02014R0651 — IT — 01.07.2023 — 006.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1084 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2017 |
L 156 |
1 |
20.6.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 |
L 215 |
3 |
7.7.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/452 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2021 |
L 89 |
1 |
16.3.2021 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1237 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2021 |
L 270 |
39 |
29.7.2021 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/917 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2023 |
L 119 |
159 |
5.5.2023 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2023/1315 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2023 |
L 167 |
1 |
30.6.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
INDICE |
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CAPO I |
Disposizioni comuni |
CAPO II |
Controllo |
CAPO III |
Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti |
Sezione 1 — |
Aiuti a finalità regionale |
Sezione 2 — |
Aiuti alle PMI |
SEZIONE 2 bis — |
Aiuti per la cooperazione territoriale europea |
Sezione 3 — |
Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti |
Sezione 4 — |
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione |
Sezione 5 — |
Aiuti alla formazione |
Sezione 6 — |
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità |
Sezione 7 — |
Aiuti per la tutela dell'ambiente |
Sezione 8 — |
Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali |
Sezione 9 — |
Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote |
Sezione 10 — |
Aiuti per le infrastrutture a banda larga |
Sezione 11 — |
Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio |
Sezione 12 — |
Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali |
Sezione 13 — |
Aiuti per le infrastrutture locali |
Sezione 14 — |
Aiuti a favore degli aeroporti regionali |
Sezione 15 — |
Aiuti a favore dei porti |
Sezione 16 — |
Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU |
CAPO IV |
Disposizioni finali |
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
aiuti a finalità regionale;
aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
aiuti per la tutela dell'ambiente;
aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
aiuti alla formazione;
aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
aiuti per le infrastrutture a banda larga;
aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
aiuti per le infrastrutture locali;
aiuti a favore degli aeroporti regionali;
aiuti a favore dei porti;
aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e
aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.
Il presente regolamento non si applica:
ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2 (ad eccezione degli articoli 19 quater e 19 quinquies), 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del capo III, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 200 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 200 milioni di EUR sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l'applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione;
a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
Il presente regolamento non si applica:
agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), ad eccezione di:
agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità, degli aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), degli aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, degli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater e degli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;
agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio ( 5 );
alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13.
Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.
Il presente regolamento non si applica:
ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all’articolo 19 ter della sezione 2 bis, e alla sezione 16 del capo III;
agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all’avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all’articolo 19 ter, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell’articolo 56 septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
«piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
«lavoratore con disabilità»:
chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
«lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
aver superato i 50 anni di età;
essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
«trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;
«costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:
costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;
costi di assicurazione del carico;
imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;
«regioni remote»: le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;
«commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
«produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
«trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
«regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultraperiferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultraperiferica;
«carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ( 6 );
«aiuti individuali»:
aiuti ad hoc; e
gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
«regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
«piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;
«aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
«obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;
«importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula:
importo di aiuto corretto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)
dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di EUR; B è la parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di EUR e 110 milioni di EUR; C è la parte dei costi ammissibili superiore a 110 milioni di EUR;
«anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
«equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
«avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
«grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
«regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
«intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
«zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale che è stata approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato ed è in vigore al momento della concessione dell'aiuto;
«data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
«attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
«attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
«costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
«aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa a un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;
«infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;
«intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento privati, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;
«viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;
«congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;
«finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;
«procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;
«risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;
«alle normali condizioni di mercato» (arm's length): una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato;
«scritto»: qualsiasi forma di documento scritto, compresi i documenti elettronici, a condizione che tali documenti elettronici siano riconosciuti equivalenti a norma delle procedure amministrative e della legislazione applicabili nello Stato membro interessato;
Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale
▼M6 —————
«aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;
«aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa, comprese categorie di spese quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma esclusi i costi di ammortamento e i costi di finanziamento relativi a un investimento che ha beneficiato dell'aiuto;
«settore siderurgico»: la produzione di uno o più degli elementi seguenti:
ghisa grezza e ferro-leghe:
prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:
prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:
prodotti finiti a freddo:
tubi:
«lignite»: lignite di basso rango «C» o orto-lignite e lignite di basso rango «B» o meta-lignite, quali definite dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
▼M6 —————
«settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2), istituita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ):
NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.39 Funzionamento di teleferiche, funicolari, impianti di risalita e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani, 49.42 Servizi di trasloco, 49.5 Trasporto mediante condotte;
NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;
«regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;
«attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
NACE 55: servizi di alloggio;
NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
«completamento dell'investimento»: momento in cui l'investimento è considerato completato dalle autorità nazionali o, in assenza di tale circostanza, tre anni dopo l'inizio dei lavori;
«zone scarsamente popolate»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;
«zone a bassissima densità demografica»: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;
«investimento iniziale»:
investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.
L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;
«attività uguali o simili»: attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 (NACE Rev. 2);
«investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica»:
investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione.
La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;
«grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;
«punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;
«punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;
«zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, le zone scarsamente popolate o le zone a bassissima densità demografica;
«mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;
«fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;
«gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;
«progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;
«strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;
«contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;
«delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI
«posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;
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Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti
«investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
«garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;
«tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;
«uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);
«dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
«investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;
«investitore privato indipendente»: investitore privato e indipendente, secondo la definizione di cui al presente punto. Investitori «privati»: investitori che, indipendentemente dal loro assetto proprietario, perseguono un interesse puramente commerciale, utilizzano risorse proprie e sostengono interamente il rischio relativo al proprio investimento. In particolare, rientrano in tale categoria: enti creditizi che investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, i veicoli di gestione di un patrimonio familiare (family office) e «business angels», investitori aziendali, compagnie di assicurazione, fondi pensionistici, istituzioni accademiche e le persone fisiche che svolgono o meno un'attività economica. Non saranno considerati investitori privati ai fini della presente definizione: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione (banca di promozione nazionale o altro istituto di promozione). Investitore «indipendente»: un investitore privato che non partecipa al capitale dell'impresa ammissibile in cui investe. Nel contesto di investimenti ulteriori, un investitore rimane «indipendente» se è stato considerato un investitore indipendente in un investimento precedente. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, di tale nuova società sono considerati indipendenti dalla stessa;
«persona fisica»: ai fini degli articoli 21 bis e 23, una persona diversa da un'entità giuridica e che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
«investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;
«prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;
«PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;
«investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;
«capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;
«entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro a livello centrale, regionale o locale per svolgere attività di sviluppo o promozione (una banca di promozione o un altro istituto di promozione). L'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) o dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) o dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), a seconda dei casi;
«impresa innovativa»: un'impresa che soddisfa una delle condizioni seguenti:
può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
i suoi costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;
nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha ricevuto un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da parte del Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017) 7124 ( 12 ) della Commissione o all'articolo 2, punto 23), e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ); oppure ii) ha ricevuto un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695;
nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha partecipato a un'azione dell'iniziativa spaziale della Commissione «CASSINI» (ad esempio acceleratore d'impresa (Business Accelerator) o abbinamento (Matchmaking) ( 14 ); ii) ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (CASSINI Seed and Growth Funding Facility) oppure dell'iniziativa ISEP (InnovFin Space Equity Pilot); iii) ha ricevuto un premio CASSINI; iv) ha beneficiato di un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/695 nel settore della ricerca spaziale e grazie a tale finanziamento ha potuto creare una start-up; v) è stata finanziata in qualità di beneficiaria di un'azione di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ); oppure vi) è stata finanziata nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in conformità del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio) ( 16 );
«piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), in cui almeno il 50 % degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione è emesso da PMI;
«prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;
Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
«ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
«ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud).
La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
«sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
«studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
«spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;
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«collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
«applicazioni non relative alla difesa»: ai fini dell'articolo 25 sexies, applicazioni di prodotti diversi dai prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 );
«infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ( 19 );
«poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli dell’innovazione digitale, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici), volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione, ad esempio con mezzi digitali, attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo. I poli dell'innovazione digitale, compresi i poli europei dell'innovazione digitale finanziati nell'ambito del programma Europa digitale gestito a livello centrale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ), sono entità il cui obiettivo è stimolare un'ampia diffusione di tecnologie digitali quali l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'edge computing, il calcolo ad alte prestazioni e la cibersicurezza da parte dell'industria (in particolare da parte delle PMI) e delle organizzazioni del settore pubblico. I poli dell'innovazione digitale possono essere considerati essi stessi un polo di innovazione ai fini del presente regolamento;
«personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
«servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
«servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
«innovazione dell'organizzazione»: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
«innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
«distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;
«infrastrutture di prova e di sperimentazione»: strutture, impianti, capacità e risorse, quali banchi di prova, linee pilota, dimostratori, impianti di prova o laboratori viventi, e relativi servizi di sostegno, che sono utilizzati prevalentemente da imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziate con fondi pubblici è aperto a diversi utenti e deve essere concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche ( 21 );
Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità
«lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;
«posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;
Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente
«tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;
«norma dell'Unione»:
una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese; o
l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ), e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione;
«infrastruttura di ricarica»: infrastruttura fissa o mobile che fornisce energia elettrica a veicoli o attrezzature mobili di terminal o attrezzature mobili di assistenza a terra;
«infrastruttura di rifornimento»: infrastruttura fissa o mobile che fornisce idrogeno a veicoli o attrezzature mobili di terminal o attrezzature mobili di assistenza a terra;
«idrogeno rinnovabile»: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 );
«energia rinnovabile»: energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;
«ricarica intelligente»: operazione di ricarica nella quale l'intensità dell'elettricità fornita alla batteria è regolata in tempo reale sulla base di informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;
«veicolo pulito» :
relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada: un veicolo pulito quale definito all'articolo 4, punto 4), lettera a), della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 );
relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada:
relativamente alle navi destinate alla navigazione interna:
relativamente alle navi destinate alla navigazione marittima:
relativamente al materiale rotabile ferroviario: materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 quando è utilizzato su un binario dotato della necessaria infrastruttura e che utilizza un motore di tipo convenzionale quando tale infrastruttura non è disponibile (bimodale);
«veicolo a emissioni zero»:
relativamente ai veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli: un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ) con emissioni di CO2 allo scarico pari a zero, calcolate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;
relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada: un veicolo delle categorie M1, M2 o N1 con emissioni di CO2 allo scarico pari a zero, come determinato a norma delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ( 27 );
relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada: un veicolo pesante a emissioni zero quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2009/33/CE;
relativamente alle navi destinate alla navigazione interna: una nave destinata alla navigazione interna, adibita al trasporto di passeggeri o merci, con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;
relativamente alle navi destinate alla navigazione marittima: una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, per operazioni portuali o per attività ausiliarie con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;
relativamente al materiale rotabile ferroviario: materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;
«veicolo»:
un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L;
una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci;
materiale rotabile;
aeromobili;
«attrezzature mobili di assistenza a terra»: attrezzature mobili utilizzate nelle attività di assistenza al trasporto aereo o marittimo;
«attrezzature mobili di terminal»: attrezzature mobili utilizzate per il carico, lo scarico e il trasbordo di merci e unità di carico intermodali nonché per il trasporto di merci all'interno dell'area del terminal;
«efficienza energetica»: l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 28 );
«energia primaria»: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
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«digitalizzazione»: adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;
«predisposizione all'intelligenza» (smart readiness): capacità degli edifici o delle unità immobiliari di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante, anche ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il proprio funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;
«piccola impresa a media capitalizzazione»: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I, e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR; diverse entità sono considerate come un'unica impresa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell'articolo 56 septies, una piccola impresa a media capitalizzazione è un'impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità;
«risparmio energetico»: risparmio energetico quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2012/27;
«progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;
«fondo per l'efficienza energetica»: veicolo speciale di investimento istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. I fondi per l'efficienza energetica sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;
«gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;
«cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ( 29 );
«cogenerazione» o «produzione combinata di calore e di elettricità»: cogenerazione quale definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva 2012/27/UE;
«cogenerazione basata su fonti di energia rinnovabile»: cogenerazione che utilizza il 100 % di energia da fonti rinnovabili per la produzione di calore e di elettricità;
«pompa di calore»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;
«energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, quale definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. L'energia da fonti rinnovabili comprende l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio collegati dietro il contatore (behind-the-meter) (installati insieme all'impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva) ma non l'energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio;
«comunità di energia rinnovabile»: comunità di energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;
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«tecnologie innovative»: tecnologie nuove e recentemente validate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;
«progetto dimostrativo»: progetto dimostrativo quale definito all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 30 );
«contratto per differenza»: uno strumento di aiuto che conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione;
«bilanciamento» per l'energia elettrica: bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943;
«responsabilità standard in materia di bilanciamento»: la responsabilità del bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie, di modo che nessun produttore ne sia esonerato come previsto all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
«responsabile del bilanciamento»(Balance Responsible Party, BRP): il responsabile del bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943;
«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001;
«biocarburanti»: i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;
«biogas»: i biogas quali definiti all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;
«bioliquidi»: i bioliquidi quali definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2018/2001;
«combustibili da biomassa»: i combustibili da biomassa quali definiti all'articolo 2, punto 27), della direttiva (UE) 2018/2001;
«deficit di finanziamento»: i costi supplementari netti determinati dalla differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l'investimento e il funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell'aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti. Al fine di stabilire il deficit di finanziamento, lo Stato membro deve quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital, WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto (Net Present Value, NPV) riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto. In genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento;
«tassa o prelievo parafiscale ambientale»: imposta o prelievo applicati a una specifica base imponibile, a prodotti o a servizi che hanno manifesti effetti negativi sull'ambiente o che mirano a tassare determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il loro prezzo possa includere i costi ambientali o che i produttori e i consumatori siano orientati verso attività più rispettose dell'ambiente;
«livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ( 31 );
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«riparazione»: attività di gestione ambientale, come la rimozione o la detossificazione di contaminanti o di nutrienti in eccesso dal suolo e dall'acqua, volta a eliminare le fonti di degrado;
«ripristino»: azioni di gestione ambientale volte a ripristinare un livello di funzionamento dell'ecosistema in siti degradati, il cui obiettivo è la fornitura rinnovata e continua di servizi ecosistemici piuttosto che la biodiversità e l'integrità di un ecosistema di riferimento naturale o seminaturale designato;
«ecosistema»: ecosistema quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 );
«biodiversità»: biodiversità quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2020/852;
«principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;
«inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;
«inquinante»: inquinante quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2020/852;
«inquinamento»: inquinamento quale definito all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2010/75/UE;
«soluzione basata sulla natura»: azione volta a proteggere, conservare, ripristinare, utilizzare e gestire in modo sostenibile gli ecosistemi terrestri, di acqua dolce, costieri e marini naturali o modificati, che affronta le sfide sociali, economiche e ambientali in modo efficace e adattabile, apportando nel contempo benefici in termini di benessere umano, servizi ecosistemici resilienza e biodiversità;
«recupero»: il processo di assistenza al ripristino di un ecosistema quale mezzo per conservare la biodiversità e aumentare la resilienza degli ecosistemi, in particolare ai cambiamenti climatici. Il recupero degli ecosistemi comprende le misure adottate per migliorare la condizione di un ecosistema e la ricostituzione o il ripristino di un ecosistema in caso di perdita di tale condizione nonché il miglioramento della resilienza e dell'adattamento dell'ecosistema ai cambiamenti climatici;
«teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti dal punto di vista energetico»: il teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE;
«teleriscaldamento e teleraffreddamento»: il teleriscaldamento o teleraffreddamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2010/31/UE;
«sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento»: impianti di produzione di riscaldamento e/o raffreddamento, stoccaggio termico e rete di distribuzione, comprendenti sia la rete primaria - di trasmissione - che la rete secondaria di condotte per la fornitura di riscaldamento o raffreddamento ai consumatori. Il riferimento al teleriscaldamento deve essere interpretato come riferimento ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, a seconda del fatto che le reti forniscano riscaldamento o raffreddamento congiuntamente o separatamente;
«inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;
«riutilizzo»: il riutilizzo quale definito all'articolo 3, punto 13), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 33 );
«preparazione per il riutilizzo»: la preparazione per il riutilizzo quale definita all'articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/CE;
«riciclo»: il riciclo quale definito all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;
«uso efficiente delle risorse»: riduzione della quantità di risorse necessarie per ottenere un'unità di produzione, o sostituzione delle risorse primarie con risorse secondarie;
«rifiuto»: un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE ;
«calore di scarto»: il calore di scarto quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2018/2001;
«trattamento»: il trattamento quale definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE, nonché il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze;
«recupero»: il recupero quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE, nonché il recupero di altri prodotti, materiali o sostanze;
«smaltimento»: lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE;
«altri prodotti, materiali o sostanze»: i materiali, i prodotti e le sostanze diversi dai rifiuti, compresi i sottoprodotti di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, i residui agricoli e forestali, le acque reflue, le acque piovane e le acque di dilavamento, i minerali, i nutrienti, i gas residui provenienti dai processi di produzione, i prodotti, le parti e i materiali ridondanti;
«prodotti, parti e materiali ridondanti»: i prodotti, le parti o i materiali che non sono più necessari o utili per i proprietari, ma sono idonei al riutilizzo;
«raccolta differenziata»: la raccolta differenziata come definita all'articolo 3, punto 11, della direttiva 2008/98/CE;
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«infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che colleghi l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientri nelle seguenti categorie:
energia elettrica:
sistemi di trasmissione e distribuzione, laddove per «trasmissione» si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma ad esclusione della fornitura, mentre per «distribuzione» si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma ad esclusione della fornitura;
qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per assicurare il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente del sistema di cui al punto i), compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;
componenti di rete pienamente integrate, quali definite all'articolo 2, punto 51), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 34 );
reti elettriche intelligenti, ossia sistemi e componenti che integrano la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, intese a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più sicura, efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di produzione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;
reti elettriche offshore, ossia qualsiasi apparecchiatura o installazione di una infrastruttura di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, di cui al punto i), avente doppia funzionalità: l'interconnessione e la trasmissione o distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore a due o più paesi. Sono comprese le reti intelligenti e qualsiasi apparecchiatura o installazione offshore adiacente essenziale per un funzionamento sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le interfacce delle diverse tecnologie;
gas (gas naturale, biogas - compreso il biometano - e/o gas rinnovabile di origine non biologica):
condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas facente parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;
i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto i);
impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per gas compressi o liquefatti;
qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
reti del gas intelligenti, ossia una delle seguenti apparecchiature o installazioni volte a consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (compreso l'idrogeno o i gas di origine non biologica): sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del consumo del gas all'interno di una rete del gas. Inoltre, tali reti intelligenti possono comprendere anche apparecchiature che consentano l'inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi aggiornamenti necessari della rete esistente;
idrogeno:
condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno ad alta pressione, nonché condotte per la distribuzione locale di idrogeno che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;
impianti di stoccaggio, ossia impianti utilizzati per lo stoccaggio dell'idrogeno ad elevato grado di purezza, compresa la parte di un terminale per l'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio ma ad esclusione della parte utilizzata per le operazioni di produzione, e comprese le infrastrutture riservate esclusivamente all'utilizzo da parte dei gestori della rete dell'idrogeno nello svolgimento delle rispettive mansioni. Gli impianti di stoccaggio di idrogeno includono impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui al punto i);
impianti di dispacciamento, ricezione, stoccaggio, rigassificazione o decompressione per l'idrogeno o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete del gas o nella rete dedicata all'idrogeno;
terminali, ossia impianti utilizzati per la trasformazione dell'idrogeno liquido in idrogeno gassoso da immettere nella rete dell'idrogeno. I terminali comprendono le attrezzature ausiliarie e lo stoccaggio temporaneo necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno, ma non includono le parti del terminale per l'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;
interconnettori, ossia la rete dell'idrogeno (o parti di tale rete) che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema dell'idrogeno funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi. Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;
biossido di carbonio:
condotte, diverse dalla rete di condotte a monte, utilizzate per trasportare il biossido di carbonio da più fonti, ossia installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono biossido di carbonio attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ) o ai fini dell'utilizzo del biossido di carbonio come materia prima o per migliorare la resa di processi biologici;
impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio del biossido di carbonio in vista del suo trasporto o stoccaggio. Ciò non comprende le infrastrutture all'interno di una formazione geologica utilizzata per lo stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE e i relativi impianti associati di superficie e di iniezione;
qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo. Ciò può includere attivi mobili dedicati per il trasporto e lo stoccaggio del biossido di carbonio, a condizione che rientrino nella definizione di veicolo pulito;
Gli attivi di cui ai punti i), ii) e iii) che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;
infrastrutture utilizzate per la trasmissione o la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da più produttori o utilizzatori, basate sull'uso di energia rinnovabile o di calore di scarto proveniente da applicazioni industriali;
progetti di interesse comune quali definiti all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ) e progetti di interesse reciproco di cui all'articolo 171 del trattato;
altre categorie di infrastrutture che consentono la connessione fisica o senza fili di energia rinnovabile o a zero emissioni di carbonio tra produttori e utilizzatori da più punti di accesso e di uscita e che sono aperte all'accesso di soggetti terzi non appartenenti alle imprese che posseggono o gestiscono l'infrastruttura;
Gli attivi di cui dalla lettera a) alla g) che sono costruiti per un solo utente o per un piccolo gruppo di utenti individuati ex ante e che sono adeguati alle loro esigenze (infrastrutture dedicate) non sono considerati infrastrutture energetiche;
«gestore del sistema di distribuzione (DSO)»: un gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944;
«gestore del sistema di trasmissione (TSO)»: un gestore del sistema di trasmissione quale definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944;
«stoccaggio di energia elettrica»: il rinvio dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo a quello della sua produzione o la conversione dell'energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la successiva sua riconversione in energia elettrica;
«stoccaggio termico»: il rinvio dell'utilizzo finale dell'energia termica a un momento successivo a quello della sua produzione, o la conversione dell'energia elettrica o termica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e, se del caso, la sua successiva conversione o riconversione in energia termica per l'utilizzo finale (ossia a fini di riscaldamento o di raffreddamento);
«cattura e stoccaggio del carbonio» (Carbon Capture and Storage, CCS): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO2 prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un luogo di stoccaggio ed iniettandole in apposite formazioni geologiche sotterranee ai fini di uno stoccaggio permanente;
«cattura e utilizzo del carbonio» (Carbon Capture and Use, CCU): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO2 prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un sito di consumo o di utilizzo del CO2 per l'utilizzo completo di tale CO2;
Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
«residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;
Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga
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«cavidotto»: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;
«disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;
«infrastruttura a banda larga»: una rete a banda larga priva di componenti attive, comprendente la parte fisica della rete, compreei cavidotti, pali, piloni, tralicci, fibra spenta, centraline e cavi (compresi i cavi in fibra spenta e in rame);
«rete di backhauling»: la parte di una rete a banda larga che collega la rete di accesso alla rete dorsale e non fornisce accesso diretto agli utenti finali. È la parte della rete in cui il traffico degli utenti finali è aggregato;
«rete dorsale»: la rete centrale che interconnette le reti di backhauling di aree e regioni diverse;
«rete di accesso»: porzione di una rete a banda larga che collega la rete di backhauling ai locali o ai dispositivi degli utenti finali;
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«accesso all'ingrosso»: l'accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. L'accesso all'ingrosso comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito: i) per le reti FTTx: accesso all'infrastruttura a banda larga, disaggregazione e accesso bitstream; ii) per le reti cablate: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi; iii) per le reti fisse di accesso senza fili: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi; iv) per le reti mobili: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi (almeno il roaming); v) per le piattaforme satellitari: accesso a servizi attivi; vi) per le reti di backhauling: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi;
«locali serviti»: locali degli utenti finali ai quali, su richiesta degli utenti finali ed entro quattro settimane dalla data della richiesta, un operatore può fornire servizi a banda larga (indipendentemente dal fatto che tali locali siano già connessi o meno alla rete). Il prezzo applicato per la fornitura di servizi a banda larga nei locali degli utenti finali in questo caso non deve superare le normali tariffe di connessione, il che significa che non deve includere alcun costo aggiuntivo o eccezionale rispetto alla normale prassi commerciale e, in ogni caso, non deve superare il prezzo abituale nello Stato membro interessato. Tale prezzo deve essere stabilito dall'autorità nazionale competente;
«motori socioeconomici»: entità che, in virtù della loro missione, natura o ubicazione, possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza, ivi comprese, tra l’altro, le autorità pubbliche e le entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato, e le imprese ad alta intensità digitale;
«corridoio 5G»: asse di trasporto, stradale, ferroviario o per vie navigabili interne, interamente coperto dall’infrastruttura di connettività digitale, in particolare da sistemi 5G, e che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, così come definiti nel regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 39 ), quali servizi di mobilità connessa e automatizzata o servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o di connettività digitale sulle vie navigabili interne;
«picco»: momento della giornata, in genere della durata di un'ora, in cui il carico della rete è generalmente al suo livello massimo;
«condizioni di picco»: le condizioni in cui verosimilmente funziona la rete durante il picco;
«orizzonte temporale di riferimento»: orizzonte temporale utilizzato per la verifica degli investimenti privati previsti, che corrisponde al periodo di tempo che lo Stato membro ritiene necessario per lo sviluppo della rete finanziata dallo Stato progettata, a decorrere dal momento della pubblicazione della consultazione pubblica sull'intervento statale previsto fino all'entrata in funzione della rete, ossia fino all'inizio della fornitura di servizi all'ingrosso e/o al dettaglio sulla rete finanziata dallo Stato. L'orizzonte temporale di riferimento non può essere inferiore a due anni;
Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
«opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;
«elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
«utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;
Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
«sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.
Definizioni relative agli aiuti a favore degli aeroporti regionali
«infrastruttura aeroportuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi aeroportuali da parte dell'aeroporto alle compagnie aeree e ai vari fornitori di servizi. Essa comprende piste, terminali, piazzali, piste di rullaggio, infrastrutture di assistenza a terra centralizzate e ogni altro strumento utilizzato direttamente per i servizi aeroportuali ma non l'infrastruttura e gli impianti che sono principalmente necessari per svolgere attività non aeronautiche;
«compagnia aerea»: una compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 40 );
«aeroporto»: un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree;
«servizi aeroportuali»: i servizi forniti alle compagnie aeree da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata;
«media annuale del traffico passeggeri»: un dato stabilito sulla base del traffico di passeggeri in arrivo e in partenza nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso;
«infrastruttura di assistenza a terra centralizzata»: un'infrastruttura gestita di norma dal gestore aeroportuale e messa a disposizione, a titolo oneroso, dei vari fornitori di servizi di assistenza a terra che operano nell'aeroporto, ad esclusione delle attrezzature di loro proprietà o da loro gestite;
«reno ad alta velocità»: un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h;
«servizi di assistenza a terra»: i servizi forniti agli utenti negli aeroporti di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio ( 41 );
«attività non aeronautiche»: servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;
«aeroporto regionale»: un aeroporto con una media annuale del traffico passeggeri fino a 3 milioni;
Definizioni relative agli aiuti a favore dei porti
«porto»: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto;
«porto marittimo»: un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima;
«porto interno»: un porto diverso da un porto marittimo destinato all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione interna;
«infrastruttura portuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine e le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e le infrastrutture di ricarica e di rifornimento nei porti che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo a veicoli, attrezzature mobili di terminal e attrezzature mobili di assistenza a terra;
«sovrastruttura portuale»: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto;
«infrastruttura di accesso»: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso e l'ingresso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse;
«dragaggio»: la rimozione di sedimenti dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno di un porto;
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«imbarcazione»: struttura galleggiante, semovente o meno, provvista di uno o più scafi a dislocamento in superficie;
«imbarcazione marittima»: imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente o principalmente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;
«imbarcazione per la navigazione interna»: imbarcazione destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;
«infrastruttura per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico»: qualsiasi impianto portuale fisso, galleggiante o mobile in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalle navi o i residui del carico, definiti nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ).
Definizioni degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (i termini definiti alle altre rubriche del presente articolo hanno lo stesso significato che per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU)
«Fondo InvestEU», «garanzia dell’Unione», «prodotto finanziario», «banche o istituti nazionali di promozione» e «partner esecutivo»: secondo il significato di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/523;
«intermediario finanziario»: ai fini della sezione 16, gli intermediari finanziari ai sensi del punto 34), ad eccezione dei partner esecutivi;
«intermediario finanziario commerciale»: intermediario finanziario che opera a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica. Le banche o gli istituti nazionali di promozione non sono considerati intermediari finanziari commerciali;
«nodo urbano TEN-T»: secondo il significato di cui all’articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 43 );
«nuovo operatore»: impresa ferroviaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 44 ), che soddisfa le seguenti condizioni:
ha ottenuto il rilascio della licenza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE per il segmento di mercato pertinente meno di vent’anni prima della concessione dell’aiuto;
non è collegata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I, del presente regolamento a un’impresa ferroviaria che ha ottenuto la licenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2012/34/UE prima del 1o gennaio 2010;
«trasporto urbano»: trasporto all’interno di una città o di un agglomerato e nelle sue zone di pendolarismo;
«ecosistema», «biodiversità» e «buona condizione di un ecosistema»: secondo il significato di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 45 ).
Articolo 3
Condizioni per l'esenzione
I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.
Articolo 4
Soglie di notifica
Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:
aiuti a finalità regionale agli investimenti: per un investimento con costi ammissibili pari o superiori a 110 milioni di EUR, gli importi di aiuto per impresa per progetti di investimento come indicato di seguito:
aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 22 milioni di EUR, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;
aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 8,25 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2,2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2,2 milioni di EUR per impresa e per anno;
aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater; 200 000 EUR per beneficiario e per anno civile. Per le microimprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, tale limite è di 25 000 EUR per beneficiario per anno civile e per le microimprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura è di 30 000 EUR per beneficiario per anno civile;
aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies: 2 milioni di EUR per beneficiario e per anno civile. Per le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, tale limite è di 250 000 EUR per beneficiario per anno civile e per le PMI attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura è di 300 000 EUR per beneficiario per anno civile. Gli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono subordinati alla condizione che non siano trasferiti, parzialmente o interamente, a produttori primari;
aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: aiuti ai sensi dell'articolo 20: 2,2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 20 bis: gli importi di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, per impresa e per progetto;
aiuti al finanziamento del rischio: 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 8, e all'articolo 21 bis, paragrafo 2;
aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4, 5 e 7;
aiuti alla ricerca e sviluppo:
se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 55 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 35 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 25 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
se il progetto è un progetto Eureka, è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato oppure soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, lettera d), gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 8,25 milioni di EUR per studio;
aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza e attuati a norma dell'articolo 25 bis: l'importo di cui all'articolo 25 bis;
aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER realizzate a norma dell'articolo 25 ter: gli importi di cui all'articolo 25 ter;
aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, attuati a norma dell'articolo 25 quater: gli importi di cui all'articolo 25 quater;
aiuti a favore delle azioni di Teaming: gli importi di cui all'articolo 25 quinquies;
aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa a norma dell'articolo 25 sexies: 80 milioni di EUR per impresa e per progetto;
aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 35 milioni di EUR per infrastruttura;
aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione: 25 milioni di EUR per infrastruttura;
aiuti ai poli di innovazione: 10 milioni di EUR per polo;
aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 10 milioni di EUR per impresa e per progetto;
aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 12,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
aiuti alla formazione: 3 milioni di EUR per progetto di formazione;
aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di EUR per impresa e per anno;
aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 11 milioni di EUR per impresa e per anno;
aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 11 milioni di EUR per impresa e per anno;
aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di EUR per impresa e per anno;
aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, salvo diversa indicazione: 30 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
aiuti alle infrastrutture dedicate e allo stoccaggio di cui all'articolo 36, paragrafo 4: 25 milioni di EUR per progetto;
aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 1 e 2: 30 milioni di EUR per impresa per progetto e, nel caso di regimi, una dotazione media annua di 300 milioni di EUR;
aiuti agli investimenti per il miglioramento combinato delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 7, e all'articolo 39, paragrafo 2 bis): 30 milioni di EUR per impresa per progetto;
aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 38 ter: 30 milioni di EUR di finanziamenti totali nominali in essere per beneficiario;
aiuti agli investimenti per progetti per l'efficienza energetica degli edifici sotto forma di strumenti finanziari: gli importi stabiliti nell'articolo 39, paragrafo 5;
aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi ambientali di cui all'articolo 44 bis: 50 milioni di EUR per regime e per anno;
▼M6 —————
aiuti al funzionamento per la promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 42, e aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno da fonti rinnovabili in piccoli progetti e delle comunità di energia rinnovabile, di cui all'articolo 43: 30 milioni di EUR per impresa per progetto; la somma dei bilanci di tutti i regimi di cui all'articolo 42 e la somma dei bilanci di tutti i regimi di cui all'articolo 43 non dovrebbe ciascuna superare i 300 milioni di EUR all'anno;
aiuti per i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento di cui all'articolo 46: 50 milioni di EUR per impresa per progetto;
aiuti per le infrastrutture energetiche di cui all'articolo 48: 70 milioni di EUR per impresa per progetto;
aiuti per lo sviluppo di reti fisse a banda larga concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; per gli aiuti per le reti a banda larga fissa concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milioni di EUR;
aiuti a favore dello sviluppo di reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore delle reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di strumento finanziario: l’importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;
aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale finanziati a titolo del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento, concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale concessi sotto forma di strumento finanziario: l’importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;
aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet: la dotazione totale degli aiuti di Stato nell’arco di 24 mesi per tutti i regimi di buoni per il collegamento a internet in uno Stato membro non deve superare i 50 milioni di EUR (importo totale comprendente i sistemi di buoni nazionali, regionali o locali);
aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; per gli aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milioni di EUR;
aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 165 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 82,5 milioni di EUR per impresa e per anno;
regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 55 milioni di EUR per regime e per anno;
aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 33 milioni di EUR o i costi totali superiori a 110 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2,2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;
aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 11 milioni di EUR o costi totali superiori a 22 milioni di EUR per la stessa infrastruttura;
aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis;
aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 143 milioni di EUR per progetto (o 165 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 46 )); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;
aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 44 milioni di EUR per progetto (o 55 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;
aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi di cui alla sezione 16 del capo III;
aiuti alle PMI per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»): aiuti ai sensi dell'articolo 19 bis: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 19 ter: gli importi di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2, per impresa e per progetto.
Articolo 5
Trasparenza degli aiuti
Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;
se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ( 47 ) o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;
aiuti alle imprese per la loro partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell’articolo 20 bis, qualora prevedano un limite volto a garantire che non sia superata la soglia applicabile di cui all’articolo 20 bis;
gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 21 e 21 bis;
gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22;
aiuti alle PMI sotto forma di canoni di accesso ridotti o di accesso gratuito ai servizi di consulenza in materia di innovazione e ai servizi di sostegno all'innovazione, quali definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 94) e 95), offerti ad esempio da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione sulla base di un regime di aiuti, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
il vantaggio acquisito consistente in canoni ridotti o accesso gratuito è quantificabile e dimostrabile;
gli sconti sui prezzi totali o parziali per i servizi e le norme in base alle quali le PMI possono richiedere tali sconti ed essere selezionate per aggiudicarseli sono resi pubblici (tramite siti web o altri mezzi idonei) prima che il fornitore del servizio inizi a offrire gli sconti;
il fornitore del servizio registra gli importi degli aiuti concessi a ciascuna PMI sotto forma di sconti sui prezzi per garantire il rispetto dei massimali di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4. Tale documentazione è conservata per dieci anni a decorrere dalla data in cui il fornitore del servizio ha concesso l'ultimo aiuto;
gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39;
gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42;
gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione;
gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato;
aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui al capo III, sezione 16;
aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quater sono soddisfatte;
aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quinquies sono soddisfatte.
Articolo 6
Effetto di incentivazione
Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
nome e dimensioni dell'impresa;
descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
ubicazione del progetto;
elenco dei costi del progetto;
tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:
nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;
in tutti gli altri casi:
In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;
aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21, 21 bis e 22;
aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;
aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;
aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;
aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;
aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53;
aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 20 o 20 bis;
aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, nonché di azioni Marie Skłodowska-Curie e azioni nell’ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER, insignite del suddetto marchio di eccellenza, aiuti contenuti in progetti cofinanziati e in azioni di Teaming cofinanziate, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 25 bis, 25 ter, 25 quater o 25 quinquies;
aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III;
aiuti alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o che ne beneficiano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 19 bis o 19 ter;
aiuti per la riparazione dei danni ambientali e il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi qualora i costi di riparazione o ripristino superino l'aumento in valore del terreno o della proprietà e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45;
aiuti per la tutela della biodiversità e per l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45;
aiuti a favore della promozione di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 41, 42 e 43, quando l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati;
aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore alle condizioni di cui all'articolo 19 quater;
aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quinquies sono soddisfatte.
Articolo 7
Intensità di aiuto e costi ammissibili
▼M1 —————
Articolo 8
Cumulo
Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.
I finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III e i costi coperti da tali finanziamenti non sono presi in considerazione per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase della presente lettera. Al contrario, l’importo pertinente per determinare la conformità alle disposizioni relative al cumulo di cui alla prima frase del presente punto è calcolato come segue. In primo luogo, l’importo nominale del finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU è detratto dal totale dei costi ammissibili del progetto, ottenendo il totale dei costi ammissibili rimanenti; in secondo luogo, l’aiuto massimo è calcolato applicando la pertinente intensità di aiuto più elevata o il pertinente importo di aiuto più elevato soltanto al totale dei costi ammissibili rimanenti.
Nel caso degli articoli in cui la soglia di notifica è espressa come importo massimo di aiuto, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all’articolo 4 non si tiene conto nemmeno dell’importo nominale dei finanziamenti concessi ai beneficiari finali con il sostegno del Fondo InvestEU.
In alternativa, per i prestiti senior o le garanzie sui prestiti senior sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16 del capo III, l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto contenuto in tali prestiti o garanzie concessi ai beneficiari finali può essere calcolato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), a seconda dei casi. Tale equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto può essere utilizzato, conformemente alla prima frase della presente lettera, per garantire che il cumulo con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili individuabili non comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto a norma del presente regolamento o la soglia di notifica pertinente a norma del presente regolamento.
Articolo 9
Pubblicazione e informazione
Lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module ( 49 ) della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;
il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;
le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR o, per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16, su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria o nel settore della pesca e dell'acquacoltura, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 10 000 EUR.
Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 50 ) o, a seconda dei casi, all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 51 ). In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.
Per quanto riguarda gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al primo comma.
Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16, 21 bis e 22 ( 52 ), le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):
La Commissione pubblica sul suo sito web:
i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.
CAPO II
CONTROLLO
Articolo 10
Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria
Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.
Articolo 11
Relazioni
Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell’articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione, definita all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, o, a seconda dei casi, all’articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059, trasmettono alla Commissione:
attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore; e
una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ( 53 ), in formato elettronico, sull’applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel richiamato regolamento relativamente all’intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica. Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell’ambito di InvestEU, tale obbligo dello Stato membro si ritiene soddisfatto se il partner esecutivo presenta alla Commissione le relazioni annuali, conformemente ai pertinenti obblighi di comunicazione stabiliti nell’accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo.
Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, né ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter.
Articolo 12
Controllo
Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all’articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all’articolo 19 ter.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
SEZIONE 1
Aiuti a finalità regionale
Articolo 13
Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale
La presente sezione non si applica:
agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;
agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; e agli aiuti nel settore della banda larga, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.
Articolo 14
Aiuti a finalità regionale agli investimenti
I costi ammissibili corrispondono a uno o più dei seguenti costi:
i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni;
una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).
Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.
I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:
per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;
per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.
Nel caso di un investimento iniziale di cui all'articolo 2, punto 49), lettera b) o all'articolo 2, punto 51), lettera b), in linea di principio sono presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'operazione avviene a condizioni di mercato. Nel caso in cui l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo dovrebbero essere sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.
Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
sono ammortizzabili;
sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).
Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.
Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:
il progetto di investimento porta a un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;
ciascun posto di lavoro deve essere occupato entro tre anni dal completamento dell'investimento;
ciascun posto di lavoro creato attraverso l’investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI, a meno che il posto di lavoro sia perso tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.
▼M6 —————
Articolo 15
Aiuti a finalità regionale al funzionamento
Nelle zone scarsamente popolate i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in tali zone alle condizioni seguenti:
gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;
i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario. Lo Stato membro può imporre norme ambientali cui deve conformarsi il mezzo di trasporto prescelto e, se tali norme sono imposte al beneficiario, questo può basare il calcolo dei costi aggiuntivi di trasporto sul minor costo sostenuto per conformarsi ad esse.
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi di trasporto definiti nel presente paragrafo.
Nelle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:
i beneficiari svolgono la loro attività economica nella zona interessata;
l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera il 20 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella zona interessata.
►C2 Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento attuati ai sensi del presente regolamento non superi una delle seguenti percentuali: ◄
il 35 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
il 40 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
il 30 % del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.
Articolo 16
Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano
I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri:
sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;
sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;
sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.
Le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:
i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;
gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;
in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito;
gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;
il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.
I fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se i gestori del fondo per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:
sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;
ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici;
definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano;
ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.
Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano, deve soddisfare le seguenti condizioni:
nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del prestito;
nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito.
SEZIONE 2
Aiuti alle PMI
Articolo 17
Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
I costi ammissibili corrispondono a uno o più dei seguenti costi:
i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni;
una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).
Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:
in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; o
nell'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'operazione avviene a condizioni di mercato. In linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento ai sensi del presente paragrafo.
I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:
per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno tre anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento;
per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.
Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:
sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
sono ammortizzabili;
sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.
I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:
sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.
L'intensità di aiuto non supera:
il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
Articolo 18
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
Articolo 19
Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere
Articolo 19 bis
Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
I seguenti costi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, sono ammissibili ai progetti CLLD:
i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD;
la realizzazione delle operazioni approvate;
la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione;
i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD;
l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra le parti interessate allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
Articolo 19 ter
Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Articolo 19 quater
Aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore
Gli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas o calore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo si applica:
agli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi al fine di ridurre i prezzi applicati dai fornitori alle microimprese per unità di energia elettrica, gas o calore;
ai pagamenti effettuati alle microimprese, direttamente o tramite fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore, che compensano una parte dei costi di tale consumo.
Le misure di cui al paragrafo 1:
non operano discriminazioni né tra i fornitori né tra le microimprese;
prevedono che tutti i fornitori siano ammissibili a presentare offerte per la fornitura di energia elettrica, gas o calore alle microimprese sulla stessa base;
prevedono un meccanismo che, se concesso tramite un fornitore, fa sì che l'aiuto sia trasferito nella misura più ampia possibile al beneficiario finale;
determinano un prezzo superiore ai costi, ad un livello che permette l'esercizio di un'effettiva concorrenza relativa ai prezzi.
Articolo 19 quinquies
Aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto da gas naturale o da energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina
Gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas o calore nella misura in cui è prodotto a partire da gas naturale o da energia elettrica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo si applica:
agli interventi pubblici relativi alla fissazione dei prezzi che riducono i prezzi applicati dai fornitori per unità di energia elettrica, gas o calore;
ai pagamenti concessi alle PMI, direttamente o tramite fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore che compensano una parte dei costi di tale consumo.
Le misure di cui al paragrafo 1:
non superano il 70 % del consumo del beneficiario di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica nel periodo di validità della misura di aiuto;
non operano discriminazioni né tra i fornitori né tra le PMI;
prevedono una compensazione dei fornitori, se l'intervento pubblico impone loro di fornire ad un prezzo inferiore ai costi;
prevedono che tutti i fornitori siano ammissibili a presentare offerte per la fornitura di energia elettrica, gas o calore sulla stessa base;
prevedono un meccanismo che, se concesso tramite un fornitore, fa sì che l'aiuto sia trasferito nella misura più ampia possibile al beneficiario finale;
determinano un prezzo unitario medio delle forniture pari almeno al prezzo medio per unità di energia elettrica, gas o calore rispettivamente applicato ai clienti finali nello Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.
I pagamenti ai fornitori per le forniture effettuate nei confronti delle PMI dettati da interventi pubblici volti a fissare i prezzi a un livello inferiore ai costi sostenuti dal fornitore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni:
l'intervento pubblico nella fissazione dei prezzi soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2;
il pagamento della compensazione non supera la differenza tra il prezzo che il fornitore avrebbe potuto prevedere di ottenere applicando alla fornitura un prezzo di mercato senza l'intervento pubblico e il prezzo inferiore ai costi fissato dall'intervento pubblico.
SEZIONE 2 bis
Aiuti per la cooperazione territoriale europea
Articolo 20
Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea
Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014 ( 56 ) o, a seconda dei casi, negli articoli da 38 a 44 del regolamento (UE) 2021/1059:
costi del personale;
spese d’ufficio e amministrative;
spese di viaggio e soggiorno;
costi per consulenze e servizi esterni;
spese per le apparecchiature;
spese per infrastrutture e lavori.
Articolo 20 bis
Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea
SEZIONE 3
Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti
Articolo 21
Aiuti al finanziamento del rischio
Sono ammissibili le imprese che sono PMI non quotate e che, al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
non hanno operato in alcun mercato;
operano in un qualsiasi mercato:
da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese; o
da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.
Se ad una determinata impresa è stato applicato uno dei periodi di ammissibilità di cui ai punti i) e ii), agli eventuali ulteriori aiuti al finanziamento del rischio concessi alla stessa impresa può essere applicato soltanto tale periodo. Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10 % del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10 % del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. Per quanto riguarda il periodo di ammissibilità di cui al punto i), se viene applicato, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a un'imposizione fiscale per le sue attività economiche;
necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. In deroga alla prima frase, tale soglia viene ridotta al 30 % per quanto riguarda i seguenti investimenti, che sono considerati investimenti iniziali in una nuova attività economica:
investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell'attività a norma dell'articolo 36, paragrafo 2;
altri investimenti ecosostenibili quale definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852;
investimenti volti ad aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica elencata nell'allegato IV.
Gli investimenti per il finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 3, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 8;
la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;
l'impresa oggetto degli investimenti ulteriori non è diventata una «impresa collegata», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante non sia una PMI.
L'importo totale in essere degli investimenti per il finanziamento del rischio di cui al paragrafo 5 non supera 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura di finanziamento del rischio. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dell'investimento per il finanziamento del rischio si tiene conto di quanto segue:
nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale in essere dello strumento;
nel caso delle garanzie, l'importo nominale in essere del relativo prestito.
Il contributo pubblico fornito agli intermediari finanziari può assumere una delle seguenti forme:
investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;
prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;
garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.
I meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici tra, da una parte, lo Stato membro (o la sua entità delegata) e, dall'altra, gli investitori privati, gli intermediari finanziari o i gestori del fondo sono adeguati e si conformano alle seguenti condizioni:
per gli aiuti al finanziamento del rischio diversi dalle garanzie, si privilegia la partecipazione prioritaria agli utili (ripartizione asimmetrica degli utili o incentivi inerenti alla partecipazione agli utili) rispetto alla protezione contro le perdite potenziali (protezione dai rischi);
in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'investimento per il finanziamento del rischio;
nel caso di aiuti al finanziamento del rischio in forma di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate ad un massimo del 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.
Per le misure di finanziamento del rischio volte a fornire investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity, di quasi-equity o di prestiti a favore delle imprese ammissibili, il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:
il 10 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 3, lettera a);
il 40 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso all'impresa ammissibile di cui al paragrafo 3, lettera b);
il 60 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 3, lettera c), e per gli investimenti per il finanziamento del rischio ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 3, lettera b).
I finanziamenti forniti da investitori privati indipendenti che beneficiano di aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali a norma dell'articolo 21 bis non sono presi in considerazione ai fini del conseguimento del tasso aggregato di partecipazione privata di cui al primo comma del presente paragrafo.
I tassi di partecipazione privata di cui al primo comma, lettere b) e c), sono ridotti al 20 %, per quanto riguarda la lettera b) e al 30 %, per quanto riguarda la lettera c), per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 57 ); o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 58 ).
Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri possono esigere che gli intermediari finanziari e i gestori di fondi ammissibili soddisfino criteri predefiniti, oggettivamente giustificati dalla natura degli investimenti. La procedura si basa su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria e soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
garantisce che gli intermediari finanziari e i gestori del fondo ammissibili siano istituiti conformemente alla normativa applicabile;
non opera discriminazioni tra intermediari finanziari e gestori del fondo sulla base del loro luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro;
mira a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici, come specificato al paragrafo 10, e decisioni orientate al profitto, come specificato al paragrafo 15.
Le misure di finanziamento del rischio garantiscono che gli intermediari finanziari che ricevono il contributo pubblico adottino decisioni orientate al profitto quando forniscono investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili. Tale obbligo è rispettato se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;
gli investimenti per il finanziamento del rischio concessi alle imprese ammissibili sono basati su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la sostenibilità finanziaria;
ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.
Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione risulta soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo soddisfano le seguenti condizioni cumulative:
sono tenuti per legge o contratto ad agire conformemente alle migliori prassi e con la diligenza di un gestore professionale che opera in buona fede e ad evitare i conflitti di interesse; se del caso, si applica la vigilanza regolamentare;
la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando essi sono selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, conformemente al paragrafo 14;
condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con le loro risorse o ricevendo una remunerazione in base ai risultati, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dello Stato membro o della sua entità delegata;
definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;
gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo, se del caso.
Le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni cumulative:
sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 8, 12 e/o 13;
per le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio ad imprese ammissibili in forma di equity, quasi-equity o prestiti, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso alle PMI.
Il tasso di partecipazione privata di cui al primo comma, lettera c), è ridotto al 30 % per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nell'ambito del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696 o da fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.
Articolo 21 bis
Aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche
Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, al fine di garantire un'adeguata partecipazione dell'investitore privato indipendente, conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera le seguenti soglie massime:
il 50 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a);
il 35 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b);
il 20 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), o di un investimento ulteriore ammissibile in un'impresa ammissibile dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b).
Le soglie dello sgravio fiscale per gli investimenti diretti di cui al primo comma possono essere aumentate fino al 65 % nei casi di cui alla lettera a), fino al 50 % nei casi di cui alla lettera b) e fino al 35 % nei casi di cui alla lettera c) per gli investimenti che: sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.
Articolo 22
Aiuti alle imprese in fase di avviamento
È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;
non ha ancora distribuito utili;
non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.
Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.
In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle im.
Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:
prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1,1 milione di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è pari a quello dei prestiti della durata di cinque anni;
garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,65 milioni di EUR, o di 2,48 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3,3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è pari a quello delle garanzie della durata di cinque anni. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito;
sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
incentivi fiscali alle imprese ammissibili fino ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
Oltre agli importi stabiliti nei paragrafi 3, 4 e 5, i regimi di aiuti all'avviamento possono assumere la forma di un trasferimento di proprietà intellettuale (PI) o della concessione dei relativi diritti di accesso, a titolo gratuito o al di sotto del valore di mercato. Il trasferimento o la concessione sono effettuati, a beneficio di un'impresa ammissibile ai sensi del paragrafo 2, da parte di un organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze ai sensi dell'articolo 2, punto 83), che ha sviluppato la PI sottostante attraverso una attività di ricerca e sviluppo indipendente svolta in proprio o in collaborazione. Il trasferimento o la concessione devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
il trasferimento della PI o la concessione dei relativi diritti di accesso hanno lo scopo di immettere sul mercato un nuovo prodotto o un nuovo servizio;
il valore della PI è fissato al prezzo di mercato, ovvero è stato fissato utilizzando uno dei seguenti metodi:
l'importo è stato stabilito mediante una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo è pari almeno al prezzo di mercato;
nei casi in cui l'impresa ammissibile ha il diritto di primo rifiuto rispetto alla PI generata in collaborazione con l'organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze, se quest'ultimo esercita il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa ammissibile che collabora debba adeguare la sua offerta di conseguenza.
Il valore degli eventuali contributi, finanziari e non finanziari, dell'impresa ammissibile ai costi delle attività dell'organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze che hanno generato la PI in questione può essere detratto dal valore della PI di cui alla presente lettera;
l'importo dell'aiuto relativo al trasferimento della PI o alla concessione dei relativi diritti di accesso a norma del presente paragrafo non supera 1 milione di EUR. L'importo dell'aiuto corrisponde al valore della PI di cui alla lettera b), diminuito della detrazione di cui alla lettera b), ultima frase, e dell'eventuale remunerazione dovuta dal beneficiario per tale PI. Il valore della PI di cui alla lettera b) può superare 1 milione di EUR, nel qual caso l'importo eccedente può essere coperto dall'impresa ammissibile con fondi propri o altri mezzi.
Articolo 23
Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI
Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafi 2 e 5.
Articolo 24
Aiuti ai costi di esplorazione
Sono ammissibili i seguenti costi:
i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 22;
i costi della ricerca in materia di investimenti, così come definita all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione ( 61 ), in una singola impresa ammissibile a norma degli articoli 21, 21 bis e 22, a condizione che tale ricerca sia divulgata pubblicamente e, se è stata divulgata ai clienti del fornitore di ricerca in materia di investimenti prima della divulgazione pubblica, sia divulgata pubblicamente nella stessa forma e non oltre tre mesi dalla prima diffusione ai clienti.
SEZIONE 4
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
Articolo 25
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
ricerca fondamentale;
ricerca industriale;
sviluppo sperimentale;
studi di fattibilità.
I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, terza frase, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).
L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80 % dei costi ammissibili, conformemente alle lettere da a) a d) e tenendo conto del fatto che le lettere b), c) e d) non possono essere combinate tra loro:
di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
il progetto:
i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso;
il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
di 25 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo;
è stato selezionato da uno Stato membro a seguito di una procedura aperta per partecipare ad un progetto elaborato congiuntamente da almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE; e
prevede una collaborazione effettiva tra imprese di almeno due Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI, o di almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una grande impresa; e
se risulta soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:
Articolo 25 bis
Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità
Articolo 25 ter
Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell’ambito della«verifica concettuale»(proof of concept) del CER
Articolo 25 quater
Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati
Articolo 25 quinquies
Aiuti a favore delle azioni di Teaming
Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture nell’ambito di azioni di Teaming, si applicano le seguenti condizioni supplementari:
se l’infrastruttura svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;
il prezzo applicato per la gestione o l’uso dell’infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;
l’accesso all’infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell’infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell’impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche;
se l’infrastruttura riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l’intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.
Articolo 25 sexies
Aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa
Articolo 26
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca
Articolo 26 bis
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione
L'intensità di aiuto può essere aumentata fino a un'intensità massima del 40 %, del 50 % e del 60 % dei costi di investimento ammissibili, rispettivamente, per le grandi, le medie e le piccole imprese, come segue:
di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
di ulteriori 10 punti percentuali per le infrastrutture transfrontaliere di prova e sperimentazione per le quali almeno due Stati membri mettono a disposizione finanziamenti pubblici o per infrastrutture di prova e di sperimentazione valutate e selezionate a livello dell'Unione;
di altri 5 punti percentuali per le infrastrutture di prova e di sperimentazione di cui almeno l'80 % della capacità annua è assegnato alle PMI.
Articolo 27
Aiuti ai poli di innovazione
I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:
l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;
la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
Articolo 28
Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
Sono ammissibili i seguenti costi:
i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.
Articolo 29
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
Sono ammissibili i seguenti costi:
le spese di personale;
i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Articolo 30
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura
Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:
la conferma dell'attuazione del progetto;
gli obiettivi del progetto;
la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati;
un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosettore interessato.
SEZIONE 5
Aiuti alla formazione
Articolo 31
Aiuti alla formazione
Sono ammissibili i seguenti costi:
le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.
SEZIONE 6
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità
Articolo 32
Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
Articolo 33
Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali
Articolo 34
Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità
Sono ammissibili i seguenti costi:
i costi per l'adeguamento dei locali;
i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.
Articolo 35
Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati
I costi ammissibili corrispondono:
ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.
SEZIONE 7
Aiuti per la tutela dell'ambiente
Articolo 36
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione
Il presente articolo si applica anche agli aiuti agli investimenti in impianti, attrezzature e macchinari che producono o utilizzano idrogeno elettrolitico che non è idrogeno rinnovabile, e alle infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per il trasporto dello stesso, nella misura in cui si possa dimostrare che l'idrogeno elettrolitico prodotto, utilizzato o trasportato permette di ottenere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ. Per determinare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di cui al presente comma, le emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione di energia elettrica utilizzata per produrre idrogeno sono determinate dall'unità marginale di produzione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti quando l'elettrolizzatore consuma energia elettrica della rete.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, solo l'idrogeno che soddisfa le condizioni di cui a tali commi è utilizzato, trasportato o, se del caso, prodotto per tutta la durata dell'investimento. Lo Stato membro ottiene un impegno in tal senso.
Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:
consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario oltre le norme in vigore dell'Unione, a prescindere dalla presenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione; per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2 o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura; o
consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario in mancanza di norme dell'Unione; per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2 o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura; o
consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario per conformarsi alle norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore; per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, calore di scarto o CO2 o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, calore di scarto o CO2, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura.
Gli investimenti nella cattura e nel trasporto di CO2 soddisfano le seguenti condizioni cumulative:
la cattura e/o il trasporto di CO2, compresi i singoli elementi della catena CCS o CCU, sono integrati in una catena CCS e/o CCU completa;
il valore attuale netto («VAN») del progetto di investimento nel corso della sua durata è negativo. Ai fini del calcolo del VAN del progetto, si tiene conto dei costi evitati delle emissioni di CO2;
i costi ammissibili corrispondono esclusivamente ai costi di investimento supplementari derivanti dalla cattura di CO2 da un impianto (impianto industriale o centrale elettrica) che emette CO2 o direttamente dall'aria ambiente, nonché dallo stoccaggio intermedio e dal trasporto delle emissioni di CO2 catturate.
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto, come segue:
se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno rispettoso dell'ambiente che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e i costi dell'investimento meno rispettoso dell'ambiente;
se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto degli investimenti per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, i costi ammissibili consistono nella differenza tra il valore attuale netto del leasing delle attrezzature per le quali è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto del leasing di attrezzature meno rispettose dell'ambiente che sarebbero state oggetto di un contratto di leasing in assenza dell'aiuto; i costi di leasing non comprendono i costi relativi al funzionamento dell'attrezzatura o dell'impianto (costi del carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), indipendentemente dal fatto che facciano parte del contratto di leasing;
In tutte le situazioni elencate al primo comma, lettere da a) a d), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.
Se l'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un investimento controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento.
Se l'investimento per il quale sono concessi gli aiuti di Stato consiste nella costruzione di infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2, che sono necessarie per consentire l'aumento del livello di tutela ambientale di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento. I costi per la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di stoccaggio, ad eccezione degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile e dell'idrogeno di cui al paragrafo 1 ter, secondo comma, non sono ammissibili.
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.
L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi di investimento se gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le seguenti condizioni:
la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;
durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;
gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;
almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per unità di tutela ambientale da conseguire.
Articolo 36 bis
Aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento
I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio dell'energia elettrica o dell'idrogeno rinnovabili. La capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco non supera la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata.
Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le condizioni seguenti:
la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;
durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;
gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;
almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per punto di ricarica o di rifornimento.
L'obbligo di condurre una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente di cui al primo comma non si applica agli aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento non accessibili al pubblico.
Articolo 36 ter
Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l'ammodernamento di veicoli
Sono ammissibili i seguenti costi:
per gli investimenti consistenti nell'acquisto di veicoli puliti o a emissioni zero, i costi supplementari per acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero. Tali costi sono calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l'acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e i costi di investimento per l'acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato acquistato senza l'aiuto;
per gli investimenti consistenti nel leasing di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero, i costi supplementari di leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero. Tali costi sono calcolati come la differenza tra il valore attuale netto del leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e il valore attuale netto del leasing di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato oggetto di un contratto di leasing senza l'aiuto. Ai fini della determinazione dei costi ammissibili, i costi di esercizio relativi al funzionamento del veicolo, compresi i costi dell'energia, i costi dell'assicurazione e i costi di manutenzione, non sono presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che siano inclusi nel contratto di leasing;
per gli investimenti consistenti in interventi di ammodernamento di veicoli che consentano di classificare i veicoli in questione come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero, i costi dell'investimento nell'ammodernamento.
Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le condizioni seguenti:
la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;
durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;
gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;
almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per veicolo a zero emissioni o veicolo pulito.
Se l'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva conforme alle condizioni di cui al paragrafo 4, l'intensità di aiuto non supera:
il 100 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli a emissioni zero o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli di essere classificati come veicoli a emissioni zero;
l'80 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli puliti o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli di essere classificati come veicoli puliti.
In tali casi, l'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 20 punti percentuali per le medie imprese o di 30 punti percentuali per le piccole imprese.
In tali casi, l'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero.
Articolo 38
Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici
I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza dell'aiuto, come segue:
se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno efficiente sotto il profilo energetico che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e i costi dell'investimento meno efficiente sotto il profilo energetico;
se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, i costi ammissibili consistono nella differenza tra il valore attuale netto del leasing delle attrezzature per le quali è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto del leasing di attrezzature meno efficienti sotto il profilo energetico che sarebbero state oggetto di un contratto di leasing in assenza dell'aiuto; i costi di leasing non comprendono i costi relativi al funzionamento dell'attrezzatura o dell'impianto (costi del carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), indipendentemente dal fatto che facciano parte del contratto di leasing.
In tutte le situazioni elencate al primo comma, lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.
Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento.
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.
▼M6 —————
L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi di investimento totali se gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le seguenti condizioni:
la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;
durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;
gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;
almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti che incidono sul contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per unità di energia risparmiata o di efficienza energetica conseguita. Tali criteri non rappresentano meno del 70 % della ponderazione dei criteri di selezione.
Articolo 38 bis
Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici
Gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati con gli aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:
l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e le pompe di calore;
l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco. L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 % dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;
il collegamento a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico e alle relative apparecchiature;
la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio o è fisicamente adiacente all'edificio;
l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;
gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.
Nel caso di eventuali combinazioni degli interventi di cui alle lettere da a) a f), i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo degli investimenti nelle varie attrezzature e apparecchiature. I costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
Articolo 38 ter
Aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico
Articolo 39
Aiuti agli investimenti per progetti di efficienza energetica nell’edilizia sotto forma di strumenti finanziari
Gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati con gli aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:
l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e le pompe di calore;
l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco. L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 % dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;
gli investimenti nel collegamento a un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico e alle relative attrezzature;
la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio o è fisicamente adiacente all'edificio;
l'installazione di impianti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;
gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.
Per fornire aiuti per l'efficienza energetica, gli Stati membri possono istituire fondi per l'efficienza energetica e/o possono avvalersi di intermediari finanziari. Devono pertanto essere soddisfatte le seguenti condizioni:
i gestori dell'intermediario finanziario e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare occorre evitare una discriminazione in base al luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;
gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalla garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;
nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato;
gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;
il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro assicura l'applicazione di una procedura di due diligence per verificare che venga adottata una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.
Gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica, sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Questa condizione si considera rispettata se l'intermediario finanziario e, se del caso, i gestori del fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti condizioni:
sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
la loro remunerazione si conforma alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;
ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;
definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sull'efficienza energetica;
esiste una strategia di uscita chiara e realistica per i fondi pubblici investiti nel fondo per l'efficienza energetica o concessi all'intermediario finanziario, in modo tale da consentire al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo.
Articolo 41
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento
L'intensità di aiuto non supera:
il 45 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili;
il 30 % dei costi ammissibili per qualsiasi altro investimento contemplato dal presente articolo.
▼M6 —————
L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa tutte le condizioni seguenti, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38):
la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine per la presentazione delle domande, al fine di consentire una concorrenza effettiva;
durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui tutti gli offerenti ricevono aiuti, la struttura di tale procedura viene rettificata per ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo il bilancio o il volume;
non sono ammessi gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento);
almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti per unità di capacità energetica da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alta efficienza.
Articolo 42
Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa tutte le condizioni seguenti, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38):
la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine per la presentazione delle domande, al fine di consentire una concorrenza effettiva;
durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui tutti gli offerenti ricevono aiuti, la struttura di tale procedura viene rettificata per ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo il bilancio o il volume;
non sono ammessi gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento);
almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti per unità di produzione o di capacità energetica da fonti rinnovabili.
La procedura di gara è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili su base non discriminatoria.
La procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie laddove:
una misura mira specificamente a sostenere progetti dimostrativi;
una misura mira ad affrontare non soltanto la decarbonizzazione ma anche la qualità dell'aria o altri tipi di inquinamento;
uno Stato membro individua le ragioni per prevedere che determinati settori o tecnologie innovative ammissibili possono apportare un contributo importante ed efficace sotto il profilo dei costi alla tutela dell'ambiente e alla decarbonizzazione profonda nel lungo termine;
una misura è indispensabile per conseguire la diversificazione necessaria ad evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete;
un approccio più selettivo comporta verosimilmente costi minori per il conseguimento della tutela ambientale (ad esempio tramite la riduzione dei costi di integrazione del sistema per effetto della diversificazione, anche tra energie rinnovabili, che potrebbe altresì includere la gestione della domanda e/o lo stoccaggio) e/o una riduzione delle distorsioni della concorrenza.
Gli Stati membri effettuano una valutazione dettagliata sull'applicabilità di queste condizioni e riferiscono alla Commissione secondo le modalità descritte all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).
▼M6 —————
Articolo 43
Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile
Ai fini del presente articolo, i piccoli progetti sono definiti come segue:
per i progetti di produzione o stoccaggio di energia elettrica – progetti con capacità installata inferiore o pari a 1 MW;
per il consumo di energia elettrica – progetti con una domanda massima inferiore o pari a 1 MW;
per le tecnologie di produzione di calore e gas – progetti con capacità installata inferiore o pari a 1 MW o equivalente;
per la produzione di idrogeno rinnovabile – progetti con capacità installata inferiore o pari a 3 MW o equivalente;
per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa – progetti con capacità installata inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
per i progetti interamente di proprietà di PMI e i progetti dimostrativi – progetti con una capacità installata o una domanda massima inferiore o pari a 6 MW;
per i progetti interamente di proprietà di microimprese o piccole imprese destinati unicamente alla produzione di energia eolica – progetti con una capacità installata inferiore o pari a 18 MW.
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Articolo 44
Aiuti sotto forma di sgravi fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE
I beneficiari degli sgravi fiscali versano almeno il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE, fatta eccezione per le riduzioni:
concesse sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, per prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;
concesse sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), primo, secondo, quarto e quinto trattino, della direttiva 2003/96/CE, per l'elettricità: i) di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica; ii) di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici; iii) generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate; iv) generata da celle a combustibile;
concesse sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE, per l'elettricità generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa, nella misura in cui la biomassa è conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;
concesse sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE, per l'elettricità generata dalla produzione combinata di calore e di elettricità, a condizione che la cogenerazione derivante dai generatori combinati sia cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE;
concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2003/96/CE, per i prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento;
concesse sulla base dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 44 bis
Aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali
Articolo 45
Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione
Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi per le seguenti attività:
la riparazione dei danni ambientali, compresi i danni alla qualità del suolo, alle acque di superficie, alle falde freatiche o all'ambiente marino;
il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi in uno stato degradato;
la tutela o il ripristino della biodiversità o degli ecosistemi allo scopo di contribuire al conseguimento di buone condizioni degli ecosistemi o di tutelare ecosistemi già in buone condizioni;
l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.
L'intensità di aiuto non supera:
il 100 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella riparazione dei danni ambientali o nel ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi;
il 70 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella protezione o nel ripristino della biodiversità e in soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.
Articolo 46
Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico
Gli aiuti per l'ammodernamento delle reti di stoccaggio e distribuzione che trasmettono riscaldamento e raffreddamento generati a partire da combustibili fossili possono essere concessi solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la rete di distribuzione è o diventerà idonea alla trasmissione del riscaldamento o del raffreddamento generati da fonti di energia rinnovabili e/o dal calore di scarto;
l'ammodernamento non comporta un aumento della produzione di energia da combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale. In caso di ammodernamento dello stoccaggio o della rete di distribuzione del riscaldamento e del raffreddamento generati da gas naturale, nella misura in cui l'ammodernamento comporti un aumento della produzione di energia da gas naturale, tali impianti di produzione devono essere conformi agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, conformemente all'allegato 1, sezione 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
Articolo 47
Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare
Gli aiuti sono concessi per i seguenti tipi di investimenti:
investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse attraverso uno dei seguenti elementi o entrambi:
una riduzione netta delle risorse consumate per ottenere una determinata quantità di produzione rispetto a un processo produttivo preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternativi elencati al paragrafo 7. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione della misura di aiuto, tenendo conto di eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;
la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o recuperate, comprese quelle riciclate);
investimenti per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti da terzi che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità dei prodotti del riciclaggio;
investimenti per la raccolta, la cernita, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati o utilizzati secondo una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
investimenti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.
I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:
uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.
In tutte le situazioni elencate al primo comma, lettere a) e c), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi.
Se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento.
Articolo 48
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche
Articolo 49
Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia
SEZIONE 8
Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
Articolo 50
Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:
le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e
esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
SEZIONE 9
Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
Articolo 51
Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
SEZIONE 10
Aiuti per le infrastrutture a banda larga
Articolo 52
Aiuti per le reti fisse a banda larga
Sono ammissibili i seguenti tipi di investimento alternativi:
sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare le famiglie e i motori socioeconomici nelle zone in cui non esiste alcuna rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps (velocità soglia) o non esiste alcun programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento. Detto aspetto è verificato mediante una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 4;
sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare i motori socioeconomici nelle zone in cui è presente soltanto una rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) o esiste un programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento. Detto aspetto è verificato mediante una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 5.
La mappatura e la consultazione pubblica ai fini del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:
la mappatura individua le zone geografiche che si prevede saranno interessate dall'intervento statale e tiene conto di tutte le reti fisse a banda larga esistenti. La mappatura è effettuata:
per le reti cablate fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti;
per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri.
Se la realizzazione di una rete comporta, al tempo stesso, la realizzazione di una rete di accesso e una limitata realizzazione della rete di backhauling accessoria necessaria per consentire il funzionamento della rete di accesso, non è necessario effettuare la mappatura della rete di backhauling.
Tutti gli elementi della metodologia e i criteri tecnici di base utilizzati per mappare le aree interessate devono essere resi pubblici. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica;
la consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali dell'intervento dello Stato pianificato e dell'elenco delle zone geografiche individuate nell'esercizio di mappatura conformemente alla lettera a). Queste informazioni devono essere rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'intervento statale pianificato e a presentare informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle reti in grado di fornire le velocità di soglia di cui al paragrafo 3 esistenti nella zona interessata o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni.
L'intervento apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento individuato attraverso la mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 5. Le reti per le quali esiste un programma credibile di sviluppo sono prese in considerazione in sede di valutazione del salto di qualità solo se forniscono di per sé prestazioni analoghe a quelle della rete finanziata dallo Stato prevista nelle zone interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento. Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio di banda larga rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. L'intervento comprende più del 70 % degli investimenti in infrastrutture a banda larga. In ogni caso, un intervento ammissibile di cui al paragrafo 3 deve comportare almeno i seguenti miglioramenti:
per gli interventi di cui al paragrafo 3, lettera a), la rete sovvenzionata dallo Stato deve almeno triplicare la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti (velocità target);
per gli interventi di cui al paragrafo 3, lettera b), la rete sovvenzionata dallo Stato deve almeno triplicare la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti e garantire una velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 1 Gbps (velocità target).
Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:
gli aiuti sono assegnati sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
se gli aiuti sono concessi senza una procedura di selezione competitiva a un'autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete fissa a banda larga, l'autorità pubblica o l'organismo interno, a seconda dei casi, fornisce soltanto servizi all'ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:
i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro;
i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati;
l'orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.
Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.
Articolo 52 bis
Aiuti per le reti mobili 4G e 5G
La mappatura e la consultazione pubblica ai fini del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:
la mappatura individua chiaramente le zone geografiche che si prevede saranno interessate dall'intervento statale e tiene conto di tutte le reti mobili esistenti. La mappatura è effettuata sulla base di griglie non superiori a 100 x 100 metri. Tutti gli elementi della metodologia e i criteri tecnici di base utilizzati per mappare le aree interessate devono essere resi pubblici. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica.
Se la realizzazione di una rete prevede, al tempo stesso, la realizzazione di una rete di accesso e della rete di backhauling necessaria per consentire il funzionamento di tale rete di accesso, non è necessario procedere a una mappatura separata delle reti di backhauling;
la consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali dell'intervento dello Stato pianificato e dell'elenco delle zone geografiche individuate nell'esercizio di mappatura conformemente alla lettera a). Queste informazioni devono essere rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'intervento statale pianificato e informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle loro reti mobili con le caratteristiche descritte al paragrafo 3 che esistono nella zona interessata o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni.
Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:
gli aiuti sono assegnati sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
se gli aiuti sono concessi senza una procedura di selezione competitiva a un'autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete mobile, l'autorità pubblica o l'organismo interno, a seconda dei casi, fornisce soltanto servizi all'ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:
i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro;
i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati;
l'orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.
Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.
L'uso della rete 4G o 5G finanziata dallo Stato per fornire anche servizi di accesso fisso senza fili è consentito soltanto nelle zone in cui non esiste alcuna rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps o non esiste alcun programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
l'esercizio di mappatura e di consultazione pubblica tiene conto delle reti a banda larga fisse esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo, conformemente all'articolo 52, paragrafo 5;
la rete di accesso fisso senza fili 4G o 5G sovvenzionata deve almeno triplicare la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo (velocità target) conformemente all'articolo 52, paragrafo 5.
Articolo 52 ter
Aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale
Le condizioni generali cumulative di compatibilità sono le seguenti:
il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni che non contengano alcun sostegno finanziario pubblico. Quando il contributo del 25 % del beneficiario è fornito attraverso finanziamenti esterni mediante una piattaforma di investimento che combina diverse fonti di finanziamento, la condizione che il finanziamento esterno non debba contenere alcun sostegno finanziario pubblico di cui alla frase precedente è sostituita dal requisito che nella piattaforma sia presente almeno il 30 % di investimenti privati.
Sono ammissibili all’aiuto soltanto i costi di investimento ammissibili per la realizzazione dell’infrastruttura a norma del regolamento (UE) 2021/1153.
Il progetto deve essere selezionato conformemente al regolamento (UE) 2021/1153 secondo una delle seguenti modalità:
da un intermediario finanziario indipendente, nominato dalla Commissione sulla base di orientamenti per gli investimenti concordati congiuntamente;
dalla Commissione mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori;
da esperti indipendenti nominati dalla Commissione;
Il progetto deve consentire di ottenere capacità di connettività che vanno oltre i requisiti relativi a eventuali obblighi giuridici esistenti, come quelli associati al diritto di utilizzare lo spettro;
Il progetto deve garantire a terzi il libero accesso all’ingrosso, compresa la disaggregazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, conformemente all’articolo 52, paragrafi 7 e 8, o, a seconda dei casi, all’articolo 52 bis, paragrafi 8 e 9.
Le categorie dei progetti ammissibili e le specifiche condizioni cumulative di compatibilità ad essi applicabili sono le seguenti:
Gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera di un corridoio 5G lungo un corridoio di trasporto individuato negli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 (corridoi TEN-T) che soddisfano le seguenti specifiche condizioni cumulative:
il progetto consiste in una sezione transfrontaliera di un corridoio 5G che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri o attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e di almeno un paese dello Spazio economico europeo;
il totale delle sezioni transfrontaliere dei corridoi 5G situati in uno Stato membro non rappresenta più del 15 % della lunghezza totale dei corridoi 5G lungo la rete centrale transeuropea dei trasporti di tale Stato membro che non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico esistente, ad esempio agli obblighi associati al diritto di utilizzo dello spettro. In via eccezionale, se uno Stato membro sostiene la realizzazione di corridoi 5G transfrontalieri lungo la sua rete globale transeuropea dei trasporti, il totale delle sezioni transfrontaliere dei corridoi 5G situati in quello Stato membro non rappresenta più del 15 % della lunghezza totale dei corridoi 5G lungo la rete globale transeuropea dei trasporti di tale Stato membro che non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico esistente, ad esempio agli obblighi associati al diritto di utilizzo dello spettro;
il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete mobile 5G adatta a servizi di mobilità connessi e automatizzati, che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento degli elementi attivi della rete;
il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;
Gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera di una rete paneuropea di dorsali terabit che sostiene gli obiettivi dell’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni, mediante l’interconnessione di determinate strutture di calcolo, strutture di supercalcolo e infrastrutture di dati che soddisfano le seguenti condizioni specifiche cumulative:
il progetto prevede lo sviluppo o l’acquisizione di attivi per la connettività, tra cui diritti irrevocabili d’uso (indefeasible rights of use), fibra spenta o apparecchiature, per la costruzione di una sezione transfrontaliera di una rete paneuropea di dorsali che sostiene l’interconnessione, con connettività da punto a punto non vincolata di almeno 1 Tbps, di almeno due strutture di calcolo, strutture di supercalcolo o infrastrutture di dati che: 1) sono soggetti ospitanti dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio ( 65 ), o sono infrastrutture di ricerca e altre infrastrutture di calcolo e di dati a sostegno di iniziative faro e missioni in materia di ricerca di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 66 ) e al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, che contribuiscono agli obiettivi dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo; e 2) sono ubicate in almeno due Stati membri o almeno in uno Stato membro e almeno un membro dello Spazio europeo della ricerca;
il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete di dorsali, che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software;
l’acquisizione degli attivi per la connettività viene effettuata tramite appalto pubblico;
il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;
Gli investimenti nella realizzazione di una sezione transfrontaliera della rete di dorsali che interconnette infrastrutture cloud di determinati motori socioeconomici che sono conformi alle seguenti condizioni specifiche cumulative:
il progetto prevede l’interconnessione tra le infrastrutture cloud di motori socioeconomici costituiti da amministrazioni pubbliche o entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato;
il progetto consiste in una sezione transfrontaliera della realizzazione di nuove reti di dorsali transfrontaliere o nel potenziamento significativo delle reti esistenti di tale tipo 1) che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o 2) attraversano la frontiera tra almeno uno Stato membro e almeno un paese dello Spazio economico europeo;
il progetto riguarda almeno due motori socioeconomici ammissibili di cui al punto i), ciascuno dei quali attivo in uno Stato membro diverso oppure in uno Stato membro e in un paese dello Spazio economico europeo;
il progetto apporta nuovi investimenti significativi a favore della rete di dorsali, che vanno al di là degli investimenti marginali, come gli investimenti connessi a semplici aggiornamenti o licenze di software. Il progetto è in grado di fornire in modo affidabile velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno multipli di 10 Gbps;
il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate;
Investimenti nella realizzazione di una rete cablata sottomarina che soddisfa le seguenti condizioni specifiche cumulative:
il progetto consiste in una sezione transfrontaliera di una rete cablata sottomarina che 1) attraversa la frontiera tra due o più Stati membri o 2) attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e almeno un paese dello Spazio economico europeo. In alternativa, l’entità che riceve gli aiuti garantisce soltanto la fornitura di servizi all’ingrosso e l’infrastruttura sostenuta migliora la connettività delle regioni ultraperiferiche, dei territori d’oltremare o delle regioni insulari europee, anche all’interno di un unico Stato membro;
il progetto non deve riguardare rotte già servite da almeno due infrastrutture di reti di dorsali esistenti o programmate in modo credibile;
il progetto apporta un nuovo investimento significativo a favore della rete cablata sottomarina, mediante l’installazione di nuovi cavi sottomarini o il collegamento a un cavo sottomarino esistente, rispondendo a problemi di ridondanza e andando oltre gli investimenti marginali. Il progetto è in grado di fornire in modo affidabile velocità simmetriche di scaricamento e caricamento di almeno 1 Gbps;
il progetto sostiene lo sviluppo di nuove infrastrutture passive solo se le infrastrutture passive esistenti non possono essere riutilizzate.
Articolo 52 quater
Buoni per il collegamento a internet
Sono ammissibili le seguenti categorie di buoni:
buoni a disposizione dei consumatori e delle PMI per abbonarsi a un nuovo servizio a banda larga o per aggiornare l'abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 30 Mbps, a condizione che siano ammissibili al regime tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica che forniscono velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 30 Mbps. I buoni non sono concessi per passare a un fornitore che offre le stesse velocità già disponibili nell'ambito dell'abbonamento esistente o per il potenziamento di un abbonamento esistente di almeno 30 Mbps di download in condizioni di picco;
buoni a disposizione delle PMI per abbonarsi a un nuovo servizio a banda larga o per aggiornare l'abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps, a condizione che siano ammissibili al regime tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica che forniscono velocità di download di almeno 100 Mbps in condizioni di picco. I buoni non sono concessi per passare a un fornitore che offre le stesse velocità già disponibili nell'ambito dell'abbonamento esistente o per aggiornare un abbonamento esistente di almeno 100 Mbps di download in condizioni di picco;
Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:
i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro;
i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati;
l'orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.
Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.
Articolo 52 quinquies
Aiuti alle reti di backhauling
La mappatura e la consultazione pubblica ai fini del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:
la mappatura individua le zone interessate dall'intervento statale a favore delle reti di backhauling e tiene conto di tutte le reti di backhauling esistenti. Tutti gli elementi della metodologia e i criteri tecnici di base utilizzati per mappare le aree interessate devono essere resi pubblici. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica;
la consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali dell'intervento dello Stato pianificato e dell'elenco delle zone individuate nell'esercizio di mappatura conformemente alla lettera a). Queste informazioni devono essere rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'intervento statale pianificato e informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle reti di backhauling esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni.
Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:
gli aiuti sono assegnati sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
se l'aiuto è concesso senza una procedura di selezione competitiva a un'autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete di backhauling, l'autorità pubblica o l'organismo interno, a seconda dei casi, fornisce soltanto servizi all'ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:
i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro;
i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati;
l'orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.
Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.
SEZIONE 11
Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
Articolo 53
Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:
musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;
il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;
eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.
Gli aiuti possono assumere la forma di:
aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;
aiuti al funzionamento.
Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:
i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;
i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.
Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:
i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.
Articolo 54
Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
Gli aiuti possono assumere la forma di:
aiuti alla produzione di opere audiovisive;
aiuti alla preproduzione; e
aiuti alla distribuzione.
Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:
imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o
calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.
In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione.
Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione.
Sono ammissibili i seguenti costi:
per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.
L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:
al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.
SEZIONE 12
Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
Articolo 55
Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
Gli aiuti possono assumere la forma di:
aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;
aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.
SEZIONE 13
Aiuti per le infrastrutture locali
Articolo 56
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali
SEZIONE 14
Aiuti a favore degli aeroporti regionali
Articolo 56 bis
Aiuti a favore degli aeroporti regionali
L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera:
il 50 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso;
il 75 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico fino a un milione di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso.
SEZIONE 15
Aiuti a favore dei porti
Articolo 56 ter
Aiuti a favore dei porti marittimi
Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:
investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
il dragaggio.
I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno. La capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco non supera la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata.
L'intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:
il 100 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 22 milioni di EUR;
l'80 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 22 milioni di EUR e inferiori o pari a 55 milioni di EUR;
il 60 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 55 milioni di EUR e inferiori o pari all'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili determinati al paragrafo 2, lettere b) e c), senza oltrepassare l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).
Articolo 56 quater
Aiuti a favore dei porti interni
Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:
investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
il dragaggio.
I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno. La capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco non supera la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata.
SEZIONE 16
Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU
Articolo 56 quinquies
Ambito di applicazione e condizioni comuni
Le soglie massime di cui agli articoli 56 sexies e 56 septies si applicano al finanziamento totale in essere, nella misura in cui tale finanziamento concesso nell'ambito di un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU contenga aiuti. Le soglie massime si applicano:
per progetto, in caso di aiuti con costi ammissibili individuabili di cui all'articolo 56 sexies, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto i), e all'articolo 56 sexies, paragrafi da 6 a 9;
per beneficiario finale, in caso di aiuti senza costi ammissibili individuabili di cui all'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii), iii) e iv), all'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e all'articolo 56 septies.
Articolo 56 sexies
Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU
Gli aiuti a favore del beneficiario finale relativi a un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU:
soddisfano le condizioni stabilite in uno dei paragrafi da 2 a 9; e
se il finanziamento è concesso sotto forma di prestiti al beneficiario finale, al finanziamento si applica un tasso di interesse pari almeno al tasso di base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione del prestito.
Gli aiuti per la realizzazione di reti fisse a banda larga e gli aiuti per la realizzazione di reti mobili 4G e 5G per connettere alcuni motori socioeconomici ammissibili soddisfano le seguenti condizioni:
gli aiuti sono concessi solo a progetti che soddisfano tutte le condizioni di compatibilità di cui rispettivamente agli articoli 52 e 52 bis, salvo diversa indicazione di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo;
l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 150 milioni di EUR;
il progetto prevede la connessione tra i motori socioeconomici costituiti da amministrazioni pubbliche o entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato. Sono esclusi i progetti che comprendono elementi o entità diversi da quelli specificati al presente punto;
in deroga all'articolo 52, paragrafo 4, il fallimento del mercato individuato deve essere verificato mediante una mappatura adeguata disponibile o, se questa non è disponibile, mediante una consultazione pubblica, secondo le modalità seguenti:
la mappatura può essere considerata adeguata se è stata effettuata non più di 18 mesi prima. La mappatura individua chiaramente i motori socioeconomici che si prevede di inserire nell'intervento pubblico e comprende tutte le reti che forniscono, in condizioni di picco, velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità di soglia) che esistono o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento e che servono i locali di un motore socioeconomico ammissibile identificato di cui alla lettera c). La mappatura è effettuata dall'autorità pubblica competente. La mappatura viene effettuata 1) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti; 2) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri; 3) per le reti mobili, in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri. Tutti gli elementi della metodologia e i criteri tecnici di base utilizzati per mappare le aree interessate devono essere resi pubblici. Al fine di promuovere le sinergie e la semplificazione per la pubblica amministrazione, una mappatura geografica realizzata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 può essere considerata una mappatura adeguata ai sensi del presente punto, purché siano soddisfatte le condizioni in esso stabilite;
la consultazione pubblica deve essere svolta dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione su un apposito sito web a livello regionale e nazionale delle caratteristiche principali del previsto intervento statale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'intervento statale previsto e informazioni circostanziate sulle reti che forniscono, in condizioni di picco, velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità di soglia) che esistono o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento e che servono i locali di un motore socioeconomico ammissibile di cui alla lettera c) e individuato conformemente al punto i), sulla base di informazioni: 1) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti; 2) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri; 3) per le reti mobili, in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni.
Gli aiuti a favore della produzione di energia e delle infrastrutture energetiche soddisfano le seguenti condizioni:
gli aiuti sono concessi solo per investimenti in infrastrutture energetiche che non sono esenti dall'obbligo di concedere accesso a terzi, dalla regolamentazione tariffaria e dalla disaggregazione, sulla base della legislazione sul mercato interno dell'energia per le seguenti categorie di progetti:
per quanto riguarda le infrastrutture del gas, i progetti inclusi nel vigente elenco dell'Unione relativo ai progetti di interesse comune di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013; e
tutti i progetti per quanto riguarda l'infrastruttura per l'energia elettrica, l'infrastruttura per l'idrogeno e l'infrastruttura per il biossido di carbonio;
gli aiuti agli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili soddisfano i seguenti requisiti:
gli aiuti sono concessi solo per nuovi impianti selezionati su base competitiva, trasparente, obiettiva e non discriminatoria, conformemente all'articolo 41, paragrafo 10;
gli aiuti possono essere concessi a progetti combinati di energia rinnovabile e di stoccaggio termico o di energia elettrica, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 1 bis;
gli aiuti possono essere concessi a progetti combinati di stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 2;
nel caso di impianti che producono idrogeno rinnovabile, gli aiuti sono concessi solo per impianti conformi ai requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 3;
nel caso di impianti che producono biocarburanti, gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.
L’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera a) nel quadro del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR. L’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera b) nel quadro del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 75 milioni di EUR.
Gli aiuti per le infrastrutture e le attività sociali, educative, culturali e a favore del patrimonio naturale soddisfano le seguenti condizioni:
l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera:
110 milioni di EUR per progetto, nel caso di investimenti in infrastrutture utilizzate per la prestazione di servizi sociali e per l'istruzione; 165 milioni di EUR per progetto per scopi culturali e di conservazione del patrimonio e per le attività di cui all'articolo 53, paragrafo 2, comprese le attività a favore del patrimonio naturale;
33 milioni di EUR per attività inerenti ai servizi sociali;
82,5 milioni di EUR per attività inerenti alla cultura e alla conservazione del patrimonio; e
5,5 milioni di EUR per l'istruzione e la formazione.
Non sono concessi aiuti per la formazione volta a conformarsi ai requisiti nazionali obbligatori in materia di formazione.
Gli aiuti a favore dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto soddisfano le seguenti condizioni:
gli aiuti a favore delle infrastrutture, esclusi i porti, sono concessi unicamente per i seguenti progetti:
progetti di interesse comune di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1315/2013, ad eccezione dei progetti riguardanti le infrastrutture portuali e aeroportuali;
connessioni con i nodi urbani della rete transeuropea di trasporto;
il materiale rotabile destinato unicamente alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario non coperti da un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 68 ), purché il beneficiario sia un nuovo operatore;
il trasporto urbano;
infrastrutture di ricarica o di rifornimento che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno. Per le infrastrutture di rifornimento sovvenzionate che forniscono idrogeno, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento fornisca esclusivamente idrogeno rinnovabile. Il presente paragrafo non si applica agli aiuti agli investimenti relativi alle infrastrutture di ricarica e rifornimento nei porti.
Gli aiuti per le infrastrutture portuali soddisfano i seguenti requisiti:
gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti in infrastrutture di accesso e infrastrutture portuali messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria a condizioni di mercato;
eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di un’infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnate in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni;
non sono concessi aiuti per gli investimenti in sovrastrutture portuali.
quando gli aiuti sono concessi per le infrastrutture di rifornimento che forniscono idrogeno, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento fornisca esclusivamente idrogeno rinnovabile. Quando gli aiuti sono concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di rifornimento che fornisce ammoniaca e metanolo, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente ammoniaca e metanolo il cui contenuto energetico provenga da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono stati prodotti in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti delegati o di esecuzione.
L'importo nominale del finanziamento totale concesso, a norma delle lettere a) e b), a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 165 milioni di EUR.
Gli aiuti per altre infrastrutture soddisfano le seguenti condizioni:
gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:
investimenti nell’approvvigionamento idrico e nelle infrastrutture per le acque reflue per la cittadinanza;
investimenti per l'uso efficiente delle risorse e la circolarità, conformemente all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6, e paragrafo 10;
investimenti nelle infrastrutture di ricerca;
investimenti per la costruzione o il potenziamento di strutture per i poli tematici per l’innovazione;
investimenti in infrastrutture di prova e di sperimentazione;
l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 110 milioni di EUR.
Gli aiuti per la protezione dell’ambiente, compresa la protezione del clima, soddisfano le seguenti condizioni:
gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti:
investimenti che consentono alle imprese di porre rimedio o prevenire un danno all'ambiente fisico (compresi i cambiamenti climatici) o alle risorse naturali mediante attività proprie del beneficiario o attività di un altro soggetto che partecipa allo stesso progetto, a condizione che i) gli investimenti non riguardino attrezzature, macchinari o impianti di produzione industriale che utilizzano combustibili fossili, compreso il gas naturale, fatta salva la possibilità di concedere aiuti per l'installazione di componenti supplementari che migliorano il livello di tutela ambientale delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti di produzione industriale esistenti, nel qual caso i costi di investimento non riguardano impianti che emettono CO2; e ii) nel caso di investimenti in attrezzature, macchinari e impianti di produzione industriale che utilizzano idrogeno, il beneficiario si impegna a utilizzare esclusivamente idrogeno rinnovabile per tutta la durata dell'investimento. A norma del presente punto non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate, tranne qualora l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma;
misure volte a migliorare l'efficienza energetica di un edificio o di un'impresa, a condizione che gli investimenti non riguardino attrezzature, macchinari o produzioni industriali che utilizzano combustibili fossili, compreso il gas naturale. A norma del presente punto non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate, tranne qualora l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma. In deroga a ciò, possono essere concessi aiuti a norma del presente punto per investimenti in edifici attuati per conformarsi a norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione, a condizione che gli aiuti siano concessi prima che tali norme diventino obbligatorie per l'impresa interessata;
bonifica di siti contaminati, nella misura in cui non è stata individuata una persona fisica o giuridica responsabile del danno ambientale ai sensi della legge applicabile conformemente al principio «chi inquina paga» di cui all’articolo 45, paragrafo 3;
studi ambientali;
rafforzamento e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se tale attività contribuisce a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità e a conseguire la buona condizione degli ecosistemi o a proteggere gli ecosistemi già in buone condizioni;
aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti alimentati almeno in parte da elettricità o da idrogeno, o di veicoli a emissioni zero per il trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo, e per l'ammodernamento dei veicoli affinché siano classificati come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero.
Fatta salva la lettera a), gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati con gli aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:
l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e le pompe di calore;
l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco;
l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico e alle relative attrezzature;
la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, qualora il parcheggio per le autovetture sia situato all'interno dell'edificio o sia fisicamente adiacente all'edificio;
l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria delle infrastrutture a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;
gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.
La misura di aiuto non sostiene l'installazione di apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili, compreso il gas naturale.
Gli aiuti possono essere concessi ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi ottiene il finanziamento per il progetto.
l’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto di cui alla lettera a) nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 50 milioni di EUR;
l’importo nominale del finanziamento totale concesso per un progetto di cui alla lettera b) nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 50 milioni di EUR per beneficiario finale ed edificio;
gli aiuti per le misure di miglioramento dell'efficienza energetica possono riguardare anche la facilitazione della conclusione di contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:
il sostegno è erogato alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento della prestazione energetica e che sono i beneficiari finali degli aiuti;
gli aiuti sono erogati per la facilitazione della conclusione di contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE;
gli aiuti assumono la forma di un prestito senior o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di prestazione energetica o consiste in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad esempio factoring o forfaiting);
l'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente punto per beneficiario non supera 30 milioni di EUR.
Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione soddisfano le seguenti condizioni:
gli aiuti possono essere concessi per:
la ricerca fondamentale;
la ricerca industriale;
lo sviluppo sperimentale;
l’innovazione dei processi o dell’organizzazione delle PMI;
i servizi di consulenza in materia di innovazione e i servizi di supporto all’innovazione per le PMI;
la digitalizzazione delle PMI;
per i progetti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), l’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 75 milioni di EUR. Per i progetti di cui alla lettera a), punti iv), v) e vi), l’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 30 milioni di EUR.
Le PMI o, se del caso, le piccole imprese a media capitalizzazione possono ricevere, oltre alle categorie di aiuto di cui ai paragrafi da 2 a 9, anche aiuti sotto forma di finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU a condizione che risultino soddisfatte le rispettive condizioni:
l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 16,5 milioni di EUR ed è concesso:
alle PMI non quotate che non operino ancora in alcun mercato o operino da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese o da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; se il periodo di attività da meno di dieci anni dall'iscrizione al registro delle imprese o meno di sette anni dalla prima vendita commerciale è stato applicato a una data impresa, solo tale periodo può essere applicato a qualsiasi aiuto successivo a favore della stessa impresa ai sensi del presente articolo. Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10 % del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10 % del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. Riguardo al periodo di ammissibilità legato all'iscrizione al registro delle imprese, se utilizzato, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese il periodo di ammissibilità di dieci anni è considerato con decorrenza a partire dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a imposta per tale attività. Il finanziamento concesso nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU può coprire anche gli investimenti ulteriori in PMI non quotate dopo il periodo di ammissibilità di cui al presente punto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 1) l'importo nominale del finanziamento totale di cui alla lettera a) non è superato; 2) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale originario; 3) il beneficiario finale che riceve l'investimento ulteriore non è diventato un'«impresa collegata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che fornisce il finanziamento nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU, a meno che la nuova entità non sia una PMI;
alle PMI non quotate che avviano una nuova attività economica, se l'investimento iniziale è superiore al 50 % del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. In deroga alla prima frase, sono considerati investimenti per nuove attività economiche, se il relativo investimento iniziale, sulla base di un piano aziendale, è superiore al 30 % del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni: 1) gli investimenti volti a migliorare in misura significativa le prestazioni ambientali dell'attività oltre le norme obbligatorie dell'Unione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del presente regolamento; 2) altri investimenti ecosostenibili, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852; 3) gli investimenti volti ad aumentare le capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica inclusa nell'allegato IV. Il carattere ecosostenibile dell'investimento è dimostrato conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, che comprende il principio «non arrecare un danno significativo», o mediante altre metodologie comparabili, tra cui la verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU. Per le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio «non arrecare un danno significativo» è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata;
alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che sono imprese innovative, così come definite all'articolo 2, punto 80);
l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi 16,5 milioni di EUR e sia concesso alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione le cui principali attività sono ubicate in zone assistite, purché il finanziamento non sia utilizzato per la delocalizzazione di attività, come stabilito all'articolo 2, punto 61 bis);
l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi 2,2 milioni di EUR e sia concesso alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione.
Articolo 56 septies
Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali intermediati sostenuti dal Fondo InvestEU
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 57
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato.
Articolo 58
Disposizioni transitorie
Articolo 59
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2014.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
DEFINIZIONE DI PMI
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.
Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
Articolo 5
Effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
dai dipendenti dell'impresa;
dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
dai proprietari gestori;
dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
ALLEGATO II
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO ESENTI A NORMA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO
PARTE I
(da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità all'articolo 11)