02014D0040(01) — IT — 01.02.2018 — 003.001


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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 ottobre 2014

sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite

(BCE/2014/40)

(2014/828/UE)

(GU L 335 dell'22.11.2014, pag. 22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2017/101 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell'11 gennaio 2017

  L 16

53

20.1.2017

►M2

DECISIONE (UE) 2017/1360 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 maggio 2017

  L 190

22

21.7.2017

►M3

DECISIONE (UE) 2017/2199 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 20 novembre 2017

  L 312

92

28.11.2017




▼B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 ottobre 2014

sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite

(BCE/2014/40)

(2014/828/UE)



Articolo 1

Istituzione e portata dell'acquisto definitivo di obbligazioni bancarie garantite

L'Eurosistema istituisce il CBPP3, nell'ambito del quale le banche centrali dell'Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee ai sensi dell'articolo 2. Sulla base del CBPP3, le obbligazioni garantite idonee possono essere acquistate dalle banche centrali dell'Eurosistema da controparti idonee sui mercati primari e secondari, secondo le condizioni di idoneità della controparte contenute nell'articolo 3.

Articolo 2

Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite

Sono idonee per l'acquisto definitivo nell'ambito del CBPP3 le obbligazioni garantite che siano idonee per le operazioni di politica monetaria ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14 ( 1 ) e, inoltre, soddisfino le condizioni per essere accettate come garanzia per uso proprio di cui alla sezione 6.2.3.2 (paragrafo quinto) dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14, e siano emesse da enti creditizi aventi sede legale nell'area dell'euro. Sono idonee per l'acquisto definitivo nell'ambito del CBPP3 le multicédulas che siano idonee per le operazioni di politica monetaria ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14 e siano emesse da società veicolo aventi sede legale nell'area dell'euro.

Le obbligazioni garantite sopra richiamate sono idonee per gli acquisti definitivi nell'ambito del CBPP3 purché soddisfino le ulteriori condizioni che seguono:

1) sia raggiunta una valutazione della qualità creditizia, secondo la regola del first-best, di grado minimo 3 [CQS3, attualmente pari ad un rating «BBB-» o equivalente di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI)], rilasciata da almeno una delle ECAI accettate nell'ambito del quadro di riferimento in materia di valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (Eurosystem Credit Assessment Framework. ECAF);

2) si rientri entro un limite pari al 70 % dell'emissione, per ogni singolo codice ISIN, per quanto riguarda la quota complessiva detenuta nell'ambito del primo ( 2 ) e del secondo ( 3 ) programma di acquisto di obbligazioni garantite (rispettivamente, CBPP1 e CBPP2), del CBPP3 e le altre quote detenute dalle banche centrali dell'Eurosistema;

3) le obbligazioni garantite siano denominate in euro, detenute e regolate nell'area dell'euro;

4) le obbligazioni garantite emesse da soggetti sospesi dalle operazioni di credito dell'Eurosistema siano escluse dagli acquisti nell'ambito del CBPP3 per la durata della relativa sospensione;

5) per le obbligazioni garantite che non raggiungono attualmente un rating pari a CQS3 a Cipro e in Grecia, è richiesto un rating minimo delle attività pari al rating massimo ottenibile per obbligazioni garantite, come stabilito dalla rispettiva ECAI per quel paese, fino a che la soglia minima di qualità creditizia dell'Eurosistema non sia applicata alle condizioni di idoneità della garanzia per gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco o cipriota (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2014/31) ( 4 ), ed è fissato un limite pari al 30 % dell'emissione per ogni singolo codice ISIN, che si applica alla quota complessiva detenuta dalle banche centrali dell'Eurosistema in base a CBPP1, CBPP2, CBPP3 e altre operazioni, purché soddisfino le seguenti ulteriori condizioni al fine di realizzare un'equivalenza del rischio:

a) sia effettuata la segnalazione mensile delle caratteristiche del pool di garanzie, incluse le informazioni a livello di prestito, alla BCN presso la quale l'emittente è domiciliato, unitamente alle caratteristiche strutturali del programma e alle informazioni sull'emittente; lo schema segnaletico è reso disponibile alle controparti dalla rispettiva BCN;

b) sia previsto l'impegno a mantenere un eccesso di garanzia minimo del 25 %; le disposizioni per il calcolo dell'eccesso di garanzia sono rese disponibili alle controparti dalle rispettive BCN;

c) per i crediti non denominati in euro, siano incluse nel pool di garanzie del programma coperture valutarie con controparti che hanno rating BBB- o superiore; in alternativa, almeno il 95 % delle attività deve essere denominata in euro; e

d) i crediti ricompresi nel pool di garanzie siano nei confronti di debitori ubicati nell'area dell'euro;

6) le obbligazioni garantite trattenute in bilancio dall'emittente sono idonee per l'acquisto nell'ambito del CBPP3, purché soddisfino le condizioni di idoneità sopra specificate.

▼M1

7) Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.

▼M2

8) L'emittente delle obbligazioni garantite non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio ( 6 ).

▼M3

9) Le obbligazioni garantite sono escluse dagli aquisti ai sensi del CBPP3 laddove: (a) esse abbiano una struttura conditional pass-through, secondo cui eventi predefiniti comportano un'estensione della scadenza dell'obbligazione e un passaggio a una struttura di pagamento che dipende principalmente dai flussi di cassa generati dalle attività nel sottostante aggregato di copertura; e (b) siano emesse da un ente con rating dell'emittente, secondo la regola del first-best, inferiore a CQS3.

▼B

Articolo 3

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il CBPP3, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito che riguardino obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell'Eurosistema: a) le controparti interne partecipanti alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, come definite nella sezione 2.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14; e b) ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro, comprese le controparti non appartenenti all'area dell'euro che sono attive nelle obbligazioni garantite.

Articolo 4

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Internet della BCE.



( 1 ) Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

( 2 ) Decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18).

( 3 ) Decisione BCE/2011/17, del 3 novembre 2011, sull'attuazione di un secondo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70).

( 4 ) Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

( 6 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).