2014D0512 — IT — 12.09.2014 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(GU L 229, 31.7.2014, p.13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE 2014/659/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014

  L 271

54

12.9.2014




▼B

DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 marzo 2014 i capi di Stato o di governo dell'Unione europea hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione russa e hanno esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza, conformemente agli accordi pertinenti. Hanno dichiarato che eventuali ulteriori iniziative da parte della Federazione russa per destabilizzare la situazione in Ucraina comporteranno altre e profonde conseguenze per le relazioni in una vasta gamma di settori economici tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa dall'altro.

(2)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ( 1 ), in virtù della quale il Consiglio ha imposto misure di restrizioni di viaggio e di congelamento dei beni.

(3)

Il 21 marzo 2014 il Consiglio europeo ha rammentato la dichiarazione dei capi di Stato o di governo del 6 marzo 2014 e ha chiesto alla Commissione e agli Stati membri di elaborare eventuali misure mirate.

(4)

Il 27 maggio, 27 giugno e 16 luglio 2014 i capi di Stato o di governo dell'Unione europea hanno preso atto che i lavori preparatori della Commissione, del SEAE e degli Stati membri relativi a eventuali misure mirate erano in corso, così da consentire prontamente di compiere ulteriori passi.

(5)

Il 22 luglio il Consiglio ha esortato la Federazione russa a esercitare attivamente la sua influenza sui gruppi armati illegalmente, al fine di conseguire un accesso pieno, immediato e sicuro al luogo dell'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines a Donetsk, la piena cooperazione nell'ambito del lavoro di recupero dei resti e degli effetti personali e la piena cooperazione nell'ambito dell'inchiesta indipendente, compreso il libero accesso al sito, finché necessario per l'inchiesta e le eventuali indagini di follow-up.

(6)

Il Consiglio ha inoltre esortato la Russia a bloccare il crescente flusso di armi, attrezzature e militanti attraverso la frontiera, al fine di ottenere risultati rapidi e tangibili nell'allentamento delle tensioni. Il Consiglio ha sollecitato inoltre la Russia a ritirare le sue truppe aggiuntive dalla zona di confine.

(7)

Il Consiglio ha ricordato altresì i precedenti impegni assunti dal Consiglio europeo e ha manifestato la disponibilità a introdurre senza indugio un pacchetto di ulteriori misure restrittive significative, se la cooperazione piena e immediata da parte della Russia sulle richieste suesposte non dovesse concretizzarsi. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione e al SEAE di portare a termine i lavori preparatori su eventuali misure mirate e di presentare, entro il 24 luglio, proposte di azioni da adottare, compreso per quanto concerne l'accesso ai mercati dei capitali, la difesa, i beni a duplice uso e le tecnologie sensibili, anche nel settore energetico.

(8)

In considerazione della gravità della situazione, il Consiglio ritiene appropriato adottare misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(9)

In questo contesto è appropriato vietare le operazioni, la fornitura di servizi di finanziamento o di investimento, oppure la negoziazione relative a nuove obbligazioni, capitale o a strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni emessi da enti finanziari russi di proprietà dello Stato, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti. Tali divieti non riguardano la concessione di prestiti ai o da parte dei suddetti enti finanziari russi di proprietà dello Stato, a prescindere dalla loro scadenza.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso la Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo. Anche l'acquisto di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo dalla Russia dovrebbe essere vietato.

(11)

Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni a duplice uso per uso militare o per utilizzatori finali militari in Russia. Questo divieto non dovrebbe incidere sulle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, anche per l'industria aeronautica e spaziale, per uso non militare e/o per gli utenti finali non militari.

(12)

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di taluni beni e tecnologie sensibili dovrebbero essere vietati laddove essi siano destinati a prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, a prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico oppure a progetti inerenti l'olio di scisto.

(13)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



▼M1

Articolo 1

1.  L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014 o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

a) maggiori enti creditizi o istituti di finanziamento allo sviluppo con sede in Russia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencati nell'allegato I;

b) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per oltre il 50 % di un'entità elencata nell'allegato I; oppure

c) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità all'interno di una categoria di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato I,

sono vietati.

2.  L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

a) entità con sede in Russia prevalentemente impegnate e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, di cui all'allegato II, fatta eccezione per le entità attive nei settori spaziale e dell'energia nucleare civile;

b) entità con sede in Russia che sono a controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % che hanno attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e le cui entrate stimate provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi al 12 settembre 2014, di cui all'allegato III;

c) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per oltre il 50 % di un'entità di cui alle lettere a) e b); oppure

d) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità all'interno di una categoria di cui alla lettera c) o elencata nell'allegato II o III,

sono vietati.

3.  È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o 2 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni successivamente al 12 settembre 2014, fatta eccezione per i prestiti o i crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti a importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari fra l'Unione e la Russia non soggette a divieti, o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato I.

▼B

Articolo 2

1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2.  È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità o organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati.

3.  Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasporto dalla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.

4.  I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi prima del 1o agosto 2014 né la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

Articolo 3

1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( 2 ), siano essi originari o meno di detto territorio, per uso militare in Russia o per qualunque utilizzatore finale militare in Russia.

2.  È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati.

3.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi prima del 1o agosto 2014.

▼M1

Articolo 3 bis

1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti di prodotti e tecnologie a duplice uso, come inclusi all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, a qualsiasi persona, entità o organismo in Russia, come elencati all'allegato IV della presente decisione, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali prodotti e tecnologie a duplice uso originari o meno di tale territorio.

2.  È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia, come elencati all'allegato IV.

3.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e la fornitura dell'assistenza necessaria alla manutenzione e alla sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.

4.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari.

▼B

Articolo 4

1.  La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di determinate tecnologie adatte a prospezioni petrolifere e alla produzione petrolifera in acque profonde, a prospezioni petrolifere e alla produzione petrolifera nell'Artico ovvero a progetti inerenti l'olio di scisto in Russia, sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.  La fornitura di:

a) assistenza tecnica o altri servizi connessi alle tecnologie di cui al paragrafo 1;

b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate,

è anch'essa soggetta all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle tecnologie o per la prestazione dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione ovvero la prestazione del servizio in questione sono destinati a prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, a prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero a progetti inerenti l'olio di scisto in Russia.

4.  Il paragrafo 3 non pregiudica l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014.

▼M1

Articolo 4 bis

1.  È vietata la fornitura diretta o indiretta, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi associati necessari per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto in Russia.

2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione di contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere un impatto grave e rilevante sulla salute e la sicurezza umana o sull'ambiente.

▼B

Articolo 5

Per massimizzare l'impatto delle misure di cui alla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle ivi previste.

Articolo 6

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dalla presente decisione.

Articolo 7

1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

▼M1

a) le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) o c) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) o d), o elencate nell'allegato I, II, III o IV;

▼B

b) qualsiasi altra persona, entità o organismo russo; o

c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

2.  In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.

▼M1

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui agli articoli da 1 a 4 bis, tra cui agendo come un sostituto per le entità di cui all'articolo 1.

▼B

Articolo 9

1.  La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2015.

2.  Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda dei casi, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non sono stati raggiunti.

3.  Le misure restrittive stabilite nella presente decisione sono riesaminate entro il 31 ottobre 2014, tenendo conto in particolare del loro effetto e delle misure adottate dai paesi terzi.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO

ELENCO DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK



( 1 ) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

( 2 ) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.