02014R0208 — IT — 13.04.2022 — 014.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014 (GU L 066 del 6.3.2014, pag. 1) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2014
concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«richiesta» : qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 6 marzo 2014, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, comprese in particolare:
i)
una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
ii)
una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii)
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
iv)
una domanda riconvenzionale;
v)
una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati; |
b) |
«contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o indennità finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata; |
c) |
«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II; |
d) |
«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
e) |
«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche ma non esclusivamente attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; |
f) |
«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; |
g) |
«fondi» : tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
i)
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii)
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e le obbligazioni di debito;
iii)
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, compresi le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv)
gli interessi, i dividendi o altri redditi o di valore provenienti o generati dalle attività;
v)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e
vii)
i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
h) |
«territorio dell’Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. |
Articolo 2
Articolo 3
Ai fini del paragrafo 1, tra le persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini sono comprese le persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:
per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione; o
per abuso d'ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso.
Articolo 4
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, elencati nell’allegato I, e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.
Articolo 5
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento nell’allegato I della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencato all’allegato I; e
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Articolo 6
In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso dalla persona fisica o giuridica, dall’entità o dall’organismo in questione o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento nell’allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
i fondi o le risorse economiche sono usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e
il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 7
L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica all’accredito sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stato inserito nell’allegato I; o
pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato;
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1
Articolo 8
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti:
a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
a collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.
Articolo 9
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.
Articolo 10
Articolo 11
Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I;
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).
Articolo 12
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, a intervalli trimestrali, in particolare le informazioni:
per quanto riguarda i fondi congelati di cui all’articolo 2 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4, 5 e 6;
per quanto riguarda le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 13
La Commissione ha il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
a qualsiasi persona fisica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituito conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona fisica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
A.
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivazioni |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Viktor Fedorovych Yanukovych (Вiктор Федорович Янукович), Viktor Fedorovich Yanukovich (Виктор Фёдорович Янукович) |
nato il 9 luglio 1950 a Yenakiieve (Donetsk oblast), ex Presidente dell'Ucraina |
Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. |
6.3.2014 |
2. |
Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Вiталiй Юрiйович Захарченко), Vitaliy Yurievich Zakharchenko (Виталий Юрьевич Захарченко) |
nato il 20 gennaio 1963 a Kostiantynivka (provincia di Donetsk), ex ministro dell'interno |
Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini. |
6.3.2014 |
3. |
Viktor Pavlovych Pshonka (Вiктор Павлович Пшонка) |
nato il 6 febbraio 1954 a Serhiyivka (Donetsk oblast), ex Procuratore generale dell'Ucraina |
Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. |
6.3.2014 |
▼M8 ————— |
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▼M9 ————— |
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6. |
Viktor Ivanovych Ratushniak (Вiктор Iванович Ратушняк) |
nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno |
Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione. |
6.3.2014 |
7. |
Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович) |
Nato il 10 luglio 1973 a Yenakiieve (oblast di Donetsk), figlio dell'ex presidente, uomo d'affari |
Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione. |
6.3.2014 |
▼M4 ————— |
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9. |
Artem Viktorovych Pshonka (Артем Вiкторович Пшонка) |
nato il 19 marzo 1976 a Kramatorsk (Donetsk oblast), figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina |
Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione. |
6.3.2014 |
▼M8 ————— |
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▼M11 ————— |
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12. |
Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко) |
Nato il 21 settembre 1985 a Kharkiv, uomo d'affari |
Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d'ufficio per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini. |
6.3.2014 |
▼M12 ————— |
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▼M6 ————— |
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▼M12 ————— |
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▼M7 ————— |
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▼M13 ————— |
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▼M11 ————— |
B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina
L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina («codice di procedura penale») stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.
L'articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).
Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco
1. Viktor Fedorovych Yanukovych
Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.
Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione adottata il10 agosto 2020 dalla Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina nel procedimento penale n. 42016000000000785, nella quale la Corte ha esaminato la petizione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha autorizzato l'arresto del sig. Yanukovych. Nella sentenza, il giudice istruttore ha confermato l'esistenza di un ragionevole sospetto del coinvolgimento del sig. Yanukovych in un reato di appropriazione indebita e ha altresì confermato lo status di indagato del sig. Viktor Yanukovych nel procedimento penale.
La Corte suprema anticorruzione ha inoltre stabilito che il sig. Yanukovych ha risieduto fuori dall'Ucraina dal 2014. La Corte ha concluso che vi erano motivi sufficienti per ritenere che il sig. Yanukovych si nascondesse dagli organi responsabili delle indagini preliminari.
Inoltre, il 15 settembre 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha accolto la richiesta dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha autorizzato il trattenimento del sig. Yanukovych. In tale decisione il giudice istruttore ha confermato le conclusioni della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina del 10 agosto 2020.
Nel procedimento penale n. 42015000000002833 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha autorizzato, con sentenza del 25 agosto 2021, un'indagine preliminare speciale in relazione al sig. Yanukovych. Nella sentenza il giudice istruttore ha confermato lo status di indagato del sig. Yanukovych e ha concluso che le prove forniscono ragionevoli motivi per sospettare che il sig. Yanukovych abbia commesso i reati del quale è sospettato. Il giudice ha inoltre concluso che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che il sig. Yanukovych si stia sottraendo deliberatamente alle indagini e al tribunale al fine di evitare la responsabilità penale. Inoltre, nella sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha disposto la detenzione preventiva del sig. Yanukovych. Nella sentenza la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. Yanukovych, nonché i ragionevoli motivi per sospettare che il sig. Yanukovych abbia commesso reati. Il giudice ha inoltre sottolineato che esiste il rischio che il sig. Yanukovych si nasconda dalle indagini e dal tribunale per sottrarsi alla responsabilità penale.
Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui il 29 dicembre 2021 il procuratore ha ritenuto che tali prove raccolte durante le indagini preliminari fossero sufficienti per formulare un'imputazione e il sig. Yanukovych e i suoi avvocati sono stati informati del completamento dell'indagine preliminare. La difesa è stata autorizzata ad accedere alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarvisi, in linea con le disposizioni del codice di procedura penale dell'Ucraina.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte suprema anticorruzione attribuite al sig. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.
2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko
Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.
Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Zakharchenko, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Zakharchenko e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.
Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Zakharchenko, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.
Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.
3. Viktor Pavlovych Pshonka
Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.
Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. V. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina del 2 ottobre 2020, che ha respinto la richiesta presentata dagli avvocati del sig. V. Pshonka di annullare l'informazione di garanzia del 22 dicembre 2014. La Corte ha concluso che l'informazione di garanzia è stata notificata conformemente al codice di procedura penale dell'Ucraina e ha confermato lo status di indagato nel procedimento penale del sig. V. Pshonka. Inoltre, il 7 maggio 2020 e il 9 novembre 2020 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha rigettato una richiesta di avvio di un procedimento formulata a seguito del ricorso degli avvocati riguardo l'inerzia dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina nel procedimento penale. La sezione di appello della Corte suprema anticorruzione ha confermato tali decisioni, rispettivamente il 1o giugno 2020 e il 26 novembre 2020.
Inoltre, il 16 febbraio 2021, la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina datata 14 gennaio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare. In tale decisione, la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. V. Pshonka. Inoltre, l'11 marzo 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto il ricorso degli avvocati del sig. V. Pshonka riguardo l'inerzia del procuratore.
Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. V. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione sig. V. Pshonka e interrogarlo. Tale richiesta è stata respinta dalla Russia. Le autorità russe avevano già respinto le richieste di assistenza giudiziaria internazionale inviate loro nel 2016 e nel 2018.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. V. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte suprema anticorruzione e attribuite al sig. V. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.
6. Viktor Ivanovych Ratushniak
Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.
Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Ratushniak, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Ratushniak e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.
Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratushniak. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Ratushniak, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.
Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratushniak si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.
7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych
Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.
Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. O. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina. Nel procedimento penale n. 42015000000002833, la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina, con sentenza del 25 agosto 2021, ha concesso l'autorizzazione a condurre un'indagine preliminare speciale in relazione al sig. O. Yanukovych. In tale sentenza, il giudice istruttore ha confermato lo status di indagato del sig. O. Yanukovych e ha concluso che le prove forniscono ragionevoli motivi di sospettare che il sig. O. Yanukovych abbia commesso i reati dei quali è sospettato. Il giudice ha inoltre concluso che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che il sig. O. Yanukovych si stia sottraendo deliberatamente alle indagini e al tribunale al fine di evitare la responsabilità penale.
Oltre a ciò, nella sua sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha disposto la detenzione preventiva del sig. O. Yanukovych. Nella sentenza la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. O. Yanukovych, nonché i ragionevoli motivi per sospettare che il sig. O. Yanukovych abbia commesso reati. Il giudice ha inoltre sottolineato che esiste il rischio che l'indagato si nasconda dalle indagini e dal tribunale per sottrarsi alla responsabilità penale.
Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui il 29 dicembre 2021 il procuratore ha ritenuto che le prove raccolte durante le indagini preliminari fossero sufficienti per formulare un'imputazione e il sig. O. Yanukovych e i suoi avvocati sono stati informati del completamento dell'indagine preliminare. La difesa è stata autorizzata ad accedere alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarvisi, in linea con le disposizioni del codice di procedura penale dell'Ucraina.
Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. O. Yanukovych, che risiede nella Federazione russa e si è reso irreperibile ai fini dell'indagine.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. O. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. O. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.
9. Artem Viktorovych Pshonka
Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.
Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. A. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina dell'8 luglio 2020, che ha respinto la richiesta presentata dagli avvocati del sig. A. Pshonka di annullare la risoluzione del procuratore del 30 aprile 2015 sulla sospensione dell'indagine preliminare. La Corte ha concluso inoltre che l'informazione di garanzia è stata notificata conformemente al codice di procedura penale dell'Ucraina e ha confermato lo status di indagato nel procedimento penale del sig. A. Pshonka.
Inoltre, il 10 febbraio 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina datata 14 gennaio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare. In tale decisione la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. A. Pshonka. Oltre a ciò, l'11 marzo 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto il ricorso degli avvocati del sig. A. Pshonka relativo all'inerzia del procuratore.
Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. A. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione dell'indagato e interrogarlo. Tale richiesta è stata respinta dalla Russia. In precedenza, le autorità russe hanno respinto la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inviata loro nel 2018.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. A. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte suprema anticorruzione e attribuite al sig. A. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.
12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko
Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.
Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000003393 il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. Il Consiglio è informato del fatto che la familiarizzazione con la documentazione da parte della difesa è in corso. L'11 ottobre 2021 anche l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha informato gli avvocati difensori del sig. Kurchenko del completamento dell'indagine preliminare e della concessione dell'accesso alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarvisi. Il Consiglio è stato informato del fatto che l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha presentato una mozione per stabilire un termine per il riesame da parte della difesa visto il ritardo della stessa nel riesame della documentazione dell'indagine preliminare.
In relazione al procedimento penale n. 12014160020000076, nella decisione del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Odessa ha accolto il ricorso del procuratore e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l'Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale. Il 20 dicembre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha autorizzato lo svolgimento di un'indagine preliminare speciale in contumacia. Inoltre, il 20 ottobre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione del procuratore del 27 luglio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare.
Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Kurchenko. Il 13 maggio 2021 il dipartimento principale della Polizia nazionale della regione di Odessa ha trasmesso all'ufficio ucraino di Interpol e a Europol la richiesta di pubblicare un «avviso rosso» relativo al sig. Kurchenko, che è in corso d'esame. Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d'appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.
ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu