02014A0830(01) — IT — 23.01.2020 — 006.001


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►B

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

(GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del 1o giugno 2016

  L 178

28

2.7.2016

►M2

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE«COMMERCIO» del 19 ottobre 2016

  L 313

28

19.11.2016

►M3

DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE«COMMERCIO» del 19 ottobre 2016

  L 313

36

19.11.2016

 M4

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE del 18 ottobre 2016

  L 335

1

9.12.2016

►M5

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del 6 ottobre 2016

  L 39

45

16.2.2017

►M6

DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE—REPUBBLICA DI MOLDOVA del 3 maggio 2018

  L 176

21

12.7.2018

►M7

DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE del 24 agosto 2018

  L 318

51

14.12.2018

►M8

DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO del 4 ottobre 2019

  L 276

44

29.10.2019

►M9

DECISIONE N. 2/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO del 4 ottobre 2019

  L 276

56

29.10.2019

►M10

DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO del 23 gennaio 2020

  L 34

52

6.2.2020




▼B

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra



PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione» o «l'UE», e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito «l'Euratom»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i valori comuni e i forti legami tra le parti, stabiliti in passato mediante l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e sviluppati nel quadro della politica europea di vicinato e del partenariato orientale, e riconoscendo l'auspicio comune delle parti di sviluppare, rafforzare e ampliare ulteriormente le loro relazioni;

RICONOSCENDO le aspirazioni europee e la scelta europea della Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'UE, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, sono anche al centro dell'associazione politica e dell'integrazione economica previste nel presente accordo;

TENENDO conto che il presente accordo non pregiudica e lascia aperta la strada a futuri sviluppi progressivi nelle relazioni tra UE e Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO che la Repubblica di Moldova, in quanto paese europeo, condivide con gli Stati membri dell'Unione europea storia e valori comuni ed è impegnata ad attuare e promuovere tali valori, su cui si basa la scelta europea della Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO l'importanza del piano d'azione della politica europea di vicinato tra UE e Repubblica di Moldova del febbraio 2005 al fine di consolidare le relazioni UE-Repubblica di Moldova e di contribuire a far avanzare il processo di ravvicinamento e di riforma nella Repubblica di Moldova, concorrendo in tal modo alla progressiva integrazione economica e rafforzando l'associazione politica;

IMPEGNATI a rafforzare il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance;

RICORDANDO in particolare la loro volontà di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, anche collaborando a tal fine nell'ambito del Consiglio d'Europa;

INTENZIONATI a contribuire allo sviluppo politico e socioeconomico della Repubblica di Moldova, attraverso una cooperazione di ampio respiro su una vasta gamma di settori di interesse comune, inclusa la buona governance, la libertà, la sicurezza e la giustizia, l'integrazione commerciale e la cooperazione economica rafforzata, l'occupazione e la politica sociale, la gestione finanziaria, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la partecipazione della società civile, lo sviluppo di strutture istituzionali, la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile;

IMPEGNATI a rispettare tutti i principi e tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna rispettivamente del 1991 e 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;

RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e dell'OSCE;

RICONOSCENDO l'importanza della partecipazione attiva della Repubblica di Moldova alle forme di cooperazione regionali;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

TENENDO CONTO della volontà dell'UE di sostenere l'impegno internazionale teso a rafforzare la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e a contribuire alla reintegrazione del paese;

RICONOSCENDO l'importanza dell'impegno della Repubblica di Moldova per una soluzione sostenibile del conflitto transdnestriano e l'impegno dell'UE a sostenere la ripresa postbellica;

IMPEGNATI a prevenire e a combattere tutte le forme di criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e la corruzione, e a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

IMPEGNATI ad approfondire il dialogo e la cooperazione in materia di mobilità, migrazione, asilo e gestione delle frontiere nello spirito della politica esterna in materia di migrazione dell'UE al fine di cooperare alla migrazione legale, comprese la migrazione circolare e la lotta alla migrazione clandestina, nonché di garantire l'efficace attuazione dell'accordo riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO i progressi graduali compiuti nella direzione di un regime senza obbligo di visto per i cittadini della Repubblica di Moldova, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'UE, a meno che l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Repubblica di Moldova che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'UE conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'UE conformemente all'articolo 4 bis di tale protocollo, l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda comunicano immediatamente alla Repubblica di Moldova qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Lo stesso vale per la Danimarca, conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato a tali trattati;

IMPEGNATI a rispettare i principi dell'economia di mercato e confermando la disponibilità dell'UE a contribuire alle riforme economiche nella Repubblica di Moldova;

IMPEGNATI a rispettare le esigenze ambientali, compresa la cooperazione transfrontaliera sugli accordi internazionali multilaterali e la relativa attuazione, nonché a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

DESIDEROSI di conseguire la progressiva integrazione economica nel mercato interno dell'UE, come previsto nel presente accordo, anche mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), come parte integrante del presente accordo;

DISPOSTI a creare una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi;

FIDUCIOSI che il presente accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;

IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ad agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, a migliorare l'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE, e a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di energia e l'impegno delle parti ad attuare il trattato che istituisce la Comunità dell'energia («il trattato della Comunità dell'energia»);

DISPOSTI a migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale prerequisito per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;

IMPEGNATI a intensificare i contatti interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della ricerca e dello sviluppo, dell'istruzione e della cultura;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale, nello spirito di relazioni di buon vicinato;

RICONOSCENDO l'impegno della Repubblica di Moldova a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'UE, e ad attuarla in maniera efficace;

RICONOSCENDO l'impegno della Repubblica di Moldova a sviluppare le infrastrutture amministrative e istituzionali nella misura necessaria per far applicare il presente accordo;

TENENDO conto della volontà dell'UE di sostenere l'attuazione delle riforme e di utilizzare tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica a tale scopo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Obiettivi

1.  È istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

2.  Gli obiettivi di tale associazione sono:

a) 

promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica tra le parti sulla base dei valori comuni e dei legami stretti, anche aumentando la partecipazione della Repubblica di Moldova alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE;

b) 

consolidare il quadro per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse, sviluppando strette relazioni politiche tra le parti;

c) 

contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica di Moldova;

d) 

promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, aumentando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;

e) 

sostenere e potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché nell'ambito della mobilità e dei contatti interpersonali;

f) 

sostenere gli sforzi della Repubblica di Moldova volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE;

g) 

stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nel mercato interno dell'UE, come previsto nel presente accordo, anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi; e

h) 

creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

1.  Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e definiti nella convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, costituiscono la base delle politiche interna ed estera delle parti e un elemento essenziale del presente accordo. La lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori costituisce anch'essa un elemento essenziale del presente accordo.

2.  Le parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo.

3.  Le parti riaffermano il proprio rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, nonché i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.

4.  Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato, compresa la cooperazione per lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.



TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORMA, COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 3

Finalità del dialogo politico

1.  Il dialogo politico su tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, nonché di riforma interna, è ulteriormente sviluppato e rafforzato tra le parti. Ciò incrementerà l'efficacia della cooperazione politica e promuoverà la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza.

2.  Il dialogo politico ha la finalità di:

a) 

approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;

b) 

promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;

c) 

rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;

d) 

promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;

e) 

rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;

f) 

sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le parti nel campo della sicurezza e della difesa; e

g) 

rispettare e promuovere i principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza.

Articolo 4

Riforma interna

Le parti cooperano allo scopo di:

a) 

sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto;

b) 

assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

c) 

compiere ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l'indipendenza della magistratura, da potenziarne la capacità amministrativa e da garantire l'imparzialità e l'efficacia degli organi preposti all'applicazione della legge;

d) 

proseguire con la riforma della pubblica amministrazione e instaurare una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale; e

e) 

assicurare l'efficacia della lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l'effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

Articolo 5

Politica estera e di sicurezza

1.  Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la convergenza e l'efficacia delle politiche, servendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.

2.  Le parti ribadiscono la loro adesione ai principi del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali.

Articolo 6

Corte penale internazionale

1.  Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, che preoccupano la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale (CPI).

2.  Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della CPI costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le parti convengono di sostenere la CPI mediante l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, prestando la dovuta attenzione al mantenimento della sua integrità.

Articolo 7

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell'eventuale partecipazione della Repubblica di Moldova alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, caso per caso e su eventuale invito dell'UE.

Articolo 8

Stabilità regionale

1.  Le parti intensificano gli sforzi comuni per promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico nella regione e, in particolare, la composizione pacifica dei conflitti regionali.

2.  Le parti ribadiscono il loro impegno a favore di una soluzione sostenibile della questione transdnestriana, nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova, nonché a facilitare congiuntamente la ripresa postbellica. In attesa della sua risoluzione e fatto salvo il formato stabilito di negoziato, la questione transdnestriana costituirà uno dei principali temi all'ordine del giorno del dialogo politico e della cooperazione tra le parti, nonché del dialogo e della cooperazione con altri attori internazionali interessati.

3.  Tali sforzi si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e in altri atti multilaterali pertinenti.

Articolo 9

Armi di distruzione di massa

1.  Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

2.  Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:

a) 

l'adozione di misure per la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione agli stessi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione; e

b) 

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli delle esportazioni.

3.  Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto sopra stabilito.

Articolo 10

Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

1.  Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.  Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di SALW e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.

3.  Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di SALW e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.

4.  Inoltre, le parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle esportazioni di armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

5.  Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi tali impegni.

Articolo 11

Cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo

1.  Le parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle risoluzioni ONU pertinenti, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.

2.  A tal fine esse collaborano in particolare per ampliare il consenso internazionale in materia di lotta al terrorismo, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, nonché adoperandosi per giungere a un accordo sulla convenzione generale sul terrorismo internazionale.

3.  Nel quadro della piena attuazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri strumenti pertinenti delle Nazioni Unite, nonché di altre convenzioni e altri strumenti internazionali applicabili, le parti scambiano informazioni relative a organizzazioni e gruppi terroristici, alle loro attività e alle reti di sostegno, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione delle parti.



TITOLO III

LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Articolo 12

Stato di diritto

1.  Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.

2.  Le parti coopereranno pienamente per l'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.

3.  Ogni cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia si ispirerà al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 13

Protezione dei dati personali

1.  Le parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell'UE, del Consiglio d'Europa e internazionali.

2.  Qualsiasi trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni giuridiche di cui all'allegato I del presente accordo. Il trasferimento di dati personali tra le parti avviene solo se necessario per consentire alle autorità competenti delle parti di dare attuazione a questo o ad altri accordi conclusi tra le parti.

Articolo 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1.  Le parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e intensificano l'attuale dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, compresa la migrazione legale, la protezione internazionale, la migrazione clandestina, il traffico e la tratta di esseri umani.

2.  La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione vigente pertinente. La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti:

a) 

le cause all'origine della migrazione e le sue conseguenze;

b) 

l'elaborazione e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»;

c) 

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

d) 

l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di lotta alle reti di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;

e) 

la promozione e la facilitazione del rimpatrio dei migranti clandestini; e

f) 

in materia di gestione delle frontiere e sicurezza dei documenti, le questioni relative a organizzazione, formazione, migliori pratiche e altre misure operative nonché il rafforzamento della cooperazione tra l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e il servizio delle guardie di frontiera della Repubblica di Moldova.

3.  La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.

Articolo 15

Circolazione delle persone

1.  Le parti assicureranno la piena attuazione dei seguenti accordi:

a) 

l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1o gennaio 2008; e

b) 

l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1o gennaio 2008, nella versione modificata del 27 giugno 2012.

2.  Le parti si impegnano a incrementare la mobilità dei cittadini e adottano misure progressive verso l'obiettivo comune a tempo debito di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita, definite nel piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti.

Articolo 16

Lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altre attività illecite e azioni di prevenzione

1.  Le parti cooperano per prevenire e combattere tutte le forme di attività criminali e illegali, organizzate o meno, comprese quelle di carattere transnazionale, quali:

a) 

il traffico e la tratta di esseri umani;

b) 

il contrabbando e il traffico di merci, comprese le armi leggere e le droghe illecite;

c) 

le attività economiche e finanziarie illecite come la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;

d) 

le frodi, di cui al titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo, nei progetti finanziati da donatori internazionali;

e) 

la corruzione attiva e passiva, sia nel settore pubblico che privato, incluso l'abuso di ufficio e il traffico di influenza;

f) 

la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e

g) 

la cibercriminalità.

2.  Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all'applicazione della legge anche rafforzando la cooperazione tra l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e le autorità competenti della Repubblica di Moldova. Le parti si impegnano a dare efficace attuazione alle norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) del 2000 e nei suoi tre protocolli, nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e negli strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa relativi alla prevenzione e alla lotta alla corruzione.

Articolo 17

Lotta alle droghe illecite

1.  Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta alle droghe. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di lotta alle droghe illecite, a ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe e a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2.  Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. I loro interventi si basano su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020), alla dichiarazione politica sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

Articolo 18

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

1.  Le parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività criminali, nonché per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attività criminali.

2.  La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore, come la task force«Azione finanziaria» in materia di riciclaggio del denaro (GAFI).

Articolo 19

Lotta al terrorismo

Le parti concordano di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti terroristici nel pieno rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario e dei rifugiati, e conformemente alla strategia globale dell'ONU contro il terrorismo del 2006, nonché alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse lo fanno in particolare nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni nn. 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) e 1904 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri strumenti ONU pertinenti, nonché delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili:

a) 

attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

b) 

attraverso lo scambio di opinioni sulle tendenze del terrorismo e sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, anche nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; e

c) 

condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

Articolo 20

Cooperazione giudiziaria

1.  Le parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

2.  Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si adopereranno per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca. Tale cooperazione comprenderebbe, se del caso, l'accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.



TITOLO IV

COOPERAZIONE ECONOMICA E IN ALTRI SETTORI



CAPO 1

Riforma della pubblica amministrazione

Articolo 21

La cooperazione è incentrata sullo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile nella Repubblica di Moldova, con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello Stato di diritto, garantendo che le istituzioni statali operino a vantaggio dell'intera popolazione della Repubblica di Moldova e promuovendo lo sviluppo armonioso delle relazioni tra la Repubblica di Moldova e i suoi partner. Si presterà particolare attenzione all'ammodernamento e allo sviluppo delle funzioni esecutive, con l'obiettivo di fornire servizi di qualità ai cittadini della Repubblica di Moldova.

Articolo 22

La cooperazione riguarda i seguenti settori:

a) 

sviluppo istituzionale e funzionale delle autorità pubbliche, al fine di aumentare l'efficienza della loro attività e di garantire un processo decisionale efficiente, partecipativo e trasparente e un processo di pianificazione strategica;

b) 

ammodernamento dei servizi pubblici, inclusa l'introduzione e l'attuazione della e-governance, allo scopo di incrementare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e di ridurre i costi per le imprese;

c) 

creazione di una pubblica amministrazione professionale, in base al principio della responsabilità degli amministratori e a un'efficace delega di poteri, nonché di condizioni eque e trasparenti in materia di assunzioni, formazione, valutazione e retribuzioni;

d) 

gestione efficace e professionale delle risorse umane e progressione di carriera; e

e) 

promozione di valori etici nella pubblica amministrazione.

Articolo 23

La cooperazione riguarda tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.



CAPO 2

Dialogo economico

Articolo 24

1.  L'UE e la Repubblica di Moldova agevolano il processo di riforma economica, migliorando la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie. La cooperazione tra le parti mira a promuovere politiche economiche pertinenti per le economie di mercato funzionanti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di tali politiche economiche.

2.  La Repubblica di Moldova si adopera per l'instaurazione di un'economia di mercato funzionante e per il ravvicinamento progressivo delle sue politiche a quelle dell'UE, nel rispetto dei principi guida di politiche macroeconomiche e fiscali valide, compresa l'indipendenza della banca centrale e la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo 25

1.  A tal fine, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:

a) 

scambio di informazioni sulle politiche macroeconomiche e sulle riforme strutturali, sui risultati e sulle prospettive di ordine macroeconomico, nonché sulle strategie di sviluppo economico;

b) 

analisi congiunta delle questioni economiche di reciproco interesse, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche della Repubblica di Moldova in linea con i principi e le pratiche dell'UE; e

c) 

scambio di competenze in campo macroeconomico e macrofinanziario, comprese le finanze pubbliche, gli sviluppi e la regolamentazione del settore finanziario, le politiche e le strutture monetarie e del cambio, l'assistenza finanziaria esterna e le statistiche economiche.

2.  La cooperazione includerà anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea.

Articolo 26

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.



CAPO 3

Diritto societario, contabilità e revisione contabile e governance societaria

Articolo 27

1.  Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e pratiche nei settori del diritto e della governance societaria, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le parti decidono di cooperare in materia di:

a) 

tutela degli azionisti, dei creditori e di altri soggetti interessati in linea con le norme UE in questo settore;

b) 

introduzione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e ravvicinamento progressivo delle norme della Repubblica di Moldova alle norme UE nel settore della contabilità e della revisione contabile; e

c) 

ulteriore sviluppo di una politica di governance societaria conforme alle norme internazionali e ravvicinamento progressivo delle norme della Repubblica di Moldova alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in questo settore.

2.  Le norme e le raccomandazioni pertinenti dell'UE sono elencate nell'allegato II del presente accordo.

Articolo 28

Le parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sia sui sistemi in vigore che sui nuovi sviluppi pertinenti in tali settori. Le parti inoltre si adopereranno allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni tra i registri delle imprese degli Stati membri e il registro nazionale delle imprese della Repubblica di Moldova.

Articolo 29

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 30

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato II del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 4

Occupazione, politica sociale e pari opportunità

Articolo 31

Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere e la lotta alla discriminazione e i diritti sociali, e a contribuire in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

Articolo 32

La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:

a) 

riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;

b) 

politica dell'occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche allo scopo di ridurre l'economia sommersa e l'occupazione sommersa;

c) 

promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l'impiego efficienti, per modernizzare i mercati del lavoro e adattarsi alle loro esigenze;

d) 

promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;

e) 

gestione efficace della migrazione di manodopera, tesa a incrementare il suo impatto positivo sullo sviluppo;

f) 

pari opportunità, volte a promuovere la parità di genere e ad assicurare pari opportunità tra uomini e donne, nonché a combattere ogni discriminazione;

g) 

politica sociale, volta a migliorare il livello di protezione sociale, comprese l'assistenza e la previdenza sociali, e a modernizzare i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;

h) 

stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i soggetti interessati; e

i) 

promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Articolo 33

Le parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell'elaborazione delle politiche e nelle riforme nella Repubblica di Moldova e nella cooperazione tra le parti a norma del presente accordo.

Articolo 34

Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e di politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

Articolo 35

Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e incoraggiano le pratiche commerciali responsabili, quali quelle promosse dall'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.

Articolo 36

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 37

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato III del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 5

Protezione dei consumatori

Articolo 38

Le parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.

Articolo 39

Al fine di conseguire tali obiettivi, la cooperazione può comprendere, se del caso:

a) 

il ravvicinamento progressivo della legislazione a difesa dei consumatori, sulla base delle priorità di cui all'allegato IV del presente accordo, evitando al contempo gli ostacoli al commercio per garantire scelte realmente effettuate dai consumatori;

b) 

la promozione dello scambio di informazioni relativamente ai sistemi di tutela dei consumatori, che include: la legislazione a difesa dei consumatori e la sua attuazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, compresa la vigilanza del mercato, i sistemi e gli strumenti d'informazione a uso dei consumatori, l'educazione dei consumatori, il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e dei mezzi di ricorso a loro disposizione, nonché i contratti di vendita o di servizi tra operatori commerciali e consumatori;

c) 

la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e

d) 

l'incoraggiamento allo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori, comprese le organizzazioni non governative (ONG) di consumatori, e i contatti tra i rappresentanti dei consumatori, nonché la collaborazione tra le autorità e le ONG nel settore della protezione dei consumatori.

Articolo 40

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato IV del presente accordo conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 6

Statistiche

Articolo 41

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente fornisca ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'UE e della Repubblica di Moldova informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate su tale base. È opportuno che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU, tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzarsi alle norme e agli standard europei.

Articolo 42

La cooperazione ha come obiettivo:

a) 

l'ulteriore rafforzamento delle capacità del sistema statistico nazionale, incentrato su una base giuridica solida, sulla produzione di dati e metadati adeguati, su una politica di diffusione e sulla facilità d'uso per l'utente, tenendo conto di varie tipologie di utenti, inclusi i settori pubblico e privato, la comunità accademica e altri;

b) 

il progressivo allineamento del sistema statistico della Repubblica di Moldova al Sistema statistico europeo;

c) 

il perfezionamento della trasmissione dei dati all'UE, tenendo conto dell'applicazione delle pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;

d) 

il rafforzamento delle capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche dell'UE e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Repubblica di Moldova;

e) 

lo scambio di esperienze tra le parti sullo sviluppo del know-how statistico; e

f) 

la promozione della gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Articolo 43

Le parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, nel quale Eurostat costituisce l'autorità statistica europea. La cooperazione si concentra, tra l'altro:

a) 

le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;

b) 

le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali;

c) 

le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso delle fonti amministrative a fini statistici;

d) 

le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero e le statistiche relative agli investimenti diretti esteri;

e) 

le statistiche relative all'energia, compresi i bilanci energetici;

f) 

le statistiche regionali; e

g) 

le attività orizzontali, comprese le classificazioni statistiche, la gestione della qualità, le attività di formazione, la diffusione e l'utilizzo di moderne tecnologie dell'informazione.

Articolo 44

Le parti si scambiano, tra l'altro, informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano all'ulteriore allineamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Repubblica di Moldova e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento è posto sull'ulteriore sviluppo delle indagini per campione e sull'uso dei dati amministrativi, tenendo conto della necessità di ridurre l'onere per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.

Articolo 45

Le questioni contemplate nel presente capo sono l'oggetto di un regolare dialogo. Nella misura del possibile, è opportuno che le attività intraprese nell'ambito del Sistema statistico europeo, compresa la formazione, siano accessibili alla Repubblica di Moldova.

Articolo 46

1.  Le parti si impegnano ad applicare e rivedere periodicamente un programma di ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica di Moldova all'acquis statistico dell'UE.

2.  L'acquis statistico dell'UE è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che è considerato dalle parti come allegato al presente accordo (allegato V).



CAPO 7

Gestione delle finanze pubbliche: politica di bilancio, controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna

Articolo 47

La cooperazione nel settore contemplato nel presente capo sarà incentrata sull'attuazione delle norme internazionali, nonché sulle buone pratiche UE in materia; ciò contribuirà allo sviluppo di un moderno sistema di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica di Moldova, compatibile con i principi fondamentali dell'UE e internazionali: trasparenza, responsabilità, economia, efficienza ed efficacia.

Articolo 48

Sistemi di contabilità e di bilancio

Le parti cooperano in materia di:

a) 

miglioramento e sistematizzazione dei documenti normativi in materia di bilancio, tesoreria, contabilità e sistemi di comunicazione e loro armonizzazione sulla base delle norme internazionali, rispettando anche le buone pratiche nel settore pubblico dell'UE;

b) 

sviluppo continuo della pianificazione di bilancio pluriennale e allineamento alle buone pratiche dell'UE;

c) 

studio delle pratiche dei paesi europei nelle relazioni tra Stati inerenti al bilancio, al fine di migliorare tale ambito nella Repubblica di Moldova;

d) 

promozione di un ravvicinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle pratiche esistenti nell'UE; e

e) 

scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in questo settore.

Articolo 49

Controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna

Le parti cooperano inoltre in materia di:

a) 

ulteriore miglioramento del sistema di controllo interno (compreso un servizio di revisione contabile interna funzionalmente indipendente) presso le autorità statali e locali mediante l'armonizzazione con le norme internazionali generalmente riconosciute e con le metodologie e le buone pratiche dell'UE;

b) 

sviluppo di un adeguato sistema di controllo finanziario che integrerà, senza duplicarla, la funzione di revisione contabile interna e garantirà un'adeguata copertura dei controlli delle entrate e delle spese pubbliche nel corso del periodo di transizione e successivamente;

c) 

efficace cooperazione tra gli attori coinvolti nella gestione e nel controllo finanziari, nella revisione dei conti e nel controllo con gli attori di bilancio, tesoreria e contabilità, per stimolare lo sviluppo della governance;

d) 

rafforzamento delle competenze dell'unità centrale di armonizzazione per il controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC);

e) 

attuazione delle norme internazionalmente riconosciute in materia di revisione contabile esterna a opera dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI); e

f) 

scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in questo settore.

Articolo 50

Lotta alle frodi e alla corruzione

Le parti cooperano inoltre in materia di:

a) 

scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche;

b) 

miglioramento dei metodi per combattere e prevenire le frodi e la corruzione nelle materie disciplinate dal presente capo, compresa la cooperazione tra gli organismi amministrativi competenti; e

c) 

garanzia di un'efficace cooperazione con le istituzioni e gli organismi UE pertinenti, nel caso di controlli, verifiche e revisioni contabili sul posto, relativi alla gestione e al controllo dei fondi UE, conformemente alle norme e secondo le procedure pertinenti.

Articolo 51

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.



CAPO 8

Fiscalità

Articolo 52

Le parti cooperano per rafforzare la buona governance in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una più leale concorrenza.

Articolo 53

In relazione all'articolo 52 del presente accordo, le parti riconoscono i principi della buona governance in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE, e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.

Articolo 54

Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria della Repubblica di Moldova, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, concentrando l'attenzione sulle procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta alla frode e all'elusione fiscale. Le parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode carosello.

Articolo 55

Le parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il ravvicinamento progressivo, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverrà anche attraverso un dialogo a livello regionale e conformemente alla onvenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2003. A tal fine, le parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.

Articolo 56

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 57

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 9

Servizi finanziari

Articolo 58

Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità:

a) 

sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;

b) 

garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

c) 

garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario della Repubblica di Moldova nel suo complesso;

d) 

promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; e

e) 

garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

Articolo 59

1.  Le parti incoraggiano la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza competenti, compreso lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure di questo tipo.

2.  Viene prestata particolare attenzione allo sviluppo delle capacità amministrative di queste autorità, anche attraverso lo scambio di personale e la formazione comune.

Articolo 60

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 61

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-A del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 10

Politica industriale e delle imprese

Articolo 62

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo, però, alle piccole e medie imprese (PMI). È opportuno che il rafforzamento della cooperazione migliori il quadro regolamentare e amministrativo sia per le imprese dell'UE che per le imprese della Repubblica di Moldova operanti nell'UE e nella Repubblica di Moldova e che esso si basi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.

Articolo 63

A tal fine, le parti cooperano per:

a) 

attuare strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello Small Business Act per l'Europa e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. Tale cooperazione includerà anche una particolare attenzione rivolta alle microimprese, estremamente importanti sia per l'economia dell'UE che per quella della Repubblica di Moldova;

b) 

creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. Tale cooperazione comprenderà la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni), lo sviluppo di partenariati pubblico-privati e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione più pulita;

c) 

semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE;

d) 

incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti;

e) 

incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle della Repubblica di Moldova e tra tali imprese e le autorità dell'UE e della Repubblica di Moldova;

f) 

sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni nella Repubblica di Moldova; e

g) 

facilitare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica di Moldova in alcuni settori.

Articolo 64

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo, che coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell'UE e delle imprese della Repubblica di Moldova.



CAPO 11

Prodotti minerari e materie prime

Articolo 65

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e del commercio di materie prime, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali.

Articolo 66

A tal fine, le parti cooperano nei seguenti settori:

a) 

scambio di informazioni tra le parti sugli sviluppi dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;

b) 

scambio di informazioni su questioni connesse al commercio di materie prime, con l'obiettivo di promuovere gli scambi bilaterali;

c) 

scambio di informazioni e delle migliori pratiche in relazione ad aspetti connessi allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie; e

d) 

scambio di informazioni e delle migliori pratiche in relazione a formazione, competenze e sicurezza nelle industrie minerarie.



CAPO 12

Agricoltura e sviluppo rurale

Articolo 67

Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

Articolo 68

La cooperazione tra le parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:

a) 

agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

b) 

rafforzare le capacità amministrative a livello centrale e locale, nella pianificazione, nella valutazione e nell'attuazione delle politiche conformemente alle normative e alle migliori pratiche UE;

c) 

promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;

d) 

condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;

e) 

migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati;

f) 

promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica;

g) 

divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli; e

h) 

migliorare l'armonizzazione delle questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui le parti sono membri.

Articolo 69

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 70

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 13

Politica della pesca e marittima



Sezione 1

Politica della pesca

Articolo 71

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione su questioni riguardanti le attività di pesca e di governance marittima, istituendo in tal modo una più stretta cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della pesca. Le parti incoraggiano inoltre un approccio integrato alle problematiche della pesca e alla promozione dello sviluppo di una pesca sostenibile.

Articolo 72

Le parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:

a) 

una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

b) 

una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi; e

c) 

la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali appropriate responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive.

Articolo 73

Le parti appoggeranno iniziative, come lo scambio di esperienze e l'offerta di sostegno reciproci, per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, quali:

a) 

la gestione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura;

b) 

l'ispezione e il controllo delle attività di pesca e lo sviluppo delle relative strutture amministrative e giudiziarie in grado di applicare le misure appropriate;

c) 

la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, e dei dati biologici ed economici;

d) 

una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità; e

e) 

lo sviluppo di una politica strutturale per il settore della pesca, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca definite come aree che comprendono una costa lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e sono caratterizzate da un notevole livello di occupazione nel settore della pesca.



Sezione 2

Politica marittima

Articolo 74

Le parti, tenendo conto della cooperazione in materia di pesca, trasporti, ambiente e altre politiche collegate al mare, provvedono inoltre a sviluppare la cooperazione e il sostegno reciproco, se del caso, su questioni marittime, in particolare sostenendo attivamente un approccio integrato agli affari marittimi e la buona governance nel Mar Nero nell'ambito delle competenti organizzazioni marittime internazionali.

Articolo 75

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.



CAPO 14

Cooperazione nel settore dell'energia

Articolo 76

Le parti convengono di continuare l'attuale cooperazione in materia di energia sulla base dei principi di partenariato, interesse reciproco, trasparenza e prevedibilità. È opportuno che la cooperazione miri all'efficienza energetica, all'integrazione del mercato e alla convergenza normativa nel settore dell'energia, tenendo conto della necessità di garantire la competitività e l'accesso a un'energia sicura, sostenibile dal punto di vista ambientale e a prezzi accessibili, anche attraverso le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Articolo 77

La cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti settori e obiettivi:

a) 

strategie e politiche energetiche;

b) 

sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori, conformemente alle norme UE, compresi gli obblighi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia, attraverso riforme normative e la partecipazione alla cooperazione regionale nel settore dell'energia;

c) 

sviluppo di un contesto per gli investimenti più stabile e attraente, lavorando sulle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo;

d) 

infrastrutture energetiche, compresi i progetti di interesse comune, al fine di diversificare le fonti energetiche, i fornitori e di vie di trasporto in maniera efficiente, economica e compatibile con l'ambiente, tra l'altro attraverso la promozione di investimenti finanziati con prestiti o sovvenzioni;

e) 

miglioramento e rafforzamento a lungo termine della stabilità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e degli scambi, del transito e del trasporto dell'energia su una base non discriminatoria e reciprocamente vantaggiosa, conformemente alle norme UE e internazionali;

f) 

promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, tra l'altro in materia di rendimento energetico degli edifici, nonché sviluppo e sostegno delle energie rinnovabili secondo modalità economicamente valide ed ecosostenibili;

g) 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in particolare attraverso progetti di efficienza energetica e di energie rinnovabili;

h) 

cooperazione scientifica e tecnica e scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente; e

i) 

può essere perseguita una cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, conformemente ai principi e alle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e dei trattati e delle convenzioni internazionali pertinenti conclusi nell'ambito dell'AIEA, nonché conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, se del caso.

Articolo 78

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 79

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 15

Trasporti

Articolo 80

Le parti:

a) 

ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;

b) 

promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto; e

c) 

si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 81

Tale cooperazione riguarda, fra l'altro:

a) 

l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione di questioni relative ai trasporti in altri settori di intervento;

b) 

l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i più elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, aereo e l'intermodalità. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;

c) 

un miglioramento della politica delle infrastrutture per identificare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;

d) 

l'elaborazione di strategie di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;

e) 

l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per una rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;

f) 

la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti; e

g) 

la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell'intermodalità e la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

Articolo 82

1.  La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica di Moldova, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sui principali assi di collegamento tra le parti. Tale cooperazione comprende azioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere.

2.  La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:

a) 

a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), la cooperazione in materia di trasporti nel quadro del partenariato e altre iniziative relative ai trasporti; e

b) 

a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle parti, nonché nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE;

Articolo 83

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 84

Le parti coopereranno per migliorare le connessioni dei trasporti, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato IX del presente accordo.

Articolo 85

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato X e all'allegato XXVIII-D del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tali allegati.



CAPO 16

Ambiente

Articolo 86

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un'economia maggiormente rispettosa dell'ambiente. Si prevede che una maggiore protezione dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese dell'UE e della Repubblica di Moldova, tra l'altro in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, di una maggiore efficienza economica e ambientale, di integrazione dell'ambiente in altri settori di intervento e di impiego di tecnologie moderne e più pulite, che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.

Articolo 87

La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:

a) 

la governance ambientale e le questioni orizzontali, incluse le valutazioni d'impatto strategiche e ambientali, l'istruzione e la formazione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l'accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai processi decisionali e procedure efficaci di riesame amministrativo e giudiziario;

b) 

la qualità dell'aria;

c) 

la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità;

d) 

la gestione dei rifiuti e delle risorse e le spedizioni di rifiuti;

e) 

la tutela della natura, compresa la conservazione e la protezione della diversità biologica e paesaggistica;

f) 

l'inquinamento industriale e i rischi industriali;

g) 

le sostanze chimiche;

h) 

l'inquinamento acustico;

i) 

la tutela dei suoli;

j) 

l'ambiente urbano e rurale;

k) 

le tasse e le imposte ambientali;

l) 

i sistemi di monitoraggio e di informazione ambientale;

m) 

le ispezioni e le misure di esecuzione; e

n) 

l'ecoinnovazione, incluse le migliori tecnologie disponibili.

Articolo 88

Le parti, tra l'altro:

a) 

si scambiano informazioni e competenze;

b) 

attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;

c) 

pianificano la gestione dei rischi industriali e degli infortuni sul lavoro;

d) 

attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti e nel quadro delle agenzie competenti.

Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 89

Tale cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti obiettivi:

a) 

l'elaborazione di una strategia complessiva in materia di ambiente, che comprenda le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente; le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni; le procedure volte a promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori di intervento; la promozione di misure a favore di un'economia verde e dell'ecoinnovazione, l'identificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie e un meccanismo di riesame; e

b) 

l'elaborazione di strategie settoriali riguardanti la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse; la gestione dei rifiuti e delle risorse; la biodiversità e la tutela della natura; l'inquinamento industriale, i rischi industriali e le sostanze chimiche, l'inquinamento acustico, la tutela dei suoli, l'ambiente urbano e rurale e l'ecoinnovazione, con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilità amministrative e delle strategie di finanziamento per gli investimenti in infrastrutture e tecnologie.

Articolo 90

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 91

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 17

Iniziative in materia di clima

Articolo 92

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in questa materia.

Articolo 93

La cooperazione promuove l'adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:

a) 

mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) 

adattamento ai cambiamenti climatici;

c) 

scambio delle quote di emissione;

d) 

ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;

e) 

integrazione delle questioni climatiche nelle politiche settoriali; e

f) 

sensibilizzazione, istruzione e formazione.

Articolo 94

Le parti, tra l'altro:

a) 

si scambiano informazioni e competenze;

b) 

attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;

c) 

attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti e nel quadro delle agenzie competenti.

Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 95

La cooperazione riguarda, fra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione di:

a) 

una strategia climatica globale e un piano d'azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in una prospettiva a lungo termine;

b) 

valutazioni di vulnerabilità e adattamento;

c) 

una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

d) 

una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

e) 

misure a lungo termine volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

f) 

misure tese a predisporre lo scambio delle quote di emissione;

g) 

misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie sulla base di una valutazione delle esigenze tecnologiche;

h) 

misure tese a integrare le questioni climatiche nelle politiche settoriali; e

i) 

misure relative alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Articolo 96

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 97

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 18

Società dell'informazione

Articolo 98

Le parti rafforzano la cooperazione per sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante la diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) disponibili e mediante una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. È opportuno che tale cooperazione miri a facilitare l'accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e a incoraggiare la concorrenza e gli investimenti nel settore, nonché a promuovere lo sviluppo dei servizi pubblici online.

Articolo 99

La cooperazione può riguardare i seguenti temi:

a) 

scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di strategie nazionali per la società dell'informazione, comprese, tra l'altro, iniziative volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online;

b) 

scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell'amministrazione nazionale nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'ente normativo indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse spettro e per promuovere l'interoperabilità delle reti nella Repubblica di Moldova e con l'UE;

c) 

incoraggiamento e promozione dell'attuazione degli strumenti TIC per una migliore governance, per l'e-learning e la ricerca, l'assistenza sanitaria pubblica, la digitalizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo del programma eContent e il commercio elettronico; e

d) 

aumento del livello di sicurezza dei dati personali e della tutela della riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 100

Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e le autorità di regolamentazione nazionali della Repubblica di Moldova in materia di comunicazioni elettroniche. Le parti prendono inoltre in considerazione la cooperazione in altri settori pertinenti, anche attraverso iniziative regionali.

Articolo 101

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 102

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-B del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 19

Turismo

Articolo 103

Le parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e valuta estera.

Articolo 104

La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:

a) 

il rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;

b) 

l'importanza del patrimonio culturale; e

c) 

un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 105

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

a) 

lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;

b) 

l'istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;

c) 

la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l'identificazione e l'eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;

d) 

l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda gli opportuni aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;

e) 

la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi; e

f) 

lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica delle comunità locali (community-based).

Articolo 106

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.



CAPO 20

Sviluppo regionale, cooperazione transfrontaliera e regionale

Articolo 107

1.  Nel campo della politica regionale le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.

2.  In particolare, le parti cooperano al fine di allineare le pratiche della Repubblica di Moldova ai seguenti principi:

a) 

decentramento del processo decisionale, dal livello centrale a quello delle comunità regionali;

b) 

consolidamento del partenariato tra tutte le parti coinvolte nello sviluppo regionale; e

c) 

cofinanziamento mediante contributi finanziari delle parti coinvolte nell'attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.

Articolo 108

1.  Le parti sostengono e aumentano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione transfrontaliera e regionale e nelle relative strutture di gestione, intensificano la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo favorevole, sostengono e sviluppano le misure di rafforzamento delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di imprese a livello transfrontaliero e regionale.

2.  Le parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni nazionali e regionali nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell'utilizzo del territorio, tra l'altro:

a) 

migliorando il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell'amministrazione pubblica centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;

b) 

sviluppando la capacità delle autorità pubbliche locali di promuovere la cooperazione transfrontaliera, conformemente alle normative e alle pratiche UE; e

c) 

condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.

Articolo 109

1.  Le parti rafforzano e incoraggiano lo sviluppo della dimensione transfrontaliera e regionale delle reti, tra l'altro, di trasporto, di energia e di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo, della salute/sanità e di altri ambiti disciplinati dal presente accordo che hanno un'incidenza sulla cooperazione transfrontaliera e regionale.

2.  Le parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transfrontalieri e transnazionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Repubblica di Moldova a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l'attuazione di progetti di interesse comune.

Tali attività avranno luogo nel contesto:

a) 

del proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee (anche attraverso programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale);

b) 

della cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organismi UE, tra cui il Comitato delle regioni, e la partecipazione a diversi progetti e iniziative regionali europei; e

c) 

della cooperazione, tra l'altro, con il Comitato economico e sociale europeo, l'Associazione europea di agenzie di sviluppo regionale (EURADA) e l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ORATE).

Articolo 110

1.  Le parti intensificano e assicurano un miglioramento del coordinamento e della cooperazione tra i paesi e le regioni nell'ambito della strategia dell'UE per la regione del Danubio, prestando particolare attenzione, fra l'altro, al miglioramento dei collegamenti nei settori dei trasporti e dell'energia, allo sviluppo e alla sicurezza sul piano ambientale, economico e sociale, contribuendo a un trasporto stradale e ferroviario più veloce, a un'energia più economica e sicura, a un ambiente migliore con acqua più pulita, alla protezione della biodiversità e a una più efficiente prevenzione transfrontaliera delle inondazioni.

2.  Le parti intensificano la cooperazione transfrontaliera tesa a ripristinare la navigazione sul fiume Prut, che consentirà di prevenire le inondazioni nel bacino del fiume, migliorando la qualità delle acque e l'irrigazione per scopi agricoli, intensificando le attività economiche, promuovendo il turismo e le attività culturali e contribuendo allo sviluppo delle capacità.

Articolo 111

Le parti agevolano la circolazione dei cittadini dell'UE e della Repubblica di Moldova che sono chiamati ad attraversare la frontiera frequentemente e su brevi distanze.

Articolo 112

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.



CAPO 21

Sanità pubblica

Articolo 113

Le parti convengono di sviluppare la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

Articolo 114

Tale cooperazione riguarda, tra l'altro:

a) 

il rafforzamento del sistema sanitario pubblico della Repubblica di Moldova, in particolare attraverso l'attuazione della riforma del settore sanitario, l'offerta di un'assistenza sanitaria primaria di alta qualità e il miglioramento della governance in materia di sanità e del finanziamento dell'assistenza sanitaria;

b) 

la sorveglianza e il controllo epidemiologici delle malattie trasmissibili, ad esempio HIV/AIDS, epatite virale e tubercolosi, nonché una più elevata capacità di far fronte alle situazioni d'emergenza e alle minacce per la sanità pubblica;

c) 

la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, prevalentemente tramite lo scambio di informazioni e migliori pratiche, promuovendo stili di vita sani e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, l'alcolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo;

d) 

la qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana;

e) 

le informazioni e le conoscenze sanitarie; e

f) 

una piena e tempestiva attuazione degli accordi internazionali in materia di sanità, in particolare i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 2003.

Articolo 115

La cooperazione consente:

a) 

la progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nelle reti UE in materia di sanità; e

b) 

il progressivo miglioramento dell'interazione tra la Repubblica di Moldova e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Articolo 116

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 22

Protezione civile

Articolo 117

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti e delle attività multilaterali nel settore della protezione civile.

Articolo 118

La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

Articolo 119

Le parti, tra l'altro, si scambiano informazioni e competenze e attuano iniziative congiunte a livello nazionale, regionale e internazionale. La cooperazione comprende l'attuazione degli accordi specifici e delle intese amministrative in materia, concordati tra le parti sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle parti.

Articolo 120

Tale cooperazione comprende, fra l'altro, i seguenti obiettivi:

a) 

facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;

b) 

consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE o la Repubblica di Moldova, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;

c) 

valutare l'impatto ambientale delle catastrofi;

d) 

invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;

e) 

invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dalla Repubblica di Moldova; e

f) 

rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili.

Articolo 121

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.



CAPO 23

Cooperazione in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport

Articolo 122

Le parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione, in particolare nel campo dell'istruzione superiore.

Articolo 123

Tale cooperazione si concentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

a) 

promozione dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;

b) 

ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, migliorandone la qualità, la pertinenza e l'accesso;

c) 

promozione di una convergenza nel campo dell'istruzione superiore, derivante dal processo di Bologna e dal progetto UE per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore;

d) 

rafforzamento della cooperazione accademica internazionale e della partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE, incrementando la mobilità di studenti e insegnanti;

e) 

istituzione di un quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze; e

f) 

promozione degli obiettivi fissati dal processo di Copenaghen su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Articolo 124

Le parti promuovono la cooperazione e gli scambi in settori di interesse reciproco, quali la diversità linguistica e l'apprendimento permanente delle lingue, mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.

Articolo 125

Le parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:

a) 

rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;

b) 

agevolare la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;

c) 

sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato; e

d) 

promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.

Articolo 126

Le parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche per promuovere uno stile di vita sano, i valori sociali ed educativi dello sport e la buona governance in ambito sportivo nelle società dell'UE e della Repubblica di Moldova.



CAPO 24

Cooperazione in materia di ricerca sviluppo tecnologico e dimostrazione

Articolo 127

Le parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile e allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione (RST) sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l'adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 128

La cooperazione nel settore RST include:

a) 

il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

b) 

l'agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle parti;

c) 

l'aumento delle capacità di ricerca e della partecipazione degli enti di ricerca della Repubblica di Moldova ai programmi quadro per la ricerca dell'UE;

d) 

la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti RST;

e) 

attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell'ambito di attività RST da entrambi i lati;

f) 

l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo che lavorano nel campo della ricerca e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività; e

g) 

altre forme di cooperazione nell'ambito RST (incluse le strategie e le iniziative regionali), previo comune accordo delle parti.

Articolo 129

Nel realizzare le attività di cooperazione in ambito RST, è opportuno ricercare sinergie con le attività finanziate dal Centro per la scienza e la tecnologia (STCU) e con altre attività realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria tra l'UE e la Repubblica di Moldova.



CAPO 25

Cooperazione in materia di cultura, politica audiovisiva e media

Articolo 130

Le parti promuoveranno la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e nella Repubblica di Moldova. La cooperazione tra le parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura nonché della società civile dell'UE e della Repubblica di Moldova.

Articolo 131

1.  Le parti sviluppano un dialogo regolare e cooperano per promuovere in Europa l'industria audiovisiva e incoraggiare le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

2.  La cooperazione potrebbe riguardare, tra l'altro, il tema della formazione dei giornalisti e di altri professionisti dei media, nonché il sostegno ai media, per rafforzarne l'indipendenza, la professionalità e i legami con i media UE conformemente alle norme europee, comprese quelle del Consiglio d'Europa e della convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 132

La cooperazione tra le parti è incentrata su diversi ambiti:

a) 

la cooperazione e gli scambi culturali, nonché la mobilità dell'arte e degli artisti;

b) 

il dialogo interculturale;

c) 

il dialogo sulle politiche in materia di politica culturale e di politica audiovisiva;

d) 

la cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'Unesco e il Consiglio d'Europa, anche al fine di sviluppare la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico; e

e) 

la cooperazione nel settore dei media.

Articolo 133

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XIV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 26

Cooperazione con la società civile

Articolo 134

Le parti instaurano un dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:

a) 

rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell'UE e nella Repubblica di Moldova;

b) 

assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Repubblica di Moldova, incluse la storia e la cultura, nell'UE e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide per le relazioni future; e

c) 

assicurare, allo stesso modo, una migliore conoscenza e comprensione dell'UE nella Repubblica di Moldova e in particolare nelle organizzazioni della società civile del paese, ponendo l'accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l'UE, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.

Articolo 135

Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i soggetti interessati delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni UE-Repubblica di Moldova. Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:

a) 

assicurare il coinvolgimento della società civile nelle relazioni UE-Repubblica di Moldova, in particolare nell'attuazione del presente accordo;

b) 

incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare instaurando un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche e le associazioni rappresentative e la società civile;

c) 

facilitare un processo di sviluppo di strutture istituzionali e di consolidamento delle organizzazioni della società civile in vario modo, anche mediante attività di sostegno dell'advocacy, reti informali e formali, visite e seminari reciproci, in particolare allo scopo di migliorare il quadro giuridico per la società civile; e

d) 

consentire ai rappresentanti della società civile da entrambi i lati di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra le parti civili e sociali dell'altra parte, in particolare allo scopo di integrare ulteriormente la società civile nel processo decisionale pubblico della Repubblica di Moldova.

Articolo 136

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo tra le parti.



CAPO 27

Cooperazione in materia di tutela e promozione dei diritti del bambino

Articolo 137

Le parti convengono di cooperare per assicurare la promozione dei diritti del bambino conformemente alle leggi e alle norme internazionali, in particolare alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, tenendo conto delle priorità identificate nel contesto specifico della Repubblica di Moldova, soprattutto per i gruppi vulnerabili.

Articolo 138

Tale cooperazione comprende, in particolare:

a) 

la prevenzione e la lotta a ogni forma di sfruttamento (incluso il lavoro infantile), abuso, negligenza e violenza nei confronti dei bambini, anche sviluppando e rafforzando il quadro giuridico e istituzionale, nonché mediante campagne di sensibilizzazione in materia;

b) 

il miglioramento del sistema di identificazione e di assistenza dei bambini che versano in situazioni di vulnerabilità, anche incrementando la partecipazione dei bambini ai processi decisionali e attuando efficaci meccanismi di gestione delle singole denunce effettuate dai bambini;

c) 

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di riduzione della povertà infantile, incluse le misure volte a incentrare le politiche sociali sul benessere dei bambini, nonché a promuovere e agevolare l'accesso dei bambini all'istruzione;

d) 

l'attuazione di misure volte a promuovere i diritti del bambino all'interno della famiglia e delle istituzioni, nonché a rafforzare le capacità dei genitori e delle persone che si occupano dei bambini per assicurarne lo sviluppo; e

e) 

l'accesso, la ratifica e l'attuazione della documentazione internazionale pertinente, inclusa quella elaborata dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, allo scopo di promuovere e tutelare i diritti del bambino nel rispetto dei più elevati standard in materia.

Articolo 139

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.



CAPO 28

Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'unione

Articolo 140

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutte le agenzie dell'Unione aperte alla partecipazione della Repubblica di Moldova a norma delle disposizioni di istituzione di tali agenzie. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie la Repubblica di Moldova conclude con l'UE accordi separati che disciplinano anche l'importo del contributo finanziario.

Articolo 141

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Repubblica di Moldova a norma delle disposizioni di istituzione di tali programmi. La partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo I del presente accordo riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.

Articolo 142

Le parti instaureranno un dialogo regolare sulla partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi e alle agenzie dell'Unione. In particolare, l'UE informa la Repubblica di Moldova in merito all'eventuale istituzione di nuove agenzie e di nuovi programmi dell'Unione e in merito a modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi e alle agenzie dell'Unione di cui agli articoli 140 e 141 del presente accordo.



TITOLO V

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI



CAPO 1

Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci



Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 143

Obiettivo

Le parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 («GATT 1994»).

Articolo 144

Campo di applicazione e settori interessati

1.  Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci ( 1 ) tra le parti.

2.  Ai fini del presente capo, per «originario» si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo II del presente accordo.



Sezione 2

Soppressione di dazi doganali, diritti e altri oneri

Articolo 145

Definizione di dazi doganali

Ai fini del presente capo, per «dazio doganale» si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicati o connessi a tale importazione o esportazione, a eccezione:

a) 

degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 152 del presente accordo;

b) 

dei dazi istituiti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo; o

c) 

dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 151 del presente accordo.

Articolo 146

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le parti è quella fissata conformemente al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (SA) nella nomenclatura tariffaria della Repubblica di Moldova basata sulla SA del 2007 e nella nomenclatura tariffaria dell'Unione 2012 basata sulla SA del 2012.

Articolo 147

Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni

1.  Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente all'allegato XV del presente accordo.

2.  Per ciascuna merce l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni e soppressioni previste al paragrafo 1 del presente articolo è quella indicata nell'allegato XV del presente accordo.

3.  Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (NPF), tale aliquota è applicata come aliquota di base se e fintantoché essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata a norma dell'allegato XV del presente accordo.

4.  Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti possono consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata a norma dell'allegato XV del presente accordo.

5.  Nel corso del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti valutano la situazione, tenendo conto della configurazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le parti, del carattere sensibile specifico di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola da entrambi i lati.

6.  Le parti esaminano, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», su un'adeguata base reciproca, le opportunità di fare all'altra parte ulteriori concessioni al fine di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli, in particolare di quelli soggetti a contingenti tariffari.

Articolo 148

Meccanismo antielusione per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati

1.  I prodotti elencati nell'allegato XV-C del presente accordo sono soggetti al meccanismo antielusione. Il volume medio annuale delle importazioni dalla Repubblica di Moldova nell'Unione per ciascuna categoria di tali prodotti è indicato nell'allegato XV-C del presente accordo.

2.  Quando il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo raggiunge il 70 % del volume indicato nell'allegato XV-C a partire dal 1o gennaio di qualsiasi anno, l'Unione notifica alla Repubblica di Moldova il volume delle importazioni del prodotto o dei prodotti interessati. A seguito di tale notifica ed entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo raggiunge l'80 % del volume indicato nell'allegato XV-C del presente accordo, la Repubblica di Moldova fornisce all'Unione una giustificazione valida dell'aumento delle importazioni. Se tali importazioni raggiungono il 100 % del volume indicato nell'allegato XV-C del presente accordo e in assenza di una valida giustificazione dalla Repubblica di Moldova, l'Unione può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale riservato ai prodotti interessati.

La sospensione è applicabile per un periodo di sei mesi e ha effetto dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il trattamento preferenziale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.  Tutte le sospensioni temporanee adottate a norma del paragrafo 2 sono notificate dall'Unione alla Repubblica di Moldova senza indebito ritardo.

4.  L'Unione può revocare la sospensione temporanea prima della scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore se la Repubblica di Moldova, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, fornisce elementi comprovanti che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all'allegato XV-C del presente accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Repubblica di Moldova per il prodotto o i prodotti interessati.

5.  L'allegato XV-C del presente accordo può essere modificato e il volume può essere variato previo comune accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio» su richiesta della Repubblica di Moldova, per rispecchiare i cambiamenti del livello di capacità di produzione ed esportazione della Repubblica di Moldova per il prodotto o i prodotti interessati.

Articolo 149

Clausola di standstill

Nessuna parte può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di:

a) 

aumentare un dazio doganale al livello stabilito nell'allegato XV successivamente a una riduzione unilaterale, o

b) 

mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC.

Articolo 150

Dazi doganali sulle esportazioni

Nessuna parte adotta o mantiene in vigore dazi o imposte diversi dagli oneri interni applicati a norma dell'articolo 152 del presente accordo, sull'esportazione o in relazione all'esportazione di merci nel territorio dell'altra parte.

Articolo 151

Diritti e altri oneri

Ciascuna parte assicura, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 147 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.



Sezione 3

Misure non tariffarie

Articolo 152

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Articolo 153

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna delle parti adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, salvo diversa disposizione nel presente accordo o conformemente all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.



Sezione 4

Disposizioni specifiche relative alle merci

Articolo 154

Eccezioni generali

1.  Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative pertinenti, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

2.  Le parti convengono che prima di prendere eventuali misure giustificabili a norma dell'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte che intende prendere le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti e ricerca una soluzione accettabile per le parti. In caso di mancato accordo entro trenta giorni dalla trasmissione di tali informazioni, la parte può applicare le misure al prodotto interessato a norma del presente paragrafo. Nel caso in cui circostanze eccezionali o critiche richiedano un intervento immediato e rendano impossibile informazioni o verifiche preliminari, la parte che intende prendere le misure può attuare immediatamente le misure cautelari necessarie ad affrontare la situazione e ne informa tempestivamente l'altra parte.



Sezione 5

Cooperazione amministrativa e coordinamento con altri paesi

Articolo 155

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1.  Le parti convengono che la cooperazione e l'assistenza amministrative sono fondamentali ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e sottolineano il proprio impegno a contrastare le irregolarità e le frodi doganali e le questioni a esse collegate.

2.  Qualora una parte abbia riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi dell'altra parte rispetto a quanto previsto al presente capo, essa può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati conformemente al presente articolo e, in particolare, secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

3.  Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione o assistenza amministrativa si intende, fra l'altro:

a) 

una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario delle merci interessate;

b) 

un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;

c) 

un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

4.  Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, del volume delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarità o a frodi.

5.  L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a) 

la parte che ha riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indebito ritardo tale risultanza al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto Comitato, sulla base di tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;

b) 

qualora le parti abbiano avviato, nell'ambito di detto Comitato, le consultazioni di cui sopra senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio»;

c) 

le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili nel caso in cui, alla data di scadenza, la situazione sia invariata in relazione alle condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, in particolare ai fini della loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

6.  Ciascuna parte pubblica tutti gli avvisi agli importatori relativi a ogni notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), a ogni decisione di cui al paragrafo 5, lettera b) e a ogni rinnovo o revoca di cui al paragrafo 5, lettera c), secondo le sue procedure interne.

Articolo 156

Gestione degli errori amministrativi

Nel caso in cui, nel gestire correttamente il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, vagli la possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.

Articolo 157

Accordi con altri paesi

1.  Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, altre zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero, tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2.  Nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, le parti procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, altre zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e, ove richiesto, su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'UE, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi dell'Unione e della Repubblica di Moldova sanciti dal presente accordo.



CAPO 2

Misure di difesa commerciale



Sezione 1

Misure di salvaguardia globali

Articolo 158

Disposizioni generali

1.  Le parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale per il commercio («accordo OMC») («accordo sulle misure di salvaguardia»), nonché dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo sull'agricoltura»).

2.  Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.

3.  Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 159

Trasparenza

1.  La parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica ufficiale all'altra parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.

2.  In deroga all'articolo 158 del presente accordo e su richiesta dell'altra parte, la parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende applicare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, informazioni relative all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia, alle conclusioni provvisorie e alle conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra parte la possibilità di avviare consultazioni.

3.  Ai fini del presente articolo, si considera che una parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni essa sia stata tra i cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluti.

Articolo 160

Applicazione delle misure

1.  Nell'istituire le misure di salvaguardia, le parti si adoperano perché esse incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.

2.  Ai fini del paragrafo 1, se una parte intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente, la parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere il problema.



Sezione 2

Misure antidumping e compensative

Articolo 161

Disposizioni generali

1.  Le parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo antidumping») e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo SCM»).

2.  Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.

3.  Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 162

Trasparenza

1.  Le parti convengono che le misure antidumping e compensative dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.

2.  Immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e prima della decisione definitiva, le parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.

3.  Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, ciascuna parte interessata è data la possibilità di essere sentita per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.

Articolo 163

Considerazione dell'interesse pubblico

Una parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni rese disponibili durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria interna, degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.

Articolo 164

Regola del dazio inferiore

Se una parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o l'importo totale della sovvenzione compensabile, ma dovrebbe essere inferiore al margine di dumping o all'importo totale della sovvenzione compensabile se tale dazio inferiore sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.



Sezione 3

Misure di salvaguardia bilaterali

Articolo 165

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1.  Qualora, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, la merce originaria di una parte sia importata nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna che produce merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.

2.  La parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:

a) 

sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o

b) 

aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:

i) 

l'aliquota NPF applicata sul prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura; o

ii) 

l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato XV a norma dell'articolo 147 del presente accordo.

Articolo 166

Condizioni e limitazioni

1.  Una parte notifica per iscritto all'altra parte l'apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 2 e si consulta con essa il più presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura.

2.  Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo in seguito a inchiesta effettuata dalle proprie autorità competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.

3.  Nel condurre l'inchiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte soddisfa i requisiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.

4.  Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano qualsiasi inchiesta di cui al paragrafo 2 entro un anno dalla data di apertura.

5.  Nessuna parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale:

a) 

se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria interna;

b) 

per un periodo superiore a due anni. Tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria interna e che esistono prove del fatto che l'industria sta procedendo all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni;

c) 

oltre la scadenza del periodo transitorio; o

d) 

sullo stesso prodotto, contemporaneamente all'applicazione di una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

6.  Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato XV del presente accordo, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

Articolo 167

Misure provvisorie

In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che è chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 166, paragrafi 2 e 3, del presente accordo. La parte rimborsa tempestivamente un eventuale dazio versato in eccesso rispetto al dazio doganale stabilito nell'allegato XV del presente accordo se dall'inchiesta di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del presente accordo non risulta che i requisiti di cui all'articolo 165 del presente accordo sono stati soddisfatti. La durata di una misura provvisoria è inclusa del periodo di cui all'articolo 165, paragrafo 5, lettera b), del presente accordo.

Articolo 168

Compensazione

1.  Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi in forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La parte offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2.  Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla parte che applica la misura di salvaguardia.

3.  Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non è esercitato per i primi ventiquattro mesi durante i quali è in vigore la misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che essa sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 169

Definizioni

Ai fini della presente sezione:

a) 

per «grave pregiudizio» e «minaccia di grave pregiudizio» si intendono le definizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis; e

b) 

per «periodo transitorio» si intende un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo.



CAPO 3

Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità

Articolo 170

Campo di applicazione e definizioni

1.  Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo TBT»), che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo SPS»), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.

3.  Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT.

Articolo 171

Conferma dell'accordo TBT

Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte.

Articolo 172

Cooperazione tecnica

1.  Le parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e dei sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione a livello orizzontale e settoriale.

2.  Nel quadro della loro cooperazione, le parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:

a) 

nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di dati ed esperienze e la cooperazione scientifica e tecnica, per una migliore qualità delle rispettive regolamentazioni tecniche, delle norme, della vigilanza del mercato, della valutazione della conformità e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;

b) 

nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, vigilanza del mercato, valutazione della conformità e accreditamento;

c) 

nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità nella Repubblica di Moldova per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformità, e il sistema di vigilanza del mercato;

d) 

nel promuovere la partecipazione della Repubblica di Moldova ai lavori delle competenti organizzazioni europee;

e) 

nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio che dovessero presentarsi; e

f) 

nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Articolo 173

Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità

1.  La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente alle regolamentazioni tecniche, alle norme, alla metrologia, all'accreditamento, alla valutazione della conformità, ai corrispondenti sistemi e al sistema di vigilanza del mercato dell'Unione e si impegna a rispettare i principi e le pratiche stabiliti nell'acquis pertinente dell'Unione.

2.  Allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 1, la Repubblica di Moldova:

a) 

integra progressivamente l'acquis pertinente dell'Unione nella propria legislazione a norma dell'allegato XVI del presente accordo; e

b) 

effettua le riforme amministrative e istituzionali necessarie per realizzare il sistema efficace e trasparente necessario per l'attuazione del presente capo.

3.  La Repubblica di Moldova si astiene dal modificare la propria legislazione orizzontale e settoriale, fatta eccezione per il progressivo allineamento di tale legislazione al corrispondente acquis dell'Unione e per il mantenimento di tale allineamento, e notifica all'Unione le modifiche apportate alla propria legislazione nazionale.

4.  La Repubblica di Moldova garantisce la partecipazione dei suoi organismi nazionali competenti, in base ai rispettivi settori di attività e al possesso dello status di membro di tali organismi, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformità, accreditamento compreso.

5.  Allo scopo di integrare il proprio sistema di normazione, la Repubblica di Moldova:

a) 

recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformità alla legislazione dell'Unione recepita nella legislazione della Repubblica di Moldova;

b) 

contemporaneamente a tale recepimento, ritira le norme nazionali contrastanti; e

c) 

soddisfa progressivamente le condizioni per ottenere lo status di membro a pieno titolo degli organismi europei di normazione.

6.  Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Moldova trasmette all'Unione relazioni annuali sulle misure adottate conformemente all'allegato XVI del presente accordo. Qualora le azioni elencate nell'allegato XVI del presente accordo non siano state attuate entro i tempi stabiliti, la Repubblica di Moldova fornisce un nuovo calendario relativo al completamento delle azioni in questione. L'allegato XVI del presente accordo può essere adeguato dalle parti.

Articolo 174

Accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)

1.  Le parti possono in prospettiva concordare l'integrazione di un accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) come protocollo del presente accordo, in cui sono contemplati i settori elencati nell'allegato XVI del presente accordo per i quali si considera realizzato l'allineamento dopo essere stati concordati, in seguito a verifica dell'Unione che la legislazione settoriale e orizzontale pertinente, le istituzioni e le norme della Repubblica di Moldova siano state completamente allineate a quelli dell'Unione. È previsto che l'ACAA venga esteso fino a contemplare tutti i settori elencati nell'allegato XVI del presente accordo.

2.  L'ACAA prevederà che gli scambi commerciali di prodotti tra le parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi commerciali degli stessi prodotti tra gli Stati membri.

Articolo 175

Marcatura ed etichettatura

1.  Fatti salvi gli articoli 173 e 174 del presente accordo, le parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, ribadiscono i principi di cui al capo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo.

2.  Per quanto riguarda in particolare la marcatura o l'etichettatura obbligatoria, le parti convengono di:

a) 

adoperarsi per ridurre al minimo le necessità in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'Unione in questo settore e ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; e

b) 

conservare il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.



CAPO 4

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 176

Obiettivo

1.  Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie (misure SPS), tutelando nel contempo la vita e la salute delle persone, degli animali o dei vegetali mediante:

a) 

la garanzia di un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure applicabili agli scambi elencate nell'allegato XVII del presente accordo;

b) 

il ravvicinamento del sistema normativo della Repubblica di Moldova a quello dell'Unione;

c) 

il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;

d) 

l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute da una parte ed elencate nell'allegato XVII del presente accordo;

e) 

il mantenimento dell'attuazione dell'accordo SPS;

f) 

l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e

g) 

il miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra le parti per quanto attiene alle misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo.

2.  Il presente capo mira a raggiungere un'intesa tra le parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.

Articolo 177

Obblighi multilaterali

Le parti ribadiscono i propri diritti e i propri obblighi stabiliti nell'accordo OMC, in particolare nell'accordo SPS.

Articolo 178

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi commerciali tra le parti, comprese tutte le misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo.

Articolo 179

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«misure sanitarie e fitosanitarie» (misure SPS): le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS;

2) 

«animali»: gli animali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

3) 

«prodotti animali»: i prodotti di origine animale, compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici, come definiti nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;

4) 

«sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»: i prodotti animali elencati nell'allegato XVII-A, parte 2(II), del presente accordo;

5) 

«vegetali»: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi:

a) 

i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

b) 

le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

c) 

i tuberi, i bulbo-tuberi, i bulbi, i rizomi;

d) 

i fiori recisi;

e) 

i rami con foglie;

f) 

gli alberi tagliati con foglie;

g) 

le colture di tessuti vegetali;

h) 

le foglie, il fogliame;

i) 

il polline vivo; e

j) 

le gemme, le talee, le marze;

6) 

«prodotti vegetali»: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali, definiti nell'allegato XVII-A, parte 3, del presente accordo;

7) 

«sementi»: le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;

8) 

«organismi nocivi»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

9) 

«zona protetta» relativamente a un determinato organismo nocivo regolamentato: un'area geografica dell'Unione ufficialmente definita in cui tale organismo non è stabilito nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione;

10) 

«malattia animale»: una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;

11) 

«malattia degli animali di acquacoltura»: un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;

12) 

«infezione negli animali»: la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;

13) 

«norme per il benessere degli animali»: le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle parti e, se del caso, conformi alle norme OIE;

14) 

«livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato»: quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;

15) 

«regione»: con riferimento alla sanità animale, zona o regione quale definita nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, con riferimento all'acquacoltura, zona quale definita nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. Con riferimento all'Unione, per «territorio» o «paese» si intende il territorio dell'Unione;

16) 

«zona indenne»: una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;

17) 

«regionalizzazione»: la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;

18) 

«spedizione»: un numero di animali vivi o un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari della stessa parte esportatrice o di una stessa regione di tale parte. Una spedizione di animali può essere composta di una o più partite. Una spedizione di prodotti animali può essere composta di una o più merci o partite;

19) 

«spedizione di vegetali o di prodotti vegetali»: un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da una parte a un'altra parte e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario. Una spedizione può essere composta di una o più merci o partite;

20) 

«partita»: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

21) 

«equivalenza per scopi commerciali» (equivalenza): la situazione in cui la parte importatrice riconosce come equivalenti le misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo, anche se esse differiscono dalle proprie, qualora la parte esportatrice dimostri oggettivamente alla parte importatrice che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato della parte importatrice o un livello di rischio accettabile;

22) 

«settore»: la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una parte;

23) 

«sottosettore»: una parte ben definita e controllata di un settore;

24) 

«merci»: i prodotti o gli oggetti trasportati a scopo commerciale, inclusi quelli di cui ai punti da 2) a 7);

25) 

«autorizzazione d'importazione specifica»: una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti della parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla parte esportatrice, nel campo di applicazione del presente capo;

26) 

«giorni lavorativi»: i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle parti;

27) 

«ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;

28) 

«ispezione fitosanitaria»: l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;

29) 

«verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se sono stati soddisfatti requisiti specifici.

Articolo 180

Autorità competenti

Le parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie (sottocomitato SPS) di cui all'articolo 191 del presente accordo. Le parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti relativi alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze, inclusi i punti di contatto, con riferimento a tali autorità competenti.

Articolo 181

Ravvicinamento progressivo

1.  La Repubblica di Moldova procede al ravvicinamento progressivo della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, come stabilito nell'allegato XXIV del presente accordo.

2.  Le parti collaborano al ravvicinamento progressivo e allo sviluppo di capacità.

3.  Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato XXIV del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sulle misure di ravvicinamento.

4.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Moldova presenta un elenco delle misure di legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali dell'UE che la Repubblica di Moldova sottoporrà a ravvicinamento. L'elenco è suddiviso in settori prioritari relativi alle misure, definite nell'allegato XVII del presente accordo, indicanti la merce o il gruppo di merci per cui sono previste misure di ravvicinamento. L'elenco di ravvicinamento è il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo.

5.  L'elenco di ravvicinamento e i principi per la valutazione dell'avanzamento del processo di ravvicinamento saranno integrati nell'allegato XXIV del presente accordo e si baseranno sulle risorse tecniche e finanziarie della Repubblica di Moldova.

Articolo 182

Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario e fitosanitario e delle condizioni regionali

Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi

1.  Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

la parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali, lo status zoosanitario della parte esportatrice o delle sue regioni, determinato secondo la procedura di cui all'allegato XIX, parte A, del presente accordo, relativamente alle malattie animali di cui all'allegato XVIII-A del presente accordo;

b) 

se una parte ritiene che il suo territorio o una regione compresa nel suo territorio possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo, essa può chiedere il riconoscimento di tale status secondo la procedura di cui all'allegato XIX, parte C, del presente accordo. La parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle parti;

c) 

le parti riconoscono come base per gli scambi commerciali bilaterali lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE. Se del caso, la parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE; e

d) 

fatti salvi gli articoli 184, 186 e 190 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali conformemente alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.  Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

le parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status concernente gli organismi nocivi di cui all'allegato XVIII-B del presente accordo determinato nell'allegato XIX-B del presente accordo; e

b) 

fatti salvi gli articoli 184, 186 e 190 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi conformemente alla lettera a) del presente paragrafo.

Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni da organismi nocivi e delle zone protette

3.  Le parti riconoscono il concetto di regionalizzazione e di zone indenni da organismi nocivi, di cui alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC) del 1997 e alle norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), nonché il concetto di zone protette, quale definito nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, che convengono di applicare agli scambi commerciali tra di esse.

4.  Le parti convengono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato XVIII-A del presente accordo e gli organismi nocivi elencati nell'allegato XVIII-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto nell'allegato XIX, parti A e B, del presente accordo.

5.  Per quanto riguarda le malattie animali a norma dell'articolo 184 del presente accordo, la parte esportatrice che chiede alla parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 185 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata.

Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 188 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

6.  Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna parte dispone che negli scambi commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status concernente gli organismi nocivi di una zona riconosciuta dall'altra parte come zona protetta o come zona indenne da organismi nocivi. Una parte che chiede all'altra parte il riconoscimento di una sua zona indenne notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona, secondo quanto stabilito dalla FAO o dall'IPPC, incluse le norme internazionali per le misure fitosanitarie. Fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo e a meno che una parte non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione così notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata.

Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 188 del presente accordo entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

7.  Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali su tali basi.

Compartimentalizzazione

8.  Le parti si impegnano ad avviare un ulteriore dialogo al fine di attuare il principio di compartimentalizzazione.

Articolo 183

Riconoscimento dell'equivalenza

1.  L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a:

a) 

una singola misura;

b) 

un gruppo di misure; o

c) 

un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.

2.  Nel riconoscere l'equivalenza, le parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3, nell'ambito della quale la parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la parte importatrice valuta obiettivamente tale richiesta. Tale valutazione può comprendere ispezioni o verifiche.

3.  Quando la parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, le parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato XXI del presente accordo. Se la parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della parte importatrice le parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.

4.  La Repubblica di Moldova informa l'Unione non appena viene realizzato il ravvicinamento a seguito della verifica di cui all'articolo 181, paragrafo 3, del presente accordo. Tale notifica è considerata una richiesta da parte della Repubblica di Moldova di avviare la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure interessate, come stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.

5.  Se non diversamente convenuto, la parte importatrice completa la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro dodici mesi dal ricevimento della richiesta della parte esportatrice, accompagnata da un fascicolo comprovante l'equivalenza. Tale termine può essere prorogato nel caso delle colture stagionali, quando ciò sia giustificato per consentire una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.

6.  La parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti.

7.  Qualora una delle parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la parte importatrice può revocare o sospendere l'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:

a) 

a norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del presente accordo, la parte esportatrice informa la parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice se l'equivalenza continuerà a essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;

b) 

a norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del presente accordo, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.

8.  Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale parte fornisce per iscritto alla parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate nel presente articolo. In caso di non riconoscimento, di sospensione o di revoca dell'equivalenza, la parte importatrice indica alla parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.

9.  Fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, la parte importatrice non può revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle parti.

10.  Qualora la parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza secondo la procedura di consultazione di cui all'allegato XXI del presente accordo, il sottocomitato SPS, secondo la procedura di cui all'articolo 191, paragrafo 5, del presente accordo, riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi commerciali tra le parti. Tale riconoscimento prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli materiali alle frontiere, certificati semplificati e procedure di pre-listing degli stabilimenti.

Lo status dell'equivalenza figura nell'allegato XXV del presente accordo.

Articolo 184

Trasparenza e scambio di informazioni

1.  Fatto salvo l'articolo 185 del presente accordo, le parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo dell'altra parte responsabili dell'applicazione delle misure di cui all'allegato XVII del presente accordo e dell'efficacia di tali strutture e meccanismi. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni di audit internazionali nei casi in cui siano rese pubbliche dalle parti. Le parti possono scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.

2.  Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 181 del presente accordo o del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 183 del presente accordo, le parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e procedurali adottate nei settori interessati.

3.  In questo contesto, l'Unione informa con congruo anticipo la Repubblica di Moldova in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.

È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi su richiesta di una delle parti.

A tale scopo, ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte i propri punti di contatto, nonché eventuali modifiche relative agli stessi.

Articolo 185

Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni

1.  Ciascuna parte notifica all'altra parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute di persone, animali o vegetali, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:

a) 

tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 182 del presente accordo;

b) 

la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo o degli organismi nocivi regolamentati elencati nell'allegato XVIII-B del presente accordo;

c) 

le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati negli allegati XVIII-A e XVIII-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e

d) 

tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate dalle parti per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la sanità pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.

2.  Le notifiche vengono effettuate per iscritto e inviate ai punti di contatto di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.

Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. Le notifiche vengono trasmesse esclusivamente ai punti di contatto di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.

3.  Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, su richiesta di tale parte si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali.

4.  Su richiesta di una parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.

5.  Su richiesta di una parte, le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali, che sono formalmente approvati dalle parti. Ai fini di tale approvazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.

6.  La Repubblica di Moldova elaborerà e attuerà un sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e un meccanismo di allarme rapido nazionale, compatibili con quelli dell'UE. Dopo che la Repubblica di Moldova avrà attuato la legislazione necessaria in questo settore e avrà creato le condizioni per il corretto funzionamento del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e del meccanismo di allarme rapido nazionale in loco, ed entro un periodo di tempo adeguato da concordare tra le parti, il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e il meccanismo di allarme rapido nazionale saranno collegati ai corrispondenti sistemi dell'UE.

Articolo 186

Condizioni commerciali

1.  Condizioni generali di importazione

a) 

Le parti concordano di stabilire condizioni generali di importazione per tutte le merci contemplate negli allegati XVII-A e XVII-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 182 del presente accordo, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano a tutto il territorio della parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 184, la parte importatrice informa la parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e/o fitosanitari di importazione per le merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C del presente accordo. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla parte importatrice.

b) 
i) 

Le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono conformi alle procedure di notifica pertinenti dell'accordo SPS, che esse si riferiscano o meno alle misure contemplate nell'accordo SPS;

ii) 

fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, la parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; e

iii) 

qualora non si attenga a tali condizioni di notifica, la parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate.

2.  Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza:

a) 

entro novanta giorni dall'adozione della decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza, le parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento dell'equivalenza ai loro scambi bilaterali delle merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Per tali merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla parte importatrice può quindi essere sostituito da un certificato redatto a norma dell'allegato XXIII-B del presente accordo;

b) 

per le merci appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non sia riconosciuta l'equivalenza della totalità delle misure, gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Su richiesta della parte esportatrice, si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo.

3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C, punto 2, del presente accordo, non sono soggette a una specifica autorizzazione di importazione.

4.  Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, su richiesta della parte esportatrice, le parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 191 del presente accordo onde concordare le condizioni di importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla parte importatrice. Se del caso, dette condizioni di importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della parte esportatrice di cui la parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le parti, la parte importatrice adotta entro novanta giorni le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione sulla base delle condizioni di importazione concordate.

5.  Elenco degli stabilimenti, riconoscimento condizionato

a) 

Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato XVII-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato XX, paragrafo 2, del presente accordo, situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato XX del presente accordo. Tranne nel caso in cui vengano richieste informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e delle relative garanzie della parte importatrice.

L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato a norma dell'allegato XX del presente accordo.

b) 

Per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice.

6.  Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce la motivazione e i dati giustificativi alla base delle decisioni di cui al presente articolo.

Articolo 187

Procedura di certificazione

1.  Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato XXIII del presente accordo.

2.  Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati.

3.  Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 181 del presente accordo, le parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.

Articolo 188

Verifica

1.  Per mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna parte ha il diritto:

a) 

di effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra parte e/o di altre misure, se del caso, conformemente alle norme e alle linee guida internazionali pertinenti, nonché alle raccomandazioni del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC; e

b) 

di ricevere informazioni dall'altra parte relative al suo sistema di ispezione e di controllo e di essere informata sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.

2.  Ciascuna parte può condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle parti.

3.  Se la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la parte esportatrice, la parte importatrice notifica tale visita di verifica alla parte esportatrice almeno tre mesi prima della data prevista, eccetto in casi di emergenza o se le parti concordano diversamente. L'eventuale modifica di tale visita è concordata tra le parti.

4.  I costi sostenuti per effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra parte o di altre misure, se del caso, sono a carico della parte che effettua la verifica o l'ispezione.

5.  Il progetto di comunicazione scritta relativa alle verifiche è trasmesso alla parte esportatrice entro tre mesi dalla fine della verifica. La parte esportatrice dispone di quarantacinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le osservazioni della parte esportatrice vengono allegate e, se del caso, incluse nella versione finale. Quando tuttavia durante la verifica sia accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la parte esportatrice viene informata il prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

6.  A fini di chiarezza, i risultati delle verifiche possono contribuire alle procedure di cui agli articoli 181, 183 e 189 del presente accordo, seguite dalle parti o da una di esse.

Articolo 189

Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

1.  Le parti convengono che i controlli all'importazione effettuati dalla parte importatrice sulle spedizioni della parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato XXII, parte A, del presente accordo. I risultati di tali controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 188 del presente accordo.

2.  La frequenza dei controlli materiali all'importazione eseguiti da ciascuna parte è indicata nell'allegato XXII, parte B, del presente accordo. Le parti possono modificare tale frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 181, 183 e 186 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste nel presente accordo. L'allegato XXII, parte B, del presente accordo, viene modificato di conseguenza con decisione del sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo.

3.  I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti nazionali simili.

4.  La parte importatrice informa la parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.

5.  A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo, le parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra parte secondo quanto enunciato all'articolo 188, paragrafo 1, lettera b), onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli materiali all'importazione sulle merci di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

A decorrere da tale data, le parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione delle merci interessate.

Articolo 190

Misure di salvaguardia

1.  Qualora la parte esportatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un pericolo o un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o del rischio nel territorio della parte importatrice.

2.  La parte importatrice può adottare, per gravi motivi connessi alla salute delle persone, degli animali o dei vegetali, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

3.  La parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle parti, e a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo.

Articolo 191

Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie

1.  È istituito il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («il sottocomitato SPS»). Esso si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS può esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza.

2.  Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:

a) 

esamina ogni questione relativa al presente capo;

b) 

monitora l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione;

c) 

riesamina gli allegati da XVII a XXV del presente accordo, tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo;

d) 

modifica, mediante una decisione, gli allegati da XVII a XXV del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto nel presente capo; e

e) 

formula pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

3.  Le parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano competenze supplementari, le parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti.

4.  Il sottocomitato SPS informa regolarmente il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, mediante una relazione sulle attività e sulle decisioni prese nei limiti delle proprie competenze.

5.  Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante la prima riunione.

6.  Ogni decisione, raccomandazione, relazione o altra azione a opera del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo stabilito dal sottocomitato SPS è adottata per consenso tra le parti.



CAPO 5

Dogane e facilitazione degli scambi

Articolo 192

Obiettivi

1.  Le parti riconoscono l'importanza delle dogane e della facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far sì che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di conseguire gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo.

2.  Le parti riconoscono che la massima importanza va attribuita ai legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.

Articolo 193

Legislazione e procedure

1.  Le parti convengono di dare, in linea di principio, un carattere di stabilità e completezza alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, e sulla necessità che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e si impegnano tra l'altro a:

a) 

tutelare e facilitare il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;

b) 

evitare oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, prevenire le frodi e agevolare ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme sia elevato;

c) 

applicare un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;

d) 

adottare provvedimenti che perseguano una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione delle procedure e delle pratiche doganali;

e) 

applicare tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa, per semplificare e facilitare l'ingresso e lo svincolo delle merci;

f) 

perseguire la riduzione dei costi e una maggiore prevedibilità per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;

g) 

garantire la gestione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;

h) 

applicare gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) (il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, ossia il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale), dall'OMC (accordo in materia di valutazione in dogana), la onvenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983, la convenzione TIR dell'ONU del 1975, la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982, nonché gli orientamenti della Commissione europea come i Customs Blueprints;

i) 

adottare le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;

j) 

prendere decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le parti dispongono che una decisione possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che non sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;

k) 

introdurre e applicare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;

l) 

stabilire norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati; e

m) 

applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.

2.  Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le parti:

a) 

intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione prescritti dalle dogane e dalle altre autorità;

b) 

semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

c) 

instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e delle altre autorità riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili, anche per le piccole e medie imprese, e i relativi costi sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti dalle autorità per assicurare il diritto al ricorso;

d) 

quando un'azione amministrativa, una pronuncia o una decisione contestata è oggetto di un ricorso, provvedono affinché le merci possano essere normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie. Se necessario, è opportuno che lo svincolo delle merci sia subordinato alla costituzione di una garanzia, ad esempio una cauzione o un deposito; e

e) 

assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure incentrate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD del 2003 e del blueprint della Commissione europea del 2007.

3.  Le parti non applicheranno:

a) 

le prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali; e

b) 

le prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.

4.  Ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste nelle disposizioni dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT 1994 e le disposizioni correlate, compresi i chiarimenti e i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi. Tali disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una parte (transito interno).

Le parti perseguono la graduale interconnettività dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione della Repubblica di Moldova alla convenzione del 1987 relativa a un regime comune di transito.

Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità interessate sul loro territorio per agevolare il traffico in transito. Sul tema del transito le parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il settore privato.

Articolo 194

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le parti convengono:

a) 

di garantire che la rispettiva legislazione e le rispettive procedure siano trasparenti e rese pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, e che contengano la motivazione alla base della loro adozione. È auspicabile un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;

b) 

sulla necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine, ciascuna parte istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra l'amministrazione e la comunità imprenditoriale;

c) 

di rendere pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle autorità e le procedure di entrata o di uscita, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per la richiesta di informazioni;

d) 

di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD; e

e) 

di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze legittime degli operatori commerciali, siano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Articolo 195

Diritti e oneri

1.  A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente a dazi e a oneri all'importazione o all'esportazione.

2.  Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna parte, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte a nome delle citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo, le parti convengono quanto segue:

a) 

i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi prestati a richiesta del dichiarante al di fuori delle condizioni e degli orari di lavoro ordinari e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, nonché per le formalità connesse a tali servizi e necessarie al fine di effettuare l'importazione o l'esportazione;

b) 

i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio prestato;

c) 

i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;

d) 

le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se fattibile e possibile, su un sito web ufficiale. Esse comprendono la ragione dell'imposizione del diritto o dell'onere per il servizio prestato, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento; e

e) 

i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative informazioni non sono pubblicate e rese facilmente accessibili.

Articolo 196

Valutazione in dogana

1.  La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le parti è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC, comprese le successive modifiche. Tali disposizioni sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi.

2.  Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Articolo 197

Cooperazione doganale

Le parti rafforzano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente capo per agevolare ulteriormente gli scambi, pur garantendo un controllo efficace, la sicurezza e la prevenzione delle frodi. A tal fine le parti utilizzeranno come strumento di riferimento, se del caso, i Customs Blueprints della Commissione europea del 2007.

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le parti, tra l'altro:

a) 

si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b) 

sviluppano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;

c) 

collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;

d) 

si scambiano, se del caso, informazioni e dati, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle norme e della legislazione in materia di protezione dei dati personali;

e) 

cooperano per contrastare e prevenire il traffico illecito transfrontaliero di merci, inclusi i prodotti del tabacco;

f) 

si scambiano informazioni o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) e l'UNECE;

g) 

collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;

h) 

si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, in particolare sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;

i) 

promuovono il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera delle parti, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e di rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia opportuno e fattibile; e

j) 

riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, i programmi di partenariato commerciale e i controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti.

Articolo 198

Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 197 del medesimo, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo III del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 199

Assistenza tecnica e sviluppo delle capacità

Le parti cooperano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.

Articolo 200

Sottocomitato doganale

1.  È istituito il sottocomitato doganale. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

2.  I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

3.  Il sottocomitato doganale, tra l'altro:

a) 

provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli II e III del presente accordo;

b) 

adotta modalità pratiche, misure e decisioni per l'attuazione del presente capo e dei protocolli II e III del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;

c) 

procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;

d) 

formula raccomandazioni, se del caso; e

e) 

adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 201

Ravvicinamento della normativa doganale

Il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale avviene nei modi indicati nell'allegato XXVI del presente accordo.



CAPO 6

Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 202

Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati

1.  Le parti, nel ribadire i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.

2.  Gli appalti pubblici sono trattati al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.

3.  Le sovvenzioni sono trattate al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 10 (Concorrenza), del presente accordo. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse tra le parti.

4.  Conformemente alle disposizioni del presente capo, le parti conservano il diritto di legiferare e di adottare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.

5.  Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

6.  Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati XXVII e XXVIII del presente accordo ( 2 ).

Articolo 203

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1)

«misura» : qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;

2)

«misure adottate o mantenute in vigore da una parte» :

le misure prese da:

a) 

amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e

b) 

organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

3)

«persona fisica di una parte» : un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino della Repubblica di Moldova, conformemente alla rispettiva legislazione;

4)

«persona giuridica» : qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

5)

«persona giuridica dell'Unione» o «persona giuridica della Repubblica di Moldova» :

una persona giuridica quale definita al punto 4 costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( 3 ) o nel territorio della Repubblica di Moldova.

La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica di Moldova è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Repubblica di Moldova rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all'economia dell'Unione o della Repubblica di Moldova rispettivamente.

Fermo restando il comma precedente, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o della Repubblica di Moldova e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Moldova, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Moldova conformemente alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o della Repubblica di Moldova;

6)

«controllata» di una persona giuridica di una parte : una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte ( 4 );

7)

«succursale» di una persona giuridica : una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

8)

«stabilimento» :

a) 

per quanto riguarda le persone giuridiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente nell'Unione o nella Repubblica di Moldova;

b) 

per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;

9)

«attività economiche» : le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

10)

«attività» : l'esercizio di attività economiche;

11)

«servizi» : qualsiasi servizio in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;

12)

«servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri» : servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;

13)

«prestazione transfrontaliera di servizi» :

la prestazione di servizi:

a) 

dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte (modalità 1); o

b) 

sul territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte (modalità 2);

14)

«prestatore di servizi» di una parte : qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio;

15)

«imprenditore» : una persona fisica o giuridica di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento.



Sezione 2

Stabilimento

Articolo 204

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

a) 

l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione ( 5 ) di materiali nucleari;

b) 

la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

c) 

i servizi audiovisivi;

d) 

il cabotaggio marittimo nazionale ( 6 ); e

e) 

i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ( 7 ), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i) 

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii) 

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) 

i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);

iv) 

i servizi di assistenza a terra;

v) 

i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 205

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1.  Fatte salve le riserve di cui all'allegato XXVII-E del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Repubblica di Moldova concede:

a) 

per lo stabilimento di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Repubblica di Moldova alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;

b) 

per l'attività di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione nella Repubblica di Moldova, dopo lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Repubblica di Moldova alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ( 8 ).

2.  Fatte salve le riserve di cui all'allegato XXVII-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione concede:

a) 

per lo stabilimento di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica di Moldova, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'Unione alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;

b) 

per l'attività di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica di Moldova nell'Unione, dopo lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'Unione alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ( 9 ).

3.  Fatte salve le riserve degli allegati XXVII-A e XXVII-E del presente accordo, le parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova nel loro territorio o loro attività successive allo stabilimento.

Articolo 206

Riesame

1.  In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le parti riesaminano, con cadenza periodica, il quadro giuridico che disciplina lo stabilimento ( 10 ) e il relativo contesto, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.

2.  Nel contesto del riesame di cui al paragrafo 1, le parti valutano gli eventuali ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati. Allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, le parti individuano modalità adeguate per superare tali ostacoli, che potrebbero comprendere ulteriori negoziati, anche in materia di protezione degli investimenti e di procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

Articolo 207

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli imprenditori delle parti di usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e la Repubblica di Moldova.

Articolo 208

Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

1.  Le disposizioni dell'articolo 205 del presente accordo non precludono l'applicazione a opera di una parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di un'altra parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.

2.  La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.



Sezione 3

Prestazione transfrontaliera di servizi

Articolo 209

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

a) 

i servizi audiovisivi;

b) 

il cabotaggio marittimo nazionale ( 11 ); e

c) 

i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ( 12 ), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i) 

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii) 

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) 

i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);

iv) 

i servizi di assistenza a terra;

v) 

i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 210

Accesso al mercato

1.  Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo.

2.  Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le seguenti misure:

a) 

limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;

b) 

limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica;

c) 

limitazioni del numero complessivo di attività di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di una verifica della necessità economica.

Articolo 211

Trattamento nazionale

1.  Nei settori per i quali gli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori.

2.  Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e ai propri prestatori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.

3.  Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra parte.

4.  Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non vanno interpretati come implicanti l'obbligo per le parti di compensare gli svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

Articolo 212

Elenchi degli impegni

1.  I settori liberalizzati da ciascuna delle parti secondo le disposizioni della presente sezione e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo.

2.  Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.

Articolo 213

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le parti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 212 del presente accordo. Tale riesame tiene conto, tra l'altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 230, 240, 249 e 253 del presente accordo, nonché della sua incidenza sull'eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le parti.



Sezione 4

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 214

Campo di applicazione e definizioni

1.  La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio e venditori di beni e servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 202, paragrafo 5, del presente accordo.

2.  Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«personale chiave» :

le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro ( 13 ), responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il«personale chiave» comprende i «visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento e il «personale trasferito all'interno di una società»:

i)

«visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento : le persone fisiche che ricoprono cariche elevate e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Essi non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche che non siano in relazione con la creazione di uno stabilimento, né percepiscono una remunerazione da una fonte ubicata all'interno della parte ospitante;

ii)

«personale trasferito all'interno di una società» :

persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) dell'impresa/persona giuridica nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie:

1)

dirigenti: :

dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili, in particolare almeno coloro che:

— 
dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
— 
svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni di supervisione, professionali o gestionali; e
— 
hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale;

2)

personale specializzato: : dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

b)

«laureati in tirocinio» : persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ( 14 );

c)

«venditori di beni e servizi alle imprese» ( 15 ) : le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di beni e servizi per conto di tale fornitore. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante, né si tratta di commissionari;

d)

«prestatori di servizi contrattuali» : le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un'agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ( 16 );

e)

«professionisti indipendenti» : le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede (non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ( 17 );

f)

«qualifiche» : i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

Articolo 215

Personale chiave e laureati in tirocinio

1.  Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XXVII-A e XXVII-E o negli allegati XXVII-C e XXVII-G del presente accordo, ciascuna parte consente agli imprenditori dell'altra parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche di tale parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio di cui all'articolo 214 del presente accordo. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.

2.  Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo, le misure che una parte non mantiene o non adotta sulla base di una suddivisione regionale o dell'intero territorio, salva diversa disposizione negli allegati XXVII-C e XXVII-G del presente accordo, sono definite in termini di limiti al numero totale di persone fisiche che un imprenditore può assumere come personale chiave o come laureati in tirocinio in un settore specifico, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica, nonché in termini di limitazioni discriminatorie.

Articolo 216

Venditori di beni e servizi alle imprese

Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) o della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XXVII-A e XXVII-E e negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo, ciascuna parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di beni e servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Articolo 217

Prestatori di servizi contrattuali

1.  Le parti ribadiscono i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.

Conformemente agli allegati XXVII-D e XXVII-H del presente accordo, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte, alle condizioni precisate al paragrafo 3 del presente articolo.

2.  Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) 

le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;

b) 

è opportuno che le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte abbiano offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione possiedono un'esperienza professionale almeno triennale ( 18 ) nel settore di attività oggetto del contratto;

c) 

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedono:

i) 

un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ( 19 ); e

ii) 

le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio è prestato;

d) 

le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;

e) 

l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — venticinque settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;

f) 

l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e

g) 

il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio viene prestato.

Articolo 218

Professionisti indipendenti

1.  Conformemente agli allegati XXVII-D e XXVII-H del presente accordo, le parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio a professionisti indipendenti dell'altra parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) 

le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;

b) 

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;

c) 

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere:

i) 

un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ( 20 ); e

ii) 

le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio è prestato;

d) 

l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — venticinque settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e

e) 

l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.



Sezione 5

Quadro di regolamentazione



Sottosezione 1

Regolamentazione interna

Articolo 219

Campo di applicazione e definizioni

1.  Le norme che seguono si applicano alle misure delle parti relative agli obblighi e alle procedure in materia di rilascio di licenze e qualifiche che incidono:

a) 

sulla prestazione transfrontaliera di servizi;

b) 

sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 203, punto 8, del presente accordo;

c) 

sul soggiorno temporaneo nel loro territorio delle categorie di persone fisiche definite all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente accordo.

2.  Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, tali norme si applicano solo ai settori per i quali la parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. Per quanto concerne lo stabilimento, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XXVII-A e XXVII-E del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo di persone fisiche, tali norme non si applicano nella misura in cui sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XXVII-C e XXVII-D e XXVII-G e XXVII-H del presente accordo.

3.  Tali norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi.

4.  Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«obblighi per il rilascio di licenze» : gli obblighi sostanziali, diversi dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a ottemperare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c);

b)

«procedure per il rilascio di licenze» : le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità agli obblighi per il rilascio di licenze;

c)

«requisiti relativi alle qualifiche» : gli obblighi sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che è necessario dimostrare ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio;

d)

«procedure relative alle qualifiche» : le norme amministrative o procedurali che una persona fisica deve rispettare per dimostrare la conformità ai requisiti relativi alle qualifiche, ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio; e

e)

«autorità competente» : le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento o in relazione all'autorizzazione a stabilire un'attività economica diversa dai servizi.

Articolo 220

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1.  Ciascuna parte assicura che le misure relative agli obblighi e alle procedure in materia di licenze e qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.

2.  I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a) 

commisurati a un obiettivo di politica pubblica;

b) 

chiari e inequivocabili;

c) 

oggettivi;

d) 

predeterminati;

e) 

resi pubblici preventivamente; e

f) 

trasparenti e accessibili.

3.  L'autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.

4.  Ciascuna parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.

5.  Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

6.  Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ciascuna parte può tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Articolo 221

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1.  Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.

2.  Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza ( 21 ) a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure per il rilascio di un'autorizzazione.

3.  Ciascuna parte provvede affinché le decisioni e le procedure delle autorità competenti e nel corso del processo di rilascio della licenza o dell'autorizzazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla propria decisione in maniera indipendente e non dovrebbe rispondere del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l'autorizzazione.

4.  In presenza di un termine per la presentazione delle domande, questo assicura un periodo di tempo ragionevole al richiedente a tale scopo. L'autorità competente avvia l'esame di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle cartacee.

5.  Ciascuna parte assicura che l'esame di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire il periodo di tempo ordinario per l'esame di una domanda.

6.  L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate.

7.  Se possibile, è opportuno accettare copie autenticate in luogo dei documenti originali.

8.  Se una domanda è respinta dall'autorità competente, il richiedente è informato per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.

9.  Ciascuna parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati.



Sottosezione 2

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 222

Mutuo riconoscimento

1.  Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.

2.  Ciascuna parte invita gli organismi professionali competenti a presentare al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.

3.  Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:

a) 

la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e

b) 

il potenziale valore economico di un accordo di mutuo riconoscimento.

4.  Se tali requisiti sono soddisfatti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» stabilisce le misure necessarie per i negoziati. Successivamente le parti avviano i negoziati, tramite le autorità competenti, per un accordo di mutuo riconoscimento.

5.  Gli accordi di mutuo riconoscimento di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

Articolo 223

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1.  Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte notifica all'altra parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

2.  Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.



Sottosezione 3

Servizi informatici

Articolo 224

Intesa sui servizi informatici

1.  Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, le parti rispettano le disposizioni del presente articolo.

2.  CPC ( 22 ) 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati:

a) 

i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione);

b) 

l'elaborazione e la memorizzazione dei dati; e

c) 

i servizi correlati quali i servizi di consulenza e i servizi di formazione del personale dei clienti.

Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, consistono in una combinazione di funzioni di base dei servizi informatici.

3.  I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

a) 

consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;

b) 

programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (in sé e per sé), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici;

c) 

elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche dati;

d) 

manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o

e) 

formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4.  I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Tuttavia, esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.



Sottosezione 4

Servizi postali e di corriere

Articolo 225

Campo di applicazione e definizioni

1.  La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

2.  Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«licenza» : l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, prescritta prima di prestare un determinato servizio;

b)

«servizio universale» : l'offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Articolo 226

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere

Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei prestatori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.

Articolo 227

Servizio universale

Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte in questione.

Articolo 228

Licenze

1.  Una licenza può essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.

2.  Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:

a) 

tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e

b) 

i termini e le condizioni delle licenze.

3.  Previa richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente. Ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

Articolo 229

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Articolo 230

Ravvicinamento progressivo

Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-C del presente accordo.



Sottosezione 5

Reti e servizi di comunicazione elettronica

Articolo 231

Campo di applicazione e definizioni

1.  La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4(Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

2.  Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a) 

«servizi di comunicazione elettronica»: qualunque servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) 

«rete pubblica di comunicazione»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

c) 

«rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, le reti elettriche via cavo, nella misura in cui siano utilizzate per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni trasportato;

d) 

«autorità di regolamentazione» del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui al presente capo;

e) 

si presume che un prestatore di servizi disponga di un «significativo potere di mercato» se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di tenere comportamenti in larga misura indipendenti dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;

f) 

«interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in atto tra operatori della rete pubblica;

g) 

«servizio universale»: l'insieme di servizi di qualità determinata che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna parte;

h) 

«accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro prestatore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di prestare servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla linea locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per prestare servizi tramite la linea locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi di software, compresi i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai sistemi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, e l'accesso ai servizi di rete virtuale;

i) 

«utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

j) 

«linea locale»: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.

Articolo 232

Autorità di regolamentazione

1.  Ciascuna parte provvede affinché le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni prestatore di servizi di comunicazione elettronica. La parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

2.  Ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione disponga di poteri sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando vengono assegnate a più organi.

3.  Ciascuna parte provvede affinché le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

4.  L'autorità di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di essere soggetti a una regolamentazione ex ante. Quando l'autorità di regolamentazione è tenuta a decidere a norma dell'articolo 234 del presente accordo in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa ricorre a un'analisi di mercato per accertare se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale.

5.  Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione individua e designa i prestatori di servizi operanti in tale mercato che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi regolamentari specifici di cui all'articolo 234 del presente accordo. Se conclude che il mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione non impone né mantiene in vigore nessuno degli obblighi regolamentari di cui all'articolo 234 del presente accordo.

6.  Ciascuna parte provvede affinché un prestatore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Ciascuna parte provvede affinché il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di tal eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.

7.  Ciascuna parte provvede affinché le autorità di regolamentazione che intendono adottare misure attinenti alle disposizioni della presente sottosezione e con ripercussioni significative sul mercato pertinente diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di informazioni riservate.

8.  Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità di regolamentazione per garantire la conformità alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della presente sottosezione. Su richiesta, tali fornitori trasmettono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorità di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

Articolo 233

Autorizzazione a prestare servizi di comunicazione elettronica

1.  Ciascuna parte provvede affinché la prestazione dei servizi sia, per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica.

2.  Ciascuna parte provvede affinché possa essere necessaria una licenza per risolvere le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a tali licenze sono resi pubblici.

3.  Ove sia prescritta una licenza, ciascuna parte provvede affinché:

a) 

tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza siano resi pubblici;

b) 

su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente;

c) 

il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso; e

d) 

i diritti di licenza ( 23 ) riscossi dalle parti per il rilascio della medesima non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.

Articolo 234

Accesso e interconnessione

1.  Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi autorizzati a prestare servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto e l'obbligo di negoziare l'accesso e l'interconnessione con i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principio, essere concordati tra i prestatori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.

2.  Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

3.  Ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 232 del presente accordo che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:

a) 

l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti agli altri fornitori che prestano servizi equivalenti, e fornisca ad altri servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali;

b) 

l'obbligo per un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni ove sussista l'obbligo di non discriminazione o di prevenire sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare;

c) 

l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di rete e agli impianti correlati, compreso l'accesso disaggregato alla linea locale, nonché di autorizzarne l'uso, tra l'altro nelle situazioni in cui l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali.

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

d) 

l'obbligo di fornire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi; di concedere libero accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie essenziali indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui gli impianti per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella prestazione dei servizi, e di interconnettere reti o risorse di rete.

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

e) 

per la fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, e l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.

Le autorità di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono, in considerazione dei rischi connessi, un ragionevole margine di profitto sul capitale investito;

f) 

l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti ai prestatori di servizi dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Sono pubblicate informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purché non siano informazioni riservate e non comprendano segreti aziendali;

g) 

obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni; in particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i prestatori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte pertinenti suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini e condizioni, inclusi i prezzi.

4.  Ciascuna parte provvede affinché il prestatore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all'articolo 231, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o di accesso.

Articolo 235

Risorse limitate

1.  Ciascuna parte provvede affinché le procedure per l'assegnazione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

2.  Ciascuna parte provvede alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel suo territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche è superiore alla loro disponibilità, si seguono procedure di assegnazione adeguate e trasparenti al fine di ottimizzarne l'uso e di agevolare lo sviluppo della concorrenza.

3.  Ciascuna parte provvede affinché l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorità di regolamentazione.

4.  Qualora autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di fornitori che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione pubblici, è necessario garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

Articolo 236

Servizio universale

1.  Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.

2.  Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.

3.  Ciascuna parte provvede affinché tutti i fornitori abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun prestatore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna parte valuta se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni designate per prestare tale servizio. Qualora tale calcolo lo giustifichi, e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del prestatore o dei prestatori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

4.  Ciascuna parte provvede affinché:

a) 

gli elenchi di tutti gli abbonati siano a disposizione degli utenti in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; e

b) 

le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni a esse comunicate da altre organizzazioni.

Articolo 237

Prestazione transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica

Una parte non può imporre ai prestatori di servizi dell'altra parte di risiedere, stabilire in qualsiasi modo la loro presenza o creare uno stabilimento sul proprio territorio come condizione per la prestazione transfrontaliera di servizi.

Articolo 238

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete di comunicazione pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

Articolo 239

Controversie tra prestatori di servizi

1.  In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente capo ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia.

2.  La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Ai prestatori di servizi interessati viene fornita una motivazione esauriente.

3.  Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

Articolo 240

Ravvicinamento progressivo

Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-B del presente accordo.



Sottosezione 6

Servizi finanziari

Articolo 241

Campo di applicazione e definizioni

1.  La presente sezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati conformemente alla sezione 2 (Stabilimento), alla sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e alla sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

2.  Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizio finanziario» :

qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

i) 

servizi assicurativi e connessi:

1. 

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

a) 

ramo vita;

b) 

ramo danni;

2. 

riassicurazione e retrocessione;

3. 

intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e

4. 

servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;

ii) 

servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1. 

accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

2. 

prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

3. 

leasing finanziario;

4. 

tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;

5. 

garanzie e impegni;

6. 

operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:

a) 

strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

b) 

valuta estera;

c) 

prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;

d) 

strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

e) 

titoli trasferibili;

f) 

altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;

7. 

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;

8. 

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9. 

gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10. 

servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11. 

fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;

12. 

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;

b)

«prestatore di servizi finanziari» : qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende i soggetti pubblici;

c)

«soggetto pubblico» :

i) 

un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria e finanziaria di una parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una parte, che svolga principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, a esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o

ii) 

un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;

d)

«nuovo servizio finanziario» : un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una parte, ma è fornito sul territorio dell'altra parte.

Articolo 242

Misure prudenziali

1.  Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:

a) 

la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; e

b) 

la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.

2.  Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili.

3.  Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Articolo 243

Regolamentazione efficace e trasparente

1.  Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:

a) 

pubblicazione ufficiale oppure

b) 

altra forma scritta o elettronica.

2.  Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.

3.  Ciascuna parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del gruppo di azione finanziaria internazionale.

Le parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei loro contatti bilaterali.

Articolo 244

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione interna. Le parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

Articolo 245

Trattamento dei dati

1.  Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.

2.  Ciascuna parte adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Articolo 246

Eccezioni specifiche

1.  Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

2.  Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

3.  Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, svolga o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse proprie o di suoi soggetti pubblici.

Articolo 247

Organismi di autoregolamentazione

Se una parte esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale parte adempie gli obblighi di cui all'articolo 205, paragrafo 1, e all'articolo 211 del presente accordo.

Articolo 248

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti di ultima istanza al prestatore della parte.

Articolo 249

Ravvicinamento progressivo

Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova agli standard internazionali in materia di migliori pratiche elencati all'articolo 243, paragrafo 3, del presente accordo, nonché all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-A del presente accordo.



Sottosezione 7

Servizi di trasporto

Articolo 250

Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce i principi concernenti la liberalizzazione dei servizi di trasporto internazionale a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

Articolo 251

Trasporto marittimo internazionale

1.  Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«trasporto marittimo internazionale» : i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;

b)

«servizi di movimentazione di carichi marittimi» :

le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e il controllo delle operazioni di:

i) 

carico e scarico delle navi;

ii) 

rizzaggio/derizzaggio del carico; e

iii) 

ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;

c)

«servizi di sdoganamento» (o «servizi di mediatori doganali») : l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore del servizio o una sua consueta attività complementare;

d)

«servizi di stazionamento e deposito di container» : lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;

e)

«servizi di agenzia marittima» :

le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i) 

commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;

ii) 

rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

f)

«servizi di spedizione merci» : l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

g)

«servizi di feederaggio» : il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli trasportati in container, tra i porti ubicati in una parte.

2.  Per quanto concerne il trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell'accesso illimitato al traffico marittimo su base commerciale, della libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.

Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale:

a) 

ciascuna parte applica efficacemente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria;

b) 

ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3.  Nell'applicare tali principi, le parti:

a) 

evitano di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in accordi precedenti; e

b) 

dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

4.  Ciascuna parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.

5.  Ciascuna parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell'altra parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.

6.  Ciascuna parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti di uno Stato membro dell'UE o tra i porti della Repubblica di Moldova.

7.  Ciascuna parte, previa autorizzazione dell'autorità competente, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di prestare servizi di feederaggio tra i loro porti nazionali.

Articolo 252

Trasporto aereo

La progressiva liberalizzazione del trasporto aereo tra le parti in base alle reciproche esigenze commerciali e alle condizioni di reciproco accesso al mercato costituisce l'oggetto dell'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova.

Articolo 253

Ravvicinamento progressivo

Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-D del presente accordo.



Sezione 6

Commercio elettronico



Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 254

Obiettivo e principi

1.  Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell'ambito delle disposizioni del presente capo.

2.  Le parti concordano che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le più rigorose norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.

3.  Le parti convengono che la trasmissione elettronica è considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.

Articolo 255

Cooperazione in materia di commercio elettronico

1.  Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che avrà a oggetto, tra l'altro:

a) 

il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b) 

la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;

c) 

la disciplina delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate;

d) 

la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e

e) 

qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

2.  Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.



Sottosezione 2

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

Articolo 256

Ricorso ai servizi di intermediari

1.  Le parti, riconoscendo che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività illecite, prevedono le misure stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi.

2.  Ai fini dell'articolo 257 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o collegamenti per comunicazioni digitali online, tra punti definiti dall'utilizzatore, di materiali scelti da quest'ultimo senza che ne sia modificato il contenuto. Ai fini degli articoli 258 e 259 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un operatore o un fornitore di strutture per i servizi online o l'accesso alla rete.

Articolo 257

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)

1.  Ciascuna parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

a) 

non dia origine alla trasmissione;

b) 

non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c) 

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2.  Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.

3.  Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 258

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta «caching»

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari del servizio a loro richiesta, a condizione che egli:

a) 

non modifichi le informazioni;

b) 

si conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni;

c) 

si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d) 

non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e

e) 

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la rimozione.

2.  Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 259

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»

1.  Ciascuna parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) 

non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o

b) 

non appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.

2.  Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3.  Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici delle parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine a una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per le parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 260

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1.  Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 257 a 259 del presente accordo, le parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

2.  Le parti possono stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illegali commesse o fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.



Sezione 7

Eccezioni

Articolo 261

Eccezioni generali

1.  Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 446 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XXVII-A e XXVII-E, XXVII-B e XXVII-F, XXVII-C e XXVII-G, XXVII-D e XXVII-H del presente accordo si applicano le eccezioni previste nel presente articolo.

2.  Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire alle parti di adottare o applicare provvedimenti:

a) 

necessari a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;

b) 

necessari a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;

c) 

relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;

d) 

necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

e) 

necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:

i) 

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii) 

alla tutela della vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali, e della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;

iii) 

alla sicurezza;

f) 

incompatibili con l'articolo 205, paragrafo 1, e con l'articolo 211 del presente accordo, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra parte ( 24 ).

3.  Le disposizioni del presente capo e degli allegati XXVII-A e XXVII-E, XXVII-B e XXVII-F, XXVII-C e XXVII-G, XXVII-D e XXVII-H del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

Articolo 262

Misure in materia fiscale

Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma delle disposizioni del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le parti volti a evitare la doppia imposizione.

Articolo 263

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

a) 

imporre alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b) 

impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i) 

connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

ii) 

nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;

iii) 

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iv) 

adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c) 

impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.



CAPO 7

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 264

Pagamenti correnti

Le parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.

Articolo 265

Movimenti di capitali

1.  Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti, compresi gli acquisti di beni immobili, effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni utile che ne derivi.

2.  Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a eccezione delle operazioni di cui al paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna parte garantisce:

a) 

la libera circolazione dei capitali relativi a crediti per operazioni commerciali o per la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una della parti; e

b) 

la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra parte.

Articolo 266

Misure di salvaguardia

Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali provochino o rischino di provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati membri dell'Unione o della Repubblica di Moldova, comprese gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, le parti interessate possono adottare le misure di salvaguardia che ritengano strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. La parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

Articolo 267

Agevolazione e disposizioni evolutive

1.  Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra di esse così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

2.  Nei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione progressiva delle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali.

3.  Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina le misure prese e determina le modalità per un'ulteriore liberalizzazione.



CAPO 8

Appalti pubblici

Articolo 268

Obiettivi

1.  Le parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si pongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e progressiva dei rispettivi mercati degli appalti.

2.  Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore pubblico e in quello dei servizi pubblici. Il presente capo dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova in materia di appalti pubblici all'acquis dell'Unione in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla creazione di un sistema di appalti pubblici efficiente fondato sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nell'Unione nonché sulle condizioni e sulle definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Articolo 269

Campo di applicazione

1.  Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nonché agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e servizi.

2.  Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'Unione relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi «enti aggiudicatori»). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi nel settore dei servizi pubblici.

3.  Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXIX-A del presente accordo.

4.  Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare tali soglie la Repubblica di Moldova calcolerà e convertirà i valori nella propria valuta nazionale utilizzando il tasso di conversione della propria Banca nazionale.

5.  Il valore di tali soglie è riveduto periodicamente ogni due anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente accordo, sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione, che ha effetto il 1o gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie così riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La revisione del valore delle soglie è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 270

Contesto istituzionale

1.  Ciascuna parte istituisce o mantiene un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione delle disposizioni del presente capo.

2.  Nel quadro della riforma istituzionale la Repubblica di Moldova designa in particolare:

a) 

un organismo esecutivo responsabile della politica economica a livello dell'amministrazione centrale, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'acquis dell'Unione; e

b) 

un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In tale contesto, per «organismo indipendente» si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.

3.  Ciascuna parte provvede affinché le decisioni prese dalle autorità responsabili dell'esame dei ricorsi presentati dagli operatori economici in merito a violazioni della legislazione interna siano attuate in maniera efficace.

Articolo 271

Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti

1.  Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente accordo le parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base contemplate nei paragrafi da 2 a 15, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'Unione in materia, compresi i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Pubblicazione

2.  Ciascuna parte provvede affinché tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo e in forma tale da:

a) 

consentire l'apertura del mercato alla concorrenza; e

b) 

consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

3.  La pubblicazione è adeguata all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici.

4.  La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra ulteriore informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

Aggiudicazione degli appalti

5.  Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche di corruzione. L'imparzialità è garantita in particolare dalla descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parità di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo.

6.  Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali.

7.  La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non menziona una fabbricazione o una provenienza determinate o un procedimento particolare, né fa riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifiche, a meno che tale riferimento non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e accompagnato dalla dicitura «o equivalente». La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali.

8.  Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra parte, come l'obbligo di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore per gli operatori economici interessati all'appalto.

Nonostante quanto disposto al paragrafo 1, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere tenuto a predisporre talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.

9.  I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra parte di procedere a una valutazione approfondita del fascicolo di gara e di redigere l'offerta.

10.  Tutti i partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Tali regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti.

11.  Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purché:

a) 

ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e

b) 

la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività o le loro capacità tecniche e professionali.

Nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti si tiene conto della necessità di garantire una concorrenza sufficiente.

12.  Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza.

13.  Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicità. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie.

14.  Ciascuna parte provvede affinché gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive sono comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa.

Tutela giurisdizionale

15.  Ciascuna parte provvede affinché chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e abbia subito o rischi di subire un danno a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti di qualsiasi decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dall'ente aggiudicatore. Le decisioni prese nel corso e al termine della procedura di ricorso sono rese pubbliche con modalità che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.

Articolo 272

Programmazione del ravvicinamento progressivo

1.  Prima dell'inizio del ravvicinamento progressivo, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del presente capo, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXIX-B del presente accordo.

2.  La tabella di marcia comprende tutti gli aspetti delle riforme e del quadro giuridico generale per l'attuazione delle attività riguardanti gli appalti pubblici, in particolare il ravvicinamento per quanto riguarda i contratti pubblici, i contratti nel settore dei servizi pubblici, le concessioni di lavori e le procedure di riesame, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa a tutti i livelli, compresi gli organi competenti a conoscere dei ricorsi e i meccanismi di applicazione.

3.  A seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Repubblica di Moldova ad attuare la tabella di marcia.

Articolo 273

Ravvicinamento progressivo

1.  La Repubblica di Moldova provvede affinché la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione.

2.  Il ravvicinamento all'acquis dell'Unione viene effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto nel programma contenuto nell'allegato XXIX-B del presente accordo e ulteriormente specificato negli allegati da XXIX-C a XXIX-F, XXIX-H, XXIX-I e XXIX-K del medesimo. Gli allegati XXIX-G e XXIX-J del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere ravvicinati, mentre gli allegati da XXIX-L a XXIX-O del presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'Unione che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento. In tale processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove ciò risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis dell'Unione nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase è valutata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, e a essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXIX-B del presente accordo. La Commissione europea notifica alla Repubblica di Moldova senza indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'Unione e fornisce la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche.

3.  Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» procede alla valutazione di una fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state attuate e approvate secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

4.  Ciascuna parte provvede affinché gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di cui all'articolo 271 del presente accordo.

Articolo 274

Accesso al mercato

1.  Le parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso è collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito nell'allegato XXIX-B del presente accordo.

2.  La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato è presa sulla base di una valutazione della qualità della legislazione adottata nonché della sua attuazione pratica. Tale valutazione viene regolarmente effettuata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

3.  Nella misura in cui una parte ha aperto il proprio mercato degli appalti pubblici all'altra parte conformemente all'allegato XXIX-B del presente accordo:

a) 

l'Unione accorda alle società della Repubblica di Moldova, anche non stabilite nell'Unione, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell'Unione;

b) 

la Repubblica di Moldova accorda alle società dell'Unione, anche non stabilite nella Repubblica di Moldova, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Repubblica di Moldova.

4.  Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento, le parti esamineranno la possibilità di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti per soglie di valore inferiori a quelle previste nell'allegato XXIX-A del presente accordo.

5.  La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Åland.

Articolo 275

Informazione

1.  Ciascuna parte provvede affinché gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano adeguatamente informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche tramite la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.

2.  Ciascuna parte garantisce l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.

Articolo 276

Cooperazione

1.  Le parti rafforzano la cooperazione mediante scambi di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo.

2.  L'Unione facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante assistenza tecnica. Conformemente alle disposizioni contenute nel titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controlli) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione.

3.  Un elenco indicativo dei temi per la cooperazione è contenuto nell'allegato XXIX-P del presente accordo.



CAPO 9

Diritti di proprietà intellettuale



Sezione 1

Disposizioni e principi generali

Articolo 277

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a) 

agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; e

b) 

conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 278

Natura e portata degli obblighi

1.  Le parti attuano in modo adeguato ed efficace gli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

2.  Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dagli articoli da 280 a 317 del presente accordo.

3.  La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1967 («convenzione di Parigi»).

Articolo 279

Esaurimento

Ciascuna parte prevede un regime interno o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.



Sezione 2

Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale



Sottosezione 1

Diritto d'autore e diritti connessi

Articolo 280

Protezione accordata

Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti nei seguenti accordi internazionali:

a) 

la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»);

b) 

la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961;

c) 

l'accordo TRIPS;

d) 

il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore; e

e) 

il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

Articolo 281

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) 

la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) 

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; e

c) 

qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 282

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di:

a) 

autorizzare o vietare la fissazione ( 25 ) delle loro esecuzioni;

b) 

autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

c) 

mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, le fissazioni delle loro esecuzioni;

d) 

autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;

e) 

autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

Articolo 283

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di:

a) 

autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) 

mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e relative copie; e

c) 

autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 284

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) 

la fissazione delle loro emissioni;

b) 

la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;

c) 

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, di fissazioni delle loro emissioni; nonché

d) 

la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

Articolo 285

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1.  Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione.

2.  In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

Articolo 286

Durata della protezione

1.  I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2.  La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.

3.  I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di 50 anni dopo la data dell'esecuzione. Tuttavia:

a) 

se una fissazione dell'esecuzione in un mezzo diverso da un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore;

b) 

se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore.

4.  I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia:

a) 

se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 70 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 70 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico;

b) 

se, decorsi 50 anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, l'artista interprete o esecutore può risolvere il contratto mediante il quale l'artista ha trasferito o ceduto al produttore di fonogrammi i propri diritti di fissazione dell'esecuzione.

5.  I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o senza fili, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

6.  I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 287

Protezione delle misure tecnologiche

1.  Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2.  Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a) 

siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;

b) 

non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o

c) 

siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione delle misure tecnologiche efficaci.

3.  Ai fini del presente accordo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari del diritto tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

Articolo 288

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1.  Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti atti:

a) 

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b) 

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione dei diritti d'autore o di diritti connessi previsti nella normativa interna.

2.  Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali protetti a norma del presente capo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. Il paragrafo 1 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.

Articolo 289

Eccezioni e limitazioni

1.  Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui sono firmatarie, le parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 281 a 286 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.

2.  Ciascuna parte dispone che sono esonerati dal diritto di riproduzione di cui gli articoli da 282 a 285 del presente accordo gli atti di riproduzione temporanea di cui ai medesimi articoli che siano transitori o accessori, privi di interesse economico proprio, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:

a) 

una trasmissione in una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o

b) 

un uso legittimo di un'opera o di altri materiali protetti.

Articolo 290

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

1.  Ciascuna parte prevede a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.

2.  Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3.  Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

4.  La royalty è pagabile dal venditore. Ciascuna parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della royalty in via esclusiva o solidale con il venditore.

5.  La protezione accordata può essere richiesta nella misura consentita dalla parte in cui tale protezione è richiesta. La procedura di riscossione e gli importi sono decisi a norma del diritto interno.

Articolo 291

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto e il trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.



Sottosezione 2

Marchi commerciali

Articolo 292

Accordi internazionali

Le parti:

a) 

si conformano al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, al trattato dell'OMPI sul diritto dei marchi e all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, e

b) 

compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

Articolo 293

Procedura di registrazione

1.  Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.

2.  Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.

3.  Le parti istituiscono una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

Articolo 294

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS relativo alla protezione dei marchi notori, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI (settembre 1999).

Articolo 295

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte prevede limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, la protezione delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto all'articolo 303 del presente accordo o altre limitate eccezioni che tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi.



Sottosezione 3

Indicazioni geografiche

Articolo 296

Campo di applicazione

1.  La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.

2.  Affinché un'indicazione geografica di una parte sia protetta dall'altra parte, essa deve riguardare prodotti rientranti nel campo di applicazione della legislazione di tale parte di cui all'articolo 297 del presente accordo.

3.  Per «indicazione geografica» si intende un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, che comprende anche le «denominazioni di origine».

Articolo 297

Indicazioni geografiche stabilite

1.  Dopo aver esaminato la legislazione della Repubblica di Moldova relativa alla protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XXX-A, parte A, del presente accordo, l'Unione conclude che tale legislazione è conforme agli elementi di cui all'allegato XXX-A, parte C, del presente accordo.

2.  Dopo aver esaminato la legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XXX-A, parte B, del presente accordo, la Repubblica di Moldova conclude che tale legislazione è conforme agli elementi di cui all'allegato XXX-A, parte C, del presente accordo.

3.  Il governo della Repubblica di Moldova, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXX-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione elencati nell'allegato XXX-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose dell'Unione elencate nell'allegato XXX-D del presente accordo, registrate dall'Unione a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

4.  L'Unione, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXX-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari della Repubblica di Moldova elencati nell'allegato XXX-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose della Repubblica di Moldova elencate nell'allegato XXX-D del presente accordo, registrate dalla Repubblica di Moldova a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

5.  Le decisioni adottate prima dell'entrata in vigore del presente accordo dal comitato misto, istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito alle modifiche degli allegati III e IV di tale accordo, sono considerate decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche; le indicazioni geografiche aggiunte agli allegati III e IV di tale accordo sono considerate parte integrante degli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo. Di conseguenza le parti proteggono tali indicazioni geografiche quali indicazioni geografiche stabilite a norma del presente accordo.

Articolo 298

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

1.  Le parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo, secondo la procedura di cui all'articolo 306, paragrafo 3, del presente accordo, previo espletamento della procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall'articolo 297, paragrafi 3 e 4, del presente accordo, con reciproca soddisfazione delle parti.

2.  Le parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica una denominazione che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale, incluse le varietà di uve da vino, o di una razza animale, e che possa pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Articolo 299

Portata della protezione delle indicazioni geografiche

1.  Le indicazioni geografiche elencate negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 298 del medesimo, sono protette contro:

a) 

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

i) 

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure

ii) 

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;

b) 

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione ( 26 ), anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili;

c) 

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; e

d) 

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2.  In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio effettivo di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

3.  Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte, quest'ultima viene consultata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta.

4.  Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica.

5.  Le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

Articolo 300

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1.  Una denominazione protetta a norma della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi, produca, trasformi o prepari prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.

2.  Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

Articolo 301

Attuazione della protezione

Le parti attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 del presente accordo mediante idonee misure amministrative o azioni legali, secondo i casi, anche ai posti doganali di frontiera (esportazioni e importazioni), per impedire e far cessare qualunque uso illecito delle indicazioni geografiche protette. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

Articolo 302

Attuazione di azioni complementari

Conformemente all'articolo 301 del presente accordo e fermi restando i precedenti impegni di garantire la protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea, che la Repubblica di Moldova ha assunto in virtù di accordi internazionali sulla protezione delle indicazioni geografiche e sull'attuazione della stessa, compresi gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, la Repubblica di Moldova beneficia di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1o Aprile 2013 per attuare tutte le misure complementari necessarie per far cessare qualunque uso illecito delle indicazioni geografiche protette, in particolare le misure ai posti doganali di frontiera.

Articolo 303

Relazione con i marchi commerciali

1.  Le parti rifiutano o annullano, d'ufficio o su richiesta di qualsiasi parte interessata conformemente alla legislazione di ciascuna di esse, la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 299, paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un'indicazione geografica protetta per prodotti simili, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.

2.  Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 297 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è il 1o aprile 2013.

3.  Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 298 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è la data di trasmissione all'altra parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.

4.  Per quanto concerne le indicazioni geografiche di cui all'articolo 298 del presente accordo, le parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.

5.  Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, le parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 299, paragrafo 1, del presente accordo, che è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle parti anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di registrazione dell'indicazione geografica a norma della presente sottosezione. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle parti in materia di marchi.

Articolo 304

Regole generali

1.  L'applicazione della presente sottosezione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti in virtù dell'accordo OMC.

2.  Nonostante quanto disposto all'articolo 302 del presente accordo, l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di prodotti di cui agli articoli 297 e 298 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel territorio della parte importatrice.

3.  Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle denominazioni registrate sono trattate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 306 del presente accordo.

4.  Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto.

5.  Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sottosezione è quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della parte del cui territorio è originario il prodotto stesso.

Articolo 305

Cooperazione e trasparenza

1.  Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 306 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.

2.  Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relativi alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette in virtù del presente articolo.

Articolo 306

Sottocomitato per le indicazioni geografiche

1.  È istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche.

2.  Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è composto da rappresentanti delle parti ed è incaricato di monitorare lo sviluppo della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

3.  Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all'unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce una volta all'anno e su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta.

4.  Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e alla gestione della medesima. In particolare è responsabile di:

a) 

modificare l'allegato XXX-A, parti A e B, del presente accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle parti;

b) 

modificare gli allegati XXX-C e XXX-D per quanto concerne le indicazioni geografiche;

c) 

scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito;

d) 

scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione conformemente alla presente sottosezione; e

e) 

monitorare gli sviluppi più recenti in materia di attuazione della protezione delle indicazioni geografiche elencate negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo.



Sottosezione 4

Disegni e modelli

Articolo 307

Accordi internazionali

Le parti si conformano all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.

Articolo 308

Protezione dei disegni e dei modelli registrati

1.  Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali ( 27 ). Tale protezione è fornita tramite la registrazione, che conferisce ai titolari di un disegno o modello registrato un diritto esclusivo conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

2.  Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:

a) 

se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo; e

b) 

nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

3.  Per «normale utilizzo» di cui al paragrafo 2, lettera a), si intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

4.  Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.

5.  La durata della protezione accordata è di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Articolo 309

Protezione conferita a disegni e modelli non registrati

1.  Ciascuna parte prevede i mezzi giuridici per prevenire l'uso di disegni o modelli non registrati soltanto se l'utilizzo contestato deriva dalla copia dell'apparenza non registrata del prodotto. Ai fini del presente articolo, il termine «uso» comprende l'offerta a fini di vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto.

2.  La durata della protezione accordata ai disegni e ai modelli non registrati è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle parti.

Articolo 310

Eccezioni ed esclusioni

1.  Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi di terzi.

2.  La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.

Articolo 311

Rapporto con il diritto d'autore

Un disegno o modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.



Sottosezione 5

Brevetti

Articolo 312

Accordi internazionali

Le parti rispettano le disposizioni del trattato dell'OMPI sulla cooperazione in materia di brevetti e compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato dell'OMPI sul diritto dei brevetti.

Articolo 313

Brevetti e sanità pubblica

1.  Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la suddetta dichiarazione.

2.  Le parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e contribuiscono alla sua attuazione.

Articolo 314

Certificato protettivo complementare

1.  Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione del prodotto sul rispettivo mercato, secondo la definizione di cui al diritto interno, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2.  Ciascuna parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.

3.  A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.

4.  Nel caso di medicinali per i quali sono stati condotti studi pediatrici, e a condizione che i risultati di tali studi siano ripresi nelle informazioni sul prodotto, le parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della durata della protezione di cui al paragrafo 2.

Articolo 315

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale

1.  Ciascuna parte attua un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale ( 28 ).

2.  Ciascuna parte provvede affinché tutte le informazioni richieste, presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale, non vengano divulgate a terzi e godano della protezione contro usi commerciali sleali.

A tale scopo:

a) 

durante un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata, nessun soggetto o ente, pubblico o privato, diverso dalla persona o dall'ente che ha presentato tali informazioni non divulgabili, può avvalersi direttamente o indirettamente di tali informazioni a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale, senza il consenso esplicito del soggetto o dell'ente che ha presentato tali informazioni;

b) 

durante un periodo di almeno sette anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata, non viene concessa alcuna autorizzazione all'immissione sul mercato per eventuali domande successive, a meno che i richiedenti successivi non presentino le proprie informazioni, o informazioni utilizzate nell'autorizzazione concessa al titolare della prima autorizzazione, atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima autorizzazione. I prodotti registrati senza che siano state presentate tali informazioni sono ritirati dal mercato fino a quando sono stati soddisfatti i suddetti requisiti.

3.  Il periodo di sette anni di cui al paragrafo 2, lettera b), è esteso fino a un massimo di otto anni se, durante i primi cinque anni successivi all'ottenimento dell'autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.

4.  Le disposizioni del presente articolo non hanno effetto retroattivo e non riguardano la commercializzazione dei medicinali autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

5.  La Repubblica di Moldova si impegna ad allineare la propria legislazione in materia di protezione dei dati relativi ai medicinali a quella dell'Unione entro la data che sarà stabilita dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 316

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari

1.  Ciascuna parte stabilisce i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

2.  Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo alla protezione dei dati al proprietario di un verbale di prova o della relazione di uno studio presentati per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario.

Durante il periodo di validità del diritto alla protezione dei dati, il verbale di prova o la relazione di uno studio non sono utilizzati a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del proprietario.

3.  Il verbale di prova o la relazione di uno studio soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

sono necessari per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e

b) 

sono riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

4.  Il periodo di protezione dei dati è di almeno 10 anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo può essere esteso a 13 anni.

5.  I periodi di cui al paragrafo 4 sono prorogati di tre mesi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori ( 29 ) se le domande di tali autorizzazioni vengono presentate dal titolare dell'autorizzazione al più tardi cinque anni dopo la data della prima autorizzazione. Il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 13 anni. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 15 anni.

6.  La protezione dei dati si applica anche ai verbali di prova o alle relazioni di studi per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In tali casi il periodo di protezione dei dati è di 30 mesi.

Articolo 317

Varietà vegetali

Le parti proteggono la privativa sui ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione, e cooperano per promuovere e rispettare tali diritti.



Sezione 3

Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 318

Obblighi generali

1.  Le parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( 30 ).

2.  Tali misure, procedure e mezzi di ricorso complementari sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

3.  Tali misure e mezzi di ricorso complementari sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 319

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

a) 

ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

b) 

a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime;

c) 

agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime; e

d) 

agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime.



Sottosezione 1

Applicazione in ambito civile

Articolo 320

Misure di protezione delle prove

1.  Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2.  Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

Articolo 321

Diritto d'informazione

1.  Ciascuna parte provvede affinché, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a) 

sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto, su scala commerciale;

b) 

sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto, su scala commerciale;

c) 

sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

d) 

sia stata indicata dalle persone di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) 

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b) 

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per i prodotti o i servizi in questione.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni normative che:

a) 

accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;

b) 

disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;

c) 

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d) 

accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero le persone di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

e) 

disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Articolo 322

Misure provvisorie e cautelari

1.  Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2.  Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di prodotti sospettati di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3.  Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale le parti provvedono affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

Articolo 323

Misure correttive

1.  Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2.  Le autorità giudiziarie delle parti hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Articolo 324

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

Articolo 325

Misure alternative

Le parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 323 e/o all'articolo 324 del presente accordo, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 323 e/o all'articolo 324 del presente accordo se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.

Articolo 326

Risarcimento dei danni

1.  Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché fissano l'ammontare dei danni, le autorità giudiziarie:

a) 

tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o

b) 

in alternativa alla lettera a) possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.  Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.

Articolo 327

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

Articolo 328

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

Articolo 329

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione:

a) 

affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi usuali;

b) 

la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.



Sottosezione 2

Altre disposizioni

Articolo 330

Misure alla frontiera

1.  Salvo diversa disposizione contenuta nella presente sottosezione, ciascuna parte adotta procedure intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale ( 31 ), di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione.

2.  Ciascuna parte adotta disposizioni affinché le autorità doganali, quando nel corso della loro attività e prima che una domanda sia stata presentata dal titolare di un diritto o accolta abbiano sufficienti ragioni per sospettare che determinate merci violino un diritto di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo di tali merci o sequestrarle in modo da consentire al titolare del diritto di presentare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo 1.

3.  I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella legislazione interna per l'attuazione del presente articolo e della parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.

4.  Ciascuna parte prevede che le proprie autorità competenti impongano al titolare del diritto che richiede le procedure di cui al paragrafo 1 di fornire elementi di prova sufficienti a convincere le autorità competenti che, a norma delle leggi della parte che mette a disposizione le procedure, vi sia una violazione prima facie del diritto di proprietà intellettuale del titolare, nonché di trasmettere informazioni sufficienti, che si possano ragionevolmente ritenere in suo possesso, per consentire il riconoscimento delle merci sospette da parte delle autorità competenti. L'obbligo di fornire informazioni sufficienti non può indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure di cui al paragrafo 1.

5.  Al fine di stabilire se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'ufficio doganale informa il titolare del diritto, su richiesta di quest'ultimo e laddove siano conosciuti, del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore e del detentore delle merci, nonché dell'origine e della provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

L'ufficio doganale dà inoltre al richiedente la possibilità di ispezionare le merci che sono state bloccate o per le quali lo svincolo è stato sospeso. Al momento dell'esame delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni e consegnarli o trasmetterli al titolare del diritto, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare la prosecuzione della procedura.

6.  Le autorità doganali si concentrano sulle spedizioni contenenti merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e contribuiscono attivamente a individuarle mediante tecniche di analisi dei rischi. Esse predispongono sistemi per garantire una stretta collaborazione con i titolari dei diritti, compresi meccanismi efficaci di raccolta dei dati per l'analisi dei rischi.

7.  Le parti convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci che violano diritti di proprietà intellettuale. In particolare, a tal fine esse ove necessario si scambiano informazioni e organizzano la cooperazione tra le rispettive autorità competenti per quanto riguarda gli scambi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.

8.  La parte nel cui territorio transitino merci destinate al territorio dell'altra parte fornisce a quest'ultima le informazioni necessarie a consentire un'efficace tutela da spedizioni di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

9.  Fatte salve le altre forme di cooperazione, si applicherà il Protocollo III sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per quanto riguarda i paragrafi 7 e 8 del presente articolo in relazione a violazioni della normativa doganale concernente i diritti di proprietà intellettuale.

10.  Il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 del presente accordo è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente articolo.

Articolo 331

Codici di condotta

Le parti incoraggiano:

a) 

l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

b) 

la presentazione alle autorità competenti delle parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione dei medesimi.

Articolo 332

Cooperazione

1.  Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.

2.  Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo, i settori di cooperazione comprendono, fra l'altro, le seguenti attività:

a) 

lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione normativa in tali settori;

b) 

lo scambio di esperienze e di informazioni sulle strategie per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

c) 

lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;

d) 

il rafforzamento delle capacità; gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;

e) 

la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;

f) 

il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale;

g) 

la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico sulle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale; la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.



CAPO 10

Concorrenza



Sezione 1

Antitrust e concentrazioni

Articolo 333

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1) 

«autorità garante della concorrenza», la «Commissione europea» per l'Unione, e il «Consiglio per la concorrenza» per la Repubblica di Moldova;

2) 

«diritto della concorrenza»:

a) 

per l'Unione, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione o le relative modifiche;

b) 

per la Repubblica di Moldova, la legge sulla concorrenza n. 183, dell'11 luglio 2012, e i relativi regolamenti di attuazione o le relative modifiche; e

c) 

ogni modifica che gli strumenti di cui ai punti a) e b) possano subire successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 334

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 335

Attuazione

1.  Ciascuna parte mantiene in vigore nel proprio territorio un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza che permetta di perseguire efficacemente gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concertate e le condotte anticoncorrenziali unilaterali adottate dalle imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato nonché di controllare efficacemente le concentrazioni di imprese.

2.  Ciascuna parte conferisce a un'autorità indipendente sotto il profilo operativo le risorse umane e finanziarie necessarie al fine di applicare in modo efficace il diritto della concorrenza di cui all'articolo 333, paragrafo 2.

3.  Le parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive norme di diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.

Articolo 336

Monopoli di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi

1.  Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una parte di designare o di mantenere monopoli di Stato, imprese pubbliche o imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi conformemente alla rispettiva legislazione.

2.  Per quanto riguarda i monopoli di Stato a carattere commerciale, le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi, ciascuna parte provvede affinché tali imprese siano soggette al diritto della concorrenza di cui all'articolo 333, paragrafo 2, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico affidata alle imprese in questione.

Articolo 337

Cooperazione e scambio di informazioni

1.  Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza al fine di rafforzare l'applicazione efficace del diritto della concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione dei comportamenti o delle operazioni anticoncorrenziali.

2.  A tal fine, ciascuna autorità garante della concorrenza può comunicare alle altre autorità garanti della concorrenza la propria disponibilità a cooperare alle attività a tutela della concorrenza svolte dall'una o dall'altra parte. A nessuna delle parti può essere impedito di prendere decisioni autonome sulle materie oggetto della cooperazione.

3.  Le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare l'applicazione efficace delle rispettive norme di diritto della concorrenza. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza vigenti in ciascuna parte. All'atto di scambiarsi informazioni a norma del presente articolo, le parti tengono conto delle limitazioni imposte nelle rispettive giurisdizioni dalle prescrizioni relative al segreto professionale e aziendale.

Articolo 338

Risoluzione delle controversie

Alla presente sezione non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controverse di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.



Sezione 2

Aiuti di stato

Articolo 339

Principi generali e campo d'applicazione

1.  Sono incompatibili con il presente accordo gli aiuti di Stato, concessi sotto qualsiasi forma dall'Unione o dalla Repubblica di Moldova o mediante le risorse di una delle parti, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese o la produzione di determinate merci o la prestazione di determinati servizi e che incidano negativamente sugli scambi tra la parti.

2.  Il presente capo non si applica agli aiuti di Stato relativi alla pesca, ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura o ad altri tipi di aiuti contemplati dall'accordo sull'agricoltura.

Articolo 340

Valutazione degli aiuti di Stato

1.  Gli aiuti di Stati sono valutati secondo criteri derivanti dall'applicazione del diritto della concorrenza applicabile nell'Unione, in particolare dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'Unione, tra cui la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.  Gli obblighi derivanti dal presente articolo si applicano entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 341

Legislazione in materia di aiuti di Stato e relativa autorità di vigilanza

1.  Le parti adottano o mantengono in vigore, a seconda dei casi, la legislazione in materia di vigilanza degli aiuti di Stato. Esse istituiscono o mantengono, a seconda dei casi, un'autorità indipendente sotto il profilo operativo dotata dei poteri necessari per la vigilanza degli aiuti di Stato. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singole misure di aiuti di Stato nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.

2.  Gli obblighi derivanti dal presente articolo sono adempiuti entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

3.  Qualsiasi regime di aiuti di Stato istituito anteriormente alla designazione dell'autorità di vigilanza degli aiuti di Stato è allineato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Fatto salvo quanto disposto in altri capi del presente accordo, il periodo di allineamento è prorogato fino a un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quanto concerne i regimi di aiuti di Stato istituiti a norma della legge della Repubblica di Moldova n. 440-XV, del 27 luglio 2001, sulle zone economiche franche.

Articolo 342

Trasparenza

1.  Ciascuna parte garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e con frequenza biennale, ciascuna parte presenta all'altra parte una relazione basata sulla metodologia e sulla presentazione del censimento annuale degli aiuti di Stato nell'Unione europea. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico.

2.  La parte che ritenga le proprie relazioni commerciali pregiudicate da un caso specifico di aiuti di Stato concessi dall'altra parte può chiedere a quest'ultima di fornire informazioni su tale specifico caso di aiuti di Stato.

Articolo 343

Riservatezza

Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle prescrizioni relative al segreto professionale e aziendale.

Articolo 344

Clausola di riesame

Le parti sottopongono a verifica permanente le questioni di cui al presente capo. Ciascuna parte può deferire tali questioni al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Le parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione del presente capo ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle stesse.



CAPO 11

Energia nell'ambito degli scambi

Articolo 345

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«prodotti energetici», il petrolio greggio (codice SA 27.09 ), il gas naturale (codice SA 27.11 ) e l'energia elettrica (codice SA 27.16 );

2) 

«infrastruttura fissa», le reti di trasmissione o di distribuzione, gli impianti di gas naturale liquefatto o gli impianti di stoccaggio, quali definiti nella direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

3) 

«trasporto», la trasmissione e la distribuzione, quali definite nelle direttive 2003/54 e 2003/55, e il trasporto di petrolio con condotte;

4) 

«prelievo non autorizzato», ogni attività consistente nel prelievo illegale di prodotti energetici da un'infrastruttura fissa.

Articolo 346

Prezzi interni regolamentati

1.  Conformemente al protocollo di adesione della Repubblica di Moldova alla Comunità dell'energia, il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica ai clienti non domestici è determinato unicamente dalla domanda e dall'offerta.

2.  In deroga al paragrafo 1 le parti possono, nell'interesse economico generale ( 32 ), imporre alle imprese un obbligo concernente il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica (di seguito «prezzo regolamentato»). I clienti non domestici che non riescano a concordare con un fornitore un prezzo per l'energia elettrica o per il gas naturale inferiore o uguale a quello regolamentato hanno il diritto di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con un fornitore sulla base del prezzo regolamentato applicabile. In ogni caso, i clienti non domestici sono liberi di negoziare e di concludere contratti con qualsiasi fornitore alternativo.

3.  La parte che impone un obbligo conformemente al paragrafo 2 provvede affinché tale obbligo sia chiaramente definito, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, verificabile e di durata limitata. Nell'imporre tali obblighi, la parte garantisce inoltre alle altre imprese la parità di accesso ai consumatori.

4.  Qualora il prezzo di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica sul mercato interno sia regolamentato da una delle parti, questa provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo del prezzo regolamento prima che quest'ultimo entri in vigore.

Articolo 347

Divieto di doppia tariffazione (dual pricing)

1.  Fatta salva la possibilità di imporre prezzi regolamentati conformemente all'articolo 346, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, le parti o le loro autorità di regolamentazione non adottano né mantengono in vigore misure che determinino, per i prodotti energetici, un prezzo all'esportazione verso l'altra parte superiore a quello applicato a tali prodotti ove destinati al consumo interno.

2.  La parte esportatrice, su richiesta dell'altra parte, fornisce elementi atti a dimostrare che un prezzo diverso applicato allo stesso prodotto energetico venduto sul mercato interno e all'esportazione non deriva da una misura vietata a norma del paragrafo 1.

Articolo 348

Transito

Le parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, conformemente al principio della libertà di transito, all'articolo V, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

Articolo 349

Trasporto

Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le parti adeguano la loro legislazione, richiamata nell'allegato VIII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di ripartizione delle capacità e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.

Articolo 350

Prelievo non autorizzato di merci in transito

Ciascuna parte adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare i prelievi non autorizzati di prodotti energetici in transito nel loro territorio a opera di soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione.

Articolo 351

Transito ininterrotto

1.  Le parti non interferiscono con il transito di prodotti energetici sul proprio territorio, tranne qualora tale interferenza sia specificamente prevista da contratti o altri accordi che disciplinano tale transito.

2.  In caso di controversie su materie che coinvolgono le parti o enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione, la parte sul cui territorio transitano prodotti energetici non può interrompere o ridurre tale transito, oppure consentire a enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione, comprese le imprese commerciali di Stato, di interrompere o ridurre tale transito, prima che si concluda il procedimento di risoluzione delle controversie a norma del pertinente contratto o accordo, oppure un procedimento di emergenza a norma dell'allegato XXXI o del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, tranne nelle circostanze previste al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Una parte non è ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione del transito di cui al presente articolo qualora essa non sia in grado di fornire o di far transitare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un ente soggetto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.

Articolo 352

Obbligo di transito per i gestori

Ciascuna parte provvede affinché i gestori delle infrastrutture fisse adottino le misure necessarie per:

a) 

ridurre al minimo il rischio di interruzione o riduzione accidentale del transito; e

b) 

ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito che abbia subito un'interruzione o una riduzione accidentale.

Articolo 353

Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas naturale

1.  Conformemente alle direttive 2003/55/CE e 2003/54/CE, un'autorità di regolamentazione per il gas naturale e l'energia elettrica è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di poteri sufficienti a garantire una concorrenza effettiva e il funzionamento efficiente del mercato.

2.  Le decisioni e le procedure adottate da un'autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

3.  Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.

Articolo 354

Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia

1.  In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o quelle della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, prevalgono, per quanto riguarda tale conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o le disposizioni della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

2.  Nell'attuazione del presente capo, la preferenza è accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia o basati sulla legislazione applicabile nell'Unione. In caso di controversie concernenti il presente capo, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformità al presente capo. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

3.  Nessuna delle parti utilizza le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo per denunciare una violazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.



CAPO 12

Trasparenza

Articolo 355

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«misure di applicazione generale», le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale e qualsivoglia altro atto, altra interpretazione o altro requisito di carattere generale o astratto che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Non è considerata tale una pronuncia che produce effetti nei confronti di una persona determinata;

2) 

«persona interessata», ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta a obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 356

Obiettivo e ambito di applicazione

Riconoscendo l'incidenza che il contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra di esse, le parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, prendendo in debita considerazione i requisiti di certezza giuridica e proporzionalità.

Articolo 357

Pubblicazione

1.  Ciascuna parte provvede affinché le misure di applicazione generale:

a) 

siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;

b) 

contengano una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione; e

c) 

prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati.

2.  Ciascuna parte:

a) 

si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;

b) 

offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare osservazioni in merito a tali proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e

c) 

si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.

Articolo 358

Richieste di informazioni e punti di contatto

1.  Al fine di agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto che agisce da coordinatore.

2.  Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e alla sua applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti di contatto istituiti a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.

3.  Le parti riconoscono che le risposte di cui al paragrafo 2 non possono essere definitive o giuridicamente vincolanti ma hanno solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

4.  Su richiesta di una parte, l'altra parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la parte richiedente ritiene possa influire sul funzionamento del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla parte richiedente.

Articolo 359

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole. A tal fine, nell'applicare tali misure in casi specifici a persone, merci, o servizi determinati dell'altra parte, ciascuna parte:

a) 

si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, secondo le rispettive procedure e con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

b) 

accorda a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomentazioni a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e

c) 

provvede affinché le proprie procedure si basino sulla loro legislazione e siano a essa conformi.

Articolo 360

Riesame e ricorso

1.  Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica dei provvedimenti amministrativi concernenti materie disciplinate dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Tali istanze o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2.  Ciascuna parte provvede affinché, dinanzi a tali istanze o nel corso di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:

a) 

una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b) 

una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3.  Fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, ciascuna parte provvede affinché tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

Articolo 361

Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

1.  Le parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto concerne le rispettive politiche normative e le valutazioni dell'impatto della regolamentazione.

2.  Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa ( 33 ) e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

Articolo 362

Disposizioni specifiche

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche in materia di trasparenza sancite da altri capi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.



CAPO 13

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 363

Contesto e obiettivi

1.  Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, e la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

2.  Le parti riaffermano il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile e riconoscono che lo sviluppo sociale ed economico e la protezione dell'ambiente ne rappresentano i pilastri interdipendenti che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall'integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio ( 34 ) in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Articolo 364

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.  Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i loro livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro a livello interno, nonché di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 365 e 366 del presente accordo.

2.  In tale contesto ciascuna parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tale legislazione e tali politiche e i livelli di protezione da esse garantiti.

Articolo 365

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.  Le parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.

2.  Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti del 1998, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia a livello legislativo che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, e in particolare:

a) 

la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b) 

l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;

c) 

l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e

d) 

l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

3.  Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell'OIL, ratificate rispettivamente dagli Stati membri e dalla Repubblica di Moldova.

4.  Le parti prendono altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni, prioritarie e non, classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. In tale contesto, le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica.

5.  Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 366

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1.  Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra le politiche ambientali e commerciali. In tale contesto, le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio e in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio di comune interesse.

2.  Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente (AMA) di cui sono firmatarie.

3.  Le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica degli AMA o di modifica di tali accordi.

4.  Le parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto. Esse si impegnano a cooperare per lo sviluppo del futuro quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.

5.  Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare gli AMA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata del commercio.

Articolo 367

Commercio e investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile

Le parti riconfermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. Di conseguenza, le parti:

a) 

riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia di lavoro dall'altra;

b) 

si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;

c) 

si adoperano per eliminare gli ostacoli agli scambi o agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante l'adozione di quadri programmatici che favoriscano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

d) 

convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi di qualità ecologica e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

e) 

convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo, le parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.

Articolo 368

Biodiversità

1.  Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e a utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.

2.  A tale scopo le parti si impegnano a:

a) 

promuovere gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e a contribuire alla conservazione della biodiversità;

b) 

scambiarsi informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all'occorrenza, a cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, provvedendo affinché queste ultime si rafforzino reciprocamente;

c) 

promuovere l'inserimento di specie il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); e

d) 

collaborare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica, nonché il ripristino degli ecosistemi e l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi.

Articolo 369

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

1.  Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.

2.  A tale scopo le parti si impegnano a:

a) 

promuovere il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione. A tale proposito, gli interventi possibili comprendono la conclusione di un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale;

b) 

scambiarsi informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all'occorrenza, a cooperare all'elaborazione di tali misure;

c) 

adottare misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, all'occorrenza anche in relazione a paesi terzi;

d) 

scambiarsi informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore forestale e, all'occorrenza, cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;

e) 

promuovere l'inserimento delle specie di piante da legname il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione CITES; e

f) 

cooperare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste mediante sistemi di certificazione che promuovano una gestione responsabile delle foreste.

Articolo 370

Commercio di prodotti ittici

Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le parti si impegnano a:

a) 

promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

b) 

adottare misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;

c) 

garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura più ampia possibile con e in tali organizzazioni; e

d) 

cooperare nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca INN, mediante l'adozione di misure complete, efficaci e trasparenti. Le parti attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati.

Articolo 371

Mantenimento dei livelli di protezione

1.  Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.

2.  Una parte non rinuncia né deroga alla propria legislazione in materia di ambiente o di lavoro né propone di rinunciarvi o derogarvi in modo tale da incentivare gli scambi o lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento di un investitore nel proprio territorio.

3.  Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incentivare gli scambi o gli investimenti.

Articolo 372

Informazioni scientifiche

Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono, compreso il principio di precauzione.

Articolo 373

Trasparenza

Ciascuna parte, nel rispetto del proprio diritto interno e del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 12 (Trasparenza), del presente accordo, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.

Articolo 374

Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità

Le parti si impegnano a riesaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi nonché di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.

Articolo 375

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro, al fine di conseguire gli obiettivi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:

a) 

gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente o al lavoro nelle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l'OMC, l'OIL, l'UNEP e gli AMA;

b) 

le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio;

c) 

gli effetti delle regolamentazioni, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi e sugli investimenti, nonché gli effetti delle norme relative al commercio e agli investimenti sulla legislazione e sull'elaborazione di politiche e regolamentazioni in materia di lavoro e di ambiente;

d) 

gli effetti positivi e negativi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, rispettivamente, tenendo conto anche delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le parti;

e) 

la promozione della ratifica e dell'effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL e di AMA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;

f) 

la promozione di sistemi, pubblici e privati, di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l'etichettatura ecologica;

g) 

la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, l'adesione ai medesimi, la loro attuazione e il seguito a essi dato;

h) 

gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

i) 

gli aspetti attinenti al commercio degli AMA, compresa la cooperazione doganale;

j) 

gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;

k) 

le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica;

l) 

le misure attinenti al commercio volte a combattere la deforestazione, anche tramite la soluzione dei problemi derivanti dal disboscamento illegale; e

m) 

le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.

Articolo 376

Meccanismi istituzionali e di supervisione

1.  Ciascuna parte designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che funge da punto di contatto con l'altra parte ai fini dell'attuazione del presente capo.

2.  È istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce in merito alle proprie attività al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna parte.

3.  Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente capo, comprese le attività di cooperazione a norma dell'articolo 375 del presente accordo. Tale sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.

4.  Ciascuna parte istituisce nuovi gruppi consultivi interni sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza sulle questioni attinenti al presente capo oppure consulta i gruppi consultivi interni esistenti. Tali gruppi possono presentare pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo, anche di propria iniziativa.

5.  I gruppi consultivi interni si compongono di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile che garantiscono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati degli ambiti economico, sociale e ambientale, comprese, tra l'altro, anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni non governative, i gruppi di imprese nonché altri soggetti interessati pertinenti.

Articolo 377

Forum congiunto per il dialogo con la società civile

1.  Le parti facilitano l'organizzazione di un forum congiunto cui partecipano le organizzazioni della società civile presenti sul loro territorio, compresi membri dei propri gruppi consultivi interni e del grande pubblico, al fine di portare avanti un dialogo sugli aspetti del presente accordo che riguardano lo sviluppo sostenibile. Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi quelli delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli interessi in campo ambientale e quelli dei gruppi di imprese nonché di altri soggetti interessati pertinenti, a seconda dei casi.

2.  Il forum congiunto per il dialogo con la società civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le parti stabiliscono il funzionamento del forum congiunto per il dialogo con la società civile.

3.  Le parti presentano al forum congiunto per il dialogo con la società civile un aggiornamento sull'attuazione del presente capo. I pareri e le opinioni del forum congiunto per il dialogo con la società civile vengono sottoposti alle parti e resi disponibili al pubblico.

Articolo 378

Consultazioni governative

1.  Per ogni questione attinente al presente capo le parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui al presente articolo e all'articolo 379 del presente accordo.

2.  Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Tale domanda illustra la questione in modo chiaro, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente capo. Le consultazioni sono avviate non appena una parte le richiede.

3.  Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe. Le parti prendono in considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle parti e queste organizzazioni. All'occorrenza le parti possono chiedere la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.

4.  Se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, una parte può chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per esaminare tale questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Tale sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione.

5.  Tale sottocomitato può, se del caso, chiedere il parere dei gruppi consultivi interni di una delle parti o di entrambe o altra assistenza specialistica.

6.  La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle parti impegnate nelle consultazioni è resa pubblica.

Articolo 379

Gruppo di esperti

1.  Trascorsi 90 giorni dalla presentazione di una domanda di consultazioni a norma dell'articolo 378, paragrafo 2, del presente accordo, ciascuna parte può chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative.

2.  Salvo diversa disposizione nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3, sottosezioni 1 e 3, e al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 406, del presente accordo, nonché le regole di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori («codice di condotta») che figura nell'allegato XXXIV del presente accordo.

3.  Nel corso della sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisce un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti. Ciascuna parte propone come minimo cinque persone che possono esercitare la funzione di esperto. Le parti indicano inoltre un minimo di cinque persone, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, che possono presiedere il gruppo di esperti. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.

4.  L'elenco di cui al paragrafo 3 è costituito da persone con conoscenze o competenze specifiche in materia di diritto e in relazione alle questioni ambientali o di lavoro disciplinate dal presente capo o alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni in esame, non sono collegati al governo di nessuna delle parti e si conformano al codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo.

5.  Per le questioni attinenti al presente capo, il gruppo di esperti è composto da esperti scelti tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'articolo 385 del presente accordo e all'articolo 8 delle regole di procedura figuranti nell'allegato XXXIII del presente accordo.

6.  Il gruppo di esperti può chiedere informazioni e consulenza a entrambe le parti, ai gruppi consultivi interni e ad altre fonti che ritenga appropriate. Per questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui agli articoli 365 e 366 del presente accordo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e consulenza agli organismi dell'OIL o degli AMA.

7.  Il gruppo di esperti presenta la sua relazione alle parti attenendosi alle procedure pertinenti di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Tale relazione accerta i fatti e l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e le raccomandazioni in essa contenute. Le parti rendono pubblica la relazione entro 15 giorni dalla sua emissione.

8.  Le parti discutono misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione la parte interessata informa i propri gruppi consultivi e l'altra parte delle misure o degli interventi che intende realizzare. Il seguito dato alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Gli organi consultivi e il forum congiunto per il dialogo con la società civile possono presentare osservazioni in proposito al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.



CAPO 14

Risoluzione delle controversie



Sezione 1

Obiettivo e campo d'applicazione

Articolo 380

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 381

Ambito di applicazione

Salvo diversa disposizione, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.



Sezione 2

Consultazioni e mediazione

Articolo 382

Consultazioni

1.  Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 381 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2.  La parte che desidera avviare le consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, con copia al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, e motiva la richiesta anche individuando la misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo che ritiene applicabili.

3.  Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte interpellata, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta salvo che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle medesime, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

4.  Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a opera della parte interpellata e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni a meno che entrambe le parti non decidano di proseguirle.

5.  Se la parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non hanno luogo nei termini di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, rispettivamente, o se le parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 384 del presente accordo.

6.  Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.

7.  Qualora le consultazioni riguardino il trasporto di prodotti energetici mediante reti e una parte consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, tali consultazioni si tengono entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta e si ritengono concluse tre giorni dopo tale data, salvo che entrambe le parti decidano di proseguirle.

Articolo 383

Mediazione

Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti a norma dell'allegato XXXII del presente accordo.



Sezione 3

Procedure di risoluzione delle controversie



Sottosezione 1

Procedura di arbitrato

Articolo 384

Avvio della procedura di arbitrato

1.  Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 382 del presente accordo, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.

2.  La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. La parte attrice indica nella richiesta le misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo.

Articolo 385

Costituzione del collegio arbitrale

1.  Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.  Entro 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3.  Qualora le parti non raggiungano un accordo in merito alla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può designare un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'articolo 404 del presente accordo entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se una delle parti non procede alla nomina dell'arbitro, su richiesta dell'altra parte l'arbitro viene estratto a sorte dal presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o da un suo delegato, fra i nominativi del sottoelenco di tale parte contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 404 del presente accordo.

4.  Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o un suo delegato estrae a sorte il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 404 del presente accordo.

5.  Il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.  La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri scelti accetta la nomina conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo.

7.  Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 404 del presente accordo non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.

8.  Salvo diversa decisione delle parti, nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, si applicano il paragrafo 3, seconda frase, e il paragrafo 4 senza che trovi applicazione il paragrafo 2, e il periodo di cui al paragrafo 5 è di due giorni.

Articolo 386

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

Articolo 387

Relazione del collegio arbitrale

1.  Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere notificata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2.  Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.

3.  Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di costituzione del medesimo. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 7 giorni dalla data della sua notifica.

4.  Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.

5.  Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, la relazione interinale è notificata 20 giorni dopo la data di costituzione del collegio arbitrale e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono presentate entro cinque giorni dalla notifica della relazione scritta. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.

Articolo 388

Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia

1.  Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, queste ultime possono, presentando una richiesta al collegio arbitrale, chiedere al presidente del collegio di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto relativo alla controversia.

2.  Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure di concordare una procedura per giungere a tale risoluzione. Se entro 15 giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, il conciliatore raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura per giungere a tale soluzione e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere dalla data da questi indicata sino alla soluzione della controversia.

3.  Le parti e i soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettano le raccomandazioni formulate a norma del paragrafo 2 in merito alle modalità e alle condizioni per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.

4.  Il conciliatore rispetta il codice di condotta che figura nell'allegato XXXIV del presente accordo.

Articolo 389

Notifica del lodo del collegio arbitrale

1.  Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo definitivo alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, entro 120 giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di notificare il proprio lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.  Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere notificato entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

3.  Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 40 giorni dalla data della sua costituzione.



Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 390

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.

Articolo 391

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1.  Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, notifica alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, il periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo («periodo di tempo ragionevole») fornendo motivi a sostegno di tale proposta di periodo di tempo ragionevole.

2.  In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della parte convenuta a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.  La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

4.  Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo mutuo consenso delle parti.

Articolo 392

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.  Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.  In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza o sulla coerenza di qualsiasi misura adottata e notificata a norma del paragrafo 1 per dare esecuzione alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 393

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.  Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione o che la misura notificata a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di indennizzo temporaneo.

2.  Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di indennizzo temporaneo a norma del paragrafo 1 del presente articolo o qualora tale offerta sia presentata senza che le parti raggiungano un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo arbitrale, a norma dell'articolo 392 del presente accordo, con cui il collegio ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo oppure che la misura adottata per darvi esecuzione è incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi. La parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3.  Se ritiene che il livello di sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.

4.  La sospensione degli obblighi e l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano:

a) 

una volta che le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 398 del presente accordo;

b) 

una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo; o

c) 

una volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo sono state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto all'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 394

Rimedi per controversie urgenti in materia di energia

1.  Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di rimedi.

2.  In deroga agli articoli 391, 392 e 393 del presente accordo, la parte attrice è autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo in misura equivalente al livello di annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla parte che non ha dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale entro 15 giorni dalla sua notifica. La sospensione può avere effetto immediato e può essere mantenuta fino a quando la parte convenuta non abbia dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

3.  Qualora contesti l'esistenza della mancata esecuzione o il livello di sospensione per la mancata esecuzione degli obblighi, la parte convenuta può, a norma dell'articolo 393, paragrafo 3, e dell'articolo 395 del presente accordo, avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La parte attrice è tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.

Articolo 395

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.  La parte convenuta notifica alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell'applicazione dell'indennizzo temporaneo, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stato applicato l'indennizzo, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale indennizzo entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.  Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che tramite la misura notificata la parte convenuta si sia conformata alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per dare esecuzione al lodo sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, cessa la sospensione degli obblighi o l'applicazione dell'indennizzo, a seconda dei casi. All'occorrenza la parte attrice modifica il livello di sospensione delle concessioni adattandolo al livello stabilito dal collegio arbitrale.



Sottosezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 396

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è prorogato per il periodo necessario alla nomina di un nuovo arbitro; tale periodo non può tuttavia essere superiore a 20 giorni.

Articolo 397

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

Su richiesta scritta delle parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta delle parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente informa di conseguenza l'altra parte e il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 405 del presente accordo.

Articolo 398

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia inerente al presente capo. Esse notificano congiuntamente tale soluzione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, ed eventualmente al presidente del collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne di una delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è concluso.

Articolo 399

Regole di procedura

1.  Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dalle regole di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo e dal codice di condotta che figura nell'allegato XXXIV del presente accordo.

2.  Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nelle regole di procedura.

Articolo 400

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 401

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dal presente accordo.

Articolo 402

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1.  Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora tuttavia risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è comunque reso noto in alcun caso.

2.  I lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. I lodi indicano le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 381 del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e le conclusioni ivi contenute. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, rende pubblici i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro notifica, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

Articolo 403

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1.  Le procedure stabilite nel presente articolo si applicano alle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo inerenti al ravvicinamento progressivo di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3 (Ostacoli tecnici al commercio), 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), 8 (Appalti pubblici) o 10 (Concorrenza) del presente accordo, o che comunque impongono a una parte un obbligo definito con riferimento a una disposizione del diritto dell'Unione.

2.  Se una controversia solleva un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.



Sezione 4

Disposizioni generali

Articolo 404

Elenchi degli arbitri

1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, compila un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.

2.  Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo.

3.  Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può compilare elenchi supplementari di 12 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo.

Articolo 405

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1.  Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie di cui al presente capo non pregiudica eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.

2.  Tuttavia, in relazione a una determinata misura, una parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC. In un simile caso, dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, la parte non presenta una denuncia di violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta per prima non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo:

a) 

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; e

b) 

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 384 del presente accordo.

4.  Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

Articolo 406

Termini di presentazione

1.  Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizione contraria.

2.  I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.



CAPO 15

Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del Titolo V

Articolo 407

Progressi compiuti nel ravvicinamento nei settori legati al commercio

1.  Al fine di facilitare la valutazione del ravvicinamento, di cui agli articoli 451 e 452 del presente accordo, del diritto della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione nei settori legati al commercio contemplati al titolo V (Scambi e questioni commerciali), le parti discutono regolarmente, almeno una volta l'anno, dei progressi compiuti nel ravvicinamento, secondo i calendari concordati previsti al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente accordo in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o a uno dei suoi sottocomitati istituiti a norma del presente accordo.

2.  Su richiesta dell'Unione e ai fini di tale discussione, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o a uno dei suoi sottocomitati, a seconda dei casi, informazioni scritte sui progressi compiuti nel ravvicinamento della legislazione interna e sull'effettiva attuazione e applicazione della legislazione interna ravvicinata, in relazione ai pertinenti capi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

3.  Quando ritiene di aver completato il ravvicinamento previsto ai capi di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Moldova ne informa l'Unione.

Articolo 408

Abrogazione della normativa interna incompatibile

Nell'ambito del ravvicinamento normativo, la Repubblica di Moldova abroga le disposizioni di diritto interno o sopprime le pratiche interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con la legislazione interna ravvicinata al diritto dell'Unione nei settori connessi al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali), del presente accordo.

Articolo 409

Valutazione del ravvicinamento nei settori legati al commercio

1.  L'Unione avvia la valutazione del ravvicinamento normativo di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo una volta che la Repubblica di Moldova ha provveduto a informare l'Unione a norma dell'articolo 407, paragrafo 3, del presente accordo, salvo altrimenti disposto al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 4 e 8, del presente accordo.

2.  L'Unione valuta se la legislazione della Repubblica di Moldova sia stata ravvicinata al diritto dell'Unione e se sia attuata e applicata in modo efficace. La Repubblica di Moldova fornisce all'Unione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione, in una lingua da stabilire di comune accordo.

3.  La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza e del funzionamento delle infrastrutture, degli organismi e delle procedure pertinenti necessari alla Repubblica di Moldova per dare attuazione e applicazione alla propria normativa in modo efficace.

4.  La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto di eventuali disposizioni o prassi interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con la legislazione interna ravvicinata al diritto dell'Unione nei settori connessi al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali), del presente accordo.

5.  Entro 12 mesi dall'avvio della valutazione di cui al paragrafo 1 l'Unione informa la Repubblica di Moldova dei risultati di tale valutazione, salvo diversa disposizione. Le parti discutono tale valutazione in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o ai suoi sottocomitati pertinenti, conformemente all'articolo 452 del presente accordo, salvo diversa disposizione.

Articolo 410

Sviluppi pertinenti al ravvicinamento

1.  La Repubblica di Moldova provvede all'attuazione efficace della legislazione interna ravvicinata e adotta le misure necessarie per integrare nella propria legislazione interna gli sviluppi del diritto dell'Unione concernenti i settori legati al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

2.  La Repubblica di Moldova si astiene da qualsiasi azione suscettibile di compromettere gli obiettivi o i risultati del ravvicinamento di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

3.  L'Unione comunica alla Repubblica di Moldova qualsiasi proposta definitiva presentata dalla Commissione europea per adottare o modificare norme di diritto dell'Unione concernenti gli obblighi in materia di ravvicinamento che incombono alla Repubblica di Moldova in forza del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

4.  La Repubblica di Moldova comunica all'Unione le proposte e le misure legislative, comprese le prassi interne, che possono incidere sull'adempimento degli obblighi che le incombono a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

5.  Su richiesta, le parti discutono l'incidenza di eventuali proposte o azioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sulla legislazione della Repubblica di Moldova o sull'adempimento degli obblighi di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

6.  Qualora, una volta effettuata la valutazione di cui all'articolo 409 del presente accordo, la Repubblica di Moldova modifichi la propria normativa interna per tenere conto delle modifiche del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente accordo, l'Unione effettua una nuova valutazione a norma dell'articolo 409 del presente accordo. Qualora la Repubblica di Moldova adotti altre misure suscettibili di incidere sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione interna ravvicinata, l'Unione può effettuare una nuova valutazione a norma dell'articolo 409 del presente accordo.

7.  Se le circostanze lo richiedono, conformemente al paragrafo 8 possono essere temporaneamente sospesi determinati benefici accordati dall'Unione sulla base di una valutazione dell'avvenuto ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione e della sua efficace attuazione e applicazione, qualora la Repubblica di Moldova non provveda a ravvicinare la propria legislazione interna per tener conto delle modifiche del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, qualora la valutazione di cui al paragrafo 6 dimostri che il ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione non è più attuale oppure qualora il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434 del presente accordo non adotti una decisione per aggiornare il titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo conformemente agli sviluppi del diritto dell'Unione.

8.  Qualora intenda attuare tale sospensione, l'Unione ne dà notifica immediata alla Repubblica di Moldova. La Repubblica di Moldova può deferire la questione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, entro un mese dalla data della notifica, fornendo una motivazione scritta. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» delibera entro tre mesi dalla data del deferimento. Qualora la questione non venga sottoposta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o quest'ultimo non possa risolverla entro tre mesi dalla data del deferimento, l'Unione può applicare la sospensione dei benefici. Se il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» successivamente risolve la questione, la sospensione viene revocata senza indugio.

Articolo 411

Scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni in materia di ravvicinamento a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) avviene tramite i punti di contatto di cui all'articolo 358, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 412

Disposizione generale

1.  Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, adotta procedure per facilitare la valutazione del ravvicinamento e per garantire l'efficace scambio di informazioni in materia di ravvicinamento, decidendo anche la forma, il contenuto e la lingua da utilizzare per lo scambio di informazioni.

2.  Qualsiasi riferimento a un atto specifico dell'Unione nel titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo riguarda anche le relative modifiche, integrazioni e misure di sostituzione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima del 29 novembre 2013.

3.  Le disposizioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente accordo prevalgono sulle disposizioni di cui al presente capo, nella misura in cui vi sia un conflitto.

4.  Le azioni volte a denunciare una violazione del presente capo non possono essere avviate a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.



TITOLO VI

ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO



CAPO 1

Assistenza finanziaria

Articolo 413

La Repubblica di Moldova usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione. La Repubblica di Moldova può altresì beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sarà fornita conformemente al disposto del presente capo.

Articolo 414

I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei pertinenti regolamenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'Unione.

Articolo 415

Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le parti sono enunciati nei programmi d'azione annuali basati su quadri pluriennali che riflettono le priorità strategiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Repubblica di Moldova, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 416

Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l'assistenza dell'Unione sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.

Articolo 417

La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza finanziaria è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le parti.

Articolo 418

Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

Articolo 419

Le parti attuano l'assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e della Repubblica di Moldova conformemente al capo 2 (Disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente titolo.



CAPO 2

Disposizioni antifrode e in materia di controllo

Articolo 420

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo IV del presente accordo.

Articolo 421

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'Unione cui la Repubblica di Moldova possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche in loco, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, compresi quelli realizzati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti europea (CCE).

Articolo 422

Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale

Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 423

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo

1.  Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti dell'Unione e della Repubblica di Moldova si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle parti.

2.  L'OLAF può convenire con la propria controparte della Repubblica di Moldova di rafforzare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accordi operativi con le autorità della Repubblica di Moldova.

3.  Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali, si applica il titolo III (Libertà, sicurezza e giustizia), articolo 13, del presente accordo.

Articolo 424

Prevenzione di irregolarità, frodi e corruzione

1.  Le autorità della Repubblica di Moldova controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'Unione e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.

2.  Le autorità della Repubblica di Moldova adottano tutte le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all'attuazione dei fondi dell'Unione.

3.  Le autorità della Repubblica di Moldova informano la Commissione europea di qualsiasi misura preventiva adottata in materia.

4.  La Commissione europea ha facoltà di assumere elementi di prova, a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

5.  La Commissione europea ha inoltre facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.

6.  A tal fine le autorità competenti della Repubblica di Moldova forniscono alla Commissione europea le informazioni sull'attuazione dei fondi dell'Unione e la informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.

Articolo 425

Indagini e azione penale

Le autorità della Repubblica di Moldova provvedono affinché casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, siano indagati e perseguiti in seguito a controlli nazionali o dell'Unione. Se del caso, l'OLAF può assistere le competenti autorità della Repubblica di Moldova in tale compito.

Articolo 426

Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità

1.  Le autorità della Repubblica di Moldova trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione. I presunti casi di frode o corruzione sono comunicati anche all'OLAF.

2.  Le autorità della Repubblica di Moldova informano altresì di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati a norma del presente articolo. Nel caso non vi siano casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare, le autorità della Repubblica di Moldova ne informano la Commissione europea al termine di ogni anno civile.

Articolo 427

Audit

1.  La Commissione europea e la CCE hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.

2.  Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti e vengono realizzati tanto sui documenti quanto, all'occorrenza, in loco, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'Unione o partecipi alla loro attuazione. Gli audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

3.  Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla CCE possono eseguire controlli documentali o in loco e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'Unione o che partecipi alla loro attuazione o dei relativi subappaltatori nella Repubblica di Moldova.

4.  La Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione o dalla CCE hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Repubblica di Moldova e va esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.

5.  Sono soggetti ai controlli e agli audit di cui al presente articolo tutti gli appaltatori e i subappaltatori che abbiano percepito fondi dell'Unione, direttamente o indirettamente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Repubblica di Moldova cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Articolo 428

Controlli sul posto

1.  Nell'ambito del presente accordo, l'OLAF è autorizzato a eseguire controlli e verifiche sul posto con l'obiettivo di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi e da altre irregolarità conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom), n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

2.  I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e effettuati dall'OLAF in stretta cooperazione con le autorità competenti della Repubblica di Moldova.

3.  Le autorità della Repubblica di Moldova ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto in tempo utile per fornire l'aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle autorità competenti della Repubblica di Moldova possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

4.  Se manifestano interesse, le autorità competenti della Repubblica di Moldova possono condurre i controlli e le verifiche in loco congiuntamente all'OLAF.

5.  Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica in loco, le autorità della Repubblica di Moldova forniscono l'assistenza necessaria per permettere all'OLAF di adempiere i propri obblighi nell'esecuzione dei controlli o delle verifiche in loco.

Articolo 429

Misure e sanzioni amministrative

La Commissione europea può imporre misure e sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 430

Recupero

1.  Le autorità della Repubblica di Moldova adottano tutte le misure opportune per recuperare i fondi dell'Unione indebitamente versati.

2.  Quando l'attuazione dei fondi dell'Unione è affidata alle autorità della Repubblica di Moldova, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell'Unione indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Repubblica di Moldova per evitare che i fondi dell'Unione vadano perduti.

3.  La Commissione europea consulta la Repubblica di Moldova a tale riguardo prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi saranno discusse nel Consiglio di associazione.

4.  Quando la Commissione europea attua i fondi dell'Unione direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni prese dalla Commissione europea che rientrano nel campo di applicazione del presente capo e che impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili nella Repubblica di Moldova nel rispetto dei seguenti principi:

a) 

l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nella Repubblica di Moldova. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo della Repubblica di Moldova designa a tal fine, informandone la Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea;

b) 

assolte le formalità di cui alla lettera a), su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente conformemente alla legislazione della Repubblica di Moldova;

c) 

l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le autorità giudiziarie della Repubblica di Moldova sono tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.

5.  La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo della Repubblica di Moldova. L'esecuzione forzata ha luogo nel rispetto delle disposizioni procedurali della Repubblica di Moldova. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6.  Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Articolo 431

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente capo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione della Repubblica di Moldova e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o nella Repubblica di Moldova, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 432

Ravvicinamento della legislazione

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI



CAPO 1

Quadro istituzionale

Articolo 433

Il dialogo politico e programmatico, anche per quanto riguarda le questioni connesse alla cooperazione settoriale tra le parti, può avere luogo a qualsiasi livello. Il dialogo regolare di alto livello sulle politiche si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 434 del presente accordo e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle parti a livello ministeriale di comune accordo tra le medesime.

Articolo 434

1.  È istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.

2.  Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si può riunire, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.

3.  Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo che emergono nel quadro del presente accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 435

1.  Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Repubblica di Moldova, dall'altra.

2.  Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.  Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.

4.  Se del caso e previo comune accordo, rappresentanti di altri organi possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.

Articolo 436

1.  Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per la loro attuazione, se necessario anche con interventi degli organi istituiti a norma del presente accordo. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne.

2.  In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova a quella dell'Unione secondo quanto stabilito nel presente accordo, il Consiglio di associazione sarà una sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e della Repubblica di Moldova, nonché sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.

3.  A norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del medesimo.

Articolo 437

1.  È istituito un Comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

2.  Il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.

3.  Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.

Articolo 438

1.  Il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno.

2.  Il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

3.  Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti.

4.  Il Comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il Comitato di associazione si riunisce in tale formazione almeno una volta l'anno.

Articolo 439

1.  Il Comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo.

2.  Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Tali comitati e organi speciali possono inoltre discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

3.  Il Comitato di associazione può inoltre istituire sottocomitati, anche con l'obiettivo di passare in rassegna i progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al presente accordo.

4.  I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo. Essi riferiscono regolarmente delle loro attività al Comitato di associazione, secondo necessità.

5.  I sottocomitati istituiti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo informano con il debito anticipo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, della data e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Tali sottocomitati riferiscono delle loro attività nel corso di tutte le riunioni periodiche del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

6.  L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al Comitato di associazione, riunito anche nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 440

1.  È istituito un Comitato parlamentare di associazione, composto da membri del Parlamento europeo, da un lato, e da membri del Parlamento della Repubblica di Moldova, dall'altro; tale Comitato costituisce una sede d'incontro e di scambio di opinioni. Esso stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

2.  Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.  Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento della Repubblica di Moldova, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 441

1.  Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al Comitato parlamentare di associazione le informazioni richieste.

2.  Il Comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.

3.  Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

4.  Il Comitato parlamentare di associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione.

Articolo 442

1.  Le parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.

2.  È istituita una piattaforma della società civile, costituita da rappresentanti della società civile dell'UE, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti della società civile della Repubblica di Moldova; tale piattaforma rappresenta una sede d'incontro e di scambio di opinioni. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

3.  La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno.

4.  La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante della società civile della Repubblica di Moldova rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 443

1.  La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.

2.  La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

3.  Il Comitato di associazione e il Comitato parlamentare di associazione mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.



CAPO 2

Disposizioni generali e finali

Articolo 444

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i propri organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 445

Accesso ai documenti ufficiali

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Articolo 446

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

a) 

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) 

relativa alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a uso specificamente militare; e

c) 

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 447

Non discriminazione

1.  Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a) 

le misure applicate dalla Repubblica di Moldova nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese; e

b) 

le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti della Repubblica di Moldova non danno luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o imprese della Repubblica di Moldova.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 448

Ravvicinamento progressivo

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento progressivo della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui agli allegati del presente accordo, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. La presente disposizione non pregiudica le disposizioni e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento previsti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 449

Ravvicinamento dinamico

In linea con l'obiettivo della Repubblica di Moldova di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell'Unione, in particolare per quanto concerne gli impegni previsti nei titoli III, IV, V e VI del presente accordo, e conformemente alle disposizioni di cui agli allegati del presente accordo, il Consiglio di Associazione riesamina e aggiorna periodicamente tali allegati, anche per tenere conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione, come stabilito nel presente accordo. La presente disposizione fa salve le disposizioni specifiche di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 450

Monitoraggio

Per «monitoraggio» si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e nell'applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. Le parti coopereranno per facilitare il processo di monitoraggio nell'ambito degli organi istituzionali stabiliti dal presente accordo.

Articolo 451

Valutazione del ravvicinamento

1.  L'Unione valuta il ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione, come stabilito nel presente accordo, compresi gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Tali valutazioni possono essere effettuate dall'Unione individualmente, dall'Unione d'intesa con la Repubblica di Moldova o congiuntamente dalle parti. Per facilitare il processo di valutazione, la Repubblica di Moldova comunica all'Unione i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo in relazione agli atti giuridici dell'Unione. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, terrà conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali stabiliti a norma del medesimo.

2.  La valutazione del ravvicinamento può comprendere missioni sul posto con la partecipazione di istituzioni, organi e agenzie dell'Unione, organi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, secondo necessità.

Articolo 452

Risultati del monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento

1.  I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui all'articolo 451 del presente accordo, sono discussi in seno a tutti gli organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare, all'unanimità, raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione.

2.  Se le parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri a esso conferiti dall'articolo 436 del presente accordo, decide in merito a un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto definito nel titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

3.  Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dagli organi competenti istituiti a norma del presente accordo, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 453

Adempimento degli obblighi

1.  Le parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.

2.  Le parti concordano di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti di rilievo delle loro relazioni.

3.  Le parti sottopongono al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 454 del medesimo. Il Consiglio di associazione può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.

Articolo 454

Risoluzione delle controversie

1.  Qualora fra le parti insorga una controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo, una parte presenta all'altra parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del titolo V (Scambi e questioni commerciali) sono soggette unicamente alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) di tale titolo.

2.  Le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede in seno al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti di cui agli articoli 437 e 439 del presente accordo al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.

3.  Le parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.

4.  La controversia, finché non sia stata risolta, è discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 453, paragrafo 3, del presente accordo, oppure quando dichiara che la controversia si è conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del Comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente di cui all'articolo 439 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

5.  Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

Articolo 455

Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

1.  Una parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 454 del presente accordo e se la parte attrice continua a ritenere che l'altra parte non abbia adempiuto un obbligo che a essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.  Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e formano oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 453, paragrafo 2, e secondo una procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 453, paragrafo 3, e all'articolo 454 del presente accordo.

3.  Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:

a) 

la denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o

b) 

la violazione, a opera dell'altra parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui al titolo I (Principi generali), articolo 2, del medesimo.

Articolo 456

Relazione con altri accordi

1.  È abrogato l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1o luglio 1998.

2.  Il presente accordo sostituisce l'accordo di cui al paragrafo 1. I riferimenti all'accordo di cui al paragrafo 1 contenuti in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.

3.  Il presente accordo sostituisce l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 ed entrato in vigore il 1o aprile 2013.

Articolo 457

1.  Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

2.  Gli accordi in vigore relativi a settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.

Articolo 458

1.  Le parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

2.  Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Repubblica di Moldova attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Repubblica di Moldova.

Articolo 459

Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 460

Durata

1.  Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.

2.  Ciascuna parte può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.

Articolo 461

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, anche l'Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

Articolo 462

Applicazione territoriale

1.  Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Moldova, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

2.  L'applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali) alle parti del territorio della Repubblica di Moldova sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo ha inizio una volta che la Repubblica di Moldova abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, su tutto il suo territorio.

3.  Il Consiglio di associazione adotta una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali) in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

4.  Se una parte ritiene che non siano più garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali) nelle parti del territorio della Repubblica di Moldova di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale parte può richiedere al Consiglio di associazione di riconsiderare l'opportunità di continuare ad applicare le disposizioni del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle parti del territorio in questione. Il Consiglio di associazione esamina la situazione e adotta una decisione sull'opportunità di continuare ad applicare il presente accordo o il suo titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, entro tre mesi dalla richiesta. Qualora il Consiglio di associazione non adotti una decisione entro tre mesi dalla richiesta, è sospesa l'applicazione del presente accordo o del titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle parti del territorio in questione fino all'adozione di una decisione da parte del Consiglio di associazione.

5.  Le decisioni prese dal Consiglio di associazione a norma del presente articolo in merito all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo si applicano alla totalità del titolo V e non possono riguardare solamente alcune parti del medesimo.

Articolo 463

Depositario del presente accordo

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 464

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.  Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2.  Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3.  Nonostante quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, l'Unione e la Repubblica di Moldova convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 4 del presente articolo e conformemente alle rispettive legislazioni e alle procedure interne applicabili.

4.  L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario del presente accordo ha ricevuto:

a) 

la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e

b) 

la notifica della Repubblica di Moldova relativa al completamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria del presente accordo.

5.  Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, come stabilito all'articolo 459, i riferimenti alla «data di entrata in vigore del presente accordo» contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6.  Durante il periodo di applicazione provvisoria le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1o luglio 1998, continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.

7.  Ciascuna parte può notificare per iscritto al depositario del presente accordo la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto sei mesi dopo che il depositario del presente accordo ha ricevuto la notifica.

Articolo 465

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo,

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku

signatory

For Kongeriget Danmark

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel