02014R0806 — IT — 28.12.2020 — 001.002
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REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2014 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/877 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 150 |
226 |
7.6.2019 |
REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2014
che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce regole e una procedura uniformi per la risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4.
Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi dell'articolo 42 («Comitato»), insieme al Consiglio e alla Commissione e alle autorità nazionali di risoluzione nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM») stabilito dal presente regolamento. L'SRM è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico («Fondo»).
L'utilizzo del Fondo è subordinato all'entrata in vigore di un accordo fra gli Stati membri partecipanti («Accordo») sul trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale al Fondo e sulla progressiva fusione dei diversi contributi raccolti a livello nazionale che dovranno essere assegnati ai comparti nazionali del Fondo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:
gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;
le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
le imprese d'investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata dell'impresa madre svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«autorità nazionale competente» : autorità nazionale competente come definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013; |
2) |
«autorità competente» : autorità competente come definita all'articolo 4, punto 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010; |
3) |
«autorità nazionale di risoluzione» : autorità designata da uno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE; |
4) |
«autorità nazionale di risoluzione pertinente» : l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti un'entità o un gruppo; |
5) |
«condizioni per la risoluzione» : le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1; |
6) |
«piano di risoluzione» : un piano elaborato conformemente all'articolo 8 o 9; |
7) |
«piano di risoluzione di gruppo» : un piano di risoluzione di gruppo elaborato conformemente agli articoli 8 e 9; |
8) |
«obiettivi della risoluzione» : gli obiettivi di cui all'articolo 14; |
9) |
«strumento di risoluzione» : uno strumento di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2; |
10) |
«azione di risoluzione» : la decisione di assoggettare alla risoluzione di cui all'articolo 18 un'entità di cui all'articolo 2, l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione; |
11) |
«depositi protetti» : i depositi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE; |
12) |
«depositi ammissibili» : depositi come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE; |
13) |
«ente» : ente creditizio o impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 2, lettera c); |
14) |
«ente soggetto a risoluzione» : entità ai sensi dell'articolo 2 per la quale è stata avviata un'azione di risoluzione; |
15) |
«ente finanziario» : ente finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
16) |
«società di partecipazione finanziaria» : la società di partecipazione finanziaria definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
17) |
«società di partecipazione finanziaria mista» : la società di partecipazione finanziaria mista definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
18) |
«società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione» : la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
19) |
«ente impresa madre nell'Unione» : l'ente impresa madre nell'UE definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
20) |
«impresa madre» : l'impresa madre definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
21) |
«filiazioni» : una filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 10, degli articoli da 12 a 12 duodecies, e degli articoli 21 e 53 del presente regolamento, ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 24 ter, lettera b) del presente paragrafo incluso, ove opportuno, gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l'articolo 12 septies, paragrafo 3 del presente regolamento; |
21 bis) |
filiazione significativa : una filiazione significativa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
22) |
«succursale» : la succursale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
23) |
«gruppo» : impresa madre e relative filiazioni che sono entità di cui all'articolo 2; |
24) |
«gruppo transfrontaliero» : gruppo cui fanno capo entità di cui all'articolo 2, stabilito in più di uno Stato membro partecipante; |
24 bis) |
«entità soggetta a risoluzione» : una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante individuata dal Comitato, in conformità dell'articolo 8, come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione; |
24 ter) |
«gruppo soggetto a risoluzione» :
a)
un'entità soggetta a risoluzione insieme alle sue filiazioni che non siano:
i)
entità soggette a risoluzione esse stesse;
ii)
filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o
iii)
entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo soggetto a risoluzione conformemente al piano di risoluzione, e le loro filiazioni; o
b)
gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o l'organismo centrale siano un'entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni; |
24 quater) |
«ente a rilevanza sistemica a livello globale» oppure «G-SII» : un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
25) |
«base consolidata» : la base della situazione consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
26) |
«autorità di vigilanza su base consolidata» : l'autorità di vigilanza su base consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
27) |
«autorità di risoluzione a livello di gruppo» : l'autorità di risoluzione nello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti l'ente o l'impresa madre soggetto a vigilanza su base consolidata al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE; |
28) |
«sistema di tutela istituzionale»o «IPS» : meccanismo che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
29) |
«sostegno finanziario pubblico straordinario» : aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento o del gruppo di cui tale entità fa parte; |
30) |
«strumento per la vendita dell'attività d'impresa» : il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione di titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 24; |
31) |
«strumento dell'ente-ponte» : il meccanismo che effettua la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 25; |
32) |
«strumento di separazione delle attività» : il meccanismo per effettuare la cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività, secondo il disposto dell'articolo 26; |
33) |
«strumento del bail-in» : il meccanismo per l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 27; |
34) |
«mezzi finanziari disponibili» : contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini di cui all'articolo 76, paragrafo 1; |
35) |
«livello-obiettivo» : importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell'articolo 69, paragrafo 1; |
36) |
«Accordo» : accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al Fondo; |
37) |
«periodo transitorio» : il periodo intercorrente fra la data di applicazione del presente regolamento come determinata in base all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, e il momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo o, se anteriore, il 1o gennaio 2024; |
38) |
«strumento finanziario» : lo strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
39) |
«titoli di debito» : obbligazioni o altre forme di debito trasferibile, titoli che creano o riconoscono un debito e titoli che conferiscono diritti ad acquisire titoli di debito; |
40) |
«fondi propri» : i fondi propri definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
41) |
«requisiti di fondi propri» : i requisiti stabiliti agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
42) |
«liquidazione» : la realizzazione di attività di un'entità di cui all'articolo 2; |
43) |
«derivato» : derivato quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012; |
44) |
«poteri di svalutazione e di conversione» : i poteri di cui all'articolo 21; |
45) |
«strumenti del capitale primario di classe 1» : gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, o all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
45 bis) |
«capitale primario di classe 1» : il capitale primario di classe 1 calcolato in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
46) |
«strumenti aggiuntivi di classe 1» : gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
47) |
«strumenti di classe 2» : gli strumenti o i prestiti subordinati che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
48) |
«importo aggregato» : l'importo aggregato di cui l'autorità di risoluzione ha valutato che le ►M1 passività sottoponibili al bail-in ◄ devono essere svalutate o convertite, conformemente all'articolo 27, paragrafo 13; |
49) |
«passività sottoponibili al bail-in» : le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un'entità di cui all'articolo 2 e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 27, paragrafo 3; |
49 bis) |
«passività ammissibili» : le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, se del caso, le condizioni di cui all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, e gli strumenti di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
49 ter) |
«strumenti subordinati ammissibili» : strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 72 ter di tale regolamento; |
50) |
«sistema di garanzia dei depositi» : il sistema di garanzia introdotto ed ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/49/UE; |
51) |
«strumenti di capitale pertinenti» : gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e 2; |
52) |
«obbligazione garantita» : il titolo di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); |
53) |
«depositante» : il depositante definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE; |
54) |
«investitore» : l'investitore ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ); |
55) |
«requisito combinato di riserva di capitale» : requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE. |
Articolo 4
Stati membri partecipanti
I recuperi comprendono la parte del comparto corrispondente allo Stato membro interessato che non è oggetto di messa in comune. Se, durante il periodo di transizione, secondo quanto stabilito nell'Accordo, i recuperi della parte non messa in comune non sono sufficienti per consentire allo Stato membro interessato di finanziare la costituzione del proprio meccanismo di finanziamento nazionale, conformemente alla direttiva 2014/59/UE, i recuperi includono anche la totalità o una quota della parte del comparto corrispondente a tale Stato membro oggetto di messa in comune, in conformità dell'Accordo o altrimenti, dopo il periodo di transizione, la totalità o una parte dei contributi trasferiti dallo Stato membro durante la cooperazione stretta, in un importo sufficiente per permettere di finanziare tale meccanismo di finanziamento nazionale.
Nel valutare l'importo dei mezzi finanziari che saranno recuperati dalla parte messa in comune o altrimenti, dopo il periodo di transizione, dal Fondo, sono presi in considerazione i seguenti criteri aggiuntivi:
la modalità di cessazione della cooperazione stretta con la BCE, se su base volontaria in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1024/2013, o meno;
l'esistenza di azioni di risoluzione in corso alla data di cessazione;
il ciclo economico dello Stato membro interessato dalla cessazione.
I recuperi sono distribuiti in un periodo limitato, proporzionale alla durata della cooperazione stretta. La quota delle risorse finanziarie dello Stato membro interessato erogate dal Fondo utilizzate per azioni di risoluzione durante il periodo di cooperazione stretta è dedotta da tali recuperi.
Articolo 5
Relazione con la direttiva 2014/59/UE e la normativa nazionale applicabile
Il Comitato, il Consiglio e la Commissione sono soggetti alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 nonché agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati dall'ABE a norma dell'articolo 16 di tale regolamento. Essi si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'ABE relativi al tipo di compiti che devono svolgere. Qualora essi non si conformino o non intendano conformarsi a tali orientamenti o raccomandazioni, l'ABE ne è informata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento. Il Comitato, il Consiglio e la Commissione cooperano con l'ABE in relazione all'applicazione degli articoli 25 e 30 di tale regolamento. Il Comitato è altresì soggetto a qualsiasi decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, laddove la direttiva 2014/59/UE preveda tali decisioni.
Articolo 6
Principi generali
All'atto di adottare decisioni o intraprendere azioni che possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, in particolare in caso di decisioni riguardanti gruppi stabiliti in due o più Stati membri, occorre tenere nella debita considerazione gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 e tutti i fattori seguenti:
gli interessi degli Stati membri in cui un gruppo opera e soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse fiscali, l'economia, i meccanismi di finanziamento, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di uno qualsiasi di tali Stati membri e sul Fondo;
l'obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un'ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di uno Stato membro;
la necessità di ridurre al minimo l'impatto negativo per qualsiasi parte del gruppo cui appartiene un'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione.
Articolo 7
Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'SRM
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, il Comitato è incaricato di elaborare i piani di risoluzione e di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione per:
le entità di cui all'articolo 2 che non fanno parte di un gruppo e i gruppi:
che sono considerati significativi a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013; o
in relazione ai quali la BCE ha deciso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di esercitare direttamente tutti i poteri pertinenti; e
altri gruppi transfrontalieri.
Per quanto concerne le entità ed i gruppi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, fatte salve le responsabilità del Comitato per i compiti conferitigli dal presente regolamento, le autorità nazionali di risoluzione eseguono e sono responsabili dei compiti seguenti:
adottare piani di risoluzione ed eseguire una valutazione della possibilità di risoluzione a norma degli articoli 8 e 10 e della procedura stabilita nell'articolo 9;
adottare misure durante l'intervento precoce a norma dell'articolo 13, paragrafo 3;
applicare obblighi semplificati o derogare all'obbligo di elaborare piani di risoluzione, a norma dell'articolo 11;
stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 a 12 duodecies;
adottare decisioni di risoluzione ed applicare gli strumenti di risoluzione di cui al presente regolamento, in conformità delle procedure e salvaguardie applicabili, a condizione che l'azione di risoluzione non richieda l'utilizzo del Fondo e sia finanziata esclusivamente mediante gli strumenti di cui agli articoli 21 e da 24 a 27 e/o dal sistema di garanzia dei depositi, in conformità dell'articolo 79 e della procedura stabilita all'articolo 31;
svalutare o convertire strumenti di capitale pertinenti a norma dell'articolo 21, in conformità della procedura stabilita all'articolo 31.
Se l'azione di risoluzione richiede l'utilizzo del Fondo, il Comitato adotta il programma di risoluzione.
Nell'adottare una decisione di risoluzione, le autorità nazionali di risoluzione tengono conto del piano di risoluzione di cui all'articolo 9 e lo applicano, a meno che non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente intraprendendo azioni non previste nel piano di risoluzione.
Nell'eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafi 6, 8, 12 e 13, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 10, agli articoli da 11 a 14, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 16, all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 18, paragrafi 2 e 6, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafi da 1 a 7, all'articolo 21, paragrafo 8, secondo comma, all'articolo 21, paragrafi 9 e 10, all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 6, agli articoli 23 e 24, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi da 1 a 15, all'articolo 27, paragrafo 16, secondo comma, seconda frase, all'articolo 27, paragrafo 16, terzo comma, all'articolo 27, paragrafo 16, quarto comma, prima, terza e quarta frase, e all'articolo 32, va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a gruppi ed entità di cui al presente paragrafo, primo comma. A tal fine le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.
Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in merito alle misure di cui al presente paragrafo da adottare e si coordinano strettamente con il Comitato al momento dell'adozione di tali misure.
Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato i piani di risoluzione di cui all'articolo 9, nonché qualsiasi aggiornamento, corredandoli di una valutazione ragionata della possibilità di risoluzione dell'entità o gruppo interessato a norma dell'articolo 10.
Ove necessario, per garantire un'applicazione coerente di standard elevati di risoluzione a norma del presente regolamento, il Comitato può:
in seguito alla notifica da parte di un'autorità nazionale di risoluzione di una misura ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, in tempi adeguati in considerazione dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, effettuare una segnalazione all'autorità nazionale di risoluzione pertinente, qualora il Comitato ritenga che il progetto di decisione, con riguardo a un'entità o un gruppo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è conforme con il presente regolamento o con le sue istruzioni generali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a);
decidere in qualsiasi momento, in particolare se la propria segnalazione di cui alla lettera a) non è trattata in modo adeguato, di propria iniziativa e previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione interessata o su richiesta di quest'ultima, di esercitare direttamente tutti i poteri pertinenti a norma del presente regolamento, anche in relazione a qualsiasi entità o gruppo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
PARTE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
TITOLO I
FUNZIONI NELL'AMBITO DELL'SRM E NORME PROCEDURALI
CAPO 1
Pianificazione della risoluzione
Articolo 8
Piani di risoluzione elaborati dal Comitato
Le informazioni di cui al paragrafo 9, lettera a), sono comunicate all'entità interessata. ◄
Nell'elaborare e aggiornare il piano di risoluzione, il Comitato identifica eventuali ostacoli significativi alle possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, delinea le modalità d'intervento atte ad affrontarli, ai sensi dell'articolo 10.
Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico.
Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 67;
assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard.
Il piano di risoluzione per ciascuna entità include tutti gli elementi seguenti, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:
una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'ente dall'ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;
la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;
una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma dell'articolo 10;
una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 10;
una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell'ente;
una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/2014 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;
una spiegazione delle modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno dei seguenti interventi:
sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 67;
assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;
una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
la descrizione delle interdipendenze critiche;
una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;
un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto, se del caso, dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
un piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
i requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies e un termine per il raggiungimento di tale livello conformemente all'articolo 12 duodecies;
laddove il Comitato applichi l'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, la tempistica per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 12 duodecies;
una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;
ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione.
I piani di risoluzione di gruppo comprendono un piano per la risoluzione del gruppo di cui al paragrafo 1, facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, e individuano misure da adottare nei riguardi:
dell'impresa madre nell'Unione;
delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;
delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); e
delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'articolo 33.
Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.
Il piano di risoluzione di:
espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità soggette a risoluzione negli scenari di cui al paragrafo 6, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione nei confronti delle altre entità del gruppo, dell'impresa madre e degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1;
se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, espone le azioni di risoluzione da adottare in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di tali azioni per:
altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
altri gruppi soggetti a risoluzione;
esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso, o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo, o da determinate entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;
include una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione eseguita a norma dell'articolo 10;
nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione;
indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo qualora ne siano soddisfatte le condizioni;
identifica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, ove il ricorso al Fondo e ai meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE sia richiesto, stabilisce i principi per la condivisione della responsabilità di tale finanziamento tra le fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri partecipanti e non partecipanti. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo, stabilito in conformità dell'articolo 67 del presente regolamento, e dei meccanismi di finanziamento da Stati membri non partecipanti stabiliti a norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE;
assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione di garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE e dell'impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.
Ai fini della revisione o dell'aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al comma precedente, gli enti, la BCE o le autorità nazionali competenti comunicano immediatamente al Comitato qualsiasi modifica che renda necessario tale revisione o aggiornamento.
La revisione di cui al primo comma è effettuato dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21.
Nel fissare le scadenze di cui al paragrafo 9, lettere o) e p) del presente articolo, nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, il Comitato tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 9
Piani di risoluzione elaborati da autorità nazionali di risoluzione
Articolo 10
Valutazione della possibilità di risoluzione
In sede di elaborazione e aggiornamento dei piani di risoluzione in conformità all'articolo 8, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valuta in che misura è possibile la risoluzione di enti e gruppi senza presupporre alcuno dei seguenti elementi:
sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 67;
assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;
Il Comitato notifica con tempestività all'ABE quando la risoluzione di un ente non è ritenuta possibile.
Se non ritiene possibile la risoluzione di un gruppo, il Comitato lo notifica con tempestività all'ABE.
Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, il Comitato valuta la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità del presente articolo.
La valutazione di cui al primo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo.
Entro due settimane dalla data di ricevimento di una relazione svolta in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, l'entità propone al Comitato possibili misure e una tempistica per la loro attuazione al fine di garantire la conformità dell'entità o dell'impresa madre all'articolo 12 septies o 12 octies e al requisito combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni seguenti:
l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento; o
l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento.
Quando propone la tempistica per l'attuazione delle misure proposte di cui al secondo comma, l'entità tiene conto dei motivi del rilevante impedimento. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono il rilevante impedimento in questione.
Nell'identificare misure alternative, il Comitato rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'ente non siano idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Il Comitato tiene conto della minaccia che tali impedimenti alla possibilità di risoluzione rappresentano per la stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure sulle attività dell'ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia, sul mercato interno per i servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'Unione nel suo complesso.
Il Comitato tiene conto altresì della necessità di evitare qualsiasi impatto sull'ente o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per rimuovere l'impedimento alla possibilità di risoluzione o sarebbe sproporzionato.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 10, il Comitato dà istruzione, ove applicabile, alle autorità nazionali di risoluzione di adottare qualsiasi misura tra le seguenti:
richiedere all'entità di riesaminare eventuali accordi di finanziamento intragruppo o valutarne l'assenza o di elaborare contratti di servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni essenziali;
richiedere all'entità di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;
imporre obblighi di informativa specifici o periodici aggiuntivi, pertinenti ai fini della risoluzione;
richiedere all'entità di disinvestire attività specifiche;
richiedere all'entità di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;
limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti nuovi o esistenti;
imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'entità o di entità del gruppo, direttamente o indirettamente sotto il loro controllo, in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;
imporre all'entità di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione;
imporre all'entità di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all' ►M1 articoli 12 septies e 12 octies ◄ ;
imporre all'entità di adottare altre misure per soddisfare i requisiti di cui all' ►M1 articoli 12 septies e 12 octies ◄ , in particolare di tentare di rinegoziare le passività ammissibili e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione del Comitato di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità dell'ordinamento giuridico che disciplina tali passività o strumenti;
imporre all'entità di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies del presente regolamento espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;
allo scopo di assicurare la costante uniformità all'articolo 12 septies o 12 octies, imporre all'entità di modificare il profilo di durata degli elementi seguenti:
degli strumenti di fondi propri, previo accordo delle autorità competenti, inclusa la BCE, e
delle passività ammissibili di cui all'articolo 12 quater e all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a).
Ove applicabile, le autorità nazionali di risoluzione adottano direttamente le misure di cui al primo comma, lettere da a) a j).
Una decisione adottata ai sensi dei paragrafi 10 o 11 deve soddisfare i seguenti requisiti:
è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o accertamento in questione;
indica in che modo tale valutazione o accertamento soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionale stabilito al paragrafo 10.
Articolo 10 bis
Potere di vietare talune distribuzioni
Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement —«M-MDA»), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:
effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1;
creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali, o di pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o
effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente all'autorità nazionale di risoluzione e al suo Comitato.
Nella situazione di cui al paragrafo 1, il Comitato, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:
il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;
l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che essa soddisfi, in un futuro prevedibile, la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);
la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole;
se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2 del presente regolamento, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato;
se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisce il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.
Il Comitato ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese, finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.
Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell'entità, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:
l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;
la perturbazione di cui al punto a) non solo comporta la maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e passività ammissibili;
la chiusura dei mercati di cui al punto b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie altre entità;
la perturbazione di cui al punto a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e di passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o
l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 porta a ricadute negative per una parte del settore bancario, così potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.
Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, il Comitato notifica all'autorità competente, inclusa la BCE, se del caso, la sua decisione ed illustra la propria valutazione per iscritto.
Il Comitato ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.
La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
tutti gli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;
più
tutti gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;
meno
gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.
Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:
dove «Qn» = il numero del rispettivo quartile.
Articolo 11
Obblighi semplificati e deroghe per taluni enti
A tal fine, il Comitato prende in considerazione:
il tipo di attività dell'ente o del gruppo, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni e status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale e ambito e complessità delle sue attività;
la sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per i sistemi di credito cooperativo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l'esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); e
la probabilità che il suo dissesto e la sua successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale.
Il Comitato esegue la valutazione di cui al primo comma previa consultazione, se opportuno, delle autorità macroprudenziali nazionali e, se opportuno, del CERS.
Nell'applicare gli obblighi semplificati, il Comitato stabilisce:
il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione di cui all'articolo 8;
la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani di risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che può essere inferiore a quella prevista all'articolo 8, paragrafo 12;
il contenuto e i particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del presente regolamento e della sezione B dell'allegato della direttiva2014/59/UE;
il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, e alla sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE.
Qualora sia concessa una deroga a norma del primo comma, l'obbligo di elaborare il piano di risoluzione si applica su base consolidata all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, ogni riferimento fatto nel presente capo ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE include l'organismo centrale.
Ai fini del presente paragrafo, si considera che le operazioni di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro partecipante qualora:
le sue attività superino complessivamente il valore di EUR 30 000 000 000 ; o
la quota totale delle sue attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento superi il 20 %, salvo che il valore totale delle sue attività sia inferiore a EUR 5 000 000 000 .
Articolo 12
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
L'autorità nazionale di risoluzione trasmette al Comitato senza indebiti ritardi le informazioni di cui al primo comma.
Articolo 12 bis
Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, 4 o 6, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuali:
dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo del presente articolo calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 12 ter
Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o attraverso altri tipi di procedure previste per tali istituti attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE; e
le procedure di cui alla lettera a) garantiscono che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.
Articolo 12 quater
Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione
Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:
articolo 72 bis;
articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e
articolo 72 quater.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove il presente regolamento fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli le passività ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e stabilite in conformità della parte II, titolo I, capo 5 bis dello stesso regolamento.
Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato da una componente derivata incorporata, e l'importo totale della passività derivante dal titolo di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere valutato giornalmente con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi per uno strumento equivalente senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o
il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore del credito in caso di insolvenza dell'emittente e di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente e non è superiore all'importo della passività inizialmente versato.
Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.
Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto relativamente alla parte di passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.
Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di uno dei suoi azionisti esistenti che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e che fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
sono emesse conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a);
l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 21 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
tali passività non superano un importo determinato sottraendo:
la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera b);
l'importo richiesto conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 1.
Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, lettera a), il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, assicura che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies pari all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il Comitato può consentire che un livello inferiore all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula (1(-X1/X2)) × 8% delle passività totali, compresi i fondi propri, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, considerando la riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento:
Qualora, per le entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, l'applicazione del primo comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, per l'entità soggetta a risoluzione in questione, il Comitato limita la parte del requisito di cui all'articolo 12 septies da soddisfare utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se il Comitato ha valutato che:
l'accesso al Fondo non è considerato un'opzione per la risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione nel piano di risoluzione; e
ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 septies consente all'entità soggetta a risoluzione di soddisfare il requisito di cui all'articolo 27, paragrafo 7.
Nello svolgimento della valutazione di cui al secondo comma, il Comitato tiene conto del rischio di un impatto sproporzionato sul modello di business dell'entità soggetta a risoluzione interessata.
Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 5, il secondo comma del presente paragrafo non si applica.
Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies, maggiore fino all'8 % delle passività totali dell'entità, fondi propri compresi, e la formula di cui al paragrafo 7 del presente articolo è soddisfatta utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di certe passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5;
sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione o di conversione alle passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5, i creditori i cui crediti derivano da tali passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza;
l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.
Qualora il Comitato stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, il Comitato valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo.
I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale possono soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.
In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato può decidere che il requisito di cui all'articolo 12 octies del presente regolamento deve essere rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o le passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella misura in cui a causa dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 septies del presente regolamento, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:
l'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità, o
l'importo risultante dall'applicazione della formula A × 2 + B × 2 + C, dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:
A = l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
B = l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;
C = l'importo risultante dal requisito.
Le condizioni sono considerate dal Comitato come segue:
sono stati individuati nella precedente valutazione della possibilità di risoluzione impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione e:
non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11, nella tempistica richiesta dal Comitato, oppure
gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere affrontati utilizzando alcuna delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe interamente o parzialmente l'impatto negativo degli impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione,
il Comitato ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità soggetta a risoluzione siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua struttura azionaria, oppure
il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, sono fra il 20 % degli enti più rischiosi per i quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 del presente regolamento.
Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, il Comitato arrotonda per eccesso il numero derivante dal calcolo al numero intero più vicino.
Nell'adottare tali decisioni, il Comitato prende altresì in considerazione:
la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione e gli strumenti subordinati ammissibili, la determinazione del prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;
l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al fine di effettuare aggiustamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente articolo;
la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da quelle di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d) di tale regolamento;
se l'importo delle passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5 e che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto ai fondi propri e alle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione. Se l'importo delle passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di un'entità, l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dal Comitato;
il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia; e
l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione.
Articolo 12 quinquies
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Il requisito a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, in base ai criteri seguenti:
la necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione all'entità soggetta a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;
la necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ma non entità soggette a risoluzione, abbiano sufficienti fondi propri e passività ammissibili per garantire che rispettivamente, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e che si possibile ripristinare il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
la necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possibilità che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5 del presente regolamento, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'entità soggetta a risoluzione abbia fondi propri e altre passività ammissibili sufficienti per assorbire le perdite e ripristinare il coefficiente di capitale totale e, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
le dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;
la misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con tali altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.
Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l'azione di risoluzione o che siano esercitati i poteri di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili in conformità dell'articolo 21 a norma dello scenario pertinente di cui all'articolo 8, paragrafo 6, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:
le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite («assorbimento delle perdite»);
l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o istituzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 o 3, ma non entità soggette a risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di un atto legislativo equivalente per un periodo di tempo idoneo non superiore ad un anno («ricapitalizzazione»).
Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti, il Comitato valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per l'entità in questione di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).
La valutazione del Comitato esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.
Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti importi:
ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:
dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e
di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta; e
ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:
dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e
di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.
Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.
Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:
utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; e
previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito da applicare all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
Il Comitato ha la facoltà di aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, a seguito della risoluzione, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.
Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.
L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7, e con l'articolo 76, paragrafo 3, e dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia il suo accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7 e con l'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.
Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno a:
13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a); e
5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b).
In deroga all'articolo 12 quater, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo soddisfano un livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), usando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 3, del presente regolamento.
Nell'adottare la decisione di presentare una richiesta di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale di risoluzione prende in considerazione:
la prevalenza dei depositi, e l'assenza di strumenti di debito, nel modello di finanziamento;
la misura in cui l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili sia limitato;
la misura in cui l'entità soggetta a risoluzione ricorra al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 septies.
L'assenza di una richiesta da parte dell'autorità nazionale di risoluzione ai sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali decisioni del Comitato ai sensi dell'articolo 12 quater, paragrafo 5.
Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:
ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:
dell'importo delle perdite da assorbire che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità; e
di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione; e
ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:
dell'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; e
di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.
Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.
Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.
Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:
utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura del coefficiente di leva finanziaria adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal piano di risoluzione; e
previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che applica all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento oppure dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.
Il Comitato può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii) del presente paragrafo, di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.
Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale paragrafo è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, meno l'importo di cui di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.
L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, e all'articolo 76, paragrafo 3, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7 e all'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo adeguato non superiore a un anno.
Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere escluse totalmente o parzialmente dal bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili che sono sufficienti per:
coprire l'importo delle passività escluse identificate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5;
assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.
Articolo 12 sexies
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE
Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di un'entità soggetta a risoluzione che è un G-SII o parte di un G-SII è costituito da quanto segue:
i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e
qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale entità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di una filiazione significativa nell'Unione di una G-SII non UE è costituito da quanto segue:
i requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e
qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale filiazione significativa a norma del paragrafo 3 del presente articolo, da soddisfare utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 octies e all'articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il Comitato impone un requisito aggiuntivo per i fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:
se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2 lettera a), del presente articolo non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12 quinquies; e
in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12 quinquies.
Articolo 12 septies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione
Articolo 12 octies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e di passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione
Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione ma che non è un'entità soggetta a risoluzione.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri dell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono filiazioni di entità di paesi terzi, rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies su base consolidata.
Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma che non sono entità soggette a risoluzione, un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione non soggette ai requisiti di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3, si conformano all'articolo 12 quinquies, paragrafo 6, su base individuale.
Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato sulla base dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies.
Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:
passività:
che sono emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che ha acquistato le passività dall'entità soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento;
che hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;
che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21, in un modo che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
l'acquisto di proprietà delle quali non è finanziato dall'entità soggetta al presente articolo, né direttamente né indirettamente;
disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità che è soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'entità, e l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;
disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al detentore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità che è soggetta al presente articolo;
il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti su di esse, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità che è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;
fondi propri, come segue:
il capitale primario di classe 1, e
gli altri fondi propri che:
Il Comitato può consentire di soddisfare pienamente o in parte il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;
la garanzia è prestata per un importo perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;
la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;
la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) per almeno il 50 % del proprio importo;
la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di coefficienti di scarto (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire l'importo assistito da garanzia di cui alla lettera e);
la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;
la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.
Ai fini di cui alla lettera i) del primo comma, su richiesta del Comitato, l'entità soggetta a risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione.
Articolo 12 nonies
Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione
Il Comitato può derogare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:
sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;
non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.
Il Comitato può rinunciare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:
sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
l'impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 in tale Stato membro partecipante;
non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'impresa madre.
Articolo 12 decies
Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale
Il Comitato può rinunciare parzialmente o completamente all'applicazione dell'articolo 12 octies all'organismo centrale o a un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente sono pienamente garantiti dall'organismo centrale;
il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, per la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente, sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;
il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3; nonché
non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in caso di risoluzione.
Articolo 12 undecies
Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 12 septies o 12 octies è trattata facendo ricorso ad almeno uno dei seguenti strumenti:
potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 10;
poteri di cui all'articolo 10 bis;
misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 13;
sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111 della direttiva 2014/59/UE.
Inoltre, il Comitato o la BCE può effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 18.
Articolo 12 duodecies
Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione
Il Comitato stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, devono conformarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri verso il raggiungimento del requisito.
Il Comitato può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 31 gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:
l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;
la prospettiva che l'entità sarà in grado, in un lasso di tempo ragionevole, di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7; e
se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2, del presente regolamento e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o è dovuta a una perturbazione a livello del mercato.
Il livello minimo del requisito di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, non si applica entro i due anni successivi dalla data:
in cui il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in;
in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, o in cui i poteri di svalutazione e conversione sono stati esercitati in conformità dell'articolo 21 in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
Il Comitato fissa i periodi transitori prendendo in considerazione:
la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
la misura nella quale l'entità soggette a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 septies.
CAPO 2
Intervento precoce
Articolo 13
Intervento precoce
Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.
Ai fini del primo comma, la BCE o l'autorità nazionale competente interessata monitorano attentamente, in collaborazione con il Comitato, le condizioni dell'ente o dell'impresa madre e la loro conformità a qualsiasi misura di intervento precoce che sia stata loro richiesta.
La BCE o la pertinente autorità nazionale competente forniscono al Comitato tutte le informazioni necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l'eventuale risoluzione dell'ente ed una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.
Il Comitato ha altresì il potere di imporre alle pertinenti autorità nazionali di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'ente o il gruppo in questione.
Il Comitato informa la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione interessate in merito alle eventuali azioni che intraprende a norma del presente paragrafo.
CAPO 3
Risoluzione
Articolo 14
Obiettivi della risoluzione
Gli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
garantire la continuità delle funzioni essenziali;
evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;
salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
tutelare i depositanti disciplinati dalla direttiva 2014/49/UE e gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;
tutelare i fondi e le attività dei clienti.
Nel perseguire gli obiettivi di cui al primo comma, il Comitato, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, le autorità di risoluzione nazionali, cercano di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
Articolo 15
Principi generali che disciplinano la risoluzione
Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all'articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione prendono tutte le misure atte a garantire che l'azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:
gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite;
i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti a norma dell'articolo 17, salvo espresse disposizioni contrarie del presente regolamento;
l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione sono sostituiti, salvo casi in cui il mantenimento della totalità o di parte dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza, a seconda dei casi, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione;
l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione forniscono tutta l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione;
le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, conformemente al diritto nazionale, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell'ente soggetto a risoluzione;
salvo disposizione contraria del presente regolamento, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;
nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie previste dall'articolo 29;
i depositi protetti sono pienamente salvaguardati; e
l'azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui al presente regolamento.
Ciò non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei lavoratori negli organi di amministrazione secondo le leggi o prassi nazionali.
Articolo 16
Risoluzione degli enti finanziari e delle imprese madri
Articolo 17
Ordine di priorità dei crediti
Se si applica lo strumento del bail-in, il pertinente sistema di garanzia dei depositi è responsabile secondo i termini previsti dall'articolo 79.
Articolo 18
Procedura di risoluzione
Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del quarto comma o di propria iniziativa, che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;
tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale o delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;
l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5.
La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.
Laddove valuta che l'entità o il gruppo di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.
La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva o, se del caso, dalle autorità nazionali di risoluzione in stretta cooperazione con la BCE. La BCE può inoltre comunicare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione interessate che ritiene soddisfatta la condizione stabilita in tale lettera.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:
l'entità viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE, compreso il fatto — ma non solo — che ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;
le attività dell'entità sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;
l'entità non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;
l'entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:
una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; o
un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all'entità, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), né le circostanze di cui all'articolo 21, paragrafo 1.
In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entità solventi e sono subordinate all'approvazione finale nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.
Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM, nelle verifiche della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o da autorità nazionali, se del caso, confermate dall'autorità competente.
Se presenta una proposta legislativa a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica analogamente il presente regolamento.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite al paragrafo 1, il Comitato adotta un programma di risoluzione. Il programma di risoluzione:
sottopone l'entità a risoluzione;
determina l'applicazione degli strumenti di risoluzione all'ente soggetto a risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in particolare le eventuali esclusioni dall'applicazione del bail-in conformemente all'articolo 27, paragrafi 5 e 14;
determina il ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione a norma dell'articolo 76 e conformemente a una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 19.
Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo.
Entro 12 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione può proporre al Consiglio:
di obiettare al programma di risoluzione a motivo del fatto che il programma di risoluzione adottato dal Comitato non soddisfa il criterio dell'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c);
di approvare o di obiettare a una modifica significativa dell'importo del Fondo previsto nel programma di risoluzione del Comitato.
Ai fini del terzo comma il Consiglio delibera a maggioranza semplice.
Il programma di risoluzione può entrare in vigore soltanto se il Consiglio o la Commissione non hanno espresso obiezioni entro un periodo di 24 ore dopo la trasmissione da parte del Comitato.
Il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, adduce i motivi per cui esercita il suo potere di obiezione.
Qualora, entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, il Consiglio abbia approvato la proposta della Commissione per la modifica del programma di risoluzione per i motivi di cui al terzo comma, lettera b), o la Commissione abbia obiettato conformemente al secondo comma, il Comitato, entro otto ore, modifica il programma di risoluzione conformemente alle motivazioni espresse.
Quando il programma di risoluzione adottato dal Comitato prevede l'esclusione di talune passività nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e qualora tale esclusione preveda un contributo da parte del Fondo o di una fonte di finanziamento alternativa per proteggere l'integrità del mercato interno, la Commissione può vietare o imporre modifiche all'esclusione proposta adducendo adeguate motivazioni sulla base della violazione degli obblighi stabiliti all'articolo 27 e nell'atto delegato adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 44, paragrafo 11, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 19
Aiuti di Stato e aiuti del Fondo
Nello svolgimento dei compiti conferiti dall'articolo 18 del presente regolamento, le istituzioni dell'Unione agiscono conformemente ai principi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.
La comunicazione di cui al presente paragrafo fa scattare un'indagine preliminare da parte della Commissione nel corso della quale la Commissione può chiedere al Comitato di fornire ulteriori informazioni. La Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorisce il beneficiario o qualsiasi altra impresa, in questo modo pregiudicando gli scambi tra Stati membri, in modo tale da risultare incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall'articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.
Se la Commissione nutre seri dubbi in merito alla compatibilità del proposto ricorso al Fondo con il mercato interno, o laddove il Comitato non abbia fornito le necessarie informazioni a seguito di una richiesta della Commissione ai sensi del secondo comma, la Commissione avvia un'indagine approfondita e ne dà comunicazione al Comitato. La Commissione pubblica la sua decisione di avviare un'indagine approfondita nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Comitato, qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi potrebbero essere lesi dal ricorso al Fondo possono presentare commenti alla Commissione entro il termine indicato nella comunicazione. Il Comitato può presentare osservazioni sui commenti presentati dagli Stati membri e dai terzi interessati entro il termine indicato dalla Commissione. Al termine del periodo dell'indagine la Commissione valuta se il ricorso al Fondo è compatibile con il mercato interno.
Nell'effettuare le sue valutazioni e nel condurre le sue indagini conformemente al presente paragrafo, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE nonché di tutte le pertinenti comunicazioni, linee guida e misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell'aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.
La Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno, da presentare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario.
La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario al fine di permettere la valutazione della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere le funzioni eventualmente indicate nella decisione della Commissione.
Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.
Il Comitato versa nel Fondo gli eventuali importi ricevuti a norma del primo comma e ne tiene conto al momento di determinare i contributi ai sensi degli articoli 70 e 71.
La procedura di recupero di cui al primo comma rispetta il diritto dei beneficiari alla buona amministrazione e all'accesso ai documenti sanciti agli articoli 41 e 42 della Carta.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 riguardo a norme procedurali dettagliate concernenti:
il calcolo del tasso di interesse da applicare in caso di decisione relativa al recupero a norma del paragrafo 5;
le garanzie del diritto alla buona amministrazione e del diritto all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 5.
Articolo 20
Valutazione ai fini della risoluzione
La valutazione è intesa:
ad orientare l'accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli ►M1 strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 ◄ ;
laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, a orientare la decisione sull'azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all'entità di cui all'articolo 2;
laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili;
laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull'estensione della svalutazione o conversione della passività sottoponibili a bail-in;
laddove sia applicato lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento di separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari dei titoli di proprietà;
laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere nonché l'accertamento, da parte del Comitato, delle condizioni commerciali ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un 'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti ►M1 strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 ◄ .
Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità in futuro di offrire a un'entità di cui all'articolo 2 un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un'assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o convertire gli ►M1 strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 ◄ pertinenti. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione:
il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità all'articolo 22, paragrafo 6;
il Fondo può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all'articolo 76, all'ente soggetto a risoluzione.
La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2:
lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell'entità di cui all'articolo 2;
l'analisi e la stima del valore contabile delle attività;
l'elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2, con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo livello di priorità di cui all'articolo 17.
La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.
La valutazione definitiva ex post mira:
ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità;
a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 del presente articolo.
Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell'entità di cui all'articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale entità, il Comitato può chiedere all'autorità nazionale di risoluzione:
di esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;
di dare istruzione a un'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all'entità soggetta a risoluzione in relazione a attività, diritti o passività o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà in relazione a tali titoli di proprietà.
La valutazione di cui al paragrafo 16 accerta:
il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi avrebbero ricevuto se un ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell'azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione;
il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione dell'ente soggetto a risoluzione; e
le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quello di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
La valutazione di cui al paragrafo 16:
presuppone che un ente soggetto a risoluzione che è stato interessato dall'azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione;
presuppone che l'azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate;
prescinde dall'eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all'ente soggetto a risoluzione.
Articolo 21
Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili
Il Comitato esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti ►M1 strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis ◄ deliberando a norma della procedura stabilita all'articolo 18 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:
è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;
l'entità non è più economicamente sostenibile se gli ►M1 strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis ◄ non vengono svalutati o convertiti in azioni;
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze enunciate all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii).
La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), c) e d), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l'entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;
tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un'azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti ►M1 strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis ◄ permetta di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.
Se i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggette a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o a livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggette a risoluzione.
A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire strumenti di capitale o passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 16, e si applica l'articolo 76, paragrafo 1, lettera e).
Quando è esercitato tale potere, la svalutazione o la conversione è effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
Il Comitato provvede affinché, prima che le autorità nazionali di risoluzione esercitino il potere di svalutare o convertire gli ►M1 strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis ◄ pertinenti, sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 o del gruppo conformemente all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15. Tale valutazione costituisce la base per il calcolo della svalutazione da applicare agli ►M1 strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis ◄ pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli ►M1 strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis ◄ pertinenti al fine di ricapitalizzare l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo.
Il Comitato assicura che le autorità nazionali di risoluzione esercitino senza indugio i poteri di svalutazione o di conversione conformemente all'ordine di priorità dei crediti previsto dall'articolo 17 e in modo da ottenere i risultati seguenti:
gli elementi di capitale primario di classe 1 sono ridotti per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità.
il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato e/o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.
Articolo 22
Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione
Gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), sono i seguenti:
strumento per la vendita dell'attività d'impresa;
strumento dell'ente-ponte;
strumento di separazione delle attività;
strumento del bail-in.
In sede di adozione del programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:
le attività e le passività dell'ente soggetto a risoluzione sulla base della valutazione di cui all'articolo 20;
la situazione di liquidità dell'ente soggetto a risoluzione;
la commerciabilità del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;
il periodo di tempo disponibile.
Il Comitato può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti o poteri di risoluzione secondo una o più delle seguenti modalità:
come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà;
dall'ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; o
da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.
Gli eventuali proventi ricevuti dalle autorità nazionali di risoluzione in relazione al ricorso al Fondo sono rimborsati al Comitato.
Articolo 23
Programma di risoluzione
Il programma di risoluzione adottato dal Comitato a norma dell'articolo 18 stabilisce, in conformità delle decisioni in materia di aiuti di Stato o di aiuto a titolo del Fondo, i dettagli relativi agli strumenti di risoluzione da applicare all'ente soggetto a risoluzione, almeno per quanto concerne le misure di cui all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 1, che le autorità nazionali di risoluzione sono tenute ad attuare conformemente alle disposizioni applicabili della direttiva 2014/59/UE quale recepita nel diritto nazionale; il piano determina altresì gli importi e scopi specifici per i quali è utilizzato il Fondo.
Il programma di risoluzione delinea le azioni di risoluzione che il Comitato deve adottare in relazione all'impresa madre dell'Unione o a particolari entità del gruppo stabilite negli Stati membri partecipanti al fine di poter rispettare gli obiettivi e i principi della risoluzione di cui agli articoli 14 e 15.
In sede di adozione di un programma di risoluzione il Comitato, il Consiglio e la Commissione tengono conto del piano di risoluzione di cui all'articolo 8, e vi si attengono, salvo che il Comitato ritenga, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, che il conseguimento degli obiettivi della risoluzione risulti più efficace se si adottano azioni non contemplate nel piano di risoluzione.
Nel corso del processo di risoluzione, il Comitato può, all'occorrenza, modificare e aggiornare il programma di risoluzione alla luce delle circostanze specifiche del caso. Per le modifiche e gli aggiornamenti si applica la procedura stabilita all'articolo 18.
Il programma di risoluzione prevede inoltre, ove opportuno, la nomina da parte delle autorità nazionali di risoluzione di un amministratore speciale per l'ente soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 35 della direttiva 2011/59/UE. Il Comitato può stabilire che sia nominato lo stesso amministratore speciale per tutte le entità affiliate a un gruppo laddove ciò sia necessario per agevolare soluzioni intese a ripristinare la solidità finanziaria delle entità interessate.
Articolo 24
Strumento per la vendita dell'attività d'impresa
Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa consiste nella cessione di quanto segue a un acquirente diverso da un ente-ponte:
titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione; o
attività, diritti o passività, nella loro totalità o singolarmente, di un ente soggetto a risoluzione.
Relativamente allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, il programma di risoluzione stabilisce:
gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede conformemente all'articolo 38, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva 2014/59/UE;
le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione, alle quali l'autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE;
se i poteri di cessione possono essere esercitati più volte dall'autorità nazionale di risoluzione, conformemente all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE;
le modalità per la commercializzazione, da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, dell'entità o degli strumenti, delle attività, dei diritti e delle passività in questione conformemente all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE;
se l'osservanza da parte dell'autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione, secondo le modalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Il Comitato applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione stabiliti al paragrafo 2, lettera e), se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
ritiene che il dissesto o il probabile dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e
ritiene che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare detta minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 25
Strumento dell'ente-ponte
Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento dell'ente-ponte consiste nella cessione a un ente-ponte:
di titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;
delle attività, dei diritti o delle passività, nella loro totalità o singolarmente, di uno o più enti soggetti a risoluzione.
Relativamente allo strumento dell'ente-ponte, il programma di risoluzione stabilisce:
gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede a un ente-ponte conformemente all'articolo 40, paragrafi da 1 a 12, della direttiva 2014/59/UE;
le modalità per la costituzione, il funzionamento e la cessazione dell'ente-ponte da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3 e da 5 a 9, della direttiva 2014/59/UE;
le modalità per la commercializzazione dell'ente-ponte o delle sue attività o passività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 26
Strumento di separazione delle attività
Relativamente allo strumento di separazione delle attività, il programma di risoluzione stabilisce:
le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede alla società veicolo per la gestione delle attività conformemente all'articolo 42, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, della direttiva 2014/59/UE;
il corrispettivo per la cessione delle attività, dei diritti e delle passività alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 20 del presente regolamento, all'articolo 42, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE e alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.
Il primo comma, lettera b) non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.
Articolo 27
Strumento del bail-in
Lo strumento del bail-in può essere applicato per uno qualsiasi dei fini seguenti:
ricapitalizzare un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all'entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l'entità sia autorizzata in forza di tali direttive, nonché a promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'entità;
convertire in capitale o ridurre il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti:
a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; o
nell'ambito dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento di separazione delle attività.
Nell'ambito del programma di risoluzione, per quanto riguarda lo strumento del bail-in viene stabilito quanto segue:
l'importo aggregato di cui occorre ridurre o svalutare le ►M1 passività sottoponibili al bail-in ◄ , conformemente al paragrafo 13;
le passività che possono essere escluse in conformità ai paragrafi da 5 a 14;
gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16.
Ove non siano soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, si applicano, a seconda dei casi, uno qualsiasi degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui alla lettera d) di tale paragrafo.
Le seguenti passività, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, non possono essere soggette a svalutazione o conversione:
depositi protetti;
passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool, e che in base al diritto nazionale beneficiano di garanzie analoghe a quelle delle obbligazioni garantite;
qualsiasi passività derivante dal fatto che un ente di cui all'articolo 2 del presente regolamento detiene attività o liquidità dei clienti, incluse le attività o liquidità dei clienti detenute per conto di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente;
qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra un'entità di cui all'articolo 2 (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore;
passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con una durata originaria inferiore a sette giorni;
passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;
un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, che abbia fornito all'ente o entità di cui all'articolo 2 beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;
autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;
sistemi di garanzia dei depositi alimentati da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;
passività nei confronti di entità di cui all'articolo 1, paragrafo i, lettere a), b), c), o d), della direttiva 2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale dello Stato membro partecipante che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile il 28 dicembre 2020, nei casi in cui trovi applicazione tale deroga, il Comitato valuta se l'importo degli elementi conformi all'articolo 12 octies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
Il primo comma, lettera g), punto i), non si applica alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali individuati all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
Il Comitato assicura che tutte le attività relative al cover pool delle obbligazioni garantite restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse.
Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, al fine di garantire possibilità di risoluzione a entità e gruppi, il Comitato dà opportune istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione al fine di limitare, in conformità all'articolo 10, paragrafo 11, lettera b), del presente regolamento, la possibilità per altri enti di detenere ►M1 passività sottoponibili al bail in ◄ , fatta eccezione per le passività detenute presso entità che fanno parte dello stesso gruppo.
In circostanze eccezionali, ove si applichi lo strumento del bail-in, talune passività possono essere escluse, integralmente o parzialmente, dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione quando:
non è possibile sottoporre a bail-in la passività in questione entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità nazionale di risoluzione pertinente;
l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire le attività, i servizi e le operazioni chiave;
l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare un ampio diffuso contagio, in particolare per quanto concerne i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, in grado di perturbare gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, anche in riferimento alle relative infrastrutture, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; o
l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale da causare ad altri creditori perdite superiori a quelle che si verificherebbero nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.
Il Comitato valuta attentamente se le passività nei confronti di enti o entità che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 3, lettera h, del presente articolo debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma, al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.
Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in è esclusa o parzialmente esclusa ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività sottoponibile al bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, a condizione che il livello della svalutazione e conversione applicato alle altre passività sottoponibili al bail-in sia conforma al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail in è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti fini o entrambi:
coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità al paragrafo 13, lettera a);
acquisire titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità al paragrafo 13, lettera b).
Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se:
gli azionisti, i detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre ►M1 passività sottoponibili al bail-in ◄ dell'ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15; e
il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.
Il contributo del Fondo di cui al paragrafo 7 del presente articolo, può essere finanziato nei modi seguenti:
con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito grazie ai contributi delle entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente alle norme stabilite nella direttiva 2014/59/UE nonché nell'articolo 67, paragrafo 4, e negli articoli 70 e 71 del presente regolamento;
qualora gli importi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, siano insufficienti, con l'importo costituito grazie ai mezzi di finanziamento alternativi di cui agli articoli 73 e 74.
In casi straordinari ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a fonti di finanziamento alternative dopo che:
il limite del 5 % di cui al paragrafo 7, lettera b), è stato raggiunto e
tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili sono state svalutate o interamente convertite.
In sede di adozione della decisione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione:
il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità;
il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell'ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fosse esclusa; e
la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.
Il Comitato valuta, in base a una valutazione conforme all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, l'aggregato composto:
se del caso, dell'importo del quale devono essere svalutate le ►M1 passività sottoponibili al bail-in ◄ al fine di assicurare che il valore netto delle attività dell'ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e
se del caso, dell'importo per il quale le ►M1 passività sottoponibili al bail-in ◄ devono essere convertite in azioni o altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:
dell'ente soggetto a risoluzione; o
dell'ente-ponte.
La valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre svalutare le ►M1 passività sottoponibili al bail-in ◄ o convertirle al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilisce il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), e per promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto a risoluzione o nell'ente-ponte e per permettere a questi ultimi di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e a esercitare le attività per le quali sono autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE.
Se il Comitato intende utilizzare lo strumento di separazione delle attività di cui all'articolo 26, l'importo di cui occorre svalutare le ►M1 passività sottoponibili al bail-in ◄ tiene conto, all'occorrenza, di una stima prudente del fabbisogno di capitale del veicolo per la gestione delle attività.
Entro due settimane dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale l'autorità nazionale di risoluzione competente fornisce al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale il Comitato valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità di cui all'articolo 2. La valutazione è completata d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE.
Se il Comitato è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, esso consente all'autorità nazionale di risoluzione di approvare il piano conformemente all'articolo 52, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. Se il Comitato non è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare le proprie perplessità all'organo di amministrazione ovvero alle persone o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, di tale direttiva e di imporre agli stessi una modifica del piano che tenga conto di tali perplessità conformemente all'articolo 52, paragrafo 8, di tale direttiva. In entrambe le situazioni ciò avviene d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE.
Entro due settimane dalla ricezione di tale comunicazione, l'organo di amministrazione ovvero la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, sottopongono un piano modificato all'approvazione dell'autorità nazionali di risoluzione. L'autorità nazionale di risoluzione presenta al Comitato il piano modificato unitamente alla sua valutazione dello stesso. Il Comitato valuta il piano modificato e dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di far sapere entro una settimana all'organo di amministrazione ovvero alla persona o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.
Il Comitato trasmette il piano di riorganizzazione di gruppo all'ABE.
Articolo 28
Sorveglianza da parte del Comitato
Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione
collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento della sua funzione di sorveglianza;
forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull'esecuzione dei programmi di risoluzione, sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, che potrebbero essere richiesti dal Comitato, incluse informazioni:
sul funzionamento e la situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente ponte e della società veicolo per la gestione delle attività;
sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell'ente nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza;
sui procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell'ente soggetto a risoluzione, a impugnazioni della decisione di risoluzione e della valutazione o a domande di indennizzo presentate da azionisti o creditori;
sulla nomina, la revoca o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l'autorità nazionale di risoluzione, nonché sull'esecuzione dei loro compiti;
su ogni altra questione di rilievo per l'esecuzione del programma di risoluzione, ivi incluse tutte le potenziali violazioni delle salvaguardie previste dalla direttiva 2014/59/UE, che può essere sottoposta al Comitato;
sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri di cui agli articoli da 63 a 72 della direttiva 2014/59/UE;
sulla sostenibilità economica, la fattibilità, e l'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 27, paragrafo 16.
Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato una relazione finale sull'esecuzione del programma di risoluzione.
Articolo 29
Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento
A tal fine, nel rispetto del presente regolamento, esse esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni fissate dalla stessa normativa. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. Qualsiasi azione intrapresa è conforme alle decisioni adottate dal Comitato ai sensi del presente regolamento.
In sede di attuazione di tali decisioni, le autorità nazionali di risoluzione si assicurano che siano rispettate le salvaguardie applicabili previste dalla direttiva 2014/59/UE.
Laddove un'autorità nazionale di risoluzione non abbia applicato o rispettato una decisione adottata dal Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo tale da mettere a rischio uno qualsiasi degli obiettivi di risoluzione ai sensi dell'articolo 14 oppure l'attuazione efficiente del programma di risoluzione, il Comitato può ordinare a un ente soggetto a risoluzione:
in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività di un ente soggetto a risoluzione;
in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di esigere, nelle circostanze previste all'articolo 21, la conversione di tutti gli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.
di adottare qualsiasi altra azione necessaria altro provvedimento necessario per conformarsi alla decisione in oggetto.
Il Comitato adotta una decisione ai sensi del primo comma, lettera c), solo se la misura riduce significativamente il rischio per l'obiettivo della risoluzione in questione o per l'attuazione efficiente del programma di risoluzione.
Prima di decidere l'imposizione di qualsiasi misura il Comitato comunica alle autorità nazionali di risoluzione interessate e alla Commissione la misura che intende adottare. Tale comunicazione comprende anche la descrizione dettagliata delle misure previste, le ragioni alla base delle stesse, nonché i dettagli della relativa data di entrata in vigore.
La comunicazione è trasmessa almeno 24 ore prima che le misure diventino effettive. In circostanze eccezionali, laddove non sia possibile dare un preavviso di 24 ore, il Comitato può effettuare la comunicazione a meno di 24 ore dalla prevista entrata in vigore delle misure.
CAPO 4
Cooperazione
Articolo 30
Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM
Articolo 31
Cooperazione nell'ambito dell'SRM
Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato:
emana orientamenti e istruzioni generali alle autorità nazionali di risoluzione, le quali assolvono i compiti e adottano le decisioni di risoluzione nel rispetto degli stessi;
può esercitare in ogni momento i poteri di cui agli articoli da 34 a 37;
può richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento da parte loro dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
riceve dalle autorità nazionali di risoluzione progetti di decisione sui quali può esprimere un parere e, in particolare, indicare gli elementi dei progetti stessi non conformi al presente regolamento o alle istruzioni generali del Comitato.
Fatto salvo il capo 5 del presente titolo, ai fini della valutazione dei piani di risoluzione il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute conformemente all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 32
Consultazione e cooperazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi
Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, il Comitato comunica alle autorità competenti e/o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione dello Stato membro non partecipante i piani, le decisioni o le misure di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, e 13 pertinenti per il gruppo.
Fatto salvo il primo comma, il Comitato conclude un memorandum d'intesa con l'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro non partecipante che sia quello d'origine di almeno un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato secondo le modalità di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 33
Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi
Il Comitato valuta ed emana una raccomandazione per le autorità nazionali di risoluzione sul riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione avviate dalle autorità di risoluzione di un paese terzo in relazione a un ente o un'impresa madre di un paese terzo che ha:
una o più filiazioni nell'Unione con sede in uno o più Stati membri partecipanti; o
attività, diritti o passività situati in uno o più Stati membri partecipanti ovvero soggetti al diritto degli Stati membri partecipanti.
Il Comitato effettua la propria valutazione previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione e, laddove sia istituito un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/59/UE, con le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti.
La valutazione tiene debitamente conto degli interessi di ogni singolo Stato membro partecipante in cui opera l'ente o l'impresa madre del paese terzo, e, in particolare, dell'impatto che il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo potrebbero avere sulle altre parti del gruppo nonché sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in questione.
Il Comitato raccomanda di rifiutare il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione di cui al paragrafo 1 se ritiene che:
le procedure di risoluzione del paese terzo abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria di uno Stato membro partecipante; o
i creditori, inclusi in particolare i titolari di depositi ubicati o esigibili in uno Stato membro partecipante, in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione non beneficino dello stesso trattamento dei creditori e depositanti del paese terzo aventi analoghi diritti giuridici;
il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo abbia concrete implicazioni di bilancio per lo Stato membro partecipante; o infine
gli effetti del riconoscimento o dell'applicazione in questione risultino in contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro partecipante.
CAPO 5
Poteri di indagine
Articolo 34
Richieste di informazioni
Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, nonché avvalendosi appieno di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dal presente regolamento da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
le entità di cui all'articolo 2;
i dipendenti delle entità di cui all'articolo 2;
i terzi cui le entità di cui all'articolo 2 hanno esternalizzato funzioni o attività.
Articolo 35
Indagini generali
A tal fine il Comitato può:
esigere la presentazione di documenti;
esaminare i libri e i registri contabili delle persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e farne copie o estratti;
ottenere spiegazioni, oralmente o per iscritto, dalle persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, ovvero da rappresentanti o dal personale delle stesse;
sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine.
Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono situati i locali interessati prestano, in base al diritto nazionale, l'assistenza necessaria anche per quanto concerne l'agevolazione dell'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1, in modo che tali diritti possano essere esercitati.
Articolo 36
Ispezioni in loco
Articolo 37
Autorizzazione di un'autorità giudiziaria
CAPO 6
Sanzioni
Articolo 38
Sanzioni pecuniarie
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente dall'entità in questione se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione del fatto che essa, il suo organo di amministrazione o la sua alta dirigenza hanno agito deliberatamente per commettere la violazione.
Le sanzioni pecuniarie sono irrogate alle entità di cui all'articolo 2 per le violazioni seguenti:
non aver fornito le informazioni richieste a norma dell'articolo 34;
non essersi sottoposte a un'indagine generale conformemente all'articolo 35 o a ispezioni in loco a norma dell'articolo 36;
non essersi conformate a una decisione rivolta loro dal Comitato a norma dell'articolo 29.
Le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, partono da un importo base pari a una percentuale del fatturato totale netto annuo dell'impresa nell'esercizio precedente, comprensivo del reddito lordo derivante da interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote e altri titoli a rendimento fisso o variabile, proventi per commissioni o provvigioni ai sensi dell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure, per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta nazionale al 19 agosto 2014, nel rispetto dei limiti seguenti:
per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'importo base va da un minimo dello 0,05 % a un massimo dello 0,15 %;
per le violazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), l'importo base va da un minimo dello 0,25 % a un massimo dello 0,5 %.
Per decidere se l'importo base delle sanzioni pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, oppure a quello intermedio o al più alto dei limiti di cui al primo comma, il Comitato tiene conto del fatturato annuo dell'entità interessata nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per le entità il cui fatturato annuo è inferiore a 1 000 000 000 di EUR, al livello intermedio per quelle il cui fatturato annuo è compreso tra 1 000 000 000 e 5 000 000 000 di EUR, e al livello più alto per quelle il cui fatturato annuo è superiore a 5 000 000 000 di EUR.
Il coefficiente attenuante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti attenuanti, la differenza tra l'importo base e quello risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente attenuante è sottratta dall'importo base.
Il coefficiente aggravante del caso è applicato singolarmente all'importo base. Se sono applicabili più coefficienti aggravanti, la differenza tra l'importo base e l'importo risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.
In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori aggravanti:
intenzionalità della violazione;
carattere reiterato della violazione;
durata della violazione superiore a tre mesi;
evidenziazione, attraverso la violazione l'infrazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa;
assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata;
mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini.
In riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori attenuanti:
durata della violazione inferiore a dieci giorni lavorativi;
esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione;
notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato;
adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro.
In deroga al primo comma, nel caso in cui l'entità abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, un beneficio economico dalla violazione, la sanzione pecuniaria, laddove i profitti realizzati o le perdite evitate grazie alla violazione siano quantificabili, è pari almeno a tale beneficio.
Se l'azione od omissione di un'entità di cui al paragrafo 1 dà adito a più di una delle violazioni di cui al paragrafo 2, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore calcolata conformemente al presente articolo in relazione a una sola delle violazioni stesse.
Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori aggravanti:
in caso di carattere reiterato della violazione, per ogni volta che essa è stata reiterata si applica un coefficiente aggiuntivo pari a 1,1;
in caso di durata della violazione superiore a tre mesi si applica un coefficiente pari a 1,5;
in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;
in caso di intenzionalità della violazione si applica un coefficiente di 2;
in caso di assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata, si applica un coefficiente pari a 1,7;
in caso di mancanza di cooperazione con il Comitato da parte dell'alta dirigenza dell'entità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente pari a 1,5.
Per il calcolo delle sanzioni pecuniarie il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori attenuanti:
in caso di durata della violazione inferiore a 10 giorni lavorativi, si applica un coefficiente pari a 0,9;
in caso di esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte dell'alta dirigenza dell'entità, di tutte le misure necessarie per prevenire la violazione, si applica un coefficiente pari a 0,7;
in caso di notifica rapida, efficace e completa della violazione da parte dell'entità al Comitato, si applica un coefficiente pari a 0,4;
in caso di adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.
Articolo 39
Penalità di mora
Il Comitato, mediante decisione, irroga una penalità di mora a un'entità di cui all'articolo 2 per obbligare:
tale entità a conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 34;
una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma di tale articolo;
una persona di cui all'articolo 35, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire in maniera completa documentazione, dati, procedure o altro materiale richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma di tale articolo;
una persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma di tale articolo.
Articolo 40
Audizione delle persone interessate dal procedimento
Articolo 41
Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e penalità di mora
Il Comitato pubblica le decisioni che irrogano le sanzioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafo 1, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa pregiudicare la risoluzione dell'entità interessata. La pubblicazione avviene in forma anonima ove ricorra una delle seguenti circostanze:
se le informazioni pubblicate contengono dati personali e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;
se la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
se la pubblicazione provochi, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte.
In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo ragionevole se è prevedibile che i motivi per una pubblicazione anonima vengano meno nell'arco di tale periodo.
Il Comitato informa l'ABE in merito a tutte le sanzioni pecuniarie e penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 38 e 39 e fornisce informazioni in merito allo stato dei ricorsi e al relativo esito.
L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili vigenti nello Stato membro partecipante sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri partecipanti designa a tal fine, informandone il Comitato e la Corte di giustizia.
Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni degli Stati membri partecipanti.
PARTE III
QUADRO ISTITUZIONALE
TITOLO I
IL COMITATO
Articolo 42
Status giuridico
Articolo 43
Composizione
Il Comitato è composto da:
il presidente nominato conformemente all'articolo 56;
altri quattro membri a tempo pieno nominati conformemente all'articolo 56;
un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione.
I rappresentanti della Commissione e della BCE hanno il diritto di partecipare alle discussioni e hanno accesso a tutti i documenti.
La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:
la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 50;
la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 54;
il presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 56;
un segretariato, che fornisce il sostegno tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato.
Articolo 44
Conformità con il diritto dell'Unione
Il Comitato agisce in conformità con il diritto dell'Unione, in particolare con le decisioni adottate dal Consiglio e dalla Commissione a norma del presente regolamento.
Articolo 45
Responsabilità
Articolo 46
Parlamenti nazionali
Articolo 47
Indipendenza
Nell'ambito delle deliberazioni e del processo decisionale in seno al Comitato, essi esprimono il proprio parere e votano in modo indipendente.
Articolo 48
Sede
Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio.
TITOLO II
COMITATO IN SESSIONE PLENARIA
Articolo 49
Partecipazione alle sessioni plenarie
Tutti i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, partecipano alle sessioni plenarie.
Articolo 50
Compiti
Il Comitato in sessione plenaria:
adotta, ogni anno entro il 30 novembre, il programma di lavoro annuale del Comitato per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal presidente, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BCE;
adotta e monitora il bilancio annuale del Comitato a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, e approva i conti definitivi del Comitato e solleva il presidente dalla responsabilità a norma dell'articolo 63, paragrafi 4 e 8;
fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, decide in merito al ricorso al Fondo, se il sostegno del Fondo, in un dato intervento di risoluzione, è richiesto al di sopra della soglia di 5 000 000 000 di EUR per la quale la ponderazione del sostegno alla liquidità è pari a 0,5;
non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 000 000 000 di EUR, valuta l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e fornisce documenti di orientamento cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione, in particolare, se del caso, differenziando tra liquidità e altre forme di sostegno;
decide in merito alla necessità di raccogliere contributi straordinari ex post a norma dell'articolo 71, ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72, ai mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73 e 74, e alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità dell'articolo 78, compreso il sostegno del Fondo al di sopra della soglia di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
decide in merito agli investimenti a norma dell'articolo 75;
adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all'articolo 45, la quale dovrà contenere spiegazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio;
adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell'articolo 64;
adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
adotta il proprio regolamento interno e il regolamento del Comitato in sessione esecutiva;
ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («regime applicabile») all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (di seguito «poteri dell'autorità di nomina»);
adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile a norma dell'articolo 110 dello statuto;
nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni e valutazioni dell'audit interno o esterno e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
prende ogni decisione relativa alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato;
approva il quadro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, per la definizione delle modalità pratiche della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il programma di risoluzione preparato dalla sessione esecutiva è considerato adottato a meno che, entro tre ore dalla presentazione del progetto da parte della sessione esecutiva alla sessione plenaria, almeno un membro della sessione plenaria abbia convocato una riunione del Comitato in sessione plenaria. In questo caso, la sessione plenaria decide in merito al programma di risoluzione.
In circostanze eccezionali il Comitato in sessione plenaria può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al presidente e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal presidente.
Articolo 51
Riunione del Comitato in sessione plenaria
Articolo 52
Disposizioni generali sul processo decisionale
TITOLO III
COMITATO IN SESSIONE ESECUTIVA
Articolo 53
Partecipazione alle sessioni esecutive
Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono convocate dal presidente, su sua iniziativa, o a richiesta di uno dei membri, e sono presiedute dal presidente.
Se del caso, il Comitato in sessione esecutiva può invitare osservatori aggiuntivi oltre a quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 3, compreso un rappresentante dell'ABE, e invita le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti a partecipare alle sue riunioni in caso di deliberazioni su un gruppo che possiede filiazioni o succursali significative in tali Stati membri non partecipanti. La partecipazione è su base ad hoc.
Articolo 54
Compiti
Il Comitato in sessione esecutiva:
prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria;
prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento, salvo disposizione contraria del presente regolamento;
Nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato:
prepara, valuta e approva i piani di risoluzione delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi, conformemente agli articoli 8, 10 e 11;
applica obblighi semplificati a determinate entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e a entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi, conformemente all'articolo 11;
determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi, sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento conformemente all'articolo 12;
fornire alla Commissione, il prima possibile, un programma di risoluzione a norma dell'articolo 18, accompagnato da tutte le informazioni pertinenti che le permettano, a tempo debito, di valutare e prendere una decisione o, se del caso, di proporre una decisione al Consiglio, a norma dell'articolo 18, paragrafo 7;
decidere in merito alla parte II del bilancio del Comitato, che riguarda il Fondo, in conformità dell'articolo 60.
Articolo 55
Processo decisionale
TITOLO IV
PRESIDENTE
Articolo 56
Nomina e compiti
Il presidente ha la responsabilità:
di preparare i lavori delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni;
di tutte le questioni riguardanti il personale;
delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente;
della stesura del progetto di bilancio del Comitato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, e dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'articolo 63;
della gestione del Comitato;
dell'esecuzione del programma di lavoro annuale del Comitato;
della preparazione, ogni anno, del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 45 comprendente una parte dedicata alle attività di risoluzione del Comitato e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo il presidente è affiancato da personale apposito.
Il vicepresidente svolge le funzioni del presidente in assenza o in caso di ragionevole impedimento di quest'ultimo, conformemente al presente regolamento.
Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non hanno incarichi a livello nazionale, dell'Unione o internazionale.
In deroga al primo comma, per la nomina dei primi membri del Comitato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione fornisce l'elenco dei candidati selezionati senza consultare il Comitato.
La Commissione presenta una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), al Parlamento europeo per approvazione. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
A tal fine il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che essi ritengono soddisfatte le condizioni per la rimozione del presidente, del vicepresidente o dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), dall'incarico; la Commissione risponde a tale comunicazione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 57
Risorse
Articolo 58
Bilancio
Articolo 59
Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato
Articolo 60
Parte II del bilancio riguardante il Fondo
Le entrate della parte II del bilancio sono costituite in particolare:
dai contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 67, paragrafo 4, e agli articoli 69, 70 e 71;
dai prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 72, paragrafo 1;
dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente agli articoli 73 e 74;
dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel Fondo conformemente all'articolo 75;
qualsiasi parte delle spese sostenute ai fini indicati all'articolo 76 che sono recuperate nell'ambito della procedura di risoluzione.
Le spese della parte II del bilancio sono costituite:
dalle spese per i fini indicati all'articolo 76;
dagli investimenti a norma dell'articolo 75;
dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 72, paragrafo 1;
dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente agli articoli 73 e 74.
Articolo 61
Elaborazione ed esecuzione del bilancio
Articolo 62
Audit interno e controlli
Articolo 63
Esecuzione del bilancio, rendicontazione e scarico della responsabilità
Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del Comitato nonché al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 64
Disposizioni finanziarie
Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura dettagliata per l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio, conformemente agli articoli 61 e 63.
Nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE conformemente all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).
Articolo 65
Contributi alle spese amministrative del Comitato
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all'articolo 93 per:
determinare il tipo di contributi e le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;
specificare le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente;
determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo.
Articolo 66
Misure antifrode
CAPO 2
Il Fondo di risoluzione unico
Articolo 67
Disposizioni generali
Articolo 68
Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione
Gli Stati membri partecipanti istituiscono meccanismi di finanziamento ai sensi dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE e conformemente al presente regolamento.
Articolo 69
Livello-obiettivo
Quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo la contribuzione regolare tiene debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare quanto segue:
i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2;
i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3;
i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.
Articolo 70
Contributi ex ante
Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:
un contributo fisso proporzionale basato sull'importo delle passività dell'ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e
un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.
La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.
In ogni caso, l'importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5 % del livello-obiettivo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell'ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:
l'applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;
le modalità pratiche dell'attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell'atto delegato.
Articolo 71
Contributi straordinari ex post
L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo dell'importo annuale dei contributi determinato in conformità dell'articolo 70.
Articolo 72
Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento della risoluzione
Il Comitato decide di chiedere prestiti volontari per il Fondo ai meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:
gli importi raccolti in base all'articolo 70 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo in relazione alle azioni di risoluzione;
i contributi straordinari ex post previsti dall'articolo 71 non sono accessibili immediatamente; e
i mezzi di finanziamento alternativi previsti dall'articolo 73 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.
Articolo 73
Mezzi di finanziamento alternativi
Articolo 74
Accesso a strumenti di finanziamento
Il Comitato stipula per il Fondo meccanismi di finanziamento, compresi, ove possibile, meccanismi pubblici, in relazione alla disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi che possano essere impiegati conformemente all'articolo 76, qualora le somme raccolte o disponibili a norma degli articoli 70 e 71 non siano sufficienti ad adempiere agli obblighi del Fondo.
Articolo 75
Investimenti
Articolo 76
Missione del Fondo
Nell'ambito del programma di risoluzione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione ad entità di cui all'articolo 2, il Comitato può utilizzare il Fondo solo nella misura necessaria ad assicurare l'efficace applicazione degli strumenti di risoluzione per conseguire i seguenti scopi:
garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività;
erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;
acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione;
versare contributi a un ente-ponte e a una società veicolo per la gestione delle attività;
pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 16;
fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione al posto della svalutazione o conversione delle passività di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e si decida di escludere determinati creditori dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5;
avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a f).
Articolo 77
Ricorso al Fondo
Il ricorso al Fondo è subordinato all'Accordo in base al quale gli Stati membri partecipanti concordano nel trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale a norma del presente regolamento e della direttiva 2014/59/UE ed è conforme ai principi stabiliti nel suddetto accordo.
Di conseguenza, finché il Fondo non raggiunga il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, ma non oltre otto anni dalla data di applicazione del presente articolo, il Comitato fa ricorso al Fondo conformemente ai principi basati su una divisione del Fondo in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante, come pure su una progressiva unificazione dei diversi fondi raccolti a livello nazionale assegnati ai comparti nazionali del Fondo, secondo quanto stabilito nell'accordo.
Articolo 78
Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo che interessano enti di Stati membri non partecipanti
Nel caso di una risoluzione di gruppo che interessa enti con sede in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti con sede in uno o più Stati membri non partecipanti dall'altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 79
Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione
Il pertinente sistema di garanzia dei depositi si surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti garantiti nella procedura di liquidazione per un importo pari al loro pagamento.
La passività di un sistema di garanzia dei depositi non supera l'ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.
In ogni circostanza, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente regolamento non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.
TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 80
Privilegi e immunità
Al Comitato e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.
Articolo 81
Regime linguistico
Articolo 82
Personale
In deroga al primo comma, il presidente, il vicepresidente e i quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), sono assimilabili, rispettivamente, al vicepresidente, al giudice e al cancelliere della Corte di giustizia per quanto concerne gli emolumenti e l'età pensionabile, come definiti nel regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio ( 13 ). Essi non sono soggetti all'età massima di pensionamento. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile.
Articolo 83
Scambio di personale
Articolo 84
Comitati interni
Il Comitato può istituire comitati interni che gli forniscano consulenza e documenti di orientamento per l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento.
Articolo 85
Commissione per i ricorsi
Il ricorso, assieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto alla commissione per i ricorsi entro due mesi dalla data di notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della decisione.
Essa decide sulla base della maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.
La commissione per i ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
Articolo 86
Azioni dinanzi alla Corte di giustizia
Articolo 87
Responsabilità del Comitato
Articolo 88
Segreto professionale e scambio di informazioni
Le informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un'azione giudiziaria.
Tali obblighi si applicano altresì ai potenziali acquirenti contattati per preparare la risoluzione di un'entità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.
Articolo 89
Protezione dei dati
Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) o gli obblighi a carico del Comitato, del Consiglio e della Commissione in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) nell'esercizio delle loro competenze.
Articolo 90
Accesso ai documenti
Articolo 91
Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Il Comitato applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, enunciate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ( 17 ). I principi di sicurezza comportano anche l'applicazione di disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.
Articolo 92
Corte dei conti
Ogni relazione prende in esame se:
è stata prestata sufficiente attenzione all'economia, all'efficienza e all'efficacia con cui si è fatto ricorso al Fondo, in particolare per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo il ricorso al Fondo;
la valutazione degli aiuti del Fondo è stata efficiente e rigorosa.
Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle relazioni di cui al paragrafo 4, il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono ciascuno una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
PARTE IV
POTERI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 93
Esercizio della delega
Articolo 94
Clausola di revisione
Entro il 31 dicembre 2018 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta:
il funzionamento dell'SRM, la sua efficienza in termini di costi e l'impatto della sua attività di risoluzione sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato interno dei servizi finanziari, compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari nazionali all'interno dell'Unione, rispetto agli altri sistemi bancari, e l'efficacia delle disposizioni di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'SRM, tra l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le autorità nazionali di risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, in particolare valutando se:
è necessario che le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato, al Consiglio e alla Commissione siano esercitate esclusivamente da un ente indipendente dell'Unione e, in tal caso, se sono necessarie eventuali modifiche alle disposizioni pertinenti anche a livello di diritto primario;
la cooperazione tra l'SRM, l'SSM, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA e le altre autorità che fanno parte del SEVIF è idonea;
il portafoglio di investimenti a norma dell'articolo 75 è costituito da attività solide e diversificate;
il legame tra debito sovrano e rischio bancario è stato spezzato;
le modalità di governance, comprese la ripartizione dei compiti all'interno del Comitato e la composizione dei meccanismi di voto sia nelle sessioni esecutive che in quelle plenarie del Comitato e i suoi rapporti con la Commissione e il Consiglio sono adeguati;
il parametro per fissare il livello-obiettivo del Fondo è idoneo e, in particolare, se i depositi garantiti o le passività totali non rappresentino una base più adeguata, come pure se non sia necessario stabilire per il Fondo un importo minimo in termini assoluti che permetta di evitare la volatilità del flusso dei mezzi finanziari al fondo e di assicurare la stabilità e l'adeguatezza del finanziamento del Fondo nel tempo;
è necessario modificare il livello-obiettivo fissato per il Fondo e il livello dei contributi per garantire condizioni uniformi all'interno dell'Unione;
l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;
l'interazione tra il Comitato e l'ABE;
l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell'SRM su tali Stati membri, nonché l'interazione tra il Comitato e le pertinenti autorità dei paesi terzi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;
la necessità di adottare misure tese ad armonizzare le procedure di insolvenza per gli enti in dissesto.
Articolo 95
Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010
Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:
all'articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2) “autorità competenti”:
le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, nella direttiva 2007/64/CE, e di cui alla direttiva 2009/110/CE;
in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;
in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e
in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), le autorità di risoluzione definite all'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, il Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014, nonché il Consiglio e la Commissione quando adottano misure a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, tranne i casi in cui esercitano poteri discrezionali o compiono scelte attinenti a linee di azione.
all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:
all'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/59/UE, il presidente del Comitato di risoluzione unico ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.».
Articolo 96
Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione
A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, del presente regolamento, il Fondo è considerato lo strumento di finanziamento della risoluzione degli Stati membri partecipanti a norma degli articoli da 99 a 109 della direttiva 2014/59/UE della direttiva.
Articolo 97
Accordo sulla sede e condizioni operative
Articolo 98
Avvio delle attività del Comitato
La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:
fino a quando il presidente non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi dell'articolo 56, un funzionario della Commissione designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di presidente ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al presidente;
in deroga all'articolo 50, paragrafo 1, lettera l), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, il presidente ad interim esercita il potere dell'autorità di nomina;
la Commissione può offrire assistenza al Comitato, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'agenzia sotto la responsabilità del presidente ad interim o del presidente;
Articolo 99
Entrata in vigore
A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 è prorogata ogni volta di un mese. Il Comitato elabora ogni volta una nuova relazione alla fine di tale mese.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 2 ) Direttiva 2009/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
( 3 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 4 ) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
( 5 ) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).
( 6 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 7 ) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
( 8 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 11 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
( 12 ) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
( 13 ) Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).
( 14 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
( 15 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
( 16 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
( 17 ) Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).
( *1 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
( *2 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
( *3 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;