2014R0680 — IT — 20.04.2016 — 004.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 680/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 191 dell'28.6.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/79 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

  L 14

1

21.1.2015

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/227 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 2015

  L 48

1

20.2.2015

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1278 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2015

  L 205

1

31.7.2015

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/313 DELLA COMMISSIONE dal 1o marzo 2016

  L 60

5

5.3.2016

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/428 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2016

  L 83

1

31.3.2016


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 210, 7.8.2015, pag.  38 (2015/1278)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 680/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi in relazione alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti a fini di vigilanza riguardo ai seguenti ambiti:

a) i requisiti di fondi propri e le informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) le perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) le grandi esposizioni e le altre maggiori esposizioni ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) il coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;

e) i requisiti in materia di copertura della liquidità e i requisiti di finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M1

f) il gravame sulle attività ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M4

g) le ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

▼B



CAPO 2

DATE DI RIFERIMENTO E D'INVIO PER LE SEGNALAZIONI E SOGLIE DI SEGNALAZIONE

Articolo 2

Date di riferimento per le segnalazioni

1.  Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni allo stato attuale nelle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

b) segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;

c) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

d) segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

e) segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2.  Le informazioni trasmesse in base ai modelli di cui all'allegato III e all'allegato IV, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato V, in riferimento a un determinato periodo sono comunicate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.

3.  Laddove la legislazione nazionale consenta agli enti di segnalare le informazioni finanziarie in base alla fine del loro anno contabile che non corrisponde a quella dell'anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni finanziarie siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale anno contabile.

Articolo 3

Date d'invio per le segnalazioni

1.  Gli enti trasmettono informazioni alle autorità competenti entro la chiusura delle attività nelle seguenti date d'invio:

a) segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni;

b) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;

c) segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;

d) segnalazioni annuali: 11 febbraio.

2.  Se la data d'invio coincide con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo.

3.  Laddove gli enti segnalino le informazioni finanziarie avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro anno contabile come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, anche le date d'invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d'invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.

4.  Gli enti possono trasmettere dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. I dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.

5.  Alle autorità competenti sono immediatamente comunicate anche le altre rettifiche apportate ai dati segnalati.

Articolo 4

Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione

1.  Gli enti iniziano a segnalare le informazioni cui si applica una soglia a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla seconda data di riferimento consecutiva in cui la soglia risulta superata.

2.  Per le prime due date di riferimento per le segnalazioni in cui devono ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli enti segnalano le informazioni cui si applica una soglia se le soglie pertinenti risultano superate nella stessa data di riferimento.

3.  Gli enti possono interrompere la segnalazione delle informazioni cui si applica una soglia a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla terza data di riferimento consecutiva in cui sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti.



CAPO 3

SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI, I REQUISITI DI FONDI PROPRI E LE INFORMAZIONI FINANZIARIE



SEZIONE 1

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri

Articolo 5

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per gli enti su base individuale, tranne per le imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, gli enti trasmettono tutte le informazioni elencate alle lettere (a) e (b).

a) Informazioni che gli enti devono fornire con frequenza trimestrale:

1) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 1;

2) le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo standardizzato, specificate nel modello 7 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.2;

3) le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo basato sui rating interni, specificate nel modello 8 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.3;

4) le informazioni relative alla distribuzione geografica delle esposizioni per paese specificate nel modello 9 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.4, laddove le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi «non nazionali» per tutte le classi di esposizione, segnalate nel modello 4, riga 850, dell'allegato I, siano pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nel modello 4, riga 860, dell'allegato I. A tale scopo, le esposizioni sono ritenute nazionali qualora si tratti di esposizioni nei confronti di controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

5) le informazioni relative alle esposizioni in strumenti di capitale trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nel modello 10 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.5;

6) le informazioni relative al rischio di regolamento specificate nel modello 11 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.6;

7) le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo il metodo standardizzato come specificato nel modello 12 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.7;

8) le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nel modello 13 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.8;

9) le informazioni relative ai requisiti di fondi propri e alle perdite per il rischio operativo specificate nel modello 16 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.1;

10) le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato specificate nei modelli da 18 a 24 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7;

11) le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti specificate nel modello 25 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 5.8;

b) Informazioni che gli enti devono fornire con frequenza semestrale:

▼M2

1) le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 14 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.9.

Gli enti sono esentati dalla presentazione di tali dettagli sulle cartolarizzazioni qualora facciano parte di un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri;

▼B

2) le informazioni relative alle perdite significative per il rischio operativo, con le seguenti modalità:

a) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo in base alla parte tre, titolo III, capo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nel modello 17 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;

b) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo in base alla parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che presentano un rapporto tra il totale del bilancio individuale e la somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti all'interno dello stesso Stato membro inferiore all'1 % possono segnalare unicamente le informazioni specificate nel modello 17 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, paragrafo 124. I dati del totale del bilancio sono basati sui dati di fine anno per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

c) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo in base alla parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono totalmente esenti dalla segnalazione delle informazioni di cui al modello 17 dell'allegato I e all'allegato II, parte II, punto 4.2.

Articolo 6

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base consolidata, tranne per i gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti dello Stato membro trasmettono quanto segue:

a) le informazioni di cui all'articolo 5 con la frequenza ivi specificata, ma su base consolidata;

b) le informazioni specificate nel modello 6 dell'allegato I conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 2, riguardo ai soggetti inclusi nel consolidamento, con frequenza semestrale.

Articolo 7

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per le imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale

1.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, le imprese d'investimento oggetto dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le informazioni specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale.

2.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, le imprese d'investimento oggetto dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le informazioni di cui all'articolo 5, lettera a), e lettera b), punto 1), del presente regolamento, con la frequenza ivi specificata.

Articolo 8

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata

1.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese d'investimento di gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le seguenti informazioni su base consolidata:

a) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale;

b) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri riguardanti i soggetti inclusi nel consolidamento specificate nel modello 6 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.

2.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese d'investimento di gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 e di gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le seguenti informazioni su base consolidata:

a) le informazioni di cui all'articolo 5, lettera a), e lettera b), punto 1), con la frequenza ivi specificata;

b) le informazioni riguardanti i soggetti inclusi nel consolidamento specificate nel modello 6 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.



SEZIONE 2

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie su base consolidata

Articolo 9

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie per gli enti oggetto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e altri enti creditizi che applicano il regolamento (CE) n. 1606/2002 su base consolidata

1.  Ai fini della segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti stabiliti nello Stato membro trasmettono le informazioni specificate nell'allegato III su base consolidata, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato V, e le informazioni specificate nell'allegato VIII su base consolidata, conformemente alle istruzioni dell'allegato IX.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse con le seguenti modalità:

a) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 1, con frequenza trimestrale;

b) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 3, con frequenza semestrale;

c) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 4, con frequenza annuale;

d) le informazioni specificate nel modello 20 dell'allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale secondo le modalità previste dall'articolo 5, lettera a), punto 4); si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

e) le informazioni specificate nel modello 21 dell'allegato III, parte 2, laddove i beni materiali oggetto di leasing operativi siano pari o superiori al 10 % dei beni materiali totali segnalati nel modello 1.1 dell'allegato III, parte 1, con frequenza trimestrale; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

f) le informazioni specificate nel modello 22 dell'allegato III, parte 2, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello 2 dell'allegato III, parte 1, con frequenza trimestrale; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

g) le informazioni specificate nell'allegato VIII per esposizioni il cui valore è pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale ammissibile dell'ente, con frequenza trimestrale.

Articolo 10

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie per gli enti creditizi che applicano il regolamento (CE) n. 1606/2002 su base consolidata, in forza dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Laddove l'autorità competente abbia esteso gli obblighi di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata agli enti dello Stato membro ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni finanziarie in conformità dell'articolo 9.

Articolo 11

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie per gli enti che applicano principi contabili nazionali definiti in conformità della direttiva 86/635/CEE su base consolidata

1.  Laddove l'autorità competente abbia esteso gli obblighi di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata agli enti stabiliti nello Stato membro ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato IV su base consolidata, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato V, e le informazioni specificate nell'allegato VIII su base consolidata, conformemente alle istruzioni dell'allegato IX.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse con le seguenti modalità:

a) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 1, con frequenza trimestrale;

b) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 3, con frequenza semestrale;

c) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 4, con frequenza annuale;

d) le informazioni specificate nel modello 20 dell'allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale secondo le modalità previste dall'articolo 5, lettera a), punto 4); si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

e) le informazioni specificate nel modello 21 dell'allegato IV, parte 2, laddove i beni materiali oggetto di leasing operativi siano pari o superiori al 10 % dei beni materiali totali segnalati nel modello 1.1 dell'allegato IV, parte 1, con frequenza trimestrale; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

f) le informazioni specificate nel modello 22 dell'allegato IV, parte 2, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello 2 dell'allegato IV, parte 1, con frequenza trimestrale; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

g) le informazioni specificate nell'allegato VIII per esposizioni il cui valore è pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale ammissibile dell'ente, con frequenza trimestrale.



CAPO 4

SCHEMA E FREQUENZA DEGLI OBBLIGHI SPECIFICI DI SEGNALAZIONE DELLE PERDITE DERIVANTI DA PRESTITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 101 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Articolo 12

1.  Gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato VII, su base consolidata con frequenza semestrale.

2.  Gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato VII, su base individuale con frequenza semestrale.

3.  Anche le succursali presenti in un altro Stato membro trasmettono all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato VII, in relazione alla succursale interessata con frequenza semestrale.



CAPO 5

SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE GRANDI ESPOSIZIONI SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

Articolo 13

1.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle grandi esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato IX, con frequenza trimestrale.

2.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle venti maggiori esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato IX, con frequenza trimestrale.

3.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti, così come le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti finanziari non regolamentati ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato IX, con frequenza trimestrale.



CAPO 6

SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

Articolo 14

1.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato X, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XI, con frequenza trimestrale.

▼M5

2.  I dati sono segnalati in base alla metodologia applicata al calcolo del coefficiente di leva finanziaria come coefficiente alla fine del trimestre.

3.  Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore all'1,5 %;

b) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore al 2,0 %.

Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.

4.  Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, a prescindere dal fatto che la loro quota di derivati soddisfi o no le condizioni previste al paragrafo 3.

Non si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.

5.  Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 15, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 300 milioni di EUR;

b) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 500 milioni di EUR.

Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.

▼M5 —————

▼B



CAPO 7

SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LA LIQUIDITÀ E IL FINANZIAMENTO STABILE SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

Articolo 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito in materia di copertura della liquidità

1.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito in materia di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII, con frequenza mensile.

2.  Le informazioni di cui all'allegato XII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei trenta giorni di calendario successivi.

Articolo 16

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile

Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII, con frequenza trimestrale.

▼M1



CAPO 7 bis

SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

Articolo 16 bis

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le attività vincolate su base individuale e consolidata

1.  Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle attività vincolate ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XVI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XVII.

2.  Le informazioni richiamate al paragrafo 1 sono trasmesse nei tempi seguenti:

(a) informazioni indicate nell'allegato XVI, parti A, B e D: con frequenza trimestrale;

(b) informazioni indicate nell'allegato XVI, parte C: con frequenza annuale;

(c) informazioni indicate nell'allegato XVI, parte E: con frequenza semestrale.

3.  Non è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parti B, C o E, l'ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

(a) ha attività totali, calcolate secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 10, inferiori a 30 miliardi di EUR;

(b) presenta un livello di attività vincolate, calcolato secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 9, inferiore al 15 %.

4.  L'ente è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parte D, soltanto se emette obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

▼M4



CAPO 7 ter

SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

Articolo 16 ter

1.  Ai fini della segnalazione di informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono, con frequenza mensile, le informazioni seguenti:

a) le informazioni specificate nell'allegato XVIII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIX;

b) le informazioni specificate nell'allegato XX conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXI.

2.  In deroga al paragrafo 1, un ente può segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità con frequenza trimestrale purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'ente non fa parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri aventi sede in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente;

b) il rapporto tra il totale di bilancio individuale dell'ente e la somma dei totali di bilancio individuali di tutti gli enti nel rispettivo Stato membro è inferiore all'1 % per i due anni consecutivi precedenti l'anno della segnalazione;

c) le attività totali dell'ente, calcolate in conformità con la direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 6 ), sono inferiori a 30 miliardi di EUR.

Ai fini della lettera b), i dati del totale di bilancio per il calcolo del rapporto sono basati sui dati di fine anno sottoposti a revisione contabile per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni.

3.  In adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, il primo mese per il quale devono essere segnalate informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità è aprile del 2016.

▼B



CAPO 8

SOLUZIONI IT PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEGLI ENTI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 17

▼M1

1.  Gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità competenti, rispettando le definizioni dei punti di dati incluse nell'apposito modello unico riportato nell'allegato XIV e le regole di convalida specificate nell'allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:

(a) nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili;

(b) i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:

(i) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

(ii) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

(iii) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

▼B

2.  I dati trasmessi dagli enti sono associati alle seguenti informazioni:

a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni;

b) valuta utilizzata per le segnalazioni;

c) principio contabile;

d) identificativo dell'ente segnalante;

e) livello di applicazione individuale o consolidato.



CAPO 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Periodo transitorio

Il termine ultimo per l'invio dei dati con frequenza di segnalazione trimestrale rispetto alla data di riferimento del 31 marzo 2014 per le informazioni da segnalare è il 30 giugno 2014.

Nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per il periodo dal 31 marzo 2014 al 30 aprile 2014 la data d'invio delle segnalazioni mensili è il 30 giugno 2014.

Nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per il periodo dal 31 maggio 2014 al 31 dicembre 2014 la data d'invio delle segnalazioni mensili è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.

▼M1

Per le informazioni da segnalare a norma dell'articolo 16 bis, la prima data di riferimento per le segnalazioni è il 31 dicembre 2014.

▼M2

Fatto salvo l’articolo 2, la prima data d’invio per i modelli 18 e 19 di cui all’allegato III è il 31 dicembre 2014. Le righe e le colonne dei modelli 6, 9.1, 20.4, 20.5 e 20.7 di cui all’allegato III riguardanti le misure di tolleranza e le esposizioni deteriorate sono completate per la data di invio del 31 dicembre 2014.

▼M4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per i mesi da aprile 2016 a ottobre 2016 compresi, la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.

▼B

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Gli articoli 9, 10 e 11 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2014.

L'articolo 15 si applica a decorrere dal 1o marzo 2014.

▼M1

L'articolo 16 bis si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2




ALLEGATO I

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI



MODELLI COREP

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRI

CA1

2

C 02.00

REQUISITI DI FONDI PROPRI

CA2

3

C 03.00

COEFFICIENTI DI CAPITALE

CA3

4

C 04.00

VOCI PER MEMORIA

CA4

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5

5.1

C 05.01

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5.1

5.2

C 05.02

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

CA5.2

 

 

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

GS

6.1

C 06.01

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI - TOTALE

GS Total

6.2

C 06.02

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI

GS

 

 

RISCHIO DI CREDITO

CR

7

C 07.00

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR SA

 

 

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB

8.1

C 08.01

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)

CR IRB 2

 

 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

CR GB

9.1

C 09.01

Tabella 9.1 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo standardizzato)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabella 9.2 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo IRB)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabella 9.3 - Ripartizione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

CR GB 3

 

 

RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

CR SETT

12

C 12.00

RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI

CR SEC SA

13

C 13.00

RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI

CR SEC IRB

14

C 14.00

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC Details

 

 

RISCHIO OPERATIVO

OPR

16

C 16.00

RISCHIO OPERATIVO

OPR

17

C 17.00

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO

OPR Details

 

 

RISCHIO DI MERCATO

MKR

18

C 18.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

MKR SA FX

23

C 23.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO

MKR IM

25

C 25.00

RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI

CVA

▼M3



C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

Riga

ID

Voce

Importo

010

1

FONDI PROPRI

 

015

1.1

CAPITALE DI CLASSE 1

 

020

1.1.1

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

030

1.1.1.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

 

040

1.1.1.1.1

Strumenti di capitale versati

 

045

1.1.1.1.1*

di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

 

050

1.1.1.1.2*

Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili

 

060

1.1.1.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

130

1.1.1.2

Utili non distribuiti

 

140

1.1.1.2.1

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

150

1.1.1.2.2

Utile o perdita ammissibile

 

160

1.1.1.2.2.1

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

 

180

1.1.1.3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income)

 

200

1.1.1.4

Altre riserve

 

210

1.1.1.5

Fondi per rischi bancari generali

 

220

1.1.1.6

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

230

1.1.1.7

Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1

 

240

1.1.1.8

Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

 

250

1.1.1.9

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

260

1.1.1.9.1

(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

 

270

1.1.1.9.2

Riserva di copertura dei flussi di cassa

 

280

1.1.1.9.3

Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo

 

285

1.1.1.9.4

Profitti e perdite al valore equo risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

 

290

1.1.1.9.5

(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

 

300

1.1.1.10

(-) Avviamento

 

310

1.1.1.10.1

(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

 

320

1.1.1.10.2

(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

 

330

1.1.1.10.3

Passività fiscali differite associate all'avviamento

 

340

1.1.1.11

(-) Altre attività immateriali

 

350

1.1.1.11.1

(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

 

360

1.1.1.11.2

Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

 

370

1.1.1.12

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività per imposte

 

380

1.1.1.13

(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

 

390

1.1.1.14

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

400

1.1.1.14.1

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

410

1.1.1.14.2

Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

420

1.1.1.14.3

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni

 

430

1.1.1.15

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1

 

440

1.1.1.16

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

 

450

1.1.1.17

(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

490

1.1.1.23

(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

500

1.1.1.24

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

510

1.1.1.25

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

 

524

1.1.1.27

(-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

 

529

1.1.1.28

Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro

 

530

1.1.2

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

540

1.1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1

 

550

1.1.2.1.1

Strumenti di capitale versati

 

560

1.1.2.1.2*

Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili

 

570

1.1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

 

622

1.1.2.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

660

1.1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

670

1.1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

680

1.1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

690

1.1.2.5

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1

 

700

1.1.2.6

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

710

1.1.2.7

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

720

1.1.2.8

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

 

730

1.1.2.9

Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

 

740

1.1.2.10

Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

 

744

1.1.2.11

(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

 

748

1.1.2.12

Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro

 

750

1.2

CAPITALE DI CLASSE 2

 

760

1.2.1

Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2

 

770

1.2.1.1

Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati

 

780

1.2.1.2*

Voce per memoria: strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili

 

790

1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

800

1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

 

840

1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

 

841

1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

 

842

1.2.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

 

880

1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering

 

890

1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2

 

900

1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

 

910

1.2.5

Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

 

920

1.2.6

Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

 

930

1.2.7

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2

 

940

1.2.8

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

950

1.2.9

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

960

1.2.10

Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

 

970

1.2.11

Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

 

974

1.2.12

(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR

 

978

1.2.13

Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro

 

▼M2



C 02.00 - REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

Riga

Voce

Etichetta

Importo

010

1

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

020

1*

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR

 

030

1**

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR

 

040

1.1

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

 

050

1.1.1

Metodo standardizzato (SA)

 

060

1.1.1.1

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

070

1.1.1.1.01

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

080

1.1.1.1.02

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

090

1.1.1.1.03

Organismi del settore pubblico

 

100

1.1.1.1.04

Banche multilaterali di sviluppo

 

110

1.1.1.1.05

Organizzazioni internazionali

 

120

1.1.1.1.06

Enti

 

130

1.1.1.1.07

Imprese

 

140

1.1.1.1.08

Al dettaglio

 

150

1.1.1.1.09

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

160

1.1.1.1.10

Esposizioni in stato di default

 

170

1.1.1.1.11

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

180

1.1.1.1.12

Obbligazioni garantite

 

190

1.1.1.1.13

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

200

1.1.1.1.14

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

210

1.1.1.1.15

Strumenti di capitale

 

211

1.1.1.1.16

Altre posizioni

 

220

1.1.1.2

Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

230

1.1.1.2*

di cui: ricartolarizzazione

 

240

1.1.2

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

250

1.1.2.1

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

260

1.1.2.1.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

270

1.1.2.1.02

Enti

 

280

1.1.2.1.03

Imprese - PMI

 

290

1.1.2.1.04

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

300

1.1.2.1.05

Imprese - Altro

 

310

1.1.2.2

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

320

1.1.2.2.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

330

1.1.2.2.02

Enti

 

340

1.1.2.2.03

Imprese - PMI

 

350

1.1.2.2.04

Imprese - Finanziamenti specializzati

 

360

1.1.2.2.05

Imprese - Altro

 

370

1.1.2.2.06

Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili

 

380

1.1.2.2.07

Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili

 

390

1.1.2.2.08

Al dettaglio - Rotative qualificate

 

400

1.1.2.2.09

Al dettaglio - Altre PMI

 

410

1.1.2.2.10

Al dettaglio - Altre non PMI

 

420

1.1.2.3

Strumenti di capitale in base a IRB

 

430

1.1.2.4

Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

 

440

1.1.2.4*

di cui: ricartolarizzazione

 

450

1.1.2.5

Altre attività diverse da crediti

 

460

1.1.3

Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

 

490

1.2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

 

500

1.2.1

Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

 

510

1.2.2

Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

 

520

1.3

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

 

530

1.3.1

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

 

540

1.3.1.1

Strumenti di debito negoziati

 

550

1.3.1.2

Strumenti di capitale

 

560

1.3.1.3

Cambio

 

570

1.3.1.4

Merci

 

580

1.3.2

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

 

590

1.4

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

 

600

1.4.1

Metodo base per il rischio operativo (BIA)

 

610

1.4.2

Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

 

620

1.4.3

Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

 

630

1.5

IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

 

640

1.6

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

 

650

1.6.1

Metodo avanzato

 

660

1.6.2

Metodo standardizzato

 

670

1.6.3

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

 

680

1.7

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

690

1.8

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

710

1.8.2

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458

 

720

1.8.2*

di cui: requisiti per le grandi esposizioni

 

730

1.8.2**

di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

 

740

1.8.2***

di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario

 

750

1.8.3

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459

 

760

1.8.4

di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR

 



C 03.00 - COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

Riga

ID

Voce

Importo

010

1

Coefficiente di capitale primario di classe 1

 

020

2

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

 

030

3

Coefficiente di capitale di classe 1

 

040

4

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

 

050

5

Coefficiente di capitale totale

 

060

6

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

 

Voci per memoria: Coefficienti di capitale dovuti agli aggiustamenti del secondo pilastro

070

7

Coefficiente di capitale primario di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro

 

080

8

Coefficiente di capitale primario di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

090

9

Coefficiente di capitale di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro

 

100

10

Coefficiente di capitale di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

110

11

Coefficiente di capitale totale comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastro

 

120

12

Coefficiente di capitale totale finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

▼M3



C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

Riga

ID

Voce

Colonna

Attività e passività fiscali differite

010

010

1

Totale delle attività fiscali differite

 

020

1.1

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

 

030

1.2

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

040

1.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

050

2

Totale delle passività fiscali differite

 

060

2.1

Passività fiscali differite non deducibili da attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

070

2.2

Passività fiscali differite deducibili da attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

080

2.2.1

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

090

2.2.2

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

Rettifiche di valore su crediti e perdite attese

100

3

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni regolari (non in stato di default)

 

110

3.1

Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese

 

120

3.1.1

Rettifiche di valore su crediti generiche

 

130

3.1.2

Rettifiche di valore su crediti specifiche

 

131

3.1.3

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

 

140

3.2

Perdite attese totali ammissibili

 

145

4

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB

 

150

4.1

Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

 

155

4.2

Perdite attese totali ammissibili

 

160

5

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

170

6

Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2

 

180

7

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1

190

8

Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

200

9

Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1

 

210

10

Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1

 

225

11.1

Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

 

226

11.2

Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

230

12

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

240

12.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

250

12.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

260

12.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

270

12.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

280

12.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

290

12.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

291

12.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

292

12.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

293

12.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

300

13

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

310

13.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

320

13.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

330

13.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

340

13.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

350

13.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

360

13.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

361

13.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

362

13.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

363

13.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

370

14

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

380

14.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

390

14.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

400

14.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

410

14.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

420

14.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

430

14.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

431

14.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

432

14.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

433

14.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

440

15

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

450

15.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

460

15.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

470

15.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

480

15.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

490

15.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

500

15.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

501

15.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

502

15.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

503

15.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

510

16

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

520

16.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

530

16.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

540

16.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

550

16.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

560

16.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

570

16.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

571

16.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

572

16.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

573

16.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

580

17

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

590

17.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

600

17.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

610

17.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

620

17.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

630

17.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

640

17.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

641

17.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

642

17.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

643

17.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Importi totali delle esposizioni al rischio delle partecipazioni non dedotte dalla categoria di capitale corrispondente:

650

18

Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente

 

660

19

Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente

 

670

20

Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente

 

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri

680

21

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

690

22

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

700

23

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

710

24

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

720

25

Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

730

26

Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

Riserve di capitale

740

27

Requisito combinato di riserva di capitale

 

750

 

Riserva di conservazione del capitale

 

760

 

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

 

770

 

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 

780

 

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

790

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica

 

800

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

 

810

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

 

Requisiti del secondo pilastro

820

28

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento

830

29

Capitale iniziale

 

840

30

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

 

Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione

850

31

Esposizioni originarie non nazionali

 

860

32

Esposizioni originarie totali

 

Requisito minimo di Basilea I

870

 

Aggiustamenti dei fondi propri totali

 

880

 

Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I

 

890

 

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I

 

900

 

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato

 

▼M2



C 05.01 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

 

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1

Aggiustamenti del capitale di classe 2

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

Voci per memoria

Percentuale applicabile

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

Codice

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

010

1

AGGIUSTAMENTI TOTALI

 

 

 

 

 

 

020

1.1

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING

collegamento a {CA1;r220}

collegamento a {CA1;r660}

collegamento a {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

collegamento a {CA5.2;r010;c060}

collegamento a {CA5.2;r020;c060}

collegamento a {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI

collegamento a {CA1;r240}

collegamento a {CA1;r680}

collegamento a {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI

collegamento a {CA1;r520}

collegamento a {CA1;r730}

collegamento a {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Profitti e perdite non realizzati

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Profitti non realizzati

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Perdite non realizzate

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Profitti e perdite al valore equo risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Deduzioni

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Perdite relative all'esercizio in corso

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 - elemento positivo

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 - elemento negativo

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Strumenti propri

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

di cui: strumenti detenuti direttamente

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

di cui: strumenti detenuti indirettamente

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

di cui: strumenti detenuti direttamente

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

di cui: strumenti detenuti indirettamente

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Strumenti propri di capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

di cui: strumenti detenuti direttamente

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

di cui: strumenti detenuti indirettamente

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Partecipazioni incrociate reciproche

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Filtri e deduzioni aggiuntivi

 

 

 

 

 

 



C 05.02 - STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

CA 5.2 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Base per il calcolo del limite

Percentuale applicabile

Limite

(-) Importo eccedente i limiti per la clausola grandfathering

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

Codice

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

010

1.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

collegamento a {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489

 

 

 

 

 

collegamento a {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

090

3

Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490

 

 

 

 

 

collegamento a {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Elementi totali senza incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 



C 06.01 - SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI - TOTALE (TOTALE GS)

 

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

RISCHI DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSI-ZIONE AL RISCHIO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3



C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

NOME

CODICE

Codice LEI

ENTE O EQUIVALENTE

(SÌ/NO)

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF) O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

CODICE DEL PAESE

QUOTA DI PARTECIPA-ZIONE (%)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

ALTRI IMPORTI DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

FONDI PROPRI

 

 

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

 

 

CAPITALE DI CLASSE 2

 

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACRO-PRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

Classe di esposizione in base al metodo standardizzato

 

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

010

030

040

050

060

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 



 

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL' ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

070

080

090

100

110

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 



 

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

VALORE DELL' ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO

RETTIFICA DELL' ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

 

(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA

120

130

140

150

160

170

180

190

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALORE DELL' ESPOSIZIONE

 

IMPORTO DELL' ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL' ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

 

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL' AMMINISTRA-ZIONE CENTRALE

200

210

215

220

230

240

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili — immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

▼C1

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

▼M3

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

 

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 

 



C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB1)

Classe di esposizione in base a IRB

Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:

 

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL' ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI

(%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

090

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: nella categoria 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALORE DELL' ESPOSIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

CREDITI COMMERCIALI

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

090

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: nella categoria 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELL' ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

VOCI PER MEMORIA

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

NUMERO DI DEBITORI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

015

di cui: Esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

090

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: nella categoria 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M2



C 08.02 - RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI - RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (CR IRB 2)

Classe di esposizione in base a IRB

Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:

CLASSE DI DEBITORE (IDENTIFICATORE DI RIGA)

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUA-ZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

VOCI PER MEMORIA

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONA-MENTI

NUMERO DI DEBITORI

PD ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

CREDITI COMMERCIALI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3



C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL' APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizioni in stato di default

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

di cui: cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

VALORE DELL' ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Esposizioni in strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altre esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO IRB (CR GB 2)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

di cui: in stato di default

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

di cui: cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI

(%)

010

030

040

050

055

060

070

080

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

120

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

di cui: in stato di default

VALORE DELL' ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

di cui: in stato di default

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

090

100

105

110

120

125

130

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

020

Enti

 

 

 

 

 

 

 

030

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

060

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

070

Garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

080

PMI

 

 

 

 

 

 

 

090

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

100

Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

120

PMI

 

 

 

 

 

 

 

130

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

140

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 



C 09.03 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE (CR GB 3)

Paese:

 

Importo

010

010

Requisiti di fondi propri

 

▼M2



C 10.01 - RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR EQU IRB 1)

 

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

ESPOSIZIONI TOTALI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

020

METODO PD/LGD: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE

070

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

METODO DEI MODELLI INTERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 10.02 - RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI COMPLESSIVE IN BASE AL METODO PD/LGD PER CLASSE DI DEBITORI (CR EQU IRB 2)

CLASSE DI DEBITORE (IDENTIFICATORE DI RIGA)

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE

(%)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI

(%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 11.00 - RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

 

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO

010

020

030

040

010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

 

 

 

 

030

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

 

 

 

 

040

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

 

 

 

 

050

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

 

 

 

 

060

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

 

 

 

 

070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

080

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

 

 

 

 

090

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

 

 

 

 

100

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

 

 

 

 

110

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

 

 

 

 

120

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

 

 

 

 



C 12.00 - RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZA-ZIONE CREATE

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZA-ZIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONA-MENTI

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONA-MENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUA-ZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSI-ZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE CORRETTO INTEGRAL-MENTE (E*)

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE

 

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZA-ZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)

(-) DEFLUSSI TOTALI

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

0 %

> 0 % e <=20 %

> 20 % e <=50 %

> 50 % e <=100 %

(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

PROVVISTE DI RATING

(CLASSI DI MERITO DI CREDITO)

1 250 %

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

TUTTE LE ALTRE CQS

PRIVE DI RATING

 

DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP

DI CUI: FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

DI CUI: CARTOLARIZZA-ZIONI SINTETICHE

PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICA-ZIONE DEL MASSIMALE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

RIMBORSO ANTICIPATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:

250

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

CQS 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 13.00 - RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZA-ZIONE CREATE

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZA-ZIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUA-ZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSI-ZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE CORRETTO INTEGRAL-MENTE (E*)

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE

 

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZA-ZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)

(-) DEFLUSSI TOTALI

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

0 %

> 0 % e <=20 %

> 20 % e <=50 %

> 50 % e <=100 %

(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)

(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI

CQS 1 & S/T CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4 & S/T CQS 2

CQS 5

CQS 6

CQS 7 & S/T CQS 3

CQS 8

CQS 9

CQS 10

CQS 11

TUTTE LE ALTRE CQS

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

DI CUI: CARTOLARIZZA-ZIONI SINTETICHE

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

RIMBORSO ANTICIPATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:

430

CQS 1 & S/T CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

CQS 4 & S/T CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

CQS 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

CQS 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

CQS 7 & S/T CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

CQS 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

CQS 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

CQS 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

CQS 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 14.00 - INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC Details)

NUMERO DI RIGA

CODICE INTERNO

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZA-ZIONE

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE

TIPO DI CARTOLARIZZA-ZIONE:

(TRADIZIONALE/SINTETICA)

TRATTAMENTO CONTABILE: le esposizioni cartolarizzate sono mantenute nello stato patrimoniale o sono rimosse?

TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: le posizioni verso la cartolarizzazione sono soggette ai requisiti di fondi propri?

CARTOLARIZZA-ZIONE O RICARTOLARIZZA-ZIONE?

MANTENIMENTO

RUOLO DELL'ENTE:

(CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)

PROGRAMMI NON ABCP

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

(-) VALORE DELL'ESPOSI-ZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

TIPO DI MANTENI-MENTO APPLICATO

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?

DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE

IMPORTO COMPLES-SIVO

QUOTA DELL'ENTE (%)

TIPO

METODO APPLICATO (STANDARDIZ-ZATO/IRB/MISTO)

NUMERO DI ESPOSIZIONI

PAESE

ELGD (%)

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONA-MENTI

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZA-ZIONE (%)

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SCADENZA

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

VOCI PER MEMORIA ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

RIMBORSO ANTICIPATO

CTP O NON CTP?

POSIZIONI NETTE

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO)

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)

IRS / CRS

LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI

ALTRO (incluse le linee di liquidità non ammissibili)

FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

LUNGHE

CORTE

RISCHIO SPECIFICO

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 16.00 - RISCHIO OPERATIVO (OPR)

ATTIVITÀ BANCARIE

INDICATORE RILEVANTE

PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)

REQUISITO DI FONDI PROPRI

Importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo

VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

010

020

030

040

050

060

070

O71

080

090

100

110

120

010

1.  ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

020

2.  ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

3.  ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

▼M3



C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO (OPR Details)

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS

TIPOLOGIA DI EVENTO

TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

FRODE INTERNA

FRODE ESTERNA

RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO

CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI

DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI

INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI

ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI

MINIMA

MASSIMA

Riga

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Numero di eventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

Importo complessivo delle perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

LINEE DI BUSINESS TOTALI

Numero di eventi di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912

≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

914

≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Importo complessivo delle perdite di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922

≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

924

≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

Importo complessivo dei recuperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M2



C 18.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

Valuta:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

011

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

012

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

013

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

020

Metodo basato sulla scadenza

 

 

 

 

 

 

 

030

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

040

0 ≤ 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

050

> 1 ≤ 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

060

> 3 ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

070

> 6 ≤ 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

080

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

090

> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

100

> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

110

> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

120

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

130

> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

140

> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

150

> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

160

> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

170

> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

180

> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

190

(gt; 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

200

(gt; 20 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

210

Metodo basato sulla durata finanziaria

 

 

 

 

 

 

 

220

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

230

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

240

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

250

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

251

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

260

Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

270

Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

280

Con durata residua ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

290

Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

300

Con durata residua > 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

310

Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

320

Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

321

Derivati su crediti di tipo «Nth-to-default» provvisti di rating

 

 

 

 

 

 

 

325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

 

 

 

 

 

 

 

340

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

 

 

 

 

 

 

 

350

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

360

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

370

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

380

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

390

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 



C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

PROVVISTE DI RATING

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDE-RAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

PROV-VISTE DI RATING

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDE-RAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}

020

di cui: RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

120

1.  Ipoteche su immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

2.  Ipoteche su immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

3.  Crediti su carta di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

4.  Leasing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

5.  Prestiti a imprese o PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

6.  Prestiti al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

7.  Crediti commerciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

8.  Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

9.  Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

10.  Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (LUNGA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (CORTA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40- 75 %

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Altro

PROV-VISTE DI RATING

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDE-RAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDE-RAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Altro

PROV-VISTE DI RATING

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDE-RAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDE-RAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {330:060}

 

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

020

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3



C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

Mercato nazionale:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

021

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

022

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

 

 

 

 

 

 

 

040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

 

 

 

 

 

 

 

050

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

 

 

 

 

 

 

 

090

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

100

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

110

Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

120

Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

130

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 



C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

(comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

COMPENSATE

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

POSIZIONI TOTALI NELLE VALUTE NON UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Valute strettamente correlate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Oro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo delta-plus — requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE

100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Elementi fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA

130

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Peso argentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dollaro australiano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Real brasiliano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Lev bulgaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dollaro canadese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Corona ceca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Corona danese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Lira egiziana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Lira sterlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Fiorino ungherese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Litas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Peso messicano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Leu romeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Rublo russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dinaro serbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Corona svedese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Franco svizzero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Lira turca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Grivnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Dollaro statunitense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Corona islandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Corona norvegese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dollaro di Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Nuovo dollaro di Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Dollaro neozelandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Dollaro di Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Renminbi-yuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M2



C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

POSIZIONI TOTALI IN MERCI

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Metalli preziosi (tranne l'oro)

 

 

 

 

 

 

 

030

Metalli comuni

 

 

 

 

 

 

 

040

Prodotti agricoli («softs»)

 

 

 

 

 

 

 

050

Altro

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui prodotti energetici (petrolio, gas)

 

 

 

 

 

 

 

070

Metodo basato sulle fasce di scadenza

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

 

 

 

 

 

 

 

090

Metodo semplificato: tutte le posizioni

 

 

 

 

 

 

 

100

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

110

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

120

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

130

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

140

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 



C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

 

VALORE A RISCHIO

VALORE A RISCHIO IN CONDIZIONI DI STRESS

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti

Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc)

Fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

REQUISITO MINIMO

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

POSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO

020

Strumenti di debito negoziati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di debito negoziati - Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Strumenti di capitale - Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Strumenti di capitale - Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Rischio di cambio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Rischio di posizione in merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Importo complessivo per il rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Importo complessivo per il rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 25.00 - RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

VALORE A RISCHIO

VALORE A RISCHIO IN CONDIZIONI DI STRESS

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

VOCI PER MEMORIA

VALORI NOZIONALI DELLA COPERTURA DEL RISCHIO DI CVA

 

di cui: derivati OTC

di cui: operazioni di finanzia-mento tramite titoli

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

Numero di controparti

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio

CVA SOSTENUTO

SINGLE NAME CDS

CDS DELL'INDICE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

010

Rischio totale di CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento a {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

020

In base al metodo avanzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento a {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

030

In base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento a {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

040

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento a {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 

▼M3




ALLEGATO II

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.

STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1.

STRUTTURA

1.2.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE

1.3.

CONVENZIONE DEI SEGNI

PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO

1.

DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)

1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.2.

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

1.3.

C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

1.4.

C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

1.5.

C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

1.6.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5)

1.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.6.2.

C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

1.6.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

1.6.3.

C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

1.6.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

2.

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

2.2.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

2.3.

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

2.4.

C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (TOTALE GS) A.

2.5.

C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

3.

MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO

3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1.1.

SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE

3.1.2.

SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

3.2.

C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

3.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.2.2.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA

3.2.3.

ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO

3.2.4.

CHIARIMENTI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE CITATE NELL'ARTICOLO 112 DEL CRR

3.2.4.1.

CLASSE DI ESPOSIZIONI «ENTI»

3.2.4.2.

CLASSE DI ESPOSIZIONI «OBBLIGAZIONI GARANTITE»

3.2.4.3.

CLASSE DI ESPOSIZIONI «ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO»

3.2.5.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

3.3.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)

3.3.1.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB

3.3.2.

RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB

3.3.3.

C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)

3.3.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

3.3.4.

C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI — RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2)

3.4.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE (CR GB)

3.4.1.

C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)

3.4.1.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

3.4.2.

C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO IRB (CR GB 2)

3.4.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

3.4.3.

C 09.03 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI DAI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE (CR GB 3)

3.4.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.4.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

3.5.

C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)

3.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2)

3.6.

C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

3.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

3.7.

C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

3.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

3.8.

C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

3.8.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.8.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

3.9.

C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

3.9.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.9.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

4.

MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO

4.1.

C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

4.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

4.2.

C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

4.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

5.

MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

5.1.

C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

5.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

5.2.

C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

5.3.

C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

5.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

5.4.

C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

5.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.4.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

5.5.

C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

5.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

5.6.

C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

5.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

5.7.

C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

5.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

5.8.

C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)

5.8.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1.   STRUTTURA

1. Il quadro consta in tutto di cinque blocchi di modelli:

a) adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell'esposizione al rischio;

b) solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento dell'ente segnalante;

c) rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);

d) rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di rettifica di valore su crediti);

e) rischio operativo.

2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. I presenti orientamenti per l'attuazione del quadro comune di segnalazione contengono ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché esempi e norme di convalida.

3. L'ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

1.2.   CONVENZIONE DI NUMERAZIONE

4. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui alla tabella seguente. Questi codici numerici sono utilizzati abitualmente nelle norme di convalida.

5. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}.

6. In caso di validazioni all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {riga;colonna}.

7. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {modello;riga}.

8. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3.   CONVENZIONE DEI SEGNI

9. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'etichetta di una voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che, per quella voce, non è prevista la segnalazione di cifre positive.

PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO

1.   DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)

1.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

10. I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sulle disposizioni transitorie. I modelli CA sono cinque:

a) il modello CA1 indica l'importo dei fondi propri dell'ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L'importo dei fondi propri così determinato comprende l'effetto aggregato delle disposizioni transitorie per tipo di capitale;

b) il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR);

c) il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il CRR definisce un livello minimo, nonché altri dati correlati;

d) il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla CRD;

e) il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l'effetto delle disposizioni transitorie sui fondi propri. Questo modello sparirà allo scadere delle disposizioni transitorie.

11. I modelli valgono per tutti soggetti segnalanti, indipendentemente dalla disciplina contabile applicata, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di convalida del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito, le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

12. I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (Tier 1, T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1), e il capitale di classe 2 (Tier 2, T2).

13. Le disposizioni transitorie sono trattate nei modelli CA come segue:

a) le voci del modello CA1 sono di solito al lordo degli aggiustamenti transitori. Ciò significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati sulla base delle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l'effetto delle disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie;

b) le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l'eccesso di deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2, disciplinata, rispettivamente, dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall'articolo 56, lettera e), del CRR); pertanto, le voci che riportano queste carenze possono riflettere indirettamente l'effetto delle disposizioni transitorie;

c) il modello CA5 è utilizzato esclusivamente per segnalare le disposizioni transitorie.

14. I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all'interno dell'Unione europea (l'articolo 104, paragrafo 2, della direttiva CRD IV dev'essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità conformemente al CRR comprende soltanto l'impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale. Una segnalazione dettagliata dei requisiti del secondo pilastro non rientra nell'ambito dell'articolo 99 del CRR.

a) I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

b) Il modello CA3 indica l'impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Un blocco del modello è dedicato all'impatto degli importi sui coefficienti, mentre l'altro blocco è dedicato al coefficiente in quanto tale. Nessuno dei due blocchi ha ulteriori collegamenti ai modelli CA1, CA2 o CA5.

c) Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. La cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l'articolo 104, paragrafo 2, della CRD, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell'ambito del secondo pilastro.

1.2.   C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.  fondi propri

Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del CRR.I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.

015

1.1  Capitale di classe 1

Articolo 25 del CRR.Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

020

1.1.1  Capitale primario di classe 1

Articolo 50 del CRR.

030

1.1.1.1  Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

040

1.1.1.1.1  Strumenti di capitale versati

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del CRR.Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del CRR).Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.

045

1.1.1.1.1*  di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

Articolo 31 del CRR.Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza sono compresi nel capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.

050

1.1.1.1.2*  Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) ed m), del CRR.Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

060

1.1.1.1.3  Sovrapprezzo azioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, e articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del CRR.Il «sovrapprezzo azioni» ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

070

1.1.1.1.4  (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 42 del CRR.Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5.

080

1.1.1.1.4.1  (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.Strumenti di capitale primario di classe 1 compresi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.L'importo da segnalare comprende le detenzioni interne al portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall'articolo 42, lettera a), del CRR.

090

1.1.1.1.4.2  (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

091

1.1.1.1.4.3  (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

092

1.1.1.1.5  (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR, sono dedotti gli «strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente».

130

1.1.1.2  Utili non distribuiti

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del CRR.Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

140

1.1.1.2.1  Utili non distribuiti di anni precedenti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del CRR.L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».

150

1.1.1.2.2  Utile o perdita ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.L'articolo 26, paragrafo 2, del CRR autorizza l'inserimento degli utili di periodo o di fine esercizio a titolo di utile non distribuito, previo consenso dell'autorità competente e purché siano soddisfatte alcune condizioni.Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

160

1.1.1.2.2.1  Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre

Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.L'importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico.

170

1.1.1.2.2.2  (-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

Articolo 26, paragrafo 2, del CRR.Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l'ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1.Se l'ente ha registrato utili, si segnala la parte non ammissibile conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del CRR (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili).Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l'importo dei dividendi di periodo.

180

1.1.1.3  Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del CRR.L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell'applicazione dei filtri prudenziali. L'importo da segnalare è determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

200

1.1.1.4  Altre riserve

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del CRR.Il CRR definisce le altre riserve come «riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti».L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

210

1.1.1.5  fondi per rischi bancari generali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR.L'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE definisce i fondi per rischi bancari generali come gli «importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie».L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

220

1.1.1.6  Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi da 1 a 3, e articoli da 484 a 487 del CRR.Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

230

1.1.1.7  Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del CRR.Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

240

1.1.1.8  Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

Articoli 479 e 480 del CRR.Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questo elemento si ricava direttamente dal modello CA5.

250

1.1.1.9  Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articoli da 32 a 35 del CRR.

260

1.1.1.9.1  (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

Articolo 32, paragrafo 1, del CRR.L'importo da segnalare è l'aumento del patrimonio netto dell'ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente alla disciplina contabile applicabile.Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l'ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

270

1.1.1.9.2  Riserva di copertura dei flussi di cassa

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR.L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

280

1.1.1.9.3  Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del CRR.L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

285

1.1.1.9.4  Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del CRR.L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

290

1.1.1.9.5  (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

Articoli 34 e 105 del CRR.Rettifiche di valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all'applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all'articolo 105 del CRR.

300

1.1.1.10  (-) Avviamento

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del CRR.

310

1.1.1.10.1  (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.«Avviamento» ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.L'importo da segnalare in questa voce è quello rilevato in bilancio.

320

1.1.1.10.2  (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del CRR.

330

1.1.1.10.3  Passività fiscali differite associate all'avviamento

Articolo 37, lettera a), del CRR.Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l'avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile.

340

1.1.1.11  (-) Altre attività immateriali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del CRR.Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile.

350

1.1.1.11.1  (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente alla disciplina contabile applicabile.L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio per le attività immateriali diverse dall'avviamento.

360

1.1.1.11.2  Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

Articolo 37, lettera a), del CRR.Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall'avviamento fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile.

370

1.1.1.12  (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.

380

1.1.1.13  (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del CRR.L'importo da segnalare «non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese» (articolo 40 del CRR).

390

1.1.1.14  (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del CRR.

400

1.1.1.14.1  (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come «le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano».L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente).

410

1.1.1.14.2  Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del CRR.Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi della disciplina contabile applicabile.

420

1.1.1.14.3  Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del CRR.Questa voce è compilata soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito.

430

1.1.1.15  (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del CRR.Possesso di strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1.

440

1.1.1.16  (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA 1 «Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1». L'importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1.

450

1.1.1.17  (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del CRR.Le partecipazioni qualificate sono definite come il «possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa».In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del CRR, tali partecipazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

460

1.1.1.18  (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 258 e articolo 266, paragrafo 3, del CRR.Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR). In questo caso sono segnalate in questa voce.

470

1.1.1.19  (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del CRR.Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa, queste operazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del CRR). In tal caso sono segnalate in questa voce.

471

1.1.1.20  (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del CRR.In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del CRR, queste posizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

472

1.1.1.21  (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del CRR.In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del CRR, queste esposizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

480

1.1.1.22  (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del CRR.Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale primario di classe 1.Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3).

490

1.1.1.23  (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del CRR) che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

500

1.1.1.24  (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 1, lettera b), articolo 49, paragrafi da 1 a 3, e articolo 79 del CRR.Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR.Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3).

510

1.1.1.25  (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %

Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette e indirette detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che devono essere dedotte applicando la soglia del 17,65 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del CRR.

520

1.1.1.26  Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

Articoli da 469 a 472 e articoli 478 e 481 del CRR.Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

524

1.1.1.27  Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

529

1.1.1.28  Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione di un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524.Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).

530

1.1.2  CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 61 del CRR.

540

1.1.2.1  Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 51, lettera a), articoli da 52 a 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

550

1.1.2.1.1  Strumenti di capitale versati

Articolo 51, lettera a), e articoli da 52 a 54 del CRR.L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

560

1.1.2.1.2 (*)  Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), del CRR.Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

570

1.1.2.1.3  Sovrapprezzo azioni

Articolo 51, lettera b), del CRR.Il «sovrapprezzo azioni» ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

580

1.1.2.1.4  (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 57 del CRR.Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5.

590

1.1.2.1.4.1  (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 compresi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.

620

1.1.2.1.4.2  (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

621

1.1.2.1.4.3  (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR

622

1.1.2.1.5  (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.Ai sensi dell'articolo 56, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 «che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti».

660

1.1.2.2  Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487 e articoli 489 e 491 del CRR.Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

670

1.1.2.3  Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 83, 85 e 86 del CRR.Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato.È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).

680

1.1.2.4  Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 480 del CRR.Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

690

1.1.2.5  (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del CRR.Possesso di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1.

700

1.1.2.6  (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c), articoli 59, 60 e 79 del CRR.Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.

710

1.1.2.7  (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), articoli 59 e 79 del CRR.Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.

720

1.1.2.8  (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

Articolo 56, lettera e), del CRR.L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA 1 «Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2» (dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1).

730

1.1.2.9  Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 474, 475, 478 e 481 del CRR.Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

740

1.1.2.10  Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1.Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Quindi, se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo.

744

1.1.2.11  Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

748

1.1.2.12  Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione di un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744.Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).

750

1.2  CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 71 del CRR.

760

1.2.1  Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera a), articoli da 63 a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

770

1.2.1.1  Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del CRR.L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

780

1.2.1.2 (*)  Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili

Articolo 63, lettere c), e) ed f), e articolo 64 del CRR.Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

790

1.2.1.3  Sovrapprezzo azioni

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del CRR.Il «sovrapprezzo azioni» ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

800

1.2.1.4  (-) Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 67 del CRR.Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5.

810

1.2.1.4.1  (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.Strumenti di capitale di classe 2 compresi nella riga 1.2.1.1 detenuti dagli enti del gruppo consolidato.

840

1.2.1.4.2  (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

841

1.2.1.4.3  (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

842

1.2.1.5  (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.Ai sensi dell'articolo 66, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale di classe 2 «che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti».

880

1.2.2  Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del CRR.Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

890

1.2.3  Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2

Articoli 83, 87 e 88 del CRR.Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato.È incluso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).

900

1.2.4  Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

Articolo 480 del CRR.Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

910

1.2.5  Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

Articolo 62, lettera d), del CRR.Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2.

920

1.2.6  Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

Articolo 62, lettera c), del CRR.Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2.

930

1.2.7  (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del CRR.Possesso di strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3.

940

1.2.8  (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e articolo 79 del CRR.Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale di classe 2.

950

1.2.9  (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del CRR.Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.

960

1.2.10  Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

Articoli da 476 a 478 e articolo 481 del CRR.Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

970

1.2.11  Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

Articolo 56, lettera e), del CRR.Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo.

974

1.2.12  (-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

978

1.2.13  Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione di un elemento di classe 2 a una delle righe da 750 a 974.Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).

1.3.   C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del CRR.

020

1*  di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR

Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR.

030

1**  di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR

Per le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97 del CRR.

040

1.1  IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f), del CRR.

050

1.1.1  Metodo standardizzato (SA)

Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali.

060

1.1.1.1  Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell'articolo 112 del CRR, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione.

070

1.1.1.1.01  Amministrazioni centrali o banche centrali

Cfr. il modello CR SA.

080

1.1.1.1.02  Amministrazioni regionali o autorità locali

Cfr. il modello CR SA.

090

1.1.1.1.03  Organismi del settore pubblico

Cfr. il modello CR SA.

100

1.1.1.1.04  Banche multilaterali di sviluppo

Cfr. il modello CR SA.

110

1.1.1.1.05  Organizzazioni internazionali

Cfr. il modello CR SA.

120

1.1.1.1.06  Enti

Cfr. il modello CR SA.

130

1.1.1.1.07  Imprese

Cfr. il modello CR SA.

140

1.1.1.1.08  Al dettaglio

Cfr. il modello CR SA.

150

1.1.1.1.09  Garantite da ipoteche su beni immobili

Cfr. il modello CR SA.

160

1.1.1.1.10  Esposizioni in stato di default

Cfr. il modello CR SA.

170

1.1.1.1.11  Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Cfr. il modello CR SA.

180

1.1.1.1.12  Obbligazioni garantite

Cfr. il modello CR SA.

190

1.1.1.1.13  Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Cfr. il modello CR SA.

200

1.1.1.1.14  Organismi di investimento collettivo (OIC)

Cfr. il modello CR SA.

210

1.1.1.1.15  Strumenti di capitale

Cfr. il modello CR SA.

211

1.1.1.1.16  Altre posizioni

Cfr. il modello CR SA.

220

1.1.1.2  Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

230

1.1.1.2.*  di cui: ricartolarizzazione

Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

240

1.1.2  Metodo basato sui rating interni (IRB)

250

1.1.2.1  Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito).

260

1.1.2.1.01  Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

270

1.1.2.1.02  Enti

Cfr. il modello CR IRB.

280

1.1.2.1.03  Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

290

1.1.2.1.04  Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

300

1.1.2.1.05  Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

310

1.1.2.2  Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito).

320

1.1.2.2.01  Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

330

1.1.2.2.02  Enti

Cfr. il modello CR IRB.

340

1.1.2.2.03  Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

350

1.1.2.2.04  Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

360

1.1.2.2.05  Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

370

1.1.2.2.06  Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili

Cfr. il modello CR IRB.

380

1.1.2.2.07  Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili

Cfr. il modello CR IRB.

390

1.1.2.2.08  Al dettaglio — Rotative qualificate

Cfr. il modello CR IRB.

400

1.1.2.2.09  Al dettaglio — Altre PMI

Cfr. il modello CR IRB.

410

1.1.2.2.10  Al dettaglio — Altre non PMI

Cfr. il modello CR IRB.

420

1.1.2.3  Strumenti di capitale in base a IRB

Cfr. il modello CR EQU IRB.

430

1.1.2.4  Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

440

1.1.2.4*  di cui: ricartolarizzazione

Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

450

1.1.2.5  Altre attività diverse da crediti

L'importo da segnalare è l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all'articolo 156 del CRR.

460

1.1.3  Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

Articoli da 307 a 309 del CRR.

490

1.2  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

500

1.2.1  Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

510

1.2.2  Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

520

1.3  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

530

1.3.1  Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

540

1.3.1.1  Strumenti di debito negoziati

Modello MKR SA TDI a livello di valute totali.

550

1.3.1.2  Strumenti di capitale

Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali.

560

1.3.1.3  Cambio

Cfr. il modello MKR SA FX.

570

1.3.1.4  Merci

Cfr. il modello MKR SA COM.

580

1.3.2  Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

Cfr. il modello MKR IM.

590

1.4  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR, questo elemento è pari a zero.

600

1.4.1  Metodo base per il rischio operativo (BIA)

Cfr. il modello OPR.

610

1.4.2  Metodi standardizzati (TSA)/metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

620

1.4.3  Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

630

1.5  IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.Solo per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR. Cfr. anche l'articolo 97 del CRR.Le imprese d'investimento di cui all'articolo 96 del CRR segnalano l'importo indicato nell'articolo 97 moltiplicato per 12,5.Le imprese d'investimento di cui all'articolo 95 del CRR segnalano:

— un importo pari a zero, se l'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR è superiore all'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR;

— il risultato della sottrazione dell'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR dall'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR, se il secondo è maggiore del primo.

640

1.6  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Cfr. il modello CVA.

650

1.6.1  Metodo avanzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 383 del CRR. Cfr. il modello CVA.

660

1.6.2  Metodo standardizzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 384 del CRR. Cfr. il modello CVA.

670

1.6.3.  In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 385 del CRR. Cfr. il modello CVA.

680

1.7  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del CRR.

690

1.8  ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articoli 3, 458 e 459 del CRR e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7.Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:

i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del CRR;

gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all'articolo 3 del CRR.

Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli.

710

1.8.2  di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458

Articolo 458 del CRR.

720

1.8.2*  di cui: requisiti per le grandi esposizioni

Articolo 458 del CRR.

730

1.8.2**  di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

Articolo 458 del CRR.

740

1.8.2***  di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario

Articolo 458 del CRR.

750

1.8.3  di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459

Articolo 459 del CRR.

760

1.8.4  di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.Va segnalato l'importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio. L'importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un'esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all'articolo 3 del CRR, l'importo da segnalare è 30).

1.4.   C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Riga

010

1  Coefficiente di capitale primario di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR.Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

020

2  Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale primario di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

030

3  Coefficiente di capitale di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR.Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

040

4  Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

050

5  Coefficiente di capitale totale

Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR.Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

060

6  Eccedenza (+)/Carenza (-) di capitale totale

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

070

Coefficiente di capitale primario di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastroArticolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale primario di classe 1.

080

Coefficiente di capitale primario di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastroArticolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale primario di classe 1 finale più elevato.

090

Coefficiente di capitale di classe 1 comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastroArticolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale di classe 1.

100

Coefficiente di capitale di classe 1 finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastroArticolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale di classe 1 finale più elevato.

110

Coefficiente di capitale totale comprendente gli aggiustamenti del secondo pilastroArticolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR e articolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.Questa cella deve essere compilata soltanto se una decisione dell'autorità competente ha effetti sul coefficiente di capitale totale.

120

Coefficiente di capitale totale finale dovuto agli aggiustamenti del secondo pilastroArticolo 104, paragrafo 2, della CRD IV.Questa cella deve essere compilata soltanto se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve conseguire un coefficiente di capitale totale finale più elevato.

1.5.   C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Riga

010

1.  Totale delle attività fiscali differite

L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

020

1.1  Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

Articolo 39 del CRR.Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio.

030

1.2  Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1).

040

1.3  Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee.Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all'articolo 48 del CRR.

050

2  Totale delle passività fiscali differite

L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nell'ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

060

2.1  Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR.Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l'importo dell'avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, nelle righe 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1.

070

2.2  Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38 del CRR.

080

2.2.1  Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.

090

2.2.2  Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.

100

3.  Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni regolari (non in stato di default)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

110

3.1  Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese

Articolo 159 del CRR.Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

120

3.1.1  Rettifiche di valore su crediti generiche

Articolo 159 del CRR.Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

130

3.1.2  Rettifiche di valore su crediti specifiche

Articolo 159 del CRR.Questa riga deve essere è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

131

3.1.3  Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

Articoli 34, 110 e 159 del CRR.Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

140

3.2  Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default.

145

4  Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

150

4.1  Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

Articolo 159 del CRR.Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB.

155

4.2  Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano un metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default.

160

5  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera d), del CRR.Per gli enti che applicano un metodo IRB, conformemente all'articolo 62, lettera d), del CRR, l'importo dell'eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB.L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

170

6  Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del CRR.Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale.L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.

180

7  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del CRR.Conformemente all'articolo 62, lettera c), del CRR, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

190

8  Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del CRR.Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

200

9  Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1

Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR.Questa riga indica la soglia del 10 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

210

10  Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1

Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.Questa riga indica la soglia del 17,65 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %.La soglia è calcolata in modo tale che l'importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e al netto di qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie.

225

11.1  Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a).

226

11.2  Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b).

230

12  Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli da 44 a 46 e articolo 49 del CRR.

240

12.1  Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR.

250

12.1.1  Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 46 e 49 del CRR.Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, esclusi:

a)  le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)  gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e

c)  le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

260

12.1.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del CRR.L'articolo 45 del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

270

12.2  Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

280

12.2.1  Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

290

12.2.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

291

12.3.1  Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

292

12.3.2  Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

293

12.3.3  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.

300

13  Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli da 58 a 60 del CRR.

310

13.1  Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 58 e 59 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.

320

13.1.1  Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)  le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)  le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

330

13.1.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del CRR.L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

340

13.2  Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

350

13.2.1  Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

360

13.2.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

361

13.3  Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

362

13.3.1  Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

363

13.3.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.

370

14.  Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli da 68 a 70 del CRR.

380

14.1  Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.

390

14.1.1  Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)  le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)  le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

400

14.1.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del CRR.L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

410

14.2  Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

420

14.2.1  Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative a strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

430

14.2.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

431

14.3  Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

432

14.3.1  Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

433

14.3.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.

440

15  Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.

450

15.1  Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.

460

15.1.1  Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, esclusi:

a)  le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)  gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e

c)  le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

470

15.1.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del CRR.L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

480

15.2  Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

490

15.2.1  Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

500

15.2.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

501

15.3  Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

502

15.3.1  Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

503

15.3.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.

510

16  Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 58 e 59 del CRR.

520

16.1  Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 58 e 59 del CRR.

530

16.1.1  Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 58 del CRR.Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:

a)  le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all'articolo 56, lettera d), e

b)  le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

540

16.1.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del CRR.L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

550

16.2  Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

560

16.2.1  Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

570

16.2.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

571

16.3  Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

572

16.3.1  Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

573

16.3.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.

580

17  Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 68 e 69 del CRR.

590

17.1  Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 del CRR.

600

17.1.1  Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 68 del CRR.Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:

a)  le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all'articolo 66, lettera d), e

b)  le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

610

17.1.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del CRR.L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

620

17.2  Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

630

17.2.1  Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

640

17.2.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

641

17.3  Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

642

17.3.1  Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

643

17.3.2  (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.

650

18  Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente

Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del CRR.

660

19  Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente

Articolo 60, paragrafo 4, del CRR.

670

20  Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente

Articolo 70, paragrafo 4, del CRR.

680

21  Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1.

690

22  Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1.

700

23  Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1.

710

24  Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1.

720

25  Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1.

730

26  Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1.

740

27  Requisito combinato di riserva di capitale

Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD.

750

Riserva di conservazione del capitaleArticolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.

760

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membroArticolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

770

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'enteArticolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.

780

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemicoArticolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD.

790

Riserva degli enti a rilevanza sistemicaArticolo 131 della CRD.Gli enti segnalano in questa riga l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica applicabile su base consolidata.

800

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globaleArticolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD.

810

Riserva di altri enti a rilevanza sistemicaArticolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD.

820

28  Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 104, paragrafo 2, della CRD.Se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa cella.

830

29  Capitale iniziale

Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della CRD e articolo 93 del CRR.

840

30  fondi propri basati sulle spese fisse generali

Articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

850

31  Esposizioni originarie non nazionali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del regolamento sulle norme tecniche di attuazione (ITS). La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.

860

32  Esposizioni originarie totali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4), del regolamento sulle norme tecniche di attuazione (ITS). La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.

870

Aggiustamenti dei fondi propri totaliArticolo 500, paragrafo 4, del CRR.

880

Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea IArticolo 500, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del CRR

890

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea IArticolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR

900

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzatoArticolo 500, paragrafi 2 e 3, del CRR

1.6.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5)

1.6.1.   Osservazioni di carattere generale

15. Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR.

16. Il modello CA5 è strutturato come segue:

a. il modello 5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questa tabella sono presentati come «aggiustamenti» delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;

b. il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

17. L'ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l'importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L'ente deve segnalare altresì nella colonna 050 la percentuale applicabile e nella colonna 060 l'importo ammissibile senza l'applicazione delle disposizioni transitorie.

18. Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie conformemente alla parte dieci del CRR.

19. Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l'importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l'importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

1.6.2.   C 05.01 — Disposizioni transitorie (CA5.1)

20. Gli enti segnalano nella tabella 5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491 del CRR e le confrontano con l'applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, del CRR.

21. Gli enti segnalano nelle righe da 020 a 060 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. Le cifre da segnalare nella riga 060, colonne da 010 a 030, del modello CA 5.1 si possono ricavare dalle rispettive sezioni del modello CA 5.2.

22. Gli enti segnalano nelle righe da 070 a 092 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del CRR).

23. Dalla riga 100 in avanti gli enti segnalano informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni e i filtri e deduzioni aggiuntivi.

24. Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

1.6.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

020

Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1

030

Aggiustamenti del capitale di classe 2

040

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischioLa colonna 050 indica l'importo residuo rilevante, cioè prima dell'applicazione delle disposizioni di cui alla parte tre, capo 2 o 3, del CRR.Mentre le colonne da 010 a 030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti compresi nelle attività ponderate per il rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti delle attività ponderate per il rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB o CR EQU IRB. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria.

050

Percentuale applicabile

060

Importo ammissibile senza disposizioni transitorieLa colonna 060 indica l'importo di ciascuno strumento prima dell'applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l'importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti.



Riga

010

1.  Aggiustamenti totali

In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

020

1.1  Strumenti soggetti alla clausola grandfathering

Articoli da 483 a 491 del CRR.In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale.

030

1.1.1  Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato

Articolo 483 del CRR.

040

1.1.1.1  Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE

Articolo 483, paragrafi 1, 2, 4 e 6, del CRR.

050

1.1.1.2  Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico

Articolo 483, paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8, del CRR.

060

1.1.2  Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 della tabella CA 5.2.

070

1.2  Interessi di minoranza ed equivalenti

Articoli 479 e 480 del CRR.Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato.

080

1.2.1  Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

Articolo 479 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente.

090

1.2.2  Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

Articoli 84 e 480 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

091

1.2.3  Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 85 e 480 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

092

1.2.4  Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 87 e 480 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

100

1.3  Altri aggiustamenti transitori

Articoli da 467 a 478 e articolo 481 del CRR.Questa riga indica l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

110

1.3.1  Profitti e perdite non realizzati

Articoli 467 e 468 del CRR.Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo.

120

1.3.1.1  Profitti non realizzati

Articolo 468, paragrafo 1, del CRR.

130

1.3.1.2  Perdite non realizzate

Articolo 467, paragrafo 1, del CRR.

133

1.3.1.3  Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE

Articolo 468 del CRR.

136

1.3.1.4  Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE

Articolo 467 del CRR.

138

1.3.1.5  Profitti e perdite al valore equo da derivati passivi risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente

Articolo 468 del CRR.

140

1.3.2  Deduzioni

Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del CRR.Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni.

150

1.3.2.1.  Perdite relative all'esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.Se alle imprese è stato chiesto soltanto di dedurre le perdite significative:

— ߦ qualora la perdita netta provvisoria complessiva sia «significativa», l'intero importo residuo è dedotto dal capitale di classe 1;

— ߦ qualora, invece, la perdita netta provvisoria complessiva non sia «significativa», l'importo residuo non è dedotto.

160

1.3.2.2.  Attività immateriali

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.Per stabilire l'importo delle attività immateriali da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 37 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

170

1.3.2.3.  Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR.Per stabilire l'importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 38 del CRR relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo di cui all'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

180

1.3.2.4.  Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 6, e articolo 478 del CRR.Per stabilire della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 40 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

190

1.3.2.5.  Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 33, paragrafo 1, lettera e), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 7, e articoli 473 e 478 del CRR.Per stabilire l'importo delle attività dei succitati fondi pensione a prestazioni definite da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 41 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

194

1.3.2.5.*  di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo

Articolo 473 del CRR.

198

1.3.2.5.**  di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo

Articolo 473 del CRR.

200

1.3.2.6.  Strumenti propri

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

210

1.3.2.6.1  Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.Per stabilire l'importo dei succitati strumenti propri di capitale primario di classe 1 da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 42 del CRR.Poiché il trattamento dell'«importo residuo» varia a seconda della natura dello strumento, l'ente ripartisce le partecipazioni in strumenti propri di capitale primario distinguendo tra strumenti «detenuti direttamente» e «detenuti indirettamente».L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

211

1.3.2.6.1**  di cui: strumenti detenuti direttamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 472, paragrafo 8, lettera a), del CRR.

212

1.3.2.6.1*  di cui: strumenti detenuti indirettamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 472, paragrafo 8, lettera b), del CRR.

220

1.3.2.6.2  Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera a), articolo 474, articolo 475, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.Per stabilire l'importo delle succitate partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 57 del CRR.Poiché il trattamento dell'«importo residuo» varia a seconda della natura dello strumento (articolo 475, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 «detenuti direttamente» e «detenuti indirettamente».L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera a), del CRR.

221

1.3.2.6.2**  di cui: strumenti detenuti direttamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

222

1.3.2.6.2*  di cui: strumenti detenuti indirettamente

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

230

1.3.2.6.3  Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 66, lettera a), articolo 476, articolo 477, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.Per stabilire l'importo delle partecipazioni da dedurre l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 67 del CRR.Poiché il trattamento dell'«importo residuo» varia a seconda della natura dello strumento (articolo 477, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 2 «detenuti direttamente» e «detenuti indirettamente».L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera a), del CRR.

231

di cui: strumenti detenuti direttamenteL'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

232

di cui: strumenti detenuti indirettamenteL'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

240

1.3.2.7.  Partecipazioni incrociate reciproche

Poiché il trattamento dell'«importo residuo» varia a seconda del fatto che la partecipazione nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 del soggetto del settore finanziario debba o non debba essere considerata significativa (articolo 472, paragrafo 9, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 477, paragrafo 3, del CRR), l'ente ripartisce le partecipazioni incrociate reciproche distinguendo tra investimenti significativi e investimenti non significativi.

250

1.3.2.7.1  Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

260

1.3.2.7.1.1  Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera a), e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

270

1.3.2.7.1.2  Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera b), e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

280

1.3.2.7.2  Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.

290

1.3.2.7.2.1  Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.

300

1.3.2.7.2.2  Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.

310

1.3.2.7.3  Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

320

1.3.2.7.3.1  Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.

330

1.3.2.7.3.2  Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.

340

1.3.2.8.  Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

350

1.3.2.8.1  Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 10, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

360

1.3.2.8.2  Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera c), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera c), del CRR.

370

1.3.2.8.3  Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera c), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera c), del CRR.

380

1.3.2.9  Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo di cui all'articolo 470, paragrafo 1, del CRR.

390

1.3.2.10  Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

400

1.3.2.10.1  Strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 11, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del CRR.

410

1.3.2.10.2  Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera d), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera d), del CRR.

420

1.3.2.10.2  Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera d), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera d), del CRR.

425

1.3.2.11  Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 471 del CRR.

430

1.3.3  Filtri e deduzioni aggiuntivi

Articolo 481 del CRR.Questa riga riporta l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi.Conformemente all'articolo 481 del CRR, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due.

1.6.3.   C 05.02 — Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di stato (CA5.2)

25. Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del CRR).

1.6.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioniArticolo 484, paragrafi da 3 a 5, del CRR.Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni.

020

Base per il calcolo del limiteArticolo 486, paragrafi da 2 a 4, del CRR.

030

Percentuale applicabileArticolo 486, paragrafo 5, del CRR.

040

LimiteArticolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.

050

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfatheringArticolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.

060

Importo totale soggetto alla clausola grandfatheringL'importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA 5.1.



Riga

010

1.  Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

Articolo 484, paragrafo 3, del CRR.L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

020

2.  Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489

Articolo 484, paragrafo 4, del CRR.

030

2.1  Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

Articolo 489 del CRR.L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

040

2.2  Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 489 del CRR.

050

2.2.1  Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR.L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

060

2.2.2  Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR.L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

070

2.2.3  Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 49 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

080

2.3  Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 1, del CRR.L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

090

3.  Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490

Articolo 484, paragrafo 5, del CRR.

100

3.1  Elementi totali senza incentivo al rimborso

Articolo 490 del CRR.

110

3.2  Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 490 del CRR.

120

3.2.1  Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR.L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

130

3.2.2  Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR.L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

140

3.2.3  Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 e che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

150

3.3  Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 2, del CRR.L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2.

2.   SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

2.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

26. I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il presente modello consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l'ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

a) soggetti inclusi nel consolidamento;

b) informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;

c) informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;

d) informazioni sulle riserve di capitale.

27. Gli enti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 7 del CRR compilano soltanto le colonne da 010 a 060 e da 250 a 400.

2.2.   INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

28. La seconda parte di questo modello (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 070 a 210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell'ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

29. In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3.   INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

30. La terza parte di questo modello (informazioni sul contributo di tutti i soggetti inclusi nel consolidamento del CRR alla solvibilità del gruppo, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 250 a 400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente ritrattati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.

31. La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.

32. Poiché la terza parte del modello si riferisce a «contributi», gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.

33. Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all'interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Se la soglia dell'1 % non è superata, non è possibile un collegamento diretto al modello CA.

34. Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.

35. È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Ciò significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell'intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Se il sottogruppo è soggetto a obblighi di segnalazione, compila altresì il modello GS per ciascun soggetto sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.

36. L'ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio è superiore all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all'1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Questa soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4.   C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — Totale (Totale GS) a.



Colonna

Istruzioni

250 — 400

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTOCfr. le istruzioni per C 06.02

410-480

RISERVE DI CAPITALECfr. le istruzioni per C 06.02



Riga

Istruzioni

010

TOTALEIl Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02.

2.5.   C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)



Colonna

Istruzioni

010-060

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTOQuesto modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.

010

NOMENome del soggetto incluso nel consolidamento.

020

CODICEQuesto codice è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella.Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento.La composizione effettiva del codice dipende dal sistema di segnalazione nazionale.

025

CODICE LEIIl codice LEI è il codice di identificazione del soggetto giuridico ed è un codice di riferimento proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20 inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie.In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org).Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla.

030

ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)È indicato «SÌ» quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente alla CRD o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea.Negli altri casi si indica «NO».Interessi di minoranza:articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii).Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del CRR in virtù della legislazione nazionale applicabile.

040

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PaRZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)Inserire «SF» per le singole filiazioni consolidate integralmente.Inserire «SP» per le singole filiazioni consolidate parzialmente.

050

CODICE DEL PAESEGli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese conformemente alla norma ISO 3166-2.

060

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall'impresa madre nelle filiazioni. In caso di pieno consolidamento di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, la quota di partecipazione in una filiazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote delle filiazioni in questione.

070-240

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRILa sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 070 a 240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del CRR), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità ai sensi del CRR o di disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato «sì» nella colonna 030).Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.Le informazioni riportate in questa parte sono conformi alle norme locali sulla solvibilità del luogo in cui l'ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell'ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal CRR e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse.Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimentoNel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del CRR le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali.La parte dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 100 della parte 2 di questo modello.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOÈ riportata la somma delle colonne da 080 a 110.

080

RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNAL'importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 040 «IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE», e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 490 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA» del modello CA2.

090

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCIL'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 520 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI» del modello CA2.

100

RISCHIO OPERATIVOL'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 590 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)» del modello CA2.Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 630 «IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI» del modello CA2.

110

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOL'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 640, 680 e 690 del modello CA2.

120-240

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPOLe informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme locali di solvibilità del luogo in cui opera il soggetto o il sottogruppo.

120

FONDI PROPRIL'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 010 «FONDI PROPRI» del modello CA1.

130

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILIArticolo 82 del CRR.Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

140

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVEArticolo 87, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

150

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALEArticolo 25 del CRR.

160

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILEArticolo 82 del CRR.Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

170

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONIArticolo 85, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

180

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1Articolo 50 del CRR.

190

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZAArticolo 81 del CRR.Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del CRR. Ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 84 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale primario di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

200

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVEArticolo 84, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

210

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1Articolo 61 del CRR.

220

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILEArticoli 82 e 83 del CRR.Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 85 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

230

CAPITALE DI CLASSE 2Articolo 71 del CRR.

240

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILEArticoli 82 e 83 del CRR.Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 87 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale di classe 2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria, cioè deve essere l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

250-400

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

250-290

CONTRIBUTO AI RISCHILe informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.

250

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOÈ riportata la somma delle colonne da 260 a 290.

260

RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE, RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNAL'importo da segnalare sono gli importi ponderati per il rischio del rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna ai sensi del CRR, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo.

270

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCIGli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al CRR. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all'importo della riga 520 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI» della segnalazione consolidata.

280

RISCHIO OPERATIVONel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell'effetto della diversificazione.Questa colonna comprende le spese fisse generali.

290

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOL'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti.

300-400

CONTRIBUTO AI FONDI PROPRIQuesta parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto.Le colonne da 300 a 350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, mentre le colonne da 360 a 400 sono compilate da tutti gli altri soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati.In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo, ossia principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate.Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.

300-350

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATIL'importo da segnalare come «FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI» è l'importo ricavato dalla parte due, titolo II, del CRR, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

300

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATIArticolo 87 del CRR.

310

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATOArticolo 85 del CRR.

320

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATOArticolo 84 del CRR.L'importo da segnalare è l'importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al CRR.

330

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATOArticolo 86 del CRR.L'importo da segnalare è l'importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al CRR.

340

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATOArticolo 89 del CRR.L'importo da segnalare è l'importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al CRR.

350

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

360-400

FONDI PROPRI CONSOLIDATIArticolo 18 del CRR.L'importo da segnalare come «FONDI PROPRI CONSOLIDATI» è l'importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

360

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

370

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

380

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

390

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATOL'importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza.

400

DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVOL'importo da segnalare in questa riga è l'avviamento o l'avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione.

410-480

RISERVE DI CAPITALELa struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente al calcolo dei requisiti delle riserve, cioè secondo le rispettive modalità di calcolo (a livello consolidato, subconsolidato o individuale).

410

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALEArticolo 128, primo comma, punto 2, della CRD.

420

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALEArticolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.

430

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTEArticolo 128, primo comma, punto 7, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.In questa cella è segnalato l'importo effettivo della riserva anticiclica.

440

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBROArticolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

450

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICOArticoli 133 e 134 della CRD.In questa cella è segnalato l'importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

460

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICAArticolo 128, primo comma, punto 4, della CRD.In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica.

470

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALEArticolo 131 della CRD.In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.

480

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICAArticolo 131 della CRD.In questa cella è segnalato l'importo della riserva di altri enti a rilevanza sistemica.

3.   MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO

3.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

37. Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui modelli interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4.

3.1.1.   Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione

38. L'articolo 235 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale.

39. L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale in caso di protezione completa/protezione parziale — stesso rango (seniority).

40. Gli articoli 196, 197 e 200 del CRR disciplinano la protezione del credito di tipo reale.

41. Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come flusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.

42. Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.

43. Se un'esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.

44. L'effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell'esposizione. Pertanto, la parte garantita dell'esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.

3.1.2.   Segnalazione del rischio di controparte

45. Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.

3.2.   C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

3.2.1.   Osservazioni di carattere generale

46. I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:

a) sulla distribuzione dei valori dell'esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;

b) sull'importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

3.2.2.   Ambito di applicazione del modello CR SA

47. Ai sensi dell'articolo 112 del CRR, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione in base al metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato.

48. Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni stabilite ai fini del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.

49. Non rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:

a) le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni «elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione» ai sensi dell'articolo 112, lettera m), del CRR, che sono segnalate nei modelli CR SEC;

b) le esposizioni dedotte dai fondi propri.

50. L'ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:

a) il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del CRR, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l'altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio bancario;

b) il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio di negoziazione;

c) il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379 del CRR, per tutte le attività aziendali.

51. Il modello vale per tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR in combinato disposto con la parte 3, titolo II, capi 4 e 6, del CRR. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo II, capo 2, del CRR (parte 3, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V del CRR). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni.

52. Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 290 a 320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.

53. Queste voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:

a) verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del CRR);

b) verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del CRR);

c) verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del CRR);

d) verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR);

e) verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR);

f) al dettaglio (articolo 112, lettera h), del CRR).

54. La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del CRR, né delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere i) e j), del CRR segnalate nel modello CR SA.

55. Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni «in stato di default» o «garantite da beni immobili». Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso «amministrazioni centrali o banche centrali», «amministrazioni regionali o autorità locali», «organismi del settore pubblico», «enti», «imprese» e «al dettaglio» del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni «in stato di default» o «garantite da beni immobili». Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni «in stato di default» o «garantire da beni immobili».

56. Ad esempio, nel caso di un'esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all'articolo 127 del CRR e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni «in stato di default». Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 320 della classe di esposizioni «enti».

3.2.3.   Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato

57. Per garantire un'assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni stabilite dall'articolo 112 del CRR, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:

a) in una prima fase l'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) citata nell'articolo 112 del CRR, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

b) in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull'esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.

58. Alla classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.

59. Ai fini della classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all'esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all'articolo 112, lettera i), del CRR (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).

60. L'articolo 112 del CRR non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un'esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si pone tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del CRR) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR). Al riguardo è chiaro che il CRR fornisce un'implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si effettuerà la stessa valutazione per le esposizioni verso enti e per le esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni citata nell'articolo 112, lettera n), del CRR. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l'unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, condizioni dell'esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.

61. Per garantire l'omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l'assegnazione alle singole classi di esposizioni dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell'ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal CRR per assegnare un'esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell'ente segnalante o dell'autorità di vigilanza in merito all'applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione sarebbe conforme alle disposizioni del CRR. Ciò non impedisce agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch'esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del CRR e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.

62. Nella classifica di valutazione dell'albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un'esposizione può essere assegnata alla classe individuata, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verificherebbe se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventasse un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.

63. In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell'albero decisionale riportato in appresso è la seguente:

1. posizioni verso la cartolarizzazione;

2. posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;

3. esposizioni in strumenti di capitale;

4. esposizioni in stato di default;

5. esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIV)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);

6. esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;

7. altre posizioni;

8. esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;

9. tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali, le esposizioni verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo, le esposizioni verso organizzazioni internazionali, le esposizioni verso enti, le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.

64. Nelle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in caso di ricorso al metodo del look-through (articolo 132, paragrafi da 3 a 5, del CRR) si prendono in considerazione le singole esposizioni sottostanti, classificandole nella corrispondente riga della ponderazione del rischio in base al trattamento loro riservato, ma tutte queste singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo.

65. Nel caso dei derivati su crediti di tipo «nth-to-default» di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del CRR, se provvisti di rating tali strumenti sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni «altre posizioni». In quest'ultimo caso l'importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nella riga degli «altri fattori di ponderazione del rischio» (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 6, del CRR).

66. In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.



ALBERO DECISIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL CRR

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera m)?

image

Posizioni verso la cartolarizzazione

NOimage

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera k)?

image

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128)

NOimage

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera p)?

image

Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133)

NOimage

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera j)?

image

Esposizioni in stato di default

NOimage

 

 

Può essere assegnata alle classi di esp. di cui all'articolo 112, lettere l) e o)?

image

Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129)

Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l'assegnazione a una di esse è lineare:

NOimage

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera i)?

image

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124)

NOimage

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera q)?

image

Altre posizioni

NOimage

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all'articolo 112, lettera n)?

image

Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

NOimage

 

 

Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l'assegnazione a una di esse è lineare:

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

esposizioni verso organismi del settore pubblico

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

esposizioni verso organizzazioni internazionali

esposizioni verso enti

esposizioni verso imprese

esposizioni al dettaglio

3.2.4.   Chiarimenti dell'ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell'articolo 112 del CRR

3.2.4.1.   Classe di esposizioni «Enti»

67. Le esposizioni infragruppo ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

68. Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

69. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR «un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE». Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2.   Classe di esposizioni «Obbligazioni garantite»

70. Le esposizioni secondo il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni «obbligazioni garantite» con le modalità indicate di seguito.

71. Le obbligazioni definite nell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi 1 e 2, del CRR per poter essere classificate nella classe di esposizioni «obbligazioni garantite». L'adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni «obbligazioni garantite» in virtù dell'articolo 129, paragrafo 6, del CRR.

3.2.4.3.   Classe di esposizioni «Organismi di investimento collettivo»

72. Laddove ci si avvalga della possibilità prevista dall'articolo 132, paragrafo 5, del CRR, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, frase 1, del CRR.

3.2.5.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEValore dell'esposizione senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; valgono le seguenti precisazioni derivanti dall'articolo 111, paragrafo 2, del CRR.Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del CRR, l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del CRR.In caso di compensazione in bilancio di cui all'articolo 219 del CRR, i valori dell'esposizione sono segnalati conformemente alle garanzie in contante ricevute.In caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, l'effetto della protezione del credito di tipo reale sotto forma di accordi quadro di compensazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 4, del CRR è indicato nella colonna 010. Pertanto, in caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto cui si applicano le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore di E* calcolato conformemente agli articoli 220 e 221 del CRR è segnalato nella colonna 010 del modello CR SA.

030

(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all'esposizione originariaArticoli 24 e 110 del CRR.Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile alla quale è soggetto l'ente segnalante.

040

Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamentiSomma delle colonne 010 e 030.

050 — 100

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONETecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni definita infra alla voce «Sostituzione dell'esposizione dovuta all'attenuazione del rischio di credito».Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.Gli elementi da segnalare in questa riga sono: — le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie; — la protezione del credito ammissibile di tipo personale. Cfr. anche le istruzioni relative al punto 4.1.1.

050 — 060

Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)Articolo 235 del CRR.L'articolo 239, paragrafo 3, del CRR definisce la rettifica di valore GA di una protezione del credito di tipo personale.

050

Garanzie — Articolo 203 del CRR. — Protezione del credito di tipo personale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, diversa dai derivati su crediti.

060

Derivati su creditiArticolo 204 del CRR.

070 — 080

Protezione del credito di tipo realeQueste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR e agli articoli 196, 197 e 200 del CRR. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione).Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

070

Garanzia reale finanziaria: metodo semplificatoArticolo 222, paragrafi 1 e 2, del CRR.

080

Altra protezione del credito di tipo realeArticolo 232 del CRR.

090 — 100

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITOArticolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR.I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione.Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni.Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

110

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEImporto dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE.

120 — 140

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIEArticoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR. Comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.L'effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un'esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR.

120

Rettifica dell'esposizione per volatilitàArticolo 223, paragrafi 2 e 3, del CRR.L'importo da segnalare è dato dall'impatto della rettifica per volatilità del valore dell'esposizione (Eva-E) = E*He.

130

(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)Articolo 239, paragrafo 2, del CRR.Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. L'importo da segnalare corrisponde a:Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del CRR.

140

(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durataArticolo 223, paragrafo 1, del CRR e articolo 239, paragrafo 2, del CRR.L'importo da segnalare è l'impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], dove l'impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] e l'impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].

150

Valore dell'esposizione corretto integralmente (E*)Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.

160 — 190

Ripartizione per fattori di conversione del valore dell'esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancioArticolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. Cfr. anche articolo 222, paragrafo 3, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.

200

Valore dell'esposizioneParte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR.Valore dell'esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.

210

di cui: derivante dal rischio di contropartePer gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 2, 3, 4 e 5, del CRR.

215

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio prima dell'applicazione del fattore di sostegno alle PMIArticolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR senza tener conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 501 del CRR.

220

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMIArticolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR tenuto conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell'articolo 500 del CRR.

230

di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta

240

di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall'amministrazione centrale



Riga

Istruzioni

010

Esposizioni totali

020

di cui: PMIIn questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI.

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMIIn questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR.

040

di cui: garantite da ipoteche sui beni immobili — immobili residenzialiArticolo 125 del CRR.Segnalate soltanto nella classe di esposizioni «garantite da ipoteche su beni immobili».

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzatoEsposizioni trattate conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, del CRR.

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenzialeEsposizioni trattate conformemente all'articolo 148, paragrafo 1, del CRR.

070 — 130

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONELe posizioni del «portafoglio bancario» dell'ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.Le posizioni dell'ente segnalante relative al rischio di controparte interne al «portafoglio di negoziazione», di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 299, paragrafo 2, del CRR, sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR ripartiscono le posizioni interne al «portafoglio di negoziazione» sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di creditoAttività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga.Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di creditoLe posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR.Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040 e 060; pertanto non sono incluse in questa riga.Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.

090 — 130

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

090

Operazioni di finanziamento tramite titoliLe operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del «double default»), comprendono: (i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; (ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, punto 3, del CRR.

100

di cui: compensate a livello centrale tramite una QCCPArticolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR.Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termineI derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR.Operazioni con regolamento a lungo termine definite nell'articolo 272, punto 2, del CRR.I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 130; pertanto non sono inclusi in questa riga.

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCPArticolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l'articolo 301, paragrafo 2, del CRR.Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differentiIn questa riga sono segnalate le esposizioni che, in virtù di una compensazione contrattuale tra prodotti differenti (definita nell'articolo 272, punto 11, del CRR), non possono essere classificate né come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine né come operazioni di finanziamento tramite titoli.

140-280

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

150

2 %

Articolo 306, paragrafo 1, del CRR.

160

4 %

Articolo 305, paragrafo 3, del CRR.

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del CRR.

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

Articolo 133, paragrafo 2, del CRR.

260

370 %

Articolo 471 del CRR.

270

1 250 %

Articolo 133, paragrafo 2, del CRR.

280

Altri fattori di ponderazione del rischioQuesta riga non è disponibile per le classi di esposizioni «amministrazioni centrali», «imprese», «enti» e «al dettaglio».Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello.Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR.I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell'ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del CRR) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni «altre posizioni».Cfr. anche l'articolo 124, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

290-320

Voci per memoriaCfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA.

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenzialiArticolo 112, lettera i), del CRR.Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali conformemente agli articoli 124 e 126 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili non residenziali oppure no.

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %Articolo 112, lettera j), del CRR.Esposizioni comprese nella classe di esposizioni «esposizioni in stato di default» che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenzialiArticolo 112, lettera i), del CRR.Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili residenziali oppure no.

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %Articolo 112, lettera j), del CRR.Esposizioni comprese nella classe di esposizioni «esposizioni in stato di default» che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

3.3.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)

3.3.1.   Ambito di applicazione del modello CR IRB

73. L'ambito di applicazione del modello CR IRB comprende i requisiti di fondi propri per:

i. il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:

 il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;

 il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;

ii. il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;

iii. le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

74. L'ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157 del CRR (metodo IRB).

75. Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

i. le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii. le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB e/o CR SEC Details;

iii. le «altre attività diverse dai crediti» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del CRR. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi «cassa e valori assimilati» e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all'articolo 156 del CRR. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;

iv. il rischio di rettifica di valore su crediti, che è segnalato nel modello CVA Rischio.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni secondo il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

76. Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

«NO» = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

«SÌ» = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).

In ogni caso, per la segnalazione dei portafogli al dettaglio deve essere indicato «SÌ».

L'ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall'autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'altra parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni A-IRB.

3.3.2.   Ripartizione del modello CR IRB

77. Il modello CR IRB consta di due modelli: il modello CR IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni secondo il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, nonché la ripartizione dell'esposizione totale in base al tipo di esposizione, e il modello CR IRB 2, che espone la ripartizione dell'esposizione complessiva assegnata alle classi o ai pool di debitori. I modelli CR IRB 1 e CR IRB 2 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:

1) Totale

(Il modello Total deve essere segnalato per l'IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato)

2) Banche centrali e amministrazioni centrali

(articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR)

3) Enti

(articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR)

4.1) Imprese — PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR)

4.2) Imprese — Finanziamenti specializzati

(articolo 147, paragrafo 8, del CRR)

4.3) Imprese — Altre

(tutte le imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), non segnalate nelle voci 4.1 e 4.2)

5.1) Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI

(le esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, del CRR che sono garantite da beni immobili)

5.2) Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI

(le esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR che sono garantite da beni immobili e non sono segnalate nella voce 5.1)

5.3) Al dettaglio — rotative qualificate

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR).

5.4) Al dettaglio — altre PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle voci 5.1 e 5.3)

5.5) Al dettaglio — altre non PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate nelle voci 5.2 e 5.3).

3.3.3.   C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)

3.3.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

Istruzioni

010

SISTEMA DI RATING INTERNO/PD ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)La probabilità di default (PD) assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 180 del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD attribuitale. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Il valore dell'esposizione (colonna 110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l'esposizione della PD.Per ogni singola classe o pool di debitori è segnalata la PD attribuitale. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente.Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l'ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala.Negli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla classe con la PD più bassa alla classe con la PD più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno.Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell'esposizione indicato nella colonna 110. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione (ad esempio per le «esposizioni totali») si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Le esposizioni in stato di default sono quelle attribuite alla o alle ultime classi di rating con una PD pari al 100 %.

020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEL'ente segnala il valore dell'esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito.Il valore dell'esposizione originaria è indicato conformemente all'articolo 24 del CRR e all'articolo 166, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 7, del CRR.L'effetto derivante dall'articolo 166, paragrafo 3, del CRR (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l'esposizione originaria.

030

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATIRipartizione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

040 — 080

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONETecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante la sostituzione di esposizioni nelle modalità indicate più avanti nella voce «SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO».

040 — 050

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALEProtezione del credito di tipo personale: i valori ottenuti applicando la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.Se una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.

040

GARANZIESe non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 236 del CRR.Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR, tranne paragrafo 3, è indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno.Le garanzie sono segnalate nella colonna 040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo delle garanzie è segnalato nella colonna 50.Per le esposizioni soggette al trattamento del «double default», il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.

050

DERIVATI SU CREDITISe non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 216 del CRR.Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR), è indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna.Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 160.Per le esposizioni soggette al trattamento del «double default», il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.

060

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALESe una garanzia reale ha effetti sull'esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione dell'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l'articolo 232 del CRR.Se sono utilizzate stime interne della LGD, sono indicate le attenuazioni del rischio di credito che soddisfano i criteri di cui all'articolo 212 del CRR. È indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente.Da segnalare nella colonna 060 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo è indicato nella colonna 170.

070-080

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITOI deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori.Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori.Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

090

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEEsposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione.

100, 120

di cui: elementi fuori bilancioCfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.

110

VALORE DELL'ESPOSIZIONEÈ segnalato il valore di cui all'articolo 166 del CRR e all'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.Agli strumenti definiti nell'allegato I si applicano i fattori di conversione del credito (articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del CRR), a prescindere dal metodo scelto dall'ente.Per le righe 040-060, ossia le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine e le esposizioni derivanti da compensazione contrattuale tra prodotti differenti soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore dell'esposizione è pari al valore del rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4, 5, 6 e 7, del CRR. Tali valori sono segnalati in questa colonna, non nella colonna 130 «di cui: derivante dal rischio di controparte».

130

di cui: derivante dal rischio di controparteCfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

140

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATIRipartizione del valore dell'esposizione per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

150-210

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle LGD in conseguenza dell'applicazione del loro effetto di sostituzione.Se non sono utilizzate stime interne della LGD si applicano l'articolo 228, paragrafo 2, articolo 230, paragrafi 1 e 2, e articolo 231 del CRR.Se sono utilizzate stime interne della LGD: — nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese si applica l'articolo 161, paragrafo 3, del CRR; — nel caso di esposizioni al dettaglio si applica l'articolo 164, paragrafo 2, del CRR; — nel caso di garanzie di protezione del credito di tipo reale prese in considerazione nelle stime della LGD si applica l'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.

150

GARANZIECfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

160

DERIVATI SU CREDITICfr. le istruzioni relative alla colonna 050.

170

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALEValore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente.Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all'articolo 212 del CRR.

180

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILINel caso di operazioni nel portafoglio di negoziazione sono compresi gli strumenti finanziari e le merci che possono essere inclusi nelle esposizioni derivanti dal portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR sono trattate come garanzie in contante.Se non sono utilizzate stime interne della LGD, sono segnalati i valori di cui all'articolo 193, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 194, paragrafo 1, del CRR. È segnalato il valore corretto (Cvam) indicato nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le garanzie reali finanziarie prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

190-210

L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.Se non sono utilizzate stime interne della LGD si applicano l'articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e l'articolo 229 del CRR.Se sono utilizzate stime interne della LGD si segnalano le altre garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.

190

IMMOBILISe non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi da 2 a 4, del CRR. Sono compresi gli immobili dati in leasing (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229 del CRR.Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato.

200

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALISe non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229, paragrafo 3, del CRR.Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

210

CREDITI COMMERCIALISe non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all'articolo 199, paragrafo 5, e all'articolo 229, paragrafo 2, del CRR.Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

220

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALEGaranzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del «double default» ai sensi dell'articolo 202 e dell'articolo 217, paragrafo 1, del CRR. Cfr. anche le colonne 040 «garanzie» e 050 «derivati su crediti».

230

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del «double default», la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR.Per le esposizioni in stato di default si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.Per calcolare le medie ponderate per l'esposizione è utilizzata la definizione del valore dell'esposizione riportata nella colonna 110.Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto la soglia minima applicabile alle ipoteche è inclusa nella segnalazione).Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del CRR.La LGD media ponderata per l'esposizione associata a ciascuna PD della «classe o pool di debitori» deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla PD della classe/pool in questione, ponderate per il rispettivo valore dell'esposizione di cui alla colonna 110.Se sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del CRR.In caso di esposizioni soggette al trattamento del «double default», la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 4, del CRR.Il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.L'esposizione e la rispettiva LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 240.

240

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATILGD media ponderata per l'esposizione (%) per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

250

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)Valore segnalato conformemente all'articolo 162 del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione (colonna 110). La durata media è espressa in giorni.Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni «al dettaglio».

255

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMIPer le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.Non si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.

260

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMIPer le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.Si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.

270

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATIRipartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni definite a norma dell'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

280

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESEPer la definizione di «perdita attesa», cfr. l'articolo 5, paragrafo 3, del CRR; per il calcolo, cfr. l'articolo 158 del CRR. L'importo della perdita attesa da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.

290

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTIIn questa riga sono segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici e generici di cui all'articolo 159 del CRR. Gli accantonamenti generici sono segnalati assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.

300

NUMERO DI DEBITORIArticolo 172, paragrafi 1 e 2, del CRR.Per tutte le classi di esposizioni tranne quelle al dettaglio l'ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.Nell'ambito della classe di esposizioni «al dettaglio» l'ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l'articolo 172, paragrafo 2, del CRR, un debitore può essere assegnato a più di una classe.Poiché riguarda un elemento della struttura dei sistemi di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell'applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare degli effetti di riassegnazione).



Riga

Istruzioni

010

ESPOSIZIONI TOTALI

015

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMIIn questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR.

020-060

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di creditoAttività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di creditoLe posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR.Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.

040-060

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

040

Operazioni di finanziamento tramite titoliLe operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del «double default»), comprendono: (i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; (ii) i finanziamenti con margini definiti nell'articolo 272, paragrafo 3, del CRR.Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 060 e pertanto non figurano in questa riga.

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termineI derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 060; pertanto non sono inclusi in questa riga.

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differentiCfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALEPer le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l'articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del CRR.Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del CRR. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l'articolo 166, paragrafo 6, del CRR.Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 180.Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.Non è utilizzata una scala tipo; gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare.

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALEArticolo 153, paragrafo 5, del CRR. Vale solo per le classi di esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali.

090 — 150

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

120

di cui: nella categoria 1Articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, del CRR.

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILIArticolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del CRR.

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIOEsposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all'articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del CRR o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all'articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 8, del CRR e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga.

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALICfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del CRR per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo della ponderazione del rischio relativamente al rischio di diluizione, cfr. l'articolo 157, paragrafo 1, del CRR.Ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 6, del CRR il valore dell'esposizione dei crediti commerciali acquistati è l'importo in essere meno gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativamente al rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

3.3.4.   C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali — ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)



Colonna

Istruzioni

005

Classe di debitori (identificatore di riga)Si tratta di un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010-300

Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente della tabella CR IRB 1.



Riga

Istruzioni

010-001 — 010-NNN

Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti in ordine crescente in base alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie reali immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello.

3.4.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE (CR GB)

78. Gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell'articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento forniscono informazioni riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia si applica unicamente alla tabella 1 e alla tabella 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all'area geografica «Altri paesi».

79. Il termine «residenza del debitore» si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base «debitore diretto» e su base «rischio finale»; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito possono modificare l'attribuzione di un'esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'organizzazione bensì all'area geografica «Altri paesi», indipendentemente dalla classe di esposizione cui è assegnata l'esposizione verso organizzazioni sopranazionali.

80. I dati riguardanti l'«esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione» sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il «valore dell'esposizione» e l'«importo delle esposizioni ponderato per il rischio» sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.

3.4.1.   C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEStessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR SA.

020

Esposizioni in stato di defaultEsposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default».Questa «voce per memoria» fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore della classe di esposizioni «in stato di default». Le esposizioni sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni «in stato di default».Queste informazioni sono una «voce per memoria» e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio della classe di esposizioni «in stato di default» conformemente all'articolo 112, lettera j), del CRR.

040

Nuovi default osservati per il periodoL'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe «esposizioni in stato di default» nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

050

Rettifiche di valore su crediti genericheRettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.

055

Rettifiche di valore su crediti specificheRettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.

060

CancellazioniLe cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservatiSomma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.

075

Valore dell'esposizioneStessa definizione di cui alla colonna 200 del modello CR SA.

080

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMIStessa definizione di cui alla colonna 215 del modello CR SA.

090

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMIStessa definizione di cui alla colonna 220 del modello CR SA.



Riga

010

Amministrazioni centrali o banche centraliArticolo 112, lettera a), del CRR.

020

Amministrazioni regionali o autorità localiArticolo 112, lettera b), del CRR.

030

Organismi del settore pubblicoArticolo 112, lettera c), del CRR.

040

Banche multilaterali di sviluppoArticolo 112, lettera d), del CRR.

050

Organizzazioni internazionaliArticolo 112, lettera e), del CRR.

060

EntiArticolo 112, lettera f), del CRR.

070

ImpreseArticolo 112, lettera g), del CRR.

075

di cui: PMIStessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

080

Al dettaglioArticolo 112, lettera h), del CRR.

085

di cui: PMIStessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

090

Garantite da ipoteche su beni immobiliArticolo 112, lettera i), del CRR.

095

di cui: PMIStessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

100

Esposizioni in stato di defaultArticolo 112, lettera j), del CRR.

110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevatoArticolo 112, lettera k), del CRR.

120

Obbligazioni garantiteArticolo 112, lettera l), del CRR.

130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termineArticolo 112, lettera n), del CRR.

140

Organismi di investimento collettivo (OIC)Articolo 112, lettera o), del CRR.

150

Esposizioni in strumenti di capitaleArticolo 112, lettera p), del CRR.

160

Altre esposizioniArticolo 112, lettera q), del CRR.

3.4.2.   C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEStessa definizione di cui alla colonna 020 del modello CR IRB.

030

di cui: in stato di defaultValore dell'esposizione originaria per le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» conformemente all'articolo 178 del CRR.

040

Nuovi default osservati per il periodoL'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe «esposizioni in stato di default» nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

050

Rettifiche di valore su crediti genericheRettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.

055

Rettifiche di valore su crediti specificheRettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 110 del CRR.

060

CancellazioniLe cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservatiSomma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.

080

SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR IRB.

090

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)Stessa definizione di cui alla colonna 230 del modello CR IRB. Si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.Non sono segnalati dati relativi alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.

100

di cui: in stato di defaultLGD ponderata per l'esposizione per le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» conformemente all'articolo 178 del CRR.

105

Valore dell'esposizioneStessa definizione di cui alla colonna 110 del modello CR IRB.

110

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMIStessa definizione di cui alla colonna 255 del modello CR IRB.

120

di cui: in stato di defaultImporto dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» conformemente all'articolo 178 del CRR.

125

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMIStessa definizione di cui alla colonna 260 del modello CR IRB.

130

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESEStessa definizione di cui alla colonna 280 del modello CR IRB.



Riga

010

Banche centrali e amministrazioni centrali(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

020

Enti(Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR).

030

Imprese(Tutte le imprese conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c)].

040

di cui: finanziamenti specializzati(Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del CRR).Non sono segnalati dati relativi alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5.

050

di cui: PMI(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR).

060

Al dettaglioTutte le esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.

070

Al dettaglio — Garantite da beni immobiliEsposizioni conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.

080

PMIEsposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili.

090

Non PMIEsposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.

100

Al dettaglio — Rotative qualificate(Articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR).

110

Altre esposizioni al dettaglioAltre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, letterad), non segnalate nelle righe 070 — 100.

120

PMIAltre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 3, del CRR.

130

Non PMIAltre esposizioni al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.

140

Strumenti di capitaleEsposizioni in strumenti di capitale conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

3.4.3.   C 09.03 — Ripartizione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti dai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CR GB 3)

3.4.3.1.   Osservazioni di carattere generale

81. Ai sensi dell'articolo 128, primo comma, punto 7, in combinato disposto con l'articolo 130, e l'articolo 140, paragrafo 1, della CRD il coefficiente della riserva anticiclica consiste nella «media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente». La media ponderata è calcolata come segue:

a)

numeratore : requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito determinati a norma della parte tre, titoli II e IV, del CRR che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel territorio in questione;

b)

denominatore : requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti.

82. Questa tabella ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie, le esposizioni verso la cartolarizzazione e le esposizioni derivanti dal portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCB) ai sensi dell'articolo 140 della CRD (esposizioni creditizie rilevanti) e determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR.

83. Le informazioni sono segnalate per paese. La distribuzione per paese dei requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti dovrebbe essere effettuata conformemente alle disposizioni della norma tecnica di regolamentazione dell'EBA sui metodi di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti (EBA/RTS/2013/15). La soglia di cui all'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.

3.4.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Riga

010

Requisiti di fondi propriRequisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti, le esposizioni derivanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni verso la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, della CRD e determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR.

3.5.   C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Osservazioni di carattere generale

84. Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni calcolate secondo il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine «CR EQU IRB» si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.

85. Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR) secondo il metodo IRB (parte tre, titolo II, capo 3, del CRR) delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

86. Ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 6, del CRR le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:

a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente; o

b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

87. Nel modello CR EQU IRB sono segnalati anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice per il rischio di cui all'articolo 152 del CRR.

88. Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del CRR gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell'articolo 155 del CRR:

 metodo della ponderazione semplice,

 metodo PD/LGD,

 metodo dei modelli interni.

Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito, ossia le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR).

89. Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:

 le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione (se l'ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 94 del CRR);

 le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del CRR), comprese:

 le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del CRR;

 le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del CRR);

 le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del CRR);

 le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle «altre attività diverse dai crediti» (conformemente all'articolo 155, paragrafo 1, del CRR);

 i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del CRR.

3.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)



Colonna

005

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)La classe di debitori è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010

SISTEMA DI RATING INTERNO PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, del CRR.La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD ad essa o esso assegnata. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente.Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le «esposizioni totali») si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060).

020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEL'ente segnala nella colonna 020 il valore dell'esposizione originaria (prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all'articolo 167 del CRR, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.Gli enti comprendono nella colonna 020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I del CRR assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la «parte non pagata di azioni sottoscritte»).Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all'articolo 165, paragrafo 1) tengono conto anche delle disposizioni relative alla compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.

030-040

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE GARANZIE DERIVATI SU CREDITIIndipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 030 e 040 l'importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 030) o di derivati su crediti (colonna 040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

050

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (-) DEFLUSSI TOTALIL'ente segnala nella colonna 050 la parte dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

060

VALORE DELL'ESPOSIZIONEGli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 060 il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del CRR).Si ricorda che, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del CRR).

070

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 070 del modello CR EQU IRB 2 la media ponderata per l'esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione; lo stesso vale per la riga 020 del modello CR EQU IRB. Per il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione al lordo della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). Gli enti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 165, paragrafo 2, del CRR.

080

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIOL'ente segnala nella colonna 080 gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, calcolati a norma dell'articolo 155 del CRR.Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del CRR).Per quanto riguarda il parametro M («maturity», durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del CRR).

090

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESEL'ente segnala nella colonna 090 l'importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell'articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del CRR.

90. Conformemente all'articolo 155 del CRR, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno. L'ente segnala nel modello CR EQU IRB 1 anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo di ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito).



Riga

CR EQU IRB 1 — riga 020

METODO PD/LGD: TOTALEGli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 020 del modello CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 — righe 050- 090

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICEGli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice del rischio (articolo 155, paragrafo 2, del CRR) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 050 a 090.

CR EQU IRB 1 — riga 100

METODO DEI MODELLI INTERNIGli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 100.

CR EQU IRB 1 — riga 110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIOGli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Ad esempio, — l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e — le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR sono segnalati nella riga 110.

CR EQU IRB 2

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGDGli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2.Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano un sistema di rating unico, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detto sistema di rating unico/scala tipo. In tutti gli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla PD più bassa assegnata a una classe o a un pool alla PD più alta.

3.6.   C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

3.6.1.   Osservazioni di carattere generale

91. Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR.

92. L'ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.

93. Ai sensi dell'articolo 378 del CRR le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette al rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 378 del CRR.

94. In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

95. Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.

96. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), per determinare l'importo dell'esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.

97. Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379 del CRR non sono compresi nel modello CR SETT, ma sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONEConformemente all'articolo 378 del CRR, l'ente segnala nella colonna 010, al prezzo di liquidazione convenuto, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna.Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, dopo la data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto.

020

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATEConformemente all'articolo 378 del CRR, gli enti segnalano nella colonna 020 la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.Nella colonna 020 sono segnalate soltanto le operazioni non liquidate che comportano una perdita dopo la data di regolamento.

030

REQUISITI DI FONDI PROPRIL'ente segnala nella colonna 030 i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell'articolo 378 del CRR.

040

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTOConformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio di regolamento l'ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 030.



Riga

010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazioneL'ente segnala nella riga 010 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR).L'ente segnala nella cella 010/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.L'ente segnala nella cella 010/020 informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.L'ente segnala nella cella 010/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la «differenza di prezzo» indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).

da 020 a 060

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %) Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %) Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %) Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %) Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)L'ente segnala nelle righe da 020 a 060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.

070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazioneL'ente segnala nella riga 070 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR).L'ente segnala nella cella 070/010 la somma aggregata delle operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.L'ente segnala nella cella 070/020 informazioni aggregate riguardanti l'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.L'ente segnala nella cella 070/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la «differenza di prezzo» indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).

da 080 a 120

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %) Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %) Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %) Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %) Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)L'ente segnala nelle righe da 080 a 120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.

3.7.   C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

3.7.1.   Osservazioni di carattere generale

98. Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento significativo del rischio e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo standardizzato e sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

99. Il modello CR SEC SA combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario, così come definite nell'articolo 242, rispettivamente paragrafi 10 e 11, del CRR.

3.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATEL'ente cedente segnala l'importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d'interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione.Il cedente non segnala nei modelli CR SEC SA o CR SEC IRB le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. Al riguardo, le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente comprendono le clausole di rimborso anticipato nella cartolarizzazione delle esposizioni rotative definite nell'articolo 242, punto 12, del CRR.

020-040

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATEAi sensi degli articoli 249 e 250 del CRR, la protezione del credito delle esposizioni cartolarizzate è considerata come se non ci fossero disallineamenti di durata.

020

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

030

(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)Conformemente alla regola generale per gli «afflussi» e i «deflussi», gli importi segnalati in questa colonna figurano come «afflussi» nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il «rischio di cambio» della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR.

040

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITOTutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.

050

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEPosizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e paragrafo 2, del CRR senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo di qualsiasi rettifica di valore su crediti e di accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle «ragioni di credito dell'investitore» secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR.Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040.

060

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTIRettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti eseguiti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

070

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTIPosizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione.Questa informazione è correlata alla colonna 040 del modello CR SA Total.

080-110

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONEArticolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).

080

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA)La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, e disciplinata dall'articolo 235 del CRR.Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).

090

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALELa protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, e disciplinata dagli articoli 195, 197 e 200 del CRR.Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli da 218 a 236 del CRR sono trattate come garanzie in contante.Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).

100-110

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITOSono segnalati anche gli afflussi e i deflussi relativi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.

100

(-) DEFLUSSI TOTALIArticolo 222, paragrafo 3, e articolo 235, paragrafi 1 e 2.I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'«esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti» che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.Questa informazione è correlata alla colonna 090 [(-) deflussi totali] del modello CR SA Total.

110

AFFLUSSI TOTALIIn questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, del CRR se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.Questa informazione è correlata alla colonna 100 (afflussi totali) del modello CR SA Totale.

120

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEEsposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a «tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione».Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR SA Total.

130

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).Questa informazione è correlata alle colonne 120 e 130 del modello CR SA Totale.

140

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.Questa informazione è correlata alla colonna 150 del modello CR SA Total.

150-180

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONEL'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato nel CRR, tale fattore è del 100 %.Cfr. colonne da 160 a 190 del modello CR SA Total.A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %].

190

VALORE DELL'ESPOSIZIONEPosizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR.Questa informazione è correlata alla colonna 200 del modello CR SA Total.

200

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRIL'articolo 258 del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

210

VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIOValore dell'esposizione meno il valore dell'esposizione dedotto dai fondi propri.

220-320

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALLE PONDERAZIONI DEL RISCHIO

220-260

PROVVISTE DI RATINGL'articolo 242, punto 8, del CRR contiene la definizione delle posizioni provviste di rating.I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (credit quality steps, CQS) come previsto per il metodo standardizzato dalla tabella 1 dell'articolo 251 del CRR.

270

1 250 % (PRIVE DI RATING)L'articolo 242, punto 7, del CRR contiene la definizione delle posizioni prive di rating.

280

METODO LOOK-THROUGHArticoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).

290

METODO LOOK-THROUGH — DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCPIl valore dell'esposizione soggetta al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazioni di rischio migliore nei programmi ABCP è stabilito dall'articolo 254 del CRR.L'articolo 242, punto 9, del CRR contiene la definizione dei programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP).

300

METODO LOOK-THROUGH DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.

310

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)Articolo 109, paragrafo 1, e articolo 259, paragrafo 3, del CRR. Valore dell'esposizione di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il metodo della valutazione interna.

320

IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.

330

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIOImporto totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.

340

DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHEPer le cartolarizzazioni sintetiche, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.

350

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCEL'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR dispongono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti di cui agli articoli 405, 406 o 409 del CRR, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR. Tale fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio può essere imposto non soltanto agli enti investitori ma anche ai cedenti, ai promotori e ai prestatori originari.

360

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTO A DISALLINEAMENTI DI DURATANel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 330 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.

370-380

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALEImporto complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 370)/dopo (colonna 380) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 252 (cartolarizzazione di posizioni attualmente in stato di default o associate ad un rischio particolarmente elevato) o all'articolo 256, paragrafo 4 (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato), del CRR.

390

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONIImporto delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

100. Il modello CR SEC SA è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché per cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

101. Anche le esposizioni totali (alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.



Riga

010

ESPOSIZIONI TOTALILe esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONIImporto complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALIQuesta riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

040-060

ELEMENTI IN BILANCIOL'articolo 246, paragrafo 1, lettera a), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.Gli elementi in bilancio sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 050) e ricartolarizzazioni (riga 060).

070-090

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATIQueste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito della disciplina di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato.Per i contratti swap su tassi d'interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell'esposizione (conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Totale.Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 080) e ricartolarizzazioni (riga 090) così come nella tabella 1 dell'articolo 251 del CRR.

100

RIMBORSO ANTICIPATOQuesta riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all'articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.

110

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALIQuesta riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore.Il CRR non contiene una definizione esplicita di «investitore». Pertanto, nel contesto qui considerato per «investitore» s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

120-140

ELEMENTI IN BILANCIOSi applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

150-170

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATISi applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

180

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALIQuesta riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.

190-210

ELEMENTI IN BILANCIOSi applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

220-240

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATISi applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

250-290

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIOQueste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo standardizzato nella tabella 1 dell'articolo 251 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne da 190 a 270 e da 330 a 340.

3.8.   C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

3.8.1.   Osservazioni di carattere generale

102. Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l'ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo basato sui rating interni.

103. Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

104. Il modello CR SEC IRB copre lo stesso ambito del modello CR SEC SA: combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario.

3.8.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATEPer il totale della riga relativa agli elementi in bilancio, l'importo segnalato in questa colonna è il valore in essere delle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.Cfr. colonna 010 del modello CR SEC SA.

020-040

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATEArticoli 249 e 250 del CRR.Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata.

020

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

030

(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)Conformemente alla regola generale per gli «afflussi» e i «deflussi», gli importi segnalati nella colonna 030 del modello CR SEC IRB figurano come «afflussi» nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il «rischio di cambio» della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR.

040

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITOTutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.

050

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEPosizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), e paragrafo 2, del CRR, senza l'applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non si tiene conto delle rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l'ente deve specificare l'importo delle «ragioni di credito del cedente» secondo la definizione dell'articolo 256, paragrafo 2, del CRR.Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore (rimborso anticipato) derivano dall'aggregazione delle colonne da 010 a 040.

060-090

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONECfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).

060

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA)La protezione del credito di tipo personale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare il GA in caso di protezione completa/protezione parziale a parità di rango (seniority).Questa informazione è correlata alle colonne da 040 a 050 del modello CR IRB.

070

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALELa protezione del credito di tipo reale è definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR.Non potendosi applicare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in questa colonna è segnalata soltanto la protezione del credito di tipo reale conformemente all'articolo 200 del CRR.Questa informazione è correlata alla colonna 060 del modello CR IRB.

080-090

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITOSono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.

080

(-) DEFLUSSI TOTALIArticolo 236 del CRR.I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'«esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti» che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.Questa informazione è correlata alla colonna 070 del modello CR IRB.

090

AFFLUSSI TOTALIQuesta informazione è correlata alla colonna 080 del modello CR IRB.

100

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEEsposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle «tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione».Questa informazione è correlata alla colonna 090 del modello CR IRB.

110

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)Articoli da 218 a 222 del CRR. Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).

120

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

130-160

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONEL'articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato, tale fattore di conversione è del 100 %.Ai fini della presente riga, il fattore di conversione è definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR.A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %].

170

VALORE DELL'ESPOSIZIONEPosizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 246 del CRR.Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR IRB.

180

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRIL'articolo 266, paragrafo 3, del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

190

VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

200-320

METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)Articolo 261 del CRR.Le posizioni verso la cartolarizzazione calcolate secondo il metodo IRB con un rating desunto ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 2, del CRR sono segnalate come posizioni provviste di rating.I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (CQS) previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

330

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZAPer il metodo della formula di vigilanza (supervisory formula method, SFM) cfr. articolo 262 del CRR.La ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al valore maggiore tra il 7 % e la ponderazione del rischio da applicare conformemente alle formule fornite.

340

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIOL'attenuazione del rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione può essere riconosciuta conformemente all'articolo 264 del CRR. In questi casi l'ente segnala il «fattore di ponderazione del rischio effettivo» della posizione per la quale vi sia una protezione completa, ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 2, del CRR (il fattore di ponderazione del rischio effettivo è uguale all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione diviso per il valore dell'esposizione della posizione, moltiplicato per 100).In caso di protezione parziale della posizione, l'ente deve applicare il metodo della formula di vigilanza correggendo il «T» conformemente all'articolo 264, paragrafo 3, del CRR.I fattori di ponderazione del rischio medi ponderati sono indicati in questa colonna.

350

METODO LOOK-THROUGHLe colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool).L'articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR prevede un trattamento eccezionale qualora non sia possibile calcolare Kirb.L'importo non utilizzato delle linee di liquidità è segnalato nella voce «elementi fuori bilancio e derivati».Finché il cedente è soggetto al trattamento eccezionale stante l'impossibilità di calcolare Kirb, la colonna 350 serve per segnalare il trattamento della ponderazione del rischio applicato al valore dell'esposizione di una linea di liquidità soggetta al trattamento di cui all'articolo 263 del CRR.Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 256, paragrafo 5, e articolo 265 del CRR.

360

METODO LOOK-THROUGH: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIOÈ segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell'esposizione.

370

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)L'articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR prevede l'applicazione del «metodo della valutazione interna» (IAA) per le posizioni dei programmi ABCP.

380

IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIOIn questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati.

390

(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTIGli enti che applicano il metodo IRB si attengono alle disposizioni dell'articolo 266, paragrafi 1 (valido unicamente per i cedenti se l'esposizione non è stata dedotta dai fondi propri) e 2, del CRR.Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi alle perdite su crediti eseguiti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

400

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIOParte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio corrispondente a esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.

410

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHEPer le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.

420

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCEL'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 406, paragrafo 2, e l'articolo 407 del CRR prevedono che, quando l'ente non rispetta determinati requisiti, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR.

430

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATANel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l'importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell'articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, se l'importo da segnalare è zero. Si rileva che l'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 400 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.I valori negativi devono essere segnalati in questa colonna.

440-450

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALEImporto complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 440)/dopo (colonna 450) l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 260 del CRR. Si deve tener conto altresì dell'articolo 265 del CRR (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato).

460

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONIImporto delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

105. Il modello CR SEC IRB è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

106. Anche le esposizioni totali (alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.



Riga

010

ESPOSIZIONI TOTALILe esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONIImporto complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALIQuesta riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

040-090

ELEMENTI IN BILANCIOL'articolo 246, paragrafo 1, lettera b), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tener conto delle eventuali rettifiche di valore su crediti apportate.Gli elementi in bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 050-070, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 080-090, previsti dalla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

100-150

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATIQueste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito della disciplina di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell'esposizione del rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato.Per i contratti swap su tassi d'interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell'esposizione (conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total.Gli elementi fuori bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 110-130, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 140-150, previsti dalla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

160

RIMBORSO ANTICIPATOQuesta riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all'articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.

170

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALIQuesta riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore.Il CRR non contiene una definizione esplicita di «investitore». Pertanto, nel contesto qui considerato per «investitore» s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

180-230

ELEMENTI IN BILANCIOSi applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

240-290

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATISi applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

300

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALIQuesta riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore, così come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.

310-360

ELEMENTI IN BILANCIOSi applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

370-420

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATISi applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

430-540

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIOQueste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell'articolo 261 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne da 170 a 320 e da 400 a 410.

3.9.   C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

3.9.1.   Osservazioni di carattere generale

107. Questo modello contiene informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC e MKR SA CTP) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l'ente segnalante partecipa. Devono essere indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del pool sottostante e i requisiti di fondi propri.

108. Questo modello deve essere compilato per:

a. le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante qualora esso detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione. Ciò significa che, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l'ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono quelle mantenute ai sensi dell'articolo 405 del CRR;

b. le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante durante l'anno di riferimento della segnalazione ( 7 ), qualora esso non detenga alcuna posizione;

c. le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall'ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 160;

d. le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l'ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).

109. Questo modello deve essere compilato dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi ( 8 ) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.

110. In considerazione dell'articolo 406, paragrafo 1, del CRR, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere gli obblighi di due diligence, l'ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. In particolare, gli investitori devono compilare le colonne da 010 a 040, da 070 a 110, 160, 190, da 290 a 400 e da 420 a 470.

111. Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

3.9.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

005

NUMERO DI RIGAIl numero di riga è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010

CODICE INTERNOCodice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo della cartolarizzazione.

020

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (codice/denominazione)Codice utilizzato per la registrazione legale della cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale la cartolarizzazione è nota sul mercato. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.

030

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (codice/denominazione)In questa colonna è segnalato il codice attribuito al cedente dall'autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell'ente.Per le cartolarizzazioni multi-seller, il soggetto segnalante riporta l'identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell'operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto al soggetto segnalante, è indicata la denominazione dell'ente.

040

TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE: (TRADIZIONALE/SINTETICA)Inserire le seguenti abbreviazioni: «T» = tradizionale «S» = sintetica Per le definizioni di «cartolarizzazione tradizionale» e «cartolarizzazione sintetica» si rimanda all'articolo 242, punti 10 e 11, del CRR.

050

TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?I cedenti, i promotori e i prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni: «K» = rilevate totalmente «P» = eliminate in parte «R» = eliminate totalmente «N» = non applicabile Questa colonna riassume il trattamento contabile dell'operazione.Nelle cartolarizzazioni sintetiche, i cedenti segnalano che le esposizioni cartolarizzate sono eliminate dal bilancio.Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.L'opzione «P» (parzialmente eliminate) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante così come disciplinato dallo IAS 39.30-35.

060

TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni: «N» = non soggette a requisiti di fondi propri «B» = portafoglio bancario «T» = portafoglio di negoziazione «A» = parzialmente in entrambi i portafogli Articoli 109, 243 e 244 del CRR.Questa colonna riassume il trattamento di solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. La colonna indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni di cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione).Se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (non essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l'ente applichi il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l'ente applichi il metodo basato sui rating interni.Per contro, se i requisiti di fondi propri si basano sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario (essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SEC SA o nel modello CR SEC IRB. Per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione, il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è segnalato nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni).Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.

070

CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?Conformemente alle definizioni di «cartolarizzazione» e «ricartolarizzazione» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e da 62 a 64, del CRR, il tipo di sottostante è segnalato mediante le seguenti abbreviazioni: «S» = cartolarizzazione «R» = ricartolarizzazione

080-100

MANTENIMENTOArticoli da 404 a 410 del CRR.

080

TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATOPer ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell'interesse economico netto, come previsto dall'articolo 405 del CRR: A — sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): «il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori»; V — sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni; B — esposizioni rotative: «in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate»; C — in bilancio: «il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine»; D — prime perdite: «il mantenimento del segmento prime perdite (first loss) e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate»; E — esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell'articolo 405, paragrafo 3, del CRR; N — non applicabile: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell'articolo 404 del CRR; U — non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l'ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza.

090

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONIIl mantenimento di un interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di avvio dell'operazione).Nonostante l'articolo 405, paragrafo 1, del CRR, si può di norma interpretare che la misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione sia effettuata al momento della prima cartolarizzazione delle esposizioni, non al momento della loro prima creazione (ad esempio non al momento della prima concessione dei prestiti sottostanti). La misurazione del mantenimento all'avvio dell'operazione implica che il 5 % fosse la percentuale di mantenimento richiesta nel momento in cui è stato misurato il relativo livello ed è risultato soddisfatto il requisito (ad esempio quando le esposizioni sono state cartolarizzate la prima volta); non sono richiesti la rimisurazione dinamica e il riaggiustamento della percentuale di mantenimento durante l'intero ciclo di vita dell'operazione.Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice «E» (esente) o «N» (non applicabile).

100

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?Articolo 405, paragrafo 1, del CRR.Inserire le seguenti abbreviazioni: Y — Sì N — No Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice «E» (esente) o «N» (non applicabile).

110

RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE/PROMOTORE/PRESTATORE ORIGINARIO/INVESTITORE)Inserire le seguenti abbreviazioni: «O» = cedente «S» = promotore «L» = prestatore originario «I» = investitore Cfr. le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 13 (cedente) e 14 (promotore), del CRR. Si presume che gli investitori siano gli enti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 406 e 407 del CRR.

120-130

PROGRAMMI NON ABCPData la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell'articolo 242, punto 9, del CRR) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 120 e 130.

120

DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)Il mese e l'anno della data di avvio dell'operazione di cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del pool) sono indicati nel formato «mm/aaaa».Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli.Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

130

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONEQuesta colonna contiene l'importo (secondo le esposizioni originarie prima dell'applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di avvio dell'operazione.Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l'importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per la cartolarizzazione di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante.Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

140-220

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATENelle colonne da 140 a 220 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato.

140

IMPORTO COMPLESSIVOGli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l'importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l'importo è ridotto progressivamente.Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

150

QUOTA DELL'ENTE (%)È segnalata la quota (percentuale con due decimali) che l'ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. L'importo da indicare in questa colonna è prestabilito e corrisponde al 100 %, ad eccezione degli schemi di cartolarizzazione multi-seller, nel qual caso il soggetto segnalante riporta il proprio contributo corrente al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 140 in termini relativi).Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

160

TIPOQuesta colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da «1» a «8») o passività («9» e «10») del portafoglio cartolarizzato. L'ente deve inserire uno dei seguenti codici numerici: 1 — ipoteche su immobili residenziali 2 — ipoteche su immobili non residenziali 3 — crediti su carta di credito 4 — leasing 5 — prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese) 6 — prestiti al consumo 7 — crediti commerciali 8 — altre attività 9 — obbligazioni garantite 10 — altre passività Se il pool di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi su elencati, l'ente segnala il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l'ente indica il pool sottostante finale delle attività. Il tipo «10» (altre passività) comprende buoni del Tesoro e credit linked note.Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.

170

METODO APPLICATO (STANDARDIZZATO/IRB/MISTO)Questa colonna contiene informazioni sul metodo che l'ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.Inserire le seguenti abbreviazioni: «S» = metodo standardizzato «I» = metodo basato sui rating interni «M» = combinazione di entrambi i metodi (standardizzato/IRB) Se, in caso di applicazione del metodo standardizzato, nella colonna 050 è indicato «P», il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC SA.Se, in caso di applicazione del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato «P», il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC IRB.Se, in caso di applicazione di una combinazione del metodo standardizzato e del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato «P», il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato sia nel modello CR SEC SA che nel modello CR SEC IRB.Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione; tuttavia, questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività. I promotori non compilano questa colonna.

180

NUMERO DI ESPOSIZIONIArticolo 261, paragrafo 1, del CRR.Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano «I» nella colonna 170). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni.Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nella cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna.

190

PAESEÈ inserito il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell'operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il pool delle cartolarizzazioni comprende più paesi, l'ente segnala il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull'importo delle attività/passività, si indica «OT» (altro).

200

ELGD (%)La perdita in caso di default media ponderata per l'esposizione (ELGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il metodo della formula di vigilanza (e che pertanto indicano «I» nella colonna 170). L'ELGD è calcolata ai sensi dell'articolo 262, paragrafo 1, del CRR.Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna.

210

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTIRettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi alle perdite su crediti eseguiti conformemente alla disciplina contabile applicabile all'ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Non è compilata per la cartolarizzazione di passività.Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.I promotori non compilano questa colonna.

220

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%)Questa colonna riporta i requisiti di fondi propri che si applicherebbero al portafoglio cartolarizzato nel caso in cui non vi fosse stata alcuna cartolarizzazione, più le perdite attese associate a questi rischi (Kirb), in percentuale (fino al secondo decimale) del totale delle esposizioni cartolarizzate alla data di creazione. Kirb è definito nell'articolo 242, punto 4, del CRR.Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.I promotori non compilano questa colonna.

230-300

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONEQuesto blocco di sei colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza.Per le cartolarizzazioni multi-seller, del segmento prime perdite è indicato soltanto l'importo corrispondente o attribuito all'ente segnalante.

230-250

ELEMENTI IN BILANCIOQuesto blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).

230

SENIORIn questa categoria sono inclusi tutti i segmenti che non possono essere classificati come mezzanine o prime perdite.

240

MEZZANINECfr. l'articolo 243, paragrafo 3 (cartolarizzazioni tradizionali), e l'articolo 244, paragrafo 3 (cartolarizzazioni sintetiche), del CRR.

250

PRIME PERDITEIl segmento prime perdite è definito nell'articolo 242, punto 15, del CRR.

260-280

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATIQuesto blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.

290

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILEProbabile data di chiusura dell'intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data più prossima tra quelle indicate di seguito: i)  la prima data in cui può essere esercitata un'opzione clean-up call (definita nell'articolo 242, paragrafo 2, del CRR), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione; ii)  la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione. Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della prima data di chiusura prevedibile. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

300

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALEData in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell'operazione).Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

310-400

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONEQuesto blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni.

310-330

ELEMENTI IN BILANCIOSi applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.

340-360

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATISi applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi fuori bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.

370-400

VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATIQuesto blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 340-360 in base a una ripartizione differente).

370

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS).Conformemente all'allegato I del CRR sono considerati sostituti del credito diretti i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno: — garanzie che assumono la forma di sostituti del credito; — lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.

380

IRS/CRSIRS significa «contratti swap su tassi di interesse»; CRS significa «contratti swap su valuta». Questi derivati sono elencati nell'allegato II del CRR.

390

LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILILe linee di liquidità, che sono definite nell'articolo 242, punto 3, del CRR, devono soddisfare le sei condizioni elencate nell'articolo 255, paragrafo 1, del CRR per poter essere considerate ammissibili (indipendentemente dal metodo applicato dall'ente — standardizzato o IRB).

400

ALTRO (INCLUSE LE LINEE DI LIQUIDITÀ NON AMMISSIBILI)Questa colonna riguarda gli elementi fuori bilancio residui, come le linee di liquidità non ammissibili (ossia le linee di liquidità che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 1, del CRR).

410

RIMBORSO ANTICIPATO: FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATOL'articolo 242, punto 12, nonché l'articolo 256, paragrafo 5 (per il metodo standardizzato) e l'articolo 265, paragrafo 1 (per il metodo IRB), del CRR prevedono una serie di fattori di conversione da applicare all'importo dell'interesse degli investitori (per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio).Questa colonna riguarda gli schemi di cartolarizzazione con clausole di rimborso anticipato (le cartolarizzazioni rotative).Conformemente all'articolo 256, paragrafo 6, del CRR, il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi.Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. Questa informazione è correlata alla riga 100 del modello CR SEC SA e alla riga 160 del modello CR SEC IRB.

420

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRIQuesta informazione è strettamente correlata alla colonna 200 del modello CR SEC SA e alla colonna 180 del modello CR SEC IRB.In questa colonna è segnalato un importo negativo.

430

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALEQuesta colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè per l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.

440

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALEQuesta colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (ossia per i requisiti di fondi propri calcolati in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.

450-510

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

450

CTP O NON CTP?Inserire le seguenti abbreviazioni: C — Portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP) N — Non CTP

460-470

POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTECfr., rispettivamente, le colonne 050/060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP.

480

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO) — RISCHIO SPECIFICOCfr., rispettivamente, la colonna 610 del modello MKR SA SEC o la colonna 450 del modello MKR SA CTP.

4.   MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO

4.1.   C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

4.1.1.   Osservazioni di carattere generale

112. Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L'ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business «servizi bancari al dettaglio» e «servizi bancari a carattere commerciale».

113. Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell'esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati verificati mediante revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell'«invarianza» se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.

114. Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l'utilizzo della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L'autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all'ente di modificare il calcolo. L'ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.

115. Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l'importo dell'indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l'importo dei prestiti e degli anticipi (quest'ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l'importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l'effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.

116. Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.

117. Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.

4.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010 — 030

INDICATORE RILEVANTEGli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 010 a 030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.Di seguito, il termine «indicatore rilevante» si riferisce alla «somma degli elementi» alla fine dell'esercizio finanziario enumerati nella tabella 1 dell'articolo 316, paragrafo 1, del CRR.Se l'ente dispone di dati sull'«indicatore rilevante» relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne della tabella in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono poi inserite nella colonna 020 (stima dell'anno successivo) e nella colonna 010 (stima dell'anno + 2).L'ente che non dispone di dati storici sull'«indicatore rilevante» può utilizzare stime aziendali prospettiche.

040 — 060

PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business «servizi bancari a carattere commerciale» e «servizi bancari al dettaglio» di cui all'articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Detti importi servono per il calcolo dell'indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo ASA (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del CRR).Per la linea di business «servizi bancari a carattere commerciale» sono inclusi anche i titoli detenuti all'esterno del portafoglio di negoziazione.

070

REQUISITO DI FONDI PROPRIIl requisito di fondi propri si calcola in base al metodo applicato, conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L'importo risultante è segnalato nella colonna 070.

071

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVOArticolo 92, paragrafo 4, del CRR. Requisiti di fondi propri nella colonna 070 moltiplicati per 12,5.

080

DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONEArticolo 18, paragrafo 1, del CRR, riguardante l'indicazione, nella domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, del CRR, della metodologia utilizzata per ripartire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale di copertura del rischio operativo, nonché della specificazione che indicase e come gli effetti della diversificazione sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio applicato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

090 — 120

VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

090

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIOIl requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto).

100

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVENella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

110

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONEL'effetto della diversificazione riportato nella colonna 110 è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di «dipendenza perfetta») e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una «dipendenza meno che perfetta» tra le classi di rischio). La situazione di «dipendenza perfetta» si verifica nel «caso normale», ossia quando l'ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, quando calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l'ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal «caso normale», e il capitale ottenuto dopo l'applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la «capacità di diversificazione» del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l'insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l'importo di cui l'assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %.

120

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)Nella colonna 120 è segnalato l'impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all'articolo 323, paragrafi da 1 a 5, del CRR.



Riga

010

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR).

020

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVOIn questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli da 317 a 319 del CRR).

030 — 100

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATOIn caso di uso del metodo TSA l'indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 030 a 100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all'articolo 318 del CRR.

110 — 120

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVOGli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) riportano l'indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 030 a 050 e da 080 a 100, nonché nelle righe 110 e 120 per le linee di business «servizi bancari a carattere commerciale» e «servizi bancari al dettaglio».Le righe 110 e 120 riportano l'importo dell'indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra le attività relative alla linea di business «servizi bancari a carattere commerciale» e quelle relative alla linea di business «servizi bancari al dettaglio» (articolo 319 del CRR). Vi possono essere importi nelle righe relative ai «servizi bancari a carattere commerciale» e ai «servizi bancari al dettaglio» sia per il metodo TSA (righe 060 e 070) sia per il metodo ASA (righe 110 e 120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l'ente impresa madre applica il metodo ASA.

130

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONEIn questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli da 321 a 323 del CRR).In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, sono riportate informazioni sull'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

4.2.   C 17.00 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

4.2.1.   Osservazioni di carattere generale

118. Questo modello riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall'ente nell'ultimo anno, distinguendo tra tipologie di eventi e linee di business.

119. Per «perdita lorda» si intende la perdita dovuta ad un evento o ad una tipologia di evento di rischio operativo, di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatto salto il 122.

120. Per «recupero» si intende un evento indipendente relativo alla perdita originale dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti.

121. Per «eventi di perdita recuperata rapidamente» si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR Details.

122. Per «data della contabilizzazione» si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdita. Questa data segue logicamente la «data dell'evento» (ossia la data in cui l'evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la «data di scoperta» (ossia la data in cui l'ente ha avuto conoscenza del rischio operativo).

123. Il numero di eventi è il numero di eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento.

124. L'importo complessivo delle perdite è la somma algebrica dei seguenti elementi:

i. gli importi delle perdite lorde riferiti agli eventi di rischio operativo «contabilizzate per la prima volta» nel periodo di riferimento (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti);

ii. gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo «contabilizzati per la prima volta» in precedenti periodi di riferimento; e

iii. gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento (dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di rischio operativo «contabilizzati per la prima volta» in precedenti periodi di riferimento.

125. Nel numero di eventi sono convenzionalmente compresi anche gli eventi contabilizzati per la prima volta in precedenti periodi di riferimento e non ancora segnalati in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza. Nell'importo complessivo delle perdite sono convenzionalmente compresi anche gli elementi di cui al paragrafo 124 riferiti a precedenti periodi di riferimento e non ancora segnalati in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza.

126. La perdita singola massima è l'importo singolo più grande tra quelli inclusi nel precedente paragrafo 124, punto i) o punto ii).

127. La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra quelli inclusi nel precedente paragrafo 124, punto i) o punto ii).

128. L'importo complessivo dei recuperi è la somma di tutti i recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento o in periodi precedenti.

129. Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1/1 al 30/6 dell'anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1/1 al 31/12 dell'anno civile).

130. Le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR) e le diverse tipologie di eventi (definite nell'articolo 324 del CRR); è possibile che le perdite associate a un unico evento siano ripartite tra una pluralità di linee di business.

131. Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.

132. Nelle righe sono esposte le linee di business e, all'interno di ciascuna di esse, informazioni sul numero di eventi, l'importo complessivo delle perdite, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l'importo complessivo dei recuperi.

133. Per le linee di business totali, sono anche richiesti i dati sul numero di eventi e l'importo complessivo delle perdite per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000 , 20 000 , 100 000 e 1 000 000 . Le soglie sono fissate in importi in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un'altra sezione del modello.

134. Se la somma algebrica degli elementi dell'importo complessivo delle perdite, come indicato al precedente paragrafo 124, determina un valore negativo per alcune combinazioni di linee di business/tipologie di eventi, nelle pertinenti celle deve essere inserito il valore 0.

135. Questo modello è compilato dagli enti che si avvalgono del metodo AMA o dei metodi TSA/ASA per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

136. Per verificare le condizioni previste dall'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), gli enti utilizzano le ultime statistiche disponibili nella pagina Internet dell'EBA in materia di segnalazioni di vigilanza per ottenere la «somma dei singoli totali di bilancio di tutti gli enti dello stesso Stato membro».

137. Gli enti soggetti all'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), del presente regolamento possono segnalare soltanto le seguenti informazioni relative alla somma di tutte le tipologie di eventi (colonna 080) del modello OPR Details:

a) numero di eventi (riga 910),

b) importo complessivo delle perdite (riga 920),

c) perdita singola massima (riga 930),

d) somma delle cinque maggiori perdite (riga 940) e

e) importo complessivo dei recuperi (riga 950).

4.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010 -070

TIPOLOGIE DI EVENTIGli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 010 a 070 in base alle tipologie di eventi definite nell'articolo 324 del CRR.Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo TSA o ASA possono segnalare nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento non identificata.

080

TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALINella colonna 080 gli enti segnalano, per ciascuna linea di business, il totale di «numero di eventi», il totale di «importo complessivo delle perdite» e il totale di «importo complessivo dei recuperi» come semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde e degli importi complessivi dei recuperi indicati nelle colonne da 010 a 070. La «perdita singola massima» riportata nella colonna 080 è il valore massimo delle perdite lorde singole massime riportate nelle colonne da 010 a 070. Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all'interno della corrispondente linea di business.

090 — 100

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATIGli enti segnalano nelle colonne 090 e 100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del CRR. Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l'ente compila soltanto la colonna 090. Se applica soglie differenti all'interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 100).



Riga

010 — 850

LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]Per ciascuna linea di business definita nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e per ciascuna tipologia di evento, l'ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: numero di eventi, importo complessivo delle perdite, perdita singola massima, somma delle cinque maggiori perdite e importo complessivo dei recuperi. Nel caso di evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l'«importo complessivo delle perdite» è distribuito tra tutte le linee di business interessate.

910 — 950

LINEE DI BUSINESS TOTALIPer ciascuna tipologia di evento (colonne da 010 a 080) devono essere segnalate le seguenti informazioni (articolo 322, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), del CRR) relative alle linee di business totali (righe da 910 a 950): numero di eventi (riga 910): è indicato il numero degli eventi superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico; numero di eventi, di cui, ≥ 10 000 e < 20 000 , ≥ 20 000 e < 100 000 , ≥ 100 000 e < 1 000 000 , ≥ 1 000 000 (righe da 911 a 914): nella riga pertinente è indicato il numero di eventi interni inclusi nell'intervallo definito; importo complessivo delle perdite (riga 920): l'importo complessivo delle perdite è la semplice aggregazione dell'importo complessivo delle perdite di ciascuna linea di business; importo complessivo delle perdite, di cui, ≥ 10 000 e < 20 000 , ≥ 20 000 e < 100 000 , ≥ 100 000 e < 1 000 000 , ≥ 1 000 000 (righe da 921 a 924): nella riga pertinente è indicato l'importo complessivo delle perdite incluso negli intervalli definiti; perdita singola massima (riga 930): la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Se un evento ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business; somma delle cinque maggiori perdite (riga 940): è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite; importo complessivo dei recuperi (riga 950): l'importo complessivo dei recuperi è la semplice aggregazione dell'importo complessivo dei recuperi di ciascuna linea di business.

910-950/080

LINEE DI BUSINESS TOTALI — TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI Numero di eventi: per ogni riga da 910 a 914 il numero di eventi è uguale all'aggregazione orizzontale del numero di eventi di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi con impatti su più linee di business come se fossero un evento unico. Il numero nella riga 910 non è necessariamente uguale all'aggregazione verticale del numero di eventi di cui alla colonna 080, considerato che un evento può avere impatti su più linee di business simultaneamente. Importo complessivo delle perdite: per ogni riga da 920 a 924 l'importo complessivo delle perdite è uguale all'aggregazione orizzontale degli importi complessivi delle perdite per tipologia di evento nella riga corrispondente. L'importo complessivo delle perdite nella riga 920 è uguale all'aggregazione verticale degli importi complessivi delle perdite nella colonna 080. Perdita singola massima: come rilevato in precedenza, quando un evento ha impatti su più linee di business, può accadere che l'importo della «perdita singola massima» nelle «linee di business totali» per quella determinata tipologia di evento sia maggiore degli importi della «perdita singola massima» in ciascuna linea di business. Pertanto, l'importo segnalato in questa cella è uguale all'importo massimo dei valori «perdita singola massima» nelle «linee di business totali», che non necessariamente è uguale al valore massimo della «perdita singola massima» delle linee di business di cui alla colonna 080. Somma delle cinque maggiori perdite: è la somma delle cinque maggiori perdite dell'intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della «somma delle cinque maggiori perdite» nelle «linee di business totali» o al valore massimo della «somma delle cinque maggiori perdite» di cui alla colonna 080. Importo complessivo dei recuperi: è uguale sia all'aggregazione orizzontale degli importi complessivi dei recuperi per tipologia di evento, di cui alla riga 950, sia all'aggregazione verticale degli importi complessivi dei recuperi per linea di business, di cui alla colonna 080.

5.   MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

138. Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

139. Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato di uno strumento di debito o un derivato di uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del CRR.

5.1.   C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

5.1.1.   Osservazioni di carattere generale

140. Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del CRR sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {325;060} (cartolarizzazioni) e nella cella {330;060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).

141. Il modello deve essere compilato separatamente per il «totale», più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD, e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030 — 040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALEPosizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRICopertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOArticolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.



Riga

010 — 350

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONELe posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.

011

RISCHIO GENERICO

012

DerivatiDerivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331, ove applicabili.

013

Altre attività e passivitàStrumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.

020-200

METODO BASATO SULLA SCADENZAPosizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza conformemente all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 339, paragrafo 9, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.

210 — 240

RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIAPosizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria conformemente all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all'articolo 340, paragrafo 7, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).

250

RISCHIO SPECIFICOSomma degli importi segnalati nelle righe 251, 325 e 330.Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a copertura patrimoniale per il rischio specifico e relativo requisito patrimoniale conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi da 1 a 3, e agli articoli 337 e 338 del CRR. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, del CRR.

251 — 321

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazioneSomma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno deve esse calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), primo e secondo comma, del CRR — metodo «look-through»). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), terzo comma, del CRR) sono indicati separatamente nella riga 321.Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del CRRAi sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del CRR, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria della tabella 1 dell'articolo 336 del CRR. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 280-300 in funzione della durata residua.Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347.

325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazioneRequisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 610 del modello MKR SA SEC. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazioneRequisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 450 del modello MKR SA CTP. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

340

METODO PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OICArticoli da 348 a 350 del CRR. Applicabile quando le posizioni in quote di OIC o negli strumenti sottostanti non sono trattate conformemente ai metodi di cui alla parte 3, titolo IV, capo 5, del CRR. Ove del caso, sono compresi gli effetti dei massimali applicabili sui requisiti di fondi propri.In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, prima frase, del CRR, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, seconda frase, del CRR, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC.

350 — 390

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)Articolo 329, paragrafo 3, del CRR.I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

5.2.   C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1.   Osservazioni di carattere generale

142. Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.

143. Il modello MKR SA SEC determina il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal fatto che l'ente si avvalga del metodo standardizzato oppure del metodo basato sui rating interni per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

144. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030 — 040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)Articolo 258 del CRR.

050 — 060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

070 — 520

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIOArticolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. La ripartizione deve essere indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.

230-240 e 460-470

1 250 %Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.

250-260 e 480-490

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZAArticolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR.Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo alternativo della formula di vigilanza (SFA), che stabilisce i requisiti di fondi propri in funzione delle caratteristiche dell'aggregato di garanzie (collateral pool) e delle proprietà contrattuali del segmento.

270 e 500

METODO LOOK-THROUGHMetodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne look-through comprendono tutte le esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ottiene dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore di ponderazione del rischio medio dell'aggregato, fattore di ponderazione del rischio massimo dell'aggregato o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.

280-290/510-520

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNAArticolo 109, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.Queste colonne sono compilate se l'ente utilizza il metodo della valutazione interna per stabilire la copertura patrimoniale delle linee di liquidità e dei supporti di credito concessi dalle banche (comprese le banche di terzi) agli ABCP conduit. Il metodo della valutazione interna, basato sulle metodologie delle ECAI, è applicabile soltanto alle esposizioni verso gli ABCP conduit provvisti all'origine di un equivalente di rating interno di qualità elevata (investment grade).

530 — 540

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCEArticolo 337, paragrafo 3, del CRR in combinato disposto con l'articolo 407 del CRR. Articolo 14, paragrafo 2, del CRR.

550 — 570

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATEArticolo 337 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.

580 — 600

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATEArticolo 337 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.

610

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALIConformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR, per il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014 l'ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate (colonna 580) e le sue posizioni nette corte ponderate (colonna 590). La maggiore tra le due somme (dopo il massimale) costituisce il requisito di fondi propri. A partire dal 2015, conformemente all'articolo 337, paragrafo 4, del CRR l'ente somma le sue posizioni nette ponderate, siano esse lunghe o corte (colonna 600), per calcolare i requisiti di fondi propri.



Riga

010

ESPOSIZIONI TOTALIImporto complessivo delle cartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

040,070 e 100

CARTOLARIZZAZIONIArticolo 4, paragrafo 1, punti 61 e 62, del CRR.

020,050, 080 e 110

RICARTOLARIZZAZIONIArticolo 4, paragrafo 1, punto 63, del CRR.

030-050

CEDENTEArticolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

060-080

INVESTITOREEnte creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

090-110

PROMOTOREArticolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

120-210

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTIArticolo 337, paragrafo 4, ultima frase, del CRR.La ripartizione delle attività sottostanti è conforme alla classificazione utilizzata nel modello SEC Details (colonna «tipo»): 1 — ipoteche su immobili residenziali 2 — ipoteche su immobili non residenziali 3 — crediti su carta di credito 4 — leasing 5 — prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese) 6 — prestiti al consumo 7 — crediti commerciali 8 — altre attività 9 — obbligazioni garantite 10 — altre passività. Per ciascuna cartolarizzazione, se l'aggregato consta di tipi diversi di attività, l'ente prende in considerazione il tipo più importante.

5.3.   C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

5.3.1.   Osservazioni di carattere generale

145. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.

146. Il modello MKR SA CTP stabilisce il requisito di fondi propri solo per il rischio specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dal fatto che l'ente utilizzi il metodo standardizzato oppure il metodo basato sui rating interni per stabilire il fattore di ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

147. La struttura del modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Ne consegue che le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 030, 060 o 090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 110. Le «altre posizioni del CTP» non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. definizione dell'articolo 338, paragrafo 3, del CRR), però sono «collegate» esplicitamente (a causa della finalità di copertura) a una di queste due posizioni. Per tale motivo sono assegnate alla sottorubrica «cartolarizzazione» o alla sottorubrica «derivati su crediti di tipo nth-to-default».

148. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR relativamente alle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030 — 040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)Articolo 258 del CRR.

050 — 060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

070 — 400

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO (METODO STANDARDIZZATO E METODO IRB)Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.

160 e 330

ALTROAltri fattori di ponderazione del rischio non citati esplicitamente nelle colonne precedenti.Dei derivati su crediti di tipo nth-to-default si riportano in questa colonna soltanto quelli privi di rating esterno. I derivati su crediti di tipo nth-to-default devono essere segnalati nel modello MKR SA TDI (riga 321) oppure — se sono compresi nel portafoglio di negoziazione di correlazione — nella colonna del corrispondente fattore di ponderazione del rischio.

170 — 180 e 360 -370

1 250 %Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.

190 — 200 e 340 -350

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZAArticolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l'articolo 262 del CRR.

210/380

METODO LOOK-THROUGHMetodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne look-through comprendono tutte le esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ottiene dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore di ponderazione del rischio medio dell'aggregato, fattore di ponderazione del rischio massimo dell'aggregato o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.

220 — 230 e 390 -400

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNAArticolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.

410 -420

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATEArticolo 338 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.

430 — 440

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATEArticolo 338 tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.

450

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALIIl requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 440).



Riga

010

ESPOSIZIONI TOTALIImporto complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

020-040

CEDENTEArticolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

050-070

INVESTITOREEnte creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

080-100

PROMOTOREArticolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

030, 060 e 090

CARTOLARIZZAZIONIIl portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR.I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga «Altre posizioni del CTP».

110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULTI derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del CRR sono inseriti entrambi in questa riga.Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione per posizioni verso la cartolarizzazione.

040, 070, 100 e 120

ALTRE POSIZIONI DEL CTPIn questa riga sono comprese le posizioni in: — derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale e le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione; — posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del CRR; — altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del CRR.

5.4.   C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

5.4.1.   Osservazioni di carattere generale

149. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.

150. Il modello deve essere compilato separatamente per il «totale», più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest'obbligo di segnalazione, il termine «mercato» ha il valore di «paese».

5.4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR).

030 — 040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALEPosizioni nette che ricevono una copertura patrimoniale secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRICopertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOArticolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.



Riga

010 — 130

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONERequisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.

020 — 040

RISCHIO GENERICOPosizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del CRR) e relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.Entrambe le ripartizioni (021/022 e 030/040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.Nelle righe 021 e 022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 030 e 040.

021

DerivatiDerivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332, ove applicabili.

022

Altre attività e passivitàStrumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.

030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolareContratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente all'articolo 344, paragrafi 1 e 4, del CRR. Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga (050).

040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificatiAltre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 e all'articolo 344, paragrafo 3, del CRR.

050

RISCHIO SPECIFICOPosizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 e all'articolo 344, paragrafo 4, del CRR.

080

METODO PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OICIl CRR non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. A fini di segnalazione, sono inserite nel modello MKR SA EQU.Posizioni in quote di OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del CRR. Applicabile quando le posizioni in quote di OIC o negli strumenti sottostanti non sono trattate conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5 (riferimento all'«impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri»), del CRR.In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del CRR, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare di cui all'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del CRR, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC.Se sono applicabili i metodi specifici di cui all'articolo 350 del CRR, la segnalazione di queste posizioni segue gli investimenti sottostanti. In tal caso, quindi, queste posizioni sarebbero segnalate nelle pertinenti righe del modello MKR SA TDI o del modello MKR SA EQU.

090 — 130

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del CRR.I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

5.5.   C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

5.5.1.   Osservazioni di carattere generale

151. Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'euro), l'oro e le posizioni in quote di OIC. Le righe da 100 a 470 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del CRR.

152. Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

020-030

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del CRR. A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.

040-050

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)Articolo 352, paragrafo 3 e paragrafo 4, prima e seconda frase, e articolo 353 del CRR.Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta; pertanto vi possono essere contemporaneamente posizioni lunghe e posizioni corte.

060-080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALEArticolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del CRR.

060-070

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.Le posizioni non compensate sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna (060) o (070) a seconda del regolamento a breve o lungo termine.

080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)Posizioni compensate per valute strettamente correlate.

 

COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO (%)Secondo la definizione degli articoli 351 e 354; coperture patrimoniali del rischio espresse in percentuale.

090

REQUISITI DI FONDI PROPRICopertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR.

100

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOArticolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.



Riga

010

POSIZIONI TOTALI NELLE VALUTE NON UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONIPosizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR (per conversione nella valuta utilizzata).

020

VALUTE STRETTAMENTE CORRELATEPosizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute di cui all'articolo 354 del CRR.

030

TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del CRRSono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali: 1.  il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente); 2.  se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC). La segnalazione degli OIC in questione segue di conseguenza il calcolo dei requisiti patrimoniali.

040

OROPosizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.

050 — 090

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del CRR.I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

100-120

Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizioneLe posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.

100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivatiLe posizioni non comprese nella riga 110 o nella riga 120 sono segnalate in questa voce.

110

Elementi fuori bilancioElementi compresi nell'allegato I del CRR, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.

120

DerivatiPosizioni valutate conformemente all'articolo 352 del CRR.

130-480

VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTALe voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione europea e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.6.   C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

5.6.1.   Osservazioni di carattere generale

153. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo l'approccio standardizzato.

5.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010 — 020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafi 1 e 4, del CRR (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del CRR).

030 — 040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)Secondo la definizione dell'articolo 357, paragrafo 3, del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALEPosizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRICopertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOArticolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.



Riga

010

POSIZIONI TOTALI IN MERCIPosizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del CRR e della parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.

020 — 060

POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICAA fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche principali di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del CRR.

070

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZAPosizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del CRR.

080

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATOPosizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del CRR.

090

METODO SEMPLIFICATOPosizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del CRR.

100-140

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)Articolo 358, paragrafo 4, del CRR.I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

5.7.   C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

5.7.1.   Osservazioni di carattere generale

154. Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

155. In linea generale, la segnalazione dipende dalla struttura del modello degli enti, ossia dal fatto che l'ente segnali i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico separatamente o insieme. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare le scomposizioni su indicate se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

5.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

030-040

Valore a rischioPerdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.

030

Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

040

Giorno precedente (VaRt-1)Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

050-060

Valore a rischio in condizioni di stressPerdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente.

050

Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

060

Ultimo disponibile (SVaRt-1)Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

070-080

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONEPerdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

070

Misura media su 12 settimaneArticolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

080

Ultima misuraArticolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

090-110

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

090

REQUISITO MINIMOArticolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR.Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del CRR per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per «tutti i rischi di prezzo».

100-110

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURAArticolo 364, paragrafo 3, lettera b).

110

ULTIMA MISURAArticolo 364, paragrafo 3, lettera a).

120

REQUISITI DI FONDI PROPRIRequisiti citati nell'articolo 364 del CRR per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del CRR.

130

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOArticolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

140

Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)Di cui all'articolo 366 del CRR.

150-160

Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)Di cui all'articolo 366 del CRR.

170 — 180

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALEGli importi segnalati e che servono da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR, tengono conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.



Riga

010

POSIZIONI TOTALIParte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.Nelle colonne da 030 a 060 (VaR e SVaR), la cifra segnalata nella riga del totale non è uguale alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio; pertanto la scomposizione corrisponde a voci per memoria.

020

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATIParte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

030

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO GENERICORischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR.

040

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO SPECIFICORischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR.

050

STRUMENTI DI CAPITALEParte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

060

STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO GENERICORischio generico così come definito nell'articolo 362 del CRR.

070

STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO SPECIFICORischio specifico così come definito nell'articolo 362 del CRR.

080

RISCHIO DI CAMBIOArticolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

090

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCIArticolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

100

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICORischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

110

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICOComponente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

5.8.   C 25.00 — RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI (CVA)

5.8.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonna

010

Valore dell'esposizioneArticolo 271 del CRR, conformemente all'articolo 382 del CRR.EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di rettifica di valore su crediti.

020

di cui: derivati OTCArticolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 1, del CRR.Parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

030

di cui: operazioni di finanziamento tramite titoliArticolo 271 del CRR in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 2, del CRR.La parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

040

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)Articolo 383 del CRR, conformemente all'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), del CRR.Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato.

050

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

060

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) × MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

070

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

080

REQUISITI DI FONDI PROPRIArticolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR.Requisiti di fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti calcolato secondo il metodo prescelto.

090

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIOArticolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.

 

Voci per memoria

100

Numero di contropartiArticolo 382 del CRR.Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti.Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono semplicemente l'altra parte contrattuale.

110

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizioNumero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente.

120

CVA SOSTENUTOAccantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati.

130

SINGLE NAME CDSArticolo 386, paragrafo 1, lettera a), del CRR.Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti.

140

CDS DELL'INDICEArticolo 386, paragrafo 1, lettera b), del CRR.Importi nozionali totali di CDS dell'indice utilizzati come copertura di un rischio di rettifica di valore su crediti.



Riga

010

RISCHIO TOTALE DI CVASomma delle righe da 020 a 040 in funzione dell'applicabilità.

020

In base al metodo avanzatoMetodo avanzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 383 del CRR.

030

In base al metodo standardizzatoMetodo standardizzato di calcolo del rischio di rettifica di valore su crediti previsto dall'articolo 384 del CRR.

040

In base al metodo dell'esposizione originariaImporti soggetti all'applicazione dell'articolo 385 del CRR.

▼M2




ALLEGATO III

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE AGLI IFRS



MODELLI FINREP PER GLI IFRS

NUMERO DEL MODELLO

CODICE DEL MODELLO

NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI

 

 

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

F 01.01

Stato patrimoniale: attività

1.2

F 01.02

Stato patrimoniale: passività

1.3

F 01.03

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

F 02.00

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

3

F 03.00

Prospetto di conto economico complessivo

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

F 04.01

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

F 04.02

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

F 04.03

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

F 04.04

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

F 04.05

Attività finanziarie subordinate

5

F 05.00

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

6

F 06.00

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE

7

F 07.00

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

F 08.01

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

F 08.02

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

F 09.01

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

F 09.02

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

F 10.00

Derivati - Negoziazione

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

F 11.01

Derivati - Contabilizzazione di operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

12

F 12.00

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

F 13.01

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie

13.2

F 13.02

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data della segnalazione]

13.3

F 13.03

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate

14

F 14.00

Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

15

F 15.00

Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

16.1

F 16.01

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.2

F 16.02

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

16.3

F 16.03

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento

16.4

F 16.04

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio

16.5

F 16.05

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento

16.6

F 16.06

Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

16.7

F 16.07

Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1

F 17.01

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività

17.2

F 17.02

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio - impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

17.3

F 17.03

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività

18

F 18.00

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

F 19.00

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

 

PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]

Disaggregazione geografica

20.1

F 20.01

Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

21

F 21.00

Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo

Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio

22.1

F 22.01

Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività

22.2

F 22.02

Attività interessate dai servizi forniti

 

 

PARTE 3 [SEMESTRALE]

Attività fuori bilancio: interessi in entità strutturate non consolidate

30.1

F 30.01

Interessi in entità strutturate non consolidate

30.2

F 30.02

Disaggregazione degli interessi in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

Parti correlate

31.1

F 31.01

Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da

31.2

F 31.02

Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con

 

 

PARTE 4 [ANNUALE]

Struttura del gruppo

40.1

F 40.01

Struttura del gruppo: «entità per entità»

40.2

F 40.02

Struttura del gruppo: «strumento per strumento»

Fair value (valore equo)

41.1

F 41.01

Gerarchia del fair value: strumenti finanziari a costo ammortizzato

41.2

F 41.02

Ricorso all’opzione del fair value (valore equo)

41.3

F 41.03

Strumenti finanziari ibridi non indicati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

42

F 42.00

Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione

43

F 43.00

Accantonamenti

Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti

44.1

F 44.01

Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti

44.2

F 44.02

Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti

44.3

F 44.03

Voci per memoria [relative alle spese di personale]

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

45.1

F 45.01

Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie indicate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per portafoglio contabile

45.2

F 45.02

Utili o perdite derivanti da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita

45.3

F 45.03

Altri ricavi e costi operativi

46

F 46.00

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

1.    Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1    Attività



 

Riferimenti

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

010

010

Cassa e disponibilità presso banche centrali

IAS 1, paragrafo 54, lettera i)

 

 

020

Cassa

Allegato V, parte 2, punto 1

 

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Allegato V, parte 2, punto 2

 

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V, parte 2, punto 3

5

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14

 

 

060

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

10

 

070

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

4

 

080

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

4

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

4

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

4

 

110

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

4

 

120

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

4

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

4

 

140

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9

4

 

150

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

4

 

160

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

4

 

170

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

4

 

180

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16

4

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

4

 

200

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

4

 

210

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

4

 

220

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

4

 

230

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

4

 

240

Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

11

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)

 

 

260

Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4

4, 40

 

270

Attività materiali

 

 

 

280

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16, paragrafo 6; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)

21, 42

 

290

Investimenti immobiliari

IAS 40, paragrafo 5; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)

21, 42

 

300

Attività immateriali

IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR

 

 

310

Avviamento

IFRS 3, paragrafo B67, lettera d); articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR

 

 

320

Altre attività immateriali

IAS 38, paragrafi 8 e 118

21, 42

 

330

Attività fiscali

IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)

 

 

340

Attività fiscali correnti

IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5

 

 

350

Attività fiscali differite

IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, punto 106, del CRR

 

 

360

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 5

 

 

370

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 6

 

 

380

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6

 

 

1.2    Passività



 

Riferimenti

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

010

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15

8

 

020

Derivati

IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)

10

 

030

Posizioni corte

IAS 39, AG 15, lettera b)

8

 

040

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

8

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

8

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

8

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

8

 

080

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

8

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

8

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

8

 

110

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

8

 

120

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

8

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

8

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

8

 

150

Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23

8

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)

 

 

170

Accantonamenti

IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)

43

 

180

Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro

IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 7

43

 

190

Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

IAS 19, paragrafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8

43

 

200

Ristrutturazioni

IAS 37, paragrafo 71 e paragrafo 84, lettera a)

43

 

210

Questioni giuridiche pendenti e contenzioso tributario

IAS 37, appendice C, esempi 6 e 10

43

 

220

Impegni e garanzie dati

IAS 37, appendice C, punto 9

43

 

230

Altri accantonamenti

 

43

 

240

Passività fiscali

IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)

 

 

250

Passività fiscali correnti

IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5

 

 

260

Passività fiscali differite

IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR

 

 

270

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

IAS 32, paragrafo IE 33; IFRIC 2; allegato V, parte 2, punto 9

 

 

280

Altre passività

Allegato V, parte 2, punto 10

 

 

290

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 11

 

 

300

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1, paragrafo 9, lettera b) e IG6

 

 

▼M3

1.3    Patrimonio netto



 

Riferimenti

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

010

010

Capitale

IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD

46

 

020

Capitale versato

IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

 

030

Capitale richiamato ma non versato

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14

 

 

040

Sovrapprezzo azioni

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR

46

 

050

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Allegato V, parte 2, punti 15-16

46

 

060

Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti

IAS 32, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15

 

 

070

Altri strumenti di capitale emessi

Allegato V, parte 2, punto 16

 

 

080

Altro patrimonio netto

IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17

 

 

090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

46

 

095

Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

 

100

Attività materiali

IAS 16, paragrafi 39-41

 

 

110

Attività immateriali

IAS 38, paragrafi 85-87

 

 

120

Utili o (-) perdite attuariali risultanti da piani pensionistici a benefici definiti

IAS 1, paragrafo 7

 

 

122

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

 

124

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

 

128

Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

 

130

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]

IAS 39, paragrafo 102, lettera a)

 

 

140

Conversione di valuta estera

IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafi 32 e 38-49

 

 

150

Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace]

IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101

 

 

160

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b)

 

 

170

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

 

180

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

 

190

Utili non distribuiti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

 

 

200

Riserve di rivalutazione

IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18

 

 

210

Altre riserve

IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

 

220

Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19

 

 

230

Altro

allegato V, parte 2, punto 19

 

 

240

(-) Azioni proprie

IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14, AG 36; allegato V, parte 2, punto 20

46

 

250

Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante

IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii)

2

 

260

(-) Acconti su dividendi

IAS 32, paragrafo 35

 

 

270

Partecipazioni di minoranza

IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27

 

 

280

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

46

 

290

Altre posizioni

IAS 27, paragrafi 27-28

46

 

300

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6

46

 

310

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1, IG6

 

 

▼M2

2.    Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio



 

Riferimenti

Disaggregazione nella tabella

Esercizio corrente

010

010

Interessi attivi

IAS 1, paragrafo 97; IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21

16

 

020

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24

 

 

030

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)

 

 

040

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 55, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

 

050

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera a)

 

 

060

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera b)

 

 

070

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23

 

 

080

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 25

 

 

090

(Interessi passivi)

IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21

16

 

100

(Passività finanziarie possedute per negoziazione)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24

 

 

110

(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)

 

 

120

(Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 47

 

 

130

(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23

 

 

140

(Altre passività)

Allegato V, parte 2, punto 26

 

 

150

(Spese per capitale rimborsabile su richiesta)

IFRIC 2, paragrafo 11

 

 

160

Ricavi da dividendi

IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28

 

 

170

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)

 

 

180

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); IAS 39, paragrafo 9

 

 

190

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)

 

 

200

Ricavi da commissioni e compensi

IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)

22

 

210

(Costi per commissioni e compensi)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)

22

 

220

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti ii)-v); allegato V, parte 2, punto 97

16

 

230

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)

 

 

240

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iv); IAS 39, paragrafi 9 e 56

 

 

250

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iii); IAS 39, paragrafi 9 e 56

 

 

260

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto v); IAS 39, paragrafo 56

 

 

270

Altro

 

 

 

280

Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

16

 

290

Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

16, 45

 

300

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

IFRS 7, paragrafo 24; allegato V, parte 2, punto 30

16

 

310

Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto

IAS 21, paragrafo 28 e paragrafo 52, lettera a)

 

 

330

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto

IAS 1, paragrafo 34

45

 

340

Altri ricavi operativi

Allegato V, parte 2, punti 141-143

45

 

350

(Altri costi operativi)

Allegato V, parte 2, punti 141-143

45

 

355

TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO

 

 

 

360

(Spese amministrative)

 

 

 

370

(Spese di personale)

IAS 19, paragrafo 7; IAS 1, paragrafo 102, e IG6

44

 

380

(Altre spese amministrative)

 

 

 

390

(Ammortamenti)

IAS 1, paragrafi 102 e 104

 

 

400

(Immobili, impianti e macchinari)

IAS 1, paragrafo 104; IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punto vii)

 

 

410

(Investimenti immobiliari)

IAS 1, paragrafo 104; IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto iv)

 

 

420

(Altre attività immateriali)

IAS 1, paragrafo 104; IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punto vi)

 

 

430

(Accantonamenti o (-) storno di accantonamenti)

IAS 37, paragrafi 59 e 84; IAS 1, paragrafo 98, lettere b), f), g)

43

 

440

(Impegni e garanzie dati)

 

 

 

450

(Altri accantonamenti)

 

 

 

460

(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)

16

 

470

(Attività finanziarie misurate al costo)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66

 

 

480

(Attività finanziarie disponibili per la vendita)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 67

 

 

490

(Finanziamenti e crediti)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63

 

 

500

(Investimenti posseduti fino a scadenza)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63

 

 

510

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate)

IAS 28, paragrafi 40-43

16

 

520

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

16

 

530

(Immobili, impianti e macchinari)

IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)

 

 

540

(Investimenti immobiliari)

IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)

 

 

550

(Avviamento)

IFRS 3, appendice B, paragrafo B67, lettera d), punto v); IAS 36, paragrafo 124

 

 

560

(Altre attività immateriali)

IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)

 

 

570

(Altro)

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

 

580

Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 3, allegato B64, lettera n), punto i)

 

 

590

Quota degli utili o (-) delle perdite risultanti da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera c)

 

 

600

Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

IFRS 5, paragrafo 37; allegato V, parte 2, punto 27

 

 

610

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1, paragrafo 102, e IG6; IFRS 5, paragrafo 33A

 

 

620

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

IAS 1, paragrafo 82, lettera d); IAS 12, paragrafo 77

 

 

630

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1, IG6

 

 

640

Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate

IAS 1, paragrafo 82, lettera e); IFRS 5, paragrafo 33, lettera a) e paragrafo 33A

 

 

650

Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate

IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punto i)

 

 

660

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)

IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punti ii) e iv)

 

 

670

UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO

IAS 1, paragrafo 81A, lettera a)

 

 

680

Attribuibile a partecipazioni di minoranza

IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto i)

 

 

690

Attribuibile ai soci della controllante

IAS 1, paragrafo 81B, lettera b), punto ii)

 

 

3.    Prospetto di conto economico complessivo



 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Utile o (-) perdita d’esercizio

IAS 1, paragrafo 7, paragrafo 81, lettera b), paragrafo 83, lettera a) e IG6

 

020

Altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1, paragrafo 7, paragrafo 81, lettera b) e IG6

 

030

Voci che non saranno riclassificate nell’utile (perdita) d'esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

040

Attività materiali

IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 16, paragrafi 39-40

 

050

Attività immateriali

IAS 1, paragrafo 7; IAS 38, paragrafi 85-86

 

060

Utili o (-) perdite attuariali risultanti da piani pensionistici a benefici definiti

IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 19, paragrafo 93A

 

070

Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38

 

080

Quota di altri ricavi e costi rilevati di entità contabilizzate con il metodo del patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 82, lettera h) e IG6; IAS 28, paragrafo 11

 

090

Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate

IAS 1, paragrafo 91, lettera b); allegato V, parte 2, punto 31

 

100

Voci che possono essere riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera b)

 

110

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]

IAS 39, paragrafo 102, lettera a)

 

120

Utili o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IAS 39, paragrafo 102, lettera a)

 

130

Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo

IAS 1, paragrafi 7 e 92-95; IAS 39, paragrafo 102, lettera a)

 

140

Altre riclassificazioni

 

 

150

Conversione di valuta estera

IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 21, paragrafo 52, lettera b)

 

160

Utili o (-) perdite su conversione rilevati a patrimonio netto

IAS 21, paragrafi 32 e 38-47

 

170

Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo

IAS 1, paragrafi 7 e 92-95; IAS 21, paragrafi 48-49

 

180

Altre riclassificazioni

 

 

190

Copertura di flussi finanziari [parte efficace]

IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafo 95, lettera a) e paragrafo 96

 

200

Utili o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IAS 1, IG6 IAS 39, paragrafo 95, lettera a) e paragrafo 96

 

210

Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo

IAS 1, paragrafi 7, 92-95 e IG6; IAS 39, paragrafi 97-101

 

220

Trasferiti al valore contabile iniziale degli elementi coperti

IAS 1, IG6 IAS 39, paragrafi 97-101

 

230

Altre riclassificazioni

 

 

240

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IAS 1, paragrafo 7, e IG6 IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 1, IG6 IAS 39, paragrafo 55, lettera b)

 

250

Utili o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 1, IG6 IAS 39, paragrafo 55, lettera b)

 

260

Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 1, paragrafi 7, 92-95 e IG6; IAS 39, paragrafo 55, lettera b)

 

270

Altre riclassificazioni

IFRS 5, IG esempio 12

 

280

Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38

 

290

Utili o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IFRS 5, paragrafo 38

 

300

Trasferiti a prospetto di conto economico complessivo

IAS 1, paragrafi 7 e 92-95; IFRS 5, paragrafo 38

 

310

Altre riclassificazioni

IFRS 5, IG esempio 12

 

320

Quota di altri ricavi o costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera h) e IG6; IAS 28, paragrafo 11

 

330

Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell’utile o (-) perdita d’esercizio

IAS 1, paragrafi 91, lettera b) e IG6; allegato V, parte 2, punto 31

 

340

Totale del conto economico complessivo per l'esercizio

IAS 1, paragrafo 7, paragrafo 81A, lettera a) e IG6

 

350

Attribuibile a partecipazioni di minoranza

IAS 1, paragrafo 83, lettera b), punto i) e IG6

 

360

Attribuibile ai soci della controllante

IAS 1, paragrafo 83, lettera b), punto ii) e IG6

 

4.    Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1    Attività finanziarie possedute per negoziazione



 

Riferimenti

Valore contabile

Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Allegato V, parte 2, punto 46

010

020

010

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

020

di cui: al costo

IAS 39, paragrafo 46, lettera c)

 

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

060

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

070

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

130

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

180

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

4.2    Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo



 

Riferimenti

Valore contabile

Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

IFRS 7, paragrafo 9, lettera c); allegato V, parte 2, punto 46

010

020

010

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

020

di cui: al costo

IAS 39, paragrafo 46, lettera c)

 

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

060

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

070

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

130

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

180

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

190

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

 

4.3    Attività finanziarie disponibili per la vendita



 

Riferimenti

Valore contabile delle attività che non hanno subito riduzione di valore

Valore contabile delle attività che hanno subito riduzione di valore

Valore contabile

Riduzione di valore accumulata

IAS 39, paragrafi 58-62

Allegato V, parte 2, punto 34

Allegato V, parte 2, punto 46

010

020

030

040

010

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

020

di cui: al costo

IAS 39, paragrafo 46, lettera c)

 

 

 

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

060

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

070

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

130

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

180

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

190

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

4.4    Finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza



 

Riferimenti

Attività che non hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]

Attività che hanno subito riduzione di valore [valore contabile lordo]

Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente

Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente

Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate

Valore contabile

 

IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); IFRS 7, IG29, lettera a); IAS 39, paragrafi 58-59

IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 36

IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37

IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38

Allegato V, parte 2, punto 39

010

020

030

040

050

060

010

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

130

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

140

FINANZIAMENTI E CREDITI

IAS 39, paragrafi 9, AG16 e AG26; allegato V, parte 1, punto 16

 

 

 

 

 

 

150

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

160

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

170

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

180

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

190

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

200

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

210

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

220

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

230

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

240

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

250

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

260

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

270

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

280

POSSEDUTI FINO A SCADENZA

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

 

 

 

 

 

4.5    Attività finanziarie subordinate



 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

030

ATTIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE [PER L'EMITTENTE]

Allegato V, parte 2, punti 40 e 54

 

5.    Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto



 

 

Riferimenti

Banche centrali

Amministrazioni pubbliche

Enti creditizi

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

010

020

030

040

050

060

Per prodotto

010

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)

 

 

 

 

 

 

020

Debito da carta di credito

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)

 

 

 

 

 

 

030

Crediti commerciali

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)

 

 

 

 

 

 

040

Leasing finanziari

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)

 

 

 

 

 

 

050

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)

 

 

 

 

 

 

060

Altri prestiti a termine

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)

 

 

 

 

 

 

070

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)

 

 

 

 

 

 

080

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

Per garanzia reale

090

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)

 

 

 

 

 

 

100

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)

 

 

 

 

 

 

Per finalità

110

di cui: credito al consumo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)

 

 

 

 

 

 

120

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)

 

 

 

 

 

 

Per subordinazione

130

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)

 

 

 

 

 

 

6.    Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE



 

Riferimenti

Società non finanziarie

Valore contabile lordo

Di cui: deteriorati

Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Allegato V, parte 2, punto 45

Allegato V, parte 2, 145-162

Allegato V, parte 2, punto 46

010

012

020

010

A  Agricoltura, silvicoltura e pesca

Regolamento NACE

 

 

 

020

B  Attività estrattive

Regolamento NACE

 

 

 

030

C  Attività manifatturiere

Regolamento NACE

 

 

 

040

D  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Regolamento NACE

 

 

 

050

E  Fornitura di acqua

Regolamento NACE

 

 

 

060

F  Costruzioni

Regolamento NACE

 

 

 

070

G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Regolamento NACE

 

 

 

080

H  Trasporto e magazzinaggio

Regolamento NACE

 

 

 

090

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Regolamento NACE

 

 

 

100

J  Informazione e comunicazione

Regolamento NACE

 

 

 

110

L  Attività immobiliari

Regolamento NACE

 

 

 

120

M  Attività professionali, scientifiche e tecniche

Regolamento NACE

 

 

 

130

N  Attività amministrative e di servizi di supporto

Regolamento NACE

 

 

 

140

O  Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria

Regolamento NACE

 

 

 

150

P  Istruzione

Regolamento NACE

 

 

 

160

Q  Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale

Regolamento NACE

 

 

 

170

R  Arte, spettacoli e tempo libero

Regolamento NACE

 

 

 

180

S  Altri servizi

Regolamento NACE

 

 

 

190

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V, parte 1, punti 24, 27, 42 e 43

 

 

 

7.    Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore



 

Riferimenti

Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore

Valore contabile delle attività che hanno subito una riduzione di valore

Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente

Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente

Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate

Cancellazioni accumulate

≤ 30 giorni

> 30 giorni ≤ 60 giorni

> 60 giorni ≤ 90 giorni

> 90 giorni ≤ 180 giorni

> 180 giorni ≤ 1 anno

> 1 anno

IFRS 7, paragrafo 37, lettera a); IG 26-28; allegato V, parte 2, punti 47-48

IAS 39, paragrafi 58-70

IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36

IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 37

IAS 39, AG 84-92; allegato V, parte 2, punto 38

IAS 39, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 16, e paragrafo 37, lettera b); B5, lettera d); allegato V, parte 2, punti 49-50

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

010

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: al costo

IAS 39, paragrafo 46, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni per prodotto, per garanzia reale e per subordinazione

200

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Debito da carta di credito

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Crediti commerciali

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Leasing finanziari

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Altri prestiti a termine

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

di cui: credito al consumo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1    Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte



 

Riferimenti

Valore contabile

Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito

Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto

Detenute per negoziazione

Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Costo ammortizzato

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

Articolo 30, lettera b) e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR

 

010

020

030

037

040

050

010

Derivati

IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)

 

 

 

 

 

 

020

Posizioni corte

IAS 39, AG 15, lettera b)

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

050

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

 

 

 

060

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

070

Conti correnti/depositi overnight

Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

080

Depositi con durata prestabilita

Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

090

Depositi rimborsabili con preavviso

Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

100

Operazioni di pronti contro termine

Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

120

Conti correnti/depositi overnight

Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

130

Depositi con durata prestabilita

Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

140

Depositi rimborsabili con preavviso

Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

150

Operazioni di pronti contro termine

Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

160

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

170

Conti correnti/depositi overnight

Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

180

Depositi con durata prestabilita

Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

190

Depositi rimborsabili con preavviso

Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

200

Operazioni di pronti contro termine

Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

210

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

220

Conti correnti/depositi overnight

Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

230

Depositi con durata prestabilita

Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

240

Depositi rimborsabili con preavviso

Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del regolamento BCE/2008/32; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

250

Operazioni di pronti contro termine

Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

260

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

270

Conti correnti/depositi overnight

Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

280

Depositi con durata prestabilita

Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

290

Depositi rimborsabili con preavviso

Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

300

Operazioni di pronti contro termine

Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

320

Conti correnti/depositi overnight

Allegato 2, parte 2, punto 9.1, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

330

Depositi con durata prestabilita

Allegato 2, parte 2, punto 9.2, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

340

Depositi rimborsabili con preavviso

Allegato 2, parte 2, punto 9.3, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

350

Operazioni di pronti contro termine

Allegato 2, parte 2, punto 9.4, del regolamento BCE/2008/32

 

 

 

 

 

 

360

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31; allegato V, parte 2, punto 52

 

 

 

 

 

 

370

Certificati di deposito

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)

 

 

 

 

 

 

380

Asset-backed securities

Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR

 

 

 

 

 

 

390

Obbligazioni garantite

Articolo 129, punto 1, del CRR

 

 

 

 

 

 

400

Contratti ibridi

IAS 39, paragrafi 10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)

 

 

 

 

 

 

410

Altri titoli di debito emessi

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)

 

 

 

 

 

 

420

Strumenti finanziari composti convertibili

IAS 32, AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

 

440

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

 

 

 

 

450

PASSIVITÀ FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

8.2    Passività finanziarie subordinate



 

Valore contabile

 

Riferimenti

Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

010

020

010

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

 

020

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

030

PASSIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE

Allegato V, parte 2, punti 53-54

 

 

9.    Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1    Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati



 

Riferimenti

Importo nominale

IFRS 7, paragrafo 36, lettera a), B10, lettere c) e d); allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punto 62

010

010

Impegni all'erogazione di finanziamenti dati

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

021

di cui: non deteriorati

Allegato V, parte 2, 145-162

 

030

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

050

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

070

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

080

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

090

Garanzie finanziarie date

IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4, allegato A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58

 

101

di cui: non deteriorate

Allegato V, parte 2, 145-162

 

110

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

120

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

130

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

140

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

150

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

160

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

170

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59

 

181

di cui: non deteriorati

Allegato V, parte 2, 145-162

 

190

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

200

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

210

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

220

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

230

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

240

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

9.2    Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti



 

Riferimenti

Importo massimo della garanzia che può essere considerato

Importo nominale

IFRS 7, paragrafo 36, lettera b); allegato V, parte 2, punto 63

Allegato V, parte 2, punto 63

010

020

010

Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

070

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

080

Garanzie finanziarie ricevute

IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4, allegato A; allegato V, parte 2, punti 56 e 58

 

 

090

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

140

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

150

Altri impegni ricevuti

Allegato V, parte 2, punti 56 e 59

 

 

160

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

170

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

180

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

190

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

200

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

210

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

10.    Derivati — Negoziazione



Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti

Valore contabile

Importo nozionale

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Passività finanziarie possedute per negoziazione

Negoziazione totale

di cui: venduti

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punti 70-71

Allegato V, parte 2, punto 72

010

020

030

040

010

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

020

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

030

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

040

Altri OTC

 

 

 

 

 

050

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

060

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

070

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

080

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

090

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

100

Altri OTC

 

 

 

 

 

110

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

120

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

130

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

140

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

150

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

160

Altri OTC

 

 

 

 

 

170

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

180

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

190

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

200

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

210

Credit default swap

 

 

 

 

 

220

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

230

Total return swap

 

 

 

 

 

240

Altro

 

 

 

 

 

250

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

260

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

270

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

280

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

290

DERIVATI

IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

300

di cui: OTC - enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)

 

 

 

 

310

di cui: OTC - altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)

 

 

 

 

320

di cui: OTC - controparti restanti

Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)

 

 

 

 

11.    Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1    Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura



Per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti

Valore contabile

Importo nozionale

attività

passività

Copertura totale

di cui: venduti

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punti 70 e 71

Allegato V, parte 2, punto 72

010

020

030

040

010

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

020

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

030

Altri OTC

 

 

 

 

 

040

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

050

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

060

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

070

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

080

Altri OTC

 

 

 

 

 

090

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

100

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

110

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

120

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

130

Altri OTC

 

 

 

 

 

140

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

150

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

160

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

170

Credit default swap

 

 

 

 

 

180

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

190

Total return swap

 

 

 

 

 

200

Altro

 

 

 

 

 

210

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

220

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

230

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera a)

 

 

 

 

240

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

250

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

260

Altri OTC

 

 

 

 

 

270

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

280

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

290

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

300

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

310

Altri OTC

 

 

 

 

 

320

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

330

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

340

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

350

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

360

Altri OTC

 

 

 

 

 

370

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

380

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

390

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

400

Credit default swap

 

 

 

 

 

410

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

420

Total return swap

 

 

 

 

 

430

Altro

 

 

 

 

 

440

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

450

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

460

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera b)

 

 

 

 

470

COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera c)

 

 

 

 

480

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39, paragrafi 89A e IE 1-31

 

 

 

 

490

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39, IG F6 1-3

 

 

 

 

500

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

510

di cui: OTC - enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)

 

 

 

 

520

di cui: OTC - altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)

 

 

 

 

530

di cui: OTC - controparti restanti

Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)

 

 

 

 

12.    Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale



 

Riferimenti

Saldo di apertura

Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell’esercizio

Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell’esercizio

Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni

Trasferimenti tra svalutazioni

Altre rettifiche

Saldo di chiusura

Recuperi rilevati direttamente a prospetto di conto economico complessivo

Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto di conto economico complessivo

 

Allegato V, parte 2, punto 77

Allegato V, parte 2, punto 77

Allegato V, parte 2, punto 78

 

 

 

 

Allegato V, parte 2, punto 78

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate individualmente

IAS 39, paragrafi 63-70, AG 84-92; IFRS 7, paragrafo 37, lettera b); allegato V, parte 2, punto 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Svalutazioni specifiche per attività finanziarie stimate collettivamente

IAS 39, paragrafi 59 e 64; allegato V, parte 2, punto 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Svalutazioni collettive per perdite sostenute su attività finanziarie ma non riportate

IAS 39, paragrafi 59 e 64; allegato V, parte 2, punto 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.    Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1    Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzia reale e per garanzia



 

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Garanzie e garanzie reali

Riferimenti

Crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

Altri prestiti garantiti

Garanzie finanziarie ricevute

Residenziali

Non residenziali

Contante [strumenti di debito emessi]

Prestiti rimanenti

IFRS 7, paragrafo 36, lettera b)

Allegato V, parte 2, punto 81, lettera a)

Allegato V, parte 2, punto 81, lettera a)

Allegato V, parte 2, punto 81, lettera b)

Allegato V, parte 2, punto 81, lettera b)

Allegato V, parte 2, punto 81, lettera c)

010

020

030

040

050

010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 2, punto 81

 

 

 

 

 

020

di cui: altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

030

di cui: società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

040

di cui: famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

13.2    Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data della segnalazione]



 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Attività non correnti possedute per la vendita

IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)

 

020

Immobili, impianti e macchinari

IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)

 

030

Investimenti immobiliari

IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)

 

040

Strumenti di capitale e di debito

IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)

 

050

Altro

IFRS 7, paragrafo 38, lettera a)

 

060

Totale

 

 

13.3    Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate



 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Pignoramenti [attività materiali]

IFRS 7, paragrafo 36, lettera a); allegato V, parte 2, punto 84

 

14.    Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)



 

Riferimenti

Gerarchia del fair value IFRS 13, paragrafo 93, lettera b)

Variazioni del fair value (valore equo) nell'esercizio Allegato V, parte 2, punto 86

Variazione accumulata del fair value(valore equo) al lordo delle imposte Allegato V, parte 2, punto 87

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

IFRS 13, paragrafo 76

IFRS 13, paragrafo 81

IFRS 13, paragrafo 86

IFRS 13, paragrafo 81

IFRS 13, paragrafo 86 e paragrafo 93, lettera f)

IFRS 13, paragrafo 76

IFRS 13, paragrafo 81

IFRS 13, paragrafo 86

010

020

030

040

050

060

070

080

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 8, lettere h) e d); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Derivati

IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Posizioni corte

IAS 39, AG 15, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite



 

Riferimenti

Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate

Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente

Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio

Importi eliminati contabilmente a fini di capitale

Attività trasferite

Passività associate Allegato V, parte 2, punto 89

Importo del capitale in essere delle attività originarie

Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]

Valore contabile delle passività associate

Valore contabile

di cui: cartolarizzazioni

di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile

di cui: cartolarizzazioni

di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto

IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)

IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR

IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92

IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)

IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e)

IFRS 7, paragrafo 42D, lettera e); allegato V, parte 2, punti 91 e 92

 

IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f)

IFRS 7, paragrafo 42D, lettera f); allegato V, parte 2, punto 89

 

Articolo 109 del CRR; allegato V, parte 2, punto 90

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

010

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3

16.    Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

16.1    Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte



 

Esercizio corrente

 

Riferimenti

Ricavi

Costi

Allegato V, parte 2, punto 95

Allegato V, parte 2, punto 95

010

020

010

Derivati — Negoziazione

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 96

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

030

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

090

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

140

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

150

Altre attività

Allegato V, parte 1, punto 51

 

 

160

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

 

170

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

180

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

190

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

200

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

210

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

220

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

230

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

240

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

250

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

Allegato V, parte 2, punto 95

 

 

260

Altre passività

Allegato V, parte 2, punto 10

 

 

270

INTERESSE

IAS 18, paragrafo 35, lettera b); IAS 1, paragrafo 97

 

 

16.2    Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo



 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

040

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti v)-vii); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

 

16.3    Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento



 

Riferimenti

Esercizio corrente

 

010

010

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

 

020

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

030

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

050

Posizioni corte

IAS 39, AG 15, lettera b)

 

060

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

070

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

080

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

090

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

16.4.    Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio



 

Riferimenti

Esercizio corrente

 

010

010

Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera a)

 

020

Strumenti di capitale e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera b)

 

030

Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera c)

 

040

Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera d)

 

050

Derivati correlati a merci

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera e)

 

060

Altro

Allegato V, parte 2, punto 99, lettera f)

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

16.5    Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento



 

Riferimenti

Esercizio corrente

Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

Allegato V, parte 2, punto 100

010

020

010

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26

 

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punto 27

 

 

040

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32

 

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

 

16.6    Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura



 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione]

IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto i)

 

020

Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto

IFRS 7, paragrafo 24, lettera a), punto ii)

 

030

Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo derivante da coperture di flussi finanziari

IFRS 7, paragrafo 24, lettera b)

 

040

Inefficacia rilevata a prospetto di conto economico complessivo derivante da coperture di investimenti netti in gestioni estere

IFRS 7, paragrafo 24, lettera c)

 

050

UTILI O (-) PERDITE RISULTANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO

IFRS 7, paragrafo 24

 

16.7    Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie



 

Esercizio corrente

 

 

Riferimenti

Incrementi

Allegato V, parte 2, punto 102

Storni

Allegato V, parte 2, punto 102

Totale

Riduzione di valore accumulata

010

020

030

040

010

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)

 

 

 

 

020

Attività finanziarie rilevate al costo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66

 

 

 

 

030

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 67-70

 

 

 

 

040

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65

 

 

 

 

050

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafi 63-65

 

 

 

 

060

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di investimenti in filiazioni joint venture e società collegate

IAS 28, paragrafi 40-43

 

 

 

 

070

Filiazioni

IFRS 10, Appendice A

 

 

 

 

080

Joint ventures

IAS 28, paragrafo 3

 

 

 

 

090

Società collegate

IAS 28, paragrafo 3

 

 

 

 

100

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

 

 

 

110

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)

 

 

 

 

120

Investimenti immobiliari

IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)

 

 

 

 

130

Avviamento

IAS 36, paragrafo 10 b; IAS 36, paragrafi 88-99 e 124; IFRS 3, Appendice B, punto 67, lettera d), punto v)

 

 

 

 

140

Altre attività immateriali

IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)

 

 

 

 

145

Altro

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

 

 

 

150

TOTALE

 

 

 

 

 

160

Interessi attivi maturati su attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore

IFRS 7, paragrafo 20, lettera d); IAS 39, AG 93

 

 

 

 

▼M2

17.    Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1    Attività



 

Riferimenti

Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]

010

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista

IAS 1, paragrafo 54, lettera i)

 

020

Cassa

Allegato V, parte 2, punto 1

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Allegato V, parte 2, punto 2

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V, parte 2, punto 3

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14

 

060

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

 

070

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

080

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

110

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

120

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

140

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9

 

150

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

160

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

170

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

180

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

200

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

210

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

220

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

230

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

240

Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)

 

260

Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4

 

270

Attività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione

IFRS 4, IG20, lettere b)-c); allegato V, parte 2, punto 105

 

280

Attività materiali

 

 

290

Attività immateriali

IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR

 

300

Avviamento

IFRS 3, paragrafo B67, lettera d); articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR

 

310

Altre attività immateriali

IAS 38, paragrafi 8 e 118

 

320

Attività fiscali

IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)

 

330

Attività fiscali correnti

IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5

 

340

Attività fiscali differite

IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR

 

350

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 5

 

360

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 6

 

370

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6

 

17.2    Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati



 

Riferimenti

Ambito di consolidamento contabile [valore nominale]

010

010

Impegni all'erogazione di finanziamenti dati

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 57

 

020

Garanzie finanziarie date

IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58

 

030

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59

 

040

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

 

 

17.3    Passività e patrimonio netto



 

Riferimenti

Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]

010

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14-15

 

020

Derivati

IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)

 

030

Posizioni corte

IAS 39, AG 15, lettera b)

 

040

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

080

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

110

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

 

120

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

150

Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)

 

170

Passività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione

IFRS 4, paragrafo IG20, lettera a); allegato V, parte 2, punto 106

 

180

Accantonamenti

IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)

 

190

Passività fiscali

IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)

 

200

Passività fiscali correnti

IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5

 

210

Passività fiscali differite

IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR

 

220

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

IAS 32, paragrafo IE 33; IFRIC 2; allegato V, parte 2, punto 9

 

230

Altre passività

Allegato V, parte 2, punto 10

 

240

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 11

 

250

PASSIVITÀ

IAS 1, paragrafo 9, lettera b) e IG6

 

260

Capitale

IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della BAD

 

270

Sovrapprezzo azioni

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR

 

280

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Allegato V, parte 2, punti 15-16

 

290

Altro patrimonio netto

IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17

 

300

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

 

310

Utili non distribuiti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

 

320

Riserve di rivalutazione

IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8

 

330

Altre riserve

IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

340

(-) Azioni proprie

IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14, AG 36; allegato V, parte 2, punto 20

 

350

Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante

IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto ii)

 

360

(-) Acconti su dividendi

IAS 32, paragrafo 35

 

370

Partecipazioni di minoranza

IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27

 

380

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6

 

390

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1, IG6

 

18.    Informazioni su esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate



 

Riferimenti

Valore contabile lordo

Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

 

In bonis

Deteriorate

 

su esposizioni in bonis

su esposizioni deteriorate

 

Non scadute o scadute da <= 30 giorni

Scadute da > 30 giorni <= 60 giorni

Scadute da > 60 giorni <= 90 giorni

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni

Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno

di cui: in stato di default

di cui: hanno subito una riduzione di valore

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da < = 90 giorni

Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno

Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 145-162

Allegato V, parte 2, punti 145-162

Allegato V, parte 2, punto 158

Allegato V, parte 2, punto 158

Allegato V, parte 2, punto 158

Allegato V, parte 2, punti 145-162

Allegato V, parte 2, punto 159

Allegato V, parte 2, punto 159

Allegato V, parte 2, punto 159

Allegato V, parte 2, punto 159

Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61

IAS 39, punti 58-70

Allegato V, parte 2, punto 46

Allegato V, parte 2, punto 161

Allegato V, parte 2, punto 161

Allegato V, parte 2, punti 159 e 161

Allegato V, parte 2, punti 159 e 161

Allegato V, parte 2, punti 159 e 161

Allegato V, parte 2, punti 159 e 161

Allegato V, parte 2, punto 162

Allegato V, parte 2, punto 162

010

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

di cui: piccole e medie imprese (PMI)

SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

di cui: beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

di cui: crediti ipotecari residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) e e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE

Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE

Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) e e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all'erogazione di finanziamenti dati

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanzie finanziarie date

IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Allegato V, parte 2, punto 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza



 

Riferimenti

Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute

 

Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza

 

su esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza

su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza

 

Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni

Rifinanziamento

di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova

 

Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni

Rifinanziamento

di cui: in stato di default

di cui: hanno subito una riduzione di valore

di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza

 

Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni

Rifinanziamento

Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Allegato V, parte 2, punti 45, 109, 163-182

Allegato V, parte 2, punti 145-162

Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a), e punti 177, 178 e 182

Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b), e punti 177, 178, 181 e 182

Allegato V, parte 2, punto 176, lettera b), e punti 177 e 180

Allegato V, parte 2, punti 145-162

Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180 e 182

Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-182

Articolo 178 del CRR; allegato V, parte 2, punto 61

IAS 39, punti 58-70

Allegato V, parte 2, punto 172, lettera a) e punti 157

Allegato V, parte 2, punti 46 e 183

Allegato V, parte 2, punti 145-183

Allegato V, parte 2, punti 145-183

Allegato V, parte 2, punto 164, lettera a) e punti 179, 180, 182 e 183

Allegato V, parte 2, punto 164, lettera b) e punti 179-183

Allegato V, parte 2, punto 162

Allegato V, parte 2, punto 162

010

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

di cui: piccole e medie imprese (PMI)

SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

di cui: beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

di cui: crediti ipotecari residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V, parte 1, punto 13, lettere d) e e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE

Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b) e c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE

Allegato V, parte 1, punto 13, lettere b), c), d) e e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all'erogazione di finanziamenti dati

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3

20.    Disaggregazione geografica

20.1    Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività



 

Riferimenti

Valore contabile

Attività nazionali

Attività non nazionali

Allegato V, parte 2, punto 107

Allegato V, parte 2, punto 107

010

020

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista

IAS 1, paragrafo 54, lettera i)

 

 

020

Cassa

Allegato V, parte 2, punto 1

 

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Allegato V, parte 2, punto 2

 

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V, parte 2, punto 3

 

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e AG14

 

 

060

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

 

 

070

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

 

110

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

120

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

140

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9

 

 

150

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

160

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

170

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

180

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

200

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

210

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

 

220

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

230

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

240

Derivati — contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)

 

 

260

Attività materiali

 

 

 

270

Attività immateriali

IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR

 

 

280

Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4

 

 

290

Attività fiscali

IAS 1, paragrafo 54, lettere n)-o)

 

 

300

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 5

 

 

310

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38

 

 

320

ATTIVITÀ

IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IG 6

 

 

▼M2

21.    Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo



 

Riferimenti

Valore contabile

Allegato V, parte 2, punti 110-111

010

010

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16, paragrafo 6; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)

 

020

Modello della rideterminazione del valore

IAS 17, paragrafo 49; IAS 16, paragrafi 31 e 73, lettere a) e d)

 

030

Modello del costo

IAS 17, paragrafo 49; IAS 16, paragrafi 30 e 73, lettere a) e d)

 

040

Investimenti immobiliari

IAS 40, paragrafo IN5; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)

 

050

Modello del fair value (valore equo)

IAS 17, paragrafo 49; IAS 40, paragrafi 33-55, e paragrafo 76

 

060

Modello del costo

IAS 17, paragrafo 49; IAS 40, paragrafi 56 e 79, lettera c)

 

070

Altre attività immateriali

IAS 38, paragrafi 8 e 118

 

080

Modello della rideterminazione del valore

IAS 17, paragrafo 49; IAS 38, paragrafi 75-87, e paragrafo 124, lettera a), punto ii)

 

090

Modello del costo

IAS 17, paragrafo 49; IAS 38, paragrafo 74

 

22.    Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio

22.1    Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività



 

Riferimenti

IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)

Esercizio corrente

010

010

Ricavi da commissioni e compensi

Allegato V, parte 2, punti 113-115

 

020

Titoli

 

 

030

Emissioni

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera a)

 

040

Ordini di trasferimento

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera b)

 

050

Altro

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera c)

 

060

Compensazione e regolamento

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera d)

 

070

Gestione di attività

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)

 

080

Custodia [per tipo di cliente]

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)

 

090

Investimento collettivo

 

 

100

Altro

 

 

110

Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); allegato V, parte 2, punto 117, lettera c)

 

120

Operazioni fiduciarie

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); allegato V, parte 2, punto 117, lettera d)

 

130

Servizi di pagamento

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera e); Allegato V, parte 2, punto 117, lettera e)

 

140

Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera f)

 

150

Investimento collettivo

 

 

160

Prodotti assicurativi

 

 

170

Altro

 

 

180

Finanza strutturata

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera f)

 

190

Gestione di attività di cartolarizzazione

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera g)

 

200

Impegni all'erogazione di finanziamenti dati

IAS 39, paragrafo 47, lettera d), punto ii); allegato V, parte 2, punto 116, lettera h)

 

210

Garanzie finanziarie date

IAS 39, paragrafo 47, lettera c), punto ii); allegato V, parte 2, punto 116, lettera h)

 

220

Altro

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera j)

 

230

(Costi per commissioni e compensi)

Allegato V, parte 2, punti 113-115

 

240

(Compensazione e regolamento)

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera d)

 

250

(Custodia)

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)

 

260

(Gestione di attività di cartolarizzazione)

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera g)

 

270

(Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti)

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera i)

 

280

(Garanzie finanziarie ricevute)

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera i)

 

290

(Altro)

Allegato V, parte 2, punto 116, lettera j)

 

22.2    Attività interessate dai servizi forniti



 

Riferimenti

Importo delle attività interessate dai servizi forniti

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera g)

010

010

Gestioni di attività [per tipo di cliente]

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)

 

020

Investimento collettivo

 

 

030

Fondi pensionistici

 

 

040

Portafogli di clienti gestiti su base discrezionale

 

 

050

Altri veicoli di investimento

 

 

060

Attività in custodia [per tipo di cliente]

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera b)

 

070

Investimento collettivo

 

 

080

Altro

 

 

090

di cui: affidati ad altri soggetti

 

 

100

Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera c)

 

110

Operazioni fiduciarie

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera d)

 

120

Servizi di pagamento

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera e)

 

130

Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera f)

 

140

Investimento collettivo

 

 

150

Prodotti assicurativi

 

 

160

Altro

 

 

30.    Attività fuori bilancio: interessi in entità strutturate non consolidate

30.1    Interessi in entità strutturate non consolidate



 

Riferimenti

Valore contabile delle attività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale

di cui: supporto di liquidità utilizzato

Fair value (valore equo) del supporto di liquidità utilizzato

Valore contabile delle passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale

Importo nominale degli elementi fuori bilancio forniti dall'ente segnalante

di cui: importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti dati

perdite subite dall'ente segnalante nell’esercizio corrente

IFRS 12, paragrafo 29, lettera a)

IFRS 12, paragrafo 29, lettera a); allegato V, parte 2, punto 118

 

IFRS 12, paragrafo 29, lettera a)

IFRS 12, paragrafo B26, lettera e)

 

IFRS 12, paragrafo B26, lettera b)

010

020

030

040

050

060

070

010

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2    Disaggregazione degli interessi in entità strutturate non consolidate per natura delle attività



Per natura delle attività

Riferimenti

Società veicolo di cartolarizzazione

Gestione di attività

Altre attività

Articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del CRR

Allegato V, parte 2, punto 117, lettera a)

Valore contabile

IFRS 12, paragrafo 28 e B6, lettera a)

010

020

030

010

Attività finanziarie selezionate rilevate nello stato patrimoniale dell'ente segnalante

IFRS 12, paragrafo 29, lettere a) e b)

 

 

 

021

di cui: deteriorate

Allegato V, parte 2 145-162

 

 

 

030

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

040

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

050

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

060

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

070

Strumenti di capitale e passività finanziarie selezionati rilevati nello stato patrimoniale dell'ente segnalante

IFRS 12, paragrafo 29, lettere a) e b)

 

 

 

080

Strumenti di capitale emessi

IAS 32, paragrafo 4

 

 

 

090

Derivati

IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)

 

 

 

100

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

110

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

 

 

Importo nominale

120

Elementi fuori bilancio forniti dall'ente segnalante

IFRS 12, paragrafo B26, lettera e)

 

 

 

131

di cui: deteriorati

Allegato V, parte 2 145-162

 

 

 

31.    Parti correlate

31.1    Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da



 

Riferimenti

Saldi in essere

Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole

Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo

Società collegate e joint venture

Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre

Altre parti correlate

IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)

IAS 24, paragrafo 19, lettera c); allegato V, parte 2, punto 120

IAS 24, paragrafo 19, lettera e); allegato V, parte 2, punto 120

IAS 24, paragrafo 19, lettera f)

IAS 24, paragrafo 19, lettera g)

Allegato V, parte 2, punto 120

010

020

030

040

050

010

Attività finanziarie selezionate

IAS 24, paragrafo 18, lettera b)

 

 

 

 

 

020

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

030

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

050

di cui: attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore

 

 

 

 

 

 

060

Passività finanziarie selezionate

IAS 24, paragrafo 18, lettera b)

 

 

 

 

 

070

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

 

 

080

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

 

 

 

090

Importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti, delle garanzie finanziarie e di altri impegni dati

IAS 24, paragrafo 18, lettera b); allegato V, parte 2, punto 62

 

 

 

 

 

100

di cui: in stato di default

IAS 24, paragrafo 18, lettera b); allegato V, parte 2, punto 61

 

 

 

 

 

110

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

IAS 24, paragrafo 18, lettera b); allegato V, parte 2, punti 63 e 121

 

 

 

 

 

120

Importo nozionale dei derivati

Allegato V, parte 2, punti 70-71

 

 

 

 

 

130

Svalutazioni e accantonamenti per strumenti di debito che hanno subito una riduzione di valore e garanzie e impegni in stato di default [da sostituire con «Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito» per la segnalazione di esposizioni deteriorate definitive]

IAS 24, paragrafo 18, lettera c)

 

 

 

 

 

31.2    Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con



 

Riferimenti

Esercizio corrente

Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole

Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo

Società collegate e joint venture

Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre

Altre parti correlate

IAS 24, paragrafo 19, lettere a) e b)

IAS 24, paragrafo 19, lettera c)

IAS 24, paragrafo 19, lettere d) ed e)

IAS 24, paragrafo 19, lettera f)

IAS 24, paragrafo 19, lettera g)

Allegato V, parte 2, punto 120

010

020

030

040

050

010

Interessi attivi

IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21

 

 

 

 

 

020

Interessi passivi

IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21

 

 

 

 

 

030

Ricavi da dividendi

IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28

 

 

 

 

 

040

Ricavi da commissioni e compensi

IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)

 

 

 

 

 

050

Spese per commissioni e compensi

IAS 24, paragrafo 18, lettera a); IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)

 

 

 

 

 

060

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IAS 24, paragrafo 18, lettera a)

 

 

 

 

 

070

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie

IAS 24, paragrafo 18, lettera a); allegato V, parte 2, punto 122

 

 

 

 

 

080

Aumento o (-) diminuzione nell’esercizio delle riduzioni di valore e degli accantonamenti per strumenti di debito che hanno subito una riduzione di valore e per le garanzie e gli impegni in stato di default

IAS 24, paragrafo 18, lettera d)

 

 

 

 

 

40.    Struttura del gruppo

40.1    Struttura del gruppo: «entità per entità»



Codice LEI

Codice dell’entità

Denominazione dell’entità

Data di entrata

Capitale azionario

Patrimonio netto della partecipata

Attività totali della partecipata

Utile o (-) perdita della partecipata

Residenza della partecipata

Settore della partecipata

Codice NACE

Interessenze accumulate [%]

Diritti di voto [%]

Struttura del gruppo [rapporti]

Trattamento contabile [gruppo contabile]

Trattamento contabile [gruppo CRR]

Valore contabile

Costo di acquisizione

Avviamento in relazione alla partecipata

Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni pubbliche dei prezzi

Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera a)

Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera b)

IFRS 12, paragrafo 12, lettera a), paragrafo 21, lettera a), punto i); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera c)

Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera d)

Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera e)

IFRS 12, B12, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)

IFRS 12, B12, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)

IFRS 12, B12, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera f)

IFRS 12, paragrafo 12, lettera b), paragrafo 21, lettera a), punto iii); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera g)

Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera h)

Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera i)

IFRS 12, paragrafo 21, punto iv); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera j)

IFRS 12, paragrafo 21, punto iv); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera k)

IFRS 12, paragrafo 10, lettera a), punto i); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera l)

IFRS 12, paragrafo 21, lettera b); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera m)

Articolo 18 del CRR; allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera n)

Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera o)

Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera p)

Allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera q)

IFRS 12, paragrafo 21, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 123 e punto 124, lettera r)

010

020

030

040

050

060

070

080

090

095

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2    Struttura del gruppo: «strumento per strumento»



Codice del titolo

Codice dell’entità

Codice LEI della società di partecipazione

Codice della società di partecipazione

Denomi-nazione della società di partecipa-zione

Interessenze accumulate (%)

Valore contabile

Costo di acquisizione

Allegato V, parte 2, punto 125, lettera a)

Allegato V, parte 2, punto 124. lettera b), e punto 125, lettera c)

 

Allegato V, parte 2, punto 125, lettera b)

 

Allegato V, parte 2, punto 124, lettera j), e punto 125, lettera c)

Allegato V, parte 2, punto 124, lettera o), e punto 125, lettera c)

Allegato V, parte 2, punto 124, lettera p), e punto 125, lettera c)

010

020

030

040

050

060

070

080

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    Fair value (valore equo)

41.1    Gerarchia del fair value: strumenti finanziari a costo ammortizzato



ATTIVITÀ

Riferimenti

Fair value (valore equo)

Gerarchia del fair value

IFRS 13, paragrafo 93, lettera b), BC216

IFRS 7, paragrafi 25-26

Livello 1

IFRS 13, paragrafo 76

Livello 2

IFRS 13, paragrafo 81

Livello 3

IFRS 13, paragrafo 86

010

020

030

040

010

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

 

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

040

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

 

 

 

050

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

060

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

070

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

 

 

 

 

080

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

 

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

 

 

41.2    Ricorso all’opzione del fair value (valore equo)



 

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Riferimenti

Valore contabile

Asimmetria contabile

Valutazione in base al fair value (valore equo)

Contratti ibridi

IFRS 7, B5, lettera a)

IAS 39, paragrafo 9, lettera b), punto i)

IAS 39, paragrafo 9, lettera b), punto ii)

IAS 39, paragrafi 11A-12

ATTIVITÀ

010

020

030

010

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

020

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

030

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

PASSIVITÀ

 

 

 

 

050

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

060

Depositi

Allegato 2, parte 2, punto 9, del regolamento BCE/2008/32; allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

070

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

 

080

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

 

41.3    Strumenti finanziari ibridi non designati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo



 

Parte restante dei contratti ibridi separabili [non designati al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo]

Riferimenti

Valore contabile

ATTIVITÀ FINANZIARIE

010

010

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 129

 

020

Disponibili per la vendita [contratti primari]

IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130

 

030

Finanziamenti e crediti [contratti primari]

IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130

 

040

Investimenti posseduti fino a scadenza [contratti primari]

IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130

 

PASSIVITÀ FINANZIARIE

 

 

050

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 129

 

060

Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato [contratti primari]

IAS 39, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 130

 

42.    Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione



 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16, paragrafo 6; IAS 16, paragrafo 29; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)

 

020

Modello della rideterminazione del valore

IAS 16, paragrafo 31, e paragrafo 73, lettere a) e d)

 

030

Modello del costo

IAS 16, paragrafo 30, e paragrafo 73, lettere a) e d)

 

040

Investimenti immobiliari

IAS 40, paragrafi 5 e 30; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)

 

050

Modello del fair value (valore equo)

IAS 40, paragrafi 33-55, e paragrafo 76

 

060

Modello del costo

IAS 40, paragrafo 56, e paragrafo 79, lettera c)

 

070

Altre attività immateriali

IAS 38, paragrafi 8, 118 e 122; allegato V, parte 2, punto 132

 

080

Modello della rideterminazione del valore

IAS 38, paragrafi 75-87, e paragrafo 124, lettera a), punto ii)

 

090

Modello del costo

IAS 38, paragrafo 74

 

43.    Accantonamenti



 

Riferimenti

Valore contabile

Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro

Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

Ristrutturazioni

Questioni giuridiche pendenti e contenzioso tributario

Impegni e garanzie dati

Altri accantona-menti

Totale

IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 7

IAS 19, paragrafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8

IAS 37, paragrafi 70-83

IAS 37, appendice C, 6-10

IAS 37, appendice C, 9; IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 47, lettere c) e d), BC 15, AG 4

IAS 37, paragrafo 14

 

010

020

030

040

050

060

070

010

Saldo di apertura [valore contabile a inizio esercizio]

IAS 37, paragrafo 84, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Accantonamenti aggiuntivi, inclusi aumenti degli accantonamenti esistenti

IAS 37, paragrafo 84, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

030

(-) Importi utilizzati

IAS 37, paragrafo 84, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

040

(-) Importi non utilizzati e stornati durante l’esercizio

IAS 37, paragrafo 84, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Incremento dell'importo attualizzato [dovuto al passare del tempo] ed effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione

IAS 37, paragrafo 84, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Altri movimenti

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Saldo di chiusura [valore contabile a fine esercizio]

IAS 37, paragrafo 84, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

44.    Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti

44.1    Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti



 

Riferimenti

Importo

010

010

Fair value (valore equo) delle attività dei piani a benefici definiti

IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto i) e paragrafo 142

 

020

di cui: strumenti finanziari emessi dall'ente

IAS 19, paragrafo 143

 

030

Strumenti di capitale

IAS 19, paragrafo 142, lettera b)

 

040

Strumenti di debito

IAS 19, paragrafo 142, lettera c)

 

050

Immobili

IAS 19, paragrafo 142, lettera d)

 

060

Altre attività dei piani a benefici definiti

 

 

070

Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti

IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto ii)

 

080

Effetto del massimale di attività

IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto iii)

 

090

Attività nette dei benefici definiti [valore contabile]

IAS 19, paragrafo 63; allegato V, parte 2, punto 136

 

100

Accantonamenti per pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro [valore contabile]

IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 7

 

110

Voce per memoria: fair value (valore equo) di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività

IAS 19, paragrafo 140, lettera b)

 

44.2    Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti



 

Riferimenti

Obbligazioni per benefici definiti

010

010

Saldo di apertura [valore attuale]

IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto ii)

 

020

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti

IAS 19, paragrafo 141, lettera a)

 

030

Interessi passivi

IAS 19, paragrafo 141, lettera b)

 

040

Contributi versati

IAS 19, paragrafo 141, lettera f)

 

050

Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche

IAS 19, paragrafo 141, lettera c), punto ii)

 

060

Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie

IAS 19, paragrafo 141, lettera c), punto iii)

 

070

Aumento o (-) diminuzione dei tassi di cambio

IAS 19, paragrafo 141, lettera e)

 

080

Benefici erogati

IAS 19, paragrafo 141, lettera g)

 

090

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate, compresi utili e perdite al momento dell'estinzione

IAS 19, paragrafo 141, lettera d)

 

100

Aumento o (-) diminuzione derivante da aggregazioni aziendali o dismissioni

IAS 19, paragrafo 141, lettera h)

 

110

Altri aumenti o (-) diminuzioni

 

 

120

Saldo di chiusura [valore attuale]

IAS 19, paragrafo 140, lettera a), punto ii); allegato V, parte 2, punto 138

 

44.3    Voci per memoria [relative alle spese di personale]



 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Pensioni e spese simili

Allegato V, parte 2, punto 139, lettera a)

 

020

Pagamenti basati su azioni

IFRS 2, paragrafo 44; allegato V, parte 2, punto 139, lettera b)

 

45.    Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

45.1    Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie misurate al valore equo rilevato a prospetto di conto economico complessivo per portafoglio contabile



 

Riferimenti

Esercizio corrente

Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

010

020

010

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

 

 

020

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

 

 

030

UTILI O (-) PERDITE DERIVANTI DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE MISURATE AL VALORE EQUO RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i)

 

 

45.2    Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita



 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

020

Investimenti immobiliari

IAS 40, paragrafo 69; IAS 1, paragrafo 34, lettera a) e paragrafo 98, lettera d)

 

030

Attività immateriali

IAS 38, paragrafi 113-115A; IAS 1, paragrafo 34, lettera a)

 

040

Altre attività

IAS 1, paragrafo 34, lettera a)

 

050

UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

IAS 1, paragrafo 34

 

45.3    Altri ricavi e costi operativi



 

Riferimenti

Ricavi

Costi

010

020

010

Variazioni del fair value (valore equo) di attività materiali misurate in conformità al modello del fair value (valore equo)

IAS 40, paragrafo 76, lettera d); allegato V, parte 2, punto 141

 

 

020

Investimenti immobiliari

IAS 40, paragrafo 75, lettera f); allegato V, parte 2, punto 141

 

 

030

Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari

IAS 17, paragrafi 50 e 51, e paragrafo 56, lettera b); Allegato V, parte 2, punto 142

 

 

040

Altro

Allegato V, parte 2, punto 143

 

 

050

ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI

Allegato V, parte 2, punti 141-142

 

 

▼M3

46.    Prospetto delle variazioni di patrimonio netto



Fonti di variazioni del patrimonio netto

Riferimenti

Capitale

Sovrapprezzo azioni

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Altro patrimonio netto

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Utili non distribuiti

Riserve di rivalutazione

IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera r)

IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 78, lettera e)

IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punti 15-16

IAS 1, paragrafo 106; allegato V, parte 2, punto 17

IAS 1, paragrafo 106

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

IFRS 1, paragrafo 30, D5-D8

010

020

030

040

050

060

070

010

Saldo di apertura [prima della rideterminazione]

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effetti della correzione di errori

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42

 

 

 

 

 

 

 

030

Effetti delle variazioni delle politiche contabili

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22

 

 

 

 

 

 

 

040

Saldo di apertura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Emissione di azioni ordinarie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

060

Emissione di azioni privilegiate

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

070

Emissione di altri strumenti di capitale

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

080

Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversione del debito in azioni

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

100

Riduzione di capitale

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendi

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

120

Acquisto di azioni proprie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

130

Vendita o cancellazione di azioni proprie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

140

Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

150

Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

160

Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

170

Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

180

Pagamenti basati su azioni

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10

 

 

 

 

 

 

 

190

Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

200

Totale del conto economico complessivo per l'esercizio

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

210

Saldo di chiusura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonti di variazioni del patrimonio netto

Riferimenti

Altre riserve

(-) Azioni proprie

Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell'impresa madre (-) Acconti su dividendi

(-) Acconti su dividendi

Partecipazioni di minoranza

Totale

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Altre posizioni

IAS 1, paragrafo 106, e paragrafo 54, lettera c)

IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafi 33 e 34; allegato V, parte 2, punto 20

IAS 1, paragrafo 106, lettera a) e paragrafo 83, lettera a), punto ii)

IAS 1, paragrafo 106; IAS 32, paragrafo 35

IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28

IAS 27, paragrafi 27-28 IAS 1, paragrafo 54, lettera q) e paragrafo 106, lettera a); IAS 27, paragrafi 27-28

IAS 1, paragrafo 9, lettera c), IG6

080

090

100

110

120

130

140

010

Saldo di apertura [prima della rideterminazione]

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effetti della correzione di errori

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 8, paragrafo 42

 

 

 

 

 

 

 

030

Effetti delle variazioni delle politiche contabili

IAS 1, paragrafo 106, lettera b); IAS 1, IG6; IAS 8, paragrafo 22

 

 

 

 

 

 

 

040

Saldo di apertura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Emissione di azioni ordinarie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

060

Emissione di azioni privilegiate

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

070

Emissione di altri strumenti di capitale

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

080

Esercizio o scadenza di altri strumenti di capitale emessi

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversione del debito in azioni

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

100

Riduzione di capitale

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendi

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 35; IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

120

Acquisto di azioni proprie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

130

Vendita o cancellazione di azioni proprie

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IAS 32, paragrafo 33

 

 

 

 

 

 

 

140

Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

150

Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

160

Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

170

Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii)

 

 

 

 

 

 

 

180

Pagamenti basati su azioni

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punto iii); IFRS 2, paragrafo 10

 

 

 

 

 

 

 

190

Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto

IAS 1, paragrafo 106, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

200

Totale del conto economico complessivo per l'esercizio

IAS 1, paragrafo 106, lettera d), punti i)-ii); IAS 1, paragrafo 81A, lettera c); IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

210

Saldo di chiusura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M2




ALLEGATO IV

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE ALLE DISCIPLINE CONTABILI NAZIONALI



MODELLI FINREP PER I GAAP

NUMERO DEL MODELLO

CODICE DEL MODELLO

NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI

 

 

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

F 01.01

Stato patrimoniale: attività

1.2

F 01.02

Stato patrimoniale: passività

1.3

F 01.03

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

F 02.00

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

3

F 03.00

Prospetto di conto economico complessivo

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

F 04.01

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

F 04.02

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

F 04.03

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

F 04.04

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

F 04.05

Attività finanziarie subordinate

4.6

F 04.06

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie per negoziazione

4.7

F 04.07

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.8

F 04.08

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

4.9

F 04.09

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

4.10

F 04.10

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

5

F 05.00

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

6

F 06.00

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE

7

F 07.00

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

F 08.01

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

F 08.02

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

F 09.01

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

F 09.02

Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

F 10.00

Derivati - Negoziazione

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

F 11.01

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

11.2

F 11.02

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

12

F 12.00

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

F 13.01

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie

13.2

F 13.02

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data della segnalazione]

13.3

F 13.03

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate

14

F 14.00

Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

15

F 15.00

Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

16.1

F 16.01

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.2

F 16.02

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento

16.3

F 16.03

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento

16.4

F 16.04

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio

16.5

F 16.05

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo per strumento

16.6

F 16.06

Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

16.7

F 16.07

Riduzione di valore di attività finanziarie e non finanziarie