissione commessi da tale autorità nazionale di risoluzione nel corso della risoluzione — ai sensi del presente regolamento — di entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e di entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi o conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma. Tale obbligo non si applica nel caso in cui tale atto od omissione abbia costituito una violazione del presente regolamento, di un'altra disposizione del diritto dell'Unione, di una decisione del Comitato, del Consiglio o della Commissione, commessa intenzionalmente o a seguito di un errore di valutazione grave e manifesto.
5.  
La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative ai paragrafi 3 e 4. Le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
6.  
La responsabilità personale dei dipendenti del Comitato verso il Comitato stesso è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 88

Segreto professionale e scambio di informazioni

1.  
I membri del Comitato, il vicepresidente, i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, anche dopo aver cessato le proprie funzioni. In particolare ad essi è fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso della loro attività professionale o ricevute da un'autorità competente o da un'autorità di risoluzione in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in forma sommaria o aggregata, tale per cui le entità di cui all'articolo 2 non possano essere identificate, oppure previo consenso espresso dell'autorità o dell'entità che fornisce tali informazioni.

Le informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un'azione giudiziaria.

Tali obblighi si applicano altresì ai potenziali acquirenti contattati per preparare la risoluzione di un'entità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

2.  
Il Comitato garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento delle sue funzioni, compresi i funzionari del Comitato e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione di effettuare ispezioni in loco, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli che figurano al paragrafo 1.
3.  
Gli obblighi di segreto professionale di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del Comitato e agli osservatori di Stati membri non partecipanti che fanno parte di gruppi interni per la risoluzione in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3.
4.  
Il Comitato adotta le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate.
5.  
Prima che le informazioni siano divulgate il Comitato si assicura che non contengano alcuna informazione riservata valutando i possibili effetti di tale divulgazione sull'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit. La procedura di verifica degli effetti generati dal divulgare le informazioni comprende una specifica valutazione delle conseguenze di un'eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli relativi ai piani di risoluzione di cui agli articoli 8 e 9, all'esito di eventuali valutazioni effettuate a norma dell'articolo 10 o al programma di risoluzione di cui all'articolo 18.
6.  
Il presente articolo non impedisce al Comitato, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, alle autorità nazionali di risoluzione o alle autorità nazionali competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra di loro e con i ministeri competenti, le banche centrali, i sistemi di garanzia dei depositi, il sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti della procedura ordinaria di insolvenza, le autorità di risoluzione e le autorità competenti di Stati membri non partecipanti, l'ABE, ovvero, alle condizioni di cui all'articolo 33, le autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione o, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, con un potenziale acquirente.

Articolo 89

Protezione dei dati

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) o gli obblighi a carico del Comitato, del Consiglio e della Commissione in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) nell'esercizio delle loro competenze.

Articolo 90

Accesso ai documenti

1.  
Ai documenti in possesso del Comitato si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ).
2.  
Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il Comitato adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3.  
Le decisioni prese dal Comitato in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione per i ricorsi di cui all'articolo 85 del presente regolamento, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.
4.  
Le persone oggetto delle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.

Articolo 91

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Il Comitato applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, enunciate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ( 17 ). I principi di sicurezza comportano anche l'applicazione di disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.

Articolo 92

Corte dei conti

1.  
La Corte dei conti elabora una relazione speciale per ciascun periodo di 12 mesi che decorre dal 1o aprile di ogni anno.
2.  

Ogni relazione prende in esame se:

a) 

è stata prestata sufficiente attenzione all'economia, all'efficienza e all'efficacia con cui si è fatto ricorso al Fondo, in particolare per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo il ricorso al Fondo;

b) 

la valutazione degli aiuti del Fondo è stata efficiente e rigorosa.

3.  
Ogni relazione di cui al paragrafo 1 è elaborata entro sei mesi dalla fine del periodo a cui si riferisce.
4.  
Dopo aver esaminato i conti definitivi predisposti dal Comitato a norma dell'articolo 63, la Corte dei conti elabora una relazione sull'esito dell'esame entro il 1o dicembre successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario. La Corte dei conti riferisce, in particolare, in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento.
5.  
Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Corte dei conti di esaminare le eventuali altre questioni pertinenti che rientrano nelle competenze definite all'articolo 287, paragrafo 4, TFUE.
6.  
Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 sono trasmesse al Comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sono pubblicate senza indugio.
7.  
Entro due mesi dalla data in cui ciascuna relazione di cui al paragrafo 1 è pubblicata, la Commissione fornisce una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle relazioni di cui al paragrafo 4, il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono ciascuno una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.

8.  
La Corte dei conti ha la facoltà di ottenere dal Comitato, dal Consiglio e dalla Commissione qualsiasi informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente articolo. Il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono le informazioni pertinenti richieste entro il termine specificato dalla Corte dei conti.



PARTE IV

POTERI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 93

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'articolo 99.
3.  
La Commissione garantisce la coerenza tra gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e quelli adottati a norma della direttiva 2014/59/UE.
4.  
La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, e all'articolo 75, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7.  
La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori.

Articolo 94

Clausola di revisione

1.  

Entro il 31 dicembre 2018 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta:

a) 

il funzionamento dell'SRM, la sua efficienza in termini di costi e l'impatto della sua attività di risoluzione sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato interno dei servizi finanziari, compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari nazionali all'interno dell'Unione, rispetto agli altri sistemi bancari, e l'efficacia delle disposizioni di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'SRM, tra l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le autorità nazionali di risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, in particolare valutando se:

i) 

è necessario che le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato, al Consiglio e alla Commissione siano esercitate esclusivamente da un ente indipendente dell'Unione e, in tal caso, se sono necessarie eventuali modifiche alle disposizioni pertinenti anche a livello di diritto primario;

ii) 

la cooperazione tra l'SRM, l'SSM, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA e le altre autorità che fanno parte del SEVIF è idonea;

iii) 

il portafoglio di investimenti a norma dell'articolo 75 è costituito da attività solide e diversificate;

iv) 

il legame tra debito sovrano e rischio bancario è stato spezzato;

v) 

le modalità di governance, comprese la ripartizione dei compiti all'interno del Comitato e la composizione dei meccanismi di voto sia nelle sessioni esecutive che in quelle plenarie del Comitato e i suoi rapporti con la Commissione e il Consiglio sono adeguati;

vi) 

il parametro per fissare il livello-obiettivo del Fondo è idoneo e, in particolare, se i depositi garantiti o le passività totali non rappresentino una base più adeguata, come pure se non sia necessario stabilire per il Fondo un importo minimo in termini assoluti che permetta di evitare la volatilità del flusso dei mezzi finanziari al fondo e di assicurare la stabilità e l'adeguatezza del finanziamento del Fondo nel tempo;

vii) 

è necessario modificare il livello-obiettivo fissato per il Fondo e il livello dei contributi per garantire condizioni uniformi all'interno dell'Unione;

b) 

l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;

c) 

l'interazione tra il Comitato e l'ABE;

d) 

l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell'SRM su tali Stati membri, nonché l'interazione tra il Comitato e le pertinenti autorità dei paesi terzi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;

e) 

la necessità di adottare misure tese ad armonizzare le procedure di insolvenza per gli enti in dissesto.

2.  
La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.
3.  
In fase di revisione della direttiva 2014/59/UE, la Commissione è invitata altresì a rivedere il presente regolamento, se del caso.

Articolo 95

Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

1) 

all'articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) “autorità competenti”:

i) 

le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, nella direttiva 2007/64/CE, e di cui alla direttiva 2009/110/CE;

ii) 

in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;

iii) 

in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e

iv) 

in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), le autorità di risoluzione definite all'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, il Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014, nonché il Consiglio e la Commissione quando adottano misure a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, tranne i casi in cui esercitano poteri discrezionali o compiono scelte attinenti a linee di azione.

2) 

all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.  
L'Autorità può organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e delle attività congiunte del Comitato di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti al meccanismo di risoluzione unico nella risoluzione dei gruppi transfrontalieri, per rafforzare l'efficacia e la coerenza dei risultati. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi.»;
3) 

all'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/59/UE, il presidente del Comitato di risoluzione unico ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.».

Articolo 96

Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione

A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, del presente regolamento, il Fondo è considerato lo strumento di finanziamento della risoluzione degli Stati membri partecipanti a norma degli articoli da 99 a 109 della direttiva 2014/59/UE della direttiva.

Articolo 97

Accordo sulla sede e condizioni operative

1.  
Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Comitato nello Stato membro dove è situata la sua sede e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al presidente, ai membri del Comitato in sessione plenaria, al personale del Comitato e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del Comitato in sessione plenaria ed entro il 20 agosto 2016, tra il Comitato e il suddetto Stato membro.
2.  
Lo Stato membro in cui ha sede il Comitato garantisce le migliori condizioni possibili per l'adeguato funzionamento del Comitato, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 98

Avvio delle attività del Comitato

1.  
Il Comitato è pienamente operativo entro il 1o gennaio 2015.
2.  

La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:

a) 

fino a quando il presidente non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi dell'articolo 56, un funzionario della Commissione designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di presidente ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al presidente;

b) 

in deroga all'articolo 50, paragrafo 1, lettera l), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, il presidente ad interim esercita il potere dell'autorità di nomina;

c) 

la Commissione può offrire assistenza al Comitato, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'agenzia sotto la responsabilità del presidente ad interim o del presidente;

3.  
Il presidente ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del Comitato e può concludere contratti, anche relativi al personale.

Articolo 99

Entrata in vigore

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 3 a 5.
3.  
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni relative ai poteri del Comitato di raccogliere le informazioni e collaborare con le autorità nazionali di risoluzione per mettere a punto il piano di risoluzione a norma degli articoli 8 e 9 e tutte le altre disposizioni correlate si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
4.  
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 30, gli articoli da 42 a 48, l'articolo 49, l'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e da g) a p), l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, l'articolo 52, paragrafi 1 e 4, l'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 56 a 59, da 61 a 66, da 80 a 84, da 87 a 95, e 97 e 98 si applicano a decorrere dal 19 agosto 2014.
5.  
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 69, paragrafo 5, l'articolo 70, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 71, paragrafo 3, che conferiscono al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione e alla Commissione il potere di adottare atti delegati, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.
6.  
A decorrere del 1o gennaio 2015 il Comitato trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento delle condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo.

A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 è prorogata ogni volta di un mese. Il Comitato elabora ogni volta una nuova relazione alla fine di tale mese.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

( 2 ) Direttiva 2009/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

( 3 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 4 ) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

( 5 ) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

( 6 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

( 8 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

( 9 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

( 11 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

( 12 ) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

( 13 ) Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

( 14 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

( 15 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

( 16 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

( 17 ) Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

( *1 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

( *2 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

( *3 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;