02014D0512 — IT — 09.04.2022 — 021.001


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►B

DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE 2014/659/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014

  L 271

54

12.9.2014

►M2

DECISIONE 2014/872/PESC DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2014

  L 349

58

5.12.2014

 M3

DECISIONE (PESC) 2015/971 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 2015

  L 157

50

23.6.2015

►M4

DECISIONE (PESC) 2015/1764 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 2015

  L 257

42

2.10.2015

 M5

DECISIONE (PESC) 2015/2431 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2015

  L 334

22

22.12.2015

 M6

DECISIONE (PESC) 2016/1071 DEL CONSIGLIO del 1o luglio 2016

  L 178

21

2.7.2016

 M7

DECISIONE (PESC) 2016/2315 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2016

  L 345

65

20.12.2016

 M8

DECISIONE (PESC) 2017/1148 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2017

  L 166

35

29.6.2017

►M9

DECISIONE (PESC) 2017/2214 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2017

  L 316

20

1.12.2017

 M10

DECISIONE (PESC) 2017/2426 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2017

  L 343

77

22.12.2017

 M11

DECISIONE (PESC) 2018/964 DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2018

  L 172

3

9.7.2018

 M12

DECISIONE (PESC) 2018/2078 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2018

  L 331

224

28.12.2018

 M13

DECISIONE (PESC) 2019/1108 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2019

  L 175

38

28.6.2019

 M14

DECISIONE (PESC) 2019/2192 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2019

  L 330

71

20.12.2019

 M15

DECISIONE (PESC) 2020/907 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2020

  L 207

37

30.6.2020

 M16

DECISIONE (PESC) 2020/2143 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2020

  L 430

26

18.12.2020

 M17

DECISIONE (PESC) 2021/1144 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2021

  L 247

99

13.7.2021

 M18

DECISIONE (PESC) 2022/52 DEL CONSIGLIO del 13 gennaio 2022

  L 9

43

14.1.2022

►M19

DECISIONE (PESC) 2022/264 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022

  L 42I

95

23.2.2022

►M20

DECISIONE (PESC) 2022/327 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2022

  L 48

1

25.2.2022

►M21

DECISIONE (PESC) 2022/335 DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2022

  L 57

4

28.2.2022

►M22

DECISIONE (PESC) 2022/346 DEL CONSIGLIO del 1o marzo 2022

  L 63

5

2.3.2022

►M23

DECISIONE (PESC) 2022/351 DEL CONSIGLIO del 1o marzo 2022

  L 65

5

2.3.2022

►M24

DECISIONE (PESC) 2022/395 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2022

  L 81

8

9.3.2022

►M25

DECISIONE (PESC) 2022/430 DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2022

  L 87I

56

15.3.2022

►M26

DECISIONE (PESC) 2022/578 DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2022

  L 111

70

8.4.2022




▼B

DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina



▼M20

Articolo 1

1.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 dal 12 aprile 2022 o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

maggiori enti creditizi o istituti di finanziamento allo sviluppo con sede in Russia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencati nell'allegato I;

b) 

qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per oltre il 50 % di un'entità elencata nell'allegato I; oppure

c) 

qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità all'interno di una categoria di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato I.

2.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia e del suo governo o della Banca centrale russa e stabilito in Russia, di cui all'allegato V;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato V; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

3.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014, il 12 aprile 2022 o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, elencati nell'allegato II, prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, a eccezione di persone giuridiche, entità od organismi attivi nei settori spaziale e dell'energia nucleare;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di RUB e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato III;

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo; oppure

d) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.

4.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 22 aprile 2022 da:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato VI, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, ai cui utili la Russia e il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali; oppure

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VI; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

5.  
È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.
6.  

È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:

i) 

nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure

ii) 

qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.

Il divieto non si applica:

a) 

ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure

b) 

ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato I.

7.  

Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i) 

sono stati convenuti prima del26 febbraio 2022; e

ii) 

non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

b) 

prima del 26 febbraio 2022, una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto; e

c) 

all'atto della sua conclusione, il contratto non violava i divieti allora vigenti di cui alla presente decisione.

I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui alla lettera a) comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.

▼M19

Articolo 1 bis

1.  

L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022:

a) 

dalla Russia e dal suo governo;

b) 

dalla Banca centrale russa; o

c) 

da una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, dell'entità di cui alla lettera b),

sono vietati.

2.  
È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 dopo il 23 febbraio 2022 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti. Tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.
3.  

Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i) 

sono stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e

ii) 

non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

b) 

prima del 23 febbraio 2022 una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto.

I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui alla lettera a) comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.

▼M24

4.  
Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.

▼M21

5.  
In deroga al paragrafo 4 le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo complesso o dello Stato membro interessato.
6.  
Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5.

▼M25

Articolo 1 bis bis

1.  

È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la Banca centrale russa hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la Banca centrale russa hanno altre relazioni economiche sostanziali;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato X; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:

▼M26

a) 

operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;

▼M25

b) 

operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato X è un azionista di minoranza;

▼M26

c) 

operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.

4.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M26

Articolo 1 ter

1.  
È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è superiore a 100 000  EUR.
2.  
È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a 10 000  EUR.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.
4.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia.
5.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:

a) 

necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) 

destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; oppure

d) 

necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:

a) 

necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure

b) 

necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.

▼M20

Articolo 1 quater

1.  
Ai depositari centrali di titoli dell'Unione è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
2.  
Il paragrafo 1 non si applica a persone fisiche che sono cittadini di uno Stato membro o che sono titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

Articolo 1 quinquies

▼M26

1.  
È vietato vendere valori mobiliari denominati nella valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

▼M20

2.  
Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

▼M22

Articolo 1 sexies

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato VIII o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.

▼M26

Articolo 1 septies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

a) 

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; oppure

b) 

scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

▼M25

Articolo 1 octies

1.  
A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
2.  
A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

▼M26

Articolo 1 nonies

1.  

È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE ( 2 ), 2014/24/UE ( 3 ), 2014/25/UE ( 4 ), 2009/81/CE ( 5 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE, degli articoli 7 e 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE nonché dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con:

a) 

un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure

c) 

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo,

compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE.

2.  

In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:

a) 

alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

b) 

alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) 

alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;

d) 

al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

e) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Russia nell'Unione; oppure

f) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.

3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.
4.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 10 ottobre 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022.
5.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

Articolo 1 decies

1.  
È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ( 6 ) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) 

al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b) 

ai programmi veterinari e fitosanitari;

c) 

alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;

d) 

alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

e) 

agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;

f) 

ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;

g) 

al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

Articolo 1 undecies

1.  

È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:

a) 

cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;

b) 

persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;

c) 

persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);

d) 

persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c);

e) 

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).

2.  
A decorrere dal 10 maggio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine come di cui al paragrafo 1.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per porre termine entro il 10 maggio 2022 di contratti incompatibili con il presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
5.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare i servizi di cui agli stessi paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che questo è necessario per:

a) 

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b) 

attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

▼B

Articolo 2

1.  
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità o organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati.

3.  
Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasporto dalla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.

▼M2

4.  
I divieti di cui ►M26  al paragrafo 3 ◄ non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

▼M26

bis.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione.

▼M4

5.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano:

a) 

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento;

b) 

all'importazione, all'acquisto o al trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

c) 

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4),

per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori europei di servizi di lancio, o per l'uso di lanci di programmi spaziali europei, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori europei di satelliti.

La quantità di ogni esportazione di idrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta e non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite. La quantità di ogni esportazione di monometilidrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta.

▼M9

bis  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars e il volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, alle seguenti condizioni:

a) 

il quantitativo di idrazina destinato ai test e al volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, non deve superare un totale di 5 000  kg per l'intera durata della missione;

b) 

il quantitativo di idrazina destinato al volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020 non deve superare un totale di 300 kg.

▼M9

6.  
I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui ai paragrafi 5 e 5 bis.
7.  
Le operazioni di cui ai paragrafi 5, 5 bis e 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.

▼M20

Articolo 3

1.  
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), siano essi originari o meno di detto territorio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3.  

Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:

a) 

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b) 

usi medici o farmaceutici;

c) 

esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;

d) 

aggiornamenti del software;

e) 

utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;

f) 

garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone e delle entità in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure

g) 

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.

4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

a) 

destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;

b) 

destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) 

destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

d) 

destinati alla sicurezza marittima;

▼M26

e) 

destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

▼M20

f) 

destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;

g) 

destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

5.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
6.  
Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

▼M25

7.  

Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

▼M26

i) 

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, lettera a);

ii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure

▼M25

iii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.

▼M20

8.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.
9.  
I paesi partner di cui al presente articolo e all'articolo 3bis, paragrafo 4, lettere f) e g), che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti, sono incluse all'allegato VII.

Articolo 3 bis

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:

a) 

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b) 

usi medici o farmaceutici;

c) 

esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;

d) 

aggiornamenti del software;

e) 

utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;

f) 

garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure

g) 

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le suddette lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.

4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

a) 

destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;

b) 

destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) 

destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

d) 

destinati alla sicurezza marittima;

▼M26

e) 

destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

▼M20

f) 

destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure

g) 

destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

5.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o Maggio 2022.
6.  
Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

▼M25

7.  

Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

▼M26

i) 

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1;

ii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure

▼M25

iii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.

▼M20

8.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.
9.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

▼M20

Articolo 3 ter

▼M25

1.  

Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati all'allegato IV, in deroga agli articoli 3 e 3 bis della presente decisione e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 bis della presente decisione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato:

a) 

che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure

b) 

che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.

▼M20

2.  
Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.

▼M25

Articolo 4

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, determinati beni e tecnologie adatti a determinate categorie di progetti di prospezione e produzione, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.  

È vietato:

a) 

fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;

b) 

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.

3.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o alla fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:

▼M26

a) 

il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

▼M25

b) 

la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
5.  
I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.
6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:

a) 

ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; o

b) 

ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

7.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 4 bis

1.  

È vietato:

a) 

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

b) 

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c) 

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

d) 

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2.  

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

▼M26

a) 

essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

▼M25

b) 

essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell’energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

3.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

▼M20

Articolo 4 ter

1.  
È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) 

agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;

▼M24

b) 

alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure

▼M20

c) 

alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

▼M22

3.  
È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.
4.  
In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M20

Articolo 4 quater

▼M26

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per l'uso in Russia.

▼M20

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente.

In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

5.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 4 quinquies

▼M26

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

▼M20

2.  
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
3.  
È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
4.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

5.  
I divieti di cui ai paragrafi 1e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M26

6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:

a) 

è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui alla presente decisione; e

b) 

nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

7.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.
8.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 3 bis, paragrafo 4, lettera b).
9.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M21

Articolo 4 sexies

1.  
Gli Stati membri, conformemente alle proprie norme nazionali e al proprio diritto nazionale e in linea con il diritto internazionale, in particolare con i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, negano a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, il permesso di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
2.  
Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.
3.  
In deroga all'articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della presente decisione.
4.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 4 septies

▼M25

1.  
Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire l'attuazione e il rispetto dell’articolo 4 sexies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati dagli operatori aerei che indichino l'intenzione di svolgere attività sul territorio dell'Unione che costituiscano una violazione della presente decisione, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.

▼M21

2.  
Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione dell'articolo 4 sexies basata sull'analisi dei piani di volo.

▼M23

Articolo 4 octies

1.  
È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.
2.  
Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IX.

▼M24

Articolo 4 nonies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.
5.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M26

Articolo 4 nonies bis

1.  
Dopo il 16 aprile 2022 è vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia.
2.  
Il paragrafo 1 si applica alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.
3.  

Ai fini del presente articolo, per nave si intende:

a) 

una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali;

b) 

un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure

c) 

un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

4.  
Il paragrafo 1 non si applica nel caso di una nave che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare.
5.  

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere a un porto, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:

a) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi;

b) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

c) 

scopi umanitari;

d) 

il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili; oppure

e) 

l’acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi, fino al 10 agosto 2022.

6.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.
7.  

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M25

Articolo 4 decies

1.  

È vietato:

a) 

importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici se:

i) 

sono originari della Russia; oppure

ii) 

sono stati esportati dalla Russia;

b) 

acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici situati in Russia o originari della Russia;

c) 

trasportare i prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;

d) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché le assicurazioni e le riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.  
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 4 undecies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni di lusso a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo.
3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

▼M26

4.  
In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
5.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.
6.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M26

Articolo 4 duodecies

1.  
È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.  

A decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:

a) 

837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;

b) 

1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti recanti i codici NC 3105 20 , 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.

5.  
I volumi dei contingenti di importazione stabiliti al paragrafo 4 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 9 ).
6.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

Articolo 4 terdecies

1.  
È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri combustibili fossili solidi, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 agosto 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

Articolo 4 quaterdecies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali della Russia.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
5.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al presente articolo, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.
6.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

Articolo 4 quindecies

1.  
È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:

a) 

posta nell'ambito del servizio universale;

b) 

merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dalla presente decisione.

3.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:

a) 

si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o

b) 

debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

4.  

In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:

a) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

b) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

c) 

scopi umanitari;

d) 

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure

e) 

il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

5.  

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼B

Articolo 5

Per massimizzare l'impatto delle misure di cui alla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle ivi previste.

Articolo 6

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dalla presente decisione.

▼M20

Articolo 7

1.  

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

▼M26

a) 

persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati della presente decisione oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;

▼M20

b) 

qualsiasi altra persona, entità od organismo russo; oppure

c) 

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

2.  
In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.

▼M21

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla presente decisione, anche agendo in qualità di sostituto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di tali divieti, o agendo a loro beneficio avvalendosi di una delle eccezioni previste nella presente decisione.

▼M20

Articolo 8 bis

1.  
Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nella presente decisione e nei relativi allegati.
2.  
Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1.

▼M20

Articolo 9

1.  
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2022.
2.  
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda dei casi, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non sono stati raggiunti.

▼B

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




▼M20

ALLEGATO I

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK




▼M20

ALLEGATO II

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD




▼M20

ALLEGATO III

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M20




ALLEGATO IV

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 3 bis, paragrafo 7, e all'articolo 3 ter, paragrafo 1

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Istituto tecnologico di ricerca scientifica Aleksandrov NITI (Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI)
Argut OOO
Centro di comunicazione del ministero della Difesa (Communication center of the Ministry of Defense)
Istituto di catalisi Boreskov - Centro di ricerca federale (Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis)
Impresa a partecipazione statale federale facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia)
Impresa a partecipazione statale federale «Unità speciale di volo» facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia)
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)
Servizio di intelligence esterno (Foreign Intelligence Service, SVR)
Centro forense della regione di Nizhniy Novgorod, direzione principale del ministero degli Affari interni (Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs)
Centro internazionale di ottica quantistica e tecnologie quantistiche (centro di quantistica russo) (International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center))
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministero della Difesa RF (Ministry of Defence RF)
Istituto di fisica e tecnologia di Mosca (Moscow Institute of Physics and Technology)
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
Istituto di ricerca di M.F. POLYUS (POLYUS Research Institute of M.F.) Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod.

▼M25

Cantieri navali dell'Amur PJSC (Amur Shipbuilding Factory PJSC)
Centro di cantieristica e riparazioni navali AO JSC (AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC)
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Centro di competenze tecnologiche radiofoniche (Center for Technological Competencies in Radiophtonics)
Istituto centrale di ricerca e sviluppo di Tsiklon (Central Research and Development Institute Tsiklon)
Crocus Nano Electronics
Centro di riparazioni navali Dalzavod (Dalzavod Ship-Repair Center)
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
Element JSC (JSC Element)
Pellah-Mash JSC (JSC Pella-Mash)
Cantieri navali Vympel JSC (JSC Shipyard Vympel)
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Fabbrica meccanica Miass (Miass Machine-Building Factory)
Centro di ricerca e sviluppo in microelettronica di Novosibirsk (Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk)
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Cantieri navali Nerpa (Nerpa Shipyard)
NM-Tekh
Cantieri navali di Novorossiysk JSC (Novorossiysk Shipyard JSC)
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Associazione produttiva Strela (Production Association Strela)
Radioavtomatika
Centro di ricerca Module (Research Center Module)
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Istituto di ricerca scientifica di chimica applicata (Scientific Research Institute of Applied Chemistry)
Istituto di ricerca scientifica di elettronica (Scientific Research Institute of Electronics)
Istituto di ricerca scientifica sui sistemi ipersonici (Scientific Research Institute of Hypersonic Systems)
Istituto di ricerca scientifica NII Submikron (Scientific Research Institute NII Submikron)
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Cantieri navali Severnaya Verf (Severnaya Verf Shipbuilding Factory)
Centro di manutenzione navale Zvezdochka (Ship Maintenance Center Zvezdochka)
Area governativa statale di collaudo scientifico dei sistemi aerei (GkNIPAS) (State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS))
Ufficio statale di progettazione meccanica Raduga Bereznya (State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya)
Centro scientifico statale AO GNTs RF—FEI A.I. (State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I.) Istituto di fisica energetica Leypunskiy (Leypunskiy Physico-Energy Institute)
Istituto statale di ricerca scientifica di meccanica Bakhirev (GosNIImash) (State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash))
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
"Cantiere 35" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard")
"Cantiere Astrakhan" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard")
"Ufficio centrale di progettazione Aysberg" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau")
"Cantieri navali baltici" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory")
"Impianto Krasnoye Sormovo OJSC" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC")
"SC Zvyozdochka" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "SC Zvyozdochka")
"Cantieri navali pribaltici Yantar" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar")
"Ufficio tecnologico di ricerca scientifica e progettazione di Onega" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega")
"Cantieri navali Sredne-Nevsky" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky")
Istituto uralico di ricerca scientifica sui materiali compositi (Ural Scientific Research Institute for Composite Materials)
Ufficio uralico di progettazione Detal (Urals Project Design Bureau Detal)
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Cantieri navali Yaroslavl (Yaroslavl Shipbuilding Factory)
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring

▼M20




ALLEGATO V

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Alfa Bank
Bank Otkritie
Bank Rossiya
Promsvyazbank




ALLEGATO VI

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

Almaz-Antey
Kamaz
Novorossiysk Commercial Sea Port

▼M24

Registro navale russo

▼M20

Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Russian Railways
JSC PO Sevmash
Sovcomflot
United Shipbuilding Corporation




ALLEGATO VII

Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 3, paragrafo 9

STATI UNITI D'AMERICA

▼M26

GIAPPONE

▼M22




ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 sexies

Bank Otkritie
Novikombank
Promsvyazbank
Bank Rossiya
Sovcombank
VNESHECONOMBANK (VEB)
VTB BANK

▼M23




ALLEGATO IX

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 octies

RT — Russia Today English
RT — Russia Today UK
RT — Russia Today Germany
RT — Russia Today France
RT — Russia Today Spanish
Sputnik

▼M25




«ALLEGATO X

ELENCO DELLE IMPRESE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 bis bis

OPK OBORONPROM
CORPORAZIONE AERONAUTICA UNITA (UNITED AIRCRAFT CORPORATION)
URALVAGONZAVOD
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ALMAZ-ANTEY
KAMAZ
ROSTEC (CORPORAZIONE STATALE RUSSA PER LA TECNOLOGIA - RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
PO SEVMASH JSC (JSC PO SEVMASH)
SOVCOMFLOT
CORPORAZIONE CANTIERISTICA UNITA (UNITED SHIPBUILDING CORPORATION)».



( 1 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)

( 2 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

( 4 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

( 5 ) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

( 6 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1)

( 8 ) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 10 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)