02014L0041 — IT — 01.05.2014 — 000.005
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DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 del 1.5.2014, pag. 1) |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 aprile 2014
relativa all'ordine europeo di indagine penale
CAPO I
ORDINE EUROPEO D'INDAGINE
Articolo 1
Ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione
L'OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso l'OEI;
«Stato di esecuzione»: lo Stato membro che esegue l'OEI, nel quale l'atto di indagine deve essere compiuto;
«autorità di emissione»:
un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o
qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l'OEI sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'OEI;
«autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione conformemente alla presente direttiva e alle procedure applicabili in un caso interno analogo. Tali procedure potrebbero comportare l'autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo.
Articolo 3
Ambito di applicazione dell'OEI
L'OEI si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea ( 1 ) (la «convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio ( 2 ) eccetto ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8, della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro.
Articolo 4
Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI
Un OEI può essere emesso:
in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale;
nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; e
in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.
Articolo 5
Contenuto e forma dell'OEI
L'OEI contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;
l'oggetto e i motivi dell'OEI;
le informazioni necessarie sulla persona o sulle persone interessate;
una descrizione della condotta penale che forma l'oggetto dell'indagine o del procedimento e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;
una descrizione dell'atto o degli atti di indagine richiesti e degli elementi di prova da ottenere.
CAPO II
PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE
Articolo 6
Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI
L'autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:
l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e
l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
Articolo 7
Trasmissione dell'OEI
Articolo 8
OEI collegato a un OEI precedente
CAPO III
PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE
Articolo 9
Riconoscimento ed esecuzione
Articolo 10
Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine
Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando:
l'atto di indagine richiesto nell'OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure
l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia disponibile in un caso interno analogo.
Fatto salvo l'articolo 11, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d'indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione:
l'acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione quando, in base al diritto dello Stato di esecuzione, tali informazioni o prove avrebbero potuto essere acquisite nel quadro di un procedimento penale o ai fini dell'OEI;
l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità di esecuzione può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;
l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione;
atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato di esecuzione;
l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.
Articolo 11
Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione
Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI qualora:
il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI, ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'OEI;
in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;
l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), e l'atto investigativo non sia ammesso a norma del diritto dello Stato di esecuzione in un caso interno analogo;
l'esecuzione dell'OEI sia contraria al principio del ne bis in idem;
l'OEI si riferisca a un reato che si presume commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale l'OEI è emesso non costituisca reato nello Stato di esecuzione;
sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto nell'OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta;
la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'OEI non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato D, come indicato dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni; o
il ricorso all'atto di indagine richiesto nell'OEI sia limitato dal diritto dello Stato di esecuzione a un elenco o a una categoria di reati o a reati punibili entro una certa soglia fra cui non figura il reato oggetto dell'OEI.
Articolo 12
Termini per il riconoscimento o l'esecuzione
Articolo 13
Trasferimento delle prove
Se richiesto nell'OEI e ove consentito a norma del diritto dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'articolo 9, paragrafo 4.
Articolo 14
Mezzi d'impugnazione
Articolo 15
Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione
Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione ove:
l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole;
gli oggetti, i documenti o i dati in questione siano già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.
Articolo 16
Obbligo di informazione
Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, tale obbligo si applica sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceve l'OEI dall'autorità centrale.
Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI, sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.
Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:
se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato A è incompleto o manifestamente inesatto;
se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero
se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'articolo 9.
Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza ritardo con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:
dell'eventuale decisione adottata a norma degli articoli 10 o 11;
di ogni decisione di rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi del rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.
Articolo 17
Responsabilità penale riguardo ai funzionari
Durante la loro presenza nel territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che eventualmente commettano o di cui siano eventuali vittime.
Articolo 18
Responsabilità civile dei funzionari
Articolo 19
Riservatezza
Articolo 20
Protezione dei dati personali
Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri assicurano che i dati personali siano protetti e possano essere trattati solo in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( 4 ) e dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale.
L'accesso a tali dati è sottoposto a restrizioni, fatti salvi i diritti dell'interessato. Solo le persone autorizzate possono accedere a tali dati.
Articolo 21
Costi
L'autorità di esecuzione informa preventivamente l'autorità di emissione in merito alle specifiche dettagliate relative alla parte dei costi ritenuta eccezionalmente elevata.
In situazioni eccezionali in cui non vi è accordo con riguardo ai costi di cui al paragrafo 2, l'autorità di emissione può decidere di:
ritirare completamente o parzialmente l'OEI; o
mantenere l'OEI e sostenere la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE
Articolo 22
Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine
Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può anche essere rifiutata se:
la persona detenuta nega il proprio consenso; o
il trasferimento può prolungare la detenzione di detta persona.
L'immunità di cui al paragrafo 8 cessa di sussistere qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per 15 giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità di emissione:
sia rimasta comunque nel territorio; ovvero
vi sia tornata dopo averlo lasciato.
Articolo 23
Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine
Articolo 24
Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
L'autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.
Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione di un OEI può essere rifiutata se:
la persona sottoposta a indagini o l'imputato nega il proprio consenso; ovvero
l'esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.
L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell'audizione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:
notificare al testimone o al perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
chiamare la persona sottoposta a indagine o l'accusato a comparire all'audizione secondo le forme previste dalle norme specifiche ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione e informare tali persone dei propri diritti ai sensi del diritto dello Stato di emissione, in tempo utile affinché possa esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa;
provvedere all'identificazione della persona da ascoltare.
In caso di audizione effettuata mediante videoconferenza o di altra trasmissione audiovisiva si applicano le seguenti disposizioni:
all'audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell'autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.
Se ritiene che durante l'audizione siano violati i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;
le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;
su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;
le persone sottoposte a indagini o gli imputati sono informati prima dell'audizione degli eventuali diritti procedurali previsti, compreso il diritto di non testimoniare, dal diritto dello Stato di esecuzione e dello Stato di emissione. I testimoni e i periti possono avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione e sono informati di tale diritto prima dell'audizione.
Articolo 25
Audizione mediante teleconferenza
Articolo 26
Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari
Articolo 27
Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie
Articolo 28
Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato
Quando un OEI è emesso ai fini dell'esecuzione di un atto di indagine che implica l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali:
il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati;
le consegne controllate nel territorio dello Stato di esecuzione;
l'esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.
Articolo 29
Operazioni di infiltrazione
Oltre ai motivi di non riconoscimento e di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'autorità di esecuzione può rifiutare di eseguire un OEI di cui al paragrafo 1 laddove:
l'esecuzione dell'operazione di infiltrazione non sia autorizzata in un caso interno analogo; o
non sia stato possibile raggiungere un accordo sulle modalità delle operazioni di infiltrazione di cui al paragrafo 4.
CAPO V
INTERCETTAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI
Articolo 30
Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro
L'OEI di cui al paragrafo 1 comprende inoltre le seguenti informazioni:
informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione;
la durata auspicata dell'intercettazione; e
sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito.
L'OEI di cui al paragrafo 1 può essere eseguito:
trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione; o
intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione.
L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano per concordare se l'intercettazione è effettuata a norma della lettera a) o della lettera b).
Articolo 31
Notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria
Se, ai fini del compimento di un atto di indagine, l'intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato membro di intercettazione») e l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro (lo «Stato membro notificato») la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro di intercettazione ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro notificato dell'intercettazione:
prima dell'intercettazione, qualora l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione sappia, al momento di ordinare l'intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione e si trova o si troverà sul territorio dello Stato membro notificato;
durante l'intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova, o si trovava durante l'intercettazione, sul territorio dello Stato membro notificato.
Qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, l'autorità competente dello Stato membro notificato può, senza ritardo e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, notificare all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione che:
l'intercettazione non può essere effettuata o si pone fine alla medesima; e
se necessario, gli eventuali risultati dell'intercettazione già ottenuti mentre la persona soggetta ad intercettazione si trovava sul suo territorio non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. L'autorità competente dello Stato membro notificato informa l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione dei motivi di tali condizioni.
CAPO VI
PROVVEDIMENTI PROVVISORI
Articolo 32
Provvedimenti provvisori
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33
Notifiche
Entro il 22 maggio 2017 ogni Stato membro notifica alla Commissione:
l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, lettere c) e d), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;
le lingue accettate per un OEI di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 7, paragrafo 3. Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato di emissione.
Articolo 34
Relazioni con altri strumenti giuridici, accordi e intese
Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo 35, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2017, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva:
convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, del 20 aprile 1959, i relativi due protocolli aggiuntivi e gli accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo.
Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2008/978/GAI e, con riguardo al sequestro probatorio, alla decisione quadro 2003/577/GAI, si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 35
Disposizioni transitorie
Articolo 36
Recepimento
Articolo 37
Relazione sull'applicazione
Entro cinque anni dal 21 maggio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi fra cui, in particolare, la valutazione del suo impatto sulla cooperazione in materia penale e sulla protezione delle persone, nonché l'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'intercettazione delle telecomunicazioni alla luce degli sviluppi tecnici. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica della presente direttiva.
Articolo 38
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 39
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
ALLEGATO A
ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI)
Il presente OEI è stato emesso da un'autorità competente. L'autorità di emissione certifica che l'emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta ad indagine o dell'imputato, e che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine, e il trasferimento delle prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI.
►(1) C1 —————