2014D0386 — IT — 30.07.2014 — 001.001


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DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

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(GU L 183, 24.6.2014, p.70)

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Gazzetta ufficiale

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DECISIONE 2014/507/PESC DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2014

  L 226

20

30.7.2014




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DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 marzo 2014 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa.

(2)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ( 1 ) concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

(3)

Nella sessione del 20-21 marzo 2014, il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea («Crimea») e della città di Sebastopoli («Sebastopoli») alla Federazione russa e ha sottolineato che non intende riconoscerla. Il Consiglio europeo ha ritenuto che si dovrebbe proporre una rapida attuazione di alcune restrizioni economiche, commerciali e finanziarie, relative alla Crimea.

(4)

Il 27 marzo 2014, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 68/262 sull'integrità territoriale dell'Ucraina, ribadendo il proprio impegno per la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale, sottolineando la nullità del referendum tenutosi in Crimea il 16 marzo, e invitando tutti gli Stati a non riconoscere alcuna modifica allo status della Crimea e di Sebastopoli.

(5)

In tali circostanze, il Consiglio ritiene che l'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli dovrebbe essere vietata, ad eccezione delle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che abbiano ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

(6)

È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

(7)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

2.  È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

Articolo 2

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 26 settembre 2014 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 26 settembre 2014.

Articolo 4

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.

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Articolo 4 bis

1.  Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per la creazione, l'acquisizione o lo sviluppo di progetti di infrastrutture nei seguenti settori in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:

a) trasporti;

b) telecomunicazioni;

c) energia.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.  È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese in Crimea e a Sebastopoli operanti nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori di cui al paragrafo 1 in Crimea e a Sebastopoli:

a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3.  È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 ter

1.  Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per lo sfruttamento delle seguenti risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:

a) petrolio;

b) gas;

c) minerali.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.  È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese operanti nello sfruttamento, in Crimea e a Sebastopoli, delle risorse naturali di cui al paragrafo 1:

a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3.  È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 quater

I divieti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter non pregiudicano l'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, di contratti conclusi prima del 30 luglio 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 28 ottobre 2014.

Articolo 4 quinquies

Sono vietati:

a) la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis;

b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

c) la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis.

Articolo 4 sexies

Sono vietati:

a) la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli;

b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

c) la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli.

Articolo 4 septies

I divieti di cui agli articoli 4 quinquies e 4 sexies:

a) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 30 luglio 2014;

b) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 30 luglio 2014.

Articolo 4 octies

I divieti di cui agli articoli 4 ter e 4 sexies non pregiudicano le transazioni connesse alla manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

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Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 23 giugno 2015.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti. ►M1  Gli articoli 4 bis e 4 octies sono rivisti entro il 31 dicembre 2014. ◄



( 1 ) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.