02013R1419 — IT — 02.04.2018 — 001.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1419/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2013 (GU L 353 dell'28.12.2013, pag. 43) |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/390 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2018 |
L 69 |
44 |
13.3.2018 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1419/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2013
relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all’estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) «organizzazioni di produttori» le organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura e le relative associazioni, stabilite a norma degli articoli 6 e 9 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
b) «organizzazioni interprofessionali» le organizzazioni di operatori stabiliti a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1379/2013.
Articolo 2
Termini, procedure e forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali
1. Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma degli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013, lo Stato membro interessato informa l’organizzazione di produttori o l’organizzazione interprofessionale per iscritto della sua decisione. In caso di diniego del riconoscimento, la decisione dello Stato membro dev’essere motivata.
2. La forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali è fissata nell’allegato I.
Articolo 3
Termini e procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali
Quando uno Stato membro intende revocare il riconoscimento di un’organizzazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, esso comunica tale intenzione all’organizzazione interessata insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione di produttori o all’organizzazione interprofessionale interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
Articolo 4
Formato, termini e procedure per la comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento
1. Il formato della comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle loro decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 14, 16 o 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013 è fissato nell’allegato II.
2. Gli Stati membri trasmettono la comunicazione della decisione di cui al paragrafo 1 entro un termine di due mesi dalla data della suddetta decisione.
3. Le comunicazioni sono trasmesse sotto forma di file XML, uno per ogni comunicazione. Il file XML è inviato come allegato all'indirizzo di posta elettronica fornito dalla Commissione, indicando in oggetto: comunicazione sulle organizzazioni di produttori/organizzazioni interprofessionali.
Articolo 5
Formato e procedura della notifica, da parte degli Stati membri, delle norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori
1. Il formato della notifica alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle norme delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone specifiche, come previsto agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 1379/2013, sono fissati nell’allegato III.
2. Gli Stati membri trasmettono la notifica alla Commissione almeno due mesi prima della prevista data di entrata in vigore dell’estensione delle norme.
3. Qualsiasi modifica prevista alle norme rese obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori deve essere notificata in conformità dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 6
Formato della pubblicazione dei prezzi limite
Il formato della pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite di cui all’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1379/2013 è definito nell’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
FORMA DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO
Informazioni che devono figurare nelle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali:
a) lo statuto dell’organizzazione di produttori o delle organizzazioni interprofessionali;
b) le regole di funzionamento interno in conformità ai principi stabiliti nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
c) i nomi delle persone che possono agire in nome e per conto dell’organizzazione di produttori o dell’organizzazione interprofessionale;
d) la prova che l’organizzazione di produttori o l’organizzazione interprofessionale è conforme alle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013, rispettivamente;
e) il dettaglio delle attività svolte dall’organizzazione di produttori o dall’organizzazione interprofessionale, compresi il settore di attività e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura per i quali è richiesto il riconoscimento.
ALLEGATO II
FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE O ALLA REVOCA DI UN RICONOSCIMENTO
Informazioni da includere nella comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle loro decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento
Nome della zona |
Nome dell’elemento (1) |
Numero massimo di caratteri |
Definizione e osservazioni |
Stato membro |
MS |
3 |
Stato membro (codice Alpha - 3 ISO) che comunica la decisione di concessione o di revoca del riconoscimento |
Tipo di organizzazione |
TO |
3 |
PO: organizzazione di produttori; APO: associazione di organizzazioni di produttori; IBO: organizzazione interprofessionale |
Numero di registrazione |
RN |
— |
Numero con il quale l’organizzazione è stata registrata |
Nome dell’organizzazione |
NO |
— |
Nome della PO, APO o IBO sotto cui l’organizzazione è registrata |
Contatto |
CO |
100 |
Testo libero. L’indirizzo deve essere sufficientemente chiaro da permettere di contattare l’organizzazione: indirizzo postale, numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica, sito Internet |
Settore di attività |
AA |
— |
N per nazionale T per transnazionale (indicare gli altri Stati membri interessati con un codice Alpha - 3 ISO) |
Settore di competenza |
AC |
100 |
Precisare uno o più dei seguenti settori: Per le PO: acquacoltura marina e in acque dolci; pesca costiera, compresa la piccola pesca; pesca d’altura e pesca a lunga distanza; altro (specificare) Per le IBO: produzione (pesca o acquacoltura); trasformazione; commercializzazione; altro (specificare) |
Data del riconoscimento |
DR |
10 |
aaaa-mm-gg |
Data della revoca del riconoscimento |
DW |
10 |
aaaa-mm-gg, se del caso |
(1) Tali elementi devono essere inseriti nell’elemento radice denominato ORG. Il nome di dominio dev’essere: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1 |
ALLEGATO III
FORMATO DELLA NOTIFICA DELL’ESTENSIONE DELLE NORME
Informazioni da includere nella comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle norme che intendono estendere:
a) il nome e l’indirizzo postale dell’organizzazione di produttori o dell’organizzazione interprofessionale in causa;
b) tutte le informazioni necessarie per dimostrare che l’organizzazione di produttori o l’organizzazione interprofessionale è rappresentativa a norma dell’articolo 22, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013, rispettivamente;
c) le norme da estendere;
d) la giustificazione dell’estensione delle norme, suffragata da adeguati dati e altre informazioni pertinenti;
e) la zona o le zone in cui si prevede di rendere le norme vincolanti;
f) il periodo di applicazione dell’estensione delle norme;
g) la data di entrata in vigore.
ALLEGATO IV
FORMATO DELLA PUBBLICAZIONE DEI PREZZI LIMITE
Informazioni da includere nella pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite che devono essere applicati nei rispettivi territori:
a) il periodo di applicazione dei prezzi limite;
b) lo Stato membro interessato;
c) se del caso, il nome della regione o delle regioni in cui il prezzo limite si applica, seguito dai loro codici NUTS in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
d) il nome dei prodotti della pesca soggetti alla fissazione di prezzi limite e il codice FAO alpha-3 di ogni specie;
e) per ciascuna specie, il pertinente prezzo limite in base al peso;
f) la valuta utilizzata.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).