2014R0692 — IT — 31.07.2014 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183, 24.6.2014, p.9) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) N. 825/2014 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2014 |
L 226 |
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30.7.2014 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio ( 1 ), concernente restrizioni relative alle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella riunione del 20 e 21 marzo 2014 il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'annessione della Repubblica autonoma di Crimea («Crimea») e della città di Sebastopoli («Sebastopoli») alla Federazione russa e ha ribadito che non riconoscerà l'annessione. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare le conseguenze giuridiche di tale annessione e a proporre restrizioni economiche, commerciali e finanziarie concernenti la Crimea da attuare rapidamente. |
(2) |
Nella sua risoluzione del 27 marzo 2014 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ribadito il proprio impegno verso la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina nei suoi confini riconosciuti internazionalmente, ribadendo la nullità del referendum svolto in Crimea il 16 marzo, nonché esortato tutti gli Stati a non riconoscere modifiche dello status della Crimea e di Sebastopoli. |
(3) |
Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC riguardante restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli e relativa alla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione di tali merci, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. Al fine di ridurre al minimo l'effetto di tali restrizioni sugli operatori economici dovrebbero essere previste deroghe e periodi transitori in relazione alle merci e ai relativi servizi oggetto di transazioni imposte da un contratto commerciale o da un contratto accessorio subordinato ad una procedura di notifica. |
(4) |
Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, un'azione normativa a livello di Unione. |
(5) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 25 giugno 2014, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
iv) una domanda riconvenzionale;
v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;
b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
c) «merci originarie della Crimea o di Sebastopoli»: merci interamente ottenute in Crimea e a Sebastopoli o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale a norma, mutatis mutandis, degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 );
d) «territorio dell'Unione» i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
e) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato;
f) «servizi di intermediazione»:
i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
g) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.
Articolo 2
È vietato:
a) importare nell'Unione europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).
Articolo 2 bis
1. Sono vietati:
a) la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli;
b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c) la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea e a Sebastopoli.
2. Sono vietati:
a) la concessione di prestiti o crediti finanziari connessi nello specifico allo sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea o a Sebastopoli;
b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c) la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse di petrolio, gas o minerali in Crimea e a Sebastopoli.
3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 2 ter si applicano le seguenti definizioni:
a) «risorse minerarie»: quelle elencate nell'allegato II;
b) «sfruttamento»: esplorazione, prospezione, estrazione, raffinazione e gestione delle risorse di petrolio, di gas e di minerali e prestazione dei relativi servizi geologici; la definizione, tuttavia, non comprende la manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;
c) «raffinazione»: trasformazione, condizionamento e preparazione per la vendita.
Articolo 2 ter
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi alle attività di investimento di cui all'articolo 2 bis.
Articolo 2 quater
1. È vietato vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e le tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.
2. L'allegato III comprende le attrezzature e le tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisto o allo sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori:
a) trasporti;
b) telecomunicazioni;
c) energia;
d) sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli.
3. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei prodotti elencati nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli; e
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.
4. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, delle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima del 30 luglio 2014 relativo alle attrezzature o alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, l'operazione o l'assistenza all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.
Articolo 2 quinquies
Gli articoli 2 bis e 2 ter non si applicano alla concessione di prestiti o crediti finanziari, all'aumento di una partecipazione o alla costituzione di imprese comuni purché:
a) l'operazione sia richiesta da un accordo o da un contratto concluso prima del 30 luglio 2014; e
b) l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.
Articolo 3
I divieti di cui all'articolo 2 non si applicano:
a) all'esecuzione, fino al 26 settembre 2014, di contratti commerciali conclusi prima del 25 giugno 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.;
b) merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 ( 3 ) o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.
Articolo 4
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui all'articolo 2.
Articolo 5
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 6
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a);
c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, la cui violazione dei divieti previsti dal presente regolamento sia stata accertata mediante sentenza, decisione amministrativa o lodo arbitrale;
d) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, se la procedura volta all'esercizio di un diritto riguarda merci la cui importazione è vietata ai sensi dell'articolo 2.
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 7
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti i problemi relativi alle violazioni e all'esecuzione, nonché le sentenze emesse dalle giurisdizioni nazionali:
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 8
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le norme di cui al paragrafo 1, come pure ogni successiva modifica.
Articolo 9
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles
Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ALLEGATO II
Risorse minerarie di cui all'articolo 2 bis:
Codice NC |
Designazione delle merci |
2501 00 10 |
Acqua di mare e acque madri di saline |
2501 00 31 |
Sali destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti |
2501 00 51 |
Sali denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale |
2501 00 99 |
Sale e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità (escl. il sale preparato da tavola, il sale destinato alla trasformazione chimica «separazione di Na da Cl», il sale denaturato e il sale destinato ad altri usi industriali e tecnici) |
2502 00 00 |
Piriti di ferro non arrostite |
2503 00 |
Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale |
2504 |
Grafite naturale |
2505 |
Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26 |
2506 |
Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare |
2507 00 |
Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati |
2508 |
Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas |
2509 00 00 |
Creta |
2510 |
Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche |
2511 |
Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816 |
2512 00 00 |
Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate |
2513 |
Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente |
2514 00 00 |
Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2515 |
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2517 |
Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente |
2518 |
Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite |
2519 00 00 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro |
2520 |
Pietra da gesso; anidrite; gessi (costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio), anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti |
2521 00 00 |
Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento |
2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 |
2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
2524 |
Amianto (asbesto) |
2525 |
Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica |
2526 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco |
2528 00 00 |
Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco |
2529 |
Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore |
2530 |
Materie minerali non nominate né comprese altrove |
2601 |
Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) |
2602 00 00 |
Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco |
2603 00 00 |
Minerali di rame e loro concentrati |
2604 00 00 |
Minerali di nichel e loro concentrati |
2605 00 00 |
Minerali di cobalto e loro concentrati |
2606 00 00 |
Minerali di alluminio e loro concentrati |
2607 00 00 |
Minerali di piombo e loro concentrati |
2608 00 00 |
Minerali di zinco e loro concentrati |
2609 00 00 |
Minerali di stagno e loro concentrati |
2610 00 00 |
Minerali di cromo e loro concentrati |
2611 00 00 |
Minerali di tungsteno e loro concentrati |
2612 |
Minerali di uranio o di torio e loro concentrati |
2613 |
Minerali di molibdeno e loro concentrati |
2614 00 00 |
Minerali di titanio e loro concentrati |
2615 |
Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati |
2616 |
Minerali di metalli preziosi e loro concentrati |
2617 |
Altri minerali e loro concentrati |
2618 00 00 |
Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio |
2619 00 |
Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio |
2620 |
Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli, arsenico o loro composti |
2621 |
Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani |
2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 00 00 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
2704 00 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2705 00 00 |
Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
2706 00 00 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
2707 |
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
2708 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli |
2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
2716 00 00 |
Energia elettrica |
2801 |
Fluoro, cloro, bromo e iodio |
2802 00 00 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
2803 00 00 |
Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
2804 |
Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici |
2805 |
Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio |
2806 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico |
2807 00 00 |
Acido solforico; oleum |
2808 00 00 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici |
2809 |
Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no |
2810 00 |
Ossidi di boro; acidi borici |
2811 |
Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
2812 |
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici |
2813 |
Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio |
2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
2815 |
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio |
2816 |
Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario |
2817 00 00 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
2818 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio |
2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
2820 |
Ossidi di manganese |
2821 |
Ossidi e idrossidi di ferro; le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
2822 00 00 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
2823 00 00 |
Ossidi di titanio |
2824 |
Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione |
2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli |
2826 |
Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro |
2827 |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri |
2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
2829 |
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
2830 |
Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no |
2831 |
Ditioniti e solfossilati |
2832 |
Solfiti; tiosolfati |
2833 |
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |
2834 |
Nitriti; nitrati |
2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
2836 |
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
2837 |
Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi |
2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
2840 |
Borati; perossoborati (perborati) |
2841 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici |
2842 |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi |
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
2844 |
Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti |
2845 |
Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no |
2846 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli |
2847 00 00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
2848 00 00 |
Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori |
2849 |
Carburi, di costituzione chimica definita o no |
2850 00 |
Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 |
2852 |
Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami |
2853 00 |
Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi |
2901 |
Idrocarburi aciclici |
2902 |
Idrocarburi ciclici |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
2904 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
2908 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2911 00 00 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2912 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide |
2913 00 00 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 |
2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2918 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2919 |
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2920 |
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2921 |
Composti a funzione ammina |
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
2924 |
Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico |
2925 |
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina |
2926 |
Composti a funzione nitrile |
2927 00 00 |
Composti a funzione diazo, azo o azossi |
2928 00 |
Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina |
2929 |
Composti ad altre funzioni azotate |
2930 |
Composti organici |
2931 |
Altri composti organo-inorganici |
2932 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno |
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
2935 00 |
Solfonammidi |
7106 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7107 00 00 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
7108 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7109 00 00 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
7110 |
Platino, greggio, semilavorato, o in polvere |
7111 00 00 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
7112 |
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
7201 |
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
7202 |
Ferro-leghe |
7203 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili |
7204 |
Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio |
7205 |
Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
7206 |
Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203 |
7401 00 00 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
7402 00 00 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
7404 00 |
Cascami ed avanzi di rame |
7405 00 00 |
Leghe madri di rame |
7406 |
Polveri e pagliette di rame |
7501 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel |
7502 |
Nichel greggio |
7503 00 |
Cascami ed avanzi rottami di nichel |
7504 00 00 |
Polveri e pagliette di nichel |
7601 |
Alluminio greggio |
7602 00 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
7603 |
Polveri e pagliette di alluminio |
7801 |
Piombo greggio |
7802 00 00 |
Cascami ed avanzi di piombo |
ex78 04 |
Polveri e pagliette di piombo |
7901 |
Zinco greggio |
7902 00 00 |
Cascami ed avanzi di zinco |
7903 |
Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) |
8001 |
Stagno greggio |
8002 00 00 |
Cascami ed avanzi di stagno |
ex81 01 |
Tungsteno (wolframio), compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 02 |
Molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 03 |
Tantalio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 04 |
Magnesio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 05 |
Cobalto, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 06 00 |
Bismuti, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 07 |
Cadmio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 08 |
Titanio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 09 |
Zirconio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 10 |
Antimonio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 11 00 |
Manganese, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 12 |
Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ex81 13 00 |
Cermet, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti) |
ALLEGATO III
Attrezzature e tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture in Crimea e a Sebastopoli di cui all'articolo 2 quater
Codice NC |
Designazione delle merci |
7304 11 00 |
TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI ACCIAI INOSSIDABILI |
7304 19 10 |
TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 168,3 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA) |
7304 19 30 |
TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 168,3 MM ED INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA) |
7304 19 90 |
TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA) |
7304 22 00 |
ASTE DI PERFORAZIONE, DI ACCIAI INOSSIDABILI, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS |
7304 23 00 |
ASTE DI PERFORAZIONE, DI ACCIAI INOSSIDABILI, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA) |
7304 24 00 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI ACCIAI INOSSIDABILI |
7304 29 10 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 168,3 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA) |
7304 29 30 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 168,3 MM ED INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA) |
7304 29 90 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA) |
7305 11 00 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI FERRO O DI ACCIAIO, SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO |
7305 12 00 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI FERRO O DI ACCIAIO, SALDATI LONGITUDINALMENTE (ESCL. PRODOTTI SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO) |
7305 19 00 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO (ESCL. PRODOTTI SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO) |
7305 20 00 |
TUBI DI RIVESTIMENTO DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO |
7306 11 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI INOSSIDABILI, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM |
7306 19 |
TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAI INOSSIDABILI O DI GHISA) |
7306 21 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI INOSSIDABILI, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM |
7306 29 |
TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAI INOSSIDABILI O DI GHISA) |
ex73 11 00 |
RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI O LIQUEFATTI, DI GHISA, FERRO O ACCIAIO (ESCL. RECIPIENTI APPOSITAMENTE COSTRUITI O ALLESTITI PER UNO O PIÙ TIPI DI TRASPORTO) |
8207 13 00 |
UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERSCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI CARBURI METALLICI SINTETIZZATI O DI CERMET |
8207 19 10 |
UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERSCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI DIAMANTE O DI CONGLOMERATO DIAMANTIFERO |
8413 50 |
POMPE VOLUMETRICHE ALTERNATIVE PER LIQUIDI, A MOTORE (DIVERSE DA QUELLE DELLE SOTTOVOCI 8413 11 E 8413 19, DALLE POMPE DI CARBURANTE, OLIO O LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER MOTORI AD ACCENSIONE A SCINTILLA O PER COMPRESSIONE E DALLE POMPE PER CALCESTRUZZO) |
8413 60 |
POMPE VOLUMETRICHE ROTATIVE PER LIQUIDI, A MOTORE (DIVERSE DA QUELLE DELLE SOTTOVOCI 8413 11 E 8413 19, E DALLE POMPE DI CARBURANTE, OLIO O LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER MOTORI AD ACCENSIONE A SCINTILLA O PER COMPRESSIONE) |
8413 82 00 |
ELEVATORI PER LIQUIDI (ESCL. POMPE) |
8413 92 00 |
PARTI DI ELEVATORI PER LIQUIDI, NON NOMINATE ALTROVE |
8430 49 00 |
MACCHINE DI SONDAGGIO O DI PERFORAZIONE PER LA PERFORAZIONE DELLA TERRA, L'ESTRAZIONE DEI MINERALI O DEI MINERALI METALLIFERI, NON SEMOVENTI E NON IDRAULICHE (ESCL. MACCHINE PER PERFORARE TRAFORI E GALLERIE E APPARECCHI AZIONATI MANUALMENTE) |
8431 39 00 |
PARTI DI MACCHINE DELLA VOCE 8428, NON NOMINATE ALTROVE |
8431 43 00 |
PARTI DI MACCHINE DI SONDAGGIO O DI PERFORAZIONE DELLE SOTTOVOCI 8430 41 O 8430 49, NON NOMINATE ALTROVE |
8431 49 |
PARTI DI MACCHINE DELLE VOCI 8426, 8429 E 8430, NON NOMINATE ALTROVE |
8479 89 97 |
MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI, NON NOMINATI ALTROVE |
8705 20 00 |
DERRICKS AUTOMOBILI PER IL SONDAGGIO O LA PERFORAZIONE |
8905 20 00 |
PIATTAFORME DI PERFORAZIONE O DI SFRUTTAMENTO, GALLEGGIANTI O SOMMERGIBILI |
8905 90 10 |
NAVI-FARO, NAVI-POMPA, PONTONI-GRU ED ALTRI NATANTI, LA CUI NAVIGAZIONE HA CARATTERE SOLTANTO ACCESSORIO RISPETTO ALLA LORO FUNZIONE PRINCIPALE, PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA (ESCL. DRAGHE, PIATTAFORME DI PERFORAZIONE O DI SFRUTTAMENTO, GALLEGGIANTI O SOMMERGIBILI, IMBARCAZIONI DA PESCA E NAVI DA GUERRA) |
( 1 ) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni relative alle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (cfr. pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale).
( 2 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
( 3 ) GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1.